Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 41. Enti locali e Regioni |
Capitolo: | 41.7 regioni a statuto speciale |
Data: | 15/01/1987 |
Numero: | 469 |
Sommario |
Art. 1. Abbreviazioni |
Art. 2. Regolamenti e direttive della Comunità economica europea |
Art. 3. Attività all'estero |
Art. 4. Materie di competenza primaria - Intervento del presidente della regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri |
Art. 5. Attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali |
Art. 6. Definizione delle funzioni amministrative relative alle materie di competenza della regione Fr.-V.G. |
Art. 7. Attribuzione alla regione Fr.-V.G. di ulteriori funzioni amministrative |
Art. 8. Ulteriori deleghe e conversione di deleghe in trasferimenti di funzioni |
Art. 9. Estensione alla regione Fr.-V.G. di ulteriori facoltà e poteri |
Art. 10. Custodia degli originali dei decreti tavolari |
Art. 11. Funzioni del conservatore del libro fondiario |
Art. 12. Esclusività della legittimazione della regione ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi |
Art. 13. Integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 78 |
Art. 14. Criteri per le strutture organizzative e le modalità di funzionamento degli enti |
Art. 15. Nomina del presidente del fondo di rotazione |
Art. 16. Comunicazione di dati |
Art. 17. Polizia locale, urbana e rurale |
Art. 18. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza |
Art. 19. Interpretazione autentica dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 839 |
Art. 20. Trasferimento di uffici e personale dello Stato |
Art. 21. Affari pendenti |
Art. 22. Finanziamento delle funzioni trasferite e delegate |
§ 41.7.158 - D.P.R. 15 gennaio 1987, n. 469.
Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia
(G.U. 16 novembre 1987, n. 268)
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Abbreviazioni
1. Nel presente decreto sono adottate le seguenti abbreviazioni:
a) per indicare la regione Friuli-Venezia Giulia, le parole "regione Fr.-V.G.";
b) per indicare lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con
c) per indicare il
Art. 2. Regolamenti e direttive della Comunità economica europea
1. Le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. n. 616 si applicano anche nei confronti della regione Fr.-V.G., per ciascuna delle materie di sua competenza.
2. La regione Fr.-V.G. partecipa alla ripartizione dei fondi destinati dallo Stato all'attuazione delle direttive comunitarie.
Art. 3. Attività all'estero
1. La regione Fr.-V.G., sulla base di programmi generali, comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e da questa assentiti, può svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di sua competenza.
2. Delle singole iniziative, che la Regione assume in attuazione dei suddetti programmi, è data tempestiva notizia alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Art. 4. Materie di competenza primaria - Intervento del presidente della regione alle riunioni del Consiglio dei Ministri
1. Fra le questioni contemplate nell'art. 44 dello statuto speciale si considerano comprese, relativamente alle materie attribuite alla competenza primaria della regione Fr.-V.G.:
a) la determinazione, per il Friuli-Venezia Giulia, degli obiettivi della programmazione economica nazionale ed, in genere, ogni questione che, incidendo sul territorio regionale, interessi particolarmente la regione Fr.-V.G.;
b) le determinazioni concernenti i disegni di legge nelle suddette materie, nonchè gli atti di indirizzo e coordinamento;
c) le determinazioni concernenti i rapporti internazionali, per la parte che si riferisca espressamente al territorio regionale.
2. Il presidente della giunta regionale interviene, per essere sentito, anche alle sedute dei comitati o collegi che, per legge o per delega, trattino questioni di competenza del Consiglio dei Ministri, allorchè le questioni stesse interessino particolarmente la regione Fr.-V.G.
Art. 5. Attribuzione di funzioni amministrative agli enti locali
1. Fermo quanto disposto dagli articoli 8 e 59 dello statuto, nelle materie di competenza primaria la regione Fr.-V.G., con proprie leggi, determina ed attribuisce agli enti locali le funzioni amministrative. Allo stesso modo si provvede per l'attribuzione agli enti locali di funzioni amministrative, pertinenti a materie di competenza secondaria, se tali funzioni siano comprese fra quelle già trasferite dallo Stato alla regione.
