§ 4.10.27 - Legge Regionale 29 luglio 1976, n. 35.
Provvedimenti per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976. [2]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.10 calamità naturali
Data:29/07/1976
Numero:35


Sommario
Art. 1.      Al fine di favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 e in attuazione delle norme previste dal D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito [...]
Art. 2.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per la raccolta, il trasporto, l'alimentazione, il governo, il ricovero del bestiame e in genere per ogni urgente intervento, [...]
Art. 3.      Gli interventi di cui al precedente articolo 2 verranno effettuati per il periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 4.      Ai conduttori di aziende agricole le cui colture siano state compromesse per cause derivanti da eventi tellurici e/o dalle conseguenti occupazioni di urgenza per l'installazione di tende, [...]
Art. 5.      Per far fronte alla diminuzione di reddito delle aziende agricole, ivi comprese le cooperative e le altre società che conducono terreni e/o allevano bestiame, ricadenti nelle zone delimitate ai [...]
Art. 6.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile per la riparazione, anche di parte, dei fabbricati, annessi e pertinenze inerenti [...]
Art. 7.      I mutui integrativi a tasso agevolato, di cui al precedente articolo 6, saranno concessi a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni ed avranno durata [...]
Art. 8.      Nelle zone colpite dagli eventi tellurici, allo scopo di perseguire - in armonia con le linee della programmazione economica regionale, statale e comunitaria - la finalità di concentrare la [...]
Art. 9.      Ai caseifici che, in base al programma di ristrutturazione di cui al precedente articolo 8 cesseranno l'attività al fine di concentrare la lavorazione del latte in caseifici cooperativi [...]
Art. 10.      Al fine di favorire la ricostituzione del patrimonio zootecnico e la ripresa produttiva del settore, per la sostituzione del bestiame bovino, equino, suino, caprino ed ovino che sia andato [...]
Art. 10 bis.   [18]
Art. 10 ter.  [19]
Art. 11.      Per i fini previsti dall'articolo precedente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile, intesa quale valore dei capi perduti, [...]
Art. 12.      L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino all'80% della spesa ammissibile, intesa quale spesa relativa all'acquisto o alla riparazione, necessaria per la [...]
Art. 13.      Agli allevatori che abbiano provveduto direttamente al mantenimento del bestiame e che abbiano incontrato grave disagio per il governo e l'alimentazione del medesimo può essere concessa una [...]
Art. 14.      In ogni Comune colpito dagli eventi tellurici verrà costituita, con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, una Commissione formata dal Sindaco o [...]
Art. 15.      Nei Comuni indicati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n 227 convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonchè in quelli indicati ai sensi dell'articolo 11 del [...]
Art. 16.      Per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole singole od associate, compresi gli allevamenti interaziendali, danneggiati dagli eventi tellurici verificatisi a partire dal 6 maggio [...]
Art. 17.      Sono autorizzate, nel loro integrale ammontare, tutte le spese per gli interventi di urgenza di cui all'articolo 2 effettuate anche in deroga alle competenze territoriali del Servizio autonomo [...]
Art. 18.      Sono ammesse alle provvidenze previste dal precedente articolo 6 anche le spese sostenute per riparazioni eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge.
Art. 19.      I beneficiari delle agevolazioni previste ai precedenti articoli 10 e 12 dovranno impegnarsi a non cedere, alienare o distogliere dal previsto impiego, senza autorizzazione da parte [...]
Art. 20.      Per le finalità di cui ai precedenti articoli 15 e 16 è concesso, per l'esercizio finanziario 1976, all'Ente regionale per lo Sviluppo dell'agricoltura, un contributo straordinario di lire 10 [...]
Art. 21.      E' assegnato all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo di lire 800 milioni per l'integrazione dell'apposito fondo disponibile per la [...]
Art. 22.      Il Servizio autonomo dell'economia montana e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, per i territori di rispettiva competenza, provvedono alla concessione e contestuale liquidazione nonchè [...]
Art. 23.      Per i fini previsti dall'articolo 2, vengono istituiti, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio [...]
Art. 24.      Per i fini previsti dall'articolo 5, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1976, il limite d'impegno di lire 1 miliardo
Art. 25.      Per i fini previsti dagli articoli 15 e 16, viene istituito nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario [...]
Art. 26.      All'onere complessivo di lire 14.000 milioni per gli esercizi 1976- 1979, di cui lire 11.850 milioni per l'esercizio 1976, previsto ai precedenti articoli 24 e 25, si fa fronte mediante [...]
Art. 27.      I capitoli di spesa di cui ai precedenti articoli 23, 24 e 2S, sono istituiti a completamento di quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.
Art. 28.      I contributi concessi ai sensi della presente legge saranno resi pubblici mediante il Bollettino Ufficiale della Regione e l'affissione sugli albi dei Comuni interessati.
Art. 29.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.


§ 4.10.27 - Legge Regionale 29 luglio 1976, n. 35. [1]

Provvedimenti per la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976. [2]

(B.U. 29 luglio 1976, n. 60).

 

DISPOSIZIONE PRELIMINARE

 

Art. 1.

     Al fine di favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976 e in attuazione delle norme previste dal D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonchè dal D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, l'Amministrazione regionale adotta le provvidenze previste dalla presente legge [3].

 

CAPO I

Misure di pronto intervento

 

     Art. 2.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette per la raccolta, il trasporto, l'alimentazione, il governo, il ricovero del bestiame e in genere per ogni urgente intervento, compreso l'acquisto e il noleggio di attrezzature necessarie, rivolto alla salvaguardia del bestiame, dei prodotti zootecnici e dei foraggi [4].

