§ 5.2.24 - L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.
Modifiche alla l.r. 4 giugno 1988, n. 11 e disposizioni varie.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 norme finanziarie e di bilancio
Data:26/01/1989
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Contributi alle cooperative edilizie per interventi di sperimentazione).
Art. 2.  (Modifiche alla l.r. 22 aprile 1987, n. 24).
Art. 3.  (Modalità di erogazione dei finanziamenti).
Art. 4.  (Abrogazione del secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11).
Art. 5.  (Credito agrario di esercizio).
Art. 6.  (Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni).
Art. 7.  (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 19 gennaio 1984, n. 5).
Art. 8.  (Integrazione delle disposizioni di cui agli artt. 66, 67 e 68 l.r. n. 11 del 1988).
Art. 9.  (Interventi per gli agenti e rappresentanti di commercio).
Art. 10.  (Agevolazioni per l'innovazione tecnologica delle piccole e medie aziende industriali e di quelle artigiane).
Art. 11.  (Provvidenze regionali in favore dell'impresa artigiana: incremento massimali di investimento).
Art. 12.  (Progetti speciali finalizzati all'occupazione).
Art. 13.  (Progetti comunali finalizzati all'occupazione).
Art. 14.  (Locazione finanziaria agevolata per attività agricole).
Art. 15.  (Integrazioni all'art. 14 della l.r. 4 giugno 1988, n. 11. Palazzo Consiglio regionale).
Art. 16.  (Anticipazioni finanziare sui contributi concessi in applicazione della l.r. 21 giugno 1950, n. 17).
Art. 17.  (Titolarità delle attribuzioni di spendita dei contributi regionali per il funzionamento della Sezione staccata di Cagliari dell'ISEF di L'Aquila).
Art. 18.  (Ricoveri fuori dalla Regione. L.r. 22 gennaio 1986, n. 14).
Art. 19.  (Ufficio regionale della fauna).
Art. 20.  (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1).
Art. 21.  (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 25 giugno 1984, n. 31).
Art. 22.  (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 14 novembre 1988, n. 42).
Art. 23.  (Comitati di gestione fondi regionali di credito).
Art. 24.  (Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle Unità sanitarie locali. L.r. n. 19 del 1981).
Art. 25.  (Modifiche alla l.r. 26 agosto 1988, n. 32).
Art. 26.  (Abrogazione di norme).


§ 5.2.24 - L.R. 26 gennaio 1989, n. 5.

Modifiche alla l.r. 4 giugno 1988, n. 11 e disposizioni varie.

 

Art. 1. (Contributi alle cooperative edilizie per interventi di sperimentazione). [1]

 

     Art. 2. (Modifiche alla l.r. 22 aprile 1987, n. 24).

     1. L'art. 9 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24 è abrogato.

     2. [2].

 

     Art. 3. (Modalità di erogazione dei finanziamenti).

     1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 7 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono abrogati.

     2. A parziale deroga delle più generali disposizioni, i pagamenti relativi ai fondi di cui al Capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45, assegnati ai Comuni per l'anno 1988, sono ordinati a favore dei medesimi enti in unica soluzione, sulla base dei rispettivi programmi triennali.

     3. I fondi di cui al precedente secondo comma entrano a far parte del bilancio comunale e sono utilizzati per l'attuazione dei programmi cui si riferiscono con le modalità e nei limiti di cui all'art. 10 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 24.

     4. I termini fissati dalla vigente normativa per l'impegno delle sovvenzioni regionali concesse agli enti locali in applicazione del capo I della legge regionale 6 settembre 1976, n. 45 sono prorogati per il triennio 1985/1987, al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge [2]a.

 

     Art. 4. (Abrogazione del secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11).

     1. Il secondo comma dell'art. 17 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è abrogato.

 

     Art. 5. (Credito agrario di esercizio). [3]

 

     Art. 6. (Patrimoni silvo-pastorali dei Comuni).

     1. Nella concessione dei contributi di cui all'art. 55 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, si prescinde dal numero degli esercizi per i quali i Comuni hanno già ottenuto le stesse provvidenze.

     2. Il secondo comma dell'art. 55 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è abrogato.

 

     Art. 7. (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 19 gennaio 1984, n. 5). [4]

 

     Art. 8. (Integrazione delle disposizioni di cui agli artt. 66, 67 e 68 l.r. n. 11 del 1988).

     1. Entro il limite massimo stabilito dagli artt. 66, 67 e 68 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, il concorso sugli interessi ivi previsto viene effettivamente corrisposto in misura non superiore alla differenza tra il tasso di interesse dovuto dalle imprese aventi titolo ed il 36 per cento del tasso di riferimento, determinato ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 del testo unico delle leggi sull'intervento nel Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 9. (Interventi per gli agenti e rappresentanti di commercio).

