Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 08/11/1999 |
Numero: | 197 |
§ 98.1.41453 - Circolare 8 novembre 1999, n. 197 .
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e |
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periferici dei rami professionali |
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Al Coordinatore generale medico legale |
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e Dirigenti medici |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di Amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio |
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di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Premessa
L'art. 64 della
- la soppressione dei fondi integrativi costituiti presso gli enti rientranti nella disciplina di cui alla
- la cessazione della contribuzione prevista per il finanziamento dei fondi medesimi;
- il diritto, in favore del personale iscritto, al trattamento pensionistico integrativo, calcolato secondo le normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi, in base all'anzianità contributiva maturata alla data del 30 settembre 1999;
- l'istituzione di un contributo di solidarietà a carico del lavoratore pari al 2% sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi medesimi;
- gli oneri per le prestazioni in essere e per quelle future, il contributo di solidarietà e le pregresse risultanze contabili, sono posti a carico di apposita evidenza contabile, da istituire presso i singoli Enti.
1. Campo di intervento.
Ai fini dell'individuazione dei soggetti nei cui confronti operano le sopracitate disposizioni di legge occorre far riferimento:
- al personale appartenente agli enti rientranti nella disciplina di cui alla
- al personale degli Enti mutualistici disciolti passato alle Unita Sanitarie Locali, ad altri Enti pubblici od allo Stato che, avendo esercitato la facoltà di opzione prevista dall'art. 75 del
2. Contributo di solidarietà.
Il comma 5 dell'art. 64 della
Il predetto contributo, a totale carico del personale iscritto, anche se di natura non previdenziale ma solidaristica, assume carattere di obbligatorietà.
Allo stesso si applicano, pertanto, le disposizioni in materia di riscossione vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori.
In merito alla quantificazione e riscossione di tale contributo, si precisa quanto segue.
Base imponibile.
Come espressamente previsto dal disposto legislativo, la base imponibile alla quale il contributo è commisurato, è costituita dalla prestazione integrativa maturata dagli iscritti presso i Fondi medesimi alla data del 30 settembre 1999.
Stante le difficoltà legate alle operazioni di calcolo dalla prestazione maturata il contributo sarà determinato, in via provvisoria, su un imponibile pari a L. 886.125 mensili (importo della prestazione integrativa minima garantita per 40 anni) rapportato in 40/mi rispetto agli anni di iscrizione dei singoli interessati alla data del 30 settembre 1999. Non appena possibile sarà data comunicazione dell'importo della prestazione integrativa maturata da ciascun iscritto ai fini della corretta applicazione del contributo di solidarietà (vedasi a riguardo quanto precisato nella comunicazione di cui all'allegato n. 2 trasmessa nel mese di agosto agli Enti interessati).
Caratteristiche del contributo.
Il contributo ha natura solidaristica e, quindi, non accresce la retribuzione utile ai fini della liquidazione delle prestazioni né alimenta la posizione assicurativa individuale.
Da ciò discende che, a decorrere dal 1° ottobre 1999, l'importo del contributo e la relativa base imponibile, non dovranno più essere riportati nel quadro "SA" della dichiarazione unica (modello 770) cui sono tenuti i datori di lavoro in forza di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, punto b), del
A decorrere dal 1° ottobre 1999, ai sensi del comma 8 della
A partire dalle retribuzioni relative al mese di ottobre 1999, pertanto, i datori di lavoro, relativamente al personale interessato, fermo restando l'obbligo di contribuzione all'assicurazione generale obbligatoria, non devono più provvedere alla denuncia mensile delle retribuzioni e al versamento della contribuzione riguardanti la Gestione speciale costituita all'Istituto ai sensi dell'articolo 75 del
Dovrà essere, invece, trattenuto sulle retribuzioni degli interessati, un contributo di solidarietà del 2% da calcolarsi sulla prestazione integrativa maturata alla data del 30 settembre 1999.
