§ 6.4.178 – L.R. 3 luglio 2000, n. 13.
Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:03/07/2000
Numero:13


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni in materia di Enti locali).
Art. 2.  (Procedure per la realizzazione di interventi pubblici coordinati).
Art. 3.  (Disposizioni in materia di sviluppo della montagna e di distribuzione dei carburanti nel territorio montano).
Art. 4.  (Modifica alla legge regionale 63/1991 in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico).
Art. 5.  (Modifiche alla legge regionale 64/1986 in materia di protezione civile).
Art. 6.  (Disposizioni in materia di lavori pubblici, edilizia, infrastrutture, pianificazione territoriale e risorse idriche).
Art. 7.  (Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali).
Art. 8.  (Disposizioni in materia di sport).
Art. 9.  (Disposizioni in materia di lavoro, formazione professionale, cooperazione sociale, artigianato e istruzione universitaria).
Art. 10.  (Disposizioni in materia di agricoltura).
Art. 11.  (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca nelle acque interne).
Art. 12.  (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3/1999 in materia di Consorzi di sviluppo industriale, alla legge regionale 4/1999 in materia di promozione commerciale all'estero, alla legge [...]
Art. 13.  (Disposizioni in materia di turismo e commercio).
Art. 14.  (Disposizioni per il completamento della ricostruzione).
Art. 15.  (Disposizioni in materia di patrimonio regionale e di società a partecipazione regionale).
Art. 16.  (Disposizioni in materia di organizzazione e personale, di finanziamenti comunitari e di tutela delle minoranze linguistiche).
Art. 17.  (Disposizioni in materia di immigrazione).
Art. 18.  (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea).


§ 6.4.178 – L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000.

(B.U. 3 luglio 2000, n. 26 – S.S. n. 5).

 

     Art. 1. (Disposizioni in materia di Enti locali).

     1. Il regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra il Comune di Erto e Casso e il Comune di Vajont è effettuato con legge regionale, qualora non venga definito, mediante accordo fra i Comuni interessati, entro il 31 agosto 2000. L'articolo 3 della legge regionale 16 giugno 1971, n. 22, è abrogato.

     2. L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 4 aprile 1997, n. 8, come modificato dall'articolo 38, comma 1, della legge regionale 1/2000, va interpretato nel senso che sono assoggettati al sistema della Tesoreria Unica solo gli Enti locali che beneficiano di trasferimenti statali a valere sui fondi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche e integrazioni [1].

     3. L'articolo 2, commi 5 e 8, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, va interpretato nel senso che tra le spese sostenute per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) delle scuole, trasferito alle dipendenze dello Stato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono comprese anche quelle relative agli oneri effettivamente riferiti al servizio trasferito quali appalti, progetti per lavori socialmente utili (LSU) stabilizzati e convenzioni.

     4. - 6. [2].

     7. [3].

     8. [4].

     9. [5].

     10. La segnaletica stradale prevista dall'articolo 10 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), è conforme a quanto disposto dalla normativa in materia di circolazione stradale ed è realizzata mediante aggiunta del testo in lingua friulana direttamente sotto il testo in italiano, con medesimi caratteri e dimensioni, entro lo stesso pannello. I testi in lingua friulana devono essere scritti nella grafia ufficiale, in conformità all'articolo 5 della legge regionale 29/2007. La grafia dei toponimi friulani è soggetta al parere preventivo e vincolante dell'Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane [6].

     11. [7].

     12. [L'onere derivante dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 62/1988, come sostituito dal comma 11, fa carico all'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 5802 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti] [8].

     13. [9].

     14. [10].

     15. [Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 2 bis, della legge regionale 62/1988, come inserito dal comma 14, è autorizzata la spesa di lire 53 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 1.3.10.1.1052 denominata "Partecipazione alla 'Scuola di polizia municipale'", di nuova istituzione nella funzione obiettivo 1 - programma 1.3 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1730 [1.1.162.2.04.32] di nuova istituzione alla rubrica n. 10 - Servizio ispettivo e della polizia locale - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione "Spese per la partecipazione regionale all'Associazione ''Scuola di polizia municipale'' di Trento" e con lo stanziamento di lire 53 milioni per l'anno 2000. Il capitolo 1730 è inserito ai sensi dell'articolo 10, comma 5, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, nel Prospetto D - spese continuative e ricorrenti - del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti] [11].

     16. [Al predetto onere di lire 53 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (Partita 99 del Prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso)] [12].

     17. [13].

     18. [L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 20 bis della legge regionale 46/1996, come inserito dal comma 17, fa carico all'unità previsionale di base 52.3.1.2.666 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 180 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti] [14].

     19. [15].

     20. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, provvede a:

     a) delimitare il confine tra due o più comuni qualora lo stesso sia incerto;

     b) accertare il confine reale nel caso di contestazione di quello in atto.

     b bis) rettificare il confine tra due o più comuni per ragioni topografiche o per altre analoghe e comprovate esigenze locali limitatamente a piccole porzioni del territorio comunale, purché non comporti trasferimento di popolazione tra i comuni interessati, quando sussista accordo tra i Comuni medesimi, deliberato a maggioranza assoluta dei componenti assegnati a ciascun consiglio comunale. Il provvedimento del Presidente della Regione recepisce tale accordo [16].

     21. Le richieste finalizzate all'emissione dei provvedimenti di cui al comma 20 sono indirizzate alla Struttura regionale competente in materia di autonomie locali, corredate della documentazione catastale, cartografica, storica e descrittiva necessaria a documentare in termini completi la situazione [17].

     22. L'istruttoria, condotta dalla Struttura regionale competente in materia di autonomie locali, sulla base di dati obiettivi che consentano di accertare lo stato di fatto, può comportare ispezioni sui luoghi e richiedere l'acquisizione di pareri tecnici; in ogni caso deve essere acquisito il parere di tutti i Comuni interessati [18].

     22 bis. Nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 20, la Struttura regionale competente in materia di autonomie locali promuove gli adempimenti necessari all'aggiornamento della documentazione catastale conseguenti alla delimitazione o all'accertamento del confine. A tal fine può disporre ispezioni sui luoghi e richiedere attività di consulenza tecnica, anche di professionisti esterni all'Amministrazione regionale, nel rispetto delle norme in materia di conferimento di incarichi individuali di cui all'articolo 15, commi 15 e seguenti, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009) [19].

     22 ter. Nel caso previsto dalla lettera b bis) del comma 20, agli adempimenti di cui al comma 22 bis, primo periodo, provvedono i Comuni interessati [20].

     23. [Quanto previsto ai commi 20, 21 e 22, trova applicazione anche quando i comuni coinvolti appartengano a province diverse, nel qual caso oltre agli elementi istruttori indicati al comma 22 viene acquisito il parere delle Amministrazioni provinciali interessate] [21].

     24. Nell'ambito dei procedimenti in corso all'entrata in vigore della presente legge, la restituzione di somme erogate a titolo di incentivo a Comuni, Province, Comunità montane e Consorzi di Enti locali, nonché agli Enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, è disposta senza l'applicazione di interessi, in conformità alla normativa regionale vigente in materia.

 

     Art. 2. (Procedure per la realizzazione di interventi pubblici coordinati).

     1. La progettazione e la realizzazione coordinata di interventi e opere sovracomunali su area vasta interessanti la Regione, le autonomie locali e altri enti, e definiti da un apposito accordo di programma, possono essere affidate ad un commissario straordinario nominato dall'Amministrazione regionale, previa intesa con le autonomie locali coinvolte.

     2. La nomina del commissario di cui al comma 1 è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, ed è prorogabile di anno in anno in relazione alle esigenze di completamento dell'incarico affidato.

     3. Per l'esercizio delle proprie funzioni il commissario può disporre di personale distaccato dalla Regione ovvero di personale a contratto, si avvale della collaborazione, anche a tempo parziale, di personale delle autonomie locali partecipanti all'accordo di programma a tale scopo individuato dalle medesime, e non necessariamente assegnato, in via esclusiva, all'espletamento del predetto incarico e può far ricorso a consulenze e incarichi professionali esterni.

     4. In sostituzione del personale distaccato ai sensi del comma 3, l'Amministrazione regionale può assumere personale con contratto a tempo determinato. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni legislative previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto di impiego.

     5. Le spese per il personale distaccato dalle autonomie locali sono integralmente a carico dell'Amministrazione regionale.

     6. Al commissario straordinario sono attribuiti, per la durata dell'incarico, un compenso mensile ragguagliato alla retribuzione spettante al personale regionale con qualifica di dirigente con le funzioni di cui all'articolo 52 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 95, della legge regionale 2/2000, nonché i rimborsi e le indennità di missione previsti per il personale regionale.

     7. Per l'attuazione degli interventi di competenza regionale di cui al comma 1, è istituito, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, presso il tesoriere regionale, un fondo speciale da gestire in regime di mandato da parte del commissario di cui al comma 2.

     8. Al fondo affluiscono i finanziamenti previsti dal bilancio regionale per l'attuazione degli interventi e delle opere di cui al comma 1, nonché gli ulteriori fondi eventualmente stanziati per l'attuazione di opere di competenza regionale previste dall'accordo di programma di cui al comma 1, e per le spese per il personale e per il ricorso a professionisti esterni.

     9. Entro novanta giorni dall'approvazione dell'accordo di programma è emanato dalla Ragioneria generale un apposito regolamento per l'amministrazione del fondo.

 

     Art. 3. (Disposizioni in materia di sviluppo della montagna e di distribuzione dei carburanti nel territorio montano).

     1. [22].

     2. [23].

     3. [24].

     4. [25].

     5. [26].

     6. [27].

     7. [28].

