Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 30/05/1989 |
Numero: | 18 |
Sommario |
Art. 1. (Autorizzazione alla contrazione di mutui). |
Art. 2. (Determinazione delle spese di carattere pluriennale). |
Art. 3. (Fondi globali). |
Art. 4. (Opere di depurazione). |
Art. 5. (Porti). |
Art. 6. (Applicazione del capo IV della legge regionale n. 45 del 1976). |
Art. 7. (Acquedotti). |
Art. 8. (Mutui agli enti locali - Integrazione alla legge regionale n. 33 del 1986). |
Art. 9. (Ricostruzione dell'abitato di Tratalias). |
Art. 10. (Opere igienico-sanitarie e di risanamento ambientale). |
Art. 11. (Contributi ai Comuni per oneri connessi all'espletamento di opere pubbliche). |
Art. 12. (Opere turistiche). |
Art. 13. (Contributi ai Comuni per opere pubbliche). |
Art. 14. (Edilizia ospedaliera). |
Art. 15. (Edifici di Culto). |
Art. 16. (Parere dell'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici). |
Art. 17. (Adempimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno affidati alla realizzazione della Regione). |
Art. 18. (Beni realizzati da concessionari - Ascrizione al patrimonio). |
Art. 19. (Destinazione della quota derivante dalla «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura» - Legge n. 752 del 1986). |
Art. 20. (Riforma agro-pastorale). |
Art. 21. (Abolizione dell'obbligo del marchio). |
Art. 22. (Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli). |
Art. 23. (Fondo di rotazione per anticipazioni creditizie a favore di organismi cooperativi di secondo grado). |
Art. 24. (Contributo al Consorzio interprovinciale di frutticoltura). |
Art. 25. (Concorso interessi sui mutui di miglioramento). |
Art. 26. (Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli). |
Art. 27. (Consorzio sardo fra le cooperative della rinascita). |
Art. 28. (Distillazione agevolata. Provvidenza a favore delle cantine sociali). |
Art. 29. (Cooperativa San Giuseppe Chiaramonti). |
Art. 30. (Aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche). |
Art. 31. (Provvidenze a favore dei consorzi di cooperative ortofrutticole. Legge regionale 21 maggio 1971, n. 7). |
Art. 32. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1). |
Art. 33. (Elettrificazione rurale). |
Art. 34. (Contributi agli oleifici sociali cooperativi). |
Art. 35. (Provvidenze per le industrie di trasformazione di prodotti oleari danneggiati dalla siccità). |
Art. 36. (Contributo alla cooperativa «l'Asparago» di Sanluri). |
Art. 37. (Consorzi di bonifica). |
Art. 38. (Spese generali per opere pubbliche di bonifica). |
Art. 39. (Interventi a favore della forestazione produttiva). |
Art. 40. (Mostra-mercato zootecnica di Berchidda). |
Art. 41. (Fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi. Legge regionale n. 66 del 1976). |
Art. 42. (Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese). |
Art. 43. (Cooperative artigiane di garanzia). |
Art. 44. (Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano). |
Art. 45. (Interventi per gli agenti e rappresentanti di commercio). |
Art. 46. (Interventi a favore della pesca). |
Art. 47. (Contributi ai pescatori danneggiati dalle mareggiate conseguenti alle bufere di vento del periodo 1987). |
Art. 48. (Contributo alle cooperative per la realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi eduli lamellibranchi). |
Art. 49. (Centro Marino Internazionale). |
Art. 50. (Valorizzazione e salvaguardia dei luoghi salsi). |
Art. 51. (Interventi sugli stagni). |
Art. 52. (Progetti di riconversione della flotta peschereccia). |
Art. 53. (Ufficio regionale della fauna). |
Art. 54. (Partecipazione della Regione ad enti, consorzi e società). |
Art. 55. (Attuazione del programma integrato mediterraneo (PIM - Sardegna). |
Art. 56. (Organi deliberanti provvidenze creditizie al settore commercio). |
Art. 57. (Istituzione Fondo regionale compensativo delle minori entrate per tariffe agevolate). |
Art. 58. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 28 del 1984. Contributi in favore dei Comuni, Province, Comunità montane e Comprensori). |
Art. 59. (Contributi per l'apprendimento nelle imprese artigiane). |
Art. 60. (Contributo in conto occupazione per le imprese artigiane). |
Art. 61. (Esclusione dalle provvidenze). |
Art. 62. (Validità temporale degli interventi). |
Art. 63. (Modifiche ed integrazioni all'articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 Progetti speciali). |
Art. 64. (Particolare regime per ex cassa integrati. Articolo 5 legge regionale 11 agosto 1983, n. 16). |
Art. 65. (Cooperativa Coop Tex di Ottana). |
Art. 66. (Contributo alle Confederazioni regionali dell'artigianato). |
Art. 67. (Contributo al Consorzio turistico di Oristano). |
Art. 68. (Finanziamento alla Società finanziaria industriale rinascita Sardegna). |
Art. 69. (Finanziamenti ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 348 del 1979). |
Art. 70. (Contributi ai Comuni e Province). |
Art. 71. (Provvedimenti a sostegno delle spese di funzionamento dei Comuni). |
Art. 72. (Programma di formazione professionale). |
Art. 73. (Corsi per educatore professionale). |
Art. 74. (Pubblica istruzione). |
Art. 75. (Legge regionale n. 17 del 1950 Spese generali di organizzazione delle manifestazioni). |
Art. 76. (Interventi culturali). |
Art. 77. (Interventi per il pubblico spettacolo). |
Art. 78. (Partecipazione della Regione a fiere e manifestazioni culturali). |
Art. 79. (Impianti sportivi universitari). |
Art. 80. (Integrazione di finanziamenti per progetti diretti alla valorizzazione di beni culturali). |
Art. 81. (Restauro monumenti e patrimonio artistico Musei di enti locali). |
Art. 82. (Contributi agli enti locali per l'acquisizione ed il restauro di beni di interesse artistico). |
Art. 83. (Campionati mondiali di calcio 1990 - Provvedimenti per manifestazioni collaterali). |
Art. 84. (Finanziamento campagne antincendi). |
Art. 85. (Agevolazioni sugli interessi di preammortamento). |
Art. 86. (Indagine classificazione acque). |
Art. 87. (Contributo straordinario all'Ente autonomo del Flumendosa). |
Art. 88. (Centro regionale agrario sperimentale). |
Art. 89. (Determinazione finanziamenti ad enti ed organismi socio- culturali). |
Art. 90. (Interventi socio-assistenziali ad esaurimento). |
Art. 91. (Contributi agli elettori emigrati). |
Art. 92. (Modifiche alla legge regionale n. 9 del 1988). |
Art. 93. (Contributi alle imprese per adeguamento scarichi). |
Art. 94. (Premio Solinas e scuola di cinematografia). |
Art. 95. (Adeguamento del contributo annuale «Premio Iglesias»). |
Art. 96. (Università della terza età). |
Art. 97. (Contributo all'associazione per l'istituzione della Libera università nuorese). |
Art. 98. (Contributo alla Facoltà di teologia). |
Art. 99. (Ricoveri fuori della Regione. Legge Regionale n. 14 del 1986). |
Art. 100. (Fondo sociale). |
Art. 101. (Rimborsi alle Unità sanitarie locali). |
Art. 102. (Interventi a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici). |
Art. 103. (Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1). |
Art. 104. (Contributi a favore dei Comuni per il trasporto degli handicappati). |
Art. 105. (Contributo all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici). |
Art. 106. (Fondo integrativo trattamento quiescenza del personale dell'Amministrazione regionale). |
Art. 107. (Indennità ai componenti del Comitato regionale per la programmazione). |
Art. 108. (Legge regionale 11 agosto 1983, n. 16. Divieto di cumulo delle agevolazioni). |
Art. 109. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 31). |
Art. 110. (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 gennaio 1986, n. 19). |
Art. 111. (Integrazioni alla Legge regionale 23 gennaio 1986, n. 20). |
Art. 112. (Modifiche alla Legge regionale 19 dicembre 1988, n. 45. Turni chiusura giorni festivi e ferie annuali). |
Art. 113. (Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 27 aprile 1984, n. 14). |
Art. 114. (Regolamentazione dell'istituto del subappalto nell'esecuzione di lavori pubblici). |
Art. 115. (Contributi per attività formativa). |
Art. 116. (Riconoscimento periodi di servizio ai fini della pensione). |
Art. 117. (Differimenti e soppressioni di spese). |
Art. 118. (Copertura finanziaria). |
Art. 119. (Entrata in vigore). |
§ 5.2.25 – L.R. 30 maggio 1989, n. 18.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale della Regione (legge finanziaria 1989).
(B.U. 1 giugno 1989, n. 20 – Suppl. ord.).
