§ 98.1.42043 - Circolare 29 marzo 2000, n. 59/D .
Causa C-35/96. Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 18 giugno 1998 concernente la fissazione della tariffa [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:29/03/2000
Numero:59

§ 98.1.42043 - Circolare 29 marzo 2000, n. 59/D .

Causa C-35/96. Sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 18 giugno 1998 concernente la fissazione della tariffa professionale per gli spedizionieri doganali.

 

Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle dogane.

 

 

 

 

Alle Direzioni compartimentali delle dogane e 

 

delle imposte indirette 

 

Loro sedi 

 

Alla Direzione compartimentale per  

 

le contabilità centralizzate 

 

Sede 

 

Alle Direzioni delle circoscrizioni doganali 

 

Loro sedi 

e, p. c.: 

Al Comando generale della Guardia di Finanza 

 

Roma 

 

Al Servizio centrale degli ispettori tributari 

 

Roma 

 

All'Ufficio del coordinamento legislativo 

 

Roma 

 

Al Segretariato generale 

 

Ufficio per gli studi di diritto tributario 

 

comparato e per le relazioni internazionali 

 

Roma 

 

Alle Direzioni centrali 

 

Sede 

 

Alle Divisioni della Direzione centrale 

 

dei Servizi doganali 

 

Sede 

 

Al Servizio ispettivo centrale 

 

Sede 

 

Alla Federazione nazionale spedizionieri italiani 

 

Via Postumia n. 3 

 

00198 Roma 

 

Alla Confederazione generale italiana 

 

del traffico e dei trasporti 

 

(Confetra) 

 

Via Panama n. 62 

 

00198 Roma 

 

Alla Confederazione generale dell'agricoltura 

 

C.so Vittorio Emanuele n. 101 

 

00186 Roma 

 

Alla Confederazione generale italiana del 

 

commercio, del turismo e dei servizi 

 

P.zza G. Belli n. 2 

 

00153 Roma 

 

Al Consiglio nazionale degli spedizionieri 

 

doganali 

 

Via XX Settembre n. 3 

 

00187 Roma 

 

Alla Camera di commercio internazionale 

 

Sezione italiana 

 

Via XX Settembre n. 5 

 

00187 Roma 

 

Alla Confederazione generale 

 

dell'industria italiana  

 

Viale dell'Astronomia n. 30 

 

00144 Roma 

 

All'Unione italiana Camere 

 

di commercio, industria ed artigianato 

 

P.zza Sallustio n. 21 

 

00187 Roma 

 

All'E.N.I. 

 

P.zza Enrico Mattei n. 1 

 

00144 Roma 

 

All'Unione petrolifera  

 

Via Giorgione n. 129 

 

00147 Roma 

 

All'Associazione nazionale commercio estero 

 

(A.N.C.E.) 

 

Corso Venezia n. 47/49 

 

20121 Milano 

 

All'Assonime 

 

P.zza Venezia n. 11 

 

00187 Roma 

 

 

Con sentenza 18 giugno 1998, diramata ai dipendenti Uffici con nota prot. n. 2633 del 26 ottobre 1998, la Corte di Giustizia delle Comunità europee, nella causa C-35/96, ha dichiarato che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi impostile dagli articoli 5 e 85 del trattato CE, adottando e mantenendo in vigore una legge - legge 22 dicembre 1960, n. 1612 recante "Riconoscimento giuridico della professione di spedizioniere doganale ed istituzione degli albi e del fondo previdenziale ed assistenziale a favore degli spedizionieri doganali" - che: «nel conferire il relativo potere deliberativo, impone al Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali (C.N.S.D.) l'adozione di una decisione d'associazione di imprese in contrasto con il suddetto articolo 85, consistente nel fissare una tariffa obbligatoria per tutti gli spedizionieri doganali» (articolo 11, secondo comma, della citata legge).

