§ 3.11.27 – L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.
Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.11 partecipazioni ed interventi straordinari
Data:05/12/2003
Numero:18


Sommario
Art. 1.  (Interventi a favore di investimenti industriali finalizzati alla tutela dell’ambiente)
Art. 2.  (Interventi a favore della riattivazione di impianti idroelettrici)
Art. 3.  (Modifica all’articolo 13 della legge regionale 30/2002 in materia di elettrodotti)
Art. 4.  (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 1/2003 in materia di organizzazione della Conferenza mondiale sulle nanotecnologie)
Art. 5.  (Modifica alla legge regionale 2/1992 in materia di internazionalizzazione delle PMI)
Art. 6.  (Promozione all’estero di comparti produttivi)
Art. 7.  (Fondo di garanzia con contabilità separata)
Art. 8.  (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 27/1999 in materia di composizione del Comitato di distretto)
Art. 9.  (Modifica all’articolo 13 della legge regionale 11/2003).
Art. 10.  (Abrogazione)
Art. 11.  (Modifica all’articolo 23 della legge regionale 12/2002)
Art. 12.  (Modifica all’articolo 26 della legge regionale 12/2002)
Art. 13.  (Modifica all’articolo 28 della legge regionale 12/2002)
Art. 14.  (Modifica all’articolo 31 della legge regionale 12/2002)
Art. 15.  (Modifica all’articolo 44 della legge regionale 12/2002)
Art. 16.  (Modifiche alla rubrica del capo VI del titolo IV e all’articolo 54 della legge regionale 12/2002)
Art. 17.  (Modifica all’articolo 60 della legge regionale 12/2002)
Art. 18.  (Modifica all’articolo 75 della legge regionale 12/2002)
Art. 19.  (Norma transitoria)
Art. 20.  (Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 28/1999)
Art. 21.  (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 28/1999)
Art. 22.  (Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 28/1999)
Art. 23.  (Norma transitoria)
Art. 24.  (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 8/1999)
Art. 25.  (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 8/1999)
Art. 26.  (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 8/1999)
Art. 27.  (Modifica all’articolo 11 bis della legge regionale 8/1999)
Art. 28.  (Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 8/1999)
Art. 29.  (Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale 8/1999)
Art. 30.  (Modifiche all’articolo 24 bis della legge regionale 8/1999)
Art. 31.  (Modifiche all’articolo 24 ter della legge regionale 8/1999)
Art. 32.  (Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 8/1999)
Art. 33.  (Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 8/1999 e norme transitorie)
Art. 34.  (Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 8/1999)
Art. 35.  (Sostituzione dell’articolo 35 della legge regionale 8/1999)
Art. 36.  (Sostituzione dell’articolo 36 della legge regionale 8/1999)
Art. 37.  (Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 8/1999)
Art. 38.  (Modifiche all’articolo 38 della legge regionale 8/1999)
Art. 39.  (Modifica all’articolo 41 della legge regionale 8/1999)
Art. 40.  (Applicabilità dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 8/1999 alla ZAU)
Art. 41.  (Deroghe alle prescrizioni Hc per il Comune di Amaro)
Art. 42.  (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 13/1992)
Art. 43.  (Modifica all’articolo 13 della legge regionale 13/2000)
Art. 44.  (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 13/2002)
Art. 45.  (Prescrizioni urbanistiche in materia di commercio)
Art. 46.  (Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 14/2003 in materia di rimborso anticipato di obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA)
Art. 47.  (Sportello unico)
Art. 48.  (Abrogazioni)
Art. 49.  (Contributi al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI)
Art. 50.  (Modifica all’articolo 12 della legge regionale 2/2002)
Art. 51.  (Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale 2/2002)
Art. 52.  (Modifica all’articolo 24 della legge regionale 2/2002)
Art. 53.  (Sostituzione dell’articolo 32 della legge regionale 2/2002)
Art. 54.  (Modifica all’articolo 55 della legge regionale 2/2002)
Art. 55.  (Modifica all’articolo 64 della legge regionale 2/2002)
Art. 56.  (Modifica all’articolo 71 della legge regionale 2/2002)
Art. 57.  (Classificazione delle case e appartamenti per vacanze)
Art. 58.  (Modifica all’articolo 83 della legge regionale 2/2002)
Art. 59.  (Modifica all’articolo 93 della legge regionale 2/2002)
Art. 60.  (Modifiche all’articolo 100 della legge regionale 2/2002)
Art. 61.  (Sostituzione dell’articolo 130 della legge regionale 2/2002)
Art. 62.  (Modifica all’articolo 136 della legge regionale 2/2002)
Art. 63.  (Modifica all’articolo 137 della legge regionale 2/2002)
Art. 64.  (Modifica all’articolo 145 della legge regionale 2/2002)
Art. 65.  (Modifica all’articolo 147 della legge regionale 2/2002)
Art. 66.  (Modifica all’articolo 150 della legge regionale 2/2002)
Art. 67.  (Modifica all’allegato «A» della legge regionale 2/2002)
Art. 68.  (Modifica all’articolo 23 della legge regionale 12/2003)
Art. 69.  (Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 44/1985)
Art. 70.  (Sostituzione dell’articolo 8 bis della legge regionale 44/1985)
Art. 71.  (Inserimento dell’articolo 8 ter nella legge regionale 44/1985)
Art. 72.  (Strutture ricettive a carattere sociale)
Art. 73.  (Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)
Art. 74.  (Standard minimi organizzativi dei micro-nidi nei luoghi di lavoro).
Art. 75.  (Priorità).
Art. 76.  (Tipologie d’intervento)
Art. 77.  (Sospensioni degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell’Unione europea)


§ 3.11.27 – L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

Interventi urgenti nei settori dell’industria, dell’artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.

(B.U. 12 dicembre 2003, n. 50 – S.S. n. 17).

 

Capo I

Interventi urgenti nel settore dell’industria

 

Art. 1. (Interventi a favore di investimenti industriali finalizzati alla tutela dell’ambiente)

     1. [Per agevolare le iniziative finalizzate alla tutela ambientale di livello più elevato rispetto a quello richiesto dalla normativa comunitaria vigente, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle imprese industriali, anche di tipo consortile e cooperativo, che abbiano stabilimenti produttivi sul territorio regionale fino alla misura massima del 30 per cento della spesa ammissibile] [1].

     2. [Gli investimenti ammissibili sono quelli necessari per conseguire un livello di tutela ambientale superiore a quello stabilito per legge o da norme comunitarie obbligatorie o per conformarsi a disposizioni nazionali più rigorose rispetto alle norme comunitarie vigenti, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia scaduto il termine finale fissato per l’adeguamento a tali disposizioni; le spese ammissibili sono rigorosamente limitate ai costi di investimento supplementari necessari per conseguire gli obiettivi della presente legge] [2].

     3. [Gli interventi ammissibili a contributo riguardano iniziative destinate all’eliminazione e alla riduzione dei reflui o dei rifiuti, delle emissioni in atmosfera e dell’inquinamento acustico derivanti dal proprio ciclo produttivo, come definiti nel regolamento di attuazione di cui al comma 7] [3].

     4. [Viene concessa una maggiorazione percentuale rispetto alla misura massima del contributo indicata al comma 1, pari a 10 punti per le piccole e medie imprese; per le grandi imprese situate in zone coperte dalla deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che istituisce la Comunità Europea la maggiorazione percentuale è pari a 5 punti] [4].

     5. [L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese per un periodo di tre anni a decorrere dall’adozione di nuove norme comunitarie obbligatorie, per gli investimenti attuati per l’osservanza delle norme stesse entro il limite del 15 per cento della spesa ammissibile] [5].

     6. [I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con ulteriori agevolazioni finanziarie pubbliche ottenute per lo stesso intervento] [6].

     7. [Ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con successivo regolamento di attuazione vengono disciplinati tipologie di interventi, criteri di priorità, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi indicati nel presente articolo] [7].

     8. [Le domande per la concessione dei contributi vanno presentate alla Direzione regionale dell’industria, Servizio delle ristrutturazioni aziendali, in prima applicazione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente articolo e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno] [8].

