§ 2.8.43 – L.R. 19 agosto 1996, n. 31.
Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali
Data:19/08/1996
Numero:31


Sommario
Art. 1.  Disposizioni in materia di garanzie fidejussorie.
Art. 2.  Istruttoria delle banche convenzionate.
Art. 3.  Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni detenute dalla Regione in società per azioni.
Art. 4.  Ampliamento dell'operatività del fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale n. 45 del 1986.
Art. 5.  Accordi di programma.
Art. 6.  Modificazioni dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1996.
Art. 7.  Modifiche alla legge regionale n. 26 del 1993.
Art. 8.  Primo recepimento dei principi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 9.  Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 1996.
Art. 10.  Abrogazione.
Art. 11.  Integrazione alla legge regionale n. 65 del 1976 ed alla legge regionale n. 22 del 1982.
Art. 12.  Interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 8 e 24 della legge regionale n. 46 del 1986.
Art. 13.  Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 1983.
Art. 14.  Acquisto di alloggi nell'ambito di procedure fallimentari.
Art. 15.  Disposizioni transitorie per l'edilizia agevolata.
Art. 16.  Modifiche al Capo II della legge regionale n. 14 del 1993.
Art. 17.  Modifiche all'articolo 26, comma 3, della legge regionale n. 9 del 1996.
Art. 18.  Proroga del termine di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 1995.
Art. 19.  Modifica della legge regionale n. 49 del 1993.
Art. 20.  Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 1996.
Art. 21.  Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1985.
Art. 22.  Sostituzione dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 44 del 1985, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale n. 37 del 1991 e come modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 16 [...]
Art. 23.  Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1985.
Art. 24.  Automazione bibliotecaria.
Art. 25.  Modifica della legge regionale n. 46 del 1991 ed integrazione dell'articolo 44 della legge regionale n. 9 del 1996.
Art. 26.  Modifica ed integrazione della legge regionale n. 15 del 1996.
Art. 27.  Concessione di garanzia fidejussoria all'impresa editrice del Primorski dnevnik.
Art. 28.  Integrazioni all'articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1988.
Art. 29.  Interpretazione autentica dell'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge regionale n. 56 del 1978.
Art. 30.  Modificazioni agli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 80 del 1982.
Art. 31.  Modificazioni della legge regionale n. 6 del 1996.
Art. 32.  Proroga dei termini di presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 46 del 1988.
Art. 33.  Modificazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 32 del 1985.
Art. 34.  Modificazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 32 del 1985.
Art. 35.  Disposizioni in materia di artigianato.
Art. 36.  Abrogazione dell'articolo 30 della legge regionale n. 20 del 1992 e dell'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 1995.
Art. 37.  Modificazioni alla legge regionale n. 32 del 1995.
Art. 38.  Modifica dell'articolo 14 della legge regionale n. 42 del 1995.
Art. 39.  Modifica degli articoli 51, 52 e 78 della legge regionale n. 18 del 1996.
Art. 40.  Modifica dell'articolo 21 della legge regionale n. 18 del 1996.
Art. 41.  Modifica dell'articolo 54 bis della legge regionale n. 53 del 1981.
Art. 42.  Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 155 della legge regionale n. 53 del 1981.
Art. 43.  Deroga al comma 9 dell'articolo 33 della legge regionale n. 9 del 1996.
Art. 44.  Riapertura dei termini di cui all'articolo 30, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1995.
Art. 45.  Modifica dell'articolo 62 della legge regionale n. 44 del 1988.
Art. 46.  Modificazione dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 1996.
Art. 47.  Integrazione all'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 1996.
Art. 48.  Ulteriore modificazione dell'articolo 23 della legge regionale n. 49 del 1993.
Art. 49.  Modifica dell'articolo 14 della legge regionale n. 20 del 1996.
Art. 50.  Interpretazione autentica dell'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 1996.
Art. 51.  Modifiche all'articolo 93 della legge regionale n. 75 del 1982.
Art. 52.  Norme integrative della legge regionale n. 25 del 1992.
Art. 53.  Assunzioni temporanee di personale per esigenze di carattere straordinario.
Art. 54.  Integrazione alla legge regionale n. 47 del 1991.
Art. 55.  Acquisizione di dividendi da partecipazioni azionarie.
Art. 56.  Impinguamento Fondo di riserva per le spese impreviste.
Art. 57.  Spese per i referendum regionali.
Art. 58.  Entrata in vigore.


