Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 08/04/1997 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. (Trasferimenti agli Enti locali). |
Art. 2. (Criteri per il finanziamento degli enti locali). |
Art. 3. (Programma di revisione della legislazione regionale). |
Art. 4. (Finanziamenti a favore del progetto montagna). |
Art. 5. (Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7/1988 e alla legge regionale 18/1996). |
Art. 6. (Interventi a favore del settore commerciale nei territori montani). |
Art. 7. (Indirizzi di politica finanziaria). |
Art. 8. (Finanziamenti della spesa sanitaria regionale di parte corrente). |
Art. 9. (Riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale). |
Art. 10. (Interventi di parte corrente nel settore dei trasporti pubblici locali). |
Art. 11. (Ripiano di disavanzi del settore dei trasporti pubblici locali finanziato con fondi statali). |
Art. 12. (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa e del territorio). |
Art. 13. (Interventi nel settore dei servizi sociali e sociosanitari |
Art. 14. (Interventi nel settore dell'istruzione, della cultura e delle attività ricreative e sportive). |
Art. 15. (Interventi per il sostegno di iniziative culturali, artistiche e ricreative della minoranza slovena finanziati con i fondi di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 19/1991, come prorogato con [...] |
Art. 16. (Attuazione di programmi comunitari). |
Art. 17. (Altre norme finanziarie). |
Art. 18. (Altre norme contabili). |
Art. 19. (Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 29/1992). |
Art. 30. (Disposizioni in materia di beni mobili e immobili del patrimonio regionale). |
Art. 31. (Copertura finanziaria). |
Art. 32. (Entrata in vigore). |
§ 6.4.156 - L.R. 8 aprile 1997, n. 10.
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1997).
(B.U. 18 aprile 1997, n. 16 - S.S. n. 2).
Art. 1. (Trasferimenti agli Enti locali).
1. La Regione concorre al finanziamento dei bilanci delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, con l'assegnazione di fondi ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del
2. Per l'anno 1997, la Regione assegna alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane somme corrispondenti ai trasferimenti disposti dallo Stato per l'anno 1997 ai sensi degli articoli 35, 39, 40 e 41 del
3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 515.677.255.049 per l'anno 1997 a carico del capitolo 1850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1997, ai Comuni, la cui quota pro-capite dei trasferimenti di cui al comma 2 sia inferiore alla media pro-capite dei trasferimenti calcolata su base regionale, contributi perequativi delle assegnazioni medesime per l'importo complessivo di lire 10 miliardi.
5. I criteri per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 4 sono definiti con regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1997 a carico del capitolo 1851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
7. In attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonchè in attuazione e per le finalità della
a) lire 38.000 milioni alle Province, ivi compresi nell'ammontare di lire 1.500 milioni gli oneri relativi al personale di cui all'articolo 3, comma 1, della
b) lire 75.000 milioni ai Comuni;
c) lire 7.000 milioni alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.
8. Per le finalità previste dal comma 7, lettera a), sono autorizzati:
a) la spesa di lire 34.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 1801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997;
b) il limite d'impegno decennale di lire 4.000 milioni per l'anno 1997, con l'onere di lire 12.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per il triennio 1997-1999 a carico del capitolo 1832 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999 e del bilancio per l'anno 1997 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2006 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dal comma 7, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 75.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 1800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
10. Per le finalità previste dal comma 7, lettera c), è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 1802 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento straordinario di lire 5.300 milioni per le spese correnti relative all'anno 1997.
12. Il finanziamento è ripartito fra le Comunità montane ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della
13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 958 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
14. Nell'ambito delle finalità già previste dalla
15. [2].
16. Per le finalità di cui al comma 14, è autorizzata la spesa complessiva di lire 24.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1997 e lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
17. Per le finalità di cui al comma 14 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 931 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 a fronte dell'entrata di pari importo prevista sul capitolo 1650 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati.
18. [3].
19. [4].
20. A decorrere dal 1997, i benefici previsti dall'articolo 65 della
Art. 2. (Criteri per il finanziamento degli enti locali).
1. Entro il 31 ottobre 1997 l'Amministrazione regionale, provvede a definire con regolamento approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta medesima, sentite le associazioni degli enti locali e la competente Commissione consiliare, i criteri per il finanziamento degli enti locali ai sensi del comma 2 dell'articolo 9 del
2. Detti criteri devono tendere alla determinazione dei trasferimenti a ciascun Ente in relazione alla media pro-capite calcolata su base regionale e devono altresì tener conto della misura dei tributi locali adottata dagli enti medesimi negli ultimi tre anni, delle aree territoriali regionali maggiormente svantaggiate, nonchè delle condizioni socio- economiche delle varie aree.
Art. 3. (Programma di revisione della legislazione regionale).
1. Al fine di adeguare i principi e i metodi della legislazione regionale alle esigenze dell'autonomia locale e del decentramento, nonchè per favorire la piena realizzazione dell'autonomia degli enti locali, ai sensi dell'articolo 2 del
2. Il disegno di legge quadro per la revisione della legislazione di settore di cui al comma 1 contiene:
a) l'indicazione dei settori e degli oggetti della legislazione regionale, riguardanti funzioni amministrative di competenza degli enti locali, da riordinare in armonia con i principi di sussidiarietà, di efficienza, di responsabilità e unicità dell'amministrazione competente, di adeguatezza e di autonomia organizzativa;
b) l'individuazione delle procedure amministrative previste da leggi regionali negli ambiti di cui alla lettera a), da semplificare e delegificare;
c) l'indicazione del termine entro il quale la Giunta regionale si impegna a presentare ciascun disegno di legge di riordino.
c bis) la disciplina in materia di segretari comunali e provinciali [6].
3. Al fine di dare concreta attuazione al principio di autonomia finanziaria degli enti locali nell'ambito della più generale valorizzazione dell'autonomia locale, l'Amministrazione regionale, a partire dall'anno 1998 assegna agli enti medesimi una quota di compartecipazione ai tributi erariali di spettanza della Regione.
3 bis. Il disegno di legge di cui al presente articolo individua altresì i principi per l'avvio di una riforma della disciplina del personale degli Enti locali della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia finalizzati alla graduale omogeneizzazione dello stato giuridico e trattamento economico del personale degli Enti locali e della Regione, avuto riguardo alle rispettive funzioni e responsabilità anche prevedendo modalità e criteri uniformi di contrattazione [7].
Art. 4. (Finanziamenti a favore del progetto montagna).
1. E' costituito il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna, di seguito denominato Fondo, con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9 della
2. Gli interventi di cui al comma 1 attuano:
a) progetti a carattere sia settoriale, sia intersettoriale, integrati ai fini dello sviluppo di un'area geografica o ai fini di uno sviluppo tematico, ivi compresi gli aiuti finanziari alle imprese, entro i limiti delle norme comunitarie;
b) programmi e progetti finanziati dall'Unione europea o dallo Stato, aventi le finalità dei progetti di cui alla lettera a), alla cui realizzazione la Regione partecipa come soggetto cofinanziatore o come soggetto incaricato della gestione delle risorse finanziarie comunitarie e statali.
b bis) iniziative mirate alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in tutto il territorio montano della regione [8];
b ter) aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regime di aiuto "de minimis" definito dalle norme comunitarie [9];
b quater) interventi speciali per la montagna di cui all'articolo 1, comma 4, della
2 bis. Ai soli fini di cui al comma 2, lettera b quater), il Fondo regionale per lo sviluppo della montagna finanzia gli interventi ricadenti in tutto il territorio montano della regione [11].
3. La Giunta regionale approva il programma annuale d'impiego delle risorse del Fondo, definendo in relazione agli interventi di cui al comma 2 gli obiettivi, i soggetti attuatori e, in caso di misure contributive, i beneficiari, sentite le parti sociali e la Commissione regionale per lo sviluppo dei territori montani istituita dall'articolo 3 della
4. La Giunta regionale adotta le direttive generali e gli atti di indirizzo amministrativo necessari a definire le modalità attuative del programma annuale di cui al comma 3, sia per gli interventi la cui realizzazione sia affidata direttamente all'Amministrazione regionale, sia per gli interventi di iniziativa di altri soggetti, pubblici o privati, finanziati dal Fondo [13].
4 bis. Per le finalità di cui alla lettera b bis) del comma 2, l’Amministrazione regionale, attraverso le Comunità montane, ove esistenti, oppure a mezzo del Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, è autorizzata ad intervenire con la concessione di contributi ai nuclei familiari che risultano alla data della domanda, allo stesso tempo, residenti, domiciliati e iscritti all’anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nelle seguenti zone:
a) Comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al
b) porzioni edificate del territorio comunale che abbiano conseguito l’appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure di cui all’articolo 2, comma 4, del
4 ter. [15].
4. quater. [16].