     9. Sono disposte le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell’unità previsionale di base 12.2.62.2.309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003:

     a) per le finalità previste dal disposto di cui ai commi 1, 4 e 5 è autorizzata la spesa di 1.291.000 euro per l’anno 2003 a carico del capitolo 7963 (2.1.243.3.08.16) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2003, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci – alla rubrica n. 62 – Servizio delle ristrutturazioni aziendali – con la denominazione «Contributi in conto capitale alle imprese industriali, anche di tipo consortile e cooperativo, per agevolare le iniziative finalizzate alla tutela ambientale di livello più elevato e alle piccole e medie imprese per gli investimenti attuati per l’osservanza di nuove norme comunitarie obbligatorie» e con lo stanziamento di 1.291.000 euro per l’anno 2003. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per il medesimo anno derivanti dal disposto di cui alla lettera c);

     b) per le finalità previste dal disposto di cui ai commi 1, 4 e 5 è autorizzata la spesa complessiva di 2.582.000 euro, suddivisa in ragione di 1.291.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 a carico del capitolo 7964 (2.1.243.3.08.16) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci – alla rubrica n. 62 – Servizio delle ristrutturazioni aziendali – con la denominazione «Contributi in conto capitale alle imprese industriali, anche di tipo consortile e cooperativo, per agevolare le iniziative finalizzate alla tutela ambientale di livello più elevato e alle piccole e medie imprese per gli investimenti attuati per l’osservanza di nuove norme comunitarie obbligatorie - ricorso al mercato finanziario» e con lo stanziamento complessivo di 2.582.000 euro, suddiviso in ragione di 1.291.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui alla lettera d);

     c) in relazione al disposto di cui al comma 10 è revocata la spesa di 1.291.000 euro per l’anno 2003, autorizzata dall’articolo 7, comma 93, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e iscritta sul capitolo 7811 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo;

     d) in relazione al disposto di cui al comma 10 è revocata la spesa complessiva di 2.582.000 euro, suddivisa in ragione di 1.291.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata rispettivamente dall’articolo 8, comma 78, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), e dall’articolo 7, comma 93, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 7827 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

     10. Sono abrogati gli articoli 15, 16, 17, 19 e 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 (Provvedimenti a favore dell’industria regionale e per la realizzazione di infrastrutture commerciali), e successive modifiche e integrazioni, e l’articolo 11 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 8 (Norme di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento nel settore industriale. Modifica della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, in materia di sviluppo turistico delle aree montane).

     11. Le domande di contributo presentate ai sensi della legge regionale 47/1978 e successive modifiche e integrazioni e non ancora accolte sono fatte salve e possono venire aggiornate e contribuite secondo quanto disposto dalla presente normativa.

 

     Art. 2. (Interventi a favore della riattivazione di impianti idroelettrici)

     1. Nel rispetto della disciplina comunitaria per la tutela dell’ambiente che comprende, fra l’altro, le azioni concernenti le fonti di energia rinnovabili, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale alle imprese industriali e di produzione di energia fino alla misura massima del 40 per cento della spesa ammissibile, per la riattivazione e la riqualificazione in funzione dei rilasci volti a garantire il livello di deflusso minimo vitale negli alvei sottesi di impianti idroelettrici situati sul territorio regionale, che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d’acqua.

     2. Le spese ammissibili sono rigorosamente limitate ai costi d’investimento supplementari sostenuti dall’impresa rispetto a quelli di un impianto di produzione di energia alimentato con fonti tradizionali avente la medesima capacità di produzione effettiva di energia.

     3. Viene concessa una maggiorazione percentuale rispetto alla misura massima del contributo indicata al comma 1, pari a 10 punti per le piccole e medie imprese; per le grandi imprese situate in zone coperte dalla deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato che istituisce la Comunità Europea la maggiorazione percentuale è pari a 5 punti.

     4. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con ulteriori agevolazioni finanziarie pubbliche ottenute per lo stesso intervento.

     5. Con successivo regolamento di attuazione, adottato previo parere della competente Commissione consiliare, vengono disciplinati tipologie di interventi, spese ammissibili, criteri di priorità, procedure e modalità di concessione ed erogazione dei contributi indicati nel presente articolo.

     6. Le domande per la concessione dei contributi vanno presentate alla Direzione regionale dell’industria, Servizio delle ristrutturazioni aziendali, in prima applicazione entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del regolamento di attuazione del presente articolo e, per gli anni successivi, entro il 31 gennaio di ogni anno.

     7. I commi 8 e 9 dell’articolo 11 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), sono abrogati.

     8. Sono disposte le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell’unità previsionale di base 12.3.62.2.322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003:

     a) per le finalità previste dai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa di 240.000 euro per l’anno 2003 a carico del capitolo 7962 (2.1.243.3.10.28) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2003, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci – alla rubrica n. 62 – Servizio delle ristrutturazioni aziendali – con la denominazione «Contributi in conto capitale alle imprese industriali e di produzione di energia per la riattivazione e la riqualificazione di impianti idroelettrici situati sul territorio regionale, che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d’acqua» e con lo stanziamento di 240.000 euro per l’anno 2003. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per il medesimo anno derivanti dal disposto di cui alla lettera c);

     b) per le finalità previste dai commi 1 e 3 è autorizzata la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005 a carico del capitolo 7965 (2.1.243.3.10.28) che si istituisce, a decorrere dall’anno 2004, nel documento tecnico allegato ai citati bilanci – alla rubrica n. 62 – Servizio delle ristrutturazioni aziendali – con la denominazione «Contributi in conto capitale alle imprese industriali e di produzione di energia per la riattivazione e la riqualificazione di impianti idroelettrici situati sul territorio regionale, che utilizzano concessioni di piccole derivazioni d’acqua – ricorso al mercato finanziario» e con lo stanziamento complessivo di 516.000 euro, suddiviso in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui alla lettera d);

     c) in relazione al disposto di cui al comma 7 lo stanziamento del capitolo 7960 del documento tecnico citato è ridotto di 240.000 euro per l’anno 2003, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa;

     d) in relazione al disposto di cui al comma 7 è revocata la spesa complessiva di 516.000 euro, suddivisa in ragione di 258.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, autorizzata dall’articolo 7, comma 93, della legge regionale 1/2003, e iscritta sul capitolo 7961 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo.

 

     Art. 3. (Modifica all’articolo 13 della legge regionale 30/2002 in materia di elettrodotti)

     1. Il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), è sostituito dal seguente:

     «3. Il provvedimento di valutazione di impatto ambientale per gli elettrodotti sovraregionali per il trasporto di energia elettrica con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt è rilasciato secondo le modalità di cui alle disposizioni statali della conferenza di servizi.».

     2. Dopo il comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 30/2002 è aggiunto il seguente:

     «3 bis. Le opere e le infrastrutture connesse alla realizzazione, alla razionalizzazione o al potenziamento degli elettrodotti di carattere regionale con tensione da 30 a 150 chilovolt sono soggette ad autorizzazione unica con le modalità di cui al comma 3.».

 

     Art. 4. (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 1/2003 in materia di organizzazione della Conferenza mondiale sulle nanotecnologie)

     1. Al comma 1 dell’articolo 8 della legge regionale 1/2003 le parole «a sostenere le spese» sono sostituite dalle seguenti: «a contribuire in conto esercizio alle spese».

     2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nell’ambito dell’unità previsionale di base 3.1.15.1.58 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, nella denominazione del capitolo 749 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi prima della parola «spese» sono inserite le seguenti «concorso nelle».

 

     Art. 5. (Modifica alla legge regionale 2/1992 in materia di internazionalizzazione delle PMI)

     1. Il Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), e successive modifiche, è sostituito dal seguente:

 

«Capo VIII

Incentivi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all’estero.

 

     Art. 24. (Contributi per l’attuazione dei programmi)

     1. Allo scopo di promuovere e sviluppare il processo d’internazionalizzazione delle imprese, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l’attuazione di programmi pluriennali di promozione all’estero, comprendenti un complesso organico di iniziative articolate su un arco temporale non inferiore a due anni, promossi da piccole e medie imprese industriali e di servizio, in coerenza con gli obiettivi del programma regionale della promozione commerciale all’estero.

     2. I contributi sono concessi nella misura massima del 50 per cento delle spese ritenute ammissibili, entro il limite di 150.000 euro e possono essere erogati anche in via anticipata in misura non superiore al 50 per cento del contributo concesso, previa prestazione di fideiussione.

 

     Art. 25. (Iniziative ammesse a contributo)

     1. Le iniziative ammesse a contributo riguardano partecipazione a fiere ed esposizioni, promozione relativa a tali partecipazioni, consulenze e studi di mercato. Tali iniziative sono esplicitate in apposito regolamento, unitamente alle modalità di presentazione e di rendicontazione delle domande alla Direzione regionale dell’industria, nonché ai criteri di valutazione delle stesse.

 

     Art. 26. (Richiamo alla regolamentazione dell’UE)

     1. I programmi di promozione rivolti ai Paesi comunitari, ai Paesi dell’area EFTA e ai Paesi candidati all’adesione devono rispettare le condizioni poste dal regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese.».

 

     2. Sono disposte le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell’unità previsionale di base 12.1.62.1.286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003:

     a) per le finalità previste dall’articolo 24, comma 1, della legge regionale 2/1992, come sostituito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005 a carico del capitolo 7693 (2.1.163.2.10.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 – Servizio della promozione commerciale all’estero – con la denominazione «Contributi a piccole e medie imprese industriali e di servizio per l’attuazione di programmi pluriennali di promozione all’estero» e con lo stanziamento complessivo di 3 milioni di euro, suddiviso in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005;

     b) alla copertura degli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa disposta con la lettera a) per complessivi 3 milioni di euro, suddivisi in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, si fa fronte mediante storno di pari importo e per i medesimi anni dal capitolo 7681 del documento tecnico citato, il cui stanziamento è ridotto di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

     3. Le domande di contributo presentate ai sensi del capo VIII della legge regionale 2/1992 e non ancora accolte sono fatte salve e sono contribuite, previo adeguamento, ai sensi dell’articolo 25 della medesima legge regionale 2/1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

     4. In sede di prima applicazione della legge e con le modalità di cui al comma 3 sono altresì fatte salve e contribuite le domande presentate da una pluralità di aziende tra loro collegate in forma di associazione temporanea d’impresa oppure di società consortili o di società miste.