     L'Amministrazione regionale è autorizzata altresì a sostenere spese dirette per l'acquisto di mezzi tecnici e attrezzature per la coltivazione dei terreni e la salvaguardia delle colture, nonchè per assicurare la raccolta e la conservazione dei prodotti.

 

     Art. 3.

     Gli interventi di cui al precedente articolo 2 verranno effettuati per il periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [5].

 

     Art. 4.

     Ai conduttori di aziende agricole le cui colture siano state compromesse per cause derivanti da eventi tellurici e/o dalle conseguenti occupazioni di urgenza per l'installazione di tende, prefabbricati, depositi di materiali e simili potranno concedersi sovvenzioni per le anticipazioni colturali perdute e per le lavorazioni eseguite fino all'importo massimo di lire un milione per ettaro, secondo parametri da stabilirsi, in base alle qualità di coltura, con deliberazione giuntale.

     Qualora il fondo sia condotto a mezzadria o a colonia, detta sovvenzione potrà essere corrisposta direttamente al mezzadro o al colono nella misura fissata dal primo comma dell'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 756 e successive modificazioni ed integrazioni.

     Ai conduttori di aziende agricole possono essere concessi contributi del 100 per cento del costo ritenuto ammissibile per il ripristino della produttività e coltivabilità dei terreni agricoli per caduta massi, crollo macerie, disastri ecologici ed idrogeologici in genere, conseguenti agli eventi tellurici.

     Tali contributi potranno essere corrisposti anche ai mezzadri o ai compartecipanti che abbiano provveduto direttamente al ripristino della produttività e coltivabilità dei terreni.

     Per le occupazioni temporanee e d'urgenza saranno osservate, inoltre, dagli occupanti, le norme di cui all'articolo 4 del D.L. 13 luglio 1976, n. 476, convertito con modificazioni nella legge 19 agosto 1976, n. 570 [6].

 

     Art. 5.

     Per far fronte alla diminuzione di reddito delle aziende agricole, ivi comprese le cooperative e le altre società che conducono terreni e/o allevano bestiame, ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, che abbiano subito danni a seguito degli eventi tellurici verificatisi a partire dal 6 maggio 1976, potranno essere concessi concorsi negli interessi sui prestiti di soccorso ad ammortamento quinquennale di importo non superiore a 10 milioni commisurati alla superficie aziendale condotta ed al numero dei capi di bestiame allevati, secondo parametri stabiliti con deliberazione giuntale, con priorità per le aziende ubicate nei comuni indicati ai sensi dell'articolo 20 del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonchè di quelli indicati ai sensi dell'articolo 11 del D.L. 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730 [7].

     Le domande per beneficiare di detti prestiti dovranno essere presentate agli uffici del Servizio autonomo della economia montana e degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura entro il 31 marzo 1977 [8].

     Il tasso a carico del beneficiario viene stabilito nella misura dell'1 per cento.

     Le operazioni suddette fruiscono, anche in deroga alle norme vigenti, delle agevolazioni di ogni tipo previste per i prestiti agrari di esercizio

- ivi comprese quelle di cui all'articolo 19, secondo comma del D.P.R. 29

settembre, 1973, n. 601 - e ciascuna annualità di rimborso, con i relativi

interessi, è garantita da privilegi ai sensi degli articoli 8, 9, 10 e 11

della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed

integrazioni.

     Per l'attuazione dei prestiti si applicano, in quanto compatibili, le norme della citata legge 5 luglio 1928, n. 1760 e della legge 9 febbraio 1963, n. 130.

     Il concorso regionale, determinato secondo le modalità di cui all'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, verrà liquidato sulla base di elenchi mensili presentati dagli Istituti di credito e sarà direttamente versato a questi ultimi in semestralità o annualità costanti erogate anticipatamente.

 

     Art. 6.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino all'80% della spesa ritenuta ammissibile per la riparazione, anche di parte, dei fabbricati, annessi e pertinenze inerenti agli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione, commercializzazione e vendita dei prodotti agricoli, alle cooperative agricole, agli allevamenti zootecnici a base associativa e alle malghe, che abbiano subito danni non irrimediabili per effetto degli eventi tellurici [9].

     Tali contributi potranno essere concessi anche per la riparazione o sostituzione delle pertinenze, delle attrezzature fisse e mobili e dei macchinari.

     Il contributo di cui ai precedenti commi potrà estendersi alle spese di ampliamento fino ad un massimo del 50 per cento dell'originaria consistenza.

     Contestualmente al provvedimento di concessione verrà corrisposta al beneficiario una anticipazione pari al 50 per cento della spesa ammessa a contributo in conto capitale. Il pagamento della residua aliquota verrà effettuato dopo l'ultimazione e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori.

     Alle cooperative agricole, in aggiunta ai suddetti contributi, potranno concedersi anche mutui integrativi a tasso agevolato, secondo le modalità di cui al successivo articolo 7 per importo pari alla differenza tra la spesa ammessa e il contributo concesso [10].

 

     Art. 7.

     I mutui integrativi a tasso agevolato, di cui al precedente articolo 6, saranno concessi a termini della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni ed avranno durata massima ventennale; il concorso negli interessi sarà ragguagliato alla differenza tra la rata di ammortamento, calcolata in base al tasso stabilito dallo Stato a mente dell'articolo 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e successive modificazioni ed integrazioni e quella di ammortamento, calcolata al tasso di interesse del 2 per cento dovuta dal mutuatario.

