Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 07/09/1992 |
Numero: | 30 |
Sommario |
Art. 1. Assestamento di bilancio |
Art. 2. Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione dell'entrata |
Art. 3. Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione della spesa |
Art. 4. Approvazione tabella variazioni di competenza relative ad assegnazioni statali |
Art. 5. Approvazione tabella variazioni di competenza relative alla contrazione di mutui |
Art. 6. Approvazione tabella variazioni di cassa |
Art. 7. Approvazione tabella riduzione limiti d' impegno |
Art. 8. Istituzione capitoli di entrata |
Art. 9. Istituzione capitolo di spesa e partita di fondo globale |
Art. 10. Cambio rubrica e programma |
Art. 11. Iscrizione di capitolo nell'elenco spese d' ordine |
Art. 12. Modifiche del codice di finanza regionale |
Art. 13. Modifiche ed integrazioni al disposto degli articoli 12, 13 e 14della legge regionale n. 5/1992 |
Art. 14. Riduzione limiti d' impegno relativi ad assegnazioni statali |
Art. 15. Copertura finanziaria |
Art. 16. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 39/ 1991(programma 0.6.3.) |
Art. 17. Accordi di programma(programma 0.6.3.) |
Art. 18. Controlli sulle acque marine(programma 1.1.1.) |
Art. 19. Depurazione e risanamento delle acque(programma 1.1.2.) |
Art. 20. Distribuzione del gas metano(programma 1.4.3.) |
Art. 21. Edilizia sovvenzionata(programma 1.4.1.) |
Art. 22. Edilizia pubblica e di pubblico interesse(programma 1.4.3.) |
Art. 23. Finanziamenti straordinari per espropriazioni per pubblica utilità(programma 1.4.3.) |
Art. 24. Nuova sede dell'Amministrazione provinciale di Pordenone(programma 1.4.3.) |
Art. 25. Finanziamento straordinario alla Comunità montana delle Valli del Natisone(programma 1.5.1.) |
Art. 26. Strutture socio assistenziali |
Art. 27. Finanziamenti straordinari nel settore sanitario e della formazione sanitaria(programma 2.1.3.) |
Art. 28. Edilizia scolastica (programma 2.3.1.) |
Art. 29. Istituzioni culturali e scientifiche(programmi 2.3.2. e 2.3.3.) |
Art. 30. Beni culturali(programma 2.4.1.) |
Art. 31. Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per lo sviluppo dell'agriturismo(programma 0.7.1.) |
Art. 32. Valorizzazione dell'acquacoltura nelle acque dolci,salmastre, vallive e lagunari(programma 3.1.2.) |
Art. 33. Consorzi di bonifica(programma 3.1.7.) |
Art. 34. Contributi sugli interessi per investimenti delle imprese industriali(programma 3.2.2.) |
Art. 35. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese industriali (programma 3.2.2.) |
Art. 36. Ripristino efficienza produttiva imprese danneggiate da calamità naturali(programma 3.2.6.) |
Art. 37. Interventi nel settore dell'acquacoltura - Programmi integrati mediterranei(programma 3.2.5.) |
Art. 38. Credito di esercizio alle imprese artigiane(programma 3.2.2.) |
Art. 39. Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane(programma 3.3.2.) |
Art. 40. Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali(programma 3.4.2.) |
Art. 41. Centri commerciali(programma 3.4.1.) |
Art. 42. Contributi pluriennali alle imprese commerciali(programma 3.4.2.) |
Art. 43. Operazioni di locazione finanziaria delle imprese di autotrasporto(programma 1.5.4.) |
Art. 44. Liberalizzazione tariffaria di tratti autostradali(programma 1.5.1.) |
Art. 45. |
Art. 46. Infrastrutture turistiche(programma 3.4.5.) |
Art. 47. |
Art. 48. Ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 296/1992(programma 1.5.5.) |
Art. 49. Finanziamento con mutuo di spese già autorizzate(programmi 1.1.3., 1.3.2., 1.4.2. e 1.5.3.) |
Art. 50. Sedi regionali(programma 0.1.3.) |
Art. 51. Regime idraulico dei corsi d' acqua(programma 1.2.1.) |
Art. 52. Istituzione del Fondo regionale per gli interventi di solidarietà internazionale(programma 0.6.1.) |
Art. 53. |
Art. 54. Riassegnazione di contributo per interventi nei parchi(programma 1.3.3.) |
Art. 55. Formazione professionale della polizia comunale(programma 2.5.1.) |
Art. 56. Interventi nel settore agricolo(programmi 0.7.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. e 3.1.7.) |
Art. 57. Interventi nel settore industriale(programmi 3.2.1., 3.2.4. e 3.2.5.) |
Art. 58. Infrastrutture turistiche(programma 3.4.5.) |
Art. 59. Sottoscrizione di nuove azioni della Promotur SpA(programma 3.5.1.) |
Art. 60. Consolidamento finanziario di imprese interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale(programma 3.3.3. e 3.5.1.) |
Art. 61. Edilizia abitativa nelle zone terremotate(programma 4.1.1.) |
Art. 62. Metanizzazione delle zone terremotate(programma 1.4.3.) |
Art. 63. Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per lo sviluppo dell'agriturismo nelle zone terremotate(programma 0.7.1.) |
Art. 64. Valorizzazione delle risorse agricole(programma 0.7.1.) |
Art. 65. Interventi di ricostruzione di fabbricati rurali(programma 3.1.8.) |
Art. 66. Centri di innovazione industriale nelle zone terremotate(programma 3.2.1.) |
Art. 67. Incentivi agli investimenti industriali nelle zone terremotate(programma 3.2.2.) |
Art. 68. Integrazione del «Fondo rischi» dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna(programma 3.5.1.) |
Art. 69. Interventi a favore delle imprese commerciali nei territori delle Comunità montane(programma 3.4.2.) |
Art. 70. Copertura finanziaria |
Art. 71. Avversità atmosferiche - Interventi finanziati con fondi statali(programma 3.1.5.) |
Art. 72. Garanzia fidejussoria dell'Ente autonoma teatro comunale «G. Verdi» di Trieste |
Art. 73. Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 30/1988(programma 4.1.1.) |
Art. 74. Finanziamenti e contributi pluriennali a favore degli Enti locali |
Art. 75. Integrazione delle leggi regionale n. 69/1983 e 23/1988 |
Art. 76. Interpretazione autentica di disposizioni regionali inerenti alla miniera di Raibl |
Art. 77. Centro vitivinicolo |
Art. 78. Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge regionale n. 11/1969 |
Art. 79. |
Art. 80. Modifica dell'articolo 7 ter della legge regionale n. 20/1983 |
Art. 81. Modifica dell'articolo 15della legge regionale n. 30/1987 |
Art. 82. Integrazione dell'articolo 9 della legge regionale n. 3/1988 |
Art. 83. Modifica dell'articolo 49 della legge regionale n. 2/1989 |
Art. 84. Modifica dell'articolo 72 della legge regionale n. 4/1991 |
Art. 85. Modifica dell'articolo 2 della legge regionale n. 18/1991 |
Art. 86. Concessione di contributi su mutui |
Art. 87. |
Art. 88. Integrazione dell'articolo 30 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 |
Art. 89. Integrazione dell'articolo 33 della legge regionale n. 4/1992 |
Art. 90. |
Art. 91. Modifica dell'articolo 37 della legge regionale n. 4/1992 |
Art. 92. Modifica dell'articolo 87 della legge regionale n. 4/1992 |
Art. 93. Modifica dell'articolo 91 della legge regionale n. 4/1992 |
Art. 94. Entrata in vigore |
§ 6.4.131 – L.R. 7 settembre 1992, n. 30. [1]
Assestamento del bilancio ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l'anno 1992 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, autorizzazioni di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
(B.U. 9 settembre 1992, n. 70).
