§ 5.2.58 - L.R. 6 novembre 1992, n. 20.
Disposizioni integrative e modificative alla legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 - Legge finanziaria 1992.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:06/11/1992
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Ricerca scientifica e parco tecnologico).
Art. 2.  (Modifiche all'articolo 48 della L.R. n. 6 del 1992: Reti di servizio innovative).
Art. 3.  (Imprese Industriali - contributi in conto occupazione).
Art. 4.  (Modifica all'articolo 39 della L.R. n. 6 del 1992 Edilizia abitativa).
Art. 5.  (Programmi di opere pubbliche di interesse locale).
Art. 6.  (Modifiche all'articolo 62, della legge di contabilità regionale n. 11 del 1983).
Art. 7.  (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1985, n. 19).
Art. 8.  (Programmi comunitari).
Art. 9.  (Interventi di forestazione).
Art. 10.  (Finanziamenti ai Comuni per acquisizione di aree di interesse turistico e sociale).
Art. 11.  (Interventi in agricoltura).
Art. 12.  (Contributo per l'erogazione dell'acqua per uso irriguo).
Art. 13.  (Interventi nel campo dei trasporti).
Art. 14.  (Consorzi di garanzia fidi, commercio, turismo e servizi).
Art. 15.  (Integrazione del fondo sanitario nazionale).
Art. 16.  (Lega italiana contro i tumori).
Art. 17.  (Interventi per attività culturali, di spettacolo e sportive).
Art. 18.  (Contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro).
Art. 19.  (Legge n. 588 del 1962 - Imposta straordinaria sui depositi bancari - Adempimenti).
Art. 20.  (Autorizzazione alla contrazione di mutui).
Art. 21.  Copertura finanziaria
Art. 22.      1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.


§ 5.2.58 - L.R. 6 novembre 1992, n. 20.

Disposizioni integrative e modificative alla legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 - Legge finanziaria 1992.

(B.U. 11 novembre 1992, n. 46)

 

     Art. 1. (Ricerca scientifica e parco tecnologico).

     1. Per l'attuazione degli interventi previsti dai paragrafo 3.10 - sostegno della ricerca scientifica e tecnologica: programmi di ricerca e parco scientifico tecnologico - del programma d'intervento 1988-89-90 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dai CIPE il 12 marzo 1991, è autorizzato l'ulteriore stanziamento di lire 30.000.000.000.

     2. Detto stanziamento è iscritto al capitolo 03034/01 del bilancio della Regione per l'anno 1992 ed è trasferito alla contabilità speciale di cui articolo 2 della citata legge n, 268 del 1974, per essere attribuito al rispettivo titolo di spesa 11.3.10/1.

 

     Art. 2. (Modifiche all'articolo 48 della L.R. n. 6 del 1992: Reti di servizio innovative). [1]

 

     Art. 3. (Imprese Industriali - contributi in conto occupazione).

     1. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 11 della legge 24 giugno 1974, n. 268, è autorizzato, nell'anno 1992, l'ulteriore stanziamento di lire 8.000.000.000 (Cap. 09047); tale stanziamento è trasferito dal bilancio della Regione alla contabilità speciale di cui all'articolo 2, secondo comma della legge 24 giugno 1974, n. 268, per essere attribuito al titolo di spesa 11.2.02/1 del programma di intervento 1988-89-90, approvato dal CIPE il 12 marzo 1991.

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 39 della L.R. n. 6 del 1992 Edilizia abitativa).

     1. Nel secondo comma dell'articolo 39 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, il richiamo all'articolo 5 della stessa legge deve intendersi riferito all'articolo 25.

 

     Art. 5. (Programmi di opere pubbliche di interesse locale).

     1. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 29, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 4.000.000.000 per la prosecuzione del programma straordinario di interventi finalizzati al completamento funzionale di opere pubbliche di cui all'articolo 9 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, nonché all'esecuzione di nuove opere di interesse locale (Cap. 08029/03).

     2. Al relativo onere si fa fronte:

     - quanto a lire 3.000.000.000 mediante storno dello stanziamento iscritto sul capitolo 08056 del bilancio per l'anno 1992;

corrispondentemente le annualità del limite l'impegno autorizzato dall'articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dal 1993 al 2012;

     - quanto a lire 1.000.000.000 con le ulteriori riduzioni di spesa indicate nel successivo articolo 21.

