§ 4.5.116 – L.R. 25 agosto 2006, n. 17.
Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 ecologia e tutela dell'ambiente
Data:25/08/2006
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 23/2001).
Art. 2.  (Modifiche alla legge regionale 13/2001 concernente interventi in zone montane).
Art. 3.  (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 25/1996 concernente edifici destinati all’agriturismo).
Art. 4.  (Aiuti «de minimis» nei settori dell’agricoltura e della pesca).
Art. 5.  (Modifica alla legge regionale 80/1982 concernente il fondo di rotazione regionale nel settore agricolo).
Art. 6.  (Interventi a garanzia delle operazioni di credito agrario a breve termine).
Art. 7.  (Trebbiatura e sgranatura a macchina di cereali e leguminose).
Art. 8.  (Modifiche alla legge regionale 15/2000 concernente i prodotti biologici nelle mense pubbliche).
Art. 9.  (Organizzazioni dei produttori).
Art. 10.  (Aiuti finanziari alle organizzazioni dei produttori).
Art. 11.  (Controllo e vigilanza sulle organizzazioni dei produttori).
Art. 12.  (Prosecuzione delle attività di tutela delle produzioni agricole).
Art. 12 bis.  (Determinazione del livello minimo di redditività)
Art. 13.  (Controlli amministrativi in materia di avversità atmosferiche).
Art. 14.  (Norme urgenti in materia di avversità atmosferiche).
Art. 15.  (Modifiche alla legge regionale 23/1999 concernente raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi).
Art. 16.  (Modifiche alla legge regionale 12/2000 concernente la raccolta e la commercializzazione dei funghi).
Art. 17.  (Norme in materia di pesca).
Art. 18.  (Modifiche alla legge regionale 13/2000 e alla legge regionale 31/1996 concernente il personale dell’Ente Tutela Pesca).
Art. 19.  (Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola)
Art. 20.  (Modalità di attuazione dell’articolo 6, comma 18, della legge regionale 2/2006 concernente l’attività di spandimento degli effluenti di allevamento).
Art. 21.  (Modifiche alla legge regionale 42/1996 in materia di parchi e riserve naturali).
Art. 22.  (Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità).
Art. 23.  (Sanzioni).
Art. 24.  (Didattica ambientale, monitoraggio delle specie e degli habitat e misure di conservazione dei siti Natura 2000)
Art. 25.  (Demanio idrico regionale).
Art. 26.  (Fruizione turistico-ricreativa di proprietà regionali).
Art. 27.  (Modifiche alla legge regionale 34/1981).
Art. 28.  (Modifiche alla legge regionale 10/2003 concernente la conservazione degli uccelli selvatici).
Art. 29.  (Termini di validità delle domande di autorizzazioni regionali di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie).
Art. 30.  (Norma in materia di espropriazione per pubblica utilità).
Art. 31.  (Procedure per i piani di ricomposizione fondiaria).
Art. 32.  (Fasce di rispetto cimiteriale nei Comuni montani).
Art. 33.  (Norme di semplificazione delle procedure per l’attuazione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione).
Art. 34.  (Modifica all’articolo 38 della legge regionale 52/1991 concernente la decadenza dei vincoli urbanistici e competenze urbanistiche comunali).
Art. 35.  (Autorizzazione edilizia in precario nelle zone montane).
Art. 36.  (Interpretazione autentica dell’articolo 3 della legge regionale 26/2004 relativamente agli interventi ricadenti in aree naturali).
Art. 37.  (Disciplina dell’attività di pesca del novellame da destinare all’allevamento esercitata nella laguna di Marano-Grado).
Art. 38.  (Disposizioni ulteriori concernenti l’allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano - Grado).


§ 4.5.116 – L.R. 25 agosto 2006, n. 17.

Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca.

(B.U. 30 agosto 2006, n. 35).

 

Art. 1. (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 23/2001).

     1. [Dopo il comma 10 bis dell’articolo 5 (Finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell’istruzione e dello sport) della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23, è inserito il seguente:

     «10 ter. Per le finalità e nei territori di cui al comma 10, i contributi concessi a istituzioni e associazioni della minoranza slovena ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sono concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.» ] [1].

     2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 5, comma 10 ter, della legge regionale 23/2001, come inserito dal comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 8.4.330.2.1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 1640 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 13/2001 concernente interventi in zone montane).

     1. [Al comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), dopo le parole: «e degli altri soggetti di gestione associata» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci,»] [2].

     2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 9, comma 1, della legge regionale 13/2001, come modificato dal comma 1, continuano a far carico all’unità previsionale di base 11.6.330.2.3 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 2843 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente «Contributi al consorzio boschi carnici, ad altri consorzi forestali pubblici e privati e ad aziende speciali per la gestione e il potenziamento dei beni silvo-pastorali dei comuni, ivi compresi gli oneri per la redazione dei piani di intervento, nonchè per il miglioramento e l’incremento del patrimonio silvo-pastorale, nonché spese per la costituzione e l’avviamento dei consorzi agro-silvo-pastorali e degli altri soggetti di gestione associata, ivi comprese le associazioni di imprese boschive costituite da almeno dieci soci.».

     3. L’articolo 17 della legge regionale 13/2001, come sostituito dall’articolo 28, comma 1, della legge regionale 18/2004, è sostituito dal seguente:

     «Art. 17. (Servizio scolastico).

     1. Al fine di concorrere al miglioramento del servizio scolastico nei territori montani, con particolare riferimento all’obiettivo di creare condizioni che assicurino la continuità didattica nell’offerta formativa, la Regione è autorizzata a intervenire, a sollievo degli oneri di trasferimento sostenuti dagli insegnanti che scelgono di prestare stabilmente il proprio servizio negli istituti ubicati nei territori medesimi, mediante la concessione di:

     a) contributi pluriennali, articolati su una durata massima di cinque anni, a beneficio di insegnanti nominati a tempo indeterminato che assumono quale sede permanente di servizio un istituto scolastico ubicato nei territori di cui all’articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche;

     b) contributi annuali a beneficio di insegnanti nominati a tempo determinato che, avendo prestato almeno un anno di servizio in un istituto ubicato nei territori di cui alla lettera a), riconfermano senza interruzione la scelta della medesima sede di servizio. L’importo del contributo può essere fissato in modo differenziato, in relazione al numero di anni di servizio precedentemente prestati nella medesima sede scolastica.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a favore di insegnanti la cui residenza è situata in un comune posto a una distanza di almeno venti chilometri dal comune ove è ubicato l’istituto ove gli stessi prestano servizio.

     3. Le spese di cui al comma 1 sono poste a carico del Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all’articolo 20 della legge regionale 33/2002, e sono assegnate con le modalità e nei termini di cui agli articoli 19 e 20 della medesima legge regionale 33/2002.

     4. Le Comunità montane e le Province competenti per territorio provvedono alla concessione dei contributi per il tramite dei Comuni ove ha sede l’istituto scolastico presso il quale i beneficiari prestano servizio. La misura dei contributi, i criteri di priorità e le modalità di concessione ed erogazione degli stessi sono stabiliti con apposito regolamento regionale di esecuzione.

