§ 6.4.215 - L.R. 20 agosto 2003, n. 14.
Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.4 bilanci e piani finanziari
Data:20/08/2003
Numero:14


Sommario
Art. 1.  (Disposizioni di carattere finanziario).
Art. 2.  (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali).
Art. 3.  (Finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali).
Art. 4.  (Progettazioni, tutela dell’ambiente e del territorio e interventi nei settori della protezione civile, dell’edilizia, della viabilità e dei trasporti).
Art. 5.  (Interventi nei settori dell’istruzione e della cultura).
Art. 6.  (Interventi nei settori produttivi).
Art. 7.  (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili).
Art. 8.  (Copertura finanziaria).
Art. 9.  (Entrata in vigore).


§ 6.4.215 - L.R. 20 agosto 2003, n. 14.

Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7.

(B.U. 21 agosto 2003, n. 34 – S.S. n. 1).

 

Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario).

     1. Ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), il saldo finanziario complessivo presunto di 497.129.046,86 euro - iscritto tra le entrante nel bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e nel bilancio per l’anno 2003, in applicazione dell’articolo 6, comma 4, della legge regionale 7/1999 - è aggiornato, in base ai risultati accertati alla chiusura dell’esercizio 2002, nell’importo di 603.050.752,59 euro, con una differenza in aumento di 105.921.705,73 euro, di cui 97.622.779,97 euro costituiscono quota vincolata alle spese autorizzate dalle seguenti disposizioni con riferimento ai capitoli di spesa del documento tecnico allegato ai bilanci citati e per gli importi a fianco di ciascuna indicati:

     a) articolo 2, comma 11 - tabella B - capitolo 1600 - 1.033.628,93 euro;

     b) articolo 3, comma 2 - capitolo 4306 - 3.554.814,41 euro;

     c) articolo 3, comma 18 - tabella C - capitolo 4355 limitatamente a 15 milioni di euro; capitolo 4860 - 2.050.000 euro;

     d) articolo 4, comma 1 - capitolo 2259 - 4.824.001,50 euro;

     e) articolo 4, comma 12 - capitolo 3294 - 287.332,33 euro;

     f) articolo 4, comma 13 - capitolo 3298 - 3.605.973,97 euro;

     g) articolo 4, comma 16 - capitolo 9500 - 669.171,70 euro;

     h) articolo 4, comma 24 - tabella D - capitolo 3308 - 785.786,82 euro;

     i) articolo 6, comma 46 - tabella F - capitolo 5930 - 793.779,43 euro;

     j) articolo 7, comma 22 - tabella G - capitolo 9660 - 62.144.717,73 euro; capitolo 6000 - 157.619,28 euro; capitolo 7520 - 2.715.953,87 euro.

     2. Nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A1; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l’indicazione «modifica di denominazione».

     3. Negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 sono introdotte le variazioni alle unità previsionali di base, relative ad assegnazioni statali, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, di cui alla annessa tabella A2; sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli ivi recanti l’indicazione «modifica di denominazione».

 

     Art. 2. (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni le risorse attribuite dallo Stato a seguito dell’intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvata dal CIPE con deliberazione n. 70 del 3 maggio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 9 agosto 2001, nel limite delle somme effettivamente trasferite e per le finalità di cui all’accordo di programma quadro tra il Ministero dell’economia e delle finanze e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Gli interventi previsti dall’accordo di programma sono finanziati fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.

     A detti interventi si applicano le disposizioni regionali sui lavori pubblici.

     2. Agli interventi di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 4.673.428 euro autorizzata per l’anno 2003 con l’articolo 1, comma 3 (tabella A2), a carico dell’unità previsionale di base 1.3.24.2.1404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3376, di nuova istituzione, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     3. I due limiti d’impegno ventennali di cui all’articolo 9, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3 (Legge finanziaria 1990), e all’articolo 6, comma 4, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991), sono assegnati in unica soluzione, per l’annualità 2004 e per quelle successive, a ciascuna Comunità montana nella misura dell’ammontare delle annualità concesse, nell’anno 2003 e per il medesimo titolo, a ciascuna Comunità montana alla quale sono succeduti [1].

     4. Con riferimento ai limiti di impegno di cui al comma 3, alle Province di Trieste e Gorizia è assegnato, complessivamente, l’ammontare dell’annualità attribuita nell’anno 2003 alla Comunità montana del Carso alla quale sono succedute.

     5. In relazione al disposto dei commi 3 e 4, nell’unità previsionale di base 1.1.10.2.8 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, la denominazione del capitolo 1623 dell’allegato documento tecnico è sostituita dalla seguente: «Assegnazioni annue costanti a favore delle Province, delle Comunità montane e degli altri enti succeduti alle soppresse Comunità montane, in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10» [2].

     6. La quota di cui al comma 4 è suddivisa tra le due Province per il 30 per cento in base alla popolazione residente nel territorio montano di ciascuna delle anzidette Province, calcolata al 31 dicembre 2002, e per il 70 per cento in base al rispettivo territorio montano di pertinenza, ed erogata in unica soluzione.

     7. Ad integrazione di quanto previsto dall’articolo 3, comma 16, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), ai fini dell’individuazione dei criteri e delle modalità per l’adesione al patto di stabilità da parte delle Province e dei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti:

     a) si considerano finanziate con trasferimenti con vincolo di destinazione anche le spese sostenute con contributi attribuiti a tale titolo a Province e Comuni da altri soggetti che non rientrano nel patto di stabilità interno;

     b) si considerano spese eccezionali le spese sostenute mediante l’utilizzo di avanzi d’amministrazione nei termini di cui all’articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali), nonché le spese correnti sostenute mediante l’utilizzo delle entrate derivanti dall’applicazione della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli).

     8. L’Amministrazione regionale, sentita l’Assemblea delle Autonomie locali provvede, entro il 15 settembre 2003, ad adeguare il regolamento di cui all’articolo 3, comma 16, della legge regionale 1/2003 alle previsioni di cui al comma 7.

     9. Il Comune di Cividale del Friuli è autorizzato a sostituire uno o più interventi già individuati dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 41 dell’articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), con un intervento finalizzato al completamento della ristrutturazione dell’edificio «ex eliporto» da adibire a sede del distaccamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per un importo pari agli interventi sostituiti. A tal fine il Comune di Cividale del Friuli presenta alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, apposita domanda indicante l’intervento o gli interventi da sostituire, corredata del progetto definitivo dell’opera pubblica sopra richiamata. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore per le autonomie locali, di concerto con l’Assessore alle finanze, approva l’integrazione e modifica il programma di opere pubbliche previsto dal comma 37 dell’articolo 3 della legge regionale 4/2001 e la trasmette alla Cassa depositi e prestiti per la successiva erogazione dei finanziamenti.

     10. Con le medesime modalità previste dal comma 9 possono essere approvate ulteriori integrazioni e modifiche al programma di opere pubbliche previsto dall’articolo 3, comma 37, della legge regionale 4/2001, su richiesta degli enti interessati, da presentarsi alla Direzione regionale per le autonomie locali entro il 31 dicembre 2005 [3].

     11. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella B allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio fanno carico alla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

     Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione «modifica di denominazione».

 

     Art. 3. (Finanziamenti della spesa sanitaria e delle politiche sociali).

