§ 54.4.10 - D.L. 1 aprile 1989, n. 120.
Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.


Settore:Normativa nazionale
Materia:54. Impresa
Capitolo:54.4 misure di sostegno
Data:01/04/1989
Numero:120


Sommario
Art. 1.      1. Rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 i lavoratori dipendenti dalle imprese a partecipazione statale di cui all'elenco allegato al presente [...]
Art. 1 bis. 
Art. 2.      1. Con effetto fino al 31 dicembre 1991, il pensionamento anticipato è riconosciuto, secondo le disposizioni di cui ai commi 8 e 9, ai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1 [...]
Art. 3.      1. I lavoratori di cui all'articolo 1 che fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale hanno facoltà di iscriversi in una lista di collocamento per essi appositamente [...]
Art. 4.      1. Nel quadro delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego dei lavoratori siderurgici fino al 31 dicembre 1990, le imprese di cui all'articolo 1, nonché gli enti e le imprese coinvolti nel [...]
Art. 5.      1. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto siderurgico di cui all'articolo 1, il
Art. 6.      1. Alle iniziative produttive specificate nei programmi di cui all'articolo 5, le cui domande sono presentate entro ventiquattro mesi dalla data della delibera
Art. 7.      1. Nello stato di previsione del
Art. 8.      1. Ai fini della ammissibilità al Fondo speciale d
Art. 9.      1. Per le imprese esercenti attività nel settore delle fonderie di ghisa e acciaio che, ai sensi dell'articolo 8, D.L. 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 [...]
Art. 10.      1. La durata del fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è prorogata di tre anni
Art. 11.      1. Per le finalità previste dal regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) e per favorire lo sviluppo economico delle zone colpite da crisi siderurgica, da indicare da parte [...]
Art. 12.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 54.4.10 - D.L. 1 aprile 1989, n. 120. [1]

Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia.

(G.U. 3 aprile 1989, n. 77).

CAPO I

 

Art. 1.

     1. Rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 i lavoratori dipendenti dalle imprese a partecipazione statale di cui all'elenco allegato al presente decreto. I benefici di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche ai dipendenti delle imprese siderurgiche a partecipazione statale in liquidazione, nonché ai dipendenti delle imprese di cui al presente comma i quali, successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, passino alle dipendenze di altro datore di lavoro a seguito di trasferimento totale o parziale dell'azienda.

     2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui agli articoli 2 e 3 i dipendenti delle imprese che, da data anteriore al 14 giugno 1988, svolgono in modo continuativo e prevalente attività di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici delle imprese di cui al comma 1, ivi comprese le imprese edili, nonché le imprese che svolgono attività di produzione del carbone coke, per le quali intervenga il positivo accertamento del CIPI [2], ai sensi dello articolo 2, comma quinto, lettera a) e c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni. Possono essere ammessi ai predetti benefici, sempre in caso di positivo accertamento da parte del CIPI, anche i lavoratori che, occupati da data anteriore al 1° gennaio 1988, siano successivamente passati alle dipendenze dell'impresa in conseguenza del subingresso di quest'ultima nella attività di servizio e manutenzione presso le imprese di cui al comma 1.

 

     Art. 1 bis. [3]

     1. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare applicazione dal 1° gennaio 1989 al 31 gennaio 1990 per i lavoratori dipendenti dalle imprese per la produzione di tubi senza saldature che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano in corso di realizzazione o realizzato programmi di riconversione produttiva con le incentivazioni di cui al decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, e per i lavoratori dipendenti dalle imprese siderurgiche che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di cessata attività dell'unità produttiva cui erano addetti, a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano in corso di attuazione programmi pubblici o privati di riconversione e di promozione industriali accertati con la deliberazione del CIPI [2] del 20 luglio 1988 ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

     2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1989, lire 8 miliardi per il 1990 e lire 8 miliardi per il 1991, si provvede per l'anno 1989 a carico delle separate contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria. Per gli anni 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989 - 1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1989, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Norme in materia di trattamento di disoccupazione".

 

     Art. 2.

     1. Con effetto fino al 31 dicembre 1991, il pensionamento anticipato è riconosciuto, secondo le disposizioni di cui ai commi 8 e 9, ai lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1 aventi anzianità aziendale anteriore al 1° gennaio 1988, che abbiano compiuto i 50 anni di età e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali, di cui rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Alle lavoratrici si applica anche l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 [4].

     2. Il trattamento di pensione compete dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro ed è calcolato sulla base dell'anzianità contributiva, aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello di compimento del sessantesimo anno di età se uomo e del

cinquantacinquesimo anno di età se donna [5].

     3. Il pensionamento anticipato di cui al presente articolo è riconosciuto, sussistendone i requisiti, anche ai lavoratori titolari di pensione o di assegno di invalidità.

     4. Ai lavoratori di cui al comma 3 è corrisposto un supplemento di pensione commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti.

