Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 caccia |
Data: | 06/03/2008 |
Numero: | 6 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Principi per la destinazione del territorio) |
Art. 3. (Funzioni della Regione) |
Art. 3 bis. (Collaborazioni con i Distretti venatori per la distribuzione dei tesserini) |
Art. 4. (Funzioni tecnico-scientifiche della Regione) |
Art. 5. (Funzioni delle Province) |
Art. 6. (Comitato faunistico regionale) |
Art. 7. (Funzioni del Comitato faunistico regionale) |
Art. 8. (Piano faunistico regionale) |
Art. 8 bis. (Istituzione di zone destinate a protezione della fauna) |
Art. 8 ter. (Selvaggina pronta caccia) |
Art. 9. (Monitoraggio sanitario) |
Art. 10. (Conservazione delle attività antropiche, della fauna selvatica e del patrimonio paesaggistico) |
Art. 11. (Tutela di specie di interesse comunitario) |
Art. 11 bis. (Fauna selvatica ferita) |
Art. 12. (Gestione venatoria) |
Art. 13. (Piano venatorio distrettuale) |
Art. 14. (Riserve di caccia) |
Art. 15. (Funzioni) |
Art. 16. (Regolamento di fruizione venatoria) |
Art. 16 bis. (Registri obbligatori per l'esercizio dell'attività venatoria) |
Art. 17. (Distretti venatori) |
Art. 18. (Funzioni) |
Art. 19. (Associazione dei cacciatori) |
Art. 20. (Funzioni) |
Art. 21. (Controllo dei risultati di gestione del PVD) |
Art. 22. (Disposizioni generali per le aziende venatorie) |
Art. 23. (Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie) |
Art. 24. (Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative) |
Art. 25. (Zone per le attività cinofile) |
Art. 26. (Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia) |
Art. 26 bis. (Cani da traccia) |
Art. 27. (Zone cinofile regionali) |
Art. 28. (Esercizio venatorio) |
Art. 29. (Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori) |
Art. 30. (Tesserino regionale di caccia) |
Art. 31. (Tasse di concessione regionale) |
Art. 32. (Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia) |
Art. 33. (Permessi di caccia e inviti) |
Art. 33 bis. (Aspiranti soci) |
Art. 34. (Altre disposizioni per l'esercizio dell'attività venatoria) |
Art. 35. (Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori) |
Art. 36. (Disposizioni per l'esercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale) |
Art. 37. (Sanzioni amministrative) |
Art. 38. (Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia) |
Art. 39. (Regolamenti di esecuzione) |
Art. 40. (Disposizioni transitorie) |
Art. 41. (Trattamento dei dati personali) |
Art. 42. (Modifiche alla legge regionale 56/1986) |
Art. 7 ter (Altre disposizioni per il prelievo degli ungulati con cani da seguita) |
Art. 43. (Modifiche alla legge regionale 14/1987) |
Art. 44. (Cattura temporanea e inanellamento) |
Art. 44. (Modifiche alla legge regionale 29/1993) |
Art. 44 bis. (Richiami vivi) |
Art. 45. (Modifiche alla legge regionale 24/1996) |
Art. 46. (Modifiche alla legge regionale 14/2007) |
Art. 47. (Abrogazioni) |
Art. 48. (Disposizioni finanziarie) |
§ 3.8.72 - L.R. 6 marzo 2008, n. 6.
Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.
(B.U. 19 marzo 2008, n. 12)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. (Finalità)
1. La Regione tutela la fauna selvatica omeoterma nell'osservanza dei principi stabiliti dalla
a) alla direttiva n. 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
b) alla direttiva n. 85/411/CEE della Commissione, del 25 luglio 1985, che modifica la direttiva 79/409/CEE;
c) alla direttiva n. 91/244/CEE della Commissione, del 6 marzo 1991, che modifica la direttiva 79/409/CEE;
d) alla
e) alla convenzione per la protezione degli uccelli, firmata a Parigi il 18 ottobre 1950, ratificata ai sensi della legge 24 novembre 1978, n. 812 (Adesione alla convenzione internazionale per la protezione degli uccelli, adottata a Parigi il 18 ottobre 1950, e sua esecuzione);
f) alla convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971, resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 (Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971);
g) alla convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, firmata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata ai sensi della
2. La Regione, nell'ambito delle competenze di cui all'articolo 4 dello Statuto speciale, adottato con la
a) disciplinare la programmazione e la gestione del patrimonio faunistico promuovendo la salvaguardia dell'equilibrio ambientale e faunistico e la gestione sostenibile della fauna selvatica, nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia;
b) disciplinare la gestione venatoria nel rispetto dei principi di tutela e conservazione della fauna selvatica e della utilizzazione sostenibile delle specie di uccelli e di mammiferi oggetto di prelievo venatorio e in armonia con le risorse ambientali e con le esigenze dell'economia agricola e forestale, nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia;
c) disciplinare il prelievo venatorio nel rispetto del principio della pari dignità di ogni forma di esercizio venatorio e nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia;
d) coinvolgere le associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie nella gestione del patrimonio faunistico e degli habitat;
e) promuovere la conoscenza del patrimonio faunistico e della cultura venatoria, avvalendosi della collaborazione di associazioni di protezione ambientale, agricole, venatorie e culturali.
Art. 2. (Principi per la destinazione del territorio) [1]
1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è soggetto a pianificazione faunistica e venatoria al fine di conservare un ambiente idoneo alla fauna selvatica nel rispetto delle coltivazioni agricole. Tale territorio è individuato dal Piano faunistico regionale e, sino alla sua approvazione, con deliberazione della Giunta regionale.
2. Ai fini dell'applicazione della presente legge, è sottoposto al regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi il territorio regionale individuabile per la consistente presenza della tipica flora e fauna alpina. I confini della Zona faunistica delle Alpi sono determinati con il Piano faunistico regionale di cui all'articolo 8. In attesa dell'approvazione del Piano faunistico regionale, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, a determinare i confini della Zona faunistica delle Alpi, sentito il Comitato faunistico regionale di cui all'articolo 6.
3. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato per una quota dal 20 al 30 per cento a protezione della fauna selvatica. Sul territorio compreso nella Zona faunistica delle Alpi la Regione destina a protezione della fauna una quota dal 10 al 20 per cento del territorio agro-silvo-pastorale.
4. Nelle percentuali di cui al comma 3 sono compresi i territori ove sia vietata l'attività venatoria per effetto di altre leggi o disposizioni e le zone destinate alla protezione della fauna selvatica ai sensi dell'articolo 8 bis.
5. Il territorio agro-silvo-pastorale regionale può essere destinato, nella misura massima del 10 per cento, a caccia riservata a gestione privata organizzata in aziende faunistico-venatorie e aziende agri-turistico-venatorie. Sul rimanente territorio agro-silvo-pastorale la Regione promuove forme di gestione programmata della caccia attuando uno stretto legame dei cacciatori con il territorio.
TITOLO II
TUTELA DELLA FAUNA
Capo I
Organizzazione della tutela
Art. 3. (Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita, anche mediante una organizzazione articolata sul territorio, le seguenti funzioni [2]:
a) programmazione faunistica per la tutela e la gestione della fauna;
b) istituzione e gestione di oasi di protezione lungo le rotte di migrazione e di zone di ripopolamento e cattura [3];
b bis) istituzione e gestione di centri pubblici di riproduzione della fauna selvatica [4];
b ter) individuazione delle zone di rifugio destinate alla salvaguardia della fauna [5];
c) attività tecniche e scientifiche di indirizzo e di coordinamento per la tutela e la conservazione della fauna e dei suoi habitat;
d) controllo della fauna ai sensi degli articoli 5, 6 e 11 della
e) prevenzione e indennizzo dei danni delle specie di cui all'articolo 11;
f) adozione di atti di indirizzo per promuovere e coordinare l'attività degli enti territoriali e delle associazioni operanti nel settore faunistico e venatorio;
g) monitoraggio delle specie faunistiche tutelate;
h) monitoraggio sanitario;
i) vigilanza e monitoraggio degli illeciti venatori;
j) gestione faunistica e venatoria [7];
j bis) organizza la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento [8];
j ter) disciplina l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale [9];
j quater) istituisce e gestisce centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà con l'obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento [10];
j quinquies) gestisce l'attività cinotecnica e cinofila [11];
j sexies) organizza gli esami per il conseguimento delle seguenti abilitazioni:
1) a dirigente venatorio ai sensi dell'articolo 29;
2) all'esercizio venatorio ai sensi dell'articolo 29;
3) alla caccia di selezione agli ungulati ai sensi dell'articolo 5 della
4) alla caccia tradizionale agli ungulati, ivi compresa la caccia agli ungulati con cani da seguita ai sensi dell'articolo 7 bis della
5) a conduttore di cani da traccia ai sensi dell'articolo 11 bis, comma 2;
6) ai prelievi in deroga di cui all'articolo 7, comma 2, della
7) alla qualifica di guardia venatoria volontaria ai sensi dell'articolo 27 della
j septies) [organizza i corsi e gli esami abilitativi per i prelievi in deroga di cui all'articolo 7, comma 2, della
j octies) [organizza gli esami abilitativi all'esercizio venatorio, alla caccia di selezione e al prelievo degli ungulati con cani da seguita, in almeno due sessioni dell'anno] [14];
j nonies) istituisce le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplina il funzionamento e la durata [15];
j decies) prevenzione e indennizzo dei danni arrecati dalla fauna selvatica, nonché concessione dei contributi di cui all'articolo 10 [16];
j undecies) applica le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio [17].
2. La Regione esercita le seguenti funzioni concernenti la gestione faunistica e venatoria [18]:
a) determina, in base alle indicazioni del Piano faunistico regionale, il numero massimo dei cacciatori, suddivisi per singola Riserva di caccia, che possono esercitare l'attività venatoria in ciascun Distretto venatorio;
b) modifica l'elenco e le dimensioni dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria;
c) approva i Piani venatori distrettuali;
d) verifica i risultati inerenti alla gestione dei Piani venatori distrettuali;
e) adotta criteri generali per l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori nelle Riserve di caccia e per il rilascio di permessi annuali per l'esercizio venatorio a cacciatori non associati;
e bis) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco regionale dei dirigenti venatori e del Registro dei cacciatori della regione [19];
f) esclude terreni dall'esercizio venatorio;
g) vieta o limita la caccia, anche per periodi e ambiti definiti, a determinate specie di fauna selvatica per ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute condizioni ambientali, stagionali, climatiche o per malattie;
g bis) rilascia i provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile [20];
g ter) rilascia le autorizzazioni per l'effettuazione di gare e prove cinofile e per il relativo addestramento di cani [21];
g quater) rilascia, distribuisce, sospende e ritira il tesserino regionale di caccia [22];
g quinquies) raccoglie i dati relativi alla gestione faunistica e venatoria [23];
g sexies) cura la vigilanza venatoria [24].
3. Le funzioni di cui al comma 2, lettere a) e b), sono esercitate sentiti i Distretti venatori e le Riserve di caccia.
Art. 3 bis. (Collaborazioni con i Distretti venatori per la distribuzione dei tesserini) [25]
1. Per l'esercizio della funzione della distribuzione dei tesserini di cui all'articolo 3, comma 2, lettera g quater), la Regione può avviare collaborazioni con i Distretti venatori.
Art. 4. (Funzioni tecnico-scientifiche della Regione)
1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera c), esercita in particolare le seguenti funzioni:
a) attività tecnico-scientifiche per tutte le iniziative inerenti alla tutela della fauna e dei suoi habitat e per la loro pianificazione ivi compresa quella del prelievo venatorio;
b) studi, ricerche e monitoraggi della fauna selvatica;
c) propone e sperimenta interventi di miglioramento dello stato faunistico e ambientale anche attraverso progetti di restauro ambientale, immissioni o prelievi di fauna;
d) cura e realizza progetti o programmi di iniziativa comunitaria in materia faunistica e venatoria;
e) propone azioni per il controllo della fauna selvatica e per la mitigazione dell'impatto provocato da specie selvatiche alle attività produttive o ad altre specie animali;
f) supporto conoscitivo per la redazione e l'aggiornamento del Piano faunistico regionale e per la sospensione o limitazione o ampliamento del prelievo venatorio a determinate specie;
g) istituzione e gestione di una banca dati sulla gestione faunistica e venatoria;
h) rilascio di pareri tecnico-scientifici.
2. L'Amministrazione regionale può collaborare con università, istituti di ricerca, enti e associazioni, anche internazionali, per la realizzazione di progetti scientifici finalizzati all'attuazione della presente legge.
3. Con il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modifiche, è istituita la struttura operativa tecnico-scientifica per lo svolgimento delle funzioni di cui alla presente legge.
4. La Regione promuove forme di collaborazione con l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) [26].
Art. 5. (Funzioni delle Province) [27]
1. Le Province esercitano le seguenti funzioni:
a) organizzano la cattura e la distribuzione degli uccelli a fini di richiamo e di allevamento;
a bis) esercitano le funzioni in materia di controllo delle specie di fauna selvatica cinghiale, volpe e corvidi ai sensi dell'articolo 11, commi 1 bis, 1 ter e 1 quater, della
b) disciplinano l'allevamento, la vendita, la detenzione di fauna a scopo di richiamo, ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale;
c) gestiscono le oasi di protezione destinate al rifugio, alla riproduzione e alla sosta della fauna e le zone di ripopolamento e cattura;
d) istituiscono e gestiscono centri di recupero per il soccorso della fauna in difficoltà con l'obbligo di comunicare ai Distretti venatori interessati i dati dei capi recuperati per morte accidentale o da investimento;
e) gestiscono l'attività cinotecnica e cinofila;
f) organizzano i corsi per dirigenti venatori;
g) organizzano i corsi per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione;
h) organizzano i corsi per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio;
i) organizzano i corsi per il conseguimento dell'abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita;
j) organizzano i corsi e gli esami abilitativi per i prelievi in deroga di cui all'articolo 7, comma 2, della
k) organizzano i corsi annuali per la formazione permanente dei cacciatori;
l) organizzano gli esami abilitativi all'esercizio venatorio, alla caccia di selezione e al prelievo degli ungulati con cani da seguita, in almeno due sessioni dell'anno;
m) istituiscono le Commissioni d'esame nel settore venatorio e della vigilanza volontaria e ne disciplinano il funzionamento e la durata;
n) provvedono all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 1 [29];
o) [provvedono all'indennizzo dei danni di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b)] [30];
p) irrogano le sanzioni amministrative in materia di tutela della fauna e di prelievo venatorio.
2. Le Province esercitano, altresì, le seguenti funzioni concernenti la gestione faunistica e venatoria:
a) rilascio dei provvedimenti inerenti alle aziende faunistico-venatorie, alle aziende agri-turistico-venatorie e alle zone cinofile;
b) rilascio delle autorizzazioni per l'effettuazione di gare e prove cinofile e per il relativo addestramento di cani;
c) rilascio, distribuzione, sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia;
d) raccolta dei dati relativi alla gestione faunistica e venatoria attuata sul territorio di competenza;
e) vigilanza venatoria ai sensi dell'articolo 35.
3. Le funzioni di cui al comma 1, lettere f), g), h), i) e l), sono esercitate ai sensi dell'articolo 29, comma 2, in accordo con l'Associazione di cui all'articolo 19 e le funzioni di cui al comma 1, lettera k), sono esercitate ai sensi dell'articolo 29, comma 8, in collaborazione con la medesima.
4. Per l'esercizio della funzione della distribuzione dei tesserini di cui al comma 2, lettera c), le Province possono avviare collaborazioni con l'Associazione di cui all'articolo 19.
5. Le Province trasmettono all'Amministrazione regionale i dati raccolti nello svolgimento delle funzioni di cui ai commi precedenti, anche su supporto informatico.
6. Le Province esercitano le funzioni in materia di caccia ai sensi degli articoli 13 e 17 della
Art. 6. (Comitato faunistico regionale)
1. Presso la Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria è istituito il Comitato faunistico regionale, di seguito denominato Comitato, quale organo di consulenza tecnica della Regione e degli enti locali, che esprime i pareri ed esercita le altre funzioni di cui all'articolo 7.
2. Il Comitato è istituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e rimane in carica cinque anni.
3. Il Comitato è costituito da una rappresentanza degli enti territoriali e del mondo scientifico, ambientale, agricolo e venatorio, così formata:
a) l'Assessore regionale competente in materia faunistica e venatoria, o suo delegato, in qualità di Presidente;
b) il Direttore del Servizio regionale competente in materia di gestione faunistica e venatoria, o un suo delegato, in qualità di vice Presidente;
c) un esperto indicato dall'Università degli studi di Trieste e un esperto indicato dall'Università degli studi di Udine;
d) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni di protezione ambientale;
e) due esperti designati congiuntamente dalle associazioni agricole;
f) due esperti designati dall'Associazione di cui all'articolo 19;
g) due esperti designati dal Consiglio delle autonomie locali [31];
h) un esperto designato dalla Federazione delle associazioni venatorie per la conservazione della fauna selvatica dell'Unione europea (FACE).
