§ 6.4.183 – L.R. 12 settembre 2001, n. 23.
Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:12/09/2001
Numero:23


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario).
Art. 2.  (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali).
Art. 3.  (Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali).
Art. 4.  (Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti).
Art. 5.  (Finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e dello sport).
Art. 6.  (Interventi nei settori produttivi).
Art. 7.  (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili).
Art. 8.  (Copertura finanziaria).
Art. 9.  (Entrata in vigore).


§ 6.4.183 – L.R. 12 settembre 2001, n. 23. [1]

Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

(B.U. 14 settembre 2001, n. 37 - S.S. n. 18).

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario).

     1. Ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, il saldo finanziario complessivo presunto di lire 547.088.149.458 - iscritto tra le entrate nel bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e nel bilancio per l'anno 2001, in applicazione dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1999, è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell'esercizio 2000, nell'importo di lire 620.387.681.401, con una differenza in aumento di lire 73.299.531.943, di cui lire 67.819.738.882 costituiscono quota vincolata alle spese autorizzate dalle seguenti disposizioni con riferimento ai capitoli di spesa del Documento tecnico allegato ai bilanci citati e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

     a) articolo 3, comma 2 - capitolo 4300 - lire 46.878.005.772;

     b) articolo 3, comma 4 - Tabella C - capitolo 4949 - lire 1.500 milioni;

     c) articolo 4, comma 13 - capitolo 3298 - lire 994.787.006;

     d) articolo 4, comma 36 - capitolo 9621 - lire 1.608.902.141;

     e) articolo 4, comma 41 - Tabella D - capitolo 2421 - lire 4.692.840.483; capitolo 2259 - lire 8.300.795.990;

     f) articolo 6, comma 22 - Tabella F - capitolo 9313 - lire 1.269 milioni;

     g) articolo 7, comma 50 - Tabella G - capitolo 9710 (partita n. 115) - lire 2.575.407.490.

     2. L'autorizzazione al ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui per il triennio 2001-2003, disposta dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, nella misura massima di lire 1.067.696.643.200, suddivise in ragione di lire 172.500 milioni per l'anno 2001, di lire 510.396.643.200 per l'anno 2002 e di lire 384.800 milioni per l'anno 2003, è ridotta di complessive lire 167.600 milioni, suddivise in ragione di lire 18.000 milioni per l'anno 2001, lire 76.000 milioni per l'anno 2002 e lire 73.600 milioni per l'anno 2003; l'autorizzazione alla stipula di uno o più contratti preliminari di mutuo nell'anno 2001 sino alla concorrenza di lire 172.500 milioni, disposta dall'articolo 1, comma 3, della legge regionale 4/2001 è ridotta di lire 18.000 milioni. Dette riduzioni sono effettuate in corrispondenza delle revoche o riduzioni di spesa disposte dalle seguenti disposizioni con riferimento ai capitoli di spesa del Documento tecnico allegato ai bilanci citati a fianco di ciascuna indicati:

     a) articolo 2, comma 10 - Tabella B - capitolo 56;

     b) articolo 3, comma 4 - Tabella C - capitoli 4441, 4851, 4883 e 4922;

     c) articolo 4, comma 41 - Tabella D - capitoli 2334, 2428, 2427, 2544, 2504, 3328, 3335, 3351, 2665;

     d) articolo 5, comma 14 - Tabella E - capitolo 5188;

     e) articolo 6, comma 22 - Tabella F - capitoli 6574, 6577, 7709, 7827, 8010, 9263, 9264 e 9267;

     f) articolo 7, comma 50 - Tabella G - capitolo 182.

     3. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A1.

     4. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, relative ad assegnazioni statali, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa Tabella A2; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

 

     Art. 2. (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali).

     1. Nelle more dell'adozione della disciplina di riordino delle Comunità montane è disposta l'erogazione in loro favore, con imputazione sulla spesa complessivamente già autorizzata dall'articolo 3, comma 13, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1607 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, della somma complessiva di lire 5.000 milioni per l'anno 2001, accantonata dall'articolo 3, comma 4, lettera c), della legge regionale 4/2001, così suddivisa:

     a) lire 4.921.715.370 a titolo di integrazione del fondo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera a), della legge regionale 4/2001;

     b) lire 78.284.630 a titolo di integrazione del fondo di cui all'articolo 3, comma 7, lettera b), della legge regionale 4/2001 per gli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale.

     2. Il fondo in favore delle Comunità montane previsto dall'articolo 3, comma 7, lettera a), della legge regionale 4/2001, è ulteriormente incrementato di lire 2.500 milioni per l'anno 2001. Per l'erogazione del suddetto incremento non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 3, comma 8, della legge regionale 4/2001.

     3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1607 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

     4. Ad integrazione dell'assegnazione prevista dall'articolo 3, commi 3, lettera c), e 10, della legge regionale 4/2001, è destinata, a favore delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e della Comunità collinare del Friuli, l'ulteriore assegnazione di lire 3.500 milioni per l'anno 2001. L'assegnazione è concessa con le modalità e i criteri di cui all'articolo 3, comma 10, della legge regionale 4/2001.

     5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 1.1.10.1.6 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1607 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Al relativo onere si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.2.4.1.662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9637 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     6. All'articolo 3, comma 44, della legge regionale 4/2001, è soppressa la lettera a).

     7. Nell'ambito dei programmi di finanziamento previsti dall'articolo 3, commi 37 e seguenti, della legge regionale 4/2001 è destinato a favore delle Province l'importo complessivo di lire 150.000 milioni così suddiviso:

     a) lire 107.000 milioni a favore delle Province per gli interventi e gli importi sottoindicati:

     1) lire 40.000 milioni per opere di edilizia scolastica relative all'acquisizione, all'ampliamento, alla ristrutturazione e alla manutenzione straordinaria degli edifici, compreso l'adeguamento degli edifici e degli impianti alla normativa in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626;

     2) lire 9.000 milioni a favore della Provincia di Udine per la realizzazione della strada complanare all'autostrada Venezia-Trieste, tratta Ronchis di Latisana-San Giorgio di Nogaro;

     3) lire 30.000 milioni a favore della Provincia di Udine per la progettazione e realizzazione di interventi di competenza provinciale [2];

     4) lire 10.000 milioni a favore della Provincia di Gorizia per la progettazione e realizzazione di interventi di competenza provinciale [3];

     5) lire 4.500 milioni a favore della Provincia di Udine per la realizzazione della strada provinciale Sedegliano-Flaibano, IV lotto;

     6) lire 13.500 milioni a favore della Provincia di Udine per la realizzazione della variante sud di Dignano.

     b) lire 31.500 milioni a favore delle Province per gli interventi e gli importi sottoindicati:

     1) lire 3.500 milioni a favore della Provincia di Udine per la sistemazione di strade provinciali ovvero per la realizzazione di nuove opere stradali di interesse per la propria viabilità ovvero per le opere di interesse generale;

     2) lire 28.000 milioni a favore della Provincia di Pordenone per la sistemazione di strade provinciali ovvero per la realizzazione di nuove opere stradali di interesse per la propria viabilità ovvero per le opere di interesse generale.

     c) lire 11.500 milioni a favore delle Province per i progetti inseriti nelle richieste già inoltrate alla Direzione regionale per le autonomie locali, Servizio finanziario e contabile, ai sensi dell'articolo 3, comma 40, della legge regionale 4/2001.

     8. Le richieste relative agli interventi di cui al comma 7, lettera a), dovranno essere inoltrate dalle Province alla Direzione regionale per le autonomie locali, Servizio finanziario e contabile, entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino ufficiale della Regione. Rimangono valide le richieste già inoltrate dalle Province, ai sensi dell'articolo 3, comma 40, della legge regionale 4/2001.

