§ 1.4.35 - L.R. 14 febbraio 2014, n. 2.
Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.4 controllo ed amministrazione attiva degli enti locali
Data:14/02/2014
Numero:2


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Organi della provincia)
Art. 3.  (Assemblea dei sindaci)
Art. 4.  (Composizione del consiglio e della giunta provinciali)
Art. 5.  (Modalità di elezione degli organi)
Art. 6.  (Durata del mandato)
Art. 7.  (Disposizioni sugli incarichi)
Art. 8.  (Convocazione e presidenza dei consigli provinciali)
Art. 9.  (Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente della provincia)
Art. 10.  (Mozione di sfiducia costruttiva)
Art. 11.  (Scioglimento e sospensione del consiglio provinciale)
Art. 12.  (Elettorato attivo e passivo)
Art. 13.  (Liste degli elettori)
Art. 14.  (Fissazione della data delle elezioni e convocazione dei comizi elettorali)
Art. 15.  (Ufficio elettorale provinciale)
Art. 16.  (Liste dei candidati)
Art. 17.  (Dichiarazione di accettazione della candidatura)
Art. 18.  (Presentazione e ammissione delle liste dei candidati)
Art. 19.  (Adempimenti successivi all'ammissione delle liste dei candidati. Caratteristiche delle schede di votazione)
Art. 20.  (Votazione)
Art. 21.  (Modalità di espressione del voto)
Art. 22.  (Voto ponderato e indice di ponderazione)
Art. 23.  (Chiusura della votazione e accertamento del numero dei votanti)
Art. 24.  (Scrutinio e operazioni di riscontro)
Art. 25.  (Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti)
Art. 26.  (Verbale dell'ufficio elettorale provinciale)
Art. 27.  (Decadenza dei consiglieri provinciali e surroghe)
Art. 28.  (Termini e modalità dell'elezione del presidente della provincia e della giunta provinciale)
Art. 29.  (Surroga degli assessori provinciali)
Art. 30.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza)
Art. 31.  (Rinvio)
Art. 32.  (Spese per l'elezione del consiglio provinciale)
Art. 33.  (Norma transitoria)
Art. 34.  (Modifica all'articolo 104 della legge regionale 19/2013 in materia di elezioni comunali)
Art. 35.  (Abrogazioni)
Art. 36.  (Norma finanziaria)
Art. 37.  (Entrata in vigore)


§ 1.4.35 - L.R. 14 febbraio 2014, n. 2. [1]

Disciplina delle elezioni provinciali e modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza.

(B.U. 19 febbraio 2014, n. 8)

 

CAPO I

ORGANI DELLA PROVINCIA

 

Art. 1. (Oggetto)

1. In vista del riordino del sistema delle autonomie locali del Friuli Venezia Giulia e in attesa della conclusione del procedimento di modificazione dello Statuto, finalizzato alla soppressione del livello ordinamentale delle province e avviato su iniziativa del Consiglio regionale a norma dell'articolo 63, secondo comma, dello Statuto medesimo, la presente legge, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1 bis), dello Statuto, disciplina il sistema di elezione degli organi delle province e il relativo procedimento elettorale.

 

     Art. 2. (Organi della provincia)

1. Sono organi della provincia l'assemblea dei sindaci, il consiglio provinciale, il presidente della provincia e la giunta provinciale.

 

     Art. 3. (Assemblea dei sindaci)

1. L'assemblea dei sindaci è costituita dai sindaci dei comuni appartenenti alla provincia.

2. Con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, l'assemblea dei sindaci esprime il parere obbligatorio sullo schema di bilancio adottato dalla giunta provinciale e adotta o respinge le modifiche dello statuto proposte dal consiglio provinciale.

3. L'assemblea dei sindaci esercita gli altri poteri propositivi, consultivi e di controllo, eventualmente previsti dallo statuto .

4. L'assemblea dei sindaci è convocata e presieduta dal presidente della provincia.

 

     Art. 4. (Composizione del consiglio e della giunta provinciali)

1. Il consiglio provinciale è composto da:

a) ventidue consiglieri nelle province con popolazione sino a 200.000 abitanti;

b) ventiquattro consiglieri nelle province con popolazione sino a 300.000 abitanti;

c) ventisei consiglieri nelle province con popolazione sino a 400.000 abitanti;

d) trenta consiglieri nelle province con popolazione superiore a 400.000 abitanti.

