§ 80.5.14e - Legge 26 settembre 1954, n. 869.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:80. Pubblica amministrazione
Capitolo:80.5 personale
Data:26/09/1954
Numero:869


Sommario
Art. unico.      E' convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle [...]


§ 80.5.14e - Legge 26 settembre 1954, n. 869.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato.

(G.U. 29 settembre 1954, n. 224).

 

 

     Art. unico.

     E' convertito in legge il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, concernente la disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale delle Amministrazioni dello Stato, con le seguenti modificazioni:

     Il primo comma dell'art. 1 è sostituito dal seguente:

     “Tutti i diritti, proventi e compensi, comunque denominati, istituiti a carico dei cittadini o di enti per essere erogati ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono soppressi, ad eccezione di quelli previsti dalle tabelle allegate.”

     L'art. 3 è sostituito dal seguente:

     “Il personale degli uffici che partecipano al riparto dei diritti, proventi e compensi mantenuti in vigore ai sensi del primo comma dell'art. 1, continua a fruire dei diritti medesimi. Resta fermo il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130.

     La quota unitaria di riparto a favore del personale suddetto non potrà eccedere mensilmente i due terzi dello stipendio, retribuzione o paga, secondo le misure stabilite con le tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767, esclusa dal computo ogni altra competenza corrisposta ad altro titolo.

     L'eventuale eccedenza fra la media mensile dei diritti, proventi e compensi riscossi o spettanti al personale stesso durante l'esercizio finanziario 1953-54 e la quota unitaria risultante dall'applicazione del precedente comma è attribuita a titolo di assegno personale.

     Il detto assegno personale verrà gradualmente riassorbito in occasione dei singoli miglioramenti economici dipendenti dall'applicazione di norme generali. Saranno imputati, ai fini del riassorbimento, i due terzi del miglioramento.

     La spesa per la corresponsione dei diritti e dell'assegno personale fa carico ad appositi capitoli da istituire negli stati di previsione della spesa dei Ministeri interessati.”

     L'art. 4 è sostituito dal seguente:

     “Al personale che, in base alle disposizioni vigenti il 31 luglio 1954, è ammesso al riparto dei diritti, proventi e compensi soppressi ai sensi del precedente art. 1, è corrisposto, a decorrere dal 1° agosto 1954 ed in sostituzione di detto riparto, un assegno personale mensile pari ad un dodicesimo dei diritti, proventi e compensi riscossi o ad essi spettanti durante l'esercizio finanziario 1953-1954, fermo restando il disposto dei commi terzo e quarto dell'art. 10 della legge 11 aprile 1950, n. 130.

     Si applicano le disposizioni del quarto e quinto comma dell'art. 3.”

     L'art. 7 è sostituito dal seguente:

     “Sino all'entrata in vigore di norme generali sul trattamento economico dei dipendenti civili dello Stato, restano in vigore:

     a) per i dipendenti dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte di fabbricazione, i diritti commerciali ad essi spettanti secondo le norme in vigore al 31 luglio 1954;

     b) per i dipendenti della motorizzazione civile i diritti previsti dall'art. 108 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, e successive modificazioni.”

     Le tabelle allegate al decreto sono sostituite da quelle allegate alla presente legge.

 

Tabella A - Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle finanze

 

Titolo I - PERSONALE DEGLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE [1]

Oggetto

Tariffa (Lire)

Annotazioni

 

Fisso

Scritturato

 

1) Certificati, copia, estratti vari:

200

100

Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, nonchè ai fini di indennità, di sovvenzioni e simili, è dovuto soltanto un diritto fisso di lire 50.

per ogni copia certificato ed estratto, oltre al diritto di ricerca e di consultazione di cui ai nn. 5 e 7 per la prima pagina per le pagine successive

 

50

 

2) Diritto per la conservazione della seconda copia degli atti catastali: a) per ogni voltura eseguita, calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed art. 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159 b) per ogni frazionamento approvato

