§ 98.1.41453 - Circolare 8 novembre 1999, n. 197 .
Art. 64 della legge n. 144 del 1999. Soppressione Gestione speciale per il personale degli enti disciolti. Modalità di versamento del [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/11/1999
Numero:197


Sommario
Art. 64 della legge n. 144 del 1999. Soppressione Gestione speciale per il personale degli enti disciolti. Modalità di versamento del contributo di solidarietà. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti. 
Articolo 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144 


§ 98.1.41453 - Circolare 8 novembre 1999, n. 197 .

Art. 64 della legge n. 144 del 1999. Soppressione Gestione speciale per il personale degli enti disciolti. Modalità di versamento del contributo di solidarietà. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale 

 

e Dirigenti medici 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione  

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Premessa

L'art. 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (allegato n. 1) recante "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'Inail, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali", ha disposto, a decorrere dal 1° ottobre 1999:

- la soppressione dei fondi integrativi costituiti presso gli enti rientranti nella disciplina di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresa la Gestione speciale per il personale degli enti disciolti costituita presso l'Inps ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761;

- la cessazione della contribuzione prevista per il finanziamento dei fondi medesimi;

- il diritto, in favore del personale iscritto, al trattamento pensionistico integrativo, calcolato secondo le normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi, in base all'anzianità contributiva maturata alla data del 30 settembre 1999;

- l'istituzione di un contributo di solidarietà a carico del lavoratore pari al 2% sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi medesimi;

- gli oneri per le prestazioni in essere e per quelle future, il contributo di solidarietà e le pregresse risultanze contabili, sono posti a carico di apposita evidenza contabile, da istituire presso i singoli Enti.

 

 

1. Campo di intervento.

Ai fini dell'individuazione dei soggetti nei cui confronti operano le sopracitate disposizioni di legge occorre far riferimento:

- al personale appartenente agli enti rientranti nella disciplina di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, iscritto presso i Fondi integrativi costituiti presso gli enti stessi;

- al personale degli Enti mutualistici disciolti passato alle Unita Sanitarie Locali, ad altri Enti pubblici od allo Stato che, avendo esercitato la facoltà di opzione prevista dall'art. 75 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 e dall'art. 2, comma 6, dall'art. 3, comma 4, dall'art. 4, comma 4, della legge 27 ottobre 1988, n. 482, è iscritto nella Gestione speciale costituita presso l'Istituto ai sensi dell'articolo 75 citato, al fine di assicurare continuità all'iscrizione presso i Fondi già operanti presso gli enti disciolti (si veda al riguardo la circolare n. 92 del 16 aprile 1982 e la circolare n. 50 del 11 marzo 1989).

 

 

2. Contributo di solidarietà.

Il comma 5 dell'art. 64 della legge n. 144 del 1999, ha istituito, a decorrere dal 1° ottobre 1999, un contributo di solidarietà nella misura del 2% da determinarsi sulle prestazioni integrative erogate o maturate presso i Fondi medesimi alla data del 30 settembre 1999.

Il predetto contributo, a totale carico del personale iscritto, anche se di natura non previdenziale ma solidaristica, assume carattere di obbligatorietà.

Allo stesso si applicano, pertanto, le disposizioni in materia di riscossione vigenti per le contribuzioni dei regimi pensionistici obbligatori.

In merito alla quantificazione e riscossione di tale contributo, si precisa quanto segue.

Base imponibile.

Come espressamente previsto dal disposto legislativo, la base imponibile alla quale il contributo è commisurato, è costituita dalla prestazione integrativa maturata dagli iscritti presso i Fondi medesimi alla data del 30 settembre 1999.

Stante le difficoltà legate alle operazioni di calcolo dalla prestazione maturata il contributo sarà determinato, in via provvisoria, su un imponibile pari a L. 886.125 mensili (importo della prestazione integrativa minima garantita per 40 anni) rapportato in 40/mi rispetto agli anni di iscrizione dei singoli interessati alla data del 30 settembre 1999. Non appena possibile sarà data comunicazione dell'importo della prestazione integrativa maturata da ciascun iscritto ai fini della corretta applicazione del contributo di solidarietà (vedasi a riguardo quanto precisato nella comunicazione di cui all'allegato n. 2 trasmessa nel mese di agosto agli Enti interessati).

