§ 2.5.16 – L.R. 20 dicembre 2002, n. 33.
Istituzione delle Comunità montane del Friuli Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.5 ordinamento e circoscrizione dei comuni
Data:20/12/2002
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Classificazione del territorio montano e zone montane omogenee).
Art. 3.  (Conferenza permanente per la montagna).
Art. 4.  (Comunità mnontane).
Art. 5.  (Funzioni delle Comunità montane).
Art. 6.  (Province).
Art. 7.  (Funzioni nel settore forestale).
Art. 8.  (Attribuzioni in materia di difesa del suolo).
Art. 9.  (Attribuzioni di funzioni nel settore agricolo).
Art. 10.  (Procedure semplificate di approvazione delle varianti al PRGC).
Art. 11.  (Statuto).
Art. 12.  (Organi).
Art. 13.  (Consiglio).
Art. 14.  (Giunta).
Art. 15.  (Presidente).
Art. 16.  (Organizzazione degli uffici e del personale).
Art. 17.  (Disposizioni finanziarie e contabili).
Art. 18.  (Controlli).
Art. 19.  (Programmazione per lo sviluppo montano).
Art. 20.  (Fondo regionale per lo sviluppo montano).
Art. 21.  (Zone di svantaggio socio-economico).
Art. 22.  (Attribuzioni in materia di riscaldamento domestico in montagna).
Art. 23.  (Attribuzioni in materia di commercio).
Art. 24.  (Attribuzioni in materia di turismo alpino).
Art. 25.  (Esercizio associato delle funzioni comunali dei Comuni facenti parte delle Comunità montane).
Art. 26.  (Modalità dell’esercizio associato delle funzioni comunali).
Art. 27.  (Criteri preferenziali per l’erogazione di contributi agli enti locali).
Art. 28.  (Comunità di vallata).
Art. 29.  (Differimento della soppressione delle Comunità montane).
Art. 30.  (Successione alle Comunità montane da parte delle Comunità montane).
Art. 31.  (Disposizioni di prima applicazione).
Art. 32.  (Successione alla Comunità montana del Carso da parte delle Province).
Art. 33.  (Adempimenti contabili).
Art. 34.  (Liquidazione delle Comunità montane).
Art. 35.  (Approvazione dello Statuto).
Art. 36.  (Rinvio).
Art. 37.  (Conferma dei finanziamenti e dei contributi).
Art. 38.  (Disposizioni programmatiche transitorie).
Art. 39.  (Definizione degli indirizzi per la concessione degli incentivi).
Art. 40.  (Classificazione delle zone di svantaggio socio-economico).
Art. 41.  (Modifiche alla legge regionale 15/2001).
Art. 42.  (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 36/1987, riguardante l’Agenzia per lo sviluppo economico della montagna).
Art. 43.  (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 16/1992).
Art. 44.  (Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 42/1996, riguardante i parchi e le riserve naturali).
Art. 45.  (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 13/2001, riguardante i trasporti pubblici).
Art. 46.  (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 13/2001, riguardante il Centro internazionale di ricerca sulla montagna).
Art. 47.  (Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 13/2001, riguardante il Servizio scolastico).
Art. 48.  (Modifiche all’articolo 5, comma 10, della legge regionale 23/2001, riguardante la minoranza slovena).
Art. 49.  (Abrogazioni).
Art. 50.  (Norme finanziarie).
Art. 51.  (Entrata in vigore).


§ 2.5.16 – L.R. 20 dicembre 2002, n. 33. [1]

Istituzione delle Comunità montane del Friuli Venezia Giulia.

(B.U. 31 dicembre 2002, n. 52 - S.S. n. 18).

 

CAPO I

Istituzione e funzioni delle Comunità montane

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in attuazione dell’articolo 44 della Costituzione e dell’articolo 4, primo comma, numeri 1 bis) e 2), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (“Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia”), al fine dello sviluppo omogeneo dell’intera comunità regionale, assume tra gli obiettivi preminenti dell’azione politico-amministrativa la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano e lo sviluppo sociale, economico e culturale delle popolazioni ivi residenti.

     2. Ai fini di cui al comma 1 la presente legge disciplina l’istituzione dei Comunità montane.

 

     Art. 2. (Classificazione del territorio montano e zone montane omogenee).

     1. Il territorio montano è costituito dai territori classificati tali alla data di entrata in vigore della presente legge ed è suddiviso in zone montane omogenee, secondo criteri di unità territoriale economica e sociale.

     2. La vigente delimitazione del territorio montano è integrata con l’inclusione in esso dei territori dei Comuni delle Province di Pordenone e Udine riconosciuti parzialmente montani aventi popolazione inferiore a 3.000 abitanti. E’ classificato montano, in provincia di Trieste, anche il territorio dei comuni di Muggia, di San Dorligo della Valle e, oltre a quello già classificato montano, il territorio dei comuni censuari di: Santa Croce, Prosecco, Contovello, Roiano, Longera e Santa Maria Maddalena Superiore del comune di Trieste [2].

     3. Sono altresì classificati montani i territori delle aree industriali e delle aree degli insediamenti produttivi, confinanti con le nuove delimitazioni comprensoriali, se gestiti da Consorzi industriali partecipati con presenza maggioritaria numerica di Comuni montani o parzialmente montani, purché la nuova perimetrazione contenga entro il limite di 1.000 le persone residenti sul territorio interessato all’inclusione.

     4. La ricognizione del territorio risultante montano in applicazione dei commi 1, 2 e 3 è effettuata con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione proposta di concerto dall’Assessore regionale competente in materia di ordinamento delle autonomie locali e dall’Assessore regionale competente in materia di sviluppo della montagna.

     5. In applicazione dei criteri di cui ai commi 1, 2 e 3 il territorio montano è ripartito nelle zone montane omogenee di cui all’allegato A, costituite dai territori dei Comuni interamente montani e dei Comuni parzialmente montani, limitatamente alla parte montana [3].

     6. L’eventuale non inclusione di territori montani nelle zone montane omogenee di cui al comma 5 non priva tali territori dei benefici e degli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea o dalle leggi dello Stato e della Regione, sulla base di quanto stabilito dall’articolo 21.

     7. L’allegato A è modificato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, sentiti i Comuni interessati. Il decreto del Presidente della Regione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 3. (Conferenza permanente per la montagna). [4]

     1. E’ istituita la Conferenza permanente per la montagna, di seguito denominata Conferenza.

     2. La Conferenza si esprime sulle politiche di sviluppo dei territori montani, con lo scopo di ricondurre le attività delle amministrazioni in essa rappresentate a un comune e coerente disegno programmatico. Può essere sede per la formazione e la conclusione di accordi di programma fra gli enti rappresentati, al fine dell’attuazione di interventi e progetti finalizzati allo sviluppo dei territori montani.

     3. La Conferenza è composta da:

     a) il Presidente della Regione;

     b) l’Assessore regionale per lo sviluppo della montagna;

     c) l’Assessore regionale alle autonomie locali;

     d) l’Assessore regionale alle finanze;

     e) l’Assessore regionale alla programmazione;

     f) i Presidenti delle Province;

     g) i Presidenti delle Comunità montane;

     h) un rappresentante dei Comuni per ogni zona montana omogenea di cui all’allegato A, designato dall’Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM);

     i) il Presidente dell’Agenzia per lo sviluppo economico della montagna s.p.a.

