§ 3.14.42 – L.R. 27 marzo 1992, n. 13.
Norme per la prima applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.14 commercio
Data:27/03/1992
Numero:13


Sommario
Art. 1.  [2]
Art. 2.      1. L'obbligo di accertare, in sede di rilascio di autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, la conformità dei [...]
Art. 3.      1. Nelle more dell'adozione dell'atto di indirizzo e di coordinamento previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 287/1991, la Regione fissa con proprio autonomo provvedimento, adottato [...]
Art. 4.      1. Nella Commissione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1991, il componente previsto dalla lettera c) è sostituito dal Segretario generale della Camera di commercio, industria, [...]
Art. 5.      1. La Commissione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1991 è istituita pure nei Comuni con popolazione residente inferiore ai diecimila abitanti, nei quali il movimento turistico [...]
Art. 6.      1. Per la disciplina dell'orario di attività di cui all'articolo 8 della legge n. 287/1991 trovano applicazione gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 18 dicembre 1989, n. 37
Art. 7.      1. Le funzioni previste dal comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 287/1991 sono esercitate, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, dal Comune [...]
Art. 8.      1. Le funzioni previste dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 287/1991 in capo all'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono esercitate dal Comune competente [...]
Art. 9.      1. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, le domande già presentate prima dell'entrata in vigore della legge n. 287/1991 possono essere [...]
Art. 10.      1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione
Art. 10 bis. 


§ 3.14.42 – L.R. 27 marzo 1992, n. 13. [1]

Norme per la prima applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante «Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi», nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 30 marzo 1992, n. 41).

 

Art. 1. [2]

     1. In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia trovano applicazione le disposizioni della legge 287/1991 e successive modifiche e integrazioni, salvo quanto previsto dagli articoli da 2 a 9.

 

     Art. 2.

     1. L'obbligo di accertare, in sede di rilascio di autorizzazione all'apertura o al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, la conformità dei locali ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno, trova applicazione dalla data di emanazione del decreto medesimo.

 

     Art. 3.

     1. Nelle more dell'adozione dell'atto di indirizzo e di coordinamento previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge n. 287/1991, la Regione fissa con proprio autonomo provvedimento, adottato con le modalità previste nel medesimo articolo 3, comma 4, i criteri ed i parametri previsti da tale disposizione.

     2. Successivamente all'adozione dell'atto di indirizzo e di coordinamento di cui al comma 1, la Regione provvede al riesame dei criteri e dei parametri adottati ai sensi del comma 1, per adeguarli alle direttive statali.

 

     Art. 4.

     1. Nella Commissione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1991, il componente previsto dalla lettera c) è sostituito dal Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o da un funzionario dallo stesso delegato.

     2. Nella Commissione di cui all'articolo 6, comma 3, della legge n. 287/1991, il componente previsto dalla lettera e) è sostituito dal Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o da un funzionario dallo stesso delegato.

 

     Art. 5.

     1. La Commissione di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1991 è istituita pure nei Comuni con popolazione residente inferiore ai diecimila abitanti, nei quali il movimento turistico superi il milione di presenze annuali.

     2. I Comuni di cui al comma 1 sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.

 

     Art. 6.

     1. Per la disciplina dell'orario di attività di cui all'articolo 8 della legge n. 287/1991 trovano applicazione gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 18 dicembre 1989, n. 37.

 

     Art. 7.

     1. Le funzioni previste dal comma 4 dell'articolo 10 della legge n. 287/1991 sono esercitate, secondo quanto disposto dall'articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, dal Comune competente per territorio, che riceve il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10 della legge n. 287/1991.

     2. Le violazioni in materia di orario di attività restano soggette all'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 12 della legge regionale 18 dicembre 1989, n. 37.

     3. Per la devoluzione dei proventi delle sanzioni previste dal presente articolo, si applica il disposto di cui all'articolo 24, primo comma, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.

 

     Art. 8.

     1. Le funzioni previste dall'articolo 12, comma 2, della legge n. 287/1991 in capo all'Ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono esercitate dal Comune competente per territorio.

 

     Art. 9.

     1. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo 3, comma 1, della presente legge, le domande già presentate prima dell'entrata in vigore della legge n. 287/1991 possono essere definite dai competenti Comuni purché non vengano superati i limiti di cui ai piani di sviluppo e di adeguamento commerciale disposti ai sensi del Capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.

     2. Il trasferimento in gestione o in proprietà di un pubblico esercizio, per atto tra vivi o a causa di morte, è soggetto alla denuncia d’inizio attività di cui all’articolo 6 della legge regionale 8 agosto 1997, n. 27, e comporta di diritto il trasferimento dell’esercizio a chi subentra, sempreché sia provato l’effettivo trasferimento dell’azienda e il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio [3].