     9. La deliberazione con la quale vengono individuati gli interventi ammessi al finanziamento di cui al comma 7, lettera b), è adottata sulla base dell'elenco delle opere e dei relativi importi d'intesa fra il legale rappresentante di ciascun Ente interessato e l'Assessore alle autonomie locali, sentita l'apposita Commissione consiliare entro trenta giorni.

     10. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

 

     Art. 3. (Promozione e valorizzazione della famiglia, finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali).

     1. Le maggiori risorse complessivamente accertate nell'importo di lire 46.878.005.772, determinato ai sensi dell'articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge 388/2000, configurantesi quale compensazione delle eccedenze negative di risorse finanziarie spettanti ai sensi dell'articolo 42, comma 7, del decreto legislativo 446/1997, come modificato dall'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 388/2000, sono destinate al finanziamento del maggior fabbisogno della spesa sanitaria relativa all'anno 2000.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 46.878.005.772 per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 12.3.41.1.222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 4300 [1.1.157.2.08.08] che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione «Finanziamento agli Enti che esercitano nella regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale per il maggior fabbisogno della spesa sanitaria relativa all'anno 2000» e con lo stanziamento di lire 46.878.005.772 per l'anno 2001.

     3. [4].

     4. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

 

     Art. 4. (Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti).

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare il finanziamento statale destinato alla realizzazione del progetto per la redazione dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia (progetto IFFI) per il territorio della regione, al fine di realizzare elaborati documentali e in particolare cartografici di maggior dettaglio rispetto a quelli previsti dal progetto nazionale.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 140 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 4.1.22.2.2601 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2236 [2.1.210.3.10.29] che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio geologico - con la denominazione «Spese per la realizzazione dell'inventario dei fenomeni franosi in Italia (IFFI) per il territorio regionale» e con lo stanziamento di lire 140 milioni per l'anno 2001.

     3. Per far fronte agli interventi conseguenti al trasferimento alla Regione delle funzioni e delle competenze in materia di demanio idrico, di rilevamento delle risorse idriche e difesa del suolo di cui al decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni per l'anno 2001 da destinare come di seguito indicato:

     a) lire 2.000 milioni per il monitoraggio, il rilevamento e il controllo della situazione morfologica degli alvei dei corsi d'acqua e per lo studio del trasporto solido;

     b) lire 5.000 milioni per la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica di competenza regionale.

     Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio dell'idraulica.

     4. L'autorizzazione di spesa prevista dal comma 3 per complessive lire 7.000 milioni per l'anno 2001 fa carico:

     a) per lire 2.000 milioni all'unità previsionale di base 5.2.22.1.1089 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione-obiettivo n. 5 - programma 5.2 - rubrica n. 22 - spese correnti - con la denominazione «Spese per la gestione del demanio idrico con esclusione della realizzazione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica» con riferimento al capitolo 2266 [2.1.141.2.10.29] che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - con la denominazione «Spese per il monitoraggio, il rilevamento e il controllo della situazione morfologica degli alvei dei corsi d'acqua e per lo studio del trasporto solido» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 2001;

     b) per lire 5.000 milioni all'unità previsionale di base 5.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli 2501 e 2502 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella misura rispettivamente di lire 2.500 milioni ciascuno.

     5. Per le spese connesse alla gestione delle funzioni e dei compiti derivanti dal trasferimento alla Regione del demanio idrico e dei soppressi Uffici del Genio civile, operato ai sensi del decreto legislativo 265/2001, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.22.1.1089 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2249 [2.1.141.2.12.32] che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - con la denominazione «Spese connesse alla gestione delle funzioni e dei compiti derivanti dal trasferimento alla Regione del demanio idrico e dei soppressi Uffici del Genio civile» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2001.

     6. Nell'ambito delle finalità di cui agli articoli 6 e 7, comma 2, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001 per interventi a salvaguardia dei centri di Medea e Versa nel bacino del fiume Judrio da eventi calamitosi statisticamente ripetibili. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi sono demandati alla Direzione regionale dell'ambiente - Servizio dell'idraulica.

     7. L'autorizzazione di spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 2001 prevista dal comma 6 fa carico all'unità previsionale di base 5.4.22.2.597 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2524 [2.1.210.3.12.15] che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio dell'idraulica - con la denominazione «Spese per interventi a salvaguardia dei centri di Medea e Versa nel bacino del fiume Judrio da eventi calamitosi statisticamente ripetibili - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 2001.

     8. All'onere complessivo di lire 5.500 milioni derivante dall'autorizzazione di spesa prevista a carico dell'unità previsionale di base 5.4.22.2.597 dal comma 4, lettera b), relativamente alla spesa autorizzata sul capitolo 2502, e dal comma 7, relativamente alla spesa autorizzata sul capitolo 2524, si provvede mediante storno di pari importo dalla citata unità previsionale di base 5.4.22.2.597, con riferimento al capitolo 2504 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     9. Nelle more del trasferimento alla competente Autorità d'ambito delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall'articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, già prorogato con l'articolo 4, comma 5, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, a quattro anni fino a tutto l'11 ottobre 2001, è ulteriormente prorogato di un anno a decorrere dal 12 ottobre 2001 e fino all'11 ottobre 2002. Ai canoni di derivazione per l'ulteriore anno continuerà a provvedere direttamente l'Amministrazione titolare delle opere.

     10. Per la finalità prevista dal combinato disposto del comma 9, dell'articolo 9, comma 29, della legge regionale 3/1998 e dell'articolo 4, comma 5, della legge regionale 18/2000 , è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, a carico dell'unità previsionale di base 5.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2373 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     11. Per consentire la definizione della transazione tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la Società Passavant Impianti SpA di Novate Milanese, capogruppo dell'Associazione temporanea d'impresa (ATI), esecutrice dei lavori di costruzione dell'impianto di depurazione a servizio dell'Alto Tagliamento, sito in Tolmezzo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alla società medesima un importo, IVA compresa, non superiore a lire 3.600 milioni in unica soluzione a fronte dei maggiori oneri da riconoscere con atto transattivo da assumersi ai sensi dell'articolo 29, comma 1, n. 6), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.

     12. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 3.600 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 5.2.22.2.877 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 2303 [2.1.243.3.08.16] che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 22 - Servizio delle infrastrutture civili e della tutela delle acque dall'inquinamento - con la denominazione «Corresponsione alla Società Passavant Impianti SpA di Novate Milanese delle somme dovute per gli oneri definiti in via transattiva relativi alla costruzione dell'impianto di depurazione di Tolmezzo a servizio dell'Alto Tagliamento» e con lo stanziamento di lire 3.600 milioni per l'anno 2001.

     13. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 2000 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l'anno 2000, sull'unità previsionale di base 8.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è iscritto lo stanziamento di lire 994.787.006 per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 3298 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     14. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, è autorizzata l'ulteriore spesa di complessive lire 95.073.909.564 per l'anno 2001, vincolata al soddisfacimento di un ulteriore numero di domande di contributo a scorrimento della graduatoria approvata con la deliberazione della Giunta regionale 25 febbraio 2000, n. 374, a carico dell'unità previsionale di base 8.1.24.2.24 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, suddivisa nei seguenti importi con riferimento ai capitoli - di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio dell'edilizia residenziale e degli affari amministrativi e contabili - a fianco di ciascun importo indicati:

     a) lire 88.436.751.740 - capitolo 3314 [2.1.253.3.10.26] con la denominazione «Conferimento alla Società Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per la costituzione di un fondo per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso, ovvero direttamente, a privati per interventi edilizi finalizzati all'acquisto, alla costruzione o suo completamento, ovvero al recupero o suo completamento di alloggi di edilizia abitativa - riprogrammazione fondi statali» e con lo stanziamento di lire 88.436.751.740 per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse che si rendono disponibili a fronte delle riduzioni di spesa disposte ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21, con riferimento ai capitoli 3264, 3265, 3266, 3275, 3286 e 3287 di cui alla Tabella D;

     b) lire 6.637.157.824 - capitolo 3315 [2.1.253.3.10.26] con la denominazione «Conferimento alla Società Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per la costituzione di un fondo per l'attivazione di agevolazioni da concedersi, tramite banche convenzionate con lo stesso, ovvero direttamente, a privati per interventi edilizi finalizzati all'acquisto, alla costruzione o suo completamento, ovvero al recupero o suo completamento di alloggi di edilizia abitativa - riprogrammazione fondi regionali» e con lo stanziamento di lire 6.637.157.824 per l'anno 2001. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse che si rendono disponibili a fronte delle riduzioni di spesa disposte con riferimento ai capitoli 3282 e 3285 di cui alla Tabella D.

