§ 5.4.91 – L.R. 30 giugno 1993, n. 51.
Disposizioni finanziarie per favorire l'attuazione del Piano regionale socio-assistenziale e integrazioni e modifiche a normative del settore.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:30/06/1993
Numero:51


Sommario
Art. 1.  Attribuzione di funzioni ai Comuni e gestione di servizi in regime di convenzione.
Art. 2.  Fonti di finanziamento.
Art. 3.  Fondo per gli interventi e i servizi di competenza dei Comuni.
Art. 4.  Riparto del fondo.
Art. 5.  Utilizzo dei contributi e rendicontazione.
Art. 6.  Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40.
Art. 7.  Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33.
Art. 8.  Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33.
Art. 9.  Integrazione dell'articolo 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33.
Art. 10.  Sostituzione del comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33.
Art. 11.  Integrazione dell'articolo 20 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33.
Art. 12.  Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33.
Art. 13.  Sostituzione di denominazione.
Art. 14.  Programmi provinciali.
Art. 15.  Integrazione dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44.
Art. 16.  Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44.
Art. 17.  Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44.
Art. 18.  Norme finanziarie.
Art. 19.  Norma finanziaria.
Art. 20.  Norma finanziaria.
Art. 21.  Norma finanziaria.
Art. 22.  Norma finanziaria.
Art. 23.  Norma finanziaria.
Art. 24.  Copertura finanziaria.
Art. 25.  Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35.
Art. 26.  Modifica della legge regionale 11 giugno 1990, n. 26.
Art. 27.  Modifica della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7.
Art. 28.  Termini attuativi.
Art. 29.  Norma transitoria.
Art. 30.  Abrogazione di norme.
Art. 31.  Entrata in vigore.


§ 5.4.91 – L.R. 30 giugno 1993, n. 51.

Disposizioni finanziarie per favorire l'attuazione del Piano regionale socio-assistenziale e integrazioni e modifiche a normative del settore.

(B.U. 1 luglio 1993, n. 44 - Suppl. Straord.).

 

CAPO I

Esercizio di funzioni amministrative

 

Art. 1. Attribuzione di funzioni ai Comuni e gestione di servizi in regime di convenzione. [1]

     1. A decorrere dall'1 gennaio 1996 ai Comuni sono attribuite le funzioni già di competenza dei sottoindicati enti e sinora esercitate dall'Amministrazione regionale a seguito del trasferimento operato dall'articolo 3 del D.P.R. 19 marzo 1990, N. 70:

     a) Unione italiana ciechi (UIC);

     b) Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordomuti (ENS);

     c) Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro (ANMI);

     d) Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra (ANFCDG);

     e) Ente nazionale assistenza alla gente di mare (ENAGM);

     f) Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

     2. [2].

     [3. Per la copertura degli oneri attinenti alle prestazioni diverse da quelle indicate dal comma 2, i Comuni sono autorizzati ad utilizzare i contributi di cui all'articolo 4] [3].

     4. [4].

     5. A decorrere dal 1996 le domande possono altresì essere inoltrate, con le modalità di cui sopra ed entro i termini previsti, all'ente cui spetta la gestione del servizio sociale di base, che provvede tempestivamente all'eventuale inoltro ai Comuni destinatari.

     6. Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legge 18 gennaio 1993, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, le funzioni assistenziali ivi previste e restituite alla competenza delle Province sono esercitate in regime di convenzione con gli enti cui spetta la gestione dei servizi sociali di base, in conformità a quanto già disposto dall'articolo 19, comma ó, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33; alle relative prestazioni sono destinate risorse finanziarie in misura almeno pari a quelle effettivamente impegnate nel 1990, con l'aumento progressivo delle percentuali di incremento annuale dei trasferimenti erariali.

 

CAPO II

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 2. Fonti di finanziamento. [5]

     [1. Il finanziamento delle attività socio-assistenziali fa capo, oltre che alla Regione, agli enti locali territoriali e alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; concorrono inoltre al finanziamento i soggetti privati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive integrazioni e modifiche nonché gli utenti, nei limiti e con le modalità indicate dall'articolo 7, comma 2, della legge regionale n. 33/1988 e successive integrazioni e modifiche.]

 

     Art. 3. Fondo per gli interventi e i servizi di competenza dei Comuni. [6].

