Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 29/03/2000 |
Numero: | 59 |
§ 98.1.42043 - Circolare 29 marzo 2000, n. 59/D .
Causa C-35/96. Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 18 giugno 1998 concernente la fissazione della tariffa professionale per gli spedizionieri doganali.
Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle dogane.
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Alle Direzioni compartimentali delle dogane e |
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delle imposte indirette |
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Loro sedi |
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Alla Direzione compartimentale per |
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le contabilità centralizzate |
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Sede |
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Alle Direzioni delle circoscrizioni doganali |
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Loro sedi |
e, p. c.: |
Al Comando generale della Guardia di Finanza |
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Roma |
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Al Servizio centrale degli ispettori tributari |
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Roma |
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All'Ufficio del coordinamento legislativo |
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Roma |
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Al Segretariato generale |
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Ufficio per gli studi di diritto tributario |
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comparato e per le relazioni internazionali |
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Roma |
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Alle Direzioni centrali |
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Sede |
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Alle Divisioni della Direzione centrale |
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dei Servizi doganali |
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Sede |
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Al Servizio ispettivo centrale |
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Sede |
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Alla Federazione nazionale spedizionieri italiani |
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Via Postumia n. 3 |
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00198 Roma |
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Alla Confederazione generale italiana |
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del traffico e dei trasporti |
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(Confetra) |
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Via Panama n. 62 |
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00198 Roma |
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Alla Confederazione generale dell'agricoltura |
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C.so Vittorio Emanuele n. 101 |
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00186 Roma |
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Alla Confederazione generale italiana del |
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commercio, del turismo e dei servizi |
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P.zza G. Belli n. 2 |
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00153 Roma |
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Al Consiglio nazionale degli spedizionieri |
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doganali |
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Via XX Settembre n. 3 |
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00187 Roma |
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Alla Camera di commercio internazionale |
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Sezione italiana |
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Via XX Settembre n. 5 |
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00187 Roma |
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Alla Confederazione generale |
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dell'industria italiana |
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Viale dell'Astronomia n. 30 |
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00144 Roma |
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All'Unione italiana Camere |
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di commercio, industria ed artigianato |
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P.zza Sallustio n. 21 |
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00187 Roma |
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All'E.N.I. |
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P.zza Enrico Mattei n. 1 |
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00144 Roma |
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All'Unione petrolifera |
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Via Giorgione n. 129 |
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00147 Roma |
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All'Associazione nazionale commercio estero |
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(A.N.C.E.) |
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Corso Venezia n. 47/49 |
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20121 Milano |
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All'Assonime |
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P.zza Venezia n. 11 |
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00187 Roma |
Con sentenza 18 giugno 1998, diramata ai dipendenti Uffici con nota prot. n. 2633 del 26 ottobre 1998, la Corte di Giustizia delle Comunità europee, nella causa C-35/96, ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dagli articoli 5 e 85 del trattato CE, adottando e mantenendo in vigore una legge -
In particolare, le argomentazioni svolte dalla Corte si riferiscono primariamente alla nozione di impresa che, secondo la costante giurisprudenza comunitaria, abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, nonché alla definizione di attività economica come qualsiasi attività consistente nell'offerta di beni o servizi su un determinato mercato.
Logica conseguenza di tale enunciato è che, seppur intellettuale e con la possibilità di essere svolta senza la combinazione di elementi materiali, immateriali ed umani, l'attività degli spedizionieri doganali è volta ad offrire, a fronte di una retribuzione, servizi per l'espletamento di formalità doganali e di altri servizi complementari configurandosi, quindi, come asserito dalla Corte, quale attività di natura economica.
È stata così confutata la tesi difensiva sostenuta in giudizio dallo Stato italiano secondo la quale sarebbe, invece, inconferente la disciplina recata dal citato articolo 85 alla fattispecie in esame, con conseguente implicita conferma della validità della normativa nazionale censurata, atteso che gli spedizionieri doganali più che soggetti che svolgono un'attività economica e, quindi, imprese, devono essere considerati dei veri e propri professionisti in quanto, nell'esercizio dell'attività non si avvalgono di beni e mezzi organizzati ma prestano lavoro autonomo di natura intellettuale.
Pertanto, si configura la violazione dell'articolo 85 del trattato in conseguenza del fatto che un organismo nazionale con lo status di diritto pubblico, quale è il C.N.S.D., non escluso dalla sfera di applicazione delle regole comunitarie di concorrenza, fissando una tariffa delle prestazioni professionali degli spedizionieri doganali uniforme e vincolante per tutti ha stabilito un'intesa su tutto il territorio dello Stato che consolida la compartimentazione dei mercati a livello nazionale ostacolando l'integrazione economica voluta dal trattato.
Posta tale premessa, in considerazione del suddetto dispositivo, occorre adeguare la normativa nazionale, modificando le norme primarie, come richiesto dalla Commissione UE, che ha attivato una procedura di infrazione in materia e, successivamente, ha esperito il ricorso per inadempimento di cui è causa.
A tal fine è in corso di predisposizione un disegno di legge per l'abrogazione dell'articolo 11 della
Nelle more del necessario iter legislativo occorre, peraltro, conformare operativamente il diritto interno a quello comunitario ricorrendo allo strumento della disapplicazione della norma contrastante, secondo il principio, enunciato dalla Corte Costituzionale a partire dalla sentenza n. 170 del 8 giugno 1984, della piena autonomia e del reciproco coordinamento dell'ordinamento statuale con quello comunitario, con l'obbligo, sempre enunciato dalla medesima Corte (cfr. sentenza n. 389 del 1989), da parte dei soggetti tanto giurisdizionali quanto amministrativi, di dare piena ed immediata applicazione alla norma comunitaria provvedendo ad apportare le necessarie modificazioni o abrogazioni al proprio diritto interno.
Si dispone, quindi, la disapplicazione dell'articolo 11 nonché della lettera d) dell'articolo 14 della legge professionale e di ogni altra disposizione incompatibile.
Divengono privi di effetto i richiami all'articolo 11, secondo comma, della
Della presente verrà richiesta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per assicurarne il massimo grado di diffusione e di conoscenza legale.