§ 2.8.43 – L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

Disposizioni concernenti norme integrative, di modificazione e di proroga di termini di provvedimenti legislativi settoriali.

(B.U. 22 agosto 1996 n. 20 S.S.).

 

Art. 1. Disposizioni in materia di garanzie fidejussorie.

     1. Qualora a fronte di mutui assistiti da contributi regionali sia prevista la garanzia fidejussoria della Regione, tale garanzia può essere rilasciata solo dopo l'adozione dei provvedimenti di concessione dei contributi medesimi.

     2. In deroga agli articoli 10 e 14 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, i contributi a sollievo di mutui da contrarsi per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, per i quali venga richiesto il rilascio della garanzia fidejussoria della Regione, sono concessi sulla base della lettera di adesione dell'istituto mutuante ed erogati ad avvenuta presentazione del contratto definitivo di mutuo.

 

     Art. 2. Istruttoria delle banche convenzionate.

     1. Alle banche convenzionate con l'Amministrazione regionale ai sensi dell'articolo 60 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, ai sensi degli articoli 130 e 164, come modificato dall'articolo 26 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, ed ai sensi degli articoli 3 e 7 della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26, è affidata l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di agevolazione, ivi compresi il controllo e l'obliterazione della documentazione di spesa, nonché l'accertamento della realizzazione delle iniziative.

     2. Sono fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale.

 

     Art. 3. Criteri e procedure per la dismissione delle partecipazioni detenute dalla Regione in società per azioni. [1]

     1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito in legge 30 luglio 1994, n. 474, i criteri e le procedure per la dismissione delle partecipazioni detenute dalla Regione in società per azioni sono individuate con apposito regolamento, in conformità con le norme vigenti in materia di dismissioni di partecipazioni dello Stato.

 

     Art. 4. Ampliamento dell'operatività del fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della legge regionale n. 45 del 1986. [2]

     1. Il fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della L.R. 31 ottobre 1986, n. 45, e successive modifiche ed integrazioni, può essere utilizzato per la concessione di ogni tipo di garanzia riferita ad iniziative economiche, sia nuove che esistenti, localizzate nel Friuli-Venezia Giulia ovvero, limitatamente a quelle poste in essere da impresse con organizzazione operativa nella regione, anche al di fuori del territorio regionale.

 

     Art. 5. Accordi di programma. [3]

 

     Art. 6. Modificazioni dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1996.

     1. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9, la parola "contributi" è sostituita dalle parole (Omissis).

     2. All'articolo 5, commi 2 e 4, della legge regionale n. 9 del 1996, le parole "dei contributi" sono sostituite dalle parole (Omissis).

     3. All'articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale n. 9 del 1996, le parole "del contributo" sono sostituite dalle parole (Omissis).

     4. All'articolo 5, comma 2, lettera b), della legge regionale n. 9 del 1996, le parole "i contributi devono essere commisurati" sono sostituite dalle parole (Omissis).

     5. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale n. 9 del 1996 è abrogato.

     6. All'articolo 5, comma 4, della legge regionale n. 9 del 1996, le parole "entro il 31 luglio 1996" sono sostituite dalle parole (Omissis).

     7. [4].

 

     Art. 7. Modifiche alla legge regionale n. 26 del 1993.

     1. All'articolo 2, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, come da ultimo modificato dall'articolo 72 della legge regionale n. 9 del 1996, le parole "su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale all'agricoltura, l'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi e l'Assessore alle finanze" sono sostituite dalle parole (Omissis).

     2. All'articolo 2, comma 2, della legge regionale n. 26 del 1993, le parole "30 giugno 1996" sono sostituite dalle parole (Omissis).

     3. All'articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 26 del 1993, le parole "su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore regionale all'agricoltura e l'Assessore regionale alle foreste ed ai parchi" sono sostituite dalle parole (Omissis).

     4. I capitoli 1755, 1756 e 1759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono trasferiti dalla Rubrica n. 10 alla Rubrica n. 15 nel programma 0.6.1.

     5. Tutti gli adempimenti regionali previsti dalla legge regionale n. 26 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni, sono curati dalla Direzione regionale delle foreste e dei parchi.

 

     Art. 8. Primo recepimento dei principi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. [5]

 

     Art. 9. Modifica dell'articolo 7 della legge regionale n. 16 del 1996. [6]

     1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 7 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16, la parola "procedimenti" è sostituita dalla parola (Omissis).

 

     Art. 10. Abrogazione.

1. L'articolo 2 della legge regionale 6 dicembre 1991, n. 56 è abrogato.

 

     Art. 11. Integrazione alla legge regionale n. 65 del 1976 ed alla legge regionale n. 22 del 1982. [7]

     [1. [8].

     2. [9].

     3. All'articolo 30, quarto comma, della legge regionale n. 22 del 1982, dopo le parole "mezzi tecnici e mano d'opera" sono aggiunte le seguenti: "nonché la stipula di convenzioni per il monitoraggio degli agenti patogeni e per la gestione dell'inventario fitopatologico.".]

 

     Art. 12. Interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 8 e 24 della legge regionale n. 46 del 1986.

     1. In via di interpretazione autentica del combinato disposto degli articoli 8, come modificato dall'articolo 130 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1, e 24 della legge regionale n. 46 del 1986, per le opere pubbliche regionali, di competenza della Direzione regionale delle foreste e dei parchi, realizzate ai sensi e per gli effetti degli articoli 9 e 29 della legge regionale n. 22 del 1982, come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45, e dell'articolo 26 bis della medesima legge regionale n. 22 del 1982, come introdotto dall'articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, le espropriazioni comprendono altresì le spese per rilievi, frazionamenti, accatastamenti, rogiti notarili nonché imposte e tasse per volture che vengono liquidate a consuntivo. A queste spese non vengono applicate le aliquote per oneri di progettazione generali e di collaudo.

 

     Art. 13. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 11 del 1983.

     1. L'ottavo comma dell'articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, è abrogato.

 

     Art. 14. Acquisto di alloggi nell'ambito di procedure fallimentari. [10]

     1. I contributi e le anticipazioni assegnati o concessi alle imprese di costruzione per la realizzazione di interventi edilizi in regime di edilizia convenzionata ai sensi degli articoli 85 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e successive modifiche ed integrazioni - fermo restando il disposto dell'articolo 120 bis della medesima legge regionale n. 75 del 1982, come inserito dall'articolo 40 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 - possono essere trasferiti ed erogati direttamente a favore degli acquirenti degli alloggi in possesso dei requisiti soggettivi prescritti nel caso in cui la proprietà venga acquisita dagli stessi nell'ambito di procedura fallimentare.

     2. L'erogazione di cui al comma 1 è subordinata alla presentazione del contratto di compravendita, di apposita dichiarazione del curatore fallimentare circa l'inesistenza di impugnazioni, opposizioni od altri atti pregiudizievoli, nonché della restante documentazione afferente la forma contributiva in atto.

 

     Art. 15. Disposizioni transitorie per l'edilizia agevolata. [11]

     1. In via transitoria, in occasione del primo bando da emanarsi dopo l'entrata in vigore della presente legge ai sensi del Titolo IV della legge regionale n. 45 del 1993, possono essere assegnati i relativi mutui agevolati anche a coloro che hanno presentato istanza sul primo bando emanato ai sensi del suddetto Titolo IV e, ancorché non utilmente inseriti in graduatoria per carenza di finanziamenti, hanno proceduto all'acquisto dell'alloggio o hanno dato inizio ai lavori di costruzione o recupero.

     2. Ai soli fini del rispetto del comma 5 dell'articolo 92 della legge regionale n. 75 del 1982, come da ultimo sostituito dall'articolo 33 della legge regionale n. 45 del 1993, si fa riferimento all'originaria domanda presentata prima dell'attivazione dell'intervento.

