§ 69.3.22 - D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136.
Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:69. Norme penalistiche
Capitolo:69.3 reati
Data:31/03/1975
Numero:136


Sommario
Art. 1. Controllo della contabilità e della valutazione del patrimonio sociale      1. Nelle società con azioni quotate in borsa le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio alle risultanze [...]
Art. 2. Conferimento o revoca dell' incarico alla società di revisione      1. Nelle società con azioni quotate in borsa il conferimento dell' incarico a una società di revisione è deliberato dall' assemblea, che deve essere convocata a tal fine [...]
Art. 3. Incompatibilità      L' incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni o i [...]
Art. 4. Certificazione del bilancio      1. Il bilancio delle società per azioni quotate in borsa deve essere trasmesso alla società di revisione almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l' [...]
Art. 5. Deposito e pubblicazione del bilancio  [10]
Art. 6. Effetti della certificazione del bilancio      In deroga agli articoli 2377, secondo comma, e 2379 del codice civile, la deliberazione dell' assemblea che approva il bilancio certificato dalla società di revisione [...]
Art. 7. Proposte di aumento di capitale  [11]
Art. 8. Albo speciale delle società di revisione  [12]
Art. 8. bis - Onorabilità degli amministratori  [13]
Art. 9. Iscrizione nell' albo speciale      1. L' iscrizione delle società di revisione nell' albo speciale è disposta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, previo accertamento dell' esistenza dei [...]
Art. 10. Tenuta dell' albo      La Commissione nazionale per le società e la borsa vigila sull' attività delle società di revisione iscritte all' albo per controllarne l' indipendenza, l' idoneità [...]
Art. 11. Cancellazione dell' albo speciale  [15]
Art. 12. Responsabilità civile      Le persone che hanno sottoscritto la relazione di certificazione e i dipendenti che abbiano effettuato le operazioni di controllo contabile, sono responsabili, in solido [...]
Art. 13. Esami di idoneità      
Art. 14. Falsità nella certificazione dei bilanci o in relazioni, comunicazioni o dichiarazioni      Gli amministratori della società di revisione che nella certificazione del bilancio attestano il falso o che nelle relazioni o in altre comunicazioni o dichiarazioni, [...]
Art. 15. Divulgazione di notizie riservate      Gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che si servono, a profitto proprio o altrui, di notizie avute a causa della loro attività, relative alla [...]
Art. 16. Prestiti e garanzie della società e compensi illegali      Gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società [...]
Art. 17. Aggravanti - Comunicazione della sentenza di condanna      Quando dai fatti previsti dagli articoli 14, 15 e16, secondo comma, derivi alla società un danno di gravità rilevante, la pena è aumentata fino alla metà
Art. 18. Prima formazione dell' albo speciale      Le società autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, anteriormente alla data dell' 8 giugno 1974, che [...]
Art. 19. Disposizione transitoria  [20]


§ 69.3.22 - D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136. [1]

Attuazione della delega di cui all'art. 2, lettera a), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente il controllo contabile e la certificazione dei bilanci delle società per azioni quotate in borsa.

(G.U. 7 maggio 1975, n. 119)

 

 

     Art. 1. Controllo della contabilità e della valutazione del patrimonio sociale

     1. Nelle società con azioni quotate in borsa le funzioni di controllo della regolare tenuta della contabilità sociale, della corrispondenza del bilancio alle risultanze delle scritture contabili e dell' osservanza delle norme stabilite dall' art. 2426 del codice civile per la valutazione del patrimonio sociale sono attribuite a una società di revisione iscritta nell' albo speciale previsto dal successivo art. 8. La società di revisione provvede, altresì, alla certificazione del bilancio ai sensi del successivo art. 4, nonché alla certificazione del bilancio consolidato, se sussiste l' obbligo della sua redazione. Restano ferme le altre attribuzioni spettanti al collegio sindacale, a norma del codice civile, comprese quelle indicate nell' art. 2426, n. 5, dello stesso codice [2] .

     2. La società di revisione ha diritto di ottenere dagli amministratori della società documenti e notizie utili alla revisione e può procedere ad accertamenti, ispezioni e controlli informando il collegio sindacale dei fatti che ritiene censurabili, per gli adempimenti di competenza del collegio stesso a norma del secondo comma dell' art. 2408 del codice civile.

