§ 2.8.38 - L.R. 17 giugno 1993, n. 44.
Destinazione dei beni immobili e mobili già di pertinenza del compendio minerario di Raibl siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 interventi straordinari e per finalità istituzionali
Data:17/06/1993
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Indirizzi generali.
Art. 2.  Trasferimento all'I.A.C.P. dell'Alto Friuli e gestione degli alloggi.
Art. 3.  Assegnazione degli alloggi e canone di locazione.
Art. 4.  Alienazione degli alloggi.
Art. 5.  Determinazione del prezzo.
Art. 5 bis.  (Particolari condizioni per l'alienazione degli alloggi siti in Riofreddo).
Art. 5 ter.  (Alienazione dei fabbricati interamente disabitati).
Art. 5 quater.  (Particolari condizioni per l’alienazione degli alloggi siti in Cave del Predil).
Art. 6.  Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio.
Art. 7.  Alloggi rimasti disponibili.
Art. 8.  Rinvio normativo.
Art. 9.      (Omissis)
Art. 10.  Utilizzazione del patrimonio immobiliare per attività economiche.
Art. 11.      (Omissis)
Art. 12.  Destinazione del patrimonio mobiliare.
Art. 13.  Rifornimento idrico di Cave del Predil.
Art. 14.  Trasferimento di alloggi allo I.A.C.P. di Gorizia.
Art. 15.  Norme finanziarie.
Art. 16.  Entrata in vigore.


§ 2.8.38 - L.R. 17 giugno 1993, n. 44.

Destinazione dei beni immobili e mobili già di pertinenza del compendio minerario di Raibl siti in Comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo.

(B.U. 17 giugno 1993, n. 41 - Suppl. Straord.).

 

Art. 1. Indirizzi generali.

     1. In relazione alla cessazione dell'attività estrattiva ed alla conseguente chiusura della miniera di Raibl in Cave del Predil di Tarvisio, con la presente legge, allo scopo di favorire la ripresa economica ed occupazionale del compendio minerario con iniziative alternative di carattere industriale, artigianale, di studio e di ricerca, vengono disciplinate la locazione, l'alienazione e la gestione dei beni mobili e immobili pertinenziali alla miniera, assicurando e mantenendo le finalità sociali a beneficio della comunità locale, nonché la loro più appropriata utilizzazione per l'attuazione dei programmi delle attività sostitutive.

 

     Art. 2. Trasferimento all'I.A.C.P. dell'Alto Friuli e gestione degli alloggi.

     1. I beni immobili di proprietà regionale destinati a civile abitazione, ivi compresi gli accessori e le pertinenze, siti in comune di Tarvisio, località Cave del Predil e Riofreddo, sono acquisiti, in virtù della presente legge e con effetto dalla sua entrata in vigore, a titolo gratuito, in proprietà, all'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli [1].

     2. Gli alloggi trasferiti in proprietà ai sensi del comma 1, vengono direttamente gestiti dall'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli, in regime di edilizia sovvenzionata, fatte salve le speciali disposizioni previste dagli articoli seguenti.

 

     Art. 3. Assegnazione degli alloggi e canone di locazione.

     1. Gli alloggi facenti parte del complesso edilizio descritto all'articolo 2 restano assegnati ai soggetti risultanti inquilini alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente assegnati dalla Regione, che ne facciano richiesta e che, in deroga a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 24 della legge regionale 1º settembre 1982, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni, siano in possesso dei seguenti requisiti [2]:

     a) avere la cittadinanza italiana;

     b) essere residenti in un comune della regione oppure prestare attività lavorativa nel territorio regionale con priorità a tutti coloro che hanno residenza o fissa dimora nelle frazioni di Cave del Predil e Riofreddo del Comune di Tarvisio [3];

     c) non avere altra volta beneficiato dei contributi previsti dalla normativa regionale per l'acquisto della prima casa.

     2. Il canone di locazione relativo agli alloggi di cui al comma 1 decorre dall’1 luglio 2002. [4].

     2 bis. Ai titolari di pensione diretta o di reversibilità della Miniera di Raibl che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 del presente articolo, è riconosciuto il diritto all'utilizzo gratuito e vitalizio degli alloggi di cui al comma 1, con eccezione delle spese condominiali e di riscaldamento [5].

 

     Art. 4. Alienazione degli alloggi.

     1. Gli alloggi di cui all'articolo 2, dopo la realizzazione del programma di intervento di manutenzione straordinaria previsto dal comma 2 dell'articolo 6, possono essere ceduti in proprietà agli attuali assegnatari che ne facciano richiesta e che, oltre al possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 3, lettere a), b) e c), non siano proprietari, o nudi proprietari, di altro alloggio, sito nel comune di Tarvisio, adeguato alle necessità del proprio nucleo familiare, secondo i criteri stabiliti dall'articolo 24 della legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni [6].

