§ 5.4.90 – L.R. 24 giugno 1993, n. 49.
Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.4 assistenza sociale
Data:24/06/1993
Numero:49


Sommario
Art. 1.      1. Con riferimento ai principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione, la Regione promuove e attua una organica e integrata politica sociale atta a sostenere [...]
Art. 2.      1. Ai fini della presente legge per famiglia si intende quella composta da soggetti legati da vincoli di coniugio, parentela o affinità
Art. 3.      1. Al fine di favorire le coppie giovani che intendono formare una famiglia l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni di istituti di credito aventi sede in regione, [...]
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8.      1. Nell'ambito del Servizio del consultorio familiare, previsto dalla legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è assicurata la consulenza familiare orientata a promuovere la valorizzazione [...]
Art. 9.      1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale integra, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge regionale 18 luglio 1985, n. 28, i contenuti del [...]
Art. 10.      1. L'integrazione prevista all'articolo 9 riguarda i seguenti interventi, da effettuarsi nel periodo della gravidanza
Art. 11.      1. I Servizi sociali di base, in collaborazione con i consultori familiari, assicurano informazioni
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14.  (Interventi a sostegno della natalità).
Art. 19. 
Art. 20. 
Art. 20 bis. 
Art. 20 ter. 
Art. 21. 
Art. 22. 
Art. 22 bis. 
Art. 22 ter. 
Art. 23. 
Art. 24.      1. In attesa dell'approvazione della legge nazionale a tutela del lavoro domestico, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio ad assicurare contro i [...]
Art. 25.      1. Nell'ambito degli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 5 e 8 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, nonché dalla legge regionale 11 maggio 1987, n. 12, la [...]
Art. 26. 
Art. 27. 
Art. 28. 
Art. 29. 
Art. 30. 
Art. 31. 
Art. 32. 
Art. 33. 
Art. 34.      1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993


§ 5.4.90 – L.R. 24 giugno 1993, n. 49.

Norme per il sostegno delle famiglie e per la tutela dei minori.

(B.U. 25 giugno 1993, n. 42 - Suppl. Straord.).

 

TITOLO I

PRINCIPI E FINALITA'

 

Art. 1.

     1. Con riferimento ai principi stabiliti dagli articoli 2, 3, 29, 30, 31, 37, 38 e 47 della Costituzione, la Regione promuove e attua una organica e integrata politica sociale atta a sostenere le famiglie e a tutelare i minori.

 

     Art. 2.

     1. Ai fini della presente legge per famiglia si intende quella composta da soggetti legati da vincoli di coniugio, parentela o affinità.

 

TITOLO II

INTERVENTI A FAVORE DELLE COPPIE GIOVANI

E DELLE PERSONE SOLE CON MINORI A CARICO

 

     Art. 3.

     1. Al fine di favorire le coppie giovani che intendono formare una famiglia l'Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni di istituti di credito aventi sede in regione, purché le stesse siano costituite in serie speciale e siano remunerate con l'interesse che viene autorizzato dalla Banca d'Italia.

     2. La provvista di cui al comma 1, integrata da ulteriore provvista resa disponibile dagli istituti di cui al comma 1 in quantità non inferiore a quella di provenienza regionale è finalizzata alla concessione di mutui a tassi agevolati per una durata non superiore a cinque anni a favore di coppie giovani.

     3. Si intende per coppia giovane quella i cui componenti non superino i trentacinque anni di età.

     4. I mutui bancari di cui al comma 2 richiesti da coppie che, in base al reddito, non possono accedere ai mutui stessi per insufficienti garanzie usufruiscono della garanzia fidejussoria della Regione per il rimborso integrale del capitale e degli interessi dovuti, ivi compresi gli oneri accessori [1].

     5. La garanzia di cui al comma 4 è automaticamente concessa all'atto della stipula del contratto di mutuo; la garanzia stessa è prestata in via solidale ai sensi dell'articolo 1944 del codice civile, con esclusione del beneficio della preventiva escussione previsto dal secondo comma dell'articolo 1944 del codice civile, nonchè con rinuncia al beneficio del termine di cui al primo comma dell'articolo 1957 del codice civile [2].

     6. Le disposizioni dei commi 2, 4 e 5 si applicano anche alle persone sole con minori a carico.

     7. Per l'attuazione degli interventi previsti dai commi 2, 4 e 5 la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'assistenza sociale, di concerto con l'Assessore alle finanze, stipula apposite convenzioni con istituti di credito.

     8. Le convenzioni di cui al comma 7 stabiliscono, in particolare:

     a) l'entità del capitale da destinare ai mutui agevolati, sia di provenienza regionale che bancaria;

     b) l'indicazione degli istituti di credito che concorrono alla formazione della provvista;

     c) il tasso agevolato da applicare alle operazioni di mutuo e la durata dei mutui stessi, nel rispetto del limite di cui al comma 2;

     d) le modalità di formulazione della graduatoria delle domande e di concessione dei mutui agevolati.

     9. Il riparto delle risorse finanziarie disponibili per gli interventi previsti viene effettuato assicurando la priorità alle coppie giovani ed alle persone sole con minori a carico.

     10. Il matrimonio è la condizione necessaria per l'erogazione degli interventi di cui ai commi 2, 4 e 7 alle coppie giovani.

 

     Art. 4. [3]

     1. Il primo comma dell'articolo 54 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2. Tra i criteri per l'individuazione dei beneficiari degli interventi di edilizia agevolata, che la Giunta regionale determina ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, vanno considerate le esigenze delle coppie giovani che intendono formare una famiglia, delle persone sole con minori a carico o delle persone anziane.

 

     Art. 5. [4]

     [1. L'Amministrazione regionale riconosce una rappresentanza politica alle diverse forme e realtà associative in cui le famiglie si organizzano in settori rilevanti del servizio sanitario, del servizio sociale di base e del campo scolastico-educativo, istituendo la Commissione regionale delle famiglie.

