§ 42.2.156 - D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128.
Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.).


Settore:Normativa nazionale
Materia:42. Enti pubblici
Capitolo:42.2 organizzazione
Data:04/06/2003
Numero:128


Sommario
Art. 1.  Oggetto
Art. 2.  Finalità dell'Agenzia
Art. 3.  Attività dell'A.S.I.
Art. 4.  Organi
Art. 5.  Principi di organizzazione
Art. 6.  Presidente
Art. 7.  Consiglio di amministrazione
Art. 8.  Consiglio tecnico-scientifico
Art. 9.  Collegio dei revisori dei conti
Art. 10.  Comitato di valutazione
Art. 11.  Direttore generale
Art. 12.  Settori tecnici
Art. 13.  Disposizioni specifiche
Art. 14.  Piani di attività
Art. 15.  Entrate dell'A.S.I.
Art. 16.  Strumenti
Art. 17.  Regolamenti
Art. 18.  Bilanci, relazioni e controlli
Art. 19.  Personale
Art. 19 bis.  (Obblighi di pubblicità).
Art. 20.  Piano aerospaziale nazionale
Art. 21.  (Indirizzo e coordinamento in materia spaziale e aerospaziale).
Art. 22.  Norme transitorie e finali
Art. 23.  Entrata in vigore


§ 42.2.156 - D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128.

Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.).

(G.U. 6 giugno 2003, n. 129)

 

     Art. 1. Oggetto

     1. Il presente decreto legislativo detta la disciplina di riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.) e ne definisce le finalità, le attività, gli organi, i principi e criteri di organizzazione e funzionamento, al fine di ottimizzarne l'attività di agenzia nel settore della ricerca spaziale e aerospaziale.

 

          Art. 2. Finalità dell'Agenzia

     1. L'A.S.I. è ente pubblico nazionale con il compito di promuovere, sviluppare e diffondere, attraverso attività di agenzia, la ricerca scientifica e tecnologica applicata al campo spaziale e aerospaziale, con esclusione della ricerca aeronautica e lo sviluppo di servizi innovativi, perseguendo obiettivi di eccellenza, coordinando e gestendo i progetti nazionali e la partecipazione italiana a progetti europei ed internazionali, in conformità con gli indirizzi del Governo come promossi dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, avendo attenzione al mantenimento della competitività del comparto industriale italiano [1].

     2. L'A.S.I. ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia scientifica, finanziaria, patrimoniale e contabile e si dota di un ordinamento autonomo in conformità al presente decreto, al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, nonché per quanto non previsto dalle predette disposizioni, al codice civile [2].

     3. Il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, fatte salve le competenze attribuite espressamente al Comitato interministeriale dal presente decreto esercita nei confronti dell'A.S.I. poteri di indirizzo, coordinamento, programmazione e vigilanza. Il Ministero dell'Università e della ricerca esercita poteri di indirizzo strategico limitatamente all'attività di ricerca scientifica svolta dall'ASI [3].

 

          Art. 3. Attività dell'A.S.I.

     1. L'A.S.I.:

     a) predispone, sulla base degli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato e del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, il Documento strategico di politica spaziale nazionale [4];

     a-bis) predispone, sulla base degli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato e del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e del Programma nazionale per la ricerca, indicati nel Documento strategico di politica spaziale nazionale, il Documento di visione strategica per lo spazio [5];

     b) sulla base degli indirizzi del Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato e del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri, partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.), promuove e coordina la presenza italiana ai programmi da essa approvati, nonché, nei limiti delle risorse determinate dal Piano aerospaziale nazionale e delle altre entrate dell'ente, stipula accordi bilaterali o multilaterali con organismi di altri Paesi per la partecipazione dell'Italia a programmi od imprese aerospaziali. In particolare promuove, sostiene e coordina la partecipazione italiana a progetti e iniziative dell'Unione europea nel campo della ricerca spaziale e aerospaziale e dei correlati servizi applicativi [6];

     c) intrattiene relazioni con organismi aerospaziali di altri Paesi, in linea con le indicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato e del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale e nel quadro del coordinamento delle relazioni internazionali assicurato dal Ministero degli affari esteri; promuove e realizza, con il coinvolgimento della comunità scientifica, la ricerca scientifica nazionale nel settore spaziale e aerospaziale predisponendo, coordinando e sviluppando appositi programmi, curando il raccordo con l'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per quanto riguarda il settore dell'astrofisica e con gli altri enti pubblici di ricerca, nel quadro del coordinamento della ricerca nazionale, assicurato dal Ministero dell'Università e della ricerca; svolge attività di agenzia nelle attività di competenza, finanziando e coordinando attività di ricerca spaziale e aerospaziale svolte da terzi; svolge attività di comunicazione e promozione della ricerca spaziale e aerospaziale e dei correlati servizi applicativi, curando la diffusione dei relativi risultati economici e sociali all'interno del Paese e garantendo l'utilizzazione delle conoscenze prodotte [7];

     d) promuove, realizza e finanzia sulla base di appositi progetti, iniziative che integrino la ricerca pubblica con quella privata, nazionale ed internazionale, nel settore spaziale e aerospaziale e dei correlati servizi applicativi, anche al fine di acquisire risorse ulteriori per il finanziamento di progetti congiunti [8];