     5. Tra le priorità disciplinate dal regolamento di cui al comma 4 sono previste, nell’ordine, le seguenti:

     a) insegnanti che risiedono a maggiore distanza dall’istituto ove prestano servizio;

     b) insegnanti che prestano servizio presso istituti dell’istruzione secondaria di primo grado;

     c) insegnanti che prestano servizio presso istituti dell’istruzione secondaria di secondo grado;

     d) insegnanti che prestano servizio presso istituti dell’istruzione primaria.».

     4. In via transitoria, per le sole domande presentate, ai sensi dell’articolo 17 della legge regionale 13/2001, prima dell’entrata in vigore della presente legge, è destinata la spesa di 155.000 euro a valere sul Fondo regionale per lo sviluppo montano e a esse continua ad applicarsi la disciplina normativa previgente.

     5. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 17 della legge regionale 13/2001, come sostituito dal comma 3, fanno carico all’unità previsionale di base 11.8.330.2.514 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 1047, 1048 e 1051 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 25/1996 concernente edifici destinati all’agriturismo).

     1. Dopo il comma 5 dell’articolo 4 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell’agriturismo), è aggiunto il seguente:

     «5 bis. Al fine di favorire una maggiore connessione tra l’attività agricola e le attività commerciali che ne derivano, nei centri aziendali collocati in zona agricola, ove venga svolto un processo di trasformazione e commercializzazione del prodotto agricolo coltivato, è ammessa la costruzione di nuovi edifici a uso agrituristico, nel rispetto di un indice di fabbricabilità fondiaria massimo pari a 0,05 mc/mq e comunque non superiore a 2.500 metri cubi.».

 

     Art. 4. (Aiuti «de minimis» nei settori dell’agricoltura e della pesca).

     1. La Giunta regionale con atto di indirizzo determina l’ambito di applicazione sul territorio regionale del Regolamento (CE) n. 1860/2004 della Commissione, del 6 ottobre 2004, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) agli aiuti de minimis nei settori dell’agricoltura e della pesca.

 

     Art. 5. (Modifica alla legge regionale 80/1982 concernente il fondo di rotazione regionale nel settore agricolo).

     1. Alla lettera g) del primo comma dell’articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), e successive modifiche, dopo le parole: «della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13» le parole: «, entro i limiti di spesa di 300.000 euro» sono soppresse.

 

     Art. 6. (Interventi a garanzia delle operazioni di credito agrario a breve termine).

     1. Ai beneficiari della legge regionale 80/1982, che estinguono anticipatamente i prestiti e mutui agevolati in ammortamento alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere erogati, ai sensi della medesima legge regionale 80/1982, dei finanziamenti agevolati per un importo pari al debito residuo dei prestiti e mutui estinti.

     2. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 fanno carico all’unità previsionale di base 11.1.330.2.828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 7290 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 7. (Trebbiatura e sgranatura a macchina di cereali e leguminose).

     1. Sono soppresse la licenza e la denuncia relative alla trebbiatura e sgranatura a macchina dei cereali e delle leguminose di cui al decreto legislativo luogotenenziale 3 luglio 1944, n. 152 (Disciplina per l’esercizio e l’incoraggiamento della trebbiatura e sgranatura a macchina, o con altri mezzi e sistemi dei cereali e delle leguminose).

 

     Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 15/2000 concernente i prodotti biologici nelle mense pubbliche).

     1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 8 agosto 2000, n. 15 (Norme per l’introduzione dei prodotti biologici, tipici e tradizionali nelle mense pubbliche e per iniziative di educazione alimentare), dopo le parole: «tutelare la salute dei cittadini» sono aggiunte le seguenti: «e lo sviluppo dell’agricoltura biologica in Friuli Venezia Giulia».

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 15/2000 è inserito il seguente:

     «1 bis. Per ottenere i contributi previsti dall’articolo 1, i prodotti di cui al comma 1 devono provenire almeno per il 40 per cento da aziende singole o associate con sede operativa o Unità Tecnica Economica nella regione Friuli Venezia Giulia.».

     3. Alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 15/2000 le parole: «dell’80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 90 per cento».

     4. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 15/2000 le parole: «ai sensi dell’articolo 2, comma 3» sono soppresse.

     5. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 4, comma 1, lettera b), della legge regionale 15/2000, come modificato dal comma 3, fanno carico all’unità previsionale di base 11.5.330.1.375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento ai capitoli 6804 e 6807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 9. (Organizzazioni dei produttori).

     1. La Regione riconosce le organizzazioni dei produttori attive nella produzione dei prodotti di cui all’Allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea, conformemente agli scopi previsti dalla normativa nazionale vigente.

     2. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta della Giunta regionale, conformemente alla normativa nazionale vigente, sono stabilite le procedure per il riconoscimento e la revoca dello stesso.

     3. Ai fini del riconoscimento e della revoca si fa riferimento al numero minimo di produttori aderenti nonché al volume minimo di produzione conferita dagli associati e commercializzata come stabilito dalla normativa nazionale vigente.

     4. E’ istituito presso la Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna l’elenco regionale delle organizzazioni dei produttori agricoli suddiviso per settori produttivi. Al suddetto elenco sono altresì iscritte le associazioni dei produttori tutt’ora riconosciute ai sensi della legge regionale 23 agosto 1984, n. 41 (Norme regionali per l’attuazione del Regolamento del Consiglio delle Comunità europee del 19 giugno 1978, n. 1360 e della legge 20 ottobre 1978, n. 674, riguardanti le Associazioni dei produttori agricoli e le relative Unioni), e in attesa della loro trasformazione in una delle forme societarie previste nei tempi e modi dalla normativa nazionale vigente. Al suddetto elenco sono altresì iscritte, ai fini del riconoscimento, le organizzazioni di produttori o loro consorzi partecipati da enti locali, o comunque a partecipazione pubblica, che ne facciano richiesta.

     5. Con decreto del Direttore centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna sono dettate le disposizioni per la tenuta dell’elenco.

 

     Art. 10. (Aiuti finanziari alle organizzazioni dei produttori).

     1. La Regione può concedere alle organizzazioni dei produttori riconosciute, attive nella produzione di prodotti agricoli, contributi per la costituzione e l’avviamento nei settori per i quali non sono previste misure analoghe di sostegno nell’ambito delle organizzazioni comuni di mercato [3].

     2. I contributi per l’avviamento di cui al comma 1 non possono essere concessi in relazione a spese sostenute dopo il quinto anno o pagate dopo il settimo anno dal riconoscimento dell’organizzazione dei produttori. L’importo totale degli aiuti che possono essere accordati a un’organizzazione di produttori non può superare i 400.000 euro [4].

     3. La Regione, al fine di favorire lo svolgimento da parte delle organizzazioni dei produttori di programmi annuali di attività finalizzati all’attuazione degli scopi previsti dalla normativa nazionale, può concedere contributi, in conformità a quanto disposto in materia di aiuti di stato. La Regione può altresì concedere contributi destinati ad alimentare il fondo di esercizio delle organizzazioni dei produttori previsto dalla normativa nazionale; il contributo non può superare l’importo dei contributi annuali versati dai soci ed è concesso nella misura massima del 5 per cento del valore della produzione fatturata nell’anno precedente alla concessione.

