§ 4.1.77 - Legge Regionale 27 dicembre 1991, n. 63.
Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:27/12/1991
Numero:63


Sommario
Art. 1.  Oggetto della legge.
Art. 2.  Competenze.
Art. 3.  Strumento operativo.
Art. 4.  Contenuto.
Art. 5.  Procedure.
Art. 6.  Programmi annuali d'intervento.
Art. 7.  Intervento regionale.
Art. 8.  Modalità di finanziamento dei progetti di enti locali.
Art. 9.  Proprietà del materiale cartografico finanziato.
Art. 10.  Sistema informativo territoriale cartografico.
Art. 11.  Personale addetto.
Art. 12.  (Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali e per la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo).
Art. 13.  Collaudo degli elaborati cartografici.
Art. 14.  Programma di primo intervento.
Art. 15.  Norme finanziarie - Carta tecnica regionale.
Art. 16.  Norme finanziarie - Progetti cartografici degli enti locali.
Art. 17.  Abrogazione di norme.


§ 4.1.77 - Legge Regionale 27 dicembre 1991, n. 63.

Disposizioni in materia di cartografia regionale e di sistema informativo territoriale cartografico.

(B.U. 30 dicembre 1991, n. 180).

CAPO I

Oggetto e competenze

 

Art. 1. Oggetto della legge.

     1. La presente legge disciplina - nel rispetto delle attribuzioni degli organi cartografici dello Stato, di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68, e con l'osservanza delle vigenti leggi statali che regolano l'esecuzione e la diffusione di rilevamenti aerofotogrammetrici - l'attività cartografica e l'elaborazione dei dati informativi territoriali d'interesse regionale finalizzati alla conoscenza ed alla pianificazione delle risorse del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 2. Competenze.

     1. L'articolo 104 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [1].

CAPO II

Progetto generale del sistema cartografico regionale

 

     Art. 3. Strumento operativo.

     1. Per l'esercizio delle competenze previste all'articolo 2, l'Amministrazione regionale si dota del progetto generale del sistema cartografico regionale.

 

     Art. 4. Contenuto.

     1. Con il progetto generale del sistema cartografico regionale si provvede:

     a) a definire le caratteristiche tecniche della carta tecnica regionale numerica (CTRN);

     b) a definire le caratteristiche tecniche utilizzate dal sistema di gestione della CTRN

     c) a definire le caratteristiche tecniche per l'interfacciamento della CTRN con il sistema per l'elaborazione dei dati informativi territoriali di cui all'articolo 104, comma 1, lettera b), della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge e di ogni banca-dati di tipo normativo;

     d) ad individuare le carte tematiche d'interesse regionale ed eventuale altra cartografia numerica d'interesse regionale a scala diversa dalla CTRN [2];

     e) all'analisi di ipotesi di sviluppo di nuove tecnologie per la realizzazione e l'aggiornamento dei prodotti cartografici d'interesse regionale;

     f) a fornire per il triennio le fasi di attuazione per programmi annuali;

     g) ad individuare i progetti di produzione cartografica proposti da Comuni, Comunità montane, Province e loro Consorzi ritenuti d'interesse regionale, da coordinare e finanziare;

     h) a definire le modalità e le procedure per la informatizzazione della cartografia catastale su tutto il territorio regionale d'intesa con l'Amministrazione statale competente;

     i) a definire gli interventi necessari alla realizzazione di una rete di servizio decentrata sul territorio regionale per la gestione delle informazioni cartografiche e territoriali e per l'accesso alle stesse secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 12.

     2. Non fanno capo al progetto generale di cui al presente Capo i programmi di cartografia geologica di base alla scala 1:50.000 e di cartografia geologico-tecnica a grande scala di competenza della Direzione regionale dell'ambiente; tali programmi devono tuttavia essere coerenti con il progetto generale e compatibili, per le tecnologie informatiche, con il sistema cartografico regionale.

 

     Art. 5. Procedure.

     1. Il progetto generale del sistema cartografico regionale è adottato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla pianificazione territoriale.

     2. Copia del progetto generale di cui al comma 1, è inviata ai Comuni, Province e Comunità montane, che possono far pervenire entro 30 giorni osservazioni relative ai contenuti dello stesso.

     3. Scaduto il termine di cui al comma 2, il progetto, eventualmente modificato in accoglimento alle osservazioni pervenute, è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare competente, e pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 6. Programmi annuali d'intervento.