4. Il Comitato è integrato con un esperto in gestione faunistica, designato dall'INFS, qualora siano trattate materie in cui le disposizioni statali e regionali ne prevedano la consultazione.
5. Il vice Presidente presiede il Comitato in caso di assenza del Presidente.
6. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere d), ed e), sono designati congiuntamente dai legali rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative in regione, riconosciute a livello nazionale. Qualora le designazioni non siano congiunte, l'Assessore competente in materia faunistica e venatoria provvede alla nomina dei rappresentanti indicati dagli enti o associazioni. Nelle more della costituzione dell'Associazione di cui all'articolo 19 i due esperti di cui al comma 3, lettera f), sono designati dalla Conferenza dei Presidenti dei Distretti venatori di cui all'articolo 18, comma 2, e restano in carica sino a sessanta giorni dopo la costituzione dell'Associazione dei cacciatori.
7. I componenti del Comitato di cui al comma 3, lettere c), d), e), f) e g) devono essere laureati in biologia ovvero in scienze naturali, in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze della produzione animale, in medicina veterinaria, in scienze ambientali o possedere un adeguato curriculum in gestione faunistica o in gestione venatoria.
8. Alla scadenza della durata del Comitato i componenti possono essere riconfermati. In caso di dimissioni o di sostituzione di un rappresentante, il componente nominato dura in carica sino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. L'assenza ingiustificata di un componente per più di tre sedute consecutive comporta la decadenza dall'incarico e la conseguente sostituzione.
9. I pareri del Comitato sono resi entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta o degli atti. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato reso il parere o senza che il Comitato abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
10. Il Comitato è convocato almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la seduta, salvo motivate ragioni di urgenza. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e le deliberazioni sono approvate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente [32].
11. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta, a titolo consultivo, nella seduta del Comitato esperti o funzionari con incarichi attinenti alle materie in discussione.
12. La Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria assicura l'attività di segreteria.
13. La Regione è autorizzata a sostenere gli oneri per il funzionamento del Comitato e per gli studi e le ricerche promossi dal medesimo. Il trattamento dei componenti esterni è disciplinato dalla
Art. 7. (Funzioni del Comitato faunistico regionale)
1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
a) esprime pareri sul Piano faunistico regionale, sugli atti della programmazione faunistica e venatoria e, in generale, su ogni questione afferente alla gestione faunistica e venatoria;
b) formula proposte di indirizzo dell'attività tecnico-scientifica della Regione in materia faunistica;
c) formula proposte di indirizzo per le attività concernenti la gestione venatoria;
d) formula proposte di studi e ricerche in materia di protezione della fauna;
e) propone strategie, obiettivi faunistici e criteri per la predisposizione e l'adozione del Piano faunistico regionale e dei Piani venatori distrettuali.
2. Il Comitato esprime parere sulle materie disciplinate dalla presente legge su richiesta dell'Amministrazione regionale, degli enti locali e dell'Associazione di cui all'articolo 19.
Capo II
Programmazione faunistica
Art. 8. (Piano faunistico regionale)
1. La Regione predispone il Piano faunistico regionale (PFR), quale atto di programmazione generale per la realizzazione dei seguenti obiettivi:
a) tutela, conservazione, riproduzione e miglioramento della fauna selvatica e della biodiversità;
b) gestione del patrimonio faunistico e del prelievo venatorio nel rispetto del principio della pari dignità di ogni forma di esercizio venatorio e nel rispetto delle culture, della storia, degli usi, delle tradizioni e dei costumi del Friuli Venezia Giulia.
2. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera a), provvede a:
a) individuare lo stato delle diverse specie selvatiche e dei relativi habitat con particolare riferimento a quelle tutelate dalla disciplina comunitaria;
b) analizzare le dinamiche delle diverse popolazioni faunistiche;
c) individuare le misure volte al miglioramento dello stato faunistico e degli habitat.
3. Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), provvede a:
a) individuare il territorio agro-silvo-pastorale vocato alla programmazione faunistica;
a bis) determinare i confini della Zona faunistica delle Alpi in attuazione dell'articolo 2 [33];
a ter) determinare i criteri per individuare le dimensioni spaziali e faunistiche dei territori destinati a protezione della fauna selvatica [34];
b) individuare unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica e gestionale;
c) indicare gli obiettivi faunistici delle specie cacciabili per ciascuna unità territoriale [35];
d) individuare i criteri per determinare il numero massimo di cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia;
e) indicare i criteri per la predisposizione e l'adozione dei Piani venatori distrettuali [36];
f) stabilire i criteri per la differenziazione del prelievo venatorio relativo alla selvaggina adulta proveniente da allevamento e per l'individuazione dei territori ove è possibile il rilascio della stessa senza limitazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 con riferimento alle zone per le attività cinofile [37];
g) individuare i criteri per disciplinare il prelievo di selezione agli ungulati anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla
h) determinare i criteri per la costituzione di aziende faunistico-venatorie, di aziende agri-turistico-venatorie, delle zone cinofile e per lo svolgimento di prove e gare cinofile;
i) definire programmi specifici di conservazione faunistica relativi a specie di fauna selvatica in difficoltà.
3 bis. In attesa dell'aggiornamento del PFR, dall'annata venatoria 2017/2018 gli obiettivi di cui al comma 3, lettera c), e i criteri di cui al comma 3, lettera f), possono essere adottati con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato faunistico regionale [38].
4. Al fine di assicurare la necessaria uniformità della programmazione faunistica sul territorio regionale, i programmi di gestione faunistica delle aree protette si raccordano con il PFR.
5. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono predisposti dalla Direzione centrale competente in materia faunistica e venatoria [39].
6. Le parti del PFR e dei relativi aggiornamenti attuativi degli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), sono soggette a valutazione di incidenza ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del regolamento recante attuazione della
7. Il PFR e i relativi aggiornamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Comitato e del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della
8. Con il procedimento di cui al comma 7 possono essere approvate separatamente le parti del PFR di cui ai commi 2 e 3.
9. Gli atti generali della programmazione faunistica di cui ai commi precedenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione.
10. Per la redazione del PFR e dei relativi aggiornamenti l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere indagini, effettuare studi, curare pubblicazioni e a stipulare convenzioni con centri di ricerca e di consulenza pubblici e con soggetti privati che diano garanzia di provata competenza tecnico-scientifica.
11. Il PFR è sottoposto a verifica almeno ogni cinque anni. Le eventuali modificazioni di taluni dei contenuti del PFR di cui ai commi 2 e 3, rese necessarie in esito ai controlli di cui all'articolo 21 ovvero ad altra verifica tecnico-scientifica prevista dalla disciplina comunitaria, nazionale e regionale, determinano in ogni tempo l'aggiornamento del PFR, nelle parti modificate.
12. In sede di prima applicazione della presente legge, il PFR è adottato dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ed è pubblicato sul sito Internet della Regione, con avviso di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Chiunque vi abbia interesse può presentare osservazioni entro i successivi novanta giorni e la Regione avvia la concertazione con le associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie riconosciute a livello nazionale e maggiormente rappresentative sul territorio regionale e con i Distretti venatori. Il progetto di PFR può essere integrato e modificato a seguito delle attività di consultazione e concertazione e prosegue il suo iter di approvazione ai sensi dei commi 6 e 7 [40].
Art. 8 bis. (Istituzione di zone destinate a protezione della fauna) [41]
1. Sono zone destinate alla protezione della fauna ai sensi e per gli effetti dell'articolo 10, comma 4, della
a) le oasi di protezione, destinate alla conservazione degli habitat naturali, al rifugio, alla riproduzione, alla sosta della fauna selvatica, stanziale e migratoria, e alla cura della prole;
b) le zone di ripopolamento e cattura, destinate a favorire la riproduzione della fauna selvatica stanziale e la sosta e la riproduzione della fauna migratoria, a fornire la fauna selvatica mediante la cattura per ripopolamenti, a favorire l'irradiamento della fauna selvatica nei territori circostanti fino alla stabilizzazione della densità ottimale per il territorio;
c) i centri pubblici di riproduzione di fauna selvatica, destinati alla ricostituzione di popolazioni autoctone allo stato naturale;
d) le zone di rifugio delle Riserve di caccia finalizzate alla salvaguardia del patrimonio faunistico stanziale e per la sosta della selvaggina migratoria.
2. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), sono istituite, con deliberazione della Giunta regionale, le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura in base ai criteri individuati dal Piano faunistico regionale, sentito il Distretto venatorio e le Riserve di caccia territorialmente interessate. In attesa del Piano faunistico regionale, la Regione provvede, con deliberazione della Giunta regionale, sentito il Comitato, a determinare i criteri per l'individuazione delle dimensioni spaziali e faunistiche dei territori da destinare a protezione della fauna.
3. Il provvedimento di istituzione dell'oasi di protezione e della zona di ripopolamento ha validità di dieci anni. Può essere rinnovato per un identico periodo o revocato prima della scadenza per giustificati motivi di interesse generale, anche con recupero della fauna selvatica mediante cattura.
4. La fauna catturata in un'oasi di protezione può essere introdotta in altra oasi. La fauna catturata nelle zone di ripopolamento ai sensi del comma 3 può essere introdotta in altra zona di protezione ovvero impiegata prioritariamente per il ripopolamento delle Riserve di caccia comprese nel Distretto venatorio territorialmente interessato.
5. La gestione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura spetta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), alla Regione che provvede, in particolare [42]:
a) alla tutela o al recupero di habitat delle specie di rilevante interesse naturalistico;
a bis) a delimitare i confini delle aree con tabelle perimetrali, dalle dimensioni di centimetri trenta per quaranta, collocate in modo che siano visibili le due contigue; qualora i terreni siano delimitati da corsi o specchi d'acqua, le tabelle possono essere collocate su galleggianti [43];
b) alla vigilanza, all'assistenza tecnica e all'organizzazione delle operazioni di cattura;
c) al risarcimento degli eventuali danni sulle colture agricole e allevamenti zootecnici con le risorse destinate a tali finalità ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a);
d) agli interventi diretti di protezione o di incremento numerico delle specie maggiormente rappresentative;
e) a comunicare annualmente gli esiti della gestione faunistica alla struttura regionale competente in materia di tutela della fauna.
6. La Regione può istituire e gestire centri regionali di riproduzione di fauna selvatica con particolare riguardo a scopi di tutela della diversità genetica e della biodiversità, nonchè di promozione per il recupero e lo sviluppo faunistico, in conformità alle indicazioni del PFR, su terreni demaniali o su altri terreni idonei per i quali si sia ottenuto per almeno cinque anni l'assenso del proprietario o del conduttore del fondo, e che presentino varietà di aree aperte e zone di rimessa tali da consentire buone concentrazioni di fauna selvatica. In attesa del PFR gli indirizzi per l'istituzione e la gestione dei centri regionali di produzione della fauna selvatica sono fissati con deliberazione della Giunta regionale sentito il comitato di cui all'articolo 6 [44].
7. Nelle zone non vincolate per l'opposizione manifestata dai proprietari o conduttori di fondi interessati resta in ogni caso precluso l'esercizio dell'attività venatoria fino alla destinazione da parte della Regione delle suddette aree ad altro uso nell'ambito della pianificazione faunistico-venatoria.
8. Con la deliberazione di individuazione delle Riserve di caccia di cui al comma 1 dell'articolo 14 è delimitata la zona di rifugio destinata alla salvaguardia della selvaggina stanziale ed alla sosta della selvaggina migratoria.
9. Su proposta di Riserve di caccia contermini può essere delimitata un'unica zona di rifugio che garantisca le dimensioni spaziali stabilite dall'articolo 8.
Art. 8 ter. (Selvaggina pronta caccia) [45]
1. La Regione promuove e finanzia progetti mirati alla ricostituzione delle popolazioni selvatiche. Nelle more dell'approvazione del Piano faunistico venatorio regionale, sono ammesse immissioni di fauna "pronta caccia" sul territorio regionale.
2. Fanno parte della selvaggina "pronta caccia" le seguenti specie di uccelli: quaglia, fagiano e starna quando nate e cresciute negli allevamenti di cui all'articolo 17 della
3. Nelle more dell'attuazione dei progetti di cui al comma 1, le immissioni sul territorio delle Riserve di caccia della selvaggina "pronta caccia" sono regolamentate dal Regolamento di fruizione venatoria di ciascuna Riserva e non sono soggette a limitazioni di numero e di sesso. Le Riserve di caccia, in deroga alle vigenti disposizioni di legge, stabiliscono i tempi e le modalità delle immissioni della selvaggina "pronta caccia".
Capo III
Altre disposizioni concernenti la gestione faunistica
Art. 9. (Monitoraggio sanitario)
1. La Regione predispone e coordina, mediante la Direzione centrale competente in materia di salute pubblica d'intesa con la Direzione centrale competente in materia di tutela della fauna e avvalendosi degli Istituti zooprofilattici, delle Aziende per i servizi sanitari e dell'attività del Corpo forestale regionale, delle Riserve di caccia e delle guardie venatorie volontarie, il programma di monitoraggio delle malattie a carattere diffusivo o infettivo che interessano la fauna selvatica e l'attuazione del programma medesimo. Il programma di monitoraggio è predisposto entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è aggiornato, ogni triennio, alla situazione epidemiologica regionale [46].
2. Per l'attuazione del programma di monitoraggio sono predisposti protocolli operativi.
3. Il monitoraggio è effettuato su un campione statisticamente significativo di mammiferi e uccelli che presentano, vivi o morti, sintomatologie riferibili a quanto previsto dai protocolli operativi e di selvaggina di grossa taglia rinvenuta morta all'interno dei centri abitati o a distanza inferiore a trecento metri da stabilimenti zootecnici.
4. Il programma di monitoraggio prevede:
a) l'analisi della situazione epidemiologica della fauna selvatica regionale, con particolare riferimento allo stato sanitario degli animali ricoverati nei Centri di recupero della fauna selvatica e della selvaggina di grossa taglia;
b) la percentuale di capi, distinti per specie, che le Riserve di caccia devono far sottoporre ad analisi;
c) la percentuale dei capi, rinvenuti morti o feriti, da sottoporre a monitoraggio;
d) le malattie da ricercare, distinte per ciascuna specie;
e) i protocolli di raccolta, esame e consegna dei campioni destinati all'indagine.
5. Le carni degli animali selvatici abbattuti nel corso dell'attività venatoria sono cedute dal cacciatore al consumatore, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera e), del
Art. 10. (Conservazione delle attività antropiche, della fauna selvatica e del patrimonio paesaggistico) [47]
1. Al fine di ridurre l'impatto della fauna selvatica sulle attività antropiche, di garantire la salvaguardia della fauna selvatica e di conservare e valorizzare il patrimonio storico-culturale del paesaggio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) indennizzare i danni arrecati dall'esercizio dell'attività venatoria all'agricoltura e dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura dell'80 per cento del danno accertato [48];
b) indennizzare i danni arrecati dalla fauna selvatica ai veicoli, non altrimenti indennizzabili o risarcibili, nella misura dell'80 per cento del danno accertato [49];
c) concedere contributi per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica all'agricoltura, al patrimonio zootecnico e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo, nella misura massima dell'80 per cento delle spese ammissibili;
d) attuare o finanziare interventi per la prevenzione dei danni arrecati dalla fauna selvatica ai veicoli;
e) concedere contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli;
f) concedere contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale delle Riserve di caccia e le iniziative di miglioramento ambientale attuate dalle Riserve di caccia intese a favorire l'insediamento, la salvaguardia e l'incremento della fauna selvatica.
2. Gli indennizzi e i contributi previsti dal comma 1 sono concessi in osservanza della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
2 bis. Per l'accertamento e la stima dei danni di cui al comma 1, lettera b), ai fini della determinazione dell'entità dell'indennizzo, la Regione può stipulare appositi contratti con professionisti iscritti nel ruolo dei periti assicurativi di cui all'articolo 157 del
3. La Regione può stipulare apposite polizze, individuando le tipologie dei rischi di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) oggetto della copertura assicurativa.
