§ 41.7.158 - D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469.
Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.7 regioni a statuto speciale
Data:15/01/1987
Numero:469


Sommario
Art. 1.  Abbreviazioni
Art. 2.  Regolamenti e direttive della Comunità economica europea
Art. 3.  Attività all'estero
Art. 4.  Materie di competenza primaria - Intervento del presidente della regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri
Art. 5.  Attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali
Art. 6.  Definizione delle funzioni amministrative relative alle materie di competenza della regione Fr.-V.G.
Art. 7.  Attribuzione alla regione Fr.-V.G. di ulteriori funzioni amministrative
Art. 8.  Ulteriori deleghe e conversione di deleghe in trasferimenti di funzioni
Art. 9.  Estensione alla regione Fr.-V.G. di ulteriori facoltà e poteri
Art. 10.  Custodia degli originali dei decreti tavolari
Art. 11.  Funzioni del conservatore del libro fondiario
Art. 12.  Esclusività della legittimazione della regione ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi
Art. 13.  Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 78
Art. 14.  Criteri per le strutture organizzative e le modalità di funzionamento degli enti
Art. 15.  Nomina del presidente del fondo di rotazione
Art. 16.  Comunicazione di dati
Art. 17.  Polizia locale, urbana e rurale
Art. 18.  Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
Art. 19.  Interpretazione autentica dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839
Art. 20.  Trasferimento di uffici e personale dello Stato
Art. 21.  Affari pendenti
Art. 22.  Finanziamento delle funzioni trasferite e delegate


§ 41.7.158 - D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469.

Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia

(G.U. 16 novembre 1987, n. 268)

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

     Art. 1. Abbreviazioni

     1. Nel presente decreto sono adottate le seguenti abbreviazioni:

     a) per indicare la regione Friuli-Venezia Giulia, le parole "regione Fr.-V.G.";

     b) per indicare lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le parole "statuto speciale";

     c) per indicare il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le parole "D.P.R. n. 616".

 

          Art. 2. Regolamenti e direttive della Comunità economica europea

     1. Le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. n. 616 si applicano anche nei confronti della regione Fr.-V.G., per ciascuna delle materie di sua competenza.

     2. La regione Fr.-V.G. partecipa alla ripartizione dei fondi destinati dallo Stato all'attuazione delle direttive comunitarie.

 

          Art. 3. Attività all'estero

     1. La regione Fr.-V.G., sulla base di programmi generali, comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da questa assentiti, può svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di sua competenza.

     2. Delle singole iniziative, che la Regione assume in attuazione dei suddetti programmi, è data tempestiva notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 4. Materie di competenza primaria - Intervento del presidente della regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri

     1. Fra le questioni contemplate nell'art. 44 dello statuto speciale si considerano comprese, relativamente alle materie attribuite alla competenza primaria della regione Fr.-V.G.:

     a) la determinazione, per il Friuli-Venezia Giulia, degli obiettivi della programmazione economica nazionale ed, in genere, ogni questione che, incidendo sul territorio regionale, interessi particolarmente la regione Fr.-V.G.;

     b) le determinazioni concernenti i disegni di legge nelle suddette materie, nonchè gli atti di indirizzo e coordinamento;

     c) le determinazioni concernenti i rapporti internazionali, per la parte che si riferisca espressamente al territorio regionale.

     2. Il presidente della giunta regionale interviene, per essere sentito, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o per delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, allorchè le questioni stesse interessino particolarmente la regione Fr.-V.G.

 

          Art. 5. Attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali

     1. Fermo quanto disposto dagli articoli 8 e 59 dello statuto, nelle materie di competenza primaria la regione Fr.-V.G., con proprie leggi, determina ed attribuisce agli enti locali le funzioni amministrative. Allo stesso modo si provvede per l'attribuzione agli enti locali di funzioni amministrative, pertinenti a materie di competenza secondaria, se tali funzioni siano comprese fra quelle già trasferite dallo Stato alla regione.

     2. La legge regionale appresta i necessari adeguamenti normativi nell'ordinamento degli enti, cui le funzioni sono attribuite, ed ogni altra previsione rivolta a renderne possibile l'esercizio.