     1. Le maggiori risorse complessivamente accertate nell’importo di 3.554.814,41 euro, determinato ai sensi dell’articolo 41, comma 3, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali), come modificato dall’articolo 16, comma 1, lettera d), della legge 388/2000, configurantesi quale compensazione delle eccedenze negative di risorse finanziarie spettanti ai sensi dell’articolo 42, comma 7, del medesimo decreto legislativo, come modificato dall’articolo 16, comma 1, lettera e), della citata legge 388/2000, sono destinate al finanziamento del maggior fabbisogno della spesa sanitaria relativa all’anno 2002.

     2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 3.554.814,41 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 7.3.41.1.222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4306 (1.1.157.2.08.08) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 41 - Servizio della finanza sanitaria - con la denominazione «Finanziamento agli enti che esercitano nella regione le funzioni del Servizio sanitario nazionale per il maggior fabbisogno della spesa sanitaria relativa all’anno 2002 e ai precedenti» e con lo stanziamento di 3.554.814,41 euro per l’anno 2003.

     3. Nell’ambito delle risorse destinate al finanziamento delle spese correnti del Servizio sanitario regionale per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 7.1.41.1.220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4355 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, l’importo di 50.000 euro è vincolato alla realizzazione di uno studio nel campo del benessere, delle pratiche naturali, della qualità.

     4. Le modalità per la realizzazione dello studio di cui al comma 3 sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

     5. Ai sensi dell’articolo 8, comma 9, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25 (Assestamento del bilancio 1999 e del bilancio pluriennale 1999-2001 ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), e per le finalità di cui agli articoli 1 e 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 19 novembre 1998, n. 432 (Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale), è autorizzata l’ulteriore spesa di 120.275,53 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 7.3.41.1.234 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4553 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a titolo di acquisizione al bilancio regionale delle quote di spettanza dell’Amministrazione regionale al 31 dicembre 2002, non ancora iscritte, dei contributi di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 432/1998, ivi comprese le economie di spesa accertate alla stessa data per 120.148,64 euro sui corrispondenti unità previsionale di base e capitolo di spesa dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002.

     6. L’Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, sino all’importo di 505.622,94 euro, al conguaglio dei finanziamenti erogati ai Comuni ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) in base alle somme a essi spettanti ai sensi degli atti di autorizzazione della spesa della Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali.

     7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 505.622,94 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 8.1.41.1.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4680 (1.1.152.2.08.07) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 41 - Servizio per le attività socio-assistenziali - con la denominazione «Finanziamenti ai Comuni a titolo di conguaglio dei finanziamenti erogati ai sensi della legge 8 novembre 2000, n. 328 - reiscrizione fondi statali».

     [8. Al comma 4 dell’articolo 32 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 10 (Norme in materia di tutela della salute e di promozione sociale delle persone anziane, nonché modifiche all’articolo 15 della legge regionale 37/1995 in materia di procedure per interventi sanitari e socio-assistenziali), le parole: «in relazione al reddito di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «in relazione alla situazione economica di riferimento».] [4]

     [9. Il comma 8 dell’articolo 32 della legge regionale 10/1998, come modificato dall’articolo 4, comma 62, della legge regionale 1/2003, è sostituito dal seguente: «8. Con deliberazione della Giunta regionale sono stabilite le modalità per la determinazione della situazione economica di riferimento, è fissato il limite economico oltre il quale non vi è titolo per l’ammissione al beneficio e vengono emanate indicazioni per la graduazione dello stesso secondo quanto previsto al comma 4.».] [5]

     10. Il comma 63 dell’articolo 4 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è abrogato.

     [11. Al comma 13 dell’articolo 4 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: «d bis) il comma 6 dell’articolo 32 della legge regionale 10/1998.».] [6]

     12. Gli oneri derivanti dall’articolo 32, comma 8, della legge regionale 10/1998, come da ultimo sostituito dal comma 9, fanno carico all’unità previsionale di base 8.1.41.2.237 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4700 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     13. Al comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dopo la parola: «oneri» sono inserite le parole: «, in linea capitale e per gli interessi,».

     14. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23/2002, come modificato dal comma 13, fanno carico all’unità previsionale di base 8.3.41.2.254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4859 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     [15. All’articolo 14 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49 (Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori), come da ultimo sostituito dall’articolo 8, comma 6, della legge regionale 12/2003, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 2, le parole: «i Comuni erogano assegni una tantum per la nascita di ciascun figlio a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori è residente in regione, cittadino italiano o comunitario da almeno dodici mesi alla data del parto» sono sostituite dalle seguenti: «i Comuni erogano assegni una tantum per la nascita di ciascun figlio a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’articolo 9, comma 1, della legge 189/2002, è residente in regione da almeno dodici mesi alla data del parto»;

     b) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Con regolamento sono fissati, in particolare, i limiti di reddito del nucleo familiare oltre i quali tale beneficio non è riconoscibile nonché i termini di presentazione delle domande. Con deliberazione della Giunta regionale è annualmente fissato l’importo da erogare ai beneficiari di cui al comma 2. I Comuni possono integrare l’importo fissato con propri fondi.».] [7]

     16. Il comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), è sostituito dal seguente: «7. Le disposizioni di cui all’articolo 14 della legge regionale 49/1993, come sostituito dal comma 6, si applicano a decorrere dall’1 gennaio 2004 ed esclusivamente alle nascite avvenute a decorrere da tale data. Sono altresì ammessi a godere dei benefici di cui all’articolo 14, nella formulazione che trova applicazione fino al 31 dicembre 2003, previa presentazione di apposita domanda nei termini da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale, i soggetti esclusi o che non hanno presentato richiesta per mancanza del requisito di “coppia coniugata” relativamente alle nascite avvenute negli anni 2001, 2002 e 2003, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti negli anni predetti. Per gli stessi si prescinde dal possesso del reddito non inferiore al limite di cui all’articolo 14, comma 2, lettera a), della legge regionale 49/1993. Ai fini e per gli effetti dell’applicazione del presente comma, nell’ambito dell’articolo 14 nella formulazione che trova applicazione fino al 31 dicembre 2003, la parola “coniugi” deve intendersi come riferita a “genitori”.».

     17. Avuto riguardo al disposto di cui al primo periodo del comma 7 dell’articolo 8 della legge regionale 12/2003, come sostituito dal comma 16, gli oneri derivanti dall’applicazione del secondo periodo del medesimo comma 7 fanno carico all’unità previsionale di base 8.4.65.1.251 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 8463 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     18. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella C allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

     Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione «modifica di denominazione».

 

     Art. 4. (Progettazioni, tutela dell’ambiente e del territorio e interventi nei settori della protezione civile, dell’edilizia, della viabilità e dei trasporti).