     15. In relazione al disposto di cui al comma 14, lettera a), nell'unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli 436, 437, 438, 439 e 444, correlati ai capitoli di spesa ivi citati, è accertata la minore entrata di quanto ancora da riscuotere a fronte delle assegnazioni riprogrammate ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 21/2001; corrispondentemente nella medesima unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell'entrata è accertata la maggiore entrata di pari importo, con riferimento al capitolo 465 [2.3.2] che si istituisce «per memoria» nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per interventi di edilizia abitativa, riprogrammati ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21».

     16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con la Cassa depositi e prestiti, di seguito denominata Cassa, per la gestione delle quote spettanti alla Regione del fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 [5].

     16 bis ante. L'erogazione ai beneficiari dei fondi di cui al comma 16 è effettuata dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia, che ne dà evidenza contabile con un mandato di pagamento con vincolo di commutazione in quietanza di entrata [6].

     16 bis. In alternativa a quanto previsto al comma 16 bis ante, nei casi di urgenza, l'erogazione può essere effettuata direttamente dalla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia nei limiti di disponibilità del fondo di dotazione conferito alla Regione in forza della predetta convenzione [7].

     17. L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a corrispondere un rimborso forfetario alla Cassa per l'attività di cui al comma 16 a carico delle quote di spettanza regionale giacenti del fondo unico.

     18. La vigilanza e il controllo sugli adempimenti connessi all'attuazione dei commi 16, 16 bis ante e 17, sono demandati alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università-Servizio edilizia [8].

     19. Con decreto del Presidente della Regione sono approvate le procedure, le modalità e i termini per l'avvio e la realizzazione di programmi di edilizia residenziale finanziati con le risorse del fondo unico dell'edilizia sovvenzionata di cui all'articolo 61, comma 3, del decreto legislativo 112/1998.

     20. In relazione a quanto disposto dai commi 16 e 17:

     a) nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, al titolo II - categoria 2.3 - è istituita l'unità previsionale di base 2.3.112 «Assegnazioni dallo Stato per interventi di edilizia sovvenzionata» con lo stanziamento di lire 15.000 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 115 [2.3.2] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano - con la denominazione «Acquisizione dallo Stato della quota del fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spettante alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per interventi di edilizia sovvenzionata»;

     b) nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - alla funzione obiettivo n. 8 - programma 8.1 - rubrica n. 24 - spese di investimento - è istituita l'unità previsionale di base 8.1.24.2.1112 con la denominazione «Contributi per interventi di edilizia sovvenzionata» con lo stanziamento di lire 15.000 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 3379 [2.1.236.3.07.26] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 24 - Servizio della pianificazione dell'intervento pubblico per l'edilizia e per l'arredo urbano - con la denominazione «Attribuzione in gestione alla Cassa depositi e prestiti della quota del fondo unico regionale di cui all'accordo di programma del 19 aprile 2001, ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, spettante alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia per interventi di edilizia sovvenzionata».

     21. In applicazione e per le finalità dell'articolo 14, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472, e dei conseguenti provvedimenti ministeriali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contrarre mutui quindicennali o a effettuare altre operazioni finanziarie con rate di ammortamento che per capitale e interessi non potranno superare il limite d'impegno a carico dello Stato di lire 3.274.800.000 per anno.

     22. Con deliberazione della Giunta regionale è determinato l'utilizzo delle risorse di cui al comma 21 previa compensazione delle somme ai medesimi fini anticipate nell'ambito dell'intervenuta riforma del trasporto pubblico locale.

     23. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 21.

     24. Gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi di cui ai commi 21 e 23 sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari; gli interventi di cui al comma 22 sono demandati alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti - Servizio del trasporto pubblico locale.

     25. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di lire 33.486 milioni per l'anno 2002 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.25.2.217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 3738 [2.1.235.3.09.18] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto pubblico locale - spese d'investimento - con la denominazione «Contributi per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni previa compensazione delle somme anticipate - finanziato con contrazione di mutuo a carico dello Stato» e con lo stanziamento di lire 33.486 milioni per l'anno 2002 in corrispondenza all'accertamento dell'entrata di pari importo relativa al ricavo del mutuo sull'unità previsionale di base 5.1.582 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1672 [5.1.0] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - con la denominazione «Ricavo del mutuo contratto per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni» e con lo stanziamento di lire 33.486 milioni per l'anno 2002.

     26. Per l'ammortamento del mutuo contratto ai sensi del comma 21 è autorizzata la spesa complessiva di lire 49.122 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.274.800.000 per ciascuno degli anni dal 2002 al 2016, rispettivamente ripartita in quota capitale e interessi come di seguito indicato:

     a) relativamente alla quota capitale:

     1. lire 1.503.189.114 per l'anno 2002;

     2. lire 1.584.685.357 per l'anno 2003;

     3. lire 1.670.599.966 per l'anno 2004;

     4. lire 1.761.172.483 per l'anno 2005;

     5. lire 1.856.655.440 per l'anno 2006;

     6. lire 1.957.315.059 per l'anno 2007;

     7. lire 2.063.431.995 per l'anno 2008;

     8. lire 2.175.302.121 per l'anno 2009;

     9. lire 2.293.237.349 per l'anno 2010;

     10. lire 2.417.566.502 per l'anno 2011;

     11. lire 2.548.636.230 per l'anno 2012;

     12. lire 2.686.811.977 per l'anno 2013;

     13. lire 2.832.479.000 per l'anno 2014;

     14. lire 2.986.043.442 per l'anno 2015;

     15. lire 3.148.873.965 per l'anno 2016;

     per un ammontare complessivo di lire 33.486 milioni;

     b) relativamente alla quota interessi:

     1. lire 1.771.610.886 per l'anno 2002;

     2. lire 1.690.114.643 per l'anno 2003;

     3. lire 1.604.200.034 per l'anno 2004;

     4. lire 1.513.627.517 per l'anno 2005;

     5. lire 1.418.144.560 per l'anno 2006;

     6. lire 1.317.484.941 per l'anno 2007;

     7. lire 1.211.368.005 per l'anno 2008;

     8. lire 1.099.497.879 per l'anno 2009;

     9. lire 981.562.651 per l'anno 2010;

     10. lire 857.233.498 per l'anno 2011;

     11. lire 726.163.770 per l'anno 2012;

     12. lire 587.988.023 per l'anno 2013;

     13. lire 442.321.000 per l'anno 2014;

     14. lire 288.756.558 per l'anno 2015;

     15. lire 125.926.035 per l'anno 2016;

     per un ammontare complessivo di lire 15.636 milioni.