     3. Il subentrante già iscritto nel registro alla data dell’atto di trasferimento dell’esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisizione del titolo, deve presentare la denuncia di cui al comma 2 entro sei mesi a decorrere dalle predette date, pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità. Qualora il subentrante non sia iscritto nel registro, deve ottenere l’iscrizione e presentare la denuncia di cui al comma 2 entro un anno a decorrere dalle date di cui al primo periodo del presente comma, pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità [4].

     4. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell’attività o il soggetto cui l’azienda sia stata trasferita dal titolare per causa di morte o per donazione e che il trasferimento dell’azienda avvenga entro il termine di cui al comma 3. L’erede o il donatario, qualora privi dell’iscrizione nel registro, possono avvalersi di tale facoltà solo ai fini del trasferimento in proprietà dell’azienda commerciale ad un terzo soggetto [5].

     5. Il subentrante per causa di morte ha comunque la facoltà di continuare provvisoriamente l’attività del dante causa, fermo restando quanto prescritto ai commi 3 e 4 [6].

     6. Nei casi in cui sia avvenuto il trasferimento della gestione  di un esercizio, la denuncia di cui al comma 2 è valida fino alla  data contrattuale in cui ha termine la gestione e alla cessazione  della medesima il titolare deve effettuare, ai fini del ritorno in  disponibilità dell’azienda, la denuncia di cui al comma 2 entro  il termine di sei mesi, decorrente dalla data di cessazione della  gestione, pena la decadenza dal diritto di esercitare l’attività’[7].

     6 bis. [8].

 

     Art. 10.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

     Art. 10 bis. [9]

     1. La distinzione tra i "pasti" somministrabili negli esercizi di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, ed i "prodotti di gastronomia", somministrabili negli esercizi di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 5 della legge 287/1991, è determinata, per la prima fattispecie, dalla presenza della fase di trasformazione del prodotto mediante cottura, per la seconda fattispecie, dalla presenza delle fasi di manipolazione finale, ivi incluso il riscaldamento, il condimento, l'assemblaggio e la farcitura, relative alla somministrazione esclusiva di prodotti preconfezionati, precotti od usati a freddo, con espressa esclusione della fase della cottura.

     2. La somministrazione di "prodotti di gastronomia" negli esercizi di cui alla lettera b), primo comma, dell'articolo 5 della legge 287/1991, è ammessa con le seguenti modalità di svolgimento:

     a) la somministrazione deve essere svolta promiscuamente alla somministrazione di bevande, con il divieto di riservare specifiche sale ai differenti tipi di somministrazione;

     b) la somministrazione deve avvenire secondo le norme ed i requisiti igienico - sanitari per i locali e le attrezzature accertati dall'Autorità sanitaria competente;

     c) l'utilizzazione di piatti e posate è subordinata alla sussistenza dei requisiti di idoneità accertati dall'Autorità sanitaria in relazione alla presenza delle attrezzature connesse, quali lavastoviglie, macchine sterilizzatrici, ecc.; in caso contrario, i piatti e le posaterie impiegati per il servizio della somministrazione dei prodotti di gastronomia devono essere rigorosamente del tipo "monouso";

     d) il servizio di somministrazione dei prodotti gastronomici deve essere effettuato prevalentemente al banco, fermo restando il diritto del consumatore di accomodarsi al tavolo;

     e) è fatto divieto di applicare un sovrapprezzo di coperto;

     f) è fatto divieto di esibire, per i prodotti gastronomici, uno specifico menù;

     g) è fatto obbligo di esibire a richiesta dell'autorità comunale di vigilanza le fatture comprovanti l'acquisto dei prodotti gastronomici precotti e surgelati;

     h) [10].

     3. La violazione delle disposizioni di cui al comma 2 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 113 della L.R. 5 dicembre 2005, n. 29.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 8 della L.R. 15 maggio 2002, n. 13.

[3] Comma così sostituito dall’art. 42 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[4] Comma così sostituito dall’art. 42 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[5] Comma così sostituito dall’art. 42 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[6] Comma così sostituito dall’art. 42 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18.

[7] Comma già sostituito dall’art. 42 della L.R. 5 dicembre 2003, n. 18 e così ulteriormente sostituito dall’art. 40 della L.R. 4 giugno 2004, n. 18.

[8] Comma aggiunto dall'art. 40 della L.R. 19 aprile 1999, n. 8 ed abrogato dall'art. 13 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13.

[9] Articolo aggiunto dall'art. 40 della L.R. 19 aprile 1999, n. 8.

[10] Lettera abrogata dall'art. 16 della L.R. 13 settembre 1999, n. 25.