     Nei mutui previsti dal presente articolo l'inizio dell'ammortamento viene fissato al 1° gennaio o al 1° luglio del secondo anno successivo alla somministrazione, che potrà essere unica; gli interessi dovuti per il periodo di preammortamento verranno capitalizzati semestralmente o annualmente al tasso globale dell'operazione e cumulati al debito per capitale [11].

 

     Art. 8.

     Nelle zone colpite dagli eventi tellurici, allo scopo di perseguire - in armonia con le linee della programmazione economica regionale, statale e comunitaria - la finalità di concentrare la lavorazione del latte in caseifici cooperativi razionali di adeguate dimensioni, ogni singola Comunità montana e la Comunità collinare del Friuli, nell'ambito del piano comprensoriale previsto all'articolo 15 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, sono tenute a redigere un programma-stralcio di ristrutturazione del settore entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge [12].

     Tali programmi saranno coordinati e presentati al Ministero dell'agricoltura e foreste ed agli organi della Comunità Economica Europea per i relativi finanziamenti, dall'Assessore regionale all'agricoltura, alle foreste e alla economia montana, previo parere di una Commissione così composta:

     - l'Assessore regionale all'agricoltura, alle foreste e alla economia montana, con funzioni di Presidente o altro componente la Giunta regionale;

     - i Presidenti delle Comunità montane dei territori colpiti dal sisma e il Presidente del Consorzio della Comunità collinare del Friuli o persone da questi delegate;

     - il Presidente dell'Ente regionale per lo sviluppo della agricoltura o un suo delegato;

     - tre rappresentanti delle organizzazioni regionali professionali degli imprenditori agricoli;

     - tre rappresentanti delle organizzazioni regionali di categoria della cooperazione;

     - un rappresentante designato dall'associazione allevatori del Friuli di Udine;

     - un rappresentante designato dall'associazione provinciale allevatori di Pordenone.

     La Commissione si avvarrà del parere tecnico del Direttore regionale dell'agricoltura e del Dirigente preposto al servizio autonomo dell'economia montana, nonchè dei Dirigenti degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura.

     Fungerà da Segretario della Commissione un funzionario della direzione regionale dell'agricoltura.

     Tale Commissione dovrà presentare le proposte di intervento entro il 31 agosto 1976.

 

     Art. 9.

     Ai caseifici che, in base al programma di ristrutturazione di cui al precedente articolo 8 cesseranno l'attività al fine di concentrare la lavorazione del latte in caseifici cooperativi razionali di adeguate dimensioni, verrà corrisposto un contributo fino ad un importo massimo di lire 8 milioni [13].

     I contributi di cui al precedente comma non sono cumulabili con quelli previsti al punto 2) dell'articolo 8 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni [14].

 

CAPO II

Provvidenze per la ricostituzione delle scorte

 

     Art. 10.

     Al fine di favorire la ricostituzione del patrimonio zootecnico e la ripresa produttiva del settore, per la sostituzione del bestiame bovino, equino, suino, caprino ed ovino che sia andato perduto, disperso, distrutto per ragioni sanitarie o che sia stato comunque macellato per necessità od esigenze connesse con gli eventi tellurici, sarà dato incarico alla cooperativa dei produttori zootecnici del Friuli-Venezia Giulia «Friulcarne» di provvedere al reperimento e alla assegnazione del bestiame agli aventi diritto, di concerto con le Associazioni provinciali degli allevatori [15].

     Potrà essere sostituito - previa detrazione di quanto realizzato - anche il bestiame che sia stato venduto a partire dal 6 maggio 1976 tramite le Associazioni provinciali degli allevatori per necessità od esigenze connesse con gli eventi tellurici [16].

     L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare alla Cooperativa medesima i fondi occorrenti per i programmi di ricostituzione di detto patrimonio zootecnico con l'obbligo di presentare la documentazione della spesa entro sei mesi dalle singole anticipazioni [17].

     Dall'importo della spesa fissato per la ricostituzione dei singoli capi di bestiame verrà detratto l'importo di quanto l'allevatore abbia già realizzato per effetto della macellazione. In questo caso la Cooperativa Friulcarne avrà diritto di rivalsa nei confronti dell'allevatore interessato.

     Le domande per la ricostituzione del patrimonio zootecnico, recanti la descrizione dei capi di bestiame comunque perduto saranno presentate agli uffici del Servizio autonomo dell'economia montana ed agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, secondo le rispettive competenze.

     Copia di dette domande dovrà essere presentata al Comune ove è situata l'azienda agricola.

 

     Art. 10 bis.  [18]

     Al fine di sovvenire alle maggiori spese sostenute dalla Cooperativa dei produttori zootecnici del Friuli-Venezia Giulia «Friulcarne» per le operazioni straordinarie attinenti il bestiame svolte in occasione degli eventi tellurici del maggio 1976 e successivi, quali i trasporti, le macellazioni, la conservazione e commercializzazione delle carni, le distruzioni di animali ed oneri connessi, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un contributo straordinario di lire 100 milioni.

 

     Art. 10 ter. [19]

     Per incentivare la ripresa produttiva del settore zootecnico nelle zone colpite da eventi tellurici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino ad un massimo del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di bestiame selezionato da riproduzione, appartenente alle varie specie animali.

     In caso di sostituzione con animali di specie diversa da quella originariamente detenuta, si farà riferimento a parametri di equivalenza da stabilirsi con deliberazione giuntale.

