Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.5 programmazione economica |
Data: | 09/11/1998 |
Numero: | 13 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 7/1988 in materia di organizzazione della Direzione regionale dell’ambiente). |
Art. 2. (Modifiche agli articoli 23 e 25 della legge regionale 43/1990 in materia di valutazione di impatto ambientale). |
Art. 3. (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 30/1987 in materia di smaltimento dei rifiuti. Adeguamento garanzie finanziarie). |
Art. 4. (Modifica all’articolo 23 della legge regionale 30/1987 in materia di smaltimento dei rifiuti). |
Art. 5. (Ambito di applicazione dell'articolo 27, comma 1, della legge regionale 22/1996 in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive) |
Art. 6. (Modifica all’articolo 28 della legge regionale 22/1996 in materia di smaltimento dei rifiuti). |
Art. 7. (Salvaguardia di zona tipica). |
Art. 8. (Adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento dei rifiuti). |
Art. 9. (Modifiche alla legge regionale 42/1996 in materia di parchi e foreste). |
Art. 10. (Modifica all’articolo 5 della legge regionale 42/1996 in materia di parchi e foreste). |
Art. 11. (Modifiche alle leggi regionali in materia di forestazione). |
Art. 12. (Interventi per la difesa dei boschi dagli incendi). |
Art. 13. (Disposizioni in materia di Corpo forestale regionale. Modifiche alle leggi regionali 53/1981, 7/1988 e 20/1996). |
Art. 14. (Ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive). |
Art. 15. (Salvaguardia gestioni idriche in atto). |
Art. 16. (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell’amianto). |
Art. 17. (Modifica all’articolo 4 della legge regionale 15/1981 recante la disciplina degli impianti a fune). |
Art. 18. (Modifica all’articolo 18 della legge regionale 15/1981 recante la disciplina degli impianti a fune). |
Art. 19. (Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 15/1981 recante la disciplina degli impianti a fune). |
Art. 20. (Modifiche all’articolo 57 bis della legge regionale 41/1986 in materia di trasporto pubblico locale). |
Art. 21. (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 20/1997 recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia). |
Art. 22. (Integrazione dell’articolo 7 della legge regionale 20/1997 recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia). |
Art. 23. (Modifica all’articolo 10 della legge regionale 20/1997 recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia). |
Art. 24. (Modifica all’articolo 15 della legge regionale 20/1997 recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia). |
Art. 25. (Modifica all’articolo 23 della legge regionale 20/1997 recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia). |
Art. 26. (Integrazione dell’articolo 24 della legge regionale 20/1997 recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia). |
Art. 27. (Modifica all’articolo 31 della legge regionale 20/1997 recante la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia). |
Art. 28. (Procedure concorsuali e di aggiudicazione per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale). |
Art. 29. (Integrazione dell’articolo 2 della legge regionale 45/1996 in materia di trasporti pubblici locali). |
Art. 30. (Interventi per lo studio e la realizzazione di linee di trasporto urbano non inquinanti). |
Art. 31. (Modifiche all’articolo 21 della legge regionale 27/1996 in materia di trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea). |
Art. 32. (Trasferimento di funzioni agli Enti locali in materia di trasporto ciclistico). |
Art. 33. (Integrazioni della legge regionale 14/1993 in materia di trasporto ciclistico). |
Art. 34. (Modifica alla legge regionale 47/1996 in materia di riduzione del prezzo alla pompa delle benzine nel territorio regionale). |
Art. 35. (Integrazione dell’articolo 2 della legge regionale 3/1998 in materia di contributi per il contenimento di emissioni inquinanti dei mezzi di trasporto). |
Art. 36. (Interpretazione autentica degli articoli 17 e 31 della legge regionale 22/1987 e dell’articolo 5 della legge regionale 57/1991). |
Art. 37. (Norme in materia di programmi di investimento finanziati ai sensi dell’articolo 17 e dell’articolo 31 della legge regionale 22/1987, dell’articolo 5 della legge regionale 57/1991, e dell’articolo 1 [...] |
Art. 38. (Partecipazione al capitale sociale di una società per azioni per il rilancio dell’aeroporto «Duca Amedeo d’Aosta» di Gorizia). |
Art. 39. (Convenzioni per la gestione di impianti e infrastrutture dell'idrovia Litoranea Veneta |
Art. 40. (Oneri relativi agli interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture di cui all’articolo 21, comma 1. della legge regionale 22/1987). |
Art. 41. (Delegazione amministrativa intersoggettiva nel settore marittimo-portuale e della navigazione interna). |
Art. 42. (Delegazione amministrativa intersoggettiva). |
Art. 43. (Finanziamento per la realizzazione dell’Autoporto di Udine). |
Art. 44. (Ulteriore recepimento dei principi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni in materia di appalti di lavori pubblici). |
Art. 45. (Modifica all’articolo 18 della legge regionale 46/1986 e disposizioni in materia di termini di ultimazione di lavori inerenti l’edilizia sovvenzionata). |
Art. 46. (Utilizzazione fondi per opere pubbliche assegnati alle Province). |
Art. 47. (Norme in materia di contributi a favore di Enti pubblici o di soggetti a prevalente partecipazione pubblica). |
Art. 48. (Contributo straordinario a favore del Comune di Aquileia in occasione degli eventi giubilari). |
Art. 49. (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 8/1995 in materia di adeguamento degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza). |
Art. 50. (Modifica all’articolo 8 della legge regionale 31/1996 in materia di affidamento di opere pubbliche mediante trattativa privata). |
Art. 51. (Programma di metanizzazione della zona montana). |
Art. 52. (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 2/1983 in materia di centri storici). |
Art. 53. (Modifiche alla legge regionale 28/1995 in materia di sovvenzioni pluriennali al Comune di Monfalcone per il recupero del quartiere di Panzano). |
Art. 54. (Sostituzione dell’articolo 16 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). |
Art. 55. (Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). |
Art. 56. (Modifica all’articolo 29 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). |
Art. 57. (Modifica all’articolo 32 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). |
Art. 58. (Modifiche all’articolo 33 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). |
Art. 59. (Modifica all’articolo 33 bis della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). |
Art. 60. (Sostituzione dell’articolo 39 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). |
Art. 61. (Deroga all’articolo 39 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). |
Art. 62. (Integrazione alla legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). |
Art. 63. (Disposizioni relative all’articolo 43 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). |
Art. 64. (Modifiche all’articolo 47 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). |
Art. 65. (Modifica all’articolo 52 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). |
Art. 66. (Modifiche all’articolo 58 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). |
Art. 67. (Disposizioni relative all’articolo 61, primo comma, lettera e), della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). |
Art. 68. (Modifiche all’articolo 65 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). |
Art. 69. (Modifica all’articolo 70 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). |
Art. 70. (Anticipazioni a carico del Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa a favore delle cooperative edilizie). |
Art. 71. (Conferma delle agevolazioni di cui agli articoli 88, 90 e 94 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). |
Art. 72. (Deroga alla decadenza dei benefici). |
Art. 73. (Abrogazione dell’articolo 106 della legge regionale 75/1982, in materia di edilizia residenziale pubblica). |
Art. 74. (Norme in materia di edilizia convenzionata). |
Art. 75. (Modifiche alla legge regionale 22/1995 in materia di edilizia convenzionata). |
Art. 76. (Modifiche all’articolo 139 della legge regionale 75/1982 in materia di edilizia residenziale pubblica). |
Art. 77. (Riapertura del termine per la richiesta di cessione in proprietà di abitazioni realizzate con le provvidenze di cui alla legge regionale 12/1966). |
Art. 78. (Norme in materia di edilizia sovvenzionata). |
Art. 79. (Modifica all’articolo 12 della legge regionale 10/1997 in materia di edilizia abitativa). |
Art. 80. (Integrazione all’articolo 23 della legge regionale 31/1995 in materia di obblighi dei beneficiari di contributi di edilizia convenzionata e agevolata). |
Art. 81. (Norma di tutela in materia di contributi a fronte mutuo). |
Art. 82. (Modifiche alla legge regionale 52/1991 in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica). |
Art. 83. (Commissione regionale per le servitù militari). |
Art. 84. (Modifiche alla legge regionale 6/1996 in materia di imprenditore agricolo a titolo principale. Soppressione del Registro degli imprenditori agricoli). |
Art. 85. (Modifiche all’articolo 2 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo). |
Art. 86. (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo). |
Art. 87. (Modifica all’articolo 7 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo). |
Art. 88. (Modifiche all’articolo 8 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo). |
Art. 89. (Integrazione dell’articolo 9 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo). |
Art. 90. (Modifiche all’articolo 17 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo). |
Art. 91. (Modifiche all’articolo 24 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo). |
Art. 92. (Modifica all’articolo 25 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo). |
Art. 93. (Modifica all’articolo 27 della legge regionale 25/1996 in materia di agriturismo). |
Art. 94. (Competenze amministrative in materia di agriturismo. Integrazione all’articolo 170 della legge regionale 7/1988). |
Art. 95. (Norma transitoria in materia di elenco degli operatori agrituristici). |
Art. 96. (Disposizioni varie in materia di agricoltura). |
Art. 97. (Abrogazione dell’articolo 11 della legge regionale 50/1993 in materia di interventi straordinari a favore dei caseifici cooperativi). |
Art. 98. (Abrogazione dell’articolo 3 della legge regionale 16/1967 in materia di premi di allevamento). |
Art. 99. (Rimessione in termini di domande relative all’indennità compensativa). |
Art. 100. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 19/1988 in materia di inserimento dei giovani in agricoltura). |
Art. 101. (Modifiche all’articolo 34 della legge regionale 20/1992 in materia di interventi regionali agevolati a favore di cooperative agricole e loro consorzi). |
Art. 102. (Norme in materia di riordinamento fondiario e di Consorzi di bonifica. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 44/1983). |
Art. 103. (Modifica di disposizioni concernenti l’attività dell’ERSA). |
Art. 104. (Competenza organica in materia di autorizzazioni). |
Art. 105. (Norme in materia di commercio). |
Art. 106. (Istituzione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia). |
Art. 107. (Rinnovo dei finanziamenti di cui all’articolo 2 della legge regionale 49/1978 destinati al sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici). |
Art. 108. (Interventi agevolati a favore delle imprese commerciali. Sostituzione dell’articolo 2 della legge regionale 36/1996). |
Art. 109. (Opzione tra i benefici di cui all’articolo 8 della legge regionale 36/1996 e contributi una tantum a favore di imprese commerciali e di servizi). |
Art. 110. (Applicazione dell’articolo 3 della legge regionale 36/1996. Interventi straordinari per la sanatoria delle istanze di intervento agevolato ai sensi della legge regionale 36/1988). |
Art. 111. (Sostituzione dell’articolo 12 della legge regionale 36/1996. Decorrenza dell’applicazione di norme). |
Art. 112. (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 25/1982 in materia di contributi a favore delle imprese del settore commerciale per l’ammodernamento della rete di vendita). |
Art. 113. (Contributo straordinario alla società per azioni Centro commerciale all’ingrosso di Pordenone. Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 3/1998). |
Art. 114. (Norme transitorie della legge regionale 41/1990 in materia di Piano regionale del commercio e prescrizioni urbanistiche). |
Art. 115. (Norme di salvaguardia del Piano regionale del commercio). |
Art. 116. (Norme integrative della legge regionale 41/1990). |
Art. 117. (Disciplina regionale in materia di distribuzione carburanti. Norme riguardanti la proroga del regime concessorio e l’incentivazione dei carburanti ecologici). |
Art. 118. (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti). |
Art. 119. (Disposizioni concernenti il commercio equo e solidale). |
Art. 120. (Integrazione dell’articolo 1 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, in materia di strutture socio-assistenziali). |
Art. 121. (Modifica all’articolo 3, comma 3 della legge regionale 19/1997, in materia di residenze polifunzionali). |
Art. 122. (Norme d’interpretazione autentica e procedurali in materia di sanità e servizi socio-assistenziali). |
Art. 123. (Contributo straordinario alla cooperativa sociale San Mauro a r.l. con sede in Maniago. Modifica all’articolo 13 della legge regionale 10/1997). |
Art. 124. (Modifiche alla legge regionale 15/1996 in materia di tutela e promozione della lingua e della cultura friulane). |
Art. 125. (Disposizioni in materia di enti teatrali). |
Art. 126. (Disposizioni in materia di diritto allo studio universitario. Modifica alla legge regionale 55/1990). |
Art. 127. (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali). |
Art. 128. (Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale). |
Art. 129. (Integrazione dell’articolo 151 della legge regionale 53/1981 in materia di spese legali sostenute dal personale regionale). |
Art. 130. (Disposizioni sul patrimonio immobiliare del disciolto Ente nazionale per le Tre Venezie). |
Art. 131. (Ulteriori norme in materia di cessione di beni patrimoniali pubblici). |
Art. 132. (Cessione alloggi del disciolto ENLRP). |
Art. 133. (Alienazione a favore dell’ERDISU di Udine dell’immobile Casa dello studente dell’EFA). |
Art. 134. (Norme in materia di società finanziarie regionali). |
Art. 135. (Finanziamento al Centro di informazione e documentazione dell’INCE). |
Art. 136. (Norme di applicazione della legge 675/1996 in materia di trattamento dei dati personali). |
Art. 137. (Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modificazioni ed integrazioni). |
Art. 138. (Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976). |
Art. 139. (Ulteriori norme d’intervento nelle zone terremotate del Friuli). |
Art. 140. (Norme procedurali, finanziarie e di sanatoria per il completamento della ricostruzione delle zone terremotate). |
Art. 141. Sospensione dell’efficacia. |
§ 6.5.13 – L.R. 9 novembre 1998, n. 13.
Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell’Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate.
(B.U. 10 novembre 1998, n. 44 - S.S. n. 17).
TITOLO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE E TERRITORIO
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
Sezione I
Disposizioni in materia di organizzazione della Direzione regionale
dell’ambiente e di valutazione di impatto ambientale
Art. 1. (Modifiche alla
Art. 2. (Modifiche agli articoli 23 e 25 della
1. [2].
2. [3].
3. Nella
Sezione II
Disposizioni in materia di smaltimento rifiuti
Art. 3. (Modifica all’articolo 5 della
1. [5].
2. Gli importi delle garanzie finanziarie di cui al comma 1, determinati dal regolamento di esecuzione della
3. L’adeguamento delle garanzie finanziarie nelle forme e limiti di cui ai commi 1 e 2 deve avvenire nel rispetto dell’articolo 23 del precitato regolamento facendo riferimento, per quanto riguarda la decorrenza dei termini, all’entrata in vigore della presente legge.
Art. 4. (Modifica all’articolo 23 della
1. [7].
Art. 5. (Ambito di applicazione dell'articolo 27, comma 1, della
1. L'articolo 27, comma 1, della
Art. 6. (Modifica all’articolo 28 della
1. [11].
Art. 7. (Salvaguardia di zona tipica). [12]
1. Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 28 della
2. Le disposizioni di cui al comma 1, al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione dei vini, non trovano applicazione entro il limite di due chilometri dal perimetro di vigneti con estensione superiore ad un ettaro. Le Province in fase autorizzativa possono escludere motivatamente da tale vincolo le discariche di rifiuti inerti e di rifiuti non pericolosi [14].
2 bis. Le disposizioni di cui al comma 2 possono essere motivatamente derogate dalle Province in sede di predisposizione del Programma provinciale per la gestione dei rifiuti, sezione rifiuti urbani, per la ubicazione di discariche [15].
Art. 8. (Adeguamento alle norme statali in materia di smaltimento dei rifiuti). [16]
1. In applicazione dell’articolo 1 del
2. In considerazione della rispondenza ai principi della normativa statale, come recepita al comma 1, di preesistenti normative regionali in materia, anche al fine di operare sulla base di puntuali disposizioni integrative organizzatorie e procedurali, continuano a trovare applicazione le seguenti specifiche norme regionali:
a) della
1) l’articolo 2, comma 1,
2) l’articolo 5, comma 1, lettere b), h), l) ed o), ed il comma 2,
3) l’articolo 6, comma 3,
4) gli articoli 8 e 9,
5) l’articolo 10, comma 1 - con esclusione della lettera c) - e comma 4,
6) gli articoli 12 e 15, comma 4,
7) gli articoli 16, 17 e 18,
8) l’articolo 23, comma 1, lettere a), g), i) ed m),
9) l’articolo 23 bis,
10) gli articoli 25 e 28, comma 3,
11) gli articoli 29, 31, 32 e 33 bis;
b) della
c) della
3. [17].
4. [18].
5. Rimangono altresì valide le norme contenute nel «Regolamento per la semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi in materia di smaltimento dei rifiuti», già approvato con D.P.G.R. 2 gennaio 1998, n. 01/Pres. in attuazione dell’articolo 1 della
6. I centri di raccolta previsti dall’articolo 46 del
Sezione III
Disposizioni in materia di parchi e foreste
Art. 9. (Modifiche alla
1. - 4. [19].
5. L’area individuata dalla lettera g) del comma 1 dell’articolo 70 della
6. - 8. [20].