     4. Con regolamento regionale sono stabilite le tipologie di spese ammissibili al contributo, gli importi massimi per beneficiario nonché le priorità nella concessione dei contributi stessi; l’efficacia del regolamento è subordinata alla comunicazione dello stesso alla Commissione europea.

     5. I contributi di cui al presente articolo sono concessi in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.

     6. Per le finalità previste dai commi da 1 a 5 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 11.5.330.1.367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6898 (2.1.163.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 330 - Servizio n. 217 - Produzioni agricole con la denominazione «Contributi alle organizzazioni dei produttori attive nella produzione di prodotti di cui all’Allegato I del trattato che istituisce la Comunità europea per la costituzione e l’avviamento e per lo svolgimento di attività finalizzate all’attuazione degli scopi previsti dalla normativa nazionale» e con lo stanziamento di 10.000 euro per l’anno 2006.

     7. All’onere di 10.000 euro per l’anno 2006 derivante dall’autorizzazione di spesa disposta con il comma 6 si provvede mediante storno di pari importo a carico dell’unità previsionale di base 11.3.330.1.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6860 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

 

     Art. 11. (Controllo e vigilanza sulle organizzazioni dei produttori).

     1. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna svolge i controlli e la vigilanza sulle organizzazioni dei produttori al fine di accertare il permanere dei requisiti richiesti per il riconoscimento.

     2. Le organizzazioni dei produttori perdono il riconoscimento qualora:

     a) venga meno uno dei requisiti essenziali per il loro riconoscimento;

     b) non vengano rispettate per due anni consecutivi le disposizioni statutarie.

 

     Art. 12. (Prosecuzione delle attività di tutela delle produzioni agricole).

     1. Al fine di assicurare la prosecuzione delle azioni di tutela delle produzioni agricole, per le finalità previste dall’articolo 1, comma 1, della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), per l’esercizio delle competenze previste dall’articolo 3 della medesima legge regionale 8/2004 è autorizzata la spesa di 176.612,52 euro per l’anno 2006 a carico dell’unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     2. All’onere di 176.612,52 euro per l’anno 2006, derivante dall’autorizzazione di spesa disposta con il comma 1, si fa fronte mediante storno dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006 con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi di seguito elencati e per gli importi a fianco di ciascuna indicati, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:

     UPB 11.5.330.1.373 capitolo 6876 storno di 42.000 euro per l’anno 2006;

     UPB 11.5.330.1.373 capitolo 6878 storno di 26.198,94 euro per l’anno 2006;

     UPB 11.6.330.2.973 capitolo 2837 storno di 108.413,58 euro per l’anno 2006.

 

     Art. 12 bis. (Determinazione del livello minimo di redditività) [5]

[1. Ai fini dell'applicazione della disciplina del compendio unico, di cui all'articolo 5 bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), il livello minimo di redditività dei terreni agricoli è determinato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse agricole [6].]

 

     Art. 13. (Controlli amministrativi in materia di avversità atmosferiche).

     1. Al fine di consentire la concessione delle sovvenzioni per i danni alle produzioni previsti dall’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 (Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38), l’Amministrazione regionale, con apposito regolamento, introduce elementi di semplificazione, economicità e razionalizzazione delle procedure di verifica attinenti la quantificazione dei danni riferiti alle singole aziende colpite, nonché criteri di parametrazione riferiti ai valori medi di riferimento e ulteriori verifiche tecniche da espletarsi a campione su una percentuale non inferiore al 5 per cento delle domande pervenute, utilizzando criteri di omogeneità, in relazione alle diverse classi aziendali e situazioni territoriali riscontrate.

 

     Art. 14. (Norme urgenti in materia di avversità atmosferiche).

     1. La Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna è autorizzata ad avvalersi dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA), già convenzionati con la Regione, dell’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA e dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (ARPA) nei procedimenti amministrativi di competenza, ai sensi del decreto legislativo 102/2004, relativi alla stima provvisoria dei danni causati da calamità naturali o da eventi eccezionali, alla delimitazione del territorio colpito e all’accertamento definitivo dei danni conseguenti.

     2. Ai fini di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni del regolamento di cui all’articolo 13.

     3. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino a 5.000 euro a valere sulle disponibilità del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura istituito con legge regionale 13 agosto 2002 n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), a favore delle aziende agricole della regione che, a seguito di verifiche, anche a campione, eseguite dai soggetti di cui al comma 1, hanno subito danni alla produzione lorda vendibile, con esclusione delle produzioni zootecniche, non inferiori al 40 per cento a causa degli eventi siccitosi verificatisi nel corso dell’anno 2006.

     4. Le aziende agricole di cui al comma 3 presentano agli Ispettorati provinciali dell’agricoltura competenti per territorio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui dichiarano l’entità percentuale del danno subito alla propria produzione lorda vendibile, escluse le produzioni zootecniche, e di non avere beneficiato di altri aiuti compensativi per il medesimo evento.

     5. I contributi statali erogati a valere sul Fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 102/2004 per il medesimo evento siccitoso sono concessi con le medesime modalità e alle stesse condizioni stabilite al comma 3 [7].

     6. Con regolamento regionale sono stabiliti eventuali ulteriori criteri e modalità per l’attuazione dell’intervento finanziario.

     7. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 1 e 3 fanno carico all’unità previsionale di base 11.4.330 2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 15. (Modifiche alla legge regionale 23/1999 concernente raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi).

     1. Al comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1999, n. 23 (Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi), dopo le parole: «degli Enti gestori dei parchi» sono aggiunte le seguenti: «, sentite le associazioni dei tartufai».

     2. Dopo il comma 1 dell’articolo 9 della legge regionale 23/1999 è aggiunto il seguente:

     «1 bis. In attesa della costituzione dei consorzi di cui al comma 1, l’Amministrazione regionale riconosce quali interlocutori per la promozione, tutela e sviluppo del settore le associazioni dei tartufai costituite in ambito regionale.».

     3. Il comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 23/1999 è sostituito dal seguente:

     «1. L’autorizzazione alla raccolta del tartufo è rilasciata previo superamento di esame di idoneità sostenuto presso un’apposita commissione istituita presso l’Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, costituita con decreto del Direttore generale dell’Agenzia. La commissione è composta da un rappresentante dell’ERSA, con funzione di presidente, da un rappresentante della federazione gruppi micologici Friuli Venezia Giulia, da un rappresentante delle associazioni dei tartufai e da un rappresentante, designato congiuntamente, delle organizzazioni professionali agricole. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell’ERSA.».

     4. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 23/1999 dopo le parole: «secondo il modello uniforme predisposto dalla stessa Direzione» sono aggiunte le seguenti: «ai residenti nel territorio regionale».

     5. Al comma 3 dell’articolo 15 della legge regionale 23/1999 le parole: «a privati» sono sostituite dalle seguenti: «alle associazioni dei tartufai».