 

          Art. 6. Definizione delle funzioni amministrative relative alle materie di competenza della regione Fr.-V.G.

     1. La definizione delle funzioni amministrative, come enunciata nel D.P.R. n. 616 per ciascuna materia in esso considerata, si intende riferita anche alle funzioni amministrative riguardanti le corrispondenti materie elencate negli articoli 4 e 5 dello statuto speciale.

     2. Agli effetti del comma 1, la materia della beneficenza pubblica si considera contenuta nella materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui è fatta menzione negli articoli 5 e 6 dello statuto speciale.

     3. Fra le funzioni amministrative trasferite alla regione Fr.-V.G. con i precedenti decreti di attuazione statutaria si intendono comprese, per ciascuna materia, tutte quelle rientranti nella definizione datane per le regioni ordinarie dal D.P.R. n. 616.

 

          Art. 7. Attribuzione alla regione Fr.-V.G. di ulteriori funzioni amministrative

     1. Fermo restando quanto previsto nel comma 3 dell'art. 6, sono attribuite alla regione Fr.-V.G., in aggiunta alle funzioni amministrative che già le competono, ogni altra funzione amministrativa che, dismessa dallo Stato per effetto del D.P.R. n. 616 nel territorio delle regioni ordinarie, sia ancora di competenza statale nel Friuli-Venezia Giulia, nonchè ogni altra funzione amministrativa che dallo stesso D.P.R. n. 616 o da altro provvedimento legislativo sia stata comunque conferita alle regioni ordinarie e non sia stata ancora estesa alla regione Fr.-V.G.

     2. Al trasferimento delle funzioni di cui all'art 44. del D.P.R. n. 616 si provvederà con successivo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 65 dello statuto speciale.

 

          Art. 8. Ulteriori deleghe e conversione di deleghe in trasferimenti di funzioni

     1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni delegate alle regioni ordinarie in forza del D.P.R. n. 616, che già non spettino per competenza propria alla regione Fr.-V.G., vengono delegate anche a questa ultima, relativamente al suo territorio, in applicazione dell'art. 10 dello statuto speciale.

     2. Le funzioni delegate alle regioni ordinarie in forza del D.P.R. n. 616, se riguardano materie comprese nell'art. 4 dello statuto speciale, sono, nel Friuli-Venezia Giulia, trasferite alla regione Fr.-V.G. per la parte che già non le spetti per competenza propria.

     3. Le funzioni già delegate alla regione Fr.-V.G. in materie comprese nell'art. 4 dello statuto speciale si considerano trasferite alla regione stessa.

     4. Le funzioni trasferite con il D.P.R. n. 616 alle regioni ordinarie, per la parte che esorbiti dalle competenze attribuite dallo statuto speciale alla regione Fr.-V.G., sono delegate a quest'ultima, relativamente al suo territorio.

     5. Per l'esercizio delle funzioni delegate rimangono ferme le disposizioni dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

 

          Art. 9. Estensione alla regione Fr.-V.G. di ulteriori facoltà e poteri

     1. Sono estesi, altresì, alla regione Fr.-V.G., in quanto non ne sia già investita, ogni facoltà o potere attribuiti alle regioni ordinarie con il D.P.R. n. 616 o con altri provvedimenti legislativi, alle condizioni, con le modalità ed entro i limiti per le stesse previsti.

     2. E' anche applicabile nei confronti della regione Fr.-V.G., se non comporti riduzione delle sue competenze, ogni altra disposizione o previsione del D.P.R. n. 616 diversa da quelle attributive di funzioni, facoltà o poteri.

 

Capo II

DISPOSIZIONI SPECIALI

 

Sezione I

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SERVIZIO DEL LIBRO FONDIARIO

 

          Art. 10. Custodia degli originali dei decreti tavolari

     1. Gli originali dei decreti tavolari vengono conservati, assieme alle domande, presso gli uffici del libro fondiario.

 

          Art. 11. Funzioni del conservatore del libro fondiario

     1. Nei procedimenti relativi agli affari tavolari il conservatore del libro fondiario esercita le funzioni di cancelliere.