Facendo seguito alla nota (allegato n. 2) inviata agli enti aventi alle proprie dipendenze personale confluito nella sopracitata Gestione speciale e che costituisce parte integrante della presente circolare, si forniscono, di seguito, le modalità per il versamento del contributo in argomento.
3. Modalità operative.
Nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali, previsti dal comma 9 della citata
A tal fine i datori di lavoro, continuando ad utilizzare la precedente posizione contributiva già contraddistinta dal codice di autorizzazione "OX", si atterranno, a decorrere dal periodo di paga "ottobre 1999, " alle seguenti modalità:
- esporranno l'importo del contributo di solidarietà in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura "Art 5 L.144/99" e dal codice di nuova istituzione "X650";
- riporteranno nella casella "numero dipendenti" il numero dei lavoratori interessati;
- riporteranno nella casella "retribuzioni" l'ammontare della base imponibile alla quale il contributo è commisurato secondo le modalità precisate al punto precedente e all'allegato n. 2;
Nessun dato dovrà essere riportato nella casella "numero giornate".
Stanti le esigenze d'ordine organizzativo connesse con l'adeguamento al nuovo disposto legislativo, in sede di prima applicazione della norma, i datori di lavoro interessati potranno effettuare il versamento del contributo di solidarietà riferito al mese di "ottobre 1999", con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il terzo mese successivo dall'emanazione della presente circolare.
Il relativo importo sarà maggiorato dell'interesse legale al tasso del 2,5% annuo computato dal 16 novembre alla data del versamento.
A tal fine i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:
- riporteranno il contributo di solidarietà secondo le modalità sopraindicate;
- esporranno l'importo del contributo di solidarietà riferito al mese di "ottobre 1999" in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura "Arr. Art 5 L.144/99" e dal codice di nuova istituzione "X651";
- calcoleranno su detto contributo relativo al mese di ottobre 1999 gli interessi al tasso legale del 2,5% a decorrere dal 16 novembre e fino alla data di versamento e lo esporranno in un successivo rigo in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Vers. oneri accessori" e dal previsto codice "Q900".
4. Istruzioni contabili.
Per la rilevazione del contributo di solidarietà di che trattasi, evidenziato dai datori di lavoro nelle denunce di mod. DM 10/2 secondo le modalità operative dinanzi riportate, è stato istituito il conto FIL 22/85 (vedi allegato n. 3).
Il Direttore generale
Trizzino
Allegato 1
Articolo 64 della
Disposizioni in materia di previdenza integrativa degli enti di cui alla
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo contrattuale di comparto saranno istituite, ai sensi del
2. A decorrere dal 1° ottobre 1999 i fondi per la previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo nonché la gestione speciale costituita presso l'Inps ai sensi dell'articolo 75 del
3. In favore degli iscritti ai fondi di cui al comma 2 è riconosciuto il diritto all'importo del trattamento pensionistico integrativo calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianità contributive maturate alla data del 1° ottobre 1999. Tali importi, rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat, saranno erogati in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base.
4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli oneri relativi ai trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti in essere, e agli importi di pensione calcolati ai sensi del comma 3, restano a carico del bilancio dei rispettivi enti, presso i quali è istituita apposita evidenza contabile. A tale contabilità, alla quale faranno altresì carico gli oneri per i trattamenti pensionistici erogati fino al 30 settembre 1999, vanno inoltre imputate le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito dei medesimi fondi, nonché il gettito del contributo di cui al comma 5.
5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 è applicato un contributo di solidarietà pari al 2 per cento sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la gestione speciale di cui al comma 2.
6. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo minimo individuale dei trattamenti pensionistici liquidati, a far tempo dal 1° gennaio 1995, dalla Gestione speciale costituita presso l'Inps ai sensi dell'articolo 75 del
7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche agli ex dipendenti provenienti da enti interessati a provvedimenti di scorporo delle gestioni sanitarie, optanti per il mantenimento dell'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e nei fondi di previdenza integrativa costituiti presso gli enti stessi, ai quali il trattamento continua ad essere assicurato dai fondi predetti.
8. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 cessano le contribuzioni dovute alla gestione di cui al comma 6, in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico del regime obbligatorio di base, agli iscritti alla gestione è riconosciuto il diritto all'erogazione della quota di pensione integrativa calcolata sulla base delle disposizioni contenute nel predetto comma 6 e delle anzianità assicurative utili maturate alla data del 31 dicembre 1998.
9. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.
Allegato 2
UFFICIO TRATTAMENTI DI PREVIDENZA |
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Via Liszt, 34 - 00144 Roma |
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Tel. 0659057810 |
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Fax 0659057813 |
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AL |
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Oggetto: Iscrizione presso la Gestione speciale per il personale degli enti disciolti.
L'art. 64 della
1. la soppressione a partire dal l° ottobre 1999 dei fondi integrativi costituiti presso gli enti di cui alla
2. in favore del personale in servizio iscritto:
è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico integrativo maturato, calcolato secondo le norme regolamentari vigenti, in base all'anzianità al 30 settembre 1999;
il trattamento integrativo così maturato sarà posto in pagamento - alla data di cessazione dal servizio, in aggiunta alla pensione AGO - con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat di aumento dei prezzi al consumo che interverranno;
3. l'istituzione dal l° ottobre 1999 di un contributo di solidarietà del 2% a carico dell'iscritto o del pensionato, sull'importo del trattamento integrativo come sopra maturato o già in pagamento.
Codesto ente occupa alle proprie dipendenze personale che, per effetto di opzione volontaria a suo tempo avanzata, ha mantenuto la stessa copertura previdenziale prevista presso gli enti di provenienza comprendente l'assicurazione generale obbligatoria e un Fondo integrativo.
Alla continuità di iscrizione al Fondo integrativo dal 1° luglio 1981 in poi provvede la Gestione speciale prevista a questo specifico scopo dall'art. 75 del
In conseguenza della disposizione di legge sopra citata codesto ente, a partire dalle retribuzioni relative al mese di ottobre 1999, per il personale interessato non deve più provvedere alla denuncia mensile delle retribuzioni e al versamento della contribuzione riguardante la Gestione speciale in discorso, restando ovviamente fermo l'obbligo di contribuzione all'assicurazione generale obbligatoria.
Dovrà essere invece trattenuto sulle retribuzioni degli interessati un contributo di solidarietà del 2% da calcolarsi sulla prestazione integrativa maturata
Attualmente questo Istituto non è in possesso dei dati occorrenti per il calcolo della prestazione maturata.
Provvisoriamente tale contributo può essere conteggiato su un imponibile pari a L. 886.125 mensili (prestazione integrativa minima garantita per 40 anni) rapportato a tanti 40/mi per quanti sono gli anni di iscrizione dei singoli interessati alla Gestione speciale alla data del 30 settembre 1999.
L'anzianità va conteggiata in anni interi, arrotondando per difetto quella inferiore a sei mesi e per eccesso quella pari o superiore.
Codesto ente è a conoscenza dell'anzianità di iscrizione alla Gestione speciale, degli interessati avendo ricevuto a suo tempo apposita scheda dal Ministero del tesoro e avendo, per il periodo successivo fino al 30 settembre 1999, provveduto al versamento della relativa contribuzione.
Pertanto potrà in via provvisoria determinare direttamente l'importo del trattamento integrativo maturato e calcolare il contributo di solidarietà del 2%, trattenendolo mensilmente sulle competenze del dipendente.
Per il definitivo calcolo dell'integrazione maturata è invece necessario che codesto ente trasmetta i dati di cui all'unita scheda di dichiarazione, precedentemente prevista in occasione della cessazione dal servizio.
L'importo definitivo dell'integrazione maturata sarà comunicato da questo Istituto dopo la ricezione delle schede con i dati predetti. Sarà altresì data comunicazione delle modalità di versamento a questo Istituto delle trattenute effettuate per contributo di solidarietà del 2%.