800

 

 

 

500

 

 

3) Diritto fisso sui certificati, copie ed estratti catastali in bollo

50

 

 

Diritto di scritturazione per ogni pagina successiva alla prima

 

20

 

4) Diritto d'urgenza per il rilascio dei certificati, entro cinque giorni dalla richiesta

 

 

D'importo pari ai diritti stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti

5) Diritti per la consultazione degli atti catastali:

 

 

 

per la prima mezz'ora

500

 

 

per ogni ora o frazione di ora successiva

800

 

 

6) Diritto fisso sulle copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative

25

 

 

per la prima pagina

 

50

 

per ogni pagina successiva

 

20

 

7) Diritto per consultazione dei registri, degli atti e degli schedari riguardanti le varie imposte: per la prima mezz'ora o frazione per ogni ora o frazione di ora a richiesta di successiva

250

 

Le consultazioni dovranno eseguirsi ad opera del personale dell'ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge

 

500

 

 

8) Per anticipata consegna dei ruoli agli esattori delle imposte dirette

 

100 per ogni

 

 

 

100 articoli

 

9) Lavoro per conto di enti impositori riguardante tributi locali: Ripartizione di reddito mobiliare che si produce in più Comuni a favore degli enti interessati. Da ciascun Comune interessato è dovuto un diritto

300

 

Il diritto di cui contro è dovuto dalla Provincia in misura ridotta alla metà e dalla Camera di commercio ad un quarto. Le Amministrazioni provinciali e la Camera di commercio, industria ed agricoltura, versano direttamente agli uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi ad essi dovuti per la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più Comuni. Il Comune delegato alla notifica del riparto, ai sensi dell'art. 161 del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è tenuto a corrispondere agli uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi stessi anche per conto degli altri Comuni interessati, salvo rivalsa delle rispettive quote.

10) Lavori inerenti alle sovrimposte immobiliari comunali e provinciali da riscuotere con ruoli principali e suppletivi erariali. A carico di ciascun ente interessato.

 

50 per ogni 100 articoli

 

11) Lavori inerenti all'applicazione dei tributi non erariali compresi nel ruolo unico di ricchezza mobile. A carico di ciascun ente interessato

 

100 per ogni 100 articoli

 

12) Lavori inerenti all'applicazione di contributi compresi nei ruoli erariali

 

100 per ogni 100 articoli

 

13) Compilazione e tariffazione dei ruoli speciali di sovrimposta comunale e provinciale. A carico di ciascun ente interessato

 

150 per ogni 100 articoli

Ove la compilazione e la tariffazione non siano state eseguite dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, il diritto di cui contro è ridotto alla metà per la vidimazione di controllo da parte dei medesimi uffici.

 

Titolo I - PERSONALE DEGLI UFFICI DISTRETTUALI DELLE IMPOSTE DIRETTE [2]

Oggetto

Tariffa (Lire)

Annotazioni

 

Fisso

Scritturato

 

1) Certificati, copia, estratti vari:

 

 

Quando i certificati sono richiesti da privati per comprovare la situazione generale reddituaria o patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, nonchè ai fini di in- dennità, di sovvenzioni e simili, è do- vuto soltanto un diritto fisso di lire 50.

per ogni copia certificato od estratto

100

 

 

per la prima pagina

 

50

 

per le pagine successive

 

20

 

2) Diritto di scritturazione sulle volture catastali: per ogni voltura eseguita, calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed art. 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159

150

 

 

3) Diritto fisso sui certificati, copie ed estratti catastali in bollo

50

 

 

Diritto di scritturazione per ogni pagina successiva alla prima

 

20

 

4) Diritto d'urgenza per il rilascio dei certificati, entro cinque giorni dalla richiesta

150

40

D'importo pari ai diritti stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti

5) Diritti per la consultazione degli atti catastali:

 

 

 

per la prima mezz'ora

250

 

