§ 5.5.20 – L.R. 10 settembre 1990, n. 46.
Istituzione dell'Ente regionale per i problemi dei migranti.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.5 emigrazione
Data:10/09/1990
Numero:46


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Coordinamento degli interventi.
Art. 3.  Destinatari degli interventi.
Art. 4.  Programmazione degli interventi.
Art. 5.  Associazioni degli immigrati.
Art. 17.  Comitato regionale dell'Emigrazione.
Art. 18.  Consulta regionale dell'Immigrazione.
Art. 19.  Compiti della Consulta.
Art. 20.  Organizzazione della Direzione.
Art. 21.  Servizio dell'Emigrazione.
Art. 22.  Servizio dell'Immigrazione.
Art. 23.  Servizio degli Affari Amministrativi e Contabili.
Art. 24.  Devoluzione dei compiti del Servizio autonomo dell'Emigrazione all'Ente.
Art. 25.  Norma di raccordo.
Art. 26.  Integrazioni della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7.
Art. 27.  Norma transitoria.
Art. 28.       1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1990 e lire 200 [...]
Art. 29.  Entrata in vigore.


§ 5.5.20 – L.R. 10 settembre 1990, n. 46. [1]

Istituzione dell'Ente regionale per i problemi dei migranti.

(B.U. 11 settembre 1990, n. 110).

TITOLO I

INIZIATIVE DI POLITICA ATTIVA NEI CONFRONTI DEL PROBLEMA DEI MIGRANTI

CAPO I

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, nel quadro di una politica di sviluppo tesa ad eliminare gli squilibri territoriali, economici e sociali delle zone d'esodo, nell'ambito delle competenze attribuite dallo Statuto di autonomia, in armonia con le direttive CEE e con la legislazione statale vigente in materia di immigrazione extracomunitaria, al fine di garantire il godimento dei diritti umani da parte degli immigrati, attua interventi di politica attiva, per rendere effettivo il diritto al lavoro e per contribuire all'elevazione culturale e professionale degli emigrati ed immigrati.

     2. Tali finalità vengono perseguite attraverso l'osservazione sistematica dei flussi migratori e del mercato del lavoro, la formazione professionale dei lavoratori, il sostegno ai processi di inserimento e reinserimento, nonché le iniziative volte a mantenere i legami etnici, culturali e linguistici con la terra d'origine. Particolare attenzione viene riservata ai giovani, alle donne, ai disabili ed alle persone emarginate o soggette a rischio di emarginazione.

     3. La Regione, altresì, al fine di assicurare agli immigrati extracomunitari l'effettivo godimento dei diritti civili e sociali, rimuovendo gli ostacoli che di fatto limitano la loro uguaglianza con i cittadini italiani, ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 35 della Costituzione ed in armonia con la legislazione nazionale vigente, adegua, entro 6 mesi dell'entrata in vigore della presente legge, la legislazione regionale, in tutti i settori di competenza, in materia di assistenza sociale e sanitaria, di diritto allo studio, di formazione professionale, di insediamento abitativo, di artigianato, commercio e cooperazione, anche mediante la predisposizione di progetti obiettivo.

     4. Nell'ambito delle proprie competenze la Regione, inoltre, può stabilire priorità di interventi a favore di immigrati extra comunitari aventi legami di origine familiare con il Friuli-Venezia Giulia.

 

     Art. 2. Coordinamento degli interventi.

     1. Per il conseguimento delle predette finalità la Regione ricerca la partecipazione di tutte le forze sociali, sostiene e valorizza l'operato delle realtà associative impegnate nel settore e provvede a favorirne gli interventi con misure ordinarie e straordinarie.

     2. Le misure ordinarie consistono nelle provvidenze disposte per la generalità dei cittadini e vengono adattate alle particolari esigenze degli immigrati, mediante l'introduzione di priorità e di correttivi conformemente a quanto previsto dai commi 3 e 4 dell'articolo 1.

     3. Le misure straordinarie sono invece programmate ed attuate, nelle materie di competenza regionale per assicurare la soluzione di quei problemi economici, sociali e culturali dei lavoratori emigrati ed immigrati e dei loro familiari che rivestono caratteri peculiari ed esclusivi del problema migratorio.

 

     Art. 3. Destinatari degli interventi.

     1. Per il settore Emigrazione i destinatari degli interventi sono quelli individuati dalla Regione con la legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni [2].

