§ 2.10.27 - L.R. 15 luglio 1988, n. 26.
Disciplina delle attività di interesse turistico. Albi regionali e disposizioni tariffarie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.10 turismo e industria alberghiera
Data:15/07/1988
Numero:26


Sommario
Art. 1.  (Profili professionali).
Art. 2.  (Declaratoria di funzioni delle figure professionali).
Art. 3.  (Albi professionali e tariffe professionali. Segreteria degli albi).
Art. 4.  (Licenza comunale per l'esercizio dell'attività professionale).
Art. 5.  (Bandi regionali per gli esami di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale).
Art. 6.  (Prove d'esame).
Art. 7.  (Commissioni giudicatrici d'esame).
Art. 8.  (Attestato di abilitazione).
Art. 9.  (Esercizio abusivo delle attività professionali di interesse turistico).
Art. 10.  (Esenzione dall'obbligo della licenza).
Art. 11.  (Sanzioni per il mancato rispetto delle tariffe professionali ovvero per l'esercizio di attività estranee od incompatibili rispetto all'esercizio dell'attività professionale dell'albo - Perdita di [...]
Art. 12.  (Vigilanza sul corretto esercizio delle attività di interesse turistico).
Art. 13.  (Ambito territoriale di operatività degli iscritti agli albi professionali di interesse turistico).
Art. 14.  (Cooperative interdisciplinari di iscritti agli albi professionali - Incentivi regionali).
Art. 15.  (Formazione ed aggiornamento professionali).
Art. 16.  (Agevolazioni all'esercizio delle attività professionali turistiche).
Art. 17.  (Norma transitoria. Iscrizione d'ufficio agli albi regionali dei professionisti del turismo).
Art. 18.  (Norme transitorie per l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico).
Art. 19.  (Norma finanziaria).


§ 2.10.27 - L.R. 15 luglio 1988, n. 26. [1]

Disciplina delle attività di interesse turistico. Albi regionali e disposizioni tariffarie.

(B.U. 29 luglio 1988, n. 28).

 

Art. 1. (Profili professionali).

     1. La Regione autonoma della Sardegna riconosce, tutela e disciplina le attività professionali di interesse turistico, di cui individua i seguenti profili:

     1) guida turistica;

     2) interprete turistico;

     3) animatore turistico;

     4) organizzatore congressuale;

     5) istruttore nautico;

     6) assistente di turismo equestre;

     7) corriere o accompagnatore turistico.

     2. Per ciascuno di detti profili sono istituiti specifici albi regionali e stabilite le relative tariffe professionali.

 

     Art. 2. (Declaratoria di funzioni delle figure professionali).

     1. Agli effetti della presente legge, le funzioni riconnesse ai profili professionali, indicati nel precedente art. 1 sono così definite:

     1) è «guida turistica» che per professione accompagna singoli o comitive nelle visite a luoghi, ambienti o complessi d'interesse culturale, etnografico, paesaggistico-ambientale, speleologico o produttivo, illustrandone peculiarità e valori;

     2) è «interprete turistico» chi per professione presta la propria opera di traduzione, orale o scritta, in assistenza di turisti stranieri;

     3) è «animatore turistico» chi per professione, in appoggio delle strutture ricettive isolane od in collaborazione con gli enti ed aziende operanti nel comparto del turismo, organizza il tempo libero di gruppi di turisti con attività di carattere ricreativo, sportivo, culturale;

     4) è «organizzatore congressuale» chi per professione svolge la propria opera nell'organizzazione di iniziative, simposi o manifestazioni congressuali con particolare riguardo agli aspetti tecnico-logistici del loro svolgimento;

     5) è «istruttore nautico» chi per professione insegna a persone singole o gruppi di persone la pratica del nuoto o di attività nautiche, limitatamente alle specializzazioni consentite dalla conseguita abilitazione regionale;

     6) è «assistente di turismo equestre» chi per professione accompagna ed assiste singoli o comitive in gite od escursioni di turismo equestre, secondo itinerari predeterminati;

     7) è «corriere od accompagnatore turistico» chi, per professione od in collaborazione con le agenzie di viaggio od altre imprese turistiche, accompagna persone singole o comitive nei viaggi della Sardegna al restante territorio nazionale od all'estero, fornendo agli accompagnati - al di fuori dell'ambito di competenza delle guide - assistenza logistica e significative informazioni sulle zone di transito e le mete dei viaggi, con relative essenziali indicazioni di carattere legislativo e geografico- ambientale, turistico ricettivo e di trasporto.