     6. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 23/1999 dopo le parole: «gli istituti universitari,» sono inserite le seguenti: «le associazioni dei tartufai,».

     7. Con regolamento regionale, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per il riconoscimento delle associazioni dei tartufai costituite in via prevalente da conduttori di tartufaie coltivate e controllate, raccoglitori di tartufi, di cui all’articolo 12 della legge regionale 23/1999, e micologi. Possono aderire alle predette associazioni i soggetti operanti nel mondo della ristorazione e della commercializzazione dei tartufi, nonché ogni persona fisica o giuridica che si propone lo scopo della tutela, incremento, sviluppo, conservazione, promozione, studio, ricerca e diffusione della conoscenza del tartufo.

     8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 12, comma 1, della legge regionale 23/1999, come sostituito dal comma 3, continuano a far carico all’unità previsionale di base 52.2.330.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     9. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 15, comma 3, della legge regionale 23/1999, come modificato dal comma 5, continuano a far carico all’unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 16. (Modifiche alla legge regionale 12/2000 concernente la raccolta e la commercializzazione dei funghi). [8]

     1. Il comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12 (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazioni all’articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza), è sostituito dal seguente:

     «2. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina la materia nel rispetto dei seguenti principi:

     a) le funzioni amministrative necessarie sono esercitate dalle Province, dalle Comunità montane e dai Comuni;

     b) la raccolta dei funghi è esercitata, subordinatamente al versamento del corrispettivo annuale determinato per la zona del territorio regionale nel cui ambito ricade il luogo di raccolta, dai soggetti maggiorenni in possesso di autorizzazione con validità permanente, rilasciata previo superamento di un colloquio, fatti salvi i casi di esonero di cui alla lettera f), che accerti la conoscenza, da parte del candidato, delle più diffuse specie regionali di funghi eduli e velenosi, delle norme vigenti in materia di raccolta e trasporto, dei corretti metodi di preparazione e conservazione dei funghi raccolti e del loro peculiare rapporto con l’ambiente. Non si fa luogo al superamento del colloquio qualora il richiedente l’autorizzazione sia in possesso di requisiti soggettivi certificati ai sensi della normativa vigente in altre Regioni della Repubblica italiana;

     c) per completare l’offerta turistica nei territori montani, la raccolta è esercitata altresì da soggetti maggiorenni in possesso di permessi temporanei, di durata non superiore a quindici giorni, e non rinnovabili, rilasciati dai Comuni e dalle Comunità montane, entro limiti massimi dagli stessi stabiliti e con validità per i rispettivi territori;

     d) i titolari di diritti reali di godimento sui fondi praticano, per qualsiasi finalità, la raccolta negli stessi senza limitazioni di quantità e senza il possesso dell’autorizzazione di cui alla lettera b) o del permesso di cui alla lettera c);

     e) le autorizzazioni e i permessi temporanei consentono la raccolta anche da parte dei familiari;

     f) i soggetti maggiorenni residenti, titolari di permessi di raccolta ai sensi delle norme vigenti prima dell’entrata in vigore della presente legge per almeno tre periodi negli ultimi sette anni, possono ottenere il rilascio dell’autorizzazione di cui alla lettera b) senza il superamento del colloquio; sono altresì esentati i cittadini in possesso dell’attestato di micologo rilasciato ai sensi del decreto del Ministro della sanità 29 novembre 1996, n. 686;

     g) i proprietari o i conduttori di terreni possono riservarsi la raccolta dei funghi previa idonea tabellazione degli stessi;

     h) la quantità massima di raccolta giornaliera è fissata in 3 chilogrammi pro capite;

     i) per i residenti di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 352/1993, che effettuano la raccolta per mantenere o integrare il loro reddito familiare, il limite giornaliero massimo di raccolta è fissato in 15 chilogrammi pro capite;

     j) la Regione può stabilire divieti permanenti o temporanei di raccolta, per una o più specie di funghi, per motivi di salvaguardia dell’ecosistema o sanitari, sentito il parere della Commissione di cui alla lettera l);

     k) speciali autorizzazioni temporanee, con validità limitata e per la raccolta di alcune predeterminate specie e quantità di funghi, sono rilasciate a persone fisiche in possesso di specifici requisiti, per motivi di studio o per l’allestimento di rassegne micologiche;

     l) istituzione di una Commissione scientifica regionale per la micologia quale organismo di consultazione, con rappresentanti delle Università degli studi di Trieste e di Udine, degli Ispettorati micologici, delle Aziende per i servizi sanitari, delle associazioni micologiche e naturalistiche maggiormente rappresentative e delle strutture regionali competenti nella materia;

     m) istituzione, presso le Province e le Comunità montane, delle Commissioni per lo svolgimento dei colloqui per il rilascio delle autorizzazioni di cui alla lettera b) con componenti designati dagli stessi enti, dalle Aziende per i servizi sanitari e, tramite rose di nominativi, dalle principali associazioni micologiche;

     n) le Province e le Comunità montane promuovono annualmente, anche avvalendosi delle associazioni micologiche e naturalistiche, corsi di preparazione al colloquio, anche in sede decentrata;

     o) istituzione degli Ispettorati micologici di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, da parte delle Aziende per i servizi sanitari, per lo svolgimento dei compiti di cui al decreto del Ministro della sanità del 16 ottobre 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 1998, entro centottanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1, qualora non già istituiti;

     p) la Regione determina annualmente, in modo differenziato tra residenti in regione e non residenti, i corrispettivi per l’esercizio della raccolta con l’autorizzazione rispettivamente nei territori di ciascuna Comunità montana e nel restante territorio regionale, e i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei. Le Comunità montane possono consentire riduzioni sino al 100 per cento a favore dei residenti nei Comuni del proprio territorio. I Comuni e le Comunità montane possono consentire riduzioni sino al 100 per cento a favore dei richiedenti il permesso temporaneo che soggiornano nel proprio territorio. Il corrispettivo annuale dell’autorizzazione è introitato dalla Comunità montana nel cui territorio il possessore del tesserino ha scelto di esercitare la raccolta, mentre i corrispettivi per il rilascio dei permessi temporanei sono introitati dagli enti competenti al rilascio; per l’esercizio della raccolta al di fuori del territorio delle Comunità montane il corrispettivo annuale dell’autorizzazione è introitato, nel caso di primo rilascio, dalle Province e, nel caso di versamento per gli anni successivi al primo, dall’Amministrazione regionale che ne devolve il ricavato ai Comuni esterni al territorio delle Comunità montane, secondo criteri stabiliti con deliberazione della Giunta regionale;

     q) disciplina transitoria per un periodo non superiore a tre anni, durante i quali sono rilasciati permessi temporanei di raccolta, di durata non superiore a un anno, dai Comuni e dalle Comunità montane, validi per i rispettivi territori, nel numero massimo dagli stessi stabilito. Il corrispettivo per il rilascio è determinato con le modalità e per le finalità di cui alla lettera p);

     r) la vigilanza sull’applicazione delle norme regolamentari spetta, secondo le rispettive competenze, al personale del Corpo forestale regionale, delle Province e dei Comuni.».

