§ 98.1.35708 - Circolare 17 aprile 1996, n. 236 .
Applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.


Settore:Normativa nazionale
Data:17/04/1996
Numero:236

§ 98.1.35708 - Circolare 17 aprile 1996, n. 236 .

Applicazione della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche.

 

Emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali.

 

 

Al Ministero dei Trasporti 

 

Direzione Generale della Motorizzazione Civile 

 

e dei Trasporti in Concessione 

 

Roma 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente dell'Automobile Club d'Italia 

 

Via Marsala n. 8 

 

Roma 

 

All'ANCI 

 

Associazione Nazionale Comuni d'Italia 

 

Via dei Prefetti, 46 

 

Roma 

 

 

Questo Dipartimento, preso atto dell'opinione espressa da codesto Ufficio con nota 18/3/1996, n. 201/FP2, fa presente quanto segue.

La nota 2/2/1996 indirizzata al Comune di Carrara, lungi dal modificare il parere più volte formalmente esternato (v. nota 23/3/1990, n. 50, nota 5/6/1991, n. 105 e nota 26/10/1994, n. 201-203-241/94), lo ha ribadito.

In effetti, in tutte le note precedenti veniva evidenziata la natura pubblica dell'ACI, intesa sia come sede centrale che come sedi provinciali e, quindi, la piena sottoposizione alle norme contenute nella legge n. 15 del 1968 così come previsto dal D.P.R. n. 130 del 1994, che specifica la nozione di "amministrazione pubblica", ai fini della concreta applicazione delle norme suddette.

Si ritiene che tale natura pubblica sia prevalente rispetto a specifiche funzioni di natura privata che l'Ente svolge e che non debbono, in alcun modo, ostacolare il processo di rinnovamento di trasparenza e di semplificazione delle procedure iniziato dalla legge n. 15 del 1968 e che ha poi trovato la più alta espressione nella legge n. 241 del 1990.

Soddisfare i bisogni dell'utenza attraverso procedure che richiedano il minor dispendio di tempo e di danaro da parte pubblica ed il minor sacrificio possibile da parte dei cittadini, è l'obiettivo che si deve perseguire per rinnovare il "modus operandi" delle pubbliche amministrazioni e per adeguarlo agli standards europei di efficienza e di efficacia.

Non sembra, del resto, praticabile l'ipotesi di verificare di volta in volta la natura delle funzioni espletate, al fine di stabilire se siano pubbliche o private e, quindi, a quale regime siano sottoposte.

Per quanto concerne, invece, le "delegazioni", poiché queste hanno natura giuridica privata, si ritiene che non siano destinatarie delle disposizioni di cui alla legge n. 15 del 1968.

Il Dirigente generale

Direttore dell'ufficio

F.to Scatassa