9. In relazione al disposto di cui all’articolo 84, comma 18, della
10. In via di interpretazione autentica, l’espressione «o loro delegati» di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a), e l’espressione «o suo delegato» di cui all’articolo 53, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e dell’articolo 54, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), della
11. Tutti i pagamenti afferenti le competenze dell’Azienda dei parchi e delle foreste regionali possono essere effettuati, in via ordinaria e generale, anche mediante aperture di credito e conseguenti ordini di accreditamento da disporre - nel limite di spesa di lire 1.000 milioni - a favore dei dirigenti preposti ai Servizi della Direzione regionale, ovvero di dipendenti regionali, con qualifica funzionale non inferiore a consigliere, assegnati ai medesimi Servizi.
12. La norma di cui al comma 11 si applica anche alle pratiche già istruite ed a quelle in corso di istruzione o non ancora definite, alla data di entrata in vigore della presente legge.
13. E’ istituita la riserva naturale regionale della Forra del Cellina il cui territorio è perimetrato, in via provvisoria, con la linea rossa nella cartografica alla scala 1:25.000, allegato n. 19, della
14. La gestione della riserva naturale regionale della Forra del Cellina è affidata all’Ente parco delle Dolomiti friulane.
15. Al Consiglio direttivo dell’Ente parco delle Dolomiti friulane partecipano i Sindaci dei Comuni di Barcis e di Montereale Valcellina ovvero, in caso di impedimento o assenza, i Vicesindaci.
16. Alla riserva naturale istituita con la presente legge si applicano, ove non diversamente disposto, le norme generali e le disposizioni emanate con la
17. L’Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la gestione della riserva naturale istituita con la presente legge anche mediante finanziamenti annui agli organi gestori.
18. Ad integrazione del disposto dell’articolo 84, comma 16, della
19. Ad integrazione del disposto dell’articolo 84, comma 18, della
20. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 bis, dell’articolo 4 della
21. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 30, comma 3, della
22. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 4 bis dell’articolo 79, della
Art. 10. (Modifica all’articolo 5 della
1. [21].
Art. 11. (Modifiche alle leggi regionali in materia di forestazione).
1. - 2. [22].
3. [23].
4. - 5. [24].
6. [25].
7. [26].
8. [27].
9. [28].
Art. 12. (Interventi per la difesa dei boschi dagli incendi). [29]
1. Gli enti pubblici, i privati e le associazioni di residenti nei rispettivi territori comunali possono eseguire gli interventi di cui alla lettera b) del comma primo dell’articolo 4 della
2. Tale dichiarazione, che comunque non costituisce avvio di procedimento ai sensi della
3. L’Ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio, esaminati gli interventi proposti, può richiedere eventuali integrazioni e chiarimenti ed autorizza o respinge motivatamente gli interventi entro 45 giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 1, dettando eventuali prescrizioni.
4. Trascorso il periodo di 45 giorni dal ricevimento della dichiarazione senza che siano state dettate da parte dell’Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio le proprie determinazioni, l’intervento può essere eseguito, fatti salvi i diritti e le autorizzazioni di enti o di terzi.
5. Agli interventi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 5 della
6. Ad ultimazione dei lavori l’Ispettorato ripartimentale delle foreste, competente per territorio, procede alla verifica della buona esecuzione degli interventi di cui al comma 1, fermo restando il rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari di competenza, applicabili al territorio oggetto degli interventi stessi.
Art. 13. (Disposizioni in materia di Corpo forestale regionale. Modifiche alle leggi regionali 53/1981, 7/1988 e 20/1996).
1. [30].
2. [31].
3. In deroga a quanto previsto dall’articolo 29, comma 4, della
4. [32].
5. Il regolamento di cui all’articolo 56 della
Sezione IV
Altre disposizioni in materia di ambiente
Art. 14. (Ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive). [33]
1. Le disposizioni di cui all’articolo 15, primo comma, lettera e bis), della
Art. 15. (Salvaguardia gestioni idriche in atto). [34]
1. Sino alla avvenuta individuazione delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali, di cui all’articolo 9, comma 3, della
2. [35].
Art. 16. (Misure incentivanti il corretto smaltimento dell’amianto).
1. L’Amministrazione provinciale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, fino al 75 per cento della spesa ritenuta ammissibile, a favore di Enti pubblici ed Enti pubblici economici e fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile a favore degli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale per i lavori di rimozione di materiali con amianto friabile o amianto compatto deteriorato da edifici pubblici e/o locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva [36].
[1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai procedimenti in corso.] [37]
2. La spesa ammissibile per i contributi di cui al comma 1 può comprendere anche gli oneri di trasporto e smaltimento dei rifiuti relativi all’intervento.
3. [38].
4. I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi anche per interventi effettuati precedentemente all’individuazione dei beneficiari, purché l’inizio dei lavori o le attività di smaltimento siano posteriori alla data di inoltro dell’istanza di finanziamento [39].
5. I criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi, nonché i contenuti dell’abbattimento dei costi all’utenza, sono determinati con apposito regolamento di esecuzione.
6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 2424 [2.1.232.3.08.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.3 - spese d’investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - con la denominazione «Contributi in conto capitale a favore di Enti pubblici per i lavori di rimozione di materiali con amianto da edifici pubblici, locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l’anno 1998.
7. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 2425 [2.1.243.3.08.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 alla Rubrica n. 15 - programma 1.1.3 - spese d’investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione «Contributi in conto capitale agli operatori pubblici e privati, gestori di impianti tecnologici, di discariche e depositi preliminari in relazione alla capacità dell’impianto di smaltire rifiuti contenenti amianto, per l’abbattimento dei relativi costi per l’utenza» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l’anno 1998.
8. All’onere complessivo di lire 3.000 milioni per l’anno 1998, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 6 e 7, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 95 dell’elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, della
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIABILITA’ E TRASPORTI
Sezione I
Disposizioni in materia di impianti a fune
Art. 17. (Modifica all’articolo 4 della
1. [40].
Art. 18. (Modifica all’articolo 18 della
1. [41].
Art. 19. (Modifiche all’articolo 20 della
1. [42].
Sezione II
Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale di servizi pubblici non di linea
Art. 20. (Modifiche all’articolo 57 bis della
[1. - 3. [44].
4. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione del comma 3 bis dell’articolo 57 bis della
Art. 21. (Modifica all’articolo 1 della
[1. [46].]
Art. 22. (Integrazione dell’articolo 7 della
[1. [48].]
Art. 23. (Modifica all’articolo 10 della
[1. [50].]
Art. 24. (Modifica all’articolo 15 della
Art. 25. (Modifica all’articolo 23 della
[1. All’articolo 23 della
Art. 26. (Integrazione dell’articolo 24 della
[1. [54].]
Art. 27. (Modifica all’articolo 31 della
[1. [56].]
Art. 28. (Procedure concorsuali e di aggiudicazione per la concessione dei servizi di trasporto pubblico locale). [57]
Art. 29. (Integrazione dell’articolo 2 della
1. [59].
Art. 30. (Interventi per lo studio e la realizzazione di linee di trasporto urbano non inquinanti). [60]
1. Al fine di concorrere alla riduzione delle emissioni inquinanti nelle aree urbane regionali, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai Comuni ed ai loro Enti strumentali previsti dagli articoli 22, 23 e 25 della
2. Il contributo non può superare il 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, valutata dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti sulla base di progetti sperimentali definiti per l’infrastruttura e per il materiale rotabile [62].
2 bis. I beneficiari di cui al comma 1 devono presentare alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, entro due anni dalla data di concessione del contributo, apposita rendicontazione contabile e una relazione tecnico-scientifica, anche al fine di valutare la validità del sistema di trasporto proposto, con la possibilità di diffonderlo in ambito regionale [63].
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni a carico del capitolo 3621 [2.1.232.3.09.18] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, alla Rubrica 19 - programma 0.5.1. - spese d’investimento - Categoria 2.3. - Sezione IX - con la denominazione «Contributi ai Comuni ed ai loro Enti strumentali per lo studio sulla fattibilità tecnico-economica e per la realizzazione di linee di trasporto urbano a trazione elettrica» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l’anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 105 dell’elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, della
Art. 31. (Modifiche all’articolo 21 della
1. [64].
Sezione III
Disposizioni in materia di trasporto ciclistico
Art. 32. (Trasferimento di funzioni agli Enti locali in materia di trasporto ciclistico).
1. Sono esercitate dalle Province le funzioni relative agli interventi previsti dagli articoli 7, 9 e 10 della
2. Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, le Province sono tenute ad osservare le seguenti priorità:
a) per la viabilità ciclistica sostitutiva ed integrativa del trasporto urbano la priorità è assegnata ai Comuni dotati del Piano urbano del traffico di cui all’articolo 11 della
b) per la viabilità ciclistica di interesse fisico-motorio e turistico la priorità è assegnata agli interventi sperimentali che prevedono la creazione di unità organiche e funzionali di intervento.
Art. 33. (Integrazioni della
1. [65].
2. [66].
3. Per le finalità previste dall’articolo 7 bis, comma 1, della
Sezione IV
Disposizioni in materia di riduzione del prezzo alla pompa della benzina
Art. 34. (Modifica alla
1. [67].
2. [68].
3. [69].
4. [70].
5. [71].
6. Per l’introito delle somme derivanti dal disposto di cui all’articolo 16 bis della
Sezione V
Altre disposizioni in materia di viabilità e trasporti
Art. 35. (Integrazione dell’articolo 2 della
1. [72].
Art. 36. (Interpretazione autentica degli articoli 17 e 31 della
1. In via di interpretazione autentica, nei programmi di investimento finanziati con le provvidenze previste dagli articoli 17 e 31 della
Art. 37. (Norme in materia di programmi di investimento finanziati ai sensi dell’articolo 17 e dell’articolo 31 della
1. In via di interpretazione autentica, i contributi concessi ai sensi degli articoli 17 e 31 della
Art. 38. (Partecipazione al capitale sociale di una società per azioni per il rilancio dell’aeroporto «Duca Amedeo d’Aosta» di Gorizia). [73]
1. La Regione è autorizzata a partecipare al capitale sociale di una società per azioni che abbia le finalità di sviluppare e rilanciare le attività aeronautiche, turistiche, sportive e culturali sul sedime dell’aeroporto «Duca Amedeo D’Aosta» di Gorizia [74].
2. La Giunta regionale, prima di sottoscrivere la quota azionaria di competenza, acquisisce il parere della competente Commissione consiliare sullo statuto e sull’atto costitutivo della società.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 1683 [2.1.254.3.09.21] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 alla Rubrica n. 10 - programma 3.5.1. - spese d’investimento - Categoria 2.5. - Sezione IX - con la denominazione «Partecipazione al capitale sociale della società per azioni per il rilancio dell’aeroporto Duca Amedeo D’Aosta di Gorizia» e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l’anno 1998.
4. All’onere di lire 200 milioni per l’anno 1998, derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 402 dell’elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
Art. 39. (Convenzioni per la gestione di impianti e infrastrutture dell'idrovia Litoranea Veneta [75]).
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con i consorzi industriali di cui alla
2. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare specifiche convenzioni con i medesimi enti per la gestione di impianti ed infrastrutture attinenti la Litoranea Veneta [77].
3. Le convenzioni di cui ai commi 1 e 2 definiscono in particolare le modalità di esecuzione degli interventi ed il finanziamento degli stessi.
Art. 40. (Oneri relativi agli interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture di cui all’articolo 21, comma 1. della
1. Gli oneri relativi agli interventi di manutenzione ordinaria delle infrastrutture di cui all’articolo 21, comma 1, della
Art. 41. (Delegazione amministrativa intersoggettiva nel settore marittimo-portuale e della navigazione interna). [79]
1. Per le finalità previste dall’articolo 21, comma 1, della
2. Con il provvedimento di affidamento degli interventi mediante delegazione amministrativa si provvede al contestuale impegno della relativa spesa ed alla regolamentazione dei rapporti, tra amministrazione delegante ed ente delegato, che potranno concernere anche opere ed interventi già finanziati ma non ancora avviati alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 42. (Delegazione amministrativa intersoggettiva). [80]
Art. 43. (Finanziamento per la realizzazione dell’Autoporto di Udine). [81]
1. A parziale deroga di quanto indicato al comma 3 dell’articolo 5 della
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
E DI INTERESSE PUBBLICO, DI EDILIZIA
RESIDENZIALE PUBBLICA E DI PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE ED URBANISTICA
Sezione I
Disposizioni in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico
Art. 44. (Ulteriore recepimento dei principi della
Art. 45. (Modifica all’articolo 18 della
1. [83].
2. In caso di mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori fissato in base alle norme regionali che disciplinano la realizzazione di interventi di edilizia sovvenzionata, l’organo concedente ha facoltà, in presenza di motivate ragioni, di confermare il contributo quando i lavori siano già stati ultimati, accertato il pieno raggiungimento dell’interesse pubblico.
Art. 46. (Utilizzazione fondi per opere pubbliche assegnati alle Province).
1. Nell’esercizio delle funzioni contributive loro devolute con la
2. Nel caso di utilizzo improprio dell’economia realizzata sul beneficio concesso, le Giunte provinciali, contestualmente alla conferma del contributo, stabiliscono anche l’eventuale destinazione e modalità di utilizzo di dette economie.
3. La presente norma si applica anche ai contributi concessi prima dell’entrata in vigore della presente legge.
4. In deroga a quanto disposto con l’articolo 14, comma 3, della
Art. 47. (Norme in materia di contributi a favore di Enti pubblici o di soggetti a prevalente partecipazione pubblica).
1. In via di interpretazione autentica, il riferimento agli Enti pubblici contenuto nell’articolo 202 della
2. Ai soggetti privati con prevalente capitale pubblico che realizzino opere pubbliche o di pubblica utilità, si applicano le norme di cui agli articoli 2, 8, 9 e 10 della
3. I finanziamenti ed i contributi concessi ad Enti pubblici o a soggetti privati con prevalente capitale pubblico che realizzino opere pubbliche o di pubblica utilità si intendono comprensivi dell’imposta sul valore aggiunto dovuta, oltreché per l’esecuzione dei lavori, anche per l’acquisizione di impianti ed attrezzature funzionali alle opere stesse.
4. In caso di mutui, i contributi pluriennali concessi ad Enti pubblici o a soggetti privati con prevalente capitale pubblico vengono erogati direttamente all’Istituto mutuante sulla base del piano di ammortamento ed alle scadenze dal medesimo fissate.
Art. 48. (Contributo straordinario a favore del Comune di Aquileia in occasione degli eventi giubilari).
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia un contributo straordinario in occasione degli eventi giubilari per il miglioramento delle condizioni di accoglienza.
2. La domanda per l’ottenimento del contributo di cui al comma 1 è presentata all’Ufficio di piano, entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, corredata di un apposito programma degli interventi e di un preventivo di spesa. Il programma è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente.
3. Il contributo predetto è concesso ed erogato in via anticipata ed in unica soluzione. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione in conformità alle disposizioni di cui all’articolo 7, commi 2, 4 e 5 della
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni a carico del capitolo 851 [2.1.232.3.08.24] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, alla Rubrica 7 - programma 0.6.2.
- spese d’investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - con la
denominazione «Contributo straordinario al Comune di Aquileia in occasione
degli eventi giubilari» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per
l’anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante prelevamento di pari
importo dall’apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del
precitato stato di previsione della spesa (partita n. 232 dell’elenco n. 7
allegato ai bilanci predetti).
Art. 49. (Modifiche all’articolo 5 della
Art. 50. (Modifica all’articolo 8 della
1. [85].
Art. 51. (Programma di metanizzazione della zona montana).
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire nel completamento della rete di distribuzione dei gas combustibili nell’ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, in attuazione del relativo programma generale deliberato dal Consiglio regionale nelle sedute del 1° ottobre 1981, 3 dicembre 1986 e 28 febbraio 1989.
1 bis. Al fine del completamento del programma di cui al comma 1, la realizzazione delle ulteriori opere e la relativa gestione continuano ad essere affidate, nei limiti delle disponibilità di bilancio, alla COMERGAS SpA, ora AGIPGAS SpA, già concessionaria della realizzazione e della gestione del servizio di distribuzione di gas combustibili, delle opere finora realizzate e in corso di realizzazione, interlocutore indispensabile per la gestione unitaria del progetto, con la partecipazione alla spesa dell’Amministrazione regionale nelle medesime quote determinate dal Consiglio regionale in sede di approvazione del programma generale ed applicate nei vigenti rapporti concessori [86].
1 ter. La COMERGAS SpA, ora AGIPGAS SpA, negli affidamenti dei lavori è tenuta al rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di esecuzione di opere pubbliche [87].
Sezione II
Disposizioni in materia di centri storici e recupero edilizio ed urbanistico
Art. 52. (Modifica all’articolo 1 della
1. [88].
2. In relazione al disposto di cui al comma 1 la denominazione del capitolo 3354 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 è integrata con l’aggiunta in fine della locuzione «nonché per la tutela del nucleo di interesse ambientale del comune di Moruzzo».
Art. 53. (Modifiche alla
1. [89].
2. [90].
3. [91].
Sezione III
Disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica
Art. 54. (Sostituzione dell’articolo 16 della
1. [92].
Art. 55. (Modifiche all’articolo 24 della
1. [94].