     2. Il comma 2 bis dell’articolo 1 della legge regionale 12/2000 è abrogato.

     [3. Al comma 3 bis dell’articolo 1 della legge regionale 12/2000 le parole: «, la cui durata non può essere superiore a sei ore,» sono soppresse.] [9]

     4. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 12/2000 è inserito il seguente:

     «Art. 4 bis. (Sanzioni).

     1. Chiunque eserciti la raccolta di funghi senza le autorizzazioni o i permessi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere b), c) e k), è soggetto alla sanzione amministrativa da 100 euro a 300 euro.

     2. Chiunque violi le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i), superando il limite di raccolta giornaliero stabilito, è soggetto alla sanzione amministrativa da 10 euro a 30 euro per ogni chilogrammo di funghi raccolto. Alla medesima sanzione è soggetto chiunque raccolga l’Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso e chiunque raccolga esemplari appartenenti al gruppo del Boletus edulis (B. edulis, pinophilus, aestivalis e aereus) il cui diametro del cappello risulti inferiore a 3 centimetri, in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1 e 2, del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta 1 dicembre 2000, n. 0436/Pres. (Regolamento per la raccolta dei funghi epigei nel territorio regionale).

     3. Chiunque violi le altre disposizioni del regolamento, approvato con decreto del Presidente della Giunta n. 0436/Pres. del 2000, diverse da quelle sanzionate ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa da 25 euro a 75 euro.

     4. La raccolta dei funghi in violazione delle disposizioni dei commi 1, 2 e 3 comporta la confisca dei funghi raccolti, nonché la sanzione accessoria del ritiro dell’autorizzazione prevista dall’articolo 1, comma 2, lettera b), per l’anno solare in corso e la revoca immediata del permesso temporaneo o dell’autorizzazione speciale previsti dall’articolo 1, comma 2, lettere c) e k).

     5. Alla determinazione e all’irrogazione delle sanzioni provvedono gli Ispettorati ripartimentali delle foreste competenti per territorio con l’osservanza della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali).».

     5. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui l’articolo 1, comma 2, lettera l), della legge regionale 12/2000, come sostituito dal comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.330.1.1624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 9806 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     6. Per le finalità previste dall’articolo 4 bis della legge regionale 12/2000, come inserito dal comma 4, nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, è istituita «per memoria», al titolo III - categoria 3.5 - l’unità previsionale di base 3.5.114, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 214 - Affari generali, amministrativi e politiche comunitarie - con la denominazione “Proventi derivanti da sanzioni amministrative” con riferimento al capitolo 41 (3.5.0) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione “Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di raccolta di funghi”.

 

     Art. 17. (Norme in materia di pesca). [10]

     1. L’esercizio della pesca, compresa quella a pagamento, nei laghetti, cave e specchi d’acqua, esistenti all’interno di proprietà private o appartenenti al patrimonio degli enti pubblici, anche comunicanti con acque pubbliche, non è soggetta alle disposizioni di cui all’articolo 4 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19 (Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l’esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli Venezia Giulia), e successive modifiche.

     2. L’autorizzazione alla gestione degli impianti di cui al comma 1 viene rilasciata dall’Ente Tutela Pesca ai titolari ovvero ai conduttori degli impianti medesimi che ne fanno richiesta.

     3. Dagli impianti di cui al comma 1 non può essere trasferito alcun esemplare ancora in vita, salvo il caso di trasporto di materiale ittico prelevato dal titolare o dal conduttore, direttamente o indirettamente, per il ripopolamento di impianti analoghi.

     4. Con l’autorizzazione di cui al comma 2 sono stabiliti:

     a) la superficie dei bacini;

     b) la durata dell’attività;

     c) il rifornimento idrico;

     d) le condizioni da osservare per la salvaguardia sanitaria disposte dall’Azienda per i servizi sanitari territorialmente competente;

     e) gli accorgimenti tecnici da mettere in atto per garantire, anche in situazioni meteorologiche e idrauliche eccezionali, che non avvenga la migrazione delle specie ittiche dal bacino idrografico all’impianto in cui ha luogo la pesca e viceversa;

     f) le specie ittiche oggetto di immissione;

     g) le forme prescritte per dimostrare la provenienza del pescato.

     5. Negli impianti di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni contenute nel calendario di pesca sportiva e nel regolamento gare annualmente approvati dall’Ente Tutela Pesca.

     6. Per le violazioni alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 l’Ente Tutela Pesca applica le seguenti sanzioni:

     a) sanzione pecuniaria amministrativa da 1.000 euro a 2.000 euro per i titolari e i conduttori degli impianti che consentono l’esercizio della pesca di cui al comma 1 privi dell’autorizzazione di cui al comma 2;

     b) sanzione pecuniaria amministrativa da 300 euro a 800 euro per la violazione del divieto di cui al comma 3;

     c) sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.000 euro e sospensione dell’autorizzazione, da un mese a due anni, per l’inosservanza delle condizioni specificate nell’autorizzazione di cui al comma 4, lettere a), b), c), d), e) e f);

     d) sanzione pecuniaria amministrativa da 100 euro a 300 euro per l’inosservanza della condizione specificata nell’autorizzazione di cui al comma 4, lettera g).

 

     Art. 18. (Modifiche alla legge regionale 13/2000 e alla legge regionale 31/1996 concernente il personale dell’Ente Tutela Pesca).

     1. All’articolo 11 (Disposizioni in materia faunistico-venatoria e di pesca nelle acque interne) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, dopo il comma 16 è aggiunto il seguente:

     «16 bis. L’Ente Tutela Pesca del Friuli Venezia Giulia è altresì autorizzato ad assumere manodopera a tempo determinato per l’esecuzione, in economia, in amministrazione diretta, di lavori a carattere stagionale o di lavori a carattere straordinario od occasionale.».

     2. L’articolo 53 (Assunzioni temporanee di personale per esigenze di carattere straordinario) della legge regionale 19 agosto 1996, n. 31, è abrogato.

     3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 11, comma 16 bis, della legge regionale 13/2000, come aggiunto dal comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 11.3.330.1.1235 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 4276 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 19. (Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola) [11]

1. I programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, previsti dall'articolo 92 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), sono definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente.

 

     Art. 20. (Modalità di attuazione dell’articolo 6, comma 18, della legge regionale 2/2006 concernente l’attività di spandimento degli effluenti di allevamento). [12]

     [1. Ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 6, comma 18, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), trovano applicazione le disposizioni statali di cui al decreto ministeriale 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), in sostituzione di disposizioni amministrative regionali emanate nelle more dall’Amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 6, comma 18, lettera b), della legge regionale 2/2006.]

 

     Art. 21. (Modifiche alla legge regionale 42/1996 in materia di parchi e riserve naturali).

     1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), le parole: «l’Amministrazione regionale provvede, in sede di prima applicazione della legge istitutiva,» sono sostituite dalle seguenti: «l’Organo gestore provvede».

