§ 98.1.38185 - Circolare 31 luglio 1997, n. 174 .
Contratti di formazione e lavoro. Art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196.


Settore:Normativa nazionale
Data:31/07/1997
Numero:174

§ 98.1.38185 - Circolare 31 luglio 1997, n. 174 .

Contratti di formazione e lavoro. Art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale 

 

e Primari Medico legali 

e, per conoscenza, 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1. Estensione dei contratti di formazione e lavoro agli enti pubblici di ricerca.

L'art. 15 della legge 24 giugno 1997, n. 196 suppl. ord. G.U. del 4.7.1997 - entrata in vigore il 19.7.1997 - detta norme in materia di contratti di formazione e lavoro.

Si riporta di seguito il testo integrale dell'articolo.

Art. 15 contratto di formazione lavoro

1. All'articolo 16 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451 , sono apportate le seguenti modificazioni:

A) al comma 1, dopo le parole fondazioni sono inserite le seguenti enti pubblici di ricerca;

B) al comma 6 sono aggiunti, infine, i seguenti periodi nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al comma 2, lettera a, in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e quelle di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il lavoratore, durante i suddetti ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente licenziato, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo.

2. La commissione regionale per l'impiego può deliberare, ai sensi dell'articolo 9, comma 9, del D.L. 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, l'inserimento mirato lavorativo con contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori di handicap, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.

3. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1998.

 

 

2. Proroga delle agevolazioni contributive per 12 mesi in caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2081/93.

Al riguardo si forniscono le seguenti istruzioni.

1. Gli enti pubblici di ricerca ammessi alla stipula dei contratti di formazione e lavoro usufruiscono delle agevolazioni contributive parte a carico del datore di lavoro previste per i datori di lavoro in genere nella misura del 25 se operanti in territori non rientranti nei territori del Mezzogiorno di cui al T.U. approvato con D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 e del 50 se operanti in questi ultimi territori.

In caso di stipula di contratti di tipologia B di cui all'art. 16 della legge 19 luglio 1994, n. 451 durata massima 12 mesi i benefici contributivi potranno essere percepiti dopo la trasformazione secondo le procedure illustrate nella circolare n. 41 del 9 febbraio 1994, punto 2.

2. Nelle aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento CEE n. 2081/93 è previsto che, in caso di trasformazione, allo scadere del ventiquattresimo mese del CFL appartenente alla tipologia A del comma 2 della citata legge n. 451 del 1994 contratto mirato alla acquisizione di professionalità intermedie o elavate in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione contributiva prevista per il CFL 1 continui a trovare applicazione per i successivi 12 mesi 52 settimane.

Le aree interessate dall'obiettivo 1 sono Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia cfr. circolare n. 192 del 23 giugno 1994.

La disposizione opera per le trasformazioni avvenute da data successiva al 18.7.1997 la data iniziale da rapporto a tempo indeterminato non deve essere anteriore al 19.7.1997.

Sono esclusi, peraltro, dal beneficio i CFL in questione che sulla base del progetto approvato hanno durata inferiore ai 24 mesi.

Per usufruire delle agevolazioni i datori di lavoro produrranno copia della comunicazione di trasformazione inoltrata alla sezione circoscrizionale per l'impiego vistata per ricevuta da quest'ultima. In caso di invio a mezzo posta, potrà essere esibita copia fotostatica della predetta comunicazione e della ricevuta comprovante la consegna all'ufficio postale della relativa lettera raccomandata.

Ai fini di cui trattasi detta comunicazione deve essere inviata alla sezione entro cinque giorni in analogia a quanto previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, della legge 28 novembre 1996, n. 608.

In caso di illegittima risoluzione del rapporto di lavoro durante i suddetti dodici mesi il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici contributivi percepiti nel predetto periodo, restituzione da effettuare con la procedura prevista per le regolarizzazioni contributive.

Per i datori di lavoro che procederanno alla predetta trasformazione successivamente al 18.7.1997 prima della scadenza dei 24 mesi, il Ministero del Lavoro - Direzione generale per l'impiego div. I - con telex n. 253/FL/V del 18.7.1997 ha chiarito che al fine di non vanificare il disposto della legge n. 863 del 1984, art. 3, comma 11, il beneficio della contribuzione ridotta così come quello previsto dall'art. 16, comma 3, della legge n. 451 del 1994 troverà applicazione per i dodici mesi successivi alla scadenza dei 24 mesi originariamente previsti.