     2. La Commissione regionale delle famiglie esprime pareri su tutte le proposte ed i disegni di legge regionali che direttamente o indirettamente affrontano questioni familiari e formula proposte in materia di sostegno e promozione delle famiglie.]

 

     Art. 6. [5]

     [1. La Commissione è costituita:

     a) da cinque rappresentanti delle associazioni di famiglie costituite ed operanti per fini rientranti nella politica familiare o ad essa collegati;

     b) da quattro rappresentanti delle strutture private di solidarietà sociale e di volontariato o di cooperative di famiglie operanti nei servizi sanitari, educativi, culturali, socio-assistenziali.

     2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base delle designazioni espresse dalle associazioni e strutture di cui al comma 1, individuate ai sensi del comma 3, entro tre mesi dalla richiesta formulata dall'Amministrazione regionale.

     3. I criteri per l'individuazione delle associazioni e strutture di cui al comma 1 e per la scelta dei componenti la Commissione sono proposti dalla Commissione ed approvati con deliberazione della Giunta regionale. Nella prima applicazione della presente legge i criteri sono deliberati dalla Giunta regionale sentita la competente Commissione del Consiglio regionale.

     4. Le designazioni di cui al comma 2 devono essere accompagnate da copia dello statuto o dall'atto costitutivo del soggetto che opera la designazione o da altra documentazione idonea a dimostrare, in modo inequivoco, la natura e l'attività del soggetto medesimo.

     5. Il Presidente della Giunta regionale, scaduto il termine previsto dal comma 2, valuta e verifica le designazioni ricevute e provvede, entro i successivi due mesi, a nominare con proprio decreto la Commissione.]

 

     Art. 7. [6]

     [1. La Commissione elegge, a maggioranza assoluta, nel proprio seno, il Presidente e il Vicepresidente.

     2. Il Presidente convoca e presiede le sedute. La convocazione della Commissione deve essere altresì disposta quando sia richiesta da almeno un terzo dei commissari.

     3. Le sedute della Commissione sono valide quando sia presente la metà più uno dei commissari.

     4. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

     5. La Commissione organizza e disciplina il proprio funzionamento in piena autonomia, adottando apposito regolamento interno; può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro e procede a consultazioni e audizioni.

     6. Il supporto tecnico e burocratico e i locali e le attrezzature necessarie per il funzionamento della Commissione, sono forniti dalla Giunta regionale.

     7. La Commissione può avvalersi, a sua discrezione, di esperti, richiedere pareri e relazioni, promuovere ricerche e studi su questioni di sua competenza. Alla stipulazione delle relative convenzioni provvede il Presidente della Giunta regionale su proposta della Commissione.

     8. La Commissione dura in carica per tutta la legislatura nel corso della quale è stata insediata; resta comunque in carica fino alla nomina della nuova Commissione.

     9. Ai componenti la Commissione spetta l'indennità prevista dalla legge regionale 21 maggio 1990, n. 23.]

 

TITOLO III

TUTELA DELLA PROCREAZIONE E DELLA NASCITA

 

     Art. 8.

     1. Nell'ambito del Servizio del consultorio familiare, previsto dalla legge regionale 22 luglio 1978, n. 81, è assicurata la consulenza familiare orientata a promuovere la valorizzazione personale e sociale della maternità e della paternità, la corresponsabilità educativa dei genitori e la solidarietà sociale.

     2. Le Unità sanitarie locali stipulano convenzioni, per assicurare, per il tramite dei consultori, la consulenza giuridica gratuita in ordine al diritto familiare.

     3. Le Unità sanitarie locali assicurano gratuitamente ai minori, tramite i consultori familiari, gli interventi e le prestazioni specialistiche ambulatoriali, rientranti nei compiti istituzionali dei consultori o collegate alle finalità consultoriali, che siano inerenti alla maternità ed alla fecondità.

 

     Art. 9.

     1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale integra, ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della legge regionale 18 luglio 1985, n. 28, i contenuti del progetto obiettivo «Tutela della salute della donna, dell'infanzia e dell'età evolutiva» alle indicazioni dell'articolo 10. Le Unità sanitarie locali adeguano i relativi piani attuativi e assicurano i conseguenti servizi anche attraverso la rete dei consultori familiari.

     2. L'Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico Burlo Garofolo è centro di riferimento regionale per il progetto-obiettivo di cui al comma 1.

 

     Art. 10.

     1. L'integrazione prevista all'articolo 9 riguarda i seguenti interventi, da effettuarsi nel periodo della gravidanza:

     a) la consulenza genetica preconcezionale e la diagnosi prenatale, al fine di individuare, per prevenirle, le embriopatie e le fetopatie da infezioni materne nonché le cause genetiche di malattie e malformazioni della madre e del bambino, con particolare attenzione per soggetti, categorie o coppie a rischio;

     b) l'adeguata informazione alla donna ed alla famiglia sui servizi, sulle norme di igiene della gravidanza, sulle procedure in caso di parto fisiologico o complicato, sull'assistenza alla madre nel puerperio e sull'assistenza al bambino;

     c) l'istituzione di corsi di preparazione psico-profilattica alla nascita;

     d) la tutela delle gestanti sul luogo del lavoro, soprattutto nei riguardi dell'esposizione a sostanze tossiche, a radiazioni ionizzati, a variazioni di pressione o di altri elementi a rischio;

     e) l'assistenza, a scadenze programmate, durante la gravidanza per individuare precocemente i casi ad alto rischio e l'assistenza domiciliare alle puerpere, con priorità per i parti a rischio;

     f) la predisposizione di una scheda della gravidanza che fornisca informazioni sulle principali norme igieniche, sul calendario delle visite e degli accertamenti, e che riassuma le notizie fondamentali circa il decorso della gravidanza stessa. La scheda, redatta secondo un modello unitario ed in forma atta alla elaborazione meccanografica, è messa a disposizione della donna e degli operatori che la assistono durante e dopo il parto;

     g) la predisposizione di progetti sperimentali che consentano l'unitarietà dell'evento travaglio-nascita, il sostegno psico-affettivo di un familiare, l'accudimento del bambino presso la madre, la continuità dell'assistenza mediante adeguamenti strutturali ed organizzativi dei reparti di ostetricia e di ginecologia e patologia neonatale e dei punti di nascita presenti nelle strutture ospedaliere e l'idoneo utilizzo delle «équipe» del personale di assistenza;

     h) l'effettuazione programmata di visite neonatali per la diagnosi di malattie endocrinemetaboliche, per la rilevazione di malformazioni congenite e per la profilassi di infezioni ed individuazione della sieropositività.