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. (Autorizzazione alla contrazione di mutui).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi dell'articolo 37 della
a) lire 200.000.000.000 per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla chiusura dell'esercizio precedente, derivante dalla mancata contrazione dei mutui autorizzati, dall'articolo 1 della
b) lire 250.000.000.000 da utilizzare al fine di provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente ed alla concessione di incentivi alle imprese.
2. Le spese, al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione all'assunzione dei mutui previsti dalla lettera b) del precedente comma, sono indicate, ai sensi del citato articolo 37 - ultimo comma - della
3. I mutui sono stipulati ad un tasso effettivo massimo del 13 per cento annuo, oneri fiscali esclusivi, e per la durata massima dell'ammortamento di 15 anni.
4. Alla stipulazione dei mutui autorizzati si provvede in relazione alle effettive esigenze di cassa della Regione.
5. Il pagamento delle annualità di ammortamento dei mutui è garantito dalla Regione mediante l'iscrizione nei bilanci di previsione della stessa, per tutta la durata dei mutui medesimi, delle somme occorrenti per l'effettuazione dei pagamenti.
6. In via sussidiaria la Regione può dare incarico al proprio tesoriere del versamento a favore degli istituti mutuanti delle rate di ammortamento dei mutui alle scadenze stabilite, autorizzando lo stesso ad accantonare, con precedenza su ogni altro pagamento e sul totale di tutte le entrate riscosse, le somme necessarie in ogni anno finanziario per gli adempimenti di cui al precedente comma.
7. L'onere relativo alle rate di ammortamento dei mutui di cui al presente articolo, comprensivo dei corrispondenti oneri fiscali, è valutato in lire 69.635.000.000 dal 1990 al 2004.
8. Le singole rate di ammortamento trovano copertura finanziaria a partire dall'anno 1990 con le successive leggi di bilancio.
9. L'Ammortamento dei mutui di cui al presente articolo non può decorrere da data anteriore al 1º gennaio 1990.
10. L'autorizzazione a contrarre i mutui di cui al presente articolo cessa con il 31 dicembre 1989; di conseguenza, le entrate da mutui stipulati entro detto termine e non riscossi vengono iscritte tra i residui attivi; le entrate da mutui autorizzati, ma non stipulati entro detto termine, costituiscono minori entrate e concorrono, come tali, a determinare le risultanze finali nell'esercizio 1989.
11. L'autorizzazione cessata può essere rinnovata nell'anno finanziario successivo con i provvedimenti di legge previsti dall'articolo 37 della
Art. 2. (Determinazione delle spese di carattere pluriennale).
1. Le spese di cui le norme vigenti non determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio o fanno rinvio alla legge finanziaria, restano stabilite, per l'anno finanziario 1989, nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.
2. Le spese di cui le norme vigenti determinano gli stanziamenti da iscrivere nel bilancio per l'anno 1989 sono confermate - salve le diverse determinazioni contenute nella presente legge - nelle somme autorizzate dalle norme medesime; nei casi in cui le norme anzidette determinino soltanto l'importo minimo o massimo degli stanziamenti, questi restano stabiliti nelle somme indicate nei rispettivi capitoli.
Art. 3. (Fondi globali).
1. Nelle tabelle A, B e C, allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel corso dell'anno 1989.
2. I rispettivi importi di detti fondi restano determinati nel seguente modo:
a) fondo speciale spese correnti (fondi regionali - Cap. 03016) lire 19.350.000.000;
b) fondo speciale, spese conto capitale (fondi regionali - Cap. 03017) lire 20.000.000.000;
c) fondo speciale spese conto capitale (assegnazioni statali - Cap. 03019) lire 33.500.000.000.
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
Art. 4. (Opere di depurazione).
1. Ad integrazione dello stanziamento di lire 10.000.000.000, disposto con l'articolo 11, comma primo, lett. d) della
2. Alla spesa di cui al precedente comma si fa fronte con quota delle assegnazioni spettanti alla Regione per l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d'intervento per il Mezzogiorno di cui alle leggi 1º dicembre 1983, n. 651 e 1º marzo 1986, n. 64.
Art. 5. (Porti).
1. E' autorizzata, nell'anno finanziario 1989, la spesa di lire 5.000.000.000 per la realizzazione di interventi nei porti di competenza regionale (Cap. 08182).
2. Detti interventi devono essere realizzati tenendo conto delle priorità stabilite nel titolo di spesa 9.3.01. I del programma d'intervento per il 1985 della
3. Per il completamento del porto di Palau, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000.000.000 in ragione di lire 2.000.000.000 per l'anno 1989 e lire 4.000.000.000 per l'anno 1990 (Cap. 08182).
3. Per il completamento del molo di sopraflutto e del relativo banchinamento interno del porto di Portovesme è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000.000.000 in ragione di lire 3.000.000.000 per l'anno 1989 e lire 5.000.000.000 per l'anno 1990 (Cap. 08182).
5. Per il completamento della banchina di levante del porto di Santa Teresa di Gallura è autorizzata nell'anno 1990 la spesa di lire 3.000.000.000 (Cap. 08182).
Art. 6. (Applicazione del capo IV della
1. Per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 17 della
- lire 3.000.000.000 per i servizi acquedottistici, per gli impianti di sollevamento acque e di potabilizzazione (Cap. 08030);
- lire 3.650.000.000 per i servizi di fognature e per gli impianti di depurazione (Cap. 05014/06);
- lire 4.000.000.000 per i servizi di smaltimento dei rifiuti solidi (Cap. 05014/07).
2. Le provvidenze di cui al precedente comma sono erogate secondo i criteri indicati nell'articolo 7 della
3. Il termine per la presentazione delle domande è stabilito in novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Per l'anno 1989 è sospesa l'esecutività dell'articolo 18 della
Art. 7. (Acquedotti).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere, nella misura del restante 10 per cento della spesa ammissibile, per il finanziamento degli interventi nel settore degli acquedotti non di competenza statale, di cui all'articolo 17, trentottesimo comma, della
2. Il relativo stanziamento, per l'anno finanziario 1989, è determinato in lire 2.000.000.000 (Cap. 08035/10).
Art. 8. (Mutui agli enti locali - Integrazione alla
1. Al fine di consentire il perseguimento delle finalità e degli obiettivi dei programmi di spesa finanziati ai sensi dell'articolo 5 della
2. In relazione all'accertamento dell'economia di L. 8.350.000.000 a fronte dell'annualità di L. 20.000.000.000. autorizzata dall'articolo 9 della
3. In conseguenza dello slittamento delle annualità relative agli anni 1988 e 1989, disposto dall'articolo 20, terzo comma, della
Art. 9. (Ricostruzione dell'abitato di Tratalias).
1. Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi previsti dalla
2. Gli stanziamenti di cui al primo comma sono integrativi di quelli statali disposti con
Art. 10. (Opere igienico-sanitarie e di risanamento ambientale).
1. E' autorizzata nell'anno 1989 la spesa di lire 10.500.000.000 per la realizzazione di un programma di opere igienico-sanitarie e di risanamento ambientale (Cap. 08034/02).
2. A valere sugli stanziamenti di cui al precedente primo comma l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Oristano un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 per il risanamento igienico della borgata di San Quirico.
3. A valere sullo stanziamento del capitolo 07003 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Oristano un contributo straordinario di lire 1.000.000.000 per l'abbattimento dei manufatti abusivi ed il risanamento della spiaggia della marina di Torregrande.
4. A valere sullo stanziamento dello stesso capitolo 07003 è autorizzata la spesa di lire 1.500.000.000 per la realizzazione di opere di protezione del litorale di Alghero.
Art. 11. (Contributi ai Comuni per oneri connessi all'espletamento di opere pubbliche). [1]
Art. 12. (Opere turistiche).
1. A valere sulle quote spettanti alla Regione per l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo, previsti nei programmi d'intervento nel Mezzogiorno di cui alle leggi 1º dicembre 1983, n. 651 e 1º marzo 1986, n. 64, è autorizzata, per l'anno 1989, la spesa di lire 2.500.000.000 (Cap. 07002/01) per l'esecuzione delle opere turistiche di cui all'articolo 1 della
2. A valere sulle quote di cui al primo comma gravano, altresì, a parziale modifica di quanto disposto con il sesto e l'ottavo comma dell'articolo 79 della
3. A valere sullo stanziamento iscritto al capitolo 07003, una quota pari a lire 1.000.000.000 è destina alla realizzazione del «progetto neve Fonni-Desulo».
Art. 13. (Contributi ai Comuni per opere pubbliche).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per l'anno 1989, un contributo di lire 700.000.000 a ciascuno dei seguenti Comuni di nuova istituzione Erula, Lodine, Stintino e Piscinas da destinare all'acquisizione, sistemazione o costruzione della casa comunale e/o alla realizzazione di opere pubbliche di interesse comunale (Cap. 08069/10).