2. In via transitoria, in deroga a quanto stabilito dall’articolo 25 bis, comma 1, lettera d), della
3. Con deliberazione della Giunta regionale, l’importo di cui al comma 1 viene aggiornato in conformità alla variazione dell’indice del costo della vita, desumibile dagli indici ISTAT.
Art. 56. (Modifica all’articolo 29 della
1. [95].
Art. 57. (Modifica all’articolo 32 della
1. [96].
Art. 58. (Modifiche all’articolo 33 della
Art. 59. (Modifica all’articolo 33 bis della
1. [99].
Art. 60. (Sostituzione dell’articolo 39 della
1. [101].
2. Non rileva ai fini dell’articolo 39, comma 2, della
3. Sono fatte salve, ai fini di cui al comma 1, le richieste di residenza presentate, anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, oltre il termine stabilito.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nei confronti dei titolari di rapporti contributivi in corso.
Art. 61. (Deroga all’articolo 39 della
1. In deroga all’articolo 39 della
Art. 62. (Integrazione alla
1. [104].
Art. 63. (Disposizioni relative all’articolo 43 della
1. Relativamente agli interventi di edilizia convenzionata, limitatamente al primo bando da emanarsi successivamente all’entrata in vigore della presente legge, gli operatori, che abbiano presentato domanda di contributo e che rientrino nell’ipotesi di cui al comma 3 dell’articolo 43 della
2. [106].
Art. 64. (Modifiche all’articolo 47 della
Art. 65. (Modifica all’articolo 52 della
1. [109].
Art. 66. (Modifiche all’articolo 58 della
1. [111].
2. [112].
3. La norma di cui al comma 2 si applica anche ai procedimenti di cessione relativamente ai quali l’Istituto non abbia già provveduto alla restituzione, agli eredi del titolare del rapporto locativo, delle somme incassate a seguito della deliberazione di cessione.
Art. 67. (Disposizioni relative all’articolo 61, primo comma, lettera e), della
1. L’articolo 12 della
2. I procedimenti di revoca dell’assegnazione ed i conseguenti provvedimenti di rilascio, avviati per le motivazioni di cui all’articolo 61, primo comma, lettera e) della
3. A tal fine, l’aver posseduto o il possedere da parte dell’assegnatario, per due anni consecutivi, un reddito superiore al rinnovato limite di cui al comma 2, costituisce titolo per l’avvio dei procedimenti di revoca dell’assegnazione e conseguentemente di rilascio dell’alloggio.
4. [114].
Art. 68. (Modifiche all’articolo 65 della
Art. 69. (Modifica all’articolo 70 della
1. [117].
Art. 70. (Anticipazioni a carico del Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell’edilizia abitativa a favore delle cooperative edilizie). [118]
1. Le disposizioni di cui all’articolo 31 della
2. Qualora, successivamente a tale data, siano stati assunti provvedimenti di liquidazione, ivi compresi quelli conseguenti a trasferimento, senza considerare le disposizioni previgenti di cui al comma 1, i beneficiari possono richiedere la modifica dei provvedimenti di liquidazione finale o di trasferimento con istanza da inoltrare alla competente Direzione regionale entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per l’applicazione dei benefici di cui ai commi 1 e 2, si provvede alla riliquidazione, con decorrenza dai provvedimenti di liquidazione definitiva e di frazionamento delle agevolazioni, senza restituzione delle somme e con anticipo delle semestralità in scadenza [119].
Art. 71. (Conferma delle agevolazioni di cui agli articoli 88, 90 e 94 della
1. I beneficiari di agevolazioni ai sensi degli articoli 88, 90 e 94 della
Art. 72. (Deroga alla decadenza dei benefici). [121]
1. Limitatamente alle domande di contributo che abbiano trovato accoglimento prima dell’entrata in vigore della presente legge, non si dà corso alla decadenza dei benefici previsti dall’articolo 93 della
Art. 73. (Abrogazione dell’articolo 106 della
1. L’articolo 106 della
Art. 74. (Norme in materia di edilizia convenzionata). [123]
1. Al fine di assicurare omogeneità di trattamento tra gli operatori, in via di interpretazione autentica dell’articolo 3 della
2. In via transitoria, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti per l’edilizia convenzionata, di cui alla
3. Nei casi di cui al comma 2, sono fatte salve le convenzioni originariamente stipulate in conformità all’articolo 3 della
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 fanno carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998.
Art. 75. (Modifiche alla
Art. 76. (Modifiche all’articolo 139 della
Art. 77. (Riapertura del termine per la richiesta di cessione in proprietà di abitazioni realizzate con le provvidenze di cui alla
1. Il termine per la richiesta di cessione in proprietà di abitazioni realizzate con le provvidenze di cui alla
Art. 78. (Norme in materia di edilizia sovvenzionata). [127]
1. Gli Enti beneficiari possono utilizzare, entro il 31 dicembre 1998 i contributi previsti dall’articolo 17 della
Art. 79. (Modifica all’articolo 12 della
1. [128].
Art. 80. (Integrazione all’articolo 23 della
1. [130].
Art. 81. (Norma di tutela in materia di contributi a fronte mutuo).
1. In materia di contributi regionali pluriennali costanti a fronte mutuo per l’edilizia agevolata e convenzionata, la rinegoziazione ovvero l’anticipata estinzione del mutuo originario e contestuale stipulazione di un nuovo contratto di mutuo a tasso inferiore, per il capitale e la durata residui del mutuo originario, non costituiscono impedimento alla concessione del contributo né comportano la revoca dello stesso [131].
2. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui all’articolo 93 bis della
2 bis. Nei casi di cui al comma 1, qualora dalla documentazione presentata si rilevi che il costo per interessi complessivo, desunto dai piani di ammortamento, risulta non inferiore all’ammontare complessivo dei contributi concessi, non occorre procedere alla conferma degli stessi [132].
2 ter. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai contributi concessi sulla base del disposto dell’articolo 1 della
Sezione IV
Disposizioni in materia di pianificazione
territoriale ed urbanistica e di servitù militari
Art. 82. (Modifiche alla
[(Omissis).]
Art. 83. (Commissione regionale per le servitù militari). [135]
[1. E’ istituita la Commissione regionale per le servitù militari, quale organo consultivo in materia di servitù militari e di presenza militare sul territorio.
2. La Commissione è nominata, con decreto del Presidente della Regione, a seguito della nomina dei rappresentanti regionali nel comitato misto paritetico ai sensi dell’articolo 3 della
a) da un Assessore regionale, designato dal Presidente della Regione, che la presiede;
b) dai membri regionali effettivi e supplenti del comitato misto paritetico per le servitù militari nel Friuli-Venezia Giulia.
3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente del ruolo unico regionale di categoria non inferiore a C. In caso di assenza o impedimento da parte del segretario svolge le funzioni di segreteria un altro dipendente in servizio presso la medesima Direzione centrale.
4. La Commissione esprime parere:
a) sugli argomenti iscritti all’ordine del giorno del comitato misto paritetico per le servitù militari;
b) sulla dismissione e sulle permute di immobili di proprietà dell’amministrazione della difesa;
c) sulla stipulazione di protocolli d’intesa fra l’Amministrazione regionale ovvero fra gli enti locali e i Comandi delle Forze Armate di stanza nel Friuli-Venezia Giulia;
d) sulle attività del comitato misto paritetico.
4 bis. La Commissione e i singoli componenti possono partecipare a convegni, congressi, altre iniziative particolari in materia di servitù militari e di presenza militare sul territorio della regione. Per l’esercizio delle proprie attività, la Commissione può avvalersi degli uffici dell’Amministrazione regionale [136].
5. I componenti della Commissione rimangono in carica fino alla nuova nomina del comitato misto paritetico per le servitù militari nel Friuli-Venezia Giulia da parte del nuovo Consiglio regionale secondo le procedure di cui all’articolo 3 della
6. In caso di assenza del Presidente, la Commissione è presieduta dal componente che, nelle votazioni per la nomina di membro effettivo in seno al comitato misto paritetico, ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora due o più membri abbiano ottenuto eguale numero di voti presiede il più anziano.
7. La Commissione è convocata dal Presidente e per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai membri presenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
8. La Commissione definisce i criteri di partecipazione al comitato misto paritetico.
9. La Giunta regionale individua, su proposta del Presidente della Commissione, la Direzione centrale presso la quale ha sede la Commissione medesima.
10. Ai componenti della Commissione di cui al comma 2 spetta un gettone di presenza, oltre all’eventuale trattamento di missione, nella misura prevista per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati gli importi spettanti al Presidente e ai componenti della Commissione, secondo le disposizioni di cui alla
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
ATTIVITA’ ECONOMICHE E PRODUTTIVE
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA
Sezione I
Disposizioni in materia di imprenditore agricolo a titolo principale.
Soppressione del Registro degli imprenditori agricoli
Art. 84. (Modifiche alla
1. I requisiti previsti all’articolo 2, comma 1, lettera a), punti 1) e 2), della
2. L’iscrizione nel Registro delle imprese di cui all’articolo 8 della
3. E’ delegata alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura l’acquisizione - con le modalità previste dal Regolamento di cui all’articolo 9 della
4. Fino a quando non sarà attivata la gestione di cui al comma 3, le domande di incentivo o intervento economico presentate alla Regione devono essere corredate del certificato di iscrizione al Registro di cui al comma 2, nonché, per gli IATP, di apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’articolo 2 della
5. Possono essere ammessi agli incentivi ed agli interventi economici, la cui erogazione può intervenire solo a seguito di presentazione di apposita fideiussione, anche coloro che diano dimostrazione di aver presentato denuncia di inizio di attività ai fini previdenziali e richiesta di attribuzione di partita I.V.A., purché conseguano il possesso dei requisiti prescritti dall’articolo 2 della
6. [138].
7. Il decreto del Presidente della Giunta regionale previsto dall’articolo 9 della
8. [139].
[9. Sono abrogati il comma 1 dell’articolo 13 della
10. [141].
11. Laddove leggi regionali od atti amministrativi aventi natura regolamentare o di bando richiedano l’iscrizione all’Albo professionale o al Registro degli imprenditori agricoli, la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della
12. Le domande di iscrizione all’Albo professionale degli imprenditori agricoli di cui alla
13. I ricorrenti di cui al comma 12 possono tuttavia presentare, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, agli Ispettorati provinciali dell’agricoltura (IPA) territorialmente competenti, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 della
14. Eventuali ricorsi presentati avverso la negata iscrizione o la cancellazione dall’elenco degli operatori agrituristici vengono decisi dall’ERSA, sentito il parere della Commissione di cui all’articolo 8, comma 4, della
15. Le spese finora sostenute dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura per la tenuta del Registro degli imprenditori agricoli ed il funzionamento delle Commissioni provinciali, nonché quelle che le stesse devono sostenere per la tenuta dell’elenco degli operatori agrituristici e per la certificazione e la gestione informatica dei dati relativi agli imprenditori agricoli, fanno carico all’Amministrazione regionale che annualmente provvederà al rimborso delle somme anticipate dalle Camere medesime.
16. Le priorità introdotte con l’articolo 13 della
17. Nel titolo della
18. All’articolo 1, comma 1, della
19. Gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 e 15 della
20. Gli oneri derivanti dai rimborsi previsti dal comma 15, fanno carico al capitolo 6750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, la cui denominazione è così modificata: «Rimborsi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le spese già sostenute per il funzionamento delle Commissioni provinciali, nonché per le spese relative alla tenuta dell’elenco degli operatori agrituristici, e la certificazione e la gestione informatica dei dati relativi agli imprenditori agricoli».
21. Ai sensi dell’articolo 2, primo comma, della
Sezione II
Disposizioni in materia di agriturismo
Art. 85. (Modifiche all’articolo 2 della
Art. 86. (Modifica all’articolo 3 della
1. [144].
Art. 87. (Modifica all’articolo 7 della
1. [145].
Art. 88. (Modifiche all’articolo 8 della
1. - 4. [146].
5. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 8, comma 4, della
Art. 89. (Integrazione dell’articolo 9 della
1. [147].
Art. 90. (Modifiche all’articolo 17 della
Art. 91. (Modifiche all’articolo 24 della
1. -2. [149].
3. Le domande per le finalità di cui al comma 2 bis dell’articolo 24 della
Art. 92. (Modifica all’articolo 25 della
1. [150].
Art. 93. (Modifica all’articolo 27 della
1. [151].
Art. 94. (Competenze amministrative in materia di agriturismo. Integrazione all’articolo 170 della
1. Per i fini di cui all’articolo 6 della
2. Le funzioni ed i compiti di cui agli articoli 3, 11, 13, 14, 15 e 16 della
3. In relazione al disposto di cui al comma 2, relativamente alle funzioni di cui all’articolo 16 della
4. [152].
Art. 95. (Norma transitoria in materia di elenco degli operatori agrituristici).
1. L’iscrizione nell’elenco degli operatori agrituristici prevista dall’articolo 6 della
Sezione III
Altre disposizioni in materia di agricoltura
Art. 96. (Disposizioni varie in materia di agricoltura).
1. [153].
2. Per le domande di contributo presentate ai sensi dell’articolo 1, secondo comma, lettera d), della
3. Il termine di cui all’articolo 2, comma 2, della
4. Per l’attuazione del programma nazionale di cui al
Art. 97. (Abrogazione dell’articolo 11 della
1. L’articolo 11 della
Art. 98. (Abrogazione dell’articolo 3 della
1. L’articolo 3 della
2. In relazione al disposto di cui al comma 1 la denominazione del capitolo 6493 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 è così modificata «Contributi agli allevatori per l’acquisto di riproduttori maschi e femmine di razza pregiata».
Art. 99. (Rimessione in termini di domande relative all’indennità compensativa).
1. In via transitoria, sono rimesse in termini le domande presentate alle Comunità montane entro il 30 giugno 1997, ma oltre il termine prescritto, relative all’indennità compensativa prevista dalla
Art. 100. (Modifiche all’articolo 4 della
1. [154].
2. All’articolo 4, comma 1, della
3. La norma di cui al comma 2 si applica alle domande presentate dopo l’entrata in vigore della presente legge.
Art. 101. (Modifiche all’articolo 34 della
Art. 102. (Norme in materia di riordinamento fondiario e di Consorzi di bonifica. Modifiche e integrazioni alla
1. I Consorzi di bonifica che, entro il 31 dicembre 1995, in dipendenza dell’esecuzione di opere di sistemazione agraria finanziate dall’Amministrazione regionale ai sensi della
2. Al fine di portare a compimento i piani di riordinamento fondiario di cui al comma 1, sono rinnovate di cinque anni dall’entrata in vigore della presente legge le concessioni dei piani ai Consorzi di bonifica.
3. E’ consentita la deroga alla disciplina prevista dagli articoli 22, primo, secondo e terzo comma, 26, ultimo comma, 27, 32, primo e secondo comma, e 34 del
4. Dei terreni rimasti in possesso del concessionario per non essere stati né assegnati né contestati, il medesimo può acquisire la proprietà; tali terreni sono destinati ad opere di sussidio ai terreni riordinati, ovvero all’arricchimento del paesaggio mediante idonei impianti arborei.
5. Per il medesimo termine di cui al comma 2, rimangono confermati i finanziamenti e le concessioni disposti dalla Direzione regionale dell’agricoltura, per lo studio, la compilazione e l’attuazione dei piani di riordinamento fondiario.
6. Qualora il Consorzio di bonifica ometta o ritardi taluno degli adempimenti di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale, previa diffida ad adempiere con esplicita previsione di un termine non inferiore a trenta giorni, delibera l’invio di un Commissario per il compimento degli adempimenti stessi.
7. Il Commissario, scelto di norma tra i dottori agronomi e dottori forestali ed i laureati in giurisprudenza, è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
8. L’onere relativo ai commi 6 e 7 è posto a carico del Consorzio inadempiente.
9. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, è approvato il piano di cui al comma 1. L’approvazione produce gli effetti di cui all’articolo 29 del
10. Il termine di cui all’articolo 33, primo comma, del
11. Nel caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 10, trova applicazione la disciplina prevista dai commi 6, 7 e 8.
12. [156].
13. [157].
14. [158].
Art. 103. (Modifica di disposizioni concernenti l’attività dell’ERSA).
1. [L’Enoteca regionale «La Serenissima» di Gradisca d’Isonzo svolge anche attività di promozione e valorizzazione dei prodotti enogastronomici regionali secondo i programmi approvati annualmente dal Consiglio di amministrazione dell’ERSA] [159].
2. [160].
3. [161].
4. [162].
5. Gli impianti collettivi lattiero - caseari, realizzati dall’ERSA per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, acquisiti al patrimonio dell’Ente medesimo e rimasti invenduti, possono essere alienati alle cooperative agricole, comodatarie degli stessi, alle condizioni e modalità di cui all’articolo 1, commi 1, 2 e 3, della
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI COMMERCIO E TURISMO
Sezione I
Norme relative alla disciplina del commercio e del turismo
Art. 104. (Competenza organica in materia di autorizzazioni).
1. Per tutte le autorizzazioni e loro variazioni sotto qualsiasi forma previste, disciplinate da leggi regionali nei settori del commercio e del turismo, trova applicazione l’articolo 51, commi 3 e 3 bis, della
Art. 105. (Norme in materia di commercio).
