§ 2.12.30 - L.R. 30 giugno 1993, n. 27.
Modifiche alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 (Norme in materia di politica attiva del lavoro) e modifiche all'articolo 92 della legge [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.12 lavoro e previdenza sociale
Data:30/06/1993
Numero:27


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.      1. La disposizione di cui alla lettera C, comma 6, della voce «Gli incentivi all'assunzione» del Piano stralcio 1990 degli interventi dell'Agenzia regionale del lavoro, approvato con legge [...]
Art. 15.      1. Il termine ultimo di presentazione delle domande di contributi in conto occupazione previsto dall'articolo 7, della legge regionale n. 33 del 1988 relative alle assunzioni effettuate dal 10 [...]
Art. 16. 
Art. 17.      1. L'Amministrazione regionale attua un intervento straordinario finalizzato a promuovere l'occupazione.
Art. 18.      1. Il Presidente della Giunta regionale può delegare le proprie competenze di attuazione agli Assessori competenti nei settori ai quali si riferiscono i progetti e può, altresì, delegare il [...]
Art. 19.      1. I progetti sono selezionati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono sottoposti all'esame del Comitato per il lavoro di cui alla legge regionale n. 33 del 1988 che, [...]
Art. 20.      1. Nella istruttoria e nella valutazione è data priorità ai progetti che:
Art. 21.      1. Ai progetti previsti dai precedenti articoli 17, 18, 19 e 20 si applicano le procedure di cui all'articolo 92 della legge regionale n. 11 del 1988, così come modificato dall'articolo 16 della [...]
Art. 22.      1. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui agli articoli 17 e successivi sono destinate le seguenti risorse, già previste dall'articolo 57 della legge regionale 28 aprile [...]
Art. 23.      1. Nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1993-1995 sono introdotte le variazioni di cui alla allegata tabella A).


§ 2.12.30 - L.R. 30 giugno 1993, n. 27.

Modifiche alla legge regionale 24 ottobre 1988, n. 33 (Norme in materia di politica attiva del lavoro) e modifiche all'articolo 92 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (Progetti speciali finalizzati all'occupazione).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

 

     Art. 3. [3]

 

     Art. 4. [4]

 

     Art. 5. [5]

 

     Art. 6. [6]

 

     Art. 7. [7]

 

     Art. 8. [8]

 

     Art. 9. [9]

 

     Art. 10. [1]0

 

     Art. 11. [1]1

 

     Art. 12. [1]2

 

     Art. 13. [1]3

 

     Art. 14.

     1. La disposizione di cui alla lettera C, comma 6, della voce «Gli incentivi all'assunzione» del Piano stralcio 1990 degli interventi dell'Agenzia regionale del lavoro, approvato con legge regionale n. 5 del 1991, deve essere intesa nel senso che possono essere ammesse a contributo le assunzioni a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 10 maggio 1989.

     2. La disposizione di cui alla lettera C, comma 7, della voce «Gli incentivi all'assunzione» del medesimo Piano deve essere intesa nel senso che possono essere ammesse a contributo le assunzioni con contratto di formazione e lavoro o a termine effettuate a decorrere dal 1º gennaio 1990.

 

     Art. 15.

     1. Il termine ultimo di presentazione delle domande di contributi in conto occupazione previsto dall'articolo 7, della legge regionale n. 33 del 1988 relative alle assunzioni effettuate dal 10 maggio 1989 al 31 dicembre 1991, per le assunzioni a tempo indeterminato, e dal 1º gennaio 1990 al 31 dicembre 1991, per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro o a termine, è fissato al sessantesimo giorno decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Per i periodi successivi al 31 dicembre 1991, il termine ultimo è fissato con decreto dell'Assessore regionale del lavoro, su proposta del Comitato del lavoro di cui all'articolo 28, lettera a), della legge regionale n. 33 del 1988.

     3. Alla data di presentazione delle domande di contributo di cui ai precedenti commi, il rapporto di lavoro dipendente in relazione al quale è richiesto il contributo, deve essere ancora in atto.

 

     Art. 16. [1]4

 

     Art. 17.

