§ 5.6.41 - L.R. 23 maggio 2005, n. 12.
Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.6 assistenza scolastica e diritto allo studio
Data:23/05/2005
Numero:12


Sommario
Art. 1.  (Oggetto).
Art. 2.  (Finalità).
Art. 3.  (Principi).
Art. 4.  (Destinatari).
Art. 5.  (Definizione degli interventi).
Art. 6.  (Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario).
Art. 7.  (Piano regionale degli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario).
Art. 8.  (Valutazione degli interventi).
Art. 9.  (Istituzione degli Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario).
Art. 10.  (Attività degli Enti).
Art. 11.  (Carta dei servizi).
Art. 12.  (Intese con il territorio).
Art. 13.  (Organi).
Art. 14.  (Consiglio di amministrazione).
Art. 15.  (Competenze del Consiglio di amministrazione).
Art. 16.  (Funzionamento del Consiglio di amministrazione).
Art. 17.  (Presidente).
Art. 18.  (Collegio dei revisori contabili).
Art. 19.  (Ineleggibilità e incompatibilità).
Art. 20.  (Indennità).
Art. 21.  (Direttore).
Art. 22.  (Organizzazione e personale).
Art. 23.  (Patrimonio e contabilità).
Art. 24.  (Acquisizione di beni e servizi).
Art. 25.  (Dotazione finanziaria).
Art. 26.  (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario).
Art. 27.  (Controllo degli atti).
Art. 28.  (Vigilanza e controllo dell’attività).
Art. 29.  (Borse di studio).
Art. 30.  (Prestiti).
Art. 31.  (Servizi di ristorazione).
Art. 32.  (Servizi abitativi).
Art. 33.  (Contributi per attività convittuale).
Art. 34.  (Servizi e contributi per le locazioni).
Art. 35.  (Facilitazioni per il trasporto).
Art. 36.  (Sussidi straordinari per il superamento di gravi difficoltà).
Art. 37.  (Concessione e revoca dei benefici).
Art. 38.  (Accertamenti).
Art. 39.  (Sanzioni).
Art. 40.  (Pubblicità).
Art. 41.  (Trattamento dei dati).
Art. 42.  (Norme transitorie).
Art. 43.  (Abrogazioni).
Art. 44.  (Norme finanziarie).


§ 5.6.41 - L.R. 23 maggio 2005, n. 12. [1]

Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario.

(B.U. 25 maggio 2005, n. 21).

 

Capo I

Principi

 

Art. 1. (Oggetto).

     1. In attuazione dei principi di cui agli articoli 3, 33 e 34 della Costituzione, con la presente legge, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia disciplina gli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario nel territorio regionale.

 

     Art. 2. (Finalità).

     1. Le disposizioni della presente legge si propongono di:

     a) eliminare gli effetti delle diseguaglianze economiche e sociali che limitano l’accesso all’istruzione superiore, intervenendo, in particolare, in favore degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

     b) contribuire a ridurre l’abbandono degli studi universitari, promuovendo interventi atti a favorire il migliore inserimento degli studenti nell’attività universitaria e nella comunità ospitante;

     c) concorrere alla diffusione degli studi universitari e al miglioramento della qualità dell’offerta formativa, anche mediante servizi rivolti alla generalità degli studenti.

     2. Per il perseguimento di tali finalità, la Regione si avvale degli Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario di cui all’articolo 9.

 

     Art. 3. (Principi).

     1. Le finalità di cui all’articolo 2 si realizzano informando l’intervento regionale ai seguenti principi:

     a) l’accesso ai servizi e ai benefici economici si rivolge a tutti gli studenti, osservando parità di trattamento, indipendentemente dalle aree geografiche di provenienza e dai corsi di studio, e realizzando condizioni di parità tra gli studenti delle varie sedi, centrali e decentrate;

     b) l’accesso ai servizi comporta la partecipazione al costo dei servizi stessi;

     c) la gratuità o particolari agevolazioni nella fruizione dei servizi attribuibili in seguito a concorso è disposta per i soli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, tenendo conto del rendimento universitario e delle condizioni economiche del nucleo familiare di appartenenza;

     d) viene agevolato l’accesso ai servizi e ai benefici da parte degli studenti disabili ed è prevista la possibilità di maggiorazione dei benefici in relazione a condizioni di particolare disagio socio-economico o fisico;

     e) i servizi sono svolti in collaborazione con le Università nonché con gli enti e le istituzioni aventi comunque competenza nelle materie connesse all’attuazione del diritto allo studio universitario, mediante la regia della Conferenza regionale di cui all’articolo 6, diretta a limitare le duplicazioni di servizi e a ottimizzare l’impiego delle risorse disponibili.

 

     Art. 4. (Destinatari).

     1. Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati agli studenti iscritti ai corsi di studio delle Università, degli Istituti universitari e degli Istituti superiori di grado universitario aventi sede legale in Friuli Venezia Giulia e che rilasciano titoli di studio aventi valore legale.