Si resta in attesa di cortese, sollecita restituzione delle schede di dichiarazione debitamente compilate, per tutti i dipendenti interessati, allegandole ad apposito elenco riepilogativo.
Il Dirigente l'Ufficio
Dr. Nazzareno Bernabei
1 scheda
INPS- GESTIONE SPECIALE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI DISCIOLTI
Dichiarazione dell'Ente datore di lavoro
Il sottoscritto, legale rappresentante dell'Ente |
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DICHIARA sotto la propria responsabilità che il Sig. |
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Nato a |
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il |
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C.F. |
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al 30 settembre 1999: |
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A - è dipendente di questo Ente e riveste la qualifica di |
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livello |
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; |
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B - è in godimento del seguente trattamento economico in applicazione del vigente C.C.N.L. del |
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comparto |
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per la parte imponibile ai fini delle prestazioni integrative; (v. nota 1) |
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IMPORTO |
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MENSILI |
ANNUE |
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1) Stipendio base di qualifica |
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2) Retribuzione individuale di anzianità |
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3) Indennità integrativa speciale |
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4) |
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5) |
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C - Su detto trattamento economico è stata regolarmente versata all'Inps Sede di |
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la contribuzione dovuta alla Gestione speciale per il personale degli Enti disciolti, nella percentuale |
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complessiva del |
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% prevista per il Fondo dei dipendenti dell'Ente di provenienza per l'intero periodo |
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compreso tra la data di assegnazione ( |
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) e il 30 settembre 1999; (v. note 2 e 3). |
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È stato altresì assolto l'obbligo contributivo con l'assicurazione Generale Obbligatoria. |
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In particolare, sono stati denunciati i seguenti periodi assicurativi e retribuzioni: |
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ANNO |
IMPORTO |
NUM. SETTIMANE |
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1996 |
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1997 |
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1998 |
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1999 |
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fino al 30/9 |
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PERIODI DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SPECIALE |
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Ente di provenienza |
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Data di assunzione nell'Ente di provenienza |
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Data di immissione in ruolo |
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Data di iscrizione al Fondo di Previdenza |
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Opzione presentata |
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PERIODI NON COPERTI DA ISCRIZIONE |
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(Indicare tutti i periodi di aspettativa senza assegni dalla data di assunzione all'ente di provenienza fino al |
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30 settembre 1999, non coperti da iscrizione al Fondo integrativo) |
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Dal |
Al |
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Dal |
Al |
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Dal |
Al |
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PERIODI RISCATTATI |
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(Indicare i soli periodi che risultano effettivamente riscattati in anni, mesi e giorni) |
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Riscatto periodo fuori ruolo |
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Riscatto per |
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Riscatto per |
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Data |
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Qualifica e firma del legale rappresentante |
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Firma del dipendente per presa visione |
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Timbro dell'Ente |
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Note: |
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1) Per il personale con rapporto a tempo definito o a part-time si devono effettuare apposite annotazioni indicando le ore di lavoro svolte sul totale delle ore dell'orario ordinario e i periodi di tempo ridotto; |
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2) Ivi compresa la contribuzione dovuta sulle indennità fisse e continuative del Comparto sanità percepite dal 1983 in poi; |
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3) Le retribuzioni assoggettate a contribuzione alla Gestione speciale sono denunciate fin dal 1982 con il sistema DM. Devono perciò risultare al quadro C dei Modd. 01 M annuali. |
Allegato 3
Variazioni al piano dei conti
Tipo istituzione: |
I |
Codice conto: |
FIL 22/85 |
Denominazione completa: |
Contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative della assicurazione |
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generale obbligatoria di cui all'art. 64, comma 5, della legge n. 144 del |
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1999, conguagliato dai datori di lavoro con il sistema di cui al D.M. 5 |
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febbraio 1969. |
Denominazione abbreviata: |
CTR .SOLIDAR. SU PREST. INTEGR.AGO ART. 64 |