     2. Nel caso in cui il richiedente sia proprietario, o nudo proprietario, di altro alloggio adeguato in Comune di Tarvisio, il medesimo deve essere alienato entro tre mesi dalla data di stipulazione del contratto di compravendita.

     2 bis. [7].

 

     Art. 5. Determinazione del prezzo. [8]

     1. Tenuto conto delle finalità sociali e di ripresa economica nelle località di Cave del Predil e Riofreddo, il prezzo di cessione in proprietà degli alloggi, determinato con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 75/1982, e successive modifiche ed integrazioni, viene ulteriormente ridotto del 50 per cento.

     2. Il prezzo di cessione, determinato ai sensi del comma 1 del presente articolo, può altresì essere corrisposto in venti rate semestrali, senza interessi, in deroga alle disposizioni in materia di cui alla legge regionale 75/1982 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 5 bis. (Particolari condizioni per l'alienazione degli alloggi siti in Riofreddo). [9]

     1. Data la particolare condizione di degrado del complesso abitativo di Riofreddo e al fine di intervenire tempestivamente per impedirne il completo abbandono, gli alloggi compresi in tale ambito possono essere ceduti agli assegnatari aventi diritto alle stesse condizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 della presente legge, anche se non sia realizzato il programma di manutenzione straordinaria di cui al comma 2 dell'articolo 6.

     2. In tale caso il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1, determinato con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 70 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 31/1995, diversamente da quanto previsto dall'articolo 5, viene ulteriormente ridotto del 90 per cento e deve essere corrisposto in unica soluzione.

     3. Gli alloggi del complesso abitativo di Riofreddo rimasti sfitti ed invenduti possono essere ceduti alle condizioni previste nei commi 1 e 2 anche ad altri assegnatali dell'Istituto che chiedano in cambio un alloggio dello stesso complesso.

     4. Gli alloggi sfitti e invenduti del complesso di Riofreddo possono essere ceduti a chiunque ne faccia richiesta, a seguito dell'emanazione di apposito bando di vendita da approvarsi a cura dell'IACP dell'Alto Friuli. Il prezzo a base di vendita di ciascun alloggio o gruppo di alloggi sarà quello determinato ai sensi del comma 2, aumentato del 10 per cento.

     5. Nel bando di vendita lo IACP dell'Alto Friuli potrà assegnare priorità ai soggetti residenti in Comune di Tarvisio.

     6. Gli alloggi acquistati con i benefici di cui al presente articolo non possono essere ceduti prima di cinque anni.

 

     Art. 5 ter. (Alienazione dei fabbricati interamente disabitati). [10]

     1. L'ATER Alto Friuli (ex IACP Alto Friuli) è autorizzata a cedere i fabbricati acquisiti al proprio patrimonio ai sensi dell'articolo 2 che risultino o che si rendano interamente disabitati, al fine di impedire il completo degrado e consentirne l'utilizzo per favorire la ripresa economica e occupazionale del compendio minerario.

     2. La cessione di detti fabbricati avviene a chiunque ne faccia richiesta, a seguito dell'emanazione di apposito bando di vendita, in cui può essere assegnata priorità ai soggetti residenti nel comune di Tarvisio.

     3. Limitatamente agli immobili attualmente in comproprietà con il Comune di Tarvisio, l'ATER deve preliminarmente verificare l'interesse di quest'ultimo a una loro acquisizione.

 

          Art. 5 quater. (Particolari condizioni per l’alienazione degli alloggi siti in Cave del Predil). [11]

     1. Data la particolare condizione di degrado del complesso abitativo di Cave del Predil, al fine di intervenire tempestivamente per impedirne l’ulteriore aggravamento, gli alloggi compresi in tale ambito possono essere ceduti agli assegnatari aventi diritto secondo il piano di vendita predisposto dall’ATER Alto Friuli a decorrere dalla approvazione del piano.

     2. Il prezzo di cessione degli alloggi di cui al comma 1, determinato con riferimento alle disposizioni di cui all’articolo 70 della legge regionale 75/1982, come da ultimo modificato dall’articolo 25 della legge regionale 24/1999, diversamente da quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 5 della presente legge, è ridotto del 90 per cento e deve essere corrisposto in unica soluzione. La riduzione del 90 per cento è operante per i contratti o preliminari d’acquisto stipulati entro due anni dall’approvazione del piano di vendita. Il preliminare d’acquisto deve prevedere il versamento di una somma pari al 50 per cento del prezzo di cessione [12].