     2. Al comma 7 dell’articolo 17 della legge regionale 42/1996 le parole: «In sede di prima applicazione, l’Amministrazione regionale, d’intesa con l’Organo gestore, apporta al PCS le modificazioni ritenute accoglibili. Per quanto previsto al comma 2,» sono soppresse.

     3. Dopo l’articolo 43 della legge regionale 42/1996 è inserito il seguente:

     «Art. 43 bis. (Istituzione della Riserva naturale della Val Alba).

     1. È istituita la Riserva naturale regionale della Val Alba.

     2. Il territorio interessato dalla Riserva di cui al comma 1 è perimetrato in via provvisoria con la linea rossa nella cartografia alla scala 1:50.000 allegata alla presente legge (Allegato 3 bis).

     3. Entro il 31 dicembre 2007 l’Amministrazione regionale e l’Organo gestore provvedono agli adempimenti relativi alla formazione del PCS e del regolamento della Riserva di cui al comma 1, secondo quanto previsto dagli articoli da 10 a 18.».

     4. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 43 bis della legge regionale 42/1996, come inserito dal comma 3, fanno carico all’unità previsionale di base 11.6.330.2.133 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, con riferimento al capitolo 3139 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 22. (Norme urgenti di salvaguardia della natura e della biodiversità).

     1. Fatta salva l'applicazione delle misure di salvaguardia generali individuate per i SIC ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 7/2008 (Legge comunitaria 2007), sino all'approvazione del piano di gestione ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale medesima, nel SIC IT 3310009 “Magredi del Cellina” è vietato [13]:

     a) lo svolgimento di attività di circolazione con veicoli a motore al di fuori delle strade, ivi comprese quelle interpoderali, fatta eccezione per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, nonchè ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto [14];

     b) lo sfalcio dei prati e dei prati-pascoli nel periodo compreso tra il 15 aprile e il 15 luglio, fatti salvi i terreni oggetto delle misure del Piano di sviluppo rurale per la programmazione 2000-2006;

     c) il pascolo con carico superiore a due UBA per ettaro per anno, fermo restando l’obbligo, per chi effettui il pascolo transumante con più di trecento capi, di effettuare una preventiva dichiarazione all’Ispettorato forestale competente, con le medesime modalità previste dall’articolo 29, comma 7, del regolamento forestale approvato con decreto del Presidente della Regione 12 febbraio 2003, n. 032/Pres. (Regolamento forestale per la salvaguardia e l’utilizzazione dei boschi e per la tutela dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico), e comunque il divieto assoluto di pascolo tra l’1 marzo e il 15 luglio;

     d) il dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, il cotico vegetale e la composizione floristica dei prati naturali e seminaturali inseriti nell'inventario dei prati stabili naturali di cui all'articolo 6 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), qualunque sia la loro destinazione urbanistica [15];

     e) condurre senza guinzaglio o lasciar vagare i cani nel periodo dall’1 marzo al 15 settembre, fatta salva l’attività cinofila svolta da associazioni e quella venatoria autorizzate [16].

     2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce la Zona di Protezione Speciale “Magredi di Pordenone” [17].

     3. L’Amministrazione regionale avvia iniziative volte a informare i cittadini residenti in merito alle disposizioni previste dal presente articolo.

     4. L’Amministrazione regionale definisce nel Programma di Sviluppo Rurale per la programmazione comunitaria 2007 - 2013 le modalità di attuazione della misura «Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva 2000/60/CE» prevista all’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

     5. Le imposizioni e le limitazioni di cui al presente articolo per i fondi in concessione demaniale entrano in vigore alla data di scadenza delle concessioni in essere.

 

     Art. 23. (Sanzioni).

     1. Ferme restando le disposizioni e le sanzioni relative al danno ambientale, alle violazioni delle norme di salvaguardia di cui all’articolo 22 si applicano le seguenti sanzioni:

     a) sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per la violazione dell’articolo 22, comma 1, lettera a); le sanzioni sono raddoppiate qualora in conseguenza della violazione sussista un degrado o una perturbazione significativa dell’habitat e delle specie di cui alle direttive 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, e 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

     b) sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per la violazione dell’articolo 22, comma 1, lettera b);

     c) sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 250 euro per ogni UBA o frazione di essa pascolata in violazione all’articolo 22, comma 1, lettera c);

     d) sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 1.000 euro per ogni decara o frazione di essa dissodata o alterata in violazione all’articolo 22, comma 1, lettera d);

     e) sanzione amministrativa pecuniaria da 50 euro a 250 euro per la violazione dell’articolo 22, comma 1, lettera e);

     f) rimessa in pristino a spese del trasgressore degli habitat eventualmente danneggiati, limitatamente alle violazioni di cui all’articolo 22, comma 1, lettere a), c), d) ed e).

     2. All’irrogazione delle sanzioni di cui al comma 1 provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l’applicazione delle sanzioni amministrative regionali) [18].

     3. Il ripristino degli habitat previsto dal comma 1, lettera f), è effettuato secondo le modalità tecniche stabilite dal direttore della struttura territoriale forestale competente; in caso di inosservanza degli obblighi, l’Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore.

     4. Per le finalità previste dal comma 1 nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, è istituita «per memoria», al titolo III - categoria 3.5 - l’unità previsionale di base 3.5.115, alla rubrica n. 330 - Servizio n. 256 - Tutela ambienti naturali e fauna - con la denominazione “Proventi derivanti da sanzioni amministrative in materia di beni ambientali” con riferimento al capitolo 42 (3.5.0) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione “Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di danno ambientale”.

 

     Art. 24. (Didattica ambientale, monitoraggio delle specie e degli habitat e misure di conservazione dei siti Natura 2000) [19]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese, direttamente oppure mediante collaborazioni con enti locali, centri di ricerca e informazione scientifica, Università e soggetti dotati della necessaria professionalità, per interventi di promozione della conoscenza dei valori ambientali e del corretto uso dell'ambiente naturale, mediante la realizzazione di progetti di educazione ambientale, la produzione e la distribuzione di materiale divulgativo e didattico, l'organizzazione di convegni, di corsi di formazione e di aggiornamento.

     2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere le spese, con le modalità di cui al comma 1, per interventi di inventario, tutela e gestione degli habitat, della flora spontanea e della fauna selvatica e in particolare per le seguenti attività:

     a) svolgimento delle attività di monitoraggio di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonchè della flora e della fauna selvatiche);

     b) attività inerenti la predisposizione delle misure di conservazione e dei piani di gestione dei Siti di importanza comunitaria e delle Zone di protezione speciale di cui alle direttive europee 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

 

     Art. 25. (Demanio idrico regionale).

     1. Per le esigenze di conservazione, miglioramento e mantenimento della biodiversità, nonché per le iniziative riguardanti la fruizione didattica e le attività di ricerca scientifica, le porzioni di demanio idrico regionale che presentano caratteri di naturalità particolarmente significativi, in particolare per quanto riguarda la presenza di specie e habitat di interesse comunitario o specie animali o vegetali endemiche rare o minacciate, sono attribuite alla disponibilità, alla gestione e alla vigilanza del competente Servizio della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna mediante deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell’Assessore regionale alle risorse agricole, naturali, forestali e montagna di concerto con l’Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali e alle pari opportunità.