Caratteristiche del contributo.

Il contributo ha natura solidaristica e, quindi, non accresce la retribuzione utile ai fini della liquidazione delle prestazioni né alimenta la posizione assicurativa individuale.

Da ciò discende che, a decorrere dal 1° ottobre 1999, l'importo del contributo e la relativa base imponibile, non dovranno più essere riportati nel quadro "SA" della dichiarazione unica (modello 770) cui sono tenuti i datori di lavoro in forza di quanto previsto dall'art. 7, comma 1, punto b), del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314.

A decorrere dal 1° ottobre 1999, ai sensi del comma 8 della legge n. 144 del 1999, cessano le contribuzioni dovute ai Fondi oggetto di soppressione.

A partire dalle retribuzioni relative al mese di ottobre 1999, pertanto, i datori di lavoro, relativamente al personale interessato, fermo restando l'obbligo di contribuzione all'assicurazione generale obbligatoria, non devono più provvedere alla denuncia mensile delle retribuzioni e al versamento della contribuzione riguardanti la Gestione speciale costituita all'Istituto ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.

Dovrà essere, invece, trattenuto sulle retribuzioni degli interessati, un contributo di solidarietà del 2% da calcolarsi sulla prestazione integrativa maturata alla data del 30 settembre 1999.

Facendo seguito alla nota (allegato n. 2) inviata agli enti aventi alle proprie dipendenze personale confluito nella sopracitata Gestione speciale e che costituisce parte integrante della presente circolare, si forniscono, di seguito, le modalità per il versamento del contributo in argomento.

 

 

3. Modalità operative.

Nelle more dell'emanazione dei decreti ministeriali, previsti dal comma 9 della citata legge n. 144 del 1999 per regolamentare l'attuazione della norma, il contributo di solidarietà dovrà essere corrisposto all'Istituto tramite la denuncia contributiva di modello DM10/2.

A tal fine i datori di lavoro, continuando ad utilizzare la precedente posizione contributiva già contraddistinta dal codice di autorizzazione "OX", si atterranno, a decorrere dal periodo di paga "ottobre 1999, " alle seguenti modalità:

- esporranno l'importo del contributo di solidarietà in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura "Art 5 L.144/99" e dal codice di nuova istituzione "X650";

- riporteranno nella casella "numero dipendenti" il numero dei lavoratori interessati;

- riporteranno nella casella "retribuzioni" l'ammontare della base imponibile alla quale il contributo è commisurato secondo le modalità precisate al punto precedente e all'allegato n. 2;

Nessun dato dovrà essere riportato nella casella "numero giornate".

Stanti le esigenze d'ordine organizzativo connesse con l'adeguamento al nuovo disposto legislativo, in sede di prima applicazione della norma, i datori di lavoro interessati potranno effettuare il versamento del contributo di solidarietà riferito al mese di "ottobre 1999", con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il terzo mese successivo dall'emanazione della presente circolare.

Il relativo importo sarà maggiorato dell'interesse legale al tasso del 2,5% annuo computato dal 16 novembre alla data del versamento.

A tal fine i datori di lavoro si atterranno alle seguenti modalità:

- riporteranno il contributo di solidarietà secondo le modalità sopraindicate;

- esporranno l'importo del contributo di solidarietà riferito al mese di "ottobre 1999" in uno dei righi in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, facendolo precedere dalla dicitura "Arr. Art 5 L.144/99" e dal codice di nuova istituzione "X651";

- calcoleranno su detto contributo relativo al mese di ottobre 1999 gli interessi al tasso legale del 2,5% a decorrere dal 16 novembre e fino alla data di versamento e lo esporranno in un successivo rigo in bianco dei quadri "B-C" del mod. DM10/2, preceduto dalla dicitura "Vers. oneri accessori" e dal previsto codice "Q900".

