Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 2. sviluppo economico |
Capitolo: | 2.9 commercio |
Data: | 14/09/1993 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. |
Art. 3. 1. L'articolo 54 della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, è soppresso. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. (Norma transitoria). |
Art. 9. 1. E' abrogato l'articolo 56 della legge regionale n. 35 del 1991. |
Art. 10. (Copertura finanziaria). |
§ 2.9.24 - L.R. 14 settembre 1993, n. 42.
Incentivazioni alle piccole e medie imprese del settore del commercio e modifiche al titolo IX della legge regionale 31 ottobre 1991, n. 35, con cernente: «Disciplina del settore commerciale».
1. [2].
2. L'agevolazione di cui al precedente comma viene concessa agli enti creditizi convenzionati mediante provvedimento dell'Assessore regionale competente in materia di commercio, nell'ambito delle disponibilità presenti in conto impegni nel fondo di cui all'articolo 59 della
3. A valere sul fondo di cui all'articolo 59 della
4. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili per il medesimo oggetto con altre provvidenze creditizie o contributive previste dalla normativa regionale; sono invece cumulabili con agevolazioni statali e comunitarie aventi analoghe finalità, purché l'ammontare complessivo della contribuzione non sia superiore al massimale C.E.E. di aiuto, calcolato in «equivalente sovvenzione netto.
5. La violazione della disposizione di cui al precedente comma comporta l'obbligo di rifondere le somme percepite a valere sulla presente legge, maggiorate di un tasso di interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data del recupero, incrementato di quattro punti.
1. L'articolo 54 della
Art. 8. (Norma transitoria).
1. Nelle more dell'entrata in vigore dei piani di cui agli articoli 3 e 12 della
2. In sede dl prima applicazione dell'articolo 50 della
1. E' abrogato l'articolo 56 della
Art. 10. (Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2, 4, 5 e 7 della presente legge si fa fronte con le risorse già autorizzate dall'articolo 37 della
2. Ai fini dell'applicazione dei commi 4 e 5 dell'articolo 4 della presente legge, nel bilancio della Regione per l'anno 1993 e nei bilanci per gli anni successivi è istituito il sottoindicato capitolo d'entrata: Cap. 36123 - (Nuova istituzione) - 3.6.1
Rimborsi di finanziamenti indebitamente erogati, a causa di inadempienza delle imprese commerciali, nonché della quota dell'agevolazione concessa non utilizzata (art. 4, commi 4 e 5 della presente legge).
P.M.
[1] Sostituisce l'art. 49, comma 1, lett. c), della
[2] Sostituisce l'art. 52 della
[3] Aggiunge l'art. 52 bis alla L.R.
[4] Aggiunge l'art. 52 ter alla L.R.
[5] Aggiunge l'art. 52 quater alla L.R.
[6] Aggiunge l'art. 58 bis alla L.R.
[7] Termine prorogato al 30 giugno 1994 per effetto dell'art. unico, comma 4, della