     1. Le provvidenze di cui all'art. 70 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, sono concesse agli agenti e rappresentanti di commercio aventi titolo, che risiedono ed operano in Sardegna.

 

     Art. 10. (Agevolazioni per l'innovazione tecnologica delle piccole e medie aziende industriali e di quelle artigiane). [5]

 

     Art. 11. (Provvidenze regionali in favore dell'impresa artigiana: incremento massimali di investimento). [6]

 

     Art. 12. (Progetti speciali finalizzati all'occupazione). [7]

 

     Art. 13. (Progetti comunali finalizzati all'occupazione). [8]

 

     Art. 14. (Locazione finanziaria agevolata per attività agricole). [9]

 

     Art. 15. (Integrazioni all'art. 14 della l.r. 4 giugno 1988, n. 11. Palazzo Consiglio regionale).

     1. Una quota dello stanziamento autorizzato dall'art. 14 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11, è destinata al pagamento degli oneri espropriativi per l'acquisizione delle aree retrostanti il palazzo del Consiglio regionale ai fini della realizzazione dei lavori di costruzione dei parcheggi, sistemazione dell'isolato retrostante il palazzo del Consiglio, all'indennizzo dei proprietari e connesse attività commerciali per il periodo di occupazione delle aree stesse, nonché al pagamento degli oneri di manutenzione e gestione di tutti gli impianti del complesso fino al collaudo definitivo.

     2. Detta somma è anche necessaria - sulla base delle ipotesi transattive da concordarsi con le attività commerciali interessate dai lavori - per il rimborso della mancata produttività, il periodo necessario alla realizzazione dei parcheggi dell'area predetta, per il tempo necessario per la sistemazione dell'isolato.

     3. Ai fini di concordare con gli interessati le somme indennizzabili, verrà valutato il volume d'affari relativo agli ultimi tre anni sulla base del modello 740 di cui alla denuncia dei redditi relativa.

     4. In ogni caso l'eventuale transazione dovrà essere prima autorizzata dalla Giunta regionale, sulla base delle disponibilità di bilancio.

 

     Art. 16. (Anticipazioni finanziare sui contributi concessi in applicazione della l.r. 21 giugno 1950, n. 17).

     1. A favore dei soggetti beneficiari delle provvidenze contributive previste dalla legge regionale 21 giugno 1950, n. 17, può essere disposta, su presentazione di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa di importo corrispondente, l'erogazione di un'anticipazione finanziaria nella misura massima dell'80 per cento del contributo concesso.

     2. Ai fini del precedente comma, la polizza fidejussoria dovrà prevedere l'obbligo dell'immediato rimborso alla Regione - su richiesta scritta della stessa - dell'intera somma anticipata ovvero del minore importo fra la medesima somma e la ridotta misura finale del concedibile contributo nei casi rispettivamente:

     a) di omessa presentazione al competente Assessorato regionale, entro i termini stabiliti dal decreto regionale di concessione, del prescritto rendiconto del contributo concesso, ovvero di non sanabili irregolarità amministrative del rendiconto medesimo - ancorché presentato in termini che ne impediscono la giuridica approvabilità;

     b) di riconoscimento, per effetto di rendiconti parziali o soltanto parzialmente accoglibili, di misure di contributo inferiori rispetto all'importo della concessa anticipazione.

     3. Lo svincolo della polizza fidejussoria sarà disposto:

     a) nei casi regolari, contestualmente al provvedimento di saldo delle concesse provvidenze contributive, non oltre tre mesi dal ricevimento del relativo rendiconto;

     b) nei casi di cui alla lett. b) del precedente comma, entro quindici giorni dal ricevimento di istanza del fidejussore corredata dalla documentata dimostrazione dell'avvenuto adempimento dell'obbligazione fidejussoria, mediante versamento alle entrate del bilancio regionale della competente somma dovuta.

     4. E' abrogato l'art. 86 della legge regionale 31 maggio 1984, n. 26.

 

     Art. 17. (Titolarità delle attribuzioni di spendita dei contributi regionali per il funzionamento della Sezione staccata di Cagliari dell'ISEF di L'Aquila).

     1. Alla spendita dei contributi annuali erogati dalla Regione in favore dell'ISEF di L'Aquila ai sensi della legge regionale 31 maggio 1984, n. 27, viene provveduto con diretti atti di impegno ed ordinativi di pagamento del Consiglio di Amministrazione dello stesso Istituto, per il quale detti contributi costituiscono - nel rispetto delle condizioni procedurali e di utilizzo stabilite dall'art. 2 di tale legge - entrata di bilancio con vincolo di destinazione specifica finalizzata alla sopravvenienza ed all'autonomia funzionale della Sezione staccata di Cagliari dell'ISEF medesimo.

