Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 50. Giurisdizione |
Capitolo: | 50.3 giurisdizione contabile |
Data: | 26/10/1999 |
Numero: | 208 |
§ 50.3.3a - Circolare 26 ottobre 1999, n. 208/E. [1]
E' prassi delle Direzioni Regionali, riconducibile alle direttive impartite dalla soppressa Direzione Generale del Contenzioso con circolare n. 1 del 14 gennaio 1978, trasmettere le proposte di ricorso per cassazione sia all'Avvocatura Generale dello Stato, sia alla Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario, per consentire a quest'ultima la possibilità di intervenire tempestivamente, disattendendo la proposta nel caso in cui non ravvisasse conveniente coltivare ulteriormente la controversia.
A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, che ha riformato il processo tributario, è stato rilevato un considerevole aumento delle proposte di ricorso pervenute alla Direzione Centrale, malgrado nella circolare n. 201/E dell'11 agosto 1998, menzionandosi esclusivamente l'inoltro all'Avvocatura di Stato, sia stato omesso ogni riferimento a questo adempimento.
In materia di trattazione dei ricorsi per cassazione, invero, il necessario e sistematico controllo sulle proposte degli Uffici è assicurato, sul piano dell'opportunità e sul piano tecnico, dal successivo vaglio sia della Direzione Regionale, competente in via istituzionale alla trattazione degli affari del contenzioso giurisdizionale ai sensi dell'art. 37, comma 2, lett. e) del
Pertanto, anche in ragione del richiamato aumento del numero di ricorsi per cassazione conseguente all'entrata in vigore del nuovo processo tributario, si ritiene inopportuno e superato un ulteriore controllo a posteriori, su ogni singolo atto, da parte della Direzione Centrale.
Occorre tuttavia salvaguardare il proficuo esercizio delle funzioni proprie della Direzione Centrale, alla quale gli artt. 36 e ss. del
In adesione a quest'ultima esigenza e in attesa della predisposizione di una specifica procedura automatizzata che consenta l'acquisizione dei dati in via informatica, le Direzioni Regionali avranno cura di trasmettere in copia alla Direzione Centrale per gli Affari Giuridici e per il Contenzioso Tributario, per fini conoscitivi, soltanto le proposte di ricorso concernenti fattispecie ritenute di particolare interesse e, in ogni caso, quelle caratterizzate da:
- notevole rilevanza dei principi di diritto in discussione;
- valore complessivo della controversia superiore a un miliardo di lire;
- persistente e grave contrasto tra istruzioni dell'Amministrazione ed orientamento giurisprudenziale;
- connessione con procedimenti penali nei quali l'Amministrazione si sia costituita parte civile;
- rifiuto dell'Avvocatura di proseguire la controversia;
- apprezzabile consistenza numerica delle liti interessate (verrà in questo caso trasmessa la proposta più significativa, relativa al c.d. "caso pilota").
Si intendono superate le istruzioni impartite con la citata
[1] Emanata dal Ministero delle finanze.