Art. 11. (Tutela di specie di interesse comunitario)
1. Al fine di garantire la salvaguardia e la conservazione delle specie Orso bruno (Ursus arctos), Sciacallo dorato (Canis aureus), Lince (Lynx lynx) e Lupo (Canis lupus), appartenenti a specie di interesse comunitario ai sensi della
2. Il contributo per le opere di prevenzione è fissato nella misura massima del 90 per cento delle spese ammissibili e comunque sino al massimo della spesa determinato con il regolamento regionale di cui all'articolo 39, comma 1, lettera b), fatta salva la facoltà dell'Amministrazione regionale di acquistare e consegnare in comodato gratuito le attrezzature per la prevenzione dei danni [52].
3. L'indennizzo dei danni è fissato nella misura massima del 100 per cento, detratti eventuali premi assicurativi corrisposti al danneggiato. Il procedimento deve concludersi entro il termine di trenta giorni.
4. Qualora il proprietario del bene danneggiato risulti responsabile dell'abbattimento di esemplari delle specie protette di cui al comma 1, si provvede al recupero delle somme già erogate.
CAPO III bis [53]
ALTRE DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA FAUNA SELVATICA
Art. 11 bis. (Fauna selvatica ferita) [54]
1. La Regione disciplina il recupero della fauna selvatica ferita durante l'esercizio venatorio o a seguito di sinistro stradale o per altre cause nel rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo [55].
2. L'attività di recupero di cui al comma 1 può essere svolta avvalendosi dei conduttori di cani da traccia abilitati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 5), di seguito denominati recuperatori abilitati [56].
3. Le abilitazioni al recupero della fauna selvatica ferita di cui al comma 2 sono valide sull'intero territorio regionale.
4. I soggetti di cui al comma 2 sono iscritti, previa domanda, nell'Elenco dei recuperatori abilitati tenuto dalla Regione e pubblicato sul proprio sito informatico [57].
4 bis. I cani da traccia sono abilitati al recupero di fauna selvatica ferita a seguito del superamento di prove di lavoro:
a) organizzate dalla Regione;
b) organizzate dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI);
c) riconosciute dall'ENCI [58].
4 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati i criteri per l'organizzazione e il riconoscimento delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale della Commissione giudicatrice delle prove di lavoro di cui al comma 4 bis, lettera a), è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina ed è disciplinato dalla
4 quater. L'abilitazione al recupero di fauna selvatica ferita è riconosciuta, previa domanda, ai conduttori e ai cani da traccia abilitati in altre Regioni italiane a seguito del superamento di un esame, una prova o un corso conforme ai criteri indicati dall'ISPRA [60].
5. Il recuperatore abilitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, può utilizzare le armi di cui all'articolo 13 della
6. Il cacciatore che ha ferito un animale richiede l'intervento di recupero del medesimo. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito nel corso dell'attività venatoria.
7. Il recuperatore abilitato comunica, per il tramite dei Direttori delle Riserve di caccia, preventivamente l'inizio delle operazioni di recupero della fauna ferita alle strutture della Regione competenti in materia di vigilanza venatoria, le quali possono impartire disposizioni, partecipare o effettuare direttamente l'attività di recupero qualora, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo o a motivazioni di pubblica sicurezza, ne ravvisino la necessità [61].
7 bis. Gli ungulati feriti in seguito a sinistri stradali, qualora riportino lesioni tali da non poter essere riabilitati o rilasciati in natura o in relazione a circostanze di tempo e di luogo e per motivazioni di pubblica sicurezza, possono essere abbattuti sul posto da un cacciatore, individuato all'uopo dal Direttore della Riserva di caccia nella quale è avvenuto l'investimento [62].
7 ter. La verifica delle lesioni di cui al comma 7 bis è effettuata da un veterinario dell'Azienda per l'assistenza sanitaria competente per territorio, che provvede a rilasciare la certificazione relativa alla destinazione della carcassa [63].
7 quater. La carcassa resta nella disponibilità del cacciatore che ha eseguito l'intervento [64].
8. [Entro il 28 febbraio la Provincia trasmette alla Regione il riepilogo degli esiti degli interventi di recupero della fauna ferita effettuati nel corso dell'anno precedente] [65].
9. Sono fatte salve le abilitazioni al recupero di fauna ferita dei conduttori e dei cani da traccia conseguite presso le Province prima dell'entrata in vigore della
TITOLO III
GESTIONE VENATORIA
Capo I
Programmazione della gestione venatoria
Art. 12. (Gestione venatoria)
1. La gestione venatoria è l'insieme delle attività necessarie per l'attuazione di un prelievo venatorio programmato e funzionale a conseguire gli obiettivi del PFR.
2. La gestione venatoria è attuata dai cacciatori con le modalità e nei limiti previsti dalle normative comunitarie, nazionali e regionali di settore.
Art. 13. (Piano venatorio distrettuale)
1. Il Piano venatorio distrettuale (PVD) è l'atto di programmazione venatoria che attua, sul territorio di ciascun Distretto venatorio, strategie e obiettivi del PFR e disciplina gli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio indicati con deliberazione della Giunta regionale. Sino all'approvazione del PFR, la Giunta regionale individua gli indirizzi generali e i criteri per la predisposizione del PVD e per l'attuazione dei prelievi di fauna previsti dal medesimo.
2. Il PVD riguarda la fauna oggetto di prelievo venatorio. Nessuna specie stanziale può essere oggetto di prelievo o di un provvedimento di gestione venatoria in assenza della relativa previsione nel PVD [67].
3. Il Distretto venatorio predispone il PVD, anche solo per alcune specie, sentiti i rappresentanti locali delle associazioni di protezione ambientale, agricole e venatorie maggiormente rappresentative a livello regionale e gli enti locali territorialmente compresi nel Distretto venatorio, e lo propone alla Giunta regionale, trasmettendolo contestualmente alla struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria [68].
4. In sede di prima applicazione della presente legge, il Distretto venatorio propone il PVD ai sensi del comma 3 entro centottanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 1. Qualora entro tale termine sia approvato il PFR, il Distretto venatorio propone il PVD entro novanta giorni dalla pubblicazione del PFR sul Bollettino Ufficiale della Regione.
5. L'Amministrazione regionale, successivamente al ricevimento della proposta di PVD, può per una sola volta richiedere al Distretto Venatorio proponente integrazioni e modifiche ai contenuti del Piano.
6. La Giunta regionale, previo parere del Comitato, approva con propria deliberazione il PVD, con eventuali prescrizioni, entro sessanta giorni dalla presentazione della proposta del PVD. In sede di prima applicazione della presente legge, il termine per l'approvazione del primo PVD di ciascun Distretto venatorio è di centoventi giorni.
7. La struttura regionale competente in materia faunistica e venatoria concede annualmente il prelievo di fauna previsto nel PVD alle Riserve di caccia e alle aziende faunistico-venatorie comprese nel territorio del Distretto venatorio proponente, in conformità ai criteri stabiliti dal PFR e alle eventuali prescrizioni indicate dalla Giunta regionale [69].
7 bis. In attesa dell'aggiornamento del PFR, dall'annata venatoria 2017/2018, i criteri per la concessione del prelievo di fauna di cui al comma 7 possono essere adottati con deliberazione della Giunta Regionale, sentito il Comitato faunistico regionale. La deliberazione stabilisce anche i criteri per concedere il prelievo di fauna prevedendo correttivi, integrazioni e modifiche rispetto ai contenuti dei piani di prelievo dei PVD [70].
8. Il PVD è valido cinque anni e può essere modificato dalla Giunta regionale anche in esito a verifiche sui risultati di gestione del PVD o su motivata richiesta del Distretto venatorio.
9. Possono essere proposti da più Distretti venatori e approvati, anche solo per alcune specie, PVD concernenti più Distretti venatori.
10. Il PVD, sottoscritto da un tecnico laureato in biologia ovvero in scienze naturali, in scienze agrarie, in scienze forestali, in scienze della produzione animale, in medicina veterinaria, in scienze ambientali, e con comprovata esperienza in gestione faunistica, contiene:
a) l'analisi della situazione faunistica con l'indicazione della consistenza, della densità e della tendenza complessiva delle popolazioni faunistiche, specificate per ambito territoriale;
b) l'indicazione degli obiettivi faunistici e venatori perseguiti;
c) il programma delle immissioni di fauna nelle stagioni venatorie, nel rispetto del PFR e degli indirizzi regionali, fermo restando l'obiettivo di contenere tali immissioni nei periodi individuati dal calendario venatorio;
d) i programmi di miglioramento ambientale indispensabili per raggiungere gli obiettivi di cui alla lettera b), da attuarsi a cura delle Riserve di caccia, che si avvalgono prioritariamente dei propri soci, delle aziende agricole presenti sul proprio territorio e delle aziende faunistico-venatorie;
e) l'elenco dei piani di prelievo venatorio, distinti per Riserva di caccia e per azienda faunistico-venatoria;
f) la disciplina degli aspetti di rilievo pubblicistico dell'esercizio venatorio di cui al comma 1;
g) la relazione di verifica di significatività dell'incidenza che il PVD può avere sui siti compresi nella rete "Natura 2000", predisposto nel rispetto della disciplina nazionale e regionale [71].
Capo II
Organizzazione della gestione venatoria
Sezione I
Riserve di caccia
Art. 14. (Riserve di caccia)
1. Il territorio regionale è suddiviso in unità territoriali denominate Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia faunistica e venatoria, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l'elenco e le dimensioni delle Riserve di caccia, al fine di migliorare la gestione faunistica e venatoria.
2. L'Amministrazione regionale assegna il territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia, per la gestione venatoria, a una associazione senza fine di lucro, costituita tra i cacciatori ammessi a esercitare l'attività venatoria sul medesimo territorio.
3. [Il territorio è assegnato alle associazioni di cui al comma 2 che aderiscono all'Associazione di cui all'articolo 19, per le finalità ivi previste] [72].
4. Lo statuto dell'associazione della Riserva di caccia individua gli scopi dell'associazione e disciplina l'elezione, l'organizzazione e il funzionamento degli organi, i diritti e gli obblighi degli associati, le condizioni della loro ammissione ed esclusione, conformemente alle clausole minime di uniformità degli statuti delle Riserve di caccia individuate con deliberazione della Giunta regionale. Gli statuti e le modifiche sono trasmessi all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dall'approvazione [73].
5. Sono organi necessari dell'associazione della Riserva di caccia l'Assemblea dei soci, che adotta gli atti di gestione venatoria della Riserva di caccia e il Direttore della medesima.
6. Il Direttore della Riserva di caccia è il legale rappresentante dell'associazione della Riserva di caccia ed è iscritto nell'Elenco regionale dei dirigenti venatori. La mancata iscrizione nell'Elenco per il mancato superamento del primo esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies), punto 1), successivo all'elezione, comporta la decadenza del Direttore della Riserva di caccia e la gestione diretta dell'associazione Riserva di caccia da parte dell'Associazione di cui all'articolo 19. Il dirigente venatorio dichiarato decaduto è ineleggibile fino al superamento dell'esame [74].
7. Il Direttore della Riserva di caccia rimane in carica cinque anni e, qualora cessi dal mandato, è sostituito per il restante periodo.
7.1. Il Direttore della Riserva di caccia può ricoprire il medesimo incarico anche in una o più Riserve contigue comprese nel medesimo Distretto, previa concorde deliberazione delle Riserve interessate adottata dall'assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi dei soci assegnati [75].
7 bis. Il Direttore della riserva di caccia oggetto di intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 21, comma 2, non può essere rieletto alla medesima carica per il mandato immediatamente successivo all'adozione di tale provvedimento [76].
Art. 15. (Funzioni)
1. L'associazione della Riserva di caccia attua la gestione venatoria in esecuzione del PVD e degli indirizzi del Distretto venatorio e organizza l'esercizio venatorio nel rispetto anche degli usi, tradizioni e consuetudini locali.
2. L'associazione della Riserva di caccia provvede in particolare a:
a) attuare il PVD sul territorio di competenza;
b) adottare il regolamento di fruizione venatoria;
c) trasmettere al Distretto venatorio gli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche e i consuntivi annuali di gestione faunistica e venatoria [77];
d) tenere i registri necessari per l'esercizio venatorio e il registro degli inviti [78];
e) segnalare le presunte violazioni disciplinari di competenza dell'Associazione di cui all'articolo 19;
f) attuare i programmi di miglioramento ambientale individuati nel PVD;
g) rilasciare i permessi di caccia a cacciatori non associati;
h) partecipare alle attività del Distretto venatorio di appartenenza.
3. Qualora una Riserva di caccia provveda a suddividere il territorio in zone al fine dell'esercizio venatorio, il criterio di assegnazione dei cacciatori alle zone stesse deve essere basato su criteri oggettivi, quali il sorteggio, o altri criteri oggettivi definiti dal Distretto venatorio.
4. Quanto disposto dal comma 3 si applica anche nei casi in cui la suddivisione del territorio in zone sia avvenuta in data antecedente l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 16. (Regolamento di fruizione venatoria)
1. Il regolamento di fruizione venatoria disciplina il prelievo e l'esercizio venatorio sul territorio assegnato e per le annate venatorie in esso indicate, nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli indirizzi della Regione e del Distretto venatorio [79].
2. Il regolamento è adottato, su proposta del Direttore, dall'Assemblea dei soci conformemente alle clausole minime di uniformità individuate con deliberazione della Giunta regionale. Il regolamento diventa esecutivo con l'approvazione da parte del Distretto venatorio. Il Distretto venatorio trasmette il regolamento all'Amministrazione regionale entro dieci giorni dall'approvazione [80].
3. L'esercizio venatorio è consentito sul territorio della Riserva di caccia esclusivamente quando:
a) la Riserva sia dotata del regolamento di fruizione venatoria già esecutivo;
b) la Riserva abbia versato la quota di cui all'articolo 17, comma 6, lettera b);
c) il Distretto abbia ratificato i censimenti annuali ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera f) [81].
3 bis. L'esercizio venatorio nei confronti della fauna stanziale è consentito limitatamente alle specie per cui sia stato concesso il prelievo [82].
3 ter. La disposizione di cui al comma 3, lettera b), si applica dalla data di esecutività del regolamento di fruizione venatoria adottato conformemente alle clausole minime di cui al comma 2 [83].
Art. 16 bis. (Registri obbligatori per l'esercizio dell'attività venatoria) [84]
1. L'individuazione dei registri obbligatori per l'esercizio dell'attività venatoria è riservato alla legge secondo le disposizioni del presente articolo.
2. I registri obbligatori sono:
a) il registro dei soci;
b) il registro degli abbattimenti della selvaggina ungulata;
c) il registro dei contrassegni.
3. La Giunta regionale, in sede di adozione della modulistica dei registri di cui al comma 2, può individuare modalità uniformi di tenuta dei registri.
4. L'Assemblea dei soci della Riserva di caccia di cui all'articolo 14, comma 5, può prevedere, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei presenti durante lo svolgimento dell'Assemblea ordinaria validamente costituita, il registro per la caccia agli ungulati con il cane da seguita, il registro o le schede di braccata, il registro o elenco delle squadre precostituite di cacciatori e dei cani abilitati alla cacciata o seguita di cui all'articolo 7 ter della
Sezione II
Distretti venatori
Art. 17. (Distretti venatori)
1. I Distretti venatori sono unità territoriali omogenee dal punto di vista ambientale e di vocazione faunistica, di usi e consuetudini locali e sono istituiti con deliberazione della Giunta regionale, da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione, sentito il Comitato. Con il medesimo procedimento possono essere modificati l'elenco e le dimensioni dei Distretti venatori.
2. Il Distretto venatorio è composto dall'insieme delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile il cui territorio ricade, in misura prevalente, nell'ambito territoriale di competenza del Distretto venatorio. Il Distretto venatorio esercita le funzioni di cui all'articolo 18, con le modalità previste dai commi seguenti.
3. I Distretti venatori sono il coordinamento dei soggetti preposti all'organizzazione venatoria sul territorio, esercitato attraverso i seguenti organi:
a) l'Assemblea, che è composta dai legali rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia, ovvero dai vicedirettori eventualmente delegati e, inoltre, dai legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile, in misura non superiore al 10 per cento dei rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia;
b) il Presidente, quale legale rappresentante del Distretto venatorio, eletto dall'Assemblea del Distretto venatorio tra i legali rappresentanti dei soggetti appartenenti al Distretto venatorio, che rimane in carica cinque anni e, qualora cessi dal mandato, è sostituito per il restante periodo;
c) il vice Presidente, nominato dal Presidente, che sostituisce con pieni poteri il Presidente in caso di sua assenza o altro legittimo impedimento.
4. L'Assemblea di cui al comma 3, lettera a), svolge le funzioni attribuite al Distretto venatorio.
5. L'associazione della Riserva di caccia, ovvero altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio, assicura l'attività di segreteria e di supporto tecnico del Distretto venatorio, per l'esercizio delle funzioni e per il funzionamento del medesimo.