5. Il Fondo è alimentato mediante:
a) finanziamenti regionali definiti annualmente con la legge finanziaria;
b) finanziamenti assegnati dallo Stato per gli interventi in favore delle zone montane;
c) finanziamenti dell'Unione europea e cofinanziamenti statali per l'attuazione di programmi e progetti comunitari;
d) ogni altra eventuale entrata.
6. Il Fondo è amministrato dal Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, che cura anche il coordinamento con le iniziative per l'attuazione di programmi e progetti comunitari.
7. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di gestione del Fondo.
7 bis. Per le iniziative finanziate dal Fondo regionale per lo sviluppo della montagna che prevedano una consistente pluralità di beneficiari, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare tramite convenzioni ad enti o società esterni all'Amministrazione stessa (Enti montani, Agemont S.p.A., Società consortili costituite ai sensi dell'iniziativa comunitaria LEADER o istituti di credito), l'istruttoria tecnico-amministrativa delle domande di agevolazione, ivi compresi il controllo e l'obliterazione della documentazione di spesa, nonché l'accertamento della realizzazione delle iniziative. I costi relativi alle convenzioni di cui sopra, fanno carico al Fondo regionale per lo sviluppo della montagna; sono fatti salvi i poteri di controllo dell'Amministrazione regionale [17].
8. Al fine di accelerare l'attuazione degli interventi di cui al comma 1, possono essere indette conferenze di servizi ai sensi della
9. Fermo restando quanto stabilito dal comma 8, sono ridotti della metà tutti i termini previsti da leggi o atti amministrativi regionali relativi a procedimenti per il rilascio di concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla osta, assensi o di atti comunque denominati la cui acquisizione è necessaria per l'attuazione degli interventi.
9 bis. Ai fini della rendicontazione della spesa relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo, i Comuni, le Province, le Comunità montane, gli enti che svolgono le funzioni del Servizio sanitario regionale, i consorzi fra Enti locali, le Università e gli enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni poste nel decreto di concessione [18].
9 ter. I beneficiari dei finanziamenti erogati dal Fondo, qualora non diversamente disposto, possono presentare, ai fini della rendicontazione della spesa, copia non autenticata della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del soggetto beneficiario o del legale rappresentante, in caso di società, attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali [19].
9 quater. Il Servizio cui è affidata la gestione del Fondo può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti ai soggetti beneficiari dei finanziamenti [20].
10. Per le finalità previste dal comma 1, ai sensi del comma 5, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 40.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 e lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999, a carico del capitolo 1050 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
11. [Al fine di consentire la realizzazione di un programma straordinario di investimenti nei territori dei Comuni in cui insistono le strutture impiantistiche dei poli turistici invernali, per la ristrutturazione di impianti turistici, per la realizzazione di piste, impianti di risalita e opere connesse, nonchè per la loro dismissione ed il relativo ripristino ambientale, per interventi diretti al miglioramento funzionale ed al potenziamento degli impianti sciistici, ivi compresa l'acquisizione di attrezzature e di quanto direttamente connesso all'esercizio degli stessi e alle sistemazioni viarie che si rendono necessarie nei pressi, l'Amministrazione regionale è autorizzata, dopo l'approvazione da parte della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, del programma stesso, contenente anche la graduatoria dei Comuni per le priorità di investimento nei poli turistici invernali, a sottoscrivere nell'anno 1997 nuove azioni della «Promotur Spa»] [21].
12. [La sottoscrizione delle nuove azioni della «Promotur Spa» è effettuata in relazione all'aumento di capitale deliberato dalla società medesima] [22].
13. [Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa di lire 9.000 milioni nell'anno 1997 a carico del capitolo 1360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997] [23].
14. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla «Promotur Spa» contributi pluriennali, per una durata massima di venti anni, a riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi, dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi previsti al comma 11.
15. In deroga alle disposizioni di cui alla
16. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 14 è presentata alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata del programma degli interventi da effettuare e di un preventivo di massima della spesa.
17. Al fine di consentire alla "Promotur Spa" di stipulare i mutui di cui al comma 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fideiussorie fino alla concorrenza di lire 40.000 milioni.
18. La domanda di concessione della garanzia è corredata:
a) della deliberazione del Consiglio di Amministrazione della «Promotur Spa» con cui è disposta l'assunzione del mutuo e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante;
b) della attestazione con la quale il legale rappresentante della «Promotur Spa» dichiara l'impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.
19. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzato il limite di impegno ventennale di lire 2.500 milioni per l'anno 1998, con l'onere di lire 5.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 8180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2017 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
20. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dal comma 17 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999.
Art. 5. (Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna. Modifiche ed integrazioni alla
Art. 6. (Interventi a favore del settore commerciale nei territori montani).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole e medie imprese commerciali, di cui all'articolo 1 della
Art. 7. (Indirizzi di politica finanziaria).
1. La Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nell'esercizio delle proprie attribuzioni in materia finanziaria ed economica, perseguendo gli obiettivi di snellimento e di razionalizzazione complessiva in raccordo con il processo di integrazione comunitaria, emana un provvedimento legislativo di revisione e migliore definizione del proprio ruolo e delle proprie partecipazioni in particolare nei settori finanziario e del credito.
2. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 è mirato all'esaltazione delle peculiarità operative degli strumenti già attivati in senso specialistico ed alla parallela individuazione delle azioni da intraprendere da parte della Regione al fine di rafforzare e sviluppare le necessarie sinergie tra i medesimi. In tale contesto sono altresì individuate le risorse necessarie ad un rafforzamento patrimoniale degli strumenti essenziali ad assicurare un ruolo significativo nel settore del credito, anche mediante lo smobilizzo di disponibilità relative a somme già conferite per scopi specifici a società partecipate, ad organismi ed enti.
3. Il provvedimento legislativo di cui al comma 1 viene predisposto sentita la competente Commissione consiliare.
Art. 8. (Finanziamenti della spesa sanitaria regionale di parte corrente).
1. In relazione ed in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 144, della
2. L'Amministrazione regionale ripartisce fra gli Enti che esercitano nella Regione le funzioni del Servizio sanitario le risorse di cui al comma 1 secondo meccanismi di finanziamento e modalità di attribuzione stabiliti annualmente dalla Giunta regionale nell'ambito delle competenze attribuite dall'articolo 2 del
3. Per l'anno 1997, a rendicontazione delle risorse percepite gli enti di cui al comma 2 presentano il bilancio consolidato d'esercizio.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa aggiuntiva di complessive lire 2.377 miliardi, suddivisa in ragione di lire 807 miliardi per l'anno 1997, lire 792 miliardi per l'anno 1998 e lire 778 miliardi per l'anno 1999, a carico del capitolo 4360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, il cui stanziamento risulta determinato in complessive lire 6.162 miliardi, suddivisi in ragione di lire 2.054 miliardi per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, in relazione ai previsti proventi dei contributi sanitari iscritti sul capitolo 272 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci nella misura complessiva di lire 3.785 miliardi, di cui lire 1.247 miliardi per l'anno 1997, lire 1.262 miliardi per l'anno 1998 e lire 1.276 miliardi per l'anno 1999.
5. In relazione al disposto di cui all'articolo 34, comma 3, della
6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 1.426.069.000 per l'anno 1997 a carico del capitolo 4391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
7. In attuazione del disposto di cui all'articolo 3, comma 3 bis, lettera a), del
8. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4380 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
9. Ad integrazione delle quote di partecipazione regionale alla spesa sanitaria di parte corrente relativa agli anni 1991 e 1992 e delle autorizzazioni di spesa disposte con l'articolo 19, comma 3, della
10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 23.313 milioni a carico del capitolo 4390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
11. In deroga al disposto di cui all'articolo 7, secondo comma, della
Art. 9. (Riorganizzazione dei servizi di trasporto pubblico locale). [27]
1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito del processo di riforma del trasporto pubblico locale ed al fine di favorire la razionalizzazione e la promozione del trasporto pubblico stesso, sostiene la riorganizzazione dei servizi e persegue l'obiettivo di contribuire fino ad un massimo del 65 per cento dei costi standard di esercizio delle aziende concessionarie pubbliche e private, calcolati sulla media regionale ponderale degli stessi, garantendo comunque il diritto alla mobilità nelle aree più svantaggiate della regione.