     2. Rimane fermo l'obbligo del Consiglio d'Amministrazione dell'ISEF di l'Aquila di presentare all'Amministrazione regionale, contestualmente alla relazione previsionale per ciascun nuovo esercizio accademico, un'analitica relazione finanziaria sull'impiego delle somme di contributo riscosse per l'anno accademico immediatamente precedente e sui programmi di attività conseguentemente realizzati.

     3. I beni e le attrezzature acquisiti dall'ISEF con i predetti contributi della Regione debbono essere utilizzati nell'interesse ed ai soli esclusivi fini dell'assolvimento degli istituzionali compiti della Sezione staccata di Cagliari, nei locali debbono trovare funzionale e non distraibile collocazione.

 

     Art. 18. (Ricoveri fuori dalla Regione. L.r. 22 gennaio 1986, n. 14). [1]0

 

     Art. 19. (Ufficio regionale della fauna). [1]1

 

     Art. 20. (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 8 gennaio 1986, n. 1). [1]2

 

     Art. 21. (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 25 giugno 1984, n. 31).

     1. [1]3.

     2. Nella stessa legge regionale n. 31 del 1984 è abrogato l'ottavo comma di detto art. 12.

 

     Art. 22. (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 14 novembre 1988, n. 42). [1]4

 

     Art. 23. (Comitati di gestione fondi regionali di credito).

     1. L'espressione «organi deliberanti degli istituti di credito», di cui all'art. 144 della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11 (legge finanziaria), è da intendersi riferita alle commissioni o comitati comunque denominati e previsti da leggi regionali per la deliberazione dei prestiti o contributi a valere su fondi costituiti presso istituti di credito con stanziamenti provenienti dal bilancio della Regione.

 

     Art. 24. (Norme di contabilità e di amministrazione del patrimonio delle Unità sanitarie locali. L.r. n. 19 del 1981). [1]5

 

     Art. 25. (Modifiche alla l.r. 26 agosto 1988, n. 32).

     1. In deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 26 agosto 1988, n. 32, i provvedimenti d'impegno da assumere sui capitoli inclusi nelle categorie di programma 03.01, 03.05, 03.08 e 03.09 del bilancio per l'anno 1989 sono assunti, indipendentemente dall'entità degli importi, dell'Assessore regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio, tale disposizione è estesa ai titoli di spesa di programmi di cui alle leggi 11 giugno 1962, n. 5888 e 24 giugno 1974 n. 268, i cui interventi sono attribuiti dagli stessi programmi alla competenza dell'Assessorato regionale della programmazione, bilancio ed assetto del territorio.

 

     Art. 26. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogate le seguenti norme della legge regionale 4 giugno 1988, n. 11:

     - art. 19 Impianti di depurazione - legge regionale 17 gennaio 1984, n. 4;

     - art. 82 - Credito di esercizio alle aziende turistico-ricettive;

     - art. 142 - Contributo al Consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori di Cagliari;

     - art. 146 - Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1985, n. 27 - (membri supplenti organi di controllo).

 

 


[1] Sostituisce l'art. 30, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[2] Sostituisce l'art. 10, primo e quarto comma, della L.R. 22 aprile 1987, n. 24.

[2]2a Comma così sostituito dall'art. 5, quinto comma, della L.R. 22 gennaio 1990, n. 1.

[3] Integra l'art. 36 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[4] Modifica l'art. 58 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11. Il testo è riportato all'art. 7 della L.R. 19 gennaio 1984, n. 5.

[5] Modifica l'art. 73 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[6] Modifica l'art. 85 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[7] Modifica l'art. 92 della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[8] Modifica l'art. 87, quarto e sesto comma, della L.R. 24 febbraio 1987, n. 6.

[9] Sostituisce l'art. 97, commi settimo e ottavo, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[1]10 Sostituisce l'art. 119, terzo comma, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[1]11 Sostituisce l'art. 132, secondo comma, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[1]12 Modifica l'art. 134, primo ed ultimo alinea, della L.R. 4 giugno 1988, n. 11.

[1]13 Sostituisce l'art. 12, settimo comma, della L.R. 25 giugno 1984, n. 31.

[1]14 Modifica l'art. 6 della L.R. 14 novembre 1988, n. 42.

[1]15 Modifica l'art. 38, primo comma, della L.R. 8 luglio 1981, n. 19.