6. Con regolamento sono disciplinati:
a) l'organizzazione e il funzionamento degli organi di cui al comma 3;
b) la quota che ciascun componente versa al soggetto di cui al comma 5 per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 18.
7. Il regolamento è approvato, conformemente agli indirizzi dati dalla Giunta regionale, entro novanta giorni dall'insediamento dell'organo di cui al comma 3, lettera a), dalle Assemblee dei soci delle associazioni delle Riserve di caccia e dai legali rappresentanti di tutti gli altri soggetti di cui al comma 2 ed è sottoscritto da questi ultimi e dai Direttori delle associazioni delle Riserve di caccia.
7 bis. Il Presidente del Distretto venatorio oggetto di intervento sostitutivo ai sensi dell'articolo 21 comma 2, non può essere rieletto alla medesima carica per il mandato immediatamente successivo all'adozione di tale provvedimento [85].
Art. 18. (Funzioni)
1. I Distretti venatori svolgono le seguenti funzioni:
a) elaborano le proposte di PVD;
b) coordinano l'attività di gestione venatoria delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile di competenza;
c) coordinano le attività connesse all'esercizio venatorio provvedendo a predisporre il regolamento tipo di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;
d) individuano criteri oggettivi per l'assegnazione dei cacciatori nelle zone, eventualmente individuate dalle Riserve di caccia, per l'esercizio venatorio;
e) approvano i regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia;
f) ratificano la relazione consuntiva annuale della gestione faunistico-venatoria delle Riserve di caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile di competenza e la trasmettono all'Amministrazione regionale, unitamente agli esiti dei censimenti annuali delle specie faunistiche effettuati dalle Riserve di caccia, al fine di consentire lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 21;
g) realizzano almeno una volta all'anno le mostre dei trofei dei capi ungulati abbattuti nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie del Distretto venatorio a cui tutte le Riserve di caccia e le aziende faunistico-venatorie del Distretto stesso sono tenute a partecipare. Qualora le stesse non partecipino all'esposizione dei trofei la Regione provvede a decretare la decadenza del Direttore della Riserva di caccia con conseguente commissariamento [86].
2. I Distretti venatori, riuniti in Conferenza in persona dei loro Presidenti, sono sentiti dalla Regione qualora sia ritenuto opportuno ai fini di una corretta gestione venatoria.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare all'associazione della Riserva di caccia o ad altro soggetto che esprime il Presidente del Distretto venatorio:
a) un contributo annuale per le spese concernenti l'attività di segreteria e di presidenza nella misura massima di 4 euro per ciascun cacciatore ammesso ad esercitare l'attività venatoria in una delle Riserve di caccia di cui si compone il Distretto e comunque non superiore al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile;
b) contributi per le spese concernenti la predisposizione del PVD nella misura massima del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile [87].
Sezione III
Associazione dei cacciatori
Art. 19. (Associazione dei cacciatori) [88]
1. L'Associazione dei cacciatori è costituita dalle associazioni delle Riserve di caccia con sede sul territorio regionale che aderiscono alla medesima ed è finalizzata alla gestione associata delle funzioni concernenti l'organizzazione dell'attività venatoria. L'associazione dei cacciatori è riconosciuta con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.
2. Ai fini del riconoscimento di cui al comma 1, lo statuto dell'Associazione dei cacciatori:
a) individua, come suoi organi, il Presidente, quale legale rappresentante dell'Associazione, l'Assemblea degli eletti, che esprime il Consiglio direttivo e il Collegio dei revisori dei conti;
b) garantisce la partecipazione di tutti i cacciatori della regione ammessi alle associazioni di cui al comma 1 alle elezioni del Presidente e dell'Assemblea degli eletti;
c) determina la composizione degli organi, assicurando nell'Assemblea degli eletti un'adeguata e omogenea rappresentanza dei cacciatori sia territoriale, su base distrettuale, che per tipologia di caccia e, qualora una tipologia non trovi rappresentanza in seno all'Assemblea degli eletti, tale organo è integrato mediante cooptazione nel numero di un componente per ciascuna delle tipologie non rappresentate;
d) stabilisce la presenza di un componente del Collegio dei revisori dei conti nominato dalla Regione.
3. In sede di prima applicazione della presente legge, lo statuto è adottato dai legali rappresentanti delle associazioni delle Riserve di caccia che aderiscono alla Associazione dei cacciatori in qualità di soci fondatori, in conformità allo schema-tipo predisposto, previo parere della competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale. Lo statuto è adottato entro sessanta giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dello statuto-tipo approvato dalla Giunta regionale ed è comunicato alla Giunta regionale per le finalità di cui al comma 2.
4. I legali rappresentanti di cui al comma 3 sono convocati dalla Conferenza permanente dei Distretti venatori di cui all'articolo 40, comma 8.
5. Entro centoventi giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dello statuto-tipo approvato dalla Giunta regionale, le assemblee dei soci delle associazioni delle Riserve di caccia deliberano l'eventuale adesione all'Associazione dei cacciatori.
6. Ogni modifica dello statuto di cui al comma 3 adottata dall'Associazione dei cacciatori è comunicata alla Giunta regionale che, entro trenta giorni, trasmette le eventuali proprie vincolanti valutazioni.
7. L'Associazione, per il suo funzionamento, utilizza risorse proprie o altre risorse private o pubbliche.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi all'Associazione dei cacciatori per le spese concernenti l'attività di segreteria e per l'esercizio delle funzioni conferite, nella misura massima del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili.
Art. 20. (Funzioni)
1. L'Associazione dei cacciatori coordina l'attività delle associazioni delle Riserve di caccia e dei Distretti venatori, promuove la tutela della fauna e del territorio e il buon esercizio venatorio anche attraverso la diffusione delle regole venatorie e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) l'esercizio delle attività concernenti l'ammissione e il trasferimento dei cacciatori alle Riserve di caccia in conformità ai criteri indicati dalla Regione;
b) l'adozione dei provvedimenti di decadenza dei Direttori delle Riserve di caccia e dei cacciatori;
c) l'esercizio dell'attività disciplinare connessa a violazioni di statuti e regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia mediante l'irrogazione delle sanzioni della censura scritta e della sospensione dall'esercizio venatorio per un periodo non superiore a una annata venatoria nella Riserva di caccia di appartenenza;
d) [la tenuta e l'aggiornamento del registro dei cacciatori della Regione] [89];
e) [la tenuta dell'Elenco dei Dirigenti venatori] [90];
f) la collaborazione alla formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori ai sensi dell'articolo 29;
g) [l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera b), nel rispetto dei criteri e delle modalità individuati con regolamento regionale] [91];
h) la gestione diretta dell'attività venatoria nei casi previsti dal comma 2.
2. L'Associazione provvede, in via sostitutiva, alla gestione dei Distretti venatori e delle Riserve di caccia nei seguenti casi:
a) qualora siano privi dei loro organi, sino alla ricostituzione dei medesimi;
b) su richiesta dell'Amministrazione regionale, qualora siano accertate a carico dei Presidenti dei Distretti venatori e dei Direttori delle Riserve di caccia violazioni di leggi e regolamenti che compromettano il funzionamento degli organismi di appartenenza;
c) su richiesta dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 21, comma 2.
3. L'Associazione dei cacciatori provvede alla sospensione dell'attività venatoria nei territori interessati dall'attività sostitutiva di cui al comma 2, anche su richiesta dell'Amministrazione regionale, qualora sia necessario assicurare la corretta e razionale gestione del patrimonio faunistico regionale.
4. L'Associazione dei cacciatori invia all'Amministrazione regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sulla attività di gestione delle funzioni esercitate.
5. L'Associazione dei cacciatori esercita le funzioni disciplinate ai sensi dell'articolo 39, comma 1, lettere a) e f), conferite dalla presente legge nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione e partecipazione al procedimento amministrativo dettati dalla
6. Qualora l'Associazione dei cacciatori non svolga i compiti ad essa demandati o li svolga in difformità dalla legge, dai regolamenti regionali o dallo statuto, l'Amministrazione regionale assegna un termine per adempiere. Qualora l'Associazione dei cacciatori non ottemperi, il Presidente della Regione provvede alla nomina di un commissario per il compimento di singoli atti di gestione. L'Associazione dei cacciatori è commissariata dalla Regione nei casi di gravi irregolarità gestionali che compromettano il funzionamento degli organi della medesima.
Capo III
Controllo dei risultati della gestione venatoria
Art. 21. (Controllo dei risultati di gestione del PVD)
1. L'Amministrazione regionale provvede, con frequenza almeno biennale, a verificare i risultati di gestione del PVD, il rispetto degli obiettivi previsti dal PFR e dal PVD e le prescrizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale di adozione del PVD.
2. L'Amministrazione regionale, qualora a seguito delle verifiche, accerti che la gestione venatoria sul territorio del Distretto venatorio o dell'associazione Riserva di caccia contrasta con gli obiettivi del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna, provvede, previa diffida, ad adottare uno o più provvedimenti tra i seguenti:
a) revoca totale o parziale del provvedimento di cui all'articolo 13, comma 7;
b) chiede l'intervento sostitutivo dell'Associazione dei cacciatori nella gestione del Distretto venatorio o della Riserva di caccia;
c) sospende l'attività venatoria nei territori interessati;
d) revoca alle associazioni il provvedimento di assegnazione del territorio [92].
3. Qualora le verifiche di cui al comma 2 riguardino un'azienda faunistico-venatoria, un'azienda agri-turistico-venatoria o una zona cinofila, e sia accertato che la gestione venatoria contrasta con gli obiettivi del PFR o del PVD, con le prescrizioni del provvedimento di approvazione del PVD o con la tutela della fauna, la Regione provvede, previa diffida, alla revoca dell'autorizzazione [93].
4. A seguito della diffida prevista ai commi 2 e 3, l'Amministrazione regionale può disporre la totale chiusura o limitazioni all'esercizio dell'attività venatoria nei territori interessati.
Capo IV
Altri istituti per la gestione faunisco-venatoria
Art. 22. (Disposizioni generali per le aziende venatorie)
1. La Regione autorizza l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fini di lucro, e di aziende agri-turistico-venatorie, nel rispetto dei criteri indicati dal PFR ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lettera h) [94].
2. Le aziende venatorie devono:
a) interessare non più del 10 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia;
b) conformarsi alla pianificazione faunistico-venatoria e agli indirizzi dei competenti organismi di settore;
c) essere costituite su terreni posti in continuità e contiguità fra loro per una superficie non inferiore a settantacinque ettari per le isole, a centocinquanta ettari in pianura e a seicento ettari in zona montana, individuata ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della
3. Sino all'adozione del PFR, le aziende venatorie devono destinare:
a) una superficie non inferiore al 22 per cento del comprensorio dell'azienda a spazi naturali permanenti in pianura;
b) una superficie non inferiore al 5 per cento del comprensorio dell'azienda a prato ovvero a prato pascolo in zona montana.
4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni nelle materie disciplinate dal presente articolo, per spazi naturali permanenti si intendono le zone del territorio aziendale occupate da boschi, boschetti o siepi alberate e cespugliate e, altresì, le zone destinate a prati stabili o a prati pascolo e a zone umide, a vigneti e a frutteti e le colture a perdere. I medicai e i pioppeti inerbiti e sfalciati possono contribuire alla formazione dello spazio naturale permanente nella misura massima dell'8 per cento dell'azienda.
5. I confini delle aziende venatorie sono delimitati con tabelle.
6. Permangono le deroghe di estensione territoriale e di distanza per le Riserve di caccia private o consorziali già convertite in aziende faunistico-venatorie o aziende agro-turistico-venatorie, nonchè per le aziende venatorie già costituite per regolare autorizzazione [96].
7. I territori che, per qualunque ragione, cessano di far parte di un'azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria sono inclusi nelle Riserve di caccia confinanti.
8. Il legale rappresentante di un'azienda faunistico-venatoria o agri-turistico-venatoria deve iscriversi nell'Elenco dei dirigenti venatori. La mancata iscrizione nell'Elenco per il mancato superamento del primo esame di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies, punto 1), successivo alla nomina, comporta la revoca dell'autorizzazione [97].
9. La Regione provvede a disciplinare le condizioni e le modalità per il rilascio, il rinnovo e la revoca dell'autorizzazione, gli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività e le adeguate delimitazioni o recinzioni [98].
10. [Qualora l'istanza di autorizzazione all'istituzione di una azienda venatoria abbia estensione sovraprovinciale, le Province esercitano d'intesa le funzioni avvalendosi delle forme collaborative previste dalla
Art. 23. (Aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie)
1. La Regione autorizza, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e del Comitato, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie, senza fine di lucro, per finalità di miglioramento ambientale e faunistico, a favore di uno o più proprietari o conduttori che conferiscono i loro terreni al fine di goderne l'utilizzo a scopo venatorio [100].
2. L'autorizzazione è corredata di un programma di conservazione, ripristino e miglioramento ambientale al fine di garantire l'obiettivo del miglioramento ambientale e faunistico.
3. I terreni situati all'interno di un'azienda faunistico-venatoria possono essere inclusi coattivamente, nella misura massima del 10 per cento del comprensorio aziendale, con l'esclusione delle zone sulle quali è vietata la caccia; i terreni rientranti nella perimetria delle costituende aziende che si trovano nelle zone montane possono essere oggetto di inclusione coattiva pari al 20 per cento del comprensorio aziendale.
4. Le aziende faunistico-venatorie provvedono a:
a) predisporre i censimenti annuali delle specie faunistiche, i piani di prelievo venatorio e redigere i consuntivi annuali di gestione faunistico-venatoria;
b) trasmettere gli atti di cui alla lettera a) al Distretto venatorio;
b bis) curare la tenuta del registro dei permessi e del registro degli inviti conformi al modello approvato dalla Regione [101];
c) trasmettere alla Regione una relazione sugli utili di gestione faunistico-venatoria; gli utili sono investiti in progetti di miglioramento ambientale [102].
5. La Regione autorizza l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, previo parere dell'ISPRA e del Comitato, al fine di consentire un'integrazione del reddito delle imprese agricole. L'autorizzazione è rilasciata a favore di uno o più soggetti che conferiscono terreni dell'azienda agricola a scopi venatori [103].
6. L'autorizzazione di cui al comma 5 e il rinnovo della medesima sono rilasciati a condizione che i terreni siano inclusi volontariamente nel comprensorio dell'azienda.
7. Nelle aziende agri-turistico-venatorie è consentita, per tutta la stagione venatoria, l'immissione e l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili.
7 bis. Nelle aziende venatorie è consentito destinare un'area a zona cinofila da realizzare e gestire secondo le modalità previste dall'articolo 25 [104].
8. La fruizione venatoria nelle aziende agri-turistico-venatorie non costituisce giornata di caccia ed esonera dall'obbligo dell'indicazione delle giornate fruite e dei capi abbattuti [105].
9. Nelle aziende agri-turistico-venatorie sono consentiti l'addestramento e l'allenamento di cani da caccia e di falchi e l'effettuazione di gare e prove cinofile anche con l'abbattimento di fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili durante tutto il periodo dell'anno [106].
10. Le aziende agri-turistico-venatorie non possono includere territori individuati come zone di ripopolamento e cattura ovvero sulle quali è vietata la caccia.
11. Le autorizzazioni all'istituzione di aziende venatorie di cui ai commi 1 e 5 sono rilasciate e rinnovate con le medesime modalità per un periodo non inferiore a cinque anni e non superiore a dieci anni; la durata delle autorizzazioni di cui al comma 1 è determinata in considerazione dei programmi di gestione faunistico-venatoria e di miglioramento ambientale [107].
12. Le norme del presente articolo costituiscono requisiti minimi di uniformità per la disciplina delle funzioni.
Art. 24. (Aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative)
1. Su terreni di proprietà regionale, la Regione, sentito il Comitato, può istituire aziende faunistico-venatorie aventi finalità didattico-sperimentali o dimostrative a supporto di iniziative tecnico-scientifiche o formative attuate dalla Regione o da altri soggetti pubblici o privati [108].
2. La gestione delle aziende faunistico-venatorie di cui al comma 1 è effettuata sulla base di programmi di gestione faunistica e venatoria redatti o approvati dalla Regione, coordinati al solo PFR, e può essere affidata con una convenzione a enti pubblici o privati ovvero ad associazioni di protezione ambientale o venatorie.
3. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri per l'individuazione delle aree da destinare alle aziende di cui al comma 1, le modalità di gestione, le forme di fruizione venatoria e i soggetti che possono esercitare i prelievi.