 

 

4. Istruzioni contabili.

Per la rilevazione del contributo di solidarietà di che trattasi, evidenziato dai datori di lavoro nelle denunce di mod. DM 10/2 secondo le modalità operative dinanzi riportate, è stato istituito il conto FIL 22/85 (vedi allegato n. 3).

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

     Articolo 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144

Disposizioni in materia di previdenza integrativa degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con accordo contrattuale di comparto saranno istituite, ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, forme di previdenza complementare per il personale a rapporto d'impiego degli enti disciplinati dalla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi gli enti privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, nel rispetto dei criteri finanziari stabiliti dal predetto decreto legislativo sulla base di aggiornate valutazioni attuariali.

2. A decorrere dal 1° ottobre 1999 i fondi per la previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti dagli enti di cui al comma 1 del presente articolo nonché la gestione speciale costituita presso l'Inps ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, sono soppressi, con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il finanziamento dei fondi medesimi.

3. In favore degli iscritti ai fondi di cui al comma 2 è riconosciuto il diritto all'importo del trattamento pensionistico integrativo calcolato sulla base delle normative regolamentari in vigore presso i predetti fondi che restano a tal fine confermate anche ai fini di quiescenza e delle anzianità contributive maturate alla data del 1° ottobre 1999. Tali importi, rivalutati annualmente sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat, saranno erogati in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico dei regimi obbligatori di base.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 2, gli oneri relativi ai trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti in essere, e agli importi di pensione calcolati ai sensi del comma 3, restano a carico del bilancio dei rispettivi enti, presso i quali è istituita apposita evidenza contabile. A tale contabilità, alla quale faranno altresì carico gli oneri per i trattamenti pensionistici erogati fino al 30 settembre 1999, vanno inoltre imputate le somme che a qualsiasi titolo risulteranno a credito dei medesimi fondi, nonché il gettito del contributo di cui al comma 5.

5. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 è applicato un contributo di solidarietà pari al 2 per cento sulle prestazioni integrative dell'assicurazione generale obbligatoria erogate o maturate presso i fondi e la gestione speciale di cui al comma 2.

6. A decorrere dal 1° gennaio 1999 l'importo minimo individuale dei trattamenti pensionistici liquidati, a far tempo dal 1° gennaio 1995, dalla Gestione speciale costituita presso l'Inps ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, è pari allo 0,50 per cento della retribuzione imponibile nella gestione speciale per ogni anno di servizio utile fino ad un massimo del 20 per cento e comunque non inferiore al trattamento minimo di pensione nell'assicurazione generale obbligatoria aumentato del 25 per cento per quarant'anni di servizio utile. Il trattamento pensionistico complessivo annuo non può in ogni caso essere superiore all'importo della retribuzione pensionabile annua presa in considerazione ai fini del calcolo della prestazione spettante secondo la normativa vigente nell'assicurazione generale obbligatoria.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano anche agli ex dipendenti provenienti da enti interessati a provvedimenti di scorporo delle gestioni sanitarie, optanti per il mantenimento dell'iscrizione nell'assicurazione generale obbligatoria e nei fondi di previdenza integrativa costituiti presso gli enti stessi, ai quali il trattamento continua ad essere assicurato dai fondi predetti.

8. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 2 cessano le contribuzioni dovute alla gestione di cui al comma 6, in aggiunta ai trattamenti pensionistici liquidati a carico del regime obbligatorio di base, agli iscritti alla gestione è riconosciuto il diritto all'erogazione della quota di pensione integrativa calcolata sulla base delle disposizioni contenute nel predetto comma 6 e delle anzianità assicurative utili maturate alla data del 31 dicembre 1998.

9. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono emanate le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione del presente articolo.