1. A seguito dell’entrata in vigore del
2. In ottemperanza a quanto disposto dall’articolo 1, comma 4, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 41, il vigente Piano del commercio deve essere adeguato nelle sue previsioni normative e quantitative alle disposizioni di cui alle leggi regionali 28 agosto 1995, n. 34, e 25 marzo 1996, n. 16.
Sezione II
Interventi a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio
Art. 106. (Istituzione del Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia). [163]
[1. E’ istituito il Fondo speciale di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia, di seguito denominato Fondo.
2. Al Fondo si applicano le disposizioni di cui alla
3. Le dotazioni del Fondo sono costituite dai conferimenti previsti dalla presente legge e possono essere alimentate:
a) dai conferimenti di fondi ordinari della Regione;
b) dai conferimenti della Regione derivanti da operazioni finanziarie;
c) dai conferimenti dello Stato e di Enti economici pubblici e privati;
d) dai rientri, anche anticipati, delle rate di ammortamento dei finanziamenti concessi;
e) dagli interessi maturati sulle eventuali giacenze di tesoreria.
4. Le dotazioni del Fondo vengono utilizzate per la concessione di finanziamenti a medio termine della durata massima di dieci anni, a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli-Venezia Giulia.
5. I finanziamenti di cui al comma 4 non possono superare, in equivalente sovvenzione lorda, i limiti di intensità previsti dai regolamenti regionali per l’applicazione di aiuti a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizi in adeguamento alla normativa comunitaria di aiuti alle piccole e medie imprese.
6. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze di concerto con l’Assessore al commercio e al turismo, vengono determinate le misure dell’intervento ammissibile e dei tassi da applicare alle operazioni di finanziamento di cui al comma 4, nonché i criteri e le modalità di intervento, nel rispetto dei principi di diritto comunitario, con riferimento alle leggi statali vigenti in materia.
7. L’amministrazione del Fondo è affidata ad un Comitato di gestione, con sede presso il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A. che assicura il supporto tecnico ed organizzativo al Comitato medesimo ai sensi del comma 17.
8. Il Comitato di gestione è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell’Assessore al commercio e al turismo, ed è composto:
a) dal Presidente, designato tra i nominativi indicati dalle organizzazioni sindacali del comparto commerciale e maggiormente rappresentative;
b) da sei componenti, scelti tra i nominativi indicati fra le organizzazioni sindacali del commercio maggiormente rappresentative;
c) da due dipendenti regionali, con qualifica non inferiore a quella di consigliere, designati rispettivamente dall’Assessore al commercio e al turismo e dall’Assessore alle finanze.
9. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario dell’Istituto di credito di cui al comma 7.
10. Il Comitato di gestione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati nel mandato per una sola volta.
11. Qualora, durante il quadriennio, si rendesse necessario sostituire taluno dei componenti in seno al Comitato, si provvede con le modalità indicate al comma 8, sino alla scadenza del mandato del Comitato di gestione medesimo.
12. Al Presidente del Comitato è attribuita un’indennità mensile di carica ed ai componenti il Comitato stesso, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero determinati ed aggiornati periodicamente secondo i criteri indicati nell’articolo 17 della
13. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze di concerto con l’Assessore al commercio e turismo, sono emanate le direttive sull’utilizzo delle dotazioni finanziarie del Fondo, nonché sulle modalità di funzionamento del Comitato.
14. Gli oneri relativi al funzionamento del Comitato, ivi compresa l’indennità di carica e di presenza di cui al comma 12, fanno carico al Fondo.
15. La Giunta regionale esercita, attraverso la Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, la vigilanza sulla gestione del Fondo.
16. Il Comitato di gestione è tenuto, altresì, a redigere un rapporto annuale, da inviarsi all’Assessore alle finanze, il quale presenta una relazione sull’attività svolta alla Giunta ed al Consiglio regionale.
17. L’Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con il Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia S.p.A., per assicurare al Comitato di gestione un adeguato supporto tecnico ed organizzativo nello svolgimento dei compiti d’istituto.
18. Tale convenzione deve disciplinare le forme di assistenza tecnica ed organizzativa ed in particolare disciplinare le modalità ed i termini di istruttoria delle pratiche relative alle domande di finanziamento, di concessione delle garanzie sui finanziamenti accordati, nonché le altre procedure connesse alle operazioni di finanziamento ed alla gestione del Fondo. La medesima convenzione deve prevedere l’assolvimento dei compiti di cui ai commi 9 e 17 e fissare, in relazione all’attività prevista dal comma 7, il compenso annuo da riconoscere a Mediocredito, a carico del Fondo.
19. La convenzione di cui al comma 17 viene stipulata dall’Assessore alle finanze, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alle finanze di concerto con l’Assessore al commercio e al turismo.
20. L’Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al Fondo di cui al comma 1, ai sensi del comma 3, lettera a), la somma di lire 1.000 milioni.
21. Per le finalità previste dal comma 20 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8282 [2.1.254.3.10.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, alla Rubrica 30 - programma 3.4.2. - spese d’investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - con la denominazione «Conferimento al Fondo di rotazione a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizio del Friuli- Venezia Giulia» e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l’anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 701 dell’elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), per lire 723 milioni corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, della
Art. 107. (Rinnovo dei finanziamenti di cui all’articolo 2 della
1. L’Amministrazione regionale, in deroga a quanto previsto dalla
2. Per le finalità previste dal comma 1 l’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti nella misura massima di lire 251.266.730.
3. In relazione al disposto di cui al comma 2, è autorizzata la spesa di lire 251.266.730 per l’anno 1998 a carico del capitolo 8293 [2.1.243.3.10.25] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 alla Rubrica n. 30 - programma 3.4.2 - spese d’investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - con la denominazione «Finanziamenti per le finalità di cui all’articolo 107, comma 1, della legge regionale n. 13/1998» e con lo stanziamento di lire 251.266.730 per l’anno 1998, cui si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8961 «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli-Venezia Giulia» del medesimo stato di previsione della spesa, il cui stanziamento è corrispondentemente ridotto di pari importo. Detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell’articolo 21, primo e secondo comma, della
Art. 108. (Interventi agevolati a favore delle imprese commerciali. Sostituzione dell’articolo 2 della
1. [164].
2. L’articolo 2 della
3. Rimane valida la disposizione finanziaria di cui al comma 17 dell’articolo 11 della
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 2 della
5. Lo stanziamento di lire 7.500 milioni previsto nel bilancio 1998 sul capitolo 1640 dello stato di previsione della spesa viene interamente trasferito sul capitolo 8284 il cui stanziamento per l’anno 1998 è elevato di pari importo.
[6. Sono fatti salvi i rapporti giuridici e finanziari e gli effetti da questi prodotti, nonché le procedure amministrative avviate ai sensi dell’articolo 2 della
Art. 109. (Opzione tra i benefici di cui all’articolo 8 della
1. Alle imprese commerciali e di servizi che abbiano presentato domanda di contributo, ai sensi della
2. Le domande di opzione, di cui al comma 1, devono essere presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo entro il termine di 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le condizioni per accedere al beneficio, di cui al comma 1 sono le seguenti:
a) riscatto finale del bene non avvenuto in forma anticipata;
b) continuità dell’impresa istante o trasferimento dell’impresa stessa per atto tra i vivi o a causa di morte;
c) rispetto di tutte le condizioni fissate dalla
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8294 [2.1.243.3.10.25] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, alla Rubrica 30 - programma 3.4.2. - spese d’investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - con la denominazione «Contributi sostitutivi dei finanziamenti previsti, per le imprese commerciali e di servizio, dalla soppressa legge regionale 63/1976» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l’anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8221 dello stato di previsione precitato.
Art. 110. (Applicazione dell’articolo 3 della
1. Le imprese di cui all’articolo 3 della
Art. 111. (Sostituzione dell’articolo 12 della
Art. 112. (Modifica all’articolo 1 della
Art. 113. (Contributo straordinario alla società per azioni Centro commerciale all’ingrosso di Pordenone. Modifiche all’articolo 11 della
Sezione III
Norme in materia di grande distribuzione
Art. 114. (Norme transitorie della
Art. 115. (Norme di salvaguardia del Piano regionale del commercio).
1. Nei confronti delle imprese richiedenti autorizzazioni per esercizi di grande distribuzione, le quali abbiano ottenuto da almeno ventiquattro mesi il nullaosta della Giunta regionale di cui all’articolo 3 della
Art. 116. (Norme integrative della
1. Nelle zone omogenee Hc, già autorizzate in base a normativa precedente, in cui siano stati attivati esercizi del grande dettaglio, complessi e centri commerciali al dettaglio, limitatamente ai casi in cui siano interclusi esercizi commerciali all’ingrosso, già attivi in epoca precedente all’approvazione da parte della Giunta regionale della variante urbanistica di zona omogenea Hc, è consentito, previa richiesta di nullaosta regionale preventivo, il diritto di sostituzione della superficie destinata all’ingrosso con superficie destinata al grande dettaglio dei settori merceologici diversi da quelli dei generi alimentari e dell’abbigliamento, anche in deroga al limite di cui all’articolo 3, comma 4, lettera f), sub f 2), del Piano regionale del commercio approvato con D.P.G.R. 9 aprile 1991, n. 0130/Pres.
2. Le nuove autorizzazioni alla variante di strumento urbanistico per insediamento della zona Hc devono prevedere un termine utile di tre anni dalla data del rilascio, entro il quale i promotori dell’iniziativa commerciale devono avere ottenuto il nullaosta di cui all’articolo 3 della
[3. Le disposizioni di cui all’articolo 29, comma 3, della
4. In deroga all’articolo 10, comma 1, terzo trattino, del Piano regionale del commercio, dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all’approvazione del nuovo Piano regionale del commercio, la superficie di vendita destinata al grande dettaglio non deve essere superiore al 75 per cento dell’intera superficie di vendita del centro commerciale al dettaglio; quella riservata al piccolo e medio dettaglio non può superare il 50 per cento.
5. In deroga a quanto previsto dall’articolo 7 della
Sezione IV
Norme in materia di distribuzione dei carburanti
Art. 117. (Disciplina regionale in materia di distribuzione carburanti. Norme riguardanti la proroga del regime concessorio e l’incentivazione dei carburanti ecologici).
1. La Regione provvede, ai sensi dell’articolo 4 dello Statuto speciale e con riferimento al disposto dell’articolo 1, comma 1, ultimo periodo, del
2. Al fine di sostenere l’utilizzazione dei carburanti con ridotto impatto ambientale è consentito il rilascio di nuove concessioni per l’installazione e l’esercizio di impianti di distribuzione di gas metano per autotrazione, anche in deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 22 del Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, approvato con D.P.G.R. 6 maggio 1991, n. 0193/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 20 luglio 1991, n. 93.
3. La vigente normativa regionale in materia di distribuzione dei carburanti, come modificata dal presente articolo, continua ad applicarsi fino all’entrata in vigore della riforma di cui al comma 1.
Sezione V
Norme in materia di tutela dei consumatori e di commercio equo e solidale
Art. 118. (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti). [171]
[1. In attesa di un’organica disciplina regionale di recepimento della normativa comunitaria e della legislazione nazionale in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, l’Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare le seguenti iniziative:
a) stabilire entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore regionale alla sanità, le modalità ed i costi con cui i servizi delle Aziende per i Servizi sanitari abilitati ad effettuare analisi biotossicologiche, chimiche e fisiche, eseguono le stesse su richiesta di associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti;
b) erogare contributi, fino ad un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, alle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti per la realizzazione di programmi e di progetti di attività per l’informazione, l’educazione, la formazione, l’assistenza e la tutela del cittadino, in termini individuali e collettivi, in quanto consumatore ed utente.
2. Possono beneficiare dei provvedimenti di cui al comma 1 le associazioni dei consumatori e degli utenti che rispondano ai seguenti requisiti:
a) siano costituite per atto pubblico, da almeno tre anni, con statuto che sancisca un ordinamento interno a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori ed utenti, senza fini di lucro;
b) tengano un elenco, aggiornato annualmente, con le indicazioni delle quote versate direttamente all’associazione per gli scopi statutari;
c) abbiano un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tengano i libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non lucrative;
d) comprovino e documentino la continuità di funzionamento, le attività specifiche e la loro rilevanza esterna, protratta per almeno due anni;
e) siano costituite almeno a livello regionale e siano presenti, con proprie strutture, in almeno due province della regione;
f) i loro rappresentanti legali non abbiano subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all’attività dell’associazione stessa.
3. Le domande relative ai contributi di cui al comma 1, lettera b), devono essere presentate, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, dagli interessati alla Direzione regionale del commercio e turismo, corredate di un programma di attività. Le modalità relative alla presentazione delle domande per gli esercizi finanziari 1999 e 2000, saranno disciplinate con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare entro i 60 giorni successivi all’approvazione del bilancio triennale 1999-2001 e della legge finanziaria regionale per l’anno 1999.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8140 [1.1.162.2.10.25] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, alla Rubrica 30 - programma 0.5.3. - spese correnti - Categoria 1.6.
- Sezione X - con la denominazione «Contributi alle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti per la realizzazione di programmi e di progetti di attività per l’informazione, l’educazione, la formazione, l’assistenza e la tutela del cittadino, in termini individuali e collettivi, in quanto consumatore ed utente» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l’anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 701 dell’elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).]
Art. 119. (Disposizioni concernenti il commercio equo e solidale). [172]
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA’,
ASSISTENZA SOCIALE, ISTRUZIONE E CULTURA
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA’
E SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI
Art. 120. (Integrazione dell’articolo 1 della
Art. 121. (Modifica all’articolo 3, comma 3 della
1. Per l’anno 1998 le domande di cui all’articolo 3, comma 3, della
Art. 122. (Norme d’interpretazione autentica e procedurali in materia di sanità e servizi socio-assistenziali).
1. In via di interpretazione autentica, devono considerarsi componenti delle Commissioni sanitarie, di cui all’articolo 43 della
2. Qualora i componenti siano dipendenti regionali ai medesimi compete esclusivamente il rimborso delle spese di viaggio e l’indennità di missione, ove dovuta.
3. - 4. [174].
5. Per l’anno 1998 i criteri di riparto di cui al comma 4 dell’articolo 3 della
6. Limitatamente all’anno 1998, la Regione contribuisce al finanziamento degli interventi di cui all’articolo 6, comma 1, della
7. Per l’anno 1998 il termine per la presentazione delle istanze di cui all’articolo 20 della
8. In attesa di una compiuta regolamentazione della materia nel territorio regionale l’autorizzazione ed il funzionamento delle strutture sanitarie veterinarie private sono disciplinati dalle norme nazionali vigenti.
9. La Giunta regionale determina, su proposta dell’Assessore regionale alla sanità e politiche sociali, il limite di distanza per l’ubicazione delle strutture veterinarie di cui all’articolo 7 del decreto del Ministro della sanità del 20 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 1996, n. 294.
10. [175].
11. All’articolo 1 della
Art. 123. (Contributo straordinario alla cooperativa sociale San Mauro a r.l. con sede in Maniago. Modifica all’articolo 13 della
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E CULTURA
Art. 124. (Modifiche alla
1. [177].
2. [178].
3. [179].
4. [180].
5. Le domande di contributo che riguardano la ristampa di opere in lingua friulana, già pubblicate nella grafia riconosciuta ufficiale prima dell’entrata in vigore della presente legge, hanno titolo di priorità ai fini dell’ammissione ai benefici della
6. [181].
7. [182].
[8. (omissis).] [183]
[9. (omissis).] [184]
10. [185].
11. [186].
12. In relazione al disposto di cui al comma 1 dell’articolo 27 della
13. [187].
14. In relazione al disposto di cui al comma 2 dell’articolo 29 della
15. Il testo della
16. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società Filologica Friulana «G. I. Ascoli» un contributo straordinario di lire 250 milioni per concorrere nelle spese per l’acquisto della sede di Pordenone della Società.
17. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo di cui al comma 16 sono fissati con il decreto di concessione.
18. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 5463 [2.1.242.3.06.06] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 alla Rubrica n. 24 - programma 2.4.4 - spese d’investimento - Categoria 2.4 - Sezione VI - con la denominazione «Contributo straordinario alla Società Filologica Friulana "G. I. Ascoli" a titolo di concorso nelle spese per l’acquisto della sede di Pordenone della Società» e con lo stanziamento di lire 250 milioni per l’anno 1998. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 730 dell’elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti), detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell’articolo 7, secondo comma, della
Art. 125. (Disposizioni in materia di enti teatrali).
1. Ai sensi e per gli effetti del
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 5349 [1.1.162.2.06.06] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 alla Rubrica n. 24 - programma 2.4.3 - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione VI - con la denominazione «Spese per la promozione e la partecipazione alla costituenda Fondazione di diritto privato "Teatro lirico Giuseppe Verdi"» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l’anno 1998. Al relativo onere si provvede mediante prelevamento di pari importo dall’apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 71 dell’elenco n. 6 allegato ai bilanci predetti).
3. [188].
Art. 126. (Disposizioni in materia di diritto allo studio universitario. Modifica alla
[1. [190].