TITOLO I
Variazioni al bilancio pluriennale 1992- 1994ed al bilancio per l'anno 1992
Art. 1. Assestamento di bilancio
1. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della
2. Il saldo finanziario complessivo di cui al comma 1 è determinato sommando alla giacenza di cassa, accertata in lire 446.691.757.065, i residui attivi al 31 dicembre 1991, accertati in lire 2.696.709.892.594, e sottraendo i residui passivi al 31 dicembre 1991, accertati in lire 1.731.629.491.551, nonché i trasferimenti all'anno 1992, accertati in lire 1.285.251.538.391.
3. Ai sensi dell'articolo 10, primo comma, della
Art. 2. Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione dell'entrata
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «A».
Art. 3. Approvazione tabella variazioni di competenza dello stato di previsione della spesa
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «B».
Art. 4. Approvazione tabella variazioni di competenza relative ad assegnazioni statali
1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «C».
Art. 5. Approvazione tabella variazioni di competenza relative alla contrazione di mutui
1. In relazione al disposto del Titolo II e del Titolo IV, Capo I, nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all'annessa tabella «D».
Art. 6. Approvazione tabella variazioni di cassa
1. Nello stato di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per l'anno 1992 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all'annessa tabella «E».
Art. 7. Approvazione tabella riduzione limiti d' impegno
1. I limiti d' impegno riportati nell'annessa tabella «F» vengono ridotti - in corrispondenza alle quote che non risultano più impegnabili, in applicazione dell'articolo 20, ultimo comma, della
Art. 8. Istituzione capitoli di entrata
1. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 sono istituiti i capitoli 857 e 858 con la classificazione indicata nell'annessa tabella «A».
2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 sono istituiti i capitoli 263 e 546 con la classificazione indicata nell'annessa tabella «C».
Art. 9. Istituzione capitolo di spesa e partita di fondo globale
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito il capitolo 1130 con la classificazione indicata nell'annessa tabella «B».
2. All'elenco n. 4 - fondo globale - spese correnti (cap. 8900) allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 ed al bilancio per l'anno 1992 è istituita la partita n. 3 con la classificazione indicata nell'annessa tabella «C».
3. All'elenco n. 5 - fondo globale - spese d' investimento (cap. 8920) allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1992 ed al bilancio per l'anno 1992 è istituita la partita n. 12 con la classificazione indicata nell'annessa tabella «B».
Art. 10. Cambio rubrica e programma
1. Il capitolo 3302 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è trasferito dalla Rubrica n. 13 - programma 1.4.1. - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.4.
Art. 11. Iscrizione di capitolo nell'elenco spese d' ordine
1. Il capitolo 1130 è inserito nell'elenco n. 3 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e al bilancio per l'anno 1992.
Art. 12. Modifiche del codice di finanza regionale
1. Il codice di finanza regionale del capitolo 3012 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è modificato come di seguito: 1.2.210.3.10.11.
Art. 13. Modifiche ed integrazioni al disposto degli articoli 12, 13 e 14della
1. All'articolo 12 della
«1. Ai sensi dell'articolo 7, numero 2) dello statuto speciale di autonomia e dell'articolo 19, primo comma, della
2. Agli articoli 13 e 14 della
3. Ad integrazione di quanto disposto dall'articolo 14, comma 1, della
Art. 14. Riduzione limiti d' impegno relativi ad assegnazioni statali
1. Il limite d' impegno di lire 665.000.000 assegnato dallo Stato ai sensi dell'articolo 6, primo comma, lettera a), della
2. Le annualità relative al predetto limite, autorizzate per gli anni dal 1992 al 1997, sono ridotte di lire 18.933.144 per ciascuno degli anni medesimi.
3. Gli stanziamenti dei capitoli 262 dello stato di previsione dell'entrata e 6372 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 sono ridotti dell'importo complessivo di lire 56.799.432, suddiviso in ragione di lire 18.933.144 per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
4. Le riduzioni relative agli anni dal 1995 al 1997 graveranno sui corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 15. Copertura finanziaria
1. Alla copertura della spesa di lire 39.376.219.717 relativa all'anno 1992 corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella «B» (articolo 3 - lire 24.674.219.717) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il Titolo III (lire 14.702.000.000) si provvede:
a) per lire 18.120.619.717, con la disponibilità derivante dall'aumento del saldo finanziario, il cui ammontare è aggiornato nell'importo specifico all'articolo 1, comma 1;
b) per lire 216.600.000, con le maggiori entrate previste dalla tabella «A» (articolo 2);
c) per lire 6.618 milioni, mediante storno dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
1) capitolo 881 - lire 500 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della
2) capitolo 2019 - lire 150 milioni. 3) capitolo 2270 - lire 140 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della
4) capitolo 2271 - lire 300 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della
5) capitolo 2272 - lire 300 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della
6) capitolo 2400 - lire 300 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della
7) capitolo 3004 - lire 240 milioni;
8) capitolo 3976 - lire 385 milioni;
9) capitolo 4011 - lire 100 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della
10) capitolo 6520 - lire 53 milioni;
11) capitolo 7259 - lire 500 milioni;
12) capitolo 7348 - lire 3.150 milioni corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della
13) capitolo 7594 - lire 500 milioni;
d) per lire 10.000 milioni, in relazione agli storni autorizzati dal disposto dell'articolo 49;
e) per lire 4.421 milioni, con le disponibilità risultanti dalle riduzioni di limiti d' impegno previste dalla tabella «F» (articolo 7).
2. Alla copertura della spesa di lire 17.611 milioni relativa all'anno 1993 corrispondente alla somma algebrica della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella «B» (articolo 3 lire 8.311 milioni), delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il Titolo III (lire 10.800 milioni), e della minore spesa prevista all'articolo 24, comma 1 (lire 1.500 milioni), si provvede:
a) capitolo 8537 - lire 11.000 milioni;
b) per lire 6.611 milioni, con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di limiti d' impegno previste dalla tabella «F» (articolo 7).
3. Alla copertura delle maggiori spese di lire 10.500 milioni - relativa all'anno 1994 previste al Titolo III, ad esclusione dell'articolo 24, si provvede:
a) per lire 3.772 milioni corrispondenti alle disponibilità derivanti dalla comma algebrica delle variazioni previste dalla tabella «B» (articolo 3);
b) per lire 6.728 milioni, con le disponibilità derivanti dalle riduzioni di limiti d' impegno previste dalla tabella «F» (articolo 7).
TITOLO II
ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 16. Modifica dell'articolo 1 della legge regionale n. 39/ 1991(programma 0.6.3.)
