Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 03/07/2000 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni in materia di Enti locali). |
Art. 2. (Procedure per la realizzazione di interventi pubblici coordinati). |
Art. 3. (Disposizioni in materia di sviluppo della montagna e di distribuzione dei carburanti nel territorio montano). |
Art. 4. (Modifica alla legge regionale 63/1991 in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico). |
Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 64/1986 in materia di protezione civile). |
Art. 6. (Disposizioni in materia di lavori pubblici, edilizia, infrastrutture, pianificazione territoriale e risorse idriche). |
Art. 7. (Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali). |
Art. 8. (Disposizioni in materia di sport). |
Art. 9. (Disposizioni in materia di lavoro, formazione professionale, cooperazione sociale, artigianato e istruzione universitaria). |
Art. 10. (Disposizioni in materia di agricoltura). |
Art. 11. (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca nelle acque interne). |
Art. 12. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3/1999 in materia di Consorzi di sviluppo industriale, alla legge regionale 4/1999 in materia di promozione commerciale all'estero, alla legge [...] |
Art. 13. (Disposizioni in materia di turismo e commercio). |
Art. 14. (Disposizioni per il completamento della ricostruzione). |
Art. 15. (Disposizioni in materia di patrimonio regionale e di società a partecipazione regionale). |
Art. 16. (Disposizioni in materia di organizzazione e personale, di finanziamenti comunitari e di tutela delle minoranze linguistiche). |
Art. 17. (Disposizioni in materia di immigrazione). |
Art. 18. (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea). |
§ 6.4.178 – L.R. 3 luglio 2000, n. 13.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000.
(B.U. 3 luglio 2000, n. 26 – S.S. n. 5).
Art. 1. (Disposizioni in materia di Enti locali).
1. Il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il Comune di Erto e Casso e il Comune di Vajont è effettuato con legge regionale, qualora non venga definito, mediante accordo fra i Comuni interessati, entro il 31 agosto 2000. L'articolo 3 della
2. L'articolo 1, comma 1, della
3. L'articolo 2, commi 5 e 8, della
4. - 6. [2].
7. [3].
8. [4].
9. [5].
10. La segnaletica stradale prevista dall'articolo 10 della
11. [7].
12. [L'onere derivante dall'articolo 11, comma 1, della
13. [9].
14. [10].
15. [Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 2 bis, della
16. [Al predetto onere di lire 53 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (Partita 99 del Prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso)] [12].
17. [13].
18. [L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 20 bis della
19. [15].
20. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, provvede a:
a) delimitare il confine tra due o più comuni qualora lo stesso sia incerto;
b) accertare il confine reale nel caso di contestazione di quello in atto.
b bis) rettificare il confine tra due o più comuni per ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate esigenze locali limitatamente a piccole porzioni del territorio comunale, purché non comporti trasferimento di popolazione tra i comuni interessati, quando sussista accordo tra i Comuni medesimi, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati a ciascun consiglio comunale. Il provvedimento del Presidente della Regione recepisce tale accordo [16].
21. Le richieste finalizzate all'emissione dei provvedimenti di cui al comma 20 sono indirizzate alla Struttura regionale competente in materia di autonomie locali, corredate della documentazione catastale, cartografica, storica e descrittiva necessaria a documentare in termini completi la situazione [17].
22. L'istruttoria, condotta dalla Struttura regionale competente in materia di autonomie locali, sulla base di dati obiettivi che consentano di accertare lo stato di fatto, può comportare ispezioni sui luoghi e richiedere l'acquisizione di pareri tecnici; in ogni caso deve essere acquisito il parere di tutti i Comuni interessati [18].
22 bis. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 20, la Struttura regionale competente in materia di autonomie locali promuove gli adempimenti necessari all'aggiornamento della documentazione catastale conseguenti alla delimitazione o all'accertamento del confine. A tal fine può disporre ispezioni sui luoghi e richiedere attività di consulenza tecnica, anche di professionisti esterni all'Amministrazione regionale, nel rispetto delle norme in materia di conferimento di incarichi individuali di cui all'articolo 15, commi 15 e seguenti, della
22 ter. Nel caso previsto dalla lettera b bis) del comma 20, agli adempimenti di cui al comma 22 bis, primo periodo, provvedono i Comuni interessati [20].
23. [Quanto previsto ai commi 20, 21 e 22, trova applicazione anche quando i comuni coinvolti appartengano a province diverse, nel qual caso oltre agli elementi istruttori indicati al comma 22 viene acquisito il parere delle Amministrazioni provinciali interessate] [21].
24. Nell'ambito dei procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge, la restituzione di somme erogate a titolo di incentivo a Comuni, Province, Comunità montane e Consorzi di Enti locali, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, è disposta senza l'applicazione di interessi, in conformità alla normativa regionale vigente in materia.
Art. 2. (Procedure per la realizzazione di interventi pubblici coordinati).
1. La progettazione e la realizzazione coordinata di interventi e opere sovracomunali su area vasta interessanti la Regione, le autonomie locali e altri enti, e definiti da un apposito accordo di programma, possono essere affidate ad un commissario straordinario nominato dall'Amministrazione regionale, previa intesa con le autonomie locali coinvolte.
2. La nomina del commissario di cui al comma 1 è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ed è prorogabile di anno in anno in relazione alle esigenze di completamento dell'incarico affidato.
3. Per l'esercizio delle proprie funzioni il commissario può disporre di personale distaccato dalla Regione ovvero di personale a contratto, si avvale della collaborazione, anche a tempo parziale, di personale delle autonomie locali partecipanti all'accordo di programma a tale scopo individuato dalle medesime, e non necessariamente assegnato, in via esclusiva, all'espletamento del predetto incarico e può far ricorso a consulenze e incarichi professionali esterni.
