§ 4.1.52 – L.R. 1 settembre 1982, n. 75.
Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica ed edilizia abitativa (cartografia)
Data:01/09/1982
Numero:75


Sommario
Art. 1.  Obiettivi dell'azione regionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.
Art. 2.  Risorse finanziarie.
Art. 3.  Progetti biennali di intervento.
Art. 4.  Coordinamento tra disponibilità delle aree e nuovi interventi costruttivi.
Art. 5.  Pianificazione delle risorse.
Art. 6.  [14]
Art. 7.  Competenze della Regione.
Art. 8.  Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale.
Art. 9.  [24]
Art. 10.  [25]
Art. 11.  [26]
Art. 12.  Istituti autonomi per le case popolari.
Art. 13.  Organi degli I.A.C.P.
Art. 14.  Durata in carica e revoca.
Art. 15.  Costituzione e regolamento dei rapporti patrimoniali.
Art. 16.  (Vigilanza).
Art. 17.  Edilizia residenziale pubblica.
Art. 18.  Edilizia sovvenzionata.
Art. 19.  Edilizia convenzionata.
Art. 20.  Edilizia agevolata.
Art. 21.  Operatori.
Art. 22.  Requisiti delle imprese.
Art. 23.  Requisiti delle cooperative edilizie.
Art. 24.  Requisiti dei privati operatori e beneficiari.
Art. 25.  Composizione del nucleo familiare.
Art. 25 bis.  Tempo di accertamento e riferimento dei requisiti.
Art. 29.  Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi.
Art. 30.  Competenza della Commissione.
Art. 31.  Competenze delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici.
Art. 32.  Commissione tecnica regionale.
Art. 33.  Parere della Commissione tecnica regionale.
Art. 33 bis.  Esame tecnico sui progetti di edilizia convenzionata ed agevolata.
Art. 34.      (Omissis)
Art. 35.  Collaudo degli interventi di edilizia sovvenzionata e riserve.
Art. 36.  Dichiarazione di regolare esecuzione e ricorso alla trattativa privata.
Art. 37.  Accertamento dello stato di avanzamento dei lavori.
Art. 38.  Vigilanza e sanzioni.
Art. 39.  (Obblighi dei beneficiari).
Art. 39 bis.  (Norma di sanatoria per i beneficiari di contributo decaduti).
Art. 40.  Morte del beneficiario.
Art. 41.  Competenze dell'Assessore ai lavori pubblici.
Art. 42.  [81]
Art. 43.  Domande e bandi.
Art. 44.  Programmi integrati di intervento.
Art. 45.  Individuazione dei beneficiari.
Art. 46.  Regime degli alloggi di cooperative.
Art. 47.  Definizione alloggi edilizia sovvenzionata.
Art. 48.  Bando di concorso.
Art. 49.  Presentazione delle domande ed istruttoria.
Art. 50.  Graduatoria e ricorsi.
Art. 51.  Punteggi.
Art. 52.  Particolari disposizioni per gli sfrattati.
Art. 53.  Efficacia della graduatoria.
Art. 54.  Riserva per particolari categorie di persone.
Art. 55.  Riserva per pubblica utilità.
Art. 56.  Assegnazione degli alloggi.
Art. 57.  Cambio di alloggio.
Art. 58.  Decesso.
Art. 59.  Accertamento della mancanza di requisiti alla consegna.
Art. 60.  Annullamento dell'assegnazione.
Art. 61.  Revoca dell'assegnazione.
Art. 62.  Rilascio degli alloggi.
Art. 63.  Ricorsi.
Art. 64.  Assegnazione alloggi di risulta.
Art. 65.  (Canone di locazione e piani finanziari).
Art. 66.  Piani finanziari.
Art. 67.  Comunicazione reddito e composizione del nucleo familiare.
Art. 68.  Anagrafe dell'utenza.
Art. 69.  Cessioni in proprietà.
Art. 70.  Determinazione del prezzo.
Art. 71.  Regime degli alloggi ceduti.
Art. 71 bis.  (Riacquisizione di alloggi venduti).
Art. 72.  Estensione della normativa.
Art. 73.  Gestione autonoma.
Art. 74.  Alloggi per lavoratori agricoli dipendenti.
Art. 75.  Distribuzione ambiti all'interno dei piani di zona.
Art. 76.  Delega agli I.A.C.P.
Art. 77.  Autorizzazione alla formazione del piano di zona.
Art. 78.  Contributi.
Art. 79.  Reimpiego delle entrate.
Art. 80.  Costituzione del Fondo di rotazione e beneficiari.
Art. 81.  Destinazione.
Art. 82.  Misura delle anticipazioni.
Art. 83.  Rimborso e garanzie.
Art. 84.  Modalità di erogazione delle anticipazioni.
Art. 85.  Quantificazione dei contributi.
Art. 85 bis.  (Provvedimenti d'impegno ed attività conseguenti).
Art. 86.  Convenzioni.
Art. 87.  Controllo.
Art. 88.  Determinazione del contributo e finalità dell'intervento.
Art. 89.  Contributi all'edilizia rurale.
Art. 90.  Contributi agli emigranti.
Art. 91.  Domande.
Art. 92.  Provvedimenti di impegno.
Art. 93.  Erogazione dei contributi.
Art. 93 bis.  Contributi ridotti per l'edilizia agevolata.
Art. 94.  Anticipazioni alternative.
Art. 95.  Concessione, erogazione delle anticipazioni e garanzie.
Art. 96.  Rientri.
Art. 96 bis.  (Restituzione di somme all'Amministrazione regionale).
Art. 97.  Impegnabilità dei limiti.
Art. 97 bis.  Buoni casa.
Art. 98.  Unità di contributo ridotte.
Art. 99.  Contributi.
Art. 100.  Alloggi parcheggio.
Art. 101.  Assegnatari e requisiti.
Art. 102.  Graduatoria.
Art. 103.  Pubblicazione ed opposizione.
Art. 104.  Durata della locazione.
Art. 105.  Provvidenze per i disabili.
Art. 106.  Provvidenze per i militari.
Art. 107.  Fondo sociale per i conduttori meno abbienti.
Art. 108.  Esame domande.
Art. 109.  Priorità per gli sfrattati.
Art. 110.  Priorità nella cessione della convenzionata I.A.C.P.
Art. 111.  Delega agli I.A.C.P.
Art. 112.  Contributi e quote al Consorzio regionale fra gli I.A.C.P.
Art. 113.  Erogazione anticipata dei contributi.
Art. 114.  Garanzia regionale sui mutui.
Art. 115.  Convenzioni con Istituti di credito.
Art. 116.  Provvedimenti cumulativi per programmi.
Art. 117.  Contributi integrativi.
Art. 118.  Interventi di recupero.
Art. 119.  Spese tecniche.
Art. 119 bis.  (Ammissibilità a contributo degli oneri fiscali).
Art. 120.  Liquidazione e frazionamento dei contributi e delle anticipazioni.
Art. 120 bis.  Pagamenti agli Istituti di credito.
Art. 121.  Caratteristiche degli alloggi.
Art. 122.  Incrementi per i territori montani.
Art. 123.  Rapporti tra norme regionali e statali.
Art. 124.  Scelta e requisiti degli operatori.
Art. 125.  Rapporti con il F.R.I.E.
Art. 126.  Non applicazione di norme della legge 8 agosto 1977, n. 513.
Art. 127.  Esenzioni tributarie.
Art. 128.  Testo organico.
Art. 129.  Norme transitorie per l'edilizia convenzionata e agevolata.
Art. 130.  Norme transitorie per l'edilizia sovvenzionata.
Art. 131.  Rinnovo degli organi.
Art. 132.  Applicazione automatica di norme per l'edilizia convenzionata.
Art. 133.  Realizzazioni fuori dei Peep.
Art. 134.  Modalità di programmazione in attesa del piano regionale.
Art. 135.  Trasformazione delle cooperative indivise.
Art. 136.  Completamento alloggi cooperative.
Art. 137.  Integrazione programmi in corso.
Art. 138.  Estensione norma edilizia rurale.
Art. 139.  Abitazioni realizzate con la legge regionale 6 luglio 1966, n. 12.
Art. 140.  Normativa tecnica.
Art. 141.  Operatività della nuova normativa sui canoni.
Art. 142.  Elenco collaudatori.
Art. 143.  [307]
Art. 144.  [309]
Art. 145.  [310]
Art. 146.  [311]
Art. 147.  [313]
Art. 148.  [314]
Art. 149.  [316]
Art. 150.  [318]
Art. 151.  [320]
Art. 152.  [321]
Art. 153.  [322]
Art. 154.  [324]
Art. 155.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione


§ 4.1.52 – L.R. 1 settembre 1982, n. 75.

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica. [1]

(B.U. 10 settembre 1982, n. 86).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI PROGRAMMATICHE E PRELIMINARI [2]

 

Art. 1. Obiettivi dell'azione regionale nel settore dell'edilizia residenziale pubblica. [3]

     1. La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia promuove l'acquisizione della prima casa in proprietà e sostiene lo sviluppo dell'edilizia abitativa mediante interventi di edilizia sovvenzionata, convenzionata ed agevolata diretti al recupero, alla costruzione ed all'acquisto di abitazioni.

     2. L'azione della Regione deve considerare in forma prioritaria le esigenze del recupero del patrimonio edilizio esistente e della sua riqualificazione urbana.

     3. Nell'ambito dell'azione di cui al comma 2, la Regione riserva pure particolare attenzione alle esigenze di recupero dei borghi friulani, montani e carsici [4].

 

     Art. 2. Risorse finanziarie. [5]

     1. L'azione della Regione deve essere improntata a criteri di coordinamento di tutte le risorse finanziarie destinate all'edilizia di provenienza statale, regionale e comunitaria, ivi comprese quelle di istituti assicurativi e di enti previdenziali [6].

 

     Art. 3. Progetti biennali di intervento. [7]

     (Omissis) [8].

 

     Art. 4. Coordinamento tra disponibilità delle aree e nuovi interventi costruttivi. [9]

     (Omissis) [10].

     I finanziamenti previsti da leggi statali o regionali per l'acquisizione di aree ed opere di urbanizzazione, possono essere concessi soltanto a Comuni nei quali siano localizzati programmi costruttivi di edilizia sovvenzionata e convenzionata.

     (Omissis) [11].

 

     Art. 5. Pianificazione delle risorse. [12]

     1. La pianificazione delle risorse destinate all'edilizia residenziale pubblica viene effettuata sulla base delle disposizioni di cui alla legge regionale 1º marzo 1988, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. La scelta degli operatori e la localizzazione degli interventi viene effettuata dalla Giunta regionale - in attuazione delle disposizioni di cui alla legge regionale 28 agosto 1992, n. 29 - sulla base di criteri oggettivi.

     3. Ai fini di cui al comma 2 la Regione considera con particolare attenzione gli strumenti dei programmi integrati di intervento e dei bandi [13].

 

          Art. 6. [14]

     (Omissis) [15].

 

TITOLO II

ASSETTO ISTITUZIONALE DELL'INTERVENTO REGIONALE

NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ABITATIVA [16]

CAPO I

Competenze nell'ambito dell'amministrazione regionale

 

     Art. 7. Competenze della Regione. [17]

     In armonia con quanto previsto dagli articoli 5, numero 18, e 8 dello Statuto di autonomia e dalle norme di attuazione dello stesso, la Regione Friuli-Venezia Giulia esercita tutte le attribuzioni amministrative già di competenza degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di edilizia residenziale pubblica.

 

     Art. 8. Attribuzioni del Presidente della Giunta regionale. [18]

     E' rimesso al Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, il compito di provvedere, attraverso appositi decreti da registrare alla Corte dei conti:

     a) [19];

     b) [20];

     c) alla revisione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, dei limiti di reddito e della detrazione per familiari a carico di cui all'articolo 24, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati quale risulta dalle rilevazioni dell'ISTAT [21];

     d) alla emanazione delle norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione, la vigilanza ed il collaudo degli interventi di edilizia residenziale pubblica, finalizzate all'obiettivo prioritario della riduzione dei costi di costruzione ed al miglioramento della qualità del prodotto edilizio ed al risparmio energetico;

     e) [22];

     f) alla emanazione, per ogni canale di intervento contributivo, delle norme procedurali e degli schemi tipo di tutti gli atti di competenza dei beneficiari, degli operatori, dei Comuni e della Regione, necessari al perfezionamento tecnico ed amministrativo delle iniziative [23];

     g) all'adeguamento delle unità di contributo, dei massimali di spesa ammissibile a contributo, della durata dell'ammortamento e dei tassi di interesse, nonché delle fasce di reddito previsti dagli articoli 78, 82, 85, 88, 89, 90, 94, 108 e 118 della presente legge, in conseguenza dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle rilevazioni dell'ISTAT, della lievitazione dei costi di costruzione nell'edilizia, delle variazioni dei tassi di interesse del credito fondiario ed edilizio, della necessità di adeguamento, per esigenze di uniformità, alle eventuali variazioni di contributi statali.

 

          Art. 9. [24]

 

CAPO II

Enti pubblici operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica

 

     Art. 10. [25]

 

     Art. 11. [26]

 

     Art. 12. Istituti autonomi per le case popolari. [27]

 

     Art. 13. Organi degli I.A.C.P. [28]

 

     Art. 14. Durata in carica e revoca. [29]

 

     Art. 15. Costituzione e regolamento dei rapporti patrimoniali. [30]

 

     Art. 16. (Vigilanza). [31]

 

TITOLO III

ASSETTO GESTIONALE DELL'EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA [32]

CAPO I

Categoria di intervento pubblico

 

     Art. 17. Edilizia residenziale pubblica. [33]

     Ai fini della presente legge si considerano interventi di edilizia residenziale pubblica quelli posti in essere dagli operatori di cui al successivo articolo 21 a carico dello Stato o di enti pubblici o comunque ammessi a benefici o ad agevolazioni creditizie previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni della Comunità Europea o di altri organismi internazionali, nonché da Istituti assicurativi e da Enti previdenziali.

     Gli interventi di edilizia residenziale pubblica comprendono gli interventi di edilizia sovvenzionata, quelli di edilizia convenzionata, nonché quelli di edilizia agevolata.

 

     Art. 18. Edilizia sovvenzionata. [34]

     Si considerano interventi di edilizia sovvenzionata quelli posti in essere da Enti pubblici diretti alla costruzione, all'acquisto od al recupero di abitazioni da destinare alla generalità dei cittadini secondo la disciplina prevista dal successivo Titolo IV, Capo II, con esclusione, pertanto, per quelli da destinare a dipendenti civili e militari dello Stato per esigenze di servizio.

 

     Art. 19. Edilizia convenzionata. [35]

     Si considerano interventi di edilizia convenzionata quelli posti in essere dagli operatori di cui al successivo articolo 21 con benefici od agevolazioni creditizie previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni della Comunità Europea o di altri organismi internazionali, nonché da Istituti assicurativi ed Enti previdenziali, per i quali la determinazione del prezzo di cessione od assegnazione, dei canoni di locazione e dei contributi di uso degli alloggi costituisce oggetto di apposita convenzione con il Comune.

 

     Art. 20. Edilizia agevolata. [36]

     Si considerano interventi di edilizia agevolata quelli posti in essere dagli operatori di cui al successivo articolo 21 con i benefici e le agevolazioni creditizie comunque previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni della Comunità Europea o di altri organismi internazionali, nonché da Istituti assicurativi ed Enti previdenziali e per i quali non è prevista la convenzione di cui all'articolo precedente.

 

CAPO II

Operatori e requisiti

 

     Art. 21. Operatori. [37]

     Gli interventi di edilizia sovvenzionata programmati dalla Regione sono attuati, ai sensi delle leggi vigenti in materia, dagli I.A.C.P. e, limitatamente agli interventi di recupero, escluso comunque il patrimonio in gestione agli I.A.C.P., dai Comuni [38].

     Gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, programmati dalla Regione, sono attuati dagli I.A.C.P., dalle cooperative edilizie e loro consorzi, dai privati e dalle imprese [39].

     Gli interventi di edilizia agevolata finanziati dalla Regione sono attuati dai privati [40].

 

     Art. 22. Requisiti delle imprese. [41]

     Per essere ammesse agli interventi di edilizia convenzionata le imprese e le cooperative di produzione e lavoro devono essere iscritte all'Albo nazionale dei costruttori categoria 2ª per un importo non inferiore al massimale di spesa ammissibile a contributo [42].

 

     Art. 23. Requisiti delle cooperative edilizie. [43]

     1. Possono essere ammesse a finanziamento per interventi di edilizia convenzionata le cooperative edilizie che siano iscritte al Registro regionale delle cooperative e risultino in regola con le disposizioni relative alla revisione previste dalla Parte II, Capo III della legge regionale 20 novembre 1982, n. 79, e successive modifiche ed integrazioni.

     2. Ai fini di cui al comma 1, gli amministratori delle cooperative edilizie devono possedere i seguenti requisiti:

     a) essere soci prenotatari degli alloggi oggetto del finanziamento ovvero soci assegnatari di alloggi precedentemente realizzati dalla stessa cooperativa. E' tuttavia consentito, per non più di due amministratori, non essere prenotatari od assegnatari;

     b) non essere amministratori o soci di altre cooperative edilizie;

     c) non essere proprietari di alloggi adeguati alle necessità del proprio nucleo familiare, al di fuori di quello eventualmente assegnato dalla cooperativa stessa.

     3. Per le medesime finalità, il Presidente del Collegio sindacale deve risultare iscritto all'Albo regionale dei revisori di società cooperative [44].

     4. Sono considerate cooperative edilizie a proprietà indivisa quelle il cui statuto prevede per tutta la durata del rapporto contributivo il divieto di cessione in proprietà degli alloggi ai soci o a terzi.

     5. Sono considerate cooperative a proprietà individuale quelle che hanno quale scopo sociale l'assegnazione in proprietà della prima casa [45].

 

     Art. 24. Requisiti dei privati operatori e beneficiari. [46]

     1. Per gli interventi di edilizia residenziale pubblica i privati che richiedono contributi di edilizia agevolata, i soci assegnatari di cooperative edilizie, gli acquirenti dalle imprese e dagli Istituti autonomi per le case popolari, gli aspiranti inquilini degli Istituti autonomi per le case popolari, dei Comuni e delle imprese devono possedere i seguenti requisiti:

     a) avere la cittadinanza di uno Stato membro della Comunità economica europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, possedere il permesso di soggiorno previsto dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in corso di validità nonché prestare attività lavorativa nel territorio regionale;

     b) essere residenti, ovvero prestare attività lavorativa in regione, ovvero essere emigranti, ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, essere residenti in regione da almeno cinque anni. Sono parificati ai residenti nel comune di nascita coloro che sono nati in regione ed intendono ristabilire la loro residenza in regione;

     c) non essere proprietari o nudi proprietari di altra abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi adeguato l'alloggio composto da un numero di vani catastali pari o superiore al numero, maggiorato di tre, dei componenti il nucleo familiare. E’ comunque considerato inadeguato un alloggio composto da non più di quattro vani catastali. In caso di proprietà o comproprietà di più alloggi, si sommano i vani di proprietà o i vani teoricamente corrispondenti alla quota di comproprietà di ogni singolo alloggio. Viene inoltre considerato inadeguato l'alloggio dichiarato inabitabile con apposito provvedimento del sindaco per motivi di natura statica o igienico- sanitaria, ovvero dichiarato non conforme alla normativa sul superamento delle barriere architettoniche, quando il richiedente il contributo o altra persona con lui convivente sia portatore di un handicap motorio [47];

     d) non aver altra volta beneficiato di contributi di edilizia convenzionata od agevolata, ivi compresa la cessione di alloggio di edilizia sovvenzionata;

     e) fruire di un reddito annuo complessivo imponibile agli effetti dell'IRPEF, per gli interventi di edilizia sovvenzionata, inferiore a lire 30.600.000 e, per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, inferiore a lire 50.000.000 [48].

     2. Non possono concorrere all'assegnazione di alloggi di edilizia sovvenzionata coloro i quali, alla data di pubblicazione del bando, siano già inquilini di un alloggio di edilizia sovvenzionata.

     3. Per gli emigranti che siano lavoratori dipendenti, si prescinde dal requisito del reddito, se prodotto all'estero.

     4. Per i richiedenti che recuperano, in regime di edilizia agevolata, od acquistano, in regime di edilizia convenzionata, un alloggio oggetto di intervento di recupero negli ambiti soggetti a piani di recupero, si prescinde dal requisito di cui alla lettera e) del comma 1.

     5. Il reddito cui fare riferimento è quello derivante dalla somma dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il nucleo familiare quale risultano dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della deliberazione della Giunta regionale di ammissione a contributo, ovvero prima del bando di concorso per interventi di edilizia sovvenzionata nonché per interventi di edilizia convenzionata a cura degli Istituti autonomi per le case popolari e delle imprese.

     6. Per ogni componente il nucleo familiare che non produce alcun reddito, è prevista una riduzione del reddito complessivo imponibile del nucleo familiare pari a lire 3.000.000; nel caso di redditi misti, la riduzione opera sul reddito imponibile derivante da lavoro dipendente.

     7. I redditi imponibili derivanti da lavoro dipendente, dopo la riduzione di cui al comma 6, sono calcolati nella misura del 60%.

     8. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 viene riferito al Comune o ad uno dei Comuni compresi nell'ambito territoriale cui si riferisce il bando di concorso.