Art. 10. (Interventi di parte corrente nel settore dei trasporti pubblici locali). [28]
1. Per assicurare la regolare attuazione del piano regionale e dei piani di bacino per il trasporto pubblico locale, nonchè per il finanziamento dell'annuale programma di esercizio dei relativi servizi, di cui all'articolo 48 della
2. Al fine di assicurare la continuità dei servizi svolti dalle aziende di trasporto pubblico locale, anche nelle more della formulazione iniziale del programma di cui all'articolo 49, primo comma, numero 1, della
Art. 11. (Ripiano di disavanzi del settore dei trasporti pubblici locali finanziato con fondi statali). [29]
1. Sono revocate le spese autorizzate dall'articolo 5, comma 4, lettere a) e b), della
2. Corrispondentemente alle revoche di spesa disposte con il comma 1, è prevista, per i medesimi anni, la minore entrata di pari importo complessivo per ciascuno degli anni dal 1997 al 2005 sul capitolo 468 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, relativamente all'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1997, nel rispetto del disposto di cui all'articolo 1, comma 15, del
4. Per le finalità previste dal comma 3, è autorizzata la spesa di lire 6.460 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3991 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
5. Corrispondentemente sul capitolo 466 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, è iscritta l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato per gli anni 1995 e 1996, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del precitato
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 1997 mutui della durata di otto anni sino alla concorrenza di lire 14.614 milioni - o del minore importo compatibile con il costo annuo dell'ammortamento dei mutui non superiore a lire 3.230 milioni, corrispondenti al contributo statale annuo di cui all'articolo 1, comma 15, del
7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alle finanze, determina in via preventiva, con propria deliberazione, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 6.
8. Per le finalità previste dal comma 6, è autorizzata la spesa di lire 14.614 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, in corrispondenza all'accertamento dell'entrata di pari importo relativa al ricavo del mutuo sul capitolo 1669 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
9. Per l'ammortamento del mutuo contratto ai sensi del comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di lire 25.840 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.230 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2004, rispettivamente suddivisa in quota interessi e quota capitale come di seguito indicato:
a) relativamente alla quota interessi:
1) lire 2.199.928.226 per l'anno 1997;
2) lire 2.036.157.115 per l'anno 1998;
3) lire 1.846.348.034 per l'anno 1999;
4) lire 1.626.361.208 per l'anno 2000;
5) lire 1.371.398.676 per l'anno 2001;
6) lire 1.075.899.652 per l'anno 2002;
7) lire 733.419.237 per l'anno 2003;
8) lire 336.487.852 per l'anno 2004;
per un ammontare complessivo di lire 11.226 milioni;
b) relativamente alla quota capitale:
1) lire 1.030.071.774 per l'anno 1997;
2) lire 1.193.842.885 per l'anno 1998;
3) lire 1.383.651.966 per l'anno 1999;
4) lire 1.603.638.792 per l'anno 2000;
5) lire 1.858.601.324 per l'anno 2001;
6) lire 2.154.100.348 per l'anno 2002;
7) lire 2.496.580.763 per l'anno 2003;
8) lire 2.893.512.148 per l'anno 2004;
per un ammontare complessivo di lire 14.614 milioni.
10. L'onere complessivo di lire 9.690 milioni, corrispondente alle quote di ammortamento autorizzate per gli anni dal 1997 al 1999 dal comma 9, lettere a) e b), fa carico per lire 6.082.433.375 al capitolo 1274 e rispettivamente per lire 3.607.566.625 al capitolo 1313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997. Le quote autorizzate per gli anni dal 2000 al 2004 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
11. Corrispondentemente alle autorizzazioni disposte con il comma 9, per complessive lire 25.840 milioni, suddivise in ragione di lire 3.230 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2004, è prevista l'entrata di pari importo derivante dall'assegnazione disposta dallo Stato per i medesimi anni, ai sensi dell'articolo 1, comma 15, del precitato
12. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati ai sensi del comma 6, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare all'istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse dei tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto di autonomia, approvato con
Art. 12. (Interventi nel settore dell'edilizia abitativa e del territorio).
1. In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 3.200 milioni per l'anno 1999, a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della
2. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della
3. In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, e in considerazione di quanto disposto al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e di lire 6.000 milioni per l'anno 1999, a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della
4. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 1996 sui capitoli 1080 e 1531 dello stato di previsione dell'entrata, nella misura di lire 324.035.771 e rispettivamente di lire 4.973.906.016, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.297.941.787 per l'anno 1997 a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della
5. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 1996 sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998, è autorizzata la spesa di lire 35.196.155 per l'anno 1997 a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della
6. Per le finalità di cui al Titolo IV della
7. Al fine di favorire il contenimento del consumo di energia negli edifici pubblici e privati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi che prevedono la termoregolazione e la contabilizzazione individuale del calore per il riscaldamento [30].
8. La Giunta regionale con propria deliberazione, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente Legge, provvede ad approvare un apposito regolamento di attuazione di quanto previsto al comma 7.
9. Per le finalità previste al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
10. Per le finalità previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 7 ter della
11. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2016.
12. L'onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 1999, fa carico al capitolo 3436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2016 fa carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
13. Per le finalità previste dall'articolo 8 della
14. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1, della
15. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 1 bis, della
16. Per completare la realizzazione di piste forestali nelle province di Udine e Pordenone, finanziata dallo Stato ai sensi dell'articolo 21 della
17. Per completare la realizzazione della viabilità di servizio forestale, in zone di alto fusto nella provincia di Udine, finanziata dallo Stato ai sensi dell'articolo 12 della
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere nell'anno 1997, contributi straordinari ai Comuni delle zone lagunari che gestiscono Centri visite di oasi avifaunistiche o di ambiti di tutela e fruizione ambientale.
19. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 18 sono inoltrate all'Azienda delle foreste e dei parchi regionali corredate di un preventivo di spesa e di una relazione illustrativa.
20. Per le finalità di cui al comma 18 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3126 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
21. Al fine di consentire la piena funzionalità dell'impianto di incenerimento sito nel Comune di Moraro mediante interventi di manutenzione straordinaria ed adeguamenti alle norme di sicurezza l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Consorzio Intercomunale Servizi Ambientali di Gradisca d'Isonzo, proprietario dell'impianto, anticipazioni finanziarie in conto capitale fino al limite massimo di lire 1.000 milioni, da restituire senza interessi in tre anni con rate di ammortamento costanti.
22. La domanda è presentata, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione regionale dell'ambiente, corredata di una relazione tecnica illustrativa e del preventivo di spesa.
23. L'anticipazione finanziaria è erogata in unica soluzione contestualmente al provvedimento di concessione, con riferimento ai lavori attuati o da attuarsi a partire dalla data del dissequestro giudiziario dell'impianto. Le modalità di accertamento dell'utilizzo dell'anticipazione predetta sono indicate nel provvedimento di concessione.
24. Per le finalità previste dal comma 21 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 2433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
25. Gli introiti delle somme rimborsate affluiscono al capitolo 1508 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti e dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni futuri.
26. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della
27. L'integrazione del progetto è predisposta dall'Ufficio di Piano ed è formalmente definita attraverso le procedure richiamate dall'articolo 17 della
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di lire 1.600 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 1042 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
29. [31].
30. Per le finalità previste dall'articolo 66, comma 3, della
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Ovaro un contributo straordinario di lire 1.500 milioni per il completamento della strada comunale Muina-Raveo, unica viabilità alternativa alla SS 355 di collegamento con il Cadore. L'assegnazione straordinaria è concessa ed erogata in via anticipata ed in un'unica soluzione.
32. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
33. Per la realizzazione di programmi di investimento nell'ambito del porto di Trieste, ivi compresi quelli già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a convertire i contributi in conto esercizio previsti a favore dell'Autorità portuale di Trieste - Ente autonomo del porto di Trieste in contributi in conto capitale a favore del medesimo ente. I programmi comprendono la realizzazione ed il completamento di opere, impianti ed attrezzature fisse o mobili ed i relativi lavori di manutenzione straordinaria.
34. Le modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 33 sono quelle previste dagli articoli 19 e 20 della
35. Per le finalità di cui al comma 33 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997, di lire 1.500 milioni per l'anno 1998 e di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3780 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
36. Al fine della realizzazione di una rete interregionale di radar meteorologici, prevista nell'ambito della programmazione statale in materia di tutela ambientale, l'Amministrazione regionale partecipa al progetto denominato «Applicazioni operative dei sistemi di monitoraggio ambientale ed interconnessione in rete dei radar meteorologici regionali» e ne sostiene le relative spese in compartecipazione con lo Stato e le altre Regioni interessate. A tal fine è autorizzata a concedere all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura (ERSA) un finanziamento complessivo di lire 212.500.000 per la realizzazione degli interventi di calibrazione dei dati radar con la rete di monitoraggio ambientale a terra e di connessione tra il radar dell'ERSA ed il polo regionale del Sistema informativo nazionale dell'ambiente (SINA).
37. Il finanziamento di cui al comma 36 è concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione. Il provvedimento di concessione ne stabilisce le modalità di rendicontazione.
38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa complessiva di lire 212.500.000 per l'anno 1997 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 nella misura a fianco di ciascuno indicata:
a) capitolo 2243 - lire 111.500.000;
b) capitolo 2244 - lire 101.000.000.
39. A fronte della spesa di lire 111.500.000 di cui al comma 38, lettera a), è corrispondentemente prevista sul capitolo 404 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato per le finalità di cui al comma 36 ai sensi della
Art. 13. (Interventi nel settore dei servizi sociali e sociosanitari [32]).
