Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 06/11/1992 |
Numero: | 20 |
Sommario |
Art. 1. (Ricerca scientifica e parco tecnologico). |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 48 della L.R. n. 6 del 1992: Reti di servizio innovative). |
Art. 3. (Imprese Industriali - contributi in conto occupazione). |
Art. 4. (Modifica all'articolo 39 della L.R. n. 6 del 1992 Edilizia abitativa). |
Art. 5. (Programmi di opere pubbliche di interesse locale). |
Art. 6. (Modifiche all'articolo 62, della legge di contabilità regionale n. 11 del 1983). |
Art. 7. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1985, n. 19). |
Art. 8. (Programmi comunitari). |
Art. 9. (Interventi di forestazione). |
Art. 10. (Finanziamenti ai Comuni per acquisizione di aree di interesse turistico e sociale). |
Art. 11. (Interventi in agricoltura). |
Art. 12. (Contributo per l'erogazione dell'acqua per uso irriguo). |
Art. 13. (Interventi nel campo dei trasporti). |
Art. 14. (Consorzi di garanzia fidi, commercio, turismo e servizi). |
Art. 15. (Integrazione del fondo sanitario nazionale). |
Art. 16. (Lega italiana contro i tumori). |
Art. 17. (Interventi per attività culturali, di spettacolo e sportive). |
Art. 18. (Contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro). |
Art. 19. (Legge n. 588 del 1962 - Imposta straordinaria sui depositi bancari - Adempimenti). |
Art. 20. (Autorizzazione alla contrazione di mutui). |
Art. 21. Copertura finanziaria |
Art. 22. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione. |
§ 5.2.58 - L.R. 6 novembre 1992, n. 20.
Disposizioni integrative e modificative alla legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 - Legge finanziaria 1992.
(B.U. 11 novembre 1992, n. 46)
Art. 1. (Ricerca scientifica e parco tecnologico).
1. Per l'attuazione degli interventi previsti dai paragrafo 3.10 - sostegno della ricerca scientifica e tecnologica: programmi di ricerca e parco scientifico tecnologico - del programma d'intervento 1988-89-90 di cui alla
2. Detto stanziamento è iscritto al capitolo 03034/01 del bilancio della Regione per l'anno 1992 ed è trasferito alla contabilità speciale di cui articolo 2 della citata
Art. 2. (Modifiche all'articolo 48 della
Art. 3. (Imprese Industriali - contributi in conto occupazione).
1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 della
Art. 4. (Modifica all'articolo 39 della
1. Nel secondo comma dell'articolo 39 della
Art. 5. (Programmi di opere pubbliche di interesse locale).
1. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 29, primo comma, della
2. Al relativo onere si fa fronte:
- quanto a lire 3.000.000.000 mediante storno dello stanziamento iscritto sul capitolo 08056 del bilancio per l'anno 1992;
corrispondentemente le annualità del limite l'impegno autorizzato dall'articolo 30 della
- quanto a lire 1.000.000.000 con le ulteriori riduzioni di spesa indicate nel successivo articolo 21.
Art. 6. (Modifiche all'articolo 62, della
1. Il terz'ultimo comma dell'articolo 62 della
Art. 7. (Modifiche all'articolo 1 della
Art. 8. (Programmi comunitari).
1. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 52 della
2. Ad integrazione di quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 55 della
Art. 9. (Interventi di forestazione).
1. Per la prosecuzione degli interventi di forestazione è autorizzata, nell'anno 1992,l'ulteriore spesa di lire 35.000.000.000 (Cap. 05017).
2. Al relativo onere si fa fronte:
- quanto a lire 20.000.000.000 mediante storno di parte dello stanziamento iscritto sul capitolo 05016 del bilancio per l'anno 1992 autorizzato dall'articolo 57, primo comma della
- quanto alla differenza di lire 15.000.000.000 con le ulteriori riduzioni di spesa indicate nel successivo articolo 21.
3. Le assunzioni del personale forestale, presso gli ispettorati delle foreste e l'Azienda foreste demaniali della Regione, con contratto a tempo determinato o indeterminato possono essere autorizzati solo su specifica previsione contenuta nel programma pluriennale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale.
Art. 10. (Finanziamenti ai Comuni per acquisizione di aree di interesse turistico e sociale).
1. Per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 107 della
Art. 11. (Interventi in agricoltura).
1. Lo stanziamento autorizzato per l'anno 1992 dall'articolo 17 della
2. Al fine dell'attuazione dell'intervento straordinario a favore del settore ovino previsto dall'articolo 11 della
3. Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 2 della
4. [3].
