§ 2.9.24 - L.R. 14 settembre 1993, n. 42.
Incentivazioni alle piccole e medie imprese del settore del commercio e modifiche al titolo IX della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, con [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.9 commercio
Data:14/09/1993
Numero:42


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      1.
Art. 3.      1. L'articolo 54 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, è soppresso.
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.  (Norma transitoria).
Art. 9.      1. E' abrogato l'articolo 56 della legge regionale n. 35 del 1991.
Art. 10.  (Copertura finanziaria).


§ 2.9.24 - L.R. 14 settembre 1993, n. 42.

Incentivazioni alle piccole e medie imprese del settore del commercio e modifiche al titolo IX della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, con cernente: «Disciplina del settore commerciale».

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2.

     1. [2].

     2. L'agevolazione di cui al precedente comma viene concessa agli enti creditizi convenzionati mediante provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di commercio, nell'ambito delle disponibilità presenti in conto impegni nel fondo di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 35 del 1991 e dagli ulteriori stanziamenti autorizzati dal bilancio regionale ed ancora da versare a detto fondo. Per l'erogazione della agevolazione non trova applicazione il comma 2 del su richiamato articolo 59.

     3. A valere sul fondo di cui all'articolo 59 della legge regionale n. 35 del 1991 alle iniziative realizzate per il tramite di società di locazione finanziaria, appositamente convenzionate con l'Amministrazione regionale, puo essere concesso un abbattimento in conto canoni per la durata del contratto di locazione nella misura pari all'ammontare dell'abbattimento degli interessi concedibile per un investimento dello stesso importo, ai sensi della presente legge. L'abbattimento in conto canoni viene versato alla società di locazione finanziaria alle scadenze delle singole rate, con provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di commercio.

     4. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili per il medesimo oggetto con altre provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale; sono invece cumulabili con agevolazioni statali e comunitarie aventi analoghe finalità, purché l'ammontare complessivo della contribuzione non sia superiore al massimale C.E.E. di aiuto, calcolato in «equivalente sovvenzione netto.

     5. La violazione della disposizione di cui al precedente comma comporta l'obbligo di rifondere le somme percepite a valere sulla presente legge, maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero, incrementato di quattro punti.

 

     Art. 3.

     1. L'articolo 54 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, è soppresso.

 

     Art. 4. [3]

 

     Art. 5. [4]

 

     Art. 6. [5]

 

     Art. 7. [6]

 

     Art. 8. (Norma transitoria).

     1. Nelle more dell'entrata in vigore dei piani di cui agli articoli 3 e 12 della legge regionale n. 35 del 1991, le agevolazioni finanziarie previste dal Titolo IX della medesima legge regionale, così come modificata ed integrata dalla presente legge, possono essere concesse alle imprese che perseguono le finalità previste dall'articolo 47 della stessa legge e secondo le direttive provvisorie emanate dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di commercio.

     2. In sede dl prima applicazione dell'articolo 50 della legge regionale n. 35 del 1991, sono ammesse alle agevolazioni finanziarie le spese sostenute per interventi attuati nei sei mesi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge. La relativa domanda deve essere presentata nel termine perentorio di novanta giorni dalla predetta data [7].

 

     Art. 9.

     1. E' abrogato l'articolo 56 della legge regionale n. 35 del 1991.

 

     Art. 10. (Copertura finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4, 5 e 7 della presente legge si fa fronte con le risorse già autorizzate dall'articolo 37 della legge regionale 20 aprile 1993, n. 17 (legge finanziaria 1993); quelli conseguenti all'applicazione degli articoli 2 e 4 fanno carico al limite d'impegno autorizzato dal comma 2 del citato articolo 37 e quelli conseguenti all'applicazione degli articoli 5 e 7 allo stanziamento autorizzato dal comma 3 del Predetto articolo.

     2. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 4 della presente legge, nel bilancio della Regione per l'anno 1993 e nei bilanci per gli anni successivi è istituito il sottoindicato capitolo d'entrata: Cap. 36123 - (Nuova istituzione) - 3.6.1

Rimborsi di finanziamenti indebitamente erogati, a causa di inadempienza delle imprese commerciali, nonché della quota dell'agevolazione concessa non utilizzata (art. 4, commi 4 e 5 della presente legge).

P.M.

 

 


[1] Sostituisce l'art. 49, comma 1, lett. c), della L.R. 31 ottobre 1991, n. 35.

[2] Sostituisce l'art. 52 della L.R. 31 ottobre 1991, n. 35.

[3] Aggiunge l'art. 52 bis alla L.R. L.R. 31 ottobre 1991, n. 35.

[4] Aggiunge l'art. 52 ter alla L.R. L.R. 31 ottobre 1991, n. 35.

[5] Aggiunge l'art. 52 quater alla L.R. L.R. 31 ottobre 1991, n. 35.

[6] Aggiunge l'art. 58 bis alla L.R. L.R. 31 ottobre 1991, n. 35.

[7] Termine prorogato al 30 giugno 1994 per effetto dell'art. unico, comma 4, della L.R. 18 maggio 1994, n. 22.