§ 3.14.73 - L.R. 21 marzo 2003, n. 7.
Disciplina del settore fieristico.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 commercio
Data:21/03/2003
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Definizioni).
Art. 3.  (Esclusioni).
Art. 4.  (Qualificazione delle manifestazioni fieristiche).
Art. 5.  (Modalità).
Art. 6.  (Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche).
Art. 7.  (Regolamento).
Art. 8.  (Riordino e trasformazione degli enti fieristici).
Art. 9.  (Sanzioni).
Art. 10.  (Disposizioni transitorie e finali).
Art. 11.  (Abrogazioni).


§ 3.14.73 - L.R. 21 marzo 2003, n. 7.

Disciplina del settore fieristico.

(B.U. 26 marzo 2003, n. 13).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in armonia con la Costituzione e in conformità con i principi dell’Unione europea, attraverso il sistema fieristico favorisce la promozione delle attività economiche e produttive regionali, lo sviluppo delle relazioni commerciali ed economiche regionali, nazionali e internazionali, l’innovazione tecnologica e dei processi produttivi.

     2. L’attività fieristica è svolta secondo i principi della concorrenza, della libertà d’impresa, della trasparenza e parità di condizioni per l’accesso alle strutture e alle manifestazioni.

     3. La Regione partecipa alle iniziative di coordinamento e ad eventuali intese con le altre Regioni.

 

     Art. 2. (Definizioni).

     1. Ai fini della presente legge, si intendono:

     a) per “manifestazioni fieristiche” le attività commerciali svolte in via ordinaria in regime di diritto privato e in ambito concorrenziale per la presentazione, la promozione o la commercializzazione di beni e servizi in un determinato luogo, per un periodo di tempo limitato, il cui accesso può essere consentito alla generalità del pubblico oppure circoscritto a specifici gruppi o categorie di operatori professionali del settore o dei settori economici interessati. Le manifestazioni fieristiche si svolgono secondo le seguenti tipologie:

     1) fiere generali, rappresentative di più settori merceologici, aperte alla generalità del pubblico, nelle quali può essere prevista la vendita con consegna immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;

     2) fiere specializzate, limitate a uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, riservate agli operatori professionali, dirette alla presentazione e promozione dei beni e dei servizi esposti, con contrattazione su campione e possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

     3) mostre-mercato, limitate ad uno o più settori merceologici omogenei o connessi fra di loro, aperte alla generalità del pubblico, dirette alla promozione e anche alla vendita immediata o differita dei beni e dei servizi esposti;

     b) per “quartieri fieristici” le aree appositamente attrezzate ed edificate per ospitare manifestazioni fieristiche e a tale fine destinate dalla pianificazione urbanistica territoriale;

     c) per “superficie netta” la superficie in metri quadrati effettivamente occupata, a titolo oneroso, dagli espositori nei quartieri fieristici;

     c bis) per «espositori» le imprese, gli enti pubblici o le associazioni operanti nei settori economici oggetto delle manifestazioni fieristiche, o i loro rappresentanti, che partecipano alla rassegna per presentare, promuovere o diffondere beni e servizi [1].

 

     Art. 3. (Esclusioni).

     1. Sono escluse dalla disciplina della presente legge:

     a) le esposizioni universali;

     b) le esposizioni permanenti di beni e servizi;

     c) le iniziative volte alla vendita di beni e servizi esposti presso i locali di produzione;

     d) le esposizioni, a scopo promozionale o di vendita, realizzate nell’ambito di convegni o manifestazioni culturali;

     e) le attività di vendita di beni e servizi disciplinate dalla normativa sul commercio in sede fissa e sul commercio al dettaglio su aree pubbliche;

     f) le esposizioni a carattere non commerciale di opere d’arte o di beni culturali;

     g) le mostre collegate al collezionismo qualora non abbiano finalità di vendita o di mercato;

     h) le manifestazioni legate a tradizioni locali quali le feste e le sagre paesane, comprese quelle collegate a celebrazioni devozionali o di culto.