     2. Sono altresì destinatari degli interventi gli studenti cittadini di Stati dell’Unione Europea e gli studenti apolidi e rifugiati politici, riconosciuti tali dalle competenti autorità statali.

     3. Gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea accedono agli interventi a parità di trattamento con gli studenti italiani.

     4. Il Piano regionale di cui all’articolo 7 può prevedere quote riservate per gli studenti cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea.

 

     Art. 5. (Definizione degli interventi).

     1. L’intervento regionale, nel rispetto della normativa statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto allo studio, si articola in:

     a) benefici di natura economica:

     1) borse di studio;

     2) prestiti;

     3) premi per tesi di laurea;

     4) facilitazioni per il trasporto;

     5) sussidi straordinari per il superamento di gravi difficoltà;

     6) contributi per le locazioni;

     7) contributi per attività culturali, ricreative, turistiche e sportive;

     b) servizi:

     1) abitativi e per l’accesso al mercato delle locazioni;

     2) di ristorazione;

     3) di informazione, consulenza e orientamento al lavoro;

     4) di mobilità internazionale;

     5) editoriali, librari e audiovisivi;

     c) ogni altra forma di intervento diretta a favorire l’attuazione del diritto e delle opportunità allo studio universitario prevista dal Piano regionale di cui all’articolo 7.

 

Capo II

Organismi e strumenti di programmazione

 

     Art. 6. (Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario).

     1. È istituita la Conferenza regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario.

     2. La Conferenza esercita funzioni consultive, di indirizzo e di coordinamento per l’attuazione del diritto e delle opportunità allo studio universitario nel territorio regionale. In particolare:

     a) predispone il Piano regionale di cui all’articolo 7 e ne verifica lo stato di attuazione;

     b) promuove il coordinamento e l’integrazione delle attività degli Enti di cui all’articolo 9, favorendo la ricerca e l’attuazione di sinergie operative dirette a perseguire la qualificazione dei servizi e l’economicità della gestione;

     c) promuove il coordinamento tra gli interventi di competenza degli Enti di cui all’articolo 9 e quelli di competenza delle Università.

     3. La Conferenza è costituita con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, ed è composta da:

     a) l’Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, con funzioni di presidente, o il Direttore centrale competente dallo stesso delegato;

     b) i Presidenti e i Vicepresidenti degli Enti di cui all’articolo 9;

     c) i Rettori delle Università di Trieste e di Udine, o loro delegati;

     c bis) i Direttori dei Conservatori di musica di Trieste e di Udine, o loro delegati [2];

     d) quattro rappresentanti degli studenti, due per ciascuno degli Enti di cui all’articolo 9, designati dalle rappresentanze studentesche nel Consiglio di amministrazione degli Enti;

     e) i Presidenti dei Consorzi universitari di Gorizia e Pordenone, o loro delegati;

     f) i Sindaci dei Comuni di Trieste e di Udine, o loro delegati;

     g) quattro rappresentanti della Regione, due per ciascuno degli Enti di cui all’articolo 9, designati con voto limitato dal Consiglio regionale nell’ambito dei componenti del Consiglio di amministrazione degli Enti eletti dal Consiglio regionale.

     4. Possono essere invitati alle sedute, senza diritto di voto, i Sindaci dei Comuni sede decentrata di Università e i rappresentanti degli organismi di coordinamento dei convitti universitari a livello regionale nonché di altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.

     5. I Direttori degli Enti di cui all’articolo 9 e il Direttore centrale competente partecipano alle riunioni della Conferenza senza diritto di voto.

     6. La Conferenza si intende validamente costituita con la nomina di almeno due terzi dei suoi componenti. Rimane in carica per la durata della legislatura. Si riunisce su convocazione del Presidente e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti.

     7. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     8. Ai componenti esterni spetta per ogni seduta un’indennità di presenza giornaliera, nella misura stabilita dalla Giunta regionale. Ai componenti esterni che risiedono in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori della Conferenza è altresì riconosciuto il trattamento di missione e il rimborso spese previsto per i dipendenti regionali con qualifica dirigenziale.

     9. La Conferenza ha sede presso la direzione centrale competente in materia di diritto allo studio universitario, che ne assicura l’attività di supporto.

 

     Art. 7. (Piano regionale degli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario).

     1. Il Piano regionale degli interventi per il diritto e le opportunità allo studio universitario definisce la programmazione e gli indirizzi per l’attuazione del diritto e delle opportunità allo studio universitario nel territorio regionale.

     2. Il Piano è proposto dalla Conferenza regionale di cui all’articolo 6 ed è approvato dalla Giunta regionale, nel rispetto della normativa statale in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti il diritto allo studio.