 

 

3. Istruzioni operative

3.1. Codifica delle aziende

Le sedi, all'atto della ricezione della documentazione comprovante l'avvenuta trasformazione del contratto di formazione di cui al precedente punto 2, provvederanno ad attribuire alla posizione contributiva aziendale, con effetto dal mese nel corso del quale è avvenuta la trasformazione, il codice di autorizzazione di nuova istituzione 4Y con il significato di azienda operante nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Reg. CEE n. 2081/93 e successive modificazioni, avente titolo ai benefici contributivi, per ulteriori 12 mesi, in caso di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato art. 16, comma 6, della legge n. 451 del 1994, come modificato dall'art. 15, comma 1, lett. B della legge 24 giugno 1997, n. 196.

Nel caso in cui la trasformazione avvenga prima della scadenza dei 24 mesi indicati nel progetto, il predetto codice di autorizzazione sarà attribuito allo scadere del ventiquattresimo mese.

3.2. Modalità di compilazione delle denuncie contributive e retributive da parte della generalità dei datori di lavoro

Per i contratti di formazione e lavoro di cui al precedente punto 2, i datori di lavoro, a partire dalla denuncia contributiva relativa al mese in cui inizia il rapporto trasformato, si atterranno alle modalità di seguito illustrate.

3.2.1. Compilazione del mod. DM10/2

A. Determineranno i contributi previdenziali nonché i contributi per le indennità economiche di malattia e di maternità e per la GESCAL complessivamente dovuti per i lavoratori in questione in base alle norme comuni i dati saranno esposti nel modello DM10/2 utilizzando i seguenti codici tipo contribuzione di nuova istituzione:

- 46 avente il significato di lavoratori per i quali all'impresa compete il beneficio previsto per gli apprendisti;

- 47 avente il significato di lavoratori per i quali al datore di lavoro, diverso dall'impresa, compete la riduzione del 50.

I predetti codici dovranno essere preceduti dalle qualifiche 1 per gli operai codici 146 e 147 e 2 per gli impiegati 246 e 247 e dalle diciture Op. Cfl Trasf e Imp. Cfl Trasf.

Per i lavoratori a tempo parziale i predetti codici tipo contribuzione saranno preceduti dalle qualifiche o per gli operai codici 046 e 047 e Y per gli impiegati codici Y46 e Y47, ovvero saranno seguiti dal quarto carattere P per i rapporti di lavoro con meno di 78 ore 146P e 147P per gli operai e 246P e 247P per gli impiegati.

Nelle apposite caselle dovranno essere indicati, altresì, il numero dei dipendenti, il numero delle giornate retribuite ovvero delle ore per i dipendenti a tempo parziale e l'ammontare delle retribuzioni imponibili.

Ove ricorra la necessità di esporre separatamente i contributi previdenziali da quelli per le indennità economiche di malattia, maternità e per la GESCAL, questi ultimi, per i lavoratori di cui sopra saranno esposti unitamente a quelli degli altri dipendenti per i quali detta contribuzione viene esposta separatamente, mentre saranno esposti con i particolari codici tipo rapporto 46 e 47 i contributi previdenziali.

B. Calcoleranno l'importo del beneficio contributivo corrispondente all'esonero totale della contribuzione carico del datore di lavoro per i tipi rapporto contrassegnati dal codice tipo contribuzione 46 e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro D del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione L210 con il significato di Rid. Appr. Cfl. Trasf. art. 15 legge n. 196 del 1997.

C. Calcoleranno l'importo del beneficio contributivo corrispondente al 50 per cento della contribuzione a carico del datore di lavoro per i tipi rapporto contrassegnati dal codice 47 e lo esporranno in uno dei righi in bianco del quadro D del mod. DM10/2, utilizzando il codice di nuova istituzione L211 con il significato di Rid. 50 Appr. Cfl. Trasf art. 15 legge n. 196 del 1997.

D. Calcoleranno l'importo del contributo in misura fissa previsto per gli apprendisti riferito al tipo di rapporto contrassegnato dal codice 46 e lo esporranno in uno dei righi in bianco dei quadri B - C del mod. DM10/2 preceduto dai previsti codici.

- S140 Ctr. Appr./20 nel caso di contributo comprensivo della quota INAIL.

- S150 Ctr. Appr./20 nel caso di contributo senza quota INAIL.

I codici saranno seguiti dal numero dei dipendenti e dal numero delle settimane da indicare nella casella numero giornate nessun dato dovrà essere indicato nella casella retribuzioni.