     3. Le relazioni di certificazione, i pareri espressi e gli accertamenti eseguiti dalla società di revisione devono risultare da apposito libro, da tenersi, a cura della stessa, nella sede della società alla quale si riferiscono. Si applicano le disposizioni dell' ultimo comma dell' art. 2421 del codice civile.

     4. Alla società di revisione si applicano le disposizioni del primo comma dell' art. 2407 del codice civile.

 

          Art. 2. Conferimento o revoca dell' incarico alla società di revisione

     1. Nelle società con azioni quotate in borsa il conferimento dell' incarico a una società di revisione è deliberato dall' assemblea, che deve essere convocata a tal fine almeno tre mesi prima della scadenza dell' incarico in corso. Nelle società in accomandita per azioni, alla deliberazione di conferimento dell' incarico si applica l' articolo 2469 del codice civile [3] .

     2. Qualora l'assemblea non sia stata convocata nel termine indicato nel comma precedente o la deliberazione non sia stata adottata, la Commissione nazionale per la società e la borsa provvede, d' ufficio, al conferimento dell' incarico.

     3. In caso di prima ammissione delle azioni alla quotazione di borsa la negoziazione non può aver inizio fino a quando l' incarico non sia stato conferito e la società di revisione non sia stata immessa nell' esercizio delle funzioni. Qualora la Commissione abbia richiesto la presentazione di un bilancio certificato in allegato alla domanda di ammissione delle azioni alla quotazione di borsa, il controllo contabile continua a essere svolto dalla società che ha certificato il bilancio sino a quando l' assemblea non abbia provveduto al conferimento dell' incarico. Se le azioni sono state ammesse d' ufficio alla quotazione in borsa a norma dell' art. 3, lettera d), sub. art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, l' incarico deve essere conferito entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimento di ammissione e la certificazione del bilancio è effettuata a decorrere dall' esercizio successivo a quello in cui è stata disposta l' ammissione. Si applica la disposizione del secondo comma.

     4. L' incarico ha la durata di tre esercizi, può essere rinnovato per non più di due volte e può essere nuovamente conferito alla stessa società solo dopo il decorso di cinque esercizi.

     5. L' assemblea o la Commissione, nel conferire l' incarico, determina il corrispettivo spettante alla società di revisione secondo criteri generali fissati dalla stessa Commissione.

     6. Entro quindici giorni dal conferimento dell' incarico la relativa deliberazione deve essere trasmessa per l' approvazione alla Commissione, corredata delle dichiarazioni degli amministratori che hanno la rappresentanza della società e degli amministratori o soci che hanno la rappresentanza della società di revisione, che non sussiste alcuna delle cause di incompatibilità indicate nel primo comma dell' art. 3 ad eccezione di quelle del n. 4). La Commissione, entro venti giorni dalla ricezione della deliberazione, può negare l' approvazione qualora accerti l' esistenza di una delle cause di incompatibilità indicate nel primo comma dell' art. 3 o qualora rilevi che la società cui è affidato l' incarico non sia tecnicamente idonea ad assumerlo. La deliberazione dell' assemblea ha effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l' approvazione [4] .

     7. Anche prima della scadenza del triennio, l' assemblea può revocare l' incarico alla società di revisione quando ricorra una giusta causa, provvedendo con la stessa deliberazione a conferire l' incarico ad altra società di revisione. La Commissione, sentita la società revocata, può negare l' approvazione della deliberazione entro venti giorni dalla ricezione della deliberazione medesima. La deliberazione dell' assemblea ha effetto a decorrere dalla scadenza del termine di cui sopra, qualora la Commissione non abbia negato l' approvazione. Le funzioni di controllo continuano a essere esercitate dalla società revocata fino a quando la deliberazione dell' assemblea non sia divenuta efficace. Se la Commissione abbia negato l' approvazione della deliberazione limitatamente al conferimento del nuovo incarico, il relativo provvedimento deve essere notificato ai sensi e per gli effetti del successivo nono comma [5] .