4. In sostituzione del personale distaccato ai sensi del comma 3, l'Amministrazione regionale può assumere personale con contratto a tempo determinato. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni legislative previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto di impiego.
5. Le spese per il personale distaccato dalle autonomie locali sono integralmente a carico dell'Amministrazione regionale.
6. Al commissario straordinario sono attribuiti, per la durata dell'incarico, un compenso mensile ragguagliato alla retribuzione spettante al personale regionale con qualifica di dirigente con le funzioni di cui all'articolo 52 della
7. Per l'attuazione degli interventi di competenza regionale di cui al comma 1, è istituito, ai sensi dell'articolo 15 della
8. Al fondo affluiscono i finanziamenti previsti dal bilancio regionale per l'attuazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1, nonché gli ulteriori fondi eventualmente stanziati per l'attuazione di opere di competenza regionale previste dall'accordo di programma di cui al comma 1, e per le spese per il personale e per il ricorso a professionisti esterni.
9. Entro novanta giorni dall'approvazione dell'accordo di programma è emanato dalla Ragioneria generale un apposito regolamento per l'amministrazione del fondo.
Art. 3. (Disposizioni in materia di sviluppo della montagna e di distribuzione dei carburanti nel territorio montano).
1. [22].
2. [23].
3. [24].
4. [25].
5. [26].
6. [27].
7. [28].
8. [29].
9. I contributi di cui all’articolo 4, comma 4 bis, della
10. Con regolamento sono definite le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 9.
11. Per l'applicazione dei contributi di cui al comma 9 relativi all'anno 1999, l'area di intervento, relativamente alla zona E non metanizzata, comprende i comuni individuati con decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999 e le frazioni di comuni che abbiano ottemperato alle procedure di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, della
12. All'articolo 4 della
13. Per la rendicontazione dei finanziamenti erogati
dall'Amministrazione regionale con fondi comunitari, statali e regionali ai gruppi di azione locale costituiti ai sensi dell'iniziativa comunitaria LEADER II, di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 94/C 180/12 dell'1 luglio 1994, si applicano le norme di cui all'articolo 8 della
indipendentemente dalla forma giuridica da essi rivestita.
14. La disposizione di cui al comma 13 riguarda anche i finanziamenti concessi ed erogati prima dell'entrata in vigore della presente legge.
15. [31].
16. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 16 della
17. L'onere derivante dall'applicazione del comma 16 fa carico all'unità previsionale di base 2.2.14.1.23 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 983 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, la cui denominazione è così modificata: la parola "quali" è sostituita dalle parole "nonché per la predisposizione di specifici progetti funzionali alla realizzazione di iniziative connesse con".
18. Fino all'entrata in vigore della riforma della distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 117, comma 1, della
Art. 4. (Modifica alla
1. [32].
Art. 5. (Modifiche alla
1. [34].
2. [35].
3. - 4. [36].
5. - 8. [37]
9. Gli oneri eventualmente derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 8 fanno carico all'unità previsionale di base 6.1.26.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 4149 e 4150 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.
10. Le modifiche alla
Art. 6. (Disposizioni in materia di lavori pubblici, edilizia, infrastrutture, pianificazione territoriale e risorse idriche).
1. [38].
2. [39].
3. [40].
4. [41].
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata, su domanda dell'ente beneficiario di contributi concessi per la realizzazione di opere pubbliche, i cui lavori, iniziati oltre il termine triennale fissato dall'articolo 18, quarto comma, della
6. Le spese per l'acquisizione delle aree e degli immobili possono formare oggetto di conferma del contributo, ai sensi del comma 5, qualora siano state sostenute nell'ambito di procedimenti espropriativi per pubblica utilità o quale corrispettivo di accordi diretti.
7. Per le finalità di cui all'articolo 12 della
8. Il termine di cui all'articolo 44, terzo e quarto comma, della
9. [42].
10. In via di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 113 della
11. [43].
12. [44].
13. [45].
14. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica costruiti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le provvidenze della
15. [46].
16. [47].
17. [48].
18. In via d'interpretazione autentica dei commi 9 e 10 dell'articolo 9 della
19. [49].
20. [50].
21. Il richiamo contenuto in leggi regionali, regolamenti e atti a carattere generale all'Albo nazionale costruttori, si intende riferito alla normativa vigente in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.
22. [In deroga al disposto di cui all'articolo 33, secondo comma, della
23. [L'installazione e la modifica degli impianti fissi di telefonia mobile sono soggette a concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune. Il Comune, tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio e delle misure adottate al fine di ridurre l'impatto ambientale degli impianti, rilascia la concessione o l'autorizzazione edilizia previa:
a) verifica dell'eventuale localizzazione nelle aree interessate di infrastrutture e di servizi influenzabili negativamente dalla presenza degli impianti;
b) acquisizione del parere dell'ARPA e dell'Azienda per i Servizi sanitari;
c) verifica del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa.
c bis) viste le caratteristiche tecniche delle reti per la telefonia mobile UMTS (Universal mobile telecommunication system) e la natura di pubblico servizio dell’attività svolta, che motivano una diffusione capillare delle stazioni impegnate a tale scopo, per gli impianti radiobase con una potenza totale ai connettori di antenna non superiore ai 60 W, il parere preventivo dell’ARPA e dell’Azienda per i servizi sanitari deve essere trasmesso al Comune entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di concessione o autorizzazione all’installazione degli impianti, nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del
24. [Il Comune, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa il termine del procedimento per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione] [54].