     e) promuove la diffusione della cultura aerospaziale e delle conoscenze derivanti dalla relativa ricerca, nonché la valorizzazione a fini produttivi e sociali e il trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca nel settore spaziale e aerospaziale;

     f) effettua la valutazione dei risultati dei propri programmi di ricerca, sulla base di criteri di valutazione definiti dall'Agenzia Nazionale di valutazione del sistema Universitario e della ricerca (ANVUR) [9];

     g) promuove la formazione e la crescita tecnico-professionale dei ricercatori italiani nel campo delle scienze e tecnologie spaziali e aerospaziali e delle loro applicazioni, attraverso l'assegnazione di borse di studio e assegni di ricerca, nonché promuovendo e realizzando, sulla base di apposite convenzioni con le università, corsi di dottorato di ricerca anche con il coinvolgimento del mondo produttivo;

     h) fornisce, su richiesta, a soggetti pubblici e privati, tecnologie, servizi di consulenza, di ricerca e di formazione, nonché supporto ed assistenza tecnica in campo spaziale e aerospaziale, o in settori comunque connessi alle attività di cui al presente comma.

 

          Art. 4. Organi

     1. Sono organi dell'A.S.I.:

     a) il presidente;

     b) il consiglio di amministrazione;

     c) il consiglio tecnico-scientifico;

     d) il collegio dei revisori dei conti.

 

          Art. 5. Principi di organizzazione

     1. L'organizzazione dell'A.S.I. è definita dal regolamento di organizzazione e funzionamento, sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilità di programmazione, compiti e responsabilità di gestione e compiti e responsabilità di valutazione, prevedendo il direttore generale e i settori tecnici.

 

          Art. 6. Presidente

     1. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed è responsabile delle relazioni istituzionali.

     Il presidente:

     a) convoca e presiede il consiglio di amministrazione e il consiglio tecnico-scientifico, stabilendone l'ordine del giorno;

     b) definisce le linee guida per lo sviluppo dell'ente, previa delibera del consiglio di amministrazione, e formula la proposta del piano triennale e dei relativi aggiornamenti annuali da sottoporre al consiglio di amministrazione;

     c) vigila, sovrintende e controlla il corretto svolgimento delle attività dell'ente;

     d) adotta provvedimenti di urgenza, di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre alla ratifica nella prima riunione utile del consiglio stesso;

     e) partecipa ai lavori del consiglio dell'Agenzia spaziale europea in rappresentanza del Governo italiano;

     e-bis) [partecipa al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale] [10].

     f) [affida l'incarico di direttore generale, previa delibera del consiglio di amministrazione] [11].

     2. Il presidente è scelto tra persone di riconosciuta onorabilità e di alta qualificazione scientifica e manageriale, con una profonda conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza nella gestione di enti o organismi pubblici o privati, operanti nel settore della ricerca. È nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ed è individuato dal Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca, con le procedure di cui ai commi 1, 2 e 2-bis dell'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213. Il Presidente dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta [12].

     3. In caso di assenza o impedimento il presidente è sostituito da un vice presidente nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. Il vice presidente può operare anche in virtù di specifiche deleghe secondo quanto previsto dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'ente.

 

          Art. 7. Consiglio di amministrazione

     1. Il consiglio di amministrazione, fatti salvi i poteri del Presidente del Consiglio dei ministri e del Comitato interministeriale di cui all'articolo 21, ha compiti di indirizzo e programmazione generale dell'attività dell'Agenzia.

     Il consiglio di amministrazione, su proposta del presidente:

     a) delibera il piano triennale dell'Agenzia e i relativi aggiornamenti annuali, sentito il consiglio scientifico;

     b) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo e le relative relazioni di accompagnamento;

     c) delibera i regolamenti dell'agenzia;

     d) nomina il vice presidente, eleggendolo tra i propri componenti;

     e) nomina il consiglio tecnico-scientifico;

     f) verifica i risultati dell'attività gestionale ed economica dell'Agenzia, previo parere del comitato di valutazione;

     g) ripartisce le risorse finanziarie, strumentali e umane tra i settori tecnico-scientifici, tenendo conto delle proposte da essi formulate;

     h) delibera l'affidamento degli incarichi ai dirigenti e ai responsabili dei settori tecnici;

     i) delibera sui grandi investimenti in infrastrutture e su commesse rilevanti, secondo criteri definiti dal regolamento di amministrazione e contabilità;

     l) delibera in ordine ad ogni altra materia attribuitagli dal presente decreto e dai regolamenti dell'Agenzia [13].

     2. Il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, sentito il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, è composto dal presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, e da altri sei componenti, scelti tra personalità di elevata e documentata qualificazione ed esperienza nel campo della ricerca e dell'industria spaziale e aerospaziale, dei quali uno designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, uno dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dello sviluppo economico e uno dal Ministro dell'economia e delle finanze. La composizione del consiglio di amministrazione è definita altresì favorendo la presenza di entrambi i sessi [14].

     3. I componenti del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta [15].

 

          Art. 8. Consiglio tecnico-scientifico

     1. Il consiglio tecnico-scientifico ha compiti consultivi nei confronti del consiglio di amministrazione, relativi agli aspetti tecnico-scientifici dell'attività dell'Agenzia.

     Il consiglio tecnico-scientifico:

     a) esprime al consiglio di amministrazione il parere tecnico-scientifico sulle proposte di piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali;

     b) realizza, su richiesta del presidente, analisi, studi e confronti sullo stato della ricerca spaziale e aerospaziale a livello nazionale e internazionale;

     c) individua, su richiesta del presidente, le possibili linee evolutive della ricerca spaziale e aerospaziale.