     3. La documentazione prodotta in sede di presentazione dell'originaria domanda è restituita ai soggetti interessati al fine del suo eventuale riutilizzo per l'ottenimento dei benefici.

     4. In deroga all'articolo 106 della legge regionale n. 75 del 1982 e successive modifiche ed integrazioni, per la formazione della graduatoria tra le domande relative al primo bando da emanarsi ai sensi del Titolo IV della legge regionale n. 45 del 1993 dopo l'entrata in vigore della presente legge, non viene data priorità alle domande presentate dai soggetti specificati nell'articolo 106 medesimo.

 

     Art. 16. Modifiche al Capo II della legge regionale n. 14 del 1993.

     1. Nella rubrica dell'articolo 7 della legge regionale 21 aprile 1993, n. 14, e nei commi 1 e 2 del medesimo articolo, è abrogata la parola "sperimentali".

     2. [12].

     3. [13].

 

     Art. 17. Modifiche all'articolo 26, comma 3, della legge regionale n. 9 del 1996. [14]

     1. Nell'articolo 26, comma 3, della legge regionale n. 9 del 1996, le parole "con le altre Regioni adriatiche compartecipanti" sono sostituite dalle parole (Omissis).

 

     Art. 18. Proroga del termine di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 12 del 1995.

     1. [Limitatamente al 1996, il termine di presentazione delle domande di contributo di cui all'articolo 8 della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, come integrato dall'articolo 18 della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, è prorogato al 30 settembre] [15].

 

     Art. 19. Modifica della legge regionale n. 49 del 1993.

     1. [16].

     2. Per l'anno 1996 le domande di cui all'articolo 13, comma 2, della legge regionale n. 49 del 1993, come sostituito dal comma 1, devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 20. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 1 del 1996. [17]

     1. [18].

 

     Art. 21. Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale n. 44 del 1985.

     1. [19].

 

     Art. 22. Sostituzione dell'articolo 3 bis della legge regionale n. 44 del 1985, introdotto dall'articolo 1 della legge regionale n. 37 del 1991 e come modificato dall'articolo 2 della legge regionale n. 16 del 1996.

     1. [20].

 

     Art. 23. Modifiche dell'articolo 5 della legge regionale n. 44 del 1985.

     1. All'articolo 5, primo comma, della legge regionale n. 44 del 1985, dopo la parola "ristrutturazione" è aggiunta la parola (Omissis), le parole "metri 2,00" del primo punto sono sostituite dalle parole (Omissis) e le parole "metri 1,70" del secondo punto sono sostituite dalle parole (Omissis).

 

     Art. 24. Automazione bibliotecaria. [21]

     [1. All'articolo 11, ultimo comma, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 come aggiunto dall'articolo 2 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77 e come sostituito dall'articolo 8 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, le parole "10 per cento dello stanziamento annuale" sono sostituite dalle parole (Omissis).]

 

     Art. 25. Modifica della legge regionale n. 46 del 1991 ed integrazione dell'articolo 44 della legge regionale n. 9 del 1996.

     1. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46 è abrogato.

     2. [22].

     3. Gli articoli 5 e 6 della legge regionale n. 46 del 1991 sono abrogati.

     4. [23].

     5. [24].

     6. Le domande per l'esercizio 1996 relative agli interventi per garantire alla minoranza slovena pari diritti e opportunità di istruzione e di accesso alla cultura nella propria madre lingua, di cui al comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale n. 9 del 1996, vanno inoltrate alla Direzione regionale dell'istruzione e cultura da Comuni, Consorzi di Comuni, Istituzioni educative e Associazioni di genitori, Case dello studente e collegi interessati entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Per gli esercizi successivi le domande devono essere inviate entro il mese di gennaio e fa fede la data del timbro postale.

 

     Art. 26. Modifica ed integrazione della legge regionale n. 15 del 1996.

     1. [25].

 

     Art. 27. Concessione di garanzia fidejussoria all'impresa editrice del Primorski dnevnik.