     1. Ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento rifiuti solidi), e per le finalità di cui all’articolo 3, comma 27, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), è autorizzata l’ulteriore spesa di 4.824.001,50 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 4.1.22.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     2. Il comma 13 dell’articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7) è sostituito dal seguente: «13. Nelle more del trasferimento alla competente Autorità d’ambito delle opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, il periodo di tre anni, previsto a totale copertura degli oneri di gestione dei Comuni interessati dall’articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3, già prorogato con l’articolo 4, comma 5, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18, con l’articolo 4, comma 9, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 e con l’articolo 4, comma 13, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, a sei anni fino a tutto l’11 ottobre 2003, è ulteriormente prorogato di un anno a decorrere dal 12 ottobre 2003 e fino all’11 ottobre 2004. Nel periodo così prorogato la copertura totale degli oneri di gestione dovrà avvenire al netto dei ricavi provenienti dalle forniture d’acqua ai Comuni interessati mediante tariffa stabilita con deliberazione della Giunta regionale. Ai canoni di derivazione per l’ulteriore anno continuerà a provvedere direttamente l’amministrazione titolare delle opere.».

     3. Per le finalità previste dal combinato disposto dell’articolo 4, comma 13, della legge regionale 23/2002, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, dell’articolo 4, comma 9, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dell’articolo 4, comma 5, della legge regionale 11 settembre 2000, n. 18 (Assestamento del bilancio 2000 e del bilancio pluriennale 2000-2002 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dell’articolo 9, comma 29, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998) è autorizzata la spesa complessiva di 258.228,45 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 4.2.22.2.99 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 2373 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     4. Ai sensi dell’articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 12, (Disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazione all’articolo 23 della legge regionale 34/1981, in materia di vigilanza) come da ultimo modificato dall’articolo 7, comma 23, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13, e per le finalità ivi indicate, è autorizzata l’ulteriore spesa di 140 euro, per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 4.5.23.1.2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 2980 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione ai corrispettivi per il rinnovo delle autorizzazioni alla raccolta dei funghi affluiti, per pari importo al 31 dicembre 2002, sull’unità previsionale di base 3.4.2222 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 768 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e non ancora iscritti in spesa.

     5. Nell’ambito delle funzioni relative alla progettazione, realizzazione e gestione delle opere e manutenzioni idrauliche di qualsiasi natura previste dall’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), alla realizzazione degli interventi urgenti sui corsi d’acqua nella provincia di Pordenone, interessati dagli eventi alluvionali dei mesi di giugno e novembre 2002, individuati nella deliberazione della Giunta regionale 6 dicembre 2002, n. 4163, provvede la Direzione regionale della protezione civile.

     6. Gli interventi di cui al comma 5 sono a carico delle autorizzazioni di spesa per complessivi 7.135.000 euro disposte dal comma 24, tabella D, sull’unità previsionale di base 4.9.26.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento, per 6.825.000 euro, al capitolo 4148 e per 310.000 euro al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione agli storni di spesa, disposti dal comma 24, tabella D, dall’unità previsionale di base 4.4.22.2.597 del medesimo stato di previsione, con riferimento ai capitoli 2496 e 2497 del documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.

     7. Al fine di garantire il transito viario della strada provinciale per il Passo Pramollo, soggetto a pericolo incombente di dissesto geostatico, l’Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare le opportune opere urgenti di protezione civile per la stabilizzazione del versante.

     8. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 4.9.26.2.116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4150 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo.

     9. Per gli interventi finanziati ai sensi dell’articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e limitatamente a quelli attuati da soggetti privati, non trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e successive modifiche, nonché le connesse disposizioni del regolamento di attuazione. La concessione ed erogazione dei finanziamenti avviene sulla scorta della documentazione amministrativa e tecnica prevista dal citato articolo 5 della legge regionale 1/2003 per ciascun intervento.

     10. Ai sensi dell’articolo 4 dell’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 aprile 2003, n. 3282 (Disposizioni urgenti di protezione civile), per le finalità previste dall’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 2002, n. 3258 (Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito nel mese di novembre 2002 i territori delle regioni Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), è autorizzata la spesa di 863.473,33 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4155 (2.1.210.3.01.01) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica 26 - Servizio degli affari amministrativi e contabili - con la denominazione «Finanziamento al fondo regionale della protezione civile per fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici verificatisi nel mese di novembre 2002 nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia - finanziato con contrazione di mutuo con la Cassa depositi e prestiti con onere di ammortamento a carico dello Stato», il cui stanziamento per l’anno 2003 è elevato di pari importo.

     11. All’onere di 863.473,33 euro derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 10, si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 4.9.26.2.117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4168 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è conseguentemente ridotto di pari importo; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), con decreto dell’Assessore alle finanze n. 16/RAG del 19 febbraio 2003.

     12. In relazione ai maggiori rientri accertati al 31 dicembre 2002 sull’unità previsionale di base 4.3.1568 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 1501 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sull’unità previsionale di base 5.1.24.2.344 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 è iscritto l’ulteriore stanziamento di 287.332,33 euro per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3294 «Fondo regionale per interventi nel settore dell’edilizia residenziale - quota riservata alle ATER» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     13. Sull’unità previsionale di base 5.1.24.2.163 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 è iscritto lo stanziamento di 3.605.973,97 euro per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3298 «Fondo regionale per interventi nel settore dell’edilizia residenziale - quota riservata alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e individuale» del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione ai maggiori rientri di pari importo accertati al 31 dicembre 2002 sulle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, in riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

U.P.B.

Capitolo

Maggiore rientro

4.3.568

1531

586.083,61

4.3.569

1540

495.027,26

4.3.570

1541

367.436,94

4.3.571

1542

1.190.992,66

4.3.572

1543

966.433,50

14. Dopo il comma 16 dell’articolo 4 della legge regionale 23/2001, è aggiunto il seguente:

     «16 bis. L’Amministrazione regionale è altresì autorizzata a introitare ed erogare direttamente i fondi necessari per attuare programmi finanziati con il fondo unico ai sensi della convenzione di cui al comma 16.».

     15. In relazione al disposto di cui al comma 24, tabella D, concernente le variazioni in diminuzione dello stanziamento dei capitoli 3264, 3275, 3286 e 3287, finalizzate alla riprogrammazione della spesa a carico del capitolo 3280 ai sensi dell’articolo 6, comma 1, della legge 8 febbraio 2001, n. 21 (Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l’offerta di alloggi in locazione), nell’unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento ai capitoli 437, 438 e 444 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, correlati ai capitoli di spesa sopra citati, è accertata la minore entrata di quanto ancora da riscuotere a fronte delle assegnazioni riprogrammate ai sensi del citato articolo 6, comma 1, della legge 21/2001; corrispondentemente nella medesima unità previsionale di base 2.3.460 dello stato di previsione dell’entrata è accertata la maggiore entrata di pari importo, con riferimento al capitolo 465 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     16. I maggiori rientri netti complessivi accertati al 31 dicembre 2002 pari a 669.171,70 euro, determinati quale saldo algebrico tra:

     a) le maggiori entrate accertate sull’unità previsionale di base 4.3.579 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento ai capitoli 1450 e 1534 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per 582.301,71 euro e rispettivamente per 89.467,25 euro;

     b) le minori entrate accertate sulle unità previsionali di base 3.6.544 e 4.3.579 del precitato stato di previsione, con riferimento rispettivamente ai capitoli 1062 e 1533 del documento tecnico allegato al bilancio medesimo, per 7,26 euro e rispettivamente per 2.590 euro; confluiscono nell’unità previsionale di base 5.4.24.2.644 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 9500 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è conseguentemente elevato di 669.171,70 euro per l’anno 2003.