 

per ogni ora o frazione di ora successiva

500

 

 

6) Diritto fisso sulle copie delle decisioni emesse dalle Commissioni amministrative

25

 

 

per la prima pagina

 

50

 

per ogni pagina successiva

 

20

 

7) Diritto per consultazione dei registri, degli atti e degli schedari dovranno riguardanti le varie imposte:

 

 

Le consultazioni dovranno eseguirsi ad opera del personale dell'ufficio ed a richiesta di chi ne ha diritto per legge

 

 

 

 

per la prima mezz'ora o frazione

250

 

 

per ogni ora o frazione di ora a richiesta di successiva

500

 

 

8) Per anticipata consegna dei ruoli agli esattori delle imposte dirette

 

100 per ogni

 

 

 

100 articoli

 

9) Lavoro per conto di enti impositori riguardante tributi locali:

 

 

Il diritto di cui contro è dovuto dalla Provincia in misura ridotta alla metà e dalla Camera di commercio ad un quarto. Le Amministrazioni provinciali e la Camera di commercio, industria ed agricoltura, versano direttamente agli uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi ad essi dovuti per la ripartizione del reddito mobiliare che si produce in più Comuni. Il Comune delegato alla notifica del riparto, ai sensi dell'art. 161 del testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, è tenuto a corrispondere agli uffici distrettuali delle imposte dirette i compensi stessi anche per conto degli altri Comuni interessati, salvo rivalsa delle rispettive quote.

Ripartizione di reddito mobiliare che si produce in più Comuni a favore degli enti interessati. Da ciascun Comune interessato è dovuto un diritto

300

 

 

10) Lavori inerenti alle sovrimposte immobiliari comunali e provinciali da riscuotere con ruoli principali e suppletivi erariali. A carico di ciascun ente interessato.

 

50 per ogni 100 articoli

 

11) Lavori inerenti all'applicazione dei tributi non erariali compresi nel ruolo unico di ricchezza mobile. A carico di ciascun ente interessato

 

100 per ogni 100 articoli

 

12) Lavori inerenti all'applicazione di contributi compresi nei ruoli erariali

 

100 per ogni 100 articoli

 

13) Compilazione e tariffazione dei ruoli speciali di sovrimposta comunale e provinciale. A carico di ciascun ente interessato

 

150 per ogni 100 articoli

Ove la compilazione e la tariffazione non siano state eseguite dagli uffici distrettuali delle imposte dirette, il diritto di cui contro è ridotto alla metà per la vidimazione di controllo da parte dei medesimi uffici.

 

Titolo II - PERSONALE PROVINCIALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

Oggetto

Tariffa (Lire)

Annotazioni

1) Ricerca di una nota di registrazione, di un atto, di una denunzia o di una bolletta di pagamento:

 

 

a) se viene indicata la precisa data della registrazione, della denunzia o della bolletta

25

 

b) se viene indicato soltanto l'anno in cui ebbe luogo la registrazione, la presentazione della domanda o il rilascio della bolletta

50

 

c) se non viene indicato neppure l'anno e la ricerca deve estendersi a più anni:

 

 

per il primo anno

50

 

per ogni anno successivo

25

 

2) Copia od estratto di atti, denunzie e documenti depositati negli uffici del registro, quando il rilascio delle copie e degli estratti è consentito dalle norme vigenti:

 

 

per ogni pagina scritta col minimo di L. 50 oltre il diritto di ricerca

20

 

3) Compilazione della domanda per la voltura catastale

25

I diritti sono tanti quante sono le domande che, secondo le norme vigenti, occorre inviare agli uffici incaricati della conservazione del catasto

4) Certificato di denunziata successione da allegare alla domanda di voltura:

 

 

per ogni pagina dell'originale riprodotta o riassunta col minimo di L. 50

20

 

5) Certificato di denunziata riunione di usufrutto alla nuda proprietà da allegare alla domanda di voltura:

 

 

per ogni pagina dell'originale, riprodotta o riassunta, col minimo di L. 50

20

 

6) Copia di atti pubblici o privati con firme autenticate, nonchè di testamenti o di altri atti da unire alla domanda di voltura: per ogni pagina riprodotta o riassunta dall'originale

20

 

7) Certificato di denunziata successione rilasciato ai fini della trascrizione:

 

Sono dovuti tanti diritti quanti sono i certificati da rilasciare

per ogni facciata scritta col minimo di L. 50

20

 

8) Certificato di definita valutazione

500

 

9) Certificato di definito accertamento I.G.E.

500

 

10) Certificati di qualsiasi specie, diversi da quelli indicati nei numeri precedenti: oltre il diritto di ricerca, per ogni pagina scritta col minimo di L. 50

20

 

11) Compilazione della domanda per la trascrizione del certificato di denunziata successione:

100

 

oltre il diritto di scritturazione, per ogni pagina

20

 

12) Per la riscossione dei contributi dovuti alla Cassa nazionale del notariato, per ogni 100 lire

2

 

13) Per la riscossione degli onorari complementari spettanti ai notai sul maggior valore accertato per i trasferimenti ai fini fiscali, per ogni 100 lire

5

 

14) Per la riscossione dei contributi a favore della Cassa nazionale di previdenza per gli avvocati e procuratori, per ogni 100 ire

2

 

 

Titolo III - PERSONALE DEL CATASTO E DEGLI UFFICI TECNICI ERARIALI

 

Oggetto

Tariffa (Lire)

Annotazioni

 

Fisso

Scritturato

 

1) Diritto fisso sui certificati copia ed estratti catastali in bollo

50

 

Diritto di scritturazione per ogni pagina successiva alla prima

20

 

2) Tipi o copie di mappa da rilasciare entro un termine di regola non maggiore di 15 giorni dalla data della richiesta:

 

 

 

a) per ogni copia od estratto di mappa

100

 

b) per ogni numero della partita estratta, per ogni confinante richiesto o rilevato per intero, e per ogni indicazione del nome dei confinanti sul tipo

10

 

c) per ogni numero confinante semplicemente accennato, e se richiesto

5

 

d) per ogni ettaro della complessiva superficie dei perimetri riprodotti ragguagliando la rispettiva misura consuetudinaria alla decimazione metrica

10

 

e) per tipi di tratti isolati di strade e di corsi d'acqua si liquidano i diritti di cui alla lettera b), in ragione della quantità di numeri di mappa e di sbocchi di altre strade e di altri corsi d'acqua che toccano ciascun lato del tratto rilevato e i diritti di cui alla lettera d) si computano in base alla superficie attribuibile al tratto stesso

 

f) per ogni numero da verificarsi nei tipi di divisione e frazionamento eseguito a persone estranee all'ufficio

10

 

3) Copie dei quadri d'unione o fogli di insieme delle mappe, da rilasciare entro un termine di regola non maggiore di 15 giorni dalla data della richiesta:

 

 

 

a) per ogni quadro d'unione o foglio di insieme

100

 

b) per ogni ettaro

5

 

4) Scritturazione delle volture catastali; per ogni voltura eseguita, calcolata con i criteri della legge 4 luglio 1897, n. 276, ed art. 3 della legge 14 gennaio 1929, n. 159

150

 

5) Diritti per la consultazione degli atti catastali:

 

Al personale degli uffici è devoluto metà del diritto

per la prima mezz'ora

250

 

 

per ogni ora o frazione di ora successiva

500

 

6) Diritto di urgenza per il rilascio entro due giorni dalla richiesta dei certificati, tipi, copie ed estratti di cui ai numeri 1, 2 e 3

Il doppio dei diritti stabiliti dalla presente tabella ai numeri corrispondenti

 

 

Tabella B - Tributi speciali per servizi resi dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità

Oggetto

Tariffe

Annotazioni

 