     9. Per gli interventi di edilizia sovvenzionata è data facoltà agli emigranti di concorrere in un solo comune.

     10. Agli effetti della presente legge si considerano emigranti coloro che prima dell'espatrio risiedevano in regione, hanno compiuto oltre due anni di permanenza all'estero e, se rimpatriati, lo sono da non più di un anno alla data di riferimento dei requisiti soggettivi. Sono altresì equiparati agli emigranti i discendenti maggiorenni sino al terzo grado degli stessi, anche se nati all'estero che, se rimpatriati, lo sono da non più di un anno alla data di riferimento dei requisiti soggettivi [49].

     11. Agli effetti del requisito di cui alla lettera d) del comma 1, può beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica anche chi, avendo ottenuto l'erogazione anche parziale di un contributo, vi rinunzia ovvero decade e restituisce quanto già percepito. La relativa domanda di contributo può essere presentata dopo il provvedimento di revoca dell'originario contributo e la sua completa restituzione.

     12. Possono presentare domanda per beneficiare di interventi di edilizia residenziale pubblica solo persone maggiorenni.

     13. I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono richiesti in capo al solo richiedente; i requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del medesimo comma 1 devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare come definito dall'articolo 25.

     13 bis. Per i richiedenti già beneficiari di agevolazioni a suo tempo concesse per l'acquisizione dell'alloggio di cui viene disposto l'esproprio per pubblica utilità, si prescinde dai requisiti di cui alle lettere c) e d) del comma 1, purchè le procedure espropriative risultino già attivate al momento di riferimento dei requisiti soggettivi stabilito dall'articolo 25 bis, come inserito dall'articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45 [50].

 

     Art. 25. Composizione del nucleo familiare. [51]

     1. Ai fini di cui all'articolo 24 per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dal convivente 'more uxorio' nonché dai figli minori.

     2. Agli effetti del comma 1 fanno fede le risultanze della certificazione anagrafica relativa allo stato di famiglia del richiedente rilasciato dal Comune di residenza riferito, per gli interventi di edilizia agevolata e convenzionata, alla data di richiesta della documentazione certificante i requisiti soggettivi.

     3. E' consentita la presentazione di domanda per beneficiare di interventi di edilizia residenziale pubblica anche in forma associata da parte di due persone maggiorenni che dichiarano di voler contrarre matrimonio o di convivere 'more uxorio'.

4. Nel caso di cui al comma 3, ai fini dell'accertamento dei requisiti si valuta in forma cumulativa solo la posizione dei richiedenti, prescindendo dai nuclei familiari di provenienza.

     5. Coloro che richiedono di beneficiare degli interventi di edilizia residenziale pubblica devono, nella domanda, indicare pure il domicilio ed il numero di codice fiscale proprio e dei componenti il nucleo familiare [52].

 

     Art. 25 bis. Tempo di accertamento e riferimento dei requisiti. [53]

     1. Salvo diverse disposizioni contenute nelle singole leggi di finanziamento, i requisiti di cui al presente Capo vengono accertati:

     a) per gli interventi di edilizia agevolata a cura dei privati, all'atto in cui viene emesso il provvedimento di concessione del contributo regionale e con riferimento, salvo che per il reddito, alla data della domanda;

     b) per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle cooperative, all'atto di erogazione del contributo e con riferimento, salvo che per il reddito, alla data della domanda;

     c) per gli interventi di edilizia convenzionata a cura degli Istituti autonomi per le case popolari e delle imprese, all'atto della liquidazione finale o di frazionamento del contributo, con riferimento alla data di pubblicazione del bando di prenotazione;

     d) per gli interventi di edilizia sovvenzionata, alla data di pubblicazione del bando [54].

 

     Artt. 26. - 28. [55]

 

CAPO IV

Organi competenti all'accertamento dei requisiti soggettivi

 

     Art. 29. Commissioni per l'accertamento dei requisiti soggettivi. [56]

 

     Art. 30. Competenza della Commissione. [57]

 

     Art. 31. Competenze delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici. [58]

     L'accertamento della sussistenza dei requisiti soggettivi per gli interventi di edilizia agevolata a cura dei privati è effettuato dalle Direzioni provinciali dei lavori pubblici territorialmente competenti salvo quanto previsto per la concessione di mutui agevolati concessi dagli Istituti di credito in attuazione di specifiche convenzioni con l'Amministrazione regionale.

 

CAPO V

Accertamento dei requisiti oggettivi

 

     Art. 32. Commissione tecnica regionale. [59]

 

     Art. 33. Parere della Commissione tecnica regionale. [60]

 

     Art. 33 bis. Esame tecnico sui progetti di edilizia convenzionata ed agevolata. [61]

     1. E' rimesso alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici il compito di esprimere parere sui progetti di edilizia convenzionata, sulle relative varianti sostanziali, nonché sugli elaborati tecnici che sono previsti dalla normativa tecnica di cui all'articolo 8, primo comma, lettera d) [62].

     2. Il parere per i progetti di edilizia convenzionata è vincolante ai fini della convenzione di cui al successivo articolo 86.

     3. L'esame dei progetti relativi ad interventi di edilizia agevolata viene effettuato dalle Direzioni provinciali in sede di istruttoria dei provvedimenti di concessione del contributo, salvo quanto previsto per la concessione di mutui agevolati concessi dagli Istituti di credito in attuazione di specifiche convenzioni con l'Amministrazione regionale.

     4. Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese il Direttore dei lavori viene nominato dall'operatore su designazione del Sindaco del Comune.

 

     Art. 34.

     (Omissis) [63].

 

     Art. 35. Collaudo degli interventi di edilizia sovvenzionata e riserve. [64]

     1. Gli interventi di edilizia sovvenzionata sono sottoposti a collaudo secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia di lavori pubblici.

     2. [65].

 

     Art. 36. Dichiarazione di regolare esecuzione e ricorso alla trattativa privata. [66]

     Per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, la dichiarazione di regolare esecuzione redatta dal Direttore dei lavori, controfirmata dal Sindaco o da un suo delegato e vistata - ai soli effetti della regolarità formale ed istruttoria - dal Direttore provinciale dei lavori pubblici, sostituisce a tutti gli effetti il collaudo.

     Per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata sono comunque consentiti, senza alcuna autorizzazione preventiva, il ricorso alla trattativa privata, o l'esecuzione dei lavori in economia diretta.

     Per gli interventi di edilizia sovvenzionata è consentito il ricorso alla trattativa privata nei casi espressamente previsti senza necessità di preventiva autorizzazione.

     Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura di cooperative edilizie resta ferma l'applicazione dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 e successive modifiche ed integrazioni [67].

     Le imprese ammesse a contributi di edilizia convenzionata sono tenute ad eseguire in proprio i lavori compresi nella convenzione, salvo quanto previsto dal comma successivo [68].

     E' tuttavia consentito all'impresa convenzionata di avvalersi di altre imprese, iscritte all'Albo nazionale dei costruttori secondo la legislazione vigente, purché l'impresa convenzionata stessa esegua lavori pari almeno al 30% del costo di costruzione dell'intervento convenzionato [69].

     L'inosservanza delle disposizioni di cui ai precedenti quarto, quinto e sesto comma comporta la decadenza dal contributo concesso.

 

     Art. 37. Accertamento dello stato di avanzamento dei lavori. [70]

     L'accertamento dello stato di avanzamento dei lavori per gli interventi di edilizia sovvenzionata è demandato all'Ente operatore il cui legale rappresentante appone il visto di regolarità sui relativi documenti. Tale adempimento, ove ricorra il caso, costituisce ordinativo diretto ad autorizzare la somministrazione dei mutui e dei contributi.

 

CAPO VI

Vigilanza

 

     Art. 38. Vigilanza e sanzioni. [71]

     Le Direzioni provinciali dei lavori pubblici esercitano la vigilanza ispettiva sulla regolare esecuzione dei programmi di edilizia convenzionata ed agevolata [72].

     Quando nell'esercizio della vigilanza di cui al comma precedente si ravvisino delle irregolarità, o ritardi non giustificati, nell'esecuzione dei lavori, il Direttore provinciale dei lavori pubblici interviene presso l'operatore informandone contemporaneamente la Direzione regionale dei lavori pubblici ed il Comune.

     Dei ritardi e delle irregolarità si deve tener conto - oltre che agli effetti delle disposizioni in vigore che espressamente li considerano come produttivi di sanzioni - in sede di successive ripartizioni di finanziamenti.

     Nei casi di irregolarità e ritardi particolarmente gravi, la giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, può disporre la revoca dei contributi concessi ed il conseguente obbligo di restituzione di quelli erogati.

 

     Art. 39. (Obblighi dei beneficiari). [73]

     1. I beneficiari degli interventi di edilizia agevolata e convenzionata hanno l'obbligo di richiedere al Comune la nuova residenza nell'alloggio oggetto di contribuzione entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione del provvedimento di liquidazione definitiva del contributo e di mantenerla per tutto il periodo di erogazione dello stesso.

     2. L'inosservanza della prescrizione di cui al comma 1, il trasferimento della residenza, la locazione o l'alienazione dell'alloggio, l'estinzione anticipata del mutuo bancario, comportano la revoca del contributo, dal momento del verificarsi dell'inosservanza e la restituzione delle quote di contributo eventualmente liquidate successivamente, maggiorate del tasso di interesse legale decorrente dalla data delle singole erogazioni.

     3. I soci assegnatari delle cooperative edilizie a proprietà indivisa hanno l'obbligo di risiedere nell'alloggio e di non sublocarlo per tutta la durata del rapporto di contribuzione.

     4. La sostituzione dei soci assegnatari di cooperative edilizie a proprietà indivisa - che è disciplinata dallo statuto della cooperativa - con altri soci, deve essere preceduta dalla verifica dei requisiti soggettivi prescritti in capo al subentrante e comunicata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici. L'assegnazione dell'alloggio ad un socio non avente i requisiti soggettivi prescritti ovvero la mancata residenza nell'alloggio per un periodo superiore a 6 mesi comporta la revoca del contributo afferente all'alloggio stesso limitatamente alle quote non ancora percepite.

     5. In caso di divorzio o separazione legale, ovvero di scioglimento della convivenza «more uxorio», i contributi e le anticipazioni si trasferiscono al coniuge o convivente che continua a risiedere nell'alloggio e ne acquisisce l'intera proprietà, purché in possesso dei requisiti soggettivi al momento dell'istanza di subentro nel contributo. Sono fatti salvi i requisiti soggettivi già verificati nei confronti del subentrante già cobeneficiario del contributo.

 

     Art. 39 bis. (Norma di sanatoria per i beneficiari di contributo decaduti). [74]

     1. Coloro i quali, avendo richiesto l'autorizzazione assessorile a vendere l'alloggio oggetto di contributo ai sensi dell'articolo 39 della presente legge, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge regionale 24 luglio 1995, n. 31, hanno proceduto all'alienazione dello stesso prima del rilascio dell'autorizzazione medesima, successivamente intervenuta, ovvero dopo i termini stabiliti con il provvedimento di autorizzazione, non sono tenuti - in via di sanatoria - alla restituzione dei contributi percepiti disposta con il provvedimento di revoca.

 

     Art. 40. Morte del beneficiario. [75]

     In caso di morte del beneficiario di interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, i contributi si trasferiscono al cobeneficiario che acquisisce l'intera proprietà, ovvero all'erede che subentra nella proprietà dell'alloggio solo se quest'ultimo trasferirà la propria residenza nell'alloggio entro 6 mesi dalla morte del beneficiario ed al momento del decesso del beneficiario possiede i requisiti soggettivi prescritti: in caso contrario il contributo è revocato con effetto dalla morte del beneficiario [76].

     La disposizione di cui al comma precedente si applica anche ai soci assegnatari di cooperative; in tal caso, se il subentrante non ha i requisiti soggettivi prescritti, il contributo è revocato con effetto dalla morte del beneficiario limitatamente all'alloggio oggetto di successione.

     Nel caso in cui la proprietà dell'alloggio per il quale è stato concesso il contributo si trasferisca "mortis causa" "pro quota" al coniuge ed ai figli, il rapporto contributivo continua in capo all'erede che possiede i requisiti prescritti dalla legge e che risiede o trasferisce la propria residenza nell'alloggio entro i termini di cui al primo comma, prescindendo dalla riunione della proprietà in capo allo stesso [77].

 

     Art. 41. Competenze dell'Assessore ai lavori pubblici. [78]

     Compete all'Assessore ai lavori pubblici, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'articolo 4, lettere e) ed m), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la vigilanza sugli operatori ed i beneficiari di interventi di edilizia residenziale pubblica ferme restando le competenze della Direzione regionale del lavoro, cooperazione ed artigianato in materia di vigilanza sulla cooperative [79].

 

TITOLO IV

SCELTA DEI BENEFICIARI DI INTERVENTI

DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA [80]

CAPO I

Scelta dei beneficiari di edilizia convenzionata ed agevolata

 

     Art. 42. [81]

 

     Art. 43. Domande e bandi. [82]

     1. Fermo restando quanto stabilito dal Titolo IV della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, e dall'articolo 198 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, le cooperative, le imprese ed i privati che intendono beneficiare di interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, presentano alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici o, nei casi espressamente previsti, alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici territorialmente competenti, apposita domanda.

     2. In alcuni casi o per taluni canali di finanziamento, per i quali la Legge lo impone, ed in particolare per quelli di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457, la Giunta regionale dispone che all'individuazione degli operatori si proceda sulla base di appositi bandi.

     3. Nel caso di cui al comma 2, limitatamente agli interventi di edilizia convenzionata, dell'emanazione del bando viene data singolarmente notizia agli operatori che hanno presentato anteriormente la domanda.

     4. Le domande delle cooperative devono essere corredate, per ciascun programma di intervento, dell'elenco dei soci prenotatari in numero non eccedente quello delle abitazioni da realizzare e dell'elenco dei soci di riserva in ordine di priorità, in numero non inferiore al 50 per cento di quello dei prenotatari, per le sostituzioni necessarie in sede di assegnazione.

     5. Qualora, dopo il provvedimento di concessione del contributo, la riserva di cui al comma 4 venga esaurita, per l'assegnazione delle abitazioni disponibili si procede, in base allo statuto della cooperativa, tra coloro che erano soci della cooperativa al momento della domanda del contributo, ovvero, in assenza, tra quanti - previa pubblicazione da parte della cooperativa di apposito bando all'albo del comune sede dell'intervento - accettano di divenire soci della cooperativa medesima; in tal caso - in deroga a quanto previsto dall'articolo 25 bis, lettera b) - i requisiti dei nuovi soci vengono accertati con riferimento, salvo che per il reddito, alla data di pubblicazione del bando della Cooperativa all'Albo del Comune [83].

     6. Le sostituzioni dei soci effettuate in modo difforme da quanto stabilito al comma 5 comportano la decadenza dall'agevolazione e la conseguente restituzione di quanto eventualmente già percepito, limitatamente agli alloggi irregolarmente assegnati.

     7. Le cooperative edilizie, a pena di decadenza dalle agevolazioni complessivamente concesse e conseguente restituzione di quanto eventualmente già percepito, non possono procedere all'assegnazione degli alloggi a soci che non risultino in possesso de requisiti soggettivi prescritti alla data di presentazione della domanda della cooperativa [84].

     8. La sostituzione di soci in difformità a quanto previsto al presente articolo o l'assegnazione di alloggi a soci non in possesso dei requisiti soggettivi prescritti comportano altresì l'inammissibilità della cooperativa ad altre agevolazioni nel settore dell'edilizia residenziale pubblica per la durata di due anni, con decorrenza dal momento in cui è stata effettuata l'irregolare sostituzione o assegnazione [85].

     9. Non è consentito essere soci prenotatari o di riserva in più cooperative o per più interventi realizzati dalla stessa cooperativa.

     10. Non è consentito presentare più di una domanda di edilizia agevolata.

 

     Art. 44. Programmi integrati di intervento. [86]

     1. Al fine di promuovere la riqualificazione del tessuto urbano, edilizio ed ambientale, i Comuni e gli operatori di cui agli articoli 18, 19 e 20 possono presentare alla Regione, per il relativo finanziamento, programmi integrati di intervento.

     2. Il programma integrato di intervento è caratterizzato dalla presenza dei seguenti elementi:

     a) pluralità di destinazioni d'uso;

     b) diverse tipologie o modalità d'intervento, ivi comprese le opere di urbanizzazione primaria e le infrastrutture;

     c) incidenza significativa sulla riorganizzazione del tessuto urbano.

     3. Il programma integrato di intervento deve prevedere il concorso pubblico e privato di più operatori e risorse finanziarie.

     4. Il programma integrato di intervento consta di:

     a) la proposta di programma diretta alla Regione;

     b) la relazione tecnica ed urbanistica esplicativa del programma con allegato tipo piano-volumetrico in scala 1:500;

     c) lo schema di convenzione di programma disciplinante i rapporti attuativi tra i soggetti promotori del programma ed il Comune, nonché tra i soggetti attuatori tra loro, ivi comprese le garanzie di carattere finanziario, i tempi di realizzazione del programma stesso e la previsione delle sanzioni da applicare in caso di inottemperanza a quanto convenuto da parte dei soggetti intervenuti;

     d) la documentazione attestante la proprietà o la disponibilità delle aree o degli edifici interessati dal programma;

     e) documentazione catastale o tavolare, nonché eventuale altra documentazione grafica o fotografica ritenuta opportuna dal soggetto presentatore;

     f) il programma finanziario a dimostrazione della fattibilità del programma integrato.

     5. Per l'attuazione di tali programmi integrati, la Regione può assicurare la copertura contributiva in forma organica e completa attraverso i vari canali contributivi con i quali è autorizzata ad intervenire in favore dei diversi operatori.

     6. Per le finalità di cui ai commi precedenti viene stipulata apposita convenzione di programma come indicato al comma 4, lettera c), tra il Comune sede dell'intervento, gli operatori e la Regione che preveda, inoltre, tempi e modalità di attuazione del programma e del relativo onere finanziario pubblico e privato.

     7. Il programma integrato d'intervento si attua in conformità alla strumentazione pianificatoria urbanistica generale ed attuativa comunale vigente.

     8. Hanno priorità nell'accesso ai benefici i programmi integrati di intervento che presentano il grado più elevato di cantierabilità delle singole iniziative edilizie [87].

 

     Art. 45. Individuazione dei beneficiari. [88]

     Ai fini della scelta degli acquirenti o degli assegnatari di alloggi di edilizia convenzionata, gli I.A.C.P. e le imprese devono pubblicare, nei Comuni della provincia o aggregazione di Comuni individuata dal piano in cui è localizzato l'intervento, apposito bando di concorso il cui contenuto deve essere approvato dal Comune sede dell'intervento.

     Il bando deve essere pubblicato dopo l'emissione del provvedimento di concessione del contributo; la pubblicazione deve avere durata non inferiore a 30 giorni e della stessa deve essere data notizia a mezzo della stampa quotidiana locale [89].

     La graduatoria tra i richiedenti è formulata dalla Commissione di cui al precedente articolo 29 sulla base dei criteri eventualmente indicati nella legge di finanziamento o, in carenza, nei provvedimenti regionali di localizzazione degli interventi e di scelta degli operatori, nel bando, nella convenzione stipulata con il Comune.

     Qualora alla scadenza del bando le domande presentate non esauriscano il numero degli alloggi oggetto dell'intervento, la graduatoria è formata in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande fino a concorrenza degli alloggi disponibili.

 

     Art. 46. Regime degli alloggi di cooperative. [90]

 

CAPO II

Scelta dei beneficiari di edilizia sovvenzionata

 

     Art. 47. Definizione alloggi edilizia sovvenzionata. [91]

     L'assegnazione e la cessione degli alloggi di cui al comma successivo viene effettuata secondo le norme del presente Titolo.

     Ai fini di cui al presente Titolo rientrano nella edilizia sovvenzionata gli alloggi di proprietà degli I.A.C.P., dei Comuni, delle Province e della Regione, od in gestione a qualsiasi titolo da parte degli I.A.C.P., con esclusione per:

     a) e costruzioni a carattere provvisorio o comunque destinate a ricovero temporaneo delle famiglie senza tetto a seguito di eventi calamitosi;

     b) gli alloggi di servizio destinati a dipendenti di enti pubblici. Per alloggi di servizio si intendono quelli la cui concessione sia essenzialmente condizionata alla prestazione in loco di un determinato servizio presso pubbliche amministrazioni, nonché quelli che si trovano negli stessi immobili nei quali hanno sede uffici, comandi, reparti o servizi delle amministrazioni predette. Per detti alloggi la legge deve prevedere la semplice concessione amministrativa con conseguente disciplinare e senza il contratto di locazione;

     c) gli alloggi destinati espressamente dalle leggi di finanziamento agli sfrattati;

     d) gli alloggi di proprietà comunale, provinciale o regionale espressamente destinati a scopo assistenziale o a categorie di persone o finalità diverse da quelle dell'edilizia sovvenzionata [92];

     e) gli alloggi assegnati, con natura di sistemazioni transitorie di parcheggio per la durata dei relativi lavori, in favore degli inquilini di abitazioni da ristrutturare o risanare da parte di enti pubblici;

     e bis) alloggi acquisiti o realizzati dagli IACP per i quali la determinazione del prezzo di cessione od assegnazione dei canoni di locazione e dei contributi di uso degli alloggi costituisce oggetto di apposita convenzione con il Comune [93].

     La destinazione degli alloggi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed e bis) del secondo comma a finalità o categorie di persone diverse da quelle dell'edilizia sovvenzionata, deve risultare da manifestazione espressa e costituisce parte integrante dell'atto di acquisto [94].

     L'assegnazione, gestione e cessione degli alloggi di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed e bis) del secondo comma, è attuata in conformità ai principi di autonomia finanziaria e patrimoniale degli Enti locali, nel rispetto dei vincoli di destinazione [95].