     3. Il Piano stabilisce:

     a) gli obiettivi e le priorità di intervento;

     b) il quadro delle risorse finanziarie e il loro riparto tra gli Enti di cui all’articolo 9;

     c) le forme e le modalità di coordinamento e integrazione dell’attività degli Enti di cui all’articolo 9 e in particolare la gestione unitaria dei servizi nelle sedi decentrate;

     d) le linee guida per la predisposizione della Carta dei servizi di cui all’articolo 11;

     e) i criteri e le modalità per l’accesso agli interventi e per la partecipazione al costo dei servizi;

     f) la misura dei benefici economici;

     g) l’aggiornamento degli importi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all’articolo 3, comma 20, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e della tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale di cui all’articolo 190 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore);

     h) i criteri per l’esonero parziale o totale dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario;

     i) gli indirizzi per l’intervento di soggetti terzi, pubblici e privati, nell’erogazione dei servizi.

     4. Il Piano ha validità triennale ed è articolato per annualità.

 

     Art. 8. (Valutazione degli interventi).

     1. L’efficacia delle azioni realizzate in attuazione della presente legge è oggetto di valutazione triennale da parte dell’Amministrazione regionale.

     2. In particolare, gli interventi sono valutati mediante criteri definiti dal Piano regionale di cui all’articolo 7.

     3. La valutazione triennale è presentata alla commissione consiliare competente e costituisce riferimento per l’aggiornamento del Piano regionale.

 

Capo III

Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario

 

     Art. 9. (Istituzione degli Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario).

     1. All’attuazione della presente legge provvedono gli Enti regionali per il diritto allo studio universitario di Trieste e di Udine che assumono la denominazione, rispettivamente, di Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario (ERDISU) di Trieste e di Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario (ERDISU) di Udine, di seguito indicati con il termine Enti.

     2. Gli Enti hanno personalità giuridica di diritto pubblico, sono dotati di autonomia amministrativa, gestionale, tecnica, patrimoniale e contabile, e sono sottoposti alla vigilanza e al controllo della Regione.

     3. Gli Enti hanno sede legale, rispettivamente, in Trieste e in Udine, e possono articolarsi con sedi operative decentrate.

 

     Art. 10. (Attività degli Enti).

     1. Gli Enti svolgono la propria attività nell’ambito degli indirizzi stabiliti dal Piano regionale di cui all’articolo 7.

     2. I servizi sono realizzati secondo criteri di pubblicità, qualità, economicità, efficienza ed efficacia.

     3. Gli Enti attuano le previsioni del Piano regionale direttamente o tramite enti pubblici, soggetti privati, convitti, associazioni e cooperative studentesche.

 

     Art. 11. (Carta dei servizi).

     1. Attraverso apposita Carta dei servizi gli Enti stabiliscono gli standard qualitativi dei servizi stessi, le relative modalità di realizzazione e di utilizzo, nonché le forme e le modalità di controllo sulla qualità da parte degli studenti.

     2. Gli Enti assicurano la massima diffusione della Carta dei servizi predisponendo specifiche forme di pubblicazione.

 

     Art. 12. (Intese con il territorio).

     1. Per favorire l’integrazione tra il sistema universitario e il territorio ospitante, nell’ambito dell’attuazione del Piano regionale di cui all’articolo 7, gli Enti stipulano intese con le Università di riferimento, con gli enti locali e con soggetti pubblici e privati, preordinate alla costituzione e al funzionamento di tavoli locali di concertazione.

 

     Art. 13. (Organi).

     1. Sono organi degli Enti:

     a) il Consiglio di amministrazione;

     b) il Presidente;

     c) il Collegio dei revisori contabili.

 

     Art. 14. (Consiglio di amministrazione).

     1. Il Consiglio di amministrazione è costituito con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario.

     2. Il Consiglio di amministrazione è composto da:

     a) il Presidente;

     b) il Rettore dell’Università o suo delegato;

     c) tre rappresentanti degli studenti eletti dagli studenti stessi;

     d) quattro rappresentanti della Regione, eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a tre.

     3. Possono essere invitati alle sedute, senza diritto di voto, i Sindaci dei Comuni sede di Università, anche decentrata, e i rappresentanti degli organismi di coordinamento dei convitti universitari a livello regionale nonché di altri soggetti pubblici e privati, qualora siano posti in discussione argomenti che rendono opportuna la loro presenza.

     4. Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi componenti un Vicepresidente, che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.

     5. Il Consiglio di amministrazione rimane in carica per la durata della legislatura. Viene ricostituito entro novanta giorni dalla prima seduta del Consiglio regionale. Fino a tale termine le sue funzioni sono prorogate.

     6. I rappresentanti degli studenti sono rinnovati in concomitanza con le elezioni dei corrispondenti rappresentanti negli organi accademici, secondo la normativa vigente per le elezioni medesime. In caso di anticipata cessazione, vengono sostituiti per la restante durata dell’incarico dai primi non eletti.