2. A valere sullo stanziamento del capitolo 07003 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Tempio Pausania un contributo straordinario di lire 2.000.000.000 per la ristrutturazione, il completamento, l'arredamento e l'attrezzatura degli stabilimenti idropinici annessi alle sorgenti di Rinaggiu.
Art. 14. (Edilizia ospedaliera).
1. Dello stanziamento previsto per l'anno 1989 dal terzo comma dell'articolo 13 della
Art. 15. (Edifici di Culto).
1. Ad integrazione degli stanziamenti disposti per l'anno 1989 dal primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 4 giugno 1988, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 1.000.000.000 (Cap. 08033/01).
Art. 16. (Parere dell'Ufficio tecnico regionale dei lavori pubblici).
1. Il limite di importo di cui al primo comma, lett. a) dell'articolo 11 della
Art. 17. (Adempimenti per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno affidati alla realizzazione della Regione).
1. I capitoli di spesa istituti nei bilanci di previsione della Regione per l'utilizzazione degli stanziamenti relativi agli interventi straordinari affidati alla realizzazione della Regione stessa, ai sensi dei piani annuali di attuazione di cui alla legge 1º marzo 1986, n. 64, sono ripartiti in articoli con decreto dell'Assessore della programmazione, bilancio ed assetto del territorio sulla base delle singole iniziative finanziate.
2. [2].
3. Gli Assessorati regionali competenti alla spesa degli stanziamenti di cui al presente articolo sono tenuti a presentare all'Assessorato della programmazione, bilancio ed assetto del territorio gli atti e gli elementi necessari alla formulazione delle relazioni sullo stato di attuazione degli interventi finanziati e delle richieste di accreditamenti trimestrali da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il Mezzogiorno.
Art. 18. (Beni realizzati da concessionari - Ascrizione al patrimonio).
1. Le opere e le relative pertinenze realizzate e da realizzarsi da parte degli enti di cui all'articolo 1 della
2. I beni conservano il vincolo di destinazione originaria ed in caso di inutilizzazione totale o parziale potranno essere trasferiti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione motivata della Giunta medesima, ad altri enti per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Art. 19. (Destinazione della quota derivante dalla «Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura» -
1. A valere sulle quote spettanti alla Regione degli stanziamenti previsti per l'applicazione della
a) contributo per le attività istituzionali del Consorzio regionale dei vini DOC della Sardegna (Cap. 06021).
L. 150.000.000
b) esecuzione di opere di miglioramento fondiario e di lavori tendenti a completare e valorizzare le opere stesse, a delimitare i confini dei campi, a difendere le pendici e a creare ombreggi o frangiventi, in applicazione dell'articolo 2 della
L. 5.000.000.000
c) esecuzione di opere di miglioramento fondiario volte al miglioramento della zootecnica e delle attività connesse, in applicazione dell'articolo 1 della
L. 11.000.000.000
d) esecuzione di opere di miglioramento fondiario relative alla acquacoltura aziendale agricola in applicazione dell'articolo 1 della
L. 3.000.000.000
e) contributi per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario attinenti le colture ortofrutticole e frutticole e per la costruzione, la ristrutturazione e l'ammodernamento delle strutture per la protezione delle colture, in applicazione della
L. 6.000.000.000
f) contributi per la manutenzione delle strade di trasformazione agraria costruite o ripristinate col contributo della Cassa per il Mezzogiorno e dello Stato e di quelle vicinali aperte al pubblico transito (
L. 3.000.000.000
g) contributi per le strade vicinali ed interpoderali e per gli acquedotti rurali, in applicazione dell'articolo 17 della
L. 10.000.000.000
h) contributi per l'elettrificazione agricola (artt. 15 e 17,
L. 4.000.000.000
i) concorso nel pagamento degli interessi per i mutui e i prestiti di credito agrario, in applicazione dell'articolo 12 della
L. 10.000.000.000
l) iniziative dirette dell'Amministrazione regionale per promuovere l'incremento ed il miglioramento della produzione zootecnica (Cap. 06150).
L. 3.000.000.000
m) promozione dell'incremento e del miglioramento della produzione zootecnica (Cap. 06151/01).
L. 1.200.000.000
n) acquisto di bestiame per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico in applicazione dell'articolo 17 della
L. 7.650.000.000
o) concessione di premi per il miglioramento zootecnico in applicazione dell'articolo 14 della
L. 1.700.000.000
p) concessione a favore di cooperative agricole e loro consorzi ed industrie agro-alimentari di contributi fino all'80 per cento della spesa ammessa per l'acquisto di mezzi e attrezzi destinati al trasporto dei prodotti agricoli e zootecnici, secondo le modalità previste dalla
L. 1.000.000.000
q) realizzazione e acquisto di strutture, attrezzature e pertinenze occorrenti ad assicurare la raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici e loro sottoprodotti, nonché ampliamento e ammodernamento di preesistenti impianti, in applicazione dell'articolo 9 della
L. 10.000.000.000
r) riduzione dei canoni delle utenze irrigue (Cap. 06261)
L. 4.500.000.000
s) riduzione dei costi di gestione dell'irrigazione con acque provenienti da pozzi, fiumi ed altri invasi privati (Cap. 06262)
L. 1.750.000.000
t) concessione del concorso nelle spese di gestione sostenute dal Consorzio di bonifica della Sardegna meridionale (Cap. 06263/01)
L. 4.000.000.000
u) costruzione e completamento di strade vicinali finanziate ai sensi delle leggi regionali 20 dicembre 1982, n. 20 e n. 26 (Cap. 08195/01).
L. 7.500.000.000
Art. 20. (Riforma agro-pastorale).
1. E' autorizzato, nell'anno finanziario 1989, lo stanziamento complessivo di lire 20.000.000.000 per l'esecuzione di infrastrutture, nonché di opere di miglioramento e di trasformazione fondiaria riguardanti i terreni del Monte dei pascoli, i terreni comunali e privati, secondo le disposizioni di cui al «Programma straordinario per la riforma ed il riassetto del settore agro-pastorale» previsto dal titolo II della legge 24 giugno 1974, n. 268, ed approvato dal CIPE il 24 febbraio 1978 e successive modificazioni.
2. Detto stanziamento è ripartito nel seguente modo:
- lire 10.000.000.000 (Cap. 06285/02) per il finanziamento di infrastrutture e da versare al «Fondo per l'attuazione del piano d'intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale» di cui alla
- lire 10.000.000.000 (Cap. 06285/03) per il finanziamento delle opere di miglioramento fondiario e da versare alla contabilità speciale di cui al titolo II della legge 24 febbraio 1974, n. 268, per essere attribuita al titolo di spesa 10.5.01/II del programma d'intervento degli anni 1986-87, approvato dal CIPE il 21 gennaio 1988.
3. Alla spesa di cui al presente articolo si fa fronte con quota delle assegnazioni spettanti alla Regione per l'attuazione dei progetti regionali di sviluppo previsti nei programmi d'intervento per il Mezzogiorno di cui alle leggi 1º dicembre 1983, n. 651, e 1º marzo 1986, n. 64.
Art. 21. (Abolizione dell'obbligo del marchio). [3]
1. Sono revocate tutte le disposizioni relative al marchio comunale il cui uso non e più obbligatorio.
2. Restano ferme le disposizioni di cui al capo primo del
Art. 22. (Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).
1. E' autorizzata, nell'anno finanziario 1989, la spesa complessiva di lire 2.500.000.000 per incrementare il fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne e prevalente economia pastorale, di cui alla
commercializzazione dei prodotti agricoli).
Art. 23. (Fondo di rotazione per anticipazioni creditizie a favore di organismi cooperativi di secondo grado).
1. La spesa autorizzata dal sesto comma dell'articolo 39 della
Art. 24. (Contributo al Consorzio interprovinciale di frutticoltura).
1. Una quota dello stanziamento del capitolo 06273/01 pari a lire 2.500.000.000, è destinata al Consorzio interprovinciale di frutticoltura di Cagliari. Nuoro e Oristano per il finanziamento di un programma di investimenti prioritari. Al trasferimento della predetta somma si provvederà dopo l'approvazione del programma da proporsi alla Giunta regionale a termini dell'articolo 5 della
Art. 25. (Concorso interessi sui mutui di miglioramento).
1. In relazione alle minori assegnazioni disposte dallo Stato a fronte del limite d'impegno autorizzato dall'articolo 27 della
Art. 26. (Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l'anno 1989 un contributo di lire 500.000.000 per le spese di funzionamento e per le attività istituzionali del Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli (Cap. 06023).
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per un importo complessivo di lire 1.500.000.000 ad acquisire ovvero ripristinare edifici ubicati in Sardegna da destinare all'attività del Consorzio di cui al primo comma del presente articolo (Cap. 04110/02).