 

     Art. 4. Riparto del fondo. [7]

 

     Art. 5. Utilizzo dei contributi e rendicontazione. [8]

     [1. I contributi di cui all'articolo 4 sono utilizzati dai soggetti beneficiari nell'ambito socio-assistenziale, con separata gestione contabile; i soggetti medesimi sono comunque tenuti ad osservare al riguardo le priorità e le finalizzazioni d'intervento previamente determinate dalla Giunta regionale.

     2. I soggetti di cui al comma 1, nei termini indicati nei provvedimenti di concessione, trasmettono alla Direzione regionale dell'assistenza sociale e alle Amministrazioni provinciali una relazione sui risultati raggiunti nell'organizzazione e nell'erogazione dei servizi e delle prestazioni, corredata dall'indicazione delle spese sostenute con il contributo regionale.]

 

CAPO III

Integrazioni e modifiche a normative socio-assistenziali

 

     Art. 6. Sostituzione dell'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40. [9]

     [1. A far tempo dal 1º gennaio 1994, l'articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 7. Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33. [10]

     [1. L'articolo 7 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive integrazioni e modifiche è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 8. Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33. [11]

     [1. L'articolo 14 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 9. Integrazione dell'articolo 15 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33. [12]

     [1. All'articolo 15, comma 1, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive integrazioni e modifiche, dopo la locuzione «sia pubblici sia privati» sono aggiunte le parole «senza fini di lucro».]

 

     Art. 10. Sostituzione del comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33. [13]

     [1. Il comma 4 dell'articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive integrazioni e modifiche è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 11. Integrazione dell'articolo 20 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33.

     1. All'articolo 20, comma 1, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive integrazioni e modifiche, dopo la locuzione «dal coordinatore del servizio sociale di base» è aggiunta la locuzione «dal responsabile amministrativo o coordinatore del settore sociale dell'ente gestore e ».

 

     Art. 12. Modifica dell'articolo 27 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33. [14]

     [1. All'articolo 27, comma 2, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive integrazioni e modifiche la frase: «Il Comitato è nominato per il periodo di validità del piano ed è composto:» è sostituita con la seguente: «Il Comitato rimane in carica per il periodo di validità del piano ed è composto:».]

 

     Art. 13. Sostituzione di denominazione. [15]

     [1. Nell'allegato 3 C - Linee programmatiche per gli interventi a favore degli anziani - della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, nonché nel progetto obiettivo «Strutture residenziali per anziani» approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 giugno 1989, n. 3040 e nel regolamento di esecuzione approvato con D.P.G.R. 14 febbraio 1990, n. 083, la denominazione «residenze di assistenza sanitaria e sociale» è sostituita dalla denominazione «residenze protette», ferme restando le caratteristiche strutturali ed organizzative già individuate al riguardo.]

 

     Art. 14. Programmi provinciali. [16]

     [1. Ad avvenuta approvazione regionale dei Piani attuativi di cui agli articoli 23 e 24 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e successive integrazioni e modifiche le Province annualmente elaborano programmi per i territori di rispettiva competenza in cui indicano le attività strumentali rispetto alla programmazione regionale che intendono effettuare e le priorità locali d'intervento riferite ai progetti obiettivo del Piano socio-assistenziale.

     2. I programmi di cui al comma 1 sono redatti e trasmessi all'Amministrazione regionale nei termini e con le modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale.]

 

     Art. 15. Integrazione dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44. [17]

     [1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 e successive integrazioni e modifiche vengono aggiunte, dopo la lettera a), le seguenti lettere:

     (Omissis).]

 

     Art. 16. Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44. [18]

     [1. L'articolo 4 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 e successive integrazioni e modifiche è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

     Art. 17. Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44. [19]

     [1. L'articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44 e successive integrazioni e modifiche è sostituito dal seguente:

     (Omissis).]

 

CAPO IV

Norme finanziarie

 

     Art. 18. Norme finanziarie.

     1. Per le finalità di cui all'articolo 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 120.000 milioni per gli anni 1994 e 1995, suddivisa in ragione di lire 60.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, a decorrere dall'anno 1994, alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4771 [1.1.152.2.08.07] con la denominazione «Contributi annui per il finanziamento della spesa di parte corrente dei servizi socio-assistenziali di base e degli altri servizi e interventi di competenza comunale» e con lo stanziamento complessivo di lire 120.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 60.000 milioni per ciascuno degli anni 1994 e 1995.

     3. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il predetto capitolo 4771 viene inserito nell'elenco 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 a decorrere dall'anno 1994.

     4. Al precitato onere di lire 120.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28 - Partita n. 12 - dell'elenco n. 5 allegato al bilancio citato).