     2. Il consiglio tecnico-scientifico è nominato dal consiglio di amministrazione ed è composto, oltre che dal presidente dell'Agenzia che lo presiede, da non più di sette componenti, scienziati, anche stranieri, di fama internazionale, con particolare e qualificata professionalità ed esperienza nel settore di competenza dell'Agenzia, di cui due designati dal presidente medesimo e gli altri dal Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Uno dei componenti è individuato tra personalità significative del mondo industriale e della piccola impresa. I componenti del consiglio tecnico-scientifico durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta [16].

 

          Art. 9. Collegio dei revisori dei conti

     1. Il collegio dei revisori dei conti è l'organo di controllo della regolarità amministrativa e contabile dell'Agenzia e svolge i compiti previsti dall'articolo 2403 del codice civile, per quanto applicabile.

     2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti, iscritti al registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, con proprio decreto. Due membri effettivi e due membri supplenti sono designati, uno effettivo e uno supplente ciascuno, dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un membro effettivo e un membro supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze. Il membro effettivo designato dal Ministro dell'economia e delle finanze svolge funzioni di presidente del collegio dei revisori dei conti dell'ente. I membri del collegio dei revisori dei conti durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Il presidente e i membri effettivi del collegio dei revisori dei conti possono essere collocati fuori ruolo per la durata del mandato [17].

 

          Art. 10. Comitato di valutazione [18]

     1. Il comitato di valutazione valuta periodicamente i risultati dei programmi e dei progetti di ricerca dell'Agenzia, anche in relazione agli obiettivi definiti nel piano aerospaziale nazionale, in accordo con i criteri di valutazione definiti, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca (CIVR).

     2. Il comitato di valutazione è composto da cinque membri esterni all'Agenzia, ivi compreso il presidente, nominati dal consiglio di amministrazione, di cui due, tra i quali il presidente, designati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno designato dal Ministro delle attività produttive, uno designato dal Ministro della difesa ed uno designato dalla Conferenza dei rettori delle università italiane. Il presidente e i componenti del comitato durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

     3. Il comitato di valutazione svolge i propri compiti in piena autonomia. Il comitato presenta al presidente ed al consiglio di amministrazione dell'Agenzia una relazione di valutazione annuale dei risultati dell'attività di ricerca.

 

          Art. 11. Direttore generale

     1. Il direttore generale ha la responsabilità della gestione e cura l'attuazione delle delibere del consiglio di amministrazione e dei provvedimenti del presidente; dirige, coordina e controlla la struttura organizzativa; partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto.

     Il direttore generale:

     a) predispone il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo dell'Agenzia;

     b) elabora, sulla base delle indicazioni dei settori tecnici, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Agenzia da sottoporre al presidente che la presenta al consiglio di amministrazione;

     c) predispone gli schemi dei regolamenti da sottoporre al presidente che li presenta al consiglio di amministrazione;

     d) conferisce gli incarichi ai dirigenti previa delibera del consiglio di amministrazione.

     2. Il direttore generale, il cui rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato, con durata coincidente con la scadenza del mandato del presidente, è scelto tra persone di alta qualificazione tecnico-professionale e di comprovata esperienza gestionale, con profonda conoscenza delle normative e degli assetti organizzativi degli enti pubblici.

     2-bis. Il direttore generale è nominato dal Presidente dell'Agenzia, previa delibera del consiglio di amministrazione [19].

 

          Art. 12. Settori tecnici

     1. I settori tecnici sono le unità organizzative con le quali l'Agenzia realizza le attività di ricerca applicata al campo spaziale e aerospaziale. I settori tecnici dell'A.S.I. sono definiti, in numero non superiore a 2, dal regolamento di organizzazione e funzionamento.

     2. I settori tecnici possono istituire, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione, unità di ricerca per singoli progetti, a tempo definito, presso le università, gli enti di ricerca pubblici o privati, o le imprese, sulla base di specifiche convenzioni.

     3. I responsabili dei settori tecnici, il cui incarico è a tempo pieno, sono scelti tra soggetti in possesso di alta qualificazione professionale ed esperienza scientifica e manageriale nel settore spaziale e aerospaziale sulla base di procedure selettive, definite dal regolamento di organizzazione e funzionamento. L'incarico di direzione dei settori tecnici è attribuito per una durata massima di cinque anni e può essere rinnovato.

 

          Art. 13. Disposizioni specifiche

     1. Le incompatibilità con le cariche di presidente, componente del consiglio di amministrazione e del consiglio tecnico scientifico, di presidente e componente del collegio dei revisori dei conti, di direttore generale e responsabile di settore tecnico, sono disciplinate dal regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Agenzia. Il presidente, il direttore generale, i componenti del consiglio di amministrazione e del consiglio tecnico-scientifico non possono essere amministratori o dipendenti di società che partecipano a programmi cui è interessata l'A.S.I., salvo quelle a partecipazione A.S.I., e non possono ricoprire cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici. Sono immediatamente sostituiti in caso di incompatibilità sopravvenuta, grave violazione dei doveri inerenti all'ufficio, ovvero nel caso in cui riportino condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale [20].