     In corrispondenza all'accertamento dell'entrata di pari importo assegnata dallo Stato è iscritto sull'unità previsionale di base 2.3.1231 - di nuova istituzione nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, a decorrere dall'anno 2002, al titolo II - categoria 2.3 - con la denominazione «Assegnazioni vincolate all'ammortamento dei mutui per interventi nel settore del trasporto pubblico locale», lo stanziamento di lire 3.274.800.000 per ciascuno degli anni 2002 e 2003, riferito al capitolo 1001 [2.3.2] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato vincolati all'ammortamento del mutuo contratto per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni». Le assegnazioni relative agli anni dal 2004 al 2016 sono accertate sulle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     27. L'onere complessivo di lire 6.549.600.000, corrispondente alle quote di ammortamento autorizzate nella misura di lire 3.274.800.000 per ciascuno degli anni 2002 e 2003 dal comma 26 fa carico per lire 3.087.874.471, suddivise in ragione di l ire 1.503.189.114 per l'anno 2002 e di lire 1.584.685.357 per l'anno 2003, all'unità previsionale di base 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con riferimento al capitolo 1571 [2.1.310.5.09.17] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - spese per rimborso di mutui e prestiti - con la denominazione «Quota capitale compresa nella rata di ammortamento del mutuo contratto per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni», e rispettivamente per lire 3.461.725.529, suddivise in ragione di lire 1.771.610.886 per l'anno 2002 e di lire 1.690.114.643 per l'anno 2003, a carico dell'unità previsionale di base 53.2.9.1.701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003, con r i ferimento al capitolo 1553 [1.1.173.2.09.17] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a decorrere dall'anno 2002, alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - spese correnti - con la denominazione «Interessi, spese e oneri accessori sul mutuo contratto per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni». Le quote autorizzate per gli anni dal 2004 al 2016 fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei Documenti tecnici agli stessi allegati.

     28. In relazione alla definizione, all'atto della stipula del mutuo di cui al comma 21, del suo preciso ammontare, si provvede al conseguente assestamento dei dati di bilancio ai sensi dell'articolo 26, comma 1, lettera c), della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

     29. [9].

     30. [In relazione al disposto di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 20/1997, come da ultimo integrato dal comma 29, per l'erogazione alle aziende di trasporto pubblico locale delle somme loro spettanti a saldo dei contributi di esercizio relativi all'anno 2000, è autorizzata la spesa di lire 16.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 11.1.25.1.2699 «Oneri pregressi per i contributi d'esercizio alle aziende di trasporto pubblico locale» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 alla funzione- obiettivo n. 11 - programma 11.1 - rubrica n. 25 - spese correnti - con lo stanziamento di lire 16.000 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 3970 [1.1.155.2.09.18] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 25 - Servizio del trasporto pubblico locale - con la denominazione «Erogazioni alle aziende di trasporto pubblico locale a saldo dei contributi d'esercizio relativi all'anno 2000»] [10].

     31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare al capitale sociale della Società Trieste International Container Terminal SpA (TICT), con sede in Trieste, mediante acquisto di azioni per un valore nominale complessivo pari al 20 per cento del capitale medesimo. Gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento sono demandati alla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio - Servizio degli affari finanziari.

     32. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.9.2.1233 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, alla funzione-obiettivo n. 29 - programma 10.2 - rubrica n. 9 - spese d'investimento - con la denominazione «Partecipazioni azionarie nei settori economici» con riferimento al capitolo 1548 [2.1.254.3.09.22] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - con la denominazione «Sottoscrizione di azioni della Società Trieste International Container Terminal SpA (TICT) con sede in Trieste» e con lo stanziamento di lire 1.200 milioni per l'anno 2001.

     33. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare la propria partecipazione nella Società Alpe Adria SpA, anche in relazione agli apporti di capitale di altri soci, sino alla concorrenza massima dell'importo di lire 1.000 milioni. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità e i tempi della partecipazione.

     34. I finanziamenti di cui all'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 2, della legge regionale 10/1995, possono essere utilizzati dall'Autorità portuale di Trieste, previa autorizzazione della Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 6, comma 6, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.

     35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 10.2.9.2.1233 con riferimento al capitolo 1549 [2.1.254.3.09.22] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 9 - Servizio degli affari finanziari - con la denominazione «Sottoscrizione di azioni della Società Alpe Adria SpA» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2001.

     36. I maggiori rientri accertati nell'importo di lire 1.608.902.141, determinato quale saldo fra le maggiori e le minori entrate, accertate per l'anno 2000 rispettivamente sulle unità previsionali di base 4.3.579 e 3.6.544 con riferimento ai capitoli 1450 e 1062 dello stato di previsione dell'entrata del Documento tecnico per l'anno medesimo, affluiscono al «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia», iscritto all'unità previsionale di base 32.1.24.2.645 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9621 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     37. La copertura per complessive lire 3.929.985.395 dell'annualità 2001 dei limiti d'impegno di seguito specificati con le rispettive norme legislative di autorizzazione, iscritti sulle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuno indicati [11]:

 

Limite: 3

Legge autorizzativa:

L.R. 16 agosto 1982 n. 54, art. 3

L.R. 8 agosto 1996 n. 29, art. 79

U.P.B: 32.1.24.1.813

Capitolo: 9515

Annualità: 2001

Stanziamento: 1.791.200.830

 

Limite: 4

Legge autorizzativa:

L.R. 6 agosto 1985 n. 30, art. 45

L.R. 8 agosto 1996 n. 29, art. 79

U.P.B: 32.1.24.1.813

Capitolo: 9515

Annualità: 2001

Stanziamento: 251.804.565

 

Limite: 5

Legge autorizzativa:

L.R. 22 maggio 1986 n. 23, art. 3;

L.R. 22 febbraio 2000 n. 2, art. 7

U.P.B: 32.1.24.1.813

Capitolo: 9515

Annualità: 2001

Stanziamento: 1.686.980.000

 

Limite: 1

Legge autorizzativa:

L.R. 13 aprile 1978 n. 23, art. 28

U.P.B: 22.1.61.2.350

Capitolo: 6439

Annualità: 2001

Stanziamento: 200.000.000

 

     è rideterminata con prelevamento dal «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia», iscritto all'unità previsionale di base 32.24.2.645 del medesimo stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9621 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     38. La copertura della spesa autorizzata per l'anno 2000 dall'articolo 7, comma 9, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, a carico dell'unità previsionale di base corrispondente all'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo corrispondente al 9500 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi , è rideterminata per lire 1.597.029.073, con riferimento a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2000 e trasferita nell'anno 2001 sul capitolo medesimo ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 5 febbraio 2001, n. 11, con prelevamento dal «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia», iscritto all'unità previsionale di base 32.24.2.645 del medesimo stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9621 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     39. La copertura per complessive lire 260.203.935 dell'annualità 2001 dei limiti d'impegno di seguito specificati con le norme legislative di autorizzazione, iscritti sulle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a fianco di ciascuno indicati:

 

Limite: 3

Legge autorizzativa:

L.R. 22 febbraio 2000 n. 2, art. 8

L.R. 20 giugno 1983 n. 64, art. 40

U.P.B: 8.1.24.2.772

Capitolo: 256

Annualità: 2001

Stanziamento: 27.422.280

 

Limite: 3

Legge autorizzativa:

L.R. 15 febbraio 1999 n. 4, art. 16

L.R. 22 febbraio 2000 n. 2, art. 8

U.P.B: 8.1.24.2.159

Capitolo: 3281

Annualità: 2001

Stanziamento: 4.787.050

 

Limite: 2

Legge autorizzativa:

L.R. 8 agosto 1996 n. 29, art. 79

U.P.B: 32.1.24.2.644

Capitolo: 9549

Annualità: 2001

Stanziamento: 227.994.605

 

     è rideterminata con prelevamento dal «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli- Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato», iscritto al l'unità previsionale di base 32.24.2.645 del medesimo stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     40. La copertura per lire 649.677.936 di disponibilità del limite d'impegno n. 2 autorizzato dall'articolo 79 della legge regionale 8 agosto 1996, n. 29, non utilizzate al 31 dicembre 2000 e trasferite ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge regionale 7/1999, con decreto dell'Assessore regionale alle finanze 5 febbraio 2001, n. 11, iscritte all'unità previsionale di base 32.1.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9549 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è rideterminata con prelevamento dal «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato», iscritto all'unità previsionale di base 32.24.2.645 del medesimo stato di previsione della spesa, con riferimento al capitolo 9620 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     41. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

 

     Art. 5. (Finanziamento di interventi nel settore della cultura, dell'istruzione e dello sport). [12]

     [1. In attuazione dell'articolo 16 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, è istituito nel bilancio regionale il «Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni e associazioni della minoranza slovena», cui affluiscono i contributi annui assegnati dallo Stato per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 16.