In particolare, le argomentazioni svolte dalla Corte si riferiscono primariamente alla nozione di impresa che, secondo la costante giurisprudenza comunitaria, abbraccia qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, a prescindere dallo status giuridico di detta entità e dalle sue modalità di finanziamento, nonché alla definizione di attività economica come qualsiasi attività consistente nell'offerta di beni o servizi su un determinato mercato.

Logica conseguenza di tale enunciato è che, seppur intellettuale e con la possibilità di essere svolta senza la combinazione di elementi materiali, immateriali ed umani, l'attività degli spedizionieri doganali è volta ad offrire, a fronte di una retribuzione, servizi per l'espletamento di formalità doganali e di altri servizi complementari configurandosi, quindi, come asserito dalla Corte, quale attività di natura economica.

È stata così confutata la tesi difensiva sostenuta in giudizio dallo Stato italiano secondo la quale sarebbe, invece, inconferente la disciplina recata dal citato articolo 85 alla fattispecie in esame, con conseguente implicita conferma della validità della normativa nazionale censurata, atteso che gli spedizionieri doganali più che soggetti che svolgono un'attività economica e, quindi, imprese, devono essere considerati dei veri e propri professionisti in quanto, nell'esercizio dell'attività non si avvalgono di beni e mezzi organizzati ma prestano lavoro autonomo di natura intellettuale.

Pertanto, si configura la violazione dell'articolo 85 del trattato in conseguenza del fatto che un organismo nazionale con lo status di diritto pubblico, quale è il C.N.S.D., non escluso dalla sfera di applicazione delle regole comunitarie di concorrenza, fissando una tariffa delle prestazioni professionali degli spedizionieri doganali uniforme e vincolante per tutti ha stabilito un'intesa su tutto il territorio dello Stato che consolida la compartimentazione dei mercati a livello nazionale ostacolando l'integrazione economica voluta dal trattato.

Posta tale premessa, in considerazione del suddetto dispositivo, occorre adeguare la normativa nazionale, modificando le norme primarie, come richiesto dalla Commissione UE, che ha attivato una procedura di infrazione in materia e, successivamente, ha esperito il ricorso per inadempimento di cui è causa.

A tal fine è in corso di predisposizione un disegno di legge per l'abrogazione dell'articolo 11 della legge 22 dicembre 1960, n. 1612, nonché della lettera d) dell'articolo 14 della medesima legge e di ogni altra disposizione incompatibile.

Nelle more del necessario iter legislativo occorre, peraltro, conformare operativamente il diritto interno a quello comunitario ricorrendo allo strumento della disapplicazione della norma contrastante, secondo il principio, enunciato dalla Corte Costituzionale a partire dalla sentenza n. 170 del 8 giugno 1984, della piena autonomia e del reciproco coordinamento dell'ordinamento statuale con quello comunitario, con l'obbligo, sempre enunciato dalla medesima Corte (cfr. sentenza n. 389 del 1989), da parte dei soggetti tanto giurisdizionali quanto amministrativi, di dare piena ed immediata applicazione alla norma comunitaria provvedendo ad apportare le necessarie modificazioni o abrogazioni al proprio diritto interno.

Si dispone, quindi, la disapplicazione dell'articolo 11 nonché della lettera d) dell'articolo 14 della legge professionale e di ogni altra disposizione incompatibile.

Divengono privi di effetto i richiami all'articolo 11, secondo comma, della legge n. 1612 del 1960 citata, contenuti nell'articolo 38 e nel terzo rigo, lettera c), dell'articolo 40 del decreto ministeriale 10 marzo 1964, recante le norme di applicazione della più volte richiamata legge professionale. Tali disposizioni, infatti, comportando attualmente la sottoposizione a procedimento disciplinare, e più in particolare la sanzione della censura nei confronti degli spedizionieri che non rispettano la vincolatività della tariffa di cui al più volte citato articolo 11, risultano private di ogni rilevanza a seguito della disapplicazione in argomento derivante dall'interpretazione fornita dalla Corte di Lussemburgo.

Della presente verrà richiesta la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana per assicurarne il massimo grado di diffusione e di conoscenza legale.