 

 

Allegato 2

UFFICIO TRATTAMENTI DI PREVIDENZA 

 

Via Liszt, 34 - 00144 Roma 

 

Tel. 0659057810 

 

Fax 0659057813 

 

 

 

AL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oggetto: Iscrizione presso la Gestione speciale per il personale degli enti disciolti.

L'art. 64 della legge 17 maggio 1999, n. 144 ha disposto:

1. la soppressione a partire dal l° ottobre 1999 dei fondi integrativi costituiti presso gli enti di cui alla legge n. 70 del 1975, compresa la Gestione speciale per il personale degli enti disciolti, e la contestuale cessazione della relativa contribuzione;

2. in favore del personale in servizio iscritto:

è riconosciuto il diritto al trattamento pensionistico integrativo maturato, calcolato secondo le norme regolamentari vigenti, in base all'anzianità al 30 settembre 1999;

il trattamento integrativo così maturato sarà posto in pagamento - alla data di cessazione dal servizio, in aggiunta alla pensione AGO - con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat di aumento dei prezzi al consumo che interverranno;

3. l'istituzione dal l° ottobre 1999 di un contributo di solidarietà del 2% a carico dell'iscritto o del pensionato, sull'importo del trattamento integrativo come sopra maturato o già in pagamento.

Codesto ente occupa alle proprie dipendenze personale che, per effetto di opzione volontaria a suo tempo avanzata, ha mantenuto la stessa copertura previdenziale prevista presso gli enti di provenienza comprendente l'assicurazione generale obbligatoria e un Fondo integrativo.

Alla continuità di iscrizione al Fondo integrativo dal 1° luglio 1981 in poi provvede la Gestione speciale prevista a questo specifico scopo dall'art. 75 del D.P.R. n. 761 del 1979.

In conseguenza della disposizione di legge sopra citata codesto ente, a partire dalle retribuzioni relative al mese di ottobre 1999, per il personale interessato non deve più provvedere alla denuncia mensile delle retribuzioni e al versamento della contribuzione riguardante la Gestione speciale in discorso, restando ovviamente fermo l'obbligo di contribuzione all'assicurazione generale obbligatoria.

Dovrà essere invece trattenuto sulle retribuzioni degli interessati un contributo di solidarietà del 2% da calcolarsi sulla prestazione integrativa maturata

Attualmente questo Istituto non è in possesso dei dati occorrenti per il calcolo della prestazione maturata.

Provvisoriamente tale contributo può essere conteggiato su un imponibile pari a L. 886.125 mensili (prestazione integrativa minima garantita per 40 anni) rapportato a tanti 40/mi per quanti sono gli anni di iscrizione dei singoli interessati alla Gestione speciale alla data del 30 settembre 1999.

L'anzianità va conteggiata in anni interi, arrotondando per difetto quella inferiore a sei mesi e per eccesso quella pari o superiore.

Codesto ente è a conoscenza dell'anzianità di iscrizione alla Gestione speciale, degli interessati avendo ricevuto a suo tempo apposita scheda dal Ministero del tesoro e avendo, per il periodo successivo fino al 30 settembre 1999, provveduto al versamento della relativa contribuzione.

Pertanto potrà in via provvisoria determinare direttamente l'importo del trattamento integrativo maturato e calcolare il contributo di solidarietà del 2%, trattenendolo mensilmente sulle competenze del dipendente.

Per il definitivo calcolo dell'integrazione maturata è invece necessario che codesto ente trasmetta i dati di cui all'unita scheda di dichiarazione, precedentemente prevista in occasione della cessazione dal servizio.

L'importo definitivo dell'integrazione maturata sarà comunicato da questo Istituto dopo la ricezione delle schede con i dati predetti. Sarà altresì data comunicazione delle modalità di versamento a questo Istituto delle trattenute effettuate per contributo di solidarietà del 2%.

Si resta in attesa di cortese, sollecita restituzione delle schede di dichiarazione debitamente compilate, per tutti i dipendenti interessati, allegandole ad apposito elenco riepilogativo.