     8. L' art. 2469 del codice civile si applica anche nel caso di fondato sospetto di gravi irregolarità nell' adempimento dei doveri della società di revisione.

     9. La Commissione dispone d' ufficio, sentita la società di revisione, la revoca dell' incarico quando rilevi l' esistenza di alcuna delle cause che avrebbero comportato il diniego della sua approvazione. Il provvedimento di revoca è notificato alla società di revisione e comunicato immediatamente alla società con l' invito a deliberare il conferimento dell' incarico ad altra società di revisione entro quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Qualora l' assemblea non sia stata convocata o la deliberazione non sia stata adottata provvede d' ufficio la Commissione. Le funzioni di controllo continuano ad essere esercitate dalla società fino a quando la deliberazione dell' assemblea di conferimento dell' incarico non sia divenuta efficace ovvero fino al provvedimento d' ufficio della Commissione [6] .

     10. Entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto nel sesto, settimo e nono comma del presente articolo, qualora la Commissione non abbia negato l' approvazione, gli amministratori devono provvedere al deposito della deliberazione di conferimento o di revoca dell' incarico, per l' iscrizione nel registro delle imprese, ed entro trenta giorni dalla data dell' iscrizione devono chiederne la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

     11. I provvedimenti della Commissione di cui al secondo e nono comma devono, entro quindici giorni dalla data della loro comunicazione alla società, essere depositati per l' iscrizione nel registro delle imprese a cura degli amministratori, i quali devono altresì richiederne la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata entro trenta giorni dall' iscrizione.

 

          Art. 3. Incompatibilità

     L' incarico non può essere conferito a società di revisione che si trovino in situazioni di incompatibilità derivanti da rapporti contrattuali o da partecipazioni o i cui soci, amministratori, sindaci o direttori generali:

     1) siano parenti o affini entro il quarto grado degli amministratori, dei sindaci o dei direttori generali della società che conferisce l' incarico o di altre società o enti che la controllano;

     2) siano legati alla società che conferisce l' incarico o ad altre società o enti che la controllano da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell' incarico;

     3) siano amministratori o sindaci della società che conferisce l' incarico o di altre società o enti che la controllano, ovvero lo siano stati nel triennio antecedente al conferimento dell' incarico;

     4) si trovino in altra situazione che ne comprometta, comunque, l' indipendenza nei confronti della società.

     I soci, gli amministratori, i sindaci o i dipendenti della società di revisione alla quale è stato conferito l' incarico a norma dell' art. 2 non possono esercitare le funzioni di amministratore o di sindaco della società che ha conferito l' incarico, né possono prestare lavoro autonomo o subordinato in favore della società stessa, se non sia decorso almeno un triennio dalla scadenza o dalla revoca dell' incarico, ovvero dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori, sindaci o dipendenti della società di revisione.

     Il divieto di cui al quarto comma dell' art. 2372 del codice civile si applica anche alla società di revisione alla quale sia stato conferito l' incarico e ai soci, amministratori, sindaci e dipendenti della società stessa.

 

          Art. 4. Certificazione del bilancio

     1. Il bilancio delle società per azioni quotate in borsa deve essere trasmesso alla società di revisione almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l' assemblea che deve discuterlo, insieme con la relazione sulla gestione, con le copie integrali dell' ultimo bilancio delle società controllate e un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell' ultimo bilancio delle società collegate. [7]

     2. Insieme con il bilancio di esercizio devono essere comunicati il bilancio consolidato e la relativa relazione sulla gestione [8]

     3. La società di revisione, se i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture contabili, se il bilancio corrisponde alle risultanze di tali scritture e degli accertamenti eseguiti e se il bilancio è conforme alle norme che disciplinano il bilancio d' esercizio, ne rilascia certificazione con apposita relazione, sottoscritta da uno degli amministratori o dei soci che ne abbiano la rappresentanza, iscritti nel registro dei revisori contabili. L' esposizione dei controlli eseguiti, l' indicazione delle persone che li hanno effettuati e di quelle che li hanno diretti, nonché del compenso percepito dalla società di revisione, devono risultare dal libro previsto dall' art. 1, comma terzo [9] .