Sanitario (Lire)

Agente di Sanità (Lire)

 

A) Servizi medici

 

 

 

1) Rilascio di certificati a richiesta di privati o di Enti

500

 

2) Accertamenti tecnico-sanitari eseguiti su richiesta di privati o di Enti

1.000

 

B) Servizi medici di sanità marittima

 

 

 

1) Accertamenti igienico-sanitari per l'ammissione a pratica di navi in arrivo previa resa del Costituto sanitario a bordo

400

120

Ridotto della metà per le navi inferiori a 250 tonnellate di stazza lorda

2) Controllo tecnico-sanitario derattizzazione navi con gas tossici o ispezione per esonero

1.000

400

Idem

3) Agli agenti di sanità addetti agli impianti di disinfezione o di bonifica:

 

 

 

a) in qualità di macchinista

240

Idem

b) in qualità di fuochista

120

 

4) Visite tecnico-sanitarie alle navi

350

150

Idem

5) Agli agenti di sanità per sorveglianza merci, accompagnamento infermi, disinfezione e disinfestazione

120

 

C) Servizi veterinari

 

 

 

1) Rilascio di certificati a richiesta di privati o di Enti

500

 

2) Accertamenti tecnico-sanitari effettuati su richiesta di privati o di Enti

1.000

 

3) Servizi eseguiti fuori orario o fuori circuito doganale ai confini, nei porti e aeroporti:

 

 

 

a) oltre l'orario normale, entro il circuito doganale e portuale:

 

 

 

di giorno, sino a due ore

500

300

 

per ogni ora successiva

250

150

 

di notte, assegno supplementare per ogni ora

150

70

 

b) fuori del circuito doganale o portuale:

 

 

 

di giorno, sino a due ore

600

400

 

per ogni ora successiva

300

200

 

di notte, assegno supplementare per ogni ora

150

75

 

4) Operazioni inerenti alle prove della brucellina, della malleina, della tubercolina o ad altre prove allergiche per gli animali in importazione, eseguite fuori orario, comprensivo delle indennità di cui al precedente n. 3, per ogni capo con un minimo di lire 500

50

Con un minimo lire 500.

 

 

 

 

 

Note. - Per i servizi veterinari di cui al n. 3 valgono le seguenti norme:

(1) Per i servizi prestati in giorno festivo, le indennità suddette sono aumentate del 50 per cento. A tale effetto i servizi resi in ufficio, si considerano come compiuti oltre l'orario normale.

(2) Per i servizi a bordo di barche, chiatte, pontoni e simili appostati alle banchine di ordinario servizio e per il piombamento e spiombamento di boccaporti dei bastimenti, la indennità è ridotta alla metà quando il servizio non si protragga oltre 2 ore e sia compiuto nell'orario di ufficio.

(3) Sono considerate ore di notte quelle dalle 19 alle 5 per i mesi da aprile a settembre e quelle dalle 18 alle 6 per i mesi da ottobre a marzo.

(4) Agli effetti del computo delle indennità per operazioni eseguite fuori del circuito doganale, della sede di ufficio o fuori comune si considerano ore di servizio anche quelle impiegate per raggiungere la località ove ha luogo l'operazione e per il ritorno in sede, nonchè quelle trascorse nella località medesima in attesa del ritorno in sede.

(5) Nel caso di più servizi resi contemporaneamente e successivamente senza interruzione di tempo, per conto di più ditte, spetta al funzionario un compenso unico, commisurato alla specie e alla durata dei servizi compiuti, fermo restando per ciascuna ditta l'obbligo di corrispondere singolarmente le indennità dovute per servizi da essa richiesti, indipendentemente dalle indennità corrisposte dalle altre ditte.