25. [Gli oneri relativi all'acquisizione dei pareri di cui al comma 23, lettera b), sono a carico del gestore di rete per telefonia mobile richiedente l'installazione o la modifica degli impianti. Il Comune dà comunicazione della concessione o autorizzazione edilizia di cui al comma 23 alla Direzione regionale dell'ambiente e alla Direzione regionale della pianificazione territoriale entro trenta giorni dal completamento dell'opera] [55].
26. [Ad integrazione dell'articolo 38 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico regionale Generale, approvato con D.P.G.R. 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., non sono ammesse variazioni agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano nuove zone residenziali poste a distanza inferiore a 300 metri da insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (Unità Bestiame Adulto)] [56].
26 bis. [Sono consentite, previo parere favorevole dell’Azienda per i servizi sanitari, le variazioni agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano l’estensione delle zone omogenee A e B a condizione che la distanza dagli insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (Unità di Bestiame Adulto) delle aree costituenti ampliamento non sia inferiore a quella minima degli immobili abitativi esistenti e non connessi all’attività] [57].
27. [La norma di cui al comma 26 non si applica nei comuni ricadenti nel territorio montano della regione, così come definito dall'articolo 2 della
28. [59].
29. L'Amministrazione regionale, al fine di consentire la massima celerità nell'erogazione delle risorse assegnate a favore degli investimenti relativi all'approvvigionamento e alla distribuzione delle fonti idriche necessarie per l'irrigazione dei terreni agricoli, è autorizzata a erogare i relativi incentivi a seguito della sottoscrizione, da parte degli interessati, nelle forme previste dall'articolo 18 del
Art. 7. (Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali).
1. I centri di vacanza per minori sono aperti a seguito di dichiarazione di inizio attività presentata al Comune. Le funzioni di controllo e vigilanza sui medesimi competono ai Comuni e comprendono:
a) la sospensione e la chiusura dell'attività dei centri di vacanza per minori;
b) la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi, con esclusione del controllo di competenza dell'autorità sanitaria [60].
2. L'ambito di applicazione, le modalità di espletamento delle funzioni di cui al comma 1 e i requisiti funzionali-organizzativi, nonché quelli delle prestazioni, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pari al 10 per cento delle indennità di cui all'articolo 2, comma 4, della
4. Il contributo di cui al comma 3 viene corrisposto dall'Amministrazione regionale per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", previa attestazione del Servizio veterinario della stessa Azienda che lo smaltimento e la distruzione delle carcasse degli animali morti o abbattuti, nonché la pulizia e la disinfezione dei locali e delle attrezzature, sono stati eseguiti in conformità alle norme vigenti.
5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4556 [1.1.163.2.10.10] di nuova istituzione alla rubrica n. 41 - Servizio della sanità pubblica veterinaria - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione "Contributo ai beneficiari delle indennità di cui all'articolo 2, comma 4, della
6. Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (Partita 99 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un rimborso spese agli allevatori avicoli che, a causa delle misure urgenti in materia di prevenzione della diffusione dell'influenza aviaria nei mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000 non hanno potuto effettuare la fornitura di selvaggina da ripopolamento alle riserve di caccia, nella misura di lire 5.000 per ogni capo allevato alla data del 31 gennaio 2000, previa domanda degli allevatori interessati e dimostrazione delle richieste programmate dalle riserve di caccia, documentabili anche attraverso dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio delle sanità pubblica veterinaria della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.
8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 125 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4557 [1.1.163.2.10.10] di nuova istituzione alla rubrica n. 41 - Servizio della sanità pubblica veterinaria - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione "Rimborso spese agli allevatori avicoli per le perdite causate dall'impossibilità di fornire la selvaggina da ripopolamento alle riserve di caccia, dovuta alle misure urgenti in materia di prevenzione dell'influenza aviaria nei mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000" e con lo stanziamento di lire 125 milioni per l'anno 2000.
9. Al predetto onere di lire 125 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (Partita 99 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).
10. [61].
11. [62].
12. [Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modifiche e aggiunte al regolamento di esecuzione della
a) ai requisiti igienico-sanitari delle strutture di cui all'articolo 7, comma 5 quinquies, della
b) alle modalità di presentazione delle istanze e ai criteri di priorità per accedere ai contributi di cui all'articolo 13, comma 1, della
13. Qualora nella gestione del servizio di telesoccorso telecontrollo, di cui alla
[14.] [64]
15. [Dall'entrata in vigore della presente legge l'indennizzo forfetario di cui all'articolo 21 della
16. Ove non vi siano i presupposti per la percezione dell'indennità di residenza per le farmacie rurali, così come rideterminata dall'articolo 10 della
17. [66].
[18.(Omissis).] [67]
19. All'articolo 1 della
20. [68].
Art. 8. (Disposizioni in materia di sport).
1. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a estendere i benefici previsti dalla
2. [70].
3. [Con apposito regolamento, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati finalità, criteri e modalità per la concessione dei contributi [71].]
4. - 5. [72].
6. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento l'esercizio della attività professionale di maestro nelle discipline sportive che non siano già regolamentate per legge.
7. I regolamenti sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività ricreative e sportive e d'intesa con l'Assessore al turismo nel caso di discipline che abbiano valenza turistico-sportiva. Su ogni proposta di regolamento deve essere sentita la Federazione sportiva del CONI competente per disciplina.
8. I regolamenti devono, fra l'altro, definire l'attività, prevedere un elenco regionale e le condizioni per l'iscrizione, disciplinare i compensi, la vigilanza e le modalità di apertura di scuole.