     7. Il Consiglio di amministrazione si intende validamente costituito anche in assenza dell’elezione di parte dei componenti, purché i membri restanti siano in numero superiore alla metà del numero dei componenti previsto.

 

     Art. 15. (Competenze del Consiglio di amministrazione).

     1. Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni di indirizzo e verifica dell’attività amministrativa e di gestione.

     2. Il Consiglio di amministrazione adotta in particolare le deliberazioni concernenti:

     a) il programma delle attività;

     b) il bilancio di previsione e le relative variazioni;

     c) il rendiconto;

     d) i Regolamenti;

     e) i bandi di concorso;

     f) la realizzazione di opere edilizie;

     g) l’acquisto e l’alienazione di beni immobili;

     h) l’accettazione di eredità, legati e donazioni;

     i) lo stare in giudizio, il resistervi e la stipulazione di transazioni;

     j) la costituzione di apposite commissioni consiliari tematiche, con funzioni consultive e propositive.

     3. Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono immediatamente esecutive, fatte salve le attività di controllo di cui all’articolo 27.

 

     Art. 16. (Funzionamento del Consiglio di amministrazione).

     1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta ogni due mesi, e quando ne sia fatta motivata richiesta da almeno tre componenti o dal Presidente del Collegio dei revisori contabili.

     2. La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni prima della riunione con l’indicazione degli argomenti all’ordine del giorno.

     3. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall’incarico. La decadenza viene rilevata dal Consiglio di amministrazione, che provvede ad attivare la procedura di sostituzione.

     4. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     5. I componenti del Collegio dei revisori contabili partecipano alle sedute senza diritto di voto.

     6. Il Direttore dell’Ente assiste alle sedute e assicura le funzioni di segreteria.

 

     Art. 17. (Presidente).

     1. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario, acquisito il parere del Rettore dell’Università.

     2. Il Presidente viene scelto tra soggetti di comprovata esperienza, qualificazione e capacità gestionale.

     3. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’Ente, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione.

     4. In caso di urgenza, qualora non risulti possibile convocare in tempo il Consiglio di amministrazione, il Presidente adotta i provvedimenti di competenza dell’organo collegiale stesso, fatta eccezione per gli atti a carattere generale, sottoponendoli a ratifica nel corso della seduta immediatamente successiva.

 

     Art. 18. (Collegio dei revisori contabili).

     1. Il Collegio dei revisori contabili esercita funzioni di controllo e in particolare svolge i seguenti compiti:

     a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili;

     b) esprime parere sul bilancio di previsione;

     c) accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore dell’Ente.

     2. Il Collegio dei revisori contabili è composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti nel Registro dei revisori contabili previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), e nominati con decreto del Presidente della Regione.

     3. Due revisori effettivi, dei quali uno con funzioni di presidente, e un revisore supplente, sono designati dall’Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario; un revisore effettivo e uno supplente sono designati dall’Assessore competente in materia di bilancio.

     4. La durata in carica del Collegio dei revisori contabili è la medesima del Consiglio di amministrazione. I componenti decadono in caso di assenza ingiustificata a due riunioni consecutive. La decadenza viene rilevata dal Collegio stesso, che provvede ad attivare la procedura di sostituzione.

     5. I revisori possono procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

     6. Il Presidente del Collegio dei revisori contabili ha l’obbligo, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, di riferirne immediatamente alla Giunta regionale, tramite l’Assessore competente in materia di diritto allo studio universitario.

 

     Art. 19. (Ineleggibilità e incompatibilità).

     1. Non possono fare parte del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei revisori contabili:

     a) il personale in servizio all’Ente;

     b) i titolari o amministratori di imprese che prestano beni o forniscono servizi all’Ente;

     c) i consulenti o collaboratori dell’Ente;

     d) i consiglieri e gli assessori regionali.

     2. Sono fatte salve le ulteriori cause di ineleggibilità o ostative alla nomina e di incompatibilità previste dalla normativa vigente.

     3. Le cause di ineleggibilità o ostative alla nomina sopravvenute si trasformano in cause di incompatibilità.

     4. Il componente la cui carica sia divenuta incompatibile deve, entro quindici giorni dal verificarsi della condizione di incompatibilità, rinunciare alla nuova carica, funzione o posizione senza necessità di diffida o invito da parte dell’Ente; in caso di mancata rinuncia nei termini predetti decade automaticamente dalla carica.

 

     Art. 20. (Indennità).

     1. Al Presidente e al Vicepresidente del Consiglio di amministrazione compete un’indennità mensile di carica. La misura dell’indennità spettante al Vicepresidente è pari al cinquanta per cento di quella stabilita per il Presidente. Ai restanti componenti il Consiglio di amministrazione compete un’indennità di presenza giornaliera per la partecipazione alle sedute del Consiglio di amministrazione stesso e delle Commissioni consiliari.