1. All'articolo 1 della
«1. Per il finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere ed infrastrutture la cui realizzazione formi oggetto di accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 10 della
a) lire 23.000 milioni per opere di viabilità di interesse locale;
b) lire 5.500 milioni per interventi di sviluppo ristrutturazione, adattamento del patrimonio edilizio di proprietà degli enti locali, destinato a funzioni di interesse pubblico;
c) lire 15.000 milioni per investimenti in opere pubbliche dirette alla riqualificazione di aree urbane e per infrastrutture a servizio della circolazione nei capoluoghi provinciali, ivi compresi i parcheggi ed i percorsi ciclopedonali;
d) lire 3.500 milioni per infrastrutture di distribuzione dell'energia e per la dotazione di servizi nelle aree attrezzate per insediamenti produttivi;
e) lire 4.500 milioni per opere di sistemazione idraulica nonché per opere pubbliche di ripristino ambientale di aree già sede di attività estrattive.».
2. Per quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), della
3. Per quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della
4. Per quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della
5. L'onere complessivo di lire 2.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e lire 1.500 milioni per l'anno 1993, fa carico al capitolo 921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento complessivo, è elevato di lire 2.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1992 e lire 1.500 milioni per l'anno 1993. A tale onere si provvede mediante storno, di pari importo, in relazione al disposto di cui al comma 2, del capitolo 923 dello stato di previsione precitato.
6. L'onere di lire 5.500 milioni per l'anno 1994 fa carico al capitolo 922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo. A tale onere si provvede mediante storno, in relazione al disposto di cui ai commi 2 e 3:
a) per lire 4.000 milioni, dal capitolo 924 dello stato di previsione precitato;
b) per lire 1.500 milioni, dal capitolo 930 dello stato di previsione precitato.
Art. 17. Accordi di programma(programma 0.6.3.)
1. Per il finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere ed infrastrutture la cui realizzazione formi oggetto di accordi di programma stipulati ai sensi dell'articolo 10 della
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 22.000 milioni per l'anno 1994.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 - a decorrere dal 1994 - sono istituiti - alla Rubrica 6 - programma 0.6.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a) 934 (2.1.233.3.08.15) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), c) e d) della
b) 935 (2.1.233.3.08.15) con la denominazione «Finanziamenti straordinari per gli interventi previsti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), c) e d) della
4. All'onere complessivo di lire 22.000 milioni si provvede:
a) per lire 20.000 milioni per l'anno 1994 mediante prelievo, di pari importo, dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 40 dell'elenco n. 5 allegato al bilancio predetto);
b) per lire 2.000 milioni per l'anno 1994 con la maggiore entrata di pari importo derivante dall'applicazione dell'articolo 12 della
TITOLO III
Norme autorizzative di nuove o maggiori spese
CAPO I
Interventi nel settore dell'ambiente,delle opere pubbliche e dell'edilizia
Art. 18. Controlli sulle acque marine(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 bis della
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1992.
3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1992.
Art. 19. Depurazione e risanamento delle acque(programma 1.1.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata concedere al Consorzio per la depurazione e la disciplina degli scarichi ed il risanamento delle acque del comprensorio della Bassa Friulana un contributo straordinario, nella misura massima di lire 800 milioni, per far fronte alle spese gestionali delle strutture consortili, ivi compresi gli oneri derivanti dalla predisposizione di studi sugli effetti ambientali.
2. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Le modalità di rendicontazione sono stabilite dal decreto di concessione del contributo.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1992.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 2296 (2.1.154.2.08.16) con la denominazione «Contributo straordinario al Consorzio per la depurazione e la disciplina degli scarichi ed il risanamento delle acque del comprensorio della Bassa Friulana per le spese gestionali delle strutture consortili, ivi compresi gli oneri derivanti dalla predisposizione di studi sugli effetti ambientali», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 800 milioni per l'anno 1992.
Art. 20. Distribuzione del gas metano(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera a), della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
3. L'onere complessivo di lire 1.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 2660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 3, primo comma, lettera b), e 4, della
6. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di lire 3.000 milioni per l'anno 1993.
Art. 21. Edilizia sovvenzionata(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 17, commi 1 e 2, della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 2.000 milioni per l'anno 1993;
b) lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2007;
c) lire 3.000 milioni per l'anno 2008.
3. L'onere complessivo di lire 7.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2008 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 22. Edilizia pubblica e di pubblico interesse(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 7 ter, comma 2, della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l'anno 1993;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2012;
c) lire 500 milioni per l'anno 2013.
3. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2013 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 23. Finanziamenti straordinari per espropriazioni per pubblica utilità(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 6, della
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 3375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l'anno 1992.
Art. 24. Nuova sede dell'Amministrazione provinciale di Pordenone(programma 1.4.3.)
1. Il limite di impegno di lire 1.500 milioni autorizzato per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002 dall'articolo 21, comma 4, della
2. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
4. L'onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1994, fa carico al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento in relazione al disposto di cui al comma 1 è ridotto di lire 1.500 milioni per l'anno 1993 ed in relazione al disposto di cui ai commi 1 e 3 rimane invariato per l'anno 1994.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 25. Finanziamento straordinario alla Comunità montana delle Valli del Natisone(programma 1.5.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana delle Valli del Natisone, per le finalità e con le modalità di cui all'articolo 11, primo comma, lettera a), della
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 14 - programma 1.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 3716 (2.1.235.5.10.17) con la denominazione «Contributo straordinario a favore della Comunità montana delle Valli del Natisone per la realizzazione della strada intercomunale per Clastra - Grobbia Altovizza tra i Comuni di San Leonardo e di San Pietro al Natisone», e con lo stanziamento complessivo di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
CAPO II
Interventi nel settore dei servizi sociali
Art. 26. Strutture socio assistenziali
(programmi 2.2.2. e 2.2.4.) 1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1992.
3. Per i finanziamenti da concedersi nell'anno 1992, il termine previsto dall'articolo 4 della
4. Per le finalità previste dal Progetto - pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità previsto dall'articolo 22 della
5. Il finanziamento di cui al comma 4 è concesso su presentazione alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda corredata di:
a) deliberazione dell'organo competente relativa alla realizzazione dei lavori di adeguamento e di ristrutturazione;
b) relazione illustrativa dei lavori.
6. Per la concessione e l'erogazione della sovvenzione di cui al comma 7 si applicano le procedure previste dalla
7. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1992.
8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 4852 (2.1.232.3.08.07) con la denominazione «Sovvenzione straordinaria al Comune di Trieste per i lavori di adeguamento e di ristrutturazione di parte di un immobile destinato a Comunità sperimentale per l'accoglienza residenziale di minori e giovani adulti nell'ambito del Progetto - pilota in tema di disadattamento, devianza e criminalità» e con lo stanziamento, in termine di competenza, di lire 150 milioni per l'anno 1992.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni previste dall'articolo 42 della
10. I contributi sono concessi su presentazione, alla Direzione regionale dell'assistenza sociale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda corredata di preventivo da cui risulti la spesa da sostenere, ovvero da fatture od altra documentazione idonea ad attestare l'importo della spesa sostenuta.
11. Per le finalità di cui al comma 9, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1992.
12. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 4992 (2.1.242.3.08.07) con la denominazione «Contributi straordinari alle associazioni di cui all'articolo 42 della
Art. 27. Finanziamenti straordinari nel settore sanitario e della formazione sanitaria(programma 2.1.3.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore della Croce Verde - Basso Friuli, con sede in Cervignano del Friuli, un finanziamento straordinario, nella misura massima di lire 300 milioni, per la costruzione o l'acquisto e il ripristino, l'arredamento e l'attrezzatura di un immobile da adibire alle finalità istituzionali.
2. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione regionale della sanità, corredata dal Piano Finanziario dell'intervento e da una relazione illustrativa. Il finanziamento può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un' unica soluzione. Le modalità di rendicontazione dell'utilizzo del finanziamento sono stabilite dal decreto di concessione del medesimo.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1992.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4498 (2.1.242.3.08.08) con la denominazione «Finanziamento straordinario alla Croce Verde - Basso Friuli per la costruzione o l'acquisto e il ripristino, l'arredamento e l'attrezzatura di un immobile da adibire alle finalità istituzionali»; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1992.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore della Scuola per infermieri professionali e assistenza sanitaria di Gorizia, un contributo straordinario, nella misura massima di lire 250 milioni, per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria del convitto della Scuola medesima.
6. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione regionale della sanità, corredata dal Piano finanziario dell'intervento e da una relazione illustrativa Le quote del contributo possono essere concesse ed erogate in via anticipata ed in un' unica soluzione all'inizio di ciascun esercizio. Le modalità di rendicontazione dell'utilizzo del contributo sono stabilite dal decreto di concessione del medesimo.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 250 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1992 e lire 150 milioni per l'anno 1993.
8. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.3. - spese di investimento - Categoria 2.4. - sezione VI - è istituito il capitolo 4499 (2.1.242.5.06.05) con la denominazione «Contributo straordinario a favore della Scuola per infermieri professionali e assistenza sanitaria di Gorizia per la realizzazione di opere di manutenzione straordinaria del convitto della Scuola medesima» e con lo stanziamento complessivo, di lire 250 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1992 e lire 150 milioni per l'anno 1993.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Policlinico universitario di Udine un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per la ristrutturazione edilizia e l'adeguamento tecnologico dell'Istituto di anatomia ed istologia patologica.
10. La domanda di concessione del finanziamento è presentata alla Direzione regionale della sanità corredata di un' apposita deliberazione adottata dall'organo di amministrazione del Policlinico, nonché da una relazione illustrativa degli interventi da eseguire e delle relative necessità finanziarie.
11. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1992.
12. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, alla Rubrica n. 17 - programma 2.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4425 (2.1.242.3.08.08) con la denominazione «Contributo straordinario al Policlinico universitario di Udine per la ristrutturazione edilizia e l'adeguamento tecnologico dell'Istituto di anatomia ed istologia patologica» e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1992.
Art. 28. Edilizia scolastica (programma 2.3.1.)
1. Per le finalità previste all'articolo 6 della
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 200 milioni per l'anno 1992.
Art. 29. Istituzioni culturali e scientifiche(programmi 2.3.2. e 2.3.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 51, terzo comma, della
2. Il predetto onere di lire 280 milioni fa carico al capitolo 5183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 280 milioni per l'anno 1992.
3. Per le finalità previste dall'articolo 39, comma 1, della
4. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 500 milioni, suddivisi in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1993-1994.
5. Per le finalità previste dall'articolo 15 della
6. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 900 milioni per l'anno 1992.
Art. 30. Beni culturali(programma 2.4.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 14 della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.
3. L'onere complessivo di lire 450 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO III
Interventi nel settore delle attività economiche
Art. 31. Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per lo sviluppo dell'agriturismo(programma 0.7.1.)
1. L'articolo 28 della
«Art. 28
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Comunità montane finanziamenti straordinari destinati all'attuazione di iniziative dirette per attività promozionali e di propaganda a favore dell'agriturismo, volte a favorire la qualificazione degli operatori del settore.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 possono essere utilizzati anche per la concessione di contributi per servizi ed infrastrutture riguardanti lo sviluppo dell'agriturismo, nonché per la concessione di incentivi agli operatori agrituristici, secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 15 della
3. All'assegnazione dei finanziamenti regionali si provvede secondo le modalità e le procedure di cui all'articolo 25 della
2. Per le finalità previste dall'articolo 28 della
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1000 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione «Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per lo sviluppo dell'agriturismo», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l'anno 1992.
Art. 32. Valorizzazione dell'acquacoltura nelle acque dolci,salmastre, vallive e lagunari(programma 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 22 primo comma, lettera b), e 24, come sostituito dall'articolo 2 della
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 6375 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione «Contributi in conto capitale per lo sviluppo e la valorizzazione dell'acquacoltura sia nelle acque dolci interne, sia in quelle salmastre, vallive e lagunari - fondi regionali», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l'anno 1992.
Art. 33. Consorzi di bonifica(programma 3.1.7.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Cellina - Meduna un contributo straordinario di lire 800 milioni ai fini del ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell'esercizio 1991.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso sulla base delle risultanze attestate dal conto consuntivo del Consorzio di bonifica per l'anno 1991.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1992.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 6739 (1.1.154.2.10.10) con la denominazione «Contributo straordinario a favore del Consorzio di bonifica Cellina - Meduna per il ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell'esercizio 1991» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 800 milioni per l'anno 1992.
Art. 34. Contributi sugli interessi per investimenti delle imprese industriali(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
3. L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 35. Operazioni di locazione finanziaria alle imprese industriali (programma 3.2.2.)
1. [Abrogato]
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico al capitolo 7350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata, a fronte di domande, presentate alla Direzione regionale dell'industria ai sensi della
4. Per le finalità previste dal comma 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7359 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione «Contributi una tantum a favore delle piccole e medie imprese industriali e degli operatori del settore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari nelle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature per il pagamento delle rate scadute», e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
Art. 36. Ripristino efficienza produttiva imprese danneggiate da calamità naturali(programma 3.2.6.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 20 della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
3. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 7726 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 37. Interventi nel settore dell'acquacoltura - Programmi integrati mediterranei(programma 3.2.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della
2. Il predetto onere di lire 732 milioni fa carico al capitolo 7632 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 732 milioni per l'anno 1992.
Art. 38. Credito di esercizio alle imprese artigiane(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, terzo comma, numero 1), della
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.000 milioni per l'anno 1992.
Art. 39. Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane(programma 3.3.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1992.
3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8044 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1992.
Art. 40. Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1992.
3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1992.
Art. 41. Centri commerciali(programma 3.4.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 6 della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.
3. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 42. Contributi pluriennali alle imprese commerciali(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
3. L'onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 43. Operazioni di locazione finanziaria delle imprese di autotrasporto(programma 1.5.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 5 della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.
3. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 44. Liberalizzazione tariffaria di tratti autostradali(programma 1.5.1.)
1. In conformità agli obiettivi del Piano regionale della viabilità ed al fine di contenere gli effetti del traffico stradale di automezzi pesanti sull'ambiente e sulle strutture, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare alle società concessionarie di autostrade nel territorio regionale gli oneri conseguenti alle liberalizzazioni tariffarie di tratti autostradali, disposte per garantire l'alleggerimento del traffico stradale nel periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre 1992.
2. Per le finalità del comma 1 l'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare, di concerto con l'Assessore alla viabilità ed ai trasporti, su conforme deliberazione della Giunta regionale, una convenzione con le società concessionarie, nella quale siano fissati i termini e le modalità del rimborso, che è comunque erogato in via posticipata sulla base delle ricevute attestanti il costo dei rimborsi.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1992.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 1.5.1. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione IX il capitolo 1424 (2.1.156.2.09.17) con la denominazione «Rimborso alle società concessionarie di autostrade degli oneri conseguenti alle liberalizzazioni di tratti autostradali per garantire l'alleggerimento del traffico stradale» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l'anno 1992.