2. I Consigli di amministrazione degli Enti regionali per il diritto allo studio, così come modificati dal presente articolo, sono ricostituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per l’individuazione dei rappresentanti della componente studentesca, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6 della
TITOLO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO,
PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO, SOCIETA’
FINANZIARIE REGIONALI, INTERVENTI A SUPPORTO
DELL’INIZIATIVA CENTRO EUROPEA E
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
CAPO I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO
Art. 127. (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali).
1. In attuazione della
2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico di cui al comma 1 vengono stipulati con le procedure previste dalla legge.
3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico.
4. L’ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato, analogamente a quello del personale della Regione, dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego.
Art. 128. (Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale). [192]
[1. E’ istituita l’Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli Enti e delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 127, dotata di personalità giuridica e sottoposta alla vigilanza della Presidenza della Giunta regionale [193].
2. L’Agenzia rappresenta, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva, gli Enti di cui all’articolo 127 [194].
3. Il Comitato direttivo dell’Agenzia, organo con funzioni di delegazione trattante di parte pubblica, è costituito da cinque componenti e nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale. Il Presidente e due componenti sono designati dalla Giunta regionale; i restanti componenti sono designati rispettivamente dall’Associazione italiana comuni italiani (ANCI) e dall’Unione provincie italiane (UPI) del Friuli-Venezia Giulia. Il Presidente e il Comitato direttivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il Presidente nomina un Vice Presidente, con funzioni vicarie in caso di assenza, impedimento o vacanza, tra i componenti del Comitato direttivo.[195].
4. I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. Le indennità e i gettoni di presenza per il Presidente, il Vicepresidente e gli altri componenti del Comitato direttivo sono determinati dalla Giunta regionale [196].
5. Il Comitato direttivo dell’Agenzia opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta, d’intesa con le indicazioni formulate dall’ANCI, dall’UPI e dall’Unione Nazionale Comuni, Comunità Enti Montani (UNCEM), nell’ambito dei principi del pubblico impiego e degli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo nazionale e le Organizzazioni sindacali. La stipula del contratto è autorizzata dalla Giunta regionale, d’intesa con l’ANCI, l’UPI e l’UNCEM [197].
6. In sede di prima applicazione del comparto unico, l’Agenzia procede, con riferimento al quadriennio contrattuale 1998-2001, alla definizione di contratti collettivi distinti per il personale della Regione e degli Enti locali, peraltro già in un’ottica di graduale omogeneizzazione; a partire dalla successiva tornata contrattuale, è definito, a regime, un contratto collettivo unico.
7. In particolare il contratto unico dovrà tener conto delle diverse funzioni e responsabilità, graduando nel tempo gli effetti economici avuto riguardo, anche, alla compatibilità finanziaria.
8. Ove, per gli enti locali di cui all’articolo 127, i contratti prevedano una fase di contrattazione decentrata, la medesima dovrà aver luogo nel rispetto delle direttive e degli indirizzi formulati, al riguardo, dall’Agenzia [198].
9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato un apposito regolamento per l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia.
9 bis. L’Agenzia è supportata da personale, anche di categoria dirigenziale, messo a disposizione da altre pubbliche amministrazioni [199].
9 ter. Il Comitato direttivo dell’Agenzia designa, tra il personale con qualifica dirigenziale, un coordinatore. Il personale assegnato all’Agenzia conserva il trattamento economico in godimento presso l’Ente di appartenenza; la Giunta regionale può altresì deliberare la conservazione, la modifica o l’integrazione di eventuali indennità e trattamenti accessori in godimento, con particolare riferimento al personale con qualifica dirigenziale. Trova applicazione, con riferimento al rimborso spese, il disposto di cui all’articolo 19, comma 3, della
Art. 129. (Integrazione dell’articolo 151 della
1. [201].
2. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 bis dell’articolo 151 della
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO
Art. 130. (Disposizioni sul patrimonio immobiliare del disciolto Ente nazionale per le Tre Venezie). [202]
Art. 131. (Ulteriori norme in materia di cessione di beni patrimoniali pubblici).
1. [203].
2. Per le procedure espletate antecedentemente all’entrata in vigore della presente legge, per le quali non si sia proceduto alla redazione di un atto ricognitivo e qualora sussistano le condizioni relative alla destinazione dei beni di cui al comma 1, le procedure medesime possono essere regolarizzate con la redazione dell’atto ricognitivo, con le modalità parimenti previste dal comma 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. [204].
Art. 132. (Cessione alloggi del disciolto ENLRP).
1. Gli alloggi indicati alla lettera b) dell’articolo 3 del
2. La cessione in proprietà degli alloggi di cui comma 1 avviene su richiesta degli aventi diritto che possono esercitare tale facoltà entro il 31 dicembre 1999 [206].
3. Lo IACP, accertata la sussistenza delle condizioni per l’alienazione, accoglie la domanda dandone notizia agli interessati entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della stessa.
4. La deliberazione di cessione deve essere adottata entro 180 giorni dalla presentazione della domanda di cessione.
5. La stipulazione del contratto deve intervenire entro 30 giorni dalla deliberazione di cui al comma 4.
6. Il Consiglio di amministrazione dello IACP è tenuto a presentare all’organo vigilante, contestualmente al bilancio consuntivo, una relazione che evidenzi i casi di mancato rispetto dei termini di cui ai commi precedenti, le motivazioni dello stesso e le eventuali responsabilità e le azioni svolte per dare corretta attuazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
7. Salva l’applicazione delle più favorevoli disposizioni previste da leggi dello Stato, il prezzo di cessione in proprietà dell’alloggio è determinato dallo IACP ai sensi del disposto di cui al primo comma dell’articolo 70 della
8. Il prezzo determinato ai sensi del comma 7, viene ridotto di una percentuale pari al 65 per cento quando il richiedente sia un lavoratore dipendente o pensionato e al 50 per cento negli altri casi, indipendentemente dalle qualità personali del richiedente.
9. Nella determinazione del prezzo di cessione in proprietà, gli enti sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall’assegnatario.
10. Il pagamento del prezzo può avvenire in un’unica soluzione o ratealmente in non più di 240 rate mensili. Nel caso di pagamento rateale del prezzo, il richiedente deve anticipare in contanti il 25 per cento dello stesso. Sulle rate da corrispondere per il pagamento residuo è dovuto un interesse, calcolato su base annua, pari all’8 per cento.
11. Il trasferimento della proprietà ha luogo all’atto di stipula del contratto; a garanzia del pagamento delle rate del prezzo, l’ente cedente iscrive ipoteca sull’alloggio ceduto.
12. Le somme ricavate dalle cessioni - detratti gli importi necessari all’anticipata estinzione dei mutui eventualmente contratti per la costruzione degli alloggi ceduti - sono destinate esclusivamente all’acquisto, al recupero ed alla costruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata.
12 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono applicabili anche agli alloggi già in gestione al disciolto Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi (ENLRP) [207].
Art. 133. (Alienazione a favore dell’ERDISU di Udine dell’immobile Casa dello studente dell’EFA).
1. L’Ente friulano di assistenza (EFA) è autorizzato ad alienare all’Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Udine (ERDISU) l’immobile denominato Casa dello studente, sito in Udine, Viale Ungheria 43, già oggetto di contribuzioni regionali ai sensi delle leggi regionali 27 giugno 1966, n. 10, 20 luglio 1967, n. 17 e dell’articolo 24 della
2. Il vincolo di destinazione dell’immobile di cui al comma 1 è trasferito in capo al soggetto acquirente.
3. Sono revocati i contributi concessi all’EFA ai sensi delle norme di cui al comma 1. La revoca ha effetto dalla data di esecutività dell’atto di compravendita.
4. Ai fini della determinazione del prezzo di compravendita, l’ERDISU di Udine acquisisce il preventivo parere vincolante della Direzione provinciale dei servizi tecnici che ne valuta la congruità, anche tenendo conto dell’importo dei contributi regionali precedentemente erogati al soggetto venditore.
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCIETA’ FINANZIARIE
REGIONALI E INTERVENTI A SUPPORTO
DELL’INIZIATIVA CENTRO EUROPEA
Art. 134. (Norme in materia di società finanziarie regionali). [208]
1. All’articolo 1, primo comma, della
«a) mediante assunzione di partecipazioni, da smobilizzare, di norma, entro dieci anni, in società per azioni e società a responsabilità limitata, già costituite o da costituire, con organizzazione operativa nel territorio regionale. Le suddette partecipazioni possono riguardare anche:
1) imprese con organizzazione operativa al di fuori del territorio regionale, purché tali interventi siano funzionali allo sviluppo di iniziative economiche nell’ambito del Friuli-Venezia Giulia;
2) imprese e società miste operanti nei Paesi esteri diversi da quelli individuati dall’articolo 1 della
3) società finanziarie, creditizie, nonché società svolgenti attività di servizio alle imprese, di studio o di propulsione economica, anche operanti al di fuori del territorio regionale, qualora l’intervento sia finalizzato alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale.».
2. All’articolo 1, primo comma, della
3. All’articolo 1, primo comma, della
«c) mediante assistenza tecnica, amministrativa ed organizzativa alle imprese, con particolare riguardo all’esercizio di attività:
1) di consulenza aziendale;
2) di formazione imprenditoriale;
3) di consulenza finanziaria;
4) di assistenza per scambi in compensazione;
5) di guida al finanziamento e alla capitalizzazione con particolare riguardo alla prestazione di servizi finalizzati alla quotazione sui mercati mobiliari ed all’emissione di cambiali finanziarie e di certificati di investimento, alla ricerca di partnership ed all’assistenza per la gestione di contratti a termine;
6) di assistenza per la crescita della nuova impresa.».
4. All’articolo 1 della
«Per l’attuazione degli interventi di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, la Società finanziaria può compiere qualsiasi operazione finanziaria, mobiliare od immobiliare con la sola esclusione della raccolta del risparmio e dell’esercizio del credito nelle forme soggette all’applicazione del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.».
5. All’articolo 2, primo comma, della
«c) che le partecipazioni della costituenda Società finanziaria, previste dalla lettera a) del primo comma dell’articolo 1, non superino la misura del trentacinque per cento del capitale delle singole società di cui essa venga a far parte, tenuto conto anche delle quote indirettamente detenute attraverso altre società dalla stessa già partecipate. Le partecipazioni possono superare il predetto limite del 35 per cento, qualora le stesse riguardino imprese e società miste operanti nei paesi esteri ovvero società finanziarie o di servizio alle imprese che perseguano finalità, analoghe o affini allo scopo previsto dal primo comma dell’articolo 1 ovvero qualora le stesse siano finalizzate ad interventi di riconversione o ristrutturazione aziendale.».
6. All’articolo 2, primo comma, della
«e) che sia prevista la possibilità, nei casi in cui la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. lo ritenga opportuno, di attuare i propri interventi di partecipazione a condizione di essere rappresentata nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale della società cui le stesse partecipazioni si riferiscono;».
7. All’articolo 2, primo comma, della
«f) che le partecipazioni di cui alla lettera c) siano attuate in coerenza con gli obiettivi generali del Piano regionale di sviluppo di cui alla
8. All’articolo 2 della
«In relazione a particolari esigenze, le quote di partecipazione della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. nel capitale delle società di cui all’articolo 1, primo comma, lettera a), possono essere detenute per un periodo superiore ai dieci anni di cui al medesimo primo comma, lettera a).».
9. All’articolo 2, secondo comma, della
10. All’articolo 1 della
11. All’articolo 1, primo comma, lettera c), della
12. Il secondo comma dell’articolo 1 della
13. All’articolo 1 della
«Gli interventi a valere sul Fondo di cui al primo comma sono attuati in coerenza agli obiettivi generali del Piano regionale di sviluppo di cui alla
14. All’articolo 1 della
«La verifica dell’attuazione del programma di cui al primo comma interviene in sede di approvazione del bilancio della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. da parte dell’Assemblea, in base ad apposita dettagliata informativa inserita nella nota integrativa al bilancio stesso.».
15. All’articolo 1 della
«Per tali operazioni la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. osserva il disposto dell’articolo 1 della
16. Gli impegni contrattuali e comunque le obbligazioni assunte sulla base di disposizioni modificate o abrogate dal presente articolo mantengono validità fino alla conclusione o all’estinzione degli stessi.
17. Al fine di assicurare la più ampia capacità e flessibilità operativa della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A., il fondo di cui all’articolo 1 della
18. Per le finalità di cui al comma 17, l’Amministrazione regionale è autorizzata a chiedere, in qualità di azionista di maggioranza della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A., la convocazione di un’assemblea straordinaria della società, affinché, mediante utilizzo dello speciale fondo di dotazione di cui al comma 1, il capitale stesso sia aumentato gratuitamente, ai sensi dell’articolo 2442 del codice civile, fino all’importo di lire 60 miliardi, da destinare per lire 10 miliardi alla costituzione presso la la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia Locazioni Industriali di Sviluppo-Friulia-Lis SpA di mezzi finanziari da utilizzare attraverso forme di collaborazione con la Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi dell’Est europeo - Finest SpA per:
a) la prestazione di garanzie alle attività di investimento e finanziamento riguardanti l’area balcanica;
b) la prestazione di garanzie a copertura dei rischi connessi alle esportazioni verso i Paesi dell’area balcanica;
c) la partecipazione ad iniziative finalizzate a finanziare o garantire investimenti e/o accordi di collaborazione industriali o commerciali nell’area balcanica [209].
18 bis. Le forme di collaborazione di cui al comma 18 sono realizzate attraverso apposita convenzione da stipularsi tra la Friulia-Lis SpA e la Finest SpA per la disciplina dei reciproci rapporti, con particolare riguardo all’attivazione da parte della Finest stessa dello sportello unico per l’internazionalizzazione in funzione delle attività di cui alle lettere a), b) e c) del comma 18 medesimo [210].
19. L’operazione di aumento di capitale di cui al comma 17 è condizionata alla predisposizione da parte del consiglio di amministrazione della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. di un piano di impresa e di riorganizzazione interna, da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci, funzionale all’efficace svolgimento delle attività individuate dal presente articolo.
20. All’articolo 4, primo comma, lettera d), della
21. L’articolo 4 della
«Art. 4.
1. Il fondo rischi di cui all’articolo 4, primo comma, lettera d), della
22. Al fine di razionalizzare e potenziare la capacità operativa degli strumenti finanziari partecipati indirettamente dalla Regione nei settori del leasing e delle garanzie finanziarie, l’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la fusione tra la società finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Locazioni Industriali di sviluppo Società per Azioni - Friulia Lis S.p.A. e la Finfidi S.p.A. - Società finanziaria per la concessione di garanzie e fidi, anche previo riassetto della compagine azionaria di quest’ultima.
23. L’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la modifica allo statuto della Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A., sulla base delle disposizioni di cui al presente articolo.
24. L’Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere forme di collaborazione e coordinamento tra la Finanziaria regionale Friuli-Venezia Giulia - Friulia S.p.A. e le società finanziarie e creditizie partecipate dalla Regione al fine di realizzare le condizioni di complementarietà e sinergia necessarie alla realizzazione delle attività affidate alla Finanziaria medesima, ovvero al raggiungimento degli obiettivi cui le attività stesse sono preordinate.
Art. 135. (Finanziamento al Centro di informazione e documentazione dell’INCE).
1. Per le finalità previste dall’articolo 4, comma 1, della
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 470 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 1142 [1.1.162.2.10.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 alla Rubrica n. 10 - programma 0.1.5 - spese correnti - Categoria 1.6 - Sezione X - con la denominazione «Finanziamento al Centro di informazione e documentazione dell’INCE in Trieste per il supporto logistico, organizzativo e tecnico all’attività svolta nel territorio regionale» e con lo stanziamento di lire 470 milioni per l’anno 1998.
3. All’onere di lire 470 milioni per l’anno 1998, derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 1, si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 701 dell’elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Art. 136. (Norme di applicazione della
TITOLO V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
RICOSTRUZIONE DELLE ZONE TERREMOTATE
Art. 137. (Modificazioni ed integrazioni delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modificazioni ed integrazioni).
1. [Il termine del 31 dicembre 1981, indicato dall’articolo 1 della
2. Nei casi di intervento pubblico previsti dalla
3. Nei casi di cui al comma 2, il contributo è liquidato in via definitiva per l’importo corrispondente ai lavori eseguiti mediante intervento pubblico, sulla base dell’accertamento effettuato dal Comune che tiene luogo del certificato di regolare esecuzione o di collaudo.
4. I Comuni possono procedere all’acquisizione degli edifici compresi negli elenchi di cui all’articolo 8 della
5. Le spese per l’acquisizione degli edifici di cui al comma 4, nonché quelle per i lavori necessari per destinarli all’uso pubblico previsto, sono a carico dell’Amministrazione regionale. Le disposizioni previste dal comma 4 e dal presente comma si applicano in favore dei Comuni che abbiano già presentato alla Segreteria Generale Straordinaria la relativa domanda di finanziamento, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 9 ter - come aggiunto dall’articolo 11 della
- e dell’articolo 14 della
6. Per i maggiori oneri previsti dal comma 5, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8675 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
7. I provvedimenti di mancata catalogazione eventualmente assunti, in base agli articoli 16 della
8. I termini di presentazione delle domande di contributo sulla
9. Ai fini del conseguimento dei benefici contributivi, nei casi di cui al comma 7, sono considerate utili le domande presentate ai sensi della
10. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente disposti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della
11. All’articolo 12 della
12. [214].