 

Sezione II

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ART. 46 DELLO STATUTO SPECIALE

 

          Art. 12. Esclusività della legittimazione della regione ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi

     1. Nessuna azione può essere promossa nell'interesse della regione Fr.-V.G., nè questa può stare in giudizio, davanti ad alcun giudice, se non per specifica determinazione della giunta regionale, la quale provvede altresì alla designazione dei difensori.

 

          Art. 13. Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 78

     1. Ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 78, è riconosciuta alla regione Fr.-V.G. la facoltà di avvalersi anche del patrocinio legale di propri dipendenti, in possesso dei requisiti di legge, o di liberi professionisti.

 

Sezione III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CREDITO

 

          Art. 14. Criteri per le strutture organizzative e le modalità di funzionamento degli enti

     1. Fra le funzioni trasferite alla regione Fr.-V.G. con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871, si intendono comprese quelle riguardanti le strutture organizzative e le modalità di funzionamento degli enti ivi considerati.

 

          Art. 15. Nomina del presidente del fondo di rotazione

     1. Alla nomina del presidente del comitato di gestione del fondo di rotazione, istituito con legge 18 ottobre 1955, n. 908, si provvede d'intesa con il presidente della regione Fr.-V.G.

     2. Il presidente della regione dà riscontro ed eventualmente l'assenso alla richiesta dell'intesa entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta stessa. In mancanza di riscontro si procede senza intesa.

 

          Art. 16. Comunicazione di dati

     1. Gli enti considerati nell'art. 5, n. 8, dello statuto speciale e nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871, sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale, secondo le modalità stabilite con legge regionale, le situazioni periodiche, i bilanci ed i verbali delle assemblee.

     2. Tutte le notizie ed informazioni che, riguardo agli enti indicati nel comma 1, pervengono alla giunta regionale sono coperte dal segreto di ufficio anche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.

     3. Le situazioni periodiche ed i bilanci debbono essere elaborati in cifre complessive, con esclusione di ogni riferimento a singoli nominativi, e non possono essere diversi dai documenti che gli enti sono comunque tenuti a produrre alla Banca d'Italia.

 

Sezione IV

DISPOSIZIONI VARIE

 

          Art. 17. Polizia locale, urbana e rurale

     1. La regione Fr.-V.G. è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie elencate negli articoli 4 e 5 dello statuto speciale.

     2. La delega alla regione Fr.-V.G. di funzioni amministrative statali si considera conferita anche per le funzioni di polizia amministrativa ad esse pertinenti.

     3. Nella regione Fr.-V.G. si applicano gli articoli 19, 20 e 21 del D.P.R. n. 616.

 

          Art. 18. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

     1. Sono soppresse le limitazioni stabilite negli articoli 7, 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 959, riguardo al passaggio di funzioni amministrative dallo Stato alla regione Fr.-V.G. in materia di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

 

          Art. 19. Interpretazione autentica dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839

     1. Nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839, l'espressione "passano alla regione" va intesa nel senso che i beni ivi considerati passano in proprietà alla regione.

 

          Art. 20. Trasferimento di uffici e personale dello Stato

     1. Gli ispettori dell'alimentazione operanti nel territorio regionale sono trasferiti alla regione Fr.-V.G.

     2. Per il trasferimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, n. 1116.

     3. I dipendenti dello Stato comunque in servizio presso gli uffici indicati nel comma 1 sono posti a disposizione della regione Fr.-V.G. Al loro inquadramento nel ruolo regionale si provvede, con il loro consenso, nel rispetto delle posizioni economiche già acquisite ed, in quanto possibile, delle posizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale.

 

          Art. 21. Affari pendenti

     1. Per la definizione dei procedimenti amministrativi pendenti, che abbiano comportato assunzione di impegni, prima della data di trasferimento alla regione delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902.

 

          Art. 22. Finanziamento delle funzioni trasferite e delegate

     1. Agli oneri derivanti alla regione Fr.-V.G. dall'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto si provvede a norma dell'art. 3 della legge 6 agosto 1984, n. 457.

     2. Al finanziamento delle funzioni delegate alla regione Fr.-V.G. con il presente decreto o con altre leggi si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale relativi alle stesse funzioni delegate.

     3. Per lo svolgimento da parte della regione Fr.-V.G. delle funzioni amministrative ad essa delegate sarà attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.