     2. Il programma di interventi di cui al comma I definisce altresì le modalità organizzative di prestazione degli interventi, da realizzare da parte delle Unità sanitarie locali, dei singoli ospedali, del Policlinico a gestione diretta di Udine, dell'Istituto di medicina del lavoro e degli istituti a carattere scientifico Centro di riferimento oncologico di Aviano e Burlo Garofolo di Trieste, secondo criteri di massima diffusione territoriale e di coordinamento tra i vari servizi interessati.

 

     Art. 11.

     1. I Servizi sociali di base, in collaborazione con i consultori familiari, assicurano informazioni:

     a) sui diritti spettanti alla donna in base alla legislazione statale e regionale;

     b) sui servizi sociali, sanitari e assistenziali presenti nel territorio per la tutela della gravidanza e della maternità nonché sulle modalità richieste per il loro utilizzo;

     c) su associazioni di volontariato o gruppi non istituzionali che operano in questo ambito;

     d) sulle procedure che garantiscono i diritti dei minori anche in relazione alla legge 4 maggio 1983, n. 184, «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori» ed alla Convenzione dell'ONU del 20 novembre 1989 sui diritti dei minori, recepita con legge 27 maggio 1991, n. 176.

 

     Art. 12. [7]

     [1. A integrazione di quanto previsto dalla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 32, i servizi socio-educativi per la prima infanzia devono prevedere modalità organizzative flessibili allo scopo di rispondere alle diverse esigenze sociali delle famiglie con particolare attenzione alle persone sole con minori a carico.] [8]

     2. La Regione, nell'ambito degli obiettivi del Piano socio- assistenziale, promuove, incentiva e sostiene progetti, iniziative e sperimentazioni degli Enti locali relativamente ai servizi socio-educativi per la prima infanzia tesi a:

     a) potenziare l'attuale rete degli asili nido comunali pubblici in base al fabbisogno e con priorità per le aree carenti, anche attraverso convenzioni con cooperative o con altri enti privati che gestiscono strutture proprie o dell'Ente locale, assicurando servizi secondo standard qualitativi e organizzativi definiti dalla Regione;

     [b) attivare, anche attraverso l'utilizzo di adeguate strutture pubbliche disponibili, spazi di aggregazione con caratteristiche ludiche, educative e culturali per bambini, genitori e adulti con bambini;] [9]

     [c) favorire la disponibilità di strutture e di supporti tecnico- organizzativi per la realizzazione di attività ludiche e socio-educative rivolte all'infanzia, al di fuori dell'orario dei servizi, promosse da gruppi di volontariato e famiglie autoorganizzate;] [10]

     [d) favorire l'integrazione tra le attività di servizi per la prima infanzia al fine di attivare procedure di affido familiare ed ogni altro strumento idoneo a prevenire interventi istituzionalizzanti;] [11]

     [e) garantire ogni idonea misura per l'inserimento nei servizi sociali ed educativi dei minori non residenti nella regione esposti a rischio di emarginazione;] [12]

     [f) garantire la libertà di scelta.] [13]

     2 bis. La Regione, nell’ambito delle azioni di sostegno allo sviluppo economico e sociale e alla famiglia, sostiene il potenziamento della rete degli asili nido esistenti anche attraverso l’istituzione, per iniziativa di enti pubblici, di consorzi industriali, di soggetti privati singoli o associati, di servizi educativi per bambini da 3 mesi a 3 anni in prossimità o nell’ambito dell’ambiente di lavoro dei genitori [14].

     [3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 la Giunta regionale approva i requisiti necessari per l'autorizzazione all'apertura e al funzionamento degli asili nido e dei servizi della prima infanzia privati che intendano accedere ai finanziamenti regionali e ne definisce gli standard qualitativi, strutturali e organizzativi al fine di assicurare una adeguata qualità dei servizi pubblici e privati e l'omogeneità dell'offerta sul territorio.] [15]

     [4. Entro la data di cui al comma 3 la Giunta regionale approva altresì il disciplinare-tipo della convenzione che regola i rapporti tra Enti locali e soggetti privati.] [16]

     [5. Il riconoscimento degli asili nido privati e dei servizi per la prima infanzia viene rilasciato dal Sindaco del Comune in cui ha sede la struttura sulla base dei requisiti e degli standard previsti dal comma 3. Spetta altresì al Comune, in cui è ubicata la struttura, l'attività di vigilanza, ferme restando le autonome competenze dell'Azienda per i servizi sanitari di pertinenza in ordine alla verifica della conformità dei requisiti igienico-sanitari alle vigenti disposizioni in materia, nonché della Regione in ordine al monitoraggio dei servizi e alla verifica della qualità.] [17]

 

     Art. 13. [18]

     [1. Per le finalità di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), la Regione è autorizzata a concedere alle cooperative e agli enti privati, che garantiscono il rispetto degli standard qualitativi e organizzativi vigenti e che intendono convenzionarsi con l'Ente locale, contributi per lavori di adeguamento funzionale, manutenzione straordinaria, fornitura di arredi e attrezzature, nonchè costruzione o acquisto di nuove strutture fino a un massimo del 90 per cento sulla spesa ammessa [19].