 

     Art. 6. (Modifiche all'articolo 62, della legge di contabilità regionale n. 11 del 1983).

     1. Il terz'ultimo comma dell'articolo 62 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 (Norme in materia di bilancio e di contabilità regionale), istituito con l'articolo 8 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è abrogato.

 

     Art. 7. (Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 1985, n. 19). [2]

 

     Art. 8. (Programmi comunitari).

     1. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 52 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, per la copertura degli oneri derivanti dalla realizzazione degli interventi annessi ai benefici comunitari previsti dal Programma «Valorent» (Reg. CEE 3301/86) di competenza diretta della Regione, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 300.000.000 nell'anno 1992, di cui lire 210.000.000 finanziati dalla CEE (Cap. 03061/04) e lire 90.000.000 dalla Regione (Cap. 03061/03).

     2. Ad integrazione di quanto previsto dal quarto comma dell'articolo 55 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 è autorizzata nell'anno finanziario 1992 la spesa di lire 790.000.000 per l'attuazione della misura 3.11 - scuola alberghiera di Pula - prevista dal programma integrato mediterraneo per la Regione Sardegna, di cui alla decisione della Commissione delle Comunità europee n. C[91]3020/1 del 16 dicembre 1991 (Cap. 08302/01).

 

     Art. 9. (Interventi di forestazione).

     1. Per la prosecuzione degli interventi di forestazione è autorizzata, nell'anno 1992,l'ulteriore spesa di lire 35.000.000.000 (Cap. 05017).

     2. Al relativo onere si fa fronte:

     - quanto a lire 20.000.000.000 mediante storno di parte dello stanziamento iscritto sul capitolo 05016 del bilancio per l'anno 1992 autorizzato dall'articolo 57, primo comma della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6; corrispondentemente, sono ridotti a lire 138.150.000.000 gli importi indicati, per l'anno 1992, nel citato primo comma dell'articolo 57 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, e nel totale della tabella E) allegata alla stessa legge ed a lire 15.000.000.000 l'importo indicato in detta tabella relativamente al capitolo 05016;

     - quanto alla differenza di lire 15.000.000.000 con le ulteriori riduzioni di spesa indicate nel successivo articolo 21.

     3. Le assunzioni del personale forestale, presso gli ispettorati delle foreste e l'Azienda foreste demaniali della Regione, con contratto a tempo determinato o indeterminato possono essere autorizzati solo su specifica previsione contenuta nel programma pluriennale di sviluppo approvato dal Consiglio regionale.

 

     Art. 10. (Finanziamenti ai Comuni per acquisizione di aree di interesse turistico e sociale).

     1. Per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 107 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 è autorizzato, nell'anno 1992, l'ulteriore stanziamento di lire 2.000.000.000 (Cap. 04161/02).

 

     Art. 11. (Interventi in agricoltura).

     1. Lo stanziamento autorizzato per l'anno 1992 dall'articolo 17 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, per l'incremento del fondo relativo alla trasformazione delle passività delle cooperative agricole è ridotto da lire 50.000.000.000 a lire 25.500.000.000 (Cap. 06223).

     2. Al fine dell'attuazione dell'intervento straordinario a favore del settore ovino previsto dall'articolo 11 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è autorizzata, nell'anno 1992, l'ulteriore spesa di lire 5.000.000.000 (Cap. 05205).

     3. Per la concessione del concorso negli interessi sui mutui di miglioramento fondiario di cui agli articoli 1 e 2 della legge regionale 8 luglio 1975, n. 30, è disposto l'ulteriore limite di impegno di lire 2.000.000.000 le cui annualità sono iscritte nei bilanci della Regione per gli anni dai 1992 al 2008 (Cap. 06060).

     4. [3].

     5. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad incrementare di lire 1.200.000.000 la dotazione del fondo per l'attuazione del piano di intervento nelle zone interne a prevalente economia pastorale, di cui alla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 e successive modificazioni ed integrazioni (Cap. 06285), tale somma è destinata al titolo di spesa P/1.06 per le iniziative previste dal paragrafo 6.6 del piano medesimo, modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1981, n. 5 (Promozione e commercializzazione dei prodotti agricoli).