3. Il Consorzio interregionale per la formazione dei divulgatori agricoli è persona giuridica pubblica.
Art. 27. (Consorzio sardo fra le cooperative della rinascita).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al CON.SAR.CO.RI. (Consorzio sardo fra le cooperative della rinascita) un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 per il ripiano del disavanzo esistente al 1º gennaio 1989 (Cap. 06337).
2. A valere sullo stanziamento del capitolo 06234/01 una quota di lire 3.000.000.000 è destinata al Consorzio di cui al precedente primo comma per il finanziamento di impianti per la selezione delle sementi ed impianti di stoccaggio di cereali.
Art. 28. (Distillazione agevolata. Provvidenza a favore delle cantine sociali).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento di lire 2.000.000.000 nell'anno finanziario 1989 (Cap. 06229/03) alla distilleria DI.CO.VI.SA. di Assemini per la distillazione agevolata della vernaccia DOC, della malvasia di Bosa ed altri vini a denominazioni di origine geografica, di proprietà delle cantine sociali interessate, in giacenza alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Il prezzo di acquisto del prodotto da distillare è pari a quello medio di realizzo degli anni 1987 e 1988, desumibile dalla documentazione amministrativo-contabile, al netto del valore di mercato del distillato ottenuto.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla stessa DI.CO.VI.SA. un contributo straordinario di lire 1.500.000.000 per gli adeguamenti tecnologici dello stabilimento (Cap. 06237).
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 700.000.000 in ragione di lire 400.000.000 alla cantina sociale di Bonnanaro e lire 300.000.000 alla cantina sociale di Santadi per il risanamento economico-finanziario, la relativa spesa grava sul fondo di cui all'articolo 40 della
Art. 29. (Cooperativa San Giuseppe Chiaramonti).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Cooperativa San Giuseppe di Chiaramonti un contributo straordinario di lire 400.000.000 ed alla cooperativa San Pasquale di Nulvi di lire 300.000.000 per il ripiano del disavanzo e per favorire l'adeguamento strutturale ed organizzativo diretto al perseguimento di una gestione economicamente equilibrata (Cap. 06223/02).
Art. 30. (Aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche).
1. Sono a carico delle disponibilità esistenti sul fondo di solidarietà, istituito con la
2. L'onere per il corrente esercizio finanziario è valutato in lire 1.000.000.000.
3. Negli esercizi futuri l'onere annuo non potrà superare il predetto importo.
Art. 31. (Provvidenze a favore dei consorzi di cooperative ortofrutticole.
1. Nella lettera a) dell'articolo 1 della
Art. 32. (Modifiche ed integrazioni alla
Art. 33. (Elettrificazione rurale).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare con mezzi propri della Regione sino alla concorrenza complessiva di lire 1.000.000.000 finanziamenti per la realizzazione di opere di elettrificazione rurale ai Comuni gestori di aziende elettriche (Cap. 06087/03).
Art. 34. (Contributi agli oleifici sociali cooperativi).
1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 400.000.000 per l'anno 1989 per la concessione di contributi straordinari agli oleifici cooperativi per l'abbattimento delle rate di ammortamento relative ai mutui di miglioramento (Cap. 06238).
Art. 35. (Provvidenze per le industrie di trasformazione di prodotti oleari danneggiati dalla siccità).
1. Le provvidenze previste dall'articolo 7 della
2. Le spese per l'attuazione del presente articolo, valutate in lire 300.000.000 gravano sul fondo di solidarietà regionale in agricoltura di cui alla
Art. 36. (Contributo alla cooperativa «l'Asparago» di Sanluri).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, per il 1989, alla cooperativa «l'Asparago» di Sanluri operante nel settore della trasformazione del pomodoro, un contributo straordinario di lire 200.000.000 da destinare all'abbattimento parziale delle passività esistenti in bilancio alla data del 31 dicembre 1988.
2. Il relativo onere farà carico alle disponibilità esistenti del fondo di solidarietà regionale in agricoltura.
Art. 37. (Consorzi di bonifica).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare, nell'anno finanziario 1989, la somma di lire 100.000.000 (Cap. 06011/03) al Consorzio di bonifica della Sardegna Meridionale a titolo di rimborso per le spese sostenute per compensi relativi al personale distaccato nell'anno 1988 presso l'Ufficio speciale istituito a termini dell'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1984, n. 29, ed a titolo di rimborso per i maggiori oneri relativi ai compensi erogati al personale a suo tempo addetto all'assistenza tecnica.
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Consorzio di bonifica dell'agro di Tortolì un finanziamento di lire 2.500.000.000 (Cap. 06264/01) quale contributo straordinario per la riduzione dei crediti vantati al 31 dicembre 1988 nei confronti del Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Tortolì-Arbatax.
Art. 38. (Spese generali per opere pubbliche di bonifica).
1. In deroga all'articolo 46 della
Art. 39. (Interventi a favore della forestazione produttiva).
1. Allo scopo di promuovere e garantire lo sviluppo e la conservazione del patrimonio si applicano, limitatamente alla forestazione produttiva (arboricoltura da legno e sughericoltura, le disposizioni contenute nella
2. Per gli interventi di forestazione di carattere privato relativi al rimboschimento, al miglioramento, alla ricostituzione e alla trasformazione boschiva, comprese le connesse opere di viabilità, di recinzione e di prevenzione degli incendi, è concesso il contributo a fondo perduto nella misura del 75 per cento come previsto dagli articoli 6 e 7 della
3. Le operazioni relative al primo diradamento, nonché quelle relative alla potatura ed al rifacimento delle strisce parafuoco eseguite in una con quelle del primo diradamento, sono assimilate agli interventi di investimento e, come tali, godono degli stessi incentivi previsti al comma precedente.
4. Ugualmente beneficiano delle stesse provvidenze le operazioni di demaschiatura, l'estrazione del sughero bruciato e la potatura di produzione, eseguita sulle piante oggetto di demaschiatura.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare anticipazioni sui contributi di cui ai precedenti commi nella misura stabilita dall'articolo 8 della
6. Al recupero delle anticipazioni si provvede mediante trattenute da effettuarsi in occasione degli accertamenti di regolare esecuzione.
Art. 40. (Mostra-mercato zootecnica di Berchidda).
1. E' autorizzata, per l'anno 1989, l'erogazione al Comune di Berchidda della somma di lire 150.000.000 per il completamento dei locali destinati alla mostra-mercato zootecnica (Cap. 06168/01).
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ALTRE ATTIVITA' ECONOMICHE
Art. 41. (Fondo per la tutela dei livelli produttivi e occupativi.
1. L'integrazione del fondo di cui all'articolo 1 della
Art. 42. (Consorzio per l'assistenza alle piccole e medie imprese). [5]
Art. 43. (Cooperative artigiane di garanzia).
1. E' autorizzato, nell'anno finanziario 1989, lo stanziamento di lire 1.000.000.000 (Cap. 07029) per la concessione alle cooperative artigiane di garanzia dei contributi una tantum disposti dall'articolo 86 della
Art. 44. (Istituto sardo organizzazione lavoro artigiano).
1. In relazione all'accertamento dell'economia dello stanziamento autorizzato dall'articolo 68 della
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'ISOLA un contributo di lire 322.000.000 (Cap. 07041) per le seguenti finalità:
- programma pilota Ogliastra per la costruzione del centro di esposizione di Villagrande Strisaili
L. 72.000.000
- integrazione finanziamento di cui all'articolo 31, comma terzo, della
L. 250.000.000
Art. 45. (Interventi per gli agenti e rappresentanti di commercio).
1. E' autorizzato, nell'anno finanziario 1989, lo stanziamento di lire 500.000.000 (Cap. 07051) per la concessione dei contributi in conto capitale disposti dall'art. 70 della
Art. 46. (Interventi a favore della pesca).
1. Per l'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo 104, primo e secondo comma della
2. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
3. Al fine di favorire la ripresa dell'attività peschereccia negli impianti di tonnare fisse che operano nelle acque dei compartimenti marittimi della Sardegna, la Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per complessive lire 350.000.000 a favore delle cooperative di pescatori e della società con sede sociale in Portoscuso che esercitino nell'anno 1989 la pesca di tonno (Cap. 05098); detto contributo sarà destinato all'attivazione della campagna di pesca per l'anno 1989 ed ai conseguenti oneri di gestione, ivi compresa la manutenzione di imbarcazioni, l'acquisto, la preparazione e la manutenzione di attrezzature e reti e le retribuzioni per il personale impegnato nella campagna di pesca.
Art. 47. (Contributi ai pescatori danneggiati dalle mareggiate conseguenti alle bufere di vento del periodo 1987).
1. Per le finalità previste dall'articolo 84 della
2. Per l'erogazione dei contributi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 105 della
Art. 48. (Contributo alle cooperative per la realizzazione di impianti di stabulazione di molluschi eduli lamellibranchi).
1. Per le finalità previste dall'articolo 43 della
Art. 49. (Centro Marino Internazionale).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Oristano un contributo straordinario di lire 200.000.000 per il funzionamento del Centro Marino Internazionale (Cap. 05110/01).