     1 bis. In via transitoria possono essere accolte le istanze di contributo di cui al comma 1 relativamente a strutture per le quali i lavori siano stati avviati nel corso del 2008 [20].

     2. Per l'ottenimento dei contributi di cui al comma 1 gli Enti devono far pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale apposite istanze entro il 31 marzo di ogni anno [21].

     3. Le istanze devono essere corredate da:

     a) deliberazione dell'organo competente relativa alla realizzazione dell'iniziativa;

     b) relazione illustrativa dell'iniziativa.

     4. Per la concessione e l'erogazione dei contributi si applicano le disposizioni dell'articolo 6 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44.]

 

TITOLO IV [22]

DISPOSIZIONI A TUTELA E PROMOZIONE DELLA MATERNITA'

 

          Art. 14. (Interventi a sostegno della natalità). [23]

     [1. La Regione esercita le funzioni di programmazione e indirizzo in materia di incentivazione e sostegno della natalità. I Comuni assicurano l’esercizio delle relative funzioni amministrative.

     2. Fatta salva l’adozione di successivi provvedimenti normativi per la valorizzazione della famiglia di cui all’articolo 29 della Costituzione, al fine di sostenere e incentivare la natalità, i Comuni erogano assegni una tantum per la nascita di ciascun figlio a favore dei nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno, ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall’articolo 9, comma 1, della legge 189/2002, è residente in regione da almeno dodici mesi alla data del parto. Si prescinde da tale requisito se il genitore è discendente di corregionali all’estero, anche di seconda generazione. L’assegno è altresì erogato, nella stessa misura, in caso di adozione di minore. L’importo dell’assegno è raddoppiato in caso di nascita di un figlio successivo al primo e triplicato per ciascun nato in caso di parto gemellare [24].

     3. L’intervento di cui al comma 2 è cumulabile con ogni altro intervento pubblico per il sostegno della natalità e maternità, salvo diverse disposizioni statali o regionali.

     4. L’Amministrazione regionale provvede al rimborso dei fondi erogati dai Comuni per le finalità di cui al comma 2. A tal fine i Comuni inviano alla Direzione centrale salute e protezione sociale, entro il 31 luglio e il 31 gennaio di ogni anno, l’attestazione della spesa sostenuta, rispettivamente nel primo e nel secondo semestre [25].

     5. Con regolamento sono fissati, in particolare, i limiti di reddito del nucleo familiare oltre i quali tale beneficio non è riconoscibile nonché i termini di presentazione delle domande. Con deliberazione della Giunta regionale è annualmente fissato l’importo da erogare ai beneficiari di cui al comma 2. I Comuni possono integrare l’importo fissato con propri fondi [26].

     6. I Comuni possono utilizzare la parte eventualmente eccedente dei fondi assegnati per le finalità di cui al comma 2 per erogazioni da effettuare per i nati nei due anni successivi. Se i fondi assegnati sono insufficienti, l’Amministrazione regionale provvede a un’ulteriore assegnazione [27].]

 

     Artt. 15. - 18. [28]

 

TITOLO V

PROTEZIONE E TUTELA DEI MINORI

 

     Art. 19. [29]

     [1. La Regione concorre all'adozione di strumenti di protezione e pubblica tutela dei minori in attuazione e per le finalità previste dalla legge regionale 19 maggio 1988, n. 33.

     2. A tal fine è istituito l'Ufficio del tutore pubblico dei minori per l'esercizio delle funzioni previste all'articolo 21.]

 

     Art. 20. [30]

     [1. Il tutore dei minori è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale a seguito di designazione del Consiglio regionale.

     2. La designazione è valida se il candidato ottiene il voto dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Regione. Nel caso in cui nessuno dei candidati ottenga tale maggioranza nelle prime tre votazioni, la designazione è effettuata dal Consiglio nella seduta successiva ed è valida se il candidato ha ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri assegnati alla Regione.

     3. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto.]

 

     Art. 20 bis. [31]

     1. Il tutore dei minori deve essere elettore in un Comune della regione, non deve versare in nessuna delle condizioni di incompatibilità previste dall'articolo 4 della legge regionale 23 aprile 1981, n. 20 e deve essere scelto tra persone in possesso di peculiare competenza giuridico- amministrativa in materia minorile, nonchè nel settore delle discipline di tutela dei diritti umani e deve dare garanzie d'indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

     2. Il tutore dei minori dura in carica cinque anni e può essere rieletto una sola volta con le stesse modalità previste per la nomina.

     3. Quando si verifichi una delle cause di incompatibilità previste dal comma 1, il Consiglio regionale dichiara la decadenza del tutore dei minori, secondo le norme che regolano la decadenza dei consiglieri regionali.

     4. Il tutore dei minori può essere revocato dal Consiglio regionale per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni, con la stessa qualificata maggioranza prevista per la elezione dall'articolo 20, comma 2.

     5. La convocazione del Consiglio regionale è effettuata senza indugio in ogni caso di vacanza dell'Ufficio del tutore dei minori.

     6. Il mandato del tutore dei minori viene comunque meno con la cessazione del Consiglio regionale che lo ha eletto; tuttavia egli rimane in carica fino all'insediamento del suo successore.

     7. [L'Ufficio del Tutore dei minori ha sede presso la Direzione regionale dell'assistenza sociale e si avvale, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 21, delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dalla Direzione medesima] [32].

     7 bis. [Agli adempimenti amministrativi connessi con le funzioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c) provvedono, su proposta del Tutore dei minori, i competenti servizi della Direzione dell'assistenza, anche mediante la stipula di apposite convenzioni] [33].

     8. In sede di prima applicazione, sino all'effettiva entrata in funzione dell'Ufficio del tutore dei minori, le relative competenze vengono esercitate dall'Ufficio del Difensore civico.