 

     Art. 6. (Promozione all’estero di comparti produttivi)

     1. Al fine di promuovere e sviluppare la promozione all’estero di specifici comparti produttivi caratterizzati da elevati livelli qualitativi, perseguendo, tramite la valorizzazione del prodotto e l’informazione sullo stesso, anche la tutela del consumatore, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi, in misura non superiore al 50 per cento della spesa ammissibile, entro il limite massimo di 300.000 euro, a consorzi o società consortili finalizzati alla promozione di tali specifici comparti.

     2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 non devono svolgere attività commerciale né avere fini di lucro e devono essere costituiti in maggioranza da imprese industriali aventi stabilimento nella regione.

     3. Le iniziative, singole o coordinate in un programma da concludersi entro l’anno successivo a quello di presentazione della domanda, possono svolgersi sia in regione che all’interno o all’esterno dell’Unione europea.

     4. Con successivo regolamento vengono fissati le tipologie d’intervento e le modalità di presentazione e di rendicontazione delle domande, da presentarsi alla Direzione regionale dell’industria, nonché i criteri di valutazione delle domande stesse.

     5. Sono disposte le seguenti variazioni compensative di spesa a carico dell’unità previsionale di base 12.1.62.1.286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003:

     a) per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 1.548.000 euro, suddivisa in ragione di 516.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005 a carico del capitolo 7692 (2.1.163.2.10.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai citati bilanci - alla rubrica n. 62 – Servizio della promozione commerciale all’estero – con la denominazione «Contributi a consorzi o società consortili finalizzati alla promozione all’estero di specifici comparti produttivi» e con lo stanziamento complessivo di 1.548.000 euro, suddivisa in ragione di 516.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005. Al relativo onere si provvede con le disponibilità di pari importo e per i medesimi anni derivanti dal disposto di cui alla lettera b);

     b) in relazione al disposto di cui al comma 6 lo stanziamento del capitolo 7680 del documento tecnico citato è ridotto di complessivi 1.548.000 euro, suddivisi in ragione di 516.000 euro per ciascuno degli anni dal 2003 al 2005, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

     6. La legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3 (Provvidenze per favorire la costituzione ed il funzionamento di consorzi fra piccole imprese industriali), e successive modifiche, è abrogata.

     7. Le domande di contributo presentate ai sensi del capo I della legge regionale 3/1973 e successive modifiche e integrazioni e non ancora accolte sono fatte salve e vengono contribuite ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 7. (Fondo di garanzia con contabilità separata)

     1. I Consorzi di garanzia fidi tra piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione sono autorizzati ad utilizzare una parte del fondo di garanzia erogato dall’Amministrazione regionale fino alla cifra di 800.000 euro, in un periodo di cinque anni, effettuando annualmente un singolo prelievo da comunicare all’Amministrazione regionale, per avviare la costituzione di un fondo di garanzia con contabilità separata, che può essere implementato con apporti di terzi, gestito con le modalità previste dalla «Comunicazione della Commissione sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie» (2000/C/71/07).

     2. Le condizioni che devono ricorrere affinché tale regime non costituisca aiuto di Stato vengono fissate in apposita deliberazione della Giunta regionale.

     3. I Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole e medie imprese industriali e di servizio alla produzione della regione, di cui all’articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25 (Contributi per la costituzione di un «fondo rischi» a favore dei Consorzi provinciali di garanzia fidi fra le piccole industrie della regione), come sostituito dall’articolo 14, comma 1, della legge regionale 2/1992, sono autorizzati ad utilizzare i finanziamenti regionali, concessi o da concedere ai rispettivi «fondi rischi», con riferimento all’ambito territoriale dell’intera regione senza alcun vincolo di natura provinciale per ogni singolo Consorzio.

     4. Il vincolo dell’utilizzo dei fondi in ambito regionale, di cui al comma 3, permane anche nel caso in cui i Consorzi dovessero per qualsiasi modalità collegarsi con altri organismi di garanzia extra regionali.

     5. Gli oneri derivanti dal comma 3, fanno carico all’unità previsionale di base 12.2.62.2.308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 7809 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 8. (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 27/1999 in materia di composizione del Comitato di distretto)

     1. Alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 11 novembre 1999, n. 27 (Per lo sviluppo dei Distretti industriali), dopo le parole «nella figura del Presidente» sono aggiunte le seguenti: «o di un suo delegato».

 

     Art. 9. (Modifica all’articolo 13 della legge regionale 11/2003). [9]

     [1. Al comma 3 dell’articolo 13 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione), le parole «da trasmettere alla Commissione europea per l’esame di compatibilità ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato CE» sono soppresse.]

 

     Art. 10. (Abrogazione)

     1. Il comma 26 dell’articolo 8 (Interventi nei settori economici) della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4, è abrogato.

 

Capo II

Interventi urgenti nel settore dell’artigianato

 

     Art. 11. (Modifica all’articolo 23 della legge regionale 12/2002)

     1. Il comma 2 dell’articolo 23 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell’artigianato), è sostituito dal seguente:

     «2. Il titolo di maestro artigiano è attribuito dalla Commissione provinciale per l’artigianato su domanda del titolare di impresa artigiana ovvero del socio di questa, purché partecipi personalmente all’attività, ovvero su proposta delle organizzazioni degli artigiani di cui all’articolo 2, comma 2, o delle Camere di commercio.».

 

     Art. 12. (Modifica all’articolo 26 della legge regionale 12/2002)

     1. Il comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

     «2. La richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 30 è presentata al Comune entro cinque anni dalla conclusione dei periodi lavorativi di cui al comma 1.».

 

     Art. 13. (Modifica all’articolo 28 della legge regionale 12/2002)

     1. Il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

     «2. La richiesta di autorizzazione di cui all’articolo 30 è presentata al Comune entro cinque anni dalla conclusione dei periodi lavorativi di cui al comma 1.».

 

          Art. 14. (Modifica all’articolo 31 della legge regionale 12/2002)

     1. Il comma 4 dell’articolo 31 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

     «4. I soci, i collaboratori familiari e i dipendenti che esercitano professionalmente le attività di cui agli articoli 25 e 27 devono essere in possesso della relativa qualifica professionale.».

 

     Art. 15. (Modifica all’articolo 44 della legge regionale 12/2002)

     1. Il comma 3 dell’articolo 44 della legge regionale 12/2002 è abrogato.

 

     Art. 16. (Modifiche alla rubrica del capo VI del titolo IV e all’articolo 54 della legge regionale 12/2002)

     1. La rubrica del capo VI del titolo IV della legge regionale 12/2002 è sostituita dalla seguente: «Finanziamenti per sostenere l’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura».

     2. La rubrica dell’articolo 54 della legge regionale 12/2002 è sostituita dalla seguente: «Finanziamenti a favore dell’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura».

     3. Il comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

     «1. Al fine di promuovere l’artigianato artistico, tradizionale e dell’abbigliamento su misura nei centri urbani, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese artigiane, operanti in tali settori, incentivi in forma di contributo in conto capitale.».

     4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 dell’articolo 54 della legge regionale 12/2002, come sostituito dal comma 3, fanno carico all’unità previsionale di base 13.1.63.2.338 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 8653 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione dopo le parole «artigianato artistico» sono inserite le seguenti: «, tradizionale e dell’abbigliamento su misura».

 

     Art. 17. (Modifica all’articolo 60 della legge regionale 12/2002)

     1. Il comma 3 dell’articolo 60 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

     «3. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il fondo rischi del consorzio di cui al comma 1.».

     2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 60, comma 3, della legge regionale 12/2002, come sostituito dal comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 13.2.63.2.356 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 8703 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.

 

     Art. 18. (Modifica all’articolo 75 della legge regionale 12/2002)

     1. Il comma 2 dell’articolo 75 della legge regionale 12/2002 è sostituito dal seguente:

     «2. Ai sensi dell’articolo 34 della legge regionale 7/2000, i regolamenti possono prevedere che, al fine dello svolgimento dell’attività istruttoria, l’Amministrazione regionale stipuli convenzioni con società o enti in possesso dei necessari requisiti di terzietà, tecnici e organizzativi.».

 

     Art. 19. (Norma transitoria)

     1. Le società in accomandita semplice già iscritte all’albo di cui all’articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 (Norme integrative e modificative della disciplina giuridica delle imprese artigiane), che non hanno adempiuto all’obbligo previsto dall’articolo 77, comma 13, della legge regionale 12/2002, devono regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di un anno dall’entrata in vigore della presente legge.