Art. 9. (Disposizioni in materia di lavoro, formazione professionale, cooperazione sociale, artigianato e istruzione universitaria).
1. [73].
2. [74].
3. - 5. [75]
6. [76].
7. [77].
[8. I riferimenti normativi concernenti l'Istituto regionale per la formazione professionale - IRFoP e relativi alle attività didattiche del settore turistico - alberghiero debbono intendersi riferiti all'Agenzia regionale per l'impiego.] [78]
[9. Limitatamente alle attività corsuali del settore turistico- alberghiero da svolgere da parte dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a tempo determinato e per il periodo strettamente necessario allo svolgimento dei corsi, il personale docente, amministrativo e di servizio inserito nelle graduatorie già utilizzate dall'IRFoP per l'anno formativo 1999-2000, nella misura massima di venti unità per ciascuna sede. A tale personale vengono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal contratto nazionale di lavoro per il settore alberghiero maggiorato del trattamento economico integrativo già attribuito dall'IRFoP medesimo, ad esclusione degli insegnanti di materie teoriche, ai quali spetta il trattamento economico iniziale previsto per la quinta qualifica funzionale del personale regionale.] [79]
[10. Per le finalità previste dagli articoli 28 e 29 della
[11. Il Commissario liquidatore dell'IRFoP provvede a elaborare lo stato di consistenza dei beni di cui al comma 10 e a inviarlo all'Amministrazione regionale entro il 30 giugno 2000. Tale atto è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, che provvede a dettare eventuali direttive per l'utilizzo dei medesimi da parte dell'Agenzia regionale per l'impiego.] [81]
[12. L'Agenzia regionale per l'impiego provvede all'attuazione dei corsi di formazione professionale nel settore turistico - alberghiero individuati dal piano regionale per la formazione professionale, ai sensi della
13. [83].
14. [Al Comitato di gestione del Fondo di cui all'articolo 4 della
15. [Apposito atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 5 della
16. [86].
17. [87].
Art. 10. (Disposizioni in materia di agricoltura).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1 e 2, della
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti di restituzione già avviati e non ancora conclusi, compresi quelli per i quali pende contenzioso, purché l'interessato restituisca la quota capitale
- ove non l'abbia già fatto - entro il termine perentorio di 30 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge.
3. [88].
4. [89].
5. All'articolo 12 della
6. - 8. [90]
Art. 11. (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca nelle acque interne).
1. [Le sovvenzioni di cui all'articolo 36 della
2. [L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 fa carico all'unità previsionale di base 22.6.28.1.138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4255 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [92].
3. [93].
4. [94].
5. [95].
6. [Alla
7. [97].
8. - 9. [98]
10. L'articolo 12 della
11. All'articolo 5 della
12. [99].
13. [100].
14. [101].
15. [102].
16. L'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia è autorizzato ad assumere con contratto di diritto privato e con l'osservanza dei principi e delle norme che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni, il personale operaio necessario, nel limite massimo di 15 unità, per l'esecuzione in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, di tutte le attività di gestione degli impianti ittici, compresa la piscicoltura, nonché di ripopolamento e di salvaguardia della fauna ittica delle acque interne [103].
16 bis. Ferma restando l'osservanza dei principi e delle norme che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni, l’Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia è altresì autorizzato ad assumere manodopera a tempo determinato per l’esecuzione, in economia, in amministrazione diretta, di lavori a carattere stagionale o di lavori a carattere straordinario od occasionale [104].
16 ter. Compatibilmente con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica inerente il personale, al personale operaio dipendente si applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, il Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Udine, sede dell'Ente, e il contratto integrativo aziendale sottoscritto dal Direttore generale dell'Ente medesimo con i soggetti aventi rappresentatività sindacale [105].
16 quater. La procedura per l'integrazione contrattuale di cui al comma 16 ter ha luogo secondo le modalità previste dall'articolo 88, comma 4 bis, della
a) la partecipazione alle trattative con la controparte, quale rappresentante dell'Amministrazione regionale, e la sottoscrizione del contratto è attuata dal Direttore generale dell'ETPI;
b) l'ipotesi di integrazione contrattuale è inviata all'Avvocatura della Regione e alla Direzione centrale competente in materia di bilancio, per il parere e il controllo di competenza, attraverso la Direzione centrale vigilante [106].
16 quinquies. Fino alla conclusione della procedura di cui al comma 16 quater continua a trovare applicazione il contratto integrativo di Ente degli operai dell'Ente tutela pesca vigente alla data di entrata in vigore della
16 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI), anche anticipatamente all'inizio dell'esercizio finanziario, i fondi per le spese relative al personale di cui ai commi 16 e 16 bis e per l'assunzione di personale tramite contratto di lavoro flessibile nei limiti degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale [108].
Art. 12. (Modifiche e integrazioni alla
1. - 2. [109]
3. [110].
4. - 5. [111]
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di sviluppo industriale e all'EZIT contributi nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per incarichi professionali necessari alla redazione dei piani territoriali infraregionali e loro varianti come previsti dalla
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 23.1.62.1.351 denominata "Contributi ai Consorzi di sviluppo industriale e all'EZIT per incarichi professionali", di nuova istituzione nella funzione obiettivo 23 - programma 23.1 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7920 [2.1.156.2.10.28] di nuova istituzione alla rubrica n. 62 - Servizio degli interventi settoriali - spese correnti
- con la denominazione "Contributi ai Consorzi di sviluppo industriale e
all'EZIT per incarichi professionali necessari per la redazione dei piani
territoriali infraregionali e relative varianti" e con lo stanziamento di
lire 2.500 milioni per l'anno 2000.