     Detti contributi possono essere concessi ad aziende che intendano attuare il miglioramento del proprio patrimonio zootecnico, per un numero di capi corrispondente alla originaria consistenza, riferita al bestiame posseduto o, se più favorevole, alle poste stalla esistenti alla data del 6 maggio 1976 o dei successivi eventi tellurici, aumentata fino ad un massimo del 100 per cento, tenendo presente la potenzialità produttiva dell'azienda.

     Per le stalle sociali ed interaziendali, ancorchè costituite successivamente alla data degli eventi tellurici, possono essere concessi contributi per l'acquisto del bestiame selezionato da riproduzione, appartenente alle varie specie animali, fino ad un massimo del 70 per cento della spesa ammissibile, nei limiti della potenzialità produttiva delle forme associative stesse.

     I contributi sulla spesa ritenuta ammissibile per l'acquisto di bestiame di cui al presente articolo, ove riguardino bovini selezionati da riproduzione di sesso femminile appartenenti alle razze pezzata rossa e bruna alpina, potranno essere concessi solo per capi compravenduti nelle aste organizzate, nell'ambito delle rispettive province, dalle Associazioni provinciali degli allevatori [20].

     Deroghe a quanto disposto nel precedente comma saranno di volta in volta autorizzate dalla Direzione regionale dell'agricoltura.

     Le domande di contributo verranno presentate agli uffici del Servizio autonomo dell'economia montana ed agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura secondo le rispettive competenze, anche in forma cumulativa da parte delle Associazioni provinciali degli allevatori. In questa ultima ipotesi i relativi decreti d'impegno e liquidazione dei contributi saranno emessi a nome delle citate Associazioni ed a favore degli aventi diritto.

     I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 2 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 11.

     Per i fini previsti dall'articolo precedente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 70 per cento della spesa ammissibile, intesa quale valore dei capi perduti, a favore di imprese che conducono allevamenti avicunicoli od altri allevamenti specializzati, i cui soggetti siano andati perduti.

     Le domande di contributo dovranno essere presentate con le formalità previste dal quarto e quinto comma dell'articolo precedente, ed il contributo spettante verrà direttamente liquidato dagli uffici regionali competenti previa documentazione della spesa sostenuta [21].

 

     Art. 12.

     L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino all'80% della spesa ammissibile, intesa quale spesa relativa all'acquisto o alla riparazione, necessaria per la ricostituzione delle scorte morte, distrutte o danneggiate per effetto degli eventi tellurici.

     Le domande di contributo, che dovranno specificare dettagliatamente la natura, la quantità ed il valore dei beni perduti o danneggiati, verranno presentate agli Uffici di cui al quinto e sesto comma del precedente articolo 10.

     Il beneficiario del contributo dovrà documentare la spesa per la ricostituzione con fattura comprovante l'acquisto o la riparazione.

     Nel caso che l'entità del danno complessivo delle scorte morte non superi lire 625.000 e, limitatamente alle aziende ricadenti nei Comuni indicati a termini dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, il contributo potrà essere concesso, in deroga ai precedenti commi, sulla perdita subita, sulla base della domanda corredata solo da dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa nei modi previsti dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nella quale siano indicati i danni subiti [22].

 

     Art. 13.

     Agli allevatori che abbiano provveduto direttamente al mantenimento del bestiame e che abbiano incontrato grave disagio per il governo e l'alimentazione del medesimo può essere concessa una sovvenzione di lire 30.000 per ogni capo di bestiame bovino ed equino e di lire 10.000 per ogni capo ovino, caprino e suino posseduti e comunque fino ad un contributo massimo di lire 1 milione [23].

 

     Art. 14.

     In ogni Comune colpito dagli eventi tellurici verrà costituita, con decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura, alle foreste e all'economia montana, una Commissione formata dal Sindaco o da un suo delegato (che la presiede), da un rappresentante della maggioranza e da uno della minoranza consiliare e da tre agricoltori residenti nel Comune, ognuno dei quali sarà designato dalle principali organizzazioni professionali agricole.

     Dette Commissioni esprimeranno un parere, entro 15 giorni dal ricevimento, sulle domande di contributo di cui agli articoli 10, 11, 12, 13 e 16 della presente legge, nonchè sulla gravità dei danni subiti dalle aziende agricole che richiedono i prestiti di cui al precedente articolo 5.

     Decorso tale termine senza che le Commissioni abbiano espresso il parere di cui sopra, l'Amministrazione regionale darà corso all'istruttoria delle domande provvedendo d'ufficio agli accertamenti.

 

     Art. 15.

     Nei Comuni indicati ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n 227 convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, nonchè in quelli indicati ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura, previa acquisizione della proprietà o del diritto di superficie di idonee aree, è abilitato alla costruzione di ricoveri e relativi annessi e pertinenze, compresa l'installazione di attrezzature fisse e mobili, per la sistemazione del bestiame di agricoltori singoli od associati [24].

     Detti interventi sono subordinati alla presentazione di richiesta da parte degli agricoltori interessati ed all'autorizzazione dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, delle foreste e dell'economia montana.

     Con successiva legge regionale saranno stabilite norme per la destinazione di tali ricoveri e per la concessione dei medesimi ad operatori agricoli singoli od associati, con particolari agevolazioni per le cooperative agricole regolarmente costituite e per le aziende comunque associate [25].

 

     Art. 16.

     Per favorire la ripresa produttiva delle aziende agricole singole od associate, compresi gli allevamenti interaziendali, danneggiati dagli eventi tellurici verificatisi a partire dal 6 maggio 1976, l'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nel Friuli-Venezia Giulia è autorizzato a concedere contributi a fondo perduto nella 9 misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la ricostruzione, la riparazione e miglioramento delle stalle e relativi annessi, delle strutture, loro annessi ed attrezzature degli allevamenti avicunicoli, suinicoli e di altri allevamenti specializzati, distrutti, demoliti, o da demolire, o danneggiati [26].

