§ 3.14.19 – L.R. 8 aprile 1982, n. 25.
Interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 commercio
Data:08/04/1982
Numero:25


Sommario
Art. 1.      Al fine di incentivare la razionalizzazione, la modernizzazione, il potenziamento e lo sviluppo della rete distributiva, in armonia con i principi stabiliti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e [...]
Art. 2.      Sono ammessi ad usufruire dei benefici di cui alla presente legge i seguenti soggetti
Art. 3.      La spesa ammissibile non può essere inferiore a lire 40 milioni e non può superare lire 150 milioni
Art. 4.      I soggetti che intendono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge devono inviare alla Direzione regionale del turismo e commercio apposita domanda corredata della seguente [...]
Art. 5. 
Art. 6.      La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al turismo e al commercio, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 4 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 61, delibera [...]
Art. 7. 
Art. 7 bis. 
Art. 7 ter. 
Art. 8.  Norme transitorie.
Art. 9.      Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzati, nell’esercizio 1982, un limite di impegno di lire 800 milioni e, nell’esercizio 1983, un limite d’impegno di lire 300 milioni
Art. 10.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 3.14.19 – L.R. 8 aprile 1982, n. 25.

Interventi per la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo.

(B.U. 8 aprile 1982, n. 37).

 

Art. 1.

     Al fine di incentivare la razionalizzazione, la modernizzazione, il potenziamento e lo sviluppo della rete distributiva, in armonia con i principi stabiliti dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e dalla legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56 e successive modifiche e integrazioni, e in coerenza con i principi definiti dal piano regionale di sviluppo, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore delle imprese operanti nel settore commerciale contributi nella misura massima del 15 per cento, elevata al 20 per cento per le imprese ubicate in territori classificati montani ai sensi degli articoli 14 e 15 della legge 25 luglio 1952, n. 991, nonchè nei territori compresi nei programmi comunitari 2 e 5 b, della spesa necessaria per la realizzazione di programmi d’investimento che tendano all’ammodernamento della rete di vendita [1].

     Sono considerate ammissibili le spese per i seguenti programmi:

     a) acquisto di immobili per sede di impresa, unità locale o magazzino;

     b) interventi di costruzione o ristrutturazione o ampliamento dell’esercizio autorizzati con concessione edilizia, o opere da realizzarsi con autorizzazione edilizia, nonché di restauro o conservazione tipologica o risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria;

     c) arredo completo dell’esercizio;

     d) acquisto di mezzi destinati al solo trasporto delle merci [2].

     Nel caso di programma d’investimento che comprenda l’apertura di un nuovo esercizio o il suo ampliamento sono considerate ammissibili anche le spese destinate all’acquisto di scorte, nella misura massima del 20% dell’ammontare ammesso a contributo [3].

 

     Art. 2.

     Sono ammessi ad usufruire dei benefici di cui alla presente legge i seguenti soggetti [4]:

     a) i gruppi volontari d’acquisto collettivo tra dettaglianti, le unioni volontarie tra grossisti e dettaglianti, le cooperative tra dettaglianti e le altre forme di commercio associato legalmente costituite tra piccoli e medi operatori commerciali;

     b) le piccole e medie imprese esercenti il commercio al minuto in forma fissa o ambulante o il commercio all’ingrosso;

     c) le cooperative di consumo e loro consorzi;

     d) le piccole e medie imprese esercenti attività di rappresentanza con deposito e intermediazione commerciale.

 

     Art. 3.

     La spesa ammissibile non può essere inferiore a lire 40 milioni e non può superare lire 150 milioni [5].

     Non sono ammesse a contributo le spese relative a programmi iniziati oltre i dodici mesi precedenti la domanda di finanziamento o effettuate prima che siano trascorsi due anni dall’inizio dell’attività [6].

 

     Art. 4.

     I soggetti che intendono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge devono inviare alla Direzione regionale del turismo e commercio apposita domanda corredata della seguente documentazione:

     a) relazione illustrativa dell’iniziativa con preventivo di spesa e piano di finanziamento;

     b) certificato d’iscrizione al registro ditte della Camera di commercio; per le cooperative certificato d’iscrizione al registro regionale delle cooperative;

     c) [7].

     d) ogni altro documento atto ad individuare il diritto di priorità nell’ammissione al contributo, secondo quanto stabilito dall’articolo 5 della presente legge;

     e) copia della dichiarazione dei redditi dell’anno antecedente a quello in cui è stata presentata la domanda.

     I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi anche alle piccole e medie imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande [8].

     Costituisce ragione di priorità per l’accoglimento delle domande presentate dalle imprese esercenti la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, la sussistenza nel programma di intervento di almeno una delle seguenti condizioni:

     a) miglioramento del servizio sotto il profilo igienico- sanitario;

     b) trasferimento di un esercizio da zona satura a zona indicata dall’autorità comunale [9].

     Fatte salve le domande già presentate alla data di entrata in vigore della legge regionale 14 dicembre 1982, n. 86, possono chiedere la concessione delle provvidenze di cui alla presente legge le imprese che siano iscritte da almeno un anno negli appositi registri [10].