Art. 25. (Zone per le attività cinofile)
1. La Regione, su richiesta dei Distretti venatori, delle Riserve di caccia, di associazioni venatorie o cinofile e di imprenditori agricoli singoli o associati, autorizza l'istituzione di zone cinofile per l'addestramento, l'allenamento, le prove cinofile e le gare per cani da caccia, alle seguenti condizioni:
a) che le zone cinofile non interessino più del 2 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia;
b) che le zone cinofile siano istituite su terreni disponibili e posti in continuità e contiguità fra loro;
c) che l'area interessata sia di non rilevante interesse faunistico [109].
1 bis. Qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle Riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile, le autorizzazioni all'istituzione delle zone cinofile sono rilasciate previo consenso scritto dei proprietari dei terreni [110].
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni nelle materie disciplinate dal presente articolo, si adottano le seguenti definizioni:
a) prova cinofila: attività zootecnica volta alla verifica dell'aderenza delle qualità psicoattitudinali dei cani da caccia, appartenenti alle razze ufficialmente riconosciute, ai relativi standard di razza e finalizzata al mantenimento e miglioramento delle razze canine da caccia attraverso il conseguimento dei titoli necessari per l'assegnazione dei campionati di lavoro riconosciuti dall'Ente nazionale cinofilia italiana (ENCI) e dalla Fèdèration Cynologique Internationale (FCI); si definiscono, altresì, prove cinofile le verifiche previste dalla normativa vigente al fine di abilitare i cani da caccia alla tipologia di impiego per cui sono stati selezionati;
b) gara cinofila: competizione relativa alle attitudini di lavoro dei cani da caccia, condotta con finalità prevalentemente ludico-ricreative;
c) addestramento e allenamento: il complesso delle attività di istruzione ed educazione del cane da caccia, nonchè quelle finalizzate al mantenimento delle attitudini in tal modo conseguite.
3. La Regione può autorizzare l'istituzione di zone cinofile richieste dai Distretti venatori o da Riserve di caccia, in forma singola o associata, che limitano l'attività di addestramento, allenamento, prove e gare per cani da caccia, di cui al comma 1, a un periodo di tempo non superiore a cinque mesi, ferma restando, per il rimanente periodo, la destinazione della zona cinofila a esercizio venatorio pubblico nel rispetto del calendario venatorio. In tal caso il limite di cui al comma 1, lettera a), può essere elevato fino al 45 per cento del territorio agro-silvo-pastorale di ciascuna Riserva di caccia e non si applica quanto previsto dal comma 1 bis [111].
4. Il territorio destinato all'attività di cui al comma 3 non è soggetto alle limitazioni previste dall'articolo 2, comma 4, e non è soggetto al pagamento di alcuna tassa regionale [112].
5. [Qualora la gestione della zona cinofila sia effettuata dalle Riserve di caccia e dalle associazioni venatorie e cinofile, le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate previo consenso scritto dei proprietari dei terreni] [113].
6. La Regione provvede a disciplinare i criteri e le procedure per la fruizione delle zone cinofile di cui al presente articolo e, in particolare, le condizioni e le modalità per il rilascio delle autorizzazioni di cui ai commi 1 e 3, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime [114].
7. Nelle zone cinofile di cui al comma 1 sono consentiti l'immissione e l'abbattimento della fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili per tutta l'annata venatoria; nelle zone cinofile di cui al comma 3 è ammesso l'abbattimento della fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili per tutta la stagione venatoria [115].
8. [Le norme del presente articolo costituiscono requisiti minimi di uniformità per la disciplina delle funzioni] [116].
9. [Per promuovere le attività disciplinate al comma 3, le Province concedono contributi in conto capitale ai proprietari o conduttori dei terreni, nella misura massima del 70 per cento delle spese ritenute ammissibili [117].
Art. 26. (Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia)
1. La Regione autorizza lo svolgimento di gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia o su parte di esso entro trenta giorni dalla presentazione della domanda sentito il Direttore della Riserva di caccia [118].
2. La domanda di autorizzazione è corredata dei seguenti elementi:
a) [assenso preventivo della Riserva di caccia] [119];
b) indicazione della tipologia dei cani cui è destinata la gara o prova, del numero massimo dei cani partecipanti e della tipologia di manifestazione cinofila;
c) specie selvatica coinvolta nella gara o prova;
d) cartografia della Riserva di caccia interessata con perimetrazione dell'area utilizzata;
e) indicazione di eventuali immissioni e prelievi di fauna selvatica;
f) regolamentazione della gara o della prova.
3. Le gare e prove cinofile si effettuano con cani da ferma su selvaggina naturale e su selvaggina autoctona allevata e con cani da seguita su lepri, cinghiali e caprioli [120].
Art. 26 bis. (Cani da traccia) [121]
1. Le Province, disciplinando la materia in modo uniforme e secondo i propri ordinamenti, provvedono all'abilitazione di conduttori e cani da traccia, previa organizzazione di corsi obbligatori di formazione ed esami finali. Le Province provvedono altresì a individuare le razze canine ammissibili ad abilitazione.
2. Le abilitazioni conseguite presso le amministrazioni provinciali hanno validità nell'intero territorio regionale.
3. L'attività di recupero è svolta con l'utilizzo dell'arma da parte del recuperatore abilitato, nel rispetto dell'articolo 13 della
4. Le Province e le forze dell'ordine possono ricorrere all'ausilio dei recuperatori regolarmente abilitati anche per il recupero di capi feriti a seguito di incidenti stradali durante tutto il periodo dell'anno.
5. I recuperatori abilitati, in deroga alla disposizioni di cui all'articolo 14 della
6. Ogni Provincia ha facoltà di istituire un albo dei recuperatori abilitati. Le Province devono rilasciare ai recuperatori abilitati un tesserino sul quale deve essere obbligatoriamente annotata l'attività di recupero. Per l'iscrizione a detto albo, le Province hanno altresì facoltà di richiedere ai recuperatori idonea polizza assicurativa.
Art. 27. (Zone cinofile regionali)
1. Per gli scopi della cinofilia venatoria relativi all'addestramento e all'allenamento, nonchè per le prove di cani da caccia, la Regione può costituire con provvedimento amministrativo, su terreni di proprietà della Regione, una o più zone cinofile.
2. La gestione senza fini di lucro delle zone cinofile di cui al comma 1 è affidata alla delegazione ENCI competente per territorio [123].
3. L'affidamento della zona cinofila non è soggetta al pagamento della tassa regionale prevista dall'articolo 31, comma 3.
4. L'associazione affidataria della gestione è tenuta alla salvaguardia delle colture agricole, dell'ambiente e della fauna, al risarcimento dei danni comunque provocati dalla fauna e dall'attività cinofila, all'adozione di un disciplinare per l'utenza e la garanzia d'uso della zona da parte dei soggetti interessati, approvato dalle strutture tecniche della Regione, e al divieto di abbattimento della fauna.
5. Ai fini della presente legge, le zone cinofile previste dal comma 1 devono essere tabellate a cura del gestore dell'impianto e rientrano nella percentuale di territorio di cui all'articolo 2, comma 4.
TITOLO IV
ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' VENATORIA
Capo I
Disposizioni per l'esercizio dell'attività venatoria
Art. 28. (Esercizio venatorio)
1. Per esercizio venatorio si intende il complesso delle attività dirette all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 13 della
2. L'esercizio venatorio è consentito ai cacciatori:
a) ammessi a una delle Riserve di caccia;
b) titolari di permesso annuale rilasciato dalla Riserva di caccia;
c) concessionari, consorziati di Riserva privata, legali rappresentanti, proprietari o conduttori, singoli o associati, dei fondi e titolari di permessi annuali e giornalieri di aziende faunistico-venatorie;
d) invitati nelle Riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie;
e) cittadini stranieri e italiani residenti all'estero maggiori di diciotto anni muniti dei documenti previsti dallo Stato di residenza per l'esercizio venatorio, della polizza di assicurazione e invitati da un cacciatore ammesso alla Riserva di caccia o dal legale rappresentante di azienda venatoria.
3. L'esercizio venatorio è consentito inoltre ai fruitori di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile.
4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, adotta gli indirizzi e i criteri volti a garantire che l'esercizio venatorio sia praticato con l'adozione delle opportune misure di sicurezza per l'incolumità delle persone e la tutela dei beni.
5. Non è considerato esercizio venatorio il comportamento del cacciatore che, nell'esercizio dell'attività venatoria, attraversa le strade carrozzabili di cui all'articolo 34, con le armi scariche e prive di munizionamento.
Art. 29. (Formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori)
1. Per la partecipazione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies) punti da 1 a 5, è richiesto l'attestato di frequenza di un corso preparatorio organizzato dalle associazioni venatorie, dalle organizzazioni professionali agricole o dalle associazioni di protezione ambientale [124].
1 bis. La Regione concede incentivi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai soggetti di cui al comma 1 per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al medesimo comma 1 [125].
1 ter. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente articolo e dalla normativa regionale vigente:
a) i criteri per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al comma 1;
b) i criteri per l'organizzazione degli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera, j sexies) [126].
1 quater. Le Commissioni d'esame sono composte da almeno tre componenti, di cui almeno un dipendente regionale in qualità di Presidente. Il trattamento economico degli eventuali componenti esterni all'Amministrazione regionale è stabilito nella deliberazione della Giunta regionale di nomina della rispettiva Commissione ed è disciplinato dalla
2. [Dall'istituzione dell'Associazione dei cacciatori, lo svolgimento dei corsi di cui al comma 1 si attua in accordo con l'Associazione medesima] [128].
3. L'attestato di superamento dell'esame per il conseguimento dell'abilitazione a dirigente venatorio costituisce condizione per l'iscrizione dei Direttori delle Riserve di caccia e dei legali rappresentanti delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nell'Elenco dei dirigenti venatori. In sede di prima applicazione della presente legge, il superamento dell'esame finale non è richiesto ai soggetti che abbiano almeno dieci anni di esercizio di direttore di riserva o di legale rappresentante di azienda agri-turistica-venatoria o di azienda faunistico-venatoria [129].
4. L'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio consiste:
a) in una o più prove sulla disciplina venatoria, sulla zoologia applicata alla caccia, sulle principali patologie della fauna selvatica, sulle armi e le munizioni da caccia, nonchè sui principi di tutela dell'ambiente e di salvaguardia delle colture agricole;
b) in una prova pratica di corretto maneggio delle armi da effettuarsi in sede d'esame [130].
5. La Commissione per l'abilitazione all'esercizio venatorio è composta da cinque esperti nelle materie d'esame di cui almeno un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali esperto in vertebrati omeotermi. I componenti sono nominati dalla Regione [131].
6. La domanda di ammissione all'esame di cui al comma 4 è corredata del certificato medico rilasciato dalla competente Azienda per i servizi sanitari o da Ufficiale medico militare attestante l'idoneità all'esercizio venatorio e del certificato di abilitazione al maneggio delle armi rilasciato presso poligoni di tiro a segno nazionale [132].
7. L'esame di abilitazione all'esercizio della caccia di selezione e della caccia tradizionale agli ungulati si svolge sulla base degli indirizzi dell'ISPRA in materia. L'esame consente di verificare, in particolare, la conoscenza di nozioni di legislazione venatoria, di biologia, etologia ed ecologia applicata alla gestione faunistica, dei principi di gestione faunistica, dei sistemi di caccia, delle tecniche venatorie e della balistica, di etica venatoria, il riconoscimento degli ungulati e la trofeistica [133].
8. [La Regione promuove l'organizzazione di corsi annuali di formazione sulla conoscenza del territorio e nelle materie agro-faunistico-ambientali, sulle tecniche venatorie, sulla cinofilia e sulle nuove disposizioni in materia faunistica e venatoria] [134].
Art. 30. (Tesserino regionale di caccia)
1. Per l'esercizio dell'attività venatoria, oltre ai documenti previsti dalla legislazione venatoria vigente, è necessario il possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità [135].
2. Il tesserino regionale di caccia è un permesso rilasciato annualmente dalla Regione, su cui il cacciatore deve annotare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 12, comma 12, della
3. Le annotazioni sul tesserino regionale di caccia devono essere leggibili ed effettuate con inchiostro indelebile. Le correzioni sono effettuate in maniera tale da consentire la lettura dell'annotazione originale.
3 bis. Gli abbattimenti degli ungulati sono annotati sul tesserino regionale di caccia prima dell'apposizione del contrassegno inamovibile. Gli abbattimenti di fauna stanziale e di fauna migratoria sono annotati sul tesserino regionale di caccia subito dopo l'incarnieramento [137].
4. Il tesserino regionale di caccia è valido per un'annata venatoria.
5. Il rilascio del tesserino regionale di caccia è subordinato:
a) al possesso di valida licenza di porto di fucile per uso caccia, rilasciata in conformità alle leggi di pubblica sicurezza;
b) all'avvenuto versamento della tassa di concessione governativa per licenza di porto di fucile per uso caccia;
c) all'avvenuto versamento della tassa di concessione regionale;
d) alla stipulazione della polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, in conformità alla legislazione vigente.
6. Per la fruizione venatoria di cui all'articolo 28, comma 2, lettera e), e comma 3, non è necessario il possesso del tesserino regionale di caccia.
7. Alla scadenza della validità, il tesserino regionale di caccia è restituito secondo le modalità disciplinate dalla Regione [138].
Art. 31. (Tasse di concessione regionale)
1. La tassa annuale di concessione regionale per il rilascio del tesserino regionale di caccia è determinata nella misura del 50 per cento della tassa erariale di cui all'articolo 5, comma 1, della tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995 (Approvazione della nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative), e successive modifiche [139].
2. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende faunistico-venatorie e zone cinofile è pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a 6 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale.
3. Per la costituzione e per il rinnovo di aziende agri-turistico-venatorie e zone cinofile con finalità di lucro è pagata una tassa annuale di concessione regionale pari a 15 euro per ogni ettaro o frazione di ettaro di superficie agro-silvo-pastorale.
4. Il versamento delle tasse di concessione è effettuato sul conto di Tesoreria della Regione Friuli Venezia Giulia:
a) anteriormente al ritiro del tesserino regionale di caccia nei casi di cui al comma 1;
b) entro la data di adozione dei provvedimenti di autorizzazione di istituzione e di rinnovo nei casi di cui ai commi 2 e 3; per l'annata venatoria relativa al primo rilascio dell'autorizzazione la tassa è dovuta in dodicesimi incluso il mese di emissione;
c) entro il 31 marzo di ogni anno nei casi di cui ai commi 2 e 3 con riferimento alle tasse di concessione annuali [140].
4 bis. Qualora il pagamento della tassa di cui al comma 4, lettera c), sia effettuato dopo il 31 marzo ed entro il 30 aprile è dovuta una soprattassa del 10 per cento. Qualora il pagamento sia effettuato dopo il 30 aprile è dovuta una soprattassa del 20 per cento. Il mancato pagamento della tassa di concessione regionale entro l'annata venatoria di riferimento comporta la revoca dei provvedimenti di autorizzazione, di istituzione e di rinnovo nei casi di cui ai commi 2 e 3 [141].
4 ter. La tassa di cui ai commi 2 e 3 è computata in dodicesimi in caso di rimborso. Dal computo è escluso il mese di decorrenza del mancato esercizio dell'attività [142].
5. Gli importi delle tasse di concessione regionale di cui ai commi 2 e 3 sono aggiornati con decreto del Presidente della Regione, tenuto conto dell'indice dei prezzi al consumo per famiglie d'impiegati e operai calcolato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
Art. 32. (Ammissione e trasferimenti a Riserva di caccia)
1. La domanda di ammissione e di trasferimento a una Riserva di caccia è presentata all'Amministrazione regionale dall'1 marzo al 30 giugno di ogni anno. Con deliberazione della Giunta regionale, da approvare entro il 31 gennaio di ogni anno e da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione, può essere individuato un diverso intervallo di tempo [143].
2. [L'Associazione dei cacciatori svolge le attività connesse all'ammissione e al trasferimento dei cacciatori, nel rispetto dei criteri generali adottati dalla Regione] [144].
3. L'ammissione è consentita a coloro che non siano assegnati a una Riserva di caccia al momento della presentazione della domanda. In caso di dimissioni, l'ammissione è consentita qualora siano trascorsi almeno due anni dalle medesime [145].
3 bis. Il trasferimento è consentito a coloro che, al momento della presentazione della domanda, risultano essere assegnati da almeno cinque anni nella Riserva di caccia da cui chiedono il trasferimento [146].
4. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale non possono contemporaneamente essere soci in più di una Riserva di caccia ovvero essere soci di una Riserva di caccia ed esercitare l'attività venatoria in qualità di legali rappresentanti, associati o titolari di permesso annuale di azienda faunistico-venatoria o titolari di permesso annuale in altra Riserva di caccia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 bis [147].