     1. L'Amministrazione regionale attua un intervento straordinario finalizzato a promuovere l'occupazione.

     2. Per l'attuazione dell'intervento di cui al comma 1

l'Amministrazione regionale predispone programmi di intervento straordinario attraverso progetti orientati alla creazione di nuova occupazione nei settori della produzione e dei servizi e riguardanti la ricerca scientifica e tecnologica utilizzando progetti che

l'Amministrazione regionale individua tra quelli presentati alla medesima Amministrazione regionale, alla data del 14 maggio 1993, a valere sulla legislazione vigente è che siano in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla presente legge.

     3. I Progetti devono prevedere una quota non inferiore ai due terzi in conto oneri diretti e riflessi per i lavoratori da occupare e debbono altresì tendere alla valorizzazione dell'utilizzo delle risorse regionali, statali e comunitarie.

     4. Il progetto deve prevedere, per la fase d'attuazione, l'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro dell'area di riferimento; l'avviamento ed il rapporto di lavoro previsto deve essere esclusivamente di natura privatistica e [1]4a.

     5. Gli interventi si articolano secondo i criteri stabiliti dal Piano generale di sviluppo, approvato dal Consiglio regionale il 22 marzo 1991, e sono attuati dall'Amministrazione regionale mediante:

     - convenzioni stipulate con soggetti privati;

     - delega ai soggetti attuatori pubblici i quali, con possibile esclusione dell'Università, dovranno avvalersi, per l'esecuzione, di soggetti privati attraverso la stipula di apposita convenzione.

     I trasferimenti dei fondi a favore degli enti pubblici avverranno in ragione dell'importo corrispondente a ciascuna annualità del progetto. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai progetti speciali finalizzati a favorire l'occupazione di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 5 giugno 1988, n. 11. Sulle somme trasferite i soggetti attuatori dovranno rendere, per semestri, il conto amministrativo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1975, n. 1 [1]5.

     6. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati ad incentivare occupazione di persone nate o residenti in Sardegna da almeno cinque anni ed a figli di genitore nato in Sardegna.

 

     Art. 18.

     1. Il Presidente della Giunta regionale può delegare le proprie competenze di attuazione agli Assessori competenti nei settori ai quali si riferiscono i progetti e può, altresì, delegare il coordinamento operativo dell'intervento all'Assessore del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale [1]6.

     2. In deroga alla normativa vigente e limitatamente ai progetti di cui all'articolo 17, comma 2, è istituito presso la Presidenza della Giunta regionale un Ufficio speciale con compiti di istruttoria, valutazione tecnica dei progetti e di indicazione delle priorità nella individuazione degli interventi, composto da sette impiegati del ruolo unico regionale o degli enti strumentali appartenenti alla qualifica non inferiore alla settima, nominati con Decreto del Presidente della Giunta regionale. L'Ufficio nell'espletamento delle proprie funzioni, può avvalersi di altro personale regionale e delle strutture tecniche dell'Agenzia del lavoro.

     3. L'Ufficio verifica altresì l'attuazione degli interventi e ne informa la Giunta regionale e le Commissioni del Consiglio regionale competenti in materia di lavoro e programmazione con una relazione trimestrale.

 

     Art. 19.

     1. I progetti sono selezionati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sono sottoposti all'esame del Comitato per il lavoro di cui alla legge regionale n. 33 del 1988 che, entro 15 giorni dal ricevimento, esprime il parere.

     2. La Giunta regionale approva i progetti nei successivi 15 giorni e li comunica, unitamente al parere espresso dal Comitato, entro 15 giorni, alle Commissioni consiliari competenti in materia di lavoro e programmazione economica.

     3. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge per i progetti di cui agli articoli 92 e 93 della legge regionale 5 giugno 1988, n. 11, si applicano i criteri e le procedure previste dagli articoli 17 e seguenti della presente legge.

     4. La procedura di cui sopra si applica con criterio di priorità ai progetti già istruiti e valutati positivamente dagli Assessorati competenti e approvati dal Comitato interassessoriale di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 92 della legge regionale n. 11 del 1988 e deliberati dalla Giunta regionale alla data del 14 maggio 1993 per la trasmissione alle Commissioni consiliari competenti al fine dell'espressione del parere di competenza. Detti progetti qualora istruiti in conformità alla precedente istruttoria sono immediatamente trasmessi alla Giunta regionale per la definitiva approvazione [1]7.

