Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali |
Data: | 19/08/1996 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in materia di garanzie fidejussorie. |
Art. 2. Istruttoria delle banche convenzionate. |
Art. 3. Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni detenute dalla Regione in società per azioni. |
Art. 4. Ampliamento dell'operatività del fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale n. 45 del 1986. |
Art. 5. Accordi di programma. |
Art. 6. Modificazioni dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1996. |
Art. 7. Modifiche alla legge regionale n. 26 del 1993. |
Art. 8. Primo recepimento dei principi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. |
Art. 9. Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 1996. |
Art. 10. Abrogazione. |
Art. 11. Integrazione alla legge regionale n. 65 del 1976 ed alla legge regionale n. 22 del 1982. |
Art. 12. Interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 8 e 24 della legge regionale n. 46 del 1986. |
Art. 13. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 1983. |
Art. 14. Acquisto di alloggi nell'ambito di procedure fallimentari. |
Art. 15. Disposizioni transitorie per l'edilizia agevolata. |
Art. 16. Modifiche al Capo II della legge regionale n. 14 del 1993. |
Art. 17. Modifiche all'articolo 26, comma 3, della legge regionale n. 9 del 1996. |
Art. 18. Proroga del termine di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 1995. |
Art. 19. Modifica della legge regionale n. 49 del 1993. |
Art. 20. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 1996. |
Art. 21. Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1985. |
Art. 22. Sostituzione dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 44 del 1985, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale n. 37 del 1991 e come modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 16 [...] |
Art. 23. Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1985. |
Art. 24. Automazione bibliotecaria. |
Art. 25. Modifica della legge regionale n. 46 del 1991 ed integrazione dell'articolo 44 della legge regionale n. 9 del 1996. |
Art. 26. Modifica ed integrazione della legge regionale n. 15 del 1996. |
Art. 27. Concessione di garanzia fidejussoria all'impresa editrice del Primorski dnevnik. |
Art. 28. Integrazioni all'articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1988. |
Art. 29. Interpretazione autentica dell'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge regionale n. 56 del 1978. |
Art. 30. Modificazioni agli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 80 del 1982. |
Art. 31. Modificazioni della legge regionale n. 6 del 1996. |
Art. 32. Proroga dei termini di presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 46 del 1988. |
Art. 33. Modificazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 32 del 1985. |
Art. 34. Modificazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 32 del 1985. |
Art. 35. Disposizioni in materia di artigianato. |
Art. 36. Abrogazione dell'articolo 30 della legge regionale n. 20 del 1992 e dell'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 1995. |
Art. 37. Modificazioni alla legge regionale n. 32 del 1995. |
Art. 38. Modifica dell'articolo 14 della legge regionale n. 42 del 1995. |
Art. 39. Modifica degli articoli 51, 52 e 78 della legge regionale n. 18 del 1996. |
Art. 40. Modifica dell'articolo 21 della legge regionale n. 18 del 1996. |
Art. 41. Modifica dell'articolo 54 bis della legge regionale n. 53 del 1981. |
Art. 42. Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 155 della legge regionale n. 53 del 1981. |
Art. 43. Deroga al comma 9 dell'articolo 33 della legge regionale n. 9 del 1996. |
Art. 44. Riapertura dei termini di cui all'articolo 30, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1995. |
Art. 45. Modifica dell'articolo 62 della legge regionale n. 44 del 1988. |
Art. 46. Modificazione dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 1996. |
Art. 47. Integrazione all'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 1996. |
Art. 48. Ulteriore modificazione dell'articolo 23 della legge regionale n. 49 del 1993. |
Art. 49. Modifica dell'articolo 14 della legge regionale n. 20 del 1996. |
Art. 50. Interpretazione autentica dell'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 1996. |
Art. 51. Modifiche all'articolo 93 della legge regionale n. 75 del 1982. |
Art. 52. Norme integrative della legge regionale n. 25 del 1992. |
Art. 53. Assunzioni temporanee di personale per esigenze di carattere straordinario. |
Art. 54. Integrazione alla legge regionale n. 47 del 1991. |
Art. 55. Acquisizione di dividendi da partecipazioni azionarie. |
Art. 56. Impinguamento Fondo di riserva per le spese impreviste. |
Art. 57. Spese per i referendum regionali. |
Art. 58. Entrata in vigore. |
§ 2.8.43 – L.R. 19 agosto 1996, n. 31.
Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.
(B.U. 22 agosto 1996 n. 20 S.S.).
Art. 1. Disposizioni in materia di garanzie fidejussorie.
1. Qualora a fronte di mutui assistiti da contributi regionali sia prevista la garanzia fidejussoria della Regione, tale garanzia può essere rilasciata solo dopo l'adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi medesimi.
2. In deroga agli articoli 10 e 14 della
Art. 2. Istruttoria delle banche convenzionate.
1. Alle banche convenzionate con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 60 della
2. Sono fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale.
Art. 3. Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni detenute dalla Regione in società per azioni. [1]
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del
Art. 4. Ampliamento dell'operatività del fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della
1. Il fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della
Art. 5. Accordi di programma. [3]
Art. 6. Modificazioni dell'articolo 5 della
1. All'articolo 5, comma 1, della
2. All'articolo 5, commi 2 e 4, della
3. All'articolo 5, comma 2, lettera a), della
4. All'articolo 5, comma 2, lettera b), della
5. Il comma 3 dell'articolo 5 della
6. All'articolo 5, comma 4, della
7. [4].
Art. 7. Modifiche alla
1. All'articolo 2, comma 1, della
2. All'articolo 2, comma 2, della
3. All'articolo 3, comma 2, della
4. I capitoli 1755, 1756 e 1759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono trasferiti dalla Rubrica n. 10 alla Rubrica n. 15 nel programma 0.6.1.
5. Tutti gli adempimenti regionali previsti dalla
Art. 8. Primo recepimento dei principi della
Art. 9. Modifica dell'articolo 7 della
1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della
Art. 10. Abrogazione.
1. L'articolo 2 della
Art. 11. Integrazione alla
[1. [8].
2. [9].
3. All'articolo 30, quarto comma, della
Art. 12. Interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 8 e 24 della
1. In via di interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 8, come modificato dall'articolo 130 della
Art. 13. Modifica dell'articolo 2 della
1. L'ottavo comma dell'articolo 2 della
Art. 14. Acquisto di alloggi nell'ambito di procedure fallimentari. [10]
1. I contributi e le anticipazioni assegnati o concessi alle imprese di costruzione per la realizzazione di interventi edilizi in regime di edilizia convenzionata ai sensi degli articoli 85 e 94 della
2. L'erogazione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione del contratto di compravendita, di apposita dichiarazione del curatore fallimentare circa l'inesistenza di impugnazioni, opposizioni od altri atti pregiudizievoli, nonché della restante documentazione afferente la forma contributiva in atto.
Art. 15. Disposizioni transitorie per l'edilizia agevolata. [11]
1. In via transitoria, in occasione del primo bando da emanarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge ai sensi del Titolo IV della
2. Ai soli fini del rispetto del comma 5 dell'articolo 92 della
3. La documentazione prodotta in sede di presentazione dell'originaria domanda è restituita ai soggetti interessati al fine del suo eventuale riutilizzo per l'ottenimento dei benefici.
4. In deroga all'articolo 106 della
Art. 16. Modifiche al Capo II della
1. Nella rubrica dell'articolo 7 della
2. [12].
3. [13].
Art. 17. Modifiche all'articolo 26, comma 3, della
1. Nell'articolo 26, comma 3, della
Art. 18. Proroga del termine di cui all'articolo 8 della
1. [Limitatamente al 1996, il termine di presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 8 della
Art. 19. Modifica della
1. [16].
2. Per l'anno 1996 le domande di cui all'articolo 13, comma 2, della
Art. 20. Modifica dell'articolo 1 della
1. [18].
Art. 21. Sostituzione dell'articolo 3 della
1. [19].
Art. 22. Sostituzione dell'articolo 3 bis della
1. [20].
Art. 23. Modifiche dell'articolo 5 della
1. All'articolo 5, primo comma, della
Art. 24. Automazione bibliotecaria. [21]
[1. All'articolo 11, ultimo comma, della
Art. 25. Modifica della
1. Il comma 7 dell'articolo 2 della
2. [22].
3. Gli articoli 5 e 6 della
4. [23].
5. [24].
6. Le domande per l'esercizio 1996 relative agli interventi per garantire alla minoranza slovena pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria madre lingua, di cui al comma 3 dell'articolo 44 della
Art. 26. Modifica ed integrazione della
1. [25].