2. La giunta provinciale è composta dal presidente della provincia e da un numero di assessori non superiore a due.

3. Il presidente della provincia nomina tra gli assessori il vicepresidente.

4. Ai fini della presente legge, la popolazione delle province e dei comuni è quella determinata dai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione.

 

     Art. 5. (Modalità di elezione degli organi)

1. Il consiglio provinciale è eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia con voto diretto, libero e segreto, attribuito a liste concorrenti di candidati, in un unico collegio corrispondente al territorio della provincia.

2. Il presidente della provincia e la giunta provinciale sono eletti dal consiglio provinciale nel suo ambito, nella prima seduta.

 

     Art. 6. (Durata del mandato)

1. Il consiglio provinciale dura in carica cinque anni, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di fissazione della data delle elezioni e sino all'elezione del nuovo consiglio provinciale, ad adottare gli atti urgenti e improrogabili.

2. Il presidente della provincia e la giunta provinciale scadono contemporaneamente al consiglio e restano in carica per l'ordinaria amministrazione sino all'elezione dei successori.

 

     Art. 7. (Disposizioni sugli incarichi)

1. Gli incarichi di consigliere provinciale e di membro dell'assemblea dei sindaci assunti in attuazione della presente legge sono esercitati a titolo gratuito.

2. Agli amministratori provinciali spetta, con oneri a carico dell'amministrazione provinciale, il rimborso delle spese sostenute in relazione all'espletamento del loro mandato con le modalità e i limiti stabiliti ai sensi dell'articolo 3, comma 14 bis, della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002).

 

     Art. 8. (Convocazione e presidenza dei consigli provinciali)

1. Il presidente della provincia convoca e presiede il consiglio provinciale.

2. La prima seduta del consiglio provinciale è convocata e presieduta dal consigliere provinciale più anziano di età.

 

     Art. 9. (Dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del presidente della provincia)

1. Le dimissioni, l'impedimento permanente, la rimozione, la decadenza o il decesso del presidente della provincia comportano la decadenza della giunta e l'elezione di un nuovo presidente e di una nuova giunta.

2. Le dimissioni del presidente della provincia sono irrevocabili e immediatamente efficaci.

 

     Art. 10. (Mozione di sfiducia costruttiva)

1. Il voto del consiglio provinciale contrario a una proposta del presidente della provincia o della giunta non comporta le dimissioni degli stessi.

2. Il presidente della provincia e la giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati alla provincia.

3. La mozione deve essere sottoscritta da almeno un terzo dei consiglieri assegnati alla provincia e deve contenere la proposta di un nuovo presidente della provincia e di una nuova giunta.

4. La mozione viene messa in discussione non prima di cinque giorni e non oltre dieci giorni dalla sua presentazione.

5. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo esecutivo proposto.

 

     Art. 11. (Scioglimento e sospensione del consiglio provinciale)

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 9 e 10, per lo scioglimento e la sospensione del consiglio provinciale trova applicazione l'articolo 23 della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'amministrazione regionale).

 

CAPO II

ELEZIONE DEGLI ORGANI DELLE PROVINCE

SEZIONE I

ELEZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

 

     Art. 12. (Elettorato attivo e passivo)

1. Sono elettori del consiglio provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni.

2. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica nei comuni della provincia alla data delle elezioni.

 

     Art. 13. (Liste degli elettori)

1. Le liste degli elettori sono compilate a cura della struttura regionale competente in materia elettorale entro il terzo giorno antecedente la data della votazione.

2. Nelle liste, gli elettori sono elencati in ordine alfabetico con l'indicazione del luogo e della data di nascita, della carica ricoperta e del comune presso il quale l'elettore esercita il mandato elettivo.

3. La struttura regionale competente in materia elettorale, entro il secondo giorno precedente la votazione, trasmette le liste degli elettori all'ufficio elettorale provinciale.

4. Le variazioni concernenti l'elettorato attivo intervenute successivamente al termine di cui al comma 1 sono comunicate all'ufficio elettorale provinciale entro le ore 8.00 del giorno della votazione.

 

     Art. 14. (Fissazione della data delle elezioni e convocazione dei comizi elettorali)

1. Le elezioni dei consigli provinciali si svolgono in una domenica compresa tra il 1° ottobre e il 30 novembre.

2. Qualora le condizioni che rendono necessario il rinnovo si verifichino dopo il 20 agosto, le elezioni si svolgono nello stesso periodo di cui al comma 1 dell'anno successivo.

3. L'assessore regionale competente in materia di autonomie locali fissa la data delle elezioni e convoca i comizi elettorali con proprio decreto che viene pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione non oltre il trentesimo giorno precedente la data delle elezioni.