 

     Art. 5. [11]

 

     Art. 6.

     La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al turismo e al commercio, sentito il Comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 4 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 61, delibera l’assegnazione dei contributi di cui alla presente legge e fissa il termine entro il quale, a pena di decadenza, dovranno essere ultimati i programmi.

     (Omissis) [12].

     All’erogazione dei contributi si provvede mediante presentazione delle fatture comprovanti l’avvenuta realizzazione del programma, dell’eventuale contratto di mutuo, di copia dell’eventuale concessione edilizia, di copia della autorizzazione amministrativa per l’esercizio del commercio o di copia della licenza di Pubblica sicurezza per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande [13].

     (Omissis) [14].

 

     Art. 7. [15]

     L’obbligo della destinazione commerciale dei beni oggetto del contributo, come previsto dalle norme di contabilità pubblica, viene determinato con il provvedimento di concessione del contributo stesso.

 

     Art. 7 bis. [16]

     Non si dà luogo a revoca del contributo con restituzione di quanto percepito con l’aggravio degli interessi legali nei casi di perimento o furto del bene oggetto del contributo e nei casi di forza maggiore che impediscono la persistenza della destinazione commerciale dei beni oggetto del contributo o la continuazione dell’attività commerciale da parte dell’impresa beneficiaria.

     Tra i casi di forza maggiore di cui al primo comma è compreso il decesso o l’inabilità permanente del beneficiario, che comporti l’impossibilità di continuare la propria attività, nonché la mancanza di redditività dell’attività oggetto del contributo [17].

 

     Art. 7 ter. [18]

     1. I beneficiari dei contributi di cui alla presente legge possono sostituire i beni oggetto del consuntivo di spesa con beni di valore equivalente o superiore e su questi graverà il vincolo di destinazione stabilito con l’originario decreto di concessione del contributo.

 

     Art. 8. Norme transitorie.

     Dall’entrata in vigore della presente legge sono abrogati, in quanto non richiamati, la legge regionale 5 giugno 1967, n. 9, e successive modifiche e integrazioni, e il Capo II del Titolo I della legge regionale 12 agosto 1972, n. 40.

     Dalla stessa data cessano di avere efficacia le convenzioni stipulate con gli istituti di credito ai sensi dell’articolo 10 della stessa legge regionale 5 giugno 1967, n. 9.

     Nei confronti delle domande presentate alla Direzione regionale del turismo e commercio prima dell’entrata in vigore della presente legge, continuano a trovare applicazione le disposizioni delle leggi regionali abrogate ai sensi del primo comma del presente articolo.

 

     Art. 9.

     Per le finalità previste dalla presente legge sono autorizzati, nell’esercizio 1982, un limite di impegno di lire 800 milioni e, nell’esercizio 1983, un limite d’impegno di lire 300 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale come segue:

     - lire   800 milioni per l’esercizio 1982;

     - lire 1.100 milioni per gli esercizi dal 1983 al 1991;

     - lire   300 milioni per l’esercizio 1992.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l’esercizio 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione V - Rubrica XI - Categoria XI - il capitolo 8635 con la denominazione: «Contributi annui costanti a favore degli operatori commerciali, al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo» e con lo stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni.

     Al predetto onere di lire 3.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall’apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 41 - dell’elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 10.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Comma così modificato dall’art. 11 della L.R. 26 agosto 1996, n. 36.

[2] Comma sostituito dall’art. 11 della L.R. 26 agosto 1996, n. 36 e così modificato dall’art. 112 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[3] Vedi l’integrazione di cui all’art. 1 della L.R. 14 dicembre 1982, n. 86.

[4] Vedi le integrazioni di cui agli artt. 1 e 2 della L.R. 14 dicembre 1982, n. 86.

[5] Comma così sostituito dall’art. 11 della L.R. 26 agosto 1996, n. 36.

[6] Articolo così sostituito dall’art. 13 della L.R. 24 maggio 1988, n. 36.

[7] Lettera abrogata dall’art. 6 della L.R. 1º dicembre 1986, n. 51.

[8] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 1 dicembre 1986, n. 51.

[9] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 1 dicembre 1986, n. 51.

[10] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 1 dicembre 1986, n. 51.

[11] Articolo abrogato dall’art. 13 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[12] Comma abrogato dall’art. 6 della L.R. 1 dicembre 1986, n. 51.

[13] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 1 dicembre 1986, n. 51.

[14] Comma abrogato dall’art. 6 della L.R. 1 dicembre 1986, n. 51.

[15] Articolo così sostituito dall’art. 11 della L.R. 26 agosto 1996, n. 36. Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l’art. 8 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[16] Articolo aggiunto dall’art. 6 della L.R. 1 dicembre 1986, n. 51, modificato dall’art. 223 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5 e così sostituito dall’art. 11 della L.R. 26 agosto 1996, n. 36.

[17] Comma aggiunto dall’art. 13 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[18] Articolo aggiunto dall’art. 13 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.