     2. Il carattere professionale delle suelencate attività ha riscontro anche quando, abbia svolgimento soltanto stagionale ovvero risulti prevalente, per l'intera durata dell'anno o della stagione, rispetto ad altra attività lavorativa.

     3. La professione di «guida turistica» - nel cui ambito di competenza è preclusa, in attuazione del principio affermato all'art. 11 della l. 17 maggio 1983, n. 217, l'operatività dell'accompagnatore turistico o corriere

- ammette la specializzazione:

     a) in archeologia, con particolare riferimento all'archeologia nuragica e pre-nuragica;

     b) in ambientistica naturale e paesaggistica;

     - c) in speleologia.

     4. La professione di «istruttore nautico» è articolata nelle distinte specializzazioni tra loro cumulabili:

     - del nuoto;

     - dello sci nautico;

     - della pratica subacquea;

     - della tavola a vela (windsurf);

     - della navigazione velica da diporto;

     - delle altre discipline nautiche riconosciute dal C.O.N.I.

     5. Le anzidette specializzazioni vengono fatte constare agli albi regionali delle competenti figure professionali.

 

     Art. 3. (Albi professionali e tariffe professionali. Segreteria degli albi).

     1. Alla tenuta ed all'aggiornamento degli albi regionali per le singole figure professionali di cui ai precedenti articoli provvede la segreteria degli albi medesimi, istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

     2. Per ciascuna figura, le tariffe professionali sono stabilite ed aggiornate con decreti dell'Assessore regionale del turismo, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previamente sentiti, l'ente sardo industria turistica, gli enti provinciali per il turismo, le aziende autonome di soggiorno e turismo, le rappresentanze regionali delle aziende ricettive, delle aziende di viaggio e delle interessate figure professionali, nonché delle segreterie regionali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in campo regionale.

     3. I decreti previsti dal precedente comma sono pubblicati per esteso nel Bollettino Ufficiale della Regione ed hanno efficacia dal quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione.

     4. Le tariffe professionali, che costituiscono massimali non derogabili di compenso onnicomprensivo, sono suscettibili di revisione annuale e debbono essere sempre esibite - a semplice richiesta verbale di chi vi abbia interesse - unitamente all'apposito tesserino regionale di iscrizione all'albo professionale.

 

     Art. 4. (Licenza comunale per l'esercizio dell'attività professionale).

     1. In applicazione dell'art. 13, punto 2, del d.p.r. 19 giugno 1979, n. 348, per le attività professionali da esso contemplate, per l'iscrizione all'albo regionale è indispensabile - salvo quanto disposto dal successivo art. 17 - aver previamente conseguito, dal comune di residenza dell'interessato, formale licenza amministrativa di esercizio dell'attività professionale cui l'albo si riferisce

     2. Il conseguimento di detta licenza comunale è obbligatoriamente subordinato al possesso da parte dell'interessato dell'attestato di abilitazione all'esercizio della professione, rilasciato dall'Assessorato regionale del turismo previo superamento degli appositi esami.

 

     Art. 5. (Bandi regionali per gli esami di abilitazione all'esercizio dell'attività professionale).

     1. L'Assessore regionale del turismo, con proprio decreto, bandisce su scala regionale - con periodicità almeno triennale - gli esami per l'abilitazione all'esercizio delle varie attività professionali individuate nel precedente art. 1.

     2. Per la partecipazione agli esami l'interessato dovrà presentare domanda all'Assessore regionale del turismo - Segreteria degli albi degli operatori professionali del turismo - specificando l'attività professionale ed eventuale connessa specializzazione cui intende concorrere, nonché il possesso dei requisiti di carattere generale:

     - cittadinanza italiana o di Paese comunicato;

     - età non inferiore ad anni 18;

     - godimento dei diritti civili e politici;

     - (Omissis) [2];

     - idoneità fisica all'esercizio della professione, certificata dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza in data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione della domanda;

     - possesso del diploma di scuola media superiore o titolo equipollente per gli esami di abilitazione alle professioni di cui ai punti 1), 2), 3), 4) e 7) dei precedenti artt. 1 e 2, ovvero di licenza media inferiore per le attività professionali dei punti 5), 6) degli stessi citati artt. 1 e 2.

 

     Art. 6. (Prove d'esame).

     1. Gli esami consistono in due prove scritte ed in prove orali, prevalentemente finalizzate all'accertamento della qualificazione professionale degli interessati.

     2. Le prove scritte concernono rispettivamente:

     - la prima, temi di cultura generale, con specifici richiami alle materie di specializzazione professionale di cui alla successiva allegata tabella A), per la parte cui i bandi di concorso si riferiscono;

     - la seconda, la traduzione di un testo di lingua italiana in ciascuna delle lingue straniere obbligatoriamente richieste o facoltativamente presentate.

     3. Le prove orali d'esame vertono, per ciascuna distinta figura professionale, nelle materie e discipline precisate nell'allegata tabella A).

     4. Per l'ammissione agli orali occorre aver conseguito, in ciascuna prova scritta, il punteggio di almeno sette decimi e gli esami non si riterranno superati se agli orali il candidato non consegua una votazione media parimenti non inferiore a sette decimi, con minimo punteggio di sei decimi nelle singole materie d'esame.

     5. I professionisti già in possesso dell'abitazione all'esercizio delle attività di «guida turistica», di «animatore turistico» o di «istruttore nautico» possono concorrere per il conseguimento delle competenti specializzazioni previste per tali attività dal terzo, e quarto comma del precedente art. 2, assoggettandosi alle sole prove integrative stabilite per le specializzazioni medesime, ai sensi del precedente punto 3) della allegata tabella A).

 

     Art. 7. (Commissioni giudicatrici d'esame).

     1. Le commissioni giudicatrici d'esame per l'abitazione all'esercizio delle singole attività professionali previste dalla presente legge sono nominate - secondo la composizione di cui all'allegata tabella B) - con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 8. (Attestato di abilitazione).

     1. Sono abilitati all'esercizio delle rispettive professioni i candidati che abbiano conseguito l'idoneità ai sensi del precedente art. 6.

     2. La Giunta regionale, riconosciuta la regolarità del procedimento ed accertato l'effettivo possesso dei requisiti dichiarati dai candidati all'atto di presentazione della domanda, approva, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, gli elenchi degli abilitati all'esercizio delle predette professioni.

 

     Art. 9. (Esercizio abusivo delle attività professionali di interesse turistico).

     1. Salve le ipotesi di reato contemplate dal codice penale, l'esercizio delle attività professionali di interesse turistico disciplinate dalla presente legge da parte di chi non possegga i prescritti requisiti dell'attestato regionale di abilitazione, della licenza comunale e della iscrizione al competente albo regionale, costituisce esercizio abusivo di professione, punito con la sanzione amministrativa da lire 500.000 a lire 1.000.000 elevabile da lire 1.000.000 a lire 5.000.000 in caso di recidiva.

 

     Art. 10. (Esenzione dall'obbligo della licenza).

     1. Non sono soggetti all'obbligo di munirsi della licenza di cui all'art. 4:

     a) gli interpreti turistici che prestano la loro opera alle dipendenze di amministrazioni pubbliche con rapporto di lavoro subordinato, allorché la loro attività sia direttamente resa in favore della amministrazione da cui dipendono;

     b) che svolge senza compenso e senza carattere di professionalità ed abitualità, previa comunicazione all'Assessorato regionale del turismo e nell'osservanza di norme regionali in materia di agenzia di viaggio, le attività di cui alla presente legge esclusivamente in favore di soci ed assistiti degli enti ed organismi di carattere associativo operanti nel settore del turismo e del tempo libero, ai sensi dell'art. 10 della l. 17 maggio 1983, n. 217;

     c) che svolge in qualità di dipendente di agenzia di viaggio attività di accoglienza ed accompagnamento da e per aeroporti, stazioni di partenza e di arrivo di mezzi collettivi di trasporto.