 

     Art. 20 ter. [34]

     1. Al tutore dei minori spettano l'indennità di presenza pari al sessanta per cento di quella stabilita per i consiglieri regionali e l'indennità di trasferta qualora non fruisca di autovettura di servizio.

 

     Art. 21. [35]

     [1. Spetta al tutore dei minori:

     a) individuare e preparare persone disponibili a svolgere attività di tutela e curatela, assicurando la consulenza e il sostegno ai tutori o ai curatori nominati;

     b) promuovere, in collaborazione con gli Enti locali e con le associazioni di volontariato, iniziative per la tutela dei diritti dei minori;

     c) promuovere, in collaborazione con gli Enti interessati e tramite collegamenti con la pubblica opinione e con i mezzi di informazione, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza che rispetti i diritti dei minori;

     d) esprimere pareri sui progetti di legge e sui provvedimenti amministrativi della Regione concernenti i minori;

     e) segnalare al Servizio sociale di base ed al Tribunale dei minori situazioni che richiedano interventi immediati di ordine assistenziale o giudiziale;

     f) segnalare alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario, abitativo ed urbanistico.]

 

     Art. 22. [36]

     [1. Il tutore dei minori:

     a) riferisce semestralmente alla Giunta regionale sull'andamento dell'attività enunciando proprie proposte circa le innovazioni normative o amministrative da adottare;

     b) presenta al Consiglio regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, una dettagliata relazione sull'attività svolta e può essere sentito dalla competente Commissione consiliare.]

 

     Art. 22 bis. [37]

     1. L’Ufficio del tutore dei minori ha sede presso la Presidenza del Consiglio regionale.

     2. Il tutore dei minori, per l’esercizio delle sue funzioni, si avvale di una struttura posta alla dipendenza funzionale del tutore dei minori stesso, costituita con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne determina anche la relativa dotazione organica.

     3. Il conferimento dell’incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 2, viene deliberato dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

     4. L’assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, nell’ambito del ruolo unico del personale regionale. Qualora si tratti di personale regionale dipendente dalla Segreteria generale del Consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione è adottato dall’Ufficio di Presidenza, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.

     5. Nell’organizzazione dell’Ufficio si deve tener conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

     6. Il tutore dei minori si avvale di mezzi e strutture adeguati messi a disposizione del Consiglio regionale. Qualora il tutore dei minori ravvisi l’esigenza del funzionamento dell’Ufficio in forma decentrata, lo stesso può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall’Amministrazione regionale.

     7. Al tutore dei minori non può essere attribuita la disponibilità esclusiva di un autista e di un’auto di servizio.

 

     Art. 22 ter. [38]

     1. Il tutore dei minori, per l’esercizio delle sue funzioni, dispone della dotazione finanziaria ad esso assegnata nel bilancio del Consiglio regionale.

     2. Entro il 15 settembre di ogni anno il tutore dei minori sottopone all’approvazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l’anno successivo con l’indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

     3. Entro il 31 marzo di ogni anno il tutore dei minori presenta all’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, dando conto della gestione della propria dotazione finanziaria.

     4. Per l’attuazione del programma di attività e per l’utilizzo della dotazione finanziaria, il tutore dei minori ha piena autonomia gestionale ed operativa.

 

TITOLO VI

NORME PER FAVORIRE LA PERMANENZA
NELLE FAMIGLIE DI PERSONE SVANTAGGIATE

 

     Art. 23. [39]

     [1. Al fine di prevenire l'istituzionalizzazione delle persone non autonome la Regione promuove, attraverso incentivazioni economiche finalizzate, la permanenza nel nucleo familiare di appartenenza ovvero l'affidamento parentale od etero-familiare di anziani e altre persone adulte non autosufficienti che non siano in grado di gestire la propria esistenza senza l'aiuto determinante di altri.

     2. La non autosufficienza è certificata dalla competente Azienda per i servizi sanitari sulla base di un metodo di valutazione multidimensionale uniforme per l'intero territorio regionale, adottato con apposita deliberazione della Giunta regionale, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, primo comma, della legge regionale 23 giugno 1983, n. 67, come sostituito dall'articolo 70 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14.

     3. Beneficiari delle incentivazioni economiche, non sostitutive dell'assistenza domiciliare, sono le persone singole e i nuclei familiari che ospitano i soggetti indicati al comma 1 e si trovano nella situazione economica di cui ai commi 6 e 7.

     4. Le incentivazioni economiche, graduate in relazione al reddito di riferimento consistono in un contributo di importo non superiore al 60 per cento del costo medio regionale per il trattamento di tipo assistenziale alberghiero di un ospite di struttura residenziale protetta destinata ad anziani non autosufficienti, determinato annualmente con deliberazione della Giunta regionale [40].

     5. Gli accertamenti non di competenza sanitaria e la verifica della rispondenza delle prestazioni fornite alle concrete esigenze sono demandati al Servizio sociale di base territorialmente competente.

     6. Le incentivazioni sono erogate dall'Ente gestore del servizio sociale di base in presenza delle seguenti condizioni:

     a) certificazione dello stato di non autosufficienza dei soggetti indicati al comma 1, rilasciato ai sensi del comma 2;

     b) reddito non superiore a quello indicato nei commi e 8 [41].

     7. Per le finalità del presente articolo il reddito di riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi annui, imponibili agli effetti dell'IRPEF, al netto delle imposte, di ciascun componente il nucleo familiare; a tale somma è aggiunta l'eventuale indennità di accompagnamento in godimento.

     8. Il contributo di cui al comma 4 non viene concesso qualora il reddito di riferimento, come individuato al comma 7, superi l'importo di lire 32 milioni per una persona, lire 42 milioni per due persone, lire 52 milioni per tre persone componenti il nucleo familiare, risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi; per ogni ulteriore componente a carico del nucleo familiare viene aggiunto l'importo di lire 5 milioni. Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dalle persone indicate al comma 1, nonchè da quelle con loro conviventi anagraficamente anche se non legate dai vincoli di cui all'articolo 2, comma 1.

