Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.4 bilanci e piani finanziari |
Data: | 30/12/2009 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate) |
Art. 2. (Finalità 1 - Attività economiche) |
Art. 3. (Finalità 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio) |
Art. 4. (Finalità 3 - Gestione del territorio) |
Art. 5. (Finalità 4 - Infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni) |
Art. 6. (Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive) |
Art. 7. (Finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca) |
Art. 8. (Finalità 7 - Sanità pubblica) |
Art. 9. (Finalità 8 - Protezione sociale) |
Art. 10. (Sussidiarietà e devoluzione) |
Art. 11. (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione e altre norme contabili) |
Art. 12. (Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali) |
Art. 13. (Finalità 11 - Funzionamento della Regione) |
Art. 14. (Finalità 12 - Partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili) |
Art. 15. (Copertura finanziaria) |
Art. 16. (Entrata in vigore) |
§ 6.4.264 - L.R. 30 dicembre 2009, n. 24.
Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).
(B.U. 7 gennaio 2010, n. 1)
Art. 1. (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 19.968.091.927,35 euro, suddivisi in ragione di 7.176.825.299,49 euro per l'anno 2010, di 6.421.560.892,23 euro per l'anno 2011 e di 6.369.705.735,63 euro per l'anno 2012, avuto riguardo alle variazioni previste dalla tabella A, a carico delle unità di bilancio del bilancio per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, ivi indicate.
2. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con
3. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2010 uno o più contratti di mutuo, sino alla concorrenza di complessivi 225.621.570 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità di bilancio del bilancio per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, ivi indicate, con riferimento al «Prospetto relativo agli interventi finanziabili con il ricorso al mercato finanziario» del bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge.
3 bis. Per le finalità di cui al comma 2, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare un contratto di mutuo fino alla concorrenza di complessivi 225.621.570 euro le cui erogazioni potranno avvenire in più soluzioni, sulla base degli impegni assunti dall'Amministrazione regionale sui capitoli indicati nel "Prospetto relativo agli interventi finanziabili con il ricorso al mercato finanziario" del bilancio per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 [2].
4. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell'anno 2010 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2006, 2007, 2008 e 2009, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 1, comma 2, della
5. I mutui autorizzati dai commi 3 e 4 sono regolati dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del
b) durata non superiore ai venti anni.
6. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.
7. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 2 e 4, nonchè a quanto disposto con il comma 6, è autorizzato, nel triennio 2010-2012, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), della
8. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso o variabile. Quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali a esempio l'inflazione;
b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:
1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;
2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo. In caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;
c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, a eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo viene elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;
d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;
e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.
9. L'Amministrazione regionale, in relazione all'andamento del mercato finanziario, è altresì autorizzata a modificare il profilo dell'indebitamento, sia in linea capitale sia in linea interessi, mediante ricorso a strumenti finanziari derivati. Con delibera della Giunta regionale sono stabilite le forme contrattuali da adottare per il ricorso al mercato dei capitali.
10. L'Assessore regionale alla programmazione e controllo, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e servizi generali, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, in relazione al ricorso al mercato finanziario previsto ai commi 2, 4, 6 e 7, nonchè al ricorso agli strumenti finanziari derivati previsto al comma 8, anche istituendo all'uopo nel bilancio nuove unità di bilancio di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità di bilancio relativi al ricavo e all'ammortamento dei prestiti, secondo le seguenti disposizioni:
a) iscrizione in apposite unità di bilancio di entrata, con funzione compensativa, delle somme rinvenienti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
b) iscrizione in apposite unità di bilancio di spesa degli oneri, anche accessori, derivanti da operazioni con attivazione di strumenti finanziari derivati;
c) le somme rinvenienti dalle emissioni di BOR di cui al comma 7 sono destinate alla copertura delle autorizzazioni di spese previste a carico delle unità di bilancio della spesa del bilancio, relative agli interventi da finanziare, con separata evidenza.
11. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei BOR di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all'Istituto tesoriere a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 10, della
12. Gli importi da iscrivere nei fondi globali di cui all'articolo 17, comma 1, della
13. L'importo da iscrivere nei fondi di cui agli articoli 18, 19 e 21 della
Art. 2. (Finalità 1 - Attività economiche)
1. Alla
a) la lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 è sostituita dalla seguente:
«b) rilascio delle concessioni nel rispetto degli usi civici di pesca, garantito dai concessionari con il pagamento dell'indennizzo di cui al successivo articolo 2 bis;»;
b) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:
«Art. 2 bis. (Sospensione dell'esercizio dell'uso civico di pesca)
1. L'esercizio dell'uso civico di pesca nelle aree lagunari date in concessione per l'allevamento di molluschi bivalvi è sospeso per tutta la durata della concessione.
2. A compenso della sospensione di cui al comma 1 il concessionario è tenuto al pagamento, in favore del Comune che ha rilasciato la concessione, di un indennizzo da determinarsi con il decreto del Presidente della Regione di cui all'articolo 3, comma 1, sentito il Commissario regionale agli usi civici.».
2. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 16 bis dopo le parole «può essere attribuito un compenso» sono aggiunte le seguenti: «e il rimborso delle spese sostenute»;
b) dopo l'articolo 19 è aggiunto il seguente:
«Art. 19 bis. (Partecipazione a società)
1. Al fine di accertare la conformità con le finalità statutarie, nonchè con gli indirizzi generali e le linee fondamentali dell'azione della Regione per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, i provvedimenti dei Consorzi con cui viene disposta la partecipazione a società esterne sono approvati con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali.».
3. L'articolo 19 della
«Art. 19 (Programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento da nitrati di origine agricola)
1. I programmi d'azione obbligatori per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola, previsti dall'articolo 92 del
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a incrementare, fino a un massimo del 70 per cento delle spese sostenute, i contributi pubblici erogati dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - organismo pagatore, per la campagna 2009/2010, per la misura «Promozione sui mercati dei paesi terzi» di cui all'articolo 103 septdecies del
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.1.1.1009 e del capitolo 6281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
6. Il primo periodo del comma 8 dell'articolo 3 della
7. Gli oneri derivanti dall'articolo 3, comma 8, della
8. Al fine di incentivare la diversificazione dell'economia nelle aree rurali, il sostegno del reddito delle imprese agricole derivante dalla diversificazione delle attività e la riconversione del comparto cerealicolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, con le disponibilità del fondo di rotazione in agricoltura istituito con
9. Beneficiarie dei finanziamenti di cui al comma 8 sono le imprese di produzione e quelle di trasformazione di prodotti agricoli con unità tecnico economica (UTE) situate nel territorio regionale che partecipano o intendono partecipare a società di capitali che gestiscono impianti di produzione di energia situati sul territorio regionale e alimentati con prodotti agricoli. Per prodotti agricoli si intendono quelli di cui all'allegato I del Trattato che istituisce la Comunità europea.
10. Spesa finanziabile ai sensi del comma 8 è il capitale destinato alla costituzione della società di gestione di cui al comma 9 o all'aumento di capitale a pagamento della stessa.
11. Al fine della concessione dei finanziamenti agevolati di cui al comma 8, per la durata di cinque anni decorrenti dalla data di erogazione del finanziamento stesso, è esclusa la partecipazione alla società di gestione di soggetti diversi da quelli individuati al comma 9, a eccezione dell'impresa che fornisce l'impianto di produzione di energia.
12. [I finanziamenti agevolati sono concessi a titolo di aiuto «de minimis» ai sensi del
13. [Subordinatamente all'approvazione del regime di aiuto nazionale da parte della Commissione europea, trovano, altresì, applicazione le condizioni di cui alla comunicazione della Commissione europea 2009/C 261/02, pubblicata su Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 261 del 31 ottobre 2009, che modifica il quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica] [4].
14. I finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea [5].
15. Con regolamento regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 8 .
16. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 8 fanno carico all'unità di bilancio 1.1.2.1001 e al capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di bonifica Pianura Isontina un finanziamento straordinario per gli interventi di bonifica e di ripristino degli storici terrazzamenti sul costone carsico triestino.
18. Per le finalità previste dal comma 17 è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1003 e del capitolo 6023 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
19. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 24, lettera b), della
20. [Al comma 6 dell'articolo 2 (Licenze di pesca sportiva) della
21. [Dopo l'articolo 5 della
«Art. 5 bis. (Pagamento dei canoni)
1. Il pagamento delle licenze, dei canoni e delle spese per il rilascio dei documenti di pesca di cui agli articoli 2, 3, 3 bis, 4 e 5 è effettuato secondo modalità stabilite dal Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca.»] [7].
22. Il comma 53 dell'articolo 3 della
«53. Per le finalità di cui al comma 52 Agemont SpA utilizza il contributo straordinario di cui all'articolo 40, comma 5, della
23. A seguito dell'acquisizione della totalità del capitale sociale dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna - Agemont SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a mantenere, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2325 e 2449 del codice civile, la titolarità dell'intero capitale sociale della medesima società, che assume la denominazione di Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA ad unico socio o, in forma abbreviata, Agemont SpA ad unico socio [8].
24. Agemont SpA ad unico socio, con la precipua finalità di favorire lo sviluppo economico dei territori montani e nel rispetto delle disposizioni contenute nel
25. Agemont SpA ad unico socio, fermo il rispetto delle finalità di cui al comma 24 ed entro i limiti territoriali ivi indicati e delle disposizioni relative all'attività di intermediazione finanziaria, svolge altresì le attività strumentali di costruzione e gestione di immobili e impianti destinati ad attività imprenditoriali, di realizzazione e gestione di parchi scientifici e tecnologici, di formazione e addestramento, di animazione economica, di ricerca industriale e trasferimento tecnologico, di ricerca e assistenza all'innovazione, alla qualificazione e alla internazionalizzazione delle imprese insediate in territorio montano, di attivazione e sfruttamento di fonti di energia rinnovabili [10].
26. Agemont SpA ad unico socio può compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che siano strumentali all'attuazione dell'oggetto sociale. Ad essa è inibito svolgere le attività e i servizi sopra descritti per finalità diverse o estranee rispetto a quelle indicate ai commi 24 e 25, ovvero al di fuori dell'ambito territoriale dell'iniziativa pubblica di promozione di cui al comma 24 [11].
27. [Allo scopo di assicurare l'attivazione di meccanismi di controllo analogo funzionali alla qualificazione della società quale soggetto in house rispetto alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, dovrà statutariamente prevedersi:
a) che la società Agemont SpA non possa svolgere attività per finalità diverse o estranee a quelle individuate ai commi 24 e 25;
b) che la qualità di socio possa essere rivestita solo dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
c) che l'organo amministrativo della società sia soggetto, nel suo agire, a meccanismi di indirizzo e di controllo preventivo, successivo e ispettivo, relativamente agli atti e alle attività di più rilevante impegno per la società] [12].
28. [Il Consiglio di Amministrazione di Agemont SpA predispone per l'approvazione da parte del socio unico Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in assemblea straordinaria, un progetto di statuto che recepisca i contenuti delle precedenti disposizioni] [13].
29. [Le modifiche statutarie sono adottate dall'assemblea straordinaria della Società previa conforme deliberazione della Giunta regionale] [14].
30. All'articolo 9 della
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Per favorire un'attività di promozione e di animazione rivolta al sostegno e allo sviluppo dell'imprenditoria economica nell'area montana da parte di Agemont SpA, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la costituzione, presso la stessa Agenzia, di uno speciale fondo di dotazione a gestione fuori bilancio. Dette attività saranno realizzate sulla base degli indirizzi impartiti dalla Giunta regionale.»;
b) il comma 3 è abrogato.
31. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 2, della
32. La
32 bis. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, fermi restando i limiti imposti dal patto interno di stabilità e di crescita, la Regione è autorizzata a concedere per l'anno 2011 ad Agemont s.p.a., società in house della Regione Friuli Venezia Giulia, un contributo in conto esercizio a copertura delle spese di funzionamento e di personale di un milione di euro. Il contributo è erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e la rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della
33. [Al comma 1 dell'articolo 161 della
34. Per le finalità previste dall'articolo 161, comma 1, della
35. Alla
a) al comma 2 dell'articolo 2 sono aggiunte le seguenti lettere:
«a bis) fiaccolate con gli sci e manifestazioni di sci alpinismo sulle piste;»
«i bis) sci alpinismo.»
b) il comma 4 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:
«4. I gestori delle aree di cui al comma 1, d'intesa con i Comuni, individuano:
a) aree e percorsi a specifica destinazione per la pratica delle attività di cui al comma 2, lettere d), e) f), g), h) e i);
b) aree e percorsi interdetti, anche temporaneamente, alla pratica dello snowboard e delle attività di cui al comma 2, lettera g);
c) aree e percorsi da riservare agli allenamenti agonistici di sci e snowboard;
d) aree e percorsi da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche con gli sci e lo snowboard;
e) aree e percorsi da riservare a sci di fondo;
f) aree e percorsi da riservare a sci alpinismo;
g) percorsi per consentire l'accesso ai proprietari e agli utenti autorizzati dal gestore.»;
c) dopo il comma 4 dell'articolo 5 è aggiunto il seguente:
«4 bis. Il concessionario degli impianti funiviari e il gestore delle piste da sci non sono responsabili, ai sensi degli articoli 17 e 18 della
d) dopo il comma 1 dell'articolo 9 sono aggiunti i seguenti:
«1 bis. Per implementare l'offerta turistica del comprensorio sciistico, il gestore, previa adozione di apposito proprio regolamento, d'intesa con i Comuni, può autorizzare l'utilizzo delle piste da sci fuori dell'orario di apertura, per iniziative concordate, per attività sportive o similari e in particolare per le attività previste all'articolo 2, comma 2, lettera a bis).
1 ter. Il gestore delle aree sciabili attrezzate può autorizzare, fuori dell'orario di apertura delle piste da sci, l'utilizzo di mezzi meccanici lungo percorsi individuati, per raggiungere pubblici esercizi o residenze private non altrimenti raggiungibili. A tal fine adotta apposito regolamento, d'intesa con i Comuni interessati, sottoposto al nulla osta dell'Amministrazione regionale, che lo esprime con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle attività produttive di concerto con l'Assessore alla mobilità, energia ed infrastrutture di trasporto.».
36. I maggiori oneri conseguenti all'applicazione della
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per la promozione, la valorizzazione e la commercializzazione, in Italia e all'estero, dei prodotti tipici agricoli e agroalimentari regionali, anche attraverso la realizzazione di analisi, indagini e ricerche e il cofinanziamento di progetti promozionali nel rispetto degli articoli 87, 88 e 89 del trattato CE e secondo gli indirizzi stabiliti con deliberazione della Giunta regionale [17].
38. L'Amministrazione regionale, al fine di migliorare la qualità dei prodotti agroalimentari, è autorizzata a effettuare prove tecniche di campo, controllo delle colture e della qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari.
39. Per le finalità previste dai commi 37 e 38 è autorizzata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 6016 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
40. Il comma 37 bis dell'articolo 7 della
«37 bis. L'Amministrazione regionale, per le attività previste dal comma 37, al fine di migliorare la qualità e l'immagine della produzione vitivinicola/agroalimentare regionale può avvalersi delle strutture dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA a cui è autorizzata, altresì, a trasferire le risorse.».
41. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 7, commi 37 e 37 bis, della
42. Dopo il comma 1 dell'articolo 46 della
«1. 1. Le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate anche per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per esigenze connesse all'acquisto, alla costruzione, all'ampliamento e all'ammodernamento dei laboratori, all'acquisto di macchinari e attrezzature, nonchè al rafforzamento e allo sviluppo aziendale.».
43. Le domande di contributo presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sugli articoli 50 e 51 della
44. E' fatta salva la data di presentazione dell'originaria domanda di contributo ai fini del rispetto della priorità derivante dall'ordine cronologico di presentazione della stessa ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Regione n. 272 del 2005, nonchè ai fini dell'individuazione del termine a decorrere dal quale sono considerate ammissibili le spese sostenute.
45. Al comma 74 dell'articolo 3 della
46. All'articolo 98 della
a) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3.1. In particolare, le dotazioni del Fondo possono essere utilizzate anche per le esigenze connesse alla costruzione, all'acquisto, all'ampliamento e all'ammodernamento degli esercizi, dei magazzini, degli uffici e delle relative pertinenze, e per l'acquisto di beni strumentali all'attività esercitata, al rafforzamento delle strutture aziendali.
3.2. I finanziamenti di cui al comma 3 possono essere attivati anche in forma di prestito partecipativo per favorire, in particolare, la capitalizzazione e la ricapitalizzazione delle imprese beneficiarie.»;
b) al comma 4 le parole «di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al presente articolo».
47. Le domande di contributo presentate precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, a valere sugli articoli 95 e 96 della
48. E' fatta salva la data di presentazione dell'originaria domanda di contributo, ai fini del rispetto della priorità derivante dall'ordine cronologico di presentazione della stessa ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Regione n. 354 del 2006, nonchè ai fini dell'individuazione del termine a decorrere dal quale sono considerate ammissibili le spese sostenute.
49. Dopo il comma 5 dell'articolo 101 della
«5 bis. I CAT restituiscono alla Regione, entro il 15 novembre di ogni anno, le quote dei fondi di cui al comma 1 non ancora concesse alle imprese commerciali, turistiche e di servizio ai sensi dell'articolo 102 alla data del 31 ottobre, fermi restando i limiti imposti dal patto interno di stabilità e di crescita.».
50. [Le entrate derivanti dai rientri di cui all'articolo 101, comma 5 bis, della
51. In sede di prima applicazione i CAT restituiscono alla Regione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le quote dei fondi di cui all'articolo 101, comma 5 bis, della
52. Al fine di favorire il massimo utilizzo delle risorse destinate, tramite i Comuni, ai proprietari di locali storici o agli aventi diritto per la promozione di interventi di tutela e valorizzazione ai sensi dell'articolo 89, comma 2, della
a) dopo la parola «marzo» sono aggiunte le seguenti: «ed entro il mese di settembre»;
b) le parole «Di tali revisioni» sono sostituite dalle seguenti: «Della revisione entro il mese di marzo».
53. L'articolo 26 e il comma 6 dell'articolo 43 della
54. Per le finalità connesse all'attuazione dell'articolo 10 della
55. Gli oneri previsti dal comma 54 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
56. Alla
a) dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 7 è inserita la seguente:
«c bis) i progetti di ricerca e sviluppo a favore delle PMI programmati dal Centro per l'assistenza tecnica alle aziende delle sedie in legno, con sede in San Giovanni al Natisone congiuntamente alle ASDI.»;
b) dopo il comma 3 dell'articolo 7 è inserito il seguente:
«3 bis. Ai progetti di cui al comma 2, lettera c bis), sono destinate specifiche risorse da definire annualmente in sede di legge finanziaria.»;
c) dopo il comma 1 dell'articolo 12 bis sono inseriti i seguenti:
«1 bis. Con esclusivo riferimento alle ASDI che non hanno ancora usufruito integralmente del finanziamento transitorio nei limiti massimi consentiti dalla regola «de minimis», l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi straordinari di cui al comma 1 anche con riferimento agli anni 2010 e 2011.