     4. Se la società di revisione ritenga di non rilasciare la certificazione, deve esporne analiticamente i motivi nella relazione, informandone immediatamente la Commissione nazionale per le società e la borsa.

 

          Art. 5. Deposito e pubblicazione del bilancio [10]

     1. Il bilancio delle società con azioni quotate in borsa deve restare depositato in copia nella sede della società, insieme con le relazioni degli amministratori e del collegio sindacale, con gli allegati di cui al terzo comma dell' art. 2429 del codice civile e con la relazione della società di revisione, durante i quindici giorni che precedono l' assemblea e finché sia approvato. I soci possono prenderne visione.

     2. Il collegio sindacale, tenuto conto della relazione della società di revisione, può formulare, riferendone direttamente in assemblea, eventuali osservazioni e proposte in aggiunta a quelle contenute nella relazione di cui all' art. 2429 del codice civile.

     3. La relazione della società di revisione è depositata in allegato al bilancio a norma dell' art. 2435 del codice civile.

     4. Dell' avvenuto deposito deve farsi menzione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata.

 

          Art. 6. Effetti della certificazione del bilancio

     In deroga agli articoli 2377, secondo comma, e 2379 del codice civile, la deliberazione dell' assemblea che approva il bilancio certificato dalla società di revisione può essere impugnata, per quanto riguarda il contenuto del bilancio e le relative valutazioni, da tanti soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale, o cento milioni di lire in valore nominale se il capitale sociale è superiore a due miliardi di lire.

     L' impugnazione può essere proposta anche dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, nel termine di sei mesi dall' iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

     Le società soggette a controllo contabile a norma del presente decreto debbono allegare alla dichiarazione dei redditi anche copia della relazione di certificazione del bilancio, di cui all' art. 4, secondo comma, o della relazione di cui all' art. 4, terzo comma. In caso di omessa allegazione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell' art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

 

          Art. 7. Proposte di aumento di capitale [11]

     Nelle società con azioni quotate in borsa le proposte di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione devono essere comunicate alla società incaricata della revisione, unitamente alla relazione illustrativa degli amministratori di cui al sesto comma dell' art. 2441 del codice civile, almeno quarantacinque giorni prima di quello fissato per l' assemblea che deve discuterle.

     Entro trenta giorni dal ricevimento della proposta la società di revisione esprime per iscritto il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni, sottoscrivendolo a norma del secondo comma del precedente art. 4.

     In caso di aumento del capitale mediante conferimenti in natura, i compiti attribuiti ai sindaci dall' art. 2440 del codice civile sono svolti dalla società di revisione.

     4. La relazione degli amministratori e il parere della società di revisione devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l' assemblea e finché questa non abbia deliberato. I soci possono prenderne visione. I documenti predetti debbono essere allegati agli altri documenti richiesti ai fini dell' iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese.

 

          Art. 8. Albo speciale delle società di revisione [12]

     1. La Commissione nazionale per le società e la borsa provvede alla tenuta di un albo speciale delle società di revisione abilitate all' esercizio delle funzioni indicate negli articoli 1 e 7 del presente decreto.

     2. Salvo quanto previsto dagli articoli 8-bis e 9, nell' albo speciale possono essere iscritte le società che rispondono ai seguenti requisiti:

     a) oggetto sociale limitato alla revisione e all' organizzazione contabile di aziende;

     b) rappresentanti la società nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro dei revisori contabili;

     c) nelle società regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro dei revisori contabili;

     d) nelle società regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell' assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro dei revisori contabili;

     e) nelle società regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata.

     3. Per l' iscrizione nell' albo le società devono inoltre essere munite di garanzia assicurativa giudicata dalla Commissione idonea a coprire i rischi derivanti dall' esercizio dell' attività sociale.

     4. Le società costituite all' estero aventi in Italia sede secondaria con rappresentanza stabile possono essere iscritte nell' albo purché ricorrano i requisiti indicati dai commi 2 e 3 e salvo quanto previsto dagli articoli 8-bis e 9.

     5. Le società costituite all' estero iscritte nell' albo speciale devono trasmettere alla Commissione il bilancio annuale relativo alla sede secondaria che esercita nel territorio dello Stato attività di revisione e organizzazione contabile, anche quando la legge applicabile alle società stesse non prescriva la redazione del bilancio.