     4. La Conferenza è presieduta dal Presidente della Regione o dall’Assessore regionale delegato.

     5. La struttura regionale competente allo sviluppo della montagna assicura le funzioni di segreteria e gli adempimenti amministrativi relativi all’attività della Conferenza. Per l’adempimento di tali funzioni la struttura regionale può avvalersi della collaborazione degli uffici e del personale della delegazione regionale dell’UNCEM.

     6. Possono partecipare alle sedute della Conferenza, senza diritto di voto, in relazione all’ordine del giorno, Assessori e funzionari regionali, rappresentanti, funzionari ed esperti degli enti locali e dei soggetti pubblici e privati collegati alla realtà sociale, economica, culturale e linguistica dei territori montani.

 

     Art. 4. (Comunità mnontane). [5]

     1. Le Comunità montane sono enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell’esercizio associato di funzioni comunali.

     2. Nelle zone omogenee dell’allegato A sono istituiti le seguenti Comunità montane:

     a) la Comunità montana della Carnia, corrispondente alla zona omogenea della Carnia;

     b) la Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, corrispondente alla zona omogenea del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale;

     c) la Comunità montana del Pordenonese, corrispondente alla zona omogenea del Pordenonese;

     d) la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, corrispondente alla zona omogenea del Torre, Natisone e Collio.

     3. Qualora, in relazione a consultazioni referendarie indette ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), venga istituita una nuova Provincia il cui territorio comprenda zone omogenee di cui al comma 2, le relative Comunità montane sono soppresse dalla legge istitutiva della nuova Provincia e le loro funzioni sono trasferite alla Provincia medesima.

 

     Art. 5. (Funzioni delle Comunità montane). [6]

     1. Le Comunità montane:

     a) esercitano le funzioni amministrative attribuite alle Comunità montane;

     b) esercitano le funzioni amministrative ad essi attribuite dalle leggi regionali;

     c) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall’Unione europea;

     d) promuovono l’esercizio associato di funzioni amministrative proprie dei Comuni o ai medesimi conferite;

     e) esercitano le funzioni amministrative ad essi conferite dai Comuni, dalla Provincia e dalla Regione;

     f) provvedono alla gestione dei servizi ad essi delegata dai Comuni inclusi nel proprio ambito territoriale.

     2. Le Comunità montane esercitano inoltre funzioni amministrative nei seguenti settori:

     a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell’ambiente;

     b) foreste;

     c) agricoltura;

     d) risparmio energetico e riscaldamento;

     e) turismo;

     f) commercio.

     3. [Le Comunità montane realizzano le proprie finalità sulla base di programmi triennali di cui all’articolo 19] [7].

 

     Art. 6. (Province).

     1. Le Province di Gorizia e di Trieste nella zona omogenea del Carso di rispettiva pertinenza svolgono, in conformità ai propri ordinamenti, le funzioni conferite alle Comunità montane.

 

     Art. 7. (Funzioni nel settore forestale).

     1. Le Comunità montane esercitano funzioni amministrative in materia di forestazione, con riferimento a tutte le attività legate al sostegno economico del settore forestale in ambito montano e alla riqualificazione dell’ambiente.

     2. Alle Comunità montane, in particolare, sono trasferite le funzioni per la conservazione e l’incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al capo II del titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), e successive modificazioni ed integrazioni, già esercitate dalle Comunità montane ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), relative a:

     a) piani economici di gestione delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici, delle comunioni familiari, dei consorzi volontari e dei privati;

     b) rimboschimenti, utilizzazioni, miglioramenti e conversioni delle proprietà silvo-pastorali degli enti pubblici, di soggetti privati, delle comunioni familiari e dei consorzi volontari;

     c) contributi in conto capitale, o in conto interessi, per l’acquisizione di attrezzature o sulle operazioni di locazione finanziaria di attrezzature;

     d) esecuzione e manutenzione di opere pubbliche di viabilità forestale; finanziamenti per l’esecuzione e la manutenzione di opere di viabilità forestale da parte di soggetti privati;

     e) autorizzazione e interdizione del transito motorizzato in ambito montano in applicazione della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell’accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3).

     3. Al termine delle procedure di espropriazione relative alle opere di viabilità forestale di competenza della Regione ai sensi dell’articolo 1, comma 11 e seguenti, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l’adeguamento delle leggi in materia forestale, nonché per favorire la gestione dei boschi e le attività forestali), è trasferita alle Comunità montane la proprietà, la gestione e la manutenzione delle medesime.

 

     Art. 8. (Attribuzioni in materia di difesa del suolo).

     1. Le Comunità montane concorrono ad assicurare la difesa del suolo. A tal fine, l’Amministrazione regionale può avvalersi delle Comunità montane nei rispettivi territori di competenza per le seguenti attività: [8]

     a) realizzazione di interventi ad essi affidati in delegazione intersoggettiva dalla Regione o mediante accordi di programma;

     b) formulazione di proposte per la formazione dei programmi regionali triennali ed annuali di intervento, anche manutentorio, e per la redazione di studi inerenti alle problematiche che interessino la conservazione e la manutenzione dell’ambiente montano.

     2. [Al comma 5 dell’articolo 43 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), dopo le parole: “Consorzi di bonifica” sono inserite le seguenti: “, ovvero con Le Comunità montane”] [9].

 

     Art. 9. (Attribuzioni di funzioni nel settore agricolo).

     1. Alle Comunità montane sono trasferite le competenze relative:

     a) agli interventi per la costruzione e la manutenzione di strade vicinali e interpoderali, nonché di acquedotti ed elettrodotti rurali di cui all’articolo 1, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 (Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale), e all’articolo 11 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97);

     b) agli interventi per l’acquisto da parte di Comuni e loro consorzi, di cooperative, consorzi di agricoltori e di altri enti, di trattori ed attrezzature necessari al fine della costruzione, del riattamento, della sistemazione e della manutenzione, compreso lo sgombero delle nevi, delle strade interpoderali nei territori montani, previsti dall’articolo 4, primo comma, numero 6), della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione);

     [c) agli interventi di cui al comma 1, dell’articolo 17, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, in materia di agriturismo;] [10]

     [d) agli interventi per le “Strade del vino” di cui alla legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle “Strade del vino”), e più in generale all’integrazione dell’attività agricola con altri settori di attività.] [11]

     2. Sono fatte salve le attuali competenze rispetto alle domande già presentate dai soggetti titolati con riferimento alle disposizioni legislative richiamate al comma 1.

     3. Alle Comunità montane sono delegate le competenze relative:

     a) agli interventi per l’attuazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) ad h) del secondo comma dell’articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), sui territori non ricompresi nella competenza dei Consorzi di bonifica;

     b) agli interventi per il ripristino delle strade vicinali e interpoderali delle opere di approvvigionamento idrico nonché delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorché non ricadenti in Comprensori di bonifica, qualora danneggiati ovvero distrutti da eventi calamitosi di carattere eccezionale;

     c) agli interventi per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, qualora danneggiati ovvero distrutti da eventi calamitosi di carattere eccezionale.

     4. Le Comunità montane esercitano le funzioni amministrative per l’attuazione degli interventi di cui all’articolo 23, commi 3 e 4, e all’articolo 25 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani), e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle discipline di cui ai regolamenti vigenti in materia di agricoltura dell’Unione europea e del Piano di sviluppo rurale della Regione per gli anni 2000-2006.

     5. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta degli Assessori regionali all’agricoltura e all’ambiente, sono individuati i consorzi idraulici di terza categoria, soppressi ai sensi della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria), e le funzioni già proprie dei medesimi, da delegare secondo la rispettiva competenza territoriale.

     6. Con successivo provvedimento, la Giunta regionale determina i limiti, anche temporali, e le altre condizioni per l’esercizio delle funzioni trasferite o delegate ai sensi del presente articolo.

     7. Le Comunità montane possono svolgere, previa determinazione della Giunta regionale, attività istruttoria relativa alle pratiche finanziate con fondi regionali o cofinanziate dall’Unione europea.

 

     Art. 10. (Procedure semplificate di approvazione delle varianti al PRGC). [12]

     1. Al fine di favorire una maggiore autonomia e la semplificazione delle procedure, per i Comuni inclusi nell’allegato A, dotati di piano regolatore generale comunale (PRGC) aventi i contenuti e gli elementi disciplinati dall’articolo 30 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modificazioni ed integrazioni, le procedure di cui all’articolo 32 bis della legge regionale 52/1991 sono estese a tutte le varianti ai PRGC, a condizione che le varianti medesime non modifichino le seguenti previsioni:

     a) parchi, riserve naturali regionali e aree di rilevante interesse ambientale, di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modificazioni ed integrazioni, perimetri degli ambiti di tutela ambientale del piano urbanistico regionale generale, nonché dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale;

     b) servizi e attrezzature collettive, riducendone la dotazione complessiva;

     c) perimetri delle zone omogenee A e B0;

     d) quantità della superficie relativa alle zone omogenee D1 e Hc;

     e) perimetro di massima espansione delle zone urbanizzate e da urbanizzare, come indicate nella rappresentazione schematica di cui all’articolo 30, comma 5, lettera a), numero 2), della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni [13].

     2. Sono comunque fatte salve eventuali maggiori previsioni contenute nella relazione di flessibilità di cui all’articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis), della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni.

     3. I commi 1 e 2 non trovano applicazione nei Comuni di rilevanza regionale e sovracomunale individuati ai sensi dell’articolo 124 della legge regionale 52/1991 e successive modificazioni ed integrazioni. Fino all’emanazione del decreto di cui all’articolo 124, comma 1, della legge regionale 52/1991, trova applicazione l’allegato A (Comuni di rilevanza regionale e sovracomunale) del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 aprile 1995, n. 0126/Pres. (Revisione degli standard urbanistici regionali), pubblicato nel I Supplemento Straordinario n. 18 del 15 maggio 1995, al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 10 maggio 1995 [14].

 

CAPO II

Ordinamento delle Comunità montane

 

     Art. 11. (Statuto). [15]

     1. Lo statuto delle Comunità montane stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione, le modalità di nomina e le attribuzioni degli organi, i principi dell’ordinamento degli uffici e dei servizi e ne determina la sede, prevedendo eventualmente l’istituzione di uffici decentrati.

     2. Lo statuto è approvato dal Consiglio delle Comunità montane con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modificazioni o integrazioni dello statuto.

     3. Lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

 

     Art. 12. (Organi). [16]

     1. Sono organi delle Comunità montane:

     a) il Consiglio;

     b) la Giunta;

     c) il Presidente.

     2. Le Comunità montane hanno un collegio di revisione contabile, costituito da tre membri, al quale si applicano le norme di legge previste per i Comuni.

 

     Art. 13. (Consiglio). [17]

     1. Il Consiglio è l’organo di indirizzo politico-amministrativo delle Comunità montane.

     2. Il Consiglio dura in carica cinque anni ed è composto dai sindaci dei Comuni inclusi nella Comunità montana, nonché da ulteriori componenti nella misura del 20 per cento del numero dei sindaci, arrotondato per eccesso, nella persona di consiglieri di minoranza dei Consigli dei Comuni facenti parte della Comunità montana, nominati secondo le modalità stabilite dallo statuto medesimo. I sindaci e i consiglieri comunali decadono qualora cessi la loro carica di sindaco o di consigliere comunale.

     3. Il Consiglio è legalmente costituito anche qualora l’individuazione dei componenti scelti tra i consiglieri di minoranza non porti alla copertura di tutti i posti ad essi riservati ai sensi del comma 2.

     4. I sindaci possono delegare un assessore o un consigliere a rappresentarli, anche in via continuativa, nel Consiglio.

     5. Lo statuto può stabilire l’articolazione del Consiglio in commissioni.

     6. Il funzionamento del Consiglio, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato con regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che prevede, in particolare, le modalità per la convocazione e per la presentazione e la discussione delle proposte, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute e il numero dei voti favorevoli necessari per l’adozione delle deliberazioni.

     7. Il Consiglio delibera i seguenti atti:

     a) lo statuto e i regolamenti;

     b) i bilanci annuali e pluriennali, le relative variazioni e i conti consuntivi;

     c) il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici;

     d) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti delle Comunità montane presso enti, aziende e istituzioni;

     e) gli altri atti previsti dalla legge.

     8. Lo statuto delle Comunità montane può attribuire al Consiglio ulteriori competenze, fatte salve quelle riservate dalla legge ad altri organi.

 

     Art. 14. (Giunta). [18]

     1. La Giunta delle Comunità montane è nominata dal Consiglio ed è composta dal Presidente e da un numero di assessori, stabilito dallo statuto, non superiore al numero massimo previsto dalla legge per il Comune avente popolazione pari a quella della Comunità montana. Lo statuto può prevedere che gli assessori siano scelti anche al di fuori dei componenti del Consiglio.

     2. La Giunta delle Comunità montane predispone gli atti da sottoporre al Consiglio e nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i criteri stabiliti dallo statuto.

     3. La Giunta decade alla cessazione del Consiglio, nonché ogni volta che sia stata rinnovata, anche in tempi successivi, la maggioranza dei sindaci componenti il Consiglio. I sindaci o i consiglieri comunali componenti della Giunta decadono qualora cessi la loro carica di sindaco o di consigliere comunale.

     4. Il Presidente e gli assessori rimangono in carica fino all’insediamento dei nuovi componenti.

     5. Lo statuto regola il rapporto di fiducia tra il Consiglio e la Giunta, nonché la sostituzione dei singoli componenti della Giunta che siano dimissionari o revocati dal Consiglio o cessati dalla carica per altra causa. Il voto del Consiglio contrario ad una proposta della Giunta non ne comporta le dimissioni.

 

     Art. 15. (Presidente). [19]

     1. Il Presidente delle Comunità montane rappresenta l’ente, convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all’esecuzione degli atti.

     2. Il Presidente è nominato dal Consiglio tra i suoi componenti.

     3. Il Presidente adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al Consiglio, alla Giunta o ai dirigenti dell’ente.

     4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti della Comunità presso enti, aziende ed istituzioni.

     5. Il Presidente esercita altresì le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

     6. Il Presidente nomina, tra i componenti della Giunta, il Vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza, vacanza o impedimento.

 

     Art. 16. (Organizzazione degli uffici e del personale). [20]

     1. Le Comunità montane disciplinano con apposito regolamento l’organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale, i requisiti di accesso, le modalità di assunzione agli impieghi e le

modalità concorsuali.