1 ter. In relazione allo scenario determinato dalla crisi economica internazionale e nazionale e alla conseguente diminuzione di risorse finanziarie la Giunta regionale previa deliberazione, in accordo con le ASDI e in deroga a quanto previsto dalla presente legge, può confermare i contributi già concessi e non utilizzati negli anni precedenti, anche per la realizzazione di interventi di diversa natura, tenendo conto delle priorità strategiche individuate dalle ASDI medesime e dalla Regione.».
57. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 3 bis, della
58. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 12 bis, comma 1 bis, della
59. I commi 15, 16 e 17 dell'articolo 8 della
60. L'articolo 168 (Anticipazione di contributi nel settore dell'industria) della
61. La Giunta regionale, in relazione alla situazione di carenza di risorse finanziarie per gli anni 2010-2012 e in considerazione dell'avvio delle attività previste nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013 a valere sui fondi strutturali, in sede di assegnazione annuale all'Unione Regionale delle Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia del fondo per gli incentivi alle imprese di cui all'articolo 44 della
62. [La Giunta regionale è autorizzata a destinare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore alle attività produttive, di concerto con l'assessore alla programmazione e alle risorse finanziarie e con l'assessore alle risorse agricole, naturali e forestali, una quota della somma complessiva di 150 milioni di euro di cui all'articolo 14, comma 50, lettera c), della
63. Fermo restando quanto previsto all'articolo 46, comma 1 bis, della
64. Le operazioni di sospensione di cui al comma 63 possono essere effettuate anche nel caso in cui la traslazione del piano di ammortamento di cui al comma 66 comporti il superamento della durata massima del finanziamento prevista dalla norma di riferimento.
65. L'operazione di cui al comma 63 può essere effettuata, previa domanda dell'impresa beneficiaria, in relazione a rate in scadenza o già scadute, ossia non pagate o pagate parzialmente da non più di novanta giorni alla data di presentazione di tale domanda. L'organo gestore dei Fondi di cui al comma 63 si attiene al principio di sana e prudente gestione e verifica la capacità di continuità aziendale dell'impresa richiedente sulla base delle necessarie informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale od organizzativo fornite dall'impresa stessa [22].
66. La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo.
67. Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie. Le rate sospese, per la sola quota capitale, sono ammortizzate utilizzando la stessa periodicità, mentre il tasso da applicare è il tasso di riferimento calcolato in conformità alla normativa comunitaria in materia. L'operazione di sospensione non determina l'applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione.
68. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3, commi 74 e 75, della
a) articolo 142 della
b) articoli 2 e 6 della
c) articoli 50 e 51 della
d) articoli 95 e 96 della
d bis) titolo I della
d ter) articolo 7, commi 69 e seguenti, della
d quater) articolo 6, comma 48, lettera a), della
d quinquies) articolo 1 della
68 bis. Sono ammissibili alla sospensione di cui al comma 68 le rate in scadenza o già scadute, ossia non pagate o pagate parzialmente da non più di novanta giorni alla data di presentazione della domanda. Le operazioni di sospensione di cui al comma 68 sono ammissibili anche nel caso in cui la conseguente traslazione del piano di ammortamento comporti il superamento della durata massima del finanziamento prevista dalla norma di riferimento [28].
69. L'agevolazione costituita dall'importo della quota dell'interesse assunta a carico dell'Amministrazione regionale con il provvedimento di concessione del contributo, calcolata sulla base del piano di ammortamento originario, compete relativamente alle rate corrisposte alle scadenze prefissate, per intero o limitatamente alla sola quota d'interesse, entro il termine stabilito da tale provvedimento, senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione regionale medesima.
69 bis. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 68, 68 bis e 69, l'Amministrazione regionale è autorizzata a deliberare l'ammissibilità dei finanziamenti di cui al comma 68 alle operazioni di sospensione e allungamento identificati nell'Accordo "Nuove misure per il credito alle PMI" siglato il 28 febbraio 2012 dal Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero dell'economia e delle finanze, dall'Associazione bancaria italiana e da altre associazioni d'impresa e nell'Accordo per il credito 2013 siglato l'1 luglio 2013, nonché nell'Accordo per il credito 2015 siglato il 31 marzo 2015 e nel Nuovo accordo per il credito 2019 siglato il 15 novembre 2018 dall'Associazione bancaria italiana e da altre associazioni d'impresa. Tali finanziamenti sono ammissibili alle operazioni previste da ciascun Accordo anche nel caso in cui la traslazione o l'allungamento del piano di ammortamento, ovvero l'applicazione delle condizioni contrattuali conformi a ciascun Accordo medesimo, comporti deroghe ai termini stabiliti dalla norma regionale di riferimento. L'ammissione alle operazioni di sospensione e allungamento non comporta la modifica dell'originario piano di erogazione dei contributi [29].
70. Per le finalità di cui all'articolo 50 della
71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare per le finalità di cui all'articolo 50 della
72. In relazione alla situazione di carenza di nuove risorse finanziarie per gli anni 2010-2012 la Giunta regionale, in deroga alle disposizioni di cui alla
73. Al fine di razionalizzare e migliorare l'efficacia delle iniziative volte alla promozione dei settori produttivi ed economici regionali, alla
a) alla lettera b) del primo comma dell'articolo 1 le parole «proposti dagli Enti fieristici» sono sostituite dalle seguenti: «proposti congiuntamente da tutti gli Enti fieristici»;
b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
«Art. 1 bis. (Requisiti di accesso agli incentivi)
1. Gli incentivi di cui all'articolo 1 sono concessi agli Enti fieristici qualora gli stessi dimostrino di aver avviato entro il 30 giugno 2010 un percorso di riorganizzazione e ristrutturazione societaria volto alla fusione degli enti citati in un unico soggetto giuridico.»;
c) al primo comma dell'articolo 3 le parole «Direzione regionale del turismo e del commercio» sono sostituite dalle parole «Direzione centrale attività produttive»;
d) al secondo comma dell'articolo 3 le parole «Assessore regionale al turismo e al commercio» sono sostituite dalle seguenti: «Assessore regionale alle attività produttive»;
e) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:
«Art. 3 bis. (Modalità di restituzione degli incentivi)
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, della
74. All'articolo 6 della
a) al comma 100 le parole «sostenendo la promozione commerciale all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «sostenendo la promozione commerciale e azioni di marketing territoriale all'estero,» e dopo le parole «Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» sono aggiunte le seguenti: «, all'Agenzia TurismoFVG e ad altri soggetti pubblici e privati»;
b) al comma 101 le parole «, tenuto conto che sono considerate prioritarie le iniziative intraprese congiuntamente tra le Camere di commercio. Qualora le iniziative non siano congiunte, i finanziamenti sono ripartiti tra le Camere di commercio in proporzione al numero delle imprese iscritte al Registro di ciascuna Camera di commercio» sono soppresse.
75. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 6, comma 100, della
76. [Al comma 3 quater dell'articolo 9 della
77. [Al comma 1 dell'articolo 33 della
a) dopo le parole «programma preventivo di attività» sono aggiunte le seguenti: «concordato d'intesa con la Turismo FVG, dal quale risultino la strategia di promozione da perseguire e le singole azioni da adottare, con specifica evidenza dei soggetti coinvolti e dei territori interessati»;
b) le parole «da parte della Giunta regionale del programma, entro trenta giorni dalla data di presentazione del medesimo. Decorso tale termine il programma si intende approvato.» sono sostituite dalle seguenti: «del programma preventivo di attività da parte della Giunta regionale.»] [31].
78. All'articolo 6 della
a) [al comma 84 le parole «, nonchè il rilievo regionale e locale dei progetti» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero regionale dei progetti»] [32];
b) [al comma 84 le parole «internazionale e nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «internazionale, nazionale e regionale»] [33];
c) [al comma 85 le parole «internazionale e nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «internazionale, nazionale e regionale»] [34];
d) i commi 86 e 87 sono abrogati.
79. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 84 e 85, della
80. Alla
a) la lettera d) del comma 3 dell'articolo 13 bis è abrogata;
b) al comma 3 dell'articolo 13 bis è aggiunta la seguente lettera:
«e bis) i responsabili territoriali di cui all'articolo 9, comma 3 bis, quali componenti senza diritto di voto»;
c) l'articolo 14 è abrogato.
81. In caso di procedimenti contributivi nei settori turistico e commerciale, finanziati ai sensi delle leggi sotto elencate, per i quali siano decorsi più di dieci anni dal decreto di concessione e non sia ancora stato adottato il provvedimento finale alla data di entrata in vigore della presente legge, le somme eventualmente già erogate sono trasferite in via definitiva ai beneficiari, qualora dalla documentazione in atti sia riscontrabile l'avvenuta presentazione della rendicontazione delle iniziative ovvero sia riscontrabile la realizzazione delle stesse ovvero quando siano prescritti i termini per l'eventuale restituzione delle somme medesime:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
82. L'Amministrazione regionale provvede alla definizione delle posizioni contabili di cui al comma 81 mediante l'individuazione delle medesime in elenchi sottoscritti dal direttore del servizio competente.
83. Lo scarico dei titoli di spesa, nonchè l'invio in economia di bilancio dei residui passivi e la cancellazione dal conto patrimoniale dei residui perenti riferiti ai procedimenti di cui al comma 81 avviene sulla base degli elenchi di cui al comma 82 .
84. Al comma 88 dell'articolo 1 della
85. Qualora siano stati concessi contributi pluriennali su mutui ai sensi del capo I della
86. Dopo la lettera c) del comma 71 dell'articolo 3 della
«c bis)
c ter)
87. Al fine di migliorare sensibilmente le capacità funzionali del depuratore di Tolmezzo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'Ente interessato, il contributo concesso ai sensi dell'articolo 15 della
88. Per le finalità di cui al comma 87 l'Ente interessato produce la documentazione progettuale necessaria ai fini dei conseguenti provvedimenti amministrativi.
89. Alla fine del comma 17 dell'articolo 2 della
90. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 2, comma 17, della
91. Dopo il comma 115 dell'articolo 8 della
«115 bis. Il finanziamento di cui al comma 114 è utilizzato da Promotur SpA sino alla concorrenza dell'importo di 175 milioni di euro a riduzione degli oneri di ammortamento in linea capitale e interessi dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi previsti nel Piano Industriale 2006/2010 e contratti dalla Promotur SpA stessa.».
92. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia per lo sviluppo del turismo - Turismo Friuli Venezia Giulia (TurismoFVG) un finanziamento per le spese connesse all'organizzazione, alla realizzazione e alla promozione degli European Master Games programmati a Lignano Sabbiadoro per l'anno 2011. A tal fine il finanziamento è destinato, altresì, alla copertura degli oneri connessi all'attività e al funzionamento del Comitato organizzatore.
93. Il finanziamento previsto dal comma 92 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte della TurismoFVG alla Direzione centrale attività produttive, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative programmate, con il coinvolgimento del Comitato organizzatore degli European Master Games di Lignano 2011.
94. Per le finalità previste dal comma 92 è autorizzata la spesa complessiva di 1.700.000 euro, suddivisa in ragione di 700.000 euro per l'anno 2010 e 1 milione di euro per l'anno 2011, a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 8206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
95. Dopo il comma 49 dell'articolo 5 della
«49 bis. Per le finalità di cui al comma 49, l'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare i soggetti aderenti all'accordo che abbiano anticipato le quote a carico della Regione per l'attuazione dell'accordo medesimo.».
96. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 5, comma 49 bis, della
97. I finanziamenti in relazione ai quali sono stati concessi contributi in virtù delle disposizioni di seguito elencate possono essere oggetto di operazioni di riscadenzamento, sospensione temporanea e/o allungamento degli originari piani di ammortamento, anche nei casi in cui tali operazioni comportino il superamento della durata massima prevista dalla normativa di riferimento:
a) bando 2002 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese artigiane;
a bis) bando 2002 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese industriali [35];
b) bando 2004 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese industriali;
c) bando 2004 Obiettivo 2 - 2000-2006 azione 2.1.1: aiuti agli investimenti delle imprese artigiane.
98. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, il finanziamento di cui all'articolo 8 della
99. Ai fini della conferma del finanziamento di cui al comma 98 l'ente interessato produce la documentazione prevista dalla normativa di riferimento.
100. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 98 continuano a fare carico all'unità di bilancio 1.5.2.1030 e al capitolo 7620 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
101. Al fine di garantire la continuità operativa delle agevolazioni di cui alla
102. Al fine di favorire l'insediamento di nuove imprese, l'Amministrazione regionale è autorizzata, con deliberazione della Giunta regionale e previa istanza dell'ente interessato, a confermare, in favore del Consorzio per la Zona di Sviluppo Industriale del Ponte Rosso, l'utilizzo delle economie contributive pari a 273.468,36 euro già autorizzato con decreto del responsabile delegato di posizione organizzativa n. 2076/PROD/POLEC del 29 luglio 2005, per la realizzazione di nuove opere di urbanizzazione primaria dell'area di espansione nord della zona industriale del Ponte Rosso.
103. Per le finalità di cui al comma 102 l'Ente interessato produce la documentazione progettuale necessaria ai fini dei conseguenti provvedimenti amministrativi.
104. Nell'ambito delle disponibilità relative ai minori importi liquidati a fronte degli impegni assunti a valere sulla normativa indicata all'articolo 15, comma 6, lettera a), della
105. [La Giunta regionale è autorizzata a destinare, con propria deliberazione, una quota della somma di cui all'articolo 14, comma 50, lettera c), della
106. [La Giunta regionale è autorizzata a destinare, con propria deliberazione, una quota della somma di cui all'articolo 14, comma 50, lettera c), della
107. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella B.
Art. 3. (Finalità 2 - Tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
1. Alla
a) il comma 3 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:
«3. Ai proprietari pubblici o privati di boschi situati in Regione, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il Fondo Edifici di Culto, gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11, comma 2, è riconosciuto un premio annuale in base allo stanziamento di bilancio. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali, sulla base delle utilizzazioni boschive effettuate nell'anno precedente rispetto alle previsioni pianificate e dell'assoggettamento alla certificazione della gestione forestale sostenibile, sono stabiliti le modalità e i criteri per l'assegnazione dei premi, ivi compreso l'importo minimo al di sotto del quale il premio non è concedibile. Per i proprietari pubblici o privati che svolgono attività economica ai fini dell'applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato, i premi sono concessi a titolo di de minimis.»;
b) dopo il comma 3 dell'articolo 4 sono inseriti i seguenti:
«3 bis. La Regione per l'esercizio delle funzioni esecutive di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, nonchè di cui all'articolo 57, può avvalersi delle apparecchiature, degli impianti di rilevamento e comunicazione, delle attrezzature e dei mezzi operativi in dotazione alle strutture regionali, provinciali, comunali e consorziali della Protezione civile della Regione, acquistate ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettera a), della
3 ter. Gli oneri per la gestione dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis sono a carico della Regione.
3 quater. La Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, naturali e forestali e la Protezione civile della Regione definiscono con convenzione le modalità e i termini di utilizzo dei mezzi, delle apparecchiature e delle attrezzature nell'ipotesi di cui al comma 3 bis.»;
c) le lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 90 sono abrogate;
d) i commi 16 e 17 dell'articolo 105 sono abrogati.
2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, comma 3, della
3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 4, commi 3 bis e 3 ter, della
4. Alla
a) [alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole «Qualora le risorse utilizzate per il finanziamento delle attività di gestione faunistico-ambientale, sulla base delle richieste pervenute dalle Riserve di caccia, non raggiungano il 50 per cento della disponibilità, la quota eccedente è assegnata alle iniziative di miglioramento ambientale.»] [38];
b) il comma 4 dell'articolo 10 è abrogato;
c) il comma 7 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:
«7. Nelle zone cinofile di cui al comma 1 è ammesso l'abbattimento della fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili per tutta l'annata venatoria; nelle zone cinofile di cui al comma 3 è ammesso l'abbattimento della fauna di allevamento appartenente alle specie cacciabili per tutta la stagione venatoria.».
5. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b), della
6. [Al comma 5 dell'articolo 1 della
7. [Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della
8. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 1, comma 5, della
9. All'articolo 13 della
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. Ai fini della formazione del Piano regionale di tutela delle acque, la Regione si avvale del supporto tecnico scientifico dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA.»;
b) al comma 5 le parole: «nonchè del termine, non inferiore a sessanta giorni, entro il quale tale diritto può essere esercitato» sono soppresse;
c) al comma 6 le parole: «dalla scadenza del termine di cui al comma 5,» sono soppresse;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 6, la Giunta regionale si esprime sulle osservazioni pervenute e, entro i successivi novanta giorni, a seguito dell'eventuale revisione del progetto di Piano regionale di tutela delle acque, sentite le Province e le Autorità d'ambito territoriale ottimale di cui alla
e) al comma 11 la parola «Piano» è sostituita dalle seguenti: «progetto di Piano» e le parole «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3».
10. Per le finalità previste dall'articolo 13, comma 1 bis, della
10 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA, un finanziamento pari a 500.000 euro, a fronte degli oneri sostenuti per le attività di monitoraggio e studio destinate all'attuazione della Parte III del
10 ter. La concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 10 bis sono disposte, previa presentazione da parte di ARPA, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli studi di Trieste un contributo di 25.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, per la partecipazione alle spese di realizzazione di master interateneo di secondo livello in materia ambientale promossi d'intesa tra le università del Friuli Venezia Giulia e le altre università italiane.
12. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 11 è presentata, entro il termine previsto dall'articolo 33, comma 2, della
13. Per le finalità previste dal comma 11 è autorizzata la spesa complessiva di 75.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.1055 e del capitolo 1601 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad ARPA un finanziamento per la realizzazione dell'inventario regionale delle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 12 della
15. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.1055 e del capitolo 2547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
16. Ai fini di cui all'articolo 13 e in attuazione dell'articolo 19 della
17. Per le finalità di cui al comma 16 è concesso a «Legno Servizi - Associazione Regionale PEFC del Friuli Venezia Giulia» un contributo a titolo di «de minimis», nell'importo massimo di 70.000 euro, per il funzionamento dell'associazione, il mantenimento e l'incremento della certificazione regionale, nonchè per stimolare e favorire un sempre maggior utilizzo del legname certificato.
18. La domanda di contributo di cui al comma 17 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. E' autorizzata l'erogazione di un anticipo del 70 per cento del contributo, previa presentazione di apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa di importo pari almeno alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi. Il saldo viene erogato a seguito dell'esame del rendiconto che il beneficiario è tenuto a presentare entro il 31 marzo 2011.
19. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 16 fanno carico all'unità di bilancio 2.5.1.2017 e al capitolo 2822 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
20. Al comma 6 dell'articolo 39 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), le parole «dall'1 gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «dall'1 gennaio 2011».