Art. 33. (Permessi di caccia e inviti)
1. L'associazione della Riserva di caccia può rilasciare i permessi annuali di cui all'articolo 15, comma 2, lettera g), nel rispetto dei criteri individuati dalla Regione ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera e), e comunque nel rispetto del limite pari al 3 per cento del numero massimo dei cacciatori che possono esercitare l'attività venatoria in ciascuna Riserva di caccia ovvero, nel caso di Riserve di caccia con un numero massimo inferiore a cinquanta cacciatori, nel rispetto del limite di due permessi annuali.
1 bis. I cacciatori di cui al comma 1, mai assegnati a una Riserva di caccia, residenti alla nascita o per un periodo di almeno dieci anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire, vengono assegnati come aspiranti nella misura massima del 20 per cento del numero massimo dei cacciatori determinato per ciascuna Riserva di caccia. Nel caso di Riserve di caccia per cui è determinato un numero di cacciatori inferiore a dieci, la misura massima è di due [148].
1 ter. Gli aspiranti di cui al comma 1 bis sono assegnati con il seguente ordine di priorità di collocazione in ordine decrescente: maggior numero di anni di residenza, età anagrafica superiore, maggior numero di anni continuativi di presentazione della domanda di aspirante [149].
2. Fatto salvo quanto previsto al comma 1, qualora in una Riserva di caccia vi siano ancora posti disponibili, possono essere rilasciati permessi annuali sino al numero totale dei posti disponibili, previo parere favorevole dei competenti organi statutari dell'associazione della Riserva di caccia.
2 bis. Per favorire l'abbattimento dei cinghiali l'associazione della Riserva di caccia può rilasciare i permessi annuali di cui all'articolo 15, comma 2, lettera g), nel rispetto dei seguenti criteri:
a) i permessi riguardano esclusivamente la caccia al cinghiale;
b) i permessi sono rilasciati anche a cacciatori associati ad altre Riserve di caccia della regione;
c) in deroga ai limiti di cui al comma 1 il numero dei permessi non può essere superiore al 50 per cento dei cacciatori assegnati alla Riserva, fino ad un massimo di quindici permessi;
d) nella zona di rimozione del cinghiale il rilascio è dovuto se sul territorio della Riserva di caccia sono stati accertati danni da cinghiale da parte del Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria nell'anno solare precedente;
e) al di fuori della zona di rimozione del cinghiale, il rilascio è dovuto se la Riserva di caccia non ha raggiunto il 75 per cento del completamento del piano di prelievo concesso nella stagione venatoria precedente [150].
3. Il cacciatore ammesso a una Riserva di caccia può invitare giornalmente a caccia un altro cacciatore purchè questi sia in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità. Il Direttore della Riserva di caccia e i cacciatori di cui all'articolo 28, comma 2, lettera c), dell'azienda faunistico-venatoria possono invitare giornalmente a caccia uno o più cacciatori purchè siano in possesso del tesserino regionale di caccia in corso di validità e siano accompagnati dall'invitante o suo delegato.
4. Il direttore della Riserva di caccia o il cacciatore ammesso alla medesima possono invitare i cittadini stranieri o italiani residenti all'estero a cacciare con l'ausilio del falco ovvero a prove o gare riservate alla falconeria.
5. I cacciatori ammessi a una Riserva di caccia possono essere invitati nel limite massimo di cinque volte nella medesima Riserva di caccia nel corso della stessa stagione venatoria. I cacciatori non ammessi a una Riserva di caccia possono essere invitati nel limite massimo di dieci volte nella medesima Riserva di caccia nel corso della stessa stagione venatoria.
6. Il cacciatore invitante provvede ad annotare i prelievi sul proprio tesserino regionale di caccia. Il cacciatore invitato può abbattere un numero di capi di fauna migratoria pari a quello consentito giornalmente al cacciatore invitante annotandolo sul proprio tesserino [151].
Art. 33 bis. (Aspiranti soci) [152]
1. I cacciatori non assegnati a una Riserva di caccia, non titolari di un permesso annuale di caccia ovvero non legali rappresentanti, associati o titolari di permessi annuali di azienda faunistico-venatoria, residenti da almeno tre anni nel Comune sul cui territorio insiste la Riserva di caccia alla quale intendono aderire, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, possono essere assegnati, anche in soprannumero, come aspiranti.
2. L'aspirante esercita l'attività venatoria, per due annate venatorie successive, accompagnato da un socio della Riserva di caccia.
3. Nelle annate venatorie successive alla seconda, l'aspirante di cui al comma 1, su conforme deliberazione favorevole dell'assemblea dei soci, e l'aspirante di cui al comma 1 bis possono essere assegnati dalla struttura regionale competente alla Riserva di caccia, anche in soprannumero, secondo criteri e principi stabiliti con regolamento che definisce anche i rapporti numerici tra permessi annuali e aspiranti soci [153].
4. Per il raggiungimento del periodo di cui al comma 2 sono conteggiati gli anni di assegnazione quale aspirante effettuati ai sensi dell'articolo 34 della
Art. 34. (Altre disposizioni per l'esercizio dell'attività venatoria)
1. Ai fini dell'applicazione del divieto di cui all'articolo 21, comma 1, lettere e) e f), della
2. Fermo restando il divieto di cacciare sparando da natanti in movimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera i), della
3. Nel corso dell'esercizio venatorio il cacciatore che si trova ad attraversare strade carrozzabili o a transitare nei pressi di centri abitati ha l'obbligo di tenere il cane al guinzaglio e il fucile scarico e aperto, se basculante, o con l'otturatore aperto, se semiautomatico. Il fucile stesso deve essere riposto in custodia se trasportato su automezzi, natanti o bicicli, o se introdotto in pubblici esercizi. Tali disposizioni non si applicano nella fattispecie prevista all'ultimo periodo del comma 2.
3 bis. Il cacciatore deve tenere il fucile scarico e riposto nel fodero quando si muove a piedi per raggiungere il luogo o l'appostamento di caccia e per allontanarsi dagli stessi rispettivamente prima e dopo gli orari consentiti per l'attività venatoria [155].
TITOLO V
VIGILANZA
Capo I
Vigilanza venatoria
Art. 35. (Vigilanza venatoria e monitoraggio degli illeciti venatori)
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata alla Regione [156].
2. Le guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale partecipano alla vigilanza venatoria e il loro coordinamento è affidato alla Regione [157].
3. La Regione organizza annualmente i corsi di preparazione e di aggiornamento dei soggetti cui è affidata la vigilanza venatoria con particolare riferimento alle materie concernenti l'esercizio venatorio, la tutela dell'ambiente e della fauna selvatica [158].
4. [Le Province inviano annualmente alla Regione una relazione sugli illeciti venatori, commessi sul territorio di competenza, sulla base del modello adottato dalla Regione con decreto del Presidente della Regione] [159].
5. L'Amministrazione regionale istituisce la banca dati per il monitoraggio degli illeciti venatori ed è autorizzata a sostenere gli oneri per la sua istituzione e per il suo funzionamento.
5 bis. Ai soggetti di cui al comma 2 ammessi a esercitare l'attività venatoria in una Riserva di caccia è vietato l'esercizio delle funzioni di vigilanza nella Riserva di caccia di ammissione, nonché durante il loro esercizio venatorio [160].
Art. 36. (Disposizioni per l'esercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale) [161]
1. Al fine di assicurare l'esercizio unitario delle funzioni di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria e di potenziare gli interventi di salvaguardia e controllo del territorio, sino al riordino complessivo delle funzioni di vigilanza ambientale sul territorio regionale da realizzarsi entro il 31 dicembre 2009, la struttura regionale competente in materia di risorse forestali e naturali è titolare del coordinamento unico delle attività del Corpo forestale regionale e di quelle esercitate dalle Province in materia di vigilanza ittica nelle acque interne e venatoria, nelle more della costituzione di un corpo unico da realizzarsi entro il 31 gennaio 2009.
2. La struttura regionale competente in materia di risorse forestali e naturali promuove forme permanenti di raccordo delle attività del Corpo forestale regionale con le attività del Corpo forestale dello Stato, delle altre Forze di polizia e di pubblica sicurezza, anche sulla base di apposite convenzioni.
3. La struttura regionale competente in materia di risorse forestali e naturali può sottoscrivere accordi per il coordinamento degli interventi per la promozione della cultura della tutela ambientale con le associazioni di protezione ambientale, riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della
TITOLO VI
SANZIONI
Art. 37. (Sanzioni amministrative)
1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'articolo 31 della
a) da 400 a 2.500 euro per chi esercita la caccia senza essere in possesso di licenza di porto di fucile per uso di caccia;
b) da 300 a 1.800 euro per chi esercita la caccia durante il periodo di ritiro o di sospensione del tesserino regionale di caccia; la sanzione è raddoppiata nel caso di reiterazione della violazione;
c) da 25 a 200 euro per chi abbatte, cattura o detiene, in violazione di quanto disposto dalle vigenti leggi e regolamenti, esemplari di fauna selvatica appartenenti a specie cacciabili che sono, in ogni caso, confiscati [162];
d) le sanzioni di cui alla lettera c) sono raddoppiate in caso di fauna migratoria e in caso di fauna tipica stanziale alpina;
e) le sanzioni di cui alle lettere c) e d) si applicano anche nei casi di abbattimento di fauna in eccesso rispetto a quanto previsto dal piano di prelievo per ciascuna Riserva di caccia, non rientranti nelle previsioni di compensazione del PVD e di abbattimento di fauna non proveniente da allevamento all'interno delle aziende agri-turistico-venatorie e delle zone cinofile;
f) da 100 a 600 euro nel caso di caccia da appostamento al beccaccino, di caccia alla posta alla beccaccia, nonchè in caso di caccia al camoscio, muflone e daino in forma diversa da quella di selezione; i soggetti sono comunque confiscati [163];
g) da 100 a 600 euro nel caso di rifiuto di esibizione della fauna abbattuta, di superamento del numero massimo di giornate di caccia consentite ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 2, della
h) da 100 a 600 euro per omissioni nell'applicazione dei contrassegni inamovibili sui capi abbattuti, nei casi previsti dall'articolo 6 bis della
i) da 50 a 300 euro nel caso di abbattimenti difformi, per classe di sesso ed età, dalle previsioni del calendario della caccia di selezione;
j) da 50 a 300 euro per la vendita a privati e la detenzione da parte di questi di reti da uccellagione, nonchè per la produzione, detenzione e vendita di trappole per la fauna selvatica che sono, in ogni caso, confiscate [164];
k) da 50 a 300 euro per la violazione della disposizione di cui all'articolo 30, comma 3;
l) da 25 a 300 euro per ogni altra violazione delle disposizioni della
2. All'irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 provvede la Regione secondo le modalità della
2 bis. L'accertamento delle violazioni di disposizioni evincibili dagli obblighi di annotazione sul tesserino venatorio da parte dei soggetti preposti alla vigilanza venatoria deve essere effettuato esclusivamente a persone trovate in esercizio venatorio o attitudine di caccia, ai sensi del dell'articolo 28, comma 1, della
Art. 38. (Sospensione e ritiro del tesserino regionale di caccia)
1. Nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della
a) per una durata non superiore a due annate venatorie nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), i), e I), della
b) per una durata non superiore a un'annata venatoria nei casi di cui all'articolo 30, comma 1, lettere g) e h), della
2. Il ritiro del tesserino regionale di caccia di cui al comma 1 è disposto entro trenta giorni dalla pubblicazione della sentenza di condanna emessa nel giudizio di primo grado [169].
3. La Regione sospende il tesserino regionale di caccia:
a) per un periodo non superiore a tre annate venatorie, nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, della
b) per un periodo non superiore a due annate venatorie, nei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i) e m) della
c) per un periodo non superiore a due annate venatorie, nei casi previsti dall'articolo 37, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e h), della presente legge [170].
4. Il provvedimento di sospensione di cui al comma 3 è applicato, tenuto conto della particolare gravità dell'illecito contestato all'interessato e delle osservazioni formulate dal medesimo nell'ambito del procedimento, entro un anno che decorre:
a) nei casi previsti dal comma 3, lettera a), dalla data in cui la sentenza di condanna diventa irrevocabile, ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale;
b) nei casi previsti dal comma 3, lettere b) e c), dalla data della contestazione immediata o dalla notificazione del processo verbale di accertamento.
5. Le sanzioni di cui al comma 3, qualora siano inferiori a un'annata venatoria, devono riguardare periodi di effettivo esercizio venatorio.
6. La Regione disciplina il procedimento per l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo [171].
TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 39. (Regolamenti di esecuzione)
1. Con uno o più regolamenti, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge sentita la Commissione consiliare competente, sono disciplinati i seguenti aspetti applicativi della presente legge [172]:
a) [in esecuzione dell'articolo 10, comma 3, sono individuati i criteri di riparto del Fondo tra le Province] [173];
a bis) in esecuzione dell'articolo 10, comma 1, sono determinati i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni all'agricoltura e ai veicoli, per la concessione di contributi per la prevenzione dei danni all'agricoltura, per il finanziamento di interventi di prevenzione dei danni ai veicoli, per la concessione di contributi per la conservazione e la valorizzazione di bressane e roccoli, nonché per la concessione di contributi per le attività di gestione faunistico-ambientale e le iniziative di miglioramento ambientale [174];
b) in esecuzione dell'articolo 11, comma 1, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e le tipologie di opere e di spese ammissibili, i criteri e le modalità per la consegna in comodato delle attrezzature per la prevenzione dei danni e i criteri e le modalità per l'indennizzo dei danni e le tipologie di spese ammissibili;
b bis) in esecuzione dell'articolo 11 bis, comma 1, sono individuate le modalità per lo svolgimento dell'attività di recupero della fauna selvatica ferita [175];
c) in esecuzione dell'articolo 14, comma 2, sono individuati i criteri per l'assegnazione ad associazioni venatorie del territorio corrispondente a ciascuna Riserva di caccia;
d) in esecuzione dell'articolo 18, comma 3, sono individuati i criteri di riparto dello stanziamento del bilancio tra i Distretti venatori, i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo annuale e le tipologie di spese ammissibili concernenti l'attività di segreteria e di presidenza e i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi e le tipologie di spese ammissibili concernenti la predisposizione del PVD [176];
e) [in esecuzione dell'articolo 19, comma 8, sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi all'Associazione dei cacciatori e la tipologia delle spese ammissibili a contributo] [177];
f) in esecuzione dell'articolo 20, comma 1, sono individuati le modalità e i criteri per lo svolgimento delle funzioni concernenti le ammissioni e i trasferimenti dei cacciatori, le fattispecie di decadenza del Direttore della Riserva di caccia e del cacciatore dalla Riserva di caccia in cui è stato ammesso, la tenuta e l'aggiornamento del registro dei cacciatori della regione e dell'Elenco dei dirigenti venatori [178];
g) in esecuzione dell'articolo 3, comma 2, lettera e) e dell'articolo 33, sono individuati i criteri per il rilascio dei permessi annuali di caccia [179];
h) in esecuzione dell'articolo 24, sono individuati i criteri per l'individuazione delle aree da destinare alle aziende faunistico-venatorie didattico-sperimentali o dimostrative, le modalità di gestione, le forme di fruizione venatoria e i soggetti che possono esercitare i prelievi;
h.1) in esecuzione dell'articolo 25, sono individuati i criteri e le procedure per la fruizione delle zone cinofile e, in particolare, le condizioni e modalità per il rilascio delle autorizzazioni, il rinnovo e la revoca delle autorizzazioni medesime [180];
h bis) in esecuzione dell'articolo 29, comma 1 bis, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi per l'attività di formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori [181];
h ter) in esecuzione dell'articolo 3, comma 1, lettera j ter), sentita la Commissione consiliare competente, sono individuati i criteri e le modalità per la disciplina dell'allevamento, della vendita e della detenzione di fauna a scopo di richiamo, di ripopolamento, alimentare, ornamentale e amatoriale [182].
Art. 40. (Disposizioni transitorie)
1. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa regionale previgente.
1 bis. Fino all'individuazione della Zona faunistica delle Alpi e dei territori da destinare a protezione della fauna in attuazione dell'articolo 2, commi 3 e 4, e comunque non oltre il 31 gennaio 2010, il territorio agro-silvo-pastorale della Regione è destinato a protezione della fauna selvatica per una quota dal 20 al 30 per cento. Sino a tale termine, sul territorio della Regione è applicato il regime giuridico della Zona faunistica delle Alpi, al fine di consentire il regolare svolgimento della stagione venatoria 2009/2010 in conformità agli atti e indirizzi già adottati dalla Regione [183].