     8. [29].

     9. I contributi di cui all’articolo 4, comma 4 bis, della legge regionale 10/1997, e successive modificazioni, sono concessi per le spese di riscaldamento dell’alloggio utilizzato come prima abitazione. Il contributo è di 310 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo familiare fruisca di un reddito complessivo non superiore a 10.330 euro e di 207 euro per anno e per nucleo familiare nel caso in cui il nucleo stesso fruisca di un reddito complessivo compreso fra 10.330,01 euro e 20.659 euro. A tal fine possono essere utilizzate annualmente le risorse del Fondo di cui all’articolo 4 della legge regionale 10/1997 nel limite del 30 per cento [30].

     10. Con regolamento sono definite le modalità per l'erogazione dei contributi di cui al comma 9.

     11. Per l'applicazione dei contributi di cui al comma 9 relativi all'anno 1999, l'area di intervento, relativamente alla zona E non metanizzata, comprende i comuni individuati con decreto del Ministro delle finanze 9 marzo 1999 e le frazioni di comuni che abbiano ottemperato alle procedure di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), punto 4, della legge 448/1998, come da ultimo sostituita dall'articolo 12, comma 4, della legge 488/1999 e abbiano comunicato al Servizio per lo sviluppo della montagna le determinazioni assunte, entro due mesi dall'approvazione della presente legge.

     12. All'articolo 4 della legge regionale 10/1997, sono abrogati i commi 4 ter e 4 quater, come inseriti dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 25/1999.

     13. Per la rendicontazione dei finanziamenti erogati

dall'Amministrazione regionale con fondi comunitari, statali e regionali ai gruppi di azione locale costituiti ai sensi dell'iniziativa comunitaria LEADER II, di cui alla comunicazione della Commissione delle Comunità europee 94/C 180/12 dell'1 luglio 1994, si applicano le norme di cui all'articolo 8 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23,

indipendentemente dalla forma giuridica da essi rivestita.

     14. La disposizione di cui al comma 13 riguarda anche i finanziamenti concessi ed erogati prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     15. [31].

     16. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 16 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, il contributo straordinario alla Comunità montana del Canal del Ferro - Val Canale ivi previsto si intende esteso, in via di interpretazione autentica, anche alla predisposizione di specifici progetti d'intervento funzionali alla realizzazione di iniziative connesse con l'internazionalizzazione della foresta di Tarvisio e del Museo di archeologia mineraria di Cave del Predil, l'utilizzo delle acque termali di Malborghetto, il centro turistico di Sella Nevea e Pramollo ed il ruolo internazionale di Pontebba nel campo dei trasporti.

     17. L'onere derivante dall'applicazione del comma 16 fa carico all'unità previsionale di base 2.2.14.1.23 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 983 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, la cui denominazione è così modificata: la parola "quali" è sostituita dalle parole "nonché per la predisposizione di specifici progetti funzionali alla realizzazione di iniziative connesse con".

     18. Fino all'entrata in vigore della riforma della distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 117, comma 1, della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, al fine di garantire il servizio pubblico della distribuzione dei carburanti nei Comuni ovvero nelle frazioni dei Comuni il cui territorio sia stato classificato montano ai sensi della legge regionale 29/1973, gli impianti, anche se incompatibili nei casi di cui all'allegato "D", lettera o) del D.P.G.R. 6 maggio 1991, n. 193/Pres., possono essere potenziati con un apparato self-service prepagamento indipendentemente dalla chiusura di impianti preesistenti attivi e funzionanti.

 

     Art. 4. (Modifica alla legge regionale 63/1991 in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico).

     1. [32].

 

     Art. 5. (Modifiche alla legge regionale 64/1986 in materia di protezione civile). [33]

     1. [34].

     2. [35].

     3. - 4. [36].

     5. - 8. [37]

     9. Gli oneri eventualmente derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 8 fanno carico all'unità previsionale di base 6.1.26.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 4149 e 4150 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti.

     10. Le modifiche alla legge regionale 64/1986, introdotte dai commi da 1 a 8, non si applicano al procedimento di ristoro dei danni conseguenti alla tromba d'aria del 19 agosto 1999.

 

     Art. 6. (Disposizioni in materia di lavori pubblici, edilizia, infrastrutture, pianificazione territoriale e risorse idriche).

     1. [38].

     2. [39].

     3. [40].

     4. [41].

     5. L'Amministrazione regionale è autorizzata, su domanda dell'ente beneficiario di contributi concessi per la realizzazione di opere pubbliche, i cui lavori, iniziati oltre il termine triennale fissato dall'articolo 18, quarto comma, della legge regionale 46/1986, siano comunque ultimati, a confermare il contributo stesso subordinatamente all'accertamento dell'idoneità dell'opera a conseguire il pieno raggiungimento dell'interesse pubblico.

     6. Le spese per l'acquisizione delle aree e degli immobili possono formare oggetto di conferma del contributo, ai sensi del comma 5, qualora siano state sostenute nell'ambito di procedimenti espropriativi per pubblica utilità o quale corrispettivo di accordi diretti.

     7. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, come da ultimo sostituito dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 9/1999, le Amministrazioni comunali interessate inoltrano apposita istanza alle Direzioni regionali competenti entro il termine del 31 dicembre 2000.

     8. Il termine di cui all'articolo 44, terzo e quarto comma, della legge regionale 46/1986, come da ultimo prorogato dall'articolo 9 della legge regionale 9/1999, è fissato al 31 dicembre 2000.

     9. [42].

     10. In via di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 113 della legge regionale 75/1982, come sostituito dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 37/1988, ai fini della determinazione della durata del contributo che, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 113, non può essere superiore a quella del mutuo, non si computano le semestralità anticipate ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 113, delle quali pertanto, in caso di revoca del contributo per estinzione anticipata del mutuo bancario, non è dovuta la restituzione.

     11. [43].

     12. [44].

     13. [45].

     14. Gli alloggi di edilizia residenziale pubblica costruiti nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia con le provvidenze della legge 6 marzo 1976, n. 52, per il personale della Guardia di Finanza, oggi gestiti dalle ATER, sono assegnati in locazione nei modi e con i criteri della legge regionale 75/1982, in via prioritaria, al personale della Guardia di Finanza in servizio.

     15. [46].

     16. [47].

     17. [48].

     18. In via d'interpretazione autentica dei commi 9 e 10 dell'articolo 9 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, come sostituiti dall'articolo 5, comma 35, della legge regionale 4/1999, sono ammessi a presentare domanda di contributo anche i locatari di immobili posti in vendita da parte di istituti previdenziali ed assicurativi nell'ambito della dismissione del loro patrimonio immobiliare, che abbiano acquistato o intendano acquistare un alloggio diverso da quello oggetto del contratto di locazione, purché posto in vendita nell'ambito della medesima operazione.

     19. [49].

     20. [50].

     21. Il richiamo contenuto in leggi regionali, regolamenti e atti a carattere generale all'Albo nazionale costruttori, si intende riferito alla normativa vigente in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici.

     22. [In deroga al disposto di cui all'articolo 33, secondo comma, della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, i Comuni costieri di rilevanza turistica, di cui all'allegato B del D.P.G.R. 20 aprile 1995, n. 0126/Pres., trascorsi dieci anni dall'entrata in vigore del Piano regolatore generale comunale (PRGC), provvedono alla redazione del nuovo PRGC. Antecedentemente all'approvazione del nuovo PRGC non è consentita l'adozione di varianti allo strumento urbanistico vigente che determinino aumenti di insediabilità residenziale e ricettività turistica]. [51]

     23. [L'installazione e la modifica degli impianti fissi di telefonia mobile sono soggette a concessione o autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune. Il Comune, tenuto conto delle esigenze di copertura del servizio sul territorio e delle misure adottate al fine di ridurre l'impatto ambientale degli impianti, rilascia la concessione o l'autorizzazione edilizia previa:

     a) verifica dell'eventuale localizzazione nelle aree interessate di infrastrutture e di servizi influenzabili negativamente dalla presenza degli impianti;

     b) acquisizione del parere dell'ARPA e dell'Azienda per i Servizi sanitari;

     c) verifica del rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici e delle misure di cautela e degli obiettivi di qualità fissati dalla normativa.

     c bis) viste le caratteristiche tecniche delle reti per la telefonia mobile UMTS (Universal mobile telecommunication system) e la natura di pubblico servizio dell’attività svolta, che motivano una diffusione capillare delle stazioni impegnate a tale scopo, per gli impianti radiobase con una potenza totale ai connettori di antenna non superiore ai 60 W, il parere preventivo dell’ARPA e dell’Azienda per i servizi sanitari deve essere trasmesso al Comune entro il termine di trenta giorni dalla richiesta di concessione o autorizzazione all’installazione degli impianti, nel rispetto dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici individuati agli articoli 3 e 4 del decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381 e all’articolo 4, comma 2, lettera a), della legge 22 febbraio 2001, n. 36 [52]] [53].

     24. [Il Comune, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, fissa il termine del procedimento per il rilascio della concessione o dell'autorizzazione] [54].

     25. [Gli oneri relativi all'acquisizione dei pareri di cui al comma 23, lettera b), sono a carico del gestore di rete per telefonia mobile richiedente l'installazione o la modifica degli impianti. Il Comune dà comunicazione della concessione o autorizzazione edilizia di cui al comma 23 alla Direzione regionale dell'ambiente e alla Direzione regionale della pianificazione territoriale entro trenta giorni dal completamento dell'opera] [55].

     26. [Ad integrazione dell'articolo 38 delle norme di attuazione del Piano Urbanistico regionale Generale, approvato con D.P.G.R. 15 settembre 1978, n. 0826/Pres., non sono ammesse variazioni agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano nuove zone residenziali poste a distanza inferiore a 300 metri da insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (Unità Bestiame Adulto)] [56].