1. Agli ospiti non autosufficienti accolti in residenze per anziani non autosufficienti regolarmente autorizzate all'esercizio è riconosciuto, nel limite dei posti letto oggetto di accordo contrattuale stipulato con l'Azienda sanitaria territorialmente competente, un contributo giornaliero finalizzato all'abbattimento della retta giornaliera di accoglienza [33].
2. Il beneficio di cui al comma 1 è esteso, a titolo sperimentale, anche agli anziani non autosufficienti e alle persone affette da demenza o morbo di Alzheimer, accolti in servizi semiresidenziali e residenziali alternativi alle strutture di cui al comma 1, nonché alle persone non autosufficienti prese in carico a domicilio, in possesso dei requisiti e rispondenti ai criteri individuati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5 [34].
3. I contributi di cui ai commi 1 e 2 sono concessi ed erogati alle Aziende per i servizi sanitari secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al comma 5 [35].
4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende per i servizi sanitari appositi finanziamenti a copertura degli oneri dalle medesime sostenuti [36].
5. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, vengono definiti l'entità e le modalità di erogazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, la percentuale di risorse annue complessivamente disponibili da destinare alle sperimentazioni di cui al comma 2, nonché i requisiti per l'individuazione delle persone prese in carico a domicilio e i criteri per l'inserimento nei progetti sperimentali di cui al comma 2 [37].
5 bis. La Giunta regionale può autorizzare le Aziende per i servizi sanitari a utilizzare le quote dei contributi non utilizzati nel corso degli esercizi precedenti a copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2 degli esercizi successivi [38].
6. [La concessione e l'erogazione dei finanziamenti previsti dal comma 4 avvengono sulla base della spesa sostenuta nell'anno precedente rendicontata con le modalità previste dall'articolo 7 della
7. [Per le finalità previste dal comma 4 e dal combinato disposto dell'articolo 79, comma 3, della
8. [In relazione a quanto disposto dai commi precedenti è abrogata la
9. [Al fine di consentire il riequilibrio territoriale nella dotazione di strutture residenziali per anziani non autosufficienti,
l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, nella misura massima dell'ottanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile a Comuni, Province e loro Consorzi, Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, cooperative, persone giuridiche private senza fini di lucro operanti negli ambiti dei distretti di cui all'articolo 21 della
10. [Per le finalità di cui al comma 9, l'Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere contributi annui costanti per un periodo non eccedente gli anni 10 e in misura non superiore al 13 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. I contributi annui costanti possono essere cumulati con i contributi in conto capitale, limitatamente alla parte di spesa ammissibile non coperta da questi interventi. I mutui per la realizzazione delle iniziative ammesse a contributo annuo costante possono essere garantiti dalla Regione con le procedure previste dalla
11. [Le domande per la concessione dei contributi di cui ai commi 9 e 10, da inoltrare alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, devono pervenire, pena la decadenza, entro il 30 maggio di ogni anno [44], ed essere corredate di:
a) deliberazione dell'organo competente alla formulazione della richiesta per la realizzazione dell'iniziativa;
b) relazione generale con descrizione dei contenuti, delle finalità e dei costi dell'iniziativa, del numero di eventuali nuovi posti letto attivabili;
c) relazione tecnica ed elaborati grafici di massima predisposti da tecnici abilitati, atti ad individuare preferibilmente più soluzioni d'intervento con specifiche relative agli impegni di spesa ed alle migliorie funzionali e ricettive della struttura connesse con ciascuna soluzione] [45].
12. [La concessione e l'erogazione dei contributi di cui ai commi 9 e 10 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla
13. [Sugli immobili per i quali è concesso il contributo regionale ai sensi dei commi 9 e 10 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione per l'agibilità della struttura. La diversa destinazione d'uso può essere autorizzata, su motivata istanza dell'ente o dell'istituzione interessata, con deliberazione della Giunta regionale, sentita l'Amministrazione provinciale competente per territorio. La destinazione d'uso non autorizzata dalla Regione comporta l'applicazione delle disposizioni previste dalla
14. [Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 36.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2002, con l'onere di lire 18.000 milioni relativo al triennio 1997-1999 a carico del capitolo 4873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e l'onere relativo alle quote autorizzate per gli anni dal 2000 al 2002 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi] [48].
15. [Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzato un limite d'impegno di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e un limite di impegno di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 4875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e con l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2008 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi] [49].
16. Al fine della realizzazione di una residenza assistenziale per l'accoglimento di anziani prevalentemente non autosufficienti in un'area con numeri di posti letto inferiore alla media regionale ed in considerazione della priorità che riveste l'intervento di completamento di una struttura già oggetto di contribuzione per il primo lotto dei lavori, da tempo ultimati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un contributo straordinario pluriennale per un periodo non superiore a quindici anni e nella misura indicata dal comma 19, per il completamento dei lavori di restauro e di risanamento dell'ex ospedale Gregoretti.
17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e deve essere corredata di una relazione tecnica illustrativa e di elaborati grafici di massima, predisposti da tecnici abilitati, atti ad individuare i costi dell'iniziativa e le migliorie funzionali e ricettive da apportare alla struttura. All'intervento di cui al comma 16 si applica il disposto di cui al comma 12.
18. Sull'immobile per il quale è concesso il contributo regionale di cui al comma 16 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso, con decorrenza dalla data di autorizzazione all'agibilità della struttura.
19. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato nell'anno 1998 il limite d'impegno quindicennale di lire 1.000 milioni, con l'onere di lire 2.000 milioni relativo alle annualità autorizzate per gli anni 1998 e 1999 a carico del capitolo 4874 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2012 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
20. In attesa del completamento della riorganizzazione istituzionale di cui alla
21. Nel riparto dei contributi di cui al comma 20 si applicano i seguenti criteri e modalità:
a) i fondi disponibili sono ripartiti tra gli enti interessati in misura percentualmente uguale, calcolata in base alla spesa complessiva attestata dagli enti stessi per le medesime finalità nell'anno 1996 e comunque in misura non inferiore ai contributi concessi allo stesso titolo nell'anno 1996;
b) per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 20, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge gli enti trasmettono apposita istanza, corredata dell'attestazione di spesa prevista alla lettera a), articolata con riguardo agli ambiti territoriali delle Aziende per i servizi sanitari.
22. I contributi di cui al comma 20 possono essere utilizzati anche per nuove iniziative, rientranti nelle previsioni di cui alla
23. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 20.000 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4969 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
24. L'Amministrazione regionale, al fine di agevolare la realizzazione di strutture e laboratori destinati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati, è autorizzata ad assegnare alla cooperativa sociale San Mauro a r.l., con sede in Maniago, ed operante nella pedemontana pordenonese, un contributo straordinario in misura non superiore al 70 per cento della spesa presunta [50].
25. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 7870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione - Sklad Mitja Cuk di (Opicina) Trieste un finanziamento straordinario di lire 120 milioni da destinare al ripiano del disavanzo accertato a tutto il 1996, consolidatosi negli esercizi pregressi a fronte delle spese di gestione per l'esercizio dell'attività istituzionale a favore di minori portatori di handicap e disagiati.
27. La relativa domanda, corredata del bilancio al 31 dicembre 1996, regolarmente approvato, deve essere presentata alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
28. Per le finalità previste dal comma 26 è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4975 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Art. 14. (Interventi nel settore dell'istruzione, della cultura e delle attività ricreative e sportive).
1. [51].
2. [52].
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999, a carico del capitolo 5224 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999 e del bilancio per l'anno 1997.
4. [53].
5. (Omissis).
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999 a carico del capitolo 5344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999 e del bilancio per l'anno 1997.
7. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
8. Per le finalità previste dall'articolo 19, comma 2, lettera d) della
9. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione musicale «Città di Gorizia» un finanziamento straordinario di lire 100 milioni per far fronte alle spese di gestione e per l'attuazione dell'attività istituzionale.
11. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 10, corredata del bilancio al 31 dicembre 1996, debitamente approvato dal Consiglio di Amministrazione, nonchè della relazione del Collegio dei revisori dei conti e della relazione del Presidente, sull'andamento della gestione, deve essere presentata alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 5087 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio 1997.
13. [Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della
14. [La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 13 [55].]
15. [Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 13 devono essere presentate entro il trenta giugno al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive, corredate di una relazione illustrativa dell'opera e del relativo preventivo di spesa [56].]
16. [Il Direttore del Servizio regionale delle attività ricreative e sportive, con proprio decreto, dispone la concessione del contributo sulla base del parere del Comitato regionale del Friuli-Venezia Giulia della Federazione italiana nuoto, espresso tenuto conto degli impianti natatori già esistenti sul territorio e del relativo bacino di utenza. L'erogazione della prima annualità del contributo è disposta all'atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo, dal quale risulti il piano di ammortamento in linea capitale ed interessi [57].]