     5. Ai dirigenti che possono far valere i medesimi requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dal comma 1 presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali è dovuto, dall'Istituto medesimo, a domanda e a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della risoluzione del rapporto di lavoro, l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

     6. L'anzianità contributiva dei dirigenti ai quali è corrisposto il predetto assegno è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quello del compimento del sessantesimo anno di età se uomo e del cinquantacinquesimo anno di età se donna.

     7. Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione e dell'assegno di cui al comma 5 con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Il trattamento e l'assegno non sono compatibili con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, né con il trattamento di cui al comma 10.

     8. Il lavoratori sono tenuti a presentare domanda ai fini dell'ammissione ai benefici previsti nei commi da 1 a 7 entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ovvero, nei casi di cui all'articolo 1, comma 2, dalla data di pubblicazione della delibera di accertamento del CIPI, se posteriore alla predetta data, ovvero, se non abbiano i requisiti, dalla data in cui li maturano. Il lavoratore che presenti la domanda successivamente al termine prescritto perde il beneficio dell'aumento dell'anzianità contributiva ai fini del calcolo della pensione. La domanda prevista dal presente comma non equivale a dimissioni dal rapporto di lavoro.

     9. In conseguenza dell'accoglimento della domanda di cui al comma 8 il rapporto di lavoro si estingue al termine del mese in cui il predetto accoglimento interviene ed il lavoratore ha diritto alla corresponsione di una somma pari all'indennità di mancato preavviso prevista nel caso di licenziamento.

     10. I lavoratori di cui all'articolo 1 aventi anzianità aziendale anteriore al 1° gennaio 1988, i quali beneficiano del trattamento di integrazione salariale e intendano intraprendere una attività di lavoro autonomo od associato, hanno facoltà di richiedere, in sostituzione del trattamento predetto e qualora presentino le dimissioni dal rapporto di lavoro, la corresponsione di una somma pari a trentasei mensilità del trattamento massimo di integrazione salariale, diminuita di una somma pari a quella del trattamento di integrazione salariale percepito nel periodo intercorrente tra il trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, ovvero, nel caso di lavoratore ammesso successivamente al godimento del predetto trattamento, purché non oltre sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il giorno della ammissione e quello della risoluzione del rapporto. Il predetto trattamento è a carico della gestione straordinaria della Cassa integrazione guadagni.

     11. Nei territori del Mezzogiorno la misura della somma di cui al comma 10 è aumentata a quarantadue mensilità.

     12. I lavoratori di cui ai commi 10 e 11 sono equiparati a quelli indicati dall'articolo 14, comma 1, lettera a), della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e possono, conseguentemente, costituire cooperative ammissibili ai benefici previsti dalla legge stessa.

     13. I lavoratori che percepiscono le somme di cui ai commi 10 e 11 e che si impieghino alle altrui dipendenze nel periodo di dodici mesi dalla data della risoluzione del rapporto di lavoro sono tenuti a corrispondere alla gestione di cui al medesimo comma una somma pari a dodici mensilità del trattamento massimo di integrazione salariale.

     14. Per i dipendenti dell'ILVA S.p.a. il requisito dell'anzianità occupazionale richiesto nei commi 1 e 10 rileva anche se l'anzianità è conseguita, per il periodo anteriore alla data della delibera CIPI del 14 giugno 1988 di approvazione del piano di risanamento della siderurgia pubblica, presso le imprese di provenienza nei casi di assunzione per passaggio diretto alla predetta ILVA S.p.a.

     15. Il numero complessivo dei lavoratori per i quali, in ciascun ambito territoriale determinato con il decreto di cui all'articolo 3, comma 8, operano i benefici di cui al presente articolo non può essere superiore al numero dei lavoratori delle imprese di cui all'articolo 1 risultanti strutturalmente eccedentari nel predetto ambito ai sensi del piano approvato con la delibera CIPI di cui al comma 14.

     16. Il numero complessivo dei lavoratori, esclusi i dirigenti, che per ciascun anno possono ottenere i trattamenti di cui ai commi 1 e 4 è fissato nei limiti massimi di 3.100 unità per l'anno 1989, di 2.800 unità per il 1990 e di 2.600 unità per il 1991. Le quote di contingente non utilizzate nei singoli anni vanno in aumento ai contingenti degli anni successivi.

     17. La disciplina in materia di pensionamento anticipato per i lavoratori dipendenti dalle imprese industriali del settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, prevista dall'articolo 5, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, e successive modificazioni, continua a trovare applicazione nell'anno 1989, limitatamente ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1988 siano in possesso dei requisiti di età e di anzianità contributiva ivi previsti.

     18. All'onere derivante all'INPS dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 200 miliardi per l'anno 1989, lire 220 miliardi per il 1990 e lire 245 miliardi per il 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, parzialmente utilizzando l'accantonamento "Proroga fiscalizzazione dei contributi malattia ivi compreso il settore commercio". Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e saranno corrisposte all'INPS dietro presentazione di rendiconto.