2. La Regione consegna alle Province i tesserini regionali di caccia relativi all'annata venatoria 2008/2009.
3. Il Comitato di cui all'articolo 6 è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il Comitato faunistico-venatorio regionale nominato ai sensi dell'articolo 22 della
5. Il Comitato nominato ai sensi dell'articolo 6 subentra al Comitato nominato ai sensi dell'articolo 22 della
6. Tutti i riferimenti normativi al Comitato di cui all'articolo 22 della
7. Le Riserve di caccia e i Distretti venatori sono individuati entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, e dell'articolo 17, comma 1. E' fatta salva l'organizzazione venatoria di cui all'allegato A della
8. La Conferenza permanente dei Presidenti dei Distretti venatori di cui all'articolo 23 della
9. I cacciatori già assegnati alle Riserve di caccia, istituite con la
10. [Sono fatti salvi i diritti dei dirigenti venatori iscritti nell'Elenco dei dirigenti venatori di cui all'articolo 9, comma 2, della
11. Sino all'adozione dei PVD di cui all'articolo 13, le Riserve di caccia e i Distretti venatori provvedono a predisporre gli atti previsti dall'articolo 7, comma 3, lettera a), e dall'articolo 14, comma 2, lettera b), della
12. La Regione adotta lo statuto tipo di cui all'articolo 19, comma 3, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge.
13. Sino al riconoscimento dell'Associazione e, comunque, sino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 39, comma 1, lettera f), che disciplina l'esercizio delle funzioni conferite all'Associazione dei cacciatori, le funzioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettere a), b), d), e), f), e h) sono svolte dall'Amministrazione regionale che le disciplina con proprio regolamento e le funzioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), sono svolte dall'Amministrazione regionale in conformità agli articoli 25 e 38 della
13 bis. [Le Province possono utilizzare le risorse eccedenti le richieste delle Riserve di caccia per le funzioni di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c)] [186].
14. Gli articoli 25 e 38 della
15. Le Province esercitano le funzioni di cui agli articoli 22 e 23 a decorrere dall'1 settembre 2008. Sino a tale data le funzioni sono svolte dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della
16. Le aziende faunistico-venatorie, le aziende agri-turistico-venatorie nonchè le zone cinofile, già autorizzate ai sensi della
17. Sino all'adozione dei regolamenti di esecuzione previsti dalla presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti all'entrata in vigore della presente legge, in quanto compatibili.
18. Gli effetti delle sanzioni consistenti nel ritiro a tempo indeterminato del permesso di caccia di cui all'articolo 52 del regolamento di esecuzione della
Art. 41. (Trattamento dei dati personali) [187]
1. In conformità ai principi di cui all'articolo 11 e all'articolo 19, commi 2 e 3, del
2. Costituiscono finalità di rilevante interesse pubblico, per il conseguimento delle quali la Regione è autorizzata al trattamento di dati giudiziari ai sensi dell'articolo 21 del
a) l'applicazione della disciplina in materia di costituzione e funzionamento di organi collegiali;
b) l'esercizio di attività di vigilanza e controllo;
c) l'esercizio di attività sanzionatorie e la predisposizione di elementi di tutela in sede amministrativa e giurisdizionale.
Art. 42. (Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 7 della
"Art. 7 bis (Abilitazione al prelievo degli ungulati con cani da seguita)
1. L'esercizio della caccia agli ungulati con cani da seguita è subordinato alla frequentazione di un apposito corso e relativo esame abilitativo organizzati dalla Provincia competente per territorio.
2. Le Province organizzano i corsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della
3. Fino alla conclusione dell'annata venatoria 2008/2009 possono esercitare la caccia agli ungulati con cani da seguita i cacciatori che hanno presentato domanda di iscrizione ai corsi abilitativi di cui al comma 1.
4. Possono continuare ad esercitare la caccia agli ungulati nella forma tradizionale i cacciatori che praticano tale forma di caccia da almeno cinque anni come attestato da idonea dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del Direttore della Riserva di caccia ai sensi dell'articolo 47 del
Art. 7 ter (Altre disposizioni per il prelievo degli ungulati con cani da seguita)
1. A decorrere dall'annata venatoria 2010/2011, l'esercizio della caccia agli ungulati è consentito con cani da seguita cani di età inferiore a 2 anni che hanno conseguito un apposito attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera e), della
2. Sono utilizzabili nella caccia agli ungulati i cani da seguita già in possesso di attestato abilitativo rilasciato dalla Provincia ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera f), della
3. La prova pratica di valutazione è effettuata da una Commissione d'esame istituita dalla Provincia, nella quale è assicurata la presenza di un esperto in materia designato dalla Regione.
4. I criteri per le prove abilitative sono adottati dalle Province, sentito il Comitato di cui all'articolo 6 della
5. Nella caccia ai cervidi possono essere impiegati al massimo due cani per la singola cacciata o seguita per ogni squadra di cacciatori.
6. Ai fini dell'applicazione del presente articolo per "cacciata" o "seguita" si intende l'azione di caccia in una zona determinata, che inizia con il rilascio dei cani da seguita e termina con il loro recupero.".
Art. 43. (Modifiche alla
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della
"b) cinghiale: dal 15 maggio al 15 gennaio;".
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 2 della
"2 bis. Al fine di contenere l'espansione della specie cinghiale e consentire il completamento dei piani di abbattimento, nelle Riserve ove si pratica la caccia di selezione al cinghiale, la caccia a questa specie può essere esercitata anche con il metodo della girata, ovvero mediante l'uso di un cane da sangue o da traccia condotto al guinzaglio in prossimità dei centri di riposo, dal 15 novembre al 15 gennaio.".
3. Al comma 1 dell'articolo 4 della
4. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 della
"3 bis. Al fine di conformare la gestione venatoria alle esigenze delle specie cacciabili e di consentire il completamento dei piani di abbattimento, l'Assemblea dei soci della Riserva di caccia può deliberare di praticare la caccia di selezione agli ungulati anche nei territori destinati alla caccia tradizionale, per periodi di tempo determinati e diversi da quelli previsti dall'articolo 3 della
3 ter. L'attività venatoria di cui al comma 3 bis è esercitata dai cacciatori che, pur avendo optato per la caccia in forma tradizionale agli ungulati, hanno l'abilitazione all'esercizio della caccia di selezione.".
Art. 44. (Cattura temporanea e inanellamento) [188]
1. In attuazione dell'articolo 4 della
2. La cattura per la cessione a fini di richiamo è consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente, previo parere dell'ISPRA, è approvato il calendario di cattura per specie.
3. Con regolamento regionale da emanarsi previo parere dell'ISPRA sono disciplinati:
a) i mezzi di cattura consentiti e le modalità di gestione degli impianti;
b) i criteri per la determinazione del numero di esemplari catturabili, distinto per specie e su base provinciale;
c) i controlli sull'attività di cattura;
d) le modalità per la cessione degli esemplari catturati ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della
e) le modalità per l'individuazione dei soggetti qualificati e idonei alla gestione degli impianti;
f) [i criteri per conservare il valore storico, culturale e paesaggistico delle bressane e dei roccoli presenti sul territorio della Regione Friuli Venezia Giulia concedendo, a seconda delle tipologie, sovvenzioni annuali finalizzate alle operazioni di manutenzione di ogni impianto] [190].
Art. 44. (Modifiche alla
1. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della
"Art. 1 (Oggetto e competenze)
1. Nel territorio regionale la cattura, detenzione e cessione senza fini di lucro di uccelli è disciplinata dalle norme della presente legge.
2. Le funzioni amministrative relative alle attività di cui al comma 1 sono esercitate dalle Province territorialmente competenti che sono titolari degli impianti di cattura e dei centri di raccolta.
Art. 2 (Specie, quantità catturabili, calendario)
1. Sono catturabili, con le modalità previste dalla presente legge, esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella, colombaccio.
2. Le quantità catturabili e il numero di impianti da attivare nel territorio regionale sono fissati, ogni tre anni, con decreto dell'assessore competente e ripartiti tra le Province, previo parere dell'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica (INFS).
3. Con decreto dell'assessore competente possono essere altresì limitati i periodi di cattura per ragioni di tutela della fauna selvatica o di pubblico interesse, nonchè individuate percentuali di esemplari da liberare ai fini di studio delle migrazioni.
Art. 3 (Impianti di cattura e loro gestione)
1. Per la cattura di uccelli prevista dalla presente legge è consentito esclusivamente l'uso di impianti fissi a reti orizzontali (prodine) e verticali (roccoli e bressane), di cui sono titolari le amministrazioni provinciali.
2. Gli impianti a reti orizzontali si compongono di una o al massimo di due reti parallele e complementari. La maglia delle reti orizzontali non può essere inferiore a venti millimetri di lato a più fili ritorti. Il telaio di sostegno di ciascuna rete non può avere una lunghezza superiore a venti metri e l'altezza del palo dal terreno non può superare i quattro metri. Gli impianti a reti orizzontali possono essere dotati di dispositivi esclusivamente meccanici e lo scatto di azionamento delle reti può essere prodotto solo da molle o da elastici.
3. Gli impianti a reti verticali si compongono di una o più reti di tipo mest-net o a tramaglio, di lunghezza complessiva non superiore a novanta metri, la maglia della rete non deve essere inferiore a trentadue millimetri di lato a più fili ritorti.
4. Alla cessazione dell'attività giornaliera di cattura le reti orizzontali e verticali devono essere raccolte in matasse o tolte dall'impianto.
5. Le amministrazioni provinciali possono utilizzare, per l'esercizio della funzione di cui al comma 1, impianti esistenti di proprietà di terzi acquisiti in disponibilità. L'attivazione annuale degli stessi disposta dall'amministrazione provinciale costituisce atto idoneo per l'acquisizione della titolarità dell'impianto stesso ai fini dell'utilizzazione prevista dalla presente legge e autorizzazione all'esercizio dello stesso. La disponibilità può essere estesa alle attrezzature fisse e mobili, nonchè al personale a esso preposto a titolo di collaborazione.
6. Il personale preposto agli impianti di cui ai commi 1 e 5 deve appartenere al ruolo delle amministrazioni provinciali ovvero, se esterno alle stesse, essere riconosciuto idoneo dall'INFS. Negli impianti è consentita altresì la presenza di una o più persone, con le sole mansioni di osservatore, aiutante, manutentore, sorvegliante, alle quali non è consentita la manipolazione del catturato e la compilazione delle prescritte registrazioni.
7. I soggetti interessati alle collaborazioni con le amministrazioni provinciali di cui al comma 5 presentano apposita lettera di disponibilità alle amministrazioni provinciali entro il 28 febbraio di ciascun anno, contenente le informazioni e con le allegate certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalla presente legge.
8. Le amministrazioni provinciali attribuiscono priorità alle collaborazioni che prevedono la gestione dell'impianto da parte di due soggetti riconosciuti idonei dall'INFS. Gli addetti alla gestione possono operare soltanto presso un impianto. In caso di offerta di disponibilità di più impianti a distanze inferiori ai mille metri tra loro, è data priorità all'attivazione dell'impianto con caratteristiche storiche e paesistiche e con presenza di piante di alto fusto.
9. Le amministrazioni provinciali possono individuare un impianto compreso tra quelli attivati da destinare a cattura per l'allevamento amatoriale e ornamentale.
Art. 4 (Attività di cattura)
1. L'esercizio della cattura degli uccelli è consentito dall'alba al tramonto con metodi che garantiscano la selettività del prelievo.
2. Gli impianti di cattura, una volta attivati, devono essere sempre custoditi dal personale incaricato della loro gestione e le reti vanno esaminate almeno una volta ogni ora.
3. E' vietato usare a fini di richiamo o detenere al capanno uccelli di specie diverse da quelle catturabili per ogni impianto, comprese quelle per le quali sia stato raggiunto il numero di catture assegnato all'impianto medesimo. E' vietato utilizzare richiami acustici.
4. L'attività di ciascun impianto deve cessare al raggiungimento del quantitativo di catture previsto per tutte le specie catturabili.
5. L'inanellamento del catturato è effettuato tempestivamente, successivamente alla cattura, nel capanno dell'impianto.
Art. 5 (Disciplina degli uccelli catturati)
1. Entro cinque giorni dalla cattura, tutti gli uccelli catturati devono essere conferiti ad appositi centri di raccolta e distribuzione.
2. I centri di cui al comma 1 sono gestiti da personale nominativamente autorizzato dall'amministrazione provinciale che provvede altresì a impartire le necessarie istruzioni per la registrazione degli esemplari in termini di carico e scarico e per la chiusura delle stesse registrazioni al termine dell'anno solare.
3. Gli esemplari di cui al comma 1 sono cedibili ai soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della
4. Possono cedere, altresì, gli esemplari per le finalità previste dalla presente legge a soggetti residenti nel territorio regionale, qualora vi sia disponibilità rispetto alla prioritaria cessione ai soggetti di cui al comma 3 residenti ovvero operanti nel territorio provinciale.
5. Le amministrazioni provinciali provvedono alle cessioni a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute per l'attivazione e il mantenimento degli impianti di cui all'articolo 3 e dei centri di cui al comma 2 da disciplinare con proprio atto amministrativo. La ricevuta del versamento del rimborso previsto costituisce titolo per l'acquisizione degli esemplari dal centro.
6. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della
7. I gestori degli impianti di cui all'articolo 3 possono detenere e utilizzare presso gli impianti stessi un numero complessivo massimo di ottanta esemplari delle diverse specie catturabili.
8. Le detenzioni ai fini di allevamento amatoriale e ornamentale di cui all'articolo 3, comma 9, non possono essere superiori complessivamente a cinque esemplari delle diverse specie catturabili.
9. Tutti gli uccelli detenuti per le finalità della presente legge sono trattenuti in gabbie idonee, a eccezione di quelli utilizzati come zimbelli, che possono essere utilizzati presso gli impianti di cattura temporaneamente correttamente imbragati.
Art. 6 (Marcatura e registrazioni)
1. All'atto dell'attivazione annua degli impianti di cattura di cui all'articolo 3, l'amministrazione provinciale consegna al preposto all'impianto stesso un numero di fascette inamovibili e numerate pari al numero degli uccelli catturabili presso l'impianto stesso.
2. Le fascette dl cui al comma 1 devono essere apposte agli uccelli catturati tempestivamente dopo la cattura e in ogni caso prima della registrazione.
3. Ogni impianto attivato è dotato, a cura dell'amministrazione provinciale, di un registro delle catture e di un registro degli uccelli destinati ai fini del richiamo, predisposti e vidimati dall'amministrazione stessa. I documenti consegnati sono registrati presso ogni singola amministrazione provinciale in apposito registro generale.
4. Nel registro delle catture sono riportati, con penna indelebile, i dati relativi:
a) agli uccelli catturati e alle fascette apposte ai medesimi ai sensi del comma 2;
b) agli uccelli catturati eventualmente già in possesso di contrassegno; tali esemplari devono essere immediatamente liberati.
5. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, della
6. I registri delle catture e delle detenzioni devono essere esibiti a ogni richiesta degli addetti all'attività di vigilanza.
7. Le Amministrazioni provinciali, d'intesa tra loro e con l'Amministrazione regionale, costituiscono una banca dati a livello regionale relativa alla cattura e alla detenzione degli uccelli.
8. Per gli uccelli detenuti per le finalità di cui all'articolo 3, comma 9, non sussiste la necessità di tenuta di registri. Per gli stessi, per il tramite dell'esibizione delle ricevute dei versamenti al centro di cui all'articolo 5, comma 2, deve essere dimostrata la provenienza.".
2. In sede di prima applicazione e limitatamente a un anno, la quantità di uccelli catturabili, di cui all'articolo 2, comma 2, della
Art. 44 bis. (Richiami vivi) [192]
1. Sono utilizzabili come richiami vivi, oltre alle forme domestiche e a fenotipo mutato, gli uccelli provenienti da attività di allevamento, purchè appartenenti a specie cacciabili e prelevabili in deroga.
2. I richiami vivi appartenenti alle specie cacciabili sono identificati mediante contrassegno inamovibile.
Art. 45. (Modifiche alla
1. Dopo l'articolo 6 della
"Art. 6 bis (Utilizzo del contrassegno inamovibile)
1. Subito dopo l'annotazione sul tesserino regionale di caccia dell'abbattimento di esemplari appartenenti a specie di ungulati, il cacciatore applica l'apposito contrassegno inamovibile fornito dalla Riserva di caccia o dall'azienda faunistico-venatoria secondo le modalità indicate con regolamento regionale.".