     17. Per le opere infrastrutturali presentate al CIPE in attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive), delle quali l’Amministrazione regionale è anche soggetto aggiudicatore, è autorizzata l’assunzione degli oneri procedurali di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale). Gli stessi rimangono a carico dell’Amministrazione regionale, qualora non recuperabili nei modi di cui all’articolo 4, comma 40, della legge regionale 23/2002.

     18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 533 euro a carico dell’unità previsionale di base 6.4.25.2.168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 4002 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di 533 euro per l’anno 2003 e nella cui denominazione è aggiunta in fine la locuzione «nonché per l’assunzione di oneri procedurali di cui all’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190».

     19. Ai sensi dell’articolo 66, quinto comma, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41 (Piano regionale integrato dei trasporti e pianificazione, disciplina ed organizzazione del trasporto d’interesse regionale), e per le finalità ivi indicate, è autorizzata l’ulteriore spesa di complessivi 164.741,49 euro a carico dell’unità previsionale di base 6.4.25.1.201 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3906 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in relazione agli indennizzi per la maggiore usura delle strade affluiti, per pari importo, al 31 dicembre 2002, sull’unità previsionale di base 3.5.535 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l’anno 2002, con riferimento al capitolo 955 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e non ancora iscritti in spesa.

     20. Per le finalità di cui all’articolo 14, comma 1, della legge 7 dicembre 1999, n. 472 (Interventi nel settore dei trasporti), e previa applicazione del disposto di cui all’articolo 4, comma 22, della legge regionale 23/2001, e del relativo regolamento attuativo, è autorizzata la spesa di 1.691.293,06 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 6.5.25.2.217 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 3742 (2.1.235.3.09.18) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica 25 - Servizio del trasporto pubblico locale - con la denominazione «Contributi per la sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre quindici anni previa compensazione delle somme anticipate».

     21. All’onere di 1.691.293,06 euro per l’anno 2003 derivante dall’autoriz-zazione di spesa di cui al comma 20 si provvede mediante storno degli importi di 895.506,17 euro e, rispettivamente, di 795.786,89 euro dalle unità previsionali di base 53.2.9.1.701 e 53.2.9.3.706 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento ai capitoli 1553 e 1571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, i cui stanziamenti sono ridotti di pari importo, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. Detti importi corrispondono, per 895.506,17 euro e, rispettivamente, per 776.332,39 euro, a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell’articolo 17, comma 5, della legge regionale 7/1999, con decreto dell’Assessore alle finanze 19 febbraio 2003, n. 16/RAG.

     22. Per le finalità di cui all’articolo 14, comma 1, della legge 472/1999, e a integrazione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 4, comma 26, della legge regionale 23/2001, come rettificata con l’articolo 1, comma 3, tabella A2, e con il comma 21 del presente articolo, è autorizzata la spesa complessiva di 1.691.293,06 euro per l’anno 2017 a carico delle unità previsionali di base e dei capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio e del documento tecnico per l’anno medesimo, corrispondenti alle seguenti unità previsionali di base del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato al bilancio medesimo:

     a) unità previsionale di base 53.2.9.1.701 – capitolo 1553 - 63.153,42 euro per l’anno 2017;

     b) unità previsionale di base 53.2.9.3.706 – capitolo 1571 - 1.628.139,64 euro per l’anno 2017.

     23. L’onere di complessivi 1.691.293,06 euro per l’anno 2017, derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 22, grava per pari importo sulla rigidità del bilancio per l’anno medesimo, in relazione alla cessazione, a decorrere dall’anno 2017, delle seguenti autorizzazioni di spesa:

     a) autorizzazione di spesa disposta con l’articolo 4, comma 109, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per lire 1.500.000.000, pari a 774.685,35 euro, per gli anni dal 2002 al 2016, a carico dell’unità previsionale di base 10.2.25.2.191 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2000-2002 e del bilancio per l’anno 2000, con riferimento al capitolo 3775 (limite di impegno n. 10) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi nei limiti dell’importo di 658.379,26 euro;

     b) autorizzazione di spesa disposta con l’articolo 6, comma 83, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per lire 2.000.000.000, pari a 1.032.913,80 euro, per gli anni dal 2002 al 2016, a carico dell’unità previsionale di base 16.2.42.2.273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l’anno 2001, con riferimento al capitolo 5096 (limite di impegno n. 19) del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     24. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella D allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti.

     Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione «modifica di denominazione».

 

     Art. 5. (Interventi nei settori dell’istruzione e della cultura).

     1. [Per concorrere al finanziamento della programmazione di spettacoli del nuovo Teatro Giuseppe Verdi di Gorizia, in coordinamento con l’intervento già previsto a favore dell’Ente Manifestazioni Artistico Culturali «Città di Gorizia» (EMAC), ai sensi della lettera A, numero 6), della tabella degli enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale, di cui all’articolo 6, comma 68, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è autorizzata la concessione al Comune di Gorizia di un contributo di 75.000 euro per l’anno 2003] [8].

     2. [Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 75.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 9.6.42.1.291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5357 (1.1.152.2.06.06) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 42 - Servizio delle attività culturali - con la denominazione «Concorso nelle spese per la programmazione degli spettacoli del nuovo Teatro Giuseppe Verdi di Gorizia»] [9].

     3. [All’articolo 5, comma 2, della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: «c bis) contributi straordinari, mediante la stipula di apposite convenzioni, per progetti speciali di istituzioni e associazioni della minoranza slovena concernenti iniziative di particolare rilevanza per favorire lo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio linguistico, culturale e storico della minoranza slovena nel contesto regionale e nell’ambito della collaborazione transfrontaliera.»] [10].

     4. [In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il termine di presentazione dei progetti è fissato al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge] [11].

     5. [All’articolo 5, comma 3, della legge regionale 23/2001, come modificato dall’articolo 7, comma 76, della legge regionale 3/2002, le parole: «previa consultazione delle istituzioni anche di natura associativa della minoranza slovena maggiormente rappresentative» sono sostituite dalle seguenti: «sentita la Commissione di cui all’articolo 8 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, come da ultimo modificato dall’articolo 25, comma 4, della legge regionale 31/1996»] [12].

     6. [Il comma 6 dell’articolo 5 della legge regionale 23/2001 è sostituito dal seguente:

     «6. Le domande per la concessione dei benefici di cui al comma 2 sono presentate al Servizio autonomo per la tutela e la valorizzazione delle identità linguistiche e culturali.»] [13].

     7. Gli interventi previsti dall’articolo 5, comma 2, della legge regionale 23/2001, come modificato dal comma 3, fanno carico al «Fondo per il sostegno delle attività e delle iniziative culturali, artistiche, sportive, ricreative, scientifiche, educative, informative ed editoriali promosse e svolte da istituzioni e associazioni della minoranza slovena» iscritto sull’unità previsionale di base 9.7.46.1.565 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5571 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     8. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella E allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

     Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione «modifica di denominazione».

 

     Art. 6. (Interventi nei settori produttivi).

     1. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 170.000 euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste e di 80.000 euro alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Gorizia, per far fronte alle eccezionali esigenze connesse alla alimentazione del bestiame delle aziende con allevamenti zootecnici colpite dalla siccità 2003 e ricadenti in aree non servite da sistemi irrigui consortili] [14].