 

     Art. 20.

     1. Nella istruttoria e nella valutazione è data priorità ai progetti che:

     a) realizzano il più alto rapporto occupazione-investimenti; b) agevolano nuova imprenditorialità;

     c) utilizzano strutture ed attrezzature pubbliche già esistenti;

     d) privilegiano, a parità di condizioni, soggetti di tipo cooperativo;

     e) creano occupazione con caratteristiche di maggiore stabilità;

     f) garantiscono il migliore rapporto costi-benefici e la migliore congruità degli investimenti rispetto agli obiettivi del progetto.

 

     Art. 21.

     1. Ai progetti previsti dai precedenti articoli 17, 18, 19 e 20 si applicano le procedure di cui all'articolo 92 della legge regionale n. 11 del 1988, così come modificato dall'articolo 16 della presente legge.

 

     Art. 22.

     1. Alle spese derivanti dall'attuazione degli interventi di cui agli articoli 17 e successivi sono destinate le seguenti risorse, già previste dall'articolo 57 della legge regionale 28 aprile 1992, n. 6, come modificato dal comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale approvata dal Consiglio regionale il 12 marzo 1993 (legge finanziaria 1993):

 

 

- anno 1993                                   lire 100.000.000.000

- anno 1994                                   lire 160.000.000.000

- anno 1995                                   lire 160.000.000.000

 

 

     2. Nell'anno 1993, la parte dello stanziamento di lire 100.000.000.000, iscritto al capitolo 03073, non utilizzata per il finanziamento dei progetti speciali, a termini del citato articolo 27 della legge finanziaria per lo stesso anno 1993, è trasferita, con le stesse modalità di cui al relativo comma 3, al capitolo 01080 istituito nello stato di previsione della spesa della Presidenza della Giunta è denominato «Fondo per l'attuazione di progetti orientati alla creazione di nuova occupazione nei settori della produzione e dei servizi».

     3. E' abrogato il comma 4 del sopraindicato articolo 27 della legge finanziaria per l'anno 1993; nella tabella F) allegata alla stessa legge finanziaria sono eliminate la colonna 1995 e la nota in calce alla tabella medesima.

 

     Art. 23.

     1. Nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 1993-1995 sono introdotte le variazioni di cui alla allegata tabella A).

 

     Tabelle:

     (Omissis).

 

 


[1] Modifica l'art. 3, comma 2, della L.R. 24 ottobre 1988, n. 33.

[2] Sostituisce l'art. 7, comma 1, lettera a), della L.R. 24 ottobre 1988, n. 33.

[3] Modifica ed integra l'art. 8 della L.R. 24 ottobre 1988, n. 33.

[4] Sostituisce l'art. 12 della L.R. 24 ottobre 1988, n. 33.

[5] Integra l'art. 18 della L.R. 24 ottobre 1988, n. 33.

[6] Integra l'art. 21 della L.R. 24 ottobre 1988, n. 33.

[7] Sostituisce l'art. 24 della L.R. 24 ottobre 1988, n. 33.

[8] Sostituisce l'art. 31, comma 3, della L.R. 24 ottobre 1988, n. 33.

[9] Sostituisce l'art. 32 della L.R. 24 ottobre 1988, n. 33.

[1]10 Integra l'art. 34 della L.R. 24 ottobre 1988, n. 33.

[1]11 Sostituisce l'art. 43, comma 1, lett. a) e b), della L.R. 24 ottobre 1988, n. 33.

[1]12 Sostituisce l'art. 44 della L.R. 24 ottobre 1988, n. 33.

[1]13 Sostituisce il numero 1, della lettera A, della voce «Gli incentivi all'assunzione» del Piano stralcio 1990, approvato con L.R. 15 gennaio 1991, n. 5.

[1]14 Integra l'art. 92 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[1]14a Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 30 marzo 1994, n. 13.

[1]15 Comma così sostituito dall'art. 11, comma 1, della L.R. 23 dicembre 1993, n. 54.

[1]16 Comma così sostituito dall'art. 81, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6.

[1]17 Comma così sostituito dall'art. 11, comma 2, della L.R. 23 dicembre 1993, n. 54.