Art. 50. (Valorizzazione e salvaguardia dei luoghi salsi).
1. Gli stanziamenti iscritti ai capitoli 05077 e 05078 del bilancio per l'anno finanziario 1989 sono utilizzati con le modalità di cui all'articolo 78 della
Art. 51. (Interventi sugli stagni).
1. Per l'anno 1989 è autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000 per l'eliminazione della «mercerella enigmatica» nello stagno di Santa Giusta (Cap. 05078/09).
2. La spesa di cui al precedente comma è disposta secondo le modalità di cui alla
3. Per l'anno 1989 è autorizzata la spesa di lire 200.000.000 per l'espletamento di opere di manutenzione nello stagno «S'Ena Arrubia» di Arborea (Cap. 05078/09).
4. La spesa di cui al precedente comma è disposta, secondo le modalità della
Le limitazioni di cui all'articolo 7, secondo comma, della
6. I contributi di cui ai precedenti commi sono erogati, quanto al 30 per cento a titolo di anticipazione, e il restante 70 per cento a successivi stati di avanzamento dei lavori, d'importo minimo non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei lavori.
7. E' autorizzata, nell'anno 1989, la spesa di lire 1.000.000.000 per il completamento delle opere idrauliche urgenti sul rio Girasole a prevenzione e tutela della qualità delle acque della peschiera di Tortolì- Arbatax (Cap. 05078/08).
Art. 52. (Progetti di riconversione della flotta peschereccia).
1 . Le limitazioni di cui all'articolo 104, tredicesimo comma, della
Art. 53. (Ufficio regionale della fauna).
1 . Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 della
Art. 54. (Partecipazione della Regione ad enti, consorzi e società).
1. E' autorizzata, nell'anno finanziario 1989, la spesa di lire 500.000.000 per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della
Art. 55. (Attuazione del programma integrato mediterraneo (PIM - Sardegna).
1. [6].
2. Le spese derivanti dall'attuazione del Programma di cui al precedente comma sono quantificate in complessive lire 74.450.000.000 per l'anno finanziario 1989, in lire 62.730.000.000 per l'anno finanziario 1990 ed in lire 73.062.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1991 e 1992 e fanno carico ai competenti capitoli degli stessi bilanci per gli anni dal 1989 al 1992, nonché alle disponibilità di cui ai successivi commi sesto e settimo.
3. Gli interventi compresi nel sottoprogramma 1 Agricoltura e pesca, relativi alle seguenti misure: «Studi di mercato vini di qualità», «Studio della valorizzazione delle piante aromatiche ed officinali», «Infrastrutture rurali», fanno carico per complessive lire 14.655.000.000 al fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale di cui alla
P/1.01 - Infrastrutture rurali:
- quota regionale L. 8.051.000.000 |
- quota CEE L. 8.366.000.000 |
- quota CEE L. 168.000.000 |
P/1.06 - Studi di mercato prodotti filiera ovina: |
- quota regionale L. 168.000.000 |
- quota CEE L. 168.000.000 |
Studi di mercato vini di qualità: |
- quota regionale L. 100.000.000 |
- quota CEE L. 100.000.000 |
Studio sulla valorizzazione delle piante aromatiche ed officinali |
- quota regionale L. 351.000.000 |
- quota CEE L. 351.000.000 |
------------------------ |
Totale L. 14.655.000.000 |
4. La misura «Formazione ed impiego di divulgatori polivalenti in agricoltura» è affidata, per la parte relativa alla formazione, al Consorzio Interregionale Formazione Divulgatori Agricoli (CIFDA); i divulgatori agricoli formati dal CIFDA verranno inseriti, sulla base di apposita normativa regionale nelle strutture che verranno indicate in apposito programma da approvare dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, a termini dell'articolo 4. lett. i), della
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i costi aggiuntivi agli interventi CEE per l'impiego dei divulgatori agricoli formati dal CIFDA, a norma del
6. Le quote di finanziamento regionale relative al sottoprogramma 2: Promozione artigianato e PMI, fanno carico, quanto alla misura: «Centri pilota per l'artigianato», agli stanziamenti autorizzati dall'articolo 31 della
7. Le quote di finanziamento regionale relative al sottoprogramma 2: Promozione artigianato e PMI, misura: «Centri innovazione imprese (BIC)» e al sottoprogramma 3: Turismo e Ambiente, misura: «Terme di Fordongianus» fanno carico alle disponibilità del Piano di rinascita economica e sociale della Sardegna; dette disponibilità sono così individuate:
a) Sottoprogramma 2: Promozione Artigianato e PMI - misura: Centri innovazione imprese (BIC): Programma di intervento per gli anni 1982-1984 - Titolo di spesa 8.4.2/I - Spesa per il funzionamento degli organi di programmazione regionale, studi, convegni e pubblicazioni;
b) Sottoprogramma 3: Turismo ed Ambiente - misura Terme di Fordongianus: Programma di intervento per il 1979 - Titolo di spesa 7.3.3/I e Programma di intervento per il 1985 - Titolo di spesa 9.3.2/I - Interventi per la realizzazione di complessi integrati di opere in zone termali.
8. Dal 1990 in poi, le somme indicate nei piani finanziari di cui al comma primo sono rideterminate in base al tasso di cambio ECU-LIRE italiane vigenti alla data prevista dall'articolo 10 della
9. Al fine di favorire l'esecuzione degli interventi previsti dal programma di cui al comma primo, la Regione è autorizzata ad erogare anticipi dei contributi ai beneficiari, su loro richiesta e senza oneri per gli stessi, nelle seguenti misure:
- il 40 per cento all'atto dell'emissione del provvedimento di impegno della spesa sui singoli progetti o interventi da parte della Regione;
- il 40 per cento sulla base dell'approvazione degli stati di avanzamento;
- il saldo contestualmente all'atto della approvazione dello stato finale, fatte salve le condizioni di maggior favore derivanti dalla vigente legislazione regionale.
10. Gli anticipi di cui sopra, a favore dei beneficiari privati, devono essere garantiti da fidejussione bancaria o assicurativa, o da altra forma di garanzia regionale; l'onere per il rilascio della garanzia è a carico della Regione (Capitoli 03200, 05206, 09102 e 10204).
Art. 56. (Organi deliberanti provvidenze creditizie al settore commercio).
1. L'Assessore regionale competente in materia di commercio è autorizzato alla stipula di apposite convenzioni con gli istituti di credito interessati per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dalle seguenti norme:
-
-
-
2. Sulle domande di cui alle citate agevolazioni finanziarie decide, in base alle direttive emanate ai termini dell'articolo 4, lett. i) della
- dal direttore generale dell'istituto di credito o da un suo delegato;
- da tre rappresentanti delle confederazioni del commercio e del turismo e dei servizi maggiormente rappresentative a livello regionale, designati dalle medesime organizzazioni secondo i criteri di rappresentatività indicati dall'articolo 83 della
3. Il comitato di cui al precedente comma è inoltre integrato da tre funzionari dell'Amministrazione regionale con l'incarico di coordinatore generale o di servizio designati ai sensi dell'articolo 144 della
4. I rappresentanti di cui al secondo alinea del precedente secondo comma non partecipano alla decisione delle pratiche relative all'articolo 53 della
Art. 57. (Istituzione Fondo regionale compensativo delle minori entrate per tariffe agevolate). [8]
[1. È istituito il Fondo regionale per le compensazioni delle minori entrate delle aziende di trasporto pubblico di linea per viaggiatori conseguenti all'applicazione di tariffe agevolate ed alla concessione di tessere di libera circolazione in base, alla normativa vigente nazionale e/o regionale.
2. A valere su detto Fondo l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi compensativi a favore degli enti, imprese ed aziende di trasporto, che, in attuazione della disciplina tariffaria disposta con decreto dell'Assessore dei trasporti, abbiano presentato istanza di compensazione, allegando adeguata documentazione comprovante il mancato introito; il contributo verrà erogato con decreto dell'Assessore dei trasporti.
3. Per l'anno 1989 il relativo onere è determinato in lire 200.000.000 (cap. 13043).]
Art. 58. (Modifiche ed integrazioni alla
1. [9].
2. Le spese per l'attuazione del presente articolo sono valutate in lire 5.000.000.000 annue (Cap. 10138 e 11129).
Art. 59. (Contributi per l'apprendimento nelle imprese artigiane).
1. Alle imprese artigiane individuali, societarie, cooperative e consortili, iscritte all'albo di cui all'articolo 9 della
2. Il contributo, pari a 5.000.000 annui, è concesso in costanza del rapporto di lavoro e per la durata del contratto di apprendistato.