 

Capo III [10]

Interventi urgenti nel settore della cooperazione

 

     Art. 20. (Modifica dell’articolo 4 della legge regionale 28/1999)

     1. I commi 3 e 4 dell’articolo 4 della legge regionale 15 novembre 1999, n. 28 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti in materia di lavoro, cooperazione ed artigianato), sono abrogati.

 

     Art. 21. (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 28/1999)

     1. I commi 1 e 2 dell’articolo 5 della legge regionale 28/1999 sono sostituiti dai seguenti:

     «1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a FIN.RE.CO. finanziamenti da utilizzare per interventi a favore delle cooperative iscritte al Registro regionale delle cooperative di cui alla legge regionale 79/1982 e successive modifiche, e loro consorzi, che non aderiscono alle Associazioni regionali di cooperative di cui all’articolo 16 della medesima legge regionale 79/1982 o che aderiscono a tali Associazioni nelle ipotesi in cui le stesse non abbiano costituito i fondi mutualistici di cui all’articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

     2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati altresì per interventi a favore di enti e associazioni aventi come finalità statutaria la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ad esclusione delle Associazioni regionali di cooperative di cui all’articolo 16 della legge regionale 79/1982.».

     2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 5, commi 1 e 2, della legge regionale 28/1999, come sostituiti dal comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 13.3.63.2.448 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 8799 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con l’inserimento in fine delle parole «nonché a favore di enti e associazioni aventi come finalità statutaria la promozione e lo sviluppo della cooperazione».

 

     Art. 22. (Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 28/1999)

     1. L’articolo 8 della legge regionale 28/1999 è sostituito dal seguente:

     «Art. 8. (Regolamenti d’esecuzione)

     1. Con regolamenti d’esecuzione sono stabiliti le misure di aiuto e i criteri e le modalità d’intervento relativi agli incentivi di cui agli articoli 4 e 5.».

 

     Art. 23. (Norma transitoria)

     1. Fino all’entrata in vigore dei regolamenti di cui all’articolo 8 della legge regionale 28/1999, come sostituto dall’articolo 22, comma 1, continua ad applicarsi la disciplina previgente.

 

Capo IV

Interventi urgenti nel settore del commercio

 

     Art. 24. (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 8/1999) [11]

     [1. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1999, n. 8 (Normativa organica del commercio in sede fissa), è sostituito dal seguente:

     «4. I Comuni anche se non ricompresi tra quelli di cui all’articolo 26, comma 1, qualora interessati da flussi di turismo culturale, possono motivatamente istituire un raggruppamento merceologico, per la vendita di prodotti culturali, d’arte, di collezionismo e da ricordo.».]

 

     Art. 25. (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 8/1999) [12]

     [1. Al comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 8/1999 dopo le parole «anche al di fuori della fattispecie di società.» è inserito il seguente periodo: «Qualora l’attività commerciale non sia esercitata direttamente dal titolare o dal legale rappresentante, il preposto deve essere in ogni caso nominato.».]

 

     Art. 26. (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 8/1999) [13]

     [1. Al comma 10 dell’articolo 8 della legge regionale 8/1999 le parole «comma 3 dell’articolo 41» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2 dell’articolo 41».]

 

     Art. 27. (Modifica all’articolo 11 bis della legge regionale 8/1999) [14]

     [1. Al comma 3 dell’articolo 11 bis della legge regionale 8/1999, come inserito dall’articolo 8, comma 15, della legge regionale 13/2002, le parole «l’attività di formazione di cui agli articoli 5 e 13,» sono sostituite dalle seguenti: «l’attività di formazione di cui all’articolo 5 della presente legge e all’articolo 13, comma 48, secondo periodo, della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13,».]

 

     Art. 28. (Modifiche all’articolo 13 della legge regionale 8/1999) [15]

     [1. Il comma 4 dell’articolo 13 della legge regionale 8/1999 è abrogato.

     2. Ai commi 10 e 14 dell’articolo 13 della legge regionale 8/1999 le parole «mq. 2.500» sono sostituite dalle seguenti: «mq. 5.000».]

 

     Art. 29. (Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale 8/1999) [16]

     [1. L’articolo 16 della legge regionale 8/1999 è sostituito dal seguente:

     «Art. 16. (Modalità di applicazione degli standard urbanistici per le aree da riservare a parcheggio per gli esercizi commerciali)

     1. Per le finalità di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), in relazione alla commisurazione degli standard urbanistici in materia di aree da riservare a parcheggio per esercizi commerciali, trovano applicazione le disposizioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti salvo quanto stabilito dal comma 2.

     2. Le prescrizioni di cui al comma 1, in materia di aree da riservare a parcheggi in edifici preesistenti e già con destinazione d’uso commerciale alla data del 18 giugno 2003, così come definita dagli articoli 73 e 74 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni, non trovano applicazione.

     3. È ammesso reperire le aree da destinare a parcheggio, alle distanze indicate negli strumenti urbanistici o, in assenza di tali disposizioni, dalla vigente normativa urbanistica o di settore.

     4. Nelle zone omogenee Hc e nelle aree a destinazione prevalentemente commerciale costituite da più lotti funzionali, la distribuzione dei parcheggi deve essere progettata complessivamente per tutta la superficie interessata dall’intervento, prevedendo la realizzazione di aree verdi attrezzate, alberature, percorsi pedonali e ciclabili che migliorino la qualità dell’insediamento assicurando continuità con le eventuali limitrofe zone commerciali, produttive o di servizio.

     5. I titolari delle autorizzazioni di grandi strutture di vendita già insediate devono uniformarsi alle prescrizioni di cui al comma 4, relativamente alle aree parcheggio, nel caso in cui chiedano ampliamenti di superficie di vendita o di superficie coperta esistente alla data di entrata in vigore della presente legge.».]

 

     Art. 30. (Modifiche all’articolo 24 bis della legge regionale 8/1999)

     [1. Dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 24 bis della legge regionale 8/1999, come inserito dall’articolo 7, comma 65, della legge regionale 4/2001, sono aggiunte le seguenti:

     «l bis) ammodernamento degli immobili e degli impianti, ivi compreso il loro ampliamento, acquisto di beni mobili, quali automezzi, macchine per la movimentazione delle merci, attrezzature, macchine d’ufficio e arredi;

     l ter) introduzione di sistemi di sicurezza per contrastare gli atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, installazione di telecamere anti rapina e sistemi antifurto e anti taccheggio, vetri anti sfondamento e anti proiettile, acquisto casseforti, nonché interventi similari; per tali investimenti il limite minimo di spesa ammissibile è ridotto a 2.500 euro.».] [17]

     2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 24 bis, comma 1, della legge regionale 8/1999, come modificato dal comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 14.2.64.2.780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003- 2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento ai capitoli 9146 e 9147 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.

 

     Art. 31. (Modifiche all’articolo 24 ter della legge regionale 8/1999) [18]

     [1. Al comma 1 dell’articolo 24 ter della legge regionale 8/1999, come inserito dall’articolo 7, comma 66, della legge regionale 4/2001, le parole «lire 500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «260.000 euro».

     2. Il comma 6 dell’articolo 24 ter della legge regionale 8/1999 è abrogato.]

 

     Art. 32. (Modifiche all’articolo 25 della legge regionale 8/1999) [19]

     [1. Al comma 5 dell’articolo 25 della legge regionale 8/1999 le parole «di cui all’articolo 8» sono soppresse.

     2. Il comma 5 bis dell’articolo 25 della legge regionale 8/1999, come inserito dall’articolo 8, comma 20, della legge regionale 13/2002, è abrogato.

     3. Al comma 9 dell’articolo 25 della legge regionale 8/1999 le parole «l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio e la mezza giornata di chiusura infrasettimanale.» sono sostituite dalle seguenti: «l’orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio, la mezza giornata di chiusura infrasettimanale e la sospensione di cui all’articolo 35, anche se inferiore a trenta giorni.».]

 

     Art. 33. (Modifiche all’articolo 26 della legge regionale 8/1999 e norme transitorie) [20]

     [1. Il comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 8/1999 è sostituito dal seguente:

     «1. Nelle località ad economia turistica gli esercenti determinano liberamente l’orario di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali sia nei giorni feriali sia in quelli domenicali e festivi, in deroga a quanto disposto dall’articolo 25. Sono comunque considerate località turistiche i Comuni già facenti parte degli ambiti turistici di cui all’articolo 9, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, nonché i Comuni capoluogo di provincia o, se individuato diversamente dal Consiglio comunale, parte del territorio degli stessi.».

     2. Al comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 8/1999, dopo le parole «in vigore della presente legge, sentite» sono inserite le seguenti: «le Province e i Comuni interessati».

     3. Il termine di sessanta giorni, di cui all’articolo 26, comma 2, della legge regionale 8/1999, deve intendersi riferito alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4. In via transitoria e fino all’adozione della deliberazione della Giunta regionale, di cui all’articolo 26, comma 2, della legge regionale 8/1999, restano in vigore l’individuazione degli ambiti turistici di cui all’allegato «A» della legge regionale 18 marzo 1991, n. 10, e successive modifiche, e le individuazioni delle località ad economia turistica effettuate con deliberazione della Giunta regionale, ai sensi dell’articolo 26, comma 2, della legge regionale 8/1999.