     26 bis. [Sono consentite, previo parere favorevole dell’Azienda per i servizi sanitari, le variazioni agli strumenti urbanistici vigenti che prevedano l’estensione delle zone omogenee A e B a condizione che la distanza dagli insediamenti zootecnici di consistenza superiore a 50 UBA (Unità di Bestiame Adulto) delle aree costituenti ampliamento non sia inferiore a quella minima degli immobili abitativi esistenti e non connessi all’attività] [57].

     27. [La norma di cui al comma 26 non si applica nei comuni ricadenti nel territorio montano della regione, così come definito dall'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29] [58].

     28. [59].

     29. L'Amministrazione regionale, al fine di consentire la massima celerità nell'erogazione delle risorse assegnate a favore degli investimenti relativi all'approvvigionamento e alla distribuzione delle fonti idriche necessarie per l'irrigazione dei terreni agricoli, è autorizzata a erogare i relativi incentivi a seguito della sottoscrizione, da parte degli interessati, nelle forme previste dall'articolo 18 del R.D. 14 agosto 1920, n. 1285, del disciplinare regolamentante la concessione alla derivazione e utilizzazione dell'acqua pubblica di cui all'articolo 40 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. La dimostrazione dell'avvenuta sottoscrizione viene effettuata mediante apposita comunicazione della competente Direzione provinciale dei Servizi tecnici, che attesta, inoltre, le caratteristiche della derivazione. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti amministrativi per i quali sia già stato emesso il provvedimento di concessione del contributo, ancorché l'erogazione dell'incentivo fosse stata condizionata alla presentazione della definitiva concessione alla derivazione e utilizzazione dell'acqua.

 

     Art. 7. (Disposizioni in materia di sanità e politiche sociali).

     1. I centri di vacanza per minori sono aperti a seguito di dichiarazione di inizio attività presentata al Comune. Le funzioni di controllo e vigilanza sui medesimi competono ai Comuni e comprendono:

a) la sospensione e la chiusura dell'attività dei centri di vacanza per minori;

b) la vigilanza sul funzionamento delle strutture e dei servizi, con esclusione del controllo di competenza dell'autorità sanitaria [60].

     2. L'ambito di applicazione, le modalità di espletamento delle funzioni di cui al comma 1 e i requisiti funzionali-organizzativi, nonché quelli delle prestazioni, sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pari al 10 per cento delle indennità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218, ai beneficiari delle stesse, a titolo di rimborso delle spese di smaltimento e di distruzione delle carcasse degli animali morti o abbattuti, nonché di pulizia e disinfezione dei locali e delle attrezzature degli allevamenti, in cui si sono manifestati focolai di influenza aviaria nei mesi di dicembre 1999 e di gennaio 2000 nell'ambito territoriale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale". Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio della sanità pubblica veterinaria della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

     4. Il contributo di cui al comma 3 viene corrisposto dall'Amministrazione regionale per il tramite dell'Azienda per i servizi sanitari n. 6 "Friuli Occidentale", previa attestazione del Servizio veterinario della stessa Azienda che lo smaltimento e la distruzione delle carcasse degli animali morti o abbattuti, nonché la pulizia e la disinfezione dei locali e delle attrezzature, sono stati eseguiti in conformità alle norme vigenti.

     5. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4556 [1.1.163.2.10.10] di nuova istituzione alla rubrica n. 41 - Servizio della sanità pubblica veterinaria - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione "Contributo ai beneficiari delle indennità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 218/1988 a titolo di rimborso delle spese di eliminazione di animali morti o abbattuti, nonché di pulizia e disinfezione degli allevamenti interessati da episodi di influenza avviare nei mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000" e con lo stanziamento di lire 150 milioni per l'anno 2000.

     6. Al predetto onere di lire 150 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (Partita 99 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).

     7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un rimborso spese agli allevatori avicoli che, a causa delle misure urgenti in materia di prevenzione della diffusione dell'influenza aviaria nei mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000 non hanno potuto effettuare la fornitura di selvaggina da ripopolamento alle riserve di caccia, nella misura di lire 5.000 per ogni capo allevato alla data del 31 gennaio 2000, previa domanda degli allevatori interessati e dimostrazione delle richieste programmate dalle riserve di caccia, documentabili anche attraverso dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio delle sanità pubblica veterinaria della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

     8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 125 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 12.1.41.1.657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4557 [1.1.163.2.10.10] di nuova istituzione alla rubrica n. 41 - Servizio della sanità pubblica veterinaria - spese correnti - del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione "Rimborso spese agli allevatori avicoli per le perdite causate dall'impossibilità di fornire la selvaggina da ripopolamento alle riserve di caccia, dovuta alle misure urgenti in materia di prevenzione dell'influenza aviaria nei mesi di dicembre 1999 e gennaio 2000" e con lo stanziamento di lire 125 milioni per l'anno 2000.

     9. Al predetto onere di lire 125 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (Partita 99 del prospetto E/2 allegato al Documento tecnico stesso).

     10. [61].

     11. [62].

     12. [Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono apportate le necessarie modifiche e aggiunte al regolamento di esecuzione della legge regionale 39/1990, approvato con D.P.G.R. 5 giugno 1991, n. 0271/Pres., così come modificato dal D.P.G.R. 9 ottobre 1995, n. 0335/Pres., in particolare relativamente:

     a) ai requisiti igienico-sanitari delle strutture di cui all'articolo 7, comma 5 quinquies, della legge regionale 39/1990, come aggiunto dal comma 10 del presente articolo, e di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge regionale 39/1990;

     b) alle modalità di presentazione delle istanze e ai criteri di priorità per accedere ai contributi di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 39/1990, come sostituito dal comma 11] [63].

     13. Qualora nella gestione del servizio di telesoccorso telecontrollo, di cui alla legge regionale 26 luglio 1996, n. 26, si verifichino economie derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA, il gestore del servizio è autorizzato ad aumentare il numero degli utenti fissato nella vigente convenzione fino a esaurimento delle predette economie.

     [14.] [64]

     15. [Dall'entrata in vigore della presente legge l'indennizzo forfetario di cui all'articolo 21 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 32, spetta anche ai Coordinatori dei servizi sociali ed ai responsabili delle strutture operative nominati con contratto di diritto privato, se provenienti da fuori regione] [65].

     16. Ove non vi siano i presupposti per la percezione dell'indennità di residenza per le farmacie rurali, così come rideterminata dall'articolo 10 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 59, come sostituito dall'articolo 3, comma 58, della legge regionale 2/2000, permane il diritto di percepire l'indennità nella misura ed alle condizioni previste dalla legge 8 marzo 1968, n. 221. Il presente comma ha valore di interpretazione autentica delle disposizioni regionali richiamate.

     17. [66].

     [18.(Omissis).] [67]

     19. All'articolo 1 della legge regionale 51/1993, come da ultimo modificato dall'articolo 4, comma 12, della legge regionale 4/1999, il comma 2 è abrogato.

     20. [68].

 

     Art. 8. (Disposizioni in materia di sport).

     1. [L'Amministrazione regionale è autorizzata a estendere i benefici previsti dalla legge regionale 25 ottobre 1994, n. 16 a favore dei Comitati regionali delle Federazioni sportive del CONI [69].]

     2. [70].

     3. [Con apposito regolamento, da emanarsi entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati finalità, criteri e modalità per la concessione dei contributi [71].]

     4. - 5. [72].

     6. La Giunta regionale è autorizzata a disciplinare con regolamento l'esercizio della attività professionale di maestro nelle discipline sportive che non siano già regolamentate per legge.

     7. I regolamenti sono adottati dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività ricreative e sportive e d'intesa con l'Assessore al turismo nel caso di discipline che abbiano valenza turistico-sportiva. Su ogni proposta di regolamento deve essere sentita la Federazione sportiva del CONI competente per disciplina.

     8. I regolamenti devono, fra l'altro, definire l'attività, prevedere un elenco regionale e le condizioni per l'iscrizione, disciplinare i compensi, la vigilanza e le modalità di apertura di scuole.

 

     Art. 9. (Disposizioni in materia di lavoro, formazione professionale, cooperazione sociale, artigianato e istruzione universitaria).

     1. [73].

     2. [74].

     3. - 5. [75]

     6. [76].

     7. [77].

     [8. I riferimenti normativi concernenti l'Istituto regionale per la formazione professionale - IRFoP e relativi alle attività didattiche del settore turistico - alberghiero debbono intendersi riferiti all'Agenzia regionale per l'impiego.] [78]

     [9. Limitatamente alle attività corsuali del settore turistico- alberghiero da svolgere da parte dell'Agenzia regionale per l'impiego, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a tempo determinato e per il periodo strettamente necessario allo svolgimento dei corsi, il personale docente, amministrativo e di servizio inserito nelle graduatorie già utilizzate dall'IRFoP per l'anno formativo 1999-2000, nella misura massima di venti unità per ciascuna sede. A tale personale vengono attribuiti lo stato giuridico e il trattamento economico previsti dal contratto nazionale di lavoro per il settore alberghiero maggiorato del trattamento economico integrativo già attribuito dall'IRFoP medesimo, ad esclusione degli insegnanti di materie teoriche, ai quali spetta il trattamento economico iniziale previsto per la quinta qualifica funzionale del personale regionale.] [79]

     [10. Per le finalità previste dagli articoli 28 e 29 della legge regionale 1/1998, come integrati dai commi 3, 4, 5 e 6, l'IRFoP provvede a trasferire all'Amministrazione regionale i beni mobili strumentali all'esercizio dell'attività didattica del settore turistico-alberghiero.] [80]

     [11. Il Commissario liquidatore dell'IRFoP provvede a elaborare lo stato di consistenza dei beni di cui al comma 10 e a inviarlo all'Amministrazione regionale entro il 30 giugno 2000. Tale atto è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, che provvede a dettare eventuali direttive per l'utilizzo dei medesimi da parte dell'Agenzia regionale per l'impiego.] [81]

     [12. L'Agenzia regionale per l'impiego provvede all'attuazione dei corsi di formazione professionale nel settore turistico - alberghiero individuati dal piano regionale per la formazione professionale, ai sensi della legge regionale 1/1998, e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dall'anno formativo 2000-2001.] [82]

     13. [83].