2. Il comma 6 dell'articolo 19 della
"6. Non sono soggetti a concessione e/o autorizzazione edilizia, nè ad autorizzazione paesaggistica, nè a valutazione d'incidenza gli appostamenti per l'esclusivo esercizio della caccia di selezione e tradizionale agli ungulati di cui all'articolo 11, comma 3, della
3. Dopo l'articolo 21 della
"Art. 21 bis (Fauna selvatica morta)
1. Fatte salve le disposizioni relative al trattamento delle carcasse di animali affetti da malattie trasmissibili all'uomo o ad altri animali, le Province provvedono alla raccolta, al trasporto e allo smaltimento della fauna selvatica abbattuta in attuazione di provvedimenti di deroga di cui alla
2. Per smaltimento della fauna selvatica morta si intende:
a) il conferimento presso idonei impianti di eliminazione mediante combustione;
b) il conferimento presso strutture destinate alla riproduzione, reintroduzione, studio, riabilitazione di animali selvatici minacciati di estinzione o protetti;
c) il conferimento presso istituti scientifici;
d) il conferimento presso istituti, enti o soggetti privati autorizzati a effettuare il trattamento tassidermico;
e) l'eliminazione mediante sotterramento;
f) il conferimento presso strutture autorizzate alla macellazione.
3. Qualora la fauna di cui al presente articolo, nel rispetto delle norme sanitarie, possa essere destinata al consumo umano, o qualora dalle spoglie dell'animale sia possibile preparare trofei di caccia, le Province sono autorizzate alla loro alienazione.
4. Le Province provvedono alle operazioni di cui ai commi precedenti in collaborazione con il Corpo forestale regionale, con il coordinamento della struttura di cui all'articolo 36 del disegno di
5. Le Province sono tenute alla raccolta dei dati relativi alla fauna di cui al comma 1.".
Art. 46. (Modifiche alla
1. La lettera k) del comma 2 dell'articolo 3 della
"k) l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo, fatta eccezione per i pallini di piombo nichelato, nelle zone umide naturali, con acqua dolce, salata e salmastra, e in una fascia di rispetto di 150 metri dai loro confini.".
Art. 47. (Abrogazioni)
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) gli articoli 2, 3 e 4 della
b) il comma 2 dell'articolo 6 della
c) l'articolo 15 della
d) la
e) l'articolo 27 della
f) la
g) i commi da 1 a 6 dell'articolo 11 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca nelle acque interne) della
h) il comma 31 dell'articolo 6 (Interventi nei settori produttivi) della
i) i commi da 133 a 136 dell'articolo 7 (Interventi nei settori produttivi) e il comma 72 dell'articolo 8 (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili) della
j) i commi da 2 a 18 dell'articolo 2 della
k) i commi da 1 a 3 dell'articolo 18 della
l) la lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della
m) i commi da 1 a 7 dell'articolo 5 della
n) l'articolo 14 (Modifiche alla
o) il comma 31 dell'articolo 20 della
p) i commi 33, 34, 35 e 38 dell'articolo 6 della
q) l'articolo 27 (Modifiche alla disciplina regionale in materia di attività venatoria) della
r) l'articolo 27 (Interpretazione autentica e modifiche all'articolo 27 della
2. Sino all'adozione dei regolamenti di esecuzione della presente legge, sono confermati tutti gli atti emanati in applicazione delle leggi e delle disposizioni regionali di cui al comma 1.
Art. 48. (Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 13, per quanto attiene alle spese relative al funzionamento del Comitato faunistico regionale, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 13, per quanto attiene alle spese relative agli studi e alle ricerche promosse dal Comitato faunistico regionale, e dall'articolo 8, comma 10, previsti in complessivi 24.000 euro per l'anno 2008, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
3. All'onere di 24.000 euro per l'anno 2008, derivante dal disposto di cui al comma 2, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.2.1.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), previsti complessivamente in 990.000 euro, suddivisi in ragione di 490.000 euro per l'anno 2008, e di 250.000 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 11, previsti complessivamente in 23.900 euro, suddivisi in ragione di 8.700 euro per l'anno 2008, di 7.170 euro per l'anno 2009 e di 8.030 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
7. All'onere complessivo di 23.900 euro, suddiviso in ragione di 8.700 euro per l'anno 2008, di 7.170 euro per l'anno 2009 e di 8.030 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 6, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, come di seguito indicato:
unità di bilancio |
2008 |
2009 |
2010 |
2.2.1.1045 |
8.700 |
|
|
2.2.1.1047 |
|
7.170 |
8.030 |
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 18, comma 3, previsti complessivamente in 156.390 euro suddivisi in ragione di 68.130 euro per l'anno 2008 e di 44.130 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
9. All'onere complessivo di 156.390 euro suddiviso in ragione di 68.130 euro per l'anno 2008 e di 44.130 euro per ciascuno degli anni dal 2009 al 2010, derivante dal disposto di cui al comma 8, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, come di seguito indicato:
unità di bilancio |
2008 |
2009 |
2010 |
2.2.1.1045 |
68.130 |
30.600 |
30.680 |
2.2.1.1047 |
|
13.530 |
13.450 |
10. Gli oneri derivanti dal disposto di cui dall'articolo 19, comma 8, previsti complessivamente in 126.180 euro suddivisi in ragione di 10.000 euro per l'anno 2008, 58.090 euro per l'anno 2009 e 58.090 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.1.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
11. All'onere complessivo di 126.180 euro suddivisi in ragione di 10.000 euro per l'anno 2008, di 58.090 euro per l'anno 2009 e di 58.090 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 10, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
12. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 25, comma 9, previsti complessivamente in 46.880 euro suddivisi in ragione di 20.000 euro per l'anno 2008, di 11.330 euro per l'anno 2009 e di 15.550 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
13. All'onere complessivo di 46.880 euro suddivisi in ragione di 20.000 euro per l'anno 2008, di 11.330 euro per l'anno 2009 e di 15.550 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 12, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, come di seguito indicato:
unità di bilancio |
2008 |
2009 |
2010 |
2.2.1.1045 |
20.000 |
|
|
2.2.1.1047 |
|
11.330 |
15.550 |
14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 29, comma 1, per quanto attiene le spese relative all'organizzazione dei corsi per dirigenti venatori, e all'articolo 30, comma 2, previsti complessivamente in 48.270 euro suddivisi in ragione di 22.030 euro per l'anno 2008, di 13.160 euro per l'anno 2009 e di 13.080 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
15. All'onere complessivo di 48.270 euro suddivisi in ragione di 22.030 euro per l'anno 2008, di 13.160 euro per l'anno 2009 e di 13.080 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 14, si fa fronte mediante storno di pari importo dalle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008, come di seguito indicato:
unità di bilancio |
2008 |
2009 |
2010 |
2.1.1.1044 |
12.100 |
10.640 |
10.640 |
2.2.1.1045 |
9.930 |
2.520 |
2.440 |
16. La Giunta regionale, sentito il parere del Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'articolo 34, comma 2, lettera b), della
17. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 31, sono accertate e riscosse nell'ambito dell'unità di bilancio 1.2.2 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 35, comma 5, previsti complessivamente in 25.000 euro suddivisi in ragione di 10.000 euro per l'anno 2008, 10.000 euro per l'anno 2009 e 5.000 euro per l'anno 2010, fanno carico all'unità di bilancio 2.2.2.1045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
19. All'onere complessivo di 25.000 euro, suddiviso in ragione di 10.000 euro per l'anno 2008, di 10.000 euro per l'anno 2009 e di 5.000 euro per l'anno 2010, derivante dal disposto di cui al comma 18, si fa fronte mediante storno di pari importo dall'unità di bilancio 2.2.1.1047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2008-2010 e del bilancio per l'anno 2008.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 48 della
[2] Alinea così modificato dall'art. 28 della
[3] Lettera così modificata dall'art. 28 della
[4] Lettera inserita dall'art. 145 della
[5] Lettera inserita dall'art. 145 della
[6] Lettera così sostituita dall'art. 28 della
[7] Lettera così sostituita dall'art. 28 della
[8] Lettera aggiunta dall'art. 28 della
[9] Lettera aggiunta dall'art. 28 della
[10] Lettera aggiunta dall'art. 28 della
[11] Lettera aggiunta dall'art. 28 della
[12] Lettera aggiunta dall'art. 28 della
[13] Lettera aggiunta dall'art. 28 della
[14] Lettera aggiunta dall'art. 28 della
[15] Lettera aggiunta dall'art. 28 della
[16] Lettera aggiunta dall'art. 28 della
[17] Lettera aggiunta dall'art. 28 della
[18] Alinea così modificato dall'art. 28 della
[19] Lettera inserita dall'art. 74 della
[20] Lettera aggiunta dall'art. 28 della
[21] Lettera aggiunta dall'art. 28 della
[22] Lettera aggiunta dall'art. 28 della
[23] Lettera aggiunta dall'art. 28 della
[24] Lettera aggiunta dall'art. 28 della
[25] Articolo inserito dall'art. 28 della
[26] Comma così modificato dall'art. 75 della
[27] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[28] Lettera inserita dall'art. 145 della
[29] Lettera così sostituita dall'art. 3 della
[30] Lettera abrogata dall'art. 3 della
[31] Lettera così sostituita dall'art. 28 della
[32] Comma così modificato dall'art. 3 della
[33] Lettera inserita dall'art. 48 della
[34] Lettera inserita dall'art. 48 della
[35] Lettera così sostituita dall'art. 76 della
[36] Lettera così modificata dall'art. 76 della
[37] Lettera così sostituita dall'art. 76 della
[38] Comma inserito dall'art. 76 della
[39] Comma così sostituito dall'art. 76 della
[40] Comma così modificato dall'art. 145 della
[41] Articolo inserito dall'art. 48 della
[42] Alinea così modificato dall'art. 28 della
[43] Lettera inserita dall'art. 3 della
[44] Comma già modificato dall'art. 3 della
[45] Articolo inserito dall'art. 18 della
[46] Comma così modificato dall'art. 28 della
[47] Articolo sostituito dall'art. 2 della
[48] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[49] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[50] Comma inserito dall'art. 3 della
[51] Comma già modificato dall'art. 77 della
[52] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[53] Il Capo III bis, art. 11 bis, è stato inserito dall'art. 3 della
[54] Il Capo III bis, art. 11 bis, è stato inserito dall'art. 3 della
[55] Comma così modificato dall'art. 28 della
[56] Comma così sostituito dall'art. 78 della
[57] Comma così modificato dall'art. 28 della
[58] Comma inserito dall'art. 78 della
[59] Comma inserito dall'art. 78 della
[60] Comma inserito dall'art. 78 della
[61] Comma così modificato dall'art. 28 della
[62] Comma inserito dall'art. 78 della
[63] Comma inserito dall'art. 78 della
[64] Comma inserito dall'art. 78 della
[65] Comma abrogato dall'art. 28 della
[66] Comma così modificato dall'art. 3 della
[67] Comma così modificato dall'art. 28 della
[68] Comma così modificato dall'art. 79 della
[69] Comma così sostituito dall'art. 28 della
[70] Comma inserito dall'art. 79 della
[71] Comma così modificato dall'art. 28 della
[72] Comma abrogato dall'art. 80 della
[73] Comma così sostituito dall'art. 145 della
[74] Comma così sostituito dall'art. 80 della
[75] Comma inserito dall'art. 2 della
[76] Comma aggiunto dall'art. 145 della
[77] Lettera così modificata dall'art. 81 della
[78] Lettera così modificata dall'art. 81 della
[79] Comma così modificato dall'art. 82 della
[80] Comma già modificato dall'art. 145 della
[81] Comma così sostituito dall'art. 82 della
[82] Comma aggiunto dall'art. 82 della
[83] Comma aggiunto dall'art. 82 della
[84] Articolo inserito dall'art. 65 della
[85] Comma aggiunto dall'art. 145 della
[86] Lettera così modificata dall'art. 83 della
[87] Comma sostituito dall'art. 3 della
[88] La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 2009, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[89] Lettera abrogata dall'art. 84 della
[90] Lettera abrogata dall'art. 84 della
[91] Lettera abrogata dall'art. 3 della
[92] Comma così modificato dall'art. 85 della
[93] Comma così modificato dall'art. 28 della
[94] Comma così modificato dall'art. 28 della
[95] Lettera così modificata dall'art. 48 della
[96] Comma modificato dall'art. 145 della
[97] Comma così modificato dall'art. 3 della
[98] Comma così modificato dall'art. 28 della
[99] Comma abrogato dall'art. 28 della
[100] Comma sostituito dall'art. 145 della
[101] Lettera inserita dall'art. 145 della
[102] Lettera così modificata dall'art. 28 della
[103] Comma sostituito dall'art. 145 della
[104] Comma inserito dall'art. 18 della
[105] La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 2009, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[106] La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 2009, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[107] Comma così sostituito dall'art. 86 della
[108] Comma così modificato dall'art. 28 della
[109] Comma già modificato dall'art. 28 della
[110] Comma inserito dall'art. 87 della
[111] Comma già modificato dall'art. 28 della
[112] Comma così modificato dall'art. 3 della
[113] Comma abrogato dall'art. 87 della
[114] Comma già modificato dall'art. 28 della
[115] Comma sostituito dall'art. 3 della
[116] Comma abrogato dall'art. 28 della
[117] Comma modificato dall'art. 3 della
[118] Comma sostituito dall'art. 145 della
[119] Lettera abrogata dall'art. 145 della
[120] Comma così modificato dall'art. 88 della
[121] Articolo inserito dall'art. 18 della
[122] La Corte costituzionale, con sentenza 22 gennaio 2015, n. 2, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[123] Comma così modificato dall'art. 89 della
[124] Comma già sostituito dall'art. 28 della
[125] Comma inserito dall'art. 90 della
[126] Comma inserito dall'art. 90 della
[127] Comma inserito dall'art. 90 della
[128] Comma abrogato dall'art. 90 della
[129] Comma così modificato dall'art. 90 della
[130] Comma già modificato dall'art. 3 della
[131] Comma così modificato dall'art. 28 della
[132] Comma sostituito dall'art. 18 della
[133] Comma così sostituito dall'art. 90 della
[134] Comma modificato dall'art. 28 della
[135] Comma così modificato dall'art. 145 della
[136] Comma già modificato dall'art. 145 della
[137] Comma inserito dall'art. 145 della
[138] Comma così modificato dall'art. 28 della
[139] Comma così modificato dall'art. 3 della
[140] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[141] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[142] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[143] Comma così sostituito dall'art. 3 della
[144] Comma abrogato dall'art. 28 della
[145] Comma così sostituito dall'art. 145 della
[146] Comma inserito dall'art. 145 della
[147] Comma così modificato dall'art. 91 della
[148] Comma inserito dall'art. 65 della
[149] Comma inserito dall'art. 65 della
[150] Comma inserito dall'art. 92 della
[151] Comma così modificato dall'art. 145 della
[152] Articolo inserito dall'art. 48 della
[153] Comma così sostituito dall'art. 69 della
[154] Comma così modificato dall'art. 145 della
[155] Comma aggiunto dall'art. 93 della
[156] Comma così modificato dall'art. 28 della
[157] Comma così modificato dall'art. 28 della
[158] Comma così modificato dall'art. 28 della
[159] Comma abrogato dall'art. 28 della
[160] Comma inserito dall'art. 65 della
[161] Articolo abrogato dall'art. 28 della
[162] Lettera così sostituita dall'art. 18 della
[163] Lettera così sostituita dall'art. 18 della
[164] Lettera così sostituita dall'art. 18 della
[165] Per un'interpretazione autentica della presente lettera, vedi l'art. 3, comma 9, della
[166] Comma così sostituito dall'art. 28 della
[167] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[168] Comma già modificato dall'art. 18 della
[169] Comma così sostituito dall'art. 18 della
[170] Comma così modificato dall'art. 28 della
[171] Comma così modificato dall'art. 28 della
[172] Alinea così modificato dall'art. 3 della
[173] Lettera sostituita dall'art. 3 della
[174] Lettera inserita dall'art. 2 della
[175] Lettera inserita dall'art. 95 della
[176] Lettera sostituita dall'art. 3 della
[177] Lettera abrogata dall'art. 95 della
[178] Lettera così modificata dall'art. 3 della
[179] Lettera così modificata dall'art. 95 della
[180] Lettera aggiunta dall'art. 3 della
[181] Lettera aggiunta dall'art. 95 della
[182] Lettera aggiunta dall'art. 3 della
[183] Comma inserito dall'art. 48 della
[184] Comma abrogato dall'art. 3 della
[185] Comma così modificato dall'art. 3 della
[186] Comma inserito dall'art. 3 della
[187] Articolo così modificato dall'art. 96 della
[188] Articolo sostituito dall'art. 145 della
[189] Comma così modificato dall'art. 28 della
[190] Lettera abrogata dall'art. 3 della
[191] Testo previgente all'attuale art. 44. La Corte costituzionale, con sentenza 29 maggio 2009, n. 165, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[192] Articolo inserito dall'art. 18 della