     19. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     1. I lavoratori di cui all'articolo 1 che fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale hanno facoltà di iscriversi in una lista di collocamento per essi appositamente predisposta a livello regionale.

     2. Per i predetti lavoratori, ove siano assunti a tempo indeterminato con richiesta nominativa ovvero per passaggio diretto da datori di lavoro diversi da quelli di cui all'articolo 1, la contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta per un periodo di trentasei mesi, nella misura prevista per gli apprendisti. Il minore gettito contributivo derivante al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti dell'INPS dall'applicazione della misura fissa è posto a carico della separata contabilità degli interventi straordinari di Cassa integrazione guadagni.

     3. Nel caso in cui i predetti lavoratori vengano assunti da datori di lavoro aventi titolo agli sgravi degli oneri sociali di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni ai datori di lavoro è corrisposto, per ciascuno dei predetti lavoratori, per la durata di diciotto mesi e a carico della separata contabilità di cui al comma 2, un contributo pari al 15 per cento della retribuzione.

     4. Ai lavoratori di cui al comma 1 che stipulino un contratto di lavoro per mansioni inquadrate in un livello retributivo inferiore a quello relativo all'inquadramento posseduto all'atto della risoluzione del rapporto è dovuto, a carico della separata contabilità di cui al comma 2, per la durata di diciotto mesi, un assegno integrativo mensile pari alla differenza inizialmente risultante tra i livelli retributivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro.

     5. I lavoratori di cui al comma 1 vengono iscritti nella prima classe delle liste di collocamento. Ai fini della formazione della graduatoria delle suddette liste non si tiene conto, nella valutazione della situazione economica dei predetti lavoratori, del trattamento di integrazione salariale da essi percepito.

     6. Per i lavoratori assunti a norma del presente articolo il rapporto di lavoro con l'impresa di provenienza si intenderà risolto, a far data dalla stipulazione del nuovo contratto di lavoro, solo dopo il superamento del periodo di prova eventualmente previsto in conformità ai contratti collettivi. Durante tale periodo il rapporto di lavoro con l'impresa di provenienza non produce effetti.

     7. Le disposizioni di cui al presente articolo operano fino al 31 dicembre 1990 e si applicano anche in riferimento ai lavoratori delle imprese di cui all'articolo 1 che, fruendo del trattamento straordinario di integrazione salariale, siano stati assunti a tempo indeterminato, a far data dal 1° gennaio 1989 e sino all'istituzione delle liste di collocamento previste dal comma 1, da datori di lavoro diversi da quelli di cui al citato articolo 1 [6].

     8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica [e delle partecipazioni statali] [7], sono emanate norme di attuazione di quanto disposto dal presente articolo e dall'articolo 2.

 

     Art. 4.

     1. Nel quadro delle iniziative rivolte a promuovere il reimpiego dei lavoratori siderurgici fino al 31 dicembre 1990, le imprese di cui all'articolo 1, nonché gli enti e le imprese coinvolti nel programma di reindustrializzazione delle aree colpite dalla crisi siderurgica, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale progetti di formazione e riqualificazione professionale redatti secondo la regolamentazione del Fondo sociale europeo.

     2. Le attività di cui al comma 1 possono essere finanziate, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, a carico del Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, nel limite massimo del 20 per cento delle disponibilità annue del predetto Fondo.

     3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per il coordinamento delle politiche comunitarie, vengono determinati gli adempimenti che gli enti e le aziende sono tenuti ad osservare al fine di consentire l'utilizzo delle risorse comunitarie finalizzate alla realizzazione di interventi di politica sociale sul mercato del lavoro.

CAPO II

 

     Art. 5.

     1. Al fine di accelerare la ripresa economica ed occupazionale delle aree interessate dal processo di ristrutturazione del comparto siderurgico di cui all'articolo 1, il [CIPI] [2], [su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di concerto, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno] [7], esamina e delibera, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il programma speciale di reindustrializzazione delle aree di crisi siderurgica, nel quale sono specificate le singole iniziative da attuare ed i comuni delle province di Genova, Terni, Napoli e Taranto individuati per il loro insediamento, nonché il programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.), relativo ad iniziative imprenditoriali nei settori dell'industria e dei servizi con particolare riferimento a quelle da realizzare in collaborazione con imprenditori privati e con cooperative o loro consorzi [8].

     2. Con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alla integrazione e all'aggiornamento dei programmi [8].

     3. Ai fini dell'attribuzione dei livelli di incentivazione di cui all'articolo 6, il programma speciale di reindustrializzazione di cui al comma 1 definisce, con riferimento a ciascuna iniziativa produttiva da localizzare nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, la misura percentuale minima del personale siderurgico esuberante da assumere, correlata alla natura ed alle caratteristiche delle singole iniziative ed alle professionalità richieste. L'inosservanza del disposto del presente comma determina la decadenza dal beneficio dell'incentivazione aggiuntiva di cui all'articolo 6.

     3 bis. Le opere occorrenti per il primo impianto e per l'ampliamento degli immobili aