Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 26/01/1989 |
Numero: | 5 |
Sommario |
Art. 1. (Contributi alle cooperative edilizie per interventi di sperimentazione). |
Art. 2. (Modifiche alla l.r. 22 aprile 1987, n. 24). |
Art. 3. (Modalità di erogazione dei finanziamenti). |
Art. 4. (Abrogazione del secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11). |
Art. 5. (Credito agrario di esercizio). |
Art. 6. (Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni). |
Art. 7. (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 19 gennaio 1984, n. 5). |
Art. 8. (Integrazione delle disposizioni di cui agli artt. 66, 67 e 68 l.r. n. 11 del 1988). |
Art. 9. (Interventi per gli agenti e rappresentanti di commercio). |
Art. 10. (Agevolazioni per l'innovazione tecnologica delle piccole e medie aziende industriali e di quelle artigiane). |
Art. 11. (Provvidenze regionali in favore dell'impresa artigiana: incremento massimali di investimento). |
Art. 12. (Progetti speciali finalizzati all'occupazione). |
Art. 13. (Progetti comunali finalizzati all'occupazione). |
Art. 14. (Locazione finanziaria agevolata per attività agricole). |
Art. 15. (Integrazioni all'art. 14 della l.r. 4 giugno 1988, n. 11. Palazzo Consiglio regionale). |
Art. 16. (Anticipazioni finanziare sui contributi concessi in applicazione della l.r. 21 giugno 1950, n. 17). |
Art. 17. (Titolarità delle attribuzioni di spendita dei contributi regionali per il funzionamento della Sezione staccata di Cagliari dell'ISEF di L'Aquila). |
Art. 18. (Ricoveri fuori dalla Regione. L.r. 22 gennaio 1986, n. 14). |
Art. 19. (Ufficio regionale della fauna). |
Art. 20. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1). |
Art. 21. (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 25 giugno 1984, n. 31). |
Art. 22. (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 14 novembre 1988, n. 42). |
Art. 23. (Comitati di gestione fondi regionali di credito). |
Art. 24. (Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle Unità sanitarie locali. L.r. n. 19 del 1981). |
Art. 25. (Modifiche alla l.r. 26 agosto 1988, n. 32). |
Art. 26. (Abrogazione di norme). |
§ 5.2.24 - L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.
Modifiche alla l.r. 4 giugno 1988, n. 11 e disposizioni varie.
Art. 1. (Contributi alle cooperative edilizie per interventi di sperimentazione). [1]
Art. 2. (Modifiche alla
1. L'art. 9 della
2. [2].
Art. 3. (Modalità di erogazione dei finanziamenti).
1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 7 della
2. A parziale deroga delle più generali disposizioni, i pagamenti relativi ai fondi di cui al Capo I della
3. I fondi di cui al precedente secondo comma entrano a far parte del bilancio comunale e sono utilizzati per l'attuazione dei programmi cui si riferiscono con le modalità e nei limiti di cui all'art. 10 della
4. I termini fissati dalla vigente normativa per l'impegno delle sovvenzioni regionali concesse agli enti locali in applicazione del capo I della
Art. 4. (Abrogazione del secondo comma dell'art. 17 della
1. Il secondo comma dell'art. 17 della
Art. 5. (Credito agrario di esercizio). [3]
Art. 6. (Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni).
1. Nella concessione dei contributi di cui all'art. 55 della
2. Il secondo comma dell'art. 55 della
Art. 7. (Modifiche ed integrazioni alla
Art. 8. (Integrazione delle disposizioni di cui agli artt. 66, 67 e 68
1. Entro il limite massimo stabilito dagli artt. 66, 67 e 68 della
Art. 9. (Interventi per gli agenti e rappresentanti di commercio).
1. Le provvidenze di cui all'art. 70 della
Art. 10. (Agevolazioni per l'innovazione tecnologica delle piccole e medie aziende industriali e di quelle artigiane). [5]
Art. 11. (Provvidenze regionali in favore dell'impresa artigiana: incremento massimali di investimento). [6]
Art. 12. (Progetti speciali finalizzati all'occupazione). [7]
Art. 13. (Progetti comunali finalizzati all'occupazione). [8]
Art. 14. (Locazione finanziaria agevolata per attività agricole). [9]
Art. 15. (Integrazioni all'art. 14 della
1. Una quota dello stanziamento autorizzato dall'art. 14 della
2. Detta somma è anche necessaria - sulla base delle ipotesi transattive da concordarsi con le attività commerciali interessate dai lavori - per il rimborso della mancata produttività, il periodo necessario alla realizzazione dei parcheggi dell'area predetta, per il tempo necessario per la sistemazione dell'isolato.
3. Ai fini di concordare con gli interessati le somme indennizzabili, verrà valutato il volume d'affari relativo agli ultimi tre anni sulla base del modello 740 di cui alla denuncia dei redditi relativa.
4. In ogni caso l'eventuale transazione dovrà essere prima autorizzata dalla Giunta regionale, sulla base delle disponibilità di bilancio.
Art. 16. (Anticipazioni finanziare sui contributi concessi in applicazione della
1. A favore dei soggetti beneficiari delle provvidenze contributive previste dalla
2. Ai fini del precedente comma, la polizza fidejussoria dovrà prevedere l'obbligo dell'immediato rimborso alla Regione - su richiesta scritta della stessa - dell'intera somma anticipata ovvero del minore importo fra la medesima somma e la ridotta misura finale del concedibile contributo nei casi rispettivamente:
a) di omessa presentazione al competente Assessorato regionale, entro i termini stabiliti dal decreto regionale di concessione, del prescritto rendiconto del contributo concesso, ovvero di non sanabili irregolarità amministrative del rendiconto medesimo - ancorché presentato in termini che ne impediscono la giuridica approvabilità;
b) di riconoscimento, per effetto di rendiconti parziali o soltanto parzialmente accoglibili, di misure di contributo inferiori rispetto all'importo della concessa anticipazione.
3. Lo svincolo della polizza fidejussoria sarà disposto:
a) nei casi regolari, contestualmente al provvedimento di saldo delle concesse provvidenze contributive, non oltre tre mesi dal ricevimento del relativo rendiconto;
b) nei casi di cui alla lett. b) del precedente comma, entro quindici giorni dal ricevimento di istanza del fidejussore corredata dalla documentata dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione fidejussoria, mediante versamento alle entrate del bilancio regionale della competente somma dovuta.
4. E' abrogato l'art. 86 della
Art. 17. (Titolarità delle attribuzioni di spendita dei contributi regionali per il funzionamento della Sezione staccata di Cagliari dell'ISEF di L'Aquila).
1. Alla spendita dei contributi annuali erogati dalla Regione in favore dell'ISEF di L'Aquila ai sensi della
2. Rimane fermo l'obbligo del Consiglio d'Amministrazione dell'ISEF di l'Aquila di presentare all'Amministrazione regionale, contestualmente alla relazione previsionale per ciascun nuovo esercizio accademico, un'analitica relazione finanziaria sull'impiego delle somme di contributo riscosse per l'anno accademico immediatamente precedente e sui programmi di attività conseguentemente realizzati.
3. I beni e le attrezzature acquisiti dall'ISEF con i predetti contributi della Regione debbono essere utilizzati nell'interesse ed ai soli esclusivi fini dell'assolvimento degli istituzionali compiti della Sezione staccata di Cagliari, nei locali debbono trovare funzionale e non distraibile collocazione.
Art. 18. (Ricoveri fuori dalla Regione. L.r. 22 gennaio 1986, n. 14). [1]0
Art. 19. (Ufficio regionale della fauna). [1]1
Art. 20. (Modifiche ed integrazioni alla
Art. 21. (Modifiche ed integrazioni alla
1. [1]3.
2. Nella stessa
Art. 22. (Modifiche ed integrazioni alla
Art. 23. (Comitati di gestione fondi regionali di credito).
1. L'espressione «organi deliberanti degli istituti di credito», di cui all'art. 144 della
Art. 24. (Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle Unità sanitarie locali. L.r. n. 19 del 1981). [1]5
Art. 25. (Modifiche alla
1. In deroga alle disposizioni di cui alla
Art. 26. (Abrogazione di norme).
1. Sono abrogate le seguenti norme della
- art. 19 Impianti di depurazione -
- art. 82 - Credito di esercizio alle aziende turistico-ricettive;
- art. 142 - Contributo al Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Cagliari;
- art. 146 - Modifiche alla
[1] Sostituisce l'art. 30, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, della
[2] Sostituisce l'art. 10, primo e quarto comma, della
[2]2a Comma così sostituito dall'art. 5, quinto comma, della
[3] Integra l'art. 36 della
[4] Modifica l'art. 58 della
[5] Modifica l'art. 73 della
[6] Modifica l'art. 85 della
[7] Modifica l'art. 92 della
[8] Modifica l'art. 87, quarto e sesto comma, della
[9] Sostituisce l'art. 97, commi settimo e ottavo, della
[1]10 Sostituisce l'art. 119, terzo comma, della
[1]11 Sostituisce l'art. 132, secondo comma, della
[1]12 Modifica l'art. 134, primo ed ultimo alinea, della
[1]13 Sostituisce l'art. 12, settimo comma, della
[1]14 Modifica l'art. 6 della
[1]15 Modifica l'art. 38, primo comma, della