     6. Per le finalità previste dal quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 1991, n. 39, è autorizzata per l'anno 1992 la spesa di lire 2.000.000.000 (Cap. 06233).

     7. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere alle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai Consorzi di bonifici mediante l'erogazione di contributi nella misura massima del 40 per cento delle stesse spese ed entro i limiti degli stanziamenti disposti a tale fine dai bilancio della Regione. La Giunta regionale fissa i criteri e le modalità dell'intervento a termini dell'articolo 4, lett. i) della legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1. A decorrere dal 1º gennaio 1993 sono abrogati gli articoli 8, 9 e 11 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 21. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del presente intervento, relativamente alle spese di funzionamento per la gestione degli impianti consortili sostenute dai Consorzi nel 1991, si provvede mediante utilizzazione dello stanziamento disponibile nel capitolo 06261-01 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992; alla copertura degli oneri per gli anni successivi si provvede mediante utilizzazione delle risorse già destinate all'applicazione degli articoli abrogati col presente comma] [4].

     8. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata ad erogare, nell'anno 1992, ai Consorzi di bonifica, nei limiti dello stanziamento di lire 850.000.000, contributi straordinari per l'abbattimento degli oneri derivanti dagli interessi di preammortamento dei mutui di miglioramento inerenti la parte di spesa non coperta dai contributi erogati ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183, per i lavori di riordino delle reti irrigue consortili (Cap. 06252). Restano a carico dei Consorzi gli interessi di preammortamento a tasso agevolato, nella misura minima prevista dai Ministero del Tesoro, per l'intero periodo decorrente dalla prima erogazione fino all'inizio dell'ammortamento, nonché l'eventuale onere eccedente i predetti contributi regionali.

     9. Per gli interventi previsti dai paragrafo 1.1 del Programma di intervento 1988-89-90 di cui alla legge 24 giugno 1974, n. 268, approvato dai CIPE con deliberazione del 12 marzo 1991 è autorizzata, nell'anno 1992, l'ulteriore spesa di lire 9.000.000.000 (Cap. 03034/01); tale somma è trasferita dal bilancio della Regione sulla contabilità speciale di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 268/1974 per essere attribuita ai titolo di spesa 11.1.01/1 del programma citato.

     10. Il fondo per la commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici - istituito dai paragrafo 6.5 del Piano per le zone interne a prevalente economia pastorale, approvato dalla legge regionale 10 dicembre 1973, n. 39 - è soppresso e le sue disponibilità sono versate in conto entrate del bilancio regionale (Cap. E 36122).

 

     Art. 12. (Contributo per l'erogazione dell'acqua per uso irriguo).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni della Sardegna un contributo straordinario di lire 160.000.000 (Cap. 0634 I) per la riduzione del costo relativo alla erogazione di acqua per uso irriguo.

 

     Art. 13. (Interventi nel campo dei trasporti).

     1. Ai fini dell'erogazione, alle aziende di trasporto pubbliche o private, di contributi per investimenti, previsti dalla legge 10 aprile 1981, n. 151, e dalla legge regionale 27 agosto 1982, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, in conto degli anni decorsi è autorizzata, nell'anno 1992, la spesa di lire 8.800.000.000 (Cap. 13027).

     2. Alla spesa di cui ai precedente comma si fa fronte:

     - quanto a lire 3.000.000.000 mediante storno dello stanziamento iscritto in conto del capitolo 13043 del bilancio per l'anno 1992, autorizzato dal terzo comma dell'articolo 51 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, che viene abrogato;

     - quanto a lire 5.800.000.000 con le ulteriori riduzioni di spesa indicate nel successivo articolo 21.

 

     Art. 14. (Consorzi di garanzia fidi, commercio, turismo e servizi).

     1. Per la concessione di contributi ai consorzi di garanzia fidi operanti nei settori del commercio, del turismo e dei servizi, è autorizzata, nell'anno 1992, la spesa di lire 2.000.000.000 (Cap. 07063).

     2. Alla spesa di cui al precedente comma si fa fronte mediante riduzione di un pari importo dello stanziamento previsto, a favore delle imprese commerciali, dal secondo comma dell'articolo 42 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 (Cap. 07055); detto stanziamento viene rideterminato per l'anno 1992, in lire 8.000.000.000.