21. [Nei casi in cui il progetto di derivazione di acque pubbliche superficiali e sotterranee debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, la pubblicazione dell'avviso prevista dall'articolo 20, comma 2, del
22. [Nei casi di cui al comma 21 trovano, comunque, applicazione le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 2, della
23. Il comma 11 dell'articolo 3 della
«11. I contributi concessi ai sensi dell'articolo 5, commi 99 e 100, della
24. Al comma 88 dell'articolo 3 della
25. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della
26. Al comma 2 bis dell'articolo 7 della
27. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 5 della
28. Con regolamento, adottato su proposta congiunta dell'Assessore regionale competente in materia di risorse rurali e dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente, la Regione attua le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1, numeri 1), 2) e 3) del
29. Ai procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione dei contributi regionali, nonchè l'attribuzione di trasferimenti, a favore dell'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all'articolo 4 della
30. Ai fini della dimostrazione dell'utilizzo delle somme di cui al comma 29, l'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) presenta alla Direzione centrale competente in materia di ambiente la relazione annuale prevista dall'articolo 14 della
31. Le disposizioni di cui ai commi 29 e 30 si applicano anche ai procedimenti contributivi in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia stata disposta la prenotazione delle risorse.
32. Ai fini dell'erogazione dei contributi regionali concessi per le finalità di cui al comma 29, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 8, della
33. Per la realizzazione delle opere pubbliche di competenza degli enti locali, non iniziate o non ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzata a confermare i contributi già assegnati o concessi, fissando i nuovi termini di inizio e fine lavori, anche nel caso in cui l'ente locale deliberi di realizzare un'opera diversa rispetto a quella prevista nel progetto allegato al decreto di concessione, a condizione che tale opera rientri in una delle tipologie finanziate ai sensi delle seguenti leggi regionali [50]:
a) articolo 12 della
b) articolo 34, comma 7, della
c) articolo 4, comma 55, della
d) [articoli 3 e 7 della
e) articolo 7, comma 14, della
f) articolo 15, comma 12, della
g) articolo 7, comma 65, tabella F cap.S/6135 della
h) articolo 2, comma 14, della
i) articolo 3, comma 37, della
i bis) articolo 4, commi 91, 92, 93 e 94, della
i ter)
i quater) articolo 51 della
i quinquies) articolo 32 della
34. Ai fini di cui al comma 33 gli enti locali presentano, entro il termine del 31 dicembre 2017, alla struttura regionale che ha concesso il contributo l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo a favore della realizzazione di una nuova opera che rientri nella tipologia dell'opera già finanziata [56].
35. L'articolo 23 della
«Art. 23
(Revisione economico-finanziaria degli Enti parco)
1. Alla scadenza dei collegi di controllo attualmente in carica, la revisione economico-finanziaria degli Enti parco è affidata a un solo revisore, scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili di cui al
36. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella C.
Art. 4. (Finalità 3 - Gestione del territorio)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti ai Comuni di Casarsa della Delizia, Manzano e Valvasone per la concessione di contributi ai proprietari o ai titolari di diritti reali su immobili destinati a uso abitativo, per l'attuazione di interventi finalizzati alla riparazione dei danni subiti dagli immobili stessi per effetto delle termiti, a condizione che tali riparazioni siano effettuate utilizzando materiali che non siano attaccabili dalle termiti [57].
2. I Comuni di cui al comma 1 disciplinano con regolamento le modalità di presentazione delle domande di contributo, i relativi criteri di valutazione, nonchè il procedimento di concessione e di rendicontazione dei contributi.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 3.5.1.1073 e del capitolo 3397 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Gorizia un contributo pluriennale costante per la durata di quindici anni per la messa in sicurezza e il risanamento della viabilità relativa a Corso Verdi in Gorizia anche a sollievo degli oneri in linea capitale e interessi, per l'ammortamento dei mutui contratti per la realizzazione degli interventi finanziati.
5. La domanda di contributo di cui al comma 4 è presentata alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici corredata di una relazione illustrativa e del relativo preventivo di spesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione.
6. Per le finalità previste dai commi 4 e 5 è autorizzato un limite di impegno quindicennale di 94.576,66 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere complessivo di 283.729,98 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 3.6.2.1075 e del capitolo 3337 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2024 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti da apposite convenzioni con Trenitalia SpA - Divisione Passeggeri e con Società concessionarie del Trasporto Pubblico Locale nella misura di 100.000 euro per consentire il libero accesso sui mezzi di trasporto pubblico degli appartenenti alle Forze dell'Ordine e di Polizia, come previsto dall'articolo 34 della
8. Le modalità di convenzione con i gestori dei servizi di trasporto e di applicazione del comma 7 sono definite dalla Direzione centrale competente.
9. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 7 fanno carico all'unità di bilancio 3.7.1.1067 e al capitolo 3959 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dal miglioramento del servizio dei collegamenti ferroviari passeggeri di lunga percorrenza tra le città di Trieste e Udine e le città di Milano e Roma, nonché per il potenziamento dei collegamenti ferroviari passeggeri transfrontalieri da e verso l'Austria e la Slovenia, aventi come origine o destinazione la città di Trieste, anche mediante il prolungamento, lungo le tratte ferroviarie transfrontaliere di competenza regionale, di servizi a lunga percorrenza e internazionali [59].
11. Le modalità del miglioramento del servizio sono definite in apposita convenzione fra la Regione e i vettori ferroviari individuati secondo le modalità stabilite dalle normative comunitaria, nazionale e regionale vigenti, anche in riferimento ad accordi stipulati dalla Regione con altre Amministrazioni interessate [60].
12. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui ai commi 10 e 11 fanno carico all'unità di bilancio 3.7.2.5036 e al capitolo 3819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia per le spese di funzionamento.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2005 e del capitolo 6025 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 90.000 euro alla Provincia di Pordenone e un finanziamento di 60.000 euro all'Autorità di bacino regionale della Regione Friuli Venezia Giulia istituita dal titolo II, capo II, della
15 bis. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale ambiente e lavori pubblici entro il 30 settembre 2010, corredate da una sintetica relazione descrittiva delle attività da svolgere [61].
15 ter. I decreti di concessione dei contributi fissano le modalità e il termine di rendicontazione della spesa sostenuta [62].
16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 3.10.2.2005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, suddivisa in ragione di 60.000 euro sul capitolo 9868, relativamente all'Autorità di bacino regionale, e in ragione di 90.000 euro sul capitolo 9870, relativamente alla provincia di Pordenone.
17. Dopo la lettera f bis) del comma 4 dell'articolo 8 della
«f ter) gli impianti di illuminazione riproducenti simboli religiosi e simboli legati alle tradizioni religiose, quando sono utilizzati all'esterno degli edifici di culto e nelle prossimità di questi nel periodo delle ricorrenze e festività religiose. I richiedenti, entro i 30 giorni antecedenti all'installazione o utilizzo degli impianti, devono inviare al Comune nel quale deve essere attivato l'impianto medesimo, una comunicazione contenente l'ubicazione e i dati dell'impianto, nonchè il nominativo dei responsabili addetti al suo utilizzo.».
18. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 9 della
«2 ter. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere l'utilizzo degli impianti di illuminazione riproducenti simboli religiosi e simboli legati alle tradizioni religiose di cui all'articolo 8, comma 4, lettera f ter), della
19. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 8, comma 8, lettera f ter), della
20. [Dopo l'articolo 6 bis della
«Art. 6 ter. (Coordinamento regionale della procedura di certificazione VEA)
1. Le competenze regionali di seguito indicate, connesse alla procedura di certificazione VEA di sostenibilità energetico ambientale degli edifici di cui all'articolo 6 bis, sono attuate da ARES - Agenzia Regionale per l'Edilizia Sostenibile soc. a.r.l.:
a) divulgazione;
b) formazione;
c) accreditamento;
d) ricevimento dichiarazioni di conformità;
e) consulenza agli enti pubblici;
f) gestione catasto energetico;
g) ogni altra attività, attribuita dalla Giunta regionale, per il perseguimento delle finalità di cui alla presente legge.
2. La definizione delle modalità di esecuzione delle attività di cui al comma 1, nonchè gli aspetti tecnici ed economici connessi alla realizzazione delle medesime, sono disciplinati con una convenzione stipulata tra l'Amministrazione regionale e ARES soc. a.r.l.»] [63].
21. [Per le finalità previste dal disposto di cui all'articolo 6 ter, comma 1, della
21 bis. [La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 21 è presentata alla Direzione centrale competente entro il 31 ottobre 2010] [65].
22. [La Regione è autorizzata ad acquisire da Agemont SpA (Agenzia per lo sviluppo economico della montagna) la proprietà delle quote di ARES soc. a.r.l. al valore desumibile dal patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio approvato] [66].
23. [Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 22 fanno carico all'unità di bilancio 11.4.2.1192 e al capitolo 1200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010] [67].
24. Al fine di agevolare la realizzazione di infrastrutture destinate al servizio del trasporto pubblico locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi a tal fine concessi a Enti pubblici anche nel caso in cui le opere non siano iniziate entro i termini di rendicontazione stabiliti dal decreto di concessione.
25. La conferma dei contributi di cui al comma 24 avviene subordinatamente alla presentazione di una domanda da parte dell'Ente beneficiario, corredata di un cronoprogramma degli interventi con l'indicazione della data presunta di ultimazione dei lavori, da prodursi entro il 31 dicembre 2010 dall'entrata in vigore della presente legge [68].
26. Con il provvedimento di conferma del contributo sono stabiliti i nuovi termini di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle opere.
27. Ai fini del contenimento dei costi di esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale automobilistico e del conseguente minor onere a carico del bilancio regionale, al comma 1 dell'articolo 35 della
28. All'articolo 1 della
a) al comma 3 le parole «, con priorità per il completamento di opere già avviate, nonchè per opere di edilizia scolastica, di risparmio energetico, di adeguamento alle norme antisismiche e di abbattimento delle barriere architettoniche» sono soppresse;
b) al comma 4 dopo le parole «copia del progetto» sono inserite le seguenti: «e del contratto di appalto dei lavori»;
c) al comma 7 le parole «dal comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 3».
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi a enti pubblici per la realizzazione di opere pubbliche, a favore degli enti di diritto privato nei quali gli enti pubblici beneficiari si sono trasformati per effetto dell'articolo 22 della
30. Ai fini di cui al comma 29 gli enti di diritto privato interessati presentano all'Amministrazione regionale la domanda di conferma del contributo nella quale sono indicati gli estremi del decreto di concessione, l'ente pubblico beneficiario, l'importo del contributo e l'intervento finanziato, corredata della deliberazione attestante la trasformazione dell'ente pubblico in ente di diritto privato.
31. All'articolo 5 della
a) al comma 49 le parole «,nonchè alla divulgazione di studi e pubblicazioni concernenti la tutela dell'ambiente» sono soppresse;
b) al comma 50 le parole «, Servizio disciplina lavori pubblici e affari generali,» sono soppresse e la parola «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».
32. L'articolo 29 della
33. Al comma 2 dell'articolo 11 della
34. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della
«2 bis. Per le finalità di cui al presente articolo, i Consorzi e l'EZIT sono autorità espropriante per il conseguimento degli obiettivi dei piani territoriali infraregionali di cui all'articolo 3 indipendentemente dalla provenienza dei finanziamenti. Per tali opere, la dichiarazione di pubblica utilità può essere assentita senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e l'approvazione del progetto da parte del Comune territorialmente competente costituisce, se necessaria, variante non sostanziale allo strumento urbanistico comunale.
2 ter. Fermo restando quanto previsto dal capo IV del
35. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella D.
Art. 5. (Finalità 4 - Infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)
1. L'articolo 63 della
«Art. 63 (Società regionale)
1. La società di cui all'articolo 4, comma 87, della
2. I beni patrimoniali già dell'Ente Nazionale per le Strade/ANAS SpA, Compartimento del Friuli Venezia Giulia e trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 8 del
3. I beni demaniali di cui all'articolo 4, comma 1, del
4. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, la Regione è autorizzata a concedere annualmente alla società un contributo in conto esercizio a copertura delle spese di funzionamento. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione e la rendicontazione è effettuata ai sensi dell'articolo 42 della
5. Al fine di assicurare il perseguimento dello scopo sociale, la Regione è autorizzata a concedere annualmente alla società un contributo per spese di investimento da realizzarsi sulla viabilità di interesse regionale di cui al
6. La Regione è autorizzata ad affidare alla società la manutenzione, la gestione, la vigilanza, nonchè la realizzazione e promozione di iniziative e interventi a favore della sicurezza stradale sulle opere di viabilità di interesse regionale di cui al
7. L'ammontare delle risorse stanziate per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 6 non può essere inferiore alle risorse economiche assegnate dallo Stato in attuazione del
2. Nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 63 della
a) per gli interventi previsti dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di 33 milioni di euro suddivisa in ragione di 11 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 4.1.1.1074 e del capitolo 3817 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e per l'anno 2010;
b) gli oneri previsti per gli interventi di cui al comma 5 fanno carico all'unità di bilancio 4.1.2.1074 e al capitolo 3958 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e per l'anno 2010;
c) per gli interventi previsti dal comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di 42 milioni di euro suddivisa in ragione di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 4.1.1.1074 e del capitolo 3818 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e per l'anno 2010.
3. Per quanto disposto precedentemente all'entrata in vigore della presente legge a titolo di finanziamento annuale di cui all'articolo 63, comma 4, della
4. In via di interpretazione autentica e ai fini della gestione della spesa, gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 4, commi 90 e 91, della
5. In via di interpretazione autentica, tra gli interventi indicati dall'articolo 4, comma 90, lettera a), della
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 5 fanno carico all'unità di bilancio 4.1.2.1074 e ai capitoli 3900 e 3905 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
7. In applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 febbraio 2009 (Identificazione delle aree demaniali marittime e del mare territoriale di preminente interesse nazionale della regione Friuli Venezia Giulia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 2 marzo 2009, la Regione Friuli Venezia Giulia esercita le funzioni amministrative di cui agli articoli 16 e 18, nonchè quelle di cui all'articolo 5, comma 3, secondo periodo, della
8. In attuazione delle previsioni dell'articolo 105, comma 7, del
9. La Regione Friuli Venezia Giulia può avvalersi per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 7 e 8 di apposito e specifico soggetto, totalmente pubblico e disciplinato da legge regionale, individuato all'articolo 51 della
10. Per le finalità di cui al comma 8 l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare l'importo ancora disponibile alla data del 31 dicembre 2009 e già formalmente concesso ai sensi dell'articolo 9, commi 33, 34 e 35, della
11. All'articolo 54 della
a) al comma 6 dopo le parole «conferimento ai fini della gestione» sono aggiunte le seguenti: «, nonchè manutenzione straordinaria, ristrutturazione, potenziamento e nuova costruzione»;
b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
«6 bis. Fermi restando i poteri della Friuli Venezia Giulia Strade SpA in relazione al conferimento in regime di concessione d'uso dei beni demaniali, la regolazione dei rapporti tra il soggetto concedente e la società concessionaria è stabilita con formale provvedimento da assumersi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della
12. Al fine di completare gli interventi inseriti nell'Accordo di Programma di cui alla
13. L'Amministrazione regionale e la Provincia di Pordenone sono autorizzate a modificare l'Accordo di Programma di cui al comma 12 ridistribuendo le risorse non ancora utilizzate a favore degli interventi da realizzare.
14. La conferma del finanziamento di cui al comma 12 è disposta entro centoventi giorni dall'approvazione dell'atto modificativo dell'Accordo di Programma da parte del Presidente della Regione.
15. In deroga alle disposizioni di cui alla
16. I fondi trasferiti alle Amministrazioni provinciali per la realizzazione dei programmi triennali di intervento di cui agli articoli 26 e 27 della
17. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella E.
Art. 6. (Finalità 5 - Attività culturali, ricreative e sportive)
1. All'articolo 3 della
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1 bis. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport, approva il programma degli interventi di cui al comma 1 e determina con cadenza annuale le percentuali dei contributi di cui al comma 2, lettere a) e b).»;
b) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole «capitale mutuato;» sono aggiunte le seguenti: «per i Comuni con popolazione inferiore ai millecinquecento abitanti i contributi sono corrisposti fino alla misura del 9 per cento del capitale mutuato;».
2. L'articolo 11 della
«Art. 11 (Contributi, finanziamenti e interventi regionali diretti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, per sostenere l'organizzazione di manifestazioni, di corsi di formazione e aggiornamento di tecnici, dirigenti e atleti, per iniziative di informazione, educazione e promozione a un corretto esercizio delle attività fisico-motorie, anche attraverso studi, ricerche, convegni e pubblicazioni in tema di sport e tempo libero, nonchè per attività a carattere promozionale, di interesse turistico e culturale, attinenti allo sport.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi solo per manifestazioni, attività e iniziative di interesse regionale.
3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Comuni, enti, istituzioni pubbliche e private, società e associazioni sportive e gruppi ricreativi aziendali, senza fini di lucro, per sostenere l'organizzazione delle manifestazioni sportive più importanti e prestigiose per il territorio della Regione.
4. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sport, approva il programma degli interventi di cui al comma 3 e determina con cadenza annuale le percentuali dei contributi di cui al comma 3.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti ai soggetti di cui ai commi 1 e 3, per la realizzazione di iniziative sportive di rilievo regionale, nazionale e internazionale.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare, anche direttamente, gli interventi di cui ai commi 1 e 3.».
3. L'articolo 12 della
«Art. 12
(Concessione e rendicontazione dei contributi e finanziamenti)
1. Le domande di contributo di cui all'articolo 11, comma 1, sono presentate alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro il 31 gennaio dell'anno in cui si svolge la manifestazione o l'attività per la quale è chiesto il contributo, corredate di:
a) relazione illustrativa della manifestazione o dell'attività;
b) preventivo di spesa dettagliato.
2. Le domande di contributo relative a eventi straordinari, non ripetitivi, di rilevanza regionale, nazionale o internazionale, sono presentate entro il quindicesimo giorno precedente l'evento e possono essere accolte nei limiti delle disponibilità finanziarie del bilancio.
3. I contributi di cui al comma 1, di importo non superiore a 20.000 euro, sono erogati in via anticipata e in unica soluzione.
4. Ai fini della rendicontazione della spesa, i legali rappresentanti dei soggetti beneficiari presentano, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello dell'erogazione del contributo, il bilancio consuntivo della manifestazione o dell'attività e una sintetica relazione sull'avvenuto svolgimento della stessa. Ai soggetti beneficiari che rientrano tra quelli elencati all'articolo 43 della
5. Il termine di cui al comma 4 è prorogabile, su istanza motivata del soggetto beneficiario, per una sola volta e per un periodo massimo di novanta giorni.
6. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 4 o la mancata realizzazione della manifestazione o dell'attività, comportano la revoca del contributo concesso e la restituzione delle somme eventualmente erogate, con le modalità di cui al capo II del titolo III della
4. Al comma 185 dell'articolo 5 della
5. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 184, della
6. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere al comitato organizzatore dei giochi estivi della gioventù di Alpe Adria - Pordenone 2010, un finanziamento per l'organizzazione dell'edizione 2010 dei giochi estivi della gioventù di Alpe Adria.
7. La domanda per la concessione del finanziamento previsto al comma 6 è presentata, alla struttura regionale competente in materia di attività ricreative e sportive, entro il 31 gennaio 2010, corredata della relazione illustrativa dell'iniziativa e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione, in via anticipata, del 70 per cento del finanziamento e sono fissate le modalità di rendicontazione della spesa e di erogazione del saldo del finanziamento.
8. Per le finalità previste al comma 6 è autorizzata la spesa di euro 75.000 per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6032 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
9. Al comma 129 dell'articolo 6 della
a) le parole «alle associazioni sportive dilettantistiche» sono sostituite dalle seguenti: «all'associazione sportiva dilettantistica»;
b) le parole «e Bocciofila Violis di Maniago», sono soppresse;
c) le parole «rispettivamente di 30.000 euro e», sono sostituite dalla parola «di»;
d) le parole «a fronte delle spese sostenute» sono soppresse [72];
e) le parole «nel quadriennio 2003-2006», sono soppresse.
10. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 129, della
11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 13, per la realizzazione di interventi sugli impianti sportivi siti nel territorio regionale e destinati a ospitare grandi eventi sportivi internazionali organizzati o promossi dalla Regione [73].
12. Fino al 31 dicembre 2010 con deliberazione della Giunta regionale e, dall'1 gennaio 2011, con regolamento regionale sono stabilite le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 11, individuando gli obiettivi specifici e le priorità di intervento. La misura dei contributi di cui al comma 11 può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Presidenza della Regione, Servizio attività ricreative e sportive, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
13. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzato il limite d'impegno ventennale di 60.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere complessivo di euro 180.000 per le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 5.1.2.1090 e del capitolo 6033 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. Le annualità autorizzate per gli anni dal 2013 al 2029 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli per gli anni medesimi.
14. Al comma 16 dell'articolo 6 della
15. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 6, comma 16, della
16. [Nelle more della costituzione e avvio dell'attività dell'organismo associativo di cui all'articolo 5, commi 26 e 27, della
17. [Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 16 fanno carico all'unità di bilancio 5.2.1.5047 e al capitolo 5360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010] [76].
18. Al comma 7 dell'articolo 6 della
a) le parole «Santa Maria Assunta di Fagagna, Santi Gervasio e Protasio di Nimis e San Giovanni Battista di Cassacco» sono sostituite dalle seguenti: «San Lorenzo Martire di Varmo e San Michele Arcangelo di Vendoglio»;
b) le parole «quinquennio 2002-2006» sono sostituite dalle seguenti «quinquennio 2004-2008».
19. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 7, della
20. [Nelle more della predisposizione del provvedimento organico di riordino degli interventi diretti della Regione in materia di attività culturali, per il sostegno delle iniziative culturali di interesse regionale che si realizzano nell'anno 2010, al finanziamento degli interventi previsti ai sensi dei titoli II, III e IV della
21. [Al finanziamento degli organismi culturali di interesse regionale individuati ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della
a) livello 1: da 65.000 a 120.000 euro;
b) livello 2: da 50.000 a 64.000 euro;
c) livello 3: da 25.000 a 49.000 euro] [78].
22. [Per le finalità previste dal comma 20, è autorizzata la spesa di 7.470.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 5442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010] [79].
23. All'articolo 23 della
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1 bis. Per le finalità previste al comma 1, la Regione è autorizzata a concedere agli organismi regionali primari di produzione teatrale e musicale sostenuti dal Fondo unico dello spettacolo di cui alla
1 ter. La concessione delle garanzie di cui al comma 1 bis è autorizzata, su domanda dell'organismo interessato, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore competente in materia di cultura. La domanda per la concessione della garanzia è corredata della deliberazione dei competenti organi esecutivi dell'organismo richiedente con cui è disposta l'assunzione del prestito, accompagnata dall'atto di adesione dell'istituto mutuante»;
b) alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «La Giunta regionale può altresì disporre con propria deliberazione, su istanza motivata dell'organismo interessato, la proroga fino a un massimo di centottanta giorni del termine di rimborso delle somme anticipate.».
24. Per le finalità previste all'articolo 23, comma 1 bis, della
25. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 7, della
26. [I programmi finanziari approvati in attuazione della
27. [Le somme impegnate per il sostegno degli interventi indicati al comma 26 possono essere utilizzate anche per il finanziamento di investimenti non espressamente previsti nel progetto assunto a riferimento del provvedimento amministrativo di concessione, purchè resti immutato l'obiettivo specifico dell'intervento originariamente individuato o comunque le finalità dell'intervento e previa conferma del contributo assegnato a fronte di corrispondente istanza presentata dal medesimo soggetto destinatario] [81].
28. Gli oneri relativi all'intervento di cui al comma 26, fanno carico all'unità di bilancio 5.3.2.5053 e ai capitoli 5178, 5192 e 5195 e all'unità di bilancio 5.3.2.2054 e al capitolo 5255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.
29. Dopo il comma 1 dell'articolo 4 della
«1 bis. La Regione partecipa alla Fondazione mediante conferimenti alla sua dotazione patrimoniale nonchè al Fondo di dotazione previsto per il finanziamento delle attività statutarie.».
30. Per le finalità indicate all'articolo 4, comma 1 bis, della
31. Al fine di concorrere alla realizzazione degli obiettivi di salvaguardia del patrimonio mondiale UNESCO Dolomiti, la Regione è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, unitamente alle Province autonome di Trento e di Bolzano, alla Regione Veneto, alla Provincia di Belluno e alle Province di Udine e Pordenone, alla istituzione della Fondazione Dolomiti - Dolomiten - Dolomites - Dolomitis UNESCO e a contribuire alla dotazione del fondo patrimoniale e alle attività della Fondazione con apposito conferimento finanziario. Ai fini della formalizzazione della partecipazione della Regione, lo schema dell'atto costitutivo e dello statuto della Fondazione sono approvati dalla Giunta regionale.
32. Per le finalità previste dal comma 31 è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.3.2.5055 e del capitolo 5452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
33. Ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della
34. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, della
35. Per le finalità previste dal comma 33 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5044 e al capitolo 5671 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
36. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della
37. Gli oneri derivanti dal comma 36 fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5046 e al capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.
38. Dopo il comma 1 bis dell'articolo 6 della
«1 ter. Alla ripartizione delle risorse destinate al sostegno dei programmi indicati al comma 1 bis si provvede, di norma entro sessanta giorni dall'entrata vigore del bilancio annuale di previsione, secondo le modalità definite dalla Giunta regionale con apposita deliberazione. Con i provvedimenti di concessione è disposta la liquidazione in unica soluzione dei contributi assegnati.».
39. Gli oneri derivanti dal comma 38, fanno carico all'unità di bilancio 5.4.1.5046 e al capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.
40. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 della
«1 bis. Le istituzioni scolastiche statali e paritarie aventi sede nel Friuli Venezia Giulia possono presentare progetti di servizio civile solidale, anche se non iscritte all'albo regionale degli enti di servizio civile.».
41. Gli oneri derivanti dall'articolo 14, comma 1 bis, della
42. Al comma 70 dell'articolo 6 della
43. Al comma 72 dell'articolo 6 della
44. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 42 e 43 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2013 e successivi nell'ambito della medesima unità di bilancio indicata dall'articolo 6, comma 72, della
45. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella F.
Art. 7. (Finalità 6 - Istruzione, formazione e ricerca)
1. [Al comma 9 dell'articolo 7
2. Gli oneri derivanti dal comma 1, fanno carico all'unità di bilancio 6.1.1.5057 e al capitolo 5164 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010.
3. [Al comma 9 ter dell'articolo 7 della
4. [Gli eventuali oneri derivanti dall'articolo 7, comma 9 ter, della
5. Al comma 8 dell'articolo 8 della
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 8, comma 8, della
7. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto statale d'istruzione professionale di Monfalcone - sezione attività marinare, un contributo straordinario finalizzato alla straordinaria manutenzione, alla messa in sicurezza e al mantenimento in esercizio delle navi scuola Grado e Colombo.
8. La domanda per la concessione del finanziamento di cui al comma 7 è presentata alla Direzione centrale istruzione, formazione e cultura - Servizio istruzione, diritto allo studio e orientamento, corredata di una relazione illustrativa delle opere di cui al comma 7 e del relativo preventivo di spesa.
9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 6.1.2.5057 e del capitolo 5319 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
10. All'articolo 7 della
a) al comma 130 le parole «per la valorizzazione dell'area denominata ex Polveriera attraverso la realizzazione di un'area attrezzata idonea anche a ospitare grandi eventi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'ampliamento e la ristrutturazione della scuola media comunale»;
b) al comma 131 le parole «Direzione centrale attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Direzione centrale istruzione, formazione e cultura».
11. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 7, comma 130, della
12. [Ai fini della programmazione degli stanziamenti complessivamente previsti dal bilancio annuale della Regione per il finanziamento degli interventi di formazione professionale e di quelli correlati alle politiche del lavoro cofinanziati dai fondi strutturali comunitari, la Giunta regionale approva, di norma entro trenta giorni dall'entrata in vigore del bilancio medesimo, il piano generale di impiego dei mezzi finanziari disponibili per l'esercizio in corso, comprendente le risorse di fonte propria della Regione e quelle derivanti da assegnazioni vincolate di fonte statale ed europea] [85].
13. [Il piano è predisposto di concerto tra la Direzione centrale istruzione, formazione e cultura e la Direzione centrale lavoro, università e ricerca, sentita la Commissione regionale per la formazione professionale] [86].
14. [Il piano, in particolare:
a) definisce l'articolazione generale delle risorse complessivamente disponibili tra le azioni previste nei grandi comparti della prima formazione, della formazione superiore e della formazione continua;
b) individua i programmi specifici di operazioni formative da realizzare all'interno di ciascun comparto, la corrispondente dotazione di risorse e il calendario di massima previsto per l'avvio di ciascun programma;
c) indica le modalità generali per la attuazione dei programmi medesimi, specificando in tale ambito eventuali indirizzi particolari per la formulazione degli avvisi rivolti ai soggetti attuatori delle operazioni formative] [87].
15. [Gli oneri derivanti dal comma 12, fanno carico all'unità di bilancio 6.2.1.5062 e ai capitoli 5807, 5818 e 5922 e all'unità di bilancio 6.2.1.5063 e al capitolo 5960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio annuale per l'anno 2010] [88].
16. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a quindici anni, nella misura massima prevista dal comma 19, per la realizzazione delle opere di completamento della ristrutturazione, compreso l'acquisto di arredi e attrezzature, dell'immobile ex Renati di Udine, nonchè per la messa in sicurezza dell'immobile ex Stella Mattutina di via Nizza e la sistemazione dell'area ex Locchi di via Margotti.
17. In caso di stipulazione di mutuo per l'intervento, il contributo è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.
18. La domanda di contributo previsto dal comma 16 è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
19. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzato un limite d'impegno quindicennale di 120.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere complessivo di 360.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.3.2.1126 e del capitolo 3305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2013 al 2024 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
20. Nel caso previsto dal comma 17 l'amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento di cui al comma 16 .
21. Gli eventuali oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 20 e 26 fanno carico all'unità di bilancio 10.5.2.1177 e al capitolo 1546 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
22. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ERDISU di Udine contributi pluriennali costanti per un periodo non superiore a venti anni, nella misura massima prevista dal comma 25, per la realizzazione delle opere integrative all'intervento di costruzione della nuova Casa dello Studente nel Polo universitario dei Rizzi in Udine, compreso l'acquisto di arredi e attrezzature e l'acquisto di un'area limitrofa alla costruenda Casa dello Studente.
23. In caso di stipulazione del mutuo per l'intervento, il contributo è destinato alla copertura o alla riduzione degli oneri di ammortamento, in linea capitale e interessi.
24. La domanda di contributo prevista dal comma 22 è presentata alla Direzione centrale lavoro, università e ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
25. Per le finalità di cui al comma 22 è autorizzato un limite d'impegno ventennale di 107.000 euro annui a decorrere dall'anno 2010, con l'onere complessivo di 321.000 euro per le annualità autorizzate per gli anni dal 2010 al 2012 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010. L'onere relativo alle annualità previste per gli anni dal 2013 al 2029 fa carico alle corrispondenti unità di bilancio e ai corrispondenti capitoli per gli anni medesimi.
26. Nel caso previsto dal comma 23, l'amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzia fideiussoria in relazione al mutuo assistito dal finanziamento di cui al comma 23 .
27. L'amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2010 un contributo straordinario di 100.000 euro a favore del consorzio per l'Area di ricerca di Trieste per le attività di partecipazione alla manifestazione fieristica Domus persona.
28. Per le finalità di cui al comma 27 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 6.5.1.1130 e del capitolo 5603 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010 - 2012 e del bilancio per l'anno 2010.
29. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella G.
Art. 8. (Finalità 7 - Sanità pubblica)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a cofinanziare con risorse proprie la costruzione del nuovo polo ospedaliero di Pordenone, la ristrutturazione e ampliamento dell'Ospedale di Cattinara e la realizzazione della nuova sede dell'Ospedale infantile Burlo Garofolo, attuati nell'ambito del programma degli investimenti nel Servizio sanitario regionale finanziato con i fondi di cui all'articolo 20 della
2. Ad avvenuto completamento degli interventi di cui al comma 1, i beni immobili appartenenti alle aziende e istituti del Servizio sanitario regionale interessati dagli interventi e resisi disponibili a seguito del completo trasferimento delle funzioni ospedaliere nelle nuove strutture, verranno trasferiti alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia [90].
3. Il patrimonio immobiliare acquisito dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia a seguito del trasferimento di cui al comma 2 sarà valorizzato per ridurre l'indebitamento regionale derivante dal finanziamento di cui al comma 1 [91].
4. Le modalità di finanziamento degli interventi di cui al comma 1 nonchè le modalità e i valori relativi al trasferimento dei beni di cui al comma 2 saranno oggetto di apposito accordo di programma [92].
4 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a predisporre un piano economico-finanziario per la copertura degli investimenti di cui al comma 1, da attivare qualora il fondo nazionale di cui all'articolo 20 della
4 ter. Il piano economico-finanziario di cui al comma 4 bis può contemplare operazioni di dismissione e valorizzazione di beni immobili appartenenti al patrimonio indisponibile e disponibile della Regione e degli enti del Servizio sanitario regionale, anche con utilizzo a fini economici dei medesimi da parte dei soggetti realizzatori delle opere ovvero di soggetti terzi. Il piano economico-finanziario può avvalersi altresì degli strumenti e delle procedure di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 13 della
4 quater. L'Amministrazione regionale è autorizzata a eseguire le perizie e le stime immobiliari necessarie alla predisposizione del piano economico-finanziario di cui al comma 4 bis, nonchè le indagini di mercato e gli studi urbanistici necessari a valutare le opportunità per gli operatori economici derivanti dalle operazioni di cui al comma 4 ter [95].
[5. Per le finalità previste dal comma 1, relativamente al riordino della rete ospedaliera triestina, è autorizzata la spesa complessiva di 55.900.000 euro, suddivisa in ragione di 8.130.000 euro per l'anno 2010, di 22 milioni di euro per l'anno 2011 e di 25.770.000 euro per l'anno 2012, a carico dell'unità di bilancio 7.1.2.1135 e del capitolo 4564 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.] [96]
[6. In relazione alle anticipazioni di cui al comma 1, sono previste le entrate di cui all'articolo 1, tabella A per complessivi 37.500.000 euro, suddivisi in ragione di 18 milioni di euro per l'anno 2011 e 19.500.000 euro per l'anno 2012, a valere sull'unità di bilancio 4.5.276 e sul capitolo 4564 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.] [97]
7. [I trattamenti economici annui dei direttori generali, sanitari e amministrativi degli enti del Servizio sanitario regionale, nonchè delle figure a essi equiparate ai sensi della normativa vigente, in attuazione dell'articolo 61, comma 14, del
8. [La riduzione di cui al comma 7 è disposta nella misura del 20 per cento in meno di quanto indicato nella
9. Dopo il comma 122 dell'articolo 3 della
«122 bis. Gli immobili di cui al comma 122 possono essere trasferiti, anche a titolo non oneroso e previo assenso dei Comuni originariamente proprietari, anche a consorzi di enti pubblici cui partecipi il Comune medesimo, fermo restando il vincolo di destinazione pubblica di cui alla medesima disposizione.».
10. Il titolo della
11. Al primo comma dell'articolo 1 della
12. Al secondo comma dell'articolo 5 della
13. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 della
14. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella H.
Art. 9. (Finalità 8 - Protezione sociale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione «Bambini e Autismo» - ONLUS, con sede in Pordenone, un contributo annuo per la copertura dei costi inerenti alle attività istituzionali.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali. Con il decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 2.250.000 euro, suddivisa in ragione di 750.000 euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 8401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Piccolo Cotolengo di Don Orione di S. Maria la Longa un contributo straordinario di 135.000 euro a sostegno del processo di riconversione dell'Istituto per disabili in struttura residenziale per anziani non autosufficienti, definito con apposito accordo di programma.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 135.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.1.1.1138 e del capitolo 8403 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
6. L'articolo 21 della
«Art. 21
(Modalità di finanziamento delle Province)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province contributi per sostenere gli oneri connessi all'attuazione delle iniziative finalizzate alla sperimentazione di modelli organizzativi innovativi di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Per l'ottenimento dei contributi le Province presentano alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali un programma triennale di iniziative sperimentali e innovative, finalizzate a favorire e promuovere la tutela, l'integrazione sociale, l'autonomia, l'autodeterminazione e le pari opportunità delle persone disabili, in tutti i campi della vita sociale.
3. Con regolamento sono stabiliti le modalità di presentazione delle domande, i criteri di ammissione e le modalità di finanziamento dei programmi di cui al comma 2.».
7. Con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 13, comma 5, della
8. In caso di incremento della retta giornaliera, gli enti gestori delle strutture residenziali per anziani devono allegare alla comunicazione di cui all'articolo 31, comma 5, della
9. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 7 fanno carico all'unità di bilancio 8.1.1.3340 e al capitolo 4499 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alla Cooperativa sociale ONLUS Hattiva di Tavagnacco un finanziamento di 150.000 euro per la realizzazione delle opere di completamento della nuova struttura socio assistenziale adibita a sede istituzionale, lavorativa e centro diurno, nonchè per il sostegno del progetto piante officinali avviato in Alto Friuli [101].
