Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 ordinamento istituzionale |
Data: | 04/07/1997 |
Numero: | 23 |
Sommario |
Art. 1. (Adozione di regolamenti per la semplificazione). |
Art. 2. (Soppressione di organi collegiali). |
Art. 3. (Modifiche alle leggi regionali 79/1982 e 7/1992 in materia di cooperazione). |
Art. 4. (Compensi). |
Art. 5. (Modifica dell'articolo 52 della legge regionale 18/1996). |
Art. 6. (Modifica dell'articolo 68 della legge regionale 18/1996). |
Art. 7. (Rendicontazione della spesa). |
Art. 8. (Rendicontazione di contributi ad istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati). |
Art. 9. (Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 29/1992). |
Art. 10. (Norme transitorie in materia di termini). |
Art. 11. (Modifica dell'articolo 15 della legge regionale 29/1992). |
Art. 12. (Modifica dell'articolo 26 della legge regionale 29/1992). |
Art. 13. (Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 29/1992). |
Art. 14. (Conferenza di servizi). |
Art. 15. (Incarichi di consulenza esterna). |
Art. 16. (Delegazione amministrativa in materia ambientale). |
Art. 17. (Modifica dell'articolo 6 della legge regionale 25/1993). |
Art. 18. (Limite di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 57/1971). |
Art. 19. (Concessione in uso di beni immobili previo accollo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria). |
Art. 20. (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei dipendenti regionali con qualifica di dirigente). |
Art. 21. (Deroghe all'articolo 84, comma 1, della legge regionale 8/1990 e pubblicità del giornale per atti tavolari non automatizzato). |
Art. 22. (Proroga di termini). |
Art. 23. (Organi regionali competenti al controllo sugli organi degli enti locali). |
Art. 24. (Sostituzione degli articoli 28 e 29 della legge regionale 49/1991). |
Art. 25. (Giuramento del Presidente della provincia). |
Art. 26. (Inosservanza degli obblighi di convocazione dei consigli comunali e provinciali). |
Art. 27. (Organi regionali competenti all'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli enti locali). |
Art. 27 bis. (Conferimento di funzioni ai Comuni in materia di usi civici) |
Art. 28. (Uso del gonfalone) |
Art. 29. (Modificazione degli articoli 36 e 40 della legge regionale 49/1991). |
Art. 30. (Modificazioni della legge regionale 52/1991). |
Art. 31. (Norma finale). |
Art. 32. (Soppressione di Servizi inutili ed accorpamento di Direzioni regionali). |
Art. 33. (Ricognizione delle competenze del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna). |
Art. 34. (Entrata in vigore). |
§ 1.2.59 – L.R. 4 luglio 1997, n. 23.
Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale.
(B.U. 9 luglio 1997, n. 28).
CAPO I
Semplificazione dei procedimenti amministrativi
Art. 1. (Adozione di regolamenti per la semplificazione).
1. Con regolamenti di esecuzione della presente legge, da adottare previo parere vincolante della competente Commissione consiliare entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, sono emanate misure per la semplificazione dei procedimenti amministrativi. La competente Commissione consiliare esprime il parere entro trenta giorni dalla data di ricezione della relativa richiesta. Decorso tale termine il regolamento è emanato anche in mancanza del parere; in tal caso la Giunta regionale valuta la discussione svolta in Commissione. I verbali sono inviati alla Giunta entro 15 giorni dalla scadenza del termine [1].
2. Con la presente legge sono abrogate, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1, le disposizioni vigenti, anche di legge, con essi incompatibili.
3. I regolamenti si conformano, oltre che ai principi contenuti nell'articolo 26 della
a) eliminazione o riduzione o sostituzione con autocertificazioni dei certificati o delle certificazioni richiesti ai soggetti interessati all'adozione di provvedimenti amministrativi o all'acquisizione di vantaggi, benefici economici o altre utilità erogati dall'Amministrazione regionale, dagli Enti regionali e dagli Enti strumentali della Regione;
b) modificazione delle disposizioni normative e regolamentari sui procedimenti amministrativi In attuazione dei criteri di cui alla lettera a) al fine di evitare che le misure di semplificazione comportino aggravi o ritardi per i cittadini nell'adozione del provvedimento amministrativo;
c) applicazione in materia di rendicontazione della spesa dei principi di cui al comma 4 dell'articolo 26 della
d) realizzazione dell'omogeneità dei termini di presentazione delle domande tendenti ad ottenere contributi, sussidi e sovvenzioni;
e) decentramento di procedure amministrative alle Province, ai Comuni e alle Comunità montane ai sensi dell'articolo 11 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, al fine di comprimere i tempi di risposta ai cittadini.