4. Il decreto dell'assessore regionale è trasmesso al presidente della provincia e ai sindaci della provincia, i quali ne danno comunicazione ai consiglieri comunali e provvedono a farlo pubblicare all'albo pretorio del comune.

 

     Art. 15. (Ufficio elettorale provinciale)

1. Entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, presso l'amministrazione provinciale interessata è costituito l'ufficio elettorale provinciale, presieduto dal segretario generale della provincia, o da un suo delegato, e composto di altri due funzionari della provincia dallo stesso designati.

2. L'ufficio elettorale provinciale svolge tutte le operazioni connesse con il procedimento elettorale, dall'esame e ammissione delle candidature sino alla proclamazione degli eletti.

 

     Art. 16. (Liste dei candidati)

1. Le liste per l'elezione del consiglio provinciale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore al quindici per cento, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.

2. Nelle liste nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore ai tre quarti dei candidati, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.

3. La disposizione di cui al comma 2 trova applicazione qualora tra gli amministratori comunali della provincia nessuno dei due generi sia presente in misura superiore al 65 per cento. A tal fine, entro il quinto giorno successivo alla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, la struttura regionale competente in materia elettorale comunica all'ufficio elettorale provinciale la percentuale della rappresentanza di genere nell'ambito degli amministratori comunali della provincia.

4. Le liste sono contraddistinte da una denominazione e devono essere sottoscritte da almeno il tre per cento degli aventi diritto al voto, con arrotondamento all'unità superiore qualora tale numero contenga una cifra decimale superiore a cinquanta centesimi.

5. Ciascun elettore può sottoscrivere una sola lista di candidati. I sottoscrittori possono essere candidati della lista che sottoscrivono.

 

     Art. 17. (Dichiarazione di accettazione della candidatura)

1. Ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale dichiara di accettare la candidatura.

2. La dichiarazione di accettazione, sottoscritta dal candidato, contiene la denominazione della lista nella quale il candidato è compreso, nonché l'indicazione della carica ricoperta e del comune nel quale la stessa è esercitata.

 

     Art. 18. (Presentazione e ammissione delle liste dei candidati)

1. Le liste per l'elezione del consiglio provinciale sono presentate presso l'ufficio elettorale provinciale dalle ore 8.00 alle ore 16.00 del ventesimo giorno antecedente la votazione.

2. La presentazione di una lista di candidati avviene mediante il deposito di una dichiarazione contenente:

a) la denominazione della lista;

b) l'elenco dei candidati;

c) le firme dei sottoscrittori.

3. Alla dichiarazione di presentazione della lista sono allegate le dichiarazioni di accettazione della candidatura rese dai singoli candidati ai sensi dell'articolo 17.

4. Scaduti i termini per la presentazione delle liste, l'ufficio elettorale provinciale procede all'esame delle candidature decidendo in ordine all'ammissione delle stesse entro lo stesso giorno.

5. Nell'esaminare la regolarità delle candidature l'ufficio verifica in particolare che le liste siano state presentate nei termini prescritti, che siano formate secondo quanto previsto dall'articolo 16, che le dichiarazioni di presentazione contengano gli elementi previsti dal comma 2 e che alle stesse siano state allegate le dichiarazioni di accettazione della candidatura.

6. Dopo l'ammissione delle candidature, l'ufficio elettorale provinciale effettua le operazioni di sorteggio per l'assegnazione di un numero d'ordine progressivo alle liste ammesse.

 

     Art. 19. (Adempimenti successivi all'ammissione delle liste dei candidati. Caratteristiche delle schede di votazione)

1. Compiute le operazioni relative all'esame delle candidature, l'ufficio elettorale provinciale:

a) trasmette l'elenco delle liste ammesse al presidente della provincia e ai sindaci della provincia, i quali ne danno comunicazione ai consiglieri comunali; il presidente della provincia provvede a far pubblicare l'elenco all'albo pretorio della provincia;

b) provvede alla predisposizione delle schede di votazione.

2. Le schede di votazione devono essere di carta consistente e di colore diverso per ciascuna fascia demografica comunale, secondo le fasce stabilite dall'articolo 22, comma 2.

3. La scheda è suddivisa in quattro parti uguali. Le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono, verticalmente e in misura omogenea, secondo l'ordine risultato dal sorteggio effettuato ai sensi dell'articolo 18, comma 6, i rettangoli con la denominazione delle liste. A fianco di ciascun rettangolo sono stampate le righe per l'espressione delle preferenze in favore dei candidati alla carica di consigliere provinciale della lista votata.