     2. [Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 250.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 11.2.61.2.430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 7131 (2.1.238.3.10.10), di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio delle avversità atmosferiche - con la denominazione «Finanziamento straordinario alle C.C.I.A.A. di Trieste e di Gorizia per fronteggiare le esigenze connesse alla alimentazione del bestiame delle aziende con allevamenti zootecnici colpite dalla siccità 2003»] [15].

     3. Ai sensi dell’articolo 61, comma 1, della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), e per le finalità ivi indicate, è autorizzata l’ulteriore spesa di complessivi 2.068.845,52 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 11.2.61.2.362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6890 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi; detto importo corrisponde al 50 per cento delle somme accertate e riscosse al 31 maggio 2003 sulle unità previsionali di base 3.2.519, 3.7.556, 3.2.1150 e 3.2.1160 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento rispettivamente ai capitoli 752, 1160, 1179 e 1183 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     4. In attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 27 marzo 2001 (Modalità per l’aggiornamento dello schedario vitivinicolo nazionale e per la iscrizione delle superfici vitate negli albi dei vigneti DOCG e DOC e negli elenchi delle vigne IGT e norme aggiuntive), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2001, la Regione istituisce gli albi dei vigneti a denominazione di origine e gli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica; i requisiti per la loro istituzione, nonché per l’aggiornamento sono fissati in apposito regolamento da emanarsi entro e non oltre novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, in armonia con quanto previsto nell’Accordo del 25 luglio 2002 tra il Ministero delle politiche agricole e forestali e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2002.

     5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione apposite convenzioni a titolo oneroso per l'affidamento delle attività connesse all'attivazione, alla gestione e all'aggiornamento degli Albi e degli elenchi di cui al comma 4. Il compenso alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è calcolato in misura proporzionale al numero delle imprese rispettivamente iscritte negli Albi e negli elenchi medesimi [16].

     6. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 11.3.61.1.11 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, la cui denominazione è rettificata in «Interventi di parte corrente realizzati tramite le C.C.I.A.A.», con riferimento al capitolo 7136 (2.1.158.2.10.10), di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio delle produzioni vegetali - con la denominazione «Contributi alle C.C.I.A.A. per la tenuta degli albi dei vigneti a denominazione di origine e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica».

     7. Il titolo della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze relative alle epizoozie e alle fitopatie in agricoltura e prime norme di applicazione per l’emergenza B.S.E.), è sostituito dal seguente: «Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura».

     8. All’articolo 1 della legge regionale 22/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Istituzione del Fondo regionale per le emergenze in agricoltura»;

     b) al comma 1 le parole: «fitosanitarie e delle epizoozie» sono soppresse;

     c) al comma 2 dopo le parole: «eradicazione della malattia» è inserito il seguente periodo: «possono altresì essere indennizzate le aziende agricole che abbiano subito perdite a causa di avverse condizioni atmosferiche, calamità naturali e da inquinamento da organismi geneticamente modificati (OGM)»;

     d) alla lettera a) del comma 2 dopo le parole: «dei raccolti e delle colture» sono aggiunte le seguenti: «comprese quelle disposte dalle autorità competenti in caso di pericolo per la salute pubblica»;

     e) alla lettera b) del comma 2 dopo le parole: «autorità competenti» sono aggiunte le seguenti: «nonché la compensazione dei danni alle produzioni derivanti dalle avverse condizioni atmosferiche e dalle calamità naturali»;

     f) al comma 6 le parole: «fitosanitarie e delle epizoozie» sono soppresse;

     g) al comma 7 le parole: «Il Direttore regionale dell’agricoltura è l’amministratore del Fondo a cui spettano emettere gli ordinativi di pagamento. In sua assenza o impedimento, possono essere delegati il dirigente del Servizio delle produzioni animali per quanto attiene agli interventi per le epizoozie, ovvero il dirigente del Servizio delle produzioni vegetali per quanto attiene agli interventi per le fitopatie.» sono sostituite dalle seguenti: «Il Direttore regionale dell’agricoltura e della pesca, o suo delegato, è l’amministratore del Fondo a cui spetta emettere gli ordinativi di pagamento.»;

     h) al comma 11 le parole: «Fondo regionale per le emergenze fitosanitarie e delle epizoozie in agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo regionale per le emergenze in agricoltura» in entrambe le denominazioni.

     9. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, comma 2, della legge regionale 22/2002, come modificato dal comma 8, lettere c), d), ed e) fanno carico all’unità previsionale di base 11.4.61.2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     10. In relazione al disposto di cui al comma 8, lettera b), nella denominazione dei citati unità previsionale di base 11.4.61.2.1001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 e capitolo 6410 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, le parole «fitosanitarie e delle epizoozie» sono soppresse.

     11. L’Amministrazione regionale è autorizzata a implementare di 530.631,04 euro la dotazione finanziaria del Fondo di rotazione per gli interventi nel settore agricolo istituito con legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), per le finalità previste dall’articolo 11, primo comma, numeri 4), 5), 7), 8) e 9), della legge 17 febbraio 1982, n. 41 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima), e successive modifiche.

     12. Con apposito regolamento sono stabiliti criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti in materia di pesca e di acquacoltura erogabili ai sensi dell’articolo 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 80/1982.

     13. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 530.631,04 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6262 (2.1.253.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 61 - Servizio della pesca e dell’acquacoltura - con la denominazione «Contributi al Fondo di rotazione regionale nel settore agricolo di cui alla legge regionale 80/1982», a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della legge 41/1982.

     14. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese con unità tecnico economica situata nella regione, iscritte al registro di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), che esercitano in forma singola o associata attività di allevamento ittico in acque dolci, contributi nella misura del 40 per cento della spesa ammissibile a seguito della compiuta istruttoria delle domande, per interventi strutturali finalizzati alla riduzione degli impatti ambientali negli impianti di piscicoltura intensiva.

     15. Con apposito regolamento di esecuzione sono determinati i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 14.

     16. Per le finalità di cui al comma 14 è autorizzata la spesa di complessivi 733.122,86 euro a carico dell’unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento ai seguenti capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della legge 21 maggio 1998, n. 164 (Misure in materia di pesca e di acquacoltura):

     a) per 268.683,50 euro con riferimento al capitolo 6263 (2.1.243.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico con la denominazione «Contributi alle imprese che esercitano in forma singola o associata attività di allevamento ittico in acque dolci»;

     b) per 464.439,36 euro con riferimento al capitolo 6264 (2.1.243.3.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico con la denominazione «Contributi alle imprese che esercitano in forma singola o associata attività di allevamento ittico in acque dolci – Reiscrizione fondi statali».

     17. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a domanda delle associazioni professionali di categoria, degli enti e istituti di ricerca pubblici o privati operanti nel territorio regionale, contributi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile per studi nel settore dell’acquacoltura in acqua dolce riconducibile alle seguenti tipologie:

     a) potenziamento della ricerca biotecnologica al fine di accelerare i processi di controllo di patologie emergenti privilegiando la messa a punto di vaccini ovvero la diffusione di pratiche di vaccinazione su vasta scala;

     b) iniziative finalizzate alla diffusione dei sistemi di produzione innovativi che prevedano l’applicazione di biotecnologie mirate all’eradicazione e/o il contenimento di patologie negli impianti di allevamento;

     c) progetti di ricerche conoscitive sulle disponibilità di farmaci innovativi sul mercato internazionale al fine di avviare, sul mercato nazionale, processi di omologazione degli stessi.