13. [215].
14. [216].
15. Qualora per rinuncia, decesso, irreperibilità o per altra causa non si pervenga all’assegnazione in proprietà, in favore degli aventi diritto, delle unità immobiliari ricostruite mediante delega ai Comuni, presentata ai sensi dell’articolo 42, ottavo comma, della
16. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i negozi stipulati nonché gli atti e i provvedimenti assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità alla disposizione del comma 15.
17. L’autorizzazione prevista dall’articolo 55, terzo comma, della
18. [217].
19. [218].
20. In relazione al disposto di cui al comma 19, la denominazione del capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 è così modificata: «Finanziamenti per la ricostruzione di opere ed impianti pubblici non di competenza comunale ritenuta necessaria per il completamento del processo di ricostruzione e sviluppo delle zone terremotate».
21. Le risorse finanziarie assegnate ai soggetti pubblici diversi dai Comuni, ai sensi degli articoli 76 e 79 della
22. I progetti esecutivi delle opere di ricostruzione presentati nel rispetto delle disposizioni recate dall’articolo 34 della
23. [219].
24. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall’articolo 47 della
25. Sono soggette a conferma le domande indicate al comma 24 presentate in ogni tempo prima della data di entrata in vigore della presente legge, purché entro i termini utili stabiliti dalle vigenti disposizioni.
26. La conferma delle domande indicate al comma 24 va effettuata con istanza prodotta alla Segreteria Generale Straordinaria, indipendentemente dallo stadio raggiunto dall’istruttoria condotta sulle domande stesse.
27. Le domande non confermate entro il termine di cui al comma 24 decadono di diritto e sono definitivamente archiviate.
28. I termini per la presentazione delle domande di cui all’articolo 53 della
29. In caso di decesso del titolare della domanda di intervento pubblico, ai sensi degli articoli 6, secondo comma, lettera a), della
30. Per le fattispecie di cui ai commi 28 e 29 trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo comma dell’articolo 53 della
31. Sono fatte valide agli effetti contributivi le opzioni di intervento privato tempestivamente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge dai successori per causa di morte dei soggetti titolari della domanda di intervento pubblico.
32. Il termine per la presentazione dei progetti esecutivi relativi alle domande di cui ai commi 28, 29 e 31 è fissato in sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
33. Nel caso di concorso su uno stesso edificio danneggiato dagli eventi sismici del 1976 di interventi non omogenei, ai sensi della
34. A tal fine le domande di intervento sono collocate nella stessa posizione di graduatoria, anche in deroga ai criteri fissati dall’articolo 6 della
35. Sulla base del programma degli interventi, la Segreteria Generale Straordinaria comunica al Comune, ai sensi dell’articolo 13, comma 6, della
36. L’invito del Sindaco a presentare il progetto esecutivo unitario, ai sensi dell’articolo 13, comma 7, della
37. Sul progetto esecutivo unitario l’organo di consulenza tecnica di cui all’articolo 9 della
38. Fatte salve le competenze della Commissione edilizia comunale e della Commissione consiliare di cui all’articolo 17 della
39. Nel rispetto delle disposizioni vigenti, i contributi in conto capitale per le unità immobiliari comprese nell’edificio sono concessi con provvedimenti contestuali del Sindaco con spesa a carico delle risorse della
40. L’erogazione dei contributi è disposta secondo le modalità della
Art. 138. (Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976).
1. [220].
2. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare i fondi di cui all’articolo 2 della
3. Il comma 1 dell’articolo 21 della
4. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 fanno carico al capitolo 8613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998.
5. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare ai Comuni i fondi di cui all’articolo 2 della
6. In via di interpretazione autentica, l’indennità di occupazione prevista dall’articolo 78, comma 5, della
7. Nei limiti degli importi autorizzati dalla Giunta regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, la Segreteria Generale Straordinaria è autorizzata a concedere ai Comuni, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla predetta data, i contributi di cui all’articolo 10 della
8. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 7 fanno carico al capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998.
9. Le domande intese ad ottenere i contributi in conto capitale e quelli in annualità costanti di cui all’articolo 11 della
10. In via transitoria, le graduatorie formate ai sensi della
11. I soggetti nei cui confronti, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stato notificato l’avviso di cui al comma 10, devono confermare la domanda entro novanta giorni dalla predetta data.
12. Le domande dei soggetti confermanti e le nuove domande presentate entro il termine di cui al comma 9 sono collocate in una nuova graduatoria e ordinate secondo i criteri fissati dall’articolo 6 della
13. Le nuove graduatorie sono approvate dal Comune ed inviate alla Segreteria Generale Straordinaria entro il termine perentorio di centoventi giorni dalla scadenza di quello utile per la presentazione delle domande.
14. L’Amministrazione regionale procede alla formazione di una graduatoria unica regionale, di validità annuale, nella quale confluiscono, in sede di prima applicazione, anche le domande confermate a norma del comma 11.
15. Ad esaurimento delle graduatorie già formate, l’Amministrazione regionale provvede a finanziare in via prioritaria i progetti esecutivi e le perizie giurate presentati a seguito di avvisi sindacali notificati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
16. Le nuove graduatorie sono finanziate di anno in anno sulla base delle risorse disponibili e le domande non finanziate nel corso di un esercizio decadono di diritto.
17. Per i maggiori oneri previsti dai commi 9 e 10, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l’anno 1998.
18. In caso di decesso del richiedente i benefici di cui alla
19. Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande di subingresso nel procedimento contributivo di cui all’articolo 18, comma 1, della
20. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente disposti per ragioni di tardività nella presentazione delle domande di subingresso sono annullati e le relative domande sono valide ai fini della concessione dei contributi richiesti.
21. [221].
22. I crediti dell’Amministrazione regionale derivanti dall’applicazione dell’articolo 39 della
23. [222].
24. [223].
25. Le dichiarazioni rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore delle presente legge, in conformità all’articolo 115 della citata
26. Le disposizioni di cui all’articolo 57 della
27. Le disposizioni di cui all’articolo 57, comma 1, della
28. Il termine di cui al comma 2 dell’articolo 57 della
29. [224].
30. [225].
31. Le disposizioni del comma 30 hanno effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della
32. [226].
33. A parziale modifica del disposto di cui all’articolo 10, comma 7, della
34. [In relazione agli incarichi indicati al comma 33, il termine di cui all’articolo 6, comma 2, della
35. Il rimborso delle spese di cui al comma 33 ai Comuni da parte della Regione è riconosciuto per i rapporti di collaborazione mantenuti con personale di ruolo titolare di incarico alla data del 31 dicembre 1996.
36. [228].
37. La disposizione di cui al comma 36 ha effetto dalla data di entrata in vigore della
38. [229].
39. [230].
40. [231].
41. [232].
42. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2 bis dell’articolo 37 della
43. In via di interpretazione autentica, rientrano nella previsione normativa di cui all’articolo 68, comma 1, della
44. Nell’ambito degli interventi previsti dall’articolo 104 della
45. Le disposizioni di cui al comma 44 trovano applicazione per i soli interventi sugli edifici ubicati nel Comune di Lusevera in relazione ai quali erano state presentate nei termini, prima dell’entrata in vigore della presente legge, le domande di intervento correttivo, ai sensi dell’articolo 104 della
46. - 49. [233]
50. In caso di decesso del richiedente i benefici di cui ai commi 1 e 4 dell’articolo 50 della
51. Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande di subingresso nel procedimento contributivo di cui all’articolo 50 della
52. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente disposti per ragioni di tardività nella presentazione delle domande di subingresso sono annullati e le relative domande sono valide ai fini della concessione dei contributi richiesti.
Art. 139. (Ulteriori norme d’intervento nelle zone terremotate del Friuli).
1. [234].
2. [235].
3. L’articolo 19 della
[4. In deroga al limite fissato dall’articolo 16, quinto comma, della
[5. Nel caso in cui la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della
[6. La validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della
[7. L’articolo 18 della
8. Avuto riguardo a quanto disposto dall’articolo 1, quinto comma, della
9. Le disposizioni del comma 8 trovano applicazione anche alle unità immobiliari e agli edifici pubblici ultimati prima della data di entrata in vigore della presente legge o per i quali, alla medesima data, sia stata erogata la rata di saldo del contributo.
10. Limitatamente agli interventi edilizi ed infrastrutturali eseguiti direttamente dalla Segreteria Generale Straordinaria su richiesta dei Comuni, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare le economie contributive eventualmente conseguite durante l’esecuzione dei lavori di un lotto di appalto per rimborsare ai Comuni le spese di esproprio relative ad altri lotti d’appalto di una medesima opera.
11. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni contenute nel comma 10.
12. In via di interpretazione autentica, gli alloggi ricevuti in donazione dai Comuni nell’ambito della solidarietà nazionale ed internazionale conseguente agli eventi sismici del 1976, nonché alla catastrofe del Vajont del 1963, rientrano nella previsione normativa di cui all’articolo 47, secondo comma, lettera d), della
13. [241].
14. [242].
15. Le disposizioni dei commi 13 e 14 trovano applicazione per i rendiconti dei funzionari delegati relativi agli esercizi finanziari trascorsi e sino all’esercizio 1991.
16. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale del Friuli i finanziamenti necessari per il recupero e il consolidamento antisismico dell’edificio annesso al Duomo, già adibito a sagrestia, sale ed archivio del Capitolo.
17. Il recupero di cui al comma 16 può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al fine di adibire l’edificio a sede museale per la valorizzazione del patrimonio storico artistico legato alla tradizione ecclesiastica patriarcale.
18. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 16 il legale rappresentante della Parrocchia di Santa Maria Assunta deve presentare domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
19. La concessione del finanziamento di cui al comma 16 è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d’uso dell’edificio per un periodo non inferiore a dieci anni.
20. Per gli interventi di cui al comma 16, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Cividale del Friuli anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
21. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8732 [2.1.242.3.08.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1. - spese d’investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione «Finanziamento alla Parrocchia di Santa Maria Assunta di Cividale del Friuli per il recupero e il consolidamento antisismico dell’edificio annesso al Duomo» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l’anno 1998.
22. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Zuglio i finanziamenti necessari per la dotazione della Pieve di San Pietro di adeguata viabilità di accesso, di parcheggi e di servizi igienici.
23. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 22, il Comune presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
24. Per gli interventi di cui al comma 22 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della
25. Per i finanziamenti di cui al comma 22, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Zuglio anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
26. Per le finalità previste dal comma 22 è autorizzata la spesa di lire 1.278 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 il cui stanziamento è elevato di pari importo.
27. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla provincia veneta di Sant’Antonio da Padova dell’Ordine dei Frati Minori un finanziamento straordinario per il completamento della ricostruzione del complesso edilizio relativo al convento-santuario di Sant’Antonio da Padova, sito in Gemona del Friuli, già in parte finanziato in base alle leggi di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
28. La domanda per accedere al finanziamento indicato al comma 27 è presentata al Comune di Gemona del Friuli entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. La concessione del finanziamento indicato al comma 27 è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d’uso del complesso edilizio per un periodo non inferiore a dieci anni.
30. Per le finalità del comma 27 l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Gemona del Friuli, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
31. Per l’istruttoria della domanda, la concessione e l’erogazione del finanziamento di cui al comma 27 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all’articolo 75, terzo comma, della
32. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di lire 480 milioni a carico del capitolo 8678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
33. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone i finanziamenti necessari al completamento funzionale dell’edificio denominato «ex casa Gerometta», già assistito dai benefici previsti dall’articolo 8 della
34. L’Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone un finanziamento necessario per realizzare in Comune di Maniago, anche per lotti funzionali, un edificio scolastico da adibire a sede dell’Istituto professionale di Stato per l’industria e l’artigianato «Zanussi» di lire 6.000 milioni e un finanziamento di lire 6.000 milioni a parziale copertura delle spese necessarie all’adeguamento e al miglioramento ai fini della sicurezza, anche mediante accordi di programma, della viabilità di accesso alla Val Tramontina, con interventi sulla SS 552 nel tratto montano.
35. [L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alla Provincia di Pordenone i finanziamenti necessari per l’acquisto ed il recupero dell’edificio che conserva gli affreschi del «Pordenone», sito nel centro storico del capoluogo, da destinare a fini museali] [243].
36. Per conseguire i finanziamenti di cui ai commi 33, 34 e 35 la Provincia interessata presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le domande eventualmente già presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge.
37. Per le finalità previste dai commi 33, 34 e 35 è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire 1.000 milioni, lire 12.000 milioni e lire 2.000 milioni, per un importo complessivo di lire 15.000 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l’anno 1998.
38. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Comune di Lusevera per la realizzazione della nuova accessibilità in sicurezza e delle connesse opere di consolidamento per l’ampliamento del percorso di visita nel compendio delle Grotte di Villanova.
39. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 38 il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
40. Per l’intervento di cui al comma 38 l’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti del Sindaco del Comune interessato, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
41. Per le finalità previste dal comma 38 è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l’anno 1998.
42. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all’Associazione «Comunità di Rinascita», con sede a Tolmezzo, un finanziamento per il ripristino e l’adeguamento impiantistico e funzionale della sede della Comunità sita in Tolmezzo e destinata a finalità assistenziali di carattere socio-sanitario.
43. La domanda per accedere al finanziamento indicato al comma 42 è presentata al Comune di Tolmezzo entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
44. La concessione del finanziamento di cui al comma 42 è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d’uso dell’edificio per un periodo non inferiore a dieci anni.
45. Per le finalità di cui al comma 42 l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tolmezzo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
46. Per l’istruttoria della domanda, la concessione e l’erogazione del finanziamento di cui al comma 42, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all’articolo 75, terzo comma, della
47. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni a carico del capitolo 8677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l’anno 1998.
48. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Treppo Carnico un finanziamento di lire 350 milioni per il riattamento, l’ampliamento e la riqualificazione funzionale di un edificio comunale destinato a finalità museali, già fatto oggetto dei benefici previsti dalla
49. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 48, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
50. Per l’intervento di cui al comma 48 l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti del Sindaco del Comune interessato, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
51. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l’anno 1998.
52. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana Valli del Natisone i finanziamenti necessari per il completamento del Centro servizi comunitari e del Museo etnologico.
53. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 52, la Comunità montana presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
54. Per i finanziamenti di cui al comma 52, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del presidente della Comunità montana Valli del Natisone, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
55. Per le finalità previste dal comma 52 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
56. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Venzone un finanziamento di lire 2.000 milioni per l’esecuzione dei lavori di consolidamento e completamento delle mura di cinta medievali del centro storico, nonché delle opere di consolidamento delle mura di sostegno del fossato, danneggiate dagli eventi sismici del 1976, comprese le opere di protezione e di sistemazione dei siti attigui al compendio storico-murario.
57. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 56 il Comune di Venzone presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
58. Per gli interventi di cui al comma 56 l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Venzone anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
59. Per le finalità previste dal comma 56 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
60. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Villa Santina i finanziamenti necessari per la ristrutturazione, il miglioramento, l’adattamento e l’ampliamento dell’edificio destinato a sede della scuola media, allo scopo di dotare il complesso scolastico di un adeguato servizio di refezione-mensa, nonché di una nuova palestra idonea a soddisfare esigenze di carattere comprensoriale.
61. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 60, il Comune presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
62. Per i finanziamenti di cui al comma 60, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Villa Santina, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
63. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l’anno 1998.
64. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia di S.M. Maggiore e S. Pellegrino di Meduno-Navarons i finanziamenti necessari per il recupero e il consolidamento antisismico del campanile annesso alla Chiesa parrocchiale di San Pellegrino in Navarons di Meduno.
65. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 64 il legale rappresentante della Parrocchia interessata presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
66. Per l’istruttoria della domanda, la concessione e l’erogazione del finanziamento di cui al comma 64 trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all’articolo 75, terzo comma, della
67. Per gli interventi di cui al comma 64 l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Meduno, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
68. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di lire 330 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8734 [2.1.242.3.08.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1. - spese d’investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione «Finanziamento alla Parrocchia di S.M. Maggiore e S. Pellegrino di Meduno Novarons per il recupero ed il consolidamento antisismico del campanile» e con lo stanziamento di lire 330 milioni per l’anno 1998.
69. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana delle Valli del Torre ovvero al Comune di Nimis un finanziamento di lire 1.200 milioni per la bonifica di aree artigianali- industriali in Comune di Nimis interessate da impianti produttivi obsoleti non recuperabili, nonché per la realizzazione, sulle aree stesse, di un immobile da assegnare in locazione o ad altro titolo a soggetti imprenditori per fini produttivi [244].
70. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 69, la Comunità montana ovvero il Comune di Nimis presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
71. Per il finanziamento di cui al comma 69, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Presidente della Comunità montana delle Valli del Torre ovvero al Sindaco del Comune di Nimis, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
72. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 69 fanno carico al capitolo 8680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998.