3.2.2. Compilazione del mod. DM10/S

I contributi per le prestazioni del servizio sanitario saranno calcolati in base alle istruzioni fornite con la circolare n. 53 del 26 febbraio 1993 punto 1, lett. H2 e H3 ed esposti nella casella importo contributi sanitari dovuti del mod. DM10/S.

3.2.3 Compilazione del mod. 01/M

Ferme restando le modalità di compilazione del mod. 01/M, si precisa che per i lavoratori in questione dovrà essere riportato nella casella tipo Rapp. del quadro B il nuovo codice 46 ovvero 47.

3.3. Modalità di compilazione delle denuncie mensili da parte dei datori di lavoro che iscrivono il personale ai fondi sostitutivi gestiti dall'INPS

Per il versamento delle contribuzioni minori valgono le modalità previste per la generalità dei datori di lavoro, con la particolarità che il contributo fisso da indicare con i codici S140 e S150 riguarda solo le contribuzioni diverse da quelle di pertinenza del fondo pari, per l'anno 1997, a lire 402 comprensive della quota INAIL e lire 222 senza la quota INAIL.

Per le contribuzioni dovute ai rispettivi fondi saranno osservate le seguenti particolari modalità.

3.3.1. Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL e delle aziende elettriche private e fondo di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia

Il contributo dovuto al fondo, a carico del dipendente, sarà esposto con i codici di nuova istituzione X460 ovvero Z460, rispettivamente per gli iscritti al fondo alla data del 31.12.1995 ovvero per quelli iscritti successivamente a tale data cfr. circolare n. 243 del 5 dicembre 1996, per il fondo elettrici e circolare n. 94 del 17 aprile 1997, per il fondo telefonici.

Nelle apposite caselle dovranno essere indicati, il numero dei dipendenti, il numero delle giornate e l'ammontare delle retribuzioni.

La quota del contributo fisso settimanale dovuta al fondo, a carico del datore di lavoro, corrispondente a quella prevista per l'apprendista pari, per l'anno 1997, a lire 4.558 sarà esposta con il previsto codice X150.

Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle n. dipendenti, n. giornate e retribuzioni.

3.3.2 Gestione speciale A.G.O. degli enti creditizi

Il contributo dovuto alla gestione, a carico del dipendente, sarà esposto con il codice di nuova istituzione B460.

Nelle apposite caselle dovranno essere indicati, il numero dei dipendenti, il numero delle giornate e l'ammontare delle retribuzioni.

La quota del contributo fisso settimanale dovuta alla gestione, a carico del datore di lavoro, corrispondente a quella prevista per l'apprendista pari, per l'anno 1997, a lire 4.558 sarà esposta con il previsto codice B150.

Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle n. dipendenti, n. giornate e retribuzioni.

3.3.3. Gestione contabile separata del F.P.L.D. per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto

La trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato realizza la condizione che avrebbe dato luogo all'iscrizione al fondo cfr. circolare n. 178 del 12 settembre 1996.

Pertanto, a partire dalla data di trasformazione del rapporto, allo scadere del ventiquattresimo mese, i lavoratori per i quali continua a trovare applicazione la contribuzione ridotta nella misura prevista per l'apprendista dovranno essere indicati nella posizione contributiva contrassegnata dal codice di autorizzazione 2B posizione per il personale già iscritto o iscrivibile al soppresso fondo di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

A tal fine, il contributo dovuto al fondo, a carico del dipendente 8,89 per cento sarà esposto con il codice di nuova istituzione Z460.

Nelle apposite caselle dovranno essere indicati, il numero dei dipendenti, il numero delle giornate e l'ammontare delle retribuzioni.

La quota del contributo fisso settimanale dovuta al fondo, a carico del datore di lavoro, corrispondente a quella prevista per l'apprendista pari, per l'anno 1997, a lire 4.558 sarà esposta con il previsto codice X150.

Nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle n. dipendenti, n. giornate e retribuzioni.

Con riferimento alla circolare n. 249 del 5 novembre 1993, con la quale sono state, tra l'altro, fornite le istruzioni per la compilazione delle denuncie di mod. DM10/2 nei casi di trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, prima della scadenza del termine originariamente previsto art. 3, comma 11 legge n. 863 del 1984, si precisa che, ferme restando le modalità ivi indicate, nel caso di lavoratori iscrivibili al fondo successivamente al 31.12.1995, i codici da utilizzare sono Z453, in luogo di X453 e Z456, in luogo di X456.

Il Direttore generale

Trizzino