     Contributi nella stessa misura dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile potranno essere concessi per l'ampliamento delle stalle e relativi annessi, delle strutture e delle attrezzature, di cui al precedente comma, fino ad un massimo del 50 per cento della originaria consistenza.

     Per i territori di cui all'articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, la percentuale d'intervento, di cui ai due precedenti commi, è elevata al 90 per cento.

     La consistenza, di cui al secondo comma, per le stalle è riferita alla condizione più favorevole, in alternativa, ai capi ed alle poste stalla, con la possibilità di arrotondamento fino a 10 poste per le aziende con meno di 7 capi o poste stalla, mentre per gli altri allevamenti è riferita al numero dei capi in allevamento, o allevabili alla data degli eventi tellurici che hanno causato il danno.

     Le aziende che usufruiscono dei contributi di cui al presente articolo possono modificare il tipo di allevamento, adattando le relative strutture; in tal caso si farà riferimento a parametri di equivalenza da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale.

     Qualora, a giudizio dell'Ufficio competente, il costo del ripristino delle stalle e dei relativi annessi danneggiati risulti di entità tale da renderlo non conveniente, si potrà procedere alla demolizione dei fabbricati stessi.

     In detto caso gli interessati potranno provvedere alla ricostruzione di nuove stalle e relativi annessi, fruendo dei contributi di cui al presente articolo.

     Gli edifici danneggiati di cui al precedente comma potranno, qualora la loro demolizione non risulti indispensabile, essere destinati ad usi aziendali diversi, purchè siano riconosciuti, a giudizio dell'ufficio competente, idonei ed utili agli usi stessi. Le eventuali opere di adattamento alle cennate nuove destinazioni potranno beneficiare delle provvidenze previste dalle leggi ordinarie.

     La ricostruzione delle stalle e relativi annessi, nonchè delle strutture, loro annessi ed attrezzature di cui al precedente primo comma, potrà effettuarsi anche su area diversa da quella su cui insistevano alla data degli eventi tellurici, purchè ricadenti nelle zone delimitate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 maggio 1976, n. 15 [27].

     Le aziende agricole che hanno beneficiato di altre provvidenze per la ricostruzione od il ripristino dei fabbricati, indicati nel presente articolo, potranno essere ammesse ai benefici della presente legge solamente per le opere di miglioramento e di ampliamento dei medesimi.

     Le domande di contributo corredate dal relativo progetto, verranno presentate con la documentazione di rito agli Uffici di cui al secondo comma dell'articolo 14 della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, che dovranno acquistare il parere della Commissione comunale di cui all'articolo 14 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35.

     Qualora la Commissione predetta non esprima il proprio parere entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta, l'Amministrazione regionale darà corso direttamente alla istruttoria delle domande provvedendo d'ufficio agli accertamenti.

     Nei casi di ripristino per i quali non sia necessaria la licenza o concessione a costruire, è sufficiente la presentazione di un preventivo di spesa.

     Contestualmente al provvedimento di concessione verrà corrisposta al beneficiario una anticipazione pari alla metà dell'importo del contributo.

     Il pagamento della residua aliquota verrà effettuato dopo la ultimazione e l'accertamento della regolare esecuzione dei lavori da parte dell'Amministrazione regionale.

     Qualora i fabbricati di cui al presente articolo siano pertinenti ad un fondo agricolo condotto in affitto, a colonia o a mezzadria, ma il proprietario del fondo non assuma le necessarie iniziative per le riparazioni entro il 31 luglio 1978, il fittavolo, il colono o il mezzadro possono sostituirsi ai sensi dell'articolo 1577 del Codice Civile [28].

     In tal caso i contributi previsti dal presente articolo sono concessi direttamente al conduttore o al mezzadro.

     Per le cooperative la concessione dei contributi di cui al presente articolo è subordinata al parere favorevole della Comunità montana competente per territorio o del Consorzio di Comuni, denominato Comunità collinare del Friuli, per i Comuni che allo stesso aderiscono [29].

 

CAPO III

Norme finali

 

     Art. 17.

     Sono autorizzate, nel loro integrale ammontare, tutte le spese per gli interventi di urgenza di cui all'articolo 2 effettuate anche in deroga alle competenze territoriali del Servizio autonomo dell'economia montana e dagli Ispettorati provinciali dell'agricoltura dal 7 maggio 1976 fino all'entrata in vigore della presente legge.

     Sono altresì autorizzate le spese sostenute, prima dell'entrata in vigore della presente legge, dall'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura per le finalità di cui al precedente articolo 15.

 

     Art. 18.

     Sono ammesse alle provvidenze previste dal precedente articolo 6 anche le spese sostenute per riparazioni eseguite prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     Sono altresì ammissibili al contributo di cui al precedente articolo 12 le spese per la ricostituzione delle scorte morte effettuate prima dell'entrata in vigore della presente legge.

     La liquidazione di quest'ultimo contributo è comunque subordinata al parere della Commissione di cui al precedente articolo 14.

 

     Art. 19.

     I beneficiari delle agevolazioni previste ai precedenti articoli 10 e 12 dovranno impegnarsi a non cedere, alienare o distogliere dal previsto impiego, senza autorizzazione da parte dell'Assessorato dell'agricoltura, delle foreste e della economia montana, le macchine, le attrezzature o il bestiame da riproduzione per un periodo di 2 anni dalla data di concessione del contributo; tale periodo viene elevato a 10 anni per le strutture di cui al precedente articolo 16 [30].