73. Per gli interventi di cui ai commi 16, 33, 34, 35, 38, 48, 52, 56, 60 e 69 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Titolo V della
74. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Parrocchia decanale di Tarvisio i finanziamenti necessari per il consolidamento della torre campanaria e per la messa a norma degli impianti della chiesa parrocchiale dei SS. Pietro e Paolo.
75. Per conseguire i finanziamenti di cui al comma 74 il legale rappresentante della Parrocchia interessata presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
76. Per l’istruttoria della domanda, la concessione e l’erogazione dei finanziamenti di cui al comma 74, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all’articolo 75, terzo comma, della
77. Per gli interventi di cui al comma 74, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Tarvisio, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
78. Per le finalità previste dal comma 74 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8735 [2.1.242.3.08.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1. - spese d’investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione «Finanziamento alla Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo di Tarvisio per il consolidamento della torre campanaria e la messa a norma degli impianti della Chiesa parrocchiale» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l’anno 1998.
Art. 140. (Norme procedurali, finanziarie e di sanatoria per il completamento della ricostruzione delle zone terremotate).
1. Nell’ambito del processo di completamento della ricostruzione e di sviluppo delle zone terremotate, l’Amministrazione regionale, tramite la Segreteria Generale Straordinaria, è autorizzata a finanziare le Comunità montane, la Comunità collinare e i Consorzi di sviluppo industriale per la costruzione, l’acquisto e l’eventuale ripristino, miglioramento e adattamento di immobili da assegnare in locazione o ad altro titolo a soggetti imprenditori per fini produttivi.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i criteri e le modalità per la presentazione delle domande e per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano nel territorio dei Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati con D.P.G.R. 0714/Pres del 20 maggio 1976, e successive modifiche ed integrazioni, nonché in quello dei Comuni classificati danneggiati con il medesimo provvedimento purché ricompresi, anche in parte, nei territori delle Comunità montane e della Comunità collinare.
4. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i finanziamenti necessari per gli interventi di miglioramento e di adeguamento impiantistico degli alloggi a carattere definitivo ricevuti in donazione dai Comuni nell’ambito delle iniziative di solidarietà nazionale ed internazionale conseguenti agli eventi sismici del 1976.
5. Le domande di finanziamento di cui al comma 4 sono presentate dai Comuni interessati alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate da un progetto preliminare delle opere da realizzare con un preventivo di spesa [245].
6. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore delegato alla ricostruzione, stabilisce l’entità dei finanziamenti di cui al comma 4, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.
7. Per gli interventi di cui al comma 4 l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
8. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l’anno 1998.
9. Per il completamento del recupero del patrimonio immobiliare danneggiato dagli eventi sismici, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti di cui al comma 10 contributi annui costanti per l’acquisto, il recupero, l’adeguamento tecnologico, strutturale e funzionale anche per diverse destinazioni di immobili già adibiti ad attività ricreative o culturali, danneggiati dagli eventi sismici e presso i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia ripristinata l’attività preesistente.
10. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 9 i Comuni classificati disastrati con il D.P.G.R. 0714/Pres. del 20 maggio 1976 e successive modificazioni ed integrazioni.
11. Le domande di concessione dei contributi previsti dal comma 9 sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 12.
12. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore delegato alla ricostruzione, stabilisce l’entità dei contributi di cui al comma 9, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione.
13. La spesa riconosciuta ammissibile comprende una quota non superiore al dodici per cento del costo delle opere di cui al comma 9 per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per gli oneri derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per l’intervento stesso.
14. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzato, a partire dall’anno 1998, il limite decennale di spesa di lire 800 milioni.
15. Le annualità relative al limite di spesa di cui al comma 14 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1998 al 2000. Le ulteriori annualità saranno iscritte negli esercizi successivi.
16. Al fine di completare il recupero del patrimonio immobiliare danneggiato dagli eventi sismici, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi annui costanti ai soggetti di cui ai commi 17 e 18 per il recupero totale o parziale di immobili fortificati, assoggettati a vincolo di interesse storico-artistico ai sensi della
17. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 16 i proprietari degli immobili che realizzino, nell’ambito dell’intervento di recupero, il ripristino delle destinazioni abitative o produttive e degli altri spazi eccedenti tali destinazioni, da utilizzare dal Comune competente per territorio, previa stipula di apposita convenzione, per un periodo non inferiore a trenta anni.
18. I contributi di cui al comma 16 possono essere altresì concessi ai Comuni che acquistano in proprietà tali immobili per destinarli a finalità istituzionali, culturali, sociali o ricreative. A tal fine dovrà essere predisposta un’apposita relazione, da allegare alla domanda di contributo, che illustri compiutamente le destinazioni individuate, nonché la forma di futura gestione.
19. Le domande di concessione dei contributi previsti dal comma 16 sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della deliberazione di cui al comma 20. La domanda è corredata da un progetto preliminare delle opere da realizzare e da un preventivo di spesa.
20. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore delegato alla ricostruzione, stabilisce l’entità dei contributi di cui al comma 16, i criteri e le modalità per la loro concessione, nonché le condizioni per la stipula di un apposito accordo di programma sottoscritto anche dall’eventuale soggetto gestore e che preveda finalità, forme, modalità di partecipazione finanziaria alla gestione e durata della stessa.
21. La spesa riconosciuta ammissibile comprende una quota non superiore al dodici per cento dell’importo dell’intervento di recupero di cui al comma 16 per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché gli oneri derivanti dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per l’intervento stesso. Nell’ipotesi di cui al comma 18 essa comprende altresì l’onere per l’acquisto dell’immobile.
22. I contributi di cui al comma 16 sono cumulabili con altre analoghe provvidenze concesse o da concedere dallo Stato e da altri Enti pubblici, anche in base alle leggi di intervento nelle zone terremotate.
23. Ai procedimenti contributivi di cui al comma 16, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della
24. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato, a parare dall’anno 1998, il limite di spesa decennale di lire 1.000 milioni.
25. Le annualità relative al limite di spesa di cui al comma 24 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1998 al 2000. Le ulteriori annualità saranno iscritte negli esercizi successivi.
26. Sono confermati, a tutti gli effetti, i finanziamenti concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per il ripristino degli edifici adibiti agli usi di cui all’articolo 40 della
27. Per gli edifici considerati al comma 26, l’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, in via integrativa, i maggiori oneri necessari a garantire il raggiungimento della completa funzionalità degli edifici medesimi, anche attraverso interventi ricostruttori.
28. Le domande dirette a conseguire i finanziamenti integrativi di cui al comma 27 sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. Per i maggiori oneri previsti dal comma 27, è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8687 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l’anno 1998.
30. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria di lire 300 milioni al Comune di Venzone per il primo impianto e l’avvio del Centro di documentazione sui danni sismici e sul restauro delle strutture architettoniche, istituito nell’ambito del Museo della Terra di Venzone.
31. Per conseguire la sovvenzione straordinaria di cui al comma 30, il Comune presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione descrittiva dell’iniziativa nonché di un preventivo di spesa.
32. Per la sovvenzione di cui al comma 30, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Venzone, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene i limiti di oggetto e d’importo.
33. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria di lire 75 milioni al Circolo Culturale «Pradis Grotte» per l’allestimento dell’edificio destinato ad attività museali e culturali site in località.
34. Per conseguire la sovvenzione di cui al comma 33, l’Associazione interessata presenta domanda alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione descrittiva degli interventi e da un preventivo di spese.
35. Per l’erogazione della sovvenzione di cui al comma 33, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Clauzetto anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene i limiti di oggetto e d’importo.
36. Per l’intervento di cui al comma 33 trova applicazione, per quanto compatibile, il Titolo V della
37. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di lire 75 milioni a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
38. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8736 [2.1.232.3.06.06] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1 - spese d’investimento - Categoria 2.3 - Sezione VI - con la denominazione «Sovvenzione straordinaria al Comune di Venzone per il primo impianto e l’avvio del Centro di documentazione sui danni sismici e sul restauro delle strutture architettoniche» e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l’anno 1998.
39. Per gli interventi di cui ai commi 1, 4, 9, 16 e 30 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della
40. Al fine di esaminare ed approfondire i problemi emergenti nel processo di completamento della ricostruzione e di sviluppo delle zone terremotate, in un quadro multilaterale che raccordi le competenze del Consiglio regionale, dell’Amministrazione regionale, delle Amministrazioni locali e dello Stato, è istituita la Consulta per i problemi della ricostruzione con il compito di formulare proposte e di fornire orientamenti agli organi istituzionali della Regione per un’efficace azione legislativa ed amministrativa volta a dare definitiva soluzione ai problemi ancora aperti.
41. La Consulta è organismo del Consiglio regionale, ha sede presso la rappresentanza della Regione in Udine, via San Francesco 4 e presenta semestralmente al Consiglio regionale una relazione sulla propria attività e sullo stato del processo di completamento della ricostruzione delle zone terremotate.
42. La Consulta è composta:
a) dal Presidente della Commissione permanente competente in materia del Consiglio regionale, in qualità di Presidente;
b) dall’Assessore delegato alla ricostruzione;
c) dal Presidente dell’Associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato, con funzioni vicarie;
d) da un rappresentante per ciascuno dei Gruppi consiliari presenti in Consiglio regionale;
e) da un rappresentante delle sezioni regionali dell’ANCI, UPI e UNCEM;
f) da tre rappresentanti dell’Associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato.
43. Il Presidente dell’Associazione dei sindaci della ricostruzione del Friuli terremotato può essere delegato, anche in via permanente, a presiedere la Consulta.
44. Partecipano ai lavori della Consulta il Segretario Generale Straordinario per la ricostruzione del Friuli ed il Dirigente del Servizio Affari Generali e della consulenza della Segreteria Generale Straordinaria.
45. Le funzioni di segreteria della Consulta sono assicurate da un dipendente regionale, avente qualifica non inferiore a quella di consigliere, designato dal Presidente della Consulta ovvero dal delegato permanente a presiederla.
46. Con provvedimento di convocazione della Consulta, possono essere di volta in volta invitati a partecipare ai lavori, con riferimento agli argomenti iscritti all’ordine del giorno, gli Assessori regionali eventualmente interessati, assistiti dai Direttori regionali e funzionari competenti, i Parlamentari eletti nelle circoscrizioni regionali, i Sindaci dei Comuni terremotati, i Presidenti degli enti pubblici territoriali ed istituzionali della Regione, nonché esperti esterni all’Amministrazione regionale i quali, per la specifica competenza posseduta, possono portare un utile contributo ai lavori della Consulta.
47. La Consulta è convocata su iniziativa del Presidente o di almeno un terzo dei componenti.
48. La convocazione avviene mediante avviso, sottoscritto dal Presidente, da comunicarsi a ciascuno dei componenti almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi eccezionali di comprovata urgenza. All’avviso di convocazione deve essere allegato l’ordine del giorno con l’elenco degli argomenti da trattare.
49. Le riunioni della Consulta sono valide con la presenza dei due terzi dei componenti appartenenti alle categorie indicate dalle lettere a), b), c), e) ed f) del comma 42 e le sue deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
50. Ai componenti esterni appartenenti alle categorie indicate dalle lettere c), e) ed f) del comma 42 compete il trattamento di missione ed il rimborso delle spese nella misura prevista per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
51. Gli oneri derivanti dal comma 50 fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998.
52. Le domande di finanziamento eventualmente presentate oltre i termini di legge fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi del combinato disposto degli articoli 75 e 76 della
53. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i contributi concessi prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 19 della
54. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai provvedimenti di concessione fatti salvi a norma del comma 53, sono annullati. Per effetto dell’annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all’adozione dei provvedimenti di autotutela sono loro restituite su domanda da presentarsi al Comune entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
55. Gli oneri derivanti dal comma 54 fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998.
56. Le domande di cui all’articolo 39, comma 3, della
57. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti prima della data di entrata in vigore della presente legge sulle domande indicate al comma 56 per ragioni connesse alla loro tardiva acquisizione agli atti della Segreteria Generale Straordinaria, sono annullati e, per l’effetto, le domande introduttive dei procedimenti contributivi sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi, fermo restando ogni altro requisito richiesto dalle vigenti disposizioni.
58. Gli interventi di ricostruzione delle unità immobiliari realizzate con i contributi della
59. Le assegnazioni di finanziamento disposte a domanda di parte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in relazione alle opere pubbliche di competenza dei Comuni, ai sensi degli articoli 20, 21, 40 e 75 della
60. I Comuni che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano dovuto effettuare interventi di rifacimento del manto di copertura degli edifici ricostruiti negli ambiti unitari o su delega degli interessati, a causa di carenze progettuali o costruttive evidenziatesi in occasione di condizioni atmosferiche, particolarmente avverse, possono ottenere il rimborso delle relative spese presentando alla Segreteria Generale Straordinaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita domanda corredata della documentazione giustificativa.
61. Per le spese di cui al comma 60, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
62. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di lire 60 milioni a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l’anno 1998.
63. Non si fa luogo alla revoca dei finanziamenti erogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 71 della
64. Per gli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie indicate al comma 63, che risultino ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, i commissari liquidatori hanno facoltà di chiedere all’Amministrazione regionale l’erogazione della rata di saldo dei finanziamenti concessi, dietro presentazione della documentazione prevista dall’articolo 72 della
65. Per gli alloggi rimasti inultimati alla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti di cui all’articolo 71 della
66. In deroga ai divieti posti dalle vigenti disposizioni di intervento nelle zone terremotate, i commissari liquidatori delle cooperative edilizie sono autorizzati ad alienare gli alloggi realizzati con i finanziamenti previsti dalla
67. In luogo delle anticipazioni previste dall’articolo 1 della
68. Le anticipazioni erogate agli aventi diritto dall’Amministrazione regionale prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della
69. In conseguenza della conversione delle anticipazioni a norma del comma 68, l’Amministrazione regionale è autorizzata ad abbandonare le azioni, eventualmente intraprese prima della data di entrata in vigore della presente legge, volte ad escutere le garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della
70. In favore dei soggetti indicati al comma 73, nonché dei soggetti beneficiari delle anticipazioni convertite a norma del comma 68, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, anche in deroga al divieto di cumulo previsto dalle vigenti disposizioni, un ulteriore contributo in conto capitale, determinato ai sensi dei commi 71 e 72, senza necessità di prestazione di garanzia reale o personale, allo scopo di consentire l’acquisto della proprietà degli alloggi inseriti nell’attivo di liquidazione.
71. Per gli alloggi muniti del certificato di abitabilità, il contributo di cui al comma 70 è determinato nella percentuale del cinquanta per cento della spesa ammissibile, definita avuto riguardo al prezzo di acquisto non superiore al valore di stima attribuito dall’autorità giudiziaria in sede di esecuzione immobiliare, al netto delle somme già versate o comunque dovute dai soci alle cooperative edilizie, ed altresì al netto delle somme relative ai contributi di cui al comma 67 e alle anticipazioni convertite a norma del comma 68.
72. Per gli alloggi non ultimati, privi del certificato di abitabilità, il contributo di cui al comma 70 è finalizzato anche al completamento dei lavori ed è determinato nella percentuale dell’ottanta per cento della spesa ammissibile definita al comma 71, avuto riguardo al valore di stima attribuito dall’autorità giudiziaria incrementato di un terzo, corrispondente al costo forfettario dei lavori di ultimazione.
73. Ai fini della concessione dei contributi indicati al comma 67, le domande sono presentate alla Segreteria Generale Straordinaria entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tramite i commissari liquidatori delle cooperative edilizie:
a) dai soci prenotatari degli alloggi, sempreché non abbiano già beneficiato dell’anticipazione regionale di cui all’articolo 1 della
b) da almeno un successore per causa di morte dei soci prenotatari dei singoli alloggi, sempreché non abbiano già beneficiato dell’anticipazione regionale indicata alla lettera a).
74. Ai fini della concessione dei contributi indicati al comma 70, le domande sono presentate, negli stessi termini e con le medesime modalità dai soggetti indicati al comma 73, nonché dai soggetti beneficiari delle anticipazioni convertite a norma del comma 68. Le domande devono essere corredate di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l’importo complessivo delle rate semestrali di ammortamento eventualmente rimborsato ai sensi della
75. I soggetti previsti dal comma 73 devono presentare, con le modalità ivi previste, un’unica domanda diretta a conseguire i benefici indicati ai commi 67 e 70.
76. In caso di decesso del richiedente prima che sia stato emesso il decreto di concessione dei contributi indicati ai commi 67 e 70, la relativa domanda può essere ripetuta, con le modalità indicate al comma 73 e negli stessi termini ivi previsti, da almeno un successore per causa di morte del soggetto deceduto.
77. La domanda presentata o ripetuta a norma dei commi dal 73 al 76, deve contenere la dichiarazione che si intende conseguire la proprietà dell’alloggio cooperativo inserito nell’attivo di liquidazione.
78. Il contributo previsto dal comma 67, nonché quello indicato al comma 70 eventualmente maggiorato a norma del comma 68 dell’importo complessivo, delle rate di ammortamento rimborsate semestralmente all’Amministrazione regionale fino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono concessi, anche cumulativamente, dalla Segreteria Generale Straordinaria, dietro presentazione dell’atto di acquisto dell’alloggio e di una dichiarazione rilasciata dai commissari liquidatori attestante l’entità della spesa ammessa a contributo, come definita ai commi 71 e 72. L’erogazione dei medesimi contributi è disposta in un’unica soluzione per gli alloggi muniti del certificato di abitabilità e, per gli altri alloggi, secondo le seguenti modalità:
a) in ragione dell’ottanta per cento del contributo, contestualmente all’emissione del decreto di concessione;
b) per la parte residua, dopo l’accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed il rilascio del certificato di abitabilità.