     3. Gli alloggi sfitti possono essere ceduti alle condizioni previste al comma 2 ad assegnatari in locazione dell’ATER Alto Friuli che chiedono in cambio un alloggio ai soli fini dell’acquisto. Tali cambi sono disciplinati da Regolamento adottato dall’ATER.

     4. Gli alloggi rimasti invenduti possono essere ceduti a chiunque ne faccia richiesta a seguito dell’emanazione di bando di vendita predisposto dall’ATER.

     5. Il bando di vendita dell’ATER può attribuire priorità ai soggetti residenti in comune di Tarvisio. La priorità ha efficacia a parità d’offerta.

     6. Diversamente da quanto stabilito dall’articolo 71 della legge regionale 75/1982 gli alloggi acquistati con i benefici di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo non possono essere ceduti prima di cinque anni.

     7. Il patrimonio abitativo di Cave del Predil sarà ceduto in deroga a quanto previsto dall’articolo 28, comma 3, della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24.

 

     Art. 6. Manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio. [13]

     1. L'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli assume, nel proprio bilancio, le somme ricavate dalle cessioni effettuate in base agli articoli 4, 5 e 7, destinandole ad iniziative in Cave del Predil e Riofreddo, fino ad esaurimento delle necessità manutentive di carattere ordinario e straordinario del patrimonio edilizio abitativo.

     2. L'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli provvede all'esecuzione di un programma di manutenzione straordinaria, preventivamente approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze, sentito il parere del competente Organo tecnico regionale, in particolare allo scopo di adeguare il complesso di Cave del Predil e Riofreddo alle condizioni ambientali della zona.

     3. Per le finalità indicate nei commi 1 e 2 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto medesimo uno speciale finanziamento una tantum pari a lire 4 miliardi.

     4. Particolari esigenze urgenti di manutenzione ordinaria possono essere imputare al finanziamento previsto dal comma 3.

     5. Le modalità di erogazione del finanziamento di cui al comma 3 sono stabilite dalla Giunta regionale.

 

     Art. 7. Alloggi rimasti disponibili.

     1. Gli alloggi descritti all'articolo 2, che si rendono disponibili, vengono gestiti in regime di edilizia sovvenzionata e possono essere locati conformemente alle disposizioni della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, e successive modifiche ed integrazioni, fatto salvo quanto previsto dai commi 2 e 4 del presente articolo.

     2. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi rimasti disponibili, l'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli provvede all'adozione di un apposito Regolamento che tenga prioritariamente conto delle esigenze abitative dei residenti a Cave del Predil.

     3. Gli alloggi descritti all'articolo 2, che si rendono disponibili, sono gestiti direttamente in regime di edilizia sovvenzionata e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 69 della legge regionale I settembre 1982, n. 75, possono essere posti in vendita agli interessati che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

     a) avere la cittadinanza italiana ovvero di uno Stato membro della Comunità Economica Europea;

     b) essere residenti ovvero prestare attività lavorativa in regione, ovvero essere emigranti;

     c) non essere proprietari o nudi proprietari di altra abitazione sita nel Comune di Tarvisio, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani utili, esclusi la cucina e gli accessori, pari a quello dei componenti, con un minimo di due vani; viene inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del Sindaco per motivazioni di natura statica o igienico-sanitaria;

     d) non avere altra volta beneficiato di contributi di edilizia convenzionata o agevolata, ivi compresa la cessione di alloggi di edilizia sovvenzionata;

     e) fruire di un reddito annuo complessivo imponibile, agli effetti dell'IRPEF, inferiore al limite previsto per l'accesso all'edilizia convenzionata e agevolata, fissato dalla legge regionale 75/1982 e determinato con le modalità previste dalla stessa legge anche in relazione alla composizione del nucleo familiare [14].

     4. Tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare il mantenimento della residenza in Cave del Predil, di favorire l'insediamento e facilitare lo sviluppo economico della zona, il canone di locazione ed il prezzo di vendita determinati rispettivamente in base all'articolo 65 e all'articolo 70, primo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e successive modifiche ed integrazioni, vengono ridotti del 30 per cento.

 

     Art. 8. Rinvio normativo.

     1. Per quanto non espressamente previsto dalla presente legge, trovano applicazione, ove compatibili, le norme di cui alla legge regionale 1º settembre 1982, n. 75 e successive modifiche ed integrazioni.

 

     Art. 9.

     (Omissis) [15].

 

     Art. 10. Utilizzazione del patrimonio immobiliare per attività economiche.

