Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà |
Data: | 17/07/1987 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare - nei limiti delle disponibilità esistenti per la attuazione della l.r. 10 giugno 1974, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni - le [...] |
Art. 2. Al fine di anticipare e integrare gli stanziamenti che lo Stato disporrà a favore della Sardegna - a valere sulla l. 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, e sugli [...] |
Art. 3. I mutui di cui all'art. 2, saranno ammortizzati in non meno di dieci annualità decorrenti dal 1988 e ad un tasso annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della [...] |
Art. 4. L'Amministrazione regionale è autorizzata all'erogazione delle spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui di cui al precedente art. 2. |
Art. 5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui al precedente art. 2, garanzie fidejussorie ai tesorieri [...] |
Art. 6. Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al precedente art. 2, trovano capienza nelle quote delle imposte di registro e di bollo devolute alla Regione. |
Art. 7. Per la concessione dei prestiti di esercizio previsti dall'art. 6 della l.r. 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito il limite di impegno di lire [...] |
Art. 8. Per le aziende che hanno subito danni in conseguenza della siccità del 1986/1987 la misura del contributo previsto dall'art. 1 della l.r. 10 aprile 1978, n. 28, è elevata fino all'80% del danno. |
Art. 9. Ad integrazione degli stanziamenti disposti dall'art. 25 lett. l) ed m) della l.r. 24 febbraio 1987, n. 6, relativamente all'anno 1987, sono autorizzate le ulteriori rispettive spese di lire [...] |
Art. 10. Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni: |
§ 2.14.17 - L.R. 17 luglio 1987, n. 31.
Interventi a favore degli imprenditori agricoli danneggiate dalla siccità del 1986-1987 e rifinanziamento del fondo di solidarietà regionale in agricoltura.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare - nei limiti delle disponibilità esistenti per la attuazione della
Resta a carico delle disponibilità relative alla citata
Al fine di anticipare e integrare gli stanziamenti che lo Stato disporrà a favore della Sardegna - a valere sulla
I mutui di cui all'art. 2, saranno ammortizzati in non meno di dieci annualità decorrenti dal 1988 e ad un tasso annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della stipulazione del contratto di mutuo.
L'Amministrazione regionale è autorizzata all'erogazione delle spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui di cui al precedente art. 2.
L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui al precedente art. 2, garanzie fidejussorie ai tesorieri dell'Amministrazione regionale o ad altri enti pubblici o istituti di credito.
Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al precedente art. 2, trovano capienza nelle quote delle imposte di registro e di bollo devolute alla Regione.
Per la concessione dei prestiti di esercizio previsti dall'art. 6 della
Per le aziende che hanno subito danni in conseguenza della siccità del 1986/1987 la misura del contributo previsto dall'art. 1 della
Ad integrazione degli stanziamenti disposti dall'art. 25 lett. l) ed m) della
Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:
(Omissis).