3. Qualora il contratto di lavoro di apprendistato si trasformi in contratto a tempo indeterminato, il contributo - pari a 6.000.000 annui - è concesso per ulteriori due anni alle imprese artigiane che abbiano per scopo la produzione di beni o siano operanti nei settori di cui alla classificazione dell'Istituto centrale di statistica: ramo 3 «industrie manifatturiere» e ramo 4 «industria delle costruzioni e delle installazioni di impianti».
4. Il contributo di cui al presente articolo è incompatibile con qualsiasi altro contributo in conto occupazione.
Art. 60. (Contributo in conto occupazione per le imprese artigiane).
1. Alle imprese artigiane di cui al precedente articolo che assumono giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, è concesso, per la durata massima di tre anni, un contributo in conto occupazione di ammontare pari a lire 5.000.000.
2. L'erogazione del contributo è disposta ogni anno anticipatamente per il 50 per cento; la parte residua è erogata in seguito all'accertamento che i giovani assunti abbiano svolto la loro attività durante l'intero anno.
Art. 61. (Esclusione dalle provvidenze).
1. Sono escluse dalle provvidenze di cui ai precedenti articoli le imprese artigiane che abbiano licenziato apprendisti o dipendenti nei mesi precedenti alla data di assunzione oggetto della richiesta di contributi, salvo che il licenziamento sia avvenuto per causa prevista dal relativo contratto collettivo di lavoro.
2. In caso di licenziamento effettuato prima del decorso dell'anno, l'impresa artigiana è tenuta a restituire l'anticipazione relativa al periodo di lavoro non prestato.
Art. 62. (Validità temporale degli interventi).
1. Gli interventi previsti dai precedenti articoli 59, 60 e 61 sono limitati al solo anno 1989 e la relativa spesa è quantificata in lire 8.000.000.000 (Cap. 07037).
Art. 63. (Modifiche ed integrazioni all'articolo 92 della
1. I parametri previsti dal quinto comma dell'articolo 92 della
- una quota non inferiore al 70 per cento in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare;
- una quota non superiore al 23 per cento per la dotazione delle attrezzature, materiali e noli;
- una quota non superiore al 7 per cento per oneri di assistenza tecnica relativa alla predisposizione ed attuazione dei progetti.
2. Nella attuazione dell'intervento previsto dall'articolo 92 lettera g) della
Art. 64. (Particolare regime per ex cassa integrati. Articolo 5
Art. 65. (Cooperativa Coop Tex di Ottana).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Cooperativa Coop Tex di Ottana un contributo straordinario di lire 400.000.000 per il ripiano del disavanzo e per favorire l'adeguamento strutturale e organizzativo diretto al perseguimento di una gestione economicamente equilibrata (Cap. 09045/01).
Art. 66. (Contributo alle Confederazioni regionali dell'artigianato).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alle Confederazioni regionali dell'artigianato sardo già ammesse ai benefici della
Art. 67. (Contributo al Consorzio turistico di Oristano).
1. Al fine di favorire il riequilibrio territoriale del movimento turistico e lo sviluppo del turismo nella Provincia di Oristano, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, nell'anno finanziario 1989, un contributo straordinario al Consorzio turistico di Oristano per le spese di primo impianto.
2. Il contributo non potrà superare il 95 per cento della spesa e comunque non potrà essere concesso per un importo superiore a lire 300.000.000 (Cap. 07013).
Art. 68. (Finanziamento alla Società finanziaria industriale rinascita Sardegna).
1. E' autorizzato, nell'anno 1989, lo stanziamento di lire 3.200.000.000 da corrispondere alla Società finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS) (Cap. 09040) per la copertura degli oneri derivanti dall'erogazione di finanziamenti alle consociate.
CAPO V
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 69. (Finanziamenti ai Comuni per lo svolgimento delle funzioni attribuite dal
1. L'Amministrazione regionale, al fine di assicurare lo svolgimento delle funzioni attribuite ai Comuni della Sardegna in base al
2. Detto stanziamento è così suddiviso:
- lire 10.764.000.000 (Cap. 04162) da ripartire tra i Comuni della Sardegna:
a) per lire 5.382.000.000 in proporzione alla popolazione residente in ciascun Comune secondo i dati ISTAT;
b) per lire 5.382.000.000 in misura uguale fra tutti i Comuni, fermo restando che, con le somme assegnate, ciascun Comune dovrà garantire, prioritariamente, la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari, le rimanenti somme potranno essere utilizzate anche per il finanziamento delle spese connesse all'ampliamento delle piante organiche conseguente all'esercizio delle funzioni attribuite con il
- lire 312.000.000 (Cap. 11032) da ripartire tra i Comuni di Cagliari e Sassari per il finanziamento dei posti gratuiti di studio per convittori o semiconvittori rispettivamente presso i convitti nazionali «Vittorio Emanuele» di Cagliari e «Canopoleno» di Sassari in ragione del numero dei beneficiari riferiti all'anno scolastico 1989-1990.
Art. 70. (Contributi ai Comuni e Province).
1. Per la concessione dei contributi di cui alla
Art. 71. (Provvedimenti a sostegno delle spese di funzionamento dei Comuni).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per l'anno 1989, a concedere contributi straordinari a sostegno delle spese di funzionamento dei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti non capoluoghi di Provincia, da utilizzare prioritariamente per il finanziamento di eventuali passività relative ad esercizi pregressi.
2. La spesa complessiva è determinata in lire 15.000.000.000 (Cap. 04162/04) ed è ripartita fra i Comuni interessati in proporzione all'entità delle rispettive situazioni debitorie relative a canoni dovuti e non pagati dall'Amministrazione comunale alla data del 31 marzo 1989, per i servizi di acquedotto, di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e di illuminazione pubblica.
3. La ripartizione di cui al comma precedente è effettuata con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica previa conforme deliberazione della Giunta regionale, sulla base di apposita attestazione sottoscritta dai sindaci e dai segretari generali dei Comuni interessati in ordine alla situazione debitoria dal medesimo comma indicata.
4. Il contributo per ciascun Comune non può in ogni caso superare l'importo di lire 6.000.000.000.
Art. 72. (Programma di formazione professionale).
1. E' sospesa, nell'anno finanziario 1989, l'applicazione della misura della spesa per abitante indicata dall'articolo 31 della legge regionale 1º agosto 1979, n. 47.
2. La quota di mezzi propri della Regione da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale nel 1989 è determinata in lire 49.800.000.000 (Cap. 1001).
3. Il limite massimo retributivo per le convenzioni previste dall'art. 9, primo comma, della
Art. 73. (Corsi per educatore professionale).
1. E' autorizzata, nell'anno 1989, la spesa di lire 210.000.000 per la concessione all'Università degli studi di Cagliari di un finanziamento diretto alla realizzazione, tramite la Facoltà di magistero, di un corso triennale di formazione per educatori professionali (Cap. 10013).
Art. 74. (Pubblica istruzione).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni ed agli organismi preposti all'attuazione del diritto allo studio, non inclusi o inclusi in modo parziale nei precedenti programmi di intervento della
2. La somma di cui al capitolo 11024 può essere utilizzata anche durante il corso dell'anno scolastico 1988-1989 qualora si verifichino esigenze gravi ed impreviste.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare per l'importo complessivo di lire 1.000.000.000 (Cap. 11026) contributi straordinari ai Comuni sede di scuole secondarie superiori ed alle Province per il completamento e l'arredamento di case dello studente o di strutture da destinare a servizi di mensa per gli alunni pendolari delle scuole secondarie superiori, la programmazione della spesa è effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 14 della
4. E' autorizzato il finanziamento di lire 650.000.0Q0 per l'attuazione di un programma straordinario relativo alla manutenzione degli edifici di proprietà regionale utilizzati dall'Ente scuole materne per la Sardegna (Cap. 11028).
5. Dello stanziamento iscritto al capitolo 11022 una quota pari a lire 300.000.000 è destinata all'Istituto dei ciechi di Cagliari per la costituzione di un centro di produzione di materiale tiflodidattico a supporto dell'integrazione scolastica degli alunni privi di vista.
Art. 75. (
1. Alla determinazione della spesa ammissibile da assumere a base, per le distinte manifestazioni, ai fini della concessione ed erogazione dei contributi di cui alla
2. Ove non concorrano in misura eccedente il 3 per cento, il contributo su dette spese generali - che non possono comunque riguardare spese di rappresentanza e di mera liberalità - è corrisposto forfettariamente.
Art. 76. (Interventi culturali).
1. Per l'attuazione di un programma di attività teatrali e musicali e di iniziative culturali, anche a carattere formativo, ovvero dirette a promuovere studi ricerche o scambi culturali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino all'ammontare complessivo di lire 3.000.000.000.
2. Ai fini dell'erogazione delle somme ai singoli organismi si applicano le disposizioni previste dalla
Art. 77. (Interventi per il pubblico spettacolo).
1. Nel contesto degli interventi diretti a favorire il pubblico spettacolo di cui alla
Art. 78. (Partecipazione della Regione a fiere e manifestazioni culturali).
1. [11].
2. Nel contesto degli interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio archeologico, artistico e storico-culturale della Sardegna, di cui alla
Art. 79. (Impianti sportivi universitari).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno 1989 all'Università degli studi di Cagliari un contributo di lire 700.000.000 (Cap. 11117) per il completamento dell'impianto sportivo universitario «Sa Duchessa» di Cagliari.
Art. 80. (Integrazione di finanziamenti per progetti diretti alla valorizzazione di beni culturali).
1. Al fine di dare completa attuazione ai progetti «Nuraghi» e «Sistema informativo territoriale archeologico gallurese», finanziati dal Ministero per i beni culturali e ambientali ai termini dell'articolo 15 della
2. Gli elaborati redatti in attuazione di detti progetti sono posti a disposizione della Regione a cura dei soggetti concessionari.
3. La relativa spesa è determinata in L. 3.850.000.000 per l'anno finanziario 1989 (Cap. 11132).
Art. 81. (Restauro monumenti e patrimonio artistico Musei di enti locali). [12]
[1. Gli stanziamenti autorizzati per l'anno finanziario 1989 dall'articolo 113 della
- restauri (Cap. 11106) lire 6.000.000.000 |
- musei (Cap. 11107) lire 4.000.000.000 |
2. A valere sullo stanziamento indicato nel precedente comma per il capitolo 11107 una quota pari a lire 700.000.000 è destinata al Comune di Iglesias per il completamento del Museo del lavoro minerario e l'acquisizione degli impianti speciali e degli arredamenti.]
Art. 82. (Contributi agli enti locali per l'acquisizione ed il restauro di beni di interesse artistico).
1. A valere sull'autorizzazione di spesa di cui alla lettera a) dell'articolo 11 della
- Comune di Senorbi lire 350.000.000 per l'acquisizione ed il restauro di Villa Aresu;
- Comune di Villasor lire 300.000.000 per l'acquisizione della Casa forte Sinilleris;
- Provincia di Oristano lire 700.000.000 per il restauro del palazzo Arcais;
- Comune di Posada lire 50.000.000 per l'acquisizione della Casa delle dame;
- Comune di Ossi lire 200.000.000 per il restauro della Casa Baronale;
- Comune di Nuoro lire 2.000.000.000 per il restauro del Teatro Eliseo;
- Comune di Tortolì lire 200.000.000 per l'acquisizione e la ristrutturazione dell'ex seminario vescovile;
- Comune di Calangianus lire 00.000.000 per la realizzazione di un auditorium annesso al convento seicentesco.
Art. 83. (Campionati mondiali di calcio 1990 - Provvedimenti per manifestazioni collaterali).
1. Allo scopo di incrementare lo sviluppo del turismo nel territorio della Regione in occasione dei campionati mondiali di calcio nel 1990, è autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per l'anno 1989 e di lire 1.500.000.000 per l'anno 1990 (Cap. 07001/02).
2. Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la concessione di contributi fino al cento per cento della spesa prevista e ritenuta ammissibile in favore di enti pubblici promotori ed organizzatori di manifestazioni collaterali di grande richiamo turistico; è autorizzata altresì, l'esecuzione diretta da parte della Amministrazione regionale di manifestazioni ed iniziative connesse agli stessi campionati.
3. Le domande per ottenere i contributi di cui al precedente comma, corredate dei relativi programmi e dei preventivi di spesa, devono essere presentate all'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.
Art. 84. (Finanziamento campagne antincendi).
1. Gli stanziamenti da destinare al finanziamento delle campagne antincendi nell'anno 1989, già stabiliti dall'articolo 130 della
- Capitolo 05040 - Spese per il personale
lire 6.500.000.000
- Capitolo 05041 - Finanziamenti ai Comuni
lire 6.900.000.000
- Capitolo 05043 - Attrezzature, materiali ed altre spese
lire 9.000.000.000
2. Per l'anno finanziario 1990, gli stessi finanziamenti sono determinati, rispettivamente, in lire 6.800.000.000, lire 7.200.000.000 e lire 10.000.000.000.
Art. 85. (Agevolazioni sugli interessi di preammortamento).
1. Agli interventi realizzati ai sensi della
2. L'onere relativo all'agevolazione ultrabiennale è assunto dalla Regione avvalendosi, per gli interventi di cui alla
Art. 86. (Indagine classificazione acque).
1. E' autorizzato, nell'anno finanziario 1989, lo stanziamento di lire 1.000.000.000 da destinare all'acquisizione delle strumentazioni necessarie per l'effettuazione delle indagini relative alla classificazione delle acque destinate alla potabilizzazione, in adempimento delle disposizioni previste dal
Art. 87. (Contributo straordinario all'Ente autonomo del Flumendosa).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare nell'anno finanziario 1989, all'Ente autonomo del Flumendosa un contributo straordinario di lire 5.200.000.000 di cui lire 3.200.000.000 per l'abbattimento dei prezzi di cessione dell'acqua alle utenze e lire 2.000.000.000 per il ripiano del disavanzo del settore idro-elettrico (Cap. 08226).
Art. 88. (Centro regionale agrario sperimentale).
1. Dello stanziamento iscritto al capitolo 06272/01 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1989 una quota pari a lire 1.000.000.Q00 è destinata dal Centro regionale agrario sperimentale (C.R.A.S.) all'acquisizione di una propria sede; per lo stesso fine è autorizzata, nell'anno 1990, l'ulteriore spesa di L. 1.500.000.000.
Art. 89. (Determinazione finanziamenti ad enti ed organismi socio- culturali).
1. I finanziamenti da erogare, nell'anno 1989, a favore dei sotto elencati enti ed organismi socio-culturali, ai termini delle vigenti rispettive norme di legge, sono determinati nella misura a fianco di ciascuno indicata:
- Capitolo 10030 - Consulta femminile regionale
L. 75.000.000
- Capitolo 11065 - Consorzio per la gestione del Conservatorio musicale «Luigi Canepa» di Sassari
L. 160.000.000
- Capitolo 11066 - Istituto artistico musicale «Giuseppe Verdi» di Alghero
L. 100.000.000
- Capitolo 11077 - Sezione operante in Cagliari dell'Istituto superiore di educazione fisica di L'Aquila
L. 830.000.000
- Capitolo 1080 - Istituto sardo per la storia della resistenza e dell'autonomia
L. 100.000.000
- Capitolo 11092 - Centro per i servizi culturali
L. 1.100.000.000
- Capitolo 11098 - Istituto di studi e programmi per il Mediterraneo (I.S.P.R.O.M.)
L. 200.000.000
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai sottoelencati organismi socio-culturali, un contributo annuo nella misura a fianco di ciascuno indicata, per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali in Sardegna:
- Capitolo 10032 - Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili (A.N.M.I.C.)
L. 350.000.000
- Capitolo 10033 - Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro (A.N.M.I.L.)
L. 230.000.000
- Capitolo 10034 - Comitato regionale dell'ente nazionale sordomuti
L. 160.000.000
- Capitolo 10036 - Unione nazionale mutilati per servizio della Sardegna
L. 105.000.000
- Capitolo 10037 - Istituto medico pedagogico «Gesù Nazareno» di Sassari
L. 350.000.000
3. E' altresì autorizzata, nell'anno 1989, l'erogazione, a favore dei sotto elencati enti ed organismi socio-culturali per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali in Sardegna, dei contributi nella misura a fianco di ciascuno indicata:
- Capitolo 10068 - Associazione nazionale famiglie fanciulli subnormali di Cagliari
L. 100.000.000
- Capitolo 10070 - Associazione handicappati di Senorbi
L. 150.000. 000
- Capitolo 11074/01 - Ente concerti Oristano
L. 150.000.000
- Capitolo 11084/01 - Ente musicale di Nuoro
L. 250.000.000
- Capitolo 11084/01 - Scuola civica di musica - Nuoro
L. 100.000.000
- Capitolo 11084/01 - Ente concerti - Sassari
L. 500.000.000
- Capitolo 11084/01 - Organismo permanente diffusione musica Sassari
L. 100.000.000
- Capitolo 11084/01 - Associazione polifonica S. Cecilia Sassari
L. 100.000.000
- Capitolo 11084/01 - Corale L. Canepa - Sassari
L. 100.000.000
- Capitolo 11084/01 - Corale Porrino - Nuoro
L. 100.000.000
- Capitolo 11084/01 - Spazio musica - Cagliari
L. 100.000.000
- Capitolo 11084/01 - Setziedari pro sa limba sarda
L. 100.000.000
- Capitolo 12044 - Associazione regionale sarda per la lotta contro la talassemia
L. 120.000.000
- Capitolo 10069 - Opera nazionale mutilati ed invalidi civili di Cagliari
L. 100.000.000
- Capitolo 10045/01 - UNICEF ripartito in egual misura ai comitati provinciali
L. 60.000.000
Art. 90. (Interventi socio-assistenziali ad esaurimento).
