§ 5.7.58 - Legge Regionale 5 settembre 1991, n. 46.
Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.7 istituzioni ed attività culturali
Data:05/09/1991
Numero:46


Sommario
Art. 8.  [2]


§ 5.7.58 - Legge Regionale 5 settembre 1991, n. 46.

Interventi per il sostegno di iniziative culturali ed artistiche a favore della minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia.

(B.U. 6 settembre 1991, n. 115).

 

     Artt. 1. - 7. [1]

 

Art. 8. [2]

     [1. Per assicurare le consultazioni delle istituzioni della minoranza slovena, in attuazione del comma 1 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, è istituita una Commissione denominata «Commissione consultiva per le iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena», di seguito denominata Commissione, con il compito di esprimere il proprio parere in merito ai criteri di priorità nella concessione dei contributi previsti dalla presente legge e di svolgere funzioni consultive e propositive fornendo indicazioni sugli indirizzi generali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali, artistiche ed educative della minoranza slovena. La Commissione formula inoltre proposte e giudizi sui problemi generali e particolari che le vengono sottoposti in relazione agli scopi della presente legge e sui quali, di propria iniziativa, ritenga di dover richiamare l'attenzione [3].

     2. La Commissione è presieduta dall'Assessore regionale all'istruzione ed alla cultura o da un suo delegato, ed è composta da otto membri, nominati dalla Giunta regionale, di cui quattro su designazione delle più rappresentative associazioni culturali o unioni di organizzazioni e circoli promotori di iniziative culturali ed artistiche della minoranza slovena [4].

     3. La Commissione dura in carica tre anni. Per quanto non diversamente disposto, si applicano le norme relative al funzionamento della Commissione regionale per la cultura.

     4. Nella formulazione delle indicazioni concernenti gli interventi previsti dagli articoli 4, 5 e 6, la Commissione dà priorità alle esigenze degli enti e delle istituzioni già operanti.

     5. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, il parere della Commissione sostituisce quello della Commissione regionale per la cultura quando questo sia previsto.

     5 bis. Il parere della Commissione sostituisce altresì, per le istituzioni di cui al comma 1, quello previsto all'articolo 19, terzo comma della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 [5].

     6. Si prescinde dal parere della Commissione nei casi in cui la presente legge individua direttamente l'ente beneficiario.

     7. Per le domande presentate per l'anno 1991 si prescinde dal parere della Commissione.]

 

     Artt. 9. - 10. [6]

 

 


[1] Articoli abrogati dall'art. 5 della L.R. 12 settembre 2001, n. 23.

[2] Articolo abrogato dall'art. 24 della L.R. 16 novembre 2007, n. 26.

[3] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[4] Comma così sostituito dall'art. 25 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[5] Comma aggiunto dall'art. 208 della L.R. 28 aprile 1994, n. 5.

[6] Articoli abrogati dall'art. 5 della L.R. 12 settembre 2001, n. 23.