2. La legge regionale appresta i necessari adeguamenti normativi nell'ordinamento degli enti, cui le funzioni sono attribuite, ed ogni altra previsione rivolta a renderne possibile l'esercizio.
Art. 6. Definizione delle funzioni amministrative relative alle materie di competenza della regione Fr.-V.G.
1. La definizione delle funzioni amministrative, come enunciata nel D.P.R. n. 616 per ciascuna materia in esso considerata, si intende riferita anche alle funzioni amministrative riguardanti le corrispondenti materie elencate negli articoli 4 e 5 dello statuto speciale.
2. Agli effetti del comma 1, la materia della beneficenza pubblica si considera contenuta nella materia delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di cui è fatta menzione negli articoli 5 e 6 dello statuto speciale.
3. Fra le funzioni amministrative trasferite alla regione Fr.-V.G. con i precedenti decreti di attuazione statutaria si intendono comprese, per ciascuna materia, tutte quelle rientranti nella definizione datane per le regioni ordinarie dal D.P.R. n. 616.
Art. 7. Attribuzione alla regione Fr.-V.G. di ulteriori funzioni amministrative
1. Fermo restando quanto previsto nel comma 3 dell'art. 6, sono attribuite alla regione Fr.-V.G., in aggiunta alle funzioni amministrative che già le competono, ogni altra funzione amministrativa che, dismessa dallo Stato per effetto del D.P.R. n. 616 nel territorio delle regioni ordinarie, sia ancora di competenza statale nel Friuli-Venezia Giulia, nonchè ogni altra funzione amministrativa che dallo stesso D.P.R. n. 616 o da altro provvedimento legislativo sia stata comunque conferita alle regioni ordinarie e non sia stata ancora estesa alla regione Fr.-V.G.
2. Al trasferimento delle funzioni di cui all'art 44. del D.P.R. n. 616 si provvederà con successivo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'art. 65 dello statuto speciale.
Art. 8. Ulteriori deleghe e conversione di deleghe in trasferimenti di funzioni
1. Salvo quanto previsto dal comma 2, le funzioni delegate alle regioni ordinarie in forza del D.P.R. n. 616, che già non spettino per competenza propria alla regione Fr.-V.G., vengono delegate anche a questa ultima, relativamente al suo territorio, in applicazione dell'art. 10 dello statuto speciale.
2. Le funzioni delegate alle regioni ordinarie in forza del D.P.R. n. 616, se riguardano materie comprese nell'art. 4 dello statuto speciale, sono, nel Friuli-Venezia Giulia, trasferite alla regione Fr.-V.G. per la parte che già non le spetti per competenza propria.
3. Le funzioni già delegate alla regione Fr.-V.G. in materie comprese nell'art. 4 dello statuto speciale si considerano trasferite alla regione stessa.
4. Le funzioni trasferite con il D.P.R. n. 616 alle regioni ordinarie, per la parte che esorbiti dalle competenze attribuite dallo statuto speciale alla regione Fr.-V.G., sono delegate a quest'ultima, relativamente al suo territorio.
5. Per l'esercizio delle funzioni delegate rimangono ferme le disposizioni dell'art. 31 del
Art. 9. Estensione alla regione Fr.-V.G. di ulteriori facoltà e poteri
1. Sono estesi, altresì, alla regione Fr.-V.G., in quanto non ne sia già investita, ogni facoltà o potere attribuiti alle regioni ordinarie con il D.P.R. n. 616 o con altri provvedimenti legislativi, alle condizioni, con le modalità ed entro i limiti per le stesse previsti.
2. E' anche applicabile nei confronti della regione Fr.-V.G., se non comporti riduzione delle sue competenze, ogni altra disposizione o previsione del D.P.R. n. 616 diversa da quelle attributive di funzioni, facoltà o poteri.
Capo II
DISPOSIZIONI SPECIALI
Sezione I
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL SERVIZIO DEL LIBRO FONDIARIO
Art. 10. Custodia degli originali dei decreti tavolari
1. Gli originali dei decreti tavolari vengono conservati, assieme alle domande, presso gli uffici del libro fondiario.
Art. 11. Funzioni del conservatore del libro fondiario
1. Nei procedimenti relativi agli affari tavolari il conservatore del libro fondiario esercita le funzioni di cancelliere.