 

     Art. 15. (Integrazione del fondo sanitario nazionale).

     1. L'autorizzazione di spesa di cui al primo comma dell'articolo 62 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è aumentata di lire 2.800.000.000 (Cap. 12139/02).

 

     Art. 16. (Lega italiana contro i tumori).

     1. E' autorizzata per l'anno 1992 la concessione un contributo straordinario di lire 50.000.000 alla sezione sarda della lega italiana contro i tumori per l'espletamento dei compiti istituzionali (Cap. 12065).

 

     Art. 17. (Interventi per attività culturali, di spettacolo e sportive).

     1. Per le finalità previste dal primo comma dell'articolo 79 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, è autorizzato, nell'anno 1992, l'ulteriore stanziamento di lire 500.000.003 (Cap. 11102/03).

 

     Art. 18. (Contributo al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro).

     1. A rettifica di quanto previsto dall'articolo 83, primo comma, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, il contributo di lire 1.000.000.000 per il funzionamento dei corsi di laurea e per il conseguimento dei diplomi universitari aventi sede nella città di Nuoro è assegnato al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro.

 

     Art. 19. (Legge n. 588 del 1962 - Imposta straordinaria sui depositi bancari - Adempimenti).

     1. Nel V programma esecutivo del Piano di Rinascita di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588, nel paragrafo 6 - Spese generali - è istituito il titolo di spesa 5.6.03, così denominato «Spese per l'imposta straordinaria, per il 1992, sui depositi bancari e postali, ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359», e con lo stanziamento di lire 83.813.927.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si fa fronte con l'utilizzazione di una pari quota degli interessi attivi maturati sul conto corrente relativo alla contabilità speciale di cui alla legge 11 giugno 1962, n. 588.

 

     Art. 20. (Autorizzazione alla contrazione di mutui).

     1. In conseguenza delle risultanze del consuntivo per l'esercizio finanziario 1991, parificato dalla Corte dei conti - Sezioni riunite per la Regione Sardegna - nell'udienza del 30 giugno 1992, è confermata l'autorizzazione alla contrazione di mutui per l'importo di lire 530.000.000.000 di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale 2B aprile 1992, n. 6.

     2. E' confermata, altresì, l'autorizzazione alla contrazione delle altre quote di lire 360.000.000.000 e di lire 110.000.000.000 previste dall'articolo 1 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13 con riferimento, rispettivamente, agli anni 1992 e 1993.

     3. A modifica di quanto previsto dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 30 aprile 1991 n. 13, le finalità relative alla contrazione dei mutui di cui ai precedenti commi sono quelle indicate nella tabella A) allegata alla presente legge.

     4. A parziale modifica di quanto previsto dall'articolo 1, terzo comma, della legge regionale 30 aprile 1991, n. 13, e dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, i mutui di cui al presente articolo possono essere stipulati ad un tasso di interesse fisso, comprendente anche diritti e commissioni, non superiore al 16 per cento annuo; è confermata la facoltà di stipulare ad un tasso di interesse variabile prevista dal secondo comma del richiamato articolo 2 della legge regionale n. 6 del 1992.

     5. Gli oneri previsti dall'articolo 1, quarto comma, della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6 sono rideterminati nel seguente modo:

 

 

- 1992                                        lire   4.450.000.000

- 1993                                        lire 160.178.000.000

- dal 1994 al 2007                            lire 179.359.000.000

- 2008                                        lire  19.730.000.000

 

 

     Art. 21. Copertura finanziaria

     1. Una quota dell'avanzo di amministrazione relativo all'esercizio 1991, pari a lire 19.678.000.000 è utilizzata quale copertura delle nuove o maggiori spese previste dalla presente legge.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1992 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

 

     Art. 22.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

 

 


[1] Modifica ed integra l'art. 48 della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

[2] Modifica l'art. 1, lett. d), punto 1), della L.R. 13 agosto 1985, n. 19. Il testo è riportato all'art. 1 della L.R. 7 aprile 1966, n. 2.

[3] Integra l'art. 9, comma 1, della L.R. 28 aprile 1992, n. 6.

[4] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 23 maggio 2008, n. 6, con la decorrenza ivi prevista.