     5. La norma transitoria di cui al comma 4 si applica ed estende i suoi effetti anche al territorio dei Comuni capoluogo di provincia o, se individuato diversamente dal Consiglio comunale, a parte dello stesso.

     6. Il comma 6 dell’articolo 23 (Disposizioni in materia di commercio e turismo) della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, è abrogato.]

 

     Art. 34. (Modifiche all’articolo 28 della legge regionale 8/1999) [21]

     [1. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 8/1999 è abrogata.

     2. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 8/1999 le parole «e la giornata di chiusura settimanale» sono soppresse.

     3. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 8/1999 è sostituita dalla seguente:

     «f) all’esercente è data facoltà di effettuare fino a due giornate di chiusura per riposo, nel corso della settimana; tale chiusura deve essere comunicata al Comune e esposta nel cartello dell’orario, secondo le modalità di cui alla lettera d).».

     4. Dopo il comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 8/1999 è inserito il seguente:

     «2 bis. Ove ne ricorra l’esigenza, i Comuni possono liberamente fissare la fascia oraria di apertura, anche in deroga al comma 2.».

     5. I commi 3, 4 e 5 dell’articolo 28 della legge regionale 8/1999 sono abrogati.]

 

     Art. 35. (Sostituzione dell’articolo 35 della legge regionale 8/1999) [22]

     [1. L’articolo 35 della legge regionale 8/1999 è sostituito dal seguente:

     «Art. 35. (Sospensione e cessazione dell’attività)

     1. La sospensione da parte degli operatori commerciali dell’attività degli esercizi di vendita al dettaglio di vicinato, di medie e grandi strutture, è comunicata al Comune almeno dieci giorni prima dell’inizio della sospensione medesima, qualora questa debba protrarsi per più di trenta giorni.

     2. La sospensione di cui al comma 1 non può superare i dodici mesi. Nei casi di forza maggiore e nel caso di gravi e circostanziati motivi non imputabili all’operatore, questo può chiedere preventivamente al Comune anche più di una volta l’autorizzazione a sospendere l’attività per periodi non superiori a sei mesi.

     3. È soggetta alla comunicazione al Comune la cessazione dell’attività degli esercizi di vendita di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla cessazione medesima.

     4. In caso di cessazione conseguente a cessione dell’esercizio, il cessionario deve rispettare quanto prescritto al comma 3 solo qualora la denuncia preventiva, ai sensi dell’articolo 36, comma 2, venga presentata dopo il termine di cui al medesimo comma 3.

     5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle chiusure stagionali delle attività commerciali nelle località ad economia turistica.».]

 

     Art. 36. (Sostituzione dell’articolo 36 della legge regionale 8/1999) [23]

     [1. L’articolo 36 della legge regionale 8/1999 è sostituito dal seguente:

     «Art. 36. (Subingresso)

     1. Il trasferimento in gestione o in proprietà degli esercizi commerciali di cui agli articoli 6, 7 e 8, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla denuncia preventiva e comporta di diritto il trasferimento dell’esercizio a chi subentra, sempreché sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 5.

     2. La denuncia preventiva deve essere presentata entro il termine di dodici mesi, decorrente dalla data del trasferimento dell’azienda, o, nel caso di subingresso per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena l’applicazione di quanto disposto dall’articolo 38, comma 1, lettera b), e comma 2, salvo proroga secondo il disposto di cui all’articolo 35, comma 2.

     3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell’attività o il soggetto cui l’azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell’azienda avvenga entro il termine di cui al comma 2. L’erede o il donatario, qualora privi dei requisiti di cui all’articolo 5, possono avvalersi di tale facoltà solo ai fini del trasferimento in proprietà dell’azienda commerciale ad un terzo soggetto.

     4. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l’attività del dante causa, fermo restando quanto prescritto ai commi 2 e 3.

     5.Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gesti one di un esercizio, la denuncia preventiva è valida fino alla data contrattuale in cui ha termine la gestione e alla cessazione della medesima il titolare deve effettuare, ai fini del ritorno in disponibilità dell’azienda, la denuncia preventiva entro il termine di cui al comma 2, decorrente dalla data di cessazione della gestione.».]

 

     Art. 37. (Modifiche all’articolo 37 della legge regionale 8/1999) [24]

     [1. Ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 37 della legge regionale 8/1999, le parole «da lire 3.000.000 a lire 18.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 1.600 euro a 10.000 euro».

     2. Ai commi 5, 6, 7, 7 bis e 8 dell’articolo 37 della legge regionale 8/1999 le parole «da lire 1.000.000 a lire 6.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 600 euro a 3.500 euro».

     3. Al comma 7 dell’articolo 37 della legge regionale 8/1999 le parole «commi 2, 3, 4 e 5» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 2 bis».]

 

     Art. 38. (Modifiche all’articolo 38 della legge regionale 8/1999) [25]

     [1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 38 della legge regionale 8/1999 le parole «o di cui all’articolo 6, comma 4, lettere a) e c)» sono soppresse.

     2. Il comma 2 dell’articolo 38 della legge regionale 8/1999 è sostituito dal seguente:

     «2. È disposta la chiusura degli esercizi di vicinato e delle medie strutture di cui al comma 2 bis dell’articolo 7 per le violazioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1. Nell’ipotesi di cui alla lettera d) del comma 1, si applica la sanzione accessoria dell’interdizione ad attivare un nuovo esercizio per un periodo compreso tra un minimo di sei e un massimo di dodici mesi.».]

 

     Art. 39. (Modifica all’articolo 41 della legge regionale 8/1999) [26]

     [1. Al comma 1 dell’articolo 41 della legge regionale 8/1999 le parole: «entro un anno» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi».]

 

     Art. 40. (Applicabilità dell’articolo 13, comma 2, della legge regionale 8/1999 alla ZAU) [27]

     [1. Il limite di mq. 5.000 di superficie coperta complessiva di cui all’articolo 13, comma 2, della legge regionale 8/1999, e successive modifiche, trova applicazione limitatamente alla Zona Annonaria Udinese già alla data di entrata in vigore della presente legge.]

 

     Art. 41. (Deroghe alle prescrizioni Hc per il Comune di Amaro) [28]

     [1. Le disposizioni urbanistiche previste dall’articolo 7, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41 (Piano regionale del Commercio e prescrizioni urbanistiche) e dall’articolo 29 della legge regionale 25 marzo 1996, n. 16 (Ulteriori disposizioni procedurali e norme modificative di varie leggi regionali), non si applicano nelle aree a destinazione commerciale costituite da più lotti funzionali e comprese nel piano particolareggiato di iniziativa del Comune di Amaro per lo sviluppo delle aree terremotate di cui alla legge 1 dicembre 1986, n. 879 (Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità) e alla legge regionale 27 dicembre 1990, n. 56 (Disciplina del passaggio ai Comuni delle zone terremotate dei beni trasferiti alla Regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi dell’articolo 21 della legge 1 dicembre 1986, n. 879).]

 

     Art. 42. (Modifiche all’articolo 9 della legge regionale 13/1992) [29]

     [1. I commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell’articolo 9 della legge regionale 27 marzo 1992, n. 13 (Norme per la prima applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sull’attività dei pubblici esercizi», nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia), e successive modifiche e integrazioni, sono sostituiti dai seguenti:

     «2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un pubblico esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla denuncia d’inizio attività di cui all’articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 27, e comporta di diritto il trasferimento dell’esercizio a chi subentra, sempreché sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda e il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.

     3. Il subentrante già iscritto nel registro alla data dell’atto di trasferimento dell’esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la denuncia di cui al comma 2 entro sei mesi a decorrere dalle predette date, pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Qualora il subentrante non sia iscritto nel registro, deve ottenere l’iscrizione e presentare la denuncia di cui al comma 2 entro un anno a decorrere dalle date di cui al primo periodo del presente comma, pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

     4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell’attività o il soggetto cui l’azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell’azienda avvenga entro il termine di cui al comma 3. L’erede o il donatario, qualora privi dell’iscrizione nel registro, possono avvalersi di tale facoltà solo ai fini del trasferimento in proprietà dell’azienda commerciale ad un terzo soggetto.

     5. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l’attività del dante causa, fermo restando quanto prescritto ai commi 3 e 4.

     6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione di un esercizio, la denuncia di cui al comma 2 è valida fino alla data contrattuale in cui ha termine la gestione e alla cessazione della medesima il titolare deve effettuare, ai fini del ritorno in disponibilità dell’azienda, la denuncia di cui al comma 2 entro il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della gestione.».]

 

     Art. 43. (Modifica all’articolo 13 della legge regionale 13/2000) [30]

     [1. Al secondo periodo del comma 48 dell’articolo 13 (Disposizioni in materia di turismo e commercio) della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, le parole «organizzati in via prioritaria» sono sostituite dalle seguenti: «organizzati e gestiti direttamente, senza delega ad altri soggetti,».]