     2. Il presidente, se professore o ricercatore universitario, può essere collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se dipendente di pubbliche amministrazioni è collocato in aspettativa senza assegni.

     3. Il direttore generale ed i responsabili dei settori tecnici, se professori o ricercatori universitari, sono collocati in aspettativa ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; se ricercatori o tecnologi o dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

     4. Le indennità di carica del presidente dell'ente, dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze [21].

     5. I compensi dei responsabili dei settori tecnici e del direttore generale sono determinati dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente dell'ente, con riferimento al decreto di cui al comma 4.

     6. In caso di gravi irregolarità, di difficoltà finanziarie perduranti, di esigenze di adeguamento della missione dell'ente alle politiche della ricerca scientifica e tecnologica definite dal Governo, ovvero in caso di contemporanea cessazione del presidente e di un numero di componenti del Consiglio di amministrazione non inferiore ad un terzo prima della scadenza del mandato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato è disposta la decadenza degli organi in carica, ad eccezione del collegio dei revisori, ed è nominato un commissario straordinario per la durata massima di dodici mesi e, comunque, per il periodo necessario ad assicurare la funzionalità dell'ente fino all'insediamento del nuovo presidente e del nuovo consiglio di amministrazione [22].

     7. L'A.S.I. si avvale del patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato.

 

          Art. 14. Piani di attività

     1. L'A.S.I. opera sulla base di un piano triennale di attività, aggiornato annualmente. Il piano triennale definisce gli obiettivi, i programmi di ricerca, i risultati socio-economici attesi, nonché le correlate risorse, in coerenza con il programma nazionale per la ricerca, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con gli indirizzi del Parlamento e del Governo in materia spaziale, con il piano aerospaziale nazionale, nonché nel quadro dei programmi dell'E.S.A. Il piano comprende la pianificazione triennale del fabbisogno del personale, sia a tempo indeterminato sia a tempo determinato.

     1-bis. Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti annuali sono approvati dal Presidente del Consiglio dei ministri o Ministro o Sottosegretario di Stato delegato, con proprio decreto, d'intesa con il Ministero dell'università e della ricerca limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca e sentito il Ministero dell'economia e delle finanze per gli aspetti di competenza [23].

     2. [Il piano triennale dell'ente ed i relativi aggiornamenti annuali, deliberati dal consiglio di amministrazione, sono approvati dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Decorsi sessanta giorni dalla ricezione del piano triennale senza osservazioni da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il piano si intende approvato. Sul piano triennale e sui relativi aggiornamenti annuali, per gli ambiti di rispettiva competenza, sono richiesti i pareri dei Ministri dell'economia e delle finanze, per la funzione pubblica e della difesa, che devono esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere] [24].

     3. L'A.S.I., previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, determina in autonomia gli organici del personale e le assunzioni nelle diverse tipologie contrattuali, nei limiti stabiliti dai piani di cui al presente articolo, dandone comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del monitoraggio della spesa pubblica.

 

          Art. 15. Entrate dell'A.S.I.

     1. Le entrate dell'A.S.I. sono costituite:

     a) dai contributi ordinari a carico del Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), di cui al comma 2-bis, con vincoli di destinazione a funzionamento e gestione ordinaria; dal contributo per i programmi di collaborazione con l'Agenzia spaziale europea (E.S.A.); da impegni assunti per altri accordi intergovernativi e per trattati o convenzioni internazionali; da altri impegni derivanti dal piano triennale e dai relativi aggiornamenti annuali, ove approvati [25];

     b) da contributi dell'Unione europea o da organismi internazionali;

     c) dai proventi derivanti dalla valorizzazione economica di prototipi, prodotti industriali e beni immateriali di interesse aerospaziale, nonché dalla cessione di licenze d'uso su brevetti acquisiti;

     d) da ogni altra eventuale entrata.

     2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in sede di distribuzione del Fondo di cui al comma 2-bis, assegna priorità alle risorse destinate ad obbligazioni derivanti da programmi internazionali. Sono esclusi dalla determinazione del fabbisogno i programmi in collaborazione con l'ESA ed i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la legge 29 gennaio 2001, n. 10. Entro il 30 giugno di ciascun anno, il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze l'elenco analitico degli oneri per il successivo esercizio derivanti dalle predette obbligazioni internazionali [26].

     2-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il finanziamento dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), con una dotazione pari a 499 milioni di euro a decorrere dal 2022, destinato alla copertura delle spese di funzionamento e gestione dell'ASI, nonchè al finanziamento delle attività dell'ASI, ivi comprese quelle di svolgimento dei programmi in collaborazione con l'ESA. Le risorse del predetto Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per essere assegnate all'Autorità di Governo delegata per le politiche spaziali e aerospaziali, che ne cura la ripartizione con apposito decreto [27].

 

          Art. 16. Strumenti

     1. L'A.S.I. per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 3 e di ogni altra attività connessa, ivi compreso l'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella commissionata, secondo criteri e modalità determinati con il regolamento di organizzazione e funzionamento, può:

     a) stipulare accordi e convenzioni;

     b) partecipare o costituire consorzi, fondazioni o società con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, previa autorizzazione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di autorizzazione, in assenza di osservazioni da parte del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, l'autorizzazione si intende concessa. Per la costituzione o la partecipazione in società con apporto al capitale sociale superiore a 500.000,00 euro o con quota pari o superiore al 50 per cento del predetto capitale sociale è inoltre richiesto il parere del Ministro dell'economia e delle finanze che deve esprimersi entro trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere [28];

     c) promuovere la costituzione di nuove imprese conferendo personale proprio, anche in costanza di rapporto, nel rispetto della normativa vigente;

     d) partecipare alla costituzione ed alla conduzione anche scientifica di centri di ricerca internazionali, in collaborazione con analoghe istituzioni scientifiche di altri Paesi;

     e) commissionare attività di ricerca e studio a soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, secondo le disposizioni del suo regolamento amministrativo.