     2. Il regolamento di cui al comma 1 è adottato dalla Giunta.

     3. Le Comunità montane, nell’ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare possono dotarsi di un direttore generale che può anche essere incaricato di svolgere le funzioni di segretario dell’ente.

     4. Spetta ai dirigenti, ovvero ai responsabili dei servizi, la direzione degli uffici, in conformità al principio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.

 

     Art. 17. (Disposizioni finanziarie e contabili). [21]

     1. Alle Comunità montane si applicano le disposizioni finanziarie e contabili previste per gli enti locali.

     2. Per lo svolgimento delle funzioni conferite con la presente legge, la Regione concorre al finanziamento delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e di Trieste con le seguenti assegnazioni, la cui misura è determinata annualmente in sede di legge finanziaria regionale:

     a) devoluzione di quote fisse delle compartecipazioni ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale;

     b) finanziamenti a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all’articolo 20.

 

     Art. 18. (Controlli). [22]

     1. Nei confronti delle Comunità montane trovano applicazione le norme in materia di controllo sugli organi dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

 

CAPO III

Programmazione

 

     Art. 19. (Programmazione per lo sviluppo montano).

     1. La Regione, sulla base delle proposte formulate dalle Comunità montane e dalle Province di Gorizia e di Trieste, approva il piano regionale di sviluppo montano, di seguito denominato “piano regionale”, con sviluppo triennale ed aggiornamento annuale.

     2. Il piano regionale definisce gli obiettivi, gli indirizzi e il quadro delle risorse finanziare stanziate dalla Regione, dallo Stato e dall’Unione europea per la realizzazione delle iniziative di competenza delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e di Trieste.

     3. Il piano regionale di cui ai commi 1 e 2 indica altresì gli indirizzi e le azioni conseguenti all’attuazione di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, con riguardo, in particolare, alle premesse ivi contenute ed alle azioni di cui ai capi V, VI, VIII e IX del titolo II del regolamento medesimo.

     4. Le Comunità montane e le Province di Gorizia e di Trieste adottano un programma triennale, il quale, in conformità al piano regionale, definisce le priorità e individua le opere, gli interventi e gli strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello sviluppo socio-economico montano.

     5. Il programma triennale costituisce elemento di riferimento nella predisposizione degli obiettivi e delle strategie degli strumenti urbanistici generali comunali. Ad esso devono adeguarsi i piani degli enti locali operanti nel territorio dei singoli Comunità montane e delle Province di Gorizia e di Trieste. Tale disposizione si applica anche ai piani già adottati o in fase di attuazione. Sono escluse le opere in fase di esecuzione. Il programma triennale costituisce altresì riferimento per i piani comunali di settore, previsti dall’articolo 34 della legge regionale 52/1991, per l’attuazione dei progetti di opere pubbliche.

     6. Il programma triennale è aggiornato annualmente ed è adottato dal Consiglio contestualmente al bilancio di previsione e ai documenti di programmazione finanziaria. Il programma triennale è approvato dalla Giunta regionale.

     7. Le Comunità montane e le Province di Gorizia e di Trieste redigono annualmente il rapporto di attuazione del programma che viene trasmesso alla Regione unitamente alle proposte di cui al comma 2. Il rapporto costituisce la rendicontazione dei finanziamenti erogati a valere sul piano regionale, per quanto attiene alle risorse regionali.

     8. La presentazione del rapporto annuale di attuazione del programma costituisce condizione per l’erogazione in via anticipata di una quota fino al 100 per cento dell’assegnazione di cui all’articolo 20, comma 3, lettera a) [23].

     9. Le modalità e i termini di approvazione da parte della Giunta regionale del piano regionale e del programma triennale, nonché le modalità di finanziamento e i contenuti del rapporto annuale, sono definiti con deliberazione della Giunta medesima. Il piano regionale e il programma triennale sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono efficaci dalla data di pubblicazione.

     10. Le Province di Gorizia e di Trieste, in riferimento alle zone omogenee di propria competenza ai sensi dell’articolo 6, applicano il presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti.

 

     Art. 20. (Fondo regionale per lo sviluppo montano).

     1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione è iscritto il Fondo regionale per lo sviluppo montano, quale aggregazione finanziaria di risorse destinate al finanziamento del programma regionale e all’utilizzazione delle risorse di cui al comma 2.

     2. Per le finalità del Fondo sono impiegate quote delle risorse assegnate alla Regione dallo Stato a valere sul Fondo nazionale per la montagna di cui all’articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), in conformità a quanto disposto annualmente dalla legge finanziaria regionale.

     3. Le risorse del Fondo utilizzabili senza vincoli di destinazione di spesa vengono annualmente assegnate dalla Giunta regionale alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e di Trieste:

     a) per metà dell’importo in proporzione alla popolazione residente, alla superficie e al numero dei comuni e centri abitati compresi nella zona C di svantaggio socio-economico di cui all’articolo 21;

     b) per metà in relazione ai contenuti del piano regionale con riferimento a tutte e tre le zone classificate secondo lo svantaggio socio-economico.

     4. Il Fondo regionale per lo sviluppo socio-economico della montagna di cui all’articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modificazioni ed integrazioni, è soppresso a decorrere dall’1 gennaio 2003. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro il 31 marzo 2003, le disponibilità residue del Fondo sono riversate all’Amministrazione regionale.

     5. In relazione agli impegni e ai procedimenti pendenti a carico del soppresso Fondo di cui al comma 4, con decreto dell’Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, si provvede a destinare le disponibilità residue riversate all’Amministrazione regionale istituendo, ove occorra, apposite unità previsionali di base e capitoli del bilancio regionale, tenuto conto altresì delle specifiche autorizzazioni di spesa disposte a valere sul Fondo soppresso.

     6. I commi da 1 a 10 dell’articolo 4 della legge regionale 10/1997 sono abrogati a decorrere dall’1 gennaio 2003. Essi continuano ad applicarsi, unitamente alle relative disposizioni regolamentari, a tutti gli interventi previsti nell’ambito dei documenti di programmazione annuali per l’impiego delle risorse del Fondo adottati dalla Giunta regionale fino al 31 dicembre 2002. Anche successivamente a tale data la Giunta regionale può, con propria deliberazione, disporre modificazioni alla destinazione dei fondi ancora da erogare, ovvero al beneficiario dei relativi finanziamenti o alla tipologia degli interventi da realizzare [24].

 

CAPO IV

Incentivi a favore delle zone montane

 

     Art. 21. (Zone di svantaggio socio-economico). [25]

     1. Il territorio montano è classificato secondo tre zone di svantaggio socio-economico:

     a) Zona A, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio basso;

     b) Zona B, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio medio;

     c) Zona C, corrispondente ai comuni o ai centri abitati con svantaggio elevato.

     2. L’individuazione delle zone di svantaggio socio-economico di cui al comma 1 è effettuata secondo i seguenti criteri:

     a) altitudine;

     b) acclività dei terreni e fragilità idrogeologica;

     c) andamento demografico;

     d) invecchiamento della popolazione;

     e) numero delle imprese locali;

     f) tasso di occupazione;

     g) livelli dei servizi.

     3. La classificazione di cui al comma 1 è definita dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale competente, ed è sottoposta a revisione triennale al fine di tenere conto delle trasformazioni intervenute.

     4. La Giunta regionale definisce le priorità di intervento nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico ai fini della definizione dei criteri di concessione di incentivi, ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

     5. Le deliberazioni della Giunta regionale di cui ai commi 3 e 4 sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 22. (Attribuzioni in materia di riscaldamento domestico in montagna).