 

     Art. 4. (Qualificazione delle manifestazioni fieristiche). [2]

     1. Le manifestazioni fieristiche sono qualificate quali manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale, in relazione al loro grado di rappresentatività del settore o dei settori economici, ai quali la manifestazione è rivolta, al programma e agli scopi dell’iniziativa, al numero e alla provenienza degli espositori e dei visitatori.

     2. Ferme restando le competenze autorizzatorie di altri enti o strutture pubbliche in forza delle norme di settore in materia di eventi pubblici, le qualifiche di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale e regionale sono attribuite, a soli fini promozionali, con decreto del Direttore centrale della struttura regionale competente in materia fieristica [3].

     3. La qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza locale è attribuita dal Comune nel territorio del quale si svolge la manifestazione.

     4. La richiesta per l’attribuzione della qualifica, con l’indicazione delle date di svolgimento della manifestazione fieristica, è presentata dal soggetto organizzatore all’Amministrazione regionale per le manifestazioni di rilevanza internazionale, nazionale e regionale e al Comune competente per le manifestazioni di rilevanza locale.

     5. Ai fini dell’attribuzione della qualifica di manifestazione fieristica di rilevanza internazionale o nazionale, le società di capitali che organizzano la manifestazione devono avere il proprio bilancio annuale certificato da parte di una società di revisione contabile iscritta nell’apposito albo della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) o di equivalente organo di Paesi membri dell’Unione europea o di Paesi terzi.

     5 bis. La qualificazione attribuita ai sensi del presente articolo può essere mantenuta anche per le successive edizioni delle manifestazioni fieristiche senza necessità di emissione di nuovo decreto ai sensi del comma 2. In tali casi il legale rappresentante dell'ente organizzatore deve presentare alla struttura regionale competente una dichiarazione di permanenza dei requisiti previsti dalla legge e dal regolamento [4].

 

     Art. 5. (Modalità). [5]

     1. Le manifestazioni fieristiche si svolgono nel rispetto dei seguenti principi:

     a) modalità organizzative dirette a garantire, compatibilmente con gli spazi disponibili, pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l’iniziativa;

     b) condizioni contrattuali a carico degli espositori che rispondano a criteri di trasparenza e di parità di trattamento, in particolare con riferimento all’ammontare della quota di partecipazione richiesta agli espositori e alle tariffe per i servizi non compresi nella quota stessa.

     2. Le manifestazioni fieristiche devono svolgersi in quartieri fieristici o in aree esterne adeguatamente attrezzate e idonee, ai sensi della vigente normativa, sotto il profilo della sicurezza e agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture.

     2 bis. Gli operatori privati che pongono in vendita occasionalmente beni usati o prodotti materiali di propria creazione manuale o intellettuale possono partecipare alle manifestazioni fieristiche o a eventi similari fino a un massimo di dodici volte all’anno nel territorio regionale secondo quanto previsto da regolamento da approvarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), previo parere della Commissione consiliare competente [6].

     2 ter. Con regolamento regionale è data attuazione alle disposizioni di cui al comma 2 bis [7].

 

     Art. 6. (Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche). [8]

     1. Ai soli effetti promozionali e di visibilità dell’evento, è istituito il Calendario regionale delle manifestazioni fieristiche con qualifica di internazionale, nazionale e regionale, di seguito denominato Calendario.

     2. Il Calendario è costituito da una pagina web pubblicata sul sito istituzionale della Regione ed è periodicamente aggiornato a cura della struttura regionale competente in materia fieristica [9].

     3. Nel Calendario sono riportati, per ogni singola manifestazione:

     a) la denominazione;

     b) la tipologia e la qualifica;

     c) il luogo e il periodo di svolgimento;

     d) i settori merceologici interessati;

     d bis) gli estremi del decreto di prima attribuzione della qualifica alla manifestazione fieristica [10];

     d ter) ogni altra informazione, anche di carattere generale, che l'Amministrazione ritenga utile al fine di promuovere le attività economiche e produttive regionali [11].

 

     Art. 7. (Regolamento). [12]

     1. Con Regolamento regionale sono stabiliti:

     a) i requisiti per il riconoscimento della qualifica della manifestazione fieristica di rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale e i termini per la presentazione delle domande di qualificazione al fine dell’inserimento della manifestazione nel Calendario;

     b) i requisiti minimi dei quartieri fieristici e delle aree esterne disponibili per lo svolgimento delle manifestazioni con qualifica di internazionale, nazionale, regionale e locale;

     c) le modalità di rilevazione e certificazione, ai fini dell’attribuzione delle qualifiche di cui all’articolo 4, dei dati attinenti agli espositori e visitatori delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali, regionali e locali.