Art. 2. (Soppressione di organi collegiali).
1. Gli organi di cui all'elenco n. 1, allegato alla presente legge, sono soppressi.
2. Le funzioni amministrative di natura non consultiva già esercitate dagli organi collegiali di cui al comma 1 sono trasferite alle Direzioni regionali e ai Servizi autonomi rispettivamente competenti per materia.
3. La costituzione delle commissioni, dei comitati e degli organi collegiali comunque denominati, previsti dall'articolo 1 della
3 bis. Alle commissioni, comitati e organi collegiali comunque denominati costituiti per l'attuazione di Programmi cofinanziati con fondi comunitari o con risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, non si applica la durata massima di cui al comma 3 [2].
4. Al termine dei lavori, il Presidente dell'organo collegiale presenta alla Giunta regionale, tramite l'Assessore competente, una relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti; copia di tale relazione è inviata, per opportuna conoscenza, alla Commissione consiliare competente.
5. Gli organi collegiali, di cui al comma 3 attualmente funzionanti devono concludere la propria attività entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge o alla loro scadenza naturale, se precedente a tale termine. In caso di motivata necessità possono essere prorogati o ricostituiti una sola volta e per non più di tre mesi, ove ciò non sia già avvenuto.
6. I membri degli organi collegiali istituiti per legge ovvero ai sensi del comma 3, riferiscono alla Commissione consiliare competente ogni qual volta ne siano richiesti. Le audizioni delle Commissioni consiliari sono equiparate alle sedute dell'organo collegiale medesimo ai fini della determinazione del trattamento economico.
Art. 3. (Modifiche alle leggi regionali 79/1982 e 7/1992 in materia di cooperazione).
1. - 6. [3].
7. - 9. [4].
10. [La Commissione regionale per la cooperazione costituita ai sensi degli articoli 10, 11 e 12 della
11. [Tutte le volte che leggi, regolamenti o altre disposizioni, a partire dalla data indicata nel comma 10, indicano la Commissione regionale per la cooperazione o i Comitati regionali per le cooperative, l'indicazione deve intendersi riferita alla Commissione regionale per la cooperazione di cui al comma 1] [6].
12. [7].
13. [8].
14. [9].
15. [10].
16. [11].
17. [12].
18. [13].
19. [14].
20. [15].
21. [16].
22. [17].
23. [18].
Art. 5. (Modifica dell'articolo 52 della
Art. 6. (Modifica dell'articolo 68 della
Art. 7. (Rendicontazione della spesa). [22]
Art. 8. (Rendicontazione di contributi ad istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati). [23]
Art. 9. (Modifica dell'articolo 6 della
Art. 10. (Norme transitorie in materia di termini). [25]
Art. 11. (Modifica dell'articolo 15 della
Art. 12. (Modifica dell'articolo 26 della
Art. 13. (Modifica dell'articolo 27 della
Art. 14. (Conferenza di servizi). [29]
Art. 15. (Incarichi di consulenza esterna).
1. L'Amministrazione regionale può avvalersi per approfondimenti di particolari tematiche relative a funzioni istituzionali attraverso incarichi professionali da svolgersi in un tempo determinato aventi ad oggetto lo studio di problemi legislativi, giuridici, amministrativi, fiscali ovvero aventi natura tecnica specialistica, della collaborazione e della consulenza esterna di:
a) docenti o ricercatori universitari, esperti nella specifica materia oggetto della collaborazione o consulenza;
b) professionisti esperti della specifica materia e con almeno otto anni di iscrizione al rispettivo ordine;
c) istituti universitari;
d) istituzioni scientifiche.
2. Gli incarichi di cui al comma 1 possono essere conferiti, in via eccezionale, anche ad esperti in materie non rientranti nella competenza di nessun Ordine e per le quali non esiste albo professionale. In tal caso la specifica competenza in relazione alla consulenza affidata deve risultare da un apposito curriculum.