     1. Le Comunità montane esercitano funzioni amministrative per l’attuazione di iniziative mirate alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna. Per tali finalità le Comunità e le Province concedono contributi ai nuclei familiari residenti, domiciliati ed iscritti all’anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nelle seguenti zone:

     a) comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l’installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell’articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10) e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) porzioni edificate del territorio comunale che abbiano conseguito l’appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 412/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 23. (Attribuzioni in materia di commercio).

     1. Le Comunità montane esercitano funzioni amministrative per la concessione di aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi e i soggetti che gestiscono l’attività di distribuzione dei carburanti in montagna, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regime di aiuto “de minimis” definito dalle norme comunitarie.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi contributi alle imprese commerciali ubicate nei centri abitati con popolazione non superiore a 3.000 abitanti. I contributi sono concessi prioritariamente ai centri abitati posti nelle zone B e C individuate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 21 della presente legge.

     3. Per le finalità di cui al comma 1 sono concessi, inoltre, nell’ambito dei territori dei Comuni montani, ricompresi nelle zone B e C di cui al comma 2, contributi ai titolari delle autorizzazioni di cui all’articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l’esercizio delle funzioni amministrative), per interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti, ovvero per interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell’unico impianto, ove esistente.

 

     Art. 24. (Attribuzioni in materia di turismo alpino).

     1. Le Comunità montane e le Province di Gorizia e di Trieste esercitano funzioni relative agli interventi per lo sviluppo del turismo alpino concernenti rifugi, bivacchi e sentieri.

 

CAPO V

Esercizio associato di funzioni comunali

 

     Art. 25. (Esercizio associato delle funzioni comunali dei Comuni facenti parte delle Comunità montane). [26]

     [1. I Comuni esercitano funzioni in forma associata, conferendole alle Comunità montane o convenzionandosi tra loro, nei seguenti settori:

     a) costituzione di strutture tecnico-amministrative di supporto alle attività istituzionali dei Comuni, con particolare riferimento ai compiti di assistenza al territorio;

     b) gestione del personale;

     c) sistema informativo territoriale;

     d) raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, con eventuale trasformazione in energia;

     e) organizzazione del trasporto locale, e in particolare del trasporto scolastico;

     f) organizzazione del servizio di polizia municipale;

     g) servizi socio-assistenziali, con particolare riguardo alla realizzazione di strutture di servizio sociale per gli anziani, capaci di corrispondere ai bisogni della popolazione locale con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei comuni montani;

     h) realizzazione di strutture sociali di orientamento e formazione per i giovani con il preminente scopo di favorirne la permanenza nei territori montani;

     i) realizzazione e gestione di opere pubbliche d’interesse del territorio di loro competenza, e in particolare realizzazione e gestione di acquedotti e di impianti di fognatura e depurazione;

     j) viabilità di interesse intercomunale e gestione dei sentieri di viabilità montana;

     k) servizi scolastici;

     l) gestione del servizio di sgombero neve;

     m) gestione del patrimonio boschivo e silvo-pastorale;

     n) realizzazione e gestione degli impianti ricreativo-sportivi di interesse turistico e rilevanza sovracomunale;

     o) realizzazione e gestione di strutture museali e bibliotecarie;

     p) realizzazione e gestione di strutture culturali di rilevanza sovracomunale.

     2. L’esercizio in forma associata delle funzioni di cui al comma 1, tramite conferimento alle Comunità montane, comprende anche, ove necessario, la competenza delle Comunità montane allo svolgimento delle relative procedure espropriative e di asservimento per pubblica utilità.]

 

     Art. 26. (Modalità dell’esercizio associato delle funzioni comunali). [27]

     [1. Nel territorio della Comunità montana, secondo le modalità di cui all’articolo 10 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle Autonomie locali), e sentito il Consiglio della Comunità montana interessato, sono individuati uno o più ambiti territoriali ottimali di esercizio associato di funzioni sulla base di parametri di congruità e adeguatezza sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico.

     2. Le Comunità montane organizzano l’esercizio delle proprie funzioni tenendo conto della definizione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1.

     3. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva i criteri per l’individuazione delle funzioni da esercitarsi in forma associata da parte dei Comuni facenti parte delle Comunità montane, individuando le soglie e i parametri, anche temporali, riferiti alle singole funzioni, che costituiscono presupposto per l’esercizio in forma associata delle funzioni stesse, con le modalità di cui al comma 4.

     4. Entro sei mesi dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 3, i Comuni stipulano le convenzioni per l’esercizio in forma associata delle singole funzioni comunali che non raggiungono le soglie e i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.

     5. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 4, i fondi assegnati a ciascun Comune ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 9/1997, nonché in attuazione dell’articolo 54 dello Statuto speciale d’autonomia e per le finalità della legge regionale 10/1988, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, sono decurtati nella misura del 3 per cento. La decurtazione sarà effettuata a partire dall’anno successivo a quello della scadenza del termine fissato per l’esercizio associato delle funzioni di cui al comma 3.

     6. I Comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fanno parte di Unioni non sono soggetti alle penalizzazioni di cui al comma 5, a condizione che rispettino le soglie e i parametri di cui al comma 3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni possono adeguare le competenze di cui sopra alle soglie e ai parametri di cui al comma 3.]

 

     Art. 27. (Criteri preferenziali per l’erogazione di contributi agli enti locali). [28]

     [1. I programmi e i provvedimenti regionali di settore che prevedono contributi a favore di enti locali stabiliscono, ai fini della loro concessione, criteri di priorità per gli interventi posti in essere in forma associata, con particolare riferimento ai processi di fusione tra Comuni.

     2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai provvedimenti provinciali adottati su delega regionale relativi alla concessione di contributi agli enti locali.]

 

     Art. 28. (Comunità di vallata). [29]

     1. Nei territori compresi nelle zone omogenee possono essere istituite con legge regionale, secondo le modalità di cui all’articolo 133, secondo comma, della Costituzione, Comunità di vallata che, sotto l’aspetto ordinamentale, corrispondono ai Comuni.

     2. L’istituzione di cui al comma 1 è promossa su richiesta di due o più Comuni.

     3. La legge regionale che istituisce le Comunità di vallata garantisce per ogni Comune originario il Municipio, con un organo di rappresentanza dei cittadini del Comune medesimo.

 

CAPO VI [30]

Successione alle Comunità montane

 

     Art. 29. (Differimento della soppressione delle Comunità montane). [31]

     1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 28 agosto 2001, n. 18 (Indennizzo forfetario spettante ai Coordinatori dei servizi sociali, soppressione delle Comunità montane e modalità istruttorie delle domande di agevolazione per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna), come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 15/2002, le parole: “con decorrenza dall’1 gennaio 2003” sono sostituite dalle seguenti: “con decorrenza dall’1 aprile 2003”.

     2. I Commissari straordinari di ciascuna Comunità montana provvedono ad adottare, entro il 28 febbraio 2003, i bilanci relativi all’anno 2003, nonché i progetti di bilancio, anche in forma associata, relativi agli istituendi Comunità montane; essi provvedono, altresì, all’adozione degli atti amministrativi necessari a garantire senza interruzioni il funzionamento degli enti che subentrano alle Comunità montane comprese nel loro territorio.