 

     Art. 20. (Votazione)

1. La votazione si svolge in un'unica giornata, dalle ore 8.00 alle ore 18.00, presso l'ufficio elettorale provinciale.

2. Gli elettori sono ammessi al voto secondo l'ordine di presentazione. Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale può decidere di effettuare la votazione con appello nominale seguendo l'ordine di iscrizione degli elettori nella lista.

3. Per essere ammessi al voto gli elettori devono essere identificati. Nell'apposita colonna della lista degli elettori uno dei componenti l'ufficio elettorale provinciale indica gli estremi del documento di identificazione oppure che l'identificazione è avvenuta per conoscenza personale.

4. All'elettore è consegnata una scheda di votazione del colore corrispondente alla fascia demografica del comune nel quale l'elettore è in carica.

5. L'elettore esprime il voto, ripiega la scheda e la inserisce nell'urna. Uno dei componenti l'ufficio elettorale provinciale attesta che l'elettore ha votato apponendo la propria firma nella lista degli elettori, accanto al nome dell'elettore.

 

     Art. 21. (Modalità di espressione del voto)

1. Ciascun elettore può esprimere un voto in favore di una lista tracciando un segno sul rettangolo che contiene la denominazione della lista. Ciascun elettore può, inoltre, esprimere uno o due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere provinciale compresi nella lista votata, scrivendone il cognome sulle apposite righe poste a fianco del rettangolo che contiene la denominazione della lista. Nel caso di espressione di due preferenze, una deve riguardare un candidato di genere maschile e l'altra una candidata di genere femminile, pena la nullità della seconda preferenza.

 

     Art. 22. (Voto ponderato e indice di ponderazione)

1. Il voto di ciascun elettore, sia di lista che di preferenza, viene ponderato in relazione alla fascia demografica cui appartiene il comune nel quale l'elettore è in carica.

2. Ai fini della ponderazione dei voti, i comuni sono ripartiti nelle seguenti fasce demografiche:

a) comuni con popolazione sino a 3.000 abitanti;

b) comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;

c) comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;

d) comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;

e) comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti;

f) comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti.

3. L'indice di ponderazione per ciascuna delle fasce demografiche previste dal comma 2 è determinato dalla struttura regionale competente in materia elettorale, secondo le modalità indicate nell'allegato A alla presente legge.

4. La struttura regionale competente in materia elettorale trasmette la tabella con gli indici di ponderazione all'ufficio elettorale provinciale entro il secondo giorno antecedente la votazione.

 

     Art. 23. (Chiusura della votazione e accertamento del numero dei votanti)

1. Alle ore 18.00 il presidente dell'ufficio elettorale provinciale dichiara chiusa la votazione.

2. Dopo la chiusura della votazione, l'ufficio elettorale provinciale accerta il numero dei votanti, sulla base delle attestazioni risultanti dalla lista degli elettori.

3. Il presidente e uno dei componenti l'ufficio elettorale provinciale firmano in ciascun foglio la lista degli elettori e la inseriscono in una busta che viene chiusa e firmata sui lembi di chiusura.

 

     Art. 24. (Scrutinio e operazioni di riscontro)

1. Accertato il numero dei votanti, l'ufficio elettorale provinciale inizia le operazioni di scrutinio che devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate nell'arco della stessa giornata.

2. Il presidente dell'ufficio elettorale provinciale, sentiti gli altri componenti, decide sull'attribuzione e sulla nullità dei voti.

3. Per quanto riguarda le modalità dello scrutinio e i casi di nullità delle schede e dei voti si applicano, in quanto compatibili, le norme stabilite per le elezioni comunali.

4. Terminato lo scrutinio, l'ufficio elettorale provinciale:

a) conta tutte le schede scrutinate e, distintamente, le schede contenenti voti validi, le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati e non attribuiti e accerta la corrispondenza del loro numero con i totali risultanti dalle tabelle di scrutinio;

b) accerta la corrispondenza del totale delle schede scrutinate con il numero dei votanti;

c) dichiara il risultato dello scrutinio e lo attesta nel verbale.

5. Successivamente l'ufficio inserisce in buste distinte:

a) le schede contenenti voti validi;

b) le schede bianche, le schede nulle e le schede contenenti voti contestati e non attribuiti.