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad incrementare di lire 1.200.000.000 la dotazione del fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla
6. Per le finalità previste dal quarto comma dell'articolo 5 della
7. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai Consorzi di bonifici mediante l'erogazione di contributi nella misura massima del 40 per cento delle stesse spese ed entro i limiti degli stanziamenti disposti a tale fine dai bilancio della Regione. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità dell'intervento a termini dell'articolo 4, lett. i) della
8. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare, nell'anno 1992, ai Consorzi di bonifica, nei limiti dello stanziamento di lire 850.000.000, contributi straordinari per l'abbattimento degli oneri derivanti dagli interessi di preammortamento dei mutui di miglioramento inerenti la parte di spesa non coperta dai contributi erogati ai sensi della
9. Per gli interventi previsti dai paragrafo 1.1 del Programma di intervento 1988-89-90 di cui alla
10. Il fondo per la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici - istituito dai paragrafo 6.5 del Piano per le zone interne a prevalente economia pastorale, approvato dalla
Art. 12. (Contributo per l'erogazione dell'acqua per uso irriguo).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni della Sardegna un contributo straordinario di lire 160.000.000 (Cap. 0634 I) per la riduzione del costo relativo alla erogazione di acqua per uso irriguo.
Art. 13. (Interventi nel campo dei trasporti).
1. Ai fini dell'erogazione, alle aziende di trasporto pubbliche o private, di contributi per investimenti, previsti dalla
2. Alla spesa di cui ai precedente comma si fa fronte:
- quanto a lire 3.000.000.000 mediante storno dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 13043 del bilancio per l'anno 1992, autorizzato dal terzo comma dell'articolo 51 della
- quanto a lire 5.800.000.000 con le ulteriori riduzioni di spesa indicate nel successivo articolo 21.
Art. 14. (Consorzi di garanzia fidi, commercio, turismo e servizi).
1. Per la concessione di contributi ai consorzi di garanzia fidi operanti nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, è autorizzata, nell'anno 1992, la spesa di lire 2.000.000.000 (Cap. 07063).
2. Alla spesa di cui al precedente comma si fa fronte mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento previsto, a favore delle imprese commerciali, dal secondo comma dell'articolo 42 della
Art. 15. (Integrazione del fondo sanitario nazionale).
1. L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 62 della
Art. 16. (Lega italiana contro i tumori).
1. E' autorizzata per l'anno 1992 la concessione un contributo straordinario di lire 50.000.000 alla sezione sarda della lega italiana contro i tumori per l'espletamento dei compiti istituzionali (Cap. 12065).
Art. 17. (Interventi per attività culturali, di spettacolo e sportive).
1. Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 79 della
Art. 18. (Contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro).
1. A rettifica di quanto previsto dall'articolo 83, primo comma, della
Art. 19. (
1. Nel V programma esecutivo del Piano di Rinascita di cui alla
2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si fa fronte con l'utilizzazione di una pari quota degli interessi attivi maturati sul conto corrente relativo alla contabilità speciale di cui alla
Art. 20. (Autorizzazione alla contrazione di mutui).
1. In conseguenza delle risultanze del consuntivo per l'esercizio finanziario 1991, parificato dalla Corte dei conti - Sezioni riunite per la Regione Sardegna - nell'udienza del 30 giugno 1992, è confermata l'autorizzazione alla contrazione di mutui per l'importo di lire 530.000.000.000 di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale 2B aprile 1992, n. 6.
2. E' confermata, altresì, l'autorizzazione alla contrazione delle altre quote di lire 360.000.000.000 e di lire 110.000.000.000 previste dall'articolo 1 della
3. A modifica di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, della
4. A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 1, terzo comma, della
5. Gli oneri previsti dall'articolo 1, quarto comma, della
- 1992 lire 4.450.000.000 |
- 1993 lire 160.178.000.000 |
- dal 1994 al 2007 lire 179.359.000.000 |
- 2008 lire 19.730.000.000 |
Art. 21. Copertura finanziaria
1. Una quota dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 1991, pari a lire 19.678.000.000 è utilizzata quale copertura delle nuove o maggiori spese previste dalla presente legge.
2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni:
(Omissis).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Modifica ed integra l'art. 48 della
[2] Modifica l'art. 1, lett. d), punto 1), della
[3] Integra l'art. 9, comma 1, della
[4] Comma abrogato dall'art. 47 della