     2. Per il settore Immigrazione sono destinatari degli interventi gli immigrati provenienti da Paesi extra-comunitari che abbiano residenza o dimora nel territorio della regione Friuli-Venezia Giulia ai sensi della legislazione nazionale vigente, nonché i loro coniugi ed i loro figli.

     3. Sono esclusi, ai sensi dell'art. 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943:

     a) i lavoratori frontalieri;

     b) gli artisti ed i lavoratori dello spettacolo;

     c) gli stranieri occupati presso istituzioni di diritto internazionale;

     d) gli stranieri occupati presso organizzazioni od imprese straniere che siano state ammesse nel territorio nazionale con contratti specifici e per tempo limitato;

     e) i marittimi.

 

     Art. 4. Programmazione degli interventi. [3]

     1. In armonia con gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo e nel quadro del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione della Regione, la politica nei confronti del problema dei migranti si esplica mediante un piano triennale ed un programma annuale di interventi articolato in progetti predisposti, tenuto anche conto delle proposte formulate dagli Enti locali e dalle Associazioni degli emigrati e degli immigrati, dall'Ente per i problemi dei migranti, di cui al Titolo II della presente legge.

     2. Ogni anno si procede all'aggiornamento del Piano ricostituendo la sua estensione triennale, si rideterminano le priorità e gli obiettivi generali che si intendono perseguire nei settori dell'emigrazione e dell'immigrazione e si ridefinisce, in proiezione triennale, il quadro delle risorse disponibili.

     3. Con il Programma annuale degli interventi si dà attuazione concreta agli obiettivi generali individuati dal Piano triennale nei vari settori del problema migratorio, secondo una logica di intervento progettuale.

     4. Il Programma annuale, all'interno di ciascun progetto, specifica:

     a) i riferimenti a leggi nazionali e regionali ed al Piano regionale di sviluppo;

     b) i presupposti, le motivazioni ed i contenuti degli interventi;

     c) i tempi, le modalità di attuazione e di finanziamento.

     5. Il Piano triennale ed il Programma annuale degli interventi vengono approvati con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 5. Associazioni degli immigrati.

     1. La Regione riconosce la funzione sociale e culturale svolta dalle organizzazioni ed associazioni, a servizio degli immigrati a carattere nazionale e dalle associazioni degli immigrati che abbiano una sede permanente nel territorio del Friuli-Venezia Giulia ed operino localmente con continuità a favore degli immigrati stessi da almeno un anno.

     2. In considerazione della particolare situazione etnico-geografica della Regione, possono essere riconosciute anche organizzazioni ed associazioni a carattere regionale, purché rispondano alle caratteristiche previste al comma 1.

     3. A tal fine presso la Giunta regionale è istituito l'Albo delle Associazioni degli immigrati di cui ai commi 1 e 2.

     4. Per ottenere l'iscrizione, che è subordinata ad un'apposita deliberazione di Giunta, previo parere della Consulta di cui all'articolo 18, le associazioni debbono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredando la stessa con:

     a) copia autentica dell'atto costitutivo;

     b) idonea documentazione comprovante lo svolgimento di attività a favore degli immigrati e conformi alle indicazioni della presente legge;

     c) elencazione dei soci iscritti, modalità d'iscrizione e composizione degli organi direttivi;

     d) indicazione circa la sede principale o secondaria in Friuli-Venezia Giulia.

TITOLO II [4]

ENTE REGIONALE PER I PROBLEMI DEI MIGRANTI

 

     Artt. 6. - 16. [5]

TITOLO III

ORGANI CONSULTIVI

 

     Art. 17. Comitato regionale dell'Emigrazione. [6]

     1. Per l'esame delle problematiche relative all'emigrazione, l'Ente si avvale, quale proprio Organismo consultivo, del Comitato regionale dell'Emigrazione previsto dall'articolo 9 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni.

     2. A decorrere dalla data di soppressione del Servizio autonomo dell'emigrazione di cui al successivo articolo 24, il Comitato regionale dell'Emigrazione viene convocato e presieduto dal Presidente dell'Ente.

     3. A decorrere dalla stessa data il Presidente dell'Ente esercita, in detto organismo, le funzioni precedentemente attribuite al Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato ai problemi dell'Emigrazione.

 

     Art. 18. Consulta regionale dell'Immigrazione.