     2 Per l'esercizio delle professioni disciplinate dalla presente legge, i cittadini appartenenti ai paesi membri della CEE sono equiparati a quelli italiani, e sono soggetti alla osservanza di tutte le norme di cui alla presente legge.

     3. Per gli accompagnatori turistici, appartenenti a paesi esteri dai quali provengono in accompagnamento di stranieri, valgono le vigenti disposizioni normative in materia di pubblica sicurezza.

 

     Art. 11. (Sanzioni per il mancato rispetto delle tariffe professionali ovvero per l'esercizio di attività estranee od incompatibili rispetto all'esercizio dell'attività professionale dell'albo - Perdita di requisiti essenziali di iscrizione agli albi regionali).

     1. Agli iscritti agli albi regionali è fatto divieto di richiedere, per proprie prestazioni professionali, tariffe superiori ai massimali di compenso onnicomprensivo stabiliti a norma del precedente art. 3, ovvero di svolgere nei confronti dei turisti cui le prestazioni medesime si riferiscono attività estranee o collaterali rispetto a quelle cui gli iscritti stessi risultino specificamente abilitati ai sensi della presente legge.

     2. Il mancato rispetto di tale divieto comporta la applicazione, nei confronti dei trasgressori, di una sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 1.000.000, elevabile da lire 1.000.000 a lire 2.000.000 per i casi di recidiva.

     3. Nei casi più gravi ed in quelli di recidiva abituale, l'Assessore del turismo, d'ufficio o su segnalazione di parte, dispone con motivato decreto da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione - previa contestazione di addebito e valutazione delle deduzioni fornite dall'interessato entro il perentorio termine di trenta giorni dalla ricezione della contestazione medesima - la sospensione del trasgressore dall'albo regionale e dal conseguente esercizio dell'attività professionale per la durata da uno a sei mesi; ovvero la cancellazione dall'albo del professionista nei casi di ulteriore persistenza dei comportamenti censurati, o di condanna penale passata in giudicato incompatibile con l'esercizio della professione ovvero di perdita dei requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione ai bandi di concorso per l'abilitazione all'esercizio dell'attività professionale.

 

     Art. 12. (Vigilanza sul corretto esercizio delle attività di interesse turistico).

     1. Alla vigilanza amministrativa regionale circa il corretto esercizio delle attività professionali disciplinate dalla presente legge, nonché di quelle gratuite e non professionali contemplate dall'art. 10 punto b), collaborano gli enti locali e gli enti del turismo territorialmente competenti, che ne riferiscono all'Assessorato regionale del turismo per quanto di sua competenza ai sensi dei precedenti artt. 10 e 11.

 

     Art. 13. (Ambito territoriale di operatività degli iscritti agli albi professionali di interesse turistico).

     1. L'ambito territoriale di operatività degli iscritti agli albi professionali di interesse turistico è esteso all'intera area regionale.

     2. E' tuttavia ammessa la facoltà dei professionisti di richiedere di far constare in albo la loro preferenziale utilizzabilità entro più limitati e circoscritti ambiti di estensione sub regionale, sempreché riconducibili alla circoscrizione territoriale di una sola Provincia e quando motivato da una più particolareggiata conoscenza delle specifiche realtà di scala provinciale o sub provinciale.

     Le disposizioni dei precedenti commi non trovano applicazione nei confronti della figura professionale del «corriere od accompagnatore turistico».

 

     Art. 14. (Cooperative interdisciplinari di iscritti agli albi professionali - Incentivi regionali).

     1. Nell'interesse e quale strumento di più agevole fruibilità da parte dell'utenza turistica delle varie prestazioni professionali previste dalla presente legge, la Amministrazione regionale incentiva la costituzione ed il funzionamento di cooperative interdisciplinari di iscritti agli albi, alle quali assicura:

     - particolare evidenziazione negli albi stessi e conseguente diffusa pubblicazione presso le interessate strutture ricettive, gli enti, le agenzie e gli operatori turistici in generale;

     - contributi nelle spese legali di costituzione;

     - contributi annuali di esercizio, per la durata massima di un triennio, commisurati all'offerto grado di integrazione interdisciplinare.