Sezione II
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE DELL'ART. 46 DELLO STATUTO SPECIALE
Art. 12. Esclusività della legittimazione della regione ad agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi
1. Nessuna azione può essere promossa nell'interesse della regione Fr.-V.G., nè questa può stare in giudizio, davanti ad alcun giudice, se non per specifica determinazione della giunta regionale, la quale provvede altresì alla designazione dei difensori.
Art. 13. Integrazione del
1. Ad integrazione di quanto previsto dal
Sezione III
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CREDITO
Art. 14. Criteri per le strutture organizzative e le modalità di funzionamento degli enti
1. Fra le funzioni trasferite alla regione Fr.-V.G. con l'art. 1 del
Art. 15. Nomina del presidente del fondo di rotazione
1. Alla nomina del presidente del comitato di gestione del fondo di rotazione, istituito con
2. Il presidente della regione dà riscontro ed eventualmente l'assenso alla richiesta dell'intesa entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta stessa. In mancanza di riscontro si procede senza intesa.
Art. 16. Comunicazione di dati
1. Gli enti considerati nell'art. 5, n. 8, dello statuto speciale e nell'art. 1 del
2. Tutte le notizie ed informazioni che, riguardo agli enti indicati nel comma 1, pervengono alla giunta regionale sono coperte dal segreto di ufficio anche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni.
3. Le situazioni periodiche ed i bilanci debbono essere elaborati in cifre complessive, con esclusione di ogni riferimento a singoli nominativi, e non possono essere diversi dai documenti che gli enti sono comunque tenuti a produrre alla Banca d'Italia.
Sezione IV
DISPOSIZIONI VARIE
Art. 17. Polizia locale, urbana e rurale
1. La regione Fr.-V.G. è titolare delle funzioni di polizia amministrativa nelle materie elencate negli articoli 4 e 5 dello statuto speciale.
2. La delega alla regione Fr.-V.G. di funzioni amministrative statali si considera conferita anche per le funzioni di polizia amministrativa ad esse pertinenti.
3. Nella regione Fr.-V.G. si applicano gli articoli 19, 20 e 21 del D.P.R. n. 616.
Art. 18. Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza
1. Sono soppresse le limitazioni stabilite negli articoli 7, 8 e 9 del
Art. 19. Interpretazione autentica dell'art. 3 del
1. Nell'art. 3 del
Art. 20. Trasferimento di uffici e personale dello Stato
1. Gli ispettori dell'alimentazione operanti nel territorio regionale sono trasferiti alla regione Fr.-V.G.
2. Per il trasferimento si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 32 del
3. I dipendenti dello Stato comunque in servizio presso gli uffici indicati nel comma 1 sono posti a disposizione della regione Fr.-V.G. Al loro inquadramento nel ruolo regionale si provvede, con il loro consenso, nel rispetto delle posizioni economiche già acquisite ed, in quanto possibile, delle posizioni giuridiche che siano compatibili con lo stato giuridico del personale regionale.
Art. 21. Affari pendenti
1. Per la definizione dei procedimenti amministrativi pendenti, che abbiano comportato assunzione di impegni, prima della data di trasferimento alla regione delle funzioni amministrative oggetto del presente decreto, si applicano le disposizioni dell'art. 44 del
Art. 22. Finanziamento delle funzioni trasferite e delegate
1. Agli oneri derivanti alla regione Fr.-V.G. dall'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto si provvede a norma dell'art. 3 della
2. Al finanziamento delle funzioni delegate alla regione Fr.-V.G. con il presente decreto o con altre leggi si provvede mediante somme da prelevarsi dagli stanziamenti di spesa del bilancio statale relativi alle stesse funzioni delegate.
3. Per lo svolgimento da parte della regione Fr.-V.G. delle funzioni amministrative ad essa delegate sarà attribuita alla medesima, per le spese di funzionamento, una somma pari al 10 per cento dell'ammontare delle spese operative connesse all'esercizio della delega stessa.