§ 4.10.138 - Legge Regionale 8 agosto 1984, n. 33.
Norme di attuazione dell'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente i piani di ricomposizione particellare delle [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:08/08/1984
Numero:33


Sommario
Art. 1.      In tutti i casi in cui nei Comuni delimitati ai sensi della legge 29 maggio 1976, n. 336 e 30 ottobre 1976, n. 730, per la realizzazione - in attuazione di previsioni del piano particolareggiato [...]
Art. 2.      Il piano di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie per l'attuazione unitaria di comparti edificatori, previsti nei piani particolareggiati di ricostruzione, una volta individuate [...]
Art. 3.      Il piano, unitamente alla graduatoria di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente e alla deliberazione consiliare di adozione, viene depositato, a partire dal giorno in cui detta [...]
Art. 4.      Una volta espletate le procedure di cui agli articoli precedenti, il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, approva in via definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo [...]
Art. 5.      I conguagli in denaro previsti nel piano di ricomposizione sono corrisposti dagli interessati al Comune nel termine stabilito dal Comune stesso e comunque non oltre 180 giorni dalla [...]
Art. 6.      Le spese tecniche per la redazione dei piani di ricomposizione e quelle connesse agli adempimenti amministrativi del Comune sono a carico della Amministrazione regionale.
Art. 7.  Norma finanziaria.
Art. 8.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 4.10.138 - Legge Regionale 8 agosto 1984, n. 33.

Norme di attuazione dell'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente i piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie negli ambiti edilizi unitari.

(B.U. 20 agosto 1984, n. 76).

 

Art. 1.

     In tutti i casi in cui nei Comuni delimitati ai sensi della legge 29 maggio 1976, n. 336 e 30 ottobre 1976, n. 730, per la realizzazione - in attuazione di previsioni del piano particolareggiato di ricostruzione - di interventi edilizi da parte di singoli soggetti beneficiari delle provvidenze previste dalla legislazione regionale a seguito del sisma, si rende o si è reso necessario, ai fini edificatori predetti, procedere alla ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie, il Comune predispone l'apposito piano previsto dall'articolo 15, secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828.

 

     Art. 2.

     Il piano di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie per l'attuazione unitaria di comparti edificatori, previsti nei piani particolareggiati di ricostruzione, una volta individuate le aree necessarie alla formazione dei previsti lotti edificabili, ivi comprese le aree già eventualmente previste nei piani particolareggiati di cui alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, e quelle oggetto di intervento pubblico per la realizzazione di infrastrutture primarie e secondarie, indica le operazioni di modifica di superfici e di trasferimento di capacità edificatorie all'interno del perimetro da ricomporre [1].

     Il piano, oltre alla indicazione dei terreni da ricomporre ai fini predetti, dovrà contenere quanto meno:

     a) la indicazione, sulla base delle risultanze dei pubblici registri, dei diritti reali preesistenti e dei relativi titolari;

     b) l'elenco descrittivo delle aree di pubblica utilità e delle servitù prediali richieste dalla ricomposizione, anche se corrispondono a quelle preesistenti;

     c) la indicazione dei conguagli e prezzi eventualmente dovuti sulla base dei parametri fissati con la legge 19 agosto 1976, n. 570;

     d) il preventivo della spesa e della ripartizione di essa.

     Contestualmente al piano è predisposta la graduatoria dei proprietari di cui al terzo comma dell'articolo 15 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e proposte, in via provvisoria, le assegnazioni ai soggetti suindicati dei previsti lotti da edificare, fatto salvo quanto disposto dal comma quarto del predetto articolo 15.

 

     Art. 3.

     Il piano, unitamente alla graduatoria di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente e alla deliberazione consiliare di adozione, viene depositato, a partire dal giorno in cui detta deliberazione è trasmessa al Comitato Provinciale di Controllo di cui alla legge regionale 3 agosto 1977, n. 48 e sue successive modificazioni e integrazioni, per venti giorni consecutivi presso la segreteria comunale alla libera visione del pubblico; di ciò è dato avviso da parte del Sindaco mediante pubblica affissione.

     Entro il periodo di deposito possono essere presentate osservazioni ed opposizioni.

     Entro tale termine, gli interessati potranno produrre documentazioni integrative alla documentazione catastale risultante dal piano particolareggiato, comprovante eventuali correzioni alla situazione risultante alla data di approvazione del piano ovvero eventuali permute, cessazioni o compravendite che fossero intervenute successivamente a tale data.

     Il Comune si pronuncia, con deliberazione del Consiglio comunale, in via definitiva, entro trenta giorni, sulle osservazioni ed opposizioni pervenute, apportando al piano le eventuali modifiche.