Art. 27. Concessione di garanzia fidejussoria all'impresa editrice del Primorski dnevnik.
1. Ai sensi della
2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze previa verifica dello stato di attuazione delle condizioni previste dalla normativa statale per la concessione dei contributi di cui alle leggi citate al comma 1.
3. La domanda per la concessione della garanzia è corredata dell'atto esecutivo con cui l'Impresa editrice del Primorski dnevnik dispone il ricorso all'anticipazione e nel quale è dichiarata motivatamente l'impossibilità della stessa Impresa a presentare propria idonea garanzia, e dell'atto di adesione dell'Istituto concedente le anticipazioni.
4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del Bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del Bilancio 1996, che presenta sufficiente disponibilità.
Art. 28. Integrazioni all'articolo 5 della
1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 5 della
Art. 29. Interpretazione autentica dell'articolo 1, primo comma, lettera a) della
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 1, primo comma, lettera a), della
Art. 30. Modificazioni agli articoli 3 e 4 della
1. Al primo e al secondo comma dell'articolo 3 della
2. La lettera a) del primo comma dell'articolo 4 della
3. Al secondo comma dell'articolo 4 della
Art. 31. Modificazioni della
Art. 32. Proroga dei termini di presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 4 della
1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della
Art. 33. Modificazione dell'articolo 9 della
1. All'articolo 9, secondo comma, della
2. L'articolo 9, secondo comma, della
Art. 34. Modificazione dell'articolo 16 della
1. [28].
Art. 35. Disposizioni in materia di artigianato. [29]
Art. 36. Abrogazione dell'articolo 30 della
1. L'articolo 30 della
2. L'articolo 2 della
Art. 37. Modificazioni alla
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della
2. Al comma 1 dell'articolo 11 della
3. Al comma 1 dell'articolo 13 della
[4. Al comma 2 dell'articolo 14 della
[5. Al comma 4 dell'articolo 14 della
[6. Al comma 7 dell'articolo 14 della
Art. 38. Modifica dell'articolo 14 della
1. All'articolo 14, comma 1, della
Art. 39. Modifica degli articoli 51, 52 e 78 della
1. All'articolo 51, comma 2, della
2. [33].
3. [34].
4. All'articolo 52, comma 4, della
5. All'articolo 78, comma 1, della
Art. 40. Modifica dell'articolo 21 della
1. [36].
Art. 41. Modifica dell'articolo 54 bis della
1. All'articolo 54 bis, comma 1 della
Art. 42. Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 155 della
1. [37].
2. [38].
Art. 43. Deroga al comma 9 dell'articolo 33 della
1. In deroga a quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 33 della
Art. 44. Riapertura dei termini di cui all'articolo 30, comma 2, della
1. Il termine di cui all'articolo 30, comma 2 della
Art. 45. Modifica dell'articolo 62 della
1. All'articolo 62, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 la parola "febbraio" è sostituita dalla parola (Omissis).
Art. 46. Modificazione dell'articolo 3 della
1. [39].
Art. 47. Integrazione all'articolo 7 della
1. [40].
Art. 48. Ulteriore modificazione dell'articolo 23 della
1. Al comma 11 dell'articolo 23 della
Art. 49. Modifica dell'articolo 14 della
1. All'articolo 14, comma 1, della
Art. 50. Interpretazione autentica dell'articolo 18 della
[1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 18 della
2. Gli oneri previsti dal comma 1 fanno carico al capitolo 1 del bilancio per l'anno 1996, che presenta sufficiente disponibilità.]
Art. 51. Modifiche all'articolo 93 della
1. All'articolo 93, quarto comma della
2. [42].
3. Relativamente ai rapporti contributivi per interventi di acquisto revocati nel corso del 1996 per mancato rispetto del termine di cui al secondo comma dell'articolo 93 della
Art. 52. Norme integrative della
1. Per le cave di pietra ornamentale sottoposte a regime transitorio di cui all'articolo 4 della
2. L'istanza di cui al comma 1, da presentarsi alla Direzione regionale dell'ambiente entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve riportare:
a) il riferimento specifico al decreto autorizzativo sottoposto al regime di cui all'articolo 4 della
b) gli estremi dell'eventuale decreto di riconferma, se già emesso, ai sensi dell'articolo 4 della
c) l'indicazione quantitativa in metri quadrati della superficie massima interessata o che si intende interessare dalle escavazioni e non ancora recuperata dal punto di vista ambientale in modo definitivo, cui fare riferimento per la determinazione della garanzia finanziaria.