     1. Ai sensi della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie fino alla concorrenza di lire 2.000 milioni e per la durata massima di 12 mesi, sulle anticipazioni concesse da Istituti di credito all'impresa editrice del Primorski dnevnik, unico giornale quotidiano in lingua slovena in Italia, nelle more dell'erogazione dei finanziamenti di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 9 gennaio 1991, n. 19 e alla legge 14 agosto 1991, n. 278.

     2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze previa verifica dello stato di attuazione delle condizioni previste dalla normativa statale per la concessione dei contributi di cui alle leggi citate al comma 1.

     3. La domanda per la concessione della garanzia è corredata dell'atto esecutivo con cui l'Impresa editrice del Primorski dnevnik dispone il ricorso all'anticipazione e nel quale è dichiarata motivatamente l'impossibilità della stessa Impresa a presentare propria idonea garanzia, e dell'atto di adesione dell'Istituto concedente le anticipazioni.

     4. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del Bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del Bilancio 1996, che presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 28. Integrazioni all'articolo 5 della legge regionale n. 45 del 1988.

     1. A parziale modifica di quanto disposto dall'articolo 5 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45, come sostituito dall'articolo 20 della legge regionale n. 16 del 1996, e con decorrenza dalla data di entrata in vigore della legge medesima, al Presidente, al Vice Presidente, ai componenti del Consiglio di Amministrazione, al Presidente ed ai componenti effettivi del Collegio dei revisori dei conti dell'Istituto regionale per la formazione professionale, competono le stesse indennità previste dall'articolo 5, comma 2, della legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55, così come aggiornate secondo quanto disposto dall'articolo 17 della legge regionale n. 45 del 1988.

 

     Art. 29. Interpretazione autentica dell'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge regionale n. 56 del 1978. [26]

     1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, tra i Consorzi ivi previsti devono intendersi ricompresi i Consorzi ai quali partecipano come soci, oltre alle Cooperative, in misura minoritaria anche singoli imprenditori.

 

     Art. 30. Modificazioni agli articoli 3 e 4 della legge regionale n. 80 del 1982.

     1. Al primo e al secondo comma dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 4, le parole "alla Giunta regionale" sono sostituite dalle parole (Omissis).

     2. La lettera a) del primo comma dell'articolo 4 della legge regionale n. 80 del 1982, come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale n. 4 del 1995, è abrogata.

     3. Al secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale n. 80 del 1982, sono altresì abrogate le parole "l'Assessore regionale all'agricoltura ed in caso di sua assenza o impedimento,".

 

     Art. 31. Modificazioni della legge regionale n. 6 del 1996. [27]

 

     Art. 32. Proroga dei termini di presentazione delle domande ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 46 del 1988.

     1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, i termini di presentazione per l'anno 1996 delle domande di contributo previste dagli articoli 2 e 3 della medesima legge sono prorogati per la durata di 30 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 33. Modificazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 32 del 1985.

     1. All'articolo 9, secondo comma, della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, le parole "di concessione dei contributi" sono sostituite dalle parole (Omissis).

     2. L'articolo 9, secondo comma, della legge regionale n. 32 del 1985, come modificato dal comma 1, si applica anche per i contributi che devono essere ancora concessi dall'Agenzia regionale del lavoro, ancorché la relativa domanda sia stata presentata precedentemente all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 34. Modificazione dell'articolo 16 della legge regionale n. 32 del 1985.

     1. [28].

 

     Art. 35. Disposizioni in materia di artigianato. [29]

 

     Art. 36. Abrogazione dell'articolo 30 della legge regionale n. 20 del 1992 e dell'articolo 2 della legge regionale n. 4 del 1995.

     1. L'articolo 30 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 è abrogato.

     2. L'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1995, n. 4 è abrogato.

 

     Art. 37. Modificazioni alla legge regionale n. 32 del 1995.

     1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 27 luglio 1995, n. 32, la congiunzione "o" è sostituita dalla congiunzione (Omissis).

     2. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 32 del 1995 sono aggiunte, in fine, le parole (Omissis).

     3. Al comma 1 dell'articolo 13 della legge regionale n. 32 del 1995 dopo le parole "dall'entrata in vigore della presente legge" sono inserite le parole (Omissis).