     18. Con apposito regolamento sono determinati i criteri e le modalità delle contribuzioni di cui al comma 17.

     19. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 11.1.61.1.2003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 con riferimento al capitolo 6260 (2.1.162.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 61 - Servizio della pesca e dell’acquacoltura - con la denominazione «Contributi ad associazioni professionali di categoria, enti e istituti di ricerca pubblici o privati operanti nel territorio regionale per studi nel settore dell’acquacoltura in acqua dolce», a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della legge 164/1998.

     20. [L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni cooperative del settore della pesca operanti in regione e aventi rilevanza nazionale contributi nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile affinché provvedano all’attuazione di programmi di attività, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 41/1982, e successive modifiche, concordati con la medesima, aventi come oggetto l’incremento della produzione, la valorizzazione dei prodotti ittici, la difesa e lo sviluppo dell’occupazione, la gestione della fascia costiera da realizzare in ambiti territoriali omogenei, comprendente anche l’autoregolamentazione delle attività e una positiva ricaduta economica e ambientale] [17].

     21. [Con apposito regolamento di esecuzione sono determinati i criteri e le modalità di erogazione dei contributi di cui al comma 20] [18].

     22. [Per le finalità di cui al comma 20 è autorizzata la spesa di 229.743,01 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 11.1.61.1.2003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6261 (2.1.162.2.10.10) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 61 - Servizio della pesca e dell’acquacoltura - con la denominazione «Contributi alle associazioni cooperative del settore della pesca per l’attuazione dei programmi di attività ex articolo 20, comma 3, lettera b), della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche» a valere sulle risorse assegnate dallo Stato ai sensi della legge 41/1982] [19].

     23. All’onere derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 13 e 22 per complessivi 760.374,05 euro per l’anno 2003 si fa fronte mediante storno di pari importo dall’unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 6257 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     24. All’onere derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte dai commi 16 e 19 per complessivi 793.122,86 euro per l’anno 2003 si fa fronte mediante storno dall’unità previsionale di base 11.1.61.2.2000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento ai capitoli 6258 e 6259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, per 328.683,50 euro e rispettivamente per 464.439,36 euro, intendendosi conseguentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa. La somma di 328.683,50 euro corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 2002 e trasferita ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7, con decreto dell’Assessore alle finanze n. 16/RAG del 19 febbraio 2003.

     25. I finanziamenti concessi ed erogati all’ERSA nel corso dell’esercizio 2002 ai sensi e per gli effetti dell’articolo 8, comma 4, della legge regionale 22 aprile 2002, n. 11, pari all’importo di 154.937,07 euro sono confermati per le finalità di cui alla medesima legge regionale e previo programma di intervento ai sensi dell’articolo 7 della legge regionale 11/2002.

     26. L’Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, previo esperimento di gara europea, la realizzazione del «Progetto generale per la promozione integrata del sistema economico regionale».

     27. Il bando relativo alla gara di cui al comma 26 è approvato dalla Giunta regionale, previo parere della Commissione consiliare competente, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla Gazzetta Ufficiale. Il bando chiarisce dettagliatamente gli obiettivi del programma di cui al comma 26; in ogni caso il capitolato deve indicare dettagliatamente le strategie, i metodi, gli strumenti e lo sviluppo del piano presentato.

     28. Per le finalità di cui al comma 26 è autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 14.3.64.2.1302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 9253 (2.1.243.3.10.24) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 64 - Servizio della promozione e della statistica - con la denominazione «Finanziamento per la realizzazione del progetto generale per la promozione integrata del sistema economico regionale».

     29. Le risorse non utilizzate dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a conclusione dei bandi emessi per i fini di cui all’articolo 1 della legge 30 dicembre 1989, n. 424 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell’anno 1989 nel mare Adriatico), sono destinate per le finalità di cui alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo).

     30. Le risorse di cui al comma 29, quantificate in 11.891.420,10 euro, sono allocate - nello stato di previsione della spesa dei predetti bilanci e documento tecnico ad essi allegato - con il comma 28 sul capitolo 9253, riferito all’unità previsionale di base 14.3.64.2.1302 e con il comma 46 (tabella F) sui capitoli 9263, 9195 e 9252, 9189, 9272 e 9428, riferiti rispettivamente alle unità previsionali di base 14.4.64.2.1305, 14.3.64.1.1300, 14.3.64.1.1301, 14.4.64.2.1305 e 14.3.64.1.1306, a fronte dello storno di pari importo complessivo disposto con il medesimo comma 46 (tabella F) a carico del capitolo 9282, riferito all’unità previsionale di base 14.4.64.2.510 del medesimo stato di previsione della spesa.

     31. Per le finalità di cui all’articolo 8, comma 12, della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999), a titolo di cofinanziamento regionale dei fondi assegnati dallo Stato ai sensi della legge 7 agosto 1997, n. 266 (Interventi urgenti per l’economia), per gli anni 2001 e 2002, è autorizzata la spesa complessiva di 127.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005, con riferimento al capitolo 9313.

     32. In relazione al disposto di cui all’articolo 7, comma 83, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), e alle risultanze all’1 marzo 2003 della gestione commissariale approvate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 172, commi 2 e 3, della legge regionale 2/2002, come integrato dall’articolo 7, comma 83, della legge regionale 1/2003, per far fronte alle spese derivanti dal subentro dell’Amministrazione regionale nei rapporti giuridici attivi e passivi della soppressa Azienda regionale per la promozione turistica, è autorizzata la spesa di 2.550.620,35 euro a carico dell’unità previsionale di base 14.3.64.1.1309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 9344 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. Ai sensi dell’articolo 10, comma 6, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), il capitolo 9344 è inserito nell’elenco n. 1 «Spese obbligatorie» annesso al documento tecnico allegato ai bilanci sopracitati.

     33. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie fino alla concorrenza di 2.075.000 euro al fine di consentire alla Promotur SpA di stipulare i mutui, per la copertura dei quali è stato istituito un limite di impegno decennale di 300.000 euro annui con l’articolo 7, comma 93, della legge regionale 1/2003, per le finalità di cui all’articolo 144, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8 (Legge finanziaria 1995), e successive modifiche. La concessione di garanzia è disposta dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell’Assessore al commercio, al turismo e al terziario di concerto con l’Assessore alle finanze.

     34. La domanda per la concessione della garanzia di cui al comma 33 è corredata:

     a) della deliberazione del Consiglio di amministrazione della Promotur SpA con cui è disposta l’assunzione del mutuo e dell’atto di adesione dell’istituto mutuante;

     b) dell’attestazione con la quale il legale rappresentante della Promotur SpA dichiara l’impossibilità di prestare proprie idonee garanzie.

     35. L’eventuale onere derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al comma 33 fa carico all’unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     36. Al comma 84 dell’articolo 7 della legge regionale 1/2003 dopo la parola «spiagge» sono inserite le parole «anche attraverso la realizzazione di opere e impianti di difesa delle stesse».