     9. Il reddito di riferimento viene aggiornato annualmente con deliberazione della Giunta regionale, sulla base della variazione dell'indice del costo della vita.

     10. Nei casi di affidamento a parenti non tenuti agli alimenti o a persone estranee al nucleo familiare viene valutato, secondo le modalità sopra citate, esclusivamente il reddito dei soggetti indicati al comma 1.

     11. Per l'ottenimento dei contributi i soggetti interessati presentano apposita istanza al Comune di residenza del nucleo familiare [42].

     12. Le istanze presentate sono istruite dall'Ente gestore del servizio sociale di base che considera preliminarmente la possibilità di assolvimento delle finalità di cui al comma 1 tramite il potenziamento dei servizi domiciliari. All'onere relativo alle istanze non diversamente soddisfacibili in tutto o in parte, si provvede con i fondi previsti dal presente articolo ripartiti ai sensi del comma 12 bis [43].

     12 bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla sanità e all'assistenza sociale, ripartisce tra gli Enti gestori del servizio sociale di base che ne hanno fatto domanda, le disponibilità finanziarie per la quota del cinquanta per cento secondo la popolazione maggiorenne residente in ciascun ambito territoriale, e per la restante quota del cinquanta per cento secondo il numero delle domande presentate e ammesse a contributo nell'anno precedente [44].

     12 ter. Per l'anno 1996 le domande alle quali fare riferimento sono quelle inviate dai Comuni nell'anno 1995 [45].

     12 quater. Entro i termini stabiliti con il provvedimento di assegnazione delle risorse, l'Ente gestore deve far pervenire alla Direzione regionale dell'assistenza sociale una relazione analitica sui risultati raggiunti con l'indicazione delle spese sostenute [46].

     13. Il terzo comma dell'articolo 17 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, è abrogato.]

 

TITOLO VII

NORME A SOSTEGNO DEL LAVORO DOMESTICO

 

     Art. 24.

     1. In attesa dell'approvazione della legge nazionale a tutela del lavoro domestico, l'Amministrazione regionale è autorizzata, nei limiti delle disponibilità di bilancio ad assicurare contro i rischi infortunistici domestici, le persone che svolgano esclusivamente lavoro domestico e che ne facciano domanda.

     2. L'assicurazione di cui al comma 1 è riservata ai soggetti:

     a) che non siano titolari di redditi propri superiori a quindici milioni annui;

     b) che non appartengano ad un nucleo familiare il cui reddito complessivo sia superiore a quaranta milioni annui;

     c) che non siano iscritti ad altro titolo all'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro;

     d) che assumano a proprio carico una quota degli oneri assicurativi pari ad un terzo e la versino direttamente all'impresa di assicurazione vincitrice della licitazione di cui al comma 3 [47].

     3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede all'espletamento di una licitazione privata fra istituti e compagnie assicurative.

     4. All'individuazione dei beneficiari dell'assicurazione si provvede sulla base di criteri determinati ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.

 

     Art. 25.

     1. Nell'ambito degli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 5 e 8 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, nonché dalla legge regionale 11 maggio 1987, n. 12, la Regione può riservare un'aliquota non superiore al cinque per cento delle risorse finanziarie stanziate per il sostegno a piani di impresa nell'area del lavoro in cooperazione e a progetti di cooperative, sulla base del programma triennale di cui all'articolo 2 della legge regionale n. 32/1985, per le cooperative formate da persone casalinghe.

     2. Sono considerate persone casalinghe coloro che esercitano il lavoro casalingo in modo esclusivo, che non godono di redditi da lavoro dipendente ed autonomo e che non dispongono di aiuto domestico continuativo retribuito.

 

TITOLO VIII

PIANI COMUNALI DEGLI ORARI DEGLI

ESERCIZI COMMERCIALI E DEI SERVIZI PUBBLICI

 

     Art. 26. [48]

     [1. La Regione riconosce il diritto delle persone ad un governo degli orari e ad un'organizzazione dei servizi nelle città e nel territorio che garantiscano alle persone ad alle famiglie pari opportunità nell'accesso ai servizi pubblici e privati e che consentano un governo dei tempi della persona rispettoso del diritto al lavoro, del diritto a prestare ed a ricevere cure, nonché alla vita di relazione ed alla crescita culturale.]

 

     Art. 27. [49]

     [1. La Regione in base alle finalità enunciate all'articolo 26 ed in attuazione dell'articolo 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142:

     a) stabilisce i criteri per la definizione di «piani degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici»;

     b) promuove ed incentiva finanziariamente, sino al cento per cento della spesa prevista, progetti sperimentali predisposti dai Comuni per attuare il coordinamento degli orari della scuola, dei trasporti, dei servizi pubblici in base al piano degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici;

     c) promuove attività di ricerca sugli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici nel territorio regionale.]

 

     Art. 28. [50]

     [1. Entro un anno dall'approvazione delle presente legge, ogni Comune predispone con le modalità previste dall'articolo 36 della legge n. 142/1990, un «Piano degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici», in modo da renderli accessibili a tutte le persone qualunque sia la loro attività lavorativa secondo i seguenti criteri:

     a) gli orari degli uffici, dei servizi e delle attività pubbliche di sportello devono essere organizzati al fine di non coincidere, per almeno due giorni la settimana, con gli orari della maggioranza delle attività lavorative;

     b) gli orari dei servizi alla persona devono tener conto degli orari della maggioranza delle attività lavorative al fine di essere usufruibili sia dai lavoratori che dalle lavoratrici e garantire modalità organizzative e di accesso flessibili allo scopo di rispondere alle diverse esigenze sociali delle famiglie. con particolare attenzione alle persone sole con minori a carico;

     c) gli orari degli esercizi commerciali devono agevolare la fruizione dei servizi da parte dell'utenza, in particolare i turni di riposo degli esercizi del medesimo ramo di attività non devono coincidere;

     d) gli orari dei servizi di trasporto pubblico devono essere riorganizzati in modo da garantire la risposta ai bisogni di mobilità urbana, creando anche nuove forme di offerta di trasporto pubblico articolate e adattabili alle esigenze complesse quali: mobilità dei portatori di handicap, trasporto di persone anziane o ammalate, mobilità delle persone con bambini, spostamenti d'urgenza, trasporto di cose pesanti.]