     14. [Al Comitato di gestione del Fondo di cui all'articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 28, è delegata la competenza ad esprimersi sull'ammissibilità alle agevolazioni creditizie previste dall'articolo 142, commi 1 e 6 bis, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, e sulla concessione delle stesse.] [84]

     15. [Apposito atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 5 della legge regionale 28/1992 regolamenta le modalità e le procedure operative ed amministrative, per porre a carico dei fondi di agevolazione erogati al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. per l'attivazione degli interventi agevolativi di cui all'articolo 142, commi 1 e 6 bis, della legge regionale 5/1994, gli oneri per l'attività del Comitato di Gestione connessa all'esercizio della delega di cui al comma 14.] [85]

     16. [86].

     17. [87].

 

     Art. 10. (Disposizioni in materia di agricoltura).

     1. Le disposizioni di cui all'articolo 102, commi 1 e 2, della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, si applicano anche ai finanziamenti concessi nel settore dell'agricoltura ai sensi della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti di restituzione già avviati e non ancora conclusi, compresi quelli per i quali pende contenzioso, purché l'interessato restituisca la quota capitale

- ove non l'abbia già fatto - entro il termine perentorio di 30 giorni

dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. [88].

     4. [89].

     5. All'articolo 12 della legge regionale 3/1998 i commi da 1 a 12 e da 14 a 16 sono abrogati.

     6. - 8. [90]

 

     Art. 11. (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca nelle acque interne).

     1. [Le sovvenzioni di cui all'articolo 36 della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30, devono intendersi concedibili alle Riserve di caccia di diritto e alle Riserve di caccia private e consorziali per le spese sostenute nel 1999 dai soggetti individuati dal medesimo articolo 36 per la reintroduzione della starna (Perdix perdix)] [91].

     2. [L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 fa carico all'unità previsionale di base 22.6.28.1.138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 4255 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi] [92].

     3. [93].

     4. [94].

     5. [95].

     6. [Alla legge regionale 30/1999 sono aggiunti gli allegati B e C riportati all'allegato A della presente legge] [96].

     7. [97].

     8. - 9. [98]

     10. L'articolo 12 della legge regionale 21/1993, come da ultimo modificato dall'articolo 43, comma 22, della legge regionale 30/1999, è abrogato.

     11. All'articolo 5 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, il comma 3 è abrogato.

     12. [99].

     13. [100].

     14. [101].

     15. [102].

     16. L'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia è autorizzato ad assumere con contratto di diritto privato e con l'osservanza dei principi e delle norme che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni, il personale operaio necessario, nel limite massimo di 15 unità, per l'esecuzione in economia, nella forma dell'amministrazione diretta, di tutte le attività di gestione degli impianti ittici, compresa la piscicoltura, nonché di ripopolamento e di salvaguardia della fauna ittica delle acque interne [103].

     16 bis. Ferma restando l'osservanza dei principi e delle norme che disciplinano l'assunzione del personale presso le pubbliche amministrazioni, l’Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia è altresì autorizzato ad assumere manodopera a tempo determinato per l’esecuzione, in economia, in amministrazione diretta, di lavori a carattere stagionale o di lavori a carattere straordinario od occasionale [104].

     16 ter. Compatibilmente con la normativa statale e regionale in materia di spesa pubblica inerente il personale, al personale operaio dipendente si applicano il Contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti, il Contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Udine, sede dell'Ente, e il contratto integrativo aziendale sottoscritto dal Direttore generale dell'Ente medesimo con i soggetti aventi rappresentatività sindacale [105].

     16 quater. La procedura per l'integrazione contrattuale di cui al comma 16 ter ha luogo secondo le modalità previste dall'articolo 88, comma 4 bis, della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), per il personale operaio assunto con contratto di diritto privato presso la Direzione centrale competente in materia di risorse forestali, fatta salva l'osservanza delle seguenti disposizioni:

     a) la partecipazione alle trattative con la controparte, quale rappresentante dell'Amministrazione regionale, e la sottoscrizione del contratto è attuata dal Direttore generale dell'ETPI;

     b) l'ipotesi di integrazione contrattuale è inviata all'Avvocatura della Regione e alla Direzione centrale competente in materia di bilancio, per il parere e il controllo di competenza, attraverso la Direzione centrale vigilante [106].

     16 quinquies. Fino alla conclusione della procedura di cui al comma 16 quater continua a trovare applicazione il contratto integrativo di Ente degli operai dell'Ente tutela pesca vigente alla data di entrata in vigore della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 28 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2019-2021) [107].

     16 sexies. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Ente Tutela Patrimonio Ittico (ETPI), anche anticipatamente all'inizio dell'esercizio finanziario, i fondi per le spese relative al personale di cui ai commi 16 e 16 bis e per l'assunzione di personale tramite contratto di lavoro flessibile nei limiti degli indirizzi fissati dalla Giunta regionale [108].

 

     Art. 12. (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 3/1999 in materia di Consorzi di sviluppo industriale, alla legge regionale 4/1999 in materia di promozione commerciale all'estero, alla legge regionale 5/1994 in materia di Mediocredito e interventi in materia di molluschicoltura).

     1. - 2. [109]

     3. [110].

     4. - 5. [111]

     6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi di sviluppo industriale e all'EZIT contributi nella misura massima del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per incarichi professionali necessari alla redazione dei piani territoriali infraregionali e loro varianti come previsti dalla legge regionale 3/1999. Le domande vanno presentate entro il mese di aprile di ogni anno alla Direzione regionale dell'industria e, in sede di prima applicazione, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in sede di prima applicazione sono ammesse a contributo anche le spese effettuate prima della presentazione della domanda, purché successive all'entrata in vigore della legge regionale 3/1999; sulla congruità delle spese viene sentito il parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale. L'erogazione del contributo ha luogo in ragione del 90 per cento a seguito dell'adozione del Piano, o di una sua variante, da parte del competente organo deliberante dell'Ente; il saldo viene liquidato a seguito dell'approvazione dei medesimi con decreto del Presidente della Giunta regionale. Le domande vengono accolte sino ad esaurimento dei fondi disponibili, dando priorità a quelle che prevedono il minor intervento finanziario a carico dell'Amministrazione regionale; le domande non accolte, totalmente o parzialmente, possono essere ammesse prioritariamente al riparto degli stanziamenti per gli anni successivi. Gli adempimenti connessi con l'attuazione dell'intervento sono demandati al Servizio degli interventi settoriali della Direzione regionale dell'industria.

     7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 23.1.62.1.351 denominata "Contributi ai Consorzi di sviluppo industriale e all'EZIT per incarichi professionali", di nuova istituzione nella funzione obiettivo 23 - programma 23.1 - dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7920 [2.1.156.2.10.28] di nuova istituzione alla rubrica n. 62 - Servizio degli interventi settoriali - spese correnti

- con la denominazione "Contributi ai Consorzi di sviluppo industriale e

all'EZIT per incarichi professionali necessari per la redazione dei piani

territoriali infraregionali e relative varianti" e con lo stanziamento di

lire 2.500 milioni per l'anno 2000.

     8. All'onere di lire 2.500 milioni per l'anno 2000 derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 23.3.62.2.318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000- 2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7942 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.

     9. [112].

     10. E' autorizzato il rimborso anticipato di obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia Spa di proprietà dell'Amministrazione regionale per complessivi 25.000 milioni, a suo tempo acquistate ai sensi dell'articolo 130 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, per 23.950 milioni con scadenza originaria 30 giugno 2004 e ai sensi dell'articolo 164 della legge regionale 5/1994, come modificato dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 16/1996, per 1.050 milioni, con scadenza originaria 30 giugno 2004 [113].

     11. [114].

     12. [115].

     13. [116].

     14. [117].

     15. All'articolo 164 della legge regionale 5/1994, al comma 1 bis, come introdotto dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 16/1996, è abrogata la parola "piccole".

     16. Le risorse derivanti dall'estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari di cui al comma 10, primo periodo, sono introitate dall'unità previsionale di base 4.1.562 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1306 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di lire 25.000 milioni per l'anno 2000.

     17. Per le finalità di cui al comma 10, secondo periodo, è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l'anno 2000.

     18. Il predetto onere di lire 25.000 milioni per l'anno 2000 fa carico all'unità previsionale di base 23.2.9.2.299 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1354 [2.1.263.3.10.28] di nuova istituzione alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - spese d'investimento - con la denominazione "Acquisto di obbligazioni dell'Istituto Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali, a particolare sostegno dell'imprenditoria giovanile e femminile".

     19. All'onere di lire 25.000 milioni derivante dal comma 18 si provvede con l'entrata di pari importo prevista dal comma 16.