     1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è istituita, presso l'Ente, la Consulta regionale dell'Immigrazione quale Organo consultivo.

     2. Allo stesso modo si provvede all'eventuale sostituzione di coloro, che per qualsiasi motivo, abbiano cessato di far parte della Consulta.

     3. I supplenti intervengono alle sedute solo se sostituiscono componenti effettivi assenti.

     4. La Consulta ha la durata di cinque anni.

     5. La Consulta è composta dai seguenti membri:

     a) il Presidente dell'Ente;

     b) il Direttore dell'Ente;

     c) n. 6 immigrati extra comunitari designati dalle Associazioni di cui all'articolo 5, comma 3;

     d) n. 4 rappresentanti delle Associazioni degli immigrati riconosciute ai sensi dell'articolo 5;

     e) n. 1 rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

     f) n. 1 rappresentante designato congiuntamente dai Patronati maggiormente rappresentativi;

     g) n. 1 rappresentante designato dall'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

     h) n. 1 rappresentante designato dell'ANCI;

     i) n. 1 rappresentante designato dall'UPI;

     l) n. 1 rappresentante designato dall'UNCEM;

     m) il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o un suo delegato.

     6. La designazione dei vari rappresentanti, effettivi e supplenti, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta formulata dall'Ente.

     7. Trascorso tale termine la Consulta viene costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti la Consulta stessa e fatte comunque salve le successive integrazioni.

     8. La Consulta elegge nel suo seno un Vice Presidente tra i membri previsti al comma 5, lettera c) o d) del presente articolo.

     9. Il Presidente della Consulta può, qualora lo ritenga utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli Enti locali, di Amministrazioni ed Enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali o loro sostituti ed esperti.

     10. La Consulta è presieduta dal Presidente dell'Ente, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta motivata un terzo dei componenti.

     11. La partecipazione alle riunioni è gratuita. Ai componenti della Consulta che non siano dipendenti pubblici e che risiedano in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori della Consulta, viene riservato lo stesso trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali.

     12. Le riunioni della Consulta sono valide allorquando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.

     13. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell'Ente, designato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore.

 

     Art. 19. Compiti della Consulta.

     1. La Consulta svolge i seguenti compiti:

     a) esprime pareri sul piano triennale e sui programmi annuali, da attuarsi a carico del Fondo regionale per l'immigrazione, nonché su eventuali iniziative specifiche per il settore;

     b) formula proposte per l'effettuazione di accertamenti ed indagini sul problema immigratorio, sulle condizioni di vita e di lavoro degli immigrati e delle loro o famiglie che risiedono nella regione per promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti ed interessi;

     c) formula proposte all'Ente interessanti il settore dell'immigrazione e può rappresentare all'Amministrazione regionale proposte di intervento presso il Parlamento ed il Governo per l'adozione di opportuni provvedimenti, anche in armonia con gli Organismi comunitari ed internazionali per la tutela degli immigrati e delle loro famiglie;

     d) esprime parere sulle domande di riconoscimento presentate dalle associazioni degli immigrati di cui all'art. 5.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI

 

     Art. 20. Organizzazione della Direzione. [7]

     1. L'Ente si avvale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di una Direzione che cura:

     a) il coordinamento delle attività dei Servizi in cui è articolata, assicurando il loro regolare svolgimento;

     b) gli affari generali di interesse dell'Ente non espressamente attribuiti alla competenza dei Servizi.

     2. La Direzione dell'Ente si articola nei seguenti Servizi:

     a) Servizio dell'emigrazione;

     b) Servizio dell'immigrazione;

     c) Servizio degli affari amministrativi e contabili.

 

     Art. 21. Servizio dell'Emigrazione. [8]

     1. Il Servizio dell'Emigrazione:

     a) cura, in collaborazione con le strutture operative regionali, con gli enti locali e con gli enti, associazioni ed istituzioni interessati, la programmazione, il coordinamento e la gestione di tutti gli interventi ed attività, anche promozionali, nel settore dell'emigrazione;

     b) svolge le funzioni di segretariato sociale per l'accoglimento, l'assistenza e l'informazione nei confronti degli emigrati e dei rimpatriati;

     c) attua studi e ricerche sui problemi dell'emigrazione, anche in collaborazione con altre strutture pubbliche.