6. Le buste di cui al comma 5 vengono chiuse e firmate sui lembi di chiusura.

 

     Art. 25. (Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti)

1. Ultimate le operazioni previste dall'articolo 24, l'ufficio elettorale provinciale:

a) determina la cifra elettorale ponderata di ciascuna lista, costituita dal totale dei voti ponderati validi ottenuti da ciascuna lista;

b) determina la cifra individuale ponderata di ciascun candidato alla carica di consigliere provinciale, costituita dal totale dei voti validi ponderati di preferenza ottenuti da ciascun candidato;

c) attribuisce i seggi alle liste.

2. Per attribuire i seggi alle liste l'ufficio elettorale provinciale compie le seguenti operazioni:

a) divide il totale delle cifre elettorali ponderate di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati al consiglio provinciale, ottenendo così il quoziente elettorale ponderato; nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente;

b) attribuisce a ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale ponderato risulta contenuto nella cifra elettorale di ciascuna lista; se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire in complesso alle liste supera quello dei seggi assegnati al consiglio provinciale, l'ufficio ripete le operazioni con un nuovo quoziente ottenuto diminuendo di una unità il divisore;

c) attribuisce i seggi che rimangono non assegnati alle liste sulla base dei più alti resti; a tal fine, si considerano resti anche i voti delle liste che non hanno raggiunto alcun quoziente e i voti che, pur raggiungendo il quoziente, sono rimasti inutilizzati per insufficienza di candidati; in caso di parità di resti, il seggio è attribuito alla lista con la più alta cifra elettorale ponderata.

3. Determinato il numero di seggi spettante a ciascuna lista, l'ufficio elettorale provinciale proclama eletti alla carica di consigliere provinciale i candidati di ciascuna lista, nel limite dei seggi spettanti alla lista e secondo l'ordine delle rispettive cifre individuali ponderate. A parità di cifra individuale ponderata è proclamato eletto il candidato più giovane di età.

 

     Art. 26. (Verbale dell'ufficio elettorale provinciale)

1. Tutte le operazioni dell'ufficio elettorale provinciale sono riportate nel verbale.

2. Il verbale, compilato in due esemplari, firmato in ciascun foglio e sottoscritto dai componenti l'ufficio elettorale provinciale, è atto pubblico e della sua regolare compilazione sono responsabili i componenti l'ufficio.

3. Un esemplare del verbale, inserito, con le tabelle di scrutinio, in una busta, chiusa e firmata sui lembi di chiusura, è trasmesso, insieme alle buste contenenti rispettivamente la lista degli elettori, le schede valide e le schede bianche, nulle e con voti contestati e non attribuiti, alla struttura regionale competente in materia elettorale. L'altro esemplare del verbale è depositato nella segreteria della provincia.

4. Chiunque vi abbia interesse può prendere visione ed estrarre copia dell'esemplare del verbale depositato nella segreteria della provincia.

 

     Art. 27. (Decadenza dei consiglieri provinciali e surroghe)

1. La perdita per qualsiasi causa della carica di sindaco o di consigliere comunale comporta la decadenza dalla carica di consigliere provinciale.

2. Non si considera decaduto il consigliere provinciale che viene rieletto amministratore in un comune della provincia.

3. In caso di decadenza e nel caso di dimissioni dalla carica di consigliere provinciale, il seggio che rimane vacante è attribuito al candidato che nella medesima lista segue l'ultimo degli eletti.

 

SEZIONE II

ELEZIONE DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA E DELLA GIUNTA PROVINCIALE

 

     Art. 28. (Termini e modalità dell'elezione del presidente della provincia e della giunta provinciale)

1. L'elezione del presidente della provincia e della giunta provinciale deve avvenire entro trenta giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. L'elezione avviene sulla base di un documento programmatico, sottoscritto da almeno un quarto, arrotondato all'unità superiore, dei consiglieri assegnati alla provincia, contenente i nomi dei candidati alle cariche di presidente della provincia e di assessore.

3. L'elezione avviene a scrutinio palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. A tal fine vengono indette due successive votazioni, da tenersi in distinte sedute, entro il termine indicato al comma 1.

4. In caso di mancata elezione del presidente della provincia e della giunta provinciale entro il termine indicato al comma 1, si procede allo scioglimento del consiglio provinciale ai sensi dell'articolo 11.

5. Nei casi previsti dall'articolo 9 il consiglio è convocato dal vicepresidente, per l'elezione del nuovo presidente e della nuova giunta, entro venti giorni dalla data in cui si è verificata la vacanza dell'ufficio o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

 

     Art. 29. (Surroga degli assessori provinciali)

1. Alla sostituzione dei singoli assessori dimissionari, revocati dal consiglio su proposta del presidente della provincia, o cessati dall'ufficio in seguito a mozione di sfiducia individuale, o per altra causa, provvede il consiglio provinciale, su proposta del presidente della provincia.