 

     Art. 29. [51]

     [1. I Comuni, nell'ambito dell'organizzazione del Piano di cui all'articolo 28, devono tener conto delle osservazioni e proposte che possono provenire dalle organizzazioni rappresentative dei cittadini utenti dei servizi medesimi, e in particolare delle organizzazioni delle donne e delle organizzazioni sindacali, promuovendo anche le opportune iniziative pubbliche di informazione e di consultazione della popolazione.]

 

     Art. 30. [52]

     [1. Alla revisione degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici provvedono gli organi competenti in conformità alle leggi vigenti, secondo le procedure previste dalle leggi medesime.]

 

     Art. 31. [53]

     [1. La Direzione regionale per le autonomie locali:

     a) promuove le attività di ricerca di cui all'articolo 27, lettera c);

     b) svolge, avvalendosi di ricerche, di studi, nonché dei dati` forniti dagli Enti locali e da associazioni operanti in conformità alle finalità della presente legge, attività di documentazione, informazione ed orientamento nei confronti dei Comuni istituendo a tal fine un apposito Osservatorio sugli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici e privati;

     c) esamina, sentita la Commissione regionale per le pari opportunità tra donna e uomo, le domande di contributo finanziario presentate dagli Enti locali per i progetti sperimentali di cui all'articolo 27, lettera b).]

 

     Art. 32. [54]

     [1. Le domande per la concessione dei finanziamenti di cui all'articolo 27, lettera b), sono presentate dagli Enti locali alla Direzione regionale per le autonomie locali entro il 20 settembre di ogni anno, corredate da:

     a) una relazione illustrativa del progetto;

     b) il programma degli interventi nel quadro delle finalità previste dalla presente legge;

     c) il preventivo delle spese;

     d) il «piano degli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici».]

 

     Art. 33. [55]

     [1. Con il regolamento di esecuzione da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui all'articolo 32.]

 

TITOLO IX

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 34.

     1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.3. - spese d'investimento - Categoria 2.5. - Sezione VIII - il capitolo 4924 [2.1.253.3.08.07] con la denominazione «Acquisto di obbligazioni da istituti di credito per la concessione di mutui agevolati a coppie giovani e a persone sole con minori a carico», e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, fanno carico al capitolo 1214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     4. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 8, comma 2, fanno carico al capitolo 4480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     5. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10 fanno carico ai capitoli 4370 e 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     6. Per le finalità previste dall'articolo 12, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 450 milioni per l'anno 1993.

     7. L'onere di lire 450 milioni per l'anno 1993 di cui al comma 6 fa carico al capitolo 4895 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è elevato di lire 450 milioni per l'anno 1993.

     8. Per le finalità previste dall'articolo 13, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1993.

     9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.3. - spese d'investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 4925 [2.1.242.3.08.07] con la denominazione «Contributi alle cooperative e agli enti privati che garantiscono il rispetto degli «standard» qualitativi ed organizzativi prefissati, per lavori di adeguamento funzionale, manutenzione straordinaria, acquisto di arredi ed attrezzature», e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 150 milioni per l'anno 1993.

     10. Per le finalità previste dall'articolo 18 è autorizzata la spesa di lire 1.330 milioni per l'anno 1993.

     11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 25 - programma 2.5.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 7846 [2.1.161.2.08.34] con la denominazione «Anticipazioni e rimborsi nell'ambito della convenzione con l'INPS per la corresponsione dell'indennità di maternità alle donne non occupate», e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.330 milioni per l'anno 1993.

     12. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 7846 viene inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.

     13. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 19 fanno carico - relativamente al trattamento economico del tutore dei minori - al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993.

     14. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 20, comma 2, fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.

     15. Per le finalità previste dall'articolo 23 è autorizzata la spesa di lire 550 milioni per l'anno 1993.

     16. Il predetto onere di lire 550 milioni per l'anno 1993 fa carico al capitolo 4753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993, il cui stanziamento, in termini di competenza e di cassa, viene elevato di pari importo: gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 per gli anni 1994 e 1995 e per gli anni seguenti fanno carico al capitolo 4771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

     17. Per le finalità previste dall'articolo 24 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     18. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 25 programma 2.5.3. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 7847 [2.1.148.2.08.34] con la denominazione «Spese per l'assicurazione delle persone che svolgono esclusivamente lavoro domestico contro i rischi infortunistici domestici», e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 1.000 milioni per l'anno 1993.

     19. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 7847 viene inserito nell'elenco n. I allegato ai bilanci predetti.

     20. Per l'introito delle somme derivanti dall'applicazione dell'articolo 24, comma 2, lettera d), è istituito, nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 - al Titolo III - Categoria 3.4. - il capitolo 877 [3.4.8.] con la denominazione «Entrate derivanti dalla

compartecipazione dei singoli nelle spese per l'assicurazione delle persone che svolgono esclusivamente lavoro domestico contro i rischi infortunistici domestici» e con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di lire 330 milioni per l'anno 1993.

     21. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1993.

     22. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 8 programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 1757 [2.1.252.2.08.32] con la denominazione «Finanziamenti ai Comuni per progetti sperimentali per il coordinamento degli orari dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali», e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 300 milioni per l'anno 1993.

     23. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, lettera c), e dall'articolo 31, comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1993.