     2. Al Presidente del Collegio dei revisori contabili e ai revisori effettivi compete una indennità annuale di carica. La medesima indennità compete ai revisori supplenti in relazione alla durata effettiva della sostituzione.

     3. La misura delle indennità è stabilita dalla Giunta regionale.

     4. Ai consiglieri, in caso di missione effettuata su incarico del Presidente, spetta inoltre il rimborso delle spese.

 

     Art. 21. (Direttore).

     1. A ogni Ente è preposto un Direttore, responsabile della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, in base agli indirizzi determinati dal Consiglio di amministrazione.

     2. Il Direttore appartiene alla dirigenza regionale ed è nominato con le modalità previste per i Direttori centrali, sentito il Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 22. (Organizzazione e personale).

     1. La Regione definisce l’assetto organizzativo degli Enti e la dotazione organica suddivisa per categorie e profili professionali.

     2. Il personale degli Enti appartiene al ruolo unico regionale.

 

     Art. 23. (Patrimonio e contabilità).

     1. Il patrimonio degli Enti è costituito da beni mobili e immobili stabilmente destinati e necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali.

     2. Ai fini dell’amministrazione del patrimonio e della contabilità degli Enti, trova applicazione la normativa vigente in materia per gli enti regionali.

 

     Art. 24. (Acquisizione di beni e servizi).

     1. L’acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento e l’attività degli Enti può avvenire in via diretta o mediante ricorso a contratti già stipulati dall’Amministrazione regionale.

 

     Art. 25. (Dotazione finanziaria).

     1. Per lo svolgimento dei compiti a essi assegnati e per il loro funzionamento gli Enti si avvalgono di:

     a) risorse finanziarie assegnate dalla Regione in via ordinaria e straordinaria;

     b) proventi della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e della tassa per l’abilitazione all’esercizio professionale;

     c) rendite, interessi e frutti dei loro beni patrimoniali e delle entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;

     d) atti di liberalità e contributi o sponsorizzazioni di enti, fondazioni, associazioni e privati;

     e) fondi trasferiti dallo Stato alla Regione al fine di garantire i livelli essenziali delle prestazioni in materia di diritto allo studio;

     f) fondi provenienti dall’Unione Europea;

     g) forme di contribuzione da parte di enti territoriali.

 

     Art. 26. (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario).

     1. Le funzioni di accertamento e riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario sono delegate alle Università e agli Istituti di cui all’articolo 4.

     2. Con apposita convenzione da stipularsi fra la Regione e i soggetti di cui al comma 1 sono disciplinate:

     a) le modalità di corresponsione della tassa;

     b) i criteri e le modalità per la rilevazione periodica delle somme riscosse;

     c) le modalità per lo svolgimento da parte dei soggetti di cui al comma 1 dei controlli relativi al pagamento della tassa;

     d) le modalità e i termini per il versamento agli Enti delle somme riscosse.

     3. La convenzione viene stipulata sulla base di uno schema tipo approvato dalla Giunta regionale.

     4. Gli introiti derivanti dall’applicazione della tassa sono riversati dai soggetti di cui al comma 1 direttamente agli Enti, con vincolo di utilizzo per le finalità di cui all’articolo 3, comma 20, della legge 549/1995.

     5. Entro il 31 marzo di ogni anno, i soggetti di cui al comma 1 trasmettono alla Regione un prospetto delle somme introitate e riversate agli Enti nell’anno precedente. Gli Enti allegano al rendiconto una relazione con i dati concernenti le entrate derivanti dal pagamento della tassa e le modalità del loro impiego.

     6. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 3, comma 22, della legge 549/1995, sono esonerati dal pagamento della tassa gli studenti disabili con invalidità riconosciuta pari o superiore al sessantasei per cento. Sono inoltre esonerati parzialmente o totalmente, secondo criteri stabiliti dal Piano regionale di cui all’articolo 7, gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

 

     Art. 27. (Controllo degli atti).

     1. Ai fini del controllo sugli atti degli Enti, trova applicazione la normativa vigente in materia per gli enti regionali.

     2. Ai fini della rendicontazione di finanziamenti specifici, trova applicazione la normativa vigente per la rendicontazione di incentivi a soggetti pubblici.

 

     Art. 28. (Vigilanza e controllo dell’attività).

     1. Ai fini della vigilanza e controllo sull’attività degli Enti, trova applicazione la normativa vigente in materia per gli enti regionali.

 

Capo IV

Interventi

 

     Art. 29. (Borse di studio).

     1. Gli Enti istituiscono borse di studio a favore degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

     2. Le borse di studio sono attribuite per concorso pubblico.

     3. La borsa di studio non è cumulabile con altre borse di studio a qualsiasi titolo attribuite, fatta eccezione per quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere volte a integrare con soggiorni in Italia o all’estero l’attività di formazione e di ricerca.