     2. A valere sul fondo di cui al comma 1 sono finanziate le attività e le iniziative promosse e svolte dalle istituzioni e associazioni della minoranza slovena, di seguito denominata “minoranza”, mediante la concessione dei seguenti benefici:

     a) sovvenzioni annue a sostegno dell’attività di enti, organismi e istituzioni che realizzano, in modo stabile e continuativo, iniziative informative ed editoriali in lingua slovena di preminente rilevanza e interesse per la minoranza;

     b) sovvenzioni annue a sostegno dell’attività istituzionale, culturale, artistica, scientifica, educativa e sportiva degli enti, istituzioni e organismi di interesse primario della minoranza;

     c) sovvenzioni e contributi a sostegno di attività culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali delle istituzioni ed associazioni minori della minoranza;

     d) interventi diretti, a carattere straordinario, della Regione per iniziative di particolare rilevanza per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della minoranza, da realizzare mediante stipula di apposite convenzioni con istituzioni e associazioni della minoranza stessa [13] [14].

     3. Il fondo di cui al comma 1 è annualmente ripartito fra le categorie d’intervento individuate al comma 2 con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi, sentita la Commissione di cui all’articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, entro il 15 ottobre dell’esercizio precedente a quello di riferimento. I corrispondenti importi sono iscritti in distinti capitoli appositamente istituiti nell’ambito della proposta di bilancio che la Giunta presenta al Consiglio regionale [15].

     4. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all’articolo 8 della legge regionale 46/1991, si provvede inoltre all’individuazione degli enti e istituzioni riconosciuti di rilevanza primaria per la minoranza, destinatari degli interventi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 e all’indicazione degli importi da assegnare a ciascuno di essi [16].

     5. Con apposite disposizioni regolamentari la Giunta regionale, sentita la Commissione di cui all’articolo 8 della legge regionale 46/1991, approva i criteri per il riconoscimento degli enti e istituzioni di rilevanza primaria di cui alle lettere a e b) del comma 2, nonché i criteri per la concessione dei contributi di cui alle lettere c) e d) del medesimo comma. Il termine di presentazione delle domande per la concessione dei contributi previsti al comma 2 è fissato al 31 gennaio di ogni anno [17].

     6. Le domande per la concessione dei benefici di cui al comma 2 sono presentate al Servizio autonomo per la tutela e la valorizzazione delle identità linguistiche e culturali [18].

     7. In relazione all'autorizzazione di spesa disposta dallo Stato all'articolo 16, comma 2, della legge 38/2001, lo stanziamento del fondo di cui al comma 1 è determinato in lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 10.000 milioni per l'anno 2002; per gli anni successivi lo stanziamento è determinato con la legge regionale finanziaria in relazione all'assegnazione disposta dallo Stato per i medesimi anni.

     8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 alla funzione-obiettivo n. 17 - programma 17.4 - rubrica n. 42 - spese correnti - è istituita l'unità previsionale di base 17.4.42.1.565 «Fondo per interventi a tutela della minoranza slovena» con lo stanziamento complessivo di lire 15.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 10.000 milioni per l'anno 2002, riferito al capitolo 5571 [1.1.190.2.12.32] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio per le lingue regionali e minoritarie - con la denominazione «Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni e associazioni della minoranza slovena».

     9. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 al Titolo II - categoria 2.3 - è istituita l'unità previsionale di base 2.3.446 «Assegnazioni vincolate alla tutela della minoranza slovena» con lo stanziamento complessivo di lire 15.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 2001 e lire 10.000 milioni per l'anno 2002, riferito al capitolo 71 [2.3.1] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 42 - Servizio per le lingue regionali e minoritarie - con la denominazione «Acquisizione di fondi per interventi a tutela della minoranza slovena».

     10. Il contributo annuo disposto dallo Stato a decorrere dall’anno 2001 per le finalità previste dall’articolo 21, comma 3, della legge 38/2001, affluisce al Fondo regionale per lo sviluppo montano ed è destinato a favore della Comunità montana del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e della Comunità montana del Torre, Natisone e Collio per il finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni della Provincia di Udine compresi nelle Comunità medesime nelle quali è storicamente insediata la minoranza slovena [19].

     10 bis. Per le finalità e nei territori di cui al comma 10, le Comunità ivi indicate possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attività produttive nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e delle specifiche leggi statali e regionali [20].

     10 ter. Per le finalità e nei territori di cui al comma 10, i contributi concessi a istituzioni e associazioni della minoranza slovena ai sensi dell’articolo 25, comma 2, lettera b), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, sono concessi nella misura massima del 90 per cento della spesa riconosciuta ammissibile [21].

     11. In relazione all'autorizzazione di spesa disposta dallo Stato all'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001, per le finalità previste dal comma 10, è autorizzata la spesa annua di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, con l'onere complessivo di lire 3.000 milioni relativo alle quote dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 17.4.14.2.1920 «Tutela degli interessi sociali, economici e ambientali della minoranza slovena» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - alla funzione-obiettivo n. 17 - programma 17.4 - rubrica n. 14 - spese d'investimento - con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, riferito al capitolo 1640 [2.1.233.5.12.33] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione «Finanziamento del "Fondo regionale per lo sviluppo della montagna" da destinare ai programmi d'intervento delle Comunità montane del Canal del Ferro-Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena». Le quote relative agli anni successivi fanno carico alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi.

     12. In relazione all'autorizzazione di spesa disposta dallo Stato all'articolo 21, comma 3, della legge 38/2001, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è iscritta l'assegnazione di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni relativo alle quote degli anni dal 2001 al 2003 a carico dell'unità previsionale di base 2.3.900, di nuova istituzione nel medesimo stato di previsione, al Titolo II - categoria 2.3. - con la denominazione «Assegnazioni vincolate alla tutela degli interessi sociali, economici e ambientali della minoranza slovena» con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, con riferimento al capitolo 70 [2.3.1] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione «Acquisizione di fondi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei Comuni ricompresi nelle Comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del Torre e Valli del Natisone, nei quali è storicamente insediata la minoranza slovena». Le annualità relative agli anni successivi affluiscono alle corrispondenti unità previsionali di base/capitoli dei bilanci/documenti tecnici per gli anni medesimi.

     13. La legge regionale 46/1991 e successive modifiche e integrazioni è abrogata, a esclusione dell'articolo 8.

     14. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».]

 

     Art. 6. (Interventi nei settori produttivi).

     1. Al fine di favorire il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dal Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA fino alla concorrenza di lire 25.000 milioni a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate con l'interesse non superiore al 2 per cento e siano rimborsabili entro dieci anni [22].

     2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi, alle condizioni previste dall'Unione Europea per gli aiuti «de minimis», anche per finalità diverse dagli investimenti.

     2 bis. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere concessi alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 17 dicembre 2008 (Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, nonchè alle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 1 dicembre 2010 (Quadro temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria), subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea [23].

     3. Le modalità e le condizioni per gli interventi di cui ai commi 1 e 2 e le caratteristiche delle imprese di servizio sono stabilite con regolamento.

     4. La provvista di cui al comma 1 è integrata con ulteriore provvista del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per un importo comunque non inferiore al 20 per cento di quello sottoscritto dall'Amministrazione regionale.

     5. L'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA apposita convenzione, su conforme deliberazione della Giunta regionale proposta di concerto con l'Assessore all'industria, per la disciplina delle modalità per l'emissione e il rimborso delle obbligazioni, nonché per l'utilizzo della provvista.