17. [Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzato nell'anno 1997 il limite d'impegno decennale di lire 1.000 milioni, con l'onere complessivo di lire 3.000 milioni, relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 1997 al 1999, a carico del capitolo 6138 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 e l'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2000 al 2006 a carico dei corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi [58].]
Art. 15. (Interventi per il sostegno di iniziative culturali, artistiche e ricreative della minoranza slovena finanziati con i fondi di cui all'articolo 14, comma 1, della
1. - 6. [59].
7. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della
8. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della
9. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della
10. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della
11. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera b), della
12. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera c), della
13. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera a), della
14. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera b), della
15. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera c), della
16. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera d), della
17. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera e), della
18. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 3, lettera f), della
19. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis, comma 1, lettera a), della
20. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis, comma 1, lettera b), della
21. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis, comma 1, lettera c), della
22. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis, comma 1, lettera d), della
23. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis, comma 1, lettera e), della
24. Per le finalità previste dall'articolo 2 quater, comma 1, della
25. E' ridotta di lire 820.530.000 la spesa autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 44, comma 27, della
26. In relazione a quanto disposto dal presente articolo, sono revocate le spese autorizzate per l'anno 1997 dalla
a) capitolo 5411 - spesa di lire 150 milioni autorizzata con l'articolo 44, comma 1;
b) capitolo 5415 - spesa di lire 500 milioni autorizzata con l'articolo 44, comma 7;
c) capitolo 5417 - spesa di lire 100 milioni autorizzata con l'articolo 44, commi 9 e 10;
d) capitolo 5419 - spesa di lire 200 milioni autorizzata con l'articolo 44, comma 21;
e) capitolo 5420 - spesa di lire 200 milioni autorizzata con l'articolo 44, comma 23;
f) capitolo 5421 - spesa di lire 1.550 milioni autorizzata con l'articolo 44, comma 17;
g) capitolo 5422 - spesa di lire 350 milioni autorizzata con l'articolo 44, comma 11;
h) capitolo 5423 - spesa di lire 50 milioni autorizzata con l'articolo 44, comma 3;
i) capitolo 6045 - spesa di lire 200 milioni autorizzata con l'articolo 44, comma 15.
27. Le autorizzazioni di spesa disposte dal presente articolo trovano copertura a fronte dell'entrata prevista sul capitolo 336 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 in corrispondenza all'assegnazione statale di lire 8.679.470.000 per l'anno 1997 disposta per le finalità di cui alla
Art. 16. (Attuazione di programmi comunitari).
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire nell'attuazione del Documento unico di programmazione (DOCUP) per gli interventi strutturali comunitari nelle zone del Friuli-Venezia Giulia interessate dall'obiettivo 2 di cui all'articolo 1 della
2. [60]
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 62.734 milioni come di seguito specificato:
a) a titolo di cofinanziamento regionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), della
b) in relazione alle assegnazioni all'uopo disposte dalla Unione Europea ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della
c) in relazione alle assegnazioni all'uopo disposte dallo Stato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della
4. Corrispondentemente alla spesa di cui al comma 3, lettera b), sui capitoli 224 e 225 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti è prevista l'entrata di pari importo assegnata dalla Unione Europea a valere sul FERS e rispettivamente sul FSE per le finalità di cui al comma 1.
5. Corrispondentemente alla spesa di cui al comma 3, lettera c), sui capitoli 222 e 223 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato a titolo di cofinanziamento del FERS e rispettivamente del FSE per le finalità di cui al comma 1.
6. In relazione al disposto di cui al comma 3, lettera a), relativamente al cofinanziamento degli interventi sostenuti dal FERS e dal FSE, gli impegni assunti a carico dei capitoli 7750 e 7749 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 sono pagati, nella misura di lire 9.800 milioni e rispettivamente di lire 2.562 milioni [61], con commutazione in entrata sui capitoli 1O86 e rispettivamente 1085 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
7. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 5, comma 3, della
8. Per le finalità previste dal comma 7, sul capitolo 1059 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997, è iscritto lo stanziamento di lire 241 milioni, suddiviso in ragione di lire 138 milioni per l'anno 1997 e di lire 103 milioni per l'anno 1998.
9. Corrispondentemente sul capitolo 218 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è prevista l'entrata di pari importo assegnata dalla Unione europea ai sensi della Decisione del Consiglio europeo 94/801/CE del 23 novembre 1994.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione al progetto denominato "Filiera legno - Osservatorio del legno" finalizzato alla realizzazione di una rete informativa regionale per lo sviluppo del settore del legno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1225 del 22 marzo 1996, nell'ambito del DOCUP per gli interventi comunitari nelle zone interessate dall'obiettivo 5b di cui all'articolo 1 del
11. Per le finalità previste dal comma 10 sul capitolo 2817 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999 e del bilancio per l'anno 1997 è iscritto lo stanziamento complessivo di lire 3.997.225.000, suddiviso in ragione di lire 1.862.105.000 per l'anno 1997 e di lire 1.067.560.000 per ciascuno degli anni 1998 e 1999.
12. Corrispondentemente sul capitolo 880 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 è prevista l'entrata di pari importo assegnata dall'ERSA a valere sui finanziamenti di cui all'articolo 11 della
13. Al fine di consentire il finanziamento delle iniziative previste dalla misura 1.4 «Riassetto fondiario» del Documento unico di programmazione (Docup) a titolo dell'obiettivo 5b, di cui alla decisione della Commissione europea n. C[95]95 del 20 gennaio 1995, nella misura massima dell'80 per cento indicata dal Docup e stabilita dalla delibera della Giunta regionale n. 6169 del 12 dicembre 1995, l'ERSA è autorizzato a erogare ai beneficiari l'integrazione necessaria alla copertura del suddetto contributo con fondi aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal piano finanziario del Docup stesso.
14. Per le finalità previste dal comma 13 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERSA un finanziamento straordinario di lire 378 milioni nell'esercizio finanziario 1997, a copertura del fabbisogno relativo alle iniziative ammesse per il triennio 1994-1996. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 378 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 7017 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
15. [62].
16. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 11, commi 1 e 2 della
17. Le domande per la concessione dei contributi sono presentate alla Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni. I criteri di ammissibilità e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 16 sono stabiliti mediante apposito regolamento di esecuzione emanato dal Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. L'erogazione avviene contestualmente al decreto di concessione del contributo, in via anticipata, in un'unica soluzione, previa presentazione dell'atto legalmente impegnativo di conferma del finanziamento del progetto da parte della Commissione Europea. E' fatto obbligo agli enti ammessi al finanziamento di presentare copia legalmente certificata dei rendiconti delle spese sostenute per l'esecuzione del progetto, richiesti ed accettati dalla Commissione Europea.
18. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 1999 a carico del capitolo 743 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999 e del bilancio per l'anno 1997.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare alla realizzazione del progetto denominato «Sistema informativo integrato Lavoro-Formazione-Orientamento» elaborato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito del programma operativo multiregionale «Assistenza tecnica - Rafforzamento dei sistemi», cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE) a valere sull'Obiettivo 3, asse 5, sub-asse 5.1, misura 4, secondo modalità e procedure disciplinate da apposita convenzione da stipularsi tra la Regione ed il Ministero ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del
20. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.005.592.000 a carico dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997- 1999 e del bilancio per l'anno 1997 nella misura a fianco di ciascuno indicata:
a) capitolo 191 - lire 4.953.076.000;
b) capitolo 192 - lire 4.052.516.000.
21. In corrispondenza alle spese di cui alle lettere a) e b) del comma 20 sono previste entrate di pari importo, assegnate dallo Stato e dall'Unione Europea per le finalità di cui al comma 19, sui capitoli 226 e 227 dello stato di previsione dell'entrata dei citati bilanci.
Art. 17. (Altre norme finanziarie).
1. A decorrere dall'anno 1997 gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7 della
2. [63].
3. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 21 della
4. Nell'ambito del processo di riorganizzazione e ristrutturazione delle sedi degli uffici regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per la ristrutturazione, il completamento e l'ampliamento della sede del Consiglio regionale ivi compresi gli oneri per la recinzione e la sistemazione dell'annesso parcheggio.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.700 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.700 milioni per l'anno 1997 e lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 1999, a carico del capitolo 1155 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997 [64].
6. Conseguentemente alla prevista successione della Regione nei rapporti giuridici passivi dei Consorzi soppressi ai sensi della
7. Conseguentemente alla prevista successione della Regione nei rapporti giuridici passivi dei Consorzi soppressi ai sensi della
8. [Allo scopo di concorrere al potenziamento dello scalo aeroportuale sito in località Ronchi dei Legionari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere, nell'anno 1997, azioni di nuova emissione della società per la gestione dell'Aeroporto di Ronchi dei Legionari, costituita ai sensi della
9. [Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di lire 805 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 1427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997] [66].