1. Ad integrazione di quanto disposto all'articolo 56 della
Art. 91. (Contributi agli elettori emigrati). [14]
Art. 92. (Modifiche alla
Art. 93. (Contributi alle imprese per adeguamento scarichi).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, su fondi propri, contributi in conto capitale alle imprese industriali, artigiane ed agricole, singole o associate, i cui impianti siano stati attivati anche successivamente alla data del 1º gennaio 1975, che abbiano realizzato, realizzino o modifichino impianti di depurazione o di pretrattamento per il necessario adeguamento degli scarichi.
2. Per l'erogazione dei contributi di cui al precedente comma si applicano le disposizioni contenute nella
3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000.000.000 in ragione di lire 500.000.000 per ciascuno degli anni dal 1989 al 1992 (Cap. 05015).
Art. 94. (Premio Solinas e scuola di cinematografia).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata, per l'anno 1989, ad erogare un contributo di lire 100.000.000 al Comune di La Maddalena per la organizzazione del Premio «Solinas» ed un contributo di pari importo alla Scuola di cinematografia «Solinas» per il funzionamento (Cap. 11102/01).
Art. 95. (Adeguamento del contributo annuale «Premio Iglesias»).
1. Il contributo, di cui alla
Art. 96. (Università della terza età).
1. Il contributo per le Università della terza età previsto dall'articolo 141 della
- Cagliari lire 220.000.000;
- Sassari lire 170.000.000;
- Nuoro lire 100.000.000;
- Oristano lire 100.000.000.
Art. 97. (Contributo all'associazione per l'istituzione della Libera università nuorese).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'associazione per l'istituzione della Libera università nuorese un contributo di lire 5.000.000.000 in ragione di lire 3.000.000.000 per l'anno 1989 e lire 2.000.000.000 per l'anno 1990 per l'avvio delle attività previa presentazione di apposito programma (Cap. 11079/02).
Art. 98. (Contributo alla Facoltà di teologia).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Pontificia facoltà di teologia della Sardegna un contributo straordinario di lire 200.000.000 per il funzionamento (Cap. 11085).
Art. 99. (Ricoveri fuori della Regione.
1. Per l'anno 1989 vengono confermate le misure delle indennità giornaliere per le spese di soggiorno per il trasferimento in presidi sanitari fuori dalla Regione stabilite dal secondo comma dell'articolo 5 della
2. Sullo stanziamento di cui al capitolo 12090 è ammessa l'erogazione dei contributi di cui alla
Art. 100. (Fondo sociale).
1. Dallo stanziamento iscritto al capitolo 10095 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1989 una quota pari a lire 400.000.000, è destinata alla concessione delle provvidenze di cui all'articolo 2, punto s), della
Art. 101. (Rimborsi alle Unità sanitarie locali).
1. Per l'erogazione dei rimborsi alle Unità sanitarie locali delle spese sostenute per assicurare la continuità dell'assistenza economico- sociale e di mantenimento a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici residenti in Sardegna, di cui agli articoli 9, primo comma, e 12 della
Art. 102. (Interventi a favore degli infermi di mente e dei minorati psichici). [16]
Art. 103. (Modifiche alla
1. Nella
a) [17];
b) [18];
c) nell'articolo 21 le competenze ivi elencate sono integrate da quelle indicate dalla
Art. 104. (Contributi a favore dei Comuni per il trasporto degli handicappati).
1. 1. Il contributo giornaliero pro-capite previsto dall'articolo 92 della
2. La maggiore spesa è valutata in lire 100.000.000 annue (Cap. 12001/01).
Art. 105. (Contributo all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare all'Associazione italiana per l'assistenza agli spastici, sezione di Cagliari, un contributo straordinario di lire 300.000.000 per l'acquisto ed il rinnovo delle attrezzature (Cap. 12001/07).
Art. 106. (Fondo integrativo trattamento quiescenza del personale dell'Amministrazione regionale).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al fondo di cui alla
Art. 107. (Indennità ai componenti del Comitato regionale per la programmazione).
1. [19].
2. Il maggior onere conseguente all'applicazione di cui al presente articolo è valutato in annue lire 13.000.000 (Cap. 03002).
3. Dopo cinque assenze consecutive ingiustificate i componenti del Comitato regionale per la programmazione sono considerati decaduti.
Art. 108. (
1. Il divieto di cumulo delle agevolazioni di cui alla
2. Le società cooperative di produzione e lavoro che beneficiano del contributo di cui all'articolo 10 della
3. L'importo di quest'ultima non può, in ogni caso, superare l'85 per cento della somma complessiva ritenuta ammissibile alla fruizione dei benefici di cui alla
Art. 109. (Modifiche ed integrazioni alla
1. [20].
2. [21].
3. [22].
Art. 110. (Modifiche ed integrazioni alla
1. [23].
2. [24].
3. [25].
Art. 111. (Integrazioni alla
Art. 112. (Modifiche alla
Art. 113. (Modifiche ed integrazioni alla
Art. 114. (Regolamentazione dell'istituto del subappalto nell'esecuzione di lavori pubblici). [29]
Art. 115. (Contributi per attività formativa).
1. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, gli enti che abbiano svolto in regime di convenzione con la Regione autonoma della Sardegna, ai sensi della
2. Per le finalità di cui al precedente comma è stanziata nel cap. 10013-01, la somma di L. 1.500.000.000.
Art. 116. (Riconoscimento periodi di servizio ai fini della pensione). [30]
Art. 117. (Differimenti e soppressioni di spese).
1. E' autorizzato il differimento di autorizzazioni di spese per complessive lire 62.900.000.000 per l'anno 1989 e per complessive lire 180.200.000.000 dall'anno 1989 all'anno 1991, come indicato nella tabella D allegata alla presente legge.
2. L'autorizzazione di spesa di lire 160.000.000.000 disposta per l'anno 1989 dall'articolo 92 della
3. L'autorizzazione della spesa complessiva di lire 27.000.000.000 prevista dall'articolo 95 della
4. L'autorizzazione di spesa di lire 10.000.000.000 disposta per l'anno 1989 dall'articolo 79, quarto comma della
5. L'autorizzazione di spesa disposta per l'anno 1989 dall'articolo 10 della
Art. 118. (Copertura finanziaria).
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate nei seguenti importi complessivi:
finanziari importi |
1989 422.467.000.000 |
1990 255.536.000.000 |
1991 335.347.000.000 |
1992 155.147.000.000 |
1993-2002 86.400.000.000 |
2003-2004 83.563.000.000 |
2005-2007 13.928.000.000 |
2008 22.428.000.000 |
anni successivi 13.928.000.000 |
2. Agli oneri relativi all'anno finanziario 1989 si fa fronte con le risorse proprie della Regione, col ricorso alla contrazione dei mutui autorizzati dal precedente articolo 1, primo comma, lettera b), e con le assegnazioni dello Stato e della CEE, come indicato nella tabella F allegata alla presente legge.
3. Agli oneri relativi all'anno finanziario 1990 si fa fronte con le risorse proprie della Regione, tenuto conto della cessazione della destinazione di quota di dette risorse prevista dal secondo comma dell'articolo 11 della
4. Agli oneri relativi all'anno finanziario 1991 si fa fronte con le risorse di natura permanente di cui ai precedenti commi secondo e terzo, e con la cessazione dell'onere previsto dall'articolo 5 della
Art. 119. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
Tabelle:
(Omissis).
[1] Articolo abrogato dall'art. 9, comma 7, della
[2] Comma abrogato dall'art. 6, comma 11, della
[3] Articolo così sostituito dall'art. 69 della
[4] Sostituisce l'art. 4 della
[5] Articolo abrogato dall'art. 10 della
[6] Comma abrogato dall'art. 31 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 37 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 47 della
[9] Aggiunge l'art. 10 bis alla
[10] Sostituisce l'art. 5, secondo e terzo comma, della
[11] Comma abrogato dall'art. 31 della
[12] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[13] Termine così prorogato dall'art. 65, quarto comma, della
[14] Sostituisce l'art. 1 della
[15] Modifica l'art. 13, primo comma, della
[16] Integra l'art. 1 della
[17] Integra l'art. 7, punto 11), della
[18] Modifica l'art. 21 della
[19] Sostituisce l'art. 102 della
[20] Modifica l'art. 2 della
[21] Integra l'art. 2 della
[22] Modifica l'art. 3 della
[23] Integra l'art. 2 della
[24] Integra l'art. 4 della
[25] Aggiunge l'art. 4 bis alla
[26] Integra l'art. 2 della
[27] Modifica l'art. 12, primo comma, della
[28] Integra l'art. 12 della
[29] Sostituisce l'art. 21 della
[30] Aggiunge l'art. 26 bis alla