     6. La presente disciplina di aiuti rispetta le condizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione del 12 gennaio 2001 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 10 del 13 gennaio 2001.

     7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni a carico dell'unità previsionale di base 23.2.9.2.299 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001- 2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1358 [2.1.263.3.10.28] che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione «Acquisto di obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per il finanziamento delle piccole e medie imprese industriali, di servizio e loro consorzi, con particolare attenzione alle imprese giovanili e femminili» e con lo stanziamento di lire 25.000 milioni per l'anno 2001.

     8. Al fine di promuovere e consolidare l'imprenditoria femminile le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) sono autorizzate a concedere contributi in conto capitale secondo la regola «de minimis», nella misura del 50 per cento delle spese sostenute e ritenute ammissibili, per investimenti da realizzare da parte di piccole imprese appartenenti ai settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato, del turismo e agriturismo e dei servizi con unità locale ubicata sul territorio regionale e rientranti nelle tipologie di cui al comma 9 attraverso fondi somministrati dall'Amministrazione regionale.

     9. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 8 le piccole imprese, così definite secondo le normative di settore, che rispondono ai seguenti requisiti:

     a) imprese individuali gestite da donne;

     b) società di persone e società cooperative, costituite in misura non inferiore all'80 per cento da donne;

     c) società di capitali, con limitazione alle società a responsabilità limitata, le cui quote di partecipazione spettino in misura non inferiore al 75 per cento a donne e il cui organo di amministrazione sia costituito per almeno il 75 per cento da donne.

     10. I requisiti di cui al comma 9 devono sussistere alla data di presentazione della domanda di contributo e permanere per almeno due anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo stesso. Si applicano le limitazioni previste dalla normativa comunitaria vigente per l'applicazione del regime «de minimis».

     11. L'ammontare delle spese ammissibili a contributo non può essere inferiore a lire 10 milioni e non può superare lire 20 milioni. I contributi non sono cumulabili con altre agevolazioni ottenute sugli stessi investimenti ai sensi di norme regionali, statali e comunitarie.

     12. Per le finalità di cui al comma 8 l'Amministrazione regionale sovvenziona le CCIAA come segue: a) CCIAA di Trieste lire 200 milioni;

     b) CCIAA di Gorizia lire 175 milioni;

     c) CCIAA di Udine lire 365 milioni;

     d) CCIAA di Pordenone lire 260 milioni.

     13. Le CCIAA predispongono e approvano i bandi contenenti le modalità per l'accesso ai contributi e le condizioni di priorità per la formazione delle graduatorie, provvedono all'istruttoria delle domande e all'erogazione dei contributi. A seguito dell'approvazione dei bandi, le sovvenzioni di cui al comma 12 sono erogate, anche in via di anticipazione, dalla Direzione regionale dell'industria; con i decreti di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione.

     14. I beni oggetto dell'agevolazione sono soggetti a vincolo di destinazione per cinque anni nel caso di beni immobili e per due anni nel caso di beni mobili dalla data del provvedimento di concessione del contributo. Il mantenimento del vincolo riguarda anche i soggetti beneficiari dell'incentivo.

     15. Per le finalità previste dai commi 8 e 12 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 23.1.62.2.1609 «Interventi a favore dell'imprenditoria femminile» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 - alla funzione obiettivo n. 23 - programma 23.1 - rubrica n. 62 - spese d'investimento - con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, riferito al capitolo 8018 [2.1.238.3.10.28] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 62 - Servizio dello sviluppo industriale - con la denominazione «Finanziamenti alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la concessione di contributi a sostegno della piccola imprenditoria femminile».

     16. All'onere di lire 1.000 milioni per l'anno 2001, derivante dalla autorizzazione di spesa di cui al comma 15, si provvede mediante utilizzo dell'accantonamento di pari importo iscritto a fondo globale sull'unità previsionale di base 55.2.8.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9710 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 119 del prospetto D/2), il cui stanziamento per l'anno 2001 è conseguentemente ridotto di pari importo.

     17. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'INPS l'importo di lire 100 milioni per completare il pagamento delle indennità di maternità, per i figli nati o adottati entro il 31 dicembre 1999, alle donne non occupate in possesso dei requisiti previsti dalle norme del Titolo IV della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, come vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2.

     18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 14.2.63.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8462 [2.1.161.2.08.34] che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 63 - Servizio del lavoro e della previdenza - con la denominazione «Assegnazione all'INPS per il completamento del pagamento delle indennità di maternità, per i figli nati o adottati entro il 31 dicembre 1999, alle donne non occupate» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2001.

     [19.] [24]

     [20. Per le finalità previste dal comma 5 bis dell'articolo 12 bis della legge regionale 1/1998, come inserito dal comma 19, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 21.1.63.2.345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 8533 [2.1.235.3.10.02], che si istituisce nel Documento tecnico allegato al bilancio medesimo - alla rubrica n. 63 - Servizio del lavoro e della previdenza - con la denominazione «Erogazione all'Agenzia regionale per l'impiego di finanziamenti a integrazione del Fondo regionale per l'occupazione dei disabili di cui all'articolo 14 della legge 68/1999» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 2001.] [25]

     21. In attuazione del disposto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26, gli interessi maturati al 31 dicembre 2000 sui conti correnti aperti presso le banche convenzionate in favore dei beneficiari delle azioni 1.1 e 1.5 del DOCUP obiettivo 2 1994- 1996, pari a lire 800.105.308, sono iscritti sulla unità previsionale di base 4.3.850 «Recupero di interessi dalla "Friulia SpA" - obiettivo 2» che si istituisce nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 al titolo IV - categoria 4.3 - con riferimento al capitolo 1462 [4.3.6] di nuova istituzione nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 62 - Servizio della promozione industriale - con la denominazione «Recupero dalla Finanziaria regionale "Friulia SpA" delle somme derivanti dagli interessi sui conti correnti aperti presso le banche convenzionate in favore dei beneficiari delle azioni 1.1 e 1.5 del DOCUP obiettivo 2 1994-1996» e corrispondentemente sull'unità previsionale di base 30.1.6.2.639 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9600 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     22. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

 

     Art. 7. (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili).

     1. In relazione al disposto di cui all'articolo 7, comma 2, della legge regionale 26 aprile 1999, n. 11, e all'articolo 8, comma 29, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, per far fronte agli oneri derivanti dal subentro del Servizio autonomo per i corregionali all'estero nella trattazione dei procedimenti in corso in materia di emigrazione già di competenza del disciolto Ente regionale per i problemi dei migranti (ERMI), quali risultanti dal bilancio di liquidazione dell'Ente, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 3.2.18.1.937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5582 [1.1.162.2.06.04] che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 18 - Servizio autonomo per i corregionali all'estero - con la denominazione «Oneri derivanti dal subentro dell'Amministrazione regionale nei rapporti passivi dell'ERMI in materia di emigrazione» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 2001.

     2. Per le finalità previste dall'articolo 11, commi 3 e 4, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, come modificato dal decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, è autorizzata la spesa di lire 30 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 52.2.8.1.659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9641 [1.1.146.1.01.01] che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 8 - Servizio del controllo sugli atti del personale e connessi adempimenti fiscali e previdenziali - con la denominazione «Oneri relativi al versamento, in qualità di sostituto d'imposta, dell'imposta sui redditi derivanti dalle rivalutazioni maturate sulle quote di trattamento di fine rapporto» e con lo stanziamento di lire 30 milioni per l'anno 2001. Il precitato capitolo 9641 è inserito nell'Elenco 1 - «Spese obbligatorie» annesso al Documento tecnico precitato.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 1, della legge regionale 9 febbraio 1996, n. 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste, istituito con legge 28 agosto 1997, n. 286, un finanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2001.