11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposti con l'osservanza delle procedure previste dalla
12. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 4667 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pontebba un finanziamento di 100.000 euro come quota di compartecipazione per la realizzazione del nuovo poliambulatorio socio sanitario di riferimento comprensoriale.
14. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 13 è presentata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata del progetto preliminare, della relazione illustrativa e del relativo quadro economico di spesa. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposti con l'osservanza delle procedure previste dalla
15. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.1.2.1138 e del capitolo 4668 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
16. Al comma 18 dell'articolo 10 della
17. Il comma 19 dell'articolo 10 della
«19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18 è presentata alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da eseguire e della spesa da sostenere, redatta da un tecnico abilitato. La concessione e l'erogazione del contributo sono disposti con l'osservanza delle procedure previste dalla
18. I termini per presentare la domanda di attribuzione degli assegni una tantum, previsti dall'articolo 8 bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute tra l'1 gennaio 2007 e la data di entrata in vigore della
19. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 18 fanno carico all'unità di bilancio 8.2.1.1140 e al capitolo 4534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
20. [L'articolo 9 della
«Art. 9
(Sostegno della funzione educativa)
1. La Regione riconosce e valorizza la funzione educativa di cura della famiglia. Al fine di assicurare continuità alla stessa individua anche specifiche modalità di sostegno qualora i genitori o il genitore di un figlio minore subiscano una riduzione del proprio reddito al di sotto di un limite predeterminato in conseguenza del verificarsi di una delle seguenti situazioni:
a) modificazione della situazione lavorativa di entrambi i genitori o dell'unico genitore percettore di reddito;
b) decesso dell'unico genitore percettore di reddito;
c) inabilità sopravvenuta al lavoro di lavoratore autonomo, unico titolare di reddito nell'ambito del nucleo familiare.
2. Le previsioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di adozioni di minori o di affidamento preadottivo.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono fissati i limiti di reddito al di sotto dei quali è attivabile il beneficio, la sua durata entro il limite massimo di ventiquattro mesi, nonchè i criteri e le modalità per la gestione degli interventi regionali per il tramite dei Comuni.»] [102].
21. [Per le finalità previste dall'articolo 9 della
22. [Dopo l'articolo 9 bis della
«Art. 9 ter. (Sostegno alle famiglie numerose)
1. Al fine di assicurare uno speciale supporto alle famiglie numerose, la Regione interviene a sostegno delle famiglie con un numero di figli pari o superiore a quattro.
2. L'intervento di cui al comma 1 è finanziato da risorse statali e dalla corrispondente quota di cofinanziamento regionale ovvero da risorse regionali e può consistere in erogazioni dirette di benefici economici per l'acquisizione di beni e la fruizione di servizi significativi nella vita familiare o in iniziative sperimentali di abbattimento dei costi dei predetti beni e servizi.
3. I benefici e le iniziative sperimentali di cui al comma 2 possono essere attivati anche per il tramite dei Comuni.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinati i criteri e le modalità cui attenersi per la concessione dei benefici e l'attivazione delle iniziative sperimentali ed è individuata la tipologia dei beni e dei servizi di cui al comma 2.»] [104].
23. [Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9 ter della
24. [Al comma 5 dell'articolo 10 della
25. [Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, comma 5, della
26. [Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della
«3 bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale è autorizzata a svolgere un'azione promozionale nel territorio, direttamente ovvero tramite il soggetto di cui all'articolo 23 bis, comma 1 bis.»] [108].
27. [Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 3 bis dell'articolo 18 della
28. [Al comma 1 dell'articolo 23 bis della
29. [Al comma 1 ter dell'articolo 23 bis della
30. [Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 23 bis, comma 1, della
31. I commi 3 e 4 dell'articolo 3 della
«3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consultorio familiare di ispirazione cristiana ONLUS di Trieste, al Consultorio familiare Noncello ONLUS di Pordenone e al Consultorio familiare Friuli ONLUS di Udine, sovvenzioni annuali per l'attuazione delle attività nella misura fissata dalla legge finanziaria regionale, da ripartirsi in parti uguali tra i beneficiari.
4. Per l'ottenimento delle sovvenzioni, le istituzioni di cui al comma 3 presentano domanda per ciascun anno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria regionale, alla Presidenza della Regione - Servizio politiche per la famiglia, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa. Con il decreto di concessione la sovvenzione è erogata in via anticipata e sono fissate le modalità di rendicontazione.».
32. Per le finalità previste dal comma 3 dell'articolo 3 della
33. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 15 della
«2 ter. Qualora, all'esito della rendicontazione del Fondo da parte degli enti gestori del servizio sociale dei Comuni, l'importo dei benefici erogati risulti eccedente rispetto alle risorse trasferite, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire il conguaglio spettante anche a valere sul Fondo destinato all'anno scolastico successivo.».
34. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 ter dell'articolo 15 della
35. Dopo l'articolo 27 della
«Art. 27 bis. (Supporto all'attuazione della legge)
1. Al fine di dare attuazione agli interventi previsti dalla presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi, in tutto o in parte, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana»- Area Welfare di Comunità a supporto delle attività di programmazione, progettazione e gestione degli interventi di competenza regionale.
2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le attività per cui l'Amministrazione regionale intende avvalersi del soggetto di cui al comma 1 e le modalità con cui finanzia gli oneri da questo sostenuti.».
36. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 27 bis della
37. Dopo il comma 1.1 dell'articolo 12 della
«1.2. Il comma 1.1 non si applica a coloro che, alla data di entrata in vigore della
38. Gli interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano apposita domanda volta a ottenere il contributo di cui al comma 37 .
39. Il comma 1 dell'articolo 22 della
«1. Nei limiti delle risorse di cui al comma 5 e nei soli casi di fine lavoro, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere una somma, liquidata in un'unica soluzione, di entità non superiore al 30 per cento del reddito percepito nell'anno precedente, ai collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del
40. Al comma 4 dell'articolo 22 della
41. Al comma 5 dell'articolo 22 della
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni pubbliche il finanziamento per le domande di contributo per progetti che prevedono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 24 della
43. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 42 fanno carico all'unità di bilancio 8.5.1.1146 e al capitolo 4681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
44. Le Amministrazioni pubbliche che presentano progetti ai sensi dell'articolo 24 della
45. Al comma 66 dell'articolo 10 della
46. L'articolo 63 della
«Art. 63 (Tirocini formativi)
1. La Regione, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro, promuove e incentiva i tirocini formativi e di orientamento presso i datori di lavoro pubblici e privati.
2. La Regione disciplina con regolamento i tirocini formativi e di orientamento nel rispetto dei livelli essenziali fissati dalla normativa nazionale.
3. La Regione disciplina, in particolare, i tirocini estivi di orientamento e ne promuove la realizzazione, anche attraverso l'erogazione di borse di studio.».
47. Per le finalità previste dall'articolo 63 della
48. La Regione sostiene l'inserimento lavorativo anche a tempo determinato di persone disoccupate prive di ammortizzatori sociali tramite iniziative di lavoro di pubblica utilità prestato a favore di Amministrazioni pubbliche.
49. Con regolamento sono determinati i requisiti delle iniziative di lavoro di pubblica utilità nonchè i criteri e le modalità di sostegno delle medesime.
50. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 2.400.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 9860 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
51. Il comma 1 dell'articolo 4 della
«1. Hanno diritto ad accedere agli interventi e ai servizi del sistema integrato tutti i cittadini comunitari residenti in regione da almeno trentasei mesi.».
52. Il comma 2 dell'articolo 4 della
53. Il comma 3 dell'articolo 4 della
«3. Tutte le persone comunque presenti sul territorio regionale hanno diritto agli interventi di assistenza previsti dalla normativa statale e comunitaria vigente.».
54. Il comma 4 dell'articolo 4 della
«4. Gli interventi e i servizi di cui al comma 1 sono garantiti dal Comune di residenza. Per l'assistenza ai cittadini italiani temporaneamente presenti spetta il diritto di rivalsa nei confronti del Comune di residenza.».
55. Dopo il comma 5 dell'articolo 4 della
«5 bis. Il limite temporale di cui al comma 1 non opera per i benefici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), lettera c) relativamente al sostegno dei minori, lettere e), f) e h).».
56. Al comma 9 dell'articolo 9 della
57. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, comma 9, della
58. Il comma 83 dell'articolo 10 della
«83. Le risorse disponibili sono ripartite tra i soggetti aventi titolo in misura proporzionale al costo dei progetti. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.».
59. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 83 dell'articolo 10 della
60. Al comma 75 dell'articolo 10 della
61. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 10, comma 75, della
62. In sede di prima applicazione del riparto annuale 2009 degli interventi di rilevanza sociale, previsto dall'articolo 15 della
63. Le funzioni in materia di invalidi civili di cui al
64. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella I.
Art. 10. (Sussidiarietà e devoluzione)
1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della
b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 146, della
c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'articolo 30, comma 10, della
d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta erariale sui consumi d'energia elettrica di cui all'articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della
e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella Regione di cui all'articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della
f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'articolo 1 della
2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo.
3. In considerazione della sfavorevole congiuntura economica, l'eventuale conguaglio negativo conseguente all'accertamento definitivo, disposto con legge di assestamento del bilancio 2010, delle quote di compartecipazione 2009 ai tributi riscossi nel territorio regionale, non è recuperato dalle risorse assegnate agli enti locali.
4. Per l'anno 2010 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 450.646.153,85 euro.
5. Le assegnazioni di cui al comma 4 sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 6, 7, 11, 14, 17 per la quota di 800.000 euro, 20, 23, 25, 26, 35 e 54, per 500.000 euro per il Consorzio comunità collinare, autorizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 67, della
6. Alle Province è attribuito un fondo di 43.734.063 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province, per l'anno 2009 ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della
7. Le assegnazioni sono attribuite ai Comuni:
a) per 340.971.625 euro, quale trasferimento ordinario suddiviso nelle seguenti quote, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della
1) per 221.631.556,25 euro, a titolo di quota di fiscalità legata al territorio, da assegnare in misura proporzionale all'incidenza della media del gettito IRPEF di ciascun Comune, relativo all'ultimo triennio disponibile alla data di entrata in vigore della presente legge, sul totale del gettito medio d'imposta del triennio di tutti i Comuni della regione;
2) per 119.340.068,75 euro, a titolo di quota compensativa, da assegnare sulla base dei criteri di riparto definiti con regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2006, n. 194 (Definizione dei criteri di riparto, a favore dei Comuni, dei trasferimenti ordinari, riferiti alla quota di compensazione di cui all'articolo 4, comma 6, lettera a), numero 2), della
b) per 450.000 euro, a favore dei Comuni che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, da assegnare in unica soluzione entro il mese di agosto 2010, in misura pari agli oneri pagati nel 2009 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato, al netto della quota di perequazione a carico della Regione; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2009 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2009, al netto della quota di perequazione a carico della Regione, deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il 31 marzo 2010;
c) per 800.000 euro, a favore dei Comuni turistici di Grado, Lignano Sabbiadoro, Duino Aurisina e dei Comuni con poli sciistici di Aviano, Chiusaforte, Forni di Sopra, Ravascletto e Tarvisio, da ripartire per il 25 per cento in misura proporzionale al numero di presenze turistiche pro capite annuale di ciascun comune sul totale delle presenze pro capite dei comuni considerati e, per il restante 75 per cento, in misura proporzionale al totale annuale delle presenze turistiche di ciascun comune sul totale delle presenze dei comuni considerati; i dati delle presenze sono riferiti all'anno 2007; il riparto è disposto in unica soluzione entro il 31 agosto 2010.
8. Per i Comuni ai quali, nel riparto previsto dal comma 7, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione inferiore al 96 per cento di quanto loro assegnato quale trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della
9. Per i Comuni ai quali, nel riparto previsto dal comma 7, lettera a), spetta complessivamente un'assegnazione superiore al trasferimento ordinario 2005 ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera a), della
10. In caso di insufficienza delle risorse disponibili, il trasferimento ordinario spettante a ciascun Comune, con l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 8 e 9, è ridotto in misura proporzionale. La quota eventualmente residuata dopo il riparto dei trasferimenti ordinari previsti dal comma 7, lettera a), numeri 1) e 2), dopo l'applicazione dei correttivi di cui ai commi 8 e 9 unitamente alla quota eventualmente residuata dopo il riparto dei fondi previsto dal comma 7, lettera b), e dal comma 14, è ripartita entro il 31 ottobre 2010 e in unica soluzione, in misura proporzionale alle assegnazioni a ciascuno spettanti ai sensi del comma 7, lettera a) [114]:
a) per il 70 per cento delle risorse disponibili a favore di tutti i Comuni;
b) per il 30 per cento delle risorse disponibili a favore dei soli Comuni virtuosi che hanno approvato il rendiconto di gestione entro il termine previsto per legge.
11. Alle Comunità montane è attribuito un fondo di 7.079.374,85 euro, quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane, per l'anno 2009, ai sensi dell'articolo 11, comma 10, della
12. L'assegnazione prevista dal comma 6 è erogata in tre rate con le seguenti modalità e tempistica, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonchè compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata pari al 30 per cento dello spettante è erogata entro il 31 marzo 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio provinciale per l'anno 2010; la seconda rata, pari al 35 per cento dello spettante, entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2010; la terza, pari al 35 per cento dello spettante, entro il 15 novembre 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
13. L'assegnazione prevista dal comma 7, lettera a), è assegnata con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti dalla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonchè compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale:
a) per i Comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti in due rate; la prima rata, pari al 70 per cento dello spettante, è assegnata entro il 31 marzo 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2010; la seconda rata, pari al 30 per cento dello spettante, è assegnata dopo l'approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2010 ed entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
b) per i Comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti in tre rate; la prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 marzo 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione del bilancio comunale per l'anno 2010; la seconda rata, pari al 35 per cento dello spettante, è assegnata entro trenta giorni dalla data di approvazione della legge regionale di assestamento del bilancio per l'anno 2010; la terza, pari al 35 per cento dello spettante, è assegnata entro il 15 novembre 2010 ed è subordinata all'avvenuta approvazione della deliberazione consiliare di salvaguardia degli equilibri di bilancio.
14. Alle Province, ai Comuni, alle unioni di comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 670.000 euro per il concorso negli oneri relativi alla concessione ai dipendenti di aspettativa sindacale retribuita da assegnare in unica soluzione entro il 31 agosto 2010:
a) in via prioritaria per la copertura degli oneri sostenuti nel 2009 relativamente alla parte non già finanziata con l'assegnazione di cui all'articolo 11, comma 13, della
b) in via residuale e in via anticipata, dopo il riparto di cui alla lettera a), per la copertura degli oneri che gli enti sostengono nell'anno 2010, in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2010, dichiarati dagli enti predetti con la modalità di cui al comma 15; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
15. Per le finalità previste dal comma 14 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, entro il 31 marzo 2010:
a) apposita domanda indicante per l'anno 2010 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per l'anno 2010;
b) una dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2009 per il personale in aspettativa sindacale retribuita, al netto della quota di perequazione a carico della Regione per il medesimo anno 2009 e dispongono la restituzione della quota eventualmente ricevuta, risultata eccedente rispetto agli oneri effettivi.
16. Per le finalità previste dai commi 6, 7, 11 e 14 è autorizzata la spesa di 393.705.062,85 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1735 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 2010 un fondo di 1 milione di euro, a favore dei Comuni per la compensazione a favore di particolari situazioni. La Giunta regionale individua con deliberazione, entro e non oltre il 30 settembre 2010, eventualmente sulla base delle segnalazioni formulate dai Comuni, le situazioni da finanziare, le risorse da assegnare e le modalità di erogazione; per le fattispecie di situazioni particolari individuate in modo generale, la Giunta definisce anche i criteri di riparto, previo parere del Consiglio delle autonomie locali; l'assegnazione non è soggetta a rendicontazione salvo che la Giunta preveda diversamente con riferimento a singole fattispecie.
18. Tra le situazioni particolari di cui al comma 17 rientra il Comune di Rigolato, per la compensazione della revoca del finanziamento obiettivo 2 concernente interventi di albergo diffuso per un importo pari a 80.000 euro.
19. Per le finalità previste dai commi 17 e 18 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare alle Province, per l'anno 2010, un'assegnazione straordinaria di 1 milione di euro per il finanziamento del minor gettito dell'imposta provinciale di trascrizione accertato nel 2009 rispetto al 2008, da ripartire in misura proporzionale al minor gettito accertato.
21. Le Province, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presentano domanda alla Direzione centrale pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, sede di Udine, specificando l'ammontare complessivo del minor gettito di cui al comma 20 .
22. Per le finalità di cui al comma 20, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, entro il 15 novembre 2010, ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle unioni di Comuni, alla Comunità collinare del Friuli e al Comune risultante da fusione, per l'anno 2010, un fondo di 12.500.000 euro, per l'esercizio coordinato di funzioni e per la gestione associata di servizi tra enti locali e per il finanziamento dei Comuni risultanti da fusione, da assegnare secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della
24. Per le finalità previste dal comma 23, è autorizzata la spesa di 12.500.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
25. Alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato un fondo di 15.921.508 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da assegnare, in unica soluzione entro il 30 giugno 2010 e, compatibilmente con il rispetto dei vincoli imposti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonchè compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, in misura pari alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell'anno 2009, ai sensi dell'articolo 11, comma 19, della
26. Alle Province, ai Comuni, alle unioni di comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato, entro il 30 settembre 2010, un fondo di 20.989.583 euro a titolo di definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da ripartirsi secondo criteri e modalità definite con regolamento.
27. Ai soli fini dell'assegnazione del saldo 2009 delle risorse spettanti per il definitivo concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da ripartire ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1398 del 18 giugno 2009, il personale trasferito nelle piante organiche aggiuntive istituite dall'1 gennaio 2009 presso l'ente delegato, ai sensi dell'articolo 19 della
a) da parte dei Comuni deleganti, apposita dichiarazione indicante il personale trasferito, la qualifica posseduta alla data del trasferimento;
b) da parte degli enti delegati, apposita dichiarazione indicante il personale inserito nella pianta organica aggiuntiva, la qualifica posseduta al 31 dicembre 2009, le mensilità lavorate nell'anno 2009, rapportate alla tipologia dell'orario di lavoro, e l'ente di provenienza.
28. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 25 e 26 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1154 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1641 per 15.921.508 euro e con riferimento al capitolo 1642 per 20.989.583 euro.
29. Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della
30. A valere sul fondo indicato al comma 29, una quota pari a 2.308.000 euro è finalizzata al finanziamento delle funzioni attribuite alle Province ai sensi dell'articolo 26, comma 3, della
31. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 29 fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1520 per 5.767.044,54 euro; all'unità di bilancio 9.1.2.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1522 per 6.244.600 euro.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla
a) per 7.604.982,80 euro in misura pari alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2008 e successivi, con deliberazione della Giunta regionale 28 settembre 2007, n. 2305 (Quantificazione risorse da devolvere alle Province in relazione al trasferimento del personale di cui all'articolo 74, comma 2, della
b) per 800.000 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle medesime Province ai sensi dell'articolo 11, comma 45, lettera b), della
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali, entro il 30 settembre 2010, per le risorse connesse al personale trasferito agli enti medesimi, ai sensi della
34. Gli oneri derivanti dall'applicazione, rispettivamente:
a) del comma 32, lettera a), e del comma 33, fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1540 per 8.286.348,53 euro;
b) del comma 32, lettera b), fanno carico all'unità di bilancio 9.1.1.1153 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010, con riferimento al capitolo 1657 per 800.000 euro.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Tolmezzo, in via anticipata e in unica soluzione, un fondo di 200.000 euro, quale contributo straordinario per le spese connesse alla gestione degli uffici giudiziari e del relativo servizio di sorveglianza. L'erogazione è disposta d'ufficio entro il 31 ottobre 2010 ed è rendicontata dal Comune beneficiario entro un anno dalla liquidazione ai sensi dell'articolo 42 della
36. Per le finalità di cui al comma 35 è autorizzata la spesa complessiva di 200.000 euro, per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1736 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
37. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Vajont, in via anticipata e in unica soluzione, un fondo di 50.000 euro, quale contributo straordinario per le spese di funzionamento. L'erogazione è disposta d'ufficio entro il 31 ottobre 2010 ed è rendicontata dal Comune beneficiario entro un anno dalla liquidazione ai sensi dell'articolo 42 della
38. Per le finalità di cui al comma 37, è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1737 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
39. La finalità prevista dall'accordo quadro approvato dalla Giunta regionale con
40. Il termine per presentare domanda per il contributo per l'abbattimento dei tassi d'interesse di cui all'articolo 1, commi da 90 a 92, della
41. Con riferimento alle somme erogate ai sensi del decreto del Presidente della Regione 23 aprile 2003 n. 0107/Pres. concernente criteri e modalità del riparto per il trasferimento ai Comuni del fondo per l'elaborazione di una strategia di rassicurazione della comunità civica, di cui all'articolo 3 della
42. Le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 17, 28 e 34 della
43. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), della
44. Per le finalità di cui al comma 43, è autorizzata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2010, a carico dell'unità di bilancio 11.3.2.1189 e del capitolo 1704 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
45. Alla federazione speleologica regionale maggiormente rappresentativa, cui è affidata la tenuta del Catasto regionale delle grotte ai sensi della
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il contributo nella misura massima di 10.000 euro ai Comuni che hanno presentato la domanda ai sensi dall'articolo 12, comma 47, della
47. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 46 fanno carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e al capitolo 1734 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
48. E' confermato il finanziamento nella misura di 21.280,35 euro di cui all'articolo 62 della
49. Al comma 90 dell'articolo 3 della
a) le parole «per il biennio 2008 e 2009» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2008 e 2010»;
b) le parole «A decorrere dall'anno 2010» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2011».
50. Dopo il comma 90 dell'articolo 3 della
«90 bis. Qualora l'importo annuo di 1.950.000 euro indicato al comma 90 risultasse insufficiente a garantire l'equilibrio fra spese e entrate, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare i fondi precedentemente impegnati e non erogati per le medesime finalità.».
51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a progettare e realizzare un sistema informatico finalizzato alla gestione complessiva della Motorizzazione Civile e in particolare dei dati relativi ai veicoli e alle abilitazioni alla guida, al fine di consentire alle Province della regione la gestione diretta delle funzioni trasferite, con obbligo di trasmissione dei dati medesimi secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 3, del
52. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 3 della
53. Al comma 81 dell'articolo 11 della
54. Per le finalità previste dall'articolo 11, comma 81, della
55. Per il finanziamento delle funzioni in materia di risparmio energetico conferite alle Province ai sensi della
56. Per le finalità di cui al comma 55 è autorizzata, per l'anno 2010, la spesa di 1 milione di euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.2.1159 e del capitolo 1522 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
57. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui all'annessa tabella J.
Art. 11. (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della regione e altre norme contabili)
1. Il comma 5 dell'articolo 12 della
«5. Ai fini di cui al comma 4, le Province e i Comuni concorrono per l'anno 2010 al rispetto degli obblighi comunitari e alla conseguente realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, con l'osservanza delle disposizioni previste dai commi da 5 a 27, relative al patto di stabilità interno. I Consigli dei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti deliberano l'eventuale esclusione dai vincoli del patto di stabilità entro la data prevista per l'approvazione del bilancio e comunque non oltre il 28 febbraio 2010. La scelta rimane vincolante per l'intero triennio ed è comunicata, entro quindici giorni, anche in via informatica, alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.».
2. Dopo il comma 10 dell'articolo 12 della
«10 bis. Per il solo anno 2010, ai fini del calcolo dell'equilibrio economico di cui al comma 8 è consentita la detrazione di spese correnti finanziate con avanzo di amministrazione non vincolato nella misura del 50 per cento.».
3. Il comma 12 dell'articolo 12 della
«12. Gli enti cui si applicano le regole del patto di stabilità sono tenuti a ridurre il rapporto tra il proprio debito residuo e il prodotto interno lordo nazionale, calcolato al 31 dicembre 2009 con le seguenti modalità:
a) per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, il rapporto deve essere ridotto nell'arco del triennio 2010-2012 rispetto a quello in essere al 31 dicembre 2009;
b) per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, la riduzione del rapporto nell'arco del triennio 2010-2012 è solo consigliata.».
4. Il comma 18 dell'articolo 12 della
«18. Gli stanziamenti sono iscritti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale degli enti locali, in coerenza con gli obiettivi posti dal patto di stabilità.».
5. Dopo il comma 23 dell'articolo 12 della
«23 bis. Eventuali modifiche o integrazioni alla deliberazione di cui al comma 23, vengono approvate annualmente dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di autonomie locali, entro il 31 gennaio di ogni anno.».
6. Il comma 25 bis dell'articolo 12 della
«25 bis. Le spese di personale connesse alle convenzioni e alle associazioni intercomunali di cui agli articoli 21 e 22 della
7. Dopo il comma 25 bis dell'articolo 12 della
«25 ter. Per il biennio 2010-2011 ai fini del monitoraggio della spesa di personale di cui al comma 25 gli enti inviano alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali le informazioni relative ai dati di previsione entro il 28 febbraio di ciascun anno e ai dati di consuntivo entro trenta giorni dall'approvazione del rendiconto di gestione e comunque non oltre il 31 luglio di ogni anno. Le informazioni sono prodotte mediante modello approvato dalla deliberazione della Giunta regionale, adottata ai sensi del comma 23 bis, nel quale sono evidenziati i dati riferiti all'andamento del rapporto con evidenza dei valori assoluti di spesa di personale e spesa corrente. Per l'anno 2009 i dati sono comunicati solo a consuntivo.».
8. Dopo il comma 26 dell'articolo 12 della
«26 bis. Per gli anni successivi, gli enti che presentano, nel triennio immediatamente precedente, una media del rapporto tra spesa di personale e spesa corrente superiore al 50 per cento, non possono procedere ad assunzioni a nessun titolo e con nessuna tipologia contrattuale.».
9. Al comma 27 dell'articolo 12 della
«3) alle quote obbligatorie delle categorie protette e all'utilizzo di lavoratori socialmente utili.».
10. Per l'anno 2010, il riferimento all'anno 2009 indicato al comma 28 dell'articolo 12 della
11. Dopo il comma 28 dell'articolo 12 della
«28 bis. Ai fini di quanto dispone l'articolo 28, per spesa di personale si intende intervento 1 del Titolo I della spesa corrente dalla quale vanno escluse le spese connesse:
a) nuove assunzioni per adeguamento degli standard organizzativi minimi previsti dalla normativa regionale in materia di ordinamento della polizia locale;
b) assunzioni di lavoratori appartenenti alle categorie protette per le sole quote obbligatorie e di lavoratori socialmente utili.».
12. Il comma 14 dell'articolo 12 della
13. In via di interpretazione autentica, nel disposto di cui all'articolo 12, comma 27, lettera b), punto 3), della
14. Dopo il comma 4 dell'articolo 44 della
«4 bis. Nel caso in cui la deliberazione di approvazione del bilancio di previsione non preveda l'immediata esecutività, enti locali sulla base del bilancio già deliberato possono effettuare per ciascun intervento, fino all'esecutività della deliberazione del bilancio di previsione, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
4 ter. Nel caso in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione scada in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, è automaticamente autorizzato l'esercizio provvisorio sino a tale termine e gli enti locali, con riferimento all'ultimo bilancio definitivamente approvato possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente a un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
4 quater. Ove non sia stato deliberato il bilancio di previsione entro il termine di legge, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, ove esistenti. La gestione provvisoria è limitata all'assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in generale, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.».
15. Dopo il comma 7 dell'articolo 44 della
«7 bis. La proposta di rendiconto di gestione è messa a disposizione dei componenti dell'organo consiliare prima dell'inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine, non inferiore a dieci giorni, stabilito dal regolamento di contabilità.».
16. [Gli accordi quadro ASTER stipulati tra Regione ed enti locali ai sensi dell'articolo 25 della
17. Il comma 5 dell'articolo 27 della
«5. Gli incentivi ordinari successivi alla prima annualità sono decurtati delle somme già concesse l'anno precedente laddove, sulla base dell'autocertificazione trasmessa all'ufficio competente in materia di autonomie locali entro il 31 gennaio di ogni anno, a firma del Presidente della forma associativa, non risulti comprovata l'effettiva gestione associata di funzioni e servizi o il raggiungimento, attestato dal responsabile dell'ufficio associato competente, dei risultati programmati. Il modello per l'autocertificazione dell'effettivo svolgimento in forma associata, strutturato per funzioni, è definito con il Piano di valorizzazione territoriale.».
18. In via transitoria, per l'anno 2010, l'autocertificazione attestante l'effettivo svolgimento in forma associata, nell'anno 2009, di funzioni e servizi tramite unione e associazione intercomunale e il raggiungimento dei risultati programmati è presentata entro trenta giorni dall'approvazione del Piano di valorizzazione territoriale di cui all'articolo 26 della
19. L'Amministrazione di Campolongo Tapogliano è autorizzata, per l'anno 2010, a sostenere i maggiori oneri per lavoro straordinario per i propri dipendenti, anche in deroga alle norme vigenti per il contenimento delle spese di personale, per ottemperare efficientemente ed efficacemente al primo impianto del nuovo Comune.
20. Al comma 1 dell'articolo 44 della
21. Per il solo anno 2010, l'avanzo di amministrazione accertato con il conto consuntivo dell'anno 2009 può essere utilizzato per spese correnti ripetitive in qualsiasi periodo dell'esercizio, in deroga a quanto previsto dall'articolo 187, comma 2, lettera c), del
22. Per il solo anno 2010, le quote di avanzo di amministrazione presunto derivante dall'esercizio immediatamente precedente ed applicate al bilancio di previsione 2010 per spese correnti ripetitive, ai sensi dell'articolo 3, comma 50, primo periodo, della
23. Al fine di consentire l'esercizio dell'attività di sportello unico da parte delle amministrazioni comunali nell'ambito di aggregazioni funzionali alla più ampia razionalizzazione organizzativa, economica e finanziaria, all'articolo 53 della
«3. Gli sportelli unici sono istituiti in forma singola o associata entro il 31 dicembre 2010.».
24. Le Comunità montane e le Province che svolgono, ai sensi dell'articolo 62, paragrafo 2, del
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare atti di impegno di spesa disposti a favore di enti pubblici o di Friuli Venezia Giulia Strade SpA, finalizzati alla realizzazione di opere di viabilità di interesse o competenza regionale, per opere diverse aventi carattere di priorità e urgenza ai fini del miglioramento della sicurezza stradale.
26. I soggetti di cui al comma 25 presentano all'Amministrazione regionale un dettagliato programma di interventi che individui le nuove opere e i tempi di realizzazione, corredato di un preventivo di spesa.
27. Con il decreto di conferma, da assumersi previa deliberazione della Giunta regionale di approvazione del programma di cui al comma 26, sono stabiliti i termini di ultimazione dei lavori e di rendicontazione.
Art. 12. (Finalità 10 - Affari istituzionali, economici e fiscali generali)
1. In relazione all'articolo 13 del
2. Con delibera della Giunta regionale è approvato il testo delle modifiche statutarie da sottoporre all'assemblea dei soci del Centro di cui al comma 1 .
3. Il comma 2 dell'articolo 5 della
4. Al comma 2 dell'articolo 24 della
5. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 (Misure per la razionalizzazione della spesa sanitaria) della
«2 bis. E' costituito, a decorrere dall'1 gennaio 2010, presso la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, un organismo collegiale ad acta composto dai componenti del collegio sindacale decaduto ai sensi del comma 2, con il compito di:
a) certificare il bilancio di esercizio 2009 dell'Agenzia regionale della sanità;
b) certificare i dati contabili previsionali e di chiusura della gestione liquidatoria di cui al comma 2;
c) curare gli adempimenti connessi con le funzioni di cui alle lettere a) e b).
2 ter. Ai componenti dell'organismo di cui al comma 2 bis viene corrisposto dall'Amministrazione regionale il compenso di cui all'articolo 3, comma 13, del
6. Per la finalità prevista dell'articolo 10, comma 2 bis, della
7. Al fine di consentire la migliore fruizione dei servizi offerti all'utenza nel territorio di Tolmezzo, nonchè di procedere alla razionalizzazione degli uffici, ai sensi dell'articolo 7, commi 35, 36, 37 e 38 della
8. Gli oneri di cui al comma 7 fanno carico all'unità di bilancio 10.3.2.1168 e ai capitoli 1494, 1496 e 1497 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012, e del bilancio per l'anno 2010.
9. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui all'allegata tabella K.
Art. 13. (Finalità 11 - Funzionamento della Regione)
1. Alla lettera a), dell'articolo 3, della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari), e successive modifiche, le parole «in ragione del numero di componenti di tale genere» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione del numero di prime dichiarazioni di appartenenza al gruppo effettuate dai componenti medesimi all'inizio della legislatura».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge con riferimento anche ai gruppi consiliari costituitisi dall'inizio della decima legislatura regionale.
3. All'articolo 4 della
a) al comma 1 la parola «diciotto» è sostituita dalla seguente: «ventuno»;
b) al comma 5 la parola «diciottesimo» è sostituita dalla seguente: «ventunesimo».
4. Al comma 3 dell'articolo 7 della
5. Al comma 1 dell'articolo 158 della
6. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 158, comma 1, della
a) UB 11.3.2.1180 - capitolo 1492;
b) UB 11.3.2.1189 - capitoli 180 e 182.
7. Sono apportate le seguenti modifiche alla
a) all'articolo 40, come modificato dall'articolo 1, comma 2, della
«1 bis. Il rapporto di impiego regionale si estingue, altresì, per il personale dirigente nel caso di risoluzione consensuale.»;
b) all'articolo 42, come modificato dall'articolo 8, comma 4, della
1. il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il dipendente regionale può, in via eccezionale, permanere in servizio, su domanda e previo parere favorevole dell'Amministrazione regionale, per un periodo massimo di un biennio oltre il limite di età previsto per il collocamento a riposo.»;
2. il comma 2 bis è abrogato;
c) dopo l'articolo 42 sono inseriti i seguenti:
«Art. 42 bis. (Cessazione dal servizio)
1. Nel caso di compimento, da parte del personale regionale, dell'anzianità massima contributiva di quaranta anni, l'Amministrazione regionale, fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di decorrenze dei trattamenti pensionistici, può risolvere il rapporto di lavoro, anche a tempo determinato, con un preavviso di tre mesi.
Art. 42 ter. (Risoluzione consensuale)
1. L'Amministrazione regionale o il personale regionale con qualifica di dirigente possono proporre all'altra parte la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, previa valutazione dei singoli casi, è autorizzata ad erogare un'indennità supplementare nell'ambito dell'effettiva capacità di spesa del proprio bilancio.
3. La misura dell'indennità può variare da un minimo di sei mensilità a un massimo di ventiquattro mensilità comprensive di tutti gli assegni fissi e continuativi.
4. L'indennità è determinata in un ammontare pari a:
a) un importo base fisso pari a sei mensilità, di tutti gli elementi fissi e continuativi della retribuzione in godimento alla data di cessazione dal servizio;
b) un importo variabile, pari a tre mensilità, moltiplicato per il numero di anni calcolati sino ad un massimo di sei, pari alla differenza tra sessantacinque e l'età anagrafica individuale, espressa in anni, posseduta alla data di cessazione del rapporto di lavoro, o, qualora inferiore, alla differenza tra quaranta e l'anzianità contributiva espressa in anni maturata al momento della cessazione del rapporto di lavoro.
5. La risoluzione consensuale non è praticabile qualora il dirigente abbia maturato quaranta anni di anzianità contributiva.
Art. 42 quater. (Procedura di risoluzione)
1. La Giunta regionale può disporre la risoluzione consensuale che viene recepita in apposito accordo tra l'Amministrazione regionale, nella persona di un dirigente all'uopo individuato, e il dirigente interessato.
2. L'accordo non è soggetto a revoca ed esplica i propri effetti dalla data della sottoscrizione.
3. Le parti non sono tenute all'osservanza dei termini di preavviso.
4. Le ferie residue maturate alla data di cessazione del rapporto o negli anni precedenti non sono monetizzabili.».
8. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 42 ter della
9. Ai fini di un contenimento, con efficacia immediata, della spesa, la disciplina di cui all'articolo 42 bis della
10. Al fine di favorire il ricambio generazionale e il contenimento della spesa, per gli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 il personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, di cui all'articolo 127 della
11. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento temporaneo pari al 50 per cento di quello in godimento al momento del collocamento nella nuova posizione, per competenze fisse e accessorie, a esclusione di quelle direttamente collegate alla prestazione lavorativa o spettanti una tantum. Il personale collocato in esonero dal servizio non può ricevere incarichi lavorativi retribuiti di alcun tipo presso le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale; in ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.
12. All'atto della cessazione dal servizio per raggiungimento dell'anzianità massima di servizio o per raggiunti limiti di età, il personale ha diritto al trattamento di quiescenza che sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio nonché al trattamento di fine servizio o di fine rapporto assicurato dall'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP). Al momento del collocamento nella posizione di esonero, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al proprio personale l'integrazione regionale della buonuscita, derivante dalla differenza tra quanto previsto dall'articolo 143 della
12 bis. Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale possono procedere all'eventuale reintegro del personale collocato in esonero dal servizio, unicamente nel rispetto del limite di cui all'articolo 13, comma 16, non costituendo le economie derivanti dal collocamento in esonero somme disponibili per l'espansione delle facoltà assunzionali [119].