     24. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l'anno 1993 è istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - il capitolo 1758 [2.1.148.2.08.32] con la denominazione «Spese dirette per l'attività di documentazione, informazione ed orientamento nei confronti dei Comuni per la promozione di attività di ricerca sugli orari dei servizi pubblici e degli esercizi commerciali», e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 50 milioni per l'anno 1993.

     25. Alla copertura dell'onere complessivo di lire 4.830 milioni in termini di competenza per l'anno 1993 si provvede:

     a) per lire 4.500 milioni per l'anno 1993 mediante prelievo di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione precitato (Partita n. 2 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci predetti): di detto importo la somma di lire 500 milioni corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1992 e trasferita, ai sensi dell'articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell'Assessore alle finanze 3 febbraio 1993, n. 5;

     b) per lire 330 milioni con la maggiore entrata prevista al comma 20.

     26. All'onere complessivo di lire 4.830 milioni in termini di cassa si provvede:

     a) per lire 4.500 milioni mediante prelievo di pari importo dal capitolo 8842 «Fondo riserva di cassa» dello stato di previsione precitato;

     b) per lire 330 milioni con la maggiore entrata prevista al comma 20.


[1] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 3.

[2] Comma così sostituito dall'art. 15 della L.R. 4 gennaio 1995, n. 3.

[3] Articolo abrogato dall’art. 23 della L.R. 7 marzo 2003, n. 6, con effetto a decorrere dalla data indicata dall’art. 24 della stessa L.R. 6/2003.

[4] Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. 7 luglio 2006, n. 11.

[5] Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. 7 luglio 2006, n. 11.

[6] Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. 7 luglio 2006, n. 11.

[7] Articolo modificato dall'art. 4 della L.R. 15 febbraio 1999, n. 4, sostituito dall'art. 7 della L.R. 3 luglio 2000, n. 13 e abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20 e ripristinato dall’art. 21 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19 con effetto a decorrere dalla data ivi indicata.

[8] Comma abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[9] Lettera abrogata dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[10] Lettera abrogata dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[11] Lettera abrogata dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[12] Lettera abrogata dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[13] Lettera abrogata dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[14] Comma aggiunto dall’art. 4 della L.R. 29 gennaio 2003, n. 1.

[15] Comma abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[16] Comma abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[17] Comma abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20.

[18] Articolo abrogato dall’art. 31 della L.R. 18 agosto 2005, n. 20, ripristinato dall’art. 21 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19 con effetto a decorrere dalla data ivi indicata e ulteriormente abrogato dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2007, n. 30, con la decorrenza ivi prevista. Per un’integrazione del presente articolo, vedi l’art. 22 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19.

[19] Comma modificato dall’art. 21 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19 e così sostituito dall'art. 43 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[20] Comma inserito dall'art. 43 della L.R. 5 dicembre 2008, n. 16.

[21] Comma così sostituito dall'art. 19 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31. Per una deroga al presente comma, vedi l’art. 23 della L.R. 26 ottobre 2006, n. 19.

[22] Titolo già sostituito dall'art. 3 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000 e così ulteriormente sostituito dall'art. 4 della L.R. 26 febbraio 2001, n. 4.

[23] Articolo sostituito dall'art. 3 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2 e dall’art. 8 della L.R. 30 aprile 2003, n. 12, ora abrogato dall’art. 26 della L.R. 7 luglio 2006, n. 11 con effetto a decorrere dalla data ivi indicata e con la limitazione ivi indicata.

[24] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 20 agosto 2003, n. 14.

[25] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[26] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 20 agosto 2003, n. 14.

[27] Comma così modificato dall’art. 5 della L.R. 18 gennaio 2006, n. 2.

[28] Gli originari articoli da 14 a 18 sono stati sostituiti dall'art. 14 per effetto dell'art. 3 della L.R. 22 febbraio 2000, n. 2, con effetto a decorrere dal 1 gennaio 2000.

[29] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.

[30] Articolo sostituito dall'art. 16 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16 e abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.

[31] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16 e così modificato dall'art. 17 della L.R. 8 aprile 1997, n. 10.

[32] Comma abrogato dall’art. 6 della L.R. 10 marzo 2004, n. 6.

[33] Comma abrogato dall’art. 6 della L.R. 10 marzo 2004, n. 6 con la decorrenza ivi indicata.

[34] Articolo inserito dall'art. 17 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[35] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.

[36] Articolo abrogato dall'art. 52 della L.R. 24 maggio 2010, n. 7, con la decorrenza ivi prevista.

[37] Articolo inserito dall’art. 2 della L.R. 10 marzo 2004, n. 6.

[38] Articolo inserito dall’art. 3 della L.R. 10 marzo 2004, n. 6.

[39] Articolo così sostituito dall'art. 7 della L.R. 26 aprile 1995, n. 20, e abrogato dall'art. 33 della L.R. 19 maggio 1998, n. 10 a decorrere dalla data indicata dal medesimo articolo.

[40] Comma così modificato dall'art. 15 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[41] Comma sostituito dall'art. 15 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16 e così modificato dall'art. 48 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[42] Comma sostituito dall'art. 15 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16 e così modificato dall'art. 48 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[43] Comma sostituito dall'art. 15 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16 e così modificato dall'art. 48 della L.R. 19 agosto 1996, n. 31.

[44] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[45] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[46] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 25 marzo 1996, n. 16.

[47] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 26 agosto 1996, n. 34.

[48] Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. 7 luglio 2006, n. 11.

[49] Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. 7 luglio 2006, n. 11.

[50] Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. 7 luglio 2006, n. 11.

[51] Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. 7 luglio 2006, n. 11.

[52] Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. 7 luglio 2006, n. 11.

[53] Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. 7 luglio 2006, n. 11.

[54] Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. 7 luglio 2006, n. 11.

[55] Articolo abrogato dall’art. 26 della L.R. 7 luglio 2006, n. 11.