3. La Giunta regionale, sulla base delle indicazioni fornite dalle Direzioni regionali per i settori di competenza, individua gli incarichi di cui al comma 1 attraverso un programma annuale ed, ove necessari, i relativi aggiornamenti, da adottarsi ai sensi dell'articolo 6 della
Art. 16. (Delegazione amministrativa in materia ambientale). [30]
Art. 17. (Modifica dell'articolo 6 della
Art. 18. (Limite di spesa di cui all'articolo 3 della
1. E' elevato a 300 milioni di lire, IVA esclusa, il limite previsto dall'articolo 3 della
2. Con deliberazione della Giunta regionale, l'importo di cui al comma 1 viene aggiornato in conformità alla variazione dell'indice del costo della vita, desumibile dagli indici ISTAT.
Art. 19. (Concessione in uso di beni immobili previo accollo delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria).
1. I contratti relativi a beni immobili di proprietà regionale, concessi in uso con particolari agevolazioni, ai sensi dell'articolo 5 della
Art. 20. (Disposizioni per la pubblicità della situazione patrimoniale dei dipendenti regionali con qualifica di dirigente). [32]
1. I dipendenti regionali con qualifica di dirigente, sono tenuti a presentare annualmente alla Segreteria Generale della Presidenza della Giunta regionale, le dichiarazioni di cui all'articolo 1 della
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, sono depositate e conservate a cura della Segreteria Generale della Presidenza della Giunta regionale, la quale provvede altresì alla pubblicazione delle medesime sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 1, sono applicabili le sanzioni previste dal Capo IV del Titolo II della
Art. 21. (Deroghe all'articolo 84, comma 1, della
[1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 84, comma 1, della
2. I dati relativi alla tenuta del giornale per atti tavolari mediante elaborazione informatica sono consultabili da chiunque anche prima dell'apertura dei nuovi libri fondiari.
3. I dati di cui al giornale per atti tavolari non automatizzato, con esclusione di quelli relativi al giorno corrente, sono messi a disposizione di chiunque. I dati del giornale per atti tavolari relativi al giorno corrente e la ricerca delle domande sulle quali deve ancora pronunciarsi il giudice tavolare, ove la relativa documentazione non risulti acquisita a livello informatico, è consentita compatibilmente con le esigenze di servizio.
4. E’ consentito l’accesso per via telematica alla banca dati informatizzata del libro fondiario [34].
4 bis. Le categorie d’utenti abilitati all’accesso, la tipologia dei dati informatici cui è dato accedere, nonché ogni altra prescrizione, condizione e modalità per l’ottenimento del collegamento e l’utilizzo dei dati, sono determinati in sede regolamentare dalla Giunta regionale [35].]
Art. 22. (Proroga di termini).
1. Limitatamente all'anno 1997 il termine di cui al comma 11 dell'articolo 13 della
CAPO II
Norme in materia di autonomie locali
Art. 23. (Organi regionali competenti al controllo sugli organi degli enti locali).
1. Ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come aggiunto dall'articolo 5 della
2. Salvo i provvedimenti adottati dagli organi dello Stato per gravi motivi di ordine pubblico o in forza della normativa antimafia, i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonchè di rimozione degli amministratori locali, sono adottati dal Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, adottata su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali. I provvedimenti di sospensione dei consigli comunali e provinciali e di nomina dei relativi commissari, nonchè di sospensione degli amministratori locali, sono adottati dall'Assessore regionale per le autonomie locali.
3. I decreti di scioglimento e di sospensione dei consigli comunali e provinciali, nonchè i decreti di rimozione e di sospensione degli amministratori locali sono immediatamente trasmessi al Commissario del Governo nella Regione e alla Prefettura competente per territorio, nonchè pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Ai commissari di cui al comma 2, spetta una indennità di carica pari a quella attribuita all'organo monocratico dell'ente commissariato.
5. I commi 2, 3 e 4 si applicano, per quanto compatibili, anche agli organi degli altri enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.
6. Fuori dei casi previsti dal comma 1, quando gli organi degli enti locali e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza non possono, per qualsiasi ragione, funzionare, l'Assessore regionale per le autonomie locali invia appositi commissari che provvedono a reggerle per il periodo di tempo strettamente necessario.
7. Il comma 1 dell'articolo 50 della
8. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.