     4. Il divieto di cumulo non opera nei confronti dei soggetti disabili di cui alla vigente normativa statale.

     5. Nel rispetto della normativa statale in materia, lo studente che conserva i requisiti di reddito e di merito può essere assegnatario della borsa di studio anche il primo anno fuori corso e in casi eccezionali, determinati da gravi ragioni di famiglia o di salute, ovvero dell’avere frequentato corsi di livello universitario in uno Stato estero, l’attribuzione della borsa di studio può essere confermata fino a due anni fuori corso.

 

     Art. 30. (Prestiti).

     1. Previa costituzione di apposito fondo nel proprio bilancio, gli Enti possono prestare garanzie e concedere contributi in conto interessi sul rimborso di prestiti agli studenti per il finanziamento degli studi.

     2. Ai fini dell’attuazione del comma 1, gli Enti stipulano apposite convenzioni con gli istituti di credito, sulla base degli indirizzi stabiliti nel Piano regionale di cui all’articolo 7.

 

     Art. 31. (Servizi di ristorazione).

     1. I servizi di ristorazione sono organizzati in modo da realizzare una razionale diffusione rispetto alle sedi universitarie e in riferimento alle esigenze e agli orari delle attività didattiche e di studio.

     2. I servizi di ristorazione sono gestiti dagli Enti direttamente o mediante appalto o convenzione, garantendo comunque idonee forme di controllo sulla qualità del servizio. A tal fine, ogni Ente costituisce una commissione di controllo nella quale è assicurata la maggioranza alla componente studentesca.

     3. Alle mense universitarie possono accedere anche gli studenti iscritti ad altre Università, comprese quelle straniere, che siano ospiti degli Atenei regionali nell’ambito di programmi di mobilità universitaria o di convenzioni sottoscritte tra le Università.

     4. Il personale universitario docente, anche ospite, e non docente, nonché il personale assegnato agli Enti può accedere alle mense secondo una tariffa che garantisca la copertura dei costi.

     5. Gli studenti della scuola secondaria superiore possono accedere alle mense a condizione che sia garantita la funzionalità del servizio e la copertura dei costi.

     6. Compatibilmente con le esigenze interne di servizio e con la necessità della copertura dei costi, gli Enti possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati per l’utilizzo delle mense da parte di utenti diversi da quelli individuati nei commi precedenti.

 

     Art. 32. (Servizi abitativi).

     1. Gli Enti realizzano e gestiscono strutture abitative dirette a favorire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti residenti fuori sede.

     2. Presso le strutture abitative sono organizzati spazi per servizi collettivi interni, quali biblioteche, videoteche, sale di svago, sale per riunioni.

     3. Alle strutture abitative si accede mediante pubblico concorso, salvo nei casi di esigenze particolari, comprese quelle legate a programmi internazionali di mobilità studentesca, per le quali gli Enti possono provvedere diversamente.

     4. Gli Enti stabiliscono annualmente una riserva di posti alloggio agli studenti disabili, stranieri, apolidi e rifugiati politici.

     5. Subordinatamente al soddisfacimento delle priorità garantite agli studenti idonei, i servizi abitativi possono essere erogati alla generalità degli studenti, anche frequentanti gli Istituti tecnici superiori, al costo medio unitario del servizio reso [3].

     6. Qualora le strutture di cui al comma 1 siano insufficienti, gli Enti possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati o attivare altre forme di sostegno. Sono comunque richieste agli studenti le medesime condizioni di accesso e garantite le condizioni di fruizione e godimento previste per i servizi di alloggio gestiti in forma diretta.

     7. Mediante convenzioni, gli Enti possono consentire alle Università, agli enti locali, alle associazioni culturali nonché agli enti pubblici e privati l’uso delle strutture abitative per attività culturali e di turismo scolastico compatibili con l’utenza interna.

     8. Nei periodi di tempo libero dalle attività studentesche le strutture abitative sono a disposizione degli Enti e delle Università per i propri fini istituzionali.

 

     Art. 33. (Contributi per attività convittuale).

     1. Gli Enti possono concedere contributi a soggetti privati che svolgono attività convittuale a favore di studenti universitari in possesso dei requisiti per la partecipazione al concorso di ammissione ai servizi abitativi.

     2. Sono ammessi ai contributi i soggetti le cui strutture rispondono ai requisiti stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della Conferenza regionale di cui all’articolo 6.

     3. I contributi sono concessi tenendo conto del numero degli studenti alloggiati in possesso dei requisiti di cui al comma 1, in una misura, per ciascuno studente, compresa tra il quaranta e il sessanta per cento del costo medio regionale dei servizi abitativi gestiti dagli Enti.

     4. I contributi non sono cumulabili con i trasferimenti finanziari derivanti dalle convenzioni stipulate tra gli Enti e i soggetti di cui al comma 1 ai sensi dell’articolo 32, comma 6.

