Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 97. Zootecnia |
Capitolo: | 97.4 malattie |
Data: | 02/06/1988 |
Numero: | 218 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. [9] |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
§ 97.4.8 - Legge 2 giugno 1988, n. 218.
Misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali.
(G.U. 21 giugno 1988, n. 144)
[1. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, previa intesa con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, adotta disposizioni tecnico-sanitarie conformi alle direttive CEE n. 84/643, n. 84/645 dell'11 dicembre 1984 e n. 85/322 del 12 giugno 1985, nonchè, anche in deroga alla normativa vigente, alla direttiva CEE n. 80/1095 dell'11 novembre 1980, concernenti norme sanitarie sugli scambi comunitari di animali, carni e prodotti a base di carne e disposizioni sanitarie per la profilassi di malattie degli animali, nel territorio degli Stati membri.]
1. [Nei casi di afta epizootica, il sindaco, su proposta del servizio veterinario dell'unità sanitaria locale competente, ordina l'abbattimento e la distruzione degli animali infetti e di quelli sospetti di infezione] [2].
2. [Quando sia necessario, per impedire la diffusione della malattia, il Ministro della sanità, previa individuazione dell'area interessata, dispone, con proprio decreto, anche l'abbattimento degli animali sospetti di contaminazione e degli animali sani recettivi, autorizzando eventualmente l'utilizzazione delle carni e di altri prodotti ed avanzi, secondo le modalità e alle condizioni che saranno stabilite con decreto ministeriale] [3].
3. [Nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con
4. Ad esclusione dei casi di tubercolosi e di brucellosi, in caso di focolaio di una malattia soggetta a denuncia obbligatoria per la quale è prevista la misura di cui all'articolo 61, paragrafo 1, lettera b), del
5. Qualora venga consentita l'utilizzazione delle carni degli animali di cui è stato disposto l'abbattimento, dall'indennità prevista nel comma 4 viene detratto l'importo ricavato dai proprietari degli animali a seguito dell'utilizzazione delle carni.
6. L'indennità non viene corrisposta per l'abbattimento degli animali in transito o importati dall'estero, ancorchè nazionalizzati, qualora venga accertato che la malattia era preesistente all'importazione. In tali casi sono a carico dello speditore, del destinatario o del mandatario tutte le spese relative all'applicazione delle misure di polizia veterinaria, ivi comprese la macellazione e la distruzione degli animali, disposte dalle competenti autorità sanitarie.
7. In caso di abbattimento nei posti di confine di animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione a seguito di contagio da animali in importazione, l'importo della indennità è a carico dello Stato.
8. L'indennità non è concessa a coloro che contravvengono alle disposizioni previste dall'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
9. L'azienda sanitaria locale territorialmente competente dispone che le carni, i prodotti ed avanzi ottenuti da animali normalmente macellati, ove esista il sospetto che siano contaminati, vengano sottoposti a determinati trattamenti, stabiliti con proprio provvedimento, al fine di renderli sicuramente innocui nei riguardi della diffusione delle malattie stesse [7].
10. Per i trattamenti di cui al comma 9 e nei casi in cui si debba procedere alla distruzione dei prodotti contaminati, agli aventi diritto è concesso un indennizzo secondo i criteri determinati dal Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, avuto riguardo agli oneri sostenuti ed ai valori di mercato dei prodotti distrutti.
1. Le indennità di cui all'art. 2 gravano sulla quota a destinazione vincolata del Fondo sanitario nazionale, per la parte afferente alla profilassi delle malattie infettive e diffusive degli animali.
2. Per tali indennità il Ministro del tesoro, in deroga alle procedure previste dalla
3. Le regioni provvedono direttamente, entro sessanta giorni dall'abbattimento, a liquidare agli allevatori le indennità ad essi spettanti. A decorrere dalla scadenza del predetto termine sono dovuti gli interessi legali.
[1. Ai fini dell'applicazione delle norme di cui all'art. 2, comma 2, la regione stabilisce tempestivamente le modalità ed i tempi di abbattimento, tenuto conto della consistenza numerica degli allevamenti, del sistema di allevamento e della situazione epizoologica, in conformità alle direttive impartite dal Ministro della sanità.
2. Il sindaco adotta l'ordinanza di abbattimento e, se del caso, di distruzione degli animali nelle ipotesi di cui all'art. 2, commi 1, 2 e 3, ed informa in ogni caso il Ministero della sanità e la regione. Con separato provvedimento stabilisce l'ammontare complessivo delle indennità da corrispondere al proprietario interessato in ragione del numero degli animali abbattuti e della misura dell'indennità calcolata per ciascun animale, detraendo eventualmente il ricavo della vendita delle carni, dei prodotti e degli avanzi, in conformità all'art. 2, comma 3. I provvedimenti del sindaco sono definitivi e sono trasmessi alla regione.]
1. Nella
"Per favorire il completamento delle operazioni di risanamento degli allevamenti non ancora risanati da tubercolosi, brucellosi e leucosi ai proprietari di bestiame bovino che non hanno diritto alla maggiorazione di cui al sesto comma o che vi abbiano rinunciato, nonchè ai proprietari di ovini e caprini, spettano le seguenti maggiorazioni:
1) del 20 per cento quando i capi infetti da abbattere, in relazione ai capi detenuti in azienda, sono compresi fra il 20 e il 29 per cento;
2) del 30 per cento quando sono fra il 30 e il 49 per cento;
3) del 40 per cento quando sono oltre il 49 per cento.
Le maggiorazioni sono concesse a condizione che tutti i capi infetti siano abbattuti ed interamente sostituiti entro il termine massimo di ventiquattro mesi con altri capi sani dello stesso allevamento o provenienti da allevamenti ufficialmente indenni da tubercolosi o da leucosi o indenni o ufficialmente indenni da brucellosi".
[1. Le violazioni di cui all'art. 264 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con
2. Chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento dell'animale impartito ai sensi dei precedenti articoli 2 e 4, è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria di ammontare pari a lire trecentomila per ogni capo non abbattuto.
3. Fuori dei casi previsti dal comma 1, i contravventori alle disposizioni del regolamento di polizia veterinaria, approvato con
1. Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 13 della
2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste provvede, con proprio decreto, agli adempimenti previsti dalla
1. All'ultimo comma dell'art. 34 del
1. Agli operai agricoli a tempo indeterminato, aventi una anzianità minima di sei mesi presso lo stesso datore di lavoro, che siano sospesi temporaneamente dal lavoro in conseguenza dei provvedimenti di cui agli articoli 2, comma 1, e 4, comma 2, il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui all'art. 8 della
2. Ai fini della individuazione del semestre di fruizione del trattamento di integrazione salariale non devono essere considerate le giornate eventualmente lavorate per le operazioni di abbattimento dei capi infetti, di disinfezione delle stalle e di manutenzione finalizzate al ripristino dell'allevamento.
3. Il trattamento sostitutivo della retribuzione di cui al comma 1 non spetta agli operai dipendenti dalle imprese indicate al terzo comma dell'art. 19 della
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 3.500 milioni, si provvede a carico della gestione di cui all'art. 26 della
[1] Articolo abrogato dall'art. 32 del
[2] Comma abrogato dall'art. 32 del
[3] Comma abrogato dall'art. 32 del
[4] Comma abrogato dall'art. 32 del
[5] Comma già modificato dall'art. 1 bis del
[6] Comma così modificato dall'art. 1 bis del
[7] Comma così modificato dall'art. 32 del
[8] Articolo abrogato dall'art. 32 del
[9] Articolo abrogato dall'art. 32 del