     4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 2001 a carico dell'unità previsionale di base 3.1.15.1.765 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 746 [1.1.162.2.10.32] che si istituisce nel Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 15 - Servizio autonomo per i rapporti internazionali - con la denominazione «Finanziamento al Centro di informazione e documentazione dell'INCE in Trieste per il supporto logistico, organizzativo e tecnico all'attività svolta nel territorio regionale» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 2001.

     5. All'onere di lire 300 milioni per l'anno 2001, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, si provvede, mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001- 2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento ai capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

     a) 4.1.15.1.573 - capitolo 726: - 100 milioni per l'anno 2001;

     b) 3.1.15.1.166 - capitolo 723: - 200 milioni per l'anno 2001.

     6. [26].

     7. All'articolo 8 della legge regionale 2/2000, i commi 104 e 105 sono abrogati.

     8. L'Assessore regionale alle finanze dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 e del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione all'attivazione di strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 8, comma 103, della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 6, anche istituendo all'uopo nel bilancio e nel Documento tecnico nuove unità previsionali di base e nuovi capitoli di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità previsionali di base e dei capitoli relativi all'erogazione dei contributi, secondo le seguenti disposizioni:

     a) iscrizione in apposite unità previsionali di base e capitoli di entrata e di spesa degli stanziamenti relativi alle entrate e alle spese derivanti dall'attivazione di operazioni con utilizzo di strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 8, comma 103, della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 6;

     b) adeguamento degli stanziamenti relativi all'erogazione di contributi a totale sollievo degli oneri dei mutui di cui all'articolo 8, comma 102, della legge regionale 2/2000, previa adozione dei rispettivi provvedimenti da parte delle Direzioni concedenti.

     9. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntale pagamento degli oneri derivanti dall'attivazione di strumenti finanziari derivati di cui all'articolo 8, comma 103, della legge regionale 2/2000, come sostituito dal comma 6, l'Amministrazione regionale rilascia all'istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

     10. I contributi concessi a Enti locali, a sollievo parziale o totale degli oneri di ammortamento di mutui, sono confermati, quanto a durata e ammontare, a seguito di rinegoziazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5, commi 6 e 8, del decreto legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 20 dicembre 1995, n. 539, purché l'onere complessivo per interessi derivante dal piano di ammortamento, come successivamente modificato, non sia inferiore a quello previsto nel piano di ammortamento originario.

     11. Qualora la condizione di cui al comma 10 non sia realizzata, i contributi regionali sono corrispondentemente rideterminati, ferma restando l'estensione temporale originaria dei contributi medesimi.

     12. Le disposizioni di cui ai commi 10 e 11 si applicano anche ai mutui già rinegoziati alla data di entrata in vigore della presente legge.

     13. Al fine di consentire alla Promotur SpA di stipulare i mutui di cui al comma 1 dell'articolo 144 della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 138, della legge regionale 4/2001, a carico dell'unità previsionale di base 2.2.64.2.45 con riferimento al capitolo 9011 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fidejussorie fino alla concorrenza di lire 5.000 milioni. La domanda di concessione della garanzia è presentata alla Direzione regionale del commercio e turismo - Servizio del turismo.

     14. La domanda di concessione della garanzia di cui al comma 13 è corredata:

     a) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Promotur SpA con cui è disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;

     b) della attestazione con la quale il legale rappresentante della Promotur SpA dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.

     15. Gli eventuali oneri derivanti dalla prestazione di garanzia di cui al comma 13, fanno carico all'unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001- 2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 1547 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     16. [27].

     17. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, le operazioni di conversione da lira a euro di tutti gli importi monetari comunque registrati nel sistema contabile regionale sono effettuate al minimo dettaglio informatico presente negli archivi.

     18. E' autorizzata l'eventuale maggiore spesa comunque derivante dalla conversione in euro di elementi di spesa effettuata con i criteri di cui al comma 17 rispetto al corrispondente stanziamento di bilancio autorizzato in lire e convertito in euro con i medesimi criteri.

     19. Qualora in relazione all'applicazione del comma 17, il saldo dei movimenti contabili riferibili a una unità contabile elementare, già uguale a zero se espresso in lire, risulti diverso da zero se espresso in euro, è autorizzato l'inserimento nella base informativa di un altro movimento contabile riferito alla medesima unità contabile elementare, di importo pari, ma di segno contrario, a quello del saldo risultante in euro.

     20. Le disposizioni di cui ai commi da 17 a 19 sono destinate anche agli Enti strumentali della Regione.

     21. Al fine di consentire dall'1 gennaio 2002 la rappresentazione in euro dei dati monetari presenti negli atti relativi ai procedimenti di rimborso delle riduzioni del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale di cui alla legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, e successive modificazioni e integrazioni, il termine del giorno 25 del mese, indicato al comma 1 dell'articolo 13 e al comma 4 dell'articolo 15 del Regolamento di esecuzione della legge regionale medesima, approvato con D.P.G.R. 27 novembre 1997, n. 0403/Pres., emanato ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23, è modificato, con decorrenza dal mese di dicembre 2001, alla fine di ogni mese.

     22. Al fine di assicurare la indispensabile continuità del servizio relativo alla gestione e allo sviluppo del sistema informativo elettronico regionale ai sensi della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale può assumere impegni di spesa a carico di esercizi successivi a quello in corso con l'obbligo di contenere i pagamenti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio annuale.

     23. Nei casi di apertura di credito disposte a favore di un dipendente in servizio presso l'Ufficio di collegamento della Regione con le Istituzioni europee a Bruxelles, di cui all'articolo 8, comma 73, della legge regionale 2/2000, gli eventuali buoni di prelevamento in contanti possono essere riscossi mediante accreditamento su di un apposito conto corrente bancario intestato al dipendente stesso.

     24. [28].

     25. Per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1983 n. 2, la speciale sovvenzione costituita da contributi ventennali costanti può essere destinata anche alla copertura degli oneri relativi all'ammortamento dei mutui stipulati per le destinazioni elencate all'articolo 2 della legge regionale 2/1983.

     26. Al fine di favorire le azioni e i processi di riqualificazione urbana, la spesa ammissibile alle provvidenze di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è elevata a lire 35.000 per metro quadrato di superficie di facciata.

     27. All'articolo 5, comma 1, della legge regionale 26 giugno 1995, n. 26, è soppressa la locuzione finale «che prevedano l'obbligo del venditore, in caso di insolvenza dell'utilizzatore, al riacquisto del bene od al subentro nel contratto per i canoni scaduti o a scadere».

     28. [29].

     29. I contributi pluriennali autorizzati, ai sensi dell'articolo 5, comma 51, della legge regionale 2/2000, e dell'articolo 6, comma 4, della legge regionale 4/2001, possono essere concessi anche a sollievo degli oneri di ammortamento dei mutui contratti per l'esecuzione delle opere ivi previste. Ai fini della concessione, si applicano le disposizioni indicate dall'articolo 6, comma 2, della legge regionale 4/2001.

     30. [30].

     31. All'articolo 12 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, sono soppressi il secondo periodo del comma 10, i commi 11 e 12, e il secondo periodo del comma 14.

     32. All'articolo 130 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, come da ultimo modificato dall'articolo 12, commi 13 e 14, della legge regionale 13/2000, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) sono soppressi i commi 1 bis e 1 ter, come inseriti dal citato articolo 12, comma 13, della legge regionale 13/2000;

     b) [31].

     33. All'articolo 164, comma 1 bis, della legge regionale 5/1994, come inserito dall'articolo 26, comma 1, della legge regionale 25 marzo 1996 n. 16 è ripristinata la parola «piccole», soppressa dall'articolo 12, comma 15, della legge regionale 13/2000.

     34. [In via di interpretazione autentica, si prescinde dalla previsione di cui all'articolo 2, comma 3, della legge regionale 8 agosto 2000 n. 15, in ordine alla previsione espressa di esclusione, nei bandi e/o contratti relativi alla fornitura di prodotti agroalimentari destinati alle mense, dei soggetti che non propongano prodotti provenienti da coltivazioni e/o da lavorazioni biologiche, per le domande afferenti interventi antecedenti l'entrata in vigore della legge e del relativo regolamento di attuazione] [32].