 

     Art. 44. (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 13/2002) [31]

     [1. La lettera b) del comma 30 dell’articolo 8 (Disposizioni in materia di commercio) della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, è sostituita dalla seguente:

     «b) l’ampliamento si realizzi con un incremento della superficie coperta esistente alla data di entrata in vigore della presente legge non superiore a mq. 1.000;».]

 

     Art. 45. (Prescrizioni urbanistiche in materia di commercio) [32]

     [1. I procedimenti amministrativi determinati dalla presentazione di domande ai sensi dell’articolo 8, comma 33, della legge regionale 13/2002 conservano la loro validità anche nel caso di modifica della destinazione finale dell’insediamento.

     2. A seguito dell’introduzione di prescrizioni relative alla  realizzazione di infrastrutture viabilistiche, riferite ad ambiti  urbanistici di zona HC già oggetto dell’autorizzazione preventiva  prevista dall’articolo 8, comma 1, della legge regionale  41/1990, è ammessa la riperimetrazione di tale zona da  effettuarsi con variante al piano regolatore generale comunale  (PRGC) in deroga alle procedure di cui all’articolo 13, comma  7, della legge regionale 8/1999 alle seguenti condizioni:

     a) le superfici oggetto di riperimetrazione risultino della  medesima proprietà dell’area individuata in zona HC;

     b) siano escluse le aree soggette a tutela ambientale,  idrogeologica e paesaggistica;

     c) siano fatte salve le prescrizioni ed i vincoli urbanistici previsti  dall’autorizzazione preventiva approvata in ordine a superficie  coperta complessiva, superficie di vendita, dotazione di aree a  parcheggio e verde pubblico;

     d) non vi sia aumento della superficie coperta [33].]

 

     Art. 46. (Modifica dell’articolo 6 della legge regionale 14/2003 in materia di rimborso anticipato di obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA)

     1. Al comma 39 dell’articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) le parole «sono destinate all’erogazione» sono sostituite dalle parole «sono destinate direttamente al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per l’erogazione».

     2. I commi 40 e 41 dell’articolo 6 della legge regionale 14/2003 sono abrogati, intendendosi corrispondentemente revocate l’autorizzazione di spesa disposta a carico dell’unità previsionale di base 14.5.64.2.1308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 9321 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e rispettivamente l’iscrizione dell’entrata a carico dell’unità previsionale di base 5.2.562 dello stato di previsione dell’entrata dei bilanci precitati, con riferimento al capitolo 1312 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, i cui stanziamenti sono rispettivamente ridotti di pari importo.

 

     Art. 47. (Sportello unico) [34]

     [1. La legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), non trova applicazione nei confronti delle attività commerciali disciplinate da specifiche leggi di settore.]

 

     Art. 48. (Abrogazioni)

     1. L’articolo 34 (Disposizioni in materia di pubblici esercizi) della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, è abrogato.

     2. Il comma 3 dell’articolo 116 (Norme integrative della legge regionale 41/1990) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, è abrogato; sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Capo V

Interventi urgenti nel settore del turismo

 

     Art. 49. (Contributi al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI) [35])

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato regionale dell'Unione nazionale Pro Loco d'Italia - Friuli Venezia Giulia (UNPLI) contributi per l'istituzione e il funzionamento degli uffici IAT gestiti dalle Pro Loco e dai loro Consorzi [36].

     2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 14.3.64.1.1303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 9258 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 50. (Modifica all’articolo 12 della legge regionale 2/2002) [37]

     1. Dopo la lettera f) del comma 2 dell’articolo 12 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è aggiunta la seguente:

     «f bis) può nominare, tra i dipendenti di ruolo assegnati all’AIAT un proprio sostituto, che provvede in caso di assenza o impedimento ad adottare gli atti di ordinaria amministrazione dell’Agenzia, senza corresponsione di alcuna indennità aggiuntiva.».

 

     Art. 51. (Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale 2/2002)

     1. L’articolo 16 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «Art. 16. (Compensi)

     1. Al Presidente e ai restanti membri effettivi del Collegio dei revisori contabili compete un’indennità annuale lorda di carica stabilita con deliberazione della Giunta regionale.».

 

     Art. 52. (Modifica all’articolo 24 della legge regionale 2/2002) [38]

     1. Il comma 3 dell’articolo 24 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «3. Gli IAT assicurano i seguenti servizi, anche avvalendosi del personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, istituito ai sensi dell’articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, e, mediante apposite convenzioni, di personale di associazioni Pro-loco:

     a) informazione sulle opportunità turistiche e sulle disponibilità ricettive della località;

     b) distribuzione di materiale informativo;

     c) assistenza al turista;

     d) gestione di uno sportello per la tutela del turista.».

 

     Art. 53. (Sostituzione dell’articolo 32 della legge regionale 2/2002)

     1. [L’articolo 32 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «Art. 32. (Contributi a favore dei consorzi delle associazioni Pro-loco)

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione fra le Pro-loco del Friuli Venezia Giulia contributi per l’insediamento, il funzionamento e l’attività degli uffici sede dei consorzi delle associazioni Pro-loco.»] [39].

     2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 32, comma 1, della legge regionale 2/2002, come sostituito dal comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 14.3.64.1.1312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 9259 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata con la sostituzione delle parole «l’insediamento e il funzionamento» con le parole «l’insediamento, il funzionamento e l’attività».

 

     Art. 54. (Modifica all’articolo 55 della legge regionale 2/2002)

     1. [Prima del comma 1 dell’articolo 55 della legge regionale 2/2002 è inserito il seguente:

     «01. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 39, comma 2, è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da 260 euro a 1.550 euro.»] [40].

     2. Le entrate derivanti dall’applicazione del disposto di cui all’articolo 55 della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 1, sono accertate e riscosse nell’unità previsionale di base 3.5.1301 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 971 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.

 

     Art. 55. (Modifica all’articolo 64 della legge regionale 2/2002) [41]

     1. Dopo il comma 9 dell’articolo 64 della legge regionale 2/2002 sono aggiunti i seguenti:

     «9 bis. Nelle camere, nelle suite e nelle unità abitative è consentito aggiungere, in via temporanea e solo su richiesta del cliente, un ulteriore posto letto in deroga ai limiti dimensionali della superficie delle camere stabiliti dalla legislazione regionale vigente in materia, con obbligo di ripristino dei posti letto regolarmente autorizzati alla partenza del cliente.

     9 ter. La collocazione dei letti provvisoriamente aggiunti su richiesta del cliente è ammessa in deroga alle previsioni di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Regione 7 maggio 2002, n. 128, relativamente alla capacità ricettiva ordinaria dell’esercizio, e quindi del provvedimento di classificazione e dell’autorizzazione all’esercizio della struttura.».

 

     Art. 56. (Modifica all’articolo 71 della legge regionale 2/2002) [42]

     1. Al comma 3 dell’articolo 71 della legge regionale 2/2002 dopo le parole «associazioni, cooperative» sono aggiunte le seguenti: «consorzi partecipati da enti locali e società di capitale controllate da enti locali» e dopo le parole «finalità sociali» è aggiunta la parola «ricreative,».

 

     Art. 57. (Classificazione delle case e appartamenti per vacanze)

     1. Le «case ed appartamenti per vacanze», come definite all’articolo 83 del capo VIII della legge regionale 2/2002, mantengono la classificazione in atto nell’anno 2002 fino al 31 dicembre 2005 [43].

 

     Art. 58. (Modifica all’articolo 83 della legge regionale 2/2002) [44]

     1. Al comma 2 dell’articolo 83 della legge regionale 2/2002 le parole «cinque case o appartamenti per vacanze» sono sostituite da «due case o appartamenti per vacanze nel medesimo comune».

 

     Art. 59. (Modifica all’articolo 93 della legge regionale 2/2002) [45]

     1. Al comma 3 dell’articolo 93 della legge regionale 2/2002 dopo le parole «le case e appartamenti per vacanze» sono aggiunte le seguenti: «e gli alloggi per uso turistico di cui all’articolo 86».

     2. Il comma 3 bis dell’articolo 93 della legge regionale 2/2002, come aggiunto dall’articolo 23, comma 14, della legge regionale 12/2003, è sostituito dal seguente:

     «3 bis. La capacità ricettiva massima delle strutture di cui al comma 3 viene determinata dalla riduzione del 45 per cento dei parametri abitativi previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro della sanità 5 luglio 1975, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 18 luglio 1975, n. 190.».

     3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 93 della legge regionale 2/2002 sono aggiunti i seguenti:

     «3 ter. Nel locale soggiorno di cui all’articolo 2 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un posto letto in presenza di una superficie minima di mq. 14 e fatto salvo quanto disposto dal comma 3 bis. Per ogni posto letto aggiuntivo dovranno essere rispettati i limiti della superficie incrementale prevista per le stanze da letto fatto salvo quanto disposto dal comma 3 bis.

     3 quater. Negli alloggi monostanza di cui all’articolo 3 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 è consentita la collocazione di un terzo posto letto in presenza di una superficie minima di mq. 47, fatto salvo quanto disposto dal comma 3 bis.».