     3. Al fine di garantire l’esercizio delle funzioni delle Comunità montane, gli organi nominati ai sensi dell’articolo 31 provvedono all’adozione del bilancio di previsione per l’anno 2003, entro il 30 aprile 2003.

     4. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 3, l’Assessore regionale per le autonomie locali, con proprio provvedimento, nomina un commissario ad acta per l’adozione del bilancio di previsione.

 

     Art. 30. (Successione alle Comunità montane da parte delle Comunità montane). [32]

     1. Le Comunità montane, a partire dall’1 aprile 2003, esercitano le funzioni amministrative di cui all’articolo 5.

     2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, alle Comunità montane è trasferito il personale in servizio alla data del 31 marzo 2003 presso le Comunità montane comprese nel loro ambito territoriale.

     3. Le Comunità montane subentrano nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse Comunità montane comprese nel loro territorio. I procedimenti in corso alla data del 31 marzo 2003, già di competenza delle Comunità montane, sono conclusi dalle Comunità montane.

 

     Art. 31. (Disposizioni di prima applicazione). [33]

     1. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, il sindaco del Comune sede della soppressa Comunità montana con il maggior numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali per l’elezione del Consiglio regionale, compresa nell’ambito territoriale della Comunità montana, convoca il Consiglio composto secondo quanto previsto dall’articolo 13. Presso la medesima Comunità montana è stabilita la sede provvisoria della Comunità montana, salvo diversa determinazione del Consiglio.

     2. In via di prima applicazione, il sindaco di cui al comma 1 convoca entro quindici giorni dall’entrata in vigore della presente legge l’assemblea dei capigruppo di minoranza dei consigli dei Comuni facenti parte della Comunità montana per l’espressione della designazione congiunta dei propri rappresentanti.

     3. Il Consiglio è legalmente costituito anche qualora, nel termine di cui al comma 2, la designazione dei componenti scelti tra i consiglieri di minoranza non porti alla copertura di tutti i posti ad essi riservati.

     4. Il Consiglio, nel corso della prima seduta, elegge tra i propri componenti la Giunta composta, sino all’elezione della nuova Giunta, dal Presidente e da quattro membri.

     5. Il Presidente, la Giunta e il Consiglio della Comunità montana rimangono in carica sino all’insediamento dei nuovi organi di cui all’articolo 12, secondo le modalità previste dallo statuto di cui all’articolo 11.

     6. In caso di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, provvede in via sostitutiva, entro i successivi dieci giorni, il commissario straordinario della soppressa Comunità montana individuata ai sensi del comma 1.

     7. In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 4, con decreto del Presidente della Regione, è nominato un commissario straordinario per l’amministrazione della Comunità montana sino alla nomina degli organi di cui al comma 5.

 

     Art. 32. (Successione alla Comunità montana del Carso da parte delle Province). [34]

     1. A partire dall’1 aprile 2003, ai sensi dell’articolo 6, le Province di Gorizia e Trieste esercitano le funzioni amministrative di cui all’articolo 5.

     2. Le Province di Gorizia e di Trieste subentrano alla Comunità montana del Carso nell’esercizio delle funzioni e nei rapporti giuridici attivi e passivi e patrimoniali, ivi compresi i rapporti di impiego, ciascuno per l’ambito territoriale di competenza, e stabiliscono d’intesa l’assegnazione del personale e la suddivisione delle risorse non frazionabili.

     3. Il personale assunto dalla Comunità montana del Carso in applicazione dell’articolo 55, comma 8, della legge regionale 42/1996, e trasferito alle Province di Gorizia e di Trieste ai sensi del comma 2, è comandato dalle rispettive Amministrazioni provinciali presso i Comuni gestori, in forma singola o associata, delle riserve.

     4. Il comando di cui al comma 3 è attuato sulla base di apposite intese, anche con riferimento agli oneri finanziari, fra Comuni interessati, Province e Amministrazione regionale.

 

     Art. 33. (Adempimenti contabili). [35]

     1. Al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione per l’anno 2003 da parte delle Comunità montane e delle Province di Gorizia e di Trieste, i commissari straordinari delle Comunità montane adottano un preconsuntivo della gestione commissariale e della situazione provvisoria dei rapporti giuridici attivi e passivi e lo trasmettono ai Presidenti delle Comunità montane, nominati ai sensi dell’articolo 31, comma 4, alle Province di Gorizia e di Trieste e alla Regione entro il 31 marzo 2003.

     2. Le Comunità montane e le Province di Gorizia e di Trieste provvedono all’assestamento delle previsioni di bilancio ad avvenuta conclusione della fase liquidatoria delle soppresse Comunità montane, sulla base delle risultanze definitive dei relativi bilanci di liquidazione e della gestione commissariale presentati all’Amministrazione regionale entro il 30 settembre 2003.

     3. Le Province di Gorizia e di Trieste tengono conto dei preconsuntivi di cui al comma 1 nei provvedimenti di variazione al bilancio di previsione pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio di previsione per l’anno 2003.

 

     Art. 34. (Liquidazione delle Comunità montane). [36]

     1. I commissari straordinari di ciascuna Comunità montana nominati ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 18/2001 e successive modificazioni e integrazioni, dall’1 aprile 2003 assumono la funzione di commissari liquidatori.

     2. I commissari liquidatori provvedono alla liquidazione delle Comunità montane, secondo le direttive impartite dalla presente legge e dalla Giunta regionale.

     3. Essi inviano alla Direzione regionale per le autonomie locali:

     a) entro il 31 agosto 2003 lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi al 31 marzo 2003;

     b) entro il 30 settembre 2003 il bilancio di liquidazione della Comunità montana alla data del 31 marzo 2003 e della residua gestione commissariale.

     4. La Giunta regionale:

     a) detta le eventuali direttive per il trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi;

     b) provvede all’approvazione dei bilanci di cui al comma 3, lettera b).

     5. Il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l’intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.

 

     Art. 35. (Approvazione dello Statuto). [37]

     1. Lo statuto della Comunità montana deve essere approvato entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

     2. Nello statuto vengono, fra l’altro, fissati la sede e la denominazione della Comunità montana.

     3. Fino all’entrata in vigore dello statuto di cui al comma 1 si applicano alle Comunità montane, per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge e ove compatibili, le disposizioni previste nello statuto della Comunità montana nel cui territorio, compreso in ogni singolo Comunità montana, risiede il maggior numero di cittadini iscritti nelle liste elettorali per l’elezione del Consiglio regionale.

     4. In caso di mancata approvazione dello statuto entro i termini di cui al comma 1, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è nominato un commissario ad acta per l’approvazione dello statuto.

     5. Fino all’approvazione dei regolamenti della Comunità montana trovano applicazione, per quanto compatibili, le disposizioni regolamentari emanate dalla Comunità montana di cui al comma 3.

 

     Art. 36. (Rinvio). [38]

     1. Relativamente agli istituti non disciplinati dalla presente legge, trovano applicazione nei confronti delle Comunità montane le disposizioni in materia di ordinamento ed organizzazione dei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

     2. Si intendono riferite alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e di Trieste le disposizioni di legge che fanno menzione delle Comunità montane.

 

CAPO VII [39]

Norme transitorie, finali e finanziarie

 

     Art. 37. (Conferma dei finanziamenti e dei contributi). [40]

     1. I finanziamenti e i contributi concessi nei confronti delle soppresse Comunità montane sono confermati in capo alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e di Trieste in riferimento alle zone omogenee di competenza e al trasferimento dei rapporti giuridici attivi e passivi.