     6. La sostituzione degli amministratori, delle persone che rappresentano la società nel controllo legale dei conti e dei direttori generali, nonché il trasferimento delle quote e delle azioni sono comunicati alla Commissione entro dieci giorni. E' inoltre comunicata nello stesso termine ogni altra modificazione della compagine sociale, dell' organo amministrativo e dei patti sociali che incide sui requisiti indicati nel presente articolo.

     7. In caso di omissione o ritardo nelle comunicazioni previste dal comma 6, la Commissione applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni, salva la facoltà di cancellazione dall' albo.

 

          Art. 8. bis - Onorabilità degli amministratori [13]

     Non può essere iscritta nell' albo la società il cui amministratore:

     a) si trova in stato di interdizione temporanea o di sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

     b) è stato sottoposto a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

     c) ha riportato condanna alla reclusione, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

     1) per uno dei delitti previsti nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

     2) per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile;

     3) per un delitto non colposo, per un tempo non inferiore a un anno;

     4) per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l' economia pubblica, per un tempo non inferiore a sei mesi.

 

          Art. 9. Iscrizione nell' albo speciale

     1. L' iscrizione delle società di revisione nell' albo speciale è disposta dalla Commissione nazionale per le società e la borsa, previo accertamento dell' esistenza dei requisiti prescritti dal presente decreto e in base alla valutazione dell' indipendenza, organizzazione e idoneità tecnica delle società.

     2. Dell' iscrizione nell' albo speciale deve essere data notizia, a cura della Commissione e a spese della società interessata, nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (Bollettino nazionale).

     3. I provvedimenti della Commissione che negano l' iscrizione devono essere motivati e notificati alla società [14] .

     4. Le spese di iscrizione nell' albo speciale sono a carico della società richiedente, secondo tariffe che sono determinate dalla Commissione.

 

          Art. 10. Tenuta dell' albo

     La Commissione nazionale per le società e la borsa vigila sull' attività delle società di revisione iscritte all' albo per controllarne l' indipendenza, l' idoneità tecnica e il modo con cui esercitano il controllo contabile.

     Nell' esercizio della vigilanza la Commissione può:

     a) richiedere la comunicazione, anche periodica, di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, fissando i relativi termini;

     b) eseguire ispezioni e assumere notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali;

     c) raccomandare l' adozione di principi e criteri per il controllo contabile delle società e per la certificazione dei bilanci, richiedendo preventivamente il parere del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e del Consiglio nazionale dei ragionieri. I principi e criteri anzidetti sono pubblicati con le forme e le modalità determinate dalla stessa Commissione.

 

          Art. 11. Cancellazione dell' albo speciale [15]

     1. La Commissione nazionale per le società e la borsa, se accerta l' insussistenza dei requisiti dell' indipendenza, dell' organizzazione e dell' idoneità tecnica o comunque dei requisiti prescritti dal presente decreto, ne dà comunicazione alla società di revisione, assegnandole un termine non superiore a sei mesi per sanare le carenze. Qualora entro il termine assegnatole la società di revisione non abbia provveduto, la Commissione ne dispone la cancellazione dall' albo speciale.

     2. La Commissione, quando accerta gravi irregolarità nello svolgimento delle funzioni di revisione e certificazione di bilanci può:

     a) intimare alla società di non avvalersi nell' attività di revisione e certificazione, per un periodo non superiore a due anni, delle persone alle quali sono ascrivibili le irregolarità;

     b) vietare alla società di accettare nuovi incarichi di revisione per un periodo non superiore ad un anno.

     3. La Commissione può disporre la cancellazione dall' albo speciale se le irregolarità sono particolarmente gravi o se la società non ottempera ai provvedimenti indicati nel comma 2.

     4. Il provvedimento di cancellazione è comunicato immediatamente alle società che hanno conferito l' incarico ai sensi dell' art. 2. Si applicano le disposizioni dei commi nono e undicesimo dell' art. 2.

     5. Il Ministero di grazia e giustizia comunica alla Commissione i provvedimenti adottati nei confronti dei soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

     6. Sono cancellate dall' albo speciale le società che entro il termine di un anno dalla data di prima pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia non si siano adeguate alle disposizioni del presente decreto.