[Abrogato]
Art. 46. Infrastrutture turistiche(programma 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera d), della
2. Il predetto onere di lire 2.300 milioni fa carico al capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.300 milioni per l'anno 1992.
[Abrogato]
TITOLO IV
Interventi che non comportano maggiori oneri
CAPO I
Spese finanziate con mutui
Art. 48. Ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziende di trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge n. 296/1992(programma 1.5.5.)
1. Per quanto previsto dall'articolo 1 del
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per l'anno 1992.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito, nella Rubrica n. 14 - programma 1.5.5. - spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione IX - il capitolo 3983 (1.1.155.2.09.18) con la denominazione «Finanziamenti alle aziende di trasporto pubblico locale per il ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1991 nel limite della copertura del costo standardizzato del servizio pubblico - finanziato con contrazione di mutuo» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni per l'anno 1992.
4. Al predetto onere di lire 15.000 milioni si provvede, in relazione al disposto di cui all'articolo 13, con la maggiore entrata, di pari importo, prevista al capitolo 1660 - di nuova istituzione - nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - Titolo V - Categoria 5.1. - (5.1.0.) con la denominazione «Ricavo derivante dal mutuo destinato al ripiano dei disavanzi di esercizio relativi all'anno 1991 delle aziende di trasporto pubblico locale nel limite della copertura del costo standardizzato del servizio pubblico», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 15.000 milioni per l'anno 1992.
Art. 49. Finanziamento con mutuo di spese già autorizzate(programmi 1.1.3., 1.3.2., 1.4.2. e 1.5.3.)
1. La spesa di lire 2.000 milioni, come rideterminata per l'anno 1992 dall'articolo 113, comma 3 della
2. La spesa di lire 1.000 milioni, autorizzata per l'anno 1992 dall'articolo 8 della
3. La spesa di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l'anno 1992 dell'articolo 68, comma 15, della
4. La spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1992, autorizzata, rispettivamente, per lire 1.000 milioni dall'articolo 18, comma 5, della
5. La spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1992, come rideterminata per l'anno 1992 dall'articolo 114, comma 8, della
6. All'onere di lire 9.000 milioni per l'anno 1992 derivante dall'applicazione dei commi da 1 a 4, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall'applicazione dell'articolo 12 della
7. All'onere di lire 1.000 milioni per l'anno 1992, derivante dall'applicazione del comma 5, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall'applicazione dell'articolo 12 della
Art. 50. Sedi regionali(programma 0.1.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 3.000 milioni per l'anno 1992.
3. All'onere di lire 3.000 milioni per l'anno 1992, derivante dall'applicazione del comma 1, si provvede con la maggiore entrata di pari importo derivante dall'applicazione dell'articolo 12 della
Art. 51. Regime idraulico dei corsi d' acqua(programma 1.2.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 7, secondo comma, della
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1992.
3. Al predetto onere di lire 500 milioni, in termini di competenza, per l'anno 1992, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 2502 dello stato di previsione precitato.
CAPO II
Spese finanziate con maggiori entrate o con storni tra capitoli di spesa
Art. 52. Istituzione del Fondo regionale per gli interventi di solidarietà internazionale(programma 0.6.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della
2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere pubbliche sottoscrizioni da far affluire in un apposito conto corrente, allo scopo di incrementare il Fondo regionale di cui al comma 1.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 50 milioni per l'anno 1992.
4. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, alla Rubrica n. 2 - programma 0.6.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 228 (2.1.162.1.08.07) con la denominazione «Fondo regionale per gli interventi di solidarietà internazionale» con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l'anno 1992 cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 4150 dello stato di previsione precitato.
[Abrogato]
Art. 54. Riassegnazione di contributo per interventi nei parchi(programma 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 1, e quarto comma, della
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 540 milioni per l'anno 1992.
3. Il predetto onere di lire 540 milioni fa carico al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 540 milioni per l'anno 1992.
4. Al predetto onere di lire 540 milioni si provvede con la maggior entrata di pari importo derivante dalla restituzione del contributo già concesso per le medesime finalità. A tal fine lo stanziamento del capitolo 1051 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale, per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, è elevato, in termini di competenza, di lire 540 milioni per l'anno 1992.
5. La maggiorazione degli interessi legali non trova applicazione nel caso di revoca di contributi nell'ambito degli interventi previsti dall'articolo 1, secondo comma, numeri 1 e 2, della
Art. 55. Formazione professionale della polizia comunale(programma 2.5.1.)
1. Nel quadro delle finalità previste dall'articolo 11 della
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 20 - programma 2.5.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VI il capitolo 5876 (1.1.142.2.06.05) con la denominazione «Spese per la realizzazione del Piano di formazione professionale per la polizia comunale» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 40 milioni per l'anno 1992.
3. Per le finalità previste dall'articolo 11 della
4. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 160 milioni per l'anno 1992.
5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 20 - programma 2.5.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI il capitolo 5877 (1.1.162.2.06.05) con la denominazione «finanziamenti all'Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) per la realizzazione di corsi di formazione per la polizia comunale» e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 160 milioni per l'anno 1992.
6. All'onere complessivo di lire 200 milioni per l'anno 1992 derivante dai commi 1 e 4 si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 1747 dello stato di previsione precitato.
Art. 56. Interventi nel settore agricolo(programmi 0.7.1., 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3. e 3.1.7.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore della Comunità montana Cellina Meduna, da utilizzare, per le finalità a secondo le modalità della
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1992.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1003 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione «Finanziamento straordinario a favore della Comunità montana Cellina Meduna per la concessione di contributo a sostegno di nuove iniziative produttive dirette alla valorizzazione delle risorse locali nel settore agricolo, con specifico riferimento al comparto della frutticoltura», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1992.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore della Comunità montana del Gemonese, da utilizzare per le finalità e secondo le modalità dell'articolo 23 della
5. Per le finalità previste dal comma 4, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1992.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1004 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione «Finanziamento straordinario a favore della Comunità montana del Gemonese per la concessione degli aiuti previsti dall'articolo 23, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 35/1987», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l'anno 1992.
7. Per le finalità previste dal
8. Il predetto onere di lire 73 milioni fa carico al capitolo 6303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 73 milioni per l'anno 1992.
9. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della
10. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 6330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 600 milioni per l'anno 1992.
11. - 16. [Abrogati]
17. Per le finalità previste dall'articolo 3 della
18. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 6537 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione «Aiuti supplementari forfetari alle aziende e alle cooperative agricole che già fruiscono dei premi comunitari previsti per le operazioni collettive di ristrutturazione a fronte dei progetti approvati dalla Comunità Economica Europea a termini del
19. Per le finalità previste dalla
20. Il predetto onere di lire 752 milioni fa carico al capitolo 6744 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 752 milioni per l'anno 1992.
21. Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l'ipofecondità del bestiame e la mortalità neo post - natale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della
22. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 6773 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione «Finanziamenti per la predisposizione e l'attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l'ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post - natale - fondi regionali» e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 500 milioni per l'anno 1992.