     1. Il progetto generale del sistema cartografico regionale viene attuato dall'Amministrazione regionale attraverso programmi d'intervento per lotti funzionali, a cadenza annuale e prospettive triennali. Vengono altresì inseriti nei programmi d'intervento anche progetti di produzione cartografica proposti da Comuni, Comunità montane, Province e loro Consorzi ritenuti d'interesse regionale e coerenti con il progetto generale del sistema cartografico regionale.

CAPO III

Progetti di enti locali

 

     Art. 7. Intervento regionale.

     1. Per agevolare la formazione di cartografie di base e tematiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Comuni, Comunità montane, Province e loro Consorzi contributi per progetti in materia di cartografia, che:

     a) siano coerenti col progetto generale del sistema cartografico regionale;

     b) siano compatibili con il sistema di gestione cartografico regionale.

     2. Il finanziamento dei progetti di cui al comma 1 avviene sulla base di criteri generali fissati annualmente dalla Giunta regionale e contenuti nei programmi annuali di intervento di cui all'articolo 6.

 

     Art. 8. Modalità di finanziamento dei progetti di enti locali.

     1. Le domande per la concessione dei contributi previsti all'articolo 7, corredate da un preventivo di spesa di massima, vanno presentate alla Direzione regionale della pianificazione territoriale entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno. Il piano di ripartizione dei fondi disponibili è approvato dalla Giunta regionale.

     2. I contributi sono concessi fino al 70% della spesa ritenuta ammissibile per cartografie utilizzanti tecnologie informatiche.

     3. Ai fini della concessione dei contributi, l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale comunica il termine entro il quale va presentata la deliberazione esecutiva di affidamento dell'incarico professionale relativo al progetto cartografico.

     4. Nel provvedimento di concessione dei contributi viene fissato il termine entro il quale, pena la revoca dei finanziamenti stessi, vanno presentati gli elaborati di progetto per la verifica di validità tecnica.

     5. L'erogazione dei contributi concessi ai Comuni, Comunità montane, Province e loro Consorzi ha luogo in ragione dell'80% ad elaborati ultimati e regolarmente pervenuti alla Direzione regionale della pianificazione territoriale ed in ragione del restante 20% dopo la verifica di congruità degli stessi eseguita dal Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia.

 

     Art. 9. Proprietà del materiale cartografico finanziato.

     1. La proprietà degli elaborati finanziati rimane dell'ente committente anche se l'Amministrazione regionale si riserva il diritto d'uso e di diffusione a titolo gratuito per i propri fini istituzionali.

     2. Copia degli elaborati è depositata presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale e viene inserita nell'archivio cartografico regionale.

CAPO IV

Sistema informativo territoriale cartografico

 

     Art. 10. Sistema informativo territoriale cartografico.

     1. Con la presente legge viene avviato il sistema informativo territoriale cartografico (SITC) presso il Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale della pianificazione territoriale, per la predisposizione di tematismi, procedure, codifiche e di ogni altro elemento tecnico utile alla costruzione di ogni tipo di cartografia necessario alle singole banche-dati degli uffici e degli enti utenti regionali e non regionali, nell'osservanza delle rispettive responsabilità e competenze.

     2. Per l'esplicazione dell'attività di cui al comma 1, viene costituita una Commissione consultiva, presieduta dal Direttore regionale della pianificazione territoriale e composta:

     a) dal Direttore del Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia;

     b) dai Direttori regionali, o da loro delegati, dell'ambiente, delle foreste e dei parchi, dell'edilizia e dei servizi tecnici, della viabilità e dei trasporti, della protezione civile e dell'Ufficio di piano;

     c) dal Direttore del Servizio per il sistema informativo regionale.

     3. Ai lavori della Commissione possono partecipare senza diritto di voto, di volta in volta, anche rappresentanti di altri uffici ed enti che abbiano la necessità di utilizzare il servizio reso attraverso il SITC per i loro compiti d'istituto.

     4. In assenza del Direttore regionale della pianificazione territoriale, la Commissione è presieduta dal Direttore del Servizio dell'informazione territoriale e della cartografia.

     5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente regionale, con qualifica non inferiore a segretario, in servizio presso la Direzione regionale della pianificazione territoriale.

     6. La Commissione dura in carica per cinque anni ed è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.

 

     Art. 11. Personale addetto.

     1. Per la realizzazione del SITC, istituito ai sensi dell'articolo 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine per un numero non superiore a nove unità di cui sei nella qualifica funzionale di consigliere e tre in quella di segretario.