2. In caso di elezione di un nuovo assessore trova applicazione quanto previsto dall'articolo 28, comma 3.

 

CAPO III

CENTRALI DI COMMITTENZA

 

     Art. 30. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 3/2012 concernente le centrali di committenza)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 9 marzo 2012, n. 3 (Norme urgenti in materia di autonomie locali), è aggiunto il seguente:

«1.1 La disposizione di cui al comma 1 si applica a decorrere dall'1 luglio 2014.».

 

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

     Art. 31. (Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti in materia di ordinamento delle province e di elezioni comunali.

 

     Art. 32. (Spese per l'elezione del consiglio provinciale)

1. Le spese per l'organizzazione tecnica dell'elezione del consiglio provinciale sono a carico dell'amministrazione provinciale interessata.

2. La struttura regionale competente in materia elettorale fornisce con oneri a carico dell'amministrazione regionale:

a) le liste degli elettori;

b) la modulistica e le istruzioni connesse con il procedimento elettorale.

 

     Art. 33. (Norma transitoria)

1. Gli organi provinciali, alla scadenza naturale del rispettivo mandato, restano in carica sino all'elezione dei nuovi organi effettuata per la prima volta in attuazione della presente legge. Dopo la pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali, i consigli provinciali adottano solamente gli atti urgenti e improrogabili. Dopo l'elezione del consiglio provinciale, il presidente della provincia e la giunta provinciale adottano solamente gli atti di ordinaria amministrazione.

2. In caso di scioglimento anticipato dei consigli provinciali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, si procede all'elezione del nuovo consiglio provinciale nel periodo previsto dall'articolo 14, commi 1 e 2.

3. Entro sei mesi dall'elezione del nuovo consiglio provinciale la provincia adegua il proprio statuto e il regolamento per il funzionamento del consiglio provinciale alle norme contenute nella presente legge.

4. Agli organi delle province in carica alla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente.

 

     Art. 34. (Modifica all'articolo 104 della legge regionale 19/2013 in materia di elezioni comunali)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 104 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), è aggiunto il seguente:

«3 bis. Qualora per le elezioni comunali del 2014 venga disposto il contemporaneo svolgimento con le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, la cui data risulta fissata per il giorno 25 maggio, le relative dichiarazioni di presentazione delle candidature sono depositate, in deroga a quanto prevede l'articolo 31, dalle ore 08.00 alle ore 20.00 del quarantunesimo giorno e dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del quarantesimo giorno precedenti la data delle elezioni. Conseguentemente, i termini di cui all'articolo 35, commi 1 e 4, sono anticipati, rispettivamente, al trentasettesimo giorno e al trentaseiesimo giorno precedenti la data delle elezioni.».

 

     Art. 35. (Abrogazioni)

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 (Norme per le elezioni comunali nel territorio della regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, nonché modificazioni alla legge regionale 12 settembre 1991, n. 49);

b) la legge regionale 21 aprile 1999, n. 10 (Norme in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche alla legge regionale 9 marzo 1995, n. 14 );

c) il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000);

d) la legge regionale 15 marzo 2001, n. 9 (Disposizioni in materia di elezioni comunali e provinciali, nonché modifiche e integrazioni alla legge regionale 14/1995. Modifica all'articolo 29 della legge regionale 49/1991 concernente le deliberazioni soggette al controllo di legittimità);

e) il comma 40 dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli assessori regionali);

f) i commi 35, 36, 37, 38 e 40 dell'articolo 12 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);

g) l'articolo 37 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 26 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012).

 

     Art. 36. (Norma finanziaria)

1. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 32, comma 2, fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.5035 e al capitolo 1679 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.

 

     Art. 37. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Allegato A

(Riferito all’articolo 22)

 

Per la determinazione degli indici di ponderazione relativi a ciascuna provincia si procede secondo le seguenti operazioni:

a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi dell’articolo 22, si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della provincia;

b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell’intera provincia;

c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell’intera provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune è ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;

d) qualora per una o più fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica è ridotto a detta cifra; è esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente è assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; è esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);

e) si determina infine l’indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice è dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), oppure d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1000.


[1] Abrogata dall'art. 51 della L.R. 9 dicembre 2016, n. 20.