8. All'onere di lire 2.500 milioni per l'anno 2000 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 23.3.62.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000- 2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7942 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.
9. [112].
10. E' autorizzato il rimborso anticipato di obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia Spa di proprietà dell'Amministrazione regionale per complessivi 25.000 milioni, a suo tempo acquistate ai sensi dell'articolo 130 della
11. [114].
12. [115].
13. [116].
14. [117].
15. All'articolo 164 della
16. Le risorse derivanti dall'estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari di cui al comma 10, primo periodo, sono introitate dall'unità previsionale di base 4.1.562 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1306 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di lire 25.000 milioni per l'anno 2000.
17. Per le finalità di cui al comma 10, secondo periodo, è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l'anno 2000.
18. Il predetto onere di lire 25.000 milioni per l'anno 2000 fa carico all'unità previsionale di base 23.2.9.2.299 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1354 [2.1.263.3.10.28] di nuova istituzione alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - spese d'investimento - con la denominazione "Acquisto di obbligazioni dell'Istituto Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali, a particolare sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile".
19. All'onere di lire 25.000 milioni derivante dal comma 18 si provvede con l'entrata di pari importo prevista dal comma 16.
20. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 91, della
21. [118].
22. All'articolo 17 della
Art. 13. (Disposizioni in materia di turismo e commercio).
1. All'articolo 2, comma 1, della
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, la denominazione del capitolo 9265 - unità previsionale di base 28.2.64.2.510 - del Documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 è integrata con la locuzione "nonché la manutenzione straordinaria degli impianti a fune".
3. [119].
4. [120].
5. [121].
6. [122].
7. [123].
8. [124].
9. In via di interpretazione autentica, l'attestato sanitario di cui all'articolo 32, comma 6, della
10. [125].
11. L'articolo 5 della
12. [126].
13. [127].
14. L'articolo 15 della
15. - 16. [128]
17. - 18. [129]
[19. All'articolo 5, comma 8, della
20. - 21. [131]
[22. All'articolo 13 della
23. - 32. [133]
[33. All'articolo 28 della
34. - 41. [135]
[42. All'articolo 37 della
43. - 45. [137]
[46. Nelle more dell'emanazione da parte della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della
[47. All'articolo 9 della
[48. L'iscrizione al Registro esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della
[49. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare le disponibilità rinvenienti dal rimborso dei prestiti obbligazionari sottoscritti in attuazione dei disposti dell'articolo 2 della
[51. Al Comitato di gestione del Fondo di cui all'articolo 106, comma 7, della
52. Apposito atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 106, comma 17, della
[53. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera e), della
54. Fino alla entrata in vigore della riforma organica della distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 117 della
55. E' autorizzata l'estinzione anticipata del prestito obbligazionario del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., di cui all'articolo 60 della
56. Le risorse derivanti dall'estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari di cui al comma 55 sono introitate all'unità previsionale di base 4.1.562 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1306 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.
57. Per le finalità di cui al comma 55 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000 a carico all'unità previsionale di base 29.2.64.2.584 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9320 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
58. All'onere di lire 4.000 milioni derivante dal comma 57 si provvede con l'entrata di pari importo prevista dal comma 56.
[59. In via di interpretazione autentica le provvidenze di cui agli articoli 2 e 6 della
60. Al fine di poter dare una interpretazione e applicazioni univoche alle disposizioni di cui alla
Art. 14. (Disposizioni per il completamento della ricostruzione).
1. In via di interpretazione autentica, l'articolo 75, primo comma, numero 4, della
2. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della
3. All'articolo 135, della
4. Le disposizioni di cui all'articolo 39 bis della
5. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 39 della
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.1.640 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9450 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
7. Avuto riguardo alla necessità di concludere il processo di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 con la definizione sollecita delle situazioni pendenti destinate altrimenti a protrarsi nel tempo con esiti incerti, sono annullati:
a) i crediti dell'Amministrazione regionale vantati nei confronti di coloro che hanno indebitamente percepito somme superiori al dovuto a titolo di indennità di occupazione di aree adibite ad insediamenti abitativi provvisori, ai sensi delle leggi regionali 21 luglio 1976, n. 33, 30 agosto 1976, n. 49, 30 agosto 1984, n. 45, 55/1986 e 2 maggio 1988, n. 26;
b) i crediti dell'Amministrazione regionale vantati nei confronti dello Stato per la mancata rifusione del costo anticipato sulla quota ministeriale dei pasti giornalieri consumati dai vigili volontari ausiliari impiegati nei servizi attinenti ai programmi di ricostruzione ai sensi della
8. Le disposizioni del comma 7 si applicano limitatamente ai crediti per i quali sia stata avviata azione di recupero prima della data di entrata in vigore della presente legge.
9. [145].
10. Per le opere pubbliche e di pubblica utilità già finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge con i fondi relativi alla ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate, il soggetto intestatario dell'ordine di accreditamento è autorizzato, nei limiti delle somme accreditate, a rivedere l'importo delle singole voci di quadro economico, aumentando la voce relativa alle spese tecniche, generali e di collaudo fino alla percentuale del 12 per cento indicata all'articolo 79, secondo comma, della
11. In via di interpretazione autentica, le disposizioni normative speciali contenute negli articoli 10 della
12. Per assicurare una rapida conclusione delle procedure tecnico- amministrative connesse al completamento dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, gli interventi già di competenza del Segretario generale straordinario, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state avviate le procedure di appalto, sono trasferiti ai Comuni territorialmente competenti, che provvedono all'affidamento e alla gestione dei lavori con l'assolvimento di tutte le competenze della stazione appaltante, ivi compresa la direzione lavori.