     2. Con regolamento di esecuzione saranno stabilite, agli effetti del presente articolo, soglie minime di integrazione interdisciplinare delle cooperative comunque non inferiori al 50% delle distinte competenze professionali previste dai precedenti artt. 1 e 2; massimali, di contributo, condizioni e modalità di concessione dei contributi da parte dell'Assessorato regionale del turismo.

 

     Art. 15. (Formazione ed aggiornamento professionali).

     1. In rapporto alle esigenze della domanda turistica,

l'Amministrazione regionale organizza periodicamente - con interventi diretti del competente Assessorato regionale per la formazione professionale o mediante convenzionato utilizzo da parte del medesimo di istituzioni specializzate - corsi giovanili di formazione nelle materie d'esame di cui al precedente art. 6, nonché seminari di aggiornamento, e di perfezionamento riservati agli iscritti agli albi regionali previsti dalla presente legge nell'ambito di programmi di formazione professionale di cui alla l.r. 1º giugno 1979, n. 47.

     2. I programmi didattici di detti corsi di formazione ed i programmi d'esame per l'abilitazione all'esercizio delle attività professionali disciplinate dalla presente legge saranno resi fra loro omogenei con atti di concerto fra gli Assessori regionali competenti in materia di formazione professionale e di turismo.

 

     Art. 16. (Agevolazioni all'esercizio delle attività professionali turistiche).

     1. L'esercizio delle attività professionali riconosciute e tutelate dalla presente legge è agevolato in via amministrativa:

     a) con gratuità di accesso dei professionisti iscritti agli albi regionali - nel rispetto degli altri eventuali vincoli di fruizione ed orari di apertura al pubblico - a gallerie, musei e biblioteche, complessi monumentali ed archeologici, parchi naturalistici, riserve di caccia e di pesca nonché in ogni altro luogo od ambiente pubblico od aperto al pubblico comunque direttamente collegato all'esercizio dell'attività professionale in svolgimento;

     b) con la comminazione - senza pregiudizio per le eventuali responsabilità d'ordine penale conseguenti all'inosservanza dei divieti posti dall'art. 241 del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza - di sanzioni amministrative da lire 200.000 a lire 2.000.000 a carico di gestori di aziende turistico-ricettive, di agenzie di viaggio o altri eventuali soggetti ed operatori del settore turistico, che per le prestazioni riconosciute, disciplinate e tutelate dalla presente legge determinino l'impiego di persone a ciò non espressamente legittimate ai sensi dei precedenti articoli e del successivo art. 17.

 

     Art. 17. (Norma transitoria. Iscrizione d'ufficio agli albi regionali dei professionisti del turismo).

     1. Coloro che, sulla base di formale licenza conseguita ed ancora validamente operante ai sensi del preesistente ordinamento, siano legittimati a svolgere una delle attività professionali previste dai precedenti articoli, anche se non in possesso dei prescritti requisiti di studio e di conoscenza delle lingue straniere, sono iscritti ai competenti albi regionali.

     2. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda all'Assessorato regionale del turismo - Segreteria degli albi professionali

- entro il perentorio termine di 120 giorni dall'entrata in vigore della

presente legge, col corredo di copia autenticata della licenza in essere.

     3. La Regione trasmette ai Comuni di competenza gli elenchi degli iscritti ai sensi del primo comma, ai fini del rinnovo della licenza per l'esercizio delle attività professionali.

     4. Agli effetti della norma transitoria del presente articolo, alle licenze conseguite sulla base del preesistente ordinamento sono equiparati per gli «istruttori nautici» i diplomi di «istruttore federale» rilasciati, per le medesime specializzazioni previste dalla presente legge (nuoto, sci acquatici, pesca subacquea, windsurf, navigazione velica da diporto), dalle competenti federazioni affiliate al C.O.N.I.

 

     Art. 18. (Norme transitorie per l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico).

     1. Coloro che, in possesso di licenza di scuola media inferiore, dimostrino a mezzo di specifica documentazione di aver prestato attività corrispondente a quella di accompagnatore turistico ai sensi del punto 7) dell'art. 1 nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, per almeno 60 giorni di ciascun anno, a favore di enti operanti nel settore turistico o di agenzie di viaggio, sono iscritti in un albo temporaneo dei «corrieri o accompagnatori turistici».