     20. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 91, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2000 a carico dell'unità previsionale di base 23.2.62.2.312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 7792 [2.1.243.3.10.14] che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 62 - Servizio degli interventi settoriali - con la denominazione "Contributo a fondo perduto alle imprese regionali proprietarie di impianti, autorizzati dalla legge 192/1977, per la depurazione di molluschi eduli lamellibranchi, le quali abbiano sospeso o ridotto l'attività degli impianti predetti a causa della ridotta attività di produzione molluschicola in conseguenza dell'avversità ecologica dipendente dagli aggregati mucillaginosi in Adriatico nell'anno 1997" e con lo stanziamento complessivo di lire 100 milioni per l'anno 2000. Al predetto onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dalla unità previsionale di base 54.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 99 del prospetto E/2 allegato al documento tecnico stesso).

     21. [118].

     22. All'articolo 17 della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, il comma 43 è abrogato.

 

     Art. 13. (Disposizioni in materia di turismo e commercio).

     1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 27, della legge regionale 4/1999, alla lettera f) sono aggiunte le parole ", nonché la manutenzione straordinaria degli impianti a fune".

     2. In relazione al disposto di cui al comma 1, la denominazione del capitolo 9265 - unità previsionale di base 28.2.64.2.510 - del Documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e al bilancio per l'anno 2000 è integrata con la locuzione "nonché la manutenzione straordinaria degli impianti a fune".

     3. [119].

     4. [120].

     5. [121].

     6. [122].

     7. [123].

     8. [124].

     9. In via di interpretazione autentica, l'attestato sanitario di cui all'articolo 32, comma 6, della legge regionale 17/1997, può essere sostituito provvisoriamente, per la durata di un anno, da una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio resa nei termini di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come integrato dall'articolo 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante il possesso dei requisiti sanitari delle unità abitative, con l'indicazione del numero delle stanze e dei posti letto autorizzabili.

     10. [125].

     11. L'articolo 5 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, è abrogato.

     12. [126].

     13. [127].

     14. L'articolo 15 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, è abrogato.

     15. - 16. [128]

     17. - 18. [129]

     [19. All'articolo 5, comma 8, della legge regionale 8/1999, le parole "comuni ai corsi per tutte le tipologie merceologiche" sono abrogate.] [130]

     20. - 21. [131]

     [22. All'articolo 13 della legge regionale 8/1999, i commi 11 e 12 sono abrogati.] [132]

     23. - 32. [133]

     [33. All'articolo 28 della legge regionale 8/1999, il comma 7 è abrogato.] [134]

     34. - 41. [135]

     [42. All'articolo 37 della legge regionale 8/1999, il comma 11 è abrogato.] [136]

     43. - 45. [137]

     [46. Nelle more dell'emanazione da parte della Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13, di nuovi criteri e parametri per la determinazione del numero di nuove autorizzazioni di pubblici esercizi, i Comuni, ove ne ricorra l'esigenza, possono procedere alla formazione di una nuova deliberazione, successiva a quella già adottata in attuazione della medesima legge regionale 13/1992, di criteri e condizioni per il rilascio di nuove autorizzazioni di pubblico esercizio, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, e dei limiti di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 29 ottobre 1992, n. 0436/Pres. I limiti entro i quali i Comuni possono rilasciare provvedimenti per nuove aperture, quali recati dal punto 4.1.1. del D.P.G.R. 29 ottobre 1992, n. 0436/Pres., sono riferiti agli esercizi esistenti all'atto dell'approvazione della nuova deliberazione.] [138]

     [47. All'articolo 9 della legge regionale 13/1992, il comma 6 bis, come inserito dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 8/1999, è abrogato.] [139]

     [48. L'iscrizione al Registro esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge 287/1991 è valida ai fini dell'esercizio dell'attività commerciale del settore alimentare, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 8/1999. I corsi professionali abilitanti per l'iscrizione al Registro di cui sopra previsti dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 287/1991 sono organizzati e gestiti direttamente, senza delega ad altri soggetti, dai Centri di assistenza tecnica di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/1999 e, nel caso in cui questi ultimi non siano costituiti, dalle Camere di Commercio, secondo le modalità di esecuzione stabilite con decreto del Presidente della Giunta regionale] [140]

     [49. In deroga a quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, l'Amministrazione regionale è autorizzata a modificare il Piano regionale del commercio per ottemperare a decisioni giurisdizionali definitive.] [141]

     50. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare le disponibilità rinvenienti dal rimborso dei prestiti obbligazionari sottoscritti in attuazione dei disposti dell'articolo 2 della legge regionale 36/1996, nel testo vigente anteriormente alla sostituzione di cui all'articolo 108, comma 1, della legge regionale 13/1998, e dell'articolo 3 della medesima legge regionale 36/1996, per dare luogo a conferimenti al Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia di cui all'articolo 106 della legge regionale 13/1998.

     [51. Al Comitato di gestione del Fondo di cui all'articolo 106, comma 7, della legge regionale 13/1998 è delegata la competenza ad esprimersi sull'ammissibilità delle agevolazioni creditizie previste dall'articolo 2 della legge regionale 36/1996, come sostituito dall'articolo 108, comma 1, della legge regionale 13/1998, nonché previste dall'articolo 6 della medesima legge regionale 36/1996, come modificato dall'articolo 8, commi 40 e 41, della legge regionale 4/1999, e sulla concessione delle agevolazioni stesse.] [142]

     52. Apposito atto aggiuntivo alla convenzione di cui all'articolo 106, comma 17, della legge regionale 13/1998, regolamenta le modalità e le procedure operative ed amministrative, per porre a carico dei fondi di agevolazione erogati al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. per l'attivazione degli interventi agevolativi di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 36/1996, gli oneri per l'attività del Comitato di gestione connessa all'esercizio della delega di cui al comma 51.

     [53. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 8/1999, la vendita di carburanti e degli altri prodotti esitati presso i distributori è soggetta alla disciplina di cui all'articolo 29 della citata legge regionale 8/1999, con l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 37, della medesima legge regionale.] [143]

     54. Fino alla entrata in vigore della riforma organica della distribuzione dei carburanti, di cui all'articolo 117 della legge regionale 13/1998, e comunque fino al 31 dicembre 2000, al fine di ampliare il servizio della distribuzione dei carburanti per natanti, gli impianti destinati al rifornimento dei veicoli stradali che, per collocazione e disponibilità di attrezzature idonee soddisfano i requisiti per l'erogazione di carburanti ai natanti, possono rifornire anche i natanti.

     55. E' autorizzata l'estinzione anticipata del prestito obbligazionario del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., di cui all'articolo 60 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, per l'importo di nominali lire 4 miliardi; le risorse derivanti dall'operazione di cui al periodo precedente sono introitate fra le entrate del bilancio di previsione per l'esercizio 2000; per l'anno 2000 è autorizzata la spesa di ulteriori 4 miliardi per il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, di cui all'articolo 106 della legge regionale 13/1998, mediante utilizzazione degli introiti di cui al presente comma.

     56. Le risorse derivanti dall'estinzione anticipata dei prestiti obbligazionari di cui al comma 55 sono introitate all'unità previsionale di base 4.1.562 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1306 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di lire 4.000 milioni per l'anno 2000.

     57. Per le finalità di cui al comma 55 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2000 a carico all'unità previsionale di base 29.2.64.2.584 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9320 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     58. All'onere di lire 4.000 milioni derivante dal comma 57 si provvede con l'entrata di pari importo prevista dal comma 56.

     [59. In via di interpretazione autentica le provvidenze di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 36/1996 e di cui all'articolo 106 della legge regionale 13/1998 possono essere concesse anche a favore delle agenzie di intermediazione di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 39.] [144]

     60. Al fine di poter dare una interpretazione e applicazioni univoche alle disposizioni di cui alla legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, la Direzione regionale del commercio e del turismo dispone una ricognizione che definisca il numero e la necessità finanziaria atta a soddisfare le richieste presentate ai sensi dell'articolo 2 della medesima legge regionale 49/1978, come modificato dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 39/1979, entro il 28 marzo 1988 ed escluse per la mancata iscrizione, nel biennio antecedente alla richiesta, al Registro esercenti il commercio, al fine di disporre la loro riammissione ai benefici di legge nell'anno 2001, previa presentazione di apposita domanda.

 

     Art. 14. (Disposizioni per il completamento della ricostruzione).

     1. In via di interpretazione autentica, l'articolo 75, primo comma, numero 4, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 19, della legge regionale 13/1998, trova applicazione anche nei casi in cui gli immobili acquistati dai Comuni per renderli funzionali all'uso pubblico previsto siano posti in demolizione e poi ricostruiti, sempreché tale soluzione sia sorretta da validi motivi tecnici che la rendano preferibile rispetto ad ogni altro intervento di ristrutturazione.

     2. Le disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, come modificato dall'articolo 69, comma 1, della legge regionale 50/1990, sono estese alle controversie conseguenti al recupero dei contributi concessi in base alle leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

     3. All'articolo 135, della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37 è abrogato il comma 5.

     4. Le disposizioni di cui all'articolo 39 bis della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 trovano applicazione anche nei confronti di coloro che prima dell'entrata in vigore della presente legge, a termini di ultimazione dei lavori non ancora scaduti, abbiano introdotto un giudizio ordinario o amministrativo avente ad oggetto le modalità di esecuzione dell'intervento assistito da contributo, ancorché la relativa azione o ricorso siano stati dichiarati irricevibili per ragioni di tardività.

