Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 5. sviluppo sociale |
Capitolo: | 5.2 enti ed organi sanitari |
Data: | 09/09/1997 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 141 della legge regionale 7/1988). |
Art. 2. (Sostituzione dei Capi I e II del Titolo VI della Parte III della legge regionale 7/1988). |
Art. 3. (Abrogazione dell'articolo 19 della legge regionale 21/1992 e disposizioni sull'organico del ruolo unico regionale). |
Art. 4. (Modalità di finanziamento delle Aziende sanitarie regionali). |
Art. 5. (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa degli Enti che svolgono le funzioni. del Servizio sanitario regionale). |
Art. 6. (Integrazione all'articolo 21 della legge regionale 12/1994). |
Art. 7. (Modifica dell'articolo 3 della legge regionale 37/1995). |
Art. 8. (Integrazione all'articolo 29 della legge regionale 41/1996). |
Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 33/1988). |
Art. 12. (Integrazione al Titolo VI della legge regionale 49/1996). |
Art. 13. (Trattamento accessorio di personale provinciale). |
Art. 14. (Norma transitoria sulle modalità di finanziamento del servizio sociale dei Comuni). |
Art. 15. (Linee guida per l'erogazione dei servizi socio- assistenziali). |
Art. 16. (Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 51/1993). |
Art. 17. (Integrazione all'articolo 13 della legge regionale 12/1994). |
Art. 18. (Integrazioni alla legge regionale 19/1997). |
Art. 21. (Indennizzo forfetario ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle AA.SS.RR.). |
§ 5.2.77 – L.R. 9 settembre 1997, n. 32.
Modifica dell'assetto del dipartimento dei servizi sociali di cui alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e altre norme in materia di sanità ed assistenza.
(B.U. 11 settembre 1997, n. 37 - S.S. n. 8).
Art. 1. (Sostituzione dell'articolo 141 della
Art. 2. (Sostituzione dei Capi I e II del Titolo VI della Parte III della
Art. 3. (Abrogazione dell'articolo 19 della
1. Le denominazioni «Direzione regionale della sanità» e «Direzione regionale dell'assistenza sociale», ovunque citate in leggi e regolamenti regionali, devono intendersi riferite alla «Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali».
2. L'articolo 19 della
3. L'organico del ruolo unico regionale è diminuito, con riferimento alla qualifica funzionale di dirigente, di cinque unità; è altresì ridotto di due unità il numero massimo degli incarichi di Direttore regionale.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 nonchè quelle di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto dall'1 gennaio 1998.
Art. 4. (Modalità di finanziamento delle Aziende sanitarie regionali).
1. Le Aziende sanitarie regionali, a partire dall'1 gennaio 2000, sono finanziate mediante attribuzione di quote pro capite, pesate per età, del Fondo sanitario regionale. A partire dalla stessa data, le Aziende ospedaliere regionali, il Policlinico universitario a gestione diretta di Udine e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico sono finanziati integralmente a prestazione secondo le tariffe previste dalle norme vigenti.
2. La Giunta regionale definisce annualmente i criteri e le modalità di applicazione del comma 1.
3. Le Aziende sanitarie considerano le quote pro capite pesate per età, di cui al comma 1, per la determinazione del budget dei distretti.
4. L'Agenzia regionale della sanità, sentita l'Assemblea dei sindaci di cui all'articolo 40 della
Art. 5. (Realizzazione di opere pubbliche di iniziativa degli Enti che svolgono le funzioni. del Servizio sanitario regionale).
1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della
2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti interessati inoltrano apposita istanza alla Direzione regionale della sanità entro il termine di centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 6. (Integrazione all'articolo 21 della
Art. 7. (Modifica dell'articolo 3 della
Art. 8. (Integrazione all'articolo 29 della
Art. 9. (Sostituzione dell'articolo 18 della
[(Omissis).]
Artt. 10. - 11. [7]
Art. 12. (Integrazione al Titolo VI della
Art. 13. (Trattamento accessorio di personale provinciale). [9]
[1. Il trattamento accessorio di cui all'articolo 41 quater, comma 2 della
2. L'onere derivante alle Amministrazioni provinciali dalla corresponsione del trattamento accessorio di cui al comma 1 è rimborsato dall'Amministrazione regionale con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 41 quater della
Art. 14. (Norma transitoria sulle modalità di finanziamento del servizio sociale dei Comuni). [10]
[1. Ai fini del riparto per l'anno 1997 dei contributi rivolti al sostegno del servizio sociale dei Comuni ai sensi della vigente normativa regionale in materia, è condizione sufficiente per l'assegnazione l'avvenuta individuazione, da parte dell'assemblea dei sindaci di distretto, del Comune referente organizzativo e contabile, unitamente all'attestazione che è già stato avviato il processo di adeguamento di cui all'articolo 21, comma 6, della
Art. 15. (Linee guida per l'erogazione dei servizi socio- assistenziali). [11]
[1. L'Amministrazione regionale, nell'ambito della sua funzione di indirizzo e coordinamento e con specifico riferimento all'articolo 9, comma 1, lettera d), della
a) dell'accesso ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali;
b) del livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali;
c) della contribuzione dell'utenza e delle persone civilmente obbligate agli alimenti.
2. Il livello minimo di soddisfazione delle esigenze fondamentali dei singoli e dei nuclei familiari è individuato prendendo come parametro di riferimento una quota base; viene aggiunto, sino ad un massimo prestabilito, l'ammontare di dati oneri.
3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 della
Art. 16. (Modifica dell'articolo 4 della
Art. 17. (Integrazione all'articolo 13 della
Art. 18. (Integrazioni alla
[(Omissis) [15].]
Artt. 19. - 20. [16]
Art. 21. (Indennizzo forfetario ai Direttori generali, amministrativi e sanitari delle AA.SS.RR.). [17]
[1. Le Aziende sanitarie regionali sono autorizzate a corrispondere, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge ai Direttori generali, ai Direttori amministrativi ed ai Direttori sanitari che provengono da fuori Regione, un indennizzo forfetario in relazione alle spese sostenute e ai disagi connessi all'ubicazione della residenza o della dimora rispetto alla sede dell'azienda presso cui i predetti sono nominati.
2. Qualora ricorrano le condizioni di disagio previste al comma 1, l'indennizzo forfetario spetta anche al Direttore generale ed ai Direttori delle strutture operative e di Servizi di supporto dell'Agenzia regionale della Sanità, nominati con contratto di diritto privato, ai sensi dell'articolo 4 della
3. La Giunta regionale stabilisce con proprio provvedimento la misura dell'indennizzo di cui al comma 1.]
[1] Sostituisce l'art. 141 della
[2] Sostituisce il Titolo VI, Capi I e II, della
[3] Articolo abrogato dall'art. 56 della
[4] Integra l'art. 3 della
[5] Integra l'art. 29, comma 4, della
[6] Articolo abrogato dall’art. 65 della
[7] Articoli abrogati dall’art. 65 della
[8] Articolo abrogato dall’art. 65 della
[9] Articolo abrogato dall’art. 65 della
[10] Articolo abrogato dall’art. 65 della
[11] Articolo abrogato dall’art. 65 della
[12] Modifica l'art. 4, comma 4, della
[13] Articolo abrogato dall'art. 56 della
[14] Articolo abrogato dall’art. 32 della
[15] Aggiunge l'art. 2 bis alla
[16] Modificano rispettivamente gli artt. 4 e 9 della
[17] Articolo abrogato dall'art. 9 della