     Gli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà dei Comuni, delle Province e della Regione vengono messi a concorso e gestiti dagli I.A.C.P. territorialmente competenti sulla base di apposite convenzioni il cui schema-tipo viene approvato dalla Giunta regionale, sentiti gli I.A.C.P., l'A.N.C.I. e l'U.P.I. [96].

 

     Art. 48. Bando di concorso. [97]

     All'assegnazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata, salvo quanto disposto dal successivo articolo 55, si provvede mediante pubblico concorso indetto dallo I.A.C.P. competente per territorio.

     L'Istituto indice il concorso per singoli Comuni o per comprensori di Comuni.

     Il bando di concorso è reso pubblico mediante affissione di manifesti nella sede dell'Istituto, in luogo aperto al pubblico, nell'albo pretorio e nelle sedi di decentramento comunale del Comune in cui si trovano gli alloggi o dei Comuni compresi in un eventuale programma comprensoriale.

     L'Istituto provvede ogni due anni a pubblicare in tutti i Comuni del territorio di competenza un avviso contenente per estratto la localizzazione ed il numero degli alloggi per i quali è prevista la pubblicazione dei bandi di concorso durante l'anno in corso.

     Della pubblicazione del bando è inoltre data notizia a mezzo della stampa quotidiana locale.

     Per l'assegnazione di alloggi destinati a particolari categorie possono adottarsi, in aggiunta a quelle previste, altre forme di pubblicità.

     La diffusione dei bandi tra gli emigranti sarà curata nelle forme previste dall'articolo 8 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51.

     Il bando deve indicare:

     a) i requisiti soggettivi prescritti nonché gli altri requisiti che potranno essere stabiliti nel programmi di intervento;

     b) il termine, non inferiore a 60 giorni, per la presentazione delle domande;

     c) i documenti da allegare alla domanda;

     d) il luogo in cui sorgono gli alloggi messi a concorso, il loro numero, ed il numero dei rispettivi vani nonché le modalità di determinazione del canone.

 

     Art. 49. Presentazione delle domande ed istruttoria. [98]

     Le domande, redatte su apposito modulo fornito dall'Istituto autonomo per le case popolari, da ritirarsi anche presso la sede del Comune in cui sorgono le costruzioni o le sedi dei Comuni compresi nel comprensorio, devono essere presentate esclusivamente presso la sede dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio entro il termine perentorio fissato nel bando di concorso. Alla domanda devono essere allegati i documenti prescritti dal bando.

     L'Istituto autonomo per le case popolari procede, sulla scorta dei documenti prodotti dagli interessati entro i termini fissati dal bando di concorso, all'istruttoria delle domande.

     A tal fine può avvalersi degli organi dell'amministrazione dello Stato, della Regione e degli Enti locali e può richiedere agli interessati di produrre, fissando a tal fine termini perentori non inferiori a giorni 30, i documenti occorrenti per comprovare e completare la situazione denunciata nella domanda.

 

     Art. 50. Graduatoria e ricorsi. [99]

     La Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi provvede, ove occorra, all'integrazione dell'istruttoria espletata dall'Istituto autonomo per le case popolari e, almeno 90 giorni prima dell'ultimazione dei lavori, formula la graduatoria provvisoria [100].

     La graduatoria viene pubblicata ed esposta per 30 giorni all'albo comunale e presso l'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, completa di tutti i dati relativi al punteggio conseguito da ciascun concorrente, ed inoltre, per estratto, nelle sedi di decentramento comunale.

     Ai lavoratori emigrati all'estero è data notizia dell'avvenuta pubblicazione della graduatoria e della loro posizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

     Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente secondo comma e, per i lavoratori emigrati all'estero, entro i 30 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui al comma precedente, gli interessati possono presentare opposizione, in carta semplice, alla stessa Commissione, allegando eventuali documenti integrativi a quelli presentati ai fini del concorso. Non sono valutabili, ai fini della determinazione del punteggio dell'opponente, i documenti e certificati che egli avrebbe potuto o dovuto presentare nel termine del concorso.

     Entro i 30 giorni ulteriormente successivi, la Commissione formula la graduatoria definitiva, previa effettuazione di sorteggi tra i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio.

     La graduatoria definitiva è resa pubblica con le stesse forme stabilite per la graduatoria provvisoria e costituisce provvedimento definitivo.

 

     Art. 51. Punteggi. [101]

     La graduatoria viene determinata mediante l'attribuzione ad ogni domanda del seguente punteggio, in relazione alle situazioni dimostrate dai richiedenti:

     1) ai richiedenti che abitino con il proprio nucleo familiare da almeno due anni, alla data di pubblicazione del bando:

     a) in edifici fortemente degradati o in ambienti o locali non idonei all'abitazione e quali baracche, centri raccolta, dormitori pubblici, soffitte, cantine, sottoscala ecc., o in alloggio antigienico: da 1 a 5 punti, a seconda della misura di improprietà del ricovero o del degrado dell'edificio, dell'antigienicità dell'alloggio. Per la valutazione dell'antigienicità è peraltro sufficiente la permanenza nell'alloggio da almeno 1 anno;

     b) in coabitazione con uno o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità:

     - legati da vincoli di parentela o di affinità entro il quarto grado: punti 1;

     - non legati da vincoli di parentela o affinità: punti 2;

     c) all'estero e che intendano rimpatriare: punti 3;

     2) ai richiedenti che abitino alla data del bando con il proprio nucleo familiare:

     a) in un alloggio che debba essere abbandonato definitivamente a seguito di provvedimento di sgombero delle autorità competenti: punti 6;

     b) in un alloggio di servizio che debba essere abbandonato a seguito dell'avvenuto collocamento a riposo o trasferimento del richiedente: punti 6;

     c) in un alloggio che debba essere abbandonato a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto: punti da 0,5 a 6, in relazione alla fase del procedimento dello sfratto esecutivo nel caso di provvedimenti esecutivi di rilascio per finita locazione emessi dopo l’entrata in vigore della legge 9 dicembre 1998, n. 431: punti 6 [102];

     d) in un alloggio sovraffollato: da punti 1 a punti 3, a seconda del rapporto fra il numero dei componenti il nucleo familiare - o i nuclei familiari, in caso di coabitazione -, il numero dei vani occupati e la superficie di questi, nonché a seconda dello stato di salute, del sesso e dell'età dei conviventi;

     e) in un alloggio dal quale il Comune sede di lavoro e degli alloggi da assegnare, sia distante almeno 70 chilometri e sia raggiungibile con i mezzi pubblici di trasporto in più di un'ora: punti 2; in più di due ore: punti 3; in più di tre ore: punti 4.

     Il computo viene effettuato tenendo conto del tempo impiegato dai mezzi pubblici di trasporto per percorrere il tragitto fra il Comune di residenza ed il Comune sede del luogo di lavoro;

     3) ai richiedenti il cui nucleo familiare sia composto da una unità: 1/2 punto; da due unità: 1 punto; da tre unità: 1 punto e 1/2, e via di seguito con incremento di 1/2 punto per ogni ulteriore unità. Ai richiedenti il cui coniuge alla data del bando sia in stato di gravidanza, viene attribuito, previa presentazione di certificato medico, un ulteriore 1/2 punto. L'ulteriore punteggio per gravidanza viene confermato prima della consegna dell'alloggio previa esibizione del certificato di nascita;

     4) in base al quoziente tra reddito annuo complessivo dell'intero nucleo familiare, determinato ai sensi degli articoli 24 e 25, diviso per il numero dei componenti il nucleo stesso previo abbattimento di una quota fissa per spese comuni determinata dalla Commissione di cui all'ultimo comma dell'articolo 30: da 1 a 5 punti.

     Ai richiedenti che siano lavoratori dipendenti emigrati all'estero e che intendono rimpatriare vengono attribuiti 5 punti;

     5) ai richiedenti che corrispondono per il canone di affitto dell'alloggio occupato alla data del bando sulla base di contratto regolarmente registrato e dietro presentazione delle relative ricevute di pagamento, dal 20% al 30% del reddito complessivo del nucleo familiare: punti 2; più del 30%: punti 3; più del 40%: punti 4; più del 50%: punti 5 [103];

     6) al richiedente che sia egli stesso o membro del suo nucleo familiare, grande invalido civile-militare, del lavoro o di servizio, invalido permanente al lavoro: punti 2; invalido o mutilato civile o militare, del lavoro o di servizio, per malattie sociali o professionali o invalido agli effetti dell'INPS con grado pari o superiore al 33%: punti 1;

     7) ai richiedenti che siano pensionati o lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi: punti 5 [104].

     Un punto viene inoltre attribuito alle persone singole, quali vedovi, divorziati, legalmente separati od altri con prole minore a carico, non conviventi con altra persona [105].

     Fermo restando quanto disposto dal primo comma dell’articolo 53, 2 punti sono, altresì, attribuiti per ogni anno, o frazione d’anno non inferiore ai sei mesi, di permanenza in graduatoria [106].

     Fino a 1,50 punti possono essere attribuiti dalla Commissione per situazioni non rientranti nelle fattispecie considerate dai commi precedenti, ma rilevanti sotto il profilo della dimostrazione di un particolare disagio sociale in relazione alle esigenze abitative [107].

     I punteggi predetti sono cumulabili ad eccezione di quelli previsti al punto 2, lettere a), b), c), con quelli di cui al punto 1, lettere a), b), e al punto 2, lettere d), e)

     I punti di cui al presente articolo sono attribuibili anche in frazione di 1/2 punto.

 

     Art. 52. Particolari disposizioni per gli sfrattati. [108]

     Per coloro nei confronti dei quali siano stati emessi provvedimenti esecutivi di rilascio di abitazioni, non motivati da morosità, immoralità o inadempienze contrattuali, il termine per la presentazione della domanda di assegnazione è prorogato al giorno in cui la Commissione formula la graduatoria provvisoria.

     Ai fini di cui al primo comma, le comunicazioni di disdetta del contratto di locazione fatte pervenire ad inquilini assistiti da Comuni e IPAB sono equiparate ai provvedimenti di rilascio di abitazioni [109].

     Allo stesso termine è altresì prorogata la possibilità di presentare copia del provvedimento di cui al primo comma per quanti ne sono investiti posteriormente alla scadenza del bando.

     Coloro nei confronti dei quali vengono emessi i provvedimenti esecutivi di cui al primo comma possono presentare domanda anche dopo la formulazione della graduatoria provvisoria o definitiva e concorrere per l'assegnazione di un alloggio di risulta.

     Nel caso di cui al comma precedente, il richiedente viene inserito nella graduatoria già definitiva previa notifica ai controinteressati i quali possono ricorrere entro 10 giorni dalla notizia alla stessa Commissione. Per controinteressati si intendono coloro che seguono in graduatoria il richiedente fino a concorrenza del numero di alloggi di risulta da assegnare [110].

 

     Art. 53. Efficacia della graduatoria. [111]

     Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva salvo quanto disposto dall'ultimo comma - che, a tali effetti, conserva la sua efficacia per due anni o comunque fino a quando non venga aggiornata.

     La Commissione procede ogni due anni - per l'assegnazione di tutte le abitazioni che dovessero nel frattempo venir costruite o rendersi comunque disponibili all'aggiornamento della graduatoria mediante l'esame delle domande di assegnazione dei nuovi aspiranti e delle richieste di revisione dei punteggi di coloro che siano già collocati in graduatoria.

     A tal fine, l'Istituto provvede alla pubblicazione di bandi integrativi non appena si verifichi una disponibilità di alloggi apprezzabile.

     Gli alloggi situati ai piani terreni ed eventualmente ai primi piani dovranno essere assegnati con precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione ed a tutti coloro che versano in condizioni particolari di disagio, dipendenti da malattia o infermità. L'assegnazione di detti alloggi è disposta dal Presidente dello I.A.C.P. prima di procedere alla scelta degli alloggi come indicato dal quarto comma del successivo articolo 56.

 

     Art. 54. Riserva per particolari categorie di persone. [112]

     L'Istituto nei propri programmi di intervento deve prevedere la realizzazione di alloggi di superficie utile inferiore a mq. 60 - in una quota, non inferiore al quindici per cento dei programmi, computata su base annua - da assegnare in favore di giovani coppie di persone sole con minori a carico, di giovani accolti in istituti assistenziali ovvero in favore di persone anziane [113].

     L'Istituto può inoltre disporre anche su documentata segnalazione delle organizzazioni interessate la realizzazione di tipi particolari di alloggio da riservare a speciali categorie di richiedenti, che dovranno essere individuati con riferimento a particolari condizioni di disagio fisico dipendenti da gravi e permanenti menomazioni fisiche.

     L’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale (ATER), anche su segnalazione delle organizzazioni e associazioni interessate, dispone la riserva di alloggi da destinare ai lavoratori emigranti come definiti dall’articolo 24, comma 10, che siano titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con un’azienda avente sede in regione o che comunque prestino la propria attività lavorativa nell’ambito della Regione stessa [114].

     L'aliquota di alloggi di cui ai precedenti commi non potrà superare il 30% del totale di alloggi da assegnare.

     L'assegnazione avviene in base a graduatorie speciali riservate esclusivamente a ciascuna delle quattro categorie di richiedenti evidenziate, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dalla presente legge.

     Per giovani coppie si intendono i nuclei familiari formatisi nel biennio precedente a quello della data di pubblicazione del bando di concorso e coloro i quali intendono contrarre matrimonio. Alle giovani coppie sono equiparati i giovani singoli con figli conviventi a carico.

     Per anziani si intendono le persone singole che abbiano superato il sessantesimo anno d'età alla data di pubblicazione del bando, ovvero i nuclei familiari composti da non più di due persone delle quali una abbia superato, alla stessa data, il sessantesimo anno di età.

     Per giovani accolti in istituti assistenziali si intendono quelle persone che per il superamento dei limiti d'età e della situazione personale di bisogno hanno perduto il titolo all'ospitalità convittuale presso istituti assistenziali pubblici o privati convenzionati e sono privi di sostegno familiare.

 

     Art. 55. Riserva per pubblica utilità. [115]

     L'Assessore regionale ai lavori pubblici, anche su richiesta degli enti pubblici interessati, può disporre la sospensione di concorsi in atto e riservare un'aliquota degli alloggi compresi in detti bandi di concorso al fine di provvedere alla sistemazione alloggiativa di nuclei familiari in dipendenza di provvedimenti di sgombero delle autorità competenti di alloggi di proprietà di enti pubblici o di alloggi da espropriare, destinati alla demolizione od al recupero per esigenze urbanistiche, sociali o di risanamento edilizio.

     La riserva è nominativa ed è subordinata alla preventiva verifica della sussistenza dei requisiti prescritti dall'articolo 24 per gli interventi di edilizia sovvenzionata.

     Per coloro che - investiti dai provvedimenti di sgombero di cui al primo comma - non hanno i requisiti prescritti dall'articolo 24 per l'edilizia sovvenzionata, ma quelli per interventi di edilizia convenzionata ed agevolata, viene prevista la priorità nell'assegnazione degli alloggi - parcheggio finanziati con leggi regionali o statali e destinati agli sfrattati.

     Nel caso si verifichino pubbliche calamità sul territorio in cui si trovano gli alloggi messi a concorso, l'I.A.C.P. può disporre la sospensione del concorso e la riapertura dei termini per la presentazione delle domande da parte di coloro che siano rimasti privi di alloggio in conseguenza delle calamità stesse, come pure può essere disposta la riserva ai sensi dei commi precedenti.

 

     Art. 56. Assegnazione degli alloggi. [116]

     L'assegnazione in locazione degli alloggi agli aventi diritto in base alla graduatoria definitiva è effettuata dal Presidente dell'istituto autonomo per le case popolari competente per territorio, tenendo conto del numero dei vani di ciascun alloggio da assegnare e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario nonché delle esigenze di vicinanza abitativa di nuclei familiari legati da vincoli di parentela o di affinità [117].

     L'assegnazione predetta viene comunicata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che fissa i termini e le modalità per la scelta dell'alloggio, per la stipulazione del contratto e per la consegna delle abitazioni.

     Non può essere assegnato un alloggio con un numero di vani, esclusa la cucina ed accessori, superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario, aumentato di uno.

     La scelta degli alloggi, nell'ambito di quelli da assegnare, è compiuta dagli assegnatari, o da persona delegata, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria, con precedenza per gli assegnatari del cui nucleo familiare faccia parte un portatore di handicap come previsto dal precedente articolo 53, ultimo comma.

     Entro il termine di 8 giorni e, per gli emigrati all'estero, di 16 giorni dal ricevimento della raccomandata con ricevuta di ritorno, gli aventi diritto devono trasmettere, a pena di decadenza, l'accettazione dell'assegnazione stessa.

     I concorrenti utilmente collocati in graduatoria possono rinunciare all'alloggio ad essi assegnato, nel qual caso non perdono il diritto a concorrere alle future assegnazioni di alloggi, in relazione alle rispettive posizioni in graduatoria quali risulteranno anche in seguito agli aggiornamenti annuali.

     L'alloggio deve essere stabilmente occupato dall'assegnatario e da suoi familiari entro 30 giorni e, se trattasi di lavoratore emigrato all'estero, entro 60 giorni dalla consegna, salvo proroga, da concedersi dal Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari a seguito di motivata istanza, da presentarsi prima della scadenza del termine previsto.

     L'inosservanza dell'obbligo di cui sopra comporta la decadenza dall'assegnazione.

     La dichiarazione di decadenza - previa contestazione all'assegnatario, mediante lettera raccomandata, dell'inottemperanza, con la fissazione di un termine non inferiore a 10 e non superiore a 20 giorni per la presentazione di deduzioni scritte e di documenti - è pronunciata dal Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari con proprio decreto che comporta la risoluzione del contratto.

     I termini suindicati sono raddoppiati se si tratti di lavoratore emigrato all'estero.

     Il decreto del Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari

- che deve contenere il termine per il rilascio non superiore a 60 giorni -

costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario o di chiunque

occupi l'alloggio e non è soggetto a graduazioni o proroghe.

     Contro il decreto del Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari l'interessato, in forza di quanto previsto dall'articolo 11, dodicesimo comma, del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, può proporre ricorso al Pretore entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notificazione del decreto stesso.

     Il Pretore adito ha la facoltà di sospendere l'esecuzione del decreto.

     Il provvedimento di sospensione può essere dato dal Pretore con decreto in calce al ricorso.

 

     Art. 57. Cambio di alloggio. [118]

     L'assegnatario di un alloggio in locazione può chiedere, in cambio, l'assegnazione di un altro alloggio resosi disponibile.

     Spetta al Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio decidere in merito all'accoglimento della domanda di cambio.

     Il Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio può inoltre concedere lo scambio di alloggio fra inquilini, su richiesta degli interessati, sempre che le istanze siano motivate:

     a) da variazione in aumento o in diminuzione del nucleo familiare;

     b) da esigenze di avvicinamento al posto di lavoro;

     c) a motivi di salute o da gravi necessità familiari;

     d) all'impossibilità, per motivi economici, di corrispondere il canone di locazione - comprensivo della quota accessoria per i servizi - di cui al successivo articolo 65.

     Ai fini di cui al secondo e terzo comma, il Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari decide su conforme parere di una apposita Commissione costituita in seno al Consiglio di amministrazione dell'Istituto e formata dal Presidente, o dal Vicepresidente, che la presiede, dal rappresentante degli assegnatari degli alloggi economici e popolari e dal rappresentante delle organizzazioni sindacali.

     Qualora gli assegnatari compresi nella graduatoria non siano in condizioni di corrispondere il canone di affitto - comprensivo della quota accessoria per servizi degli alloggi messi a concorso, il Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari può disporre, d'intesa con gli assegnatari, lo scambio con altri alloggi a fitto più basso.

     (Omissis) [119].

 

     Art. 58. Decesso. [120]

     In caso di decesso del concorrente, dell'assegnatario, o dell'inquilino hanno diritto a subentrare nella posizione giuridica del defunto, - limitatamente ai fini di cui al presente articolo - nell'ordine il coniuge superstite, i figli legittimi, naturali riconosciuti, i figli adottivi, gli affiliati e gli ascendenti di primo grado.

     Chi subentra nella domanda, nell'assegnazione, o nella locazione ovvero nella domanda di cessione in proprietà al posto del defunto, deve dimostrare che conviveva con lo stesso al momento della sua morte e che era incluso nel suo stato di famiglia, e deve inoltre possedere i requisiti prescritti per l'edilizia convenzionata [121].

     In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'ente gestore provvede all'eventuale voltura del contratto di locazione uniformandosi alla decisione del giudice. Al momento della voltura del contratto l'ente gestore verifica che per il subentrante e gli altri componenti del nucleo familiare sussistano i requisiti previsti per l'edilizia convenzionata.

     Qualora il titolare del contratto di locazione abbandoni l'alloggio, lasciando nello stesso gli altri componenti il nucleo originario, lo IACP volturerà la locazione in favore della persona che assumerà la qualifica di capo famiglia, previa verifica, da parte della Commissione di cui all'articolo 29 della presente legge, della sussistenza dei requisiti previsti per l'edilizia convenzionata nei confronti dei subentranti [122].

     Nel caso di ospitalità con carattere definitivo è consentito il subentro nel rapporto di locazione, in mancanza dei soggetti di cui al primo comma o di loro rinuncia, e previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dal secondo comma [123].

     In difetto degli eredi o delle persone indicate e delle condizioni previste dai commi precedenti, la domanda o l'assegnazione decadono.

     L'Istituto autonomo case popolari è tenuto a restituire le somme eventualmente incassate a seguito dell'avvenuta deliberazione di concessione di alloggio di edilizia sovvenzionata agli eredi del titolare del rapporto locativo deceduto prima della stipula del contratto di compravendita nei casi in cui l'alloggio stesso non possa essere alienato ai soggetti indicati al primo comma. Le somme suddette sono maggiorate degli interessi legali tempo per tempo vigenti [124].

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si estendono pure alle domande di assegnazione a riscatto o con patto di futura vendita.

     Nel caso invece di contratti di locazione a riscatto o con patto di futura vendita già stipulati, la successione nella posizione giuridica dell'inquilino deceduto è disciplinata dalle norme di diritto comune o da altre norme speciali in vigore.

     In deroga a quanto disposto dai precedenti commi secondo e settimo, è consentita la cessione degli alloggi anche agli eredi privi dei requisiti prescritti, purché il decesso del titolare del rapporto locativo sia intervenuto dopo il versamento all'Istituto delle somme dovute [125].

 

     Art. 59. Accertamento della mancanza di requisiti alla consegna. [126]

 

     Art. 60. Annullamento dell'assegnazione. [127]

     Qualora l'assegnazione dell'alloggio sia stata conseguita in violazione delle norme vigenti al tempo dell'assegnazione, ovvero sulla base di dichiarazioni mendaci o di documentazioni risultate false, il Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari competente per territorio dispone, previo conforme parere della Commissione di cui all'articolo 29, l'annullamento dell'assegnazione.

 

     Art. 61. Revoca dell'assegnazione. [128]

     Il Presidente dell'I.A.C.P. dispone in qualunque tempo, con proprio decreto, previo conforme parere della Commissione di cui all'articolo 29, la revoca dell'assegnazione degli alloggi in locazione semplice nei confronti di chi [129]:

     a) sia divenuto titolare, egli stesso o un componente del nucleo familiare, del diritto di proprietà o di usufrutto, su di un alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare; ove la proprietà o l'usufrutto vengano acquisiti in capo ad un convivente non ricompreso nel nucleo familiare come definito dal comma 1 del precedente articolo 25, viene disposta la revoca dell'assegnazione nel caso in cui il convivente medesimo non alieni il diritto di proprietà o di usufrutto entro un anno dall'acquisizione, ovvero non trasferisca la propria residenza dall'alloggio di edilizia sovvenzionata [130];

     b) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva preventiva autorizzazione del Presidente dell'I.A.C.P. giustificata da gravi motivi;

     c) abbia sublocato l'alloggio a terzi;

     d) abbia subito una diminuzione del nucleo familiare tale che il numero dei vani esclusa la cucina e gli accessori, risulti superiore al numero dei componenti il nucleo familiare dell'assegnatario aumentato di uno; in tal caso, il Presidente

dell'I.A.C.P. promuoverà la revoca solo qualora l'assegnatario non abbia preventivamente accettato uno scambio con altro alloggio adeguato alla composizione del suo nucleo familiare;

     e) abbia per due anni consecutivi fruito di un reddito complessivo per il nucleo familiare superiore di due terzi [131] al limite annualmente in vigore per l'accesso all'edilizia sovvenzionata [132];

     f) abbia usato l'alloggio per scopi illeciti.

     La revoca dell'assegnazione comporta la risoluzione del contratto;

     f bis) abbia perso i requisiti che legittimano il soggiorno sul territorio nazionale dei cittadini extracomunitari [133].

     Il Presidente dell'I.A.C.P. può concedere un termine non superiore a 6 mesi per il rilascio dell'immobile [134].

 

     Art. 62. Rilascio degli alloggi. [135]

     Il Presidente dell'I.A.C.P. dispone, con proprio decreto, il rilascio degli alloggi di edilizia sovvenzionata occupati senza titolo.

     A tale fine diffida preventivamente con lettera raccomandata l'occupante senza titolo a rilasciare l'alloggio entro 15 giorni e gli assegna lo stesso termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti.

     Il termine per il rilascio non può essere superiore a 6 mesi.

     Gli occupanti senza titolo sono esclusi da qualsiasi intervento di edilizia residenziale pubblica.

 

     Art. 63. Ricorsi. [136]

     Avverso i provvedimenti del Presidente dell'I.A.C.P. emessi a' sensi degli articoli 60. 61, 62 è dato ricorrere, nel termine e con le modalità e gli effetti previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 30 dicembre 1972, n. 1035, al Pretore del mandamento in cui è situato l'alloggio [137].

 

     Art. 64. Assegnazione alloggi di risulta. [138]

     All'assegnazione degli alloggi che risultino disponibili a seguito dell'applicazione degli articoli 60, 61, 62 si provvede ai sensi dell'articolo 53 [139].

 

     Art. 65. (Canone di locazione e piani finanziari). [140]

     1. Il canone di locazione degli alloggi di edilizia sovvenzionata è comprensivo:

     a) di una quota determinata secondo le modalità di cui ai commi seguenti e destinata a coprire ogni costo di ammortamento di tutti gli alloggi in proprietà o in gestione dell'ATER, al netto dell'intervento pubblico;

     b) di una quota per spese generali e di amministrazione delle ATER, deliberata dai rispettivi Consigli di amministrazione;

     c) di una quota a fronte delle spese per interventi di recupero determinata sulla base di programmi approvati dal Consiglio di amministrazione.

     2. La quota per i servizi di pulizia, di riscaldamento, di ascensore e di altri eventuali servizi derivanti da usi e consuetudini locali, nonché per consumi di acqua ed energia elettrica relativi alle parti comuni, e per l'asporto di rifiuti solidi, sarà fissata preventivamente dalle ATER ed annualmente sottoposta a conguaglio sulla base del costo dei servizi prestati.

     3. Il canone di locazione, a seconda della situazione reddituale degli utenti, viene biennalmente determinato dalle ATER entro i seguenti limiti annui:

     a) per gli utenti il cui reddito non sia superiore a quello corrispondente a 2,5 pensioni minime INPS, il canone annuo viene determinato sulla base delle condizioni oggettive dell’alloggio e della composizione del nucleo familiare, in misura non superiore all’8 per cento del reddito stesso, e comunque nella misura più van- taggiosa per l’utente in riferimento al valore catastale dell’alloggio e alla capacità reddituale dell’interessato [141];

     b) per gli utenti il cui reddito sia compreso tra il limite di cui alla precedente lettera a) e l'importo di cui all'articolo 61, primo comma, lettera e), il canone viene determinato in misura non superiore al 7 per cento del valore catastale dell'alloggio, da graduarsi in funzione del reddito degli assegnatari;

     c) per gli utenti il cui reddito sia superiore al predetto importo di cui all'articolo 61, primo comma, lettera e), il canone viene determinato in misura anche superiore al 7 per cento del valore catastale dell'alloggio.

     4. Ai soli fini del presente articolo per reddito degli utenti s'intende quello imponibile, determinato con riferimento a quelli posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare che occupano l'alloggio e dalle eventuali altre persone conviventi, con riduzione dell'importo previsto all'articolo 24, comma 6, per ogni componente del nucleo familiare o convivente che non produce alcun reddito. Il reddito è dato dalla media di quelli posseduti nel secondo e terzo anno antecedente il biennio di vigenza del canone.

     5. Ai fini di cui al comma 3 le ATER approvano ogni biennio un piano finanziario contenente i canoni di locazione e le previsioni del relativo utilizzo.

     6. Per le finalità di cui ai commi precedenti gli assegnatari devono comunicare ogni due anni all'ATER la composizione del proprio nucleo familiare ed il reddito del nucleo stesso quale risulta dalle dichiarazioni dei redditi presentate relativamente al secondo e terzo anno antecedenti il biennio di vigenza del canone. La mancata comunicazione o la comunicazione di dati non corrispondenti al vero per due volte comportano di diritto, previa diffida, la revoca dell'assegnazione oltre all'eventuale risarcimento dei danni che ne siano conseguiti all'ATER.

     7. I piani finanziari non possono prevedere la chiusura in perdita. Alla scadenza dei singoli piani finanziari le ATER sono tenute a verificare i dati consuntivi del piano riferiti agli stessi parametri di valutazione, impiegati per la determinazione del canone di locazione e conseguentemente, qualora si verifichi una perdita, a caricarla quale disavanzo sul successivo piano finanziario, o, qualora si evidenzi un avanzo, a destinarlo per le seguenti finalità:

     a) all'esecuzione di opere di recupero;

     b) al finanziamento di programmi di edilizia sovvenzionata;

     c) al ripianamento dei disavanzi progressi;

     d) alla realizzazione di servizi ed urbanizzazioni in quartieri o immobili di edilizia pubblica carenti di tali opere.

 

     Art. 66. Piani finanziari. [142]

 

     Art. 67. Comunicazione reddito e composizione del nucleo familiare. [143]

 

     Art. 68. Anagrafe dell'utenza. [144]

     1. E' rimesso alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, anche per gli effetti di cui all'articolo 4, primo comma, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 457, il compito di formare e gestire a livello regionale l'anagrafe degli assegnatari di alloggi di edilizia sovvenzionata, avvalendosi a tal fine degli I.A.C.P. territorialmente competenti.

 

     Art. 69. Cessioni in proprietà. [145]

     1. Gli alloggi di edilizia sovvenzionata, compresi nei piani di vendita di cui ai commi successivi, decorsi dieci anni dal certificato di collaudo, possono essere ceduti in proprietà agli assegnatari.

     2. Gli IACP regionali, sentiti gli Enti proprietari, deliberano appositi piani di vendita che debbono individuare l'alienabilità del patrimonio alloggiativo in misura non eccedente al 50 per cento della consistenza dello stesso in termini di alloggi.

     3. Hanno diritto alla cessione in proprietà coloro che sono inquilini da oltre dieci anni, hanno regolarmente ed integralmente pagato i canoni di locazione e sono in possesso dei requisiti prescritti per l'edilizia agevolata.

     4. La cessione in proprietà dell'alloggio avviene su richiesta degli aventi diritto.

     5. Coloro che sono assegnatari di alloggi non cedibili hanno diritto di preferenza per il cambio con un alloggio cedibile.

     6. Coloro che sono assegnatari di alloggio cedibile e non intendono acquistarlo hanno diritto di preferenza per il cambio con un alloggio non cedibile.

     7. Lo IACP, accertata la sussistenza delle condizioni per l'alienazione, accoglie la domanda dandone notizia agli interessati entro il termine di 90 giorni dalla presentazione della stessa.

 

     Art. 70. Determinazione del prezzo. [146]

     Il prezzo di cessione in proprietà dell'alloggio è determinato dall'ente proprietario o gestore in misura corrispondente al valore di mercato del medesimo alloggio e deve essere indicato nel piano di vendita nel quale risulta inserito l'alloggio stesso [147].

     (Omissis) [148].

     (Omissis) [149].

     (Omissis) [150].

     (Omissis) [151].

     (Omissis) [152].

     Nella determinazione del prezzo di cessione in proprietà gli enti sono autorizzati a detrarre dal predetto valore le eventuali migliorie apportate dall'assegnatario [153].

     Il pagamento del prezzo può avvenire in unica soluzione o ratealmente in non più di 240 rate mensili.

     Nel caso di pagamento rateale del prezzo il richiedente deve anticipare in contanti il 25% dello stesso.

     Sulle rate da corrispondere per il pagamento residuo è dovuto un interesse calcolato al tasso legale su base annua [154].

     Il trasferimento della proprietà ha luogo all'atto della stipula del contratto; a garanzia del pagamento delle rate del prezzo, l'ente cedente iscrive ipoteca sull'alloggio ceduto.

     Le somme ricavate dalle cessioni - detratti gli importi necessari all'anticipata estinzione dei mutui eventualmente contratti per la costruzione degli alloggi ceduti - sono destinate esclusivamente all'acquisto, al recupero ed alla costruzione di alloggi di edilizia sovvenzionata o comunque all'incremento del patrimonio immobiliare degli IACP. Tali somme possono, inoltre, essere destinate dagli IACP anche al pagamento di imposte, su autorizzazione dell'Amministrazione regionale da concedersi, anche in modo differenziato per ciascuno Ente, nell'ambito del provvedimento di cui al precedente articolo 65, sesto comma [155].

 

     Art. 71. Regime degli alloggi ceduti. [156]

     Per un periodo di tempo di 10 anni dalla data di stipulazione del contratto e comunque fino a quando non ne sia stato pagato l'intero prezzo, l'alloggio acquistato non può essere alienato a nessun titolo per atto tra vivi o locato, ne su di esso può costituirsi alcun diritto reale di godimento.

     Il vincolo di cui al primo comma deve essere trascritto ed annotato sui registri immobiliari a cura dell'I.A.C.P. ed a spese dell'interessato.

     Gli acquirenti hanno tuttavia facoltà di locare od alienare l'alloggio prima che siano trascorsi 10 anni, in caso di trasferimento di residenza, di accrescimento del nucleo familiare, o per altri gravi motivi, previa autorizzazione del Presidente dell'I.A.C.P.

     In caso di alienazione, prima del decorso di 10 anni, deve essere preventivamente data comunicazione all'I.A.C.P. il quale può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il diritto di prelazione all'acquisto per un prezzo pari a quello di cessione - detratto l'ammontare dei canoni che avrebbero dovuto corrispondere a titolo di locazione - rivalutato sulla base della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

     Al presente articolo si applica l'ultimo comma dell'articolo 28 della legge 8 agosto 1977, n. 513.

 

     Art. 71 bis. (Riacquisizione di alloggi venduti). [157]

     1. Le ATER che possiedano almeno i due terzi delle quote condominiali di comproprietà di stabili da sottoporre ad interventi di recupero, che impongano di acquisire la disponibilità delle unità immobiliari interessate, possono riacquistare a trattativa privata ed in qualunque tempo gli eventuali alloggi ceduti.

     2. In tal caso, qualora il riacquisto dell'alloggio avvenga alle condizioni di cui all'articolo 71, quarto comma, all'alienante, se in possesso dei requisiti per l'accesso all'edilizia sovvenzionata ed in presenza di un reddito non superiore a quello previsto dall'articolo 61, primo comma, lettera e), può essere assegnato altro alloggio in locazione. Le ATER sono in alternativa autorizzate a permutare l'alloggio da acquistare con altro di edilizia sovvenzionata, con eventuale conguaglio da calcolarsi ai sensi dell'articolo 70.

 

     Art. 72. Estensione della normativa. [158]

     Le modalità di determinazione dei canoni di locazione previsti dalla presente legge si applicano pure agli alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà dei Comuni, delle Province, della Regione e dello Stato.

     Le norme di cui ai precedenti articoli 69, 70 e 71 si applicano pure alla cessione in proprietà di alloggi di edilizia sovvenzionata di proprietà dello Stato ed in gestione agli I.A.C.P., ovvero di proprietà dei Comuni, delle Province e della Regione [159].

     La disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 71 si applica a tutti gli alloggi in gestione da pane degli I.A.C.P. [160].

 

     Art. 73. Gestione autonoma. [161]

     Gli I.A.C.P. autorizzano, ogni due anni, la gestione autonoma degli stabili da parte degli assegnatari di alloggi in locazione e con patto di futura vendita.

     L'autorizzazione è concessa qualora venga richiesta da almeno il 50% degli assegnatari dello stabile ed ha efficacia vincolante nei confronti di tutti gli assegnatari.

     Gli I.A.C.P. possono altresì obbligare alla gestione autonoma gli assegnatari di alloggi compresi in uno stabile nel quale oltre il 50% degli alloggi sono assegnati con patto di futura vendita o ceduti in proprietà.

     L'autogestione si riferisce ai servizi indicati nel terzo comma dell'articolo 65 e può estendersi all'impiego delle quote per la manutenzione degli stabili.

     Le amministrazioni autonome sono disciplinate da apposito regolamento da approvarsi dagli Istituti autonomi per le case popolari.

     Gli inquilini degli stabili dei quali sia stata autorizzata la gestione autonoma sono tenuti a versare all'Istituto autonomo per le case popolari il canone, detratte le quote riferentesi ai servizi autogestiti ed il 30% della quota di cui al primo comma, lettera b), dell'articolo 65 Quest'ultima detrazione verrà riconosciuta solo nel caso in cui l'autogestione comprenda anche l'impiego delle quote per la manutenzione .

 

     Art. 74. Alloggi per lavoratori agricoli dipendenti. [162]

     Gli alloggi, realizzati e riservati ai lavoratori agricoli dipendenti, ai sensi della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, verranno assegnati con i criteri e le modalità della presente legge.

     In caso di insufficienza di domande di lavoratori agricoli dipendenti, gli alloggi stessi dovranno venire attribuiti in base alle graduatorie generali già in atto nel Comune sede dei lavori o nei Comuni del comprensorio.

 

TITOLO V

CONTRIBUTI REGIONALI PER ACQUISIZIONE

ED URBANIZZAZIONE DELLE AREE [163]

CAPO I

Disposizioni particolari

 

     Art. 75. Distribuzione ambiti all'interno dei piani di zona. [164]

     I piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni devono, tra l'altro, individuare gli ambiti specifici destinati agli I.A.C.P., alle cooperative, alle imprese ed ai singoli, sia per la parte da concedere in diritto di superficie sia per quella da cedere in proprietà.

     Alle eventuali varianti nell'individuazione degli ambiti di cui al comma precedente si applica il disposto dell'articolo 34 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

     Le aree di proprietà dei Comuni e degli I.A.C.P., non incluse nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 o nelle delimitazioni di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si considerano incluse in tali strumenti agli effetti delle leggi che obbligano alla localizzazione degli interventi sugli stessi e di quelle che prevedono contributi per la loro urbanizzazione.

     E' consentito ai Comuni di derogare ai limiti del 20% e del 40% fissati dall'undicesimo comma dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 [165].

 

     Art. 76. Delega agli I.A.C.P. [166]

     I Comuni e loro Consorzi possono delegare o concedere agli I.A.C.P. l'acquisizione delle aree e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione relative ai piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle delimitazioni di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 [167].

 

     Art. 77. Autorizzazione alla formazione del piano di zona. [168]

     La concessione dell'autorizzazione di cui all'articolo 43, quinto comma, della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 è condizionata alla verifica di compatibilità con le previsioni del piano di cui al precedente articolo 1.

 

CAPO II

Contributi regionali per l'acquisizione e l'urbanizzazione dei Peep

 

     Art. 78. Contributi. [169]

     L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e loro Consorzi per l'attuazione totale o parziale dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare localizzati sulle aree di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, ed all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a 20 anni nella misura del 10% della spesa ritenuta ammissibile.

     La spesa sulla quale sono commisurati i contributi di cui al comma precedente comprende il costo delle aree da espropriare od acquistare, il costo delle opere di urbanizzazione primaria e di quelle necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, nonché una quota per spese generali e di collaudo pari all'8% di detti costi.

 

     Art. 79. Reimpiego delle entrate. [170]

     Le entrate derivanti al Comune dalla cessione delle aree di cui al primo comma dell'articolo precedente devono essere reimpiegate dal medesimo per l'acquisizione ed urbanizzazione di aree da destinare ad interventi di edilizia residenziale pubblica.

     L'accertamento che l'utilizzazione delle entrate avvenga secondo quanto previsto al comma precedente è eseguito dai Comitati di controllo nell'esercizio delle attribuzioni ad essi conferite dalle leggi vigenti.

 

TITOLO VI

FONDO REGIONALE DI ROTAZIONE PER INTERVENTI

NEL SETTORE DELL'EDILIZIA ABITATIVA [171]

 

     Art. 80. Costituzione del Fondo di rotazione e beneficiari. [172]

     E' costituito il Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa.

     La dotazione del Fondo è costituita dagli appositi stanziamenti disposti con legge regionale, dai rientri delle anticipazioni erogate, nonché dai proventi di eventuali mutui contratti a tal fine dall'amministrazione regionale [173].

     Possono beneficiare delle anticipazioni del Fondo gli I.A.C.P. e le cooperative edilizie.

     Al fine di incrementare la dotazione del Fondo, l'amministrazione regionale è autorizzata a contrarre, con Istituti di credito abilitati, dei mutui, anche in valuta estera, ad un tasso non superiore al 20%, da estinguere entro un periodo non inferiore ad anni 10.

 

     Art. 81. Destinazione. [174]

     Le somme affluenti al Fondo sono destinate alla erogazione di anticipazioni per interventi di edilizia sovvenzionata e convenzionata diretti alla costruzione ed al recupero di abitazioni [175].

     Le somme affluenti al Fondo possono altresì essere destinate, limitatamente alle anticipazioni a favore degli Istituti autonomi per le case popolari, all'acquisto di immobili inseriti in zone di recupero, ed alla relativa progettazione per il successivo recupero, da attuarsi nell'ambito di piani di recupero, nonché, per particolari situazioni e su espressa autorizzazione della Giunta regionale, all'acquisto di alloggi da gestire secondo quanto previsto dalla lettera e bis) del secondo comma dell'articolo 47, come aggiunta dall'articolo 64, comma 1, della legge regionale 13/1998 [176].

 

     Art. 82. Misura delle anticipazioni. [177]

     Le anticipazioni in favore degli I.A.C.P. sono commisurate fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile e debbono essere estinte entro il termine massimo di trenta anni al tasso annuo dell'1% [178].

     Nella spesa ammissibile per gli interventi di recupero a cura degli I.A.C.P. è compreso pure il prezzo di acquisto degli immobili da recuperare, qualora gli stessi siano ubicati in ambiti da assoggettare a piano di recupero.

     Nella spesa ammissibile per gli interventi di edilizia sovvenzionata diretti alla costruzione ed al recupero di abitazioni a cura degli I.A.C.P. è ricompreso anche il costo delle opere di manutenzione straordinaria necessarie alla conservazione del patrimonio immobiliare degli Istituti medesimi [179].