     Nei riguardi di coloro che contravverranno al predetto impegno l'Amministrazione regionale procederà al recupero dei contributi erogati [31].

 

     Art. 20.

     Per le finalità di cui ai precedenti articoli 15 e 16 è concesso, per l'esercizio finanziario 1976, all'Ente regionale per lo Sviluppo dell'agricoltura, un contributo straordinario di lire 10 miliardi.

 

     Art. 21.

     E' assegnato all'Ente regionale per lo sviluppo dell'agricoltura nella Regione Friuli-Venezia Giulia un contributo di lire 800 milioni per l'integrazione dell'apposito fondo disponibile per la concessione di garanzie fidejussorie di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 22.

     Il Servizio autonomo dell'economia montana e gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura, per i territori di rispettiva competenza, provvedono alla concessione e contestuale liquidazione nonchè al pagamento delle provvidenze previste dagli articoli 4, 9, 11, 12 e 13 della presente legge.

     I medesimi uffici provvederanno all'istruttoria, concessione e al pagamento dei contributi previsti dall'articolo 6, nonchè alla liquidazione degli interventi di cui all'articolo 2.

     Per le aperture di credito che potranno essere disposte per i pagamenti di cui al presente articolo non si osservano le limitazioni previste dagli articoli 56 e 59 del Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e successive modificazioni e integrazioni [32].

     Le somministrazioni dei fondi, per i fini di cui ai precedenti commi, potranno essere effettuati, per ciascun capitolo di spesa, mediante ordini di accreditamento senza alcun limite di spesa [33].

     Per quanto attiene alle agevolazioni creditizie, al rilascio dei nulla-osta provvederanno gli uffici di cui al primo comma del presente articolo, mentre all'emissione dei provvedimenti di concessione e contemporanea liquidazione del concorso negli interessi provvederà il Direttore regionale dell'agricoltura.

 

     Art. 23.

     Per i fini previsti dall'articolo 2, vengono istituiti, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria IX - i seguenti capitoli [34]:

     - capitolo 6197 con la denominazione: «Spese dirette per la raccolta, il trasporto, l'alimentazione, il governo, il ricovero del bestiame ed in genere per ogni urgente intervento, compreso l'acquisto e il noleggio di attrezzature necessarie, rivolto alla salvaguardia del bestiame, dei prodotti zootecnici e dei foraggi»;

     - capitolo 6198 con la denominazione: «Spese dirette per l'acquisto di mezzi tecnici ed attrezzature per la coltivazione dei terreni e la salvaguardia delle colture, nonchè per assicurare la raccolta e la conservazione dei prodotti».

     Per i fini previsti dall'articolo 4, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il seguente capitolo:

     - capitolo 6339 con la denominazione: «Sovvenzioni per le anticipazioni colturali perdute a favore dei conduttori di aziende agricole, nonchè ai mezzadri le cui colture siano state compromesse per cause derivanti dagli eventi tellurici o dalle occupazioni di urgenza per installazioni di tende, deposito di materiali e simili».

     Per i fini previsti dall'articolo 6, primo, secondo e terzo comma, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6342 con la denominazione: «Contributi per la riparazione e l'ampliamento dei fabbricati inerenti agli impianti collettivi di raccolta, conservazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, alle cooperative agricole di servizio, agli allevamenti zootecnici a base associativa ed alle malghe, che abbiano subito danni non irrimediabili per effetto degli eventi tellurici, nonchè per la riparazione o sostituzione delle pertinenze, delle attrezzature fisse e mobili e dei macchinari» [35].

     Per i fini previsti dall'articolo 9, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6344 con la denominazione: «Contributi ai caseifici che in base al programma di ristrutturazione, cesseranno l'attività, al fine di concentrare la lavorazione del latte nei caseifici cooperativi razionali di adeguate dimensioni».

     Per i fini previsti dall'articolo 10, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 Categoria XI - il capitolo 6345 con la denominazione: «Contributi alla cooperativa dei produttori zootecnici del Friuli «Friulcarne» per la ricostituzione del patrimonio zootecnico andato perduto, disperso, macellato oppure distrutto per ragioni sanitarie, al fine di favorire la ripresa produttiva del settore».

     Per i fini previsti dall'articolo 11, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 Categoria XI - il capitolo 6340 con la denominazione: «Contributi a favore di imprese che conducono allevamenti avicunicoli ed altri allevamenti specializzati i cui soggetti siano andati perduti, al fine di favorire la ripresa produttiva del settore».

     Per i fini previsti dall'articolo 12, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 Categoria XI - il capitolo 6346 con la denominazione: «Contributi per la ricostituzione delle scorte morte distrutte o danneggiate per effetto degli eventi tellurici».

     Per i fini previsti dall'articolo 13, viene istituito, «per memoria», nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 Categoria XI - il capitolo 6347 con la denominazione: «Contributi agli allevatori che abbiano mantenuto il bestiame nelle zone di residenza e che abbiano incontrato grave disagio per il governo e l'alimentazione dello stesso, per ogni capo di bestiame posseduto».

     Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli di cui ai precedenti commi saranno determinati - ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare competente.

 

     Art. 24.

     Per i fini previsti dall'articolo 5, è autorizzato, per l'esercizio finanziario 1976, il limite d'impegno di lire 1 miliardo [36].

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1978.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, è istituito al Titolo II Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6341 con la denominazione: «Concorso negli interessi su prestiti di soccorso ad ammortamento triennale a favore delle aziende agricole ricadenti nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, che abbiano subito danni a seguito degli eventi tellurici del maggio 1976» e con lo stanziamento complessivo di lire 3 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1978, di cui lire 1 miliardo relativo all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976 [37].

     Per i fini previsti dagli articoli 6, quinto comma, e 7, è autorizzato, per l'esercizio 1976, il limite d'impegno di lire 50 milioni [38].

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1976 al 1995.

     Nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio 1976, viene istituito, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6343 con la denominazione: «Concorso negli interessi sui mutui integrativi per la riparazione l'ampliamento dei fabbricati inerenti alle cooperative agricole che abbiano subito danni non irrimediabili per effetto degli eventi tellurici del maggio 1976, nonchè per la riparazione o sostituzione delle pertinenze, delle attrezzature fisse e mobili e dei macchinari» e con lo stanziamento complessivo di lire 200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1976 al 1979, di cui lire 50 milioni relativi all'annualità autorizzata per l'esercizio 1976 [39].

     Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1980 al 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 25.

     Per i fini previsti dagli articoli 15 e 16, viene istituito nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6348 con la denominazione: «Contributo straordinario all'E.R.S.A. Per l'acquisizione di idonee aree e per la costruzione di ricoveri e relativi annessi per la sistemazione del bestiame di agricoltori singoli ed associati, nonchè per la ricostruzione delle stalle e relativi annessi distrutte o demolite» e con lo stanziamento di lire 10 miliardi per l'esercizio 2976 [40].

     Per i fini previsti dall'articolo 21, viene istituito, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1976- 1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 976, al Titolo II - Sezione V - Rubrica n. 5 - Categoria XI - il capitolo 6349 con la denominazione: «Contributo all'E.R.S.A. per l'integrazione dell'apposito fondo disponibile per la concessione di garanzie fidejussorie di cui all'articolo 12, ultimo comma, della legge regionale 18 luglio 1967, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni» e con lo stanziamento di lire 800 milioni per l'esercizio 1976.

 

     Art. 26.

     All'onere complessivo di lire 14.000 milioni per gli esercizi 1976- 1979, di cui lire 11.850 milioni per l'esercizio 1976, previsto ai precedenti articoli 24 e 25, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 6990 «Fondo di solidarietà regionale per gli interventi conseguenti agli eventi tellurici del maggio 1976 nel Friuli- Venezia Giulia» - dello stato di previsione della spesa del piano finanziario pluriennale per gli esercizi 1976-1979 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1976 [41].

 

     Art. 27.

     I capitoli di spesa di cui ai precedenti articoli 23, 24 e 2S, sono istituiti a completamento di quelli già previsti con l'articolo 6 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15.

 

     Art. 28.

     I contributi concessi ai sensi della presente legge saranno resi pubblici mediante il Bollettino Ufficiale della Regione e l'affissione sugli albi dei Comuni interessati.

     Nei confronti dei beneficiari si applica la disposizione dell'articolo 1 bis del D.L. 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336 [42].

 

     Art. 29.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 1 della L.R. 23 giugno 2010, n. 11.

[2] Ai sensi dell'art. 1, I° comma della L.R. 21 gennaio 1977, n. 7, la locuzione «eventi tellurici del maggio 1976» ricorrenti nel titolo e nel testo della presente legge, deve essere intesa come «eventi tellurici verificatisi a partire dal maggio 1976». Per quanto concerne la denominazione degli Assessorati e/o delle Direzioni regionali vedi ora il combinato disposto degli art. 7, 2 e 6 della L.R. 13 giugno 1980, n. 12.

[3] Articolo così integrato dall'art. 2 della L.R. 21 gennaio 1977, n. 7. Vedi anche l'estensione dei benefici di cui all'art. 1 della L.R. 24 settembre 1976, n. 56; il 2° e 3° comma dell'art. 1 della L.R. 21 gennaio 1977, n. 7 nonchè la nota al titolo della presente legge. Per le domande, vedi, in particolare, l'art. 1 della L.R. 8 aprile 1982, n. 20.

[4] Gli interventi di cui al presente comma possono essere effettuati anche per il periodo 29 maggio - 31 ottobre 1977 giusta primo comma dell'art. 1 della L R. 13 aprile 1978, n. 23.

[5] Vedi la proroga di ulteriori quattro mesi disposta con l'art. 3 della L.R. 21 gennaio 1977, n. 7.

[6] Articolo già sostituito dal 1° comma dell'art. 4 della L.R. 21 gennaio 1977, n. 7 e successivamente modificato dall'art. 2 della L.R. 13 aprile 1978, n. 23. Vedi anche la salvaguardia di cui all'ultimo comma dell'art. 4 della medesima legge.

[7] Comma già sostituito dal 1° comma dell'art. 5 della L.R. 21 gennaio 1977, n. 7 e successivamente modificato dall'art. 3 della L.R. 13 aprile 1978, n. 23. Vedi anche il IV comma dell'art. 18 della legge medesima.

[8] Comma così sostituito dal 1° comma dell'art. 5 della L.R. 21 gennaio 1977, n. 7. Vedi anche la deroga di cui all'ultimo comma del medesimo articolo, nonchè la proroga dei termini di cui all'articolo 4 della L.R. 13 aprile 1978, n. 23.

[9] Comma così sostituito dal 1° comma dell'art. 6 della L.R. 21 gennaio 1977, n. 7. Vedi anche l'ultimo comma dell'art. 6 nonchè l'ultimo comma dell'articolo 17 e il 9° comma dell'art. 18 della legge medesima.

