§ 3.8.38 - Legge Regionale 18 maggio 1993, n. 21.
Norme integrative e modificative in materia venatoria.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 caccia
Data:18/05/1993
Numero:21


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  [2]
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15.  [22]
Art. 16. 
Art. 17. 
Art. 18. 
Art. 19. 


§ 3.8.38 - Legge Regionale 18 maggio 1993, n. 21.

Norme integrative e modificative in materia venatoria.

(B.U. 20 maggio 1993, n. 33 - S.S.).

 

Art. 1. [1]

 

     Art. 2. [2]

     1. Sul territorio del Friuli Venezia Giulia l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a tre colpi, di calibro non superiore al 12, nonchè con fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica di calibro non inferiore a 5,6 millimetri con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a 40 millimetri. Nella Zona faunistica delle Alpi, come individuata ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), l'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi [3].

     2. E' consentito, altresì, l'uso del fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6, nonché l'uso dell'arco e del falco.

     3. L'uso del fucile con canna ad anima liscia di calibro non superiore al 12 a ripetizione semiautomatica è consentito purchè il relativo caricatore sia adattato in modo da non contenere più di un colpo.

 

     Art. 3. [4]

 

     Art. 4.

     1. [5].

     2. Per l'utilizzo degli inviti di cui al comma 1 il socio e l'invitato devono cacciare insieme entro i limiti del carniere riservato al socio invitante.

     2 bis. Qualora in una riserva di caccia di diritto dove si pratica esclusivamente la caccia di selezione agli ungulati, un numero di soci pari ad almeno il 15 per cento dei soci della riserva stessa richieda di praticare la caccia tradizionale agli ungulati, il Direttore della riserva di caccia deve destinare a tale attività un’unica zona della riserva idonea e di dimensioni proporzionali al numero dei soci richiedenti calcolata sulla superficie agro-silvo-pastorale al netto della superficie delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-venatorie nonché delle zone escluse dall’esercizio venatorio di cui all’articolo 17, comma 2, lettera f) della legge regionale 31 dicembre 1999, n. 30 (Gestione ed esercizio dell’attività venatoria nella regione Friuli-Venezia Giulia). La superficie destinata a tale caccia, unitamente alla superficie agro-silvo-pastorale totale della riserva, deve essere rideterminata ogni qual volta il numero dei richiedenti subisca una variazione in aumento o diminuzione superiore al 10 per cento dei soci della riserva. L’atto di destinazione costituisce regolamento ed è soggetto alla disciplina di cui al comma 5 dell’articolo 7 della legge regionale 30/1999 [6].

 

          Art. 5. [7]

 

     Art. 6.

     1. [8].

     2. [9].

     3. [10].

     4. Nella zona di mare antistante la provincia di Trieste nonché oltre un miglio dalla costa nelle acque marine antistanti il territorio della provincia di Udine e di Gorizia è fatto divieto di praticare qualsiasi forma di caccia.

 

          Art. 7. [11]

 

     Art. 8. [12]

 

     Art. 9. [13]

 

     Art. 10. [14]

 

     Art. 11.

     1. Ad interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, si intende che possono esercitare la caccia di selezione di cui alla medesima legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, coloro i quali siano in possesso dell'attestato di frequenza con profitto al corso effettuato a cura di una Amministrazione provinciale del Friuli-Venezia Giulia [15].

     2. All'articolo 4, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, è aggiunto il seguente periodo: (omissis).

     2 bis. Qualora in una riserva di caccia di diritto dove si pratica esclusivamente la caccia di selezione agli ungulati un numero di soci pari ad almeno il 15 per cento dei soci della riserva stessa richieda di praticare la caccia tradizionale ad una o più delle specie cacciabili, l'assemblea dei soci deve destinare a tale attività un'unica zona idonea della riserva di dimensioni proporzionali al numero dei soci richiedenti relativamente alle singole specie, calcolate al netto della zona di rifugio [16].

     3. Per la caccia di selezione restano ferme le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, così come modificata dalla legge regionale 4 dicembre 1991, n. 55, e dalla presente legge.

     4. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel territorio del Friuli-Venezia Giulia è vietato l'utilizzo della munizione spezzata per la caccia agli ugulati.

 

          Art. 12. [17]

 

     Art. 13. [18]

 

     Art. 14.

     1. E' fatto divieto a chiunque, non autorizzato, di raccogliere e trasportare fauna selvatica o parte di essa, rinvenuta con qualsivoglia modalità ed in qualsiasi tempo e luogo, prima di darne avviso al direttore della riserva di caccia di diritto competente per territorio, alle forze dell'ordine o 1 bis. A decorrere dall'anno 2017 le domande sono presentate alla Regione., che autorizzeranno il prelevamento [19].