     [4. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale n. 32 del 1995 sono aggiunte, in fine, le parole (Omissis).] [30]

     [5. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale n. 32 del 1995 dopo le parole: "della legge regionale n. 59 del 1990," sono inserite le parole (Omissis).] [31]

     [6. Al comma 7 dell'articolo 14 della legge regionale n. 32 del 1995 le parole "fino al 31 dicembre 1995" sono sostituite dalle parole: (Omissis).] [32]

 

     Art. 38. Modifica dell'articolo 14 della legge regionale n. 42 del 1995.

     1. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale 6 novembre 1995, n. 42, sono abrogate le parole "degli obiettivi".

 

     Art. 39. Modifica degli articoli 51, 52 e 78 della legge regionale n. 18 del 1996.

     1. All'articolo 51, comma 2, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, dopo le parole "legge regionale n. 7 del 1988" sono aggiunte le parole (Omissis).

     2. [33].

     3. [34].

     4. All'articolo 52, comma 4, della legge regionale n. 18 del 1996, dopo le parole "legge regionale n. 7 del 1988" sono aggiunte le parole (Omissis).

     5. All'articolo 78, comma 1, della legge regionale n. 18 del 1996, la parola "Tutti" è sostituita dalle parole (Omissis).

 

     Art. 40. Modifica dell'articolo 21 della legge regionale n. 18 del 1996. [35]

     1. [36].

 

     Art. 41. Modifica dell'articolo 54 bis della legge regionale n. 53 del 1981.

     1. All'articolo 54 bis, comma 1 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come introdotto dall'articolo 2 della legge regionale 7 maggio 1996, n. 20, le parole "del Presidente della Giunta regionale" sono sostituite dalle parole (Omissis).

 

     Art. 42. Modificazioni ed integrazioni dell'articolo 155 della legge regionale n. 53 del 1981.

     1. [37].

     2. [38].

 

     Art. 43. Deroga al comma 9 dell'articolo 33 della legge regionale n. 9 del 1996.

     1. In deroga a quanto stabilito dal comma 9 dell'articolo 33 della legge regionale n. 9 del 1996, esclusivamente per l'anno 1996, le domande per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 8 dell'articolo 33 della medesima legge regionale n. 9 del 1996 possono essere presentate entro il 31 ottobre 1996.

 

     Art. 44. Riapertura dei termini di cui all'articolo 30, comma 2, della legge regionale n. 31 del 1995.

     1. Il termine di cui all'articolo 30, comma 2 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31 è ulteriormente fissato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 45. Modifica dell'articolo 62 della legge regionale n. 44 del 1988.

     1. All'articolo 62, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 la parola "febbraio" è sostituita dalla parola (Omissis).

 

     Art. 46. Modificazione dell'articolo 3 della legge regionale n. 11 del 1996.

     1. [39].

 

     Art. 47. Integrazione all'articolo 7 della legge regionale n. 20 del 1996.

     1. [40].

 

     Art. 48. Ulteriore modificazione dell'articolo 23 della legge regionale n. 49 del 1993.

     1. Al comma 11 dell'articolo 23 della legge regionale n. 49 del 1993, come da ultimo sostituito dall'articolo 15 della legge regionale n. 16 del 1996, le parole "entro il 31 gennaio di ciascun anno" sono abrogate.

 

     Art. 49. Modifica dell'articolo 14 della legge regionale n. 20 del 1996.

     1. All'articolo 14, comma 1, della legge regionale n. 20 del 1996, la data "31 dicembre 1996" è sostituita dalla data (Omissis).

 

     Art. 50. Interpretazione autentica dell'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 1996. [41]

     [1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 18 della legge regionale n. 16 del 1996, la nuova misura dell'indennità di presenza attribuita al Difensore Civico dall'articolo 6 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 20, come sostituito dal predetto articolo 18, trova applicazione a decorrere dall'effettiva entrata in funzione dell'Ufficio di tutore dei minori conseguente alla nomina del titolare dell'Ufficio medesimo.