     1-bis. Le attività di cui al comma 1, lettere a), b) c) e d) sono in ogni caso sottoposte alla previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro o Sottosegretario di Stato delegato. La disposizione di cui al primo periodo non si applica agli accordi e alle convenzioni con le università e gli enti pubblici di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, adottati in esecuzione di azioni previste nel piano triennale di attività di cui all'articolo 14, limitatamente agli aspetti riguardanti i piani di esplorazione e di ricerca [29].

     2. Per lo svolgimento delle attività nel settore aerospaziale, l'A.S.I. si avvale anche del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a.), di cui al regolamento emanato con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 giugno 1998, n. 305, sulla base di apposita convenzione approvata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

     3. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca si provvede al trasferimento della gestione della base di lancio e controllo di satelliti di San Marco - Malindi in Kenya, all'A.S.I. Con apposita convenzione, volta ad assicurare la più avanzata valorizzazione della ricerca nel settore aerospaziale, da stipularsi, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, tra l'A.S.I. e l'Università "La Sapienza" di Roma, vengono garantite tutte le forme più idonee di collaborazione tra le due amministrazioni quali la ricerca, la formazione, nonché forme di collaborazione nella gestione.

     4. L'A.S.I. riferisce sui programmi, sugli obiettivi, sulle attività e sui risultati dei soggetti di cui al comma 1 in apposita sezione del piano triennale dell'ente, nonchè con apposita relazione semestrale al Presidente del Consiglio dei ministri [30].

 

          Art. 17. Regolamenti

     1. L'A.S.I. si dota del regolamento di organizzazione e funzionamento, del regolamento di amministrazione contabilità e finanza e del regolamento del personale, nonché di altri regolamenti interni disciplinanti specifiche materie, sottoposti al controllo della Presidenza del Consiglio dei ministri in coerenza con le procedure e modalità di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Sui regolamenti, prima dell'adozione, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Il regolamento sul personale è inoltre sottoposto al parere del Ministro per la funzione pubblica che si esprime nel termine di trenta giorni, decorsi i quali si prescinde dal parere [31].

     2. Il regolamento di organizzazione e funzionamento:

     a) definisce i settori tecnici e le relative aree di intervento;

     b) stabilisce le procedure di selezione per la nomina dei responsabili dei settori tecnici;

     c) definisce le regole per le partecipazione dell'Agenzia in altri soggetti pubblici e privati.

     3. Il regolamento di amministrazione, contabilità e finanza:

     a) definisce uno schema tipo per la redazione da parte dei settori tecnici del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;

     b) definisce modalità che assicurino la trasparenza nell'affidamento delle attività di ricerca;

     c) definisce modalità per l'acquisto di beni, servizi e forniture, anche in conformità alla normativa comunitaria;

     d) individua le modalità per l'acquisizione di risorse esterne all'ente;

     e) definisce modalità per la gestione patrimoniale, economica, finanziaria e contabile interna, anche in deroga alle disposizioni sulla contabilità generale dello Stato.

     4. Il regolamento del personale:

     a) definisce modalità per la gestione e l'amministrazione del personale;

     b) stabilisce le procedure per il reclutamento del personale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.

 

          Art. 18. Bilanci, relazioni e controlli

     1. I bilanci preventivi e consuntivi e le relative relazioni di accompagnamento, le relazioni del collegio dei revisori dei conti, la relazione annuale di verifica dei risultati gestionali ed economici dell'Agenzia, la relazione del comitato di valutazione sono inviati alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed al Ministero dell'economia e delle finanze nonchè al Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale [32].

     2. L'A.S.I. è soggetto al controllo previsto dall'articolo 3, comma 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, da parte della Corte dei conti.

 

          Art. 19. Personale

     1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'A.S.I. è regolato ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, all'articolo 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196, al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, e all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Alle selezioni pubbliche per le assunzioni possono partecipare, se in possesso dei requisiti richiesti, anche cittadini stranieri.

     2. [L'A.S.I., sentito il consiglio tecnico-scientifico, nell'ambito del 3 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere per chiamata diretta, con contratto a tempo indeterminato, al massimo livello contrattuale del personale di ricerca, soggetti italiani o stranieri dotati di altissima qualificazione scientifica, ovvero che siano stati insigniti di alti riconoscimenti scientifici in ambito internazionale] [33].

     3. L'A.S.I., sentito il consiglio tecnico-scientifico, nell'ambito del 10 per cento dell'organico dei ricercatori, nei limiti delle disponibilità di bilancio, può assumere con chiamata diretta, con contratto a tempo determinato per specifici progetti di ricerca, per la durata del progetto e, comunque, non oltre cinque anni, ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, con documentata produzione scientifica di eccellenza, o documentata attività di ricerca in enti di ricerca o imprese private o in atenei stranieri o in istituzioni di ricerca internazionali; nelle predette ipotesi di chiamata diretta il trattamento economico è rapportato a quello previsto dal Contratto collettivo nazionale di comparto per le medesime qualifiche, con una eventuale integrazione in considerazione della natura temporanea del rapporto.