     2. Il rinvenitore potrà essere autorizzato alla custodia da parte della Regione [20].

     3. Le spoglie di esemplari per le quali sia stata concessa l'autorizzazione di cui al comma 2 possono essere oggetto di trattamento tassidermico da pane dei tassidermisti regolarmente autorizzati a svolgere l'attività in forza dell'articolo 11 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56.

     3 bis. Qualora le spoglie di cui ai commi precedenti riguardino esemplari di fauna selvatica protetta di particolare valore naturalistico, le medesime devono essere prioritariamente consegnate a musei di storia naturale, istituti universitari ovvero altri istituti di ricerca [21].

 

     Art. 15. [22]

     [1. Per la violazione delle disposizioni della legge 11 febbraio 1992, n. 157, non rientranti fra quelle sanzionate dagli articoli 30 e 31 della legge medesima, si applica la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.

     2. La sanzione amministrativa di cui al comma 1 si applica pure per la violazione di disposizioni regionali concernenti l'attività venatoria non specificatamente sanzionate e non riconducibili alle violazioni individuate dagli articoli 30 e 31 della legge 11 febbraio 1992, n. 157.

     3. Le entrate derivanti dalla irrogazione delle sanzioni previste dal presente articolo sono devolute alle Amministrazioni provinciali ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.]

 

     Art. 16.

     1. Per gli agenti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, con compiti di vigilanza venatoria, che a seguito di quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 27 non possono effettuare l'esercizio venatorio nella riserva di caccia di diritto di appartenenza, l'Amministrazione regionale provvede al trasferimento in una delle tre riserve richieste con priorità rispetto agli altri richiedenti collocati nelle graduatorie di preferenza per le singole riserve interessate [23].

 

     Art. 17.

     1. A decorrere dal 1° luglio 1993 la prova orale per l'esame di abilitazione all'esercizio venatorio di cui all'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, comprende, ai sensi della legge 11 febbraio 1992, n. 157, anche la materia riguardante le norme di pronto soccorso.

     2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell'Assessore da lui delegato, sentito il Comitato regionale della caccia, viene stabilito il programma di esame relativamente alle norme di pronto soccorso.

 

     Art. 18. [24]

 

     Art. 19.

     1. Ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, coloro che detengono uccelli vivi da data non successiva a quella di entrata in vigore della legge medesima e che non abbiano già provveduto a farne denuncia agli organi competenti devono trasmettere il loro elenco dettagliato al Comitato provinciale della caccia competente per territorio, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Decorso il termine indicato nel comma 1, gli esemplari possono essere ulteriormente detenuti solo in presenza dell'elenco dettagliato indicato nel medesimo comma 1, vistato dalla Regione [25].

     3. Qualora i detentori di uccelli vivi intendano cedere a terzi, anche temporaneamente, uno o più esemplari detenuti devono dare comunicazione del movimento previsto alla Regione. La cessione può essere effettuata solo ad avvenuta apposizione da parte della Regione del proprio visto sulla comunicazione di cui al presente comma [26].


[1] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[2] Articolo abrogato dall'art. 103 della L.R. 21 luglio 2017, n. 28.

[3] Comma così sostituito dall'art. 148 della L.R. 21 ottobre 2010, n. 17.

[4] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[5] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[6] Comma inserito dall'art. 28 della L.R. 17 luglio 1996, n. 24, abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30 e così sostituito dall’art. 12 della L.R. 17 aprile 2003, n. 10.

[7] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[8] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[9] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[10] Comma abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[11] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[12] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[13] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[14] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[15] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[16] Comma aggiunto dall'art. 26 della L.R. 17 luglio 1996, n. 24.

[17] Articolo abrogato dall'art. 11 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[18] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[19] Comma sostituito dall'art. 32 della L.R. 17 luglio 1996, n. 24, già modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[20] Comma sostituito dall'art. 32 della L.R. 17 luglio 1996, n. 24, già modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[21] Comma aggiunto dall'art. 32 della L.R. 17 luglio 1996, n. 24. L'art. 32, L.R. 24/1996 è stato abrogato dall'art. 18 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[22] Articolo abrogato dall'art. 47 della L.R. 6 marzo 2008, n. 6.

[23] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[24] Articolo abrogato dall'art. 43 della L.R. 31 dicembre 1999, n. 30.

[25] Comma così modificato dall'art. 17 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.

[26] Comma già modificato dall'art. 11 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13 e così ulteriormente modificato dall'art. 17 della L.R. 11 marzo 2016, n. 3.