     2. Gli oneri previsti dal comma 1 fanno carico al capitolo 1 del bilancio per l'anno 1996, che presenta sufficiente disponibilità.]

 

     Art. 51. Modifiche all'articolo 93 della legge regionale n. 75 del 1982.

     1. All'articolo 93, quarto comma della legge regionale n. 75 del 1982, come modificato dall'articolo 37 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37, dall'articolo 34 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45 e dall'articolo 13 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 10, il secondo periodo è abrogato.

     2. [42].

     3. Relativamente ai rapporti contributivi per interventi di acquisto revocati nel corso del 1996 per mancato rispetto del termine di cui al secondo comma dell'articolo 93 della legge regionale n. 75 del 1982, è consentito procedere all'annullamento dei relativi provvedimenti, su motivata istanza degli interessati, intesa ad ottenere la fissazione di nuovi termini da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge [43].

 

     Art. 52. Norme integrative della legge regionale n. 25 del 1992. [44]

     1. Per le cave di pietra ornamentale sottoposte a regime transitorio di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 agosto 1992, n. 25, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, ad esclusione di quelle a valenza storica, la garanzia finanziaria di cui all'articolo 12 ter, comma 5, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come introdotto dall'articolo 7 della legge regionale 28 giugno 1994, n. 10, può, a richiesta dell'interessato, essere fissata con riferimento alla risistemazione della superficie effettivamente interessata dalle escavazioni e non ancora recuperata in modo definitivo dal punto di vista ambientale.

     2. L'istanza di cui al comma 1, da presentarsi alla Direzione regionale dell'ambiente entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, deve riportare:

     a) il riferimento specifico al decreto autorizzativo sottoposto al regime di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 25 del 1992;

     b) gli estremi dell'eventuale decreto di riconferma, se già emesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale n. 25 del 1992;

     c) l'indicazione quantitativa in metri quadrati della superficie massima interessata o che si intende interessare dalle escavazioni e non ancora recuperata dal punto di vista ambientale in modo definitivo, cui fare riferimento per la determinazione della garanzia finanziaria.

     3. Non sono ammesse attività, siano esse estrattive siano di recupero ambientale, se non quelle legate all'ordinaria manutenzione, su superfici che eccedono la quantificazione fissata dall'atto autorizzativo a seguito dell'istanza di cui al comma 2.

     4. Ogni attività, anche se ricompresa all'interno del limite autorizzato ma che coinvolga una superficie maggiore di quella richiesta e autorizzata ai sensi del presente articolo, è da considerarsi come eseguita al di fuori dei limiti autorizzati e sottoposta quindi al regime sanzionatorio di cui all'articolo 20 della legge regionale n. 35 del 1986 come sostituito dall'articolo 11 della legge regionale n. 25 del 1992.

 

     Art. 53. Assunzioni temporanee di personale per esigenze di carattere straordinario. [45]

     [1. Per esigenze di carattere straordinario e temporaneo connesse con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali e con particolare riferimento alle attività di rilascio delle licenze e delle autorizzazioni di pesca, nonché alle attività di gestione degli impianti ittici e di ripopolamento dei corsi d'acqua, l'Ente Tutela Pesca del Friuli-Venezia Giulia può procedere ad assunzioni di personale amministrativo e tecnico con contratto di diritto privato a tempo determinato secondo le modalità e nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

     2. Alla spesa per le assunzioni di cui al comma 1, l'Ente Tutela Pesca provvede con le proprie dotazioni di bilancio.]

 

     Art. 54. Integrazione alla legge regionale n. 47 del 1991.

     1. Gli enti beneficiari possono utilizzare entro il 31 dicembre 1996 i contributi di cui all'articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, come da ultimo modificato dall'articolo 59 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45 e relativi alle annualità 1992/93 e 1994/95.

 

     Art. 55. Acquisizione di dividendi da partecipazioni azionarie. [46]

     1. I dividendi relativi alla partecipazione azionaria dell'Amministrazione regionale alla società "Autovie Venete SpA", previsti nella misura di lire 2.000 milioni per l'anno 1996, affluiscono al capitolo 770 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 il cui stanziamento, sia in termini di competenza che di cassa, è conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.

 

     Art. 56. Impinguamento Fondo di riserva per le spese impreviste.

     1. Lo stanziamento del "Fondo di riserva per le spese impreviste" di cui al capitolo 8841 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.

     2. All'onere derivante dal comma 1 si fa fronte con l'entrata di pari importo prevista dall'articolo 55.

 

     Art. 57. Spese per i referendum regionali.

     1. Al fine di sovvenire alle spese sostenute dai Comuni a seguito del rinvio al 30 giugno 1996 della consultazione referendaria indetta per il giorno 23 giugno 1996, l'importo dell'assegnazione forfettaria di cui all'articolo 31 bis, comma 4, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 22, come aggiunto dall'articolo 10 della legge regionale 24 maggio 1991, n. 19, è maggiorato del venti per cento.

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 1705 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.

 

     Art. 58. Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 134 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[3] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[4] Sostituisce il comma 5, art. 5 della L.R. 6 febbraio 1996, n. 9.

[5] Articolo abrogato dall’art. 160 della D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.

[6] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[7] Articolo abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[8] Aggiunge un comma all'art. 2 della L.R. 20 dicembre 1976, n. 65.

[9] Aggiunge un comma all'art. 14 della L.R. 8 aprile 1982, n. 22.

[10] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[11] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[12] Aggiunge il comma 6 bis all'art. 7 della L.R. 21 aprile 1993, n. 14.

[13] Sostituisce i commi 2, 3 e 4, art. 10 della L.R. 21 aprile 1993, n. 14.

[14] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[15] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 9 novembre 2012, n. 23.

[16] Sostituisce il comma 2, art. 13 della L.R. 24 giugno 1993, n. 49.

[17] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[18] Aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 1 della L.R. 4 gennaio 1996, n. 1.

[19] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 23 agosto 1985, n. 44.

[20] Sostituisce l'art. 3 bis della L.R. 23 agosto 1985, n. 44.

[21] Articolo abrogato dall'art. 25 della L.R. 1 dicembre 2006, n. 25, con effetto a decorrere dalla data indicata nel suo art. 29.

[22] Sostituisce l'art. 4 della L.R. 5 settembre 1991, n. 46.

[23] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 16 novembre 2007, n. 26. Sostituisce i commi 1 e 2, art. 8 della L.R. 5 settembre 1991, n. 46.

[24] Sostituisce l'art. 9 della L.R. 5 settembre 1991, n. 46.

[25] Sostituisce il comma 4, art. 30 della L.R. 22 marzo 1996, n. 15.

[26] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[27] Articolo abrogato dall'art. 84 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[28] Sostituisce le lettere b) e c), comma 2, art. 16 della L.R. 24 luglio 1995, n. 32.

[29] Articolo abrogato dall'art. 78 della L.R. 22 aprile 2002, n. 12, con effetto a decorrere dalla data indicata nello stesso art. 78 della L.R. 12/2002.

[30] Comma abrogato dall'art. 68 della L.r.27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[31] Comma abrogato dall'art. 68 della L.r.27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[32] Comma abrogato dall'art. 68 della L.r.27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[33] Sostituisce la lettera h), comma 1, art. 52 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[34] Sostituisce il comma 3, art. 52 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[35] Articolo abrogato dall'art. 54 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 18, con la decorrenza ivi prevista dall'art. 59.

[36] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 21 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[37] Sostituisce il punto 3), comma 1, art. 155 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[38] Inserisce un comma nell'art. 155 della L.R. 31 agosto 1981, n. 53.

[39] Sostituisce il comma 3, art. 3 della L.R. 9 febbraio 1996, n. 11.

[40] Modifica il comma 9, art. 7 della L.R. 7 maggio 1996, n. 20.

[41] Articolo abrogato dall'art. 12 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[42] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[43] Comma abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[44] Articolo abrogato dall'art. 39 della L.R. 15 luglio 2016, n. 12.

[45] Articolo abrogato dall’art. 18 della L.R. 25 agosto 2006, n. 17.

[46] Articolo abrogato dall'art. 30 della L.R. 4 maggio 2012, n. 10.