(6) Quando per raggiungere la località dove ha luogo l'operazione straordinaria, vi sia la possibilità di usare servizi pubblici di comunicazione, spetta al funzionario il rimborso delle spese di trasporto ragguagliato al prezzo del biglietto di andata e ritorno. In mancanza di servizi pubblici, la ditta ha l'obbligo di fornire mezzi di trasporto decorosi. Quando ciò non sia possibile e le distanze sono da percorrere con mezzi propri su vie ordinarie, spetta a ciascuno impiegato o militare comandato al servizio richiesto, un compenso chilometrico di lire 50. Le frazioni di chilometro si considerano come chilometro intero e le distanze si calcolano dalla sede dell'ufficio cui fa capo l'operazione. Nel caso però che le distanze debbano essere percorse di notte o in speciali condizioni di viabilità, il compenso potrà essere dal capo dell'ufficio determinato in misura più elevata.

(7) Nel computo delle ore si trascurano le frazioni fino a 15 minuti e si calcolano come ore quelle superiori.

 

 

Tabella C - Tributi speciali per servizi resi dal Ministero della pubblica istruzione - (Personale delle segreterie degli Istituti e delle Scuole statali d'arte)

Oggetto

Tariffa (Lire)

Annotazione

1) Per ogni copia di estratti o di certificati

100

Il 50 percento è devoluto al personale delle segreterie degli Istituti delle Scuole statali d'arte

 

 

Tabella D - Tributi speciali per servizi resi dal Ministero della marina mercantile - (Personale delle Capitanerie di porto)

 

Tariffe (Lire)

 

Oggetto

Ufficiali

Impiegati civili

Corpo Equipaggi Militari Marittimi

Annotazione

1) Ammissione a pratica di navi fuori orario

600

150

Riduzione 50 per cento per le navi inferiori alle 250 tonnellate stazza lorda.

2) Costituto di sanità redatto a bordo

400

120

Idem

3) Visite tecnico-sanitarie alle navi

350

150

150

Idem

4) Guardie ai fuochi:

 

 

 

I compensi di giorno e di notte sono orari.

a) di giorno

50

 

b) di notte

75

 

5) Prestazioni sanitarie fuori orario

400

100

Nel caso in cui, a richiesta del vettore, le prestazioni avvengano a bordo ovvero nei giorni festivi, le indennità di contro sono aumentate del 100 per cento.

6) Visite di idoneità alle navi addette al trasporto emigranti

1.000

 

7) Collaudo impianti radio-telegrafici di navi mercantili

500

 

8) Visita di motoscafi e di imbarcazione a motore

600

Il diritto è dovuto nella misura del 50 per cento per le imbarcazioni che servono a necessità di lavoro.

9) Verifica di motore per imbarcazioni

300

Idem

10) Esame di abilitazione a condurre motoscafi o imbarcazioni con motore entro o fuori bordo

600

 

11) Spese inerenti alle operazioni di cui ai numeri 8, 9 e 10

150

 

12) Inchieste per sinistri marittimi, svolte ad istanza degli interessati

500

Il compenso è dovuto soltanto al segretario della Commissione d'inchiesta e per ogni seduta.

13) Scritturazione di atti contrattuali originali o di copie ed estratti degli atti stessi

20

20

Il compenso spetta per ogni pagina. E' aumentato del 50 per cento nei casi di richiesta urgente, con rilascio dell'atto, delle copie o degli estratti entro cinque giorni.

 

 

Tabella E - Tributi speciali per servizi resi dal Ministero degli affari esteri - (Personale della Direzione Generale dell'Emigrazione)

Oggetto

Tariffa (Lire)

Annotazione

Visite di idoneità alle navi addette al trasporto degli emigranti

1.000

 

 

 

Tabella F - Tributi speciali per servizi resi dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni

Oggetto

Tariffa (Lire)

Annotazione

Collaudo impianti R.T. di navi mercantili

500

 

 


[1] Tabella così sostituita dall'art. 3 della L. 28 ottobre 1970, n. 777.

[2] Testo precedente le modifiche apportate dalla L. 28 ottobre 1970, n. 777.