13. Per le finalità di cui al comma 12, sono disposte aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12 sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici [146].
14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 12 e 13 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.2.811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 466 e 9537 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
15. In via di interpretazione autentica, non rientra nella previsione di cui all'articolo 7, comma 21, della
16. Nei casi di intervento pubblico di riparazione e di ricostruzione di edifici privati ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 63/1977 la spesa a carico della Regione si intende comprensiva degli oneri relativi all'aggiornamento dei prezzi di progetto.
17. Le Amministrazioni appaltanti procedono ad aggiornare i prezzi di progetto applicando le disposizioni dell'articolo 8 della
18. Qualora sul territorio comunale sia completato il processo di ricostruzione senza più alcuna necessità di soddisfare le esigenze abitative dei soggetti sinistrati indicati all'articolo 63 della
19. [148].
20. La cessione degli alloggi entrati a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, ai sensi dell'articolo 30 della
21. Le disposizioni dell'articolo 31 della
22. [149].
23. Gli oneri derivanti dall'articolo 104, comma 6 ter, della
24. Qualora intervenga la trasformazione o la soppressione degli enti pubblici beneficiari delle provvidenze di cui alle leggi regionali 30/1977 e 63/1977, prima della completa realizzazione delle opere ed interventi finanziati mediante aperture di credito tratte sui capitoli di spesa per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate, il legale rappresentante dell'ente trasformato, anche se privatizzato, ovvero il legale rappresentante del nuovo ente subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi a quello soppresso, è autorizzato a continuare la gestione dei fondi disponibili sulle aperture di credito e a rendicontare le relative spese.
25. All'articolo 138 della
26. Nei casi di risoluzione per inadempimento di redazione dei piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese indicate all'articolo 6 della
27. E' fatto obbligo all'Amministrazione comunale di versare al fondo di solidarietà le somme che eventualmente ottenesse in sede giudiziaria a titolo di risarcimento danni in seguito alla risoluzione dell'incarico per inadempimento.
28. Le spese derivanti dall'applicazione del comma 26 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.1.813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9447 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
29. Le somme di cui al comma 27 sono iscritte nell'unità previsionale di base 2.3.475 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 690 [2.3.2] che si istituisce "per memoria" nel Documento tecnico allegato ai bilanci predetti alla rubrica n. 24 - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza - con la denominazione "Recupero di somme ottenute dalle Amministrazioni comunali in sede giudiziaria a titolo di risarcimento danni per effetto di risoluzioni contrattuali determinate da inadempimento", e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa sul "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia".
30. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi degli articoli 15, quinto comma, della
31. Le disposizioni di cui al comma 30 trovano applicazione qualora alla data del 31 dicembre 1998 il progetto dell'intervento sia già stato esaminato dai competenti uffici della Segreteria Generale Straordinaria.
32. All'articolo 25 della
33. [150].
34. Le disposizioni previste dall'articolo 137, commi 4 e 5, della
Art. 15. (Disposizioni in materia di patrimonio regionale e di società a partecipazione regionale).
1. - 3. [151]
4. [152].
5. I redditi lordi annui imponibili di cui all'articolo 21, comma 3, lettere a) e b), della
6. Per i nuclei familiari composti da un numero di persone superiore a tre, i redditi annui imponibili di cui al comma 5 sono ridotti del 10 per cento per ogni componente eccedente le tre unità.
7. [153].
8. [154].
9. [155].
10. - 11. [156]
12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 11 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1482 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è così integrata: dopo la parola "indennità" sono inserite le parole "e il rimborso spese".
13. [157].
14. In relazione al disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 8 della
15. A seguito della trasformazione in società per azioni, anche in forma consortile, del Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale, prevista dall'articolo 98 della
16. [158].
Art. 16. (Disposizioni in materia di organizzazione e personale, di finanziamenti comunitari e di tutela delle minoranze linguistiche).
1. [159].
2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 68 della
3. [160].
4. [161].
5. [In caso di assenza, impedimento o vacanza del coordinatore previsto dall'articolo 128, comma 9 ter, della
6. [163].
7. [L'AReRaN ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sono considerate tali, con riferimento a entrambe le aree di contrattazione del contratto collettivo del personale delle autonomie locali, le organizzazioni sindacali la cui percentuale di rappresentatività, intesa quale media tra la percentuale delle deleghe rispetto al totale delle stesse e la percentuale dei voti rispetto al totale dei voti espressi nelle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU), risulti non inferiore al 4 per cento; con riferimento al contratto collettivo del personale della Regione, sono considerate tali, per entrambe le aree di contrattazione, le organizzazioni sindacali con un numero di deleghe non inferiore al 4 per cento del totale del personale sindacalizzato] [164].
8. [L'AReRaN sottopone all'autorizzazione della Giunta regionale l'ipotesi di accordo verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 7, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi medesima, nella sua interezza, rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale con riferimento al contratto collettivo delle autonomie locali e almeno il 51 per cento del dato associativo per il contratto collettivo della Regione. L'AReRaN procede alla sottoscrizione dei contratti collettivi qualora i contratti medesimi siano sottoscritti nella loro interezza da organizzazioni sindacali che rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale con riferimento al contratto collettivo delle autonomie locali, e almeno il 51 per cento del dato associativo per il contratto collettivo della Regione] [165].
9. [Fino alla costituzione delle RSU per la specifica area dirigenziale del personale delle autonomie locali e alla acquisizione dei relativi dati da parte dell'AReRaN, si terrà conto, ai fini della verifica della rappresentatività, del solo dato associativo, secondo la medesima percentuale minima di cui al comma 7] [166].