23. All'onere complessivo di lire 3.540 milioni per l'anno 1992 si provvede mediante storno dai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa precitato per gli importi a fianco dei medesimi indicati;
a) capitolo 986 - lire 500 milioni;
b) capitolo 6242 - lire 300 milioni;
c) capitolo 6336 - lire 600 milioni;
d) capitolo 6460 - lire 200 milioni;
e) capitolo 6483 - lire 50 milioni;
f) capitolo 6520 - lire 520 milioni;
g) capitolo 6525 - lire 500 milioni;
h) capitolo 6748 - lire 500 milioni;
i) capitolo 6774 - lire 120 milioni; detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della
l) capitolo 7594 - lire 250 milioni.
Art. 57. Interventi nel settore industriale(programmi 3.2.1., 3.2.4. e 3.2.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 7 della
2. Il predetto onere di lire 85 milioni fa carico al capitolo 7288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 85 milioni per l'anno 1992.
3. Per le finalità previste dall'articolo 34 della
4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7287 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.500 milioni per l'anno 1992.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio del Prosciutto di San Daniele, con sede in San Daniele del Friuli, un contributo straordinario, nella misura massima del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per la realizzazione di un laboratorio consortile di analisi e ricerca, al servizio delle imprese del settore, destinato al controllo igienico sanitario e qualitativo del processo produttivo del prosciutto tipico.
6. La domanda relativa alla concessione del contributo di cui al comma 5 è presentata alla Direzione regionale dell'industria, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di spesa. Il contributo predetto può essere corrisposto in via anticipata nella misura e con le modalità previste dall'articolo 49 della
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1992.
8. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese d' investimento - Categoria n. 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7293 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione «Contributo straordinario al Consorzio del Prosciutto di San Daniele per la realizzazione di un laboratorio consortile di analisi e ricerca destinato al controllo igienico - sanitario e qualitativo del processo produttivo del prosciutto tipico», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1992.
9. Per le finalità previste dall'articolo 3 della
10. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - Rubrica n. 24 - programma 3.2.4. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7596 (2.1.243.3.10.13) con la denominazione «Contributi in conto capitale per interventi di ricerca, preparazione alla coltivazione e risistemazione dei giacimenti di pietre ornamentali nel territorio regionale», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l'anno 1992.
11. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1, della
12. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 7660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato da lire 50 milioni per l'anno 1992.
13. All'onere complessivo di lire 2.235 milioni per l'anno 1992 si provvede mediante storno dai sottonotati capitoli dello stato di previsione della spesa precitato per gli importi a fianco dei medesimi indicati:
a) capitolo 7275 - lire 85 milioni; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della
b) capitolo 7348 - lire 1.850 milioni; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della
c) capitolo 7544 - lire 100 milioni;
d) capitolo 7549 - lire 200 milioni.
Art. 58. Infrastrutture turistiche(programma 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera f) della
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1992.
3. Al predetto onere di lire 500 milioni per l'anno 1992, in termini di competenza, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8537 dello stato di previsione precitato.
Art. 59. Sottoscrizione di nuove azioni della Promotur SpA(programma 3.5.1.)
1. Il limite di impegno di lire 500 milioni autorizzato dall'articolo 92 della
2. [Abrogato]
3. [Abrogato]
4. L'onere complessivo di lire 500 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 1556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
5. Al predetto onere complessivo di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni medesimi, si provvede mediante storno, in relazione al disposto di cui al comma 1, dal capitolo 1566 dello stato di previsione precitato.
6. Le quote autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 60. Consolidamento finanziario di imprese interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale(programma 3.3.3. e 3.5.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni dell'istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia, fino ad un ammontare di lire 4.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate, previa autorizzazione della Banca d' Italia, con l'interesse del 3 per cento e siano rimborsabili entro dieci anni, secondo le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze.
2. La provvista di cui al comma 1, integrata da ulteriore provvista, per importo non inferiore, dell'Istituto di Mediocredito, è finalizzata al finanziamento di operazioni di consolidamento finanziario di piccole e medie imprese del settore industriale, così come definite dalla
3. Il Fondo rischi di cui all'articolo 4, primo comma, lettera d), della
4. Previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore all'industria, l'Assessore alle finanze è autorizzato a stipulare con l'Istituto di Mediocredito apposita convenzione al fine di disciplinare le modalità di attuazione degli interventi con specifico riferimento alle garanzie ed all'ammontare massimo di ogni singola operazione assicurando il rispetto dei principi di diritto comunitario in tema di aiuto così come recepite dalla
5. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni nell'anno 1992.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.6. - Sezione X - è istituito il capitolo 1578 (2.1.263.3.10.28) con la denominazione «Acquisto di obbligazioni dell'Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia per il finanziamento di operazioni di consolidamento finanziario di piccole e medie imprese del settore industriale nonché di imprese di servizio alla produzione, interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale»; e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 4.000 milioni per l'anno 1992.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione - Istituito ai sensi dell'articolo 1 della
8. Il finanziamento di cui al comma 7 è destinato ad operazioni di consolidamento finanziario di imprese cooperative del settore industriale e di imprese cooperative di servizio alla produzione, interessate dagli effetti di processi di crisi o di ristrutturazione aziendale e limitatamente alla situazione debitoria da questi originata.
9. Per le finalità previste dai commi 7 e 8 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1992.
10. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 8112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 250 milioni per l'anno 1992.
11. All'onere complessivo previsto dai commi 5 e 9, in termini di competenza, di lire 4.250 milioni per l'anno 1992 si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7594 dello stato di previsione precitato.
CAPO III
Interventi finanziati con fondi per la ricostruzione e la rinascita delle zone terremotate
Art. 61. Edilizia abitativa nelle zone terremotate(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 8 e 10 della
2. Il predetto onere complessivo di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento complessivo è elevato di lire 15.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
3. Al predetto onere complessivo di lire 15.000 milioni si fa fronte con l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della
4. Per l'acquisizione dell'entrata di cui al comma 3, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, è istituito, al Titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 594 (2.3.2.) con la denominazione: «Acquisizione di fondi per provvedere alle esigenze dell'edilizia abitativa di cui all'articolo 1 della
Art. 62. Metanizzazione delle zone terremotate(programma 1.4.3.)
1. Per gli interventi previsti dall'articolo 3, primo comma, lettera b), della
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2661 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 5.000 milioni per l'anno 1992.
3. Per gli interventi previsti dall'articolo 3, primo comma, lettera a), della
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
5. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 11 - programma 1.4.3. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 2666 (2.1.232.5.10.28) con la denominazione «Contributi annui costanti ai Comuni, loro Consorzi, alle Comunità montane ed ai privati concessionari per la costruzione, il completamento, l'estensione ed il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili, nonché di altre infrastrutture energetiche nelle zone terremotate», e con lo stanziamento complessivo, di lire 2.100 milioni suddiviso in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni medesimi.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2001 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 63. Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per lo sviluppo dell'agriturismo nelle zone terremotate(programma 0.7.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 28 della
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - sezione X - è istituito il capitolo 1001 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione «Finanziamenti straordinari alle Comunità montane per lo sviluppo dell'agriturismo nelle aree di cui all'articolo 9 della
Art. 64. Valorizzazione delle risorse agricole(programma 0.7.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore della Comunità Montana Cellina Meduna, da utilizzare, per le finalità e secondo le modalità della
2. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1992.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - è istituito il capitolo 1002 (2.1.234.3.10.12) con la denominazione «Finanziamento straordinario a favore della Comunità montana Cellina Meduna per la concessione di contributi a sostegno di nuove iniziative produttive dirette alla valorizzazione delle risorse locali nel settore agricolo, con specifico riferimento al comparto della ortofloricoltura», e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l'anno 1992.