     7. I provvedimenti di cancellazione dall' albo speciale e quelli previsti dal comma 2 sono adottati sentita la società di revisione, motivati, notificati alla società e comunicati al Ministero di grazia e giustizia. Di essi è data notizia, a cura della Commissione e a spese della società interessata, nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata (Bollettino nazionale).

 

          Art. 12. Responsabilità civile

     Le persone che hanno sottoscritto la relazione di certificazione e i dipendenti che abbiano effettuato le operazioni di controllo contabile, sono responsabili, in solido con la società di revisione, per i danni conseguenti da propri inadempimenti o fatti illeciti nei confronti della società assoggettata a revisione e dei terzi.

 

          Art. 13. Esami di idoneità

      [16]

 

          Art. 14. Falsità nella certificazione dei bilanci o in relazioni, comunicazioni o dichiarazioni

     Gli amministratori della società di revisione che nella certificazione del bilancio attestano il falso o che nelle relazioni o in altre comunicazioni o dichiarazioni, relative alla società assoggettata a revisione, espongono fraudolentemente fatti non rispondenti al vero o nascondono o alterano, in tutto o in parte, fatti concernenti le condizioni economiche della società, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 800.000 a lire 8.000.000 [17]

 

          Art. 15. Divulgazione di notizie riservate

     Gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che si servono, a profitto proprio o altrui, di notizie avute a causa della loro attività, relative alla società assoggettata a revisione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da lire 800.000 a lire 8.000.000 [18] .

     Gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che, senza giustificato motivo, comunicano notizie avute a causa della loro attività, relative alla società assoggettata a revisione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società stessa, con la reclusione fino a un anno.

     I delitti previsti dal presente articolo sono punibili a querela della società cui si riferiscono le notizie utilizzate o comunicate.

 

          Art. 16. Prestiti e garanzie della società e compensi illegali

     Gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che contraggono prestiti, sotto qualsiasi forma, sia direttamente sia per interposta persona, con la società assoggettata a revisione o con una società che la controlla, o ne è controllata, o che si fanno prestare da una di tali società garanzie per debiti propri, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire centosessantamila a lire unmilioneseicentomila.

     Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori e i dipendenti della società di revisione che percepiscono in proprio favore, direttamente o indirettamente, dalla società assoggettata a revisione compensi in denaro o in altra forma, oltre quelli legittimamente pattuiti, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire centosessantamila a lire ottocentomila. La stessa pena si applica agli amministratori, ai dirigenti e ai liquidatori della società assoggettata a revisione che hanno corrisposto il compenso non dovuto.

 

          Art. 17. Aggravanti - Comunicazione della sentenza di condanna

     Quando dai fatti previsti dagli articoli 14, 15 e16, secondo comma, derivi alla società un danno di gravità rilevante, la pena è aumentata fino alla metà.

     La sentenza penale pronunziata a carico di amministratori e dipendenti delle società di revisione per reati commessi nell' esercizio o a causa delle attribuzioni previste dal presente decreto, è comunicata, a cura del cancelliere dell' autorità giudiziaria che ha emesso la sentenza, per gli eventuali provvedimenti, alla Commissione nazionale per le società e la borsa.

 

          Art. 18. Prima formazione dell' albo speciale

     Le società autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, e del regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, anteriormente alla data dell' 8 giugno 1974, che presentino domanda per l' iscrizione nell' albo speciale entro sei mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica dei regolamenti di organizzazione di cui all' art. 1, sesto comma, sub art. 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216 [19] , possono essere iscritte nell' albo speciale anche se prive del requisito di cui all' art. 8, secondo comma, n. 2), fermi tutti gli altri requisiti richiesti dal presente decreto da accertare a norma del primo comma dell' art. 9.

     La Commissione nazionale per le società e la borsa provvede alla prima formazione dell' albo speciale nei tre mesi successivi alla scadenza del termine previsto nel comma precedente.

     Entro un anno dalla pubblicazione del primo elenco degli idonei all' esame di cui all' art. 13, le società di cui al primo comma devono, a pena di decadenza dell' iscrizione nell' albo, provvedere a conformarsi alle prescrizioni dell' art. 8, secondo comma, n. 2).