     Le anticipazioni in favore delle cooperative edilizie sono concesse fino ad un importo di lire 500.000 per mq. di superficie utile delle abitazioni, per un ammontare massimo di lire 42.000.000 ad alloggio per le costruzioni in zone sismiche, e

fino ad un importo di lire 480.000 al mq. di superficie utile delle abitazioni, per un ammontare massimo di lire 40.000.000 ad alloggio per le costruzioni in altre zone.

     Tali anticipazioni sono estinte entro il termine massimo di 20 anni, al tasso annuo del 5% [180].

 

     Art. 83. Rimborso e garanzie. [181]

     Il rimborso della anticipazione ha luogo mediante rate semestrali costanti posticipate di ammortamento con decorrenza iniziale dal 1º marzo e 1º settembre del secondo anno successivo alla prima erogazione delle anticipazioni stesse [182].

     A garanzia della puntuale restituzione delle anticipazioni da pane degli I.A.C.P., l'Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal Tesoriere dell'Ente, sulle somme di spettanza di quest'ultimo, con ordine di riscossione costituente valido titolo di liberazione del Tesoriere medesimo, un importo pari alle rate di ammortamento scadute e non versate.

     A garanzia della puntuale restituzione delle anticipazioni da parte delle cooperative edilizie, viene iscritta, a favore dell'Amministrazione regionale, ipoteca, anche di secondo grado, di importo pari all'anticipazione medesima a carico dell'area e dell'immobile oggetto dell'intervento. Nel caso in cui le aree concesse dai Comuni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, non siano di proprietà dei Comuni stessi, semprechè sia stata stipulata la convenzione prevista dall'articolo 35 della legge n. 865/1971 e siano state iniziate le procedure di esproprio, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare le anticipazioni secondo quanto previsto dall'articolo 84, previa prestazione a favore della Regione di fidejussione bancaria o assicurativa, redatta in conformità ad apposito schema approvato dalla Giunta regionale, a garanzia dell'obbligo da parte delle cooperative di iscrivere ipoteca di importo pari all'anticipazione concessa non appena l'iscrizione stessa si renda possibile [183].

     Qualora, dal momento in cui si rende possibile l'iscrizione ipotecaria, la cooperativa non provveda entro i termini a tal fine fissati, si procederà alla revoca della concessione ed al conseguente recupero delle anticipazioni erogate.

     I rientri delle anticipazioni sono accertati dalla Ragioneria generale, che provvede a dare comunicazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici ed alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici delle situazioni di inadempienza, anche ai fini delle successive azioni di revoca, ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46.

     Gli atti relativi alle garanzie prestate sulle anticipazioni sono acquisiti direttamente dalle competenti Direzioni di cui al quinto comma, ai fini dell'emissione degli atti di erogazione di rispettiva competenza [184].

     Sono acquisiti direttamente dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici gli atti relativi al frazionamento delle ipoteche costituite, ai fini della ripartizione dei contributi concessi [185].

     Ad estinzione delle obbligazioni le Direzioni provinciali dei servizi tecnici provvedono alle cancellazioni, alle restrizioni o agli svincoli delle ipoteche acquisite dalle stesse, ovvero dalla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici [186].

 

     Art. 84. Modalità di erogazione delle anticipazioni. [187]

     L'erogazione delle anticipazioni concesse in favore degli I.A.C.P. ha luogo:

     - nella misura del 90% dell'ammontare dell'anticipazione concessa dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto senza riserve dall'impresa e vistato dal Presidente dell'Istituto;

     - nella misura restante, pari alla rata di saldo dell'anticipazione spettante, a seguito di regolare approvazione da parte del Direttore regionale dei lavori pubblici della relazione acclarante di cui al secondo comma del precedente articolo 35.

     Per gli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 81, I'erogazione dell'anticipazione ha luogo:

     - nella misura del 90% contestualmente alla concessione dell'anticipazione, dietro presentazione del preliminare di compravendita registrato dell'immobile oggetto dell'acquisto e del preventivo di spesa per la progettazione del successivo intervento di recupero;

     - nella misura restante, pari al saldo dell'anticipazione, dietro presentazione del contratto di compravendita e della deliberazione dello IACP attestante l'onere sostenuto per la progettazione ed a seguito del parere favorevole della Commissione tecnica regionale di cui agli articoli 32 e 33 sul progetto di recupero [188].

     L'erogazione delle anticipazioni concesse in favore delle cooperative ha luogo:

     - nella misura del 90% dell'anticipazione concessa, previa presentazione di apposita certificazione comunale attestante l'avvenuto inizio dei lavori;

     - nella misura restante, a seguito della dichiarazione di regolare esecuzione di cui al precedente articolo 36, nonché, per le cooperative a proprietà individuale, della presentazione degli atti pubblici di assegnazione degli alloggi [189].

 

TITOLO VII

CONTRIBUTI ALL'EDILIZIA CONVENZIONATA [190]

 

     Art. 85. Quantificazione dei contributi. [191]

     L'amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi di edilizia convenzionata nei settori delle nuove costruzioni e del recupero di abitazioni esistenti, attraverso la concessione agli operatori di cui al precedente articolo 21 di contributi semestrali costanti, per una durata non superiore a venti anni, a fronte dei mutui a tal fine contratti.

     I contributi di cui al comma precedente sono pari, per ogni milione mutuato, ad annue lire:

     - 110.000 per gli interventi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli I.A.C.P. rivolti alla costruzione od al recupero di abitazioni da assegnare in locazione;

     - 100.000 per gli interventi rivolti alla costruzione od al recupero di abitazioni da cedere in proprietà.

     Per le frazioni di milione, le misure unitarie di cui al comma precedente sono proporzionalmente ridotte.

     La somma mutuata è ammissibile a contributo fino all'importo massimo di lire 40.000.000 per le zone non sismiche e 42.000.000 per le zone sismiche.

 

     Art. 85 bis. (Provvedimenti d'impegno ed attività conseguenti). [192]

     1. A seguito dell'individuazione degli operatori di cui all'articolo 21, la concessione, l'impegno e l'erogazione dei contributi per gli interventi di cui al secondo comma dell'articolo 85, sono disposti dai Direttori provinciali dei servizi tecnici competenti per territorio.

 

     Art. 86. Convenzioni. [193]

     La realizzazione degli interventi di cui all'articolo precedente avviene sulla base di apposite convenzioni da stipulare tra il Sindaco del Comune interessato e l'operatore, ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, ovvero degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, tenendo conto di quanto previsto dal precedente articolo 8, lettera e) [194].

 

     Art. 87. Controllo. [195]

     L'accertamento ed il controllo sull'esatto adempimento delle convenzioni stipulate con gli operatori - fatto salvo comunque quanto previsto dall'articolo 38 - sono di competenza dei Comuni, i quali si avvalgono a tal fine dell'apporto collaborativo degli I.A.C.P., delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici e del Servizio dell'edilizia residenziale.

 

TITOLO VIII

CONTRIBUTI ALL'EDILIZIA AGEVOLATA [196]

 

     Art. 88. Determinazione del contributo e finalità dell'intervento. [197]

     L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai privati contributi semestrali costanti a fronte dei mutui contratti per l'acquisto, la costruzione ed il recupero di abitazioni non di lusso [198].

     Il beneficio non può essere concesso per un periodo superiore a 20 anni od in ogni caso eccedente la durata del mutuo e cessa comunque con l'estinzione del mutuo medesimo.

     La somma mutuata per la costruzione, l'acquisto od il recupero dell'abitazione è ammissibile a contributo fino al limite massimo di lire 40.000.000 nelle zone non sismiche, e 42.000.000 nelle zone sismiche.

     I contributi sono commisurati in ragione di lire 90.000 annue per ogni milione di lire mutuato. Per le frazioni di milione si riduce proporzionalmente l'importo del contributo.

     Agli effetti di cui ai commi precedenti i mutui possono essere contratti con qualsiasi istituto di credito nonché con istituti previdenziali ed enti assicurativi e possono essere stipulati anche posteriormente al contratto di compravendita, od all'inizio dei lavori, purché nel contratto risulti esplicitata la finalizzazione all'acquisto, costruzione o recupero della prima casa, ovvero l'adesione dell'ente mutuante alla concessione del mutuo intervenga prima del contratto di compravendita o dell'inizio dei lavori [199].

 

     Art. 89. Contributi all'edilizia rurale. [200]

     Al fine di migliorare le condizioni di vita dei proprietari, dei coloni, dei mezzadri e degli affittuari coltivatori diretti iscritti essi stessi, o un componente il nucleo familiare, all'albo professionale di cui all'articolo 1 della legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni, l'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli stessi contributi semestrali costanti a fronte di mutui contratti con Istituti di credito autorizzati, per la costruzione, il recupero e la trasformazione di abitazioni rurali e relative pertinenze e/o annessi rustici facenti corpo unico con l'abitazione.

     I contributi sono commisurati in ragione di lire 90.000 annue per ogni milione di lire mutuato e non possono essere concessi per un periodo superiore a 20 anni od in ogni caso eccedente la durata del mutuo e cessano comunque con l'estinzione del mutuo medesimo.

     La somma mutuata è ammissibile al contributo fino al limite massimo di lire 50.000.000.

     A favore di coltivatori diretti residenti nei territori montani di cui alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 e successive modificazioni e integrazioni, il contributo di cui al secondo comma viene elevato a lire 95.000 annue per ogni milione di lire mutuato.

     Ai fini di cui al presente articolo non viene richiesta la prevalenza del reddito da attività agricola rispetto al reddito dell'intero nucleo familiare, né la proprietà dell'immobile eventualmente da recuperare, in capo al coltivatore diretto.

     (Omissis) [201].

     Per gli interventi di cui al commi precedenti, in alternativa all'obbligo di alienare l'abitazione non adeguata eventualmente posseduta, previsto dal precedente articolo 24, primo comma, lettera c), il richiedente può procedere alla variazione della sua destinazione d'uso, da abitativo a produttivo [202].

 

     Art. 90. Contributi agli emigranti. [203]

     In attuazione dell'articolo 14, ultimo comma, della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, le disposizioni di cui al presente titolo si applicano anche agli emigranti, con le particolari agevolazioni previste dai commi seguenti.

     Ai lavoratori emigrati, le unità di contributo di cui al precedente articolo 88 sono elevate a lire 95.000 per milione mutuato.

     Il lavoratore emigrato è dispensato per un periodo non superiore a 5 anni, nel caso in cui debba prolungare la sua permanenza all'estero, dall'obbligo di risiedere nell'alloggio, fermo restando il divieto di vendita dell'alloggio stesso [204].

     Per l'emigrante che utilizza la dispensa di cui al comma precedente, il termine di 5 anni di cui al precedente articolo 39, comma 1, decorre dalla data del rientro in patria [205].

     Per tutta la durata della dispensa di cui al precedente terzo comma è consentita la locazione dell'alloggio ed il mantenimento dei contributi percepiti [206].

 

     Art. 91. Domande. [207]

     Le domande per la concessione dei contributi di cui al presente Titolo sono presentate alle Direzioni provinciali dei lavori pubblici nel territorio di competenza delle quali i richiedenti intendono costruire, recuperare od acquistare l'abitazione.

     Ciascuna domanda deve contenere:

     a) i dati catastali relativi all'abitazione da acquistare o recuperare, o quelli relativi all'area su cui si intende edificare, per le nuove costruzioni;

     b) una relazione indicante le opere che si intendono eseguire con la relativa previsione di spesa;

     c) la dichiarazione del possesso dei requisiti soggettivi prescritti dal precedente articolo 24.

 

     Art. 92. Provvedimenti di impegno. [208]

     Ai fini dell'accertamento della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'ammissibilità a contributo, possono essere fissati dai Direttori provinciali dei lavori pubblici termini perentori non inferiori a 30 giorni per la presentazione - dei documenti ritenuti all'uopo necessari [209].

     I termini di cui al comma precedente possono essere prorogati o nuovamente fissati dal Direttore provinciale dei lavori pubblici su motivata istanza del richiedente e per ragioni obiettive indipendenti dalla volontà del richiedente [210].

     L'inosservanza dei prefissati termini comporta la decadenza della domanda che viene dichiarata dal Direttore provinciale dei lavori pubblici e notificata all'interessato.

     A seguito della individuazione degli operatori, secondo quanto previsto dall'articolo 42, la concessione ed impegno del contributo è disposta dal Direttore provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente, previa presentazione:

     a) per il caso di acquisto, di planimetria dell'alloggio da acquistare debitamente quotata;

     b) per il caso di recupero, di trasformazione o di nuova costruzione, del progetto e della relativa concessione od autorizzazione ad edificare;

     c) di apposita lettera di adesione alla concessione del mutuo da parte dell'istituto di credito od Ente autorizzato.

     Per gli interventi di edilizia agevolata e convenzionata l'acquisto o l'inizio dei lavori devono aver luogo dopo la presentazione della relativa domanda di contributo e, per gli interventi di recupero in regime di edilizia agevolata, la proprietà dell'immobile da recuperare deve sussistere in capo al richiedente già all'atto della presentazione della domanda [211].

     E' peraltro consentita la concessione delle agevolazioni di edilizia convenzionata anche nei casi in cui l'inizio dei lavori sia intervenuto prima della presentazione della domanda, ove l'operatore abbia acquisito, in sede di pubblici incanti a seguito di fallimento o liquidazione coatta, la proprietà di immobili parzialmente realizzati. In tal caso, fermi restando i massimali di mutuo o di anticipazione ammissibili, nella spesa ammissibile rientrano pure gli oneri derivanti dall'acquisizione degli immobili [212].

 

     Art. 93. Erogazione dei contributi. [213]

     L'erogazione del contributo concesso a fronte dell'acquisto di abitazioni è subordinata alla presentazione del contratto di compravendita dell'abitazione e del contratto di mutuo; contestualmente viene pure disposto il pagamento dei ratei maturati ed emesso il ruolo di spesa fissa [214].

     I documenti di cui al comma precedente devono comunque essere presentati alla Direzione provinciale dei lavori pubblici - pena la revoca del provvedimento di concessione - entro due anni dalla data del provvedimento stesso.

     Nel caso di contributo a fronte del recupero, della trasformazione o della costruzione di abitazioni, l'erogazione del contributo ha luogo a seguito della presentazione dei documenti di cui al primo comma del successivo articolo 113, contestualmente il Direttore provinciale dei lavori pubblici dispone il pagamento dei ratei di contributo già maturati.

     Nel caso di cui al comma precedente, il beneficiario deve presentare entro 3 anni dalla data del provvedimento di concessione del contributo - pena la revoca del contributo e conseguente restituzione delle semestralità erogate - la dichiarazione di regolare esecuzione di cui al precedente articolo 36, primo comma, e l'atto di erogazione e quietanza del mutuo [215].

     All'atto in cui sono presentati i documenti di cui al comma precedente, il Direttore provinciale dei lavori pubblici liquida in via definitiva il contributo, procedendo, ove occorra, all'eventuale conguaglio

- entro il limite del contributo concesso - tra le somme erogate e quelle

spettanti.

     I contributi semestrali spettanti che, a causa dello scostamento temporale tra l'inizio dell'ammortamento del mutuo e l'assunzione dell'impegno di spesa da parte dell'Amministrazione regionale, non possono essere erogati alle scadenze delle rispettive rate del mutuo, sono disposti presso l'Istituto di credito mutuante, anche dopo l'estinzione del mutuo, a favore del beneficiario [216].

     I termini di cui al secondo e al quarto comma possono essere prorogati o nuovamente fissati dal Direttore provinciale dei servizi tecnici, su motivata istanza del richiedente e per ragioni obiettive indipendenti dalla volontà del richiedente [217].

 

     Art. 93 bis. Contributi ridotti per l'edilizia agevolata. [218]

     1. Ove dai contratti di mutuo presentati si rilevi che, in relazione al tasso d'interesse praticato, il costo per interessi complessivo - desunto dal piano di ammortamento del mutuo - risulti inferiore all'ammontare complessivo dei contributi da concedersi ai sensi dei precedenti articoli 88, 89 e 90, il contributo stesso viene determinato in misura pari all'onere dovuto per interessi.

 

TITOLO IX

FORME DI CONTRIBUTO ALTERNATIVE

PER L'EDILIZIA CONVENZIONATA ED AGEVOLATA [219]

 

     Art. 94. Anticipazioni alternative. [220]

     1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli operatori di cui all'articolo 21, in alternativa ai contributi previsti dagli articoli 85, 88, 89 e 90, anticipazioni di importo pari a lire 42.500.000 annue per alloggio, per una durata di 2 anni, per una spesa ammissibile complessiva di lire 85.000.000 da restituire in trenta rate semestrali con decorrenza iniziale dal 1º marzo successivo all'erogazione del saldo dell'anticipazione concessa.

     2. La rata semestrale da restituire è pari, per la prima semestralità, ad un trentesimo delle anticipazioni complessivamente concesse e viene successivamente maggiorata, ogni semestre, di una quota pari al 3,5% del capitale precedentemente restituito.

 

     Art. 95. Concessione, erogazione delle anticipazioni e garanzie. [221]

     Alla concessione ed impegno delle anticipazioni procedono il Direttore regionale o, rispettivamente, il Direttore provinciale dei lavori pubblici territorialmente competente con unico provvedimento riferito a tutte e due le annualità [222].

     L'erogazione delle anticipazioni è subordinata all'iscrizione in favore dell'Amministrazione regionale, a garanzia della loro restituzione, di ipoteca, anche di secondo grado, di importo pari all'anticipazione concessa a carico dell'area e dell'immobile oggetto dell'intervento [223].

     L'erogazione della seconda anticipazione ha luogo per gli interventi di nuova costruzione e recupero a seguito della presentazione della dichiarazione di regolare esecuzione prevista dall'articolo 36 [224].

     Limitatamente alle cooperative ed alle imprese che realizzano abitazioni su aree concesse dai Comuni ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 83, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, eccezion fatta per quanto concerne il richiamo all'articolo 84. L'iscrizione dell'ipoteca deve comunque avvenire prima della stipula degli atti di cessione degli alloggi [225].

     A garanzia della puntuale restituzione delle anticipazioni da parte degli I.A.C.P. si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 83 [226].

     I commi quinto, sesto, settimo e ottavo dell'articolo 83 si applicano anche nel caso di anticipazioni concesse a privati [227].

 

     Art. 96. Rientri. [228]

     I rientri delle anticipazioni erogate confluiscono ad incremento della dotazione riservata alle cooperative - del Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa di cui al precedente articolo 80.

     Nel caso di estinzione anticipata del debito, anche in conseguenza di quanto previsto dagli articoli 39 e 120, i beneficiari o gli operatori devono corrispondere in unica soluzione l'importo corrispondente alla quota capitale delle anticipazioni ancora da restituire, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale. Tale norma si applica anche alle anticipazioni concesse ai sensi dell'articolo 82 [229].

 

     Art. 96 bis. (Restituzione di somme all'Amministrazione regionale). [230]

     1. In caso di mancata restituzione di ratei di anticipazione o di somme dovute all'Amministrazione regionale a seguito di pronuncia di decadenza da agevolazioni entro i termini stabiliti, il beneficiario decaduto o moroso è tenuto a corrispondere all'Amministrazione regionale anche gli interessi moratori, calcolati al tasso legale, sulle somme complessivamente da restituire, a decorrere dalla data della scadenza del termine e fino a quella di effettiva restituzione.

 

     Art. 97. Impegnabilità dei limiti. [231]

     Le annualità dei limiti d'impegno costituiti con gli articoli 146, 148 e 149, possono venir impegnate, a seconda della modalità di contribuzione utilizzata (a fronte di mutui ovvero con le anticipazioni previste dal presente Titolo) o per l'intera durata disponibile dei limiti d'impegno ovvero, di volta in volta, ogni due anni, fino ad esaurimento dei limiti stessi [232].

 

          Art. 97 bis. Buoni casa. [233]

     1. Le annualità non ancora impegnate dei limiti di impegno previsti per l'edilizia agevolata possono essere destinate, per tutta la durata dei limiti stessi, anche alla concessione di contributi «una tantum» secondo la disciplina prevista dal decimo comma dell'articolo 2 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 94 [234].

     2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, le annualità dei limiti d'impegno possono essere impegnate di volta in volta fino ad esaurimento dei limiti stessi.

 

     Art. 98. Unità di contributo ridotte. [235]

     Gli operatori di cui all'articolo 21 ammessi ai mutui del Fondo di ristabilimento del Consiglio di Europa, ovvero di Istituti assicurativi o di Enti previdenziali, possono beneficiare pure dei contributi previsti dagli articoli 85, 88 e 90.

     Nel caso di cui al comma precedente, le unità di contributo previste dai citati articoli sono ridotte di una percentuale corrispondente all'incidenza della differenza tra il costo del denaro determinato ai sensi del Titolo secondo del decreto legge 6 settembre 1965, n. 1022, così come convertito, con modificazioni, nella legge 1º novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni ed integrazioni ed il tasso effettivamente praticato dagli Istituti indicati al primo comma per l'operazione di mutuo sul citato costo del denaro.

 

TITOLO X

INTERVENTI REGIONALI PER GLI SFRATTATI [236]

 

     Art. 99. Contributi. [237]

     L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti autonomi per le case popolari contributi una tantum fino al 100% della spesa necessaria per l'acquisto di unità immobiliari ed il loro recupero, da destinare ad alloggi parcheggio in favore degli inquilini nei confronti dei quali sono stati emessi provvedimenti di rilascio di immobili adibiti ad uso di abitazione non motivati da morosità o immoralità o che devono abbandonare l'alloggio al fine di consentire gli interventi di recupero previsti da piani di recupero o da piani particolareggiati vigenti [238].

     La ripartizione dei contributi è effettuata tenendo conto degli sfratti esecutivi in corso nei vari Comuni.