 

     Art. 22. Servizio dell'Immigrazione. [9]

     1. Il Servizio dell'Immigrazione:

     a) cura, in collaborazione con le strutture operative regionali, con gli Enti locali e con gli enti, associazioni ed Istituzioni interessati, la programmazione, il coordinamento e la gestione di tutti gli interventi, anche promozionali, nel settore dell'Immigrazione;

     b) svolge le funzioni di segretariato sociale per l'accoglimento, l'assistenza e l'informazione nei confronti degli immigrati;

     c) attua studi e ricerche sui problemi dell'immigrazione, anche in collaborazione con altre strutture pubbliche.

 

     Art. 23. Servizio degli Affari Amministrativi e Contabili. [10]

     1. Il Servizio degli Affari Amministrativi e Contabili:

     a) cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della Direzione;

     b) fornisce agli Uffici il relativo supporto di indirizzo tecnico.

 

     Art. 24. Devoluzione dei compiti del Servizio autonomo dell'Emigrazione all'Ente. [11]

     1. In materia di emigrazione, l'Ente applica le norme di cui alle leggi regionali 5 giugno 1978, n. 51 e 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dall'1 gennaio 1991.

     2. Il Servizio autonomo dell'Emigrazione è soppresso da tale data: conseguentemente, da pari data, la lettera e) dell'articolo 141 e l'articolo 166 del Capo V del Titolo VI della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 sono soppressi.

TITOLO V

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E DI RACCORDO CON LE LEGGI REGIONALI 31

AGOSTO 1981, N. 53 E 1º MARZO 1988, N. 7

 

     Art. 25. Norma di raccordo.

     1. In relazione a quanto disposto dal precedente articolo 20, il numero dei posti in organico nel ruolo unico regionale per la qualifica funzionale di Dirigente e il numero degli incarichi di cui all'art. 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, vengono aumentati rispettivamente di tre unità ed una unità.

 

     Art. 26. Integrazioni della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7. [12]

     1. All'articolo 199, comma 1, della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, dopo la lettera i) viene aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis) [13].

     2. All'articolo 232 della legge regionale n. 7/1988, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [14].

     3. La menzione della Direzione regionale o Servizio autonomo competente, contenuta negli articoli 230, 232 e 234 della legge regionale n. 7/1988, va riferita, per l'Ente regionale per i problemi dei migranti, alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale.

     4. Ai fini dell'autorizzazione di cui all'articolo 231, comma 3 della legge regionale n. 7/1988, la competenza è attribuita alla Giunta regionale.

     5. All'articolo 238 della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:

     (Omissis) [15].

 

     Art. 27. Norma transitoria. [16]

     1. A decorrere dall'1 gennaio 1991, viene istituito un Ufficio stralcio del Servizio autonomo dell'emigrazione, con il compito di definire i procedimenti amministrativi avviati in esecuzione di deliberazioni della Giunta regionale anteriori all'1 gennaio 1991 ed ogni altro affare pendente già di competenza del soppresso Servizio autonomo dell'emigrazione [17].

     1. bis (Omissis) [18].

     2. L'Ente provvede alla concessione ed all'erogazione dei finanziamenti straordinari previsti dall'articolo 21 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, e decorso il termine previsto al comma 2 dell'articolo 21 della citata legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, il Servizio dell'emigrazione provvede a trasmettere le domande tese ad ottenere i finanziamenti straordinari all'Ente per l'ulteriore corso delle stesse [19].

     3. Fino alla data di costituzione della Consulta dell'immigrazione le Associazioni degli immigrati vengono iscritte all'albo di cui all'articolo 5, comma 3, senza l'acquisizione del parere della Consulta medesima.

TITOLO VI

NORMA FINANZIARIA

 

     Art. 28.

     1. Per gli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1990 e lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

     2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990 sono istituiti, alla Rubrica n. 2, il programma 2.2.5., e tra le spese correnti

- Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 260 [1.1.155.2.08.07] con la

denominazione «Contributo annuo all'Ente regionale per i problemi dei

migranti per le spese di funzionamento» e con lo stanziamento complessivo

in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire

100 milioni per l'anno 1990 e lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991

e 1992.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettera c), dall'articolo 8, comma 2, lettera b) e dall'articolo 24 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.100 milioni, per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

     4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990/1992 - a decorrere dall'anno 1991 - è istituito - alla Rubrica n. 2 - programma 2.2.5. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 270 [2.1.235.5.08.07] con la denominazione «Finanziamento all'Ente regionale per i problemi dei migranti per gli interventi nel settore dell'emigrazione» e con lo stanziamento complessivo di lire 6.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