     4. [L'A.S.I., con proprio regolamento sul personale ai sensi dell'articolo 17, disciplina le procedure di assunzione ai diversi livelli e profili del personale ricercatore o tecnologo, valorizzando prioritariamente le esperienze di ricerca effettuate all'estero ovvero presso università o imprese. Con riferimento ai ricercatori e ai tecnologi il regolamento è emanato nel rispetto dei seguenti principi:

     a) il rapporto di lavoro a tempo indeterminato come ricercatore dell'ente si instaura, per i livelli di ricercatore, primo ricercatore, dirigente di ricerca, primo tecnologo e dirigente tecnologo, previo l'espletamento di concorsi pubblici per aree scientifiche o settori tecnologici, idonei a valutare competenze e attitudini finalizzate all'attività richiesta, mediante il ricorso a specifiche commissioni giudicatrici costituite in maggioranza da componenti esterni all'ente e presiedute da dirigenti di ricerca o tecnologi dell'ente o dipendenti da un ente del comparto ricerca ovvero ancora da professori universitari ordinari, con comprovata esperienza internazionale. Per accedere alla selezione per il livello iniziale occorre essere in possesso del titolo di dottore di ricerca attinente all'attività richiesta dal bando ovvero aver svolto per un triennio attività di ricerca presso università o qualificati enti, organismi o centri di ricerca, pubblici o privati, ovvero nell'ambito dei contratti di cui al comma 3, ovvero di assegni di ricerca banditi dall'ente ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con valutazione finale delle attività;

     b) la periodicità dei concorsi è determinata secondo le cadenze indicate nel piano pluriennale;

     c) in relazione a singoli progetti e per l'intera durata degli stessi, è consentita l'assunzione di personale con contratto di lavoro a tempo determinato di durata non superiore a tre anni, in possesso di documentata competenza adeguata alle funzioni da svolgere, accertata sulla base di apposite selezioni con trattamento economico rapportato alle corrispondenti professionalità dell'ente. Tali contratti possono essere rinnovati una sola volta, previo giudizio positivo sull'attività svolta, in deroga al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per la specificità dell'attività di ricerca da svolgere e per garantire la continuità di esecuzione ai fini del completamento dei relativi progetti] [34].

 

     Art. 19 bis. (Obblighi di pubblicità). [35]

     1. In attuazione dei principi di trasparenza, di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, l'A.S.I. è tenuta a pubblicare in apposita sezione del proprio sito istituzionale:

     a) le informazioni sull'attività complessivamente svolta;

     b) le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti;

     c) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia

 

          Art. 20. Piano aerospaziale nazionale [36]

     [1. Il Piano aerospaziale nazionale, di durata triennale, nonché gli eventuali aggiornamenti, sono approvati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, previo esame della commissione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.]

 

          Art. 21. (Indirizzo e coordinamento in materia spaziale e aerospaziale). [37]

     1. Al fine di assicurare l'indirizzo e il coordinamento in materia spaziale e aerospaziale anche con riferimento ai servizi operativi correlati è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, di seguito denominato "Comitato".

     2. Per le finalità di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, individua il Ministro, anche senza portafoglio, ovvero il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali e l'ufficio della Presidenza del Consiglio responsabile delle attività di supporto, coordinamento e segreteria del Comitato [38].

     3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dal Ministro, anche senza portafoglio, o dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche spaziali e aerospaziali, ed è composto dai Ministri della difesa, dell'interno, per i beni e le attività culturali, delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'economia e delle finanze e dai Ministri per il Sud e per gli affari europei, ove nominati, nonchè dal Presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. I citati Ministri possono delegare la loro partecipazione al Comitato ad un vice Ministro o ad un Sottosegretario di Stato competente per i rispettivi Dicasteri [39].

     4. In merito agli specifici argomenti discussi dal Comitato, il Presidente, sentiti i componenti di cui al comma 3, può invitare a partecipare alla seduta Ministri o Sottosegretari di Stato di altri Dicasteri e rappresentanti di enti pubblici e privati la cui presenza sia utile all'espletamento delle funzioni del Comitato. Laddove convocato, il presidente dell'A.S.I. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato con funzione di alta consulenza tecnico-scientifica. Ai soggetti invitati non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a legislazione vigente [40].

     5. Le spese per il funzionamento del Comitato sono poste a carico della Presidenza del Consiglio dei ministri. Ai componenti del Comitato non sono riconosciuti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

