§ 2.14.17 - L.R. 17 luglio 1987, n. 31.
Interventi a favore degli imprenditori agricoli danneggiate dalla siccità del 1986-1987 e rifinanziamento del fondo di solidarietà regionale in agricoltura.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.14 aiuti straordinari e fondo di solidarietà
Data:17/07/1987
Numero:31


Sommario
Art. 1.      L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare - nei limiti delle disponibilità esistenti per la attuazione della l.r. 10 giugno 1974, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni - le [...]
Art. 2.      Al fine di anticipare e integrare gli stanziamenti che lo Stato disporrà a favore della Sardegna - a valere sulla l. 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, e sugli [...]
Art. 3.      I mutui di cui all'art. 2, saranno ammortizzati in non meno di dieci annualità decorrenti dal 1988 e ad un tasso annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della [...]
Art. 4.      L'Amministrazione regionale è autorizzata all'erogazione delle spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui di cui al precedente art. 2.
Art. 5.      L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui al precedente art. 2, garanzie fidejussorie ai tesorieri [...]
Art. 6.      Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al precedente art. 2, trovano capienza nelle quote delle imposte di registro e di bollo devolute alla Regione.
Art. 7.      Per la concessione dei prestiti di esercizio previsti dall'art. 6 della l.r. 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito il limite di impegno di lire [...]
Art. 8.      Per le aziende che hanno subito danni in conseguenza della siccità del 1986/1987 la misura del contributo previsto dall'art. 1 della l.r. 10 aprile 1978, n. 28, è elevata fino all'80% del danno.
Art. 9.      Ad integrazione degli stanziamenti disposti dall'art. 25 lett. l) ed m) della l.r. 24 febbraio 1987, n. 6, relativamente all'anno 1987, sono autorizzate le ulteriori rispettive spese di lire [...]
Art. 10.      Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:


§ 2.14.17 - L.R. 17 luglio 1987, n. 31.

Interventi a favore degli imprenditori agricoli danneggiate dalla siccità del 1986-1987 e rifinanziamento del fondo di solidarietà regionale in agricoltura.

 

Art. 1.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare - nei limiti delle disponibilità esistenti per la attuazione della l.r. 10 giugno 1974, n. 12, e successive modifiche ed integrazioni - le provvidenze, a favore degli imprenditori agricoli danneggiati dalla siccità degli anni 1986 e 1987 disposte in attuazione della l. 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modifiche ed integrazioni, del d.l. 2 giugno 1987, n. 213, nonché di altri provvedimenti legislativi statali.

     Resta a carico delle disponibilità relative alla citata legge regionale 10 giugno 1974, n. 12, l'onere conseguente alle eventuali minori assegnazioni disposte dallo Stato rispetto alle provvidenze anticipate dalla Regione.

 

     Art. 2.

     Al fine di anticipare e integrare gli stanziamenti che lo Stato disporrà a favore della Sardegna - a valere sulla l. 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni ed integrazioni, e sugli altri provvedimenti legislativi statali - l'Amministrazione regionale, in deroga all'art. 37 della l.r. 5 maggio 1983, n. 11, è autorizzato a contrarre uno più mutui, fino ad un massimo di 100.000.000.000 per far fronte alle esigenze operative della l.r. 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il fondo di solidarietà regionale a favore delle aziende e cooperative agricole danneggiate da calamità naturali o da eccezionali avversità atmosferiche, nonché a quelle derivanti dalla presente legge.

 

     Art. 3.

     I mutui di cui all'art. 2, saranno ammortizzati in non meno di dieci annualità decorrenti dal 1988 e ad un tasso annuo non superiore al tasso ufficiale di sconto vigente al momento della stipulazione del contratto di mutuo.

 

     Art. 4.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata all'erogazione delle spese occorrenti per l'ottenimento dei mutui di cui al precedente art. 2.

 

     Art. 5.

     L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a richiedere, a favore degli istituti che concederanno i mutui di cui al precedente art. 2, garanzie fidejussorie ai tesorieri dell'Amministrazione regionale o ad altri enti pubblici o istituti di credito.

 

     Art. 6.

     Le rate di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui di cui al precedente art. 2, trovano capienza nelle quote delle imposte di registro e di bollo devolute alla Regione.

 

     Art. 7.

     Per la concessione dei prestiti di esercizio previsti dall'art. 6 della l.r. 10 giugno 1974, n. 12, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilito il limite di impegno di lire 7.000.000.000. Conseguentemente, sono determinate nello stesso importo di lire 7.000.000.000 le annualità da iscrivere sul competente capitolo dei bilanci della Regione per gli anni dal 1987 al 1991.

 

     Art. 8.

     Per le aziende che hanno subito danni in conseguenza della siccità del 1986/1987 la misura del contributo previsto dall'art. 1 della l.r. 10 aprile 1978, n. 28, è elevata fino all'80% del danno.

 

     Art. 9.

     Ad integrazione degli stanziamenti disposti dall'art. 25 lett. l) ed m) della l.r. 24 febbraio 1987, n. 6, relativamente all'anno 1987, sono autorizzate le ulteriori rispettive spese di lire 3.500.000.000 (cap. 06261/01) e di lire 1.500.000.000 (cap. 06262/02) per elevare fino alla misura massima del 70% il contributo previsto dagli artt. 9 e 12 della l.r. 14 maggio 1984, n. 21.

 

     Art. 10.

     Nei sottoelencati stati di previsione del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1987 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).