     2. Ai fini di cui al comma 1, Le Comunità montane e le Province di Gorizia e di Trieste provvedono a trasmettere all’Amministrazione regionale la documentazione necessaria.

 

     Art. 38. (Disposizioni programmatiche transitorie). [41]

     1. Al fine di assicurare continuità all’azione amministrativa, sulla base degli importi assegnati con deliberazione della Giunta regionale, i commissari straordinari provvedono ad adottare, entro il 31 marzo 2003, di concerto, nell’ambito degli istituendi Comunità montane, le proposte programmatiche per l’anno 2003, per gli effetti di cui all’articolo 19, comma 1, con riferimento ai territori di competenza.

 

     Art. 39. (Definizione degli indirizzi per la concessione degli incentivi). [42]

     1. La Giunta regionale definisce gli indirizzi per la concessione degli incentivi di cui agli articoli 22, 23 e 24.

 

     Art. 40. (Classificazione delle zone di svantaggio socio-economico). [43]

     1. La classificazione delle zone di svantaggio socio-economico effettuata con deliberazione della Giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000), si applica fino a nuove determinazioni assunte ai sensi dell’articolo 21.

 

     Art. 41. (Modifiche alla legge regionale 15/2001). [44]

     [1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 15/2001 è sostituita dalla seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo l’articolo 6 della legge regionale 15/2001 è inserito il seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 42. (Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 36/1987, riguardante l’Agenzia per lo sviluppo economico della montagna).

     1. Dopo la lettera i bis), del comma 2, dell’articolo 1, della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36 (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna), come aggiunta dall’articolo 48, comma 1, della legge regionale 9/1999, è aggiunta la seguente:

     (Omissis).

     2. Dopo il comma 4, dell’articolo 1, della legge regionale 36/1987, come da ultimo modificato dall’articolo 48 della legge regionale 9/1999, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 43. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 16/1992).

     1. Al comma 1, dell’articolo 4, della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16 (Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico-edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigiane del Carso), le parole: “la Comunità montana del Carso è autorizzata” sono sostituite dalle seguenti:

     (Omissis).

     2. Al comma 2, dell’articolo 4, della legge regionale 16/1992, le parole: “dalla Comunità montana del Carso” e le parole: “dalla Comunità stessa” sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: (omissis) e dalle parole: (omissis).

     2 bis. I fondi di cui al comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 16/1992, che alla data di entrata in vigore della legge regionale 23 agosto 2002 , n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), non sono stati ancora impegnati, possono essere utilizzati dalla Provincia di Trieste per interventi diretti nel settore zootecnico, in particolare per la costruzione, l’ampliamento e il miglioramento delle stalle e relativi annessi [45].

 

     Art. 44. (Modificazioni e integrazioni alla legge regionale 42/1996, riguardante i parchi e le riserve naturali). [46]

     1. Il comma 5, dell’articolo 55, della legge regionale 42/1996, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 7, dell’articolo 55, della legge regionale 42/1996, è abrogato.

     3. Il comma 9, dell’articolo 55, della legge regionale 42/1996, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 45. (Modifiche all’articolo 15 della legge regionale 13/2001, riguardante i trasporti pubblici).

     1. Il comma 4, dell’articolo 15, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), è sostituito, a decorrere dall’1 gennaio 2003, dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 5, dell’articolo 15, della legge regionale 13/2001, come modificato dall’articolo 4, comma 29, della legge regionale 3/2002, è abrogato a decorrere dall’1 gennaio 2003.

 

     Art. 46. (Modifiche all’articolo 16 della legge regionale 13/2001, riguardante il Centro internazionale di ricerca sulla montagna).

     1. Il comma 6 dell’articolo 16 della legge regionale 13/2001 è sostituito, a decorrere dall’1 gennaio 2003, dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 7 dell’articolo 16 della legge regionale 13/2001, è abrogato a decorrere dall’1 gennaio 2003.

 

     Art. 47. (Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 13/2001, riguardante il Servizio scolastico).

     1. Il comma 2, dell’articolo 17, della legge regionale 13/2001, è sostituito, a decorrere dall’1 gennaio 2003, dal seguente:

     (Omissis).

     2. Il comma 3, dell’articolo 17, della legge regionale 13/2001, è abrogato a decorrere dall’1 gennaio 2003.

     3. Il comma 4, dell’articolo 17, della legge regionale 13/2001, è sostituito, a decorrere dall’1 gennaio 2003, dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 48. (Modifiche all’articolo 5, comma 10, della legge regionale 23/2001, riguardante la minoranza slovena). [47]

     [1. A decorrere dall’1 gennaio 2003, il comma 10 dell’articolo 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito dai seguenti:

     (Omissis).]

 

     Art. 49. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate le seguenti disposizioni, a decorrere dall’1 aprile 2003:

     a) la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 (Norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna);

     b) la legge regionale 22 maggio 1978, n. 44 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 concernente norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 sullo sviluppo della montagna);

     c) la legge regionale 13 maggio 1991, n. 16 (Recupero somme liquidate alle Comunità montane ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22);

     d) gli articoli 1 e 3 e il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16 (Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico - edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigianali del Carso);

     e) i commi da 1 a 6 dell’articolo 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000).

     2. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell’articolo 14 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l’esercizio delle funzioni amministrative).

 

     Art. 50. (Norme finanziarie).

     1. Con la legge finanziaria 2003 sono individuati i fondi da destinare all’attuazione degli interventi di cui all’articolo 9 commi 1 e 3.

     2. In relazione al disposto di cui all’articolo 46 l’autorizzazione di spesa di lire 200 milioni per l’anno 2003, prevista dall’articolo 16, comma 5, della legge regionale 13/2001, per l’anno 2003, è confermata per l’anno medesimo a carico del “Fondo regionale per lo sviluppo montano - fondi statali”.

     3. In relazione al disposto di cui all’articolo 48, comma 1, è disposto quanto segue:

     a) nell’ambito dell’unità previsionale di base 9.7.14.2.1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, a decorrere dall’anno 2003, la denominazione del capitolo 1640 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti è sostituita con la denominazione “Fondo regionale per lo sviluppo montano da destinare al finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nella Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena - Fondi statali”;

     b) nell’ambito dell’unità previsionale di base 2.3.900 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, a decorrere dall’anno 2003, la denominazione del capitolo 70 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti è sostituita con la denominazione “Acquisizione di fondi dallo Stato per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nella Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena”.

     4. Per il finanziamento del Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all’articolo 20, comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 15.492.000 euro, suddivisa in ragione di 7.746.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a carico dell’unità previsionale di base 2.1.14.2.514 “Fondo regionale per lo sviluppo montano” che si istituisce, a decorrere dall’anno 2003, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, alla funzione obiettivo n. 2 - programma 2.1 - rubrica n. 14 - spese d’investimento, con riferimento al capitolo 1048 (2.1.234.3.10.12) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2003, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna – con la denominazione “Fondo regionale per lo sviluppo montano - fondi regionali” e con lo stanziamento complessivo di 15.492.000 euro, suddiviso in ragione di 7.746.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004.