     37. In relazione al disposto di cui al comma 36, nell’ambito dell’unità previsionale di base 14.4.64.2.510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, la denominazione del capitolo 9324 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi è così modificata: dopo la parola «spiagge» sono inserite le parole «anche attraverso la realizzazione di opere e impianti di difesa delle stesse».

     38. È autorizzato il rimborso anticipato, per complessivi 5.164.568,99 euro, di obbligazioni del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA, acquistate dall’Amministrazione regionale ai sensi dell’articolo 2 (Interventi agevolati a favore delle imprese commerciali, turistiche e di servizi) della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36, con scadenza originaria 31 dicembre 2006.

     39. Le risorse rinvenienti dal rimborso anticipato di cui al comma 38 sono destinate direttamente al Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per l’erogazione di contributi in conto interessi in forma attualizzata ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 36/1996, come da ultimo modificato dall’articolo 6, comma 6, della legge regionale 23/2002 [20].

     [40. Le entrate derivanti dall’applicazione del comma 38, pari a 5.164.568,99 euro, affluiscono all’unità previsionale di base 5.2.562 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 1312 (5.2.0) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 9 - Servizio del credito - con la denominazione «Rimborso anticipato di obbligazioni del Mediocredito SpA acquistate ai sensi dell’articolo 2 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 36 - Risorse da destinare al finanziamento degli interventi in favore delle piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizi previsti dall’articolo 2 della medesima legge regionale 36/1996» e con lo stanziamento di 5.164.568,99 euro per l’anno 2003.] [21]

     [41. In relazione al disposto di cui al comma 39 e per le finalità previste dall’articolo 2 della legge regionale 36/1996, è autorizzata la spesa di 5.164.568,99 euro per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 14.5.64.2.1308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 9321 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.] [22]

     42. Ai sensi dell’articolo 6, comma 37, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e per le finalità ivi indicate, è autorizzata l’ulteriore spesa di 190.339,66 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 15.2.62.2.3103 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 8203 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l’anno 2003, in relazione all’accertamento per pari importo degli interessi di cui all’articolo 4, comma 1, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 26 (Disposizioni relative al DOCUP obiettivo 2 1994-1996), maturati al 31 dicembre 2002 e riversati alla Regione ai sensi del medesimo articolo, iscritti, con l’articolo 1, comma 2, Tabella A1, sull’unità previsionale di base 4.3.850 dello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 1462 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     43. Gli interessi attivi maturati sulle somme pagate dall’Amministrazione regionale ai gruppi di azione locale dell’iniziativa comunitaria Leader + o ai loro capifila amministrativi e finanziari, al netto degli oneri per interessi passivi e spese bancarie, sono trasferiti dai percettori alla Regione entro il 30 aprile di ciascun anno, nell’ammontare maturato al 31 dicembre dell’anno precedente e affluiscono sull’unità previsionale di base 4.3.1056, che si istituisce nello stato di previsione dell’entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 al Titolo IV - categoria 4.3 - con la denominazione «Recupero di interessi - programma Leader +» con riferimento al capitolo 713 (4.3.6) che si istituisce «per memoria» nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione «Recupero dai gruppi di azione locale degli interessi maturati su somme messe a loro disposizione ai fini dell’attuazione dell’iniziativa comunitaria Leader +».

     44. Le somme introitate ai sensi del comma 43 sono destinate al finanziamento di interventi aggiuntivi all’asse 1 del piano finanziario del programma Leader+ regionale e confluiscono sull’unità previsionale di base 15.2.14.2.3101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 1071 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     45. La Cassa per il credito alle imprese artigiane SpA - Artigiancassa è autorizzata a destinare per le finalità di cui alla legge regionale 2 agosto 1982, n. 51 (Nuova normativa in materia di credito agevolato a medio ed a breve termine in favore delle imprese artigiane, delle cooperative artigiane e dei consorzi fra imprese artigiane. Modifiche, integrazioni e rifinanziamento della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30. Concessione contributo straordinario all’ Ente per lo sviluppo dell’artigianato), secondo criteri fissati dalla Giunta regionale, l’importo complessivo di 1.416.000 euro, già alla stessa erogati nella misura di 1.340.300 euro a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 85, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70 (Attuazione degli interventi straordinari previsti dalla legge 11 novembre 1982, n. 828), e nella misura di 75.700 euro a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 85, quinto comma, della legge regionale 70/1983, per la concessione alle imprese artigiane di finanziamenti agevolati ai sensi dell’articolo 20 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49 (Interventi urgenti per il sostegno dei settori produttivi nelle zone colpite dagli eventi sismici), e rispettivamente ai sensi dell’articolo 36, quarto comma, della legge regionale 70/1983, e non utilizzati per tali finalità all’entrata in vigore della presente legge.

     46. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella F allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento.

     Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione «modifica di denominazione».

 

     Art. 7. (Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili).

     1. L’Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare a soggetti specializzati nel settore economico-finanziario l’incarico di revisione annuale del rating di controparte nonché del rating sul merito di credito della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l’anno 2003 a carico dell’unità previsionale di base 52.3.8.1.1638 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con la denominazione «Spese per la revisione del rating della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia» alla funzione obiettivo 52 – programma 52.3 - rubrica n. 8 - spese correnti - con riferimento al capitolo 5000 (1.1.142.1.01.32) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 8 - Servizio finanziario - con la denominazione «Spese per l’affidamento a specialisti esterni dell’incarico di revisione del rating della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia».

     3. La Giunta regionale può autorizzare aperture di credito a favore di un funzionario delegato dall’Amministrazione regionale, al fine di sostenere le spese per l’affidamento dell’incarico di cui al comma 1.

     4. Nella tabella G approvata con l’articolo 8, comma 71, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), relativamente all’unità previsionale di base 52.3.63.1.1626 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, dai riferimenti normativi del capitolo 8521 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono soppresse le parole «art. 26, comma 5».

     5. Nella tabella G, approvata con l’articolo 8, comma 71, della legge regionale 1/2003, relativamente all’unità previsionale di base 52.3.43.1.1621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, tra i riferimenti normativi del capitolo 5796 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono aggiunte, in fine, le parole «art. 26, comma 5, legge regionale 22 aprile 2002, n. 12».

     6. Nel testo dell’articolo 32, comma 6, della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), le parole «unità previsionale di base 3.7.720» sono sostituite dalle parole «unità previsionale di base 3.6.420».

     7. Nel testo dell’articolo 1, comma 16, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), dopo le parole «prestare garanzie» sono aggiunte le parole «e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all’Istituto tesoriere ai sensi del comma 12».

     8. Le spese derivanti dalle garanzie autorizzate dall’articolo 1, comma 16, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 7, fanno carico al capitolo 1547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003.

     9. Gli eventuali oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 1, comma 16, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 7, fanno carico all’unità previsionale di base 53.1.9.2.692 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento ai capitoli 1545, 1546 e 1547 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, e all’unità previsionale di base 53.5.8.1.714 dello stato di previsione della spesa dei bilanci sopra citati, con riferimento al capitolo 9682 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     10. Al fine di garantire il tempestivo assolvimento delle eventuali obbligazioni discendenti dall’applicazione dell’articolo 1, comma 16, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 7, l’Amministrazione regionale, nella predisposizione del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l’anno 2004 e dei bilanci per gli anni seguenti sino al 2009, provvederà ad iscrivere sui capitoli di cui al comma 9 risorse sufficienti al pagamento degli importi eventualmente dovuti di anno in anno ai sensi dell’articolo 1, comma 16, della legge regionale 3/2002, come modificato dal comma 7 [23].