     5. Gli studenti che trovano alloggio nelle strutture dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente articolo non sono ammessi all’indennità sostitutiva del servizio abitativo.

 

     Art. 34. (Servizi e contributi per le locazioni).

     1. Gli Enti istituiscono servizi di assistenza per l’accesso al mercato delle locazioni.

     2. I servizi assicurano attività di informazione e supporto nella ricerca di alloggi nonché di consulenza nella stipulazione dei contratti.

     3. I servizi sono destinati agli studenti residenti fuori sede, non beneficiari di servizi abitativi e sono attuati in collaborazione con le associazioni degli studenti, degli inquilini, della proprietà e degli operatori professionali del settore.

     4. Gli Enti possono altresì concedere contributi sui costi dei contratti di locazione.

     5. I contributi sono destinati agli studenti residenti fuori sede, non beneficiari di servizi abitativi, in grado di documentare un regolare contratto di locazione.

 

     Art. 35. (Facilitazioni per il trasporto).

     1. Gli Enti possono stipulare apposite convenzioni con i servizi di pubblico trasporto o in concessione definendo tariffe preferenziali e agevolate a favore degli studenti.

     2. Gli Enti possono altresì concedere contributi agli studenti sulle spese sostenute per la fruizione di servizi di trasporto.

 

     Art. 36. (Sussidi straordinari per il superamento di gravi difficoltà).

     1. Gli Enti possono concedere sussidi straordinari agli studenti che si trovano in condizioni di sopravvenuto disagio economico o che, pur versando in stato di disagio economico, non hanno potuto usufruire di altri benefici previsti dalla presente legge per gravi motivazioni.

     2. L’importo dei sussidi non può essere superiore a quello stabilito per le borse di studio.

 

     Art. 37. (Concessione e revoca dei benefici).

     1. I benefici di cui alla presente legge possono essere concessi in via anticipata, senza la necessità della presentazione di fideiussioni bancarie o di altre garanzie patrimoniali.

     2. Qualora i beneficiari degli interventi siano tenuti alla restituzione delle somme percepite per inadempimento o rinuncia, la restituzione medesima concerne esclusivamente gli importi erogati, senza maggiorazioni.

     3. Il disposto di cui al comma 2 si applica anche ai benefici erogati in attuazione della legge regionale 55/1990.

 

     Art. 38. (Accertamenti).

     1. Ai fini dell’ammissione ai benefici, gli studenti devono attestare la condizione economica sulla base delle disposizioni statali vigenti.

     2. Per le finalità di cui al comma 1, gli Enti possono stipulare apposite convenzioni con i Centri autorizzati di assistenza fiscale.

     3. Gli Enti richiedono ai competenti uffici finanziari statali l’effettuazione di controlli e verifiche fiscali, anche mediante apposite convenzioni.

 

     Art. 39. (Sanzioni).

     1. Gli studenti che siano incorsi in gravi infrazioni dei regolamenti di attuazione degli interventi di cui alla presente legge o ai quali siano state irrogate sanzioni disciplinari dagli organi delle Università possono essere sospesi o esclusi dalla fruizione dei servizi e benefici per tutta la durata del corso di studi.

     2. Lo studente che abbia dichiarato il falso o abbia presentato una dichiarazione non corrispondente al vero è soggetto alla revoca della concessione del beneficio o del servizio ed è tenuto al rimborso del valore monetario dei servizi o benefici goduti indebitamente, oltre agli interessi legali, fatta salva l’adozione di sanzioni disciplinari e la denuncia all’autorità giudiziaria qualora si ravvisino estremi di reato.

 

     Art. 40. (Pubblicità).

     1. Gli Enti provvedono a dare idonea pubblicità all’elenco dei beneficiari delle provvidenze di natura economica, anche mediante mezzi informatici.

 

     Art. 41. (Trattamento dei dati).

     1. In qualità di titolari del trattamento dei dati personali nell’ambito delle competenze attribuite dalla presente legge, gli Enti comunicano ad altri soggetti pubblici, a soggetti privati e a enti pubblici economici i dati personali strettamente necessari per lo svolgimento delle funzioni proprie e di quelle dei soggetti ai quali sono comunicati; provvedono altresì nell’ambito delle finalità istituzionali alla diffusione di tali dati.

     2. Gli Enti trattano i dati sensibili e giudiziari di stretta pertinenza allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), dotandosi di apposito Regolamento.

 

Capo V

Norme transitorie e finali

 

     Art. 42. (Norme transitorie).

     1. Gli organi degli Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste e di Udine sono costituiti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. Per l’individuazione dei rappresentanti della componente studentesca si fa riferimento agli studenti eletti in concomitanza delle più recenti elezioni per il rinnovo degli organi accademici.