Art. 24. (Sostituzione degli articoli 28 e 29 della
Art. 25. (Giuramento del Presidente della provincia).
1. Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del
2. Il giuramento è prestato prima dell'assunzione delle funzioni e immediatamente dopo la proclamazione degli eletti.
3. La formula del giuramento è la seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato e della Regione, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene».
4. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.
5. Dell'avvenuto giuramento è data formale comunicazione, entro dieci giorni, al Commissario del Governo nella Regione, alla Prefettura competente per territorio e al Presidente del Comitato regionale di controllo.
6. Il Presidente della provincia, dopo aver prestato giuramento in lingua italiana, può formulare una dichiarazione analoga nelle lingue minoritarie e locali presenti nella provincia medesima.
Art. 26. (Inosservanza degli obblighi di convocazione dei consigli comunali e provinciali).
1. Ai sensi dell'articolo 3 del
2. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti previsti dal presente articolo sono curati dal Servizio ispettivo e della polizia locale della Direzione regionale per le autonomie locali.
Art. 27. (Organi regionali competenti all'esercizio delle funzioni amministrative concernenti gli enti locali).
1. Le attribuzioni in materia di enti locali che siano state trasferite alla Regione in forza delle norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia e che non siano dalla legge regionale assegnate ad altri organi, sono esercitate:
a) dal Presidente della Giunta regionale se già di competenza degli organi centrali dello Stato;
b) dall'Assessore regionale per le autonomie locali se già di competenza degli organi periferici dello Stato.
2. La trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti le attribuzioni di cui al comma 1, sono curati dalla Direzione regionale per le autonomie locali.
3. Sono abrogati gli articoli 6, come sostituito dall'articolo 3 della
Art. 27 bis. (Conferimento di funzioni ai Comuni in materia di usi civici) [37]
1. Sono esercitate dai Comuni le funzioni amministrative relative alla convocazione dei comizi per l'elezione dei Comitati per l'amministrazione separata dei beni civici frazionali previsti dalla
2. Il procedimento per l'elezione dei Comitati previsti dalla
3. L'esercizio delle funzioni amministrative conferite ai Comuni ai sensi del comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2.
Art. 28. (Uso del gonfalone) [38].
Art. 29. (Modificazione degli articoli 36 e 40 della
Art. 30. (Modificazioni della
[(Omissis).]
Art. 31. (Norma finale).
1. Le norme regionali che prevedano controlli di legittimità su atti di enti locali diversi da quelli previsti dagli articoli 28 e 29 della
CAPO III
Norme in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale
Art. 32. (Soppressione di Servizi inutili ed accorpamento di Direzioni regionali).
1. Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale un disegno di legge per la razionalizzazione dell'ordinamento ed organizzazione dell'Amministrazione regionale basato sui principi seguenti:
a) soppressione dei Servizi non più utili o la cui utilità è marginale;
b) accorpamento in un unico Servizio di più Servizi affini;
c) eliminazione delle strutture amministrative regionali nelle materie in corso di trasferimento al sistema delle autonomie locali;
d) accorpamento in un'unica Direzione regionale di più Direzioni regionali affini.
Art. 33. (Ricognizione delle competenze del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna).
1. Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l'articolo 5 della
a) articolo 25 della
b) articolo 15 della
c) articoli 23 come modificato dall'articolo 12 della
d) articolo 16 della
e) articoli 18 e 19 della
f) comma 2 dell'articolo 3 e comma 2 dell'articolo 4 della
g) articolo 12 della
h) commi 1 e 7 dell'articolo 6 della
i) articoli 55 e 58 della
2. Al comma 27 dell'articolo 12 della
3. In relazione alla disposizione di cui al comma 1 sono trasferiti alla rubrica n. 10 (Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna) del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997, i seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa: 865, 959, 969, 986, 987, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1013, 1041, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064 e 1065.