10. Il finanziamento delle spese per la gestione del patrimonio industriale minerario, mobiliare e immobiliare, di proprietà regionale in località Cave del Predil in comune di Tarvisio, già autorizzato dall'articolo 71, comma 1, della
11. In relazione al disposto di cui agli articoli 5 e 10 della
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.250 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.750 milioni per l'anno 1997, di lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.500 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1411 del precitato stato di previsione della spesa.
13. In relazione al disposto di cui ai commi 10 e 11 la spesa autorizzata dall'articolo 71, comma 2, della
14. In conformità agli obiettivi del Piano regionale della viabilità ed al fine di contenere gli effetti del traffico stradale di automezzi pesanti sull'ambiente e sulle strutture, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, anche in concorso con le amministrazioni comunali interessate, alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, disposte per garantire l'alleggerimento del traffico stradale per il periodo dall'1 gennaio al 31 dicembre 1997.
15. Per le finalità previste dal comma 14 l'Amministrazione regionale stipula una convenzione con le società concessionarie, nella quale sono fissati i termini e le modalità del rimborso, che è comunque erogato in via posticipata sulla base delle ricevute attestanti il costo dei rimborsi.
16. [L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a sostenere gli eventuali residui oneri relativi all'anno 1996 derivanti dall'applicazione della disposizione di cui all'articolo 25, comma 11, della
17. Per le finalità previste dai commi 14 e 16 è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3659 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
18. Per fronteggiare la situazione di pubblica necessità conseguente all'interruzione al transito del ponte della strada statale n. 305 in località Sagrado, dovuta a lavori di straordinaria manutenzione da parte della competente Autorità statale, l'Amministrazione regionale, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 1 della
19. La Direzione regionale della protezione civile, in via eccezionale, applicando le speciali procedure stabilite dall'articolo 9 della
20. Per l'effettuazione degli interventi di cui al comma 19, la Direzione regionale della protezione civile si avvale della collaborazione tecnica della Direzione regionale della viabilità e trasporti e dell'opera di un tecnico geometra disegnatore da assegnarsi con la procedura del distacco.
21. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di lire 1.300 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
22. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 bis dell'articolo 5 della
23. [L'articolo 24 della
24. [In relazione al disposto di cui al comma 23 è revocato lo stanziamento complessivo di lire 120 milioni, suddiviso in ragione di lire 60 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 a carico del capitolo 8080 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998] [69].
25. A decorrere dall'1 gennaio 1997 il capitolo 8080 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati è eliminato dall'elenco n. 1 annesso al bilancio.
26. Per le finalità di cui al comma 12 dell'articolo 63 della
27. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle ulteriori garanzie previste al comma 26 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere e sostenere le iniziative relative ai campionati mondiali di biathlon di Forni Avoltri. A tal fine, è autorizzata la concessione di un finanziamento straordinario di lire 100 milioni all'Azienda di promozione turistica della Carnia centrale per l'attuazione del progetto specifico di promozione dei campionati medesimi, e di un contributo straordinario, sino alla misura massima di 150 milioni, al Comitato organizzatore dei campionati per le spese sostenute e relative al funzionamento, all'organizzazione ed all'attività.
29. Per l'ottenimento del finanziamento e del contributo di cui al comma 28 i soggetti ivi individuati devono far pervenire apposita domanda alla Direzione regionale del commercio e del turismo corredata di una relazione illustrativa ed un prospetto delle spese sostenute; per la concessione del finanziamento e del contributo si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui alla
30. Per le finalità previste dal comma 28 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 8380 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ENAIP Friuli-Venezia Giulia un finanziamento di lire 50 milioni per l'organizzazione di corsi di formazione per guide naturalistiche di cui alla
32. Il finanziamento di cui al comma 31 è condizionato alla stipula di apposita convenzione fra l'Amministrazione regionale e l'ENAIP Friuli- Venezia Giulia.
33. Il finanziamento di cui al comma 31 può essere concesso ed erogato in via anticipata nel limite dell'80 per cento dello stesso, una volta stipulata la convenzione di cui al comma 32, previa presentazione alla Direzione regionale del commercio e del turismo di una relazione tecnico- illustrativa e di un preventivo sommario di spesa.
34. Per le finalità di cui al comma 31 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 8385 dello stato di previsione della spesa e del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
35. E' rinnovata la dichiarazione di pubblica utilità delle opere di cui alla
36. I procedimenti di cui al comma 35 devono essere conclusi entro il termine di cinque anni a decorrere dall'1 gennaio 1997.
37. In relazione al disposto di cui al comma 35, per il completamento degli interventi ivi richiamati, è autorizzata la spesa di lire 318 milioni per l'anno 1997 a carico del capitolo 3135 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
38. Al fine di assicurare l'equilibrio finanziario nella gestione del Consorzio di bonifica Ledra Tagliamento, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere allo stesso un contributo straordinario di lire 2.000 milioni suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
39. Per le finalità previste dal comma 38, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 a carico del capitolo 6767 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
40. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della
Art. 18. (Altre norme contabili).
1. [70].
2. [71].
3. [72].
4. [73].
5. [Ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, comma 1, della
6. In deroga a quanto disposto con l'articolo 14, comma 3, della
7. [75].
8. [76].
9. I finanziamenti per opere pubbliche già assentiti a favore del disciolto Consorzio fognature sinistra Isonzo si intendono riferiti al soggetto costituito nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettera e), della
10. Per i rapporti di cui al comma 9, al nuovo soggetto come sopra costituito continuano ad applicarsi le medesime procedure di spesa già previste per il disciolto Consorzio.
11. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati dall'Amministrazione regionale ai sensi degli articoli 4, comma 10, 5, comma 7, e 6, comma 1, del
12. [77]
Art. 19. (Modifiche all'articolo 29 della
Artt. 20. - 29. [79].
Art. 30. (Disposizioni in materia di beni mobili e immobili del patrimonio regionale).
1. L'Amministrazione regionale provvede alla regolare tenuta dei beni mobili regionali mediante appositi inventari anche informatici.
2. I beni di valore non superiore a 50 euro vengono gestiti con appositi registri di carico e scarico , quali materiali di facile consumo [80].
3. La rivalutazione dei beni iscritti in inventario avviene annualmente con riferimento al 31 dicembre di ogni anno, con modalità definite da apposito regolamento da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. In sede di rivalutazione annuale i beni ai quali venga attribuito il valore di cui al comma 2 sono derubricati dall'inventario e gestiti con registri di carico e scarico [81].
5. I beni che per vetustà, obsolescenza ovvero non corrispondenza ai criteri della normativa vigente, riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, vengono posti fuori uso, sono cancellati dall'inventario ed eliminati [82].
6. I beni mobili di pregio od aventi caratteristiche artistiche nonchè i beni mobili soggetti alla
7. I beni mobili e le attrezzature assegnate alle associazioni e gruppi volontari iscritti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30 della
8. L'Amministrazione regionale può cedere a titolo gratuito, anche in proprietà, agli Enti locali ed agli Enti ed organismi funzionali della Regione i beni mobili già in uso agli stessi, nonchè alla Regione medesima [84].
8 bis. La vendita di beni mobili non più utilizzabili dall’Amministrazione regionale e di valore non superiore a 1.000 euro può essere attuata a trattativa privata anche con un solo soggetto, previa deliberazione della Giunta regionale [85].
8 ter. I beni mobili non più utilizzabili dall’Amministrazione regionale possono essere ceduti a titolo oneroso ovvero, indipendentemente dal valore del bene, a titolo gratuito qualora la cessione avvenga a favore di enti pubblici, nonché di istituzioni e associazioni che esercitano attività sociali, assistenziali, d’istruzione e/o formazione professionale [86].
9. Le cessioni di cui ai commi 8, 8 bis e 8 ter sono autorizzate con decreto del Direttore centrale competente alla gestione del patrimonio mobiliare regionale e formalizzate mediante verbale di consegna [87].
10. Entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla rinnovazione degli inventari esistenti ed alla rivalutazione dei beni mobili secondo i criteri previsti dai commi precedenti.
11. I beni mobili non registrati ai sensi dell'articolo 815 codice civile acquisiti da oltre 5 anni vengono rivalutati a valore zero e conservati nei registri di carico e scarico se mantenuti in uso [88].
12. I beni di cui al comma 7, già iscritti in inventario, vengono derubricati dallo stesso.
13. I beni immobili di cui all'articolo 1, comma 2, della
14. [89].
15. [90].
16. [Il Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio può assumere impegni per spese correnti d'istituto e per il funzionamento a carico degli esercizi successivi a quello in corso, ove ciò sia indispensabile ad assicurare la fornitura dei beni e la continuità dei servizi. Quando si tratti di spese per affitti o di altre continuative e ricorrenti, l'impegno può anche estendersi a più esercizi qualora ne sia riconosciuta la necessità o la convenienza] [91].