     6. Il Comitato, nell'ambito e a supporto dei compiti di alta direzione, indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri, con le modalità definite da un proprio regolamento interno adottato nella sua prima seduta e tenendo conto degli indirizzi della politica estera nazionale e della politica dell'Unione europea nel settore spaziale e aerospaziale:

     a) definisce gli indirizzi del Governo in materia spaziale e aerospaziale con riferimento anche alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alle ricadute sul settore produttivo, nonchè in ordine alla predisposizione del Documento strategico di politica spaziale nazionale;

     b) indirizza e supporta l'A.S.I. nella definizione di accordi internazionali e nelle relazioni con organismi spaziali internazionali;

     c) approva il Documento strategico di politica spaziale nazionale che definisce la strategia politica e le linee di intervento finanziario per lo sviluppo di tecnologie industriali innovative e di servizi applicativi spaziali a favore della crescita economica del Paese;

     d) assicura il coordinamento dei programmi e dell'attività dell'A.S.I. con i programmi e con le attività delle amministrazioni centrali e periferiche;

     e) individua le linee prioritarie per la partecipazione ai programmi europei dell'Agenzia spaziale europea (E.S.A.) e per lo sviluppo degli accordi bilaterali e multilaterali;

     f) definisce gli indirizzi per lo sviluppo di forme di sinergia e di cooperazione nel settore spaziale tra gli enti di ricerca, le amministrazioni pubbliche, le strutture universitarie e il mondo dell'impresa, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese di settore;

     g) definisce gli indirizzi per le iniziative delle amministrazioni e dei soggetti pubblici interessati, individuati ai sensi della normativa vigente, e competenti nelle applicazioni e nei servizi spaziali, anche di pubblica responsabilità, nel rispetto dei rispettivi compiti e funzioni, favorendo sinergie e collaborazioni anche con soggetti privati, per la realizzazione di programmi applicativi di prevalente interesse istituzionale;

     h) definisce le priorità di ricerca e applicative nazionali e gli investimenti pubblici del settore, incentivando le cooperazioni finanziarie e le sinergie tra soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere, sviluppare e diffondere la ricerca scientifica e tecnologica applicata al settore spaziale e aerospaziale e lo sviluppo di servizi innovativi, nonchè di favorire lo sviluppo e la competitività del sistema produttivo italiano, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;

     i) definisce il quadro delle risorse finanziarie disponibili per l'attuazione delle politiche spaziali ed aerospaziali, secondo criteri di promozione e sviluppo di servizi satellitari innovativi di interesse pubblico, perseguendo obiettivi di sinergia delle risorse pubbliche e private, destinate alla realizzazione di infrastrutture spaziali e aero-spaziali e nel rispetto di quanto previsto dalla lettera h);

     l) elabora le linee strategiche governative del settore spaziale e aerospaziale, promuovendo i necessari processi di internazionalizzazione delle capacità nazionali, individuando le esigenze capacitive nel settore spaziale e aerospaziale indicate dalle amministrazioni interessate, favorendo lo sviluppo e il potenziamento tecnologico delle piccole e medie imprese, l'utilizzo delle tecnologie spaziali e aerospaziali negli altri comparti dell'industria e dei servizi nazionali, nonchè i trasferimenti di conoscenze dal settore della ricerca alle applicazioni commerciali e ai servizi di pubblica utilità con particolare riferimento ai settori dell'ambiente, del trasporto e delle telecomunicazioni;

     m) promuove, sulla base delle condivise esigenze capacitive nel settore spaziale individuate dalle amministrazioni interessate, di cui alla lettera l), specifici accordi di programma congiunti tra le amministrazioni interessate, che prevedano il finanziamento interministeriale di servizi applicativi, sistemi, infrastrutture spaziali;

     n) effettua la valutazione globale dei ritorni e dei risultati dei programmi pluriennali per gli aspetti sociali, strategici ed economici;

     o) promuove opportune iniziative normative per la realizzazione di nuovi servizi satellitari di interesse pubblico, in conformità alle norme dell'Unione europea;

     p) promuove lo sviluppo dei programmi spaziali e aerospaziali che coinvolgono aspetti di sicurezza nazionale e di tipo duale, con particolare riferimento alle applicazioni per la sicurezza civile e militare, anche in raccordo con i programmi internazionali ed europei a valenza strategica;

     q) predispone, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione alle Camere contenente l'illustrazione delle attività e dei risultati degli investimenti nel settore spaziale e aerospaziale;

     r) promuove il trasferimento di conoscenze dal settore della ricerca ai servizi di pubblica utilità, con riferimento ai settori dell'ambiente, della gestione del territorio e della previsione e prevenzione delle calamità naturali e dei rischi derivanti dall'attività dell'uomo, nonchè ai settori del trasporto e delle telecomunicazioni;

     s) promuove misure volte a sostenere le domande e l'offerta di formazione in discipline spaziali e aerospaziali, tenendo conto annualmente del quadro delle iniziative promosse dalle università italiane.

     7. Per l'espletamento dei compiti di cui al comma 6, il Comitato si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'A.S.I. e di eventuali altri esperti del settore, ivi compreso il settore industriale, nel limite massimo di cinque unità, selezionati secondo procedure obiettive e trasparenti, nel rispetto della normativa vigente, di gruppi di lavoro e di comitati di studio coordinati dall'A.S.I. Agli esperti e ai componenti dei gruppi di lavoro e dei comitati di studio non spettano gettoni di presenza, indennità o altri emolumenti comunque denominati. Agli eventuali oneri per rimborsi di spese di missione si provvede nell'ambito delle risorse di ciascuna Amministrazione disponibili a legislazione vigente, con esclusione dei soggetti privati, per i quali non sono previsti rimborsi a carico della finanza pubblica.

     8. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

          Art. 22. Norme transitorie e finali

     1. Le dotazioni organiche dell'A.S.I. sono ridefinite, ai sensi dell'articolo 34, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come indicato nella tabella allegata.