 

     Art. 100. Alloggi parcheggio. [239]

     L'Assessore ai lavori pubblici può autorizzare la destinazione degli alloggi recuperati dai Comuni con i benefici della legge 5 agosto 1978, n. 457, ad alloggi parcheggio in favore degli inquilini di cui al precedente articolo 99, primo comma.

     Gli alloggi di cui al comma precedente sono soggetti alla disciplina prevista dal presente Titolo.

 

     Art. 101. Assegnatari e requisiti. [240]

     Possono concorrere all'assegnazione dell'alloggio-parcheggio gli inquilini di cui all'articolo 99, primo comma, che risiedono ovvero prestano lavoro nel Comune in cui si trovano gli alloggi da assegnare e che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi regionali per accedere ai benefici dell'edilizia agevolata.

 

     Art. 102. Graduatoria. [241]

     Ai fini dell'assegnazione, gli interessati presentano apposita domanda all'Istituto autonomo per le case popolari competente, corredata dalla documentazione attestante i requisiti prescritti.

     Ogni trimestre, la Commissione di cui al precedente articolo 29 procede a formare e successivamente ad aggiornare la graduatoria delle domande pervenute, sulla base del reddito medio dei componenti il nucleo familiare dello sfrattato.

     Ai fini di cui al comma precedente, il reddito complessivo del nucleo familiare - determinato ai sensi del precedente articolo 24 - viene diviso per i componenti il nucleo familiare.

     Agli effetti del presente Titolo il requisito del reddito viene valutato con riferimento all'ultima dichiarazione dei redditi presentata prima della formazione della graduatoria da ciascun componente il nucleo familiare ivi compresi - in deroga all'articolo 25, i figli maggiorenni non a carico [242].

     La Commissione, nel formulare la graduatoria, può tener conto della data fissata dal giudice per la esecuzione dei singoli provvedimenti di rilascio.

     Gli alloggi realizzati con i finanziamenti di cui al presente Titolo rientrano nel novero degli alloggi di edilizia sovvenzionata e vengono assegnati in via definitiva con le modalità di cui al precedente Titolo IV, Capo II ove, per assenza di domanda di cui al primo comma, siano rimasti sfitti per più di sei mesi [243].

 

     Art. 103. Pubblicazione ed opposizione. [244]

     La graduatoria viene pubblicata presso la sede dell'I.A.C.P. ed all'Albo comunale.

     Le eventuali opposizioni che gli interessati possono presentare in carta semplice alla stessa Commissione non sospendono la consegna degli alloggi disponibili, ma vengono considerate ai fini della graduatoria del trimestre successivo.

     Qualora, peraltro, si accerti che l'assegnazione è stata conseguita in violazione delle norme vigenti ne viene disposto l'annullamento da pane del Presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari.

     Nel caso di cui al comma precedente, per il rilascio dell'alloggio trova applicazione quanto previsto dal precedente articolo 62, salva comunque la eventuale responsabilità penale e la maggiorazione del canone nella misura del 50% a far tempo dal provvedimento di annullamento.

 

     Art. 104. Durata della locazione. [245]

     Considerata la funzione degli alloggi-parcheggio di sopperire alle esigenze alloggiative più urgenti degli sfrattati, il rapporto di locazione non puo avere durata superiore a due anni dalla consegna dell'alloggio ed il canone relativo viene determinato con i criteri di cui alla legge 27 luglio 1978, n. 392.

     Qualora, decorso il biennio, l'assegnatario non rilasci l'alloggio, trova applicazione quanto previsto dai precedenti articoli 60, 61, 62 e 63; in ogni caso, per il periodo di tempo eccedente il biennio, il canone di cui al comma precedente viene maggiorato del 20% per il primo anno e del 50% per gli anni successivi.

 

TITOLO XI

PROVVIDENZE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI BENEFICIARI [246]

 

     Art. 105. Provvidenze per i disabili. [247]

     I nuclei familiari che annoverano un componente disabile di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono privilegiati nell'accesso ai benefici dell'edilizia convenzionata ed agevolata [248].

     Al fine di consentire la realizzazione di opere idonee al superamento delle barriere architettoniche, i massimali di spesa ammissibile previsti per l'edilizia agevolata sono incrementati del 10% quando beneficiario sia un disabile o un nucleo familiare comprendente un disabile [249].

     I disabili o i nuclei familiari che annoverano tra i componenti un disabile possono beneficiare dei contributi statali e regionali all'edilizia agevolata destinati al recupero, anche al solo fine di introdurre nelle abitazioni di proprietà opere ed accorgimenti tecnici per il superamento delle barriere architettoniche [250].

     Nel caso di cui al comma precedente, l'intervento è equiparato al restauro ed al risanamento conservativo e si prescinde dall'ubicazione dell'immobile in zona di recupero.

     Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 19 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, la Giunta regionale determina le esigenze del programma di deistituzionalizzazione sulla scorta delle indicazioni presentate dalle Unità sanitarie locali e le modalità della sua realizzazione.

 

     Art. 106. Provvidenze per i militari. [251]

 

     Art. 107. Fondo sociale per i conduttori meno abbienti. [252]

     La quota del fondo sociale istituito con l'articolo 75 della legge 27 luglio 1978, n. 392, assegnata alla Regione Friuli-Venezia Giulia viene ripartita fra i vari Comuni nei quali trova applicazione la disciplina prevista dalla citata legge, in base al prevedibile fabbisogno documentato in apposita richiesta da parte dei Comuni stessi. Nel caso di richieste eccedenti la disponibilità annua, la ripartizione tra i vari " Comuni viene effettuata in misura proporzionale ai fondi effettivamente utilizzati nell'anno precedente.

     A tal fine, i Comuni dovranno allegare alla domanda di concessione del contributo un rendiconto sull'utilizzazione dei fondi agli stessi assegnati nell'anno precedente.

     L'accertamento che l'utilizzazione dei fondi assegnati ai Comuni abbia luogo per le finalità e con le modalità previste dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, è eseguito dal competente Comitato di controllo nell'esercizio degli ordinari controlli che ad esso competono ai sensi della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

     La quota del fondo sociale, che sia rimasta inutilizzata per qualsiasi causa, può essere impiegata per forme analoghe di assistenza ai conduttori meno abbienti di alloggi gestiti dagli I.A.C.P. [253].

     L'Amministrazione regionale assegna i finanziamenti necessari agli I.A.C.P., i quali provvedono all'individuazione dei beneficiari e alle erogazioni dei contributi [254].

 

          Art. 108. Esame domande. [255]

     L'esame delle domande di contributo è rimesso in via esclusiva ai Comuni.

 

     Art. 109. Priorità per gli sfrattati. [256]

     Nell'ambito dei criteri di scelta degli operatori e dei beneficiari, previsti dall'articolo 42, devono essere prioritariamente considerate pure le esigenze alloggiative di coloro che sono investiti da un provvedimento esecutivo di rilascio di immobili adibiti ad abitazione.

 

     Art. 110. Priorità nella cessione della convenzionata I.A.C.P. [257]

     Nella cessione degli alloggi di edilizia convenzionata realizzati dagli I.A.C.P., hanno la priorità gli inquilini di edilizia sovvenzionata che nel quadriennio precedente il bando hanno posseduto redditi più elevati.

     Gli inquilini di cui al comma precedente devono comunque possedere i requisiti prescritti dall'articolo 24 per beneficiare dell'edilizia convenzionata.

     (Omissis) [258].

 

TITOLO XII

DISPOSIZIONI COMUNI IN MATERIA DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI

 

     Art. 111. Delega agli I.A.C.P.

     1. Per la realizzazione degli interventi di edilizia residenziale pubblica, gli operatori possono avvalersi degli I.A.C.P.

     2. Per le prestazioni di cui al comma 1 gli I.A.C.P. hanno titolo ad un compenso non superiore all'8 per cento del costo delle opere nel caso di nuove costruzioni ed al 10 per cento nel caso di recupero.

     3. Il costo delle opere è dato da tutte le voci del quadro economico con esclusione dell'I.V.A. e delle spese tecniche [259].

 

     Art. 112. Contributi e quote al Consorzio regionale fra gli I.A.C.P. [260]

 

     Art. 113. Erogazione anticipata dei contributi.

     1. L'erogazione dei contributi concessi ai sensi dei precedenti articoli 85, 88, 89 e 90 può aver luogo, su istanza degli operatori, anche prima della scadenza della prima rata di ammortamento del mutuo previa presentazione di apposita certificazione comunale attestante l'avvenuto inizio dei lavori nonché del contratto condizionato di mutuo stipulato con istituto di credito o ente autorizzato per importo corrispondente o maggiore a quello per cui viene concesso il contributo. Non spetta l'erogazione anticipata della semestralità di contributo nel semestre di scadenza della prima rata di ammortamento del mutuo.

     2. Nel caso in cui si abbia erogazione anticipata del contributo regionale ai sensi del comma 1, fermo restando che la durata del contributo non può essere superiore a quella del mutuo stesso, nel periodo finale di ammortamento del mutuo resta a carico del mutuatario l'intera rata di rimborso comprensiva anche della parte non più coperta dal contributo [261].

     3. Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese e degli I.A.C.P. - fermo restando che gli oneri di prefinanziamento e/o preammortamento del mutuo sono a carico dell'operatore - in sede di stipulazione delle convenzioni si deve tener conto dei benefici conseguenti all'anticipata erogazione delle semestralità di contributo ai fini della determinazione del prezzo di cessione o dei canoni di locazione degli alloggi.

     4. L'anticipata erogazione non può eccedere sei semestralità di contributo [262].

 

     Art. 114. Garanzia regionale sui mutui.

     I mutui contratti dagli operatori per la realizzazione di programmi di edilizia sovvenzionata e convenzionata, ammessi a contributo regionale, usufruiscono della garanzia integrativa della Regione per il rimborso integrale del capitale e degli interessi dovuti, ivi compresi gli oneri accessori, anche nel caso in cui le aree concesse o cedute dai Comuni non siano di proprietà dei Comuni stessi, sempreché sia stata stipulata la convenzione di cui all'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e siano iniziate le procedure di esproprio.

     La garanzia di cui al comma precedente si intende automaticamente prestata - con la emissione del provvedimento di concessione del contributo regionale.

     Il provvedimento di concessione è comunicato all'Assessore alle finanze per quanto di competenza.

     Qualora la Regione abbia dovuto procedere a pagamenti, in relazione alle garanzie prestate sui mutui contratti dagli I.A.C.P., l'Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'Ente, sulle somme di spettanza di quest'ultimo, con ordine di riscossione costituente titolo valido di liberazione del tesoriere medesimo, un importo pari ai pagamenti effettuati per conto degli I.A.C.P. [263].

 

     Art. 115. Convenzioni con Istituti di credito.

     Su proposta dell'Assessore ai lavori pubblici, di concerto con l'Assessore alle finanze, la Giunta regionale delibera le eventuali convenzioni da stipularsi con Istituti di credito, al fine di incrementare i finanziamenti all'edilizia residenziale pubblica ed agevolare la concessione ed erogazione dei mutui.

     Le convenzioni sono stipulate dall'Assessore alle finanze.

 

     Art. 116. Provvedimenti cumulativi per programmi.

     Alla concessione ed erogazione dei contributi regionali per l'attuazione di interventi di edilizia residenziale pubblica, i dirigenti competenti possono procedere con provvedimenti cumulativi riferiti a programmi d'intervento.

 

     Art. 117. Contributi integrativi. [264]

     1. In via generale, con gli stessi stanziamenti previsti dalle leggi regionali e statali per interventi di edilizia residenziale pubblica, è consentita pure la concessione di contributi integrativi per le medesime finalità, quando intervengano superi di spesa determinati da lievitazione dei costi.

     2. In tali casi, a domanda dell'operatore, qualora l'intervento non sia ancora concluso e per esso sia stato già concesso un contributo valutato su massimali diversi da quelli in vigore al momento di detta domanda, potrà essere disposto l'adeguamento ai massimali di contributo al momento vigenti.

 

     Art. 118. Interventi di recupero. [265]

     1. Gli interventi contributivi di edilizia convenzionata ed agevolata previsti dalla presente legge e destinati al recupero non possono riguardare la sola manutenzione ordinaria o straordinaria.

     (Omissis) [266].

 

     Art. 119. Spese tecniche.

     Per gli interventi di edilizia residenziale pubblica ammessi a contributo statale o regionale, la spesa ammissibile a contributo comprende pure una quota pari all'9% del costo delle opere - calcolata ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 111 - per spese generali e di collaudo.

     Detta quota viene elevata all'11% per gli interventi di recupero [267].

 

     Art. 119 bis. (Ammissibilità a contributo degli oneri fiscali). [268]

     1. Per gli interventi di acquisto, nuova costruzione o recupero di alloggi di edilizia residenziale pubblica sono ammissibili a contributo anche i relativi oneri fiscali.

     2. Nelle spese tecniche, generali e di collaudo, di cui all'articolo 119, sono ricomprese tutte le spese per prestazioni professionali, ivi comprese quelle notarili.

 

     Art. 120. Liquidazione e frazionamento dei contributi e delle anticipazioni. [269]

     1. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui al primo comma dell'articolo 36 e del contratto definitivo di mutuo ove prescritto, si procede alla liquidazione definitiva del contributo o dell'anticipazione ed all'eventuale conguaglio tra le somme erogate e quelle spettanti.

     2. Al frazionamento dei contributi e delle anticipazioni concessi alle cooperative edilizie a proprietà individuale procede il Direttore regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici sulla base della presentazione degli atti pubblici di assegnazione degli alloggi e della restante documentazione afferente il tipo di agevolazione concessa, con unico provvedimento riferito a tutti i soci assegnatari compresi nell'intervento costruttivo oggetto di finanziamento agevolato.

     3. Per gli interventi di edilizia convenzionata a cura delle imprese e degli Istituti autonomi per le case popolari, i contributi a fronte delle rate di ammortamento del mutuo sono di competenza dell'operatore fino alla data di stipula dei contratti di compravendita e contestuale accollo del mutuo.

     4. L'alienazione degli alloggi realizzati dalle imprese e dagli Istituti autonomi per le case popolari deve intervenire, a soggetti in possesso dei requisiti di legge, entro tre anni dall'ultimazione dei lavori.

     5. Le quote di contributo od anticipazione erogate a fronte degli alloggi invenduti o non locati nei termini devono essere restituite maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data di restituzione, ovvero secondo le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 96, come sostituito dal comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 46.

     6. L'assegnazione in proprietà con atto pubblico degli alloggi realizzati dalle cooperative edilizie a proprietà individuale deve intervenire entro un anno dall'ultimazione dei lavori, a pena di decadenza dall'agevolazione relativa all'intero intervento e conseguente restituzione di quanto precedentemente percepito.

     7. L'alienazione degli alloggi realizzati dalle imprese o dagli Istituti autonomi per le case popolari a soggetti non in possesso dei requisiti di Legge prima della scadenza del termine di cui al comma 4, ovvero la realizzazione di un numero inferiore di alloggi rispetto a quello indicato nel decreto di concessione del contributo o dell'anticipazione comporta l'inammissibilità alle agevolazioni di edilizia convenzionata per l'impresa o per l'Istituto autonomo per le case popolari per la durata di due anni dalla data del decreto di concessione.

     8. Limitatamente agli interventi di cui al comma 3 il frazionamento dei contributi o delle anticipazioni può aver luogo anche con separati provvedimenti relativamente agli alloggi venduti o locati nei termini.

     9. Le ipoteche di importo pari all'anticipazione concessa possono essere iscritte a favore della Regione o successivamente postergate al secondo grado. Le stesse possono essere frazionate fra le singole unità immobiliari e relative pertinenze con atto volontario unilaterale del debitore.

 

     Art. 120 bis. Pagamenti agli Istituti di credito. [270]

     1. I contributi concessi a fronte dei mutui contratti con gli Istituti di credito sono erogati, nel periodo di ammortamento del mutuo, direttamente all'Istituto di credito mutuante.

     2. L'Istituto di credito mutuante è tenuto a dare comunicazione alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici o, rispettivamente, alle Direzioni provinciali dei servizi tecnici concedenti, di ogni variazione relativa ai titolari o all'entità dei mutui per i quali è stato liquidato il contributo, nonchè del mancato versamento di rate di mutuo da parte dei beneficiari [271].

     3. Le somme erogate e giacenti presso l'Istituto di credito mutuante, che a seguito di revoca o decadenza dall'agevolazione non spettano ai beneficiari, sono restituite dall'Istituto medesimo con riconoscimento di valuta all'Amministrazione regionale [272].

 

     Art. 121. Caratteristiche degli alloggi.

     (Omissis) [273].

 

     Art. 122. Incrementi per i territori montani.

     Per gli interventi da realizzarsi nei territori montani di cui alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, i limiti di spesa ammissibile a contributo possono essere incrementati fino al 20%.

     Con apposito D.P.G.R., sentite le Comunità montane, saranno dettate le norme per la graduazione di tale percentuale in relazione ai diversi costi di costruzione in atto nelle varie zone.

 

TITOLO XIII

RAPPORTI CON LA LEGISLAZIONE STATALE

 

     Art. 123. Rapporti tra norme regionali e statali. [274]

     La normativa statale che non configura i limiti previsti dagli articoli 4 e 5 dello Statuto di autonomia, non trova applicazione nei casi già disciplinati dalla presente legge.

     In particolare, le disposizioni del Titolo IV, Capo II, della presente legge si estendono a tutti gli alloggi di edilizia sovvenzionata situati nella regione, di proprietà degli I.A.C.P., dei Comuni, delle Province, della Regione e dello Stato, ivi compresi quelli già di proprietà degli Enti soppressi di cui alla legge 19 gennaio 1974, n. 9, nonché quelli comunque in gestione agli I.A.C.P.

 

     Art. 124. Scelta e requisiti degli operatori. [275]

     Alla scelta degli operatori di edilizia convenzionata ed agevolata, anche per le finalità e gli effetti di cui all'articolo 25 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e di altre leggi statali, si procede secondo quanto previsto dalla presente legge.

     Analogamente, per quanto concerne il richiamo ai requisiti della residenza, di cui al secondo comma dell'articolo 21 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed alla non proprietà di altre abitazioni, si fa riferimento a quanto previsto dal precedente articolo 24.

 

     Art. 125. Rapporti con il F.R.I.E.

     In conseguenza di quanto previsto dal precedente articolo 2, il Comitato di cui all'articolo 4 della legge 18 ottobre 1955, n. 908, deve comunicare annualmente alla Direzione regionale dei lavori pubblici gli importi dei finanziamenti che intende destinare all'edilizia residenziale pubblica, distintamente per categoria di operatori.

     La scelta degli operatori può avvenire soltanto nell'ambito delle localizzazioni previste dai progetti biennali di intervento di cui al precedente articolo 3, e deve essere tempestivamente comunicata alla Direzione regionale dei lavori pubblici.

     In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 18 ottobre 1955, n. 908, la disciplina cui fare riferimento per quanto concerne i requisiti soggettivi degli operatori e dei beneficiari, i massimali di spesa ammissibile a mutuo agevolato nonché le caratteristiche oggettive degli alloggi, è quella prevista dalla presente legge [276].

 

     Art. 126. Non applicazione di norme della legge 8 agosto 1977, n. 513.

     Le disposizioni previste agli articoli 22, ultimi due commi, 25, 27, 28 e 29 della legge 8 agosto 1977, n. 513 e successive modifiche e integrazioni non trovano applicazione nella regione Friuli-Venezia Giulia.

     Le domande presentate ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, vengono perfezionate sulla base della disciplina nello stesso prevista.

     Per le domande di cui al comma precedente non ancora perfezionate, alla data di entrata in vigore della presente legge, con la stipula del contratto per motivazioni connesse con i limiti di reddito, può trovare applicazione quanto previsto dal precedente articolo 69 - secondo comma, facendo riferimento, in deroga al disposto dell'articolo 22, quinto comma, della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26, al canone che il richiedente corrisponde alla data di entrata in vigore della presente legge [277].

 

     Art. 127. Esenzioni tributarie. [278]

     In forza dell'articolo 70, ultimo comma, della legge 22 ottobre 1971, n. 865, agli atti, documenti e contratti inerenti ad operazioni previste dalla presente legge e già disciplinate da norme dello Stato, si estendono le esenzioni ed i benefici espressamente previsti negli stessi casi dalle vigenti disposizioni statali in materia tributaria.

 

TITOLO XIV

NORME TRANSITORIE [279]

 

     Art. 128. Testo organico. [280]

     La presente legge riproduce, in unico testo organico, con modificazioni, sostituzioni, aggiunte ed integrazioni, le leggi regionali nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

 

     Art. 129. Norme transitorie per l'edilizia convenzionata e agevolata. [281]

     La disciplina vigente antecedentemente l'entrata in vigore della presente legge continua ad avere efficacia - salvo quanto previsto dall'articolo 132 - per gli interventi di edilizia convenzionata ed agevolata per i quali sono già intervenuti il decreto di concessione del contributo ovvero la deliberazione della Giunta regionale di ammissione a contributo e non ancora il decreto, alla data di entrata in vigore della presente legge [145].

     Coloro che sono già stati ammessi con deliberazione della Giunta regionale ivi compresi quelli inseriti in elenco di riserva - a contributo ai sensi della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni, ma non hanno ancora ottenuto il decreto di concessione del contributo medesimo, possono richiedere, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'applicazione in loro favore di quelle disposizioni della presente legge concernenti i requisiti soggettivi ed oggettivi che ritengono a loro più favorevoli.

     Rimangono peraltro fermi gli importi di contributo già deliberati o concessi, con i limiti ed i massimali di contributo e di spesa ammissibile precedentemente in vigore, salva la facoltà della Giunta regionale in applicazione dell'articolo 117 di integrare, con gli stanziamenti e le modalità previsti dalla presente legge, i contributi già deliberati e concessi.

     Le domande già presentate ai sensi degli articoli 31, 33, 38 e 39 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, e non ancora ammesse a contributo con deliberazione della Giunta regionale, sono evase secondo le modalità previste dal Titolo VIII della presente legge, salvo che, con richiesta da presentarsi entro il termine perentorio di 60 giorni dalla sua entrata in vigore, gli interessati non scelgano le modalità previste dal Titolo IX.

     Per le domande di cui al comma precedente, il limite di superficie utile degli alloggi cui fare riferimento è quello in atto prima dell'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 130. Norme transitorie per l'edilizia sovvenzionata. [282]

     Per gli interventi di edilizia sovvenzionata, le domande di assegnazione prodotte in base a bandi emanati prima dell'entrata in vigore della presente legge saranno evase secondo le norme e con i criteri previsti dai predetti bandi.

     Le relative graduatorie saranno valide fino al loro aggiornamento: in tale sede si procederà a nuova valutazione secondo le presenti disposizioni.

     Le disposizioni della presente legge concernenti la cessione in proprietà degli alloggi di edilizia sovvenzionata si applicano alle domande presentate dopo l'entrata in vigore della presente legge.

     Entro sei mesi dall'emanazione dello schema-tipo di statuto previsto alla lettera a) dell'articolo 8, gli I.A.C.P. provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti [283].

 

     Art. 131. Rinnovo degli organi. [284]

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge deve comunque provvedersi alla costituzione del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale degli Enti di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente secondo le modalità rispettivamente di cui agli articoli 11 e 13, nonché alla nomina della Commissione per l'accertamento dei requisiti soggettivi secondo le modalità di cui all'articolo 29.

 

     Art. 132. Applicazione automatica di norme per l'edilizia convenzionata. [285]

     Le disposizioni di cui all'articolo 36, primo comma e 120, primo comma, si applicano automaticamente, senza necessità di modifica od integrazione dei provvedimenti di concessione ed impegno dei contributi nonché delle convenzioni stipulate, anche agli interventi di edilizia convenzionata in corso, ivi compresi gli interventi comunque realizzati dalle cooperative, per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non siano ancora intervenuti il collaudo ovvero il provvedimento di frazionamento e liquidazione finale del contributo.

     L'obbligo di cui al secondo comma dell'articolo 120 decorre, per gli interventi già ultimati, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 133. Realizzazioni fuori dei Peep. [286]

     Gli interventi di edilizia residenziale pubblica possono essere localizzati anche fuori dell'ambito dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modifiche ed integrazioni, nonché delle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.

     Resta fermo, per gli interventi di imprese e di cooperative, l'obbligo della previa stipulazione di apposita convenzione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, che, tra l'altro, esplicitamente richiami, per gli alloggi realizzati ed i rispettivi acquirenti od assegnatari, l'applicazione della disciplina concernente l'edilizia convenzionata [287].

 

     Art. 134. Modalità di programmazione in attesa del piano regionale. [288]

     (Omissis) [289].

 

     Art. 135. Trasformazione delle cooperative indivise. [290]

     Le cooperative edilizie a proprietà indivisa già ammesse a contributo regionale ovvero statale ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457, possono richiedere alla Direzione regionale dei lavori pubblici di variare il finanziamento, da quello già autorizzato a quello previsto per le cooperative a proprietà individuale [291].

     La variazione del finanziamento è condizionata alla modifica dello statuto e dell'atto costitutivo della cooperativa, nonché al versamento nel conto entrata del bilancio regionale di un importo pari alla differenza - per ogni singolo canale di finanziamento - tra i contributi previsti per le cooperative a proprietà indivisa e quelli previsti per le cooperative a proprietà individuale maggiorato del 10% annuo a titolo di interessi.

     Gli importi di cui al comma precedente vanno ad incremento della dotazione del Fondo di rotazione di cui all'articolo 80.

     Con successivo D.P.G.R., da registrarsi alla locale delegazione della Corte dei conti, saranno stabilite le modalità di attuazione della presente norma.

     La maggiorazione del 10% annuo a titolo di interessi, previsto dal secondo comma del presente articolo, non si applica alle cooperative finanziate prima dell'entrata in vigore della legge regionale 7 marzo 1983, n. 22, ai sensi della legge 5 agosto 1978, n. 457 [292].

 

     Art. 136. Completamento alloggi cooperative. [293]

     In via transitoria ed in sede di prima ripartizione, i contributi all'edilizia convenzionata possono essere concessi pure a cooperative edilizie non ammesse a contributo statale e regionale che hanno già iniziato, ma non ancora ultimato, i lavori di costruzione degli alloggi nell'ambito dei piani di zona per l'edilizia economica e popolare ovvero nelle aree delimitate ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

 

     Art. 137. Integrazione programmi in corso. [294]

     L'amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere agli I.A.C.P., alle cooperative edilizie ed alle imprese già ammesse a contributo statale o regionale prima del 31 dicembre 1979, che alla data del 30 aprile 1982 non avevano ancora ottenuto il certificato di abitabilità, delle anticipazioni di importo non superiore a 12 milioni per alloggio da restituire in 30 rate semestrali con decorrenza iniziale dal 1º gennaio successivo all'erogazione delle anticipazioni.

     Per le anticipazioni di cui al comma precedente trovano applicazione gli articoli 94, secondo e terzo comma, e 96.

     Ai fini della graduazione dell'importo di lire 12 milioni si terrà conto di eventuali ritardi per causa di forza maggiore, dell'eventuale contenimento dei costi di costruzione con sistemi industrializzati, dell'entità degli oneri finanziari sopportati a causa della stretta creditizia.

     La concessione e contestuale erogazione dei contributi ha luogo sulla base esclusivamente della presentazione dei seguenti documenti:

     - copia del provvedimento statale o regionale di concessione del contributo;

     - apposito certificato comunale attestante la data di inizio e quella eventuale di rilascio del certificato di abitabilità;

     - apposita dichiarazione del Presidente dell'I.A.C.P. o della cooperativa o del legale rappresentante dell'impresa attestante la spesa effettivamente sostenuta nonché i contributi ricevuti: la percentuale della spesa ammessa a contributo rispetto a quella effettivamente sostenuta non può superare il 75% per gli alloggi ceduti od assegnati in proprietà e l'80% per quelli assegnati in locazione salvo restando il limite di 40 milioni ad alloggio e di 42 milioni per le zone sismiche.

     Le domande di ammissione alle anticipazioni previste dal presente articolo devono essere presentate entro il termine perentorio di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     L'erogazione del contributo agli I.A.C.P. ed alle imprese in favore degli acquirenti degli alloggi ha luogo previa presentazione inoltre di un elenco nominativo, visitato dal Comune, degli acquirenti stessi, nonché di apposita formale dichiarazione registrata e controfirmata dall'acquirente, con la quale l'I.A.C.P. o l'impresa medesima assumono l'obbligazione a scomputare dal residuo prezzo da pagare l'importo dell'anticipazione, ovvero a liquidare, entro 15 giorni dall'erogazione dell'anticipazione, il relativo importo agli acquirenti che hanno già corrisposto per intero la quota in contanti del prezzo dell'alloggio.

     E' rimessa ai Comuni la vigilanza sull'esatto adempimento di quanto previsto dal presente articolo a carico delle imprese, le quali sono a tal fine obbligate a presentare completo rendiconto al Comune nel termine di 30 giorni dall'erogazione del contributo regionale.

     Per gli I.A.C.P. e le imprese deve essere inoltre presentata apposita dichiarazione registrata con cui gli acquirenti si obbligano nei confronti dell'amministrazione regionale alla restituzione delle anticipazioni secondo le modalità ed alle scadenze fissate dalla presente legge e dal decreto di concessione dell'anticipazione stessa.

     I mutui concessi da Istituti di credito a valere sul Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa non vengono computati agli effetti dei limiti di spesa ammissibili di cui al precedente quarto comma [295].

 

     Art. 138. Estensione norma edilizia rurale. [296]

     La disposizione di cui all'articolo 89, penultimo comma, si applica anche agli interventi ammessi al contributo di cui all'articolo 21 della legge regionale 6 settembre 1980, n. 49.

 

     Art. 139. Abitazioni realizzate con la legge regionale 6 luglio 1966, n. 12. [297]

     Le abitazioni realizzate con le provvidenze di cui alla legge regionale 6 luglio 1966, n. 12 come integrata dalla legge regionale 15 marzo 1968, n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni sono cedute in proprietà dai Comuni agli inquilini con le modalità ed alle condizioni previste dagli articoli 69 - escluso il riferimento ai 10 anni di cui al primo e secondo comma - 70 e 71.

     Nel caso di inquilini o loro legittimi eredi a suo tempo dimoranti ai sensi del primo comma dell'articolo 6 bis della citata legge in case minacciate, distrutte ovvero irreparabilmente danneggiate da frane o da altre calamità naturali, il prezzo di cessione, determinato ai sensi del precedente articolo 70, viene ridotto dell'80% e deve essere corrisposto in unica soluzione [298].

     Le somme ricavate dalle cessioni sono destinate dai Comuni per opere di urbanizzazione primaria, di manutenzione delle stesse, nonché al recupero di patrimonio edilizio di loro proprietà [299].

     (Omissis) [300].

     (Omissis) [301].

 

     Art. 140. Normativa tecnica. [302]

     Fino alla emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 8, lettera d), il parere e l'attestazione di cui al precedente articolo 34, primo e secondo comma, si intendono implicitamente concessi con il rilascio della concessione edilizia.

 

     Art. 141. Operatività della nuova normativa sui canoni. [303]

     Le norme di cui agli articoli 65, 66 e 68 entrano in vigore con il 1º gennaio 1984.

     Per l'anno 1983 gli I.A.C.P. sono autorizzati ad aggiornare i canoni di locazione secondo i criteri seguiti per l'approvazione dell'ultimo piano finanziario e con riferimento ai nuovi redditi accertati nell'ultimo censimento.

 

     Art. 142. Elenco collaudatori. [304]

     (Omissis) [305].

 

TITOLO XV

NORME FINANZIARIE [306]

 

     Art. 143. [307]

     Per le finalità previste dal precedente articolo 78, è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1982, un limite di impegno di lire 1.100 milioni [308].

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.100 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 2001.

     L'onere di lire 3.300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984, fa carico al capitolo 8374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 3.300 milioni per gli esercizi dal 1982 al 1984, di cui lire 1.100 milioni per ciascun esercizio.

     Al predetto onere di lire 3.300 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 4 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 144. [309]

     Per le finalità previste dal precedente articolo 80, secondo comma, è autorizzata - a favore degli I.A.C.P. - la spesa complessiva di lire 14.400 milioni, di cui lire 8.450 milioni per l'esercizio 1982 e lire 5.950 milioni per l'esercizio 1983.

     La predetta spesa di lire 14.400 milioni fa carico al capitolo 8450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 14.400 milioni, di cui lire 8.450 milioni per l'esercizio 1982, e lire 5.950 milioni per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 14.400 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Per le finalità previste dal precedente articolo 80, secondo comma, è autorizzata - a favore delle cooperative edilizie - la spesa complessiva di lire 17.188 milioni, di cui lire 8.638 milioni per l'esercizio 1982, lire 8.000 milioni per l'esercizio 1983 e lire 550 milioni per l'esercizio 1984.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, vengono istituiti, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XIII - i seguenti capitoli:

     - Capitolo n. 8453 con la denominazione: «Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale - quota riservata alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e individuale - fondi statali» e con lo stanziamento di lire 1.588 milioni per l'esercizio 1982;

     - Capitolo n. 8454 con la denominazione: «Fondo regionale per interventi nel settore dell'edilizia residenziale - quota riservata alle cooperative edilizie a proprietà indivisa e individuale» e con lo stanziamento di lire 15.600 milioni, di cui lire 7.050 milioni per l'esercizio 1982, lire 8.000 milioni per l'esercizio 1983 e lire 550 milioni per l'esercizio 1984.

     Al predetto onere di lire 17.188 milioni si fa fronte come segue:

     - per lire 1.148 milioni per l'esercizio 1982, iscritti sul citato capitolo 8453, istituito col precedente comma, mediante storno di pari importo dal capitolo 8321, corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1981 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 7/Rag. del 3 febbraio 1982;

     - per lire 440 milioni per l'esercizio 1982, pure iscritti sul citato capitolo 8453 istituito col precedente comma, mediante accertamento dell'entrata di pari importo assegnata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, di cui al successivo articolo 147;

     - per lire 3.550 milioni per l'esercizio 1982, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partite n. 2 e n. 4 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi), corrispondente alle quote non utilizzate al 31 dicembre 1981 e trasferite ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze n. 10/Rag. dell'11 febbraio 1982;

     - per lire 11.500 milioni, di cui lire 3.500 milioni per l'esercizio 1982 e lire 8.000 milioni per l'esercizio 1983, mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 (Rubrica n. 3 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi);

     - per lire 300 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 8451 del precitato stato di previsione;

     - per le restanti lire 250 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 8452 del medesimo stato di previsione.

 

     Art. 145. [310]

     I rientri delle anticipazioni di cui agli articoli 80, 81, 94 e 137 della presente legge, nonché di quelle concesse ai sensi della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, dovranno essere reimpiegati per le medesime finalità previste dai citati articoli 80 e 81.

     I rientri delle anticipazioni erogate sul capitolo 8450 dello stato di previsione della spesa affluiranno al capitolo 903 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, e sui corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi successivi.

     Per i rientri delle anticipazioni erogate sui capitoli n. 8453 e n. 8454, istituiti con il quinto comma del precedente articolo 144, sui capitoli 8396 e 8397, istituiti con il terzo e l'ottavo comma del successivo articolo 146, sul capitolo 8398, istituito con il terzo comma del successivo articolo 148, sul capitolo 8399, istituito con il terzo comma del successivo articolo 149 e sul capitolo 8455, istituito con il secondo comma del successivo articolo 153 nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 viene istituito al Titolo III - Categoria XVI - Rubrica n. I - il capitolo 917 con la denominazione. «Rientri delle anticipazioni concesse a favore dell'edilizia convenzionata ed agevolata» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.100 milioni di cui lire 550 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984, cui si provvede, per complessive lire 600 milioni, di cui lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984, mediante storno di pari importo stanziato sul capitolo 904, del precitato stato di previsione e per complessive lire 500 milioni, di cui lire 250 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984, mediante storno di pari importo stanziato sul capitolo 905 del medesimo stato di previsione.

     L'Assessore alle finanze, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l'iscrizione ai capitoli di spesa n. 8450 e n. 8454, indicati nel precedente articolo 144, e a quelli corrispondenti degli esercizi successivi, delle somme costituenti rientri delle anticipazioni concesse ai sensi della legge regionale 4 settembre 1975, n. 65, e dei precedenti Titoli VI e X, e del precedente articolo 137, accertati sui precitati capitoli 903 e, rispettivamente, 917 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale per l'esercizio 1982 e su quelli corrispondenti degli esercizi futuri.

     A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le somme costituenti rientri delle anticipazioni concesse sui capitoli 8451 e 8452 del più volte citato stato di previsione della spesa, affluiranno, limitatamente all'esercizio 1982, e fino a concorrenza dell'importo di lire 300 milioni, al capitolo 904 e, rispettivamente, fino a concorrenza dell'importo di lire 250 milioni, al capitolo 905 dello stato di previsione dell'entrata, e, per quanto eccedenti detti importi, al capitolo 917 dello stato di previsione dell'entrata, istituito con il precedente terzo comma.

 

     Art. 146. [311]

     Per le finalità previste dai precedenti articoli 85 e 94 sono autorizzati, nell'esercizio 1982, un limite di impegno di lire 5.000 milioni e, nell'esercizio 1983, un limite di impegno di lire 3.000 milioni [312].

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue:

     - esercizio 1982 - lire 5.000 milioni;

     - esercizi dal 1983 al 2001 - lire 8.000 milioni;

     - esercizio 2002 - lire 3.000 milioni.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8396 con la denominazione «Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia convenzionata» e con lo stanziamento complessivo di lire 21.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984.

     Al predetto onere complessivo di lire 21.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

     Per le finalità previste dai precedenti articoli 85 e 94 è inoltre autorizzato, nell'esercizio 1982, un limite di impegno di lire 507 milioni.

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 507 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1982 al 2001.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8397 con la denominazione «Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia convenzionata (fondi statali)» e con lo stanziamento complessivo di lire 1.521 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984.

     Al predetto onere di lire 1.521 milioni si fa fronte come segue:

     - per lire 861 milioni, mediante storno di pari importo dal capitolo 8321 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, corrispondente alle annualità ivi iscritte per gli esercizi 1982, 1983 e 1984, dei limiti di impegno di lire 97 milioni e di lire 190 milioni, assegnati a fronte dell'articolo 68, lettere a) e b), della legge 22 ottobre 1971, n. 865;

     - per lire 660 milioni, mediante accertamento dell'entrata di pari importo assegnata ai sensi dell'articolo 25 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629 convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, di cui al successivo articolo 147.

     Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi ed agli stessi si farà fronte con gli stanziamenti che verranno annualmente assegnati per i medesimi esercizi ai sensi delle leggi indicate al comma precedente.

     I limiti di impegno di lire 97 milioni e di lire 190 milioni, iscritti sul capitolo 8321 in corrispondenza dell'assegnazione disposta a fronte del citato articolo 68, lettere a) e b), della legge 22 ottobre 1971, n. 865, sono revocati.

 

     Art. 147. [313]

     In relazione all'assegnazione disposta con l'articolo 25 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e in corrispondenza alla relativa utilizzazione disposta con il precedente articolo 144, sesto comma, ed il precedente articolo 146, nono comma, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 viene istituito - al Titolo II - Categoria X - Rubrica n. 1 - il capitolo 640 con la denominazione: «Acquisizione di fondi per la realizzazione delle iniziative di cui alla legge 22 ottobre 1971, n. 865 (articolo 25 decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629 convertito nella legge 15 febbraio 1980, n. 25)» e con lo stanziamento di lire 1.100 milioni per gli esercizi dal 1982 al 1984, di cui lire 660 milioni per l'esercizio 1982 e lire 220 milioni per ciascuno degli esercizi 1983 e 1984.

 

     Art. 148. [314]

     Per le finalità previste dai precedenti articoli 88 e 94 sono autorizzati, nell'esercizio 1982, un limite di impegno di lire 3.000 milioni e, nell'esercizio 1983, un limite di impegno di lire 2.000 milioni [315].

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per i diversi esercizi come segue:

 

         - esercizio 1982                   lire 3.000 milioni;

         - esercizi dal 1983 al 2001        lire 5.000 milioni;

         - esercizio 2002                   lire 2.000 milioni.

 

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982 - 1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8398 con la denominazione «Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia agevolata» e con lo stanziamento complessivo di lire 13.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli esercizi dal 1982 al 1984.

     Al predetto onere complessivo di lire 13.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 2 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 149. [316]

     Per le finalità previste dai precedenti articoli 89 e 94 è autorizzato, nell'esercizio finanziario 1982, un limite di impegno di lire 300 milioni [317].

     Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli esercizi dal 1982 al 2001.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 viene istituito al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8399 con la denominazione: «Interventi pluriennali per la realizzazione di iniziative di edilizia rurale», e con lo stanziamento

complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate

per gli esercizi dal 1982 al 1984.

     Al predetto onere complessivo di lire 900 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - partita n. 3 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

     Le annualità autorizzate per gli esercizi dal 1985 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli esercizi medesimi.

 

     Art. 150. [318]

     Per le finalità previste dal precedente articolo 99, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983 [319].

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984, viene istituito, con decorrenza dall'esercizio 1983, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XI - il capitolo 8365 con la denominazione: «Contributi una tantum agli I.A.C.P. per l'acquisto di unità immobiliari ed il loro recupero, da destinare ad alloggi parcheggio in favore degli sfrattati» e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'esercizio 1983.

     Al predetto onere di lire 2.000 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 1 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio medesimo).

 

     Art. 151. [320]

     Gli oneri derivanti dall'applicazione del precedente articolo 112, terzo comma, fanno carico al capitolo 3101 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

 

     Art. 152. [321]

     Per gli eventuali oneri derivanti dalla concessione della garanzia prevista dal precedente articolo 114, è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, di cui lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

     La predetta spesa di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6901 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 100 milioni, di cui lire 50 milioni per ciascuno degli esercizi 1982 e 1983.

     Al predetto onere di lire 100 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto al capitolo 7000 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 3 - Partita n. 1 - dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi).

 

     Art. 153. [322]

     Gli stanziamenti da destinarsi agli interventi previsti al precedente articolo 137 verranno determinati, nell'esercizio 1982, con la legge di variazione del bilancio per l'esercizio medesimo [323].

     A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli esercizi 1982-1984 e del bilancio per l'esercizio finanziario 1982 viene istituito «per memoria» al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 9 - Categoria XIII - il capitolo 8455 con la denominazione: «Anticipazioni a favore degli I.A.C.P., delle cooperative edilizie e delle imprese già ammesse a contributo statale o regionale».

 

     Art. 154. [324]

     (Omissis) [325].

 

     Art. 155.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] La presente legge è stata sostanzialmente modificata ed integrata dalla L.R. 30 maggio 1988, n. 37, e risulta già debitamente aggiornata. E' indispensabile richiamare l'attenzione sulle norme transitorie di cui al Capo V, artt. 57 e ss., della medesima legge regionale.

[2] Titolo I e artt. 1 – 6 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[3] Titolo I e artt. 1 – 6 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 giugno 1993, n. 4.

[5] Titolo I e artt. 1 – 6 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[6] Articolo già modificato dall'art. 1 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37 e così sostituito dall'art. 2 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[7] Titolo I e artt. 1 – 6 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[8] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[9] Titolo I e artt. 1 – 6 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[10] Comma abrogato dall'art. 3 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[11] Gli originali terzo e quarto comma sono siati abrogati dall'art. 3 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[12] Titolo I e artt. 1 – 6 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[13] Articolo già modificato dall'art. 4 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37 e così sostituito dall'art. 3 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[14] Titolo I e artt. 1 – 6 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[15] Articolo modificato dall'art. 49 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18 ed abrogato dall'art. 4 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[16] Titolo II e artt. 7 – 16 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[17] Titolo II e artt. 7 – 16 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[18] Titolo II e artt. 7 – 16 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[19] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24.

[20] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24.

[21] Lettera modificata dall'art. 2 della L.R. 7 marzo 1983, n. 22 e dall'art. 5 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[22] Lettera abrogata dall'art. 22 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24.

[23] Vedi le norme regolamentari di cui ai DD.P.G.R. n. 0558/Pres. e 0782/Pres.

[24] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45 e dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[25] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18 e dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[26] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18 e dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[27] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24 e dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[28] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24 e dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[29] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24 e dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[30] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24 e dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[31] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24 e dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[32] Titolo III e artt. 17 – 41 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[33] Titolo III e artt. 17 – 41 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[34] Titolo III e artt. 17 – 41 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[35] Titolo III e artt. 17 – 41 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[36] Titolo III e artt. 17 – 41 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[37] Titolo III e artt. 17 – 41 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[38] Comma così modificato dall'art. 56, comma 1, della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[39] Comma così modificato dall'art. 56, comma 2, della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[40] Comma così sostituito dall'art. 7 della L.R. 30 maggio 1985, n. 37.

[41] Titolo III e artt. 17 – 41 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[42] Articolo così integrato dall'art. 7 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[43] Titolo III e artt. 17 – 41 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[44] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31.

[45] Articolo già sostituito dall'art. 8 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37 e così ulteriormente sostituito dall'art. 8 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[46] Articolo sostituito dall'art. 9 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37 e dall'art. 9 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45 e abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[47] Lettera così sostituita dall'art. 2 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31.

[48] Lettera già sostituita dall'art. 2 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31, e così modificata dall'art. 55 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[49] Comma sostituito dall'art. 2 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31 e così modificato dall’art. 16 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[50] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 29 maggio 1995, n. 22.

[51] Titolo III e artt. 17 – 41 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[52] Articolo così sostituito dall'art. 10 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37. Vedi la deroga di cui dall'art. 10 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[53] Titolo III e artt. 17 – 41 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[54] Articolo inserito dall'art. 11 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45 e dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[55] Articoli dal 26 al 28 abrogati dall'art. 11 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37 e dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[56] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24 e dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[57] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24 e dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[58] Articolo modificato dall'art. 12 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37, integrato dall'art. 14 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45 e abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[59] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24 e dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[60] Articolo abrogato dall'art. 22 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24 e dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[61] Articolo aggiunto dall'art. 13 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37, sostituito dall'art. 15 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45 e abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[62] Comma così modificato dall'art. 59 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[63] Articolo abrogato dall'ultimo comma dell'art. 28 della L.R. 29 aprile 1986, n. 18 e dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[64] Articolo sostituito dall'art. 16 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45 e abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[65] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24.

[66] Titolo III e artt. 17 – 41 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[67] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[68] Vedi nota che precede.

[69] Comma aggiunto dall'art. 17 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45 e così modificato dall'art. 3 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31.

[70] Titolo III e artt. 17 – 41 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[71] Titolo III e artt. 17 – 41 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[72] Comma così modificato dall'art. 14 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[73] Articolo sostituito dall'art. 15 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37, modificato dagli artt. 8 e 18 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45 e dall'art. 4 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31, sostituito dall'art. 60 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13 e abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003. Per un'interpretazione autentica del presente articolo, vedi l'art. 5, comma 47, della L.R. 23 gennaio 2007, n. 1.

[74] Articolo inserito dall'art. 62 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13, modificato dall'art. 6 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13 e abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[75] Titolo III e artt. 17 – 41 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[76] Comma modificato dall'art. 16 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37 e successivamente anche dall'art. 5 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31.

[77] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[78] Titolo III e artt. 17 – 41 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[79] Articolo così integrato dall'art. 19 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[80] Titolo IV e artt. 42 – 74 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[81] Articolo modificato dall'art. 17 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37 e abrogato dall'art. della L.R. 17 giugno 1993, n. 45 e dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[82] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 29 maggio 1995, n. 22 e abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[83] Comma così modificato dall'art. 63 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13. Vedi l'art. 4 della L.R. 29 maggio 1995, n. 22 per quanto disposto in deroga al presente comma.

[84] Comma così modificato dall'art. 63 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13. Vedi l'art. 4 della L.R. 29 maggio 1995, n. 22 per quanto disposto in deroga al presente comma.

[85] Comma così modificato dall'art. 63 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13. Vedi l'art. 4 della L.R. 29 maggio 1995, n. 22 per quanto disposto in deroga al presente comma.

[86] Titolo IV e artt. 42 – 74 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[87] Articolo così sostituito dall'art. 22 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[88] Titolo IV e artt. 42 – 74 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[89] Comma così sostituito dall'art. 23 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[90] Articolo abrogato dall'art. 19 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37 e dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[91] Titolo IV e artt. 42 – 74 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[92] Per l'interpretazione autentica della presente lettera, vedi il comma 12, art. 139, della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[93] Lettera aggiunta dall'art. 64 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[94] Comma inserito dall'art. 64 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[95] Comma inserito dall'art. 64 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[96] Comma aggiunto dall'art. 20 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37 e così modificato dall'art. 60 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[97] Titolo IV e artt. 42 – 74 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[98] Titolo IV e artt. 42 – 74 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[99] Titolo IV e artt. 42 – 74 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[100] Comma così modificato dall'art. 22 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24.

[101] Titolo IV e artt. 42 – 74 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[102] Lettera sostituita dall'art. 24, comma 1, della L.R. 17 giugno 1993, n. 45 e così modificata dall’art. 16 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[103] Numero così modificato dall'art. 13 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[104] Numero così modificato dall'art. 13 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[105] Comma sostituito dall'art. 21 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[106] Comma aggiunto dall’art. 16 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[107] Comma inserito dall'art. 24, comma 2, della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[108] Titolo IV e artt. 42 – 74 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[109] Comma inserito dall'art. 65 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[110] Comma così modificato dall’art. 16 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[111] Titolo IV e artt. 42 – 74 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[112] Titolo IV e artt. 42 – 74 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[113] Comma così sostituito dall'art. 4, comma 1, della L.R. 24 giugno 1993, n. 49.

[114] Comma aggiunto dall’art. 16 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[115] Titolo IV e artt. 42 – 74 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[116] Titolo IV e artt. 42 – 74 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[117] Comma così integrato dall'art. 22 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[118] Titolo IV e artt. 42 – 74 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[119] Comma abrogato dall'art. 61 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[120] Titolo IV e artt. 42 – 74 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[121] Comma così integrato dall'art. 25, comma 1, della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[122] Comma così sostituito dall'art. 66 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[123] Comma così sostituito dall'art. 25, comma 2, della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[124] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31.

[125] Comma aggiunto dall'art. 66 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[126] Articolo abrogato dall'art. 23 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37 e dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[127] Articolo così modificato dall'art. 24 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37 e abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[128] Titolo IV e artt. 42 – 74 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[129] Comma così modificato dall'art. 25 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[130] Lettera già sostituita dall'art. 25, comma 2, della L.R. 30 maggio 1988, n. 37 ed ulteriormente sostituita dall'art. 26 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[131] Tetto innalzato dall'art. 197 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5.

[132] Lettera già sostituita dall'art. 25, comma 3, della L.R. 30 maggio 1988, n. 37, e così modificata dall'art. 67 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[133] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L.R. 5 luglio 1999, n. 19.

[134] Vedi art. 12 della L.R. 9 febbraio 1996, n. 11 che dispone in deroga al presente articolo.

[135] Titolo IV e artt. 42 – 74 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[136] Titolo IV e artt. 42 – 74 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[137] Articolo modificato dall'art. 26 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37. La Corte Costituzionale, con sentenza 28 ottobre - 8 novembre 1996, n. 390, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo.

[138] Titolo IV e artt. 42 – 74 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[139] Articolo così modificato dall'art. 27 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[140] Articolo inserito dall'art. 40 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45, sostituito dall'art. 23 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24 e abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[141] Lettera così sostituita dall’art. 4 della L.R. 26 gennaio 2004, n.1.

[142] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24 e dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[143] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24 e dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[144] Articolo così sostituito dall'art. 63 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18 e abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[145] Articolo modificato dall'art. 28 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45, sostituito dall'art. 14 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9 e abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[146] Titolo IV e artt. 42 – 74 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[147] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24.

[148] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24.

[149] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24.

[150] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24.

[151] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24.

[152] Comma abrogato dall'art. 25 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24.

[153] Comma così modificato dall'art. 29, comma 2, della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[154] Comma dapprima sostituito dall'art. 29, comma 3, della L.R. 17 giugno 1993, n. 45, ora così sostituito dall'art. 11, comma 6, della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4.

[155] Comma già modificato dall'art. 197 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5, e successivamente così modificato dall'art. 69 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[156] Titolo IV e artt. 42 – 74 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[157] Articolo aggiunto dall'art. 26 della L.R. 27 agosto 1999, n. 24 e abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[158] Titolo IV e artt. 42 – 74 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[159] Comma così integrato dall'art. 28, comma 1, della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[160] Comma aggiunto dall'art. 28, comma 2, della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[161] Titolo IV e artt. 42 – 74 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[162] Titolo IV e artt. 42 – 74 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[163] Titolo V e artt. 75 – 79 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[164] Titolo V e artt. 75 – 79 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[165] Comma aggiunto dall'art. 30 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[166] Titolo V e artt. 75 – 79 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[167] Comma così modificato dall'art. 64 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[168] Titolo V e artt. 75 – 79 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[169] Titolo V e artt. 75 – 79 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[170] Titolo V e artt. 75 – 79 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[171] Titolo VI e artt. 80 – 84 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[172] Titolo VI e artt. 80 – 84 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[173] Vedi l'incremento di cui all'art. 21 della L R. 30 gennaio 1989, n. 2, all'art. 30 della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3, all'art. 16 della L.R. 1º febbraio 1991, n. 4 e all'art. 15, comma 2, della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.

[174] Titolo VI e artt. 80 – 84 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[175] Comma così modificato dall'art. 29 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37. Vedi la deroga di cui all'art. 22 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2 e all'art. 15 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.

[176] Comma abrogato dall'art. 29, comma 2, della L.R. 30 maggio 1988, n. 37, successivamente inserito dall'art. 9 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31 e così sostituito dall'art. 15 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[177] Titolo VI e artt. 80 – 84 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[178] Comma così modificato dall'art. 8 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000. Vedi la riduzione allo zero per cento per gli interventi di recupero di cui all'art. 19, primo comma, della L R. 29 aprile 1986, n. 18.

[179] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 1 febbraio 1991, n. 4.

[180] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.R. 29 aprile 1986, n. 18. Vedi la riduzione dei tassi per interventi di recupero su immobili indicati in piani di recupero di cui all'art. 19 della medesima legge regionale.

[181] Titolo VI e artt. 80 – 84 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[182] Comma così sostituito dall'art. 30 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37 ed integrato dall'art. 31 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[183] Il presente comma, interpretato autenticamente dall'art. 1 della L.R. 29 agosto 1985, n. 46 è stato così sostituito dall'art. 12 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 3.

[184] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 3.

[185] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 3.

[186] Comma aggiunto dall'art. 12 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 3 e così sostituito dall'art. 22 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[187] Titolo VI e artt. 80 – 84 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[188] Comma inserito dall'art. 10 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31.

[189] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[190] Titolo VII e artt. 85 – 87 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[191] Titolo VII e artt. 85 – 87 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[192] Articolo aggiunto dall'art. 16 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9 e abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[193] Titolo VII e artt. 85 – 87 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[194] Articolo così modificato dall'art. 32 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[195] Titolo VII e artt. 85 – 87 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[196] Titolo VIII e artt. 88 – 93 bis abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[197] Titolo VIII e artt. 88 – 93 bis abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[198] Comma così modificato dall'art. 33 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[199] Comma aggiunto dall'art. 33 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[200] Titolo VIII e artt. 88 – 93 bis abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[201] Comma abrogato dall'art. 34 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[202] Comma aggiunto dall'art. 32 della L.R. 29 aprile 1986, n. 18 Vedi l'estensione delle provvidenze ai «Rom» ai sensi dell'art. 10 della L.R. 14 marzo 1988, n. 11.

[203] Titolo VIII e artt. 88 – 93 bis abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[204] Comma così modificato dall'art. 32 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[205] Comma aggiunto dall'art. 35 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[206] Vedi nota che precede.

[207] Titolo VIII e artt. 88 – 93 bis abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[208] Titolo VIII e artt. 88 – 93 bis abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[209] Vedi la possibilità di variazione della localizzazione dell'intervento di cui all'art. 37 della L.R. 29 aprile 1986, n. 18.

[210] Comma inserito dall'art. 36 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[211] Comma così sostituito dall'art. 33 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45. Vedi la deroga di cui all'art. 33 della L.R. 29 aprile 1986, n. 18.

[212] Comma inserito dall'art. 11 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31.

[213] Titolo VIII e artt. 88 – 93 bis abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[214] Comma così modificato dall'art. 37 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[215] Comma modificato dall'art. 37 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37, dall'art. 13 della L.R. 14 febbraio 1995, n. 10 e da ultimo dall'art. 51 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[216] Comma aggiunto dall'art. 34 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[217] Comma aggiunto dall'art. 51 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[218] Articolo inserito dall'art. 35 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45 e abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[219] Titolo IX e artt. 94 – 98 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[220] Articolo modificato dall'art. 38 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37, sostituito dall'art. 36 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45 e abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[221] Titolo IX e artt. 94 – 98 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[222] Comma così modificato dall'art. 37, comma 1, della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[223] Comma - interpretato autenticamente dall'art. 1 della L.R. 29 agosto 1985, n. 46 - così sostituito dall'art. 13 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 4.

[224] Comma già modificato dall'art. 39 della L.R. 30 maggio 1988,n. 37 e dall'art. 37, comma 2, della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[225] Comma così modificato dall'art. 13 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 3.

[226] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 3.

[227] Comma così sostituito dall'art. 13 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 3.

[228] Titolo IX e artt. 94 – 98 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[229] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37 e così sostituito dall'art. 8, comma 2, della L.R. 17 giugno 1993, n. 46.

[230] Articolo inserito dall'art. 12 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31 e abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[231] Titolo IX e artt. 94 – 98 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[232] Comma così modificato dall'art. 38 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[233] Articolo inserito dall'art. 41 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37 e abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[234] Comma così sostituito dall'art. 98 della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3.

[235] Titolo IX e artt. 94 – 98 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[236] Titolo X e artt. 99 – 104 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[237] Titolo X e artt. 99 – 104 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[238] Comma così integrato dall'art. 42 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[239] Titolo X e artt. 99 – 104 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[240] Titolo X e artt. 99 – 104 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[241] Titolo X e artt. 99 – 104 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[242] Comma così modificato dall'art. 43 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[243] Comma aggiunto dall'art. 39 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[244] Titolo X e artt. 99 – 104 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[245] Titolo X e artt. 99 – 104 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[246] Titolo XI e artt. 105 – 110 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[247] Articolo modificato dall’art. 16 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13 e abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[248] Comma così modificato dall’art. 16 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[249] Comma così modificato dall’art. 16 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[250] Comma così modificato dall’art. 16 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[251] Articolo modificato dall'art. 44 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37 e abrogato dall'art. 73 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13 e dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[252] Titolo XI e artt. 105 – 110 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[253] Comma aggiunto dall'art. 28 della L.R. 19 giugno 1985, n. 25.

[254] Vedi nota che precede.

[255] Titolo XI e artt. 105 – 110 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[256] Titolo XI e artt. 105 – 110 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[257] Titolo XI e artt. 105 – 110 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[258] Comma abrogato dall'art. 65 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[259] Articolo così sostituito dall'art. 66 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[260] Articolo abrogato dall'art. 67 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[261] Per l'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 6 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[262] Articolo così sostituito dall'art. 45 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[263] Comma così modificato dall'art. 68 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[264] Articolo così sostituito dall'art. 17 della L.R. 20 aprile 1999, n. 9.

[265] Articolo così sostituito dall'art. 46 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[266] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31.

[267] Articolo così modificato dall'art. 14 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31.

[268] Articolo inserito dall'art. 15 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31.

[269] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 29 maggio 1995, n. 22.

[270] Articolo inserito dall'art. 40 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[271] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31.

[272] Comma inserito dall'art. 16 della L.R. 24 luglio 1995, n. 31.

[273] Articolo abrogato dall'art. 48 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[274] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[275] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[276] Comma così integrato dall'art. 49 della L.R. 30 maggio 1988, n. 37.

[277] Vedi l'interpretazione autentica, nonché la norma transitoria, di cui all'art. 28, ultimi commi, della L.R. 19 giugno 1985, n. 25.

[278] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[279] Titolo XIV e artt. 128 - 142 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[280] Titolo XIV e artt. 128 - 142 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[281] Titolo XIV e artt. 128 - 142 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[145] Vedi la deroga di cui all'art. 37, terzo comma, della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.

[282] Titolo XIV e artt. 128 - 142 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[283] Comma così modificato dall'art. 69 della L.R. 11 maggio 1993, n. 18.

[284] Titolo XIV e artt. 128 - 142 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[285] Titolo XIV e artt. 128 - 142 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[286] Titolo XIV e artt. 128 - 142 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[287] Articolo così sostituito dall'art. 35 della L.R. 29 aprile 1986, n. 18.

[288] Titolo XIV e artt. 128 - 142 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[289] Articolo abrogato dall'art. 41 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[290] Titolo XIV e artt. 128 - 142 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[291] Vedi l'estensione di cui all'art. 36 della L.R. 29 aprile 1986, n. 18.

[292] Comma aggiunto dall'art. 42 della L.R. 17 giugno 1993, n. 45.

[293] Titolo XIV e artt. 128 - 142 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[294] Titolo XIV e artt. 128 - 142 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[295] Comma aggiunto dall'articolo unico della L.R. 11 giugno 1983, n. 46.

[296] Titolo XIV e artt. 128 - 142 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[297] Titolo XIV e artt. 128 - 142 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[298] Comma così modificato dall'art. 76 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[299] Comma così modificato dall'art. 76 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[300] Comma abrogato dall'art. 76 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[301] Comma abrogato dall'art. 76 della L.R. 9 novembre 1998, n. 13.

[302] Titolo XIV e artt. 128 - 142 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[303] Titolo XIV e artt. 128 - 142 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[304] Titolo XIV e artt. 128 - 142 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[305] Norma aggiuntiva dell'ultimo comma dell'art. 36 della L.R. 24 luglio 1982, n. 45.

[306] Titolo XV e artt. 143 - 155 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[307] Titolo XV e artt. 143 - 155 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[308] Vedi per i limiti d'impegno l'art. 32 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.

[309] Titolo XV e artt. 143 - 155 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[310] Titolo XV e artt. 143 - 155 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[311] Titolo XV e artt. 143 - 155 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[312] Vedi l'art. 33 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4, l'art. 3 della L.R. 28 gennaio 1987, n. 3, l'art. 3 della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3, l'art. 20 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2, l'art. 12 della L.R. 9 luglio 1990, n. 29 e l'art. della L.R. 18 novembre 1991, n. 51.

[313] Titolo XV e artt. 143 - 155 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[314] Titolo XV e artt. 143 - 155 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[315] Vedi gli ulteriori limiti d'impegno di cui all'art. 35 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4, all'art. 2 della L.R. 28 gennaio 1987, n. 3, all'art. 2 della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3, all'art. 19 della L.R. 30 gennaio 1989, n. 2, all'art. 31 della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3, all'art. 54 della L.R. 9 luglio 1990, n. 29, all'art. 15 della L.R. 1º febbraio 1991, n. 4 e all'art. 14 della L.R. 5 febbraio 1992, n. 4.

[316] Titolo XV e artt. 143 - 155 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[317] Vedi l'ulteriore limite d'impegno di cui al quindicesimo comma dell'art. 6 della L.R. 29 gennaio 1983, n. 14, all'art. 36 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4, all'art. 29 della L.R. 11 agosto 1986, n. 33, agli artt. 18 e 19 della L.R. 8 luglio 1987, n. 19, all'art. 7 della L.R. 30 gennaio 1988, n. 3, all'art. 31, comma 5, della L.R. 7 febbraio 1990, n. 3 e all'art. 16 della L.R. 6 settembre 1991, n. 47.

[318] Titolo XV e artt. 143 - 155 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[319] Vedi l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 31 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.

[320] Titolo XV e artt. 143 - 155 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[321] Titolo XV e artt. 143 - 155 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[322] Titolo XV e artt. 143 - 155 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[323] Vedi il rifinanziamento di cui all'art. 2, ventiduesimo comma, della L R. 29 gennaio 1983, n. 14 e all'art. 34 della L.R. 30 gennaio 1984, n. 4.

[324] Titolo XV e artt. 143 - 155 abrogati dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[325] Norma sostitutiva del primo comma dell'art. 24 della L.R. 20 gennaio 1982, n. 10.