     Nel periodo di deposito del piano, il Sindaco rivolge ai soggetti assegnatari in via provvisoria, mediante notificazione nelle forme e per gli effetti previsti dall'articolo 22 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, l'invito a procedere, entro il termine di 30 giorni dalla avvenuta notifica, alla contrattazione privata a scopo di ricomposizione; nei Comuni che ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e sue successive modificazioni e integrazioni, si sono dotati di piani particolareggiati divenuti esecutivi nei quali siano comprese la ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie e la assegnazione dei lotti ai singoli proprietari per la attuazione di comparti ed ambiti edificatori, le notificazioni già avvenute in applicazione dell'articolo 22 della predetta legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 si considerano sostitutive a tutti gli effetti di quelle previste dal presente articolo: di un tanto si darà atto nella deliberazione consiliare di cui al successivo articolo 4.

     I soggetti assegnatari in via provvisoria sono tenuti a comunicare al Comune a mezzo lettera raccomandata, entro il termine di cui al comma precedente, il perfezionamento degli accordi di contrattazione privata; fa fede la data del timbro postale. Nei confronti dei soggetti che hanno presentato osservazioni od opposizioni al piano entro il termine di deposito previsto dal primo comma, il termine per la comunicazione del perfezionamento degli accordi di contrattazione privata decorre dalla data di comunicazione da parte del Comune della pronuncia sull'osservazione od opposizione presentata.

     Inutilmente trascorso tale termine, alle aree interessate vengono applicate le disposizioni di cui al successivo articolo 4.

     Nei Comuni dotati di piani particolareggiati, ai sensi della legge regionale 63/1977, divenuti esecutivi, nei quali siano compresi la ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie e l'assegnazione dei lotti ai singoli proprietari per l'attuazione di comparti ed ambiti edificatori, il piano di cui al primo comma per estratto, comprendente anche le aree per pubblica utilità, deve essere notificato dal Sindaco, nelle forme previste dal quinto comma, a tutti i proprietari, compresi quelli subentrati a seguito di regolare compravendita e che non sono beneficiari di provvidenze previste dalla legislazione regionale a seguito degli eventi sismici del 1976, i quali, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta notifica, devono comunicare al Comune l'accettazione definitiva del lotto assegnato, già oggetto di intervento di ricostruzione, costruzione e riparazione o non ancora edificato [2].

     L'accettazione di cui sopra sostituisce a tutti gli effetti la contrattazione privata [2].

     Le aree occupate per la realizzazione delle infrastrutture per pubblica utilità e rientranti nel piano di ricomposizione particellare ai sensi del primo comma dell'articolo 2) vengono assegnate in via definitiva al Comune [2].

 

     Art. 4.

     Una volta espletate le procedure di cui agli articoli precedenti, il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, approva in via definitiva, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 15, sesto, settimo ed ottavo comma della legge 11 novembre 1982, n. 828, il piano di ricomposizione e, in conformità allo stesso ed alla graduatoria degli interessati, l'assegnazione dei singoli lotti.

     L'assegnatario del lotto deve provvedere ad iniziare i lavori di costruzione o di recupero dell'immobile di sua pertinenza entro il termine di mesi 18 dalla data di approvazione definitiva del piano di ricomposizione. Tali lavori dovranno essere ultimati entro tre anni dalla data del loro inizio.

     E' consentita la proroga di detti termini, per una volta sola, con provvedimento motivato del Sindaco.

     Dell'avvenuta approvazione di cui al precedente primo comma è data notizia per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 5.

     I conguagli in denaro previsti nel piano di ricomposizione sono corrisposti dagli interessati al Comune nel termine stabilito dal Comune stesso e comunque non oltre 180 giorni dalla comunicazione e vengono introitati in capitolo appositamente istituito nella parte entrate del bilancio comunale.

     Il Comune procede alla liquidazione agli aventi titolo con prelievo dal corrispondente capitolo di spesa pure appositamente istituito nel bilancio comunale.

 

     Art. 6.

     Le spese tecniche per la redazione dei piani di ricomposizione e quelle connesse agli adempimenti amministrativi del Comune sono a carico della Amministrazione regionale.

     A tal fine le spese tecniche sono riconosciute entro il limite delle tariffe professionali vigenti; le altre in conformità alla documentazione presentata dal Comune.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

 

     Art. 7. Norma finanziaria.

     Per le finalità previste dal precedente articolo 6 viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984-1986 e del bilancio per l'anno finanziario 1984, al Titolo I - Sezione III - Rubrica n. 2 Presidenza della Giunta - Segreteria Generale Straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IV - il capitolo 804 con la denominazione «Finanziamento ai Comuni per le spese tecniche relative alla redazione dei piani di ricomposizione e per le spese connesse agli adempimenti amministrativi dei Comuni».

     Gli stanziamenti da iscriversi al citato capitolo 804 saranno determinati, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da registrarsi alla Corte dei Conti, sentita la Commissione consiliare speciale.

 

     Art. 8.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 47 della L.R. 19 settembre 1996, n. 40.

[2] Comma aggiunto dall'art. 48 della L.R. 19 settembre 1996, n. 40.

[2] Comma aggiunto dall'art. 48 della L.R. 19 settembre 1996, n. 40.

[2] Comma aggiunto dall'art. 48 della L.R. 19 settembre 1996, n. 40.