     5. I provvedimenti dichiarativi della decadenza dai benefici contributivi, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 39 della legge regionale 50/1990, come da ultimo modificato dagli articoli 55, comma 1, e 56, comma 1, della legge regionale 40/1996, nei casi indicati al comma 4, sono annullati e, per l'effetto, le somme eventualmente versate dagli interessati sono loro restituite al termine dell'intervento. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

     6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 5, fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.1.640 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9450 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     7. Avuto riguardo alla necessità di concludere il processo di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 con la definizione sollecita delle situazioni pendenti destinate altrimenti a protrarsi nel tempo con esiti incerti, sono annullati:

     a) i crediti dell'Amministrazione regionale vantati nei confronti di coloro che hanno indebitamente percepito somme superiori al dovuto a titolo di indennità di occupazione di aree adibite ad insediamenti abitativi provvisori, ai sensi delle leggi regionali 21 luglio 1976, n. 33, 30 agosto 1976, n. 49, 30 agosto 1984, n. 45, 55/1986 e 2 maggio 1988, n. 26;

     b) i crediti dell'Amministrazione regionale vantati nei confronti dello Stato per la mancata rifusione del costo anticipato sulla quota ministeriale dei pasti giornalieri consumati dai vigili volontari ausiliari impiegati nei servizi attinenti ai programmi di ricostruzione ai sensi della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7.

     8. Le disposizioni del comma 7 si applicano limitatamente ai crediti per i quali sia stata avviata azione di recupero prima della data di entrata in vigore della presente legge.

     9. [145].

     10. Per le opere pubbliche e di pubblica utilità già finanziate alla data di entrata in vigore della presente legge con i fondi relativi alla ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate, il soggetto intestatario dell'ordine di accreditamento è autorizzato, nei limiti delle somme accreditate, a rivedere l'importo delle singole voci di quadro economico, aumentando la voce relativa alle spese tecniche, generali e di collaudo fino alla percentuale del 12 per cento indicata all'articolo 79, secondo comma, della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dal comma 9 del presente articolo.

     11. In via di interpretazione autentica, le disposizioni normative speciali contenute negli articoli 10 della legge regionale 55/1986, 119 della legge regionale 50/1990, 45 e 90 della legge regionale 37/1993, continuano a trovare applicazione per le opere finanziate con spesa a carico dei capitoli già assegnati alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, anche a seguito dell'entrata in vigore della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.

     12. Per assicurare una rapida conclusione delle procedure tecnico- amministrative connesse al completamento dell'opera di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, gli interventi già di competenza del Segretario generale straordinario, per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non siano state avviate le procedure di appalto, sono trasferiti ai Comuni territorialmente competenti, che provvedono all'affidamento e alla gestione dei lavori con l'assolvimento di tutte le competenze della stazione appaltante, ivi compresa la direzione lavori.

     13. Per le finalità di cui al comma 12, sono disposte aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. Gli adempimenti connessi all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 12 sono demandati alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici - Servizio degli interventi diretti, dei contratti e degli affari tecnici [146].

     14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 12 e 13 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.2.811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento ai capitoli 466 e 9537 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     15. In via di interpretazione autentica, non rientra nella previsione di cui all'articolo 7, comma 21, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 l'intervento di recupero organico del Castello di Colloredo di Monte Albano delegato dal Comune alla Segreteria generale straordinaria ai sensi della legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66.

     16. Nei casi di intervento pubblico di riparazione e di ricostruzione di edifici privati ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 63/1977 la spesa a carico della Regione si intende comprensiva degli oneri relativi all'aggiornamento dei prezzi di progetto.

     17. Le Amministrazioni appaltanti procedono ad aggiornare i prezzi di progetto applicando le disposizioni dell'articolo 8 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

     18. Qualora sul territorio comunale sia completato il processo di ricostruzione senza più alcuna necessità di soddisfare le esigenze abitative dei soggetti sinistrati indicati all'articolo 63 della legge regionale 63/1977, i Comuni sono autorizzati ad alienare gli alloggi finanziati ai sensi dell’articolo 68, primo comma, numero 2), e terzo comma, della legge regionale 63/1977, con priorità ai soggetti assegnatari in locazione semplice anche in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 47 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, come da ultimo modificato dall'articolo 64, comma 2, della legge regionale 13/1998 [147].

     19. [148].

     20. La cessione degli alloggi entrati a far parte del patrimonio disponibile dei Comuni, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 63/1977, come da ultimo modificato dall'articolo 137, comma 14, della legge regionale 13/1998, può essere disposta nei confronti dei soggetti ivi indicati alla lettera b) anche in difetto di valida conferma della domanda di contributo, ai sensi dell'articolo 24 della legge regionale 37/1993.

     21. Le disposizioni dell'articolo 31 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, si applicano anche nei casi indicati agli articoli 36 della legge regionale 63/1977 e 137, comma 15, della legge regionale 13/1998.

     22. [149].

     23. Gli oneri derivanti dall'articolo 104, comma 6 ter, della legge regionale 50/1990, come inserito dal comma 22, fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.2.811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9555 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     24. Qualora intervenga la trasformazione o la soppressione degli enti pubblici beneficiari delle provvidenze di cui alle leggi regionali 30/1977 e 63/1977, prima della completa realizzazione delle opere ed interventi finanziati mediante aperture di credito tratte sui capitoli di spesa per la ricostruzione e lo sviluppo delle zone terremotate, il legale rappresentante dell'ente trasformato, anche se privatizzato, ovvero il legale rappresentante del nuovo ente subentrato nei rapporti giuridici attivi e passivi a quello soppresso, è autorizzato a continuare la gestione dei fondi disponibili sulle aperture di credito e a rendicontare le relative spese.

     25. All'articolo 138 della legge regionale 13/1998 sono abrogati i commi dal 46 al 49.

     26. Nei casi di risoluzione per inadempimento di redazione dei piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese indicate all'articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1984, n. 33, derivanti dall'affidamento di un nuovo incarico finalizzato a portare a compimento le prestazioni rimaste inadempiute.

     27. E' fatto obbligo all'Amministrazione comunale di versare al fondo di solidarietà le somme che eventualmente ottenesse in sede giudiziaria a titolo di risarcimento danni in seguito alla risoluzione dell'incarico per inadempimento.

     28. Le spese derivanti dall'applicazione del comma 26 fanno carico all'unità previsionale di base 32.1.24.1.813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 9447 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     29. Le somme di cui al comma 27 sono iscritte nell'unità previsionale di base 2.3.475 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 690 [2.3.2] che si istituisce "per memoria" nel Documento tecnico allegato ai bilanci predetti alla rubrica n. 24 - Servizio degli affari amministrativi, contabili e della consulenza - con la denominazione "Recupero di somme ottenute dalle Amministrazioni comunali in sede giudiziaria a titolo di risarcimento danni per effetto di risoluzioni contrattuali determinate da inadempimento", e corrispondentemente nello stato di previsione della spesa sul "Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia".

     30. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi degli articoli 15, quinto comma, della legge regionale 30/1977, e 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, come da ultimo modificati, rispettivamente, dall'articolo 18, primo comma, della legge regionale 35/1979 e dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 37/1993, da parte dei successori per causa di morte dei soggetti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riaperti per 60 giorni a decorrere dalla predetta data.

     31. Le disposizioni di cui al comma 30 trovano applicazione qualora alla data del 31 dicembre 1998 il progetto dell'intervento sia già stato esaminato dai competenti uffici della Segreteria Generale Straordinaria.

     32. All'articolo 25 della legge regionale 37/1993 sono abrogati i commi 1 e 2.

     33. [150].

     34. Le disposizioni previste dall'articolo 137, commi 4 e 5, della legge regionale 13/1998, così come modificato dal comma 33 del presente articolo, si applicano in favore dei Comuni che abbiano acquistato gli edifici ivi considerati entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 15. (Disposizioni in materia di patrimonio regionale e di società a partecipazione regionale).

     1. - 3. [151]

     4. [152].

     5. I redditi lordi annui imponibili di cui all'articolo 21, comma 3, lettere a) e b), della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, sono assunti nel loro valore massimo per i nuclei familiari composti da non più di tre persone.

     6. Per i nuclei familiari composti da un numero di persone superiore a tre, i redditi annui imponibili di cui al comma 5 sono ridotti del 10 per cento per ogni componente eccedente le tre unità.

     7. [153].

     8. [154].

     9. [155].

     10. - 11. [156]

     12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 11 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.1.677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1482 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è così integrata: dopo la parola "indennità" sono inserite le parole "e il rimborso spese".

     13. [157].

     14. In relazione al disposto di cui al comma 1 bis dell'articolo 8 della legge regionale 2/1999, come inserito dal comma 13 del presente articolo, gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/1999 fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.9.2.681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, con riferimento al capitolo 1503 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     15. A seguito della trasformazione in società per azioni, anche in forma consortile, del Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale, prevista dall'articolo 98 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale della società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - FINEST S.p.A. mediante conferimento della propria partecipazione nel centro anzidetto, ai sensi degli articoli 2440 e 2441 del codice civile.

     16. [158].

 

     Art. 16. (Disposizioni in materia di organizzazione e personale, di finanziamenti comunitari e di tutela delle minoranze linguistiche).

     1. [159].

     2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 68 della legge regionale 9/1999, come sostituito dal comma 1, si applicano immediatamente anche nei confronti dei componenti dell'Unità operativa prevista dall'articolo 68 della legge regionale 9/1999, nel testo vigente anteriormente alla sostituzione operata dal medesimo comma 1, i cui contratti siano stati già stipulati.

     3. [160].

     4. [161].

     5. [In caso di assenza, impedimento o vacanza del coordinatore previsto dall'articolo 128, comma 9 ter, della legge regionale 13/1998, come aggiunto dall'articolo 60 della legge regionale 9/1999, le funzioni direttoriali possono essere svolte provvisoriamente, entro e non oltre il termine di cui all'articolo 128, comma 9 bis, della legge regionale 13/1998, come modificato dal comma 4, dal Presidente del Comitato direttivo dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN) o suo delegato] [162].

     6. [163].