     2. A tal fine gli interessati presentano, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, domanda all'Assessorato regionale del turismo, il quale provvede, previo esame della documentazione, al rilascio di un'abilitazione provvisoria ed alla comunicazione della stessa al Comune competente per territorio al rilascio della licenza.

     3. L'abilitazione ha durata biennale a decorrere dal rilascio. Decorso tale termine l'albo temporaneo è soppresso.

     4. I titolari di abilitazione provvisoria, purché muniti di licenza, sono, per il periodo di durata della stessa, sottoposti alla disciplina della presente legge per l'esercizio della professione di accompagnatore e sono ammessi a sostenere il relativo esame di abilitazione ai sensi della presente legge anche in mancanza del titolo di studio richiesto dall'art. 5.

 

     Art. 19. (Norma finanziaria).

     1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificate in annue lire 150.000.000.

     2. Nel bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 sono introdotte le seguenti variazioni:

     (Omissis).

     3. Le suddette spese gravano sui sopraindicati capitoli 02016, 02102, 07005 e 07006 del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1988 e su quelli corrispondenti dei bilanci della Regione per gli anni successivi.

 

TABELLA A

 

MATERIE E DISCIPLINE DELLE PROVE D'ESAME PER LE DISTINTE FIGURE

PROFESSIONALI

 

     PUNTO 1) - PER LE «GUIDE TURISTICHE»:

     a) elementi di ordinamento regionale e legislazione turistica

     b) cultura storica, archeologica, letteraria, linguistica, artistica, economica, geografica ed etnografica della Sardegna;

     c) folklore e gastronomia;

     d) conoscenza dell'ambiente naturale paesaggistico e residenziale e principali strutture isolane di servizio;

     e) conoscenza di almeno due lingue straniere;

     f) normativa di esercizio, contenuti e deontologia della attività professionale.

     Per le guide turistiche a specializzazione «archeologica», le prove d'esame sono integrate dall'accertamento di una più approfondita e puntuale preparazione dei candidati in materia di archeologia isolana nuragica e prenuragica.

     All'integrazione delle prove d'esame per le guide turistiche a specializzazione in «ambientistica naturale e paesaggistica» viene invece provveduto con un più diffuso e rigoroso approfondimento dei temi relativi all'ambiente naturalistico isolano.

     Per le guide turistiche a specializzazione «speleologica» si richiede una conoscenza di elementi di speleologia generale, delle grotte e cavità naturali dell'isola, delle attrezzature e delle tecniche per il turismo speleologico.

 

     PUNTO 2) - PER GLI «INTERPRETI TURISTICI»:

     a) elementi di ordinamento regionale e legislazione turistica;

     b) due o più lingue straniere, di cui almeno una fra quelle di maggiore diffusione;

     c) normativa di esercizio, contenuti e deontologia dell'attività professionale.

 

     PUNTO 3) - PER GLI «ANIMATORI TURISTICI»:

     a) elementi di ordinamento regionale e legislazione turistica;

     b) conoscenza delle varie risorse e attrattive turistiche del territorio, quali ambiente naturale, beni ambientali, artistici e monumentali, archeologia, speleologia, usanze folklore e tradizioni, spettacolo in generale, gastronomia, sport, turismo equestre e turismo venatorio, termalismo, pesca sportiva e dilettantistica, ecc.;

     c) conoscenza di almeno una lingua straniera;

     d) normativa di esercizio, contenuti e deontologia dell'attività professionale.

 

     PUNTO 4) - PER «GLI ORGANIZZATORI CONGRESSUALI»:

     a) elementi di ordinamento regionale e legislazione turistica;

     b) strutture ricettive isolane, strutture di trasporto e di servizio;

     c) organizzazione e svolgimento di iniziative, simposi e manifestazioni congressuali;

     d) pubbliche relazioni;

     e) normativa per la sicurezza dei locali di pubbliche riunioni e per la prevenzione di incidenti;

     f) conoscenza di almeno due lingue straniere, fra cui l'inglese o il francese;

     g) normativa di esercizio, contenuti e deontologia dell'attività professionale.