Art. 65. Interventi di ricostruzione di fabbricati rurali(programma 3.1.8.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 15, primo e secondo comma, della
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6826 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 500 milioni per l'anno 1992.
3. Per le finalità previste dall'articolo 16 della
4. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 6828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1.500 milioni per l'anno 1992.
Art. 66. Centri di innovazione industriale nelle zone terremotate(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 2, lettera a), della
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.1. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7292 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione «Contributi in conto capitale alla " Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA " per l'acquisizione e la realizzazione degli immobili e l'approntamento delle infrastrutture necessarie al funzionamento dei centri di innovazione nelle aree di cui all'articolo 9 della
Art. 67. Incentivi agli investimenti industriali nelle zone terremotate(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8 della
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7357 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 2.000 milioni per l'anno 1992.
3. Per le finalità previste dall'articolo 58 della
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
5. L'onere complessivo di lire 300 milioni corrispondente alle annualità autorizzate, fa carico al capitolo 7336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di pari importo.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con riguardo alle operazioni di finanziamento alle imprese del settore industriale, previste dall'articolo 2 della
7. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere, con riguardo alle rate scadute dei mutui che, ai sensi dell'articolo 2 della
8. Per le finalità previste dai commi 6 e 7 è autorizzata la spesa di lire 650 milioni per l'anno 1992.
9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 24 - programma 3.2.2. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - è istituito il capitolo 7360 (2.1.243.3.10.28) con la denominazione «Contributi una tantum ad imprese del settore industriale delle zone terremotate a fronte delle domande di ammissione ai contributi di cui all'articolo 2 della
Art. 68. Integrazione del «Fondo rischi» dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna(programma 3.5.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di lire 1.000 milioni, per l'anno 1992, per l'integrazione del fondo rischi dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna di cui all'articolo 34 della
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 - alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - è istituito il capitolo 1577 (2.1.254.3.10.12) con la denominazione «Contributo all'" Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA " per l'integrazione del fondo rischi per la concessione di garanzie per le iniziative da realizzarsi nelle aree di cui all'articolo 9 della
Art. 69. Interventi a favore delle imprese commerciali nei territori delle Comunità montane(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 19 bis della
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 8313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento in termini di competenza, è elevato di lire 300 milioni per l'anno 1992.
Art. 70. Copertura finanziaria
1. Il limite d' impegno di lire 2.800 milioni autorizzato con l'articolo 18, primo comma, della
2. Lo stanziamento del capitolo 7340 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è ridotto dell'importo di lire 1.618.496.841 per l'anno 1992.
3. Il limite d' impegno di lire 2.000 milioni autorizzato con l'articolo 3, comma 1, della
4. Le annualità relative al predetto limite, è autorizzate per gli anni dal 1992 al 2009, sono ridotte di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni medesimi; lo stanziamento disponibile sul predetto limite d' impegno è peraltro ridotto per ulteriori lire 3.000 milioni non utilizzati negli anni precedenti.
5. Lo stanziamento del capitolo 8656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992 è ridotto dell'importo complessivo di lire 6.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1992, corrispondente per lire 3.000 milioni a parte della quota non utilizzata dal 31 dicembre 1991 e trasferita ai sensi dell'articolo 21 della
6. Per quanto previsto dall'articolo 1 della
7. All'onere complessivo di lire 13.550 milioni per l'anno 1992, derivante dagli articoli 62, comma 1, 63, 64, 65, 66, 67, commi 1 e 8, 68 e 69, si provvede:
a) per lire 8.550 milioni, ai sensi del comma 6, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992;
b) per lire 1.000 milioni, mediante storno, di pari importo dal capitolo 999 del predetto stato di previsione della spesa: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21 della
c) per lire 4.000 milioni, mediante storno dal capitolo 7272 dello stato di previsione precitato: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1991 è trasferita, ai sensi dell'articolo 21 della
8. All'onere complessivo di lire 2.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994, ed a quello che ne deriverà per gli anni dal 1995 al 2001, relativo alle annualità dei limiti autorizzati dagli articoli 62, comma 3, e 67, comma 3, si provvede, per pari importo, mediante l'utilizzo delle disponibilità derivanti dalla riduzione del limite d' impegno di cui al comma 3.
9. In relazione al disposto di cui all'articolo 1 della
10. Gli importi relativi alla riduzione disposta con il comma 3 sul limite di impegno per gli anni successivi al 1992 riaffluiscono, per la quota di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2001 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2009, al «Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato».
11. Lo stanziamento del capitolo 8961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, in relazione al disposto di cui ai commi 6 e 9, è elevato dell'importo complessivo di lire 81.034.586.263 per l'anno 1992.
12. Lo stanziamento del capitolo 8960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, in relazione al disposto di cui al comma 6, è ridotto dell'ulteriore importo di lire 76.216.089.422 per l'anno 1992, corrispondente, per lire 46.873.203.035, alle quote delle annualità iscritte dal 1976 al 1991 sul citato capitolo in relazione ai limiti di impegno assegnati con le leggi 29 maggio 1976, n. 336, 8 agosto 1977, n. 546, 11 novembre 1982, n. 828, e 1 dicembre 1986, n. 879, non utilizzate al 31 dicembre 1991 e trasferite ai sensi degli articoli 7, secondo comma, e 22, della
13. Lo stanziamento del capitolo 8960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, in relazione al disposto di cui al comma 10, è inoltre elevato dell'importo complessivo di lire 400 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
14. Le quote relative alle riduzioni disposte per gli anni successivi al 1994, in relazione al disposto di cui al comma 10, affluiscono al capitolo di bilancio per gli anni medesimi corrispondenti al capitolo 8960 dello stato di previsione precitato, nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1995 al 2001 e di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2002 al 2009.
CAPO IV
Interventi finanziati con fondi statali
Art. 71. Avversità atmosferiche - Interventi finanziati con fondi statali(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettera b) della
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 215 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.
3. L'onere complessivo di lire 645 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
4. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1992 al 1994 l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della
5. Le annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 2, lettera c), della
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 516 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.
8. L'onere complessivo di lire 1.548 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 6592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento è elevato di pari importo.
9. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1992 al 1994 l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della
10. Le annualità autorizzate per gli anni 1995 e 1996 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
TITOLO V
Altre norme finanziarie, contabili e procedurali
Art. 72. Garanzia fidejussoria dell'Ente autonoma teatro comunale «G. Verdi» di Trieste
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fidejussorie, fino alla concorrenza di lire 10.500 milioni, sui mutui che l'Ente autonomo teatro comunale «Giuseppe Verdi» di Trieste assume con il proprio istituto tesoriere o altri istituti di credito, ovvero sulle anticipazioni di tesoreria cui l'Ente medesimo deve far ricorso per far fronte ad improrogabili impegni finanziari connessi e conseguenti all'imminente realizzazione del programma di ristrutturazione dell'edificio teatrale, nonché a quelli derivanti dai precedenti esercizi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui all'articolo 3, terzo comma, della
2. La concessione della predetta garanzia rimane subordinata all'autorizzazione che l'Ente ha l'obbligo di acquisire dal Ministro del turismo e dello spettacolo di concerto con il Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della
3. La concessione della garanzia di cui al comma 1 è disposta con delibera della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze.