     11. In via transitoria e fino all’approvazione del Piano triennale previsto dall’articolo 6, comma 1, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7, al fine di assicurare continuità agli interventi regionali a favore dei corregionali all’estero e dei rimpatriati, in deroga a quanto previsto all’articolo 3, comma 1, lettera d), della stessa legge regionale, per l’anno 2003 i soggiorni culturali, di studio e di aggiornamento professionale dei corregionali all’estero previsti dallo stesso sono destinati a giovani di età compresa tra i 18 ed i 35 anni.

     12. Per le finalità di cui al comma 11, è autorizzata la spesa di euro 300.000 per l’anno 2003, a carico dell’unità previsionale di base 3.2.18.2.999 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, con riferimento al capitolo 5579 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi il cui stanziamento è elevato di pari importo.

     13. Al fine di garantire la continuità operativa del Fondo per il recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil con il completo impiego delle risorse ad esso destinate, nell’ambito della gestione affidata al commissario straordinario istituito ai sensi dell’articolo 2, comma 1, della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 2 (Attribuzione alla Giunta regionale del coordinamento delle attività di recupero del comprensorio minerario di Cave del Predil e nomina di un commissario straordinario per l’attuazione di leggi statali e regionali e di regolamenti europei inerenti all’area. Modifiche alla legge regionale 44/1993 in materia di assegnazione e alienazione di alloggi siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo), come modificato dall’articolo 7, comma 27, della legge regionale 23/2002, all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 2/1999, come modificato dall’articolo 15, comma 9, della legge regionale 13/2000, le parole «30 giugno 2002» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2005».

     14. Il comma 9 dell’articolo 15 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000), e il comma 11 dell’articolo 2 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sono abrogati.

     15. La delibera consiliare prevista dall’articolo 1, comma 23 bis, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), ai fini della concessione in comodato d’uso, deve essere corredata degli impegni contabili di spesa relativi agli interventi da attuare in base ad apposito programma approvato con la delibera medesima.

     16. Il comma 18 dell’articolo 9 della legge regionale 10 novembre 1998, n. 14 (Assestamento del bilancio 1998 e del bilancio pluriennale 1998-2000 ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10), è sostituito dal seguente: «18. Qualora interventi rendicontabili su programmi e progetti statali e comunitari approvati e iscritti a bilancio, ovvero interventi sostenibili a fronte di specifiche assegnazioni all’uopo finalizzate, corrispondano ad impegni già assunti su capitoli di bilancio diversi da quelli appositamente istituiti a fronte dei programmi, progetti e interventi medesimi, al fine della corretta contabilizzazione sono assunti impegni di pari importo sui capitoli pertinenti del programma o del progetto statale o comunitario di riferimento ovvero dell’intervento di riferimento e sono disposti i corrispondenti pagamenti con commutazione su apposito capitolo dello stato di previsione dell’entrata.».

     17. [L’Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare conferimenti a favore degli organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione, istituite ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilità regionale e modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7), nel momento in cui gli organi gestori provvedano a dimostrare l’effettivo fabbisogno di cassa] [24].

     18. Il mandato ad amministrare conferito agli organi gestori delle gestioni fuori bilancio della Regione, già istituite ai sensi dell’articolo 15 della legge regionale 7/1999, deve intendersi attribuito con rappresentanza.

     19. All’articolo 8 della legge regionale 1/2003, dopo il comma 68 è inserito il seguente: «68 bis. Nelle fattispecie previste dal comma 68, l’annullamento degli importi eccedenti rispetto all’impegno globale di spesa è riassorbito equamente liquidando le somme dovute ai singoli beneficiari; qualora tale criterio non fosse applicabile, l’annullamento è riassorbito, avuto riguardo all’ordine cronologico inverso di presentazione delle istanze.».

     20. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003, e del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, l’unità previsionale di base 11.3.61.1.1048 è classificata tra le «spese di investimento» e il codice è sostituito con il seguente: «11.3.61.2.1048».

     21. Nello stato di previsione della spesa del documento tecnico allegato al bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e al bilancio per l’anno 2003, il codice di finanza regionale dei seguenti capitoli è così modificato:

     a) capitolo 6950 da «2.1.141.2.10.10» a «2.1.220.3.10.10»;

     b) capitolo 9257 da «2.1.232.2.10.24» a «2.1.232.3.10.24».

     22. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce a ciascuno dei capitoli di cui alla tabella G allegata alla presente legge, nelle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l’anno 2003 ivi citate, sono autorizzate le variazioni di spesa per ciascuna indicate con riferimento ai rispettivi capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci predetti. Relativamente alle variazioni in diminuzione ivi disposte, si intendono ridotte le corrispondenti autorizzazioni di spesa. Le variazioni di spesa con proiezione sugli anni successivi al triennio gravano sulla corrispondente unità previsionale di base del bilancio per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli del relativo documento tecnico di accompagnamento. Sono altresì istituite le unità previsionali di base e i capitoli ivi indicati «di nuova istituzione» con la classificazione a fianco di ciascuno indicata; sono inoltre modificate le denominazioni dei capitoli recanti l’indicazione «modifica di denominazione».

 

     Art. 8. (Copertura finanziaria).

     1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove o maggiori autorizzazioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7, con esclusione di quelle recanti autonoma espressa copertura, nonché quello conseguente alle riduzioni di entrata previste dall’articolo 1, comma 2 - tabella A1 - trova copertura nel saldo finanziario di cui all’articolo 1, comma 1, nonché nelle variazioni in aumento di entrata previste dall’articolo 1, comma 2 - tabella A1 - e nelle riduzioni di spesa previste dagli articoli da 2 a 7 medesimi.

 

     Art. 9. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

Tabelle

     (Omissis).


[1] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[2] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[3] Comma già modificato dall’art. 17 della L.R. 24 maggio 2004, n. 17 e così ulteriormente modificato dall’art. 2 della L.R. 2 febbraio 2005, n. 1, con effetto dall’1 gennaio 2005.

[4] Comma abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[5] Comma abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[6] Comma abrogato dall’art. 65 della L.R. 31 marzo 2006, n. 6, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[7] Comma abrogato dall’art. 26 della L.R. 7 luglio 2006, n. 11, con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[8] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[9] Comma abrogato dall'art. 38 della L.R. 11 agosto 2014, n. 16.

[10] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 16 novembre 2007, n. 26, con la decorrenza ivi prevista.

[11] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 16 novembre 2007, n. 26, con la decorrenza ivi prevista.

[12] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 16 novembre 2007, n. 26, con la decorrenza ivi prevista.

[13] Comma abrogato dall'art. 24 della L.R. 16 novembre 2007, n. 26, con la decorrenza ivi prevista.

[14] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[15] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[16] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 20 agosto 2007, n. 22.

[17] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[18] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[19] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[20] Comma così modificato dall’art. 46 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[21] Comma abrogato dall’art. 46 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[22] Comma abrogato dall’art. 46 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[23] Comma così modificato dall’art. 7 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[24] Comma abrogato dall'art. 10 della L.R. 11 agosto 2016, n. 14.