CAPO IV
Norma finale
Art. 34. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ELENCO N. 1
(Riferito all'articolo 2)
1) Comitato regionale per l'Europa, istituito con
2) Comitato regionale per la speleologia, istituito con
3) Comitato regionale di coordinamento della bonifica integrale, istituito con
4) Comitato consultivo provinciale Trieste, istituito con
5) Comitato consultivo provinciale Gorizia, istituito con
6) Comitato consultivo provinciale Pordenone, istituito con
7) Comitato consultivo provinciale Udine, istituito con
8) Comitato regionale per i servizi di sviluppo agricolo, istituito con
9) Comitato consultivo per il fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, istituito con
10) Comitato regionale per il coordinamento tra le Associazioni dei produttori agricoli e le relative Unioni, istituito con
11) Comitato per la direzione dell'Osservatorio del mercato regionale del lavoro, istituito con
12) Comitato regionale per l'energia, istituito con
13) Comitato consultivo per l'impiego delle risorse finanziarie, istituito con
14) Osservatorio regionale del trasporto integrato, istituito con
15) Commissione regionale per lo sviluppo dell'autotrasporto delle merci in conto terzi, istituita con
16) Comitato regionale dei porti, istituito con
17) Commissione tecnico-consultiva regionale in materia di istituzioni sanitarie di carattere privato, istituita con
18) [Commissione regionale per la disciplina e lo sviluppo dei servizi trasfusionali, istituita con
19) Commissione regionale per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, istituita con
20) Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche, istituita con
21) Commissione tecnico-consultiva per i problemi della tutela sanitaria delle attività sportive, istituita con
22) Comitato regionale delle miniere, istituito con
23) Commissione paritetica per la formazione professionale e la tenuta dell'albo professionale, istituita con
24) Commissione per l'individuazione del coordinatore del servizio sociale di base, istituita con
25) Commissione regionale per la determinazione delle tariffe per le prestazioni professionali delle guide turistiche e degli accompagnatori turistici, istituita con
26) Commissione regionale per la determinazione delle tariffe per prestazioni professionali delle guide naturalistiche, istituita con
27) Commissione regionale per la determinazione delle tariffe per prestazioni professionali dei maestri di sci, istituita con
28) Commissione regionale per la determinazione delle tariffe per prestazioni professionali degli interpreti turistici, istituita con
29) Comitato regionale di coordinamento per le fiere, mostre ed esposizioni regionali, istituito con
30) Commissione per le strutture ricettive turistiche nella Regione Friuli-Venezia Giulia, istituita con
31) Comitato per la valorizzazione turistica di Gradisca d'Isonzo, istituito con
[1] Il termine di centottanta giorni previsto dal presente comma è stato prorogato al 31 dicembre 1999 dall'art. 2 della
[2] Comma inserito dall'art. 44 della
[3] Commi abrogati dall'art. 38 della
[4] Commi abrogati dall'art. 38 della
[5] Comma abrogato dall'art. 38 della
[6] Comma abrogato dall'art. 38 della
[7] Comma abrogato dall'art. 11 della
[8] Comma abrogato dall'art. 42 della
[9] Comma abrogato dall'art. 11 della
[10] Comma abrogato dall'art. 42 della
[11] Comma abrogato dall'art. 42 della
[12] Comma abrogato dall'art. 11 della
[13] Comma abrogato dall'art. 11 della
[14] Comma abrogato dall'art. 38 della
[15] Comma abrogato dall'art. 11 della
[16] Comma abrogato dall'art. 11 della
[17] Comma abrogato dall'art. 42 della
[18] Comma abrogato dall'art. 42 della
[19] Articolo abrogato dall’art. 6 della
[20] Integra l'art. 52 della
[21] Sostituisce l'art. 68, comma 1, la lettera b), della
[22] Articolo abrogato dall'art. 75 della
[23] Articolo abrogato dall'art. 75 della
[24] Articolo abrogato dall'art. 75 della
[25] Articolo abrogato dall'art. 75 della
[26] Articolo abrogato dall'art. 75 della
[27] Articolo abrogato dall'art. 75 della
[28] Articolo abrogato dall'art. 75 della
[29] Articolo abrogato dall'art. 75 della
[30] Articolo abrogato dall’art. 79 della
[31] Articolo abrogato dall'art. 75 della
[32] Articolo abrogato dall'art. 7 della
[33] Articolo abrogato dall'art. 31 della
[34] Comma già modificato dall'art. 10 della
[35] Comma aggiunto dall’art. 1 della
[36] Sostituisce gli artt. 28 e 29 della
[37] Articolo inserito dall'art. 3 della
[38] Articolo abrogato dall’art. 9 della
[39] Modifica gli artt. 36 e 40 della
[40] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[41] Numero abrogato dall'art. 172 della