     3. Fino alla costituzione degli organi degli Enti di cui al comma 1, rimangono in carica i corrispondenti organi degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario di Trieste e di Udine.

     4. Fino alla definizione, ai sensi dell’articolo 22, dell’assetto organizzativo degli Enti per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste e di Udine, continuano a operare le strutture di livello direzionale e non direzionale degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario di Trieste e di Udine e i relativi responsabili conservano i propri incarichi.

     5. Gli incarichi di direttore degli Enti regionali per il diritto allo studio universitario di Trieste e di Udine, già conferiti alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono riferiti agli Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Trieste e di Udine.

     6. Le convenzioni stipulate nel periodo di vigenza della legge regionale 55/1990 restano in vigore fino al termine di scadenza dalle stesse previsto.

 

     Art. 43. (Abrogazioni).

     1. Sono abrogate:

     a) la legge regionale 17 dicembre 1990, n. 55 (Norme per l’attuazione del diritto allo studio universitario nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia);

     b) il comma 1 dell’articolo 31 della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1 (modificativo della legge regionale 55/1990);

     c) l’articolo 3 della legge regionale 4 gennaio 1995, n. 2 (modificativo della legge regionale 55/1990);

     d) l’articolo 23 della legge regionale 26 agosto 1996, n. 35 (modificativo della legge regionale 55/1990);

     e) l’articolo 22 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 (modificativo della legge regionale 55/1990);

     f) l’articolo 126 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (modificativo della legge regionale 55/1990);

     g) l’articolo 4 della legge regionale 12 luglio 1999, n. 22 (modificativo della legge regionale 55/1990);

     h) il comma 3 dell’articolo 16 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (modificativo della legge regionale 55/1990);

     i) il comma 51 dell’articolo 2 della legge regionale 30 marzo 2001, n. 10 (recante interpretazione autentica della legge regionale 55/1990);

     j) l’articolo 24 della legge regionale 27 marzo 2002, n. 10 (recante interpretazione autentica della legge regionale 55/1990);

     k) la legge regionale 29 ottobre 1996, n. 43 (Tassa regionale per il diritto allo studio universitario);

     l) il comma 63 dell’articolo 5 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (modificativo della legge regionale 43/1996).

     2. Le disposizioni di cui agli articoli 19, 20 e 27 bis della legge regionale 55/1990 e di cui agli articoli 5, comma 3, e 8, comma 2, della legge regionale 43/1996 cessano di avere efficacia a decorrere dall’approvazione del Piano regionale di cui all’articolo 7.

     3. Le disposizioni di cui al comma 1 continuano comunque ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 44. (Norme finanziarie).

     1. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti dall’articolo 5, comma 1, alla cui attuazione provvedono gli Enti di cui all’articolo 9, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, come di seguito specificato:

     a) per la lettera a), numeri da 3) a 7), per la lettera b), numeri da 1) a 3) e 5), e per la lettera c) all’unità previsionale di base 9.3.320.1.271, la cui denominazione viene sostituta dalla seguente: «Finanziamenti agli Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario» - capitolo 5080, nella cui denominazione le parole: «Enti regionali per il diritto allo studio universitario (E.R.Di.S.U.)» sono sostituite dalle seguenti: «Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario»;

     b) per la lettera a), numeri 1) e 2), all’unità previsionale di base 9.3.320.1.271 - capitolo 5086 e all’unità previsionale di base 9.3.320.1.272 - capitolo 5076;

     c) per la lettera b), numero 4), all’unità previsionale di base 9.3.320.1.271 - capitolo 5182.

     2. Gli oneri derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, comma 8, fanno carico all’unità previsionale di base 52.2.320.1.1621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5796 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

     3. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 21 e 22 fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) UPB 51.1.280.1.1 - capitolo 550;

     b) UPB 51.1.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;

     c) UPB 51.3.250.1.687 - capitolo 9650.

     4. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 29 e 30 fanno carico alle unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005 di seguito elencate, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

     a) UPB 9.3.320.1.271 - capitolo 5086;

     b) UPB 9.3.320.1.272 - capitolo 5076 [4].

     5. Gli oneri derivanti dall’applicazione degli articoli 31, 32, 33, 34, 35 e 36 fanno carico all’unità previsionale di base 9.3.320.1.271 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2005-2007 e del bilancio per l’anno 2005, con riferimento al capitolo 5080 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi [5].


[1] Abrogata dall'art. 44 della L.R. 9 agosto 2012, n. 16.

[2] Lettera inserita dall'art. 13 della L.R. 30 dicembre 2008, n. 17.

[3] Comma così modificato dall'art. 12 della L.R. 11 agosto 2011, n. 11.

[4] Numerazione del comma così rettificata con avviso pubblicato nel B.U. 15 giugno 2005, n. 24.

[5] Numerazione del comma così rettificata con avviso pubblicato nel B.U. 15 giugno 2005, n. 24.