10. [La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'AReRaN. A tal fine gli enti di cui all'articolo 127, comma 1, della
11. [I soggetti, le procedure e i limiti della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati dai contratti collettivi regionali] [168].
12. [169].
13. In via di interpretazione autentica dell'articolo 20 della
14. [170].
15. [171].
[16. In attuazione della
17. In attuazione della
18. L'anticipazione del finanziamento previsto dall'articolo 2 ter, comma 1, della
Art. 17. (Disposizioni in materia di immigrazione). [173]
[1. Il Servizio dell'immigrazione costituisce lo strumento di attuazione della politica di programmazione regionale nell'ambito del settore dell'immigrazione coordinata con gli indirizzi e con le normative statali in materia.
2. Al fine di cui al comma 1 il Servizio:
a) elabora il Programma annuale degli interventi di politica attiva per i problemi dell'immigrazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;
b) esamina e approva, nell'ambito della programmazione annuale delle attività promosse dalle associazioni, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della
c) può attuare interventi progettuali direttamente o avvalendosi delle associazioni riconosciute e degli Enti locali ovvero sostenendone le attività e le iniziative promosse;
d) esamina lo stato di attuazione dei programmi già definiti e ne verifica gli effetti indotti;
e) assolve altri compiti eventualmente ad esso demandati dalla Giunta regionale, attinenti alla politica attiva nei confronti del problema degli immigrati, rifugiati, profughi e richiedenti asilo e nell'ambito della normativa statale in materia.
3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, gli Enti locali possono avvalersi di associazioni, enti ed istituzioni operanti nel privato sociale mediante la stipula di apposite convenzioni.
4. I finanziamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 possono essere erogati, in via anticipata, nella misura dell'80 per cento.]
Art. 18. (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea).
1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 6, 7 e 8, notificate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, secondo le modalità di cui alla
Allegato A
Aggiunta degli allegati B e C alla
(Omissis)
[1] Comma così modificato dall’art. 1 della
[2] Sostituiscono i commi 14, 19 e 40, art. 2 della
[3] Comma abrogato dall'art. 35 della
[4] Sostituisce il comma 3, art. 3 della
[5] Comma abrogato dall'art. 1 della
[6] Comma sostituito dall'art. 10 della
[7] Comma abrogato dall'art. 29 della
[8] Comma abrogato dall'art. 29 della
[9] Comma abrogato dall'art. 29 della
[10] Comma abrogato dall'art. 29 della
[11] Comma abrogato dall'art. 29 della
[12] Comma abrogato dall'art. 29 della
[13] Comma abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.Aggiunge l'art. 20 bis alla
[14] Comma abrogato dall'art. 65 della
[15] Inserisce la lettera b bis) nel comma 1, art. 93 della
[16] Lettera aggiunta dall’art. 3 della
[17] Comma così modificato dall'art. 10 della
[18] Comma così modificato dall'art. 10 della
[19] Comma inserito dall'art. 10 della
[20] Comma inserito dall'art. 10 della
[21] Comma abrogato dall'art. 10 della
[22] Comma abrogato dall’art. 49 della
[23] Comma abrogato dall’art. 49 della
[24] Comma abrogato dall’art. 49 della
[25] Comma abrogato dall’art. 49 della
[26] Comma abrogato dall’art. 49 della
[27] Comma abrogato dall’art. 49 della
[28] Sostituisce la lettera b bis), comma 2, art. 4 della
[29] Sostituisce il comma 4 bis, art. 4 della
[30] Comma così sostituito dall’art. 4 della
[31] Inserisce i commi 9 bis, 9 ter e 9 quater all'art. 4 della
[32] Sostituisce l'art. 12 della
[33] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[34] Modifica il comma 1, art. 32 bis della
[35] Inserisce il comma 1 bis all'art. 32 bis della
[36] Modificano il comma 3, art. 32 ter della
[37] Modificano il comma 1 e le lettere a) e b), comma 2, art. 32 quater della
[38] Comma abrogato dall’art. 160 del D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
[39] Comma abrogato dall’art. 160 del D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
[40] Comma abrogato dall’art. 160 del D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
[41] Comma abrogato dall’art. 160 del D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
[42] Modifica il comma 1, art. 39 bis della
[43] Sostituisce il secondo comma, art. 7 ter della
[44] Modifica il comma 7, art. 34 della
[45] Aggiunge l'art. 5 ter alla
[46] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 65 della
[47] Comma abrogato dall’art. 160 del D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
[48] Comma abrogato dall’art. 4 della
[49] Comma abrogato dall’art. 160 del D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
[50] Comma abrogato dall’art. 160 del D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
[51] Comma abrogato dall'art. 64 della
[52] Lettera aggiunta dall’art. 18 della
[53] Comma abrogato dall’art. 12 della
[54] Comma abrogato dall’art. 12 della
[55] Comma abrogato dall’art. 12 della
[56] Comma abrogato dall'art. 4 della
[57] Comma aggiunto dall’art. 15 della
[58] Comma abrogato dall'art. 4 della
[59] Comma abrogato dall'art. 64 della
[60] Comma così sostituito dall'art. 23 della
[61] Comma abrogato dall'art. 38 della
[62] Comma abrogato dall'art. 38 della
[63] Comma abrogato dall'art. 38 della
[64] Sostituisce l'art. 12 della
[65] Comma abrogato dall'art. 9 della
[66] Aggiunge l'art. 9 bis alla
[67] Comma sostituito dall'art. 4 della
[68] Comma abrogato dall'art. 4 della
[69] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.