79. L’acquisto del diritto di proprietà degli alloggi da parte dei soci o dei loro aventi causa produce gli stessi effetti dell’assegnazione e dispiega altresì efficacia sanante nei confronti dei finanziamenti disposti dall’Amministrazione regionale anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per la realizzazione degli alloggi medesimi.
79 bis. Per le finalità di cui al comma 79 e al fine di assicurare la rapida conclusione delle relative procedure amministrative e la completa allocazione degli alloggi, i commissari liquidatori invitano gli aventi diritto alla cessione delle unità immobiliari ricostruite a manifestare, entro novanta giorni dalla data di notifica dell'invito stesso, l'interesse a ottenere il trasferimento della proprietà delle rispettive unità. Nell'ipotesi in cui l'interesse debba essere espresso sulla stessa unità immobiliare da più soggetti, in caso di inerzia di uno di essi, la cessione può avvenire per l'intero in favore di colui che si assume tutti gli oneri connessi. Le unità immobiliari per le quali non sia stato manifestato l'interesse all'assegnazione possono essere cedute a terzi e i relativi corrispettivi di cessione versati nel capitolo 1450 di entrata del bilancio regionale sino a concorrenza degli importi contributivi già erogati [246].
79 ter. I commissari liquidatori, per gli adempimenti di cui al comma 79 bis, invitano gli aventi diritto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
79 quater. In presenza di disagiate condizioni di carattere economico sociale degli aventi diritto, attestate da dichiarazione del Sindaco del Comune nel cui territorio sono ubicati gli alloggi realizzati, i commissari liquidatori, per il perfezionamento dei relativi contratti di compravendita, sono autorizzati ad anticipare le somme dovute dai soggetti interessati, somme che verranno restituite, anche in supero dell'ammontare spettante, dal servizio regionale competente in sede di concessione del contributo di cui al comma 78 [248].
80. Trovano applicazione nei confronti dei beneficiari dei contributi del presente articolo le disposizioni contenute nell’articolo 66 della
81. Per le finalità previste dai commi 64, 65, 67, 70 e 78 è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni a carico del capitolo 8713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998- 2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è elevato di pari importo e la cui denominazione è modificata con la sostituzione della parola «Anticipazioni» con la parola «Contributi» e l’aggiunta in fine, dopo la parola «liquidazione», della locuzione «ovvero acquisiscono tali unità abitative dalle stesse».
82. Per le finalità previste dal combinato disposto degli articoli 8 e 10 della
83. Per le finalità previste dagli articoli 10, comma 5, e 11, comma 5, della
84. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Spilimbergo un finanziamento per il completamento dei lavori di recupero dell’immobile denominato Palazzo di Sopra in Spilimbergo.
85. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 84, il Comune interessato presenta domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
86. Per l’intervento di cui al comma 84, l’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a disporre aperture di credito nei confronti del Comune interessato, anche in deroga alle vigenti norme per quanto attiene ai limiti di oggetto ed importo.
87. Per l’istruttoria delle domande, la concessione ed erogazione del finanziamento di cui al comma 84, trovano applicazione le disposizioni del Titolo V della
88. Per le finalità di cui al comma 84 è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni a carico del capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998, il cui stanziamento è aumentato di pari importo per l’anno 1998.
89. Per le finalità previste dagli articoli 75 e 76 della
90. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento alla Parrocchia di Santa Maria Annunziata di Udine per il completamento dei lavori di consolidamento e restauro del compendio della Chiesa Metropolitana di Udine.
91. Per conseguire il finanziamento di cui al comma 90, il legale rappresentante della Parrocchia di Santa Maria Annunziata deve presentare domanda alla Segreteria Generale Straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
92. Per l’istruttoria della domanda, la concessione e l’erogazione del finanziamento di cui al comma 90, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali di cui all’articolo 75, terzo comma, della
93. Per l’intervento di cui al comma 90, l’Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco di Udine, anche in deroga ai limiti di oggetto e di importo.
94. Per le finalità previste dal comma 90 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l’anno 1998 a carico del capitolo 8737 [2.1.242.3.08.32] che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l’anno 1998 alla Rubrica n. 31 - programma 5.1.1 - spese d’investimento - Categoria 2.4 - Sezione VIII - con la denominazione «Finanziamento alla Parrocchia di Santa Maria Annunziata di Udine per il completamento dei lavori di consolidamento e restauro del compendio della Chiesa Metropolitana di Udine» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l’anno 1998.
95. Al maggior onere di complessive lire 86.773 milioni per l’anno 1998, derivante dalle autorizzazioni di spesa del presente Titolo, nell’ambito del disposto di cui all’articolo 1 della
a) per lire 24.000 milioni mediante storno di pari importo delle quote del limite d’impegno autorizzato dall’articolo 3, comma 5, della
b) per lire 19.200 milioni mediante storno di pari importo delle quote del limite d’impegno autorizzato dall’articolo 3, comma 13, della
c) per lire 41.890 milioni mediante prelevamento dal capitolo 8960 del precitato stato di previsione della spesa di pari importo corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, della
d) per lire 1.683 milioni mediante prelevamento dal capitolo 8961 del precitato stato di previsione della spesa di pari importo corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1997 e trasferita, ai sensi dell’articolo 21, primo comma, della
TITOLO VI
ATTUAZIONE DELL’ARTICOLO 93 DEL TRATTATO CE
Art. 141. Sospensione dell’efficacia.
1. Gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 16, comma 3, e 106 sono sospesi fino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell’avviso dell’esito positivo dell’esame della Commissione europea ai sensi dell’articolo 93, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea [249].
[1] Modifica gli artt. 69, 74, 107 e 108, sostituisce l'art. 111 ed aggiunge l'art. 112 bis alla
[2] Sostituisce le lettere b), d) ed e) del comma 2, art. 23 della
[3] Modifica il comma 1, art. 25 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[5] Sostituisce la lettera l) del comma 1, art. 5 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[7] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 23 della
[8] Articolo sostituito dall'art. 7 della
[9] Comma così modificato dall'art. 4 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[11] Sostituisce l'art. 28 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[13] Comma così modificato dall'art. 3 della
[14] Comma modificato dall'art. 21 della
[15] Comma aggiunto dall’art. 18 della
[16] Articolo abrogato dall'art. 37 della
[17] Modifica la lettera b) del comma 1, art. 5, la lettera a) del comma 1, art. 23, il comma 1, art. 23 bis, la lettera c) del comma 3, art. 23 bis e l'art. 31 della
[18] Modifica il titolo e l'art. 1 della
[19] Modificano la
[20] Modificano la
[21] Comma abrogato dall'art. 64 della
[22] Sostituiscono il comma 2, art. 3 bis e il comma 1, art. 3 ter della
[23] Sostituisce l'art. 119 della
[24] Commi abrogati dall'art. 104 della
[25] Comma abrogato dall'art. 104 della
[26] Sostituisce il primo comma dell'art. 2 della
[27] Comma abrogato dall'art. 23 della
[28] Sostituisce il comma 3, art. 58 della
[29] Articolo abrogato dall'art. 23 della
[30] Modifica l'art. 27 della
[31] Sostituisce l'art. 56 della
[32] Modifica il comma 1, art. 8 della
[33] Articolo abrogato dall'art. 39 della
[34] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[35] Comma abrogato dall'art. 6 della
[36] Comma già modificato dall'art. 5 della
[37] Comma inserito dall’art. 4 della
[38] Comma abrogato dall'art. 5 della
[39] Comma modificato dall'art. 5 della
[40] Modifica il secondo comma dell'art. 4 della
[41] Sostituisce il secondo comma dell'art. 18 della
[42] Modifica il secondo comma dell'art. 20 della
[43] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[44] Modificano l'art. 57 bis della
[45] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[46] Sostituisce il comma 2, art. 1 della
[47] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[48] Modifica la lettera f) del comma 1, art. 7 della
[49] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[50] Modifica il comma 3, art. 10 della
[51] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[52] Articolo abrogato dall’art. 18 della
[53] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[54] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 24 della
[55] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[56] Modifica il comma 2, art. 31 della
[57] Articolo abrogato dall'art. 16 della
[58] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[59] Inserisce il comma 2 bis nell'art. 2 della
[60] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[61] Comma così modificato dall'art. 17 della
[62] Comma così sostituito dall'art. 17 della
[63] Comma aggiunto dall'art. 17 della
[64] Sostituisce il comma 2, art. 21 della
[65] Inserisce l'art. 7 bis nella
[66] Aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 8 della
[67] Comma abrogato dall'art. 26 della
[68] Comma abrogato dall'art. 26 della
[69] Comma abrogato dall'art. 26 della
[70] Comma abrogato dall'art. 26 della
[71] Inserisce l'art. 16 bis nella
[72] Inserisce i commi 4 bis e 4 ter nell'art. 2 della
[73] Articolo abrogato dall'art. 30 della
[74] Comma così modificato dall’art. 6 della
[75] Rubrica così sostituita dall'art. 4 della
[76] Comma già modificato dall’art. 5 della
[77] Comma così modificato dall'art. 4 della
[78] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[79] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[80] Articolo abrogato dall’art. 79 della
[81] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[82] Articolo abrogato dall’art. 160 della D.P.G.R. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres.
[83] Sostituisce il quinto comma dell'art. 18 della
[84] Modifica l'art. 5 della
[85] Modifica il comma 1, art. 8 della
[86] Comma aggiunto dall'art. 10 della
[87] Comma aggiunto dall'art. 10 della
[88] Modifica il quarto comma dell'art. 1 della
[89] Modifica il comma 1, art. 2 della
[90] Sostituisce gli artt. 3 e 4 della
[91] Inserisce gli artt. 4 bis e 4 ter nella
[92] Sostituisce l'art. 16 della
[93] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[94] Modifica la lettera e) del comma 1, art. 24 della
[95] Modifica il terzo comma dell'art. 29 della
[96] Modifica l'art. 32 della
[97] Modifica l'art. 33 della
[98] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[99] Modifica il comma 1, art. 33 bis della
[100] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[101] Sostituisce l'art. 39 della
[102] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[103] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[104] Inserisce l'art. 39 bis nella
[105] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[106] Modifica il comma 5, art. 43 della
[107] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[108] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[109] Inserisce il secondo comma nell'art. 52 della
[110] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[111] Sostituisce il quarto comma dell'art. 58 della
[112] Aggiunge il decimo comma all'art. 58 della
[113] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[114] Modifica la lettera e) del primo comma dell'art. 61 della
[115] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[116] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[117] Modifica il dodicesimo comma dell'art. 70 della
[118] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[119] Comma così sostituito dall'art. 4 della
[120] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[121] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[122] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[123] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[124] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[125] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[126] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[127] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[128] Modifica il comma 7, art. 12 della
[129] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[130] Aggiunge i commi 3 bis e 3 ter all'art. 23 della
[131] Comma così modificato dall'art. 20 della
[132] Comma aggiunto dall'art. 20 della
[133] Comma aggiunto dall'art. 20 della
[134] Articolo abrogato dall'art. 64 della
[135] Articolo sostituito dall’art. 5 della
[136] Comma inserito dall’art. 24 della
[137] Comma così sostituito dall’art. 7 della
[138] Sostituisce l'art. 9 della
[139] Sostituisce l'art. 13 della
[140] Comma abrogato dall'art. 68 della
[141] Modifica i commi 2 e 4, art. 14 della
[142] Comma già modificato dall'art. 11, comma 35,
[143] Modifica l'art. 2 della
[144] Modifica il comma 3, art. 3 della
[145] Modifica il comma 1, art. 7 della
[146] Modificano l'art. 8 della
[147] Aggiunge il comma 5 bis all'art. 9 della
[148] Articolo abrogato dall'art. 43 della
[149] Modificano l'art. 24 della
[150] Sostituisce il comma 2, art. 25 della
[151] Modifica il comma 1, art. 27 della
[152] Aggiunge la lettera d bis) al comma 1, art. 170 della
[153] Modifica il comma 7, art. 50, della
[154] Sostituisce la lettera b), comma 1, art. 4 della
[155] Modifica il comma 1, art. 34 della
[156] Comma abrogato dall’art. 28 della
[157] Comma abrogato dall’art. 28 della
[158] Comma abrogato dall’art. 28 della
[159] Comma abrogato dall'art. 1 della
[160] Sostituisce il comma 2, art. 13, della
[161] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 13 della
[162] Sostituisce il comma 2, art. 16, della
[163] Abrogato dall'art. 113 della
[164] Comma abrogato dall'art. 113 della
[165] Comma abrogato dall'art. 113 della
[166] Sostituisce l'art. 12 della
[167] Modifica il comma 2, art. 1 della
[168] Modifica il comma 39, art. 11, della
[169] Articolo abrogato dall’art. 8 della
[170] Comma abrogato dall’art. 48 della
[171] Articolo abrogato dall’art. 10 della
[172] Articolo abrogato dall'art. 44 della
[173] Articolo abrogato dall'art. 2 della
[174] Sostituiscono i commi 3 e 4, art. 3, della
[175] Sostituisce l'art. 4 della
[176] Modifica il comma 24, art. 13, della
[177] Sostituisce i commi 2 e 3, art. 8 della
[178] Comma abrogato dall'art. 33 della
[179] Aggiunge l'art. 11 bis alla
[180] Sostituisce l'art. 13 della
[181] Sostituisce la lettera c), comma 1, art. 1 della
[182] Aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'art. 17 della
[183] Comma abrogato dall'art. 68 della
[184] La lettera a) del presente comma è stata abrogata dall'art. 68 della
[185] Sostituisce il comma 3, art. 21, della
[186] Comma abrogato dall'art. 33 della
[187] Sostituisce il comma 2, art. 29, della
[188] Modifica il comma 26, art. 16, della
[189] Articolo abrogato dall’art. 43 della
[190] Sostituisce l'art. 6 della
[191] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 15 della
[192] Articolo abrogato dall'art. 13 della
[193] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. n. 51 del 23 dicembre 1998.
[194] Comma così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. n. 51 del 23 dicembre 1998.
[195] Comma già modificato dall'art. 60 della
[196] Comma già modificato dall'art. 60 della
[197] Comma così sostituito dall'art. 60 della
[198] Comma così modificato dall’art. 10 della
[199] Comma aggiunto dall'art. 60 della
[200] Comma aggiunto dall'art. 60 della
[201] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 151 della
[202] Sostituisce il comma 2 bis, art. 14, della
[203] Comma abrogato dall'art. 56 della
[204] Comma abrogato dall'art. 1 della
[205] Per l'interpretazione autentica del presente comma vedi l'art. 64 della
[206] Comma così modificato dall'art. 64 della
[207] Comma aggiunto dall'art. 64 della
[208] Per le modifiche apportate dal presente art., vedi quanto previsto dall'art. 141 della presente legge.
[209] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 26 febbraio 2001, n.4.
[210] Comma aggiunto dall'art. 8 della
[211] Articolo abrogato dall'art. 75 della
[212] Comma abrogato dall'art. 1 della
[213] Comma così modificato dall'art. 14 della
[214] Comma abrogato dall'art. 71 della
[215] Modifica il comma 12 bis, art. 27, della
[216] Modifica il comma 1, art. 30, della
[217] Modifica il terzo comma, art. 68, della
[218] Modifica il numero 4, primo comma, art. 75, della
[219] Modifica il comma 12 bis, art. 27, della
[220] Modifica il quarto comma, art. 2, della
[221] Modifica il comma 1, art. 42, della
[222] Aggiunge il comma 1 bis all'art. 39 ter della
[223] Modifica il comma 1, art. 115, della
[224] Comma abrogato dall'art. 75 della
[225] Modifica la lettera c), comma 3, art. 1, della
[226] Modifica il comma 6, art. 10, della
[227] Comma abrogato dall'art. 1 della
[228] Modifica il comma 5, artt. 10 e 11, della
[229] Modifica il comma 2, art. 12, della
[230] Modifica i commi 2 e 5, art. 14, della
[231] Modifica il comma 2, art. 33, della
[232] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 37 della
[233] Commi abrogati dall'art. 14 della
[234] Comma abrogato dall’art. 12 della
[235] Comma abrogato dall’art. 12 della
[236] Comma abrogato dall’art. 4 della
[237] Comma abrogato dall’art. 4 della
[238] Comma abrogato dall’art. 4 della
[239] Comma abrogato dall’art. 4 della
[240] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.
[241] Comma abrogato dall'art. 75 della
[242] Comma abrogato dall'art. 75 della
[243] Comma abrogato dall'art. 5 della
[244] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 4, comma 14, della
[245] I termini di cui al presente comma sono riaperti ai sensi del comma 100, art. 4 della
[246] Comma inserito dall'art. 4 della
[247] Comma inserito dall'art. 4 della
[248] Comma inserito dall'art. 4 della
[249] Comma così modificato dall'art. 20 della