     2. Per le esigenze di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalle graduatorie di merito delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 25 posti di consigliere, con profilo professionale giuridico-amministrativo-legale, di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1989, per un massimo di quattro unità, delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 3 posti di consigliere, con profilo professionale urbanista, di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1989, per un massimo di due unità e delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario, con profilo professionale geometra-disegnatore, di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1989, per un massimo di tre unità.

     3. Per la durata del contratto di lavoro trova applicazione il disposto di cui all'articolo 1 della legge regionale n. 20 del 1989 e all'articolo 50 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.

 

     Art. 12. (Regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali e per la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo). [3]

     1. Al fine di assicurare la più ampia conoscenza e diffusione delle informazioni cartografiche e territoriali di cui alla presente legge, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, in attuazione delle disposizioni di cui al capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dell'articolo 14 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il diritto di accesso alle informazioni medesime e il loro utilizzo, nel rispetto delle norme statali vigenti in materia di cartografia e di pubblicazione delle informazioni stesse e secondo modalità e procedure stabilite dal regolamento di cui al comma 2.

     2. Il regolamento per l'accesso, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo delle informazioni cartografiche e territoriali e per la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo è approvato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore alla pianificazione territoriale.

     3. Nel regolamento di cui al comma 2 sono indicate, nel rispetto della legislazione vigente, le procedure di accordo con altri enti ed amministrazioni statali, nonché con altri soggetti pubblici o privati per lo scambio reciproco di informazioni cartografiche e territoriali di interesse regionale. Il regolamento stabilisce, altresì, le procedure per la gestione degli elaborati cartografici di tipo cartaceo, ivi comprese quelle per lo scarto delle stampe relative alle edizioni precedenti a quella di più recente aggiornamento.

CAPO V

Disposizioni finali e finanziarie

 

     Art. 13. Collaudo degli elaborati cartografici.

     1. Per le specifiche caratteristiche della cartografia tecnica regionale numerica di tipo aerofotogrammetrico e tematico, la nomina del collaudatore spetta all'Assessore regionale all'edilizia e ai servizi tecnici di concerto con l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale.

     2. La scelta del collaudatore va fatta fra gli iscritti nell'elenco regionale di cui al Capo VI della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46; qualora per le operazioni richieste non vi sia la presenza nell'elenco suddetto di professionisti provvisti della necessaria specializzazione tecnica e delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, l'Assessore all'edilizia e ai servizi tecnici provvede, di concerto con l'Assessore regionale alla pianificazione territoriale, alla nomina di altro professionista di provata esperienza.

 

     Art. 14. Programma di primo intervento.

     1. Nelle more dell'approvazione del progetto generale di cui all'articolo 3, la Giunta regionale è autorizzata ad avviare un programma di primo intervento, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per:

     a) avviare la formazione di primi lotti funzionali della CTRN, al fine di definire i contenuti dell'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c);

     b) predisporre la formazione delle basi cartografiche di cui all'articolo 104, comma 1, lettera c), della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge;

     c) avviare la costituzione degli archivi di cui all'articolo 104, comma 1, lettere d) ed f), della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 15. Norme finanziarie - Carta tecnica regionale.

     1 Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 104, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2, e dall'articolo 4, comma 1, lettera d), fanno carico al capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità.

     2. Nella denominazione del precitato capitolo 2019, la locuzione «e rilievi» viene sostituita dalla locuzione «, rilievi e strumentazione tecnica», e dopo il termine «aerofotogrammetrica» viene inserita la locuzione «e della cartografia a piccola scala nonché delle relative cartografie tematiche».

 

     Art. 16. Norme finanziarie - Progetti cartografici degli enti locali.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l'anno 1991 - alla Rubrica n. 10 - programma 0.5.2. - spese di investimento - categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 2023 (2.1.232.5.10.32) con la denominazione: «Contributi a Comuni, Comunità montane, Province e loro Consorzi per la realizzazione di progetti di cartografia di interesse regionale», e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza di lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

     3. Al predetto onere complessivo di lire 200 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 2019 dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 17. Abrogazione di norme.

     1. E' abrogata la legge regionale 20 ottobre 1967, n. 23, come integrata e modificata dalla legge regionale 20 agosto 1976, n. 44.

     2. Fino alla emanazione del regolamento di cui all'articolo 12, resta in vigore il regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 febbraio 1978, n. 083/Pres.

 

 


[1] Norme inserite nel testo della legge originaria.

[2] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.