Art. 31. (Copertura finanziaria).
1. Il maggiore onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.
Art. 32. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto dall'1 gennaio 1997, fermo restando il disposto di cui all'articolo 8, comma 11 e ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 19 che hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge [92].
ALLEGATO A |
Riferito all'articolo 1 |
|
ELENCO COMUNI |
TRASFERIMENTI ANNO 1997 |
|
PROVINCIA DI PORDENONE Trasferimenti 1997 |
1 ANDREIS 271.126.004 |
2 ARBA 430.116.247 |
3 ARZENE 556.529.874 |
4 AVIANO 1.704.112.015 |
5 AZZANO DECIMO 3.078.224.608 |
6 BARCIS 259.555.722 |
7 BRUGNERA 1.627.668.026 |
8 BUDOIA 564.324.486 |
9 CANEVA 1.714.754.445 |
10 CASARSA DELLA DELIZIA 1.874.372.164 |
11 CASTELNOVO DEL FRIULI 530.501.493 |
12 CAVASSO NUOVO 493.761.278 |
13 CHIONS 1.073.517.499 |
14 CIMOLAIS 225.089.097 |
15 CLAUT 660.743.013 |
16 CLAUZETTO 446.537.081 |
17 CORDENONS 4.527.131.721 |
18 CORDOVADO 777.008.072 |
19 ERTO E CASSO 423.095.958 |
20 FANNA 476.820.859 |
21 FIUME VENETO 1.954.077.485 |
22 FONTANAFREDDA 2.041.972.211 |
23 FRISANCO 330.573.777 |
24 MANIAGO 3.173.348.282 |
25 MEDUNO 505.611.118 |
26 MONTEREALE VALCELLINA 1.395.896.893 |
27 MORSANO AL TAGLIAMENTO 1.090.607.257 |
28 PASIANO DI PORDENONE 1.399.345.809 |
29 PINZANO AL TAGLIAMENTO 556.811.972 |
30 POLCENIGO 919.761.858 |
31 PORCIA 3.829.995.580 |
32 PORDENONE 14.081.878.432 |
33 PRATA DI PORDENONE 1.246.098.328 |
34 PRAVISDOMINI 613.560.421 |
35 ROVEREDO IN PIANO 1.012.676.986 |
36 SACILE 4.541.471.343 |
37 S. GIORGIO DELLA RICHINVELDA 1.535.380.491 |
38 S. MARTINO AL TAGLIAMENTO 486.889.179 |
39 S. QUIRINO 882.589.056 |
40 S. VITO AL TAGLIAMENTO 3.521.943.860 |
41 SEQUALS 593.962.463 |
42 SESTO AL REGHENA 1.569.078.583 |
43 SPILIMBERGO 3.072.542.604 |
44 TRAMONTI DI SOPRA 294.545.229 |
45 TRAMONTI DI SOTTO 276.585.287 |
46 TRAVESIO 481.518.446 |
47 VAJONT 557.159.581 |
48 VALVASONE 583.786.171 |
49 VITO D'ASIO 631.600.698 |
50 VIVARO 524.918.480 |
51 ZOPPOLA 1.784.042.032 |
TOTALE |
PROVINCIA DI PORDENONE 77.205.219.574 |
|
PROVINCIA DI TRIESTE Trasferimenti 1997 |
1 DUINO-AURISINA 2.103.300.709 |
2 MONRUPINO 286.485.980 |
3 MUGGIA 3.977.010.180 |
4 S. DORLIGO DELLA VALLE 1.678.182.927 |
5 SGONICO 661.465.134 |
6 TRIESTE 95.653.972.017 |
TOTALE |
PROVINCIA DI TRIESTE 104.360.416.947 |
|
PROVINCIA DI UDINE Trasferimenti 1997 |
1 AIELLO DEL FRIULI 914.471.441 |
2 AMARO 340.658.480 |
3 AMPEZZO 674.002.982 |
4 AQUILEIA 1.000.959.188 |
5 ARTA TERME 791.090.872 |
6 ARTEGNA 1.271.347.038 |
7 ATTIMIS 789.410.024 |
8 BAGNARIA ARSA 943.925.687 |
9 BASILIANO 1.410.812.336 |
10 BERTIOLO 921.029.073 |
11 BICINICCO 627.687.435 |
12 BORDANO 641.096.912 |
13 BUIA 2.040.651.228 |
14 BUTTRIO 836.225.622 |
15 CAMINO AL TAGLIAMENTO 696.039.470 |
16 CAMPOFORMIDO 1.260.622.915 |
17 CAMPOLONGO AL TORRE 379.911.738 |
18 CARLINO 885.901.430 |
19 CASSACCO 1.030.245.882 |
20 CASTIONS DI STRADA 1.176.367.450 |
21 CAVAZZO CARNICO 404.611.358 |
22 CERCIVENTO 568.716.377 |
23 CERVIGNANO DEL FRIULI 3.138.517.184 |
24 CHIOPRIS VISCONE 277.723.626 |
25 CHIUSAFORTE 632.714.575 |
26 CIVIDALE DEL FRIULI 4.575.524.729 |
27 CODROIPO 3.831.181.979 |
28 COLLOREDO DI MONTE ALBANO 905.318.086 |
29 COMEGLIANS 433.634.040 |
30 CORNO DI ROSAZZO 934.130.102 |
31 COSEANO 882.151.634 |
32 DIGNANO 929.517.646 |
33 DOGNA 316.230.556 |
34 DRENCHIA 330.740.270 |
35 ENEMONZO 656.743.281 |
36 FAEDIS 1.427.739.740 |
37 FAGAGNA 2.014.279.537 |
38 FIUMICELLO 1.643.869.362 |
39 FLAIBANO 615.688.744 |
40 FORGARIA NEL FRIULI 833.609.004 |
41 FORNI AVOLTRI 389.317.930 |
42 FORNI DI SOPRA 318.357.479 |
43 FORNI DI SOTTO 460.804.998 |
44 GEMONA DEL FRIULI 4.041.972.382 |
45 GONARS 1.496.174.318 |
46 GRIMACCO 406.798.621 |
47 LATISANA 3.322.567.714 |
48 LAUCO 634.384.507 |
49 LESTIZZA 1.688.386.613 |
50 LIGNANO SABBIADORO 2.075.220.974 |
51 LIGOSULLO 271.078.748 |
52 LUSEVERA 614.158.864 |
53 MAGNANO IN RIVIERA 855.851.539 |
54 MAJANO 1.414.882.093 |
55 MALBORGHETTO VALBRUNA 420.186.108 |
56 MANZANO 1.448.229.940 |
57 MARANO LAGUNARE 635.271.980 |
58 MARTIGNACCO 1.338.960.609 |
59 MERETO DI TOMBA 1.139.184.761 |
60 MOGGIO UDINESE 952.531 792 |
61 MOIMACCO 364.471.489 |
62 MONTENARS 655.335.969 |
63 MORTEGLIANO 1.322.678.129 |
64 MORUZZO 913.124.519 |
65 MUZZANA DEL TURGNANO 936.575.998 |
66 NIMIS 855.012.850 |
67 OSOPPO 556.070.757 |
68 OVARO 1.125.006.635 |
69 PAGNACCO 1.061.121.858 |
70 PALAZZOLO DELLO STELLA 1.025.547.934 |
71 PALMANOVA 1.795.707.613 |
72 PALUZZA 1.148.689.009 |
73 PASIAN DI PRATO 1.670.351.545 |
74 PAULARO 1.561.928.644 |
75 PAVIA DI UDINE 1.334.379.697 |
76 POCENIA 923.724.438 |
77 PONTEBBA 974.857.538 |
78 PORPETTO 956.511.393 |
79 POVOLETTO 2.167.277.009 |
80 POZZUOLO DEL FRIULI 1.703.869.741 |
81 PRADAMANO 663.322.684 |
82 PRATO CARNICO 884.840.427 |
83 PRECENICCO 449.729.520 |
84 PREMARIACCO 1.191.742.474 |
85 PREONE 339.730.037 |
86 PREPOTTO 614.223.142 |
87 PULFERO 804.774.278 |
88 RAGOGNA 1.098.080.474 |
89 RAVASCLETTO 358.897.453 |
90 RAVEO 403.207.890 |
91 REANA DEL ROJALE 1.266.378.729 |
92 REMANZACCO 1.540.814.911 |
93 RESIA 806.672.620 |
94 RESIUTTA 276.497.017 |
95 RIGOLATO 495.747.703 |
96 RIVE D'ARCANO 1.011.708.307 |
97 RIVIGNANO 1.043.602.152 |
98 RONCHIS 541.716.339 |
99 RUDA 1.216.720.721 |
100 S. DANIELE DEL FRIULI 1.218.809.730 |
101 S. GIORGIO DI NOGARO 2.055.274.097 |
102 S. GIOVANNI AL NATISONE 1.354.299.974 |
103 S. LEONARDO 573.962.895 |
104 S. PIETRO AL NATISONE 954.043.439 |
105 S. MARIA LA LONGA 820.656.277 |
106 S. VITO AL TORRE 386.321.582 |
107 S. VITO DI FAGAGNA 687.166.135 |
108 SAURIS 505.705.527 |
109 SAVOGNA 641.082.563 |
110 SEDEGLIANO 1.417.206.537 |
111 SOCCHIEVE 600.352.200 |
112 STREGNA 437.924.515 |
113 SUTRIO 585.057.828 |
114 TAIPANA 697.875.234 |
115 TALMASSONS 1.461.979.591 |
116 TAPOGLIANO 244.585.687 |
117 TARCENTO 2.422.902.505 |
118 TARVISIO 1.429.392.923 |
119 TAVAGNACCO 2.487.533.122 |
120 TEOR 758.657.227 |
121 TERZO D'AQUILEIA 1.025.190.475 |
122 TOLMEZZO 3.140.267.632 |
123 TORREANO 1.136.027.821 |
124 TORVISCOSA 970.295.951 |
125 TRASAGHIS 1.388.527.032 |
126 TREPPO CARNICO 482.015.613 |