 

     Art. 60. (Modifiche all’articolo 100 della legge regionale 2/2002) [46]

     1. Il comma 4 dell’articolo 100 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «4. L’offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita con l’aggiunta di letti permanenti - fatte salve le ipotesi di deroga di cui all’articolo 64, commi 9 bis e 9 ter - comporta l’applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da 500 euro a 1.500 euro. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell’attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta giorni e la revoca dell’autorizzazione.»;

     2. Dopo il comma 8 dell’articolo 100 della legge regionale 2/2002 è aggiunto il seguente:

     «8 bis. L’esubero dei posti letto rispetto all’autorizzazione di esercizio viene sanzionato se supera il numero dei posti letto indicato nella certificazione di Prevenzione Incendi che può comprendere anche i letti aggiunti temporanei.».

 

     Art. 61. (Sostituzione dell’articolo 130 della legge regionale 2/2002)

     1. L’articolo 130 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «Art. 130. (Istituzione del primo albo regionale delle guide speleologiche-maestri di speleologia)

     1. In sede di prima applicazione delle disposizioni contenute nel presente capo, possono richiedere l’iscrizione all’albo di guida speleologica-maestro di speleologia, speleologi di chiara fama in possesso dei seguenti requisiti:

     a) godimento dei diritti civili e politici;

     b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell’Unione europea;

     c) idoneità psicofisica attestata da certificato rilasciato dall’Azienda per i servizi sanitari;

     d) iscrizione negli elenchi nazionali del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico da almeno quindici anni, ovvero svolgimento dell’attività di istruttore nell’ambito dello stesso Corpo o della Scuola nazionale di speleologia del Club Alpino Italiano o della Commissione nazionale scuole di speleologia della Società Speleologica Italiana, ovvero iscrizione all’albo delle guide alpine da almeno due anni, ovvero svolgimento, per almeno un mandato, dell’incarico di responsabile di stazione o di responsabile regionale del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ovvero esercizio della professione di guida alpina specializzata in speleologia ai sensi della legge regionale 20 novembre 1995, n. 44, ovvero svolgimento, da parte delle guide alpine iscritte al proprio Albo da almeno due anni, delle attività di cui all’articolo 126, comma 1, comprovato dal Collegio regionale delle guide alpine.

     2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell’interessato, di idonea documentazione corredata di una relazione esauriente dell’attività svolta.».

     2. Le domande di iscrizione all’albo di guida speleologica- maestro di speleologia, di cui all’articolo 130 della legge regionale 2/2002, come sostituito dal comma 1, devono essere presentate entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 62. (Modifica all’articolo 136 della legge regionale 2/2002)

     1. Il comma 3 dell’articolo 136 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «3. Sono ammessi ai corsi di cui ai commi 1 e 2 i candidati che abbiano l’età prescritta per l’iscrizione al relativo albo professionale e che, nel caso di corsi per guida alpina-maestro di alpinismo e guida speleologica- maestro di speleologia, abbiano esercitato la professione di aspirante nei due anni precedenti la data di presentazione della domanda.».

 

     Art. 63. (Modifica all’articolo 137 della legge regionale 2/2002)

     1. La lettera g) del comma 1 dell’articolo 137 della legge regionale 2/2002 è abrogata.

 

     Art. 64. (Modifica all’articolo 145 della legge regionale 2/2002)

     1. La lettera f) del comma 2 dell’articolo 145 della legge regionale 2/2002 è abrogata.

 

     Art. 65. (Modifica all’articolo 147 della legge regionale 2/2002)

     1. Il comma 3 dell’articolo 147 della legge regionale 2/2002 è sostituito dal seguente:

     «3. I corsi di abilitazione e aggiornamento sono promossi dall’Amministrazione regionale e sono organizzati dal Collegio almeno ogni due anni.».

     2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all’articolo 147, comma 3, della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 1, fanno carico all’unità previsionale di base 2.2.64.1.43 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 9323 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

 

     Art. 66. (Modifica all’articolo 150 della legge regionale 2/2002)

     1. Dopo il comma 2 dell’articolo 150 della legge regionale 2/2002 è aggiunto il seguente:

     «2 bis. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è accertato dalla Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, previa presentazione, da parte dell’interessato, di idonea documentazione.».

     2. Le domande di iscrizione all’albo degli operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci, di cui all’articolo 150 della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 1, devono essere presentate entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 67. (Modifica all’allegato «A» della legge regionale 2/2002)

     1. All’allegato «A» della legge regionale 2/2002, punto 2., «Dotazioni, impianti e attrezzature», al punto 2.062, dopo le parole (escluso il piano terreno) sono inserite le seguenti: «se tecnicamente realizzabile».

 

     Art. 68. (Modifica all’articolo 23 della legge regionale 12/2003)

     1. Il comma 17 dell’articolo 23 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), è abrogato.

 

     Art. 69. (Sostituzione dell’articolo 8 della legge regionale 44/1985)

     1. L’articolo 8 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 44 (Altezze minime e principali requisiti igienico-sanitari dei locali adibiti ad abitazione, uffici pubblici e privati ed alberghi), è sostituito dal seguente:

     «Art. 8. (Superfici minime abitabili delle camere da letto e delle unità abitative delle strutture ricettive alberghiere)

     1. Le superfici minime abitabili delle camere da letto delle strutture ricettive alberghiere di cui all’articolo 64, comma 2, della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, sono fissate in:

     a) mq. 8 per un posto letto;

     b) mq. 4 per ogni posto letto in più, fino ad un massimo consentito di quattro letti per camera.

     2. Le superfici minime abitabili delle unità abitative di cui all’articolo 64, comma 9, della legge regionale 2/2002 in strutture costituite da un unico locale allestito a camera da letto, angolo cottura, soggiorno e bagno, sono fissate in:

     a) mq. 8 per un posto letto;

     b) mq. 4 per il soggiorno con angolo cottura;

     c) mq. 4 per ogni posto letto in più, con esclusione del letto aggiuntivo di cui all’articolo 8 bis;

     d) mq. 3 per il bagno.

     3. Le superfici minime abitabili delle unità abitative di cui all’articolo 64, comma 9, della legge regionale 2/2002 costituite da più locali allestiti a camera da letto, angolo cottura, soggiorno e bagno, sono fissate in:

     a) mq. 8 per un posto letto nella camera;

     b) mq. 4 per ogni posto letto in più, fino ad un massimo consentito di quattro letti per camera;

     c) mq. 12 per la collocazione di un posto letto nel vano soggiorno con angolo cottura, con l’aggiunta di mq. 4 per ogni posto letto in più, con esclusione del letto aggiuntivo di cui all’articolo 8 bis;

     d) mq. 3 per il bagno.».

 

     Art. 70. (Sostituzione dell’articolo 8 bis della legge regionale 44/1985)

     1. L’articolo 8 bis della legge regionale 44/1985, come inserito dall’articolo 23, comma 16, della legge regionale 12/2003, è sostituito dal seguente:

     «Art. 8 bis. (Incremento temporaneo della ricettività nelle strutture ricettive alberghiere esistenti)

     1. Nelle camere delle strutture ricettive alberghiere è consentito aggiungere esclusivamente a richiesta documentata del cliente un posto letto temporaneo in deroga ai limiti dimensionali delle superfici minime abitabili stabilite dall’articolo 8. Si intende per temporaneo il posto letto immediatamente rimosso alla partenza del cliente.

     2. In ogni caso non è consentito il superamento della capacità ricettiva risultante dal numero dei posti letto indicati nell’autorizzazione prevenzione incendi rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.».

 

     Art. 71. (Inserimento dell’articolo 8 ter nella legge regionale 44/1985)

     1. Dopo l’articolo 8 bis della legge regionale 44/1985 è inserito il seguente:

     «Art. 8 ter. (Capacità ricettiva)

     1. È fatta salva la capacità ricettiva autorizzata nei vani realizzati antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge e non oggetto di interventi di ristrutturazione.».

 

     Art. 72. (Strutture ricettive a carattere sociale)

     1. I parametri dei requisiti igienico – sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 44/1985 possono essere ridotti del 50 per cento limitatamente alla superficie utile fissata per le stanze da letto delle strutture ricettive a carattere sociale.

 

Capo VI

Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro

 

     Art. 73. (Disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro)

     1. La concessione di contributi alle imprese da parte della Regione o da enti o società da questa partecipati è subordinata all’autocertificazione, di data non antecedente a sei mesi rispetto alla presentazione della domanda, da allegare all’istanza di contributo e resa dal legale rappresentante dell’azienda, attestante il rispetto delle normative vigenti in tema di sicurezza sul lavoro [47].

     1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai contributi previsti dall’articolo 55 della legge regionale 12/2002 [48].

     2. Salva l’applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge in caso di accertata falsità, la non rispondenza al vero dell’autocertificazione di cui al comma 1 è causa di decadenza dalla concessione del contributo. Ove questo sia stato già erogato, il beneficiario del contributo e l’autore dell’autocertificazione sono tenuti solidalmente a restituirne l’importo comprensivo degli interessi legali.