 

     Art. 26. (Fruizione turistico-ricreativa di proprietà regionali).

     1. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità di fruizione turistico-ricreativa dei compendi silvo-pastorali e dei parchi di proprietà regionale.

     2. Per le violazioni alle norme previste dal regolamento di cui al comma 1, la sanzione pecuniaria amministrativa varia da un minimo di 30 euro a un massimo di 300 euro.

     3. Ferma restando l’applicazione della sanzione di cui al comma 2, qualora la violazione comporti altresì manomissione, alterazione o deterioramento dei beni compresi nei compendi e nei parchi di proprietà regionale, i responsabili sono obbligati alla rimessa in pristino. In caso di inosservanza dell’obbligo l’Amministrazione regionale vi provvede direttamente a spese del trasgressore. Qualora il ripristino del bene non sia possibile o lo sia in modo soltanto parziale viene irrogata un’ulteriore sanzione pecuniaria da un minimo di 200 euro a un massimo 20.000 euro in rapporto alla gravità del danno arrecato.

     3 bis. All'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede la struttura regionale competente in materia di Corpo forestale regionale secondo le modalità della legge regionale 1/1984 [20].

     4. In deroga a quanto disposto dall’articolo 7 della legge regionale 1/1984 è escluso il pagamento in misura ridotta.

     5. Per le finalità previste dai commi da 2 a 4 nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2006-2008 e del bilancio per l’anno 2006, all’unità previsionale di base 3.5.115 è istituito «per memoria» il capitolo 43 (3.5.0) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione “Proventi delle sanzioni pecuniarie amministrative in materia di fruizione turistico-ricreativa dei compendi silvo-pastorali e dei parchi di proprietà della Regione”.

 

     Art. 27. (Modifiche alla legge regionale 34/1981). [21]

     [1. Al fine di assicurare il massimo utilizzo delle risorse finanziarie nell’area montana, al comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 34 (Norme per la tutela della natura e modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1979, n. 78), dopo la parola: «riferimento» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero nell’anno successivo,».]

 

     Art. 28. (Modifiche alla legge regionale 10/2003 concernente la conservazione degli uccelli selvatici).

     1. Per assicurare una regolare applicazione delle normative europee in materia di biodiversità, il capo I (Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva n. 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici) della legge regionale 17 aprile 2003, n. 10, è abrogato.

 

     Art. 29. (Termini di validità delle domande di autorizzazioni regionali di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie).

     1. Al fine di assicurare un’adeguata gestione del territorio agricolo, in fase di primo rinnovo delle autorizzazioni regionali di aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie, sono considerate valide le domande presentate dagli aventi diritto entro il termine di scadenza delle autorizzazioni in essere.

 

     Art. 30. (Norma in materia di espropriazione per pubblica utilità).

     1. I Consorzi di bonifica, in qualità di autorità espropriante, possono procedere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione e pubblica utilità (Testo A)), per le fasi procedimentali non ancora concluse, anche per i progetti la cui pubblica utilità sia intervenuta prima della data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 327/2001, a meno che non vi abbiano espressamente rinunciato.

     2. Per le opere pubbliche di bonifica realizzate dai Consorzi di bonifica in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva o di concessione, i cui rapporti contributivi non sono ancora stati definiti con provvedimento finale, possono essere riconosciute, in sede di rendicontazione finale, le spese per l’acquisizione di aree e di immobili, nonché i relativi oneri per frazionamenti, rogiti notarili, imposte e tasse, nei limiti del finanziamento complessivamente assentito.

 

     Art. 31. (Procedure per i piani di ricomposizione fondiaria).

     1. Ferme restando le disposizioni relative ai piani di ricomposizione fondiaria di cui al capo IV del titolo II del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), i progetti preliminari adottati dai Consorzi di bonifica sono depositati presso le segreterie dei Comuni interessati.

     2. I progetti preliminari, oltre ai contenuti di cui all’articolo 8, comma 3, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), devono contenere anche i seguenti elaborati:

     a) planimetrie del riassetto delle proprietà in scala 1: 2000;

     b) progetto del riassetto dell’eventuale nuova viabilità.

     3. I Consorzi di bonifica danno contestualmente notizia dell’avvenuto deposito mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e affissione all’Albo pretorio dei Comuni interessati, nonché mediante raccomandata con ricevuta di ritorno ai proprietari dei terreni interessati.

     4. Le eventuali osservazioni od opposizioni sono presentate, entro trenta giorni dall’avvenuta pubblicazione, o dalla data del ricevimento della raccomandata, a uno dei Comuni presso i quali è avvenuto il deposito che provvede, nei quindici giorni successivi, a trasmetterle ai Consorzi attuatori dei piani unitamente alle proprie valutazioni in merito al riassetto e alla classificazione della viabilità.

     5. I Consorzi, valutate ed eventualmente recepite le osservazioni, sottopongono i progetti preliminari per l’esame alla conferenza di servizi, di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e successive modifiche.

     6. Per i piani di ricomposizione fondiaria e le opere connesse finanziati dallo Stato, il Direttore centrale della struttura competente approva il progetto preliminare, anche ai fini della pubblica utilità, sulla base delle risultanze della conferenza dei servizi di cui al comma 5 e della valutazione delle osservazioni presentate; in conseguenza della suddetta approvazione, il direttore del Servizio competente autorizza l’avvio delle successive fasi previste dalla normativa vigente.

 

     Art. 32. (Fasce di rispetto cimiteriale nei Comuni montani).

     1. Al fine di favorire l’ammodernamento delle infrastrutture pubbliche nell’area montana, i comuni classificati montani, con il piano regolatore comunale o le sue varianti approvate con le procedure dell’articolo 32 bis della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modifiche, qualora ricorrano le necessità di ampliamento di cimiteri preesistenti, previo parere favorevole della struttura dell’Azienda per i servizi sanitari competenti per territorio, possono ridurre la fascia di rispetto ambientale sino a 35 metri.

 

     Art. 33. (Norme di semplificazione delle procedure per l’attuazione di opere pubbliche di bonifica e irrigazione).

     1. Dopo l’articolo 32 bis della legge regionale 52/1991 è inserito il seguente:

     «Art. 32 ter. (Varianti per opere pubbliche di bonifica e irrigazione).

     1. Al fine di valorizzare il territorio agricolo per le opere pubbliche di bonifica e irrigazione che ricadano interamente in zona omogenea E e non interessino aree e località sottoposte al vincolo paesaggistico di cui alla parte terza del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), o cose immobili soggette alla parte seconda del decreto medesimo, il recepimento del progetto definitivo da parte del Consiglio comunale o del diverso organo previsto dallo statuto comunale, costituisce adozione di variante allo strumento urbanistico generale del Comune, per la parte in cui la variante medesima assoggetta il sedìme delle opere al vincolo preordinato all’esproprio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A)), o alla servitù di attraversamento; copia del progetto viene allegata al PRGC per costituirne parte integrante senza ulteriore necessità di individuazione planimetrica dei vincoli, così introdotti, nella tavola di zonizzazione del piano.