 

     PUNTO 5) - PER GLI «ISTRUTTORI NAUTICI»:

     a) elementi di ordinamento regionale e legislazione turistica;

     b) il mare nei suoi fondamentali aspetti fisico-fenomenologici, giuridico-istituzionali e di fruizione turistico-ricreativa;

     c) nozioni fondamentali sul nuoto, sulle pratiche subacquee in apnea e con respiratori artificiali, sullo sci acquatico, sulla tavola a vela (windsurf), sulla navigazione da diporto a vela e/o a motore regolamentazione giuridica, strutture istituzionali e titoli professionali di settore;

     d) nozioni di pronto soccorso; di respirazione artificiale; di rianimazione di persone recuperate in mare; di cautele e misure antinfortunistiche e di interventi da adottare nei confronti di persone colpite da embolia;

     e) conoscenza tecnico-operativa della particolare specializzazione cui si concorre;

     f) conoscenza di almeno una lingua straniera fra quelle di maggiore diffusione;

     g) normativa di esercizio, contenuti e deontologia dell'attività professionale.

     Per ciascuna delle specializzazioni di istruttore nautico di «nuoto», di «sci acquatico», di «pratica subacquea», di «tavola a vela (windsurf)» e di «navigazione velica da diporto», all'accertamento della necessaria competenza tecnico-operativa di cui alla lett. e) del precedente comma sarà provveduto dalla commissione giudicatrice d'esame sulla base degli stessi programmi e criteri didattici elaborati in campo nazionale degli enti ed associazioni giuridicamente abilitati al rilascio dei relativi brevetti ed abilitazioni.

     In particolare, tale accertamento dovrà intendersi come favorevolmente acquisito quando il candidato attesti in domanda il possesso dei sottoindicati titoli, da produrre in originale o copia autentica:

     5.1. Per gli «Istruttori nautici di nuoto»:

     1) brevetto di bagnino di salvataggio rilasciato dalla Federazione italiana nuoto (CONI-FIN) o dalla Società nazionale di salvamento;

     5.2. Per gli «Istruttori nautici di sci acquatico»:

     1) brevetto di bagnino di salvataggio come richiesto per gli istruttori di nuoto;

     2) attestazione della Federazione italiana (CONI-FIN) che il candidato ha partecipato, con competente perizia, a più gare di sci acquatico a carattere almeno regionale;

     5.3. Per gli «Istruttori di pratica subacquea»:

     Brevetto di istruttore subacqueo, riconosciuto a livello internazionale, rilasciato da organizzazioni didattiche sia italiane che straniere e con attività consolidate e documentate nell'ambito dell'Unione Europea [3].

     5.4. - Per gli «Istruttori di tavola a vela» (windsurf):

     1) abilitazione alla condotta di imbarcazioni da diporto, a vela e/o motore, entro 6 miglia dalla costa o titolo professionale marittimo superiore di padrone marittimo o aspirante capitano di lungo corso o capitano di lungo corso;

     2) attestazione della Federazione italiana vela che il candidato ha partecipato, con competente perizia, a più regate di windsurf a carattere almeno regionale;

     5.5. - Per gli «Istruttori nautici di navigazione velica da diporto»:

     1) abilitazione alla condotta di imbarcazioni da diporto, a vela oltre le 6 miglia dalla costa o titolo professionale marittimo superiore di padrone marittimo o aspirante capitano di lungo corso o capitano di lungo corso;

     2) attestazione della Federazione italiana vela (CONI-FIV) che il candidato ha partecipato, con competente perizia, a più regate veliche a carattere almeno regionale.

 

     PUNTO 6) PER GLI «ASSISTENTI DI TURISMO EQUESTRE»:

     a) nozioni elementari di ordinamento regionale e legislazione turistica;

     b) nozioni di fisiologia, anatomia e psicologia comportamentale del cavallo;

     c) nozioni elementari di patologia equina;

     d) pratica di equitazione;

     e) conoscenza di almeno una lingua straniera;

     f) nozioni e tecniche di pronto soccorso;

     g) rispetto della natura e del paesaggio;

     h) normativa di esercizio, contenuti e deontologia dell'attività professionale;

 

     PUNTO 7) - PER I «CORRIERI OD ACCOMPAGNATORI TURISTICI»:

     a) elementi di ordinamento regionale, statuale e comunitario, con riferimenti particolari alla legislazione turistica e doganale;

     b) geografia italiana europea ed extraeuropea;

     c) sistemi nazionale, europeo ed extraeuropeo dei trasporti e comunicazioni;

     d) due lingue straniere, fra cui l'inglese;

     e) normativa di esercizio, contenuti e deontologia dell'attività professionale.