     35. All'articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10, il comma 47 è soppresso.

     36. [33].

     37. [34].

     38. [35].

     39. [36].

     40. Alla Tabella C allegata alla legge regionale 4/2001, relativamente alla variazione di spesa sull'unità previsionale di base 14.1.41.1.237, approvata con l'articolo 4, comma 81, della legge regionale 4/2001, tra le disposizioni citate in calce al capitolo 4700 la locuzione «Articolo 4, commi 4, 7, lettere a), c), d), f), legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4» è rettificata in «Articolo 4, commi 4 e 7, legge regionale 15 febbraio 1999 n. 4».

     41. [37].

     42. Il codice di finanza regionale del capitolo 965 - rubrica 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - unità previsionale di base 1.3.14.2.16 - dello stato di previsione della spesa del Documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e al bilancio per l'anno 2001 è rettificato in: «2.1.234.3.10.12».

     43. A modifica di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 82, della legge regionale 2/2000, gli adempimenti connessi all'attuazione dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 79, della legge regionale 2/2000, sono demandati all'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale. L'unità previsionale di base 3.1.6.2.951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con il capitolo 830 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, è attribuita alla competenza dell'Ufficio di gabinetto e è rettificata in 3.1.2.1.951. Il codice di finanza regionale del citato capitolo 830 è rettificato in 1.1.110.1.01.01.

     44. La gestione dell'unità previsionale di base 52.3.6.1.1641 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001- 2003 e del bilancio per l'anno 2001, con il capitolo 820 del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti, è attribuita al Servizio per la promozione dell'integrazione europea della Direzione regionale degli affari europei.

     45. A supporto della riduzione di spesa di lire 50 milioni disposta per l'anno 2001 dall'articolo 8, comma 76 - Tabella G - della legge regionale 4/2001 a carico dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo sull'unità previsionale di base 52.3.1.1.663/capitolo 587 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è autorizzata - con effetto dall'1 gennaio 2001 - la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico della medesima unità previsionale di base/capitolo.

     46. A supporto della riduzione di spesa di lire 50 milioni disposta per l'anno 2001 dall'articolo 8, comma 76 - Tabella G - della legge regionale 4/2001 a carico dello stanziamento iscritto per l'anno medesimo sull'unità previsionale di base 52.2.4.1.653/capitolo 542 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 è autorizzata - con effetto dall'1 gennaio 2001 - la spesa di lire 50 milioni per l'anno 2001 a carico della medesima unità previsionale di base/capitolo.

     47. Le quote di stanziamento delle unità previsionali di base 52.2.4.1.1, 52.5.8.1.687, 52.2.4.1.662, 52.3.1.1.663 e

52.2.4.1.653/capitoli 550, 9650, 9637, 587 e 542 del precitato stato di previsione della spesa, corrispondenti alle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2001 e 2002 rispettivamente all'articolo 27, commi 1, lettere a), b), c), 2 e 4, della legge regionale [132 bis], approvata dal Consiglio regionale il 4 ottobre 2000, all'esame della Corte Costituzionale, sono ridotte di lire 1.326 milioni, 185 milioni, 300 milioni, 50 milioni e rispettivamente 50 milioni per l'anno 2001, nonché di lire 1.376 milioni, 185 milioni, 300 milioni e rispettivamente 50 milioni per l'anno 2002.

     48. La riduzione di spesa di lire 1.861 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002, disposta dall'articolo 27, comma 5, della legge regionale [132 bis]/2000 a carico dell'unità previsionale di base

52.2.8.1.659/capitolo 9631 del precitato stato di previsione della spesa, con effetto dall'1 gennaio 2001 resta acquisita nel quadro generale del bilancio per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001.

     49. La complessiva disponibilità di lire 1.911 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 derivante dal disposto del comma 47, è destinata, relativamente a lire 100 milioni ridotti sulle ivi citate unità previsionali di base 52.3.1.1.663 e 52.2.4.1.653/capitoli 587 e 542 per l'anno 2001 a copertura dei commi 45 e 46 con effetto dall'1 gennaio 2001, nonché per le restanti lire 1.811 milioni per l'anno 2001 e per lire 1.911 milioni per l'anno 2002 a copertura dell'accantonamento disposto per pari importo sul fondo globale iscritto sull'unità previsionale di base 55.2.8.1.920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 9700 (partita n. 49, di nuova istituzione nel prospetto D/1 con la denominazione «Oneri derivanti dal riordino giuridico ed economico del personale - legge regionale 132/2000») del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     50. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla Tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del Documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo Documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l'indicazione «modifica di denominazione».

 

     Art. 8. (Copertura finanziaria).

     1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove o maggiori autorizzazioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 trova copertura nel saldo finanziario di cui all'articolo 1, comma 1, nonché nelle variazioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 3, e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 medesimi.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

ALLEGATO

     (Omissis).


[1] Per effetto dell’art. 2 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1, l’espressione “comprensori montani” contenuta in tutti i provvedimenti a partire dalla L.R. 20 dicembre 2002, n. 33 è sostituita dall’espressione “Comunità montane”.

[2] Punto così modificato dall’art. 2 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23.

[3] Punto così modificato dall’art. 2 della L.R. 23 agosto 2002, n. 23.

[4] Aggiunge il comma 5 bis e modifica il comma 6, art. 6 della L.R. 9 marzo 2001, n. 8.

[5] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[6] Comma inserito dall'art. 37 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[7] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 20 agosto 2003, n. 14 e così sostituito dall'art. 37 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[8] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 18 luglio 2014, n. 13.

[9] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23. Modifica il comma 2, art. 36 della L.R. 7 maggio 1997, n. 20.

[10] Comma abrogato dall'art. 44 della L.R. 20 agosto 2007, n. 23.

[11] Comma così corretto con rettifica pubblicata sul B.U. 12 dicembre 2001, n. 12.

[12] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 16 novembre 2007, n. 26, con la decorrenza ivi prevista.

[13] Lettera aggiunta dall’art. 5 della L.R. 20 agosto 2003, n. 14.

[14] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[15] Comma modificato dall’art. 7 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3 e dall’art. 5 della L.R. 20 agosto 2003, n. 14 e così sostituito dall’art. 5 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[16] Comma modificato dall’art. 7 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3 e così sostituito dall’art. 5 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[17] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[18] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 20 agosto 2003, n. 14.

[19] Comma così sostituito dall’art. 48 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 33.

[20] Comma aggiunto dall’art. 48 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 33.

[21] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 25 agosto 2006, n. 17.

[22] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11.

[23] Comma inserito dall'art. 14 della L.R. 4 giugno 2009, n. 11 e così modificato dall'art. 13 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22.

[24] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 12 bis della L.R. 14 gennaio 1998, n. 1. Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[25] Comma abrogato dall’art. 78 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18.

[26] Sostituisce il comma 103, art. 8 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2.

[27] Inserisce il comma 112 bis nella L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[28] Modifica il comma 3, art. 4 della L.R. 12 agosto 1975, n. 56.

[29] Inserisce il comma 3 ter nell'art. 52 della L.R. 27 marzo 1996, n. 18.

[30] Modifica il comma 1, art. 42 della L.R. 20 marzo 2000, n. 7.

[31] Modifica il comma 2, art. 130 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5.

[32] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 6 febbraio 2018, n. 2.

[33] Sostituisce il comma 57, art. 6 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[34] Modifica il comma 28, art. 8 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[35] Aggiunge il comma 29 bis all'art. 8 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[36] Modifica il comma 1, art. 24 della L.R. 10 aprile 2001, n. 11.

[37] Modifica il comma 52, art. 8 e la Tabella I della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.