[70] Comma abrogato dall'art. 6 della
[71] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.
[72] Commi abrogati dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.
[73] Sostituisce il comma 3, art. 1 della
[74] Inserisce l'art. 3 bis alla
[75] Modificano i comi 1 e 2 ed inseriscono il comma 1 bis nell'art. 28 della
[76] Inserisce la lettera f bis) nel comma 1, art. 29 della
[77] Inserisce la lettera f bis) nel comma 1, art. 32 della
[78] Comma abrogato dall’art. 78 della
[79] Comma abrogato dall’art. 78 della
[80] Comma abrogato dall’art. 78 della
[81] Comma abrogato dall’art. 78 della
[82] Comma abrogato dall’art. 78 della
[83] Inserisce il comma 1 ter nell'art. 6 della
[84] Comma abrogato dall'art. 78 della
[85] Comma abrogato dall'art. 78 della
[86] Comma abrogato dall'art. 78 della
[87] Modifica i commi 2 e 3, art. 15 della
[88] Modifica il comma 4, art. 12 della
[89] Comma abrogato dall'art. 1 della
[90] Sostituiscono i commi 10 e 14 ed inseriscono i commi 11 bis, 11 ter e 11 quater all'art. 16 della
[91] Comma abrogato dall'art. 47 della
[92] Comma abrogato dall'art. 47 della
[93] Comma abrogato dall'art. 47 della
[94] Comma abrogato dall'art. 47 della
[95] Comma abrogato dall'art. 47 della
[96] Comma abrogato dall'art. 47 della
[97] Modifica il primo comma, art. 2 della
[98] Modificano il comma 1, art. 11 e il comma 3, art. 19 della
[99] Comma abrogato dall'art. 8 della
[100] Comma abrogato dall'art. 8 della
[101] Comma abrogato dall'art. 8 della
[102] Comma abrogato dall'art. 8 della
[103] Comma già modificato dall'art. 52 della
[104] Comma aggiunto dall’art. 18 della
[105] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[106] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[107] Comma aggiunto dall'art. 2 della
[108] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[109] Modificano il comma 6 e aggiungono i commi 8 bis e 8 ter all'art. 3 della
[110] Inserisce il comma 01 nell'art. 4 della
[111] Modificano il comma 2, art. 4 e il comma 5, art. 14 della
[112] Comma modificato dall'art. 7 della
[113] Comma così modificato dall'art. 7 della
[114] Comma abrogato dall'art. 7 della
[115] Comma abrogato dall'art. 7 della
[116] Inserisce i commi 1 bis e 1 ter all'art. 130 della
[117] Comma modificato dall'art. 7 della
[118] Modifica il comma 94, art. 6 della
[119] Modifica la lettera g), primo comma, art. 7 della
[120] Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 7 della
[121] Modifica il sesto comma, art. 13 della
[122] Comma abrogato dall’art. 11 della
[123] Comma abrogato dall’art. 11 della
[124] Inserisce l'art. 7 bis nella
[125] Aggiunge i commi 3 bis e 3 ter all'art. 35 della
[126] Aggiunge un comma, dopo il primo, all'art. 7 bis della
[127] Aggiunge l'art. 7 ter nella
[128] Commi abrogati dall’art. 113 della
[129] Commi abrogati dall’art. 113 della
[130] Comma abrogato dall’art. 113 della
[131] Commi abrogati dall’art. 113 della
[132] Comma abrogato dall’art. 113 della
[133] Commi abrogati dall’art. 113 della
[134] Comma abrogato dall’art. 113 della
[135] Commi abrogati dall’art. 113 della
[136] Comma abrogato dall’art. 113 della
[137] Commi abrogati dall’art. 113 della
[138] Comma abrogato dall’art. 113 della
[139] Comma abrogato dall’art. 113 della
[140] Comma modificato dall’art. 43 della
[141] Comma abrogato dall’art. 113 della
[142] Comma abrogato dall’art. 113 della
[143] Comma abrogato dall’art. 113 della
[144] Comma abrogato dall’art. 113 della
[145] Modifica il secondo comma, art. 79 della
[146] Comma così modificato dall’art. 15 della L.R.15 maggio 2002, n. 13.
[147] Comma così modificato dall’art. 15 della
[148] Modifica il comma 5, art. 7 della
[149] Aggiunge i commi 6 bis, 6 ter e 6 quater all'art. 104 della
[150] Modifica il comma 5, art. 137 della
[151] Modificano i commi 1, 2 e 5, art. 65 della
[152] Inserisce il comma 6 bis nell'art. 65 della
[153] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 5 della
[154] Modifica il comma 2, art. 89 bis della
[155] Comma abrogato dall’art. 7 della
[156] Modificano il comma 2, art. 2 ed il comma 1, art. 4 della
[157] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 8 della
[158] Modifica il comma 4, art. 96 della
[159] Sostituisce il capo IV (art. 68), titolo IV della
[160] Comma abrogato dall’art. 43 della
[161] Comma abrogato dall'art. 13 della
[162] Comma abrogato dall'art. 13 della
[163] Comma abrogato dall'art. 1 della
[164] Comma abrogato dall'art. 54 della
[165] Comma abrogato dall'art. 54 della
[166] Comma abrogato dall'art. 54 della
[167] Comma abrogato dall'art. 54 della
[168] Comma abrogato dall'art. 54 della
[169] Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 20 della
[170] Comma abrogato dall'art. 77 della
[171] Modifica il comma 2, art. 7 della
[172] Comma abrogato dall’art. 2 della
[173] Articolo abrogato dall’art. 35 della