     5. Per le finalità previste dall'articolo 7, comma 2, lettere b), c) e g), dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e dell'articolo 27, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per l'anno 1990 e lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

     6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l'anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 2 - Programma 2.2.5. - spese d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 271 [2.1.235.5.08.07] con la denominazione «Finanziamento all'Ente regionale per i problemi dei migranti per gli interventi nel settore dell'immigrazione» e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per l'anno 1990 e lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

     7. Sui capitoli sottonotati vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, a fianco di ciascuno indicati:

     a) capitolo 260: lire 100 milioni;

     b) capitolo 271: lire 600 milioni;

     8. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 260, 270 e 271 vengono inseriti nell'elenco n. 1 allegato al bilanci predetti.

     9. All'onere complessivo di lire 7.700 milioni in termini di competenza si provvede:

     a) per complessive lire 7.100 milioni mediante storno dai sotto citati capitoli dello stato di previsione precitato per gli importi a fianco dei medesimi indicati:

     1. capitolo 6000: lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992;

     2. capitolo 6020: lire 6.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992;

     3. capitolo 6023: lire 500 milioni per l'anno 1990;

     4. capitolo 8841: lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

     b) per complessive lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, mediante prelevamento, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul cap. 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 16 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

     10. All'onere complessivo di lire 700 milioni in termini di cassa si provvede:

     a) per lire 500 milioni mediante storno di pari importo, dal predetto capitolo 6023 dello stato di previsione precitato;

     b) per lire 200 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato.

     11. I capitoli 6000 e 6020 vengono eliminati dal precitato elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

 

     Art. 29. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 35 della L.R. 4 marzo 2005, n. 5.

[2] Comma abrogato dall’art. 17 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7 con decorrenza dall’1 gennaio 2003 come stabilito dall’art. 19 della stessa L.R. 7/2002.

[3] Articolo abrogato dall’art. 17 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7 con decorrenza dall’1 gennaio 2003 come stabilito dall’art. 19 della stessa L.R. 7/2002.

[4] Il presente titolo, comprendente gli artt. 1 - 16, è stato abrogato dall'art. 7 della L.R. 26 aprile 1999, n. 11.

[5] Il presente titolo, comprendente gli artt. 1 - 16, è stato abrogato dall'art. 7 della L.R. 26 aprile 1999, n. 11.

[6] Articolo abrogato dall’art. 17 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7 con decorrenza dall’1 gennaio 2003 come stabilito dall’art. 19 della stessa L.R. 7/2002.

[7] Articolo abrogato dall’art. 17 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7 con decorrenza dall’1 gennaio 2003 come stabilito dall’art. 19 della stessa L.R. 7/2002.

[8] Articolo abrogato dall’art. 17 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7 con decorrenza dall’1 gennaio 2003 come stabilito dall’art. 19 della stessa L.R. 7/2002.

[9] Articolo abrogato dall’art. 17 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7 con decorrenza dall’1 gennaio 2003 come stabilito dall’art. 19 della stessa L.R. 7/2002.

[10] Articolo abrogato dall’art. 17 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7 con decorrenza dall’1 gennaio 2003 come stabilito dall’art. 19 della stessa L.R. 7/2002.

[11] Articolo abrogato dall’art. 17 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7 con decorrenza dall’1 gennaio 2003 come stabilito dall’art. 19 della stessa L.R. 7/2002.

[12] Articolo abrogato dall’art. 17 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7 con decorrenza dall’1 gennaio 2003 come stabilito dall’art. 19 della stessa L.R. 7/2002.

[13] Norma già inserita nei testi delle leggi originarie.

[14] Vedi nota che precede.

[15] Vedi nota [4].

[16] Articolo abrogato dall’art. 17 della L.R. 26 febbraio 2002, n. 7 con decorrenza dall’1 gennaio 2003 come stabilito dall’art. 19 della stessa L.R. 7/2002.

[17] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 1990, n. 57. Vedi anche l'art. 2 della L.R. 27 maggio 1991, n. 20.

[18] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 29 dicembre 1990, n. 57 e successivamente abrogato dall'art. 1 della L.R. 27 maggio 1991, n. 20.

[19] Vedi la deroga di cui all'art. 92 della L.R. 1º febbraio 1991, n. 4.