 

          Art. 19. Disposizione transitoria [20]

     1. Le società le cui azioni sono già quotate in borsa alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle le cui azioni sono ammesse su istanza alla quotazione di borsa successivamente alla data predetta e anteriormente alla scadenza dei periodi indicati per ciascuna categoria di società alle successive lettere a), b), c) e d) del presente comma, debbono provvedere al conferimento dell' incarico a una società di revisione, iscritta all' albo speciale di cui all' articolo 8 del presente decreto, nei seguenti termini, che decorrono dalla data della pubblicazione dell' albo di cui all' art. 18:

     a) un anno, per le società finanziarie e per le società aventi, alla data del 31 dicembre 1974, un capitale sociale superiore a 50 miliardi di lire;

     b) due anni, per le società aventi, alla data del 31 dicembre 1974, un capitale sociale superiore a 10 e inferiore o pari a 50 miliardi di lire;

     c) tre anni, per le rimanenti società;

     d) quattro anni, per le aziende e istituti di credito quale che sia l' ammontare del capitale sociale.

     2. Si applica il secondo comma dell' art. 2.

     3. L' obbligo di certificazione del bilancio ha inizio a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in cui è stato conferito l' incarico.

     4. In caso di prima ammissione alla quotazione di borsa, fino alla scadenza del termine di cui al punto d) del primo comma, in deroga a quanto previsto dal terzo comma dell' art. 2, la negoziazione delle azioni può avere inizio anche se l' incarico di certificazione del bilancio non sia stato ancora conferito.

     5. Nel caso in cui una società con azioni quotate in borsa sia divenuta società finanziaria successivamente alla data prevista al punto a) del primo comma, detto incarico deve essere conferito contestualmente alla deliberazione di modificazione dell' atto costitutivo e l' obbligo di certificazione ha inizio a decorrere dall' esercizio immediatamente successivo.


[1] Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 214 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, con decorrenza 1 luglio 1998. A norma dell'art. 214, comma 2, lett. c), dello stesso decreto, l'art. 3 del presente provvedimento continua ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo D.Lgs. 58/1998.

[2]  Comma sostituito dall' art. 22, D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

[3]  Comma modificato dall' art. 10, comma 3, L. 2 gennaio 1991, n. 1, a sua volta abrogata dall'art. 214, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

[4]  Comma sostituito dall' art. 15, comma 1, DLgs 27 gennaio 1992, n. 88.

[5]  Comma sostituito dall' art. 15, comma 1, DLgs 27 gennaio 1992, n. 88.

[6]  Comma sostituito dall' art. 15, comma 2, DLgs 27 gennaio 1992, n. 88.

[7]  Comma sostituito dall' art. 23, D. Lgs 9 aprile 1991, n. 127.

[8]  Comma aggiunto dall'art. 23, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

[9]   Comma modificato dall' art. 23, D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 e, successivamente, sostituito dall' art. 16, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

[10]  Articolo sostituito dall' art. 24, D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127.

[11]  Articolo sostituito dall' art. 24, D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22

[12]  Articolo sostituito dall' art. 17, comma 1, D. Lgs 27 gennaio 1992, n. 88.

[13]  Articolo aggiunto dall' art. 18, comma 1, D. Lgs 27 gennaio 1992, n. 88.

[14]  Comma sostituito dall' art. 19, DLgs 27 gennaio 1992, n. 88.

[15]  Articolo sostituito dall' art. 20, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

[16]  Articolo abrogato dall' art. 28, comma 1, DLgs 27 gennaio 1992, n. 88.

[17]  Importi elevati dall'art. 113, comma 4, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 400.000 e in lire 4.000.000.

[18]  Importi elevati dall'art. 113, comma 4, L. 24 novembre 1981, n. 689. Precedentemente gli importi erano fissati in lire 400.000 e in lire 4.000.000.

[19]  Nel testo attuale dell' art. 1 sub art. 1 della L. 7 giugno 1974, n. 216 il riferimento va fatto al comma ottavo.

[20]  Articolo sostituito dall'art. 3, L. 4 maggio 1983, n. 169.