Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.8 caccia |
Data: | 18/05/1993 |
Numero: | 21 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. [2] |
Art. 3. |
Art. 4. |
Art. 5. |
Art. 6. |
Art. 7. |
Art. 8. |
Art. 9. |
Art. 10. |
Art. 11. |
Art. 12. |
Art. 13. |
Art. 14. |
Art. 15. [22] |
Art. 16. |
Art. 17. |
Art. 18. |
Art. 19. |
§ 3.8.38 - Legge Regionale 18 maggio 1993, n. 21.
Norme integrative e modificative in materia venatoria.
(B.U. 20 maggio 1993, n. 33 - S.S.).
1. Sul territorio del Friuli Venezia Giulia l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a tre colpi, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. Nella Zona faunistica delle Alpi, come individuata ai sensi dell'articolo 2 della
2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.
3. L'uso del fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 a ripetizione semiautomatica è consentito purchè il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.
1. [5].
2. Per l'utilizzo degli inviti di cui al comma 1 il socio e l'invitato devono cacciare insieme entro i limiti del carniere riservato al socio invitante.
2 bis. Qualora in una riserva di caccia di diritto dove si pratica esclusivamente la caccia di selezione agli ungulati, un numero di soci pari ad almeno il 15 per cento dei soci della riserva stessa richieda di praticare la caccia tradizionale agli ungulati, il Direttore della riserva di caccia deve destinare a tale attività un’unica zona della riserva idonea e di dimensioni proporzionali al numero dei soci richiedenti calcolata sulla superficie agro-silvo-pastorale al netto della superficie delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle zone escluse dall’esercizio venatorio di cui all’articolo 17, comma 2, lettera f) della
1. [8].
2. [9].
3. [10].
4. Nella zona di mare antistante la provincia di Trieste nonché oltre un miglio dalla costa nelle acque marine antistanti il territorio della provincia di Udine e di Gorizia è fatto divieto di praticare qualsiasi forma di caccia.
1. Ad interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 1, della
2. All'articolo 4, comma 1, della
2 bis. Qualora in una riserva di caccia di diritto dove si pratica esclusivamente la caccia di selezione agli ungulati un numero di soci pari ad almeno il 15 per cento dei soci della riserva stessa richieda di praticare la caccia tradizionale ad una o più delle specie cacciabili, l'assemblea dei soci deve destinare a tale attività un'unica zona idonea della riserva di dimensioni proporzionali al numero dei soci richiedenti relativamente alle singole specie, calcolate al netto della zona di rifugio [16].
3. Per la caccia di selezione restano ferme le disposizioni di cui alla
4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel territorio del Friuli-Venezia Giulia è vietato l'utilizzo della munizione spezzata per la caccia agli ugulati.
1. E' fatto divieto a chiunque, non autorizzato, di raccogliere e trasportare fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, prima di darne avviso al direttore della riserva di caccia di diritto competente per territorio, alle forze dell'ordine o 1 bis. A decorrere dall'anno 2017 le domande sono presentate alla Regione., che autorizzeranno il prelevamento [19].
2. Il rinvenitore potrà essere autorizzato alla custodia da parte della Regione [20].
3. Le spoglie di esemplari per le quali sia stata concessa l'autorizzazione di cui al comma 2 possono essere oggetto di trattamento tassidermico da pane dei tassidermisti regolarmente autorizzati a svolgere l'attività in forza dell'articolo 11 della
3 bis. Qualora le spoglie di cui ai commi precedenti riguardino esemplari di fauna selvatica protetta di particolare valore naturalistico, le medesime devono essere prioritariamente consegnate a musei di storia naturale, istituti universitari ovvero altri istituti di ricerca [21].
[1. Per la violazione delle disposizioni della
2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica pure per la violazione di disposizioni regionali concernenti l'attività venatoria non specificatamente sanzionate e non riconducibili alle violazioni individuate dagli articoli 30 e 31 della
3. Le entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo sono devolute alle Amministrazioni provinciali ai sensi della
1. Per gli agenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 della
1. A decorrere dal 1° luglio 1993 la prova orale per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 3 della
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore da lui delegato, sentito il Comitato regionale della caccia, viene stabilito il programma di esame relativamente alle norme di pronto soccorso.
1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della
2. Decorso il termine indicato nel comma 1, gli esemplari possono essere ulteriormente detenuti solo in presenza dell'elenco dettagliato indicato nel medesimo comma 1, vistato dalla Regione [25].
3. Qualora i detentori di uccelli vivi intendano cedere a terzi, anche temporaneamente, uno o più esemplari detenuti devono dare comunicazione del movimento previsto alla Regione. La cessione può essere effettuata solo ad avvenuta apposizione da parte della Regione del proprio visto sulla comunicazione di cui al presente comma [26].
[1] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 103 della
[3] Comma così sostituito dall'art. 148 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[5] Comma abrogato dall'art. 43 della
[6] Comma inserito dall'art. 28 della
[7] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[8] Comma abrogato dall'art. 43 della
[9] Comma abrogato dall'art. 43 della
[10] Comma abrogato dall'art. 43 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[13] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[14] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[15] Comma così modificato dall'art. 11 della
[16] Comma aggiunto dall'art. 26 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[18] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[19] Comma sostituito dall'art. 32 della
[20] Comma sostituito dall'art. 32 della
[21] Comma aggiunto dall'art. 32 della
[22] Articolo abrogato dall'art. 47 della
[23] Comma così modificato dall'art. 43 della
[24] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[25] Comma così modificato dall'art. 17 della
[26] Comma già modificato dall'art. 11 della