Il Dirigente l'Ufficio

Dr. Nazzareno Bernabei

 

 

1 scheda

INPS- GESTIONE SPECIALE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Dichiarazione dell'Ente datore di lavoro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il sottoscritto, legale rappresentante dell'Ente 

 

DICHIARA sotto la propria responsabilità che il Sig. 

 

Nato a 

 

il 

 

C.F. 

 

 

al 30 settembre 1999: 

A - è dipendente di questo Ente e riveste la qualifica di 

 

 

livello 

 

; 

B - è in godimento del seguente trattamento economico in applicazione del vigente C.C.N.L. del 

comparto 

 

 

per la parte imponibile ai fini delle prestazioni integrative; (v. nota 1) 

 

 

 

 

IMPORTO 

 

 

MENSILI 

ANNUE 

1) Stipendio base di qualifica 

 

 

 

2) Retribuzione individuale di anzianità 

 

 

 

3) Indennità integrativa speciale 

 

 

 

4) 

 

 

 

5) 

 

 

 

 

C - Su detto trattamento economico è stata regolarmente versata all'Inps Sede di 

 

la contribuzione dovuta alla Gestione speciale per il personale degli Enti disciolti, nella percentuale 

complessiva del 

 

% prevista per il Fondo dei dipendenti dell'Ente di provenienza per l'intero periodo 

compreso tra la data di assegnazione ( 

 

) e il 30 settembre 1999; (v. note 2 e 3). 

 

È stato altresì assolto l'obbligo contributivo con l'assicurazione Generale Obbligatoria. 

In particolare, sono stati denunciati i seguenti periodi assicurativi e retribuzioni: 

 

ANNO 

IMPORTO 

NUM. SETTIMANE 

 

 

1996 

 

 

 

 

1997 

 

 

 

 

1998 

 

 

 

 

1999 

 

 

fino al 30/9 

 

 

PERIODI DI ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SPECIALE 

 

Ente di provenienza 

 

Data di assunzione nell'Ente di provenienza 

 

Data di immissione in ruolo 

 

Data di iscrizione al Fondo di Previdenza 

 

Opzione presentata 

 

 

 

PERIODI NON COPERTI DA ISCRIZIONE 

 

(Indicare tutti i periodi di aspettativa senza assegni dalla data di assunzione all'ente di provenienza fino al 

30 settembre 1999, non coperti da iscrizione al Fondo integrativo) 

 

Dal 

Al 

 

Dal 

Al 

 

Dal 

Al 

 

 

PERIODI RISCATTATI 

 

(Indicare i soli periodi che risultano effettivamente riscattati in anni, mesi e giorni) 

 

Riscatto periodo fuori ruolo 

 

Riscatto per 

 

Riscatto per 

 

 

 

Data 

 

 

 

 

Qualifica e firma del legale rappresentante 

 

 

Firma del dipendente per presa visione 

 

 

Timbro dell'Ente 

 

 

Note: 

1) Per il personale con rapporto a tempo definito o a part-time si devono effettuare apposite annotazioni indicando le ore di lavoro svolte sul totale delle ore dell'orario ordinario e i periodi di tempo ridotto; 

2) Ivi compresa la contribuzione dovuta sulle indennità fisse e continuative del Comparto sanità percepite dal 1983 in poi; 

3) Le retribuzioni assoggettate a contribuzione alla Gestione speciale sono denunciate fin dal 1982 con il sistema DM. Devono perciò risultare al quadro C dei Modd. 01 M annuali. 

 

 

Allegato 3

Variazioni al piano dei conti

Tipo istituzione: 

I 

Codice conto: 

FIL 22/85 

Denominazione completa: 

Contributo di solidarietà sulle prestazioni integrative della assicurazione 

 

generale obbligatoria di cui all'art. 64, comma 5, della legge n. 144 del  

 

1999, conguagliato dai datori di lavoro con il sistema di cui al D.M. 5  

 

febbraio 1969. 

Denominazione abbreviata: 

CTR .SOLIDAR. SU PREST. INTEGR.AGO ART. 64 L. n. 144 del 1999