     3. I regolamenti che disciplinano le modalità di concessione dei contributi alle imprese da parte della Regione o da enti o società da questa partecipati dovranno essere formalmente integrati, entro il termine di novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con le disposizioni attuative dei commi 1 e 2.

     4. Le entrate derivanti dall’applicazione del disposto di cui al comma 2, affluiscono nell’unità previsionale di base 3.6.977 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 382 del documento tecnico allegato al bilanci medesimi.

 

Capo VII

Interventi urgenti per l’attivazione degli asili nido e micro-nidi nei luoghi di lavoro

 

     Art. 74. (Standard minimi organizzativi dei micro-nidi nei luoghi di lavoro). [49]

     [1. In attesa della definizione di una specifica normativa e allo scopo di utilizzare i fondi all’uopo trasferiti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, vengono adottati gli standard minimi organizzativi dei micro-nidi nei luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Legge finanziaria 2002), come da delibera del 14 aprile 2003 della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali).]

 

     Art. 75. (Priorità). [50]

     [1. In fase di prima applicazione sono considerati prioritari gli investimenti delle aziende per la realizzazione di nidi aziendali nei quali sia garantita la frequenza di bambini non figli di personale dipendente dalla stessa azienda nella misura almeno pari al 10 per cento ma non superiore al 40 per cento residenti nei territori limitrofi.]

 

Capo VIII

Interventi urgenti a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi

 

     Art. 76. (Tipologie d’intervento)

     1. L’Amministrazione regionale interviene a favore delle imprese dei settori industria, artigianato, commercio, turismo e servizi danneggiate direttamente o indirettamente dall’alluvione del 29 agosto 2003 e localizzate nei comuni di Chiusaforte, Dogna, Malborghetto Valbruna, Moggio Udinese, Pontebba, Resiutta e Tarvisio.

     2. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai Consorzi di garanzia fidi dei settori industria, artigianato, commercio, turismo e servizi della provincia di Udine finalizzati al rilascio di garanzie a favore delle imprese di cui al comma 1, a fronte di contratti di mutuo e/o di leasing relativi ad interventi connessi al ripristino e sviluppo delle proprie attività.

     3. Gli interventi di cui al comma 2 possono in via straordinaria, anche tenuto presente quanto stabilito dall’articolo 9, comma 4, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), in tema di controgaranzie, raggiungere il 90 per cento della garanzia richiesta.

     4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia di cui all’articolo 45 della legge regionale 12/2002, di seguito denominato Fondo, somme da destinare alla concessione di finanziamenti alle imprese artigiane di cui al comma 1, per interventi di ripristino e sviluppo dei beni aziendali distrutti o danneggiati.

     5. Tali somme costituiscono una gestione separata nell’ambito del Fondo e sono utilizzate per la concessione di finanziamenti a tasso zero per la durata massima di quindici anni, a copertura totale dell’investimento aziendale.

     6. I rientri dei finanziamenti concessi ai sensi del comma 4 confluiscono nella dotazione del Fondo.

     7. Per l’attuazione degli interventi di cui al comma 4 è stipulato apposito atto aggiuntivo alla convenzione di cui all’articolo 48 della legge regionale 12/2002.

     8. Fatto salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 si applicano le disposizioni di cui al capo II del titolo IV della legge regionale 12/2002.

     9. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale attualizzati a copertura totale della quota interessi relativa a mutui finanziati dal Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE), stipulati da parte delle imprese di cui al comma 1, per gli interventi di ripristino e sviluppo delle proprie attività.

     10. Il Mediocredito del Friuli Venezia Giulia S.p.A. per i fondi di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 (Finanziamenti per agevolare l’accesso al credito di imprese commerciali e del terziario, rapporti convenzionali con le banche, modificazioni a leggi agevolative nel settore del commercio, soppressione del Capo I della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36) e il Comitato di gestione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli Venezia Giulia per i fondi di cui all’articolo 106 della legge regionale 13/1998, sono autorizzati a utilizzare detti fondi per l’accensione di mutui a tasso zero, a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio di cui al comma 1 per gli interventi di ripristino e sviluppo delle proprie attività.

     11. Gli interventi di cui ai commi 3, 4, 9 e 10 sono disposti a favore di contratti stipulati entro il 31 dicembre 2004.

     12. Gli interventi di cui ai commi 3, 9 e 10 sono attuati secondo la regola “de minimis” di cui al Regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001.

     13. Con uno o più regolamenti di esecuzione sono stabiliti le modalità e i criteri relativi ai contributi di cui ai commi 4, 9 e 10.

     14. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 450.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 12.2.62.2.308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 7813 (2.1.243.3.10.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Finanziamenti ai Consorzi Garanzia Fidi dei settori industria, artigianato, commercio, turismo e servizi della provincia di Udine finalizzati al rilascio di garanzie alle imprese dei settori medesimi danneggiate da eventi calamitosi, a fronte di contratti di mutuo e/o di leasing per il ripristino e sviluppo delle proprie attività» e con lo stanziamento di 450.000 euro per l’anno 2003.

     15. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 850.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 13.2.9.2.343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 1372 (2.1.253.3.10.23) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Conferimenti al Fondo di rotazione a favore delle imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia per la concessione di finanziamenti per investimenti aziendali – gestione separata per interventi di ripristino e sviluppo dei beni aziendali distrutti o danneggiati da eventi calamitosi» e con lo stanziamento di 850.000 euro per l’anno 2003.

     16. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 12.2.62.2.308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 7814 (2.1.243.3.10.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, con la denominazione «Contributi in conto capitale attualizzati alle imprese dei settori industria, artigianato, commercio, turismo e servizi, danneggiate da eventi calamitosi a copertura della quota interessi dei mutui finanziati dal Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE) per interventi di ripristino e sviluppo» e con lo stanziamento di 200.000 euro per l’anno 2003.

     17. Agli oneri per complessivi 1.500.000 euro derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 14, 15 e 16 si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 53.5.8.1.713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 9681 «Oneri per spese impreviste» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l’anno 2003.

     18. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10, relativamente ai fondi di cui agli articoli 2 e 6 della legge regionale 36/1996, fanno carico all’unità previsionale di base 14.5.64.2.1308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento ai capitoli 9321, 9322, 9328 e 9329 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 10, relativamente ai fondi di cui all’articolo 106 della legge regionale 13/1998, fanno carico all’unità previsionale di base 14.5.64.2.584 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento ai capitoli 9311 e 9320 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     20. Per le finalità previste dal comma 10 e dall’articolo 2, comma 1, della legge regionale 36/1996, come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 6, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, è autorizzata la spesa di 234.721,32 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 14.5.64.2.1308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 9340 (2.1.243.7.10.24) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 64 – Servizio del commercio e del terziario – con la denominazione «Finanziamenti al Mediocredito del Friuli Venezia Giulia Spa da destinare a contributi in conto interessi in forma attualizzata, per l’attivazione di finanziamenti a condizioni agevolate, della durata massima di dieci anni, anche con operazioni di locazione finanziaria, a favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi, per le esigenze connesse alla costruzione, all’acquisto e all’ammodernamento degli esercizi, dei magazzini, delle relative pertinenze e degli uffici e all’acquisto di beni strumentali all’attività – fondi statali» e con lo stanziamento di 234.721,32 euro per l’anno 2003.

     21. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 20 si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 14.5.64.2.1308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 9339 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è ridotto di pari importo per l’anno 2003.

 

Capo IX

Disposizione finale

 

     Art. 77. (Sospensioni degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell’Unione europea)

     1. Gli effetti delle disposizioni contenute all’articolo 1, notificate alla Commissione dell’Unione europea unitamente ai relativi schemi di regolamento di esecuzione, ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 3, del Trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di stato) sono sospesi fino alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame della Commissione medesima [51].


[1] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.

[3] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.

[4] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.

[5] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.

[6] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.

[7] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Comma abrogato dall'art. 77 della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3, con la decorrenza ivi prevista.

[9] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 10 novembre 2005, n. 27.

[10] Capo abrogato dall'art. 38 della L.R. 3 dicembre 2007, n. 27.

[11] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[12] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[13] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[14] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[15] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[16] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[17] Comma abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[18] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[19] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[20] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[21] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[22] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[23] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[24] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[25] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[26] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[27] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[28] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[29] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[30] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[31] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[32] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[33] Comma così sostituito dall’art. 38 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18

[34] Articolo abrogato dall’art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[35] Rubrica così sostituita dall'art. 42 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[36] Comma così sostituito dall'art. 42 della L.R. 4 aprile 2013, n. 4.

[37] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[38] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[39] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[40] Comma abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[41] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[42] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[43] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 29 marzo 2005, n. 6 con la decorrenza ivi indicata.

[44] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[45] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[46] Articolo abrogato dall'art. 105 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 21.

[47] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 37 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[48] Comma inserito dall’art. 37 della L.R. 4 marzo 2005, n. 4.

[49] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[50] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[51] Comma così modificato dall’art. 6 della L.R. 21 luglio 2006, n. 12.