127 TREPPO GRANDE 763.300.441 |
128 TRICESIMO 1.688.397.595 |
129 TRIVIGNANO UDINESE 740.972.324 |
130 UDINE 38.573.577.297 |
131 VARMO 1.022.760.668 |
132 VENZONE 1.002.841.105 |
133 VERZEGNIS 388.840.731 |
134 VILLA SANTINA 710.196.169 |
135 VILLA VICENTINA 384.097.093 |
136 VISCO 123.211.935 |
137 ZUGLIO 480.401.540 |
TOTALE |
PROVINCIA DI UDINE 181.812.581.656 |
|
PROVINCIA DI GORIZIA Trasferimenti 1997 |
1 CAPRIVA DEL FRIULI 633.147.892 |
2 CORMONS 3.125.551.913 |
3 DOBERDO' DEL LAGO 714.456.184 |
4 DOLEGNA DEL COLLIO 577.645.504 |
5 FARRA D'ISONZO 673.076.807 |
6 FOGLIANO REDIPUGLIA 1.645.297.655 |
7 GORIZIA 17.462.062.949 |
8 GRADISCA D'ISONZO 2.236.668.449 |
9 GRADO 4.081.244.632 |
10 MARIANO DEL FRIULI 748.531.260 |
11 MEDEA 509.049.354 |
12 MONFALCONE 9.841.425.923 |
13 MORARO 340.418.434 |
14 MOSSA 591.880.659 |
15 ROMANS D'ISONZO 1.228.903.021 |
16 RONCHI DEI LEGIONARI 3.509.469.720 |
17 SAGRADO 966.119.942 |
18 S. CANZIAN D'ISONZO 2.061.682.248 |
19 S. FLORIANO DEL COLLIO 535.121.571 |
20 S. LORENZO ISONTINO 556.261.376 |
21 S. PIER D'ISONZO 788.381.270 |
22 SAVOGNA D'ISONZO 525.748.570 |
23 STARANZANO 2.309.123.459 |
24 TURRIACO 977.809.717 |
25 VILLESSE 483.123.522 |
TOTALE |
PROVINCIA DI GORIZIA 56.522.202.111 |
TOTALE COMUNI 419.900.420.288 |
|
PROVINCE Trasferimenti 1997 |
1 PROVINCIA DI GORIZIA 10.266.846.951 |
2 PROVINCIA DI PORDENONE 22.624.320.808 |
3 PROVINCIA DITRIESTE 18.345.600.877 |
4 PROVINCIA DI UDINE 38.458.320.218 |
TOTALE PROVINCE 89.695.088.854 |
|
COMUNITA' MONTANE Trasferimenti 1997 |
1 COM. MONTANA DEL COLLIO 277.162.707 |
2 COM. MONTANA DELLA CARNIA 1.349.734.502 |
3 COM. MONTANA CANAL DEL FERRO |
VAL CANALE 668.257.054 |
4 COM. MONTANA DEL GEMONESE 567.410.663 |
5 COM. MONTANA DELLE VALLI DEL TORRE 602.624.197 |
6 COM. MONTANA VALLI DEL NATISONE 530.999.459 |
7 COM. MONTANA DEL CARSO 569.056.643 |
8 COM. PEDEMONTANA DEL LIVENZA 418.405.269 |
9 COM. MONTANA MEDUNA CELLINA 690.262.773 |
10 COM. MONTANA VAL D'ARZINO |
VAL COSA VAL T. 407.832.640 |
TOTALE COMUNITA' MONTANE 6.081.745.907 |
TOTALE GENERALE 515.677.255.049 |
[1] Comma così modificato dall’art. 1 della
[2] Comma abrogato dall’art. 1 della
[3] Comma abrogato dall’art. 1 della
[4] Comma abrogato dall’art. 1 della
[5] Comma abrogato dall'art. 122 della
[6] Lettera aggiunta dall'art. 55 della
[7] Comma aggiunto dall'art. 52 della
[8] Lettera aggiunta dall'art. 13 della
[9] Lettera inserita dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.
[10] Lettera inserita dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.
[11] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.
[12] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.
[13] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.
[14] Comma aggiunto dall'art. 13 della
[15] Comma aggiunto dall'art. 10 della
[16] Comma aggiunto dall'art. 10 della
[17] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[18] Comma inserito dall'art. 3 della
[19] Comma inserito dall'art. 3 della
[20] Comma inserito dall'art. 3 della
[21] Comma abrogato dall'art. 30 della
[22] Comma abrogato dall'art. 30 della
[23] Comma abrogato dall'art. 30 della
[24] Comma così sostituito dall'art. 7 della
[25] Modifica gli artt. 47, 69, 70, 76 e aggiunge il Capo X bis nel testo della
[26] Comma così modificato dall’art. 6 della
[27] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[28] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[29] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[30] Comma così modificato dall'art. 79 della
[31] Comma abrogato dall'art. 1 della
[32] Rubrica così modificata dall'art. 9 della
[33] Comma così sostituito, da ultimo, dall'art. 9 della
[34] Comma sostituito dall'art. 2 della
[35] Comma modificato dall’art. 31 della
[36] Comma già sostituito dall'art. 3 della
[37] Comma già sostituito dall'art. 2 della
[38] Comma inserito dall'art. 8 della
[39] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000 e abrogato dall'art. 2 della
[40] Comma abrogato dall'art. 2 della
[41] Comma abrogato dall'art. 2 della
[42] Comma abrogato dall'art. 2 della
[43] Comma abrogato dall'art. 2 della
[44] Vedi l'art. 22 della
[45] Comma abrogato dall'art. 2 della
[46] Comma abrogato dall'art. 2 della
[47] Comma abrogato dall'art. 2 della
[48] Comma abrogato dall'art. 2 della
[49] Comma abrogato dall'art. 2 della
[50] Comma così modificato dall'art. 123 della
[51] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.
[52] Comma abrogato dall'art. 5 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.
[53] L'art. 17 della
[54] Comma modificato dall'art. 8 della
[55] Legge abrogata dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.
[56] Comma sostituito dall'art. 8 della
[57] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.
[58] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.
[59] Modificano la
[60] Comma abrogato dall'art. 14 della
[61] Vedi l'art. 1, comma 2, della
[62] Modifica la
[63] Modifica la
[64] Come da avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 14 maggio 1997, n. 20.
[65] Comma abrogato dall'art. 30 della
[66] Comma abrogato dall'art. 30 della
[67] Comma abrogato dall'art. 1 della
[68] Comma abrogato dall'art. 38 della
[69] Comma abrogato dall'art. 38 della
[70] Comma abrogato dall'art. 104 della
[71] Comma abrogato dall’art. 33 della L.R. 3 aprile 2003, n. 8, con effetto a decorrere dall’1 gennaio 2004.
[72] Modifica la
[73] Modifica la
[74] Comma abrogato dall'art. 56 della
[75] Modifica la
[76] Comma abrogato dall'art. 104 della
[77] Comma abrogato dall'art. 2, comma 4, della
[78] Articolo abrogato dall'art. 75 della
[79] Recano norme di rifinanziamento.
[80] Comma già modificato dall'art. 14 della
[81] Comma così modificato dall'art. 14 della
[82] Comma così modificato dall’art. 1 della
[83] Comma così modificato dall’art. 1 della
[84] Comma già modificato dall'art. 14 della
[85] Comma aggiunto dall’art. 2 della
[86] Comma aggiunto dall’art. 1 della
[87] Comma modificato dall’art. 2 della
[88] Comma così modificato dall'art. 14 della
[89] Modifica la
[90] Modifica la
[91] Comma abrogato dall'art. 14 della
[92] Comma così integrato dall'art. 35 della