 

     Art. 19. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, e dall'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, relativamente al mantenimento delle strutture e agli oneri del personale, è autorizzata la spesa di lire 4.750 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 4.750 milioni fa carico al capitolo 4752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

     3. Sul precitato capitolo 4752 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4.750 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 20. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 1, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 12.350 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 12.350 milioni fa carico al capitolo 4753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

     3. Sul precitato capitolo 4753 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 12.350 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 21. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 4754 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

     3. Sul precitato capitolo 4754 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 22. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, e dall'articolo 4 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, relativamente all'erogazione agli aventi diritto delle prestazioni riguardanti le funzioni di assistenza e di beneficenza, è autorizzata la spesa di lire 950 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 950 milioni fa carico al capitolo 4764 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

     3. Sul precitato capitolo 4764 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 950 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 23. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l'anno 1993.

     2. Il predetto onere di lire 750 milioni fa carico al capitolo 4767 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.

     3. Sul precitato capitolo 4767 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 750 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

 

     Art. 24. Copertura finanziaria.

     1. All'onere complessivo di lire 19.000 milioni, in termini di competenza, per l'anno 1993, previsto dagli articoli dal 19 al 23, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa dei bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 (partita n. 12 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

     2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 15 fanno carico al capitolo 4838 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     3. I capitoli 4752, 4753, 4754, 4756, 4764 e 4890 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 vengono eliminati dall'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 25. Modifica dell'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35.

     1. Per l'anno 1993 il secondo, il terzo e il quarto comma dell'articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, così come da ultimo sostituiti dall'articolo 134 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

 

     Art. 26. Modifica della legge regionale 11 giugno 1990, n. 26.

     1. In via straordinaria gli importi erogati nel corso dell'anno 1993 ai sensi dell'articolo 5, comma 5, della legge regionale 11 giugno 1990, n. 26 possono essere utilizzati anche per il rimborso di oneri sostenuti o inerenti ad attività svolte nell'anno 1992.

 

     Art. 27. Modifica della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7.

     1. Limitatamente al pagamento di rette di ricovero maturate nel corso dell'anno 1992, le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, possono essere erogate anche nel 1993, a consuntivo.

 

     Art. 28. Termini attuativi.

     1. Previa verifica dei costi di gestione delle strutture di accoglienza, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta indirizzi per omogeneizzare i criteri di contribuzione dell'utenza; entro lo stesso termine è promossa la revisione della legge regionale 23 giugno 1983, n. 67.

 

CAPO V

Norme transitorie e finali

 

     Art. 29. Norma transitoria.

     1. Per l'anno 1994 in sede di riparto fra i Comuni del fondo di cui all'articolo 4 il parametro di cui alla lettera b) del comma 1, è determinato anche tenendo conto, relativamente ai servizi gestiti dalle Comunità montane ai sensi della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40, della spesa sostenuta nell'anno precedente e attestata con deliberazione di ciascun Consiglio direttivo.

 

     Art. 30. Abrogazione di norme.

     1. A far tempo dal 1º gennaio 1994 e salvi gli effetti degli atti adottati che non abbiano ancora avuto esecuzione sono abrogati:

     a) l'articolo 2, ad eccezione del comma 1, e gli articoli 5 e 6 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 70, nonché l'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 95;

     b) gli articoli 19 e 20 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35 e successive integrazioni e modifiche;

     c) la legge regionale 16 giugno 1983, n. 56;

     d) l'articolo 14, commi 2 e 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, salvo quanto disposto dall'articolo 14, comma 2 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, come sostituito dall'articolo 8, comma 1 della presente legge [20];

     e) l'articolo 4 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40;

     f) l'articolo 1 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7.

 

     Art. 31. Entrata in vigore.

     1. Salvo quanto diversamente disposto in singoli articoli, la presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Articolo già sostituito dall'art. 1 della L.R. 26 aprile 1995, n. 20 e così ulteriormente sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 luglio 1995, n. 30.

[2] Comma abrogato dall'art. 7 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[3] Comma abrogato dall’art. 13 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 a decorrere dall’1 gennaio 2003 come stabilitp dal comma 6 dell’art. 13 della stessa L.R. 2002/13.

[4] Comma abrogato dall'art. 4 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[5] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[6] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[7] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[8] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[9] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[10] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[11] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[12] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[13] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[14] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[15] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[16] Articolo abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[17] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[18] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[19] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista.

[20] Lettera così sostituita dall'art. 4 della L.R. 26 aprile 1995, n. 20.