13. Al fine di sopperire alla carente disponibilità di iscritti alla sezione regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Albo nazionale dei Segretari comunali e provinciali, nelle more dell'entrata in vigore della disciplina regionale di riforma dell'ordinamento dei Segretari comunali e provinciali, e comunque non oltre la scadenza del mandato amministrativo del sindaco, la reggenza delle sedi di segreteria fino a 10.000 abitanti, in caso di vacanza della sede e di assenza di segretari in posizione di disponibilità, può essere assicurata dal Vice Segretario. In assenza del Vice Segretario, il Sindaco può nominare Vice Segretario un dipendente in possesso del titolo di studio previsto per l'accesso alla qualifica di segretario comunale [120].
14. [Le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della
14 bis. [Nel caso di assunzioni di dirigenti a tempo indeterminato per la copertura di posti unici e non fungibili, previsti in dotazione organica, si prescinde dalla procedura di mobilità di cui al comma 14] [122].
15. [Qualora le procedure di cui al comma 14 abbiano esito negativo, le amministrazioni, prima di procedere alle assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nonchè a quelle con contratto di lavoro a tempo determinato, verificano, in attuazione del principio generale di sussidiarietà e ai fini di una spesa pubblica reversibile, la possibilità e la convenienza di ricorrere ad appalti di servizi o ad incarichi professionali] [123].
16. [In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 15, l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato e il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa può avvenire, per gli esercizi 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, nel limite di un contingente di personale la cui spesa annua onnicomprensiva non superi il 20 per cento di quella relativa alle cessazioni di personale a tempo indeterminato avvenute nel corso dell'esercizio precedente e non già riutilizzata nel corso dell'esercizio stesso; detto limite è derogabile [124]:
a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato:
1. [per le assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo] [125];
2. per i Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti;
3. per l'assunzione di personale tecnico della Protezione civile dell'Amministrazione regionale;
4. per l'assunzione di personale della Polizia locale, al solo fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale vigente in materia;
4 bis. Per l'assunzione di personale di qualifica dirigenziale, esclusivamente per la copertura di posti in dotazione organica, qualora il numero dei componenti la stessa sia inferiore a cinque [126].
4 ter. per l'assunzione di personale necessario al potenziamento dei servizi informatici e telematici [127].
b) per il contratto di lavoro a tempo determinato e, ove previsto, per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa:
01. per i comuni con popolazione fino ai 5.000 abitanti [128];
1. nel caso di lavoratori socialmente utili e per la realizzazione di cantieri di lavoro di cui all'articolo 9, commi da 127 a 137, della
2. nel caso di iniziative di lavoro di pubblica utilità di cui all'articolo 9, comma 48, della presente legge;
3. nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti esterni nell'ambito di progetti e programmi comunitari e di cooperazione ovvero coperti con risorse regionali al fine di conseguire gli obiettivi di impegno e di spesa della programmazione POR FESR 2007-2013 [130];
3 bis. nel caso di rapporti di lavoro coperti da finanziamenti concessi ai sensi della
3 ter. nel caso di assunzioni finanziate con fondi strutturali europei e volte all'attuazione di interventi cofinanziati con i fondi medesimi [132];
4. nel caso di personale utilizzato per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura ai sensi dell'articolo 17 del
5. nel caso di conferimento di incarichi dirigenziali;
5 bis. per l'assunzione di personale della Polizia locale al solo fine di garantire i requisiti minimi di omogeneità previsti dalla normativa regionale vigente in materia [134];
6. nel caso di personale di supporto agli organi politici;
7. per la sostituzione di personale assente con diritto alla conservazione del posto, qualora l'assenza sia prevista per almeno tre mesi, salvi i casi in cui la sostituzione è comunque obbligatoria [135];
7 bis. nel caso di incarichi conferiti ai componenti esterni del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici operante ai fini della
7 ter. nel caso di incarichi conferiti dal Corecom a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria per attività ed esigenze correlate all'esercizio di funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 13, della
16. 1 [In caso di esito negativo della verifica di cui al comma 15, i Comuni turistici di cui all'articolo 11, comma 6, lettera d), della
16 bis. [Con riferimento agli enti locali della Regione, sono previste le seguenti ulteriori fattispecie di deroga ai limiti di cui al comma 16:
a) per il contratto di lavoro a tempo indeterminato:
1) esigenze di copertura da parte dei comuni gestori di ambito socio-assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni;
1 bis) esigenze di funzionalità dei settori delle politiche del lavoro delle Province [139];
1 ter) nell'ipotesi di figure uniche e non fungibili, purchè l'ente si trovi in posizione di pieno rispetto dei parametri previsti dal patto di stabilità e delle disposizioni in merito al contenimento della spesa di cui all'articolo 12 della
1 quater) per l'assunzione del personale educativo e ausiliario dei servizi educativi, scolastici, di integrazione scolastica e ricreatori [141].
b) per il contratto di lavoro a tempo determinato e, ove previsto, per il ricorso alla collaborazione coordinata e continuativa:
1) attività finanziate totalmente o cofinanziate con fondi a destinazione vincolata;
2) esigenza di assicurare attività correlate all'esercizio di attività stagionale non utilmente fronteggiabile con altre modalità;
3) esigenza di fronteggiare stati di emergenza dichiarata o calamità naturale;
4) esigenze di copertura da parte dei comuni gestori di ambito socio - assistenziale di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni;
4 bis) nell'ipotesi di figure uniche e non fungibili, purchè l'ente si trovi in posizione di pieno rispetto dei parametri previsti dal patto di stabilità e delle disposizioni in merito al contenimento della spesa di cui all'articolo 12 della
16 ter. [Gli enti locali soci del Consorzio Universitario del Friuli sono autorizzati, a seguito dello scioglimento dello stesso, ad assumere il personale dipendente del Consorzio assunto mediante concorso pubblico, in servizio alla data di cessazione del Consorzio, in deroga ai commi 14 e 19 e in deroga al limite di cui al comma 16, nel rispetto delle norme regionali in materia di patto di stabilità e di contenimento della spesa del personale] [144].
17. [Negli anni 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 l'attivazione, la proroga o il rinnovo dei contratti di lavoro a tempo determinato, ad eccezione del conferimento di incarichi dirigenziali e del personale di supporto agli organi politici, e delle collaborazioni coordinate continuative, a eccezione dei rapporti di lavoro di cui ai numeri 3, 3 bis e 3 ter nonchè, limitatamente al personale utilizzato per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura, al numero 4 della lettera b) del comma 16, non possono prevedere un termine ultimo di scadenza superiore al 31 dicembre 2014. L'attivazione, la proroga o il rinnovo delle collaborazioni coordinate continuative per la progettazione ed esecuzione del 6° Censimento generale dell'agricoltura non possono comunque prevedere un termine ultimo di scadenza superiore a quello fissato dall'articolo 17, comma 4, del
17 bis. In via di interpretazione autentica le disposizioni di cui ai commi 14, 15, 16 e 17, primo periodo, non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo [146].
18. [Per le finalità di cui al comma 16, è facoltà delle singole amministrazioni riservare sino al 50 per cento delle risorse disponibili di cui al comma medesimo per processi di stabilizzazione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato. A tale fine trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 12, comma 19, della
19. [Per l'attivazione delle procedure di mobilità di cui al comma 14, le amministrazioni sono tenute ad indire un avviso di mobilità ad evidenza pubblica per il reperimento del personale necessario, indicando la categoria, il profilo professionale e la sede di destinazione, nonchè, ove necessario, le funzioni e le eventuali specifiche idoneità richieste per il posto da ricoprire. Il trasferimento del personale in applicazione del presente comma avviene previo nulla osta dell'amministrazione di appartenenza; la mancata concessione del nulla osta va ricondotta a puntuali ed eccezionali esigenze organizzative o di funzionalità dei servizi da esplicitare a livello motivazionale] [148].
19 bis. [Non trovano applicazione le previsioni normative di cui al comma 19 nel caso in cui l'applicazione della procedura di mobilità individuale avvenga, a richiesta dei lavoratori e con contestuale trasferimento reciproco, tra due enti facenti parte del Comparto unico regionale, cedente e accettante, previo consenso degli enti medesimi] [149].
20. Gli enti del Servizio sanitario della regione possono, per gli anni 2010 e 2011, e con riferimento al personale del ruolo sanitario e agli operatori socio sanitari del ruolo tecnico del Servizio sanitario regionale:
a) procedere a nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa annua onnicomprensiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente, elevata al 40 per cento qualora non sia presente personale interessato ai processi di stabilizzazione di cui alla lettera b);
b) procedere, mediante processi di stabilizzazione, a nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente a una spesa pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente.
21. Gli enti del Servizio sanitario della regione, al di fuori dei casi di cui al comma 20, non possono, per gli anni 2010 e 2011, ricoprire posti vacanti nelle piante organiche nè procedere a nuove assunzioni di personale con contratto di lavoro a tempo determinato nè ricorrere ad altre forme flessibili di utilizzo di personale. Il divieto non si applica:
a) alle procedure di assunzione di personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già perfezionate con la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro;
b) [alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo] [150].
21 bis. In via di interpretazione autentica i limiti di cui al comma 20 e il divieto di cui al comma 21 non si applicano alle assunzioni di categorie protette comprese nella quota d'obbligo [151].
22. I limiti di cui al comma 20 e il divieto di cui al comma 21 possono essere derogati per specifiche esigenze manifestate dagli enti del Servizio sanitario regionale previa autorizzazione del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali di cui all'articolo 10 della
22 bis. Le disposizioni di cui ai commi 20, 21, 21 bis e 22 cessano di avere applicazione, e devono intendersi contestualmente abrogate, a eccezione del periodo indicato al comma 22 ter, successivamente al rilascio del definitivo parere di conformità, da parte della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali, sugli atti aziendali degli enti del Servizio sanitario regionale a conclusione del processo di revisione degli atti aziendali medesimi in coerenza:
a) con i principi e criteri definiti con le deliberazioni della Giunta regionale n. 834, del 22 aprile 2005, e n. 902, del 12 maggio 2010;
b) con gli indirizzi e obiettivi del Piano sanitario e sociosanitario regionale, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 465, dell'11 marzo 2010;
c) con gli altri strumenti della pianificazione regionale [152].
22 ter. Anche successivamente alla definizione della revisione degli atti aziendali di cui al comma 22 bis, resta necessaria l'autorizzazione del Direttore centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali per la copertura dei posti dei responsabili di struttura complessa e di struttura semplice dipartimentale di tutti i ruoli, previo prioritario esperimento del processo di mobilità tra gli enti, ai sensi della disposizione del comma 22 ultimo periodo [153].
23. In relazione alle disposizioni di cui ai commi dal 14 al 22, le graduatorie di pubblici concorsi banditi dalle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e dagli enti del Servizio sanitario regionale, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate, alle relative scadenze, di due anni.
24. L'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale di cui all'articolo 128 della
25. A decorrere dall'1 marzo 2010 cessano gli organi e il direttore dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale. La struttura direzionale della Regione competente in materia di personale provvede alla liquidazione dell'Agenzia medesima secondo le modalità e i termini definiti dalla Giunta regionale.
26. Il personale in servizio alla data del 28 febbraio 2010 con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale è inquadrato, dall'1 marzo 2010, in Regione nella categoria e posizione economica rivestite con conservazione dello stato giuridico e del trattamento economico in godimento a eccezione dei trattamenti connessi all'esercizio di specifiche funzioni o incarichi.
27. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi da 24 a 26, fanno carico ai seguenti unità di bilancio e capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010:
a) UB 11.3.1.1185 - capitoli 3550, 3551, 3552, 3553, 3561 e 9670;
b) UB 11.3.1.1184 - capitolo 9650.
28. [E' istituita, a decorrere dall'1 marzo 2010, presso la struttura direzionale della Regione competente in materia di personale, la Delegazione trattante pubblica di comparto con funzioni di rappresentanza, a livello regionale, in sede di contrattazione collettiva delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale di cui all'articolo 127 della
29. [La Delegazione trattante pubblica di comparto è costituita da tre componenti e nominata con decreto del Presidente della Regione. I componenti sono designati, in ragione di una unità ciascuno, dalla Giunta regionale, dall'Associazione italiana comuni italiani (ANCI) e dall'Unione delle province italiane (UPI) del Friuli Venezia Giulia. Il componente designato dalla Giunta regionale svolge le funzioni di Presidente. I componenti della Delegazione restano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Il Presidente nomina un Vice Presidente, con funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento, tra gli altri componenti] [155].
30. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 29 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1185 e al capitolo 3510 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010] [156].
31. [I componenti sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione del lavoro o in materia di contratto di lavoro o in materia finanziaria. Le indennità e i gettoni di presenza dei componenti sono determinati dalla Giunta regionale. I componenti non possono essere scelti tra soggetti che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche pubbliche ovvero cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con i predetti organismi; in ogni caso, i componenti non possono essere scelti tra soggetti cui si applichino i contratti collettivi di comparto negoziati dalla Delegazione] [157].
32. [La Delegazione trattante pubblica di comparto opera nel rispetto delle direttive che la Giunta regionale adotta, d'intesa con l'Associazione italiana comuni italiani (ANCI), l'Unione delle province italiane (UPI) del Friuli Venezia Giulia e l'Unione Nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM) del Friuli Venezia Giulia, nell'ambito dei principi del pubblico impiego e degli indirizzi desumibili dagli accordi stipulati tra il Governo nazionale e le organizzazioni sindacali. La stipula del contratto collettivo è autorizzata dalla Giunta regionale, d'intesa con ANCI, UPI e UNCEM del Friuli Venezia Giulia] [158].
33. [La struttura direzionale di cui al comma 28 fornisce alla Delegazione trattante pubblica di comparto il proprio supporto al fine di consentire alla Delegazione stessa il pieno e corretto esercizio delle attività ad essa attribuite. La Delegazione svolge le proprie attribuzioni in posizione di autonomia e risponde unicamente ai datori di lavoro; può chiedere, altresì, tutte le informazioni necessarie all'espletamento della propria attività agli uffici competenti] [159].
34. [In conformità con il settore privato, i contratti collettivi di comparto e i contratti integrativi del personale delle amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, hanno durata triennale sia per la vigenza della disciplina giuridica, sia per quella economica] [160].
35. [In relazione al disposto di cui al comma 34, le risorse per gli incrementi retributivi per il rinnovo dei contratti collettivi di lavoro del comparto sono definite dalla Regione nel rispetto dei vincoli di bilancio, del patto di stabilità e di analoghi strumenti di contenimento della spesa, previa consultazione con le rappresentanze istituzionali del sistema delle autonomie e sono previste a carico dei bilanci degli enti del comparto] [161].
36. In relazione al disposto di cui al comma 34, l'indennità di vacanza contrattuale annua lorda riferita al rinnovo del Contratto collettivo regionale di lavoro per il triennio 2010-2012, è corrisposta, per il 2010, in misura corrispondente allo 0,50 per cento dello stipendio tabellare annuo lordo di ogni posizione economica.
37. A decorrere dall'1 marzo 2010 il riferimento, operato in leggi, regolamenti, atti o contratti, all'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (ARERAN) si intende riferito, per quanto compatibile, alla Delegazione trattante pubblica di comparto; a decorrere dalla medesima data sono abrogate in particolare le seguenti disposizioni:
a) l'articolo 128 della
b) i commi 4 e 5 dell'articolo 16 della
c) i commi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12-bis, 12-ter, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 dell'articolo 1 della
d) i commi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 5 della
e) l'articolo 10 della
f) l'articolo 15 della
g) gli articoli 13 e 14 della
38. All'articolo 20 della
«3 bis. Per la corresponsione delle somme finalizzate allo speciale compenso trova applicazione l'articolo 1, comma 208, della
39. Il comma 7 dell'articolo 2 della
40. In sede di contrattazione collettiva è definita una nuova disciplina delle mansioni di guida dei veicoli della Regione, anche mediante l'introduzione, nelle categorie, di un profilo professionale a esaurimento; sino alla definizione di detta disciplina, e comunque non oltre il 31 dicembre 2015, le mansioni continuano a essere svolte dal personale permanentemente addetto alle medesime, indipendentemente dalla categoria di appartenenza [163].
41. Ai rappresentanti regionali in seno al Comitato misto paritetico (CoMiPar) di cui alla
42. Gli eventuali oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui al comma 41 fanno carico all'unità di bilancio 11.3.1.1180 e al capitolo 9820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
43. [L'articolo 56 della
«Art. 56 (Verifica dei risultati e valutazione dei dirigenti)
1. L'attività dei dirigenti è soggetta a valutazione annuale ai fini dell'attribuzione degli incarichi e, secondo quanto previsto dai contratti di lavoro, della retribuzione di risultato.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale sono coadiuvati da un unico nucleo di valutazione.
3. Il nucleo di valutazione di cui al comma 2 ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
4. Il nucleo di valutazione è nominato con deliberazione della Giunta regionale, previa intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ed è composto da tre esperti esterni all'Amministrazione regionale, di cui uno con funzioni di Presidente. Il nucleo di valutazione rimane in carica cinque anni e l'incarico di componente del nucleo è rinnovabile. Il nucleo di valutazione cessa in ogni caso con la fine della legislatura. Al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, il nucleo di valutazione in carica continua a esercitare le sue funzioni fino alla nomina del nuovo nucleo.
5. Ai componenti del nucleo di valutazione spetta un'indennità annua da determinarsi con deliberazione della Giunta regionale, nonchè il rimborso delle spese secondo le disposizioni di cui alla
6. Il nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde della propria attività, rispettivamente alla Giunta regionale e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive attribuzioni. Il nucleo di valutazione ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere informazioni agli uffici.»] [164].
44. [I nuclei di valutazione nominati dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ai sensi delle norme previgenti rimangono in carica fino alla conclusione delle attività di valutazione dei dirigenti riferite all'anno 2009 e comunque fino alla nomina del nuovo nucleo. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con l'articolo 56 della
45. [Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 56 della
46. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della
47. Al fine di garantire la continuità operativa del «Fondo Speciale per l'Obiettivo 2 2000-2006» previsto dall'articolo 1 della
48. Al fine di garantire la continuità operativa del «Fondo Speciale per l'Obiettivo 2 1997-1999» previsto dall'articolo 14, comma 3, della
49. Gli adempimenti connessi con l'attuazione degli interventi di cui ai commi 47 e 48 sono demandati alla Direzione centrale attività produttive, servizio sostegno e promozione comparto produttivo industriale.
50. Per le finalità previste dal comma 47 è autorizzata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2010 al 2012, a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 116 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
51. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 117 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire un finanziamento straordinario all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), per la regolazione economica e finanziaria delle minusvalenze determinatesi nella contabilità economico-patrimoniale dell'Agenzia medesima, quale diretta conseguenza del trasferimento alla Regione dei beni in proprietà dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) - Osservatorio meteorologico regionale (OSMER) disposto, ai fini del rafforzamento del sistema regionale integrato di protezione civile, dall'articolo 14, comma 25, della
53. Il finanziamento di cui al comma 52 è commisurato al valore della componente negativa di reddito, conseguente alla dismissione dei beni acquisiti con risorse proprie di ARPA e iscritti nel registro cespiti ammortizzabili nonchè alla cessione dei beni gestiti a magazzino dall'OSMER, risultante dal rendiconto trimestrale di valutazione dell'andamento economico, finanziario e gestionale di ARPA riferito al 30 settembre 2009.
