§ 3.1.124 - L.R. 7 dicembre 1995, n. 36.
Certificazione dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva agonistica: modifiche alla legge regionale 30 agosto 1991. n. 31.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:07/12/1995
Numero:36


Sommario
Art. 1.      1. Gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all'esercizio dell'attività agonistica di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), della legge regionale 30 agosto 1991, n. 31, possono essere [...]


§ 3.1.124 - L.R. 7 dicembre 1995, n. 36.

Certificazione dell'idoneità allo svolgimento della pratica sportiva agonistica: modifiche alla legge regionale 30 agosto 1991. n. 31.

 

Art. 1.

     1. Gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all'esercizio dell'attività agonistica di cui all'articolo 4, comma 1, lett. b), della legge regionale 30 agosto 1991, n. 31, possono essere effettuati esclusivamente da medici specialisti in medicina dello sport, da libero docenti in medicina dello sport o da medici in possesso dell'attestato previsto dall'articolo 8 della Legge 26 ottobre 1971, n. 1099, siano essi dipendenti del servizio sanitario nazionale, liberi professionisti o medici operanti presso centri pubblici o privati di medicina dello sport.

     2. I centri privati di medicina dello sport di cui al comma 1 devono essere autorizzati dalla Regione ai sensi dell'articolo 43 della Legge 23 dicembre 1978. n. 833.

     3. Ai fini del godimento dell'esenzione dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa sanitaria prevista dall'articolo 1, comma 4, della Legge 23 dicembre 1994, n. 724, per i ragazzi e le ragazze che si avviano alla pratica sportiva agonistica nelle società dilettantistiche, il certificato di idoneità può essere rilasciato, oltre che dai competenti servizi delle aziende-USL, dai centri pubblici e dagli studi o centri privati di medicina dello sport accreditati dalla regione ai sensi dell'articolo 8 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni [1].

     4. Sino all'emanazione dell'atto di indirizzo e coordinamento previsto dall'articolo 8, comma 4, del Decreto legislativo n. 502 del 1992, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi richiesti per i centri di medicina dello sport sono rissati con decreto dell'Assessore regionale dell'igiene, sanità e assistenza sociale, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     5. Resta ferma la competenza delle Unita Sanitarie Locali in materia di gestione delle attività di prelievo e di controllo anti-doping secondo quanto previsto dalla Legge 26 ottobre 1971, n. 1099.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 39 della L.R. 17 maggio 1999, n. 17.