     2. La variante al PRGC costituita dal progetto definitivo di cui al comma 1 segue, ai fini dell’entrata in vigore, le procedure di cui ai commi da 1 a 5 dell’articolo 45.

     3. Nel caso in cui le opere di cui al comma 1 siano realizzate in regime di delegazione amministrativa intersoggettiva ai sensi dell’articolo 51 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché siano compatibili con gli obiettivi e le strategie del PRGC e interessino esclusivamente beni immobili per i quali gli interessati abbiano preventivamente dato il proprio assenso all’esecuzione delle opere medesime, l’approvazione della variante avviene contestualmente al recepimento del progetto definitivo delle opere e la deliberazione di approvazione, divenuta esecutiva, è pubblicata nell’albo comunale per quindici giorni consecutivi; copia del progetto definitivo delle opere è inviata all’Amministrazione regionale.».

 

     Art. 34. (Modifica all’articolo 38 della legge regionale 52/1991 concernente la decadenza dei vincoli urbanistici e competenze urbanistiche comunali).

     1. Il comma 2 dell’articolo 38 della legge regionale 52/1991 è sostituito dal seguente:

     «2. Sono altresì consentite le varianti da assumersi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 127, comma 2, anche per le finalità delle espropriazioni per scopi di pubblica utilità, nonché le varianti determinate a seguito delle procedure di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 7/2000 e successive modifiche.».

 

     Art. 35. (Autorizzazione edilizia in precario nelle zone montane).

     1. Nell’ambito delle politiche attive in favore della montagna, e limitatamente ai comuni classificati montani o parzialmente montani e agli interventi destinati allo svolgimento di attività agricole, agrituristiche e forestali, il termine di validità delle vigenti autorizzazioni edilizie in precario, rilasciate ai sensi dell’articolo 81 della legge regionale 52/1991, è prorogato di diritto al 31 dicembre 2008.

 

     Art. 36. (Interpretazione autentica dell’articolo 3 della legge regionale 26/2004 relativamente agli interventi ricadenti in aree naturali).

     1. Al fine di salvaguardare la continuità delle attività agricole preesistenti, in via di interpretazione autentica gli interventi di cui all’articolo 3 (Opere non suscettibili di sanatoria), comma 1, lettera b), della legge regionale 29 ottobre 2004, n. 26, sono quelli realizzati successivamente all’entrata in vigore delle norme statali ivi citate e relative all’individuazione delle zone di protezione speciale e dei siti di importanza comunitaria.

 

     Art. 37. (Disciplina dell’attività di pesca del novellame da destinare all’allevamento esercitata nella laguna di Marano-Grado). [22]

     1. Nelle more dell’approvazione della legge regionale organica per il settore ittico e al fine di tutelare le risorse biologiche della laguna di Marano-Grado con disciplina univoca, l’attività di pesca del novellame da destinare all’allevamento, esercitata nella laguna di Marano-Grado, è stabilita con regolamento regionale, adottato entro centoventi giorni, previo parere della competente Commissione consiliare. Detto regolamento comunque:

     a) non può eccedere i limiti previsti dal decreto del Ministero delle risorse agricole 7 agosto 1996 (Nuova disciplina della pesca del novellame da allevamento);

     b) deve prevedere che l’attività di pesca del novellame sia esercitata nel periodo primaverile per un massimo di quindici giorni;

     c) deve prevedere che i quantitativi siano commisurati, di anno in anno, alla presumibile disponibilità del novellame e per il ristretto fabbisogno degli allevamenti e delle valli del Friuli Venezia Giulia;

     d) può prevedere forme di coordinamento tra le rappresentanze dei pescatori e la Regione per la programmazione dell’esercizio e delle modalità della pesca del novellame.

     2. La violazione degli obblighi stabiliti nel regolamento di cui al comma 1 è soggetta all’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 10.000 euro.

     3. Il regolamento di cui al comma 1 dispone altresì in merito agli organi competenti alle attività di vigilanza e all’irrogazione delle sanzioni amministrative.

 

     Art. 38. (Disposizioni ulteriori concernenti l’allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano - Grado).

     1. Al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 31 (Disposizioni concernenti l’allevamento di molluschi bivalvi nella laguna di Marano - Grado), dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti:

     «d bis) previsione che le amministrazioni comunali competenti debbano provvedere a bandire le procedure dirette alla selezione dei concessionari entro termini certi, decorrenti dal momento in cui l’individuazione delle aree interessate viene effettuata;

     d ter) garanzia che le procedure dirette alla selezione dei concessionari siano bandite dalle amministrazioni comunali con modalità tali da consentire all’eventuale concessionario già presente, in tutto o in parte, sullo specchio acqueo interessato, di programmare la propria attività di allevamento, concludendo, ove possibile, il naturale ciclo di sviluppo del prodotto seminato;

     d quater) garanzia per il concessionario neo-aggiudicatario di un periodo di permanenza nella titolarità della concessione, salve le ipotesi di rinuncia o decadenza, non inferiore a nove anni;

     d quinquies) garanzia in ogni caso che nell’ipotesi di sostituzione di un concessionario a un altro a seguito di regolare aggiudicazione, il subentrante sia tenuto a rilevare dall’uscente, a prezzo stimato da perito imparziale, il prodotto presente nello specchio acqueo, nonché le attrezzature a mare, condizionando il rilascio dell’area al regolare adempimento dell’obbligo.».

 

 

ALLEGATO

 

(Omissis)


[1] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 16 novembre 2007, n. 26, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma abrogato dall'art. 104 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.

[3] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[4] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30.

[5] Articolo inserito dall'art. 62 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 25 luglio 2012, n. 14.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[7] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 14 agosto 2008, n. 9.

[8] Articolo abrogato dall'art. 16 della L.R. 7 luglio 2017, n. 25.

[9] Comma abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[10] Articolo abrogato dall'art. 53 della L.R. 1 dicembre 2017, n. 42.

[11] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.

[12] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[13] Alinea così modificato dall'art. 23 della L.R. 21 luglio 2008, n. 7.

[14] Lettera sostituita dall'art. 23 della L.R. 21 luglio 2008, n. 7 e così modificata dall'art. 3 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[15] Lettera così sostituita dall'art. 23 della L.R. 21 luglio 2008, n. 7.

[16] Lettera così modificata dall'art. 29 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[17] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 14 giugno 2007, n. 14.

[18] Comma così modificato dall'art. 100 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[19] Articolo così sostituito dall'art. 6 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[20] Comma inserito dall'art. 101 della L.R. 21 dicembre 2012, n. 26.

[21] Articolo abrogato dall'art. 68 della L.R. 27 novembre 2006, n. 24, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[22] Articolo abrogato dall'art. 84 della L.R. 26 giugno 2014, n. 11. Le disposizioni di cui al presente articolo entrano in vigore l’1 gennaio 2008 per effetto dell'art. 101 della L.R. 23 aprile 2007, n. 9.