54. Il finanziamento di cui al comma 52, è concesso sulla base dei dati riportati, ai sensi del comma 8, nel rendiconto trimestrale approvato dal Direttore generale di ARPA ed è erogato sulla base delle minusvalenze registrate nel bilancio d'esercizio 2009 di ARPA approvato dalla Giunta regionale.
55. Per le finalità previste dal comma 52, è autorizzata la spesa di 290.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 2011 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010.
56. [L'Amministrazione regionale è autorizzata, per il tramite del Servizio fitosanitario e chimico dell'ERSA e degli ispettorati ripartimentali delle foreste a predisporre e attuare un progetto pilota per la lotta alle specie infestanti dannose per la salute e per l'ambiente] [167].
57. [Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2010 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 6800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010] [168].
58. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui all'allegata tabella L.
Art. 14. (Finalità 12 - Partite di giro; altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)
1. Le dichiarazioni relative ad aiuti di importanza minore «de minimis» previste dalle norme regionali di riduzione dell'aliquota dell'Irap sono presentate esclusivamente con modalità telematiche nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 38 del
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica con riferimento agli aiuti «de minimis» concessi nei seguenti periodi d'imposta:
a) 2009, per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare;
b) 2009/2010, per i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare.
3. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, con riferimento agli aiuti «de minimis» concessi nei periodi d'imposta successivi a quelli di cui al comma 2
4. Le modalità di inoltro e il contenuto della dichiarazione sono definiti dalla Direzione centrale programmazione, risorse economiche e finanziarie con provvedimento del Ragioniere generale.
5. Alla
a) al comma 1 dell'articolo 17, le parole «entro il 30 settembre 2010, a pena di decadenza, le istanze di rimborso relative alle riduzioni di prezzo praticate negli anni 2009 e precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2011, a pena di decadenza, le istanze di rimborso relative alle riduzioni di prezzo praticate anteriormente all'1 settembre 2010»;
b) al comma 1 dell'articolo 18, le parole «1 gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1 settembre 2010».
6. All'articolo 18 della
a) al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
«c bis) fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati;»;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7 bis. Il fondo di riserva per la realizzazione degli interventi relativi a residui annullati è utilizzato ai sensi dell'articolo 51 bis lettera c).».
7. Il termine per l'emanazione del nuovo regolamento di amministrazione del patrimonio e di contabilità degli enti di cui all'articolo 71, comma 2, della
8. All'allegato A della
9. Per favorire l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, l'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere all'espletamento di un'unica procedura di scelta del contraente per l'affidamento dei servizi di Tesoreria dell'Amministrazione medesima, degli enti del Servizio sanitario regionale, dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale degli enti e delle pubbliche Amministrazioni (ARERAN), degli enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario di Udine e di Trieste (ERDISU di Udine e di Trieste), del Consiglio regionale nonchè delle gestioni fuori bilancio costituite con legge della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
10. Per le finalità di cui al comma 9 gli enti e gli organismi ivi individuati sono autorizzati a delegare le funzioni e le attività di stazione appaltante all'Amministrazione regionale.
11. Dopo l'articolo 52 bis della
«Art. 52 ter. (Controllo a campione)
1. Il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti presentati dai funzionari delegati, all'infuori di quanto previsto nel comma 2, è esercitato a campione, secondo le previsioni contenute in un regolamento.
2. Il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti suppletivi, da presentarsi per le spese effettuate successivamente alla chiusura dell'esercizio con le somme riscosse con buono di prelevamento, è esercitato sempre.
3. Il numero dei rendiconti da controllare è pari al 30 per cento di quelli per i quali i funzionari delegati hanno l'obbligo di presentazione alle prescritte scadenze, previste nell'articolo 52, comma 2.
4. Il regolamento, di cui al comma 1:
a) individua i criteri per la scelta del campione, che privilegiano le situazioni di possibile criticità;
b) individua le modalità per la scelta del campione, da effettuare mediante procedura casuale;
c) disciplina le procedure per l'esercizio dell'attività di controllo;
d) disciplina la custodia dei rendiconti esclusi dal controllo.».
12. L'affidamento di incarichi di studio, ricerca o consulenza, di cui all'articolo 15, comma 15, della
13. I commi 9 e 10 dell'articolo 15 della
14. Al comma 11 dell'articolo 15 della
15. La somma complessiva di 589.414,26 euro non impegnata al 31 dicembre 2009 e corrispondente alle somme non utilizzate al 31 dicembre 2008 e trasferite all'anno 2009 ai sensi dell'articolo 66, comma 1, della
3.9.2.1072 |
9562/1 |
356.351,28 |
3.9.2.1072 |
9562/2 |
219.154,65 |
3.9.2.1072 |
9515/4 |
13.908,33 |
non è trasferita nella competenza dell'esercizio 2010 ai sensi del medesimo articolo 66, comma 1, della
16. La somma complessiva di 488.341,43 euro non impegnata al 31 dicembre 2009 sui seguenti unità di bilancio, capitolo e limite di impegno:
3.9.2.1072 |
9401 |
200.000,00 |
3.9.2.1072 |
9562/1 |
116.581,40 |
3.9.2.1072 |
9562/2 |
171.760,03 |
non è trasferita nella competenza dell'esercizio 2010 ai sensi del medesimo articolo 66, comma 1 della
17. Le quote di avanzo rinvenienti dall'applicazione dei commi 15 e 16, per complessivi 1.077.755,69 euro sono vincolate alla copertura delle seguenti autorizzazioni di spesa disposte con il comma 35 dell'articolo 4 - tabella D:
a) unità di bilancio 3.9.1.1072 - capitolo 9400, 200.000 euro per l'anno 2010;
b) unità di bilancio 3.9.2.1072 - capitolo 9621, 589.414,26 euro per l'anno 2010;
c) unità di bilancio 3.9.2.1072 - capitolo 9500, 288.341,43 euro per l'anno 2010.
18. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 65 della
19. All'articolo 14, comma 46, della
«f bis) Fondo regionale di garanzia per le PMI del settore agricolo.».
20. All'articolo 14, comma 61, della
21. All'articolo 15 della
a) al comma 8 le parole «organismi no profit quali» sono sostituite dalle seguenti: «associazioni prive di finalità di lucro,»;
b) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 10 individuando gli obiettivi specifici, le priorità di intervento, i criteri nonchè le procedure per la concessione dei contributi. La misura dei contributi di cui al comma 10 può essere pari al 100 per cento della spesa ammessa. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa delle attività e delle manifestazioni di cui al comma 10 e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Presidenza della Regione, Servizio attività ricreative e sportive, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Con il provvedimento di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione ed è altresì disposta l'erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo stesso.»;
c) il comma 13 è sostituito dal seguente:
«13. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 12, individuando gli obiettivi specifici, le priorità di intervento, i criteri nonchè le procedure per la concessione dei contributi La misura dei contributi di cui al comma 12 può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Presidenza della Regione, Servizio attività ricreative e sportive, entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 12 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della
d) il comma 15, è sostituito dal seguente:
«15. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 14 individuando gli obiettivi specifici, le priorità di intervento, i criteri nonchè le procedure per la concessione dei contributi. La misura dei contributi di cui al comma 14 può essere pari al 100 per cento della spesa ammessa. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa delle attività di cui al comma 14 e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Con il provvedimento di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione ed è altresì disposta l'erogazione in via anticipata del 70 per cento del contributo stesso.»;
e) il comma 16, è sostituito dal seguente: «16. Nel quadro degli obiettivi e delle finalità generali in materia sanitaria, sociale e socio sanitaria, sulla base del programma regionale di interventi di cui ai commi 8 e 9, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a enti e soggetti di cui al comma 8 contributi una tantum per interventi di ristrutturazione, completamento, adeguamento, arredamento e messa a norma di strutture, ove viene svolta l'attività istituzionale.»;
f) il comma 17, è sostituito dal seguente:
«17. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le direttive per la concessione dei contributi di cui al comma 16 individuando gli obiettivi specifici, le priorità di intervento, i criteri nonchè le procedure per la concessione dei contributi. La misura dei contributi di cui al comma 16 può essere pari al 100 per cento della spesa ammissibile. Le domande di concessione dei contributi, corredate di una relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo di spesa, sono presentate alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria e politiche sociali entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno. Per la concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al comma 16, si applicano le disposizioni di cui al capo XI della
22. [Al fine di consentire l'acquisizione di risorse finanziare da destinare alla realizzazione di opere e sistemi infrastrutturali relative alla mobilità di particolare rilevanza regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare, previa idonea valutazione, un piano di dismissione parziale e graduale della partecipazione detenuta indirettamente nel capitale sociale della Banca Mediocredito del Friuli Venezia Giulia SpA] [169].
23. [Con delibera della Giunta regionale sono definite le caratteristiche e le modalità di attuazione del piano di riassetto e dismissione da attuarsi attraverso diverse fasi anche con riferimento alle partecipazioni detenute in Finanziaria MC SpA dalla Finanziaria regionale Friulia SpA e dalla Regione] [170].
24. [La deliberazione di cui al comma 23 viene adottata in via definitiva sentita la Commissione consiliare competente] [171].
25. [Ai fini di cui al comma 22 sono autorizzate la modifica della struttura del capitale sociale di Finanziaria MC SpA, nonchè le operazioni di acquisizione, trasformazione, cessione o dismissione, permuta, liquidazione, fusione e scissione societarie necessarie] [172].
26. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2010-2012 e del bilancio per l'anno 2010 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa tabella M.
Art. 15. (Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 10 e da 12 a 14 - escluse quelle recanti autonoma copertura - e alle riduzioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 1, tabella A, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 10 e da 12 a 14 e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, tabella A.
Art. 16. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2010.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, e all'articolo 14, commi 15 e 16, esplicano i loro effetti dal 31 dicembre 2009.
[1] Comma così modificato dall'art. 13 della
[2] Comma inserito dall'art. 11 della
[3] Comma abrogato dall'art. 1 della
[4] Comma abrogato dall'art. 1 della
[5] Comma modificato dall'art. 1 della
[6] Comma abrogato dall'art. 53 della
[7] Comma abrogato dall'art. 53 della
[8] Comma così sostituito dall'art. 13 della
[9] Comma così sostituito dall'art. 13 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 13 della
[11] Comma così sostituito dall'art. 13 della
[12] Comma sostituito dall'art. 13 della
[13] Comma sostituito dall'art. 13 della
[14] Comma abrogato dall'art. 30 della
[15] Comma aggiunto dall'art. 14 della
[16] Comma abrogato dall'art. 105 della
[17] Comma così modificato dall'art. 2 della
[18] Comma abrogato dall'art. 7 della
[19] Comma già modificato dall'art. 3 della
[20] Comma abrogato dall'art. 6 della
[21] Comma così modificato dall'art. 2 della
[22] Comma così modificato dall'art. 2 della
[23] Alinea così modificato dall'art. 2 della
[24] Lettera aggiunta dall'art. 13 della
[25] Lettera aggiunta dall'art. 13 della
[26] Lettera aggiunta dall'art. 13 della
[27] Lettera aggiunta dall'art. 13 della
[28] Comma inserito dall'art. 13 della
[29] Comma inserito dall'art. 2 della
[30] Comma abrogato dall'art. 105 della
[31] Comma abrogato dall'art. 105 della
[32] Lettera abrogata dall'art. 105 della
[33] Lettera abrogata dall'art. 105 della
[34] Lettera abrogata dall'art. 105 della
[35] Lettera inserita dall'art. 13 della
[36] Comma abrogato dall'art. 6 della
[37] Comma abrogato dall'art. 6 della
[38] Lettera abrogata dall'art. 3 della
[39] Comma abrogato dall'art. 3 della
[40] Comma abrogato dall'art. 4 della
[41] Comma abrogato dall'art. 4 della
[42] Comma abrogato dall'art. 4 della
[43] Comma inserito dall'art. 4 della
[44] Comma inserito dall'art. 4 della
[45] Comma abrogato dall'art. 65 della
[46] Comma abrogato dall'art. 65 della
[47] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[48] Comma così modificato dall'art. 29 della
[49] Comma così modificato dall'art. 29 della
[50] Alinea così modificato dall'art. 73 della
[51] Lettera abrogata dall'art. 6 della
[52] Lettera aggiunta dall'art. 4 della
[53] Lettera aggiunta dall'art. 4 della
[54] Lettera aggiunta dall'art. 4 della
[55] Lettera aggiunta dall'art. 4 della
[56] Comma già modificato dall'art. 4 della
[57] Comma così modificato dall'art. 131 della
[58] Comma così modificato dall'art. 5 della
[59] Comma già modificato dall'art. 6 della
[60] Comma già modificato dall'art. 6 della
[61] Comma inserito dall'art. 4 della
[62] Comma inserito dall'art. 4 della
[63] Comma abrogato dall'art. 17 della
[64] Comma modificato dall'art. 74 della
[65] Comma inserito dall'art. 74 della
[66] Comma modificato dall'art. 4 della
[67] Comma abrogato dall'art. 12 della
[68] Comma così modificato dall'art. 5 della
[69] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 17 febbraio 2010, n. 7.
[70] Comma così modificato dall'art. 166 della
[71] Comma così modificato dall'art. 5 della
[72] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nel B.U. 17 febbraio 2010, n. 7.
[73] Comma così sostituito dall'art. 168 della
[74] Comma così sostituito dall'art. 168 della
[75] Comma abrogato dall'art. 38 della
[76] Comma abrogato dall'art. 38 della
[77] Comma modificato dall'art. 11 della
[78] Comma abrogato dall'art. 38 della
[79] Comma abrogato dall'art. 38 della
[80] Comma modificato dall'art. 6 della
[81] Comma modificato dall'art. 4 della
[82] Comma abrogato dall'art. 56 della
[83] Comma abrogato dall'art. 56 della
[84] Comma abrogato dall'art. 56 della
[85] Comma abrogato dall'art. 7 della
[86] Comma abrogato dall'art. 7 della
[87] Comma abrogato dall'art. 7 della
[88] Comma abrogato dall'art. 7 della
[89] Comma così sostituito dall'art. 8 della
[90] Comma così sostituito dall'art. 8 della
[91] Comma così sostituito dall'art. 8 della
[92] Comma così sostituito dall'art. 8 della
[93] Comma inserito dall'art. 8 della
[94] Comma inserito dall'art. 8 della
[95] Comma inserito dall'art. 8 della
[96] Gli originari commi da 1 a 6 sono stati sostituiti dagli attuali commi da 1 a 4 dall'art. 8 della
[97] Gli originari commi da 1 a 6 sono stati sostituiti dagli attuali commi da 1 a 4 dall'art. 8 della
[98] Comma abrogato dall'art. 16 della
[99] Comma abrogato dall'art. 8 della
[100] Comma così modificato dall'art. 9 della
[101] Comma così sostituito dall'art. 9 della
[102] Comma abrogato dall'art. 43 della
[103] Comma abrogato dall'art. 43 della
[104] Comma abrogato dall'art. 43 della
[105] Comma abrogato dall'art. 43 della
[106] Comma abrogato dall'art. 43 della
[107] Comma abrogato dall'art. 43 della
[108] Comma abrogato dall'art. 43 della
[109] Comma abrogato dall'art. 43 della
[110] Comma abrogato dall'art. 43 della
[111] Comma abrogato dall'art. 43 della
[112] Comma abrogato dall'art. 43 della
[113] Comma così modificato dall'art. 177 della
[114] Alinea così modificato dall'art. 10 della
[115] Comma così modificato dall'art. 13 della
[116] Comma abrogato dall'art. 158 della
[117] Comma così modificato dall'art. 12 della
[118] Comma così rettificato con Avviso pubblicato nel B.U. 20 gennaio 2010, n. 3.
[119] Comma inserito dall'art. 12 della
[120] Comma già modificato dall'art. 10 della
[121] Comma sostituito dall'art. 15 della
[122] Comma inserito dall'art. 13 della
[123] Comma abrogato dall'art. 4 della
[124] Alinea già modificato dall'art. 15 della
[125] Numero abrogato dall'art. 24 della
[126] Numero aggiunto dall'art. 15 della
[127] Numero aggiunto dall'art. 12 della
[128] Numero inserito dall'art. 14 della L.R. 29 dicembre 2010, n. 22. La Corte costituzionale, con sentenza 27 marzo 2014, n. 54, ha dichiarato l'illegittimità della disposizione di modifica.
[129] Numero così modificato dall'art. 7 della
[130] Numero così sostituito dall'art. 12 della
[131] Numero inserito dall'art. 14 della
[132] Numero inserito dall'art. 12 della
[133] Numero così modificato dall'art. 24 della
[134] Numero inserito dall'art. 12 della
[135] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 12, comma 14, della
[136] Numero aggiunto dall'art. 24 della
[137] Numero aggiunto dall'art. 40 della
[138] Comma inserito dall'art. 10 della
[139] Numero aggiunto dall'art. 13 della
[140] Numero aggiunto dall'art. 12 della
[141] Numero aggiunto dall'art. 11 della
[142] Numero aggiunto dall'art. 12 della
[143] Comma inserito dall'art. 14 della
[144] Comma inserito dall'art. 39 della
[145] Comma già modificato dall'art. 12 della
[146] Comma inserito dall'art. 24 della
[147] Comma abrogato dall'art. 4 della
[148] Comma già modificato dall'art. 24 della
[149] Comma inserito dall'art. 14 della
[150] Lettera abrogata dall'art. 24 della
[151] Comma inserito dall'art. 24 della
[152] Comma inserito dall'art. 8 della
[153] Comma inserito dall'art. 8 della
[154] Comma abrogato dall'art. 54 della
[155] Comma abrogato dall'art. 54 della
[156] Comma abrogato dall'art. 54 della
[157] Comma abrogato dall'art. 54 della
[158] Comma abrogato dall'art. 54 della
[159] Comma modificato dall'art. 10 della
[160] Comma abrogato dall'art. 54 della
[161] Comma abrogato dall'art. 54 della
[162] Lettera così rettificata con Avviso pubblicato nel B.U. 17 febbraio 2010, n. 7.
[163] Comma già modificato dall'art. 24 della
[164] Comma abrogato dall'art. 54 della
[165] Comma abrogato dall'art. 54 della
[166] Comma abrogato dall'art. 54 della
[167] Comma abrogato dall'art. 64 della
[168] Comma abrogato dall'art. 64 della
[169] Comma abrogato dall'art. 12 della
[170] Comma abrogato dall'art. 12 della
[171] Comma abrogato dall'art. 12 della
[172] Comma abrogato dall'art. 12 della