 

     Art. 8. (Riordino e trasformazione degli enti fieristici).

     1. Ai fini del riordino e trasformazione degli enti fieristici trova applicazione l’articolo 10 della legge 11 gennaio 2001, n. 7 (Legge quadro sul settore fieristico), ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002).

 

     Art. 9. (Sanzioni). [13]

     [1. In caso di organizzazione o svolgimento di manifestazioni fieristiche senza autorizzazione, ovvero in caso di svolgimento di manifestazioni fieristiche con modalità diverse da quelle autorizzate, il Comune nel territorio del quale si svolge la manifestazione assume i provvedimenti necessari ad impedire l’apertura o a disporre la chiusura della manifestazione stessa. E’ irrogata altresì nei confronti dei soggetti responsabili una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 5 euro ad un massimo di 50 euro per ciascun metro quadrato di superficie netta espositiva. La medesima sanzione è irrogata in caso di abuso della qualifica di manifestazione internazionale, nazionale o regionale.

     2. In caso di violazione degli obblighi di cui all’articolo 5, comma 4, lettere b), c) e d), il Comune nel territorio del quale si svolge la manifestazione irroga una sanzione amministrativa pecuniaria pari a una somma compresa tra l’1 e il 10 per cento del fatturato della manifestazione.

     3. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 si osservano le norme della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.]

 

     Art. 10. (Disposizioni transitorie e finali).

     1. Sino alla trasformazione degli enti fieristici ai sensi dell’articolo 8, le funzioni di controllo e vigilanza sugli atti dei medesimi sono esercitate dalla Giunta regionale.

     2. Sono soggette all’approvazione le deliberazioni riguardanti il bilancio preventivo e conto consuntivo, nonché la stipulazione di mutui.

     3. Entro quindici giorni dall’adozione, gli atti di cui al comma 2 sono trasmessi alla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, che ne cura l’istruttoria. Il controllo viene eseguito entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell’atto.

     4. Possono essere richiesti ulteriori elementi istruttori; in tale caso il termine di cui al comma 3 è sospeso per una sola volta e per un periodo non superiore a venti giorni.

     5. I procedimenti concernenti la qualificazione, nonché l’autorizzazione a svolgere manifestazioni fieristiche, in corso all’entrata in vigore della presente legge, continuano ad essere regolati dalla disciplina previgente.

 

     Art. 11. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogati in particolare:

     a) la legge regionale 23 febbraio 1981, n. 10 (Disciplina, promozione e delega di funzioni amministrative in materia di fiere, mostre ed esposizioni nella regione Friuli-Venezia Giulia);

     b) l’articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (modificativo della legge regionale 10/1981);

     c) l’articolo 39 della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 (modificativo della legge regionale 10/1981);

     d) l’articolo 2 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 18 (modificativo della legge regionale 10/1981);

     e) l’articolo 3 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 18 (modificativo della legge regionale 10/1981);

     f) i commi 6 e 7 dell’articolo 13 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativo della legge regionale 10/1981);

     g) il comma 5 dell’articolo 8 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (modificativo della legge regionale 10/1981).


[1] Lettera aggiunta dall'art. 28 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[2] Articolo sostituito dall’art. 48 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[3] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[4] Comma aggiunto dall'art. 28 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[5] Articolo sostituito dall’art. 49 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[6] Comma aggiunto dall'art. 75 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7 e così modificato dall'art. 28 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[7] Comma aggiunto dall'art. 75 della L.R. 17 giugno 2011, n. 7.

[8] Articolo sostituito dall’art. 50 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[9] Comma così sostituito dall'art. 28 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[10] Lettera aggiunta dall'art. 28 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[11] Lettera aggiunta dall'art. 28 della L.R. 29 aprile 2019, n. 6.

[12] Articolo così sostituito dall’art. 51 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[13] Articolo abrogato dall’art. 52 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.