3. Non sono ammesse attività, siano esse estrattive siano di recupero ambientale, se non quelle legate all'ordinaria manutenzione, su superfici che eccedono la quantificazione fissata dall'atto autorizzativo a seguito dell'istanza di cui al comma 2.
4. Ogni attività, anche se ricompresa all'interno del limite autorizzato ma che coinvolga una superficie maggiore di quella richiesta e autorizzata ai sensi del presente articolo, è da considerarsi come eseguita al di fuori dei limiti autorizzati e sottoposta quindi al regime sanzionatorio di cui all'articolo 20 della
Art. 53. Assunzioni temporanee di personale per esigenze di carattere straordinario. [45]
[1. Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo connesse con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e con particolare riferimento alle attività di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni di pesca, nonché alle attività di gestione degli impianti ittici e di ripopolamento dei corsi d'acqua, l'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia può procedere ad assunzioni di personale amministrativo e tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
2. Alla spesa per le assunzioni di cui al comma 1, l'Ente Tutela Pesca provvede con le proprie dotazioni di bilancio.]
Art. 54. Integrazione alla
1. Gli enti beneficiari possono utilizzare entro il 31 dicembre 1996 i contributi di cui all'articolo 17 della
Art. 55. Acquisizione di dividendi da partecipazioni azionarie. [46]
1. I dividendi relativi alla partecipazione azionaria dell'Amministrazione regionale alla società "Autovie Venete SpA", previsti nella misura di lire 2.000 milioni per l'anno 1996, affluiscono al capitolo 770 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 il cui stanziamento, sia in termini di competenza che di cassa, è conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
Art. 56. Impinguamento Fondo di riserva per le spese impreviste.
1. Lo stanziamento del "Fondo di riserva per le spese impreviste" di cui al capitolo 8841 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
2. All'onere derivante dal comma 1 si fa fronte con l'entrata di pari importo prevista dall'articolo 55.
Art. 57. Spese per i referendum regionali.
1. Al fine di sovvenire alle spese sostenute dai Comuni a seguito del rinvio al 30 giugno 1996 della consultazione referendaria indetta per il giorno 23 giugno 1996, l'importo dell'assegnazione forfettaria di cui all'articolo 31 bis, comma 4, della
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 1705 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 58. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[2] Articolo così sostituito dall'art. 134 della
[3] Articolo abrogato dall’art. 1 della
[4] Sostituisce il comma 5, art. 5 della
[5] Articolo abrogato dall’art. 160 della D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
[6] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 104 della
[8] Aggiunge un comma all'art. 2 della
[9] Aggiunge un comma all'art. 14 della
[10] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[11] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[12] Aggiunge il comma 6 bis all'art. 7 della
[13] Sostituisce i commi 2, 3 e 4, art. 10 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[15] Comma abrogato dall'art. 44 della
[16] Sostituisce il comma 2, art. 13 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[18] Aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 1 della
[19] Sostituisce l'art. 3 della
[20] Sostituisce l'art. 3 bis della
[21] Articolo abrogato dall'art. 25 della
[22] Sostituisce l'art. 4 della
[23] Comma abrogato dall'art. 24 della
[24] Sostituisce l'art. 9 della
[25] Sostituisce il comma 4, art. 30 della
[26] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[27] Articolo abrogato dall'art. 84 della
[28] Sostituisce le lettere b) e c), comma 2, art. 16 della
[29] Articolo abrogato dall'art. 78 della
[30] Comma abrogato dall'art. 68 della L.r.27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.
[31] Comma abrogato dall'art. 68 della L.r.27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.
[32] Comma abrogato dall'art. 68 della L.r.27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.
[33] Sostituisce la lettera h), comma 1, art. 52 della
[34] Sostituisce il comma 3, art. 52 della
[35] Articolo abrogato dall'art. 54 della
[36] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 21 della
[37] Sostituisce il punto 3), comma 1, art. 155 della
[38] Inserisce un comma nell'art. 155 della
[39] Sostituisce il comma 3, art. 3 della
[40] Modifica il comma 9, art. 7 della
[41] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[42] Comma abrogato dall’art. 23 della
[43] Comma abrogato dall’art. 23 della
[44] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[45] Articolo abrogato dall’art. 18 della
[46] Articolo abrogato dall'art. 30 della