4. La domanda per la concessione della garanzia è corredata dell'atto esecutivo, con cui l'Ente dispone l'assunzione del prestito o il ricorso all'anticipazione e nel quale è dichiarata motivatamente l'impossibilità dell'Ente a presentare propria idonea garanzia, e dell'atto di adesione dell'istituto mutuante.
5. In caso di inadempienza dell'Ente, l'Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell'Ente medesimo, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, un importo pari alle somme corrisposte in forza della garanzia prestata.
6. Gli eventuali oneri derivanti fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Art. 73. Modifica dell'articolo 9 della legge regionale n. 30/1988(programma 4.1.1.)
1. [Abrogato]
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 10, della
Art. 74. Finanziamenti e contributi pluriennali a favore degli Enti locali
1. Qualora le leggi regionali di settore contemplino finanziamenti o contributi pluriennali per opere pubbliche o di interesse pubblico a favore di Enti locali, la cui durata risulti predeterminata in legge in modo univoco, tale durata deve intendersi come la massima durata possibile, fermo restando il potere dell'Amministrazione regionale di concedere ed erogare contributi o finanziamenti per un periodo inferiore.
2. Il periodo di cui al comma 1, qualora gli Enti realizzino l'opera con il ricorso ai mezzi reperiti sul mercato finanziario, non potrà essere inferiore alla durata del rimborso dei finanziamenti predetti. Qualora sia superiore a tale durata, i finanziamenti ed i contributi regionali potranno essere destinati agli oneri di gestione conseguenti all'investimento in parola, a seguito di apposita richiesta dell'Ente interessato.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione anche nei confronti delle fattispecie contributive e di finanziamento già in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 75. Integrazione delle leggi regionale n. 69/1983 e 23/1988
1. Agli Enti locali beneficiari dei finanziamenti previsti dalle leggi regionali 23 giugno 1983, n. 69, e 2 maggio 1988, n. 23, concernenti gli interventi connessi con la realizzazione dello scalo merci ferroviario di Cervignano del Friuli, che non abbiano provveduto o non possano provvedere alla rendicontazione del finanziamento entro il termine stabilito, possono richiedere, in presenza di motivate ragioni, la fissazione di un nuovo termine perentorio entro cui presentare detta rendicontazione, a pena di decadenza dei finanziamenti stessi, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate.
2. La richiesta di fissazione del nuovo termine deve essere presentata entro il termine precedentemente stabilito ovvero, per gli interventi i cui termini siano già scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, entro 60 giorni da tale data.
3. Il nuovo termine è fissato con decreto dell'Assessore alla viabilità e ai trasporti, su conforme deliberazione della Giunta regionale, e non può essere superiore a tre anni dalla data della richiesta.
Art. 76. Interpretazione autentica di disposizioni regionali inerenti alla miniera di Raibl
1. In via di interpretazione autentica, con riferimento a quanto disposto dalle leggi regionali 25 marzo 1988, n. 14 e 7 marzo 1989, n. 9, dall'articolo 105 della
Art. 77. Centro vitivinicolo
1. Il Centro regionale vitivinicolo è autorizzato ad acquisire al proprio patrimonio i beni mobili consumabili, in suo possesso, già appartenenti alla «Azienda autonoma del turismo di Gradisca - Redipuglia».
Art. 78. Interpretazione autentica dell'articolo 15 della
1. In via di interpretazione autentica dell'articolo 15 della
[Abrogato]
Art. 80. Modifica dell'articolo 7 ter della
1. Nel testo dell'articolo 7 ter della
Art. 81. Modifica dell'articolo 15della
[Abrogato].
Art. 82. Integrazione dell'articolo 9 della
1. Nel testo del comma 7 dell'articolo 9 della
2. Conseguentemente, nelle denominazioni dei capitoli 2326 e 2327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, dopo la locuzione «Basso Friuli» è inserita la locuzione «ed il rifacimento e potenziamento delle opere di presa ed adduttrici del MUSI - sorgenti del Torre».
Art. 83. Modifica dell'articolo 49 della
1. Nel testo dell'articolo 49 della
«10. Per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione del contributo di cui al comma 9 si applicano le modalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 4 aprile 1986, n. 12.».
Art. 84. Modifica dell'articolo 72 della
1. Nel testo dell'articolo 72 della
«2. Con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, sono fissati i criteri per la concessione dei contributi. Al fine del conseguimento degli stessi i Comuni presentano alla Segreteria generale straordinaria apposita istanza documentata e corredata dal parere della competente Comunità montana o collinare.».
Art. 85. Modifica dell'articolo 2 della
1. All'articolo 2 della
Art. 86. Concessione di contributi su mutui
1. In via di interpretazione autentica, relativamente alle domande per la concessione dei contributi sui mutui di cui agli articoli 37 e 87, commi 7 e seguenti, della
[Abrogato]
Art. 88. Integrazione dell'articolo 30 della
1. All'articolo 30, comma 4, della
2. Per quanto previsto dal comma 1, nella denominazione del capitolo 4769, dopo la locuzione «ad associazioni» è inserita la locuzione «e società».
Art. 89. Integrazione dell'articolo 33 della
1. All'articolo 33 della
2. Nella denominazione del capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992, dopo la locuzione «sedi universitarie» è inserita la locuzione «, ai servizi per il diritto allo studio universitario».
[Abrogato]
Art. 91. Modifica dell'articolo 37 della
1. All'articolo 37 della
«3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredate dalla deliberazione esecutiva con cui dispone l'assunzione del mutuo o dell'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità dei contributi è disposta successivamente alla presentazione del contratto di mutuo definitivo.».
2. All'articolo 37 della
«4. Per le modalità di determinazione della spesa ammissibile, e quelle relative alla presentazione delle domande, ed alla concessione, erogazione e revoca dei contributi, si osservano in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40.».
3. All'articolo 37 della
«5. Per l'anno 1992 il termine di presentazione delle domande è il 30 settembre 1992.».
Art. 92. Modifica dell'articolo 87 della
1. All'articolo 87 della
«9. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredate dalla deliberazione esecutiva con cui si dispone l'assunzione del mutuo e dall'atto di adesione dell'istituto mutuante. L'erogazione della prima annualità dei contributi è disposta successivamente alla presentazione del contratto di mutuo definitivo.».
2. All'articolo 87 della
«10. Per le modalità di determinazione della spesa ammissibile, e per quelle relative alla presentazione delle domande, ed alla concessione e revoca dei contributi, si osservano le disposizioni di cui al Capo IV della legge regionale n. 26/1967.».
3. All'articolo 87 della
«14. Per l'anno 1992 il termine di presentazione delle domande è il 30 settembre 1992.».
Art. 93. Modifica dell'articolo 91 della
1. All'articolo 91, comma 15, della
2. Nella denominazione del capitolo 8540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 la locuzione «per l'acquisto del complesso denominato " Villa Zuzzi"» è sostituita dalla locuzione «per l'acquisto e la realizzazione di opere ed infrastrutture».
Art. 94. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Testo vigente aggiornato alle modifiche apportate dalla