     1. Gli immobili finora destinati ad uso industriale, nonché quelli idonei a favorire lo sviluppo di attività economiche, artigianali, culturali e turistiche possono essere locati ovvero alienati direttamente agli interessati che presentino un dettagliato ed adeguato programma per la realizzazione delle finalità sopra indicate, sulla base di una perizia di stima redatta da tecnico esterno abilitato e scelto tra una rosa di almeno tre nominativi, fermo restando l'obbligo per la parte locataria od acquirente di destinare gli stessi alle predette attività [16].

     2. [Allo scopo di agevolare l'insediamento di nuove attività economiche, sostitutive dell'attività estrattiva, il prezzo determinato ai sensi del comma 1, viene ridotto del 50 per cento] [17].

 

     Art. 11.

     (Omissis) [18].

 

     Art. 12. Destinazione del patrimonio mobiliare.

     1. L'Amministrazione regionale, fatta eccezione per quelli utilizzabili per i propri fini istituzionali, è facoltizzata a cedere in uso, anche mediante comodato, a locare e ad alienare i beni mobili facenti parte del compendio minerario di Raibl in Cave del Predil di Tarvisio.

     2. Allo scopo di agevolare l'insediamento di nuove attività economiche sostitutive dell'attività estrattiva, il prezzo di vendita o di locazione, così come determinato dal competente Organo tecnico regionale, viene ridotto del 50 per cento.

 

     Art. 13. Rifornimento idrico di Cave del Predil.

     1. Allo scopo di garantire il miglioramento del rifornimento idrico di Cave del Predil, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune di Tarvisio un finanziamento straordinario di lire 500 milioni.

 

     Art. 14. Trasferimento di alloggi allo I.A.C.P. di Gorizia.

     1. L'Amministrazione regionale, in deroga a quanto disposto all'articolo 1 della legge regionale 3 novembre 1989, n. 27, è autorizzata a trasferire in proprietà, a titolo gratuito, all'Istituto autonomo per le case popolari di Gorizia gli alloggi realizzati ai sensi dell'articolo 1 della predetta legge.

 

     Art. 15. Norme finanziarie.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 3, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1994.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 è istituito - a decorrere dall'anno 1994

- alla Rubrica n. 7 - programma 1.4.1. - spese d'investimento - Categoria

2.3. - Sezione VII - il capitolo 1420 [2.1.238.3.07.26] con la

denominazione «Finanziamento straordinario all'Istituto autonomo per le

case popolari dell'Alto Friuli per l'esecuzione di un programma di

manutenzione straordinaria finalizzato all'adeguamento del complesso

edilizio di Cave del Predil alle condizioni ambientali della zona -

finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento di lire 4.000

milioni per l'anno 1994.

     3. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, è autorizzata la spesa di 500 milioni per l'anno 1994.

     4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 è istituito - a decorrere dall'anno 1994

- alla Rubrica n. 13 programma 1.4.3. - spese d'investimento - Categoria

2.3. - Sezione VII - il capitolo 3415 [2.1.232.3.08.16] con la

denominazione «Finanziamento straordinario al Comune di Tarvisio per il

miglioramento del rifornimento idrico di Cave del Predil - finanziato con

contrazione di mutuo» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno

1994.

     5. All'onere complessivo di lire 4.500 milioni per l'anno 1994 derivante dall'applicazione dei commi 1 e 3 si provvede mediante prelevamento di pari importo dal fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 (Partita n. 55 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

 

     Art. 16. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

 

 


[1] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 3 settembre 1996, n. 38.

[2] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 3 settembre 1996, n. 38.

[3] Lettera così modificata dall'art. 6 della L.R. 3 settembre 1996, n. 38.

[4] Comma sostituito dall'art. 6 della L.R. 3 settembre 1996, n. 38, modificato dall'art. 6 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 2 e così sostituito dall’art. 6 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[5] Comma aggiunto dall'art. 6 della L.R. 3 settembre 1996, n. 38.

[6] Comma così modificato dall'art. 7 della L.R. 3 settembre 1996, n. 38.

[7] Comma aggiunto dall'art. 21 della L.R. 12 febbraio 1998, n. 3 e abrogato dall’art. 6 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[8] Articolo così sostituito dall'art. 8 della L.R. 3 settembre 1996, n. 38.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 7 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 2.

[10] Articolo aggiunto dall'art. 6 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[11] Articolo aggiunto dall’art. 6 della L.R. 25 gennaio 2002, n. 3.

[12] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 26 gennaio 2004, n. 1.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 9 della L.R. 3 settembre 1996, n. 38.

[14] Lettera così sostituita dall'art. 12 della L.R. 3 settembre 1996, n. 38.

[15] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 3 settembre 1996, n. 38.

[16] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[17] Comma abrogato dall'art. 8 della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[18] Articolo abrogato dall'art. 10 della L.R. 3 settembre 1996, n. 38.