     5. In relazione al disposto di cui all’articolo 20, comma 4, all’onere complessivo di 15.492.000 euro, derivante dal disposto di cui al comma 4, si provvede mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1050 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     6. Le eventuali somme non utilizzate al 31 dicembre 2002 e disponibili sull’unità previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento ai capitoli 1050, 1052 e 1053 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono trasferite rispettivamente ai sensi degli articoli 17, comma 2, 17, comma 6, e 44, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), nella competenza dell’esercizio 2003 sull’unità previsionale di base 2.1.14.2.514 del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 1048 e rispettivamente ai corrispondenti capitoli, di nuova istituzione per le finalità di cui all’articolo 20, comma 1, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 51. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

ALLEGATO A [48]

(riferito all’articolo 2)

 

COMUNI MONTANI DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA E ZONE MONTANE OMOGENEE

 

A- COMUNI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI

Amaro, Ampezzo, Andreis, Arba, Arta Terme, Artegna, Attimis, Aviano, Barcis, Bordano, Budoia, Caneva, Capriva del Friuli, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cavazzo Carnico, Cercivento, Chiusaforte, Cimolais, Cividale del Friuli, Claut, Clauzetto, Comeglians, Cormons, Doberdò del Lago/Doberdob, Dogna, Dolegna del Collio, Drenchia, Duino Aurisina/Devin Nabrežina, Enemonzo, Erto e Casso, Faedis, Fanna, Fogliano-Redipuglia, Forgaria nel Friuli, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Frisanco, Gemona del Friuli, Gorizia, Grimacco, Lauco, Lusevera, Magnano in Riviera, Malborghetto Valbruna, Maniago, Meduno, Moggio Udinese, Montereale Valcellina, Mossa, Ovaro, San Floriano del Collio/Števerjan, San Lorenzo Isontino, Monfalcone, Monrupino/Repentabor, Montenars, Muggia, Nimis, Paluzza, Paularo, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Pontebba, Povoletto, Prato Carnico, Preone, Prepotto, Pulfero, Ravascletto, Raveo, Resia, Resiutta, Rigolato, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Dorligo della Valle/Dolina, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Sappada/Plodn, Sauris, Savogna, Savogna d’Isonzo/Sovodnje ob Soči, Sequals, Sgonico/Zgonik, Spilimbergo, Socchieve, Stregna, Sutrio, Taipana, Tarcento, Tarvisio, Tolmezzo, Torreano, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Trasaghis, Travesio, Treppo Ligosullo, Trieste, Vajont, Venzone, Verzegnis, Villa Santina, Vito d’Asio, Vivaro, Zuglio.

 

B-ZONE MONTANE OMOGENEE

a) Zona omogenea della Carnia, comprendente i Comuni di Amaro, Ampezzo, Arta Terme, Cavazzo Carnico, Cercivento, Comeglians, Enemonzo, Forni Avoltri, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Lauco, Ovaro, Paluzza, Paularo, Prato Carnico, Preone, Ravascletto, Raveo, Rigolato, Sappada/Plodn, Sauris, Socchieve, Sutrio, Tolmezzo, Treppo Ligosullo, Verzegnis, Villa Santina, Zuglio.

b) Zona omogenea del Gemonese, comprendente i Comuni di Artegna, Bordano, Gemona del Friuli, Montenars, Trasaghis, Venzone.

c) Zona omogenea del Canal del Ferro e della Val Canale, comprendente i Comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resia, Resiutta, Tarvisio.

d) Zona omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane, comprendente i Comuni di Andreis, Arba, Aviano, Barcis, Budoia, Caneva, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento, Polcenigo, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito d’Asio, Vivaro.

e) Zona omogenea del Natisone e Torre, comprendente i Comuni di Attimis, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, Magnano in Riviera, Nimis, Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna, Taipana, Tarcento, Torreano.

 


[1] Per effetto dell’art. 2 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1, l’espressione “Comunità montane” sostituisce quella “Comprensori montani” in tutte le leggi a partire dal presente provvedimento. Per la soppressione delle Comunità montane della regione, vedi gli artt. 17 e ss. della L.R. 11 novembre 2011, n. 14.

[2] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[3] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[4] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 novembre 2011, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 novembre 2011, n. 14, con la decorrenza ivi prevista e fatto rivivere dall'art. 70 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 novembre 2011, n. 14, con la decorrenza ivi prevista e fatto rivivere dall'art. 70 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Comma abrogato dall'art. 14 della L.R. 20 febbraio 2008, n. 4.

[8] Alinea così modificato dall’art. 6 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[9] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 29 aprile 2015, n. 11.

[10] Lettera abrogata dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[11] Lettera abrogata dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[12] Articolo abrogato dall'art. 13 della L.R. 25 settembre 2015, n. 21.

[13] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[14] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12.

[15] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 novembre 2011, n. 14, con la decorrenza ivi prevista e fatto rivivere dall'art. 70 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26, con la decorrenza ivi prevista.

[16] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 novembre 2011, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[17] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 novembre 2011, n. 14, con la decorrenza ivi prevista e fatto rivivere dall'art. 70 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26, con la decorrenza ivi prevista.

[18] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 novembre 2011, n. 14, con la decorrenza ivi prevista e fatto rivivere dall'art. 70 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26, con la decorrenza ivi prevista.

[19] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 novembre 2011, n. 14, con la decorrenza ivi prevista e fatto rivivere dall'art. 70 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26, con la decorrenza ivi prevista.

[20] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 novembre 2011, n. 14, con la decorrenza ivi prevista e fatto rivivere dall'art. 70 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26, con la decorrenza ivi prevista.

[21] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 novembre 2011, n. 14, con la decorrenza ivi prevista e fatto rivivere dall'art. 70 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26, con la decorrenza ivi prevista.

[22] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 novembre 2011, n. 14, con la decorrenza ivi prevista e fatto rivivere dall'art. 70 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26, con la decorrenza ivi prevista.

[23] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12.

[24] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[25] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 novembre 2011, n. 14, con la decorrenza ivi prevista e fatto rivivere dall'art. 70 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26.

[26] Articolo abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[27] Articolo abrogato dall’art. 17 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17.

[28] Articolo abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[29] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 novembre 2011, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[30] Capo così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 29 gennaio 2003, n. 5.

[31] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 novembre 2011, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[32] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 novembre 2011, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[33] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 novembre 2011, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[34] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 novembre 2011, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[35] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 novembre 2011, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[36] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 novembre 2011, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[37] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 novembre 2011, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[38] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 novembre 2011, n. 14, con la decorrenza ivi prevista e fatto rivivere dall'art. 70 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26, con la decorrenza ivi prevista.

[39] Capo così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 29 gennaio 2003, n. 5.

[40] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 novembre 2011, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[41] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 novembre 2011, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[42] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 novembre 2011, n. 14, con la decorrenza ivi prevista.

[43] Articolo abrogato dall'art. 31 della L.R. 11 novembre 2011, n. 14, con la decorrenza ivi prevista e fatto rivivere dall'art. 70 della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26.

[44] Articolo abrogato dall’art. 49 della L.R. L.R. 9 gennaio 2006, n. 1, con la precisazione ivi prevista.

[45] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[46] Articolo abrogato dall'art. 64 della L.R. 26 novembre 2021, n. 20.

[47] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 16 novembre 2007, n. 26, con la decorrenza ivi prevista.

[48] Allegato così sostituito dall'art. 39 della L.R. 29 novembre 2019, n. 21.