[10] Per la riduzione dei maggiori oneri sopportati dai soggetti destinatari del contributo di cui al presente articolo, vedi gli artt. 2 e 3 della L.R. 8 aprile 1982, n. 20. Vedi, inoltre, gli artt. 4 e 5 della medesima legge regionale e l'art. 1, sesto comma, della L.R. 13 dicembre 1985, n 49.

[11] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 13 aprile 1978, n. 23. Vedi l'ultimo comma dell'art. 17 della L.R. 21 gennaio 1977, n. 7.

[12] Vedi anche l'art. 3 della L.R. 15 gennaio 1982, n. 9.

[13] Per l'istruttoria delle domande di concessione dei contributi vedi anche l'art. 6 della L.R. 13 aprile 1978, n. 23. Per i benefici di cui al presente articolo vedi anche l'art. 7 della legge medesima. L'originario limite di lire 4 milioni è stato così elevato dall'art. 6 della L.R. 8 aprile 1982, n. 20.

[14] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 21 gennaio 1977, n. 7.

[15] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 21 gennaio 1977, n. 7. Vedi il 3° comma dell'art. 18 della legge medesima per i benefici di cui al presente articolo. Vedi anche gli artt. 7 e 8 della L.R. 13 aprile 1978, n. 23.

[16] Comma così sostituito dall'art. 8 della L.R. 21 gennaio 1977, n 7.

[17] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'articolo unico della L.R. 25 giugno 1981, n. 37.

[18] Articolo introdotto dall'art. 9 della L.R. 21 gennaio 1977, n. 7. Vedi anche il 13° comma dell'art. 18 della legge medesima.

[19] Articolo già introdotto dall'art. 9 della L.R. 21 gennaio 1977, n. 7, poi modificato dall'art. 1 della L.R. 22 marzo 1977, n. 16 e così sostituito dall'art. 9 della L.R. 13 aprile 1978, n. 23.

[20] Comma così modificato dall’art. 21 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[21] Vedi il 6° comma dell'art. 18 della L.R. 21 gennaio 1977, n. 7.

[22] Articolo già sostituito dall'art. 10 della L.R. 21 gennaio 1977, n. 7 e così modificato dall'art. 10 della L.R. 13 aprile 1978, n. 23.

[23] Articolo così sostituito dall'art. 11 della L.R. 21 gennaio 1977, n. 7. Vedi anche il 18° comma dell'art. 18 della medesima legge.

[24] Vedi le provvidenze di cui all'art. 29 della L.R. 21 gennaio 1983, n. 9.

[25] Articolo già sostituito dall'art. 12 della L.R. 21 gennaio 1977, n. 7 e così modificato dall'art. 11 della L.R. 13 aprile 1978, n. 23. Vedi anche l'art. 12 di quest'ultima legge regionale nonchè le disposizioni applicative di cui agli artt. 1 e seguenti della L.R. 27 agosto 1979, n. 51, nonchè l'art. 29 della L.R. 21 gennaio 1983, n. 9.

[26] Vedi l'interpretazione autentica relativa al termine «annessi» di cui all'art. 7 della L.R. 8 aprile 1982, n. 20, nonchè la previsione di prestiti integrativi di cui all'art. 5, lettera a), della L.R. 20 novembre 1982, n. 80 e l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 49 della L.R. 17 luglio 1992, n. 20.

[27] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 8 della L.R. 8 aprile 1982, n. 20.

[28] Vedi l'interpretazione autentica di cui all'art. 9 della L.R. 8 aprile 1982, n. 20.

[29] Articolo già sostituito dall'art. 13 della L.R. 21 gennaio 1977, n. 7 e così modificato dagli artt. 14 e 15 della L.R. 13 aprile 1978, n. 23. Vedi anche l'art. 14 della L.R. 21 gennaio 1977, n. 7 e, per le spese ammissibili l'art. 19 della L.R. 13 aprile 1978, n. 23, l'art. 1, sesto comma, della L.R. 13 dicembre 1985, n. 19 e l'art. 65, comma 3, della L.R. 7 settembre 1992, n. 30.

[30] L'originario termine di 5 anni è stato così elevato dall'art. 7, secondo comma, della L.R. 8 aprile 1982, n. 20.

[31] Vedi anche il 2° comma dell'art. 17 della L.R. 21 gennaio 1977, n. 7.

[32] Comma così sostituito dall'art. 16 della L.R. 21 gennaio 1977, n. 7.

[33] Vedi nota che precede. Per il 1°, 3° e 4° comma del presente articolo vedi anche il 1° comma dell'art. 17 della L.R. 21 gennaio 1977, n. 7.

[34] Vedi anche il 1° e 2° comma dell'art. 18 della L.R. 21 gennaio 1977, n. 7.

[35] Vedi anche l'art. 1 della L.R. 2 settembre 1981, n. 65 e l'art. 37 della L.R. 6 agosto 1985, n. 30.

[36] Vedi anche l'art. 1 della L.R. 24 gennaio 1978, n. 6.

[37] Vedi la nota al titolo della presente legge.

[38] Vedi la riduzione del limite di impegno di cui all'art. 3 della L.R. 13 dicembre 1985, n. 49.

[39] Vedi nota che precede.

[40] Vedi anche l'art. 1 della L.R. 2 settembre 1981, n. 65, l'art. 8 della L.R. 29 giugno 1983, n. 70, l'art. 1 della L.R. 13 dicembre 1985, n. 49 e l'art. 54 della L.R. 6 settembre 1991, n. 47.

[41] Vedi la nota [25].

[42] Trattasi dell'obbligo del reimpiego dei contributi nelle zone colpite dagli eventi tellurici pena la revoca dei contributi stessi.