 

TABELLA B

 

    COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI GIUDICATRICI D'ESAME DI ABILITAZIONE

  ALL'ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' PROFESSIONALI DISCIPLINATE DALLA PRESENTE

LEGGE

 

     Tutte le commissioni giudicatrici d'esame elencate nella presente tabella sono presiedute dall'Assessore regionale competente in materia di turismo o da un suo delegato; vi fa sempre parte il coordinatore del servizio turismo dello stesso Assessorato regionale od un coordinatore di settore del servizio medesimo; le funzioni di segreteria sono svolte per ciascuna commissione da un funzionario di VI o di V fascia funzionale dell'Assessorato.

     L'ulteriore composizione delle commissioni è stabilita come segue:

 

     PUNTO 1) - PER LE «GUIDE TURISTICHE» E «GLI ANIMATORI TURISTICI»:

     - un esperto in materia di beni ambientali, architettonici, artistici e storici, nonché in musei, gallerie e biblioteche;

     - un esperto in materia di storia ed etnografia della Sardegna;

     - un esperto in materia di gastronomia isolana, folklore e spettacolo in generale;

     - un esperto in materia di assetto territoriale e di strutture isolane ricettive e di servizio;

     - un esperto in archeologia;

     - un docente per ciascuna delle lingue obbligatoriamente richieste o facoltativamente previste;

     - un esperto in materia di pronto soccorso.

 

     PUNTO 2) - PER GLI «INTERPRETI TURISTICI»:

     - un docente per ciascuna delle lingue presentate.

 

     PUNTO 3) - PER GLI «ORGANIZZATORI CONGRESSUALI»:

     - un esperto in materia di organizzazione congressuale;

     - un esperto in materia di strutture ricettive, di trasporto e di servizi;

     - un esperto in materia di sicurezza dei locali di pubbliche riunioni;

     - un docente per ciascuna delle lingue straniere presentate.

 

     PUNTO 4) - PER GLI «ISTRUTTORI NAUTICI»:

     - un esperto in materia di navigazione e di patenti nautiche;

     - un esperto in materia di nuoto, di sci nautico e di immersione in apnea o con respiratori artificiali;

     - un esperto in materia di «tavola a vela»;

     - un esperto in materia di navigazione velica da diporto;

     - un docente della lingua straniera presentata;

     - un esperto in materia di pronto soccorso ed in tecniche di rianimazione.

 

     PUNTO 5) - PER GLI «ASSISTENTI DI TURISMO EQUESTRE»:

     - un esperto o maestro di equitazione;

     - un esperto in veterinaria equina;

     - un docente della lingua straniera presentata;

     - un esperto in materia di pronto soccorso.

 

     PUNTO 6) - PER I «CORRIERI OD ACCOMPAGNATORI TURISTICI»:

     - un esperto in materia di diritto internazionale;

     - un esperto in materia turistica e doganale, con particolare riferimenti ai Paesi comunitari;

     - un esperto in geografia nazionale ed internazionale;

     - un esperto in materia di trasporti nazionali, europei e intercontinentali;

     - un docente per ciascuna lingua straniera presentata;

     - un esperto in materia di pronto soccorso.

 

 


[1] Legge abrogata dall'art. 13 della L.R. 18 dicembre 2006, n. 20.

[2] Alinea abrogato dall'art. 81 della L.R. 15 febbraio 1996, n. 9.

[3] Punto così modificato dall'art. 70, comma 2, della L.R. 7 aprile 1995, n. 6. L'art. 70 della L.R. 6/95 è stato successivamente abrogato dall'art. 1, lett. c), della L.R. 7 aprile 1995, n. 7.