     2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto decadono il presidente, il consiglio di amministrazione, i comitati e le commissioni in carica ed è nominato con la procedura di cui all'articolo 13, comma 6, un commissario straordinario per assicurare la funzionalità dell'Agenzia nella fase transitoria fino all'insediamento degli organi di cui all'articolo 4, costituiti con le modalità di cui agli articoli 6, 7, 8 e 9, entro sessanta giorni dalla nomina dello stesso commissario. Il collegio dei revisori nominato secondo il previgente ordinamento esercita le sue funzioni fino all'insediamento del nuovo collegio dei revisori.

     3. In sede di prima attuazione del presente decreto legislativo il mandato del presidente decaduto e quello del commissario straordinario nominato ai sensi del comma 2 non rilevano ai fini dell'applicazione dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, in ordine al limite massimo dei due mandati per i presidenti di enti di ricerca.

     4. Le indennità spettanti al commissario straordinario sono stabilite con le modalità di cui all'articolo 13, comma 4.

     5. Il decreto legislativo 30 gennaio 1999, n. 27, è abrogato.

 

          Art. 23. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto legislativo entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

     Allegato

     RIORDINO DELL'AGENZIA SPAZIALE ITALIANA (A.S.I.)

 

PROFILO

LIVELLO

DOTAZIONE ORGANICA

Dirigenti

 

4

Totale Dirigenti

 

4

Dirigente Tecnologo

I

18

I Tecnologo

II

54

Tecnologo

III

92

Totale Tecnologi

 

164

Funzionario di Amministrazione

IV

8

 

V

7

Totale Funzionari di Amministrazione

 

15

C.T.E.R.

IV

11

 

V

3

 

VI

6

Totale C.T.E.R.

 

20

Collaboratore di Amministrazione

V

4

 

VI

6

 

VII

9

Totale Collaboratori di Amministrazione

 

19

Operatore Tecnico

VI

1

 

VII

2

 

VIII

2

Totale operatori tecnici

 

5

Operatore di Amministrazione

VII

3

 

VIII

5

 

IX

9

Totale Operatori di Amministrazione

 

17

Ausiliario Tecnico

VIII

1

 

IX

3

 

X

0

Totale Ausiliari Tecnici

 

4

Ausiliario di Amministrazione

IX

2

 

X

 

Totale Ausiliari di Amministrazione

 

2

TOTALE

 

250

 


[1] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 11 gennaio 2018, n. 7.

[2] Comma così modificato dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[3] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 11 gennaio 2018, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[4] Lettera sostituita dall'art. 3 della L. 11 gennaio 2018, n. 7 e così modificata dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[5] Lettera aggiunta dall'art. 3 della L. 11 gennaio 2018, n. 7 e così modificata dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[6] Lettera già modificata dall'art. 3 della L. 11 gennaio 2018, n. 7 e così ulteriormente modificata dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[7] Lettera già modificata dall'art. 3 della L. 11 gennaio 2018, n. 7 e così ulteriormente modificata dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[8] Lettera così modificata dall'art. 3 della L. 11 gennaio 2018, n. 7.

[9] Lettera così modificata dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[10] Lettera inserita dall'art. 3 della L. 11 gennaio 2018, n. 7 e abrogata dall'art. 4 quater del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla L. 9 agosto 2018, n. 97.

[11] Lettera abrogata dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[12] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 11 gennaio 2018, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[13] Comma così modificato dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[14] Comma sostituito dall'art. 3 della L. 11 gennaio 2018, n. 7 e così modificato dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[15] Comma così modificato dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[16] Comma così sostituito dall'art. 3 della L. 11 gennaio 2018, n. 7.

[17] Comma così modificato dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[18] Il Comitato di cui al presente articolo è stato soppresso dall'art. 2 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286, con la decorrenza di cui al comma 141 dello stesso art. 2, D.L. 262/06.

[19] Comma aggiunto dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[20] Comma così modificato dall'art. 3 della L. 11 gennaio 2018, n. 7.

[21] Comma così modificato dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[22] Comma così modificato dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[23] Comma inserito dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[24] Comma abrogato dall'art. 3 della L. 11 gennaio 2018, n. 7.

[25] Lettera così modificata dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[26] Comma così sostituito dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[27] Comma aggiunto dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[28] Lettera così modificata dall'art. 3 della L. 11 gennaio 2018, n. 7.

[29] Comma inserito dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[30] Comma così modificato dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[31] Comma così modificato dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[32] Comma già modificato dall'art. 3 della L. 11 gennaio 2018, n. 7 e così ulteriormente modificato dall'art. 30 del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, convertito dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

[33] Comma abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213.

[34] Comma abrogato dall'art. 18 del D.Lgs. 31 dicembre 2009, n. 213.

[35] Articolo inserito dall'art. 3 della L. 11 gennaio 2018, n. 7.

[36] Articolo abrogato dall'art. 3 della L. 11 gennaio 2018, n. 7.

[37] Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 11 gennaio 2018, n. 7.

[38] Comma così modificato dall'art. 9 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito dalla L. 24 settembre 2021, n. 133.

[39] Comma già modificato dall'art. 4 quater del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla L. 9 agosto 2018, n. 97 e così ulteriormente modificato dall'art. 9 del D.L. 6 agosto 2021, n. 111, convertito dalla L. 24 settembre 2021, n. 133.

[40] Comma così modificato dall'art. 4 quater del D.L. 12 luglio 2018, n. 86, convertito dalla L. 9 agosto 2018, n. 97.