     7. [L'AReRaN ammette alla contrattazione collettiva regionale le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Sono considerate tali, con riferimento a entrambe le aree di contrattazione del contratto collettivo del personale delle autonomie locali, le organizzazioni sindacali la cui percentuale di rappresentatività, intesa quale media tra la percentuale delle deleghe rispetto al totale delle stesse e la percentuale dei voti rispetto al totale dei voti espressi nelle elezioni delle Rappresentanze sindacali unitarie (RSU), risulti non inferiore al 4 per cento; con riferimento al contratto collettivo del personale della Regione, sono considerate tali, per entrambe le aree di contrattazione, le organizzazioni sindacali con un numero di deleghe non inferiore al 4 per cento del totale del personale sindacalizzato] [164].

     8. [L'AReRaN sottopone all'autorizzazione della Giunta regionale l'ipotesi di accordo verificando previamente, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi del comma 7, che le organizzazioni sindacali che aderiscono all'ipotesi medesima, nella sua interezza, rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale con riferimento al contratto collettivo delle autonomie locali e almeno il 51 per cento del dato associativo per il contratto collettivo della Regione. L'AReRaN procede alla sottoscrizione dei contratti collettivi qualora i contratti medesimi siano sottoscritti nella loro interezza da organizzazioni sindacali che rappresentino nel loro complesso almeno il 51 per cento come media tra dato associativo e dato elettorale con riferimento al contratto collettivo delle autonomie locali, e almeno il 51 per cento del dato associativo per il contratto collettivo della Regione] [165].

     9. [Fino alla costituzione delle RSU per la specifica area dirigenziale del personale delle autonomie locali e alla acquisizione dei relativi dati da parte dell'AReRaN, si terrà conto, ai fini della verifica della rappresentatività, del solo dato associativo, secondo la medesima percentuale minima di cui al comma 7] [166].

     10. [La raccolta dei dati sui voti e sulle deleghe è assicurata dall'AReRaN. A tal fine gli enti di cui all'articolo 127, comma 1, della legge regionale 13/1998 provvedono alla trasmissione dei dati relativi secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 47 bis, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come inserito dall'articolo 7 del decreto legislativo 396/1997. Per il controllo delle procedure elettorali e per la raccolta dei dati relativi alle deleghe, l'AReRaN può avvalersi della collaborazione di uffici delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 127, comma 1, della legge regionale 13/1998, ovvero degli organismi rappresentativi o associativi delle amministrazioni medesime] [167].

     11. [I soggetti, le procedure e i limiti della contrattazione collettiva integrativa sono disciplinati dai contratti collettivi regionali] [168].

     12. [169].

     13. In via di interpretazione autentica dell'articolo 20 della legge regionale 30/1968, lo speciale compenso previsto dall'articolo 20, primo comma, della legge regionale 30/1968 per il patrocinio legale svolto sino alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, è dovuto esclusivamente nel caso in cui l'Amministrazione regionale si sia avvalsa delle prestazioni di assistenza, rappresentanza e difesa dell'Avvocato della Regione senza il concorso dell'attività dei dipendenti individuati dall'articolo 13 del D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469.

     14. [170].

     15. [171].

     [16. In attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482, la Regione promuove la costituzione dell'Istituto per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali dei cittadini italiani di lingua slovena. Compongono l'Istituto tutti coloro che liberamente vi aderiscono e si dichiarano appartenenti al gruppo linguistico sloveno in Friuli Venezia Giulia. L'Istituto degli Sloveni del Friuli-Venezia Giulia-Ustanova Slovencev Furlanije Jiulijske Krajine ha tra i suoi fini istituzionali la promozione della attività della comunità slovena, coordina l'impiego dei finanziamenti che a qualsiasi titolo vengano destinati alla medesima comunità dallo Stato italiano e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità connesse ad attività culturali, ricreative e sportive, nonché per l'editoria e per le emittenti radiotelevisive private e garantisce la pubblicità per l'impiego dei fondi. Lo statuto, redatto nelle forme previste dalla normativa vigente, viene approvato dal Presidente della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Esso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione. Le competenze individuate dall'articolo 8, commi 1 e 2, della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, come sostituiti dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 31/1996, ricadono in capo all'ente di cui al presente comma] [172].

     17. In attuazione della legge 482/1999 la Regione promuove la costituzione dell'Istituto per la tutela delle tradizioni linguistiche e culturali dei cittadini italiani di lingua tedesca. Compongono l'Istituto tutti coloro che liberamente vi aderiscono e si dichiarano appartenenti al gruppo linguistico tedesco in Friuli-Venezia Giulia. L'Istituto dei Tedeschi del Friuli-Venezia Giulia-Das Institut der Deutschsprachigen Bürger in Friaul Julisch Venetien ha tra i suoi fini istituzionali la promozione della attività della comunità tedesca, coordina l'impiego dei finanziamenti che a qualsiasi titolo vengano destinati alla medesima comunità dallo Stato italiano e dalla Regione Friuli-Venezia Giulia per le finalità connesse ad attività culturali, ricreative e sportive, nonché per l'editoria e per le emittenti radiotelevisive private e garantisce la pubblicità per l'impiego dei fondi. Lo statuto, redatto nelle forme previste dalla normativa vigente, viene approvato dal Presidente della Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Esso viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

     18. L'anticipazione del finanziamento previsto dall'articolo 2 ter, comma 1, della legge regionale 46/1991, come inserito dall'articolo 15, comma 3, della legge regionale 10/1997, è concessa anche per i contributi previsti per le pubblicazioni periodiche ed i programmi d'informazione radiotelevisiva in lingua slovena.

 

     Art. 17. (Disposizioni in materia di immigrazione). [173]

     [1. Il Servizio dell'immigrazione costituisce lo strumento di attuazione della politica di programmazione regionale nell'ambito del settore dell'immigrazione coordinata con gli indirizzi e con le normative statali in materia.

     2. Al fine di cui al comma 1 il Servizio:

     a) elabora il Programma annuale degli interventi di politica attiva per i problemi dell'immigrazione da sottoporre all'approvazione della Giunta regionale;

     b) esamina e approva, nell'ambito della programmazione annuale delle attività promosse dalle associazioni, riconosciute ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, e dagli Enti locali, quelle ammesse a contributo, il cui ammontare non può comunque eccedere l'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile. Gli interventi di particolare valore sociale possono essere finanziati fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile;

     c) può attuare interventi progettuali direttamente o avvalendosi delle associazioni riconosciute e degli Enti locali ovvero sostenendone le attività e le iniziative promosse;

     d) esamina lo stato di attuazione dei programmi già definiti e ne verifica gli effetti indotti;

     e) assolve altri compiti eventualmente ad esso demandati dalla Giunta regionale, attinenti alla politica attiva nei confronti del problema degli immigrati, rifugiati, profughi e richiedenti asilo e nell'ambito della normativa statale in materia.

     3. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2, gli Enti locali possono avvalersi di associazioni, enti ed istituzioni operanti nel privato sociale mediante la stipula di apposite convenzioni.

     4. I finanziamenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 possono essere erogati, in via anticipata, nella misura dell'80 per cento.]

 

     Art. 18. (Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione europea).

     1. Gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 6, 7 e 8, notificate alla Commissione dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, sono sospesi sino al giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione europea.

 

 

Allegato A

Aggiunta degli allegati B e C alla legge regionale 30/1999

(Omissis)


[1] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 5 agosto 2005, n. 17.

[2] Sostituiscono i commi 14, 19 e 40, art. 2 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2.

[3] Comma abrogato dall'art. 35 della L.R. 14 febbraio 2014, n. 2. Sostituisce il comma 2, art. 2 della L.R. 9 marzo 1995, n. 14.

[4] Sostituisce il comma 3, art. 3 della L.R. 11 novembre 1996, n. 46.

[5] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11. Sostituisce il primo comma, art. 1 della L.R. 14 marzo 1973, n. 20.

[6] Comma sostituito dall'art. 10 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28 e così modificato dall'art. 42 della L.R. 13 novembre 2019, n. 20.

[7] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 29 aprile 2009, n. 9. Sostituisce il comma 1, art. 11 della L.R. 28 ottobre 1988, n. 62.

[8] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 29 aprile 2009, n. 9.

[9] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 29 aprile 2009, n. 9. Sostituisce il comma 2, art. 11 della L.R. 28 ottobre 1988, n. 62.

[10] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 29 aprile 2009, n. 9. Inserisce il comma 2 bis nell'art. 11 della L.R. 28 ottobre 1988, n. 62.

[11] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 29 aprile 2009, n. 9.

[12] Comma abrogato dall'art. 29 della L.R. 29 aprile 2009, n. 9.

[13] Comma abrogato dall'art. 110 della L.R. 5 dicembre 2013, n. 19.Aggiunge l'art. 20 bis alla L.R. 11 novembre 1996, n. 46.

[14] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 17 luglio 2015, n. 18.

[15] Inserisce la lettera b bis) nel comma 1, art. 93 della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[16] Lettera aggiunta dall’art. 3 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[17] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[18] Comma così modificato dall'art. 10 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[19] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[20] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[21] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 10 novembre 2017, n. 37.

[22] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 33.

[23] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 33.

[24] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 33.

[25] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 33.

[26] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 33.

[27] Comma abrogato dall’art. 49 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 33.

[28] Sostituisce la lettera b bis), comma 2, art. 4 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

[29] Sostituisce il comma 4 bis, art. 4 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

[30] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[31] Inserisce i commi 9 bis, 9 ter e 9 quater all'art. 4 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

[32] Sostituisce l'art. 12 della L.R. 27 dicembre 1991, n. 63.

[33] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[34] Modifica il comma 1, art. 32 bis della L.R. 31 dicembre 1986, n. 64.

[35] Inserisce il comma 1 bis all'art. 32 bis della L.R. 31 dicembre 1986, n. 64.

[36] Modificano il comma 3, art. 32 ter della L.R. 31 dicembre 1986, n. 64.

[37] Modificano il comma 1 e le lettere a) e b), comma 2, art. 32 quater della L.R. 31 dicembre 1986, n. 64.

[38] Comma abrogato dall’art. 160 del D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

[39] Comma abrogato dall’art. 160 del D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

[40] Comma abrogato dall’art. 160 del D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

[41] Comma abrogato dall’art. 160 del D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

[42] Modifica il comma 1, art. 39 bis della L.R. 1 settembre 1982, n. 75.

[43] Sostituisce il secondo comma, art. 7 ter della L.R. 7 marzo 1983, n. 20.

[44] Modifica il comma 7, art. 34 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2.

[45] Aggiunge l'art. 5 ter alla L.R. 17 giugno 1993, n. 44.

[46] Aggiunge il comma 3 bis all'art. 65 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[47] Comma abrogato dall’art. 160 del D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

[48] Comma abrogato dall’art. 4 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[49] Comma abrogato dall’art. 160 del D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

[50] Comma abrogato dall’art. 160 del D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

[51] Comma abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5.

[52] Lettera aggiunta dall’art. 18 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[53] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 6 dicembre 2004, n. 28.

[54] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 6 dicembre 2004, n. 28.

[55] Comma abrogato dall’art. 12 della L.R. 6 dicembre 2004, n. 28.

[56] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[57] Comma aggiunto dall’art. 15 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12, modificato dall’art. 23 della L.R. 18 agosto 2005, n. 25 e abrogato dall'art. 4 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[58] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[59] Comma abrogato dall'art. 64 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5. Modifica la lettera b), comma 1, art. 94 della L.R. 19 novembre 1991, n. 52.

[60] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 30 luglio 2009, n. 13.

[61] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 ottobre 2012, n. 20. Aggiunge i commi 5 ter, 5 quater e 5 quinquies all'art. 7 della L.R. 4 settembre 1990, n. 39.

[62] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 ottobre 2012, n. 20. Sostituisce il comma 1, art. 13 della L.R. 4 settembre 1990, n. 39.

[63] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 ottobre 2012, n. 20.

[64] Sostituisce l'art. 12 della L.R. 24 giugno 1993, n. 49. Comma abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[65] Comma abrogato dall'art. 9 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[66] Aggiunge l'art. 9 bis alla L.R. 2 settembre 1981, n. 59.

[67] Comma sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4 e abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata. Modifica la lettera b), comma 6, art. 4 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[68] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[69] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[70] Comma abrogato dall'art. 6 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[71] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[72] Commi abrogati dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.

[73] Sostituisce il comma 3, art. 1 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1. Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[74] Inserisce l'art. 3 bis alla L.R. 14 gennaio 1998, n. 1. Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[75] Modificano i comi 1 e 2 ed inseriscono il comma 1 bis nell'art. 28 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1. Commi abrogati dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[76] Inserisce la lettera f bis) nel comma 1, art. 29 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1. Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[77] Inserisce la lettera f bis) nel comma 1, art. 32 della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1. Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[78] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[79] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[80] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[81] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[82] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[83] Inserisce il comma 1 ter nell'art. 6 della L.R. 7 febbraio 1992, n. 7.

[84] Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[85] Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[86] Comma abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002. Sostituiva il comma 5, art. 13 della L.R. 15 novembre 1999, n. 28.

[87] Modifica i commi 2 e 3, art. 15 della L.R. 2 luglio 1969, n. 11.

[88] Modifica il comma 4, art. 12 della L.R. 24 luglio 1995, n. 32.

[89] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11. Modifica il comma 4, art. 21 della L.R. 4 luglio 1997, n. 23.

[90] Sostituiscono i commi 10 e 14 ed inseriscono i commi 11 bis, 11 ter e 11 quater all'art. 16 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25.

[91] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[92] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[93] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6. Aggiunge la sezione III (artt. 12 bis e 12 ter) al capo II della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[94] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6. Aggiunge il comma 10 bis all'art. 40 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[95] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6. Modifica il comma 4, art. 42 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[96] Comma abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[97] Modifica il primo comma, art. 2 della L.R. 19 dicembre 1986, n. 56.

[98] Modificano il comma 1, art. 11 e il comma 3, art. 19 della L.R. 18 maggio 1993, n. 21.

[99] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 11 settembre 2000, n. 18.

[100] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 11 settembre 2000, n. 18.

[101] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 11 settembre 2000, n. 18.

[102] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 11 settembre 2000, n. 18.

[103] Comma già modificato dall'art. 52 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42, dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[104] Comma aggiunto dall’art. 18 della L.R. 25 agosto 2006, n. 17 e così modificato dall'art. 52 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[105] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[106] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[107] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2018, n. 28.

[108] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2021, n. 24.

[109] Modificano il comma 6 e aggiungono i commi 8 bis e 8 ter all'art. 3 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 3.

[110] Inserisce il comma 01 nell'art. 4 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 3.

[111] Modificano il comma 2, art. 4 e il comma 5, art. 14 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 3.

[112] Comma modificato dall'art. 7 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4. Modifica il comma 25, art. 8 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[113] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 12 settembre 2001, n. 23.

[114] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 12 settembre 2001, n. 23.

[115] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 12 settembre 2001, n. 23.

[116] Inserisce i commi 1 bis e 1 ter all'art. 130 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5.

[117] Comma modificato dall'art. 7 della L.R. 12 settembre 2001, n. 23. Modifica il comma 2, art. 130 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5.

[118] Modifica il comma 94, art. 6 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2.

[119] Modifica la lettera g), primo comma, art. 7 della L.R. 25 agosto 1965, n. 16.

[120] Aggiunge un comma, dopo il terzo, all'art. 7 della L.R. 25 agosto 1965, n. 16.

[121] Modifica il sesto comma, art. 13 della L.R. 25 agosto 1965, n. 16.

[122] Comma abrogato dall’art. 11 della L.R. 21 marzo 2003, n. 7.

[123] Comma abrogato dall’art. 11 della L.R. 21 marzo 2003, n. 7.

[124] Inserisce l'art. 7 bis nella L.R. 18 aprile 1997, n. 17.

[125] Aggiunge i commi 3 bis e 3 ter all'art. 35 della L.R. 18 aprile 1997, n. 17.

[126] Aggiunge un comma, dopo il primo, all'art. 7 bis della L.R. 8 aprile 1982, n. 25.

[127] Aggiunge l'art. 7 ter nella L.R. 8 aprile 1982, n. 25.

[128] Commi abrogati dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Modificavano le lettere d) ed e), comma 1, art. 2 della L.R. 19 aprile 1999, n. 8.

[129] Commi abrogati dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Modificavano il comma 6, art. 5 della L.R. 19 aprile 1999, n. 8.

[130] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[131] Commi abrogati dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Modificavano i commi 6 e 13, art. 8 della L.R. 19 aprile 1999, n. 8.

[132] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[133] Commi abrogati dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Modificavano la L.R. 19 aprile 1999, n. 8.

[134] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[135] Commi abrogati dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Modificavano la L.R. 19 aprile 1999, n. 8.

[136] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[137] Commi abrogati dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29. Modificavano la L.R. 19 aprile 1999, n. 8.

[138] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[139] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[140] Comma modificato dall’art. 43 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18 ed abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[141] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[142] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[143] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[144] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[145] Modifica il secondo comma, art. 79 della L.R. 23 dicembre 1977, n. 63.

[146] Comma così modificato dall’art. 15 della L.R.15 maggio 2002, n. 13.

[147] Comma così modificato dall’art. 15 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[148] Modifica il comma 5, art. 7 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2.

[149] Aggiunge i commi 6 bis, 6 ter e 6 quater all'art. 104 della L.R. 18 ottobre 1990, n. 50.

[150] Modifica il comma 5, art. 137 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[151] Modificano i commi 1, 2 e 5, art. 65 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[152] Inserisce il comma 6 bis nell'art. 65 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[153] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 5 della L.R. 22 dicembre 1971, n. 57.

[154] Modifica il comma 2, art. 89 bis della L.R. 1 marzo 1988, n. 7.

[155] Comma abrogato dall’art. 7 della L.R. 20 agosto 2003, n. 14.

[156] Modificano il comma 2, art. 2 ed il comma 1, art. 4 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 2.

[157] Inserisce il comma 1 bis nell'art. 8 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 2.

[158] Modifica il comma 4, art. 96 della L.R. 17 giugno 1993, n. 47.

[159] Sostituisce il capo IV (art. 68), titolo IV della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[160] Comma abrogato dall’art. 43 della L.R. 23 maggio 2005, n. 12. Sostituiva il comma 5, art. 13 della L.R. 17 dicembre 1990, n. 55.

[161] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24. Modifica il comma 9 bis, art. 128 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[162] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[163] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 2 febbraio 2001, n. 2.

[164] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[165] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[166] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[167] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[168] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[169] Aggiunge un comma, dopo il secondo, all'art. 20 della L.R. 22 agosto 1968, n. 30.

[170] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 8 agosto 2007, n. 21. Modifica i commi 4 e 5, art. 23 della L.R. 16 aprile 1999, n. 7.

[171] Modifica il comma 2, art. 7 della L.R. 28 novembre 1997, n. 35.

[172] Comma abrogato dall’art. 2 della L.R. 5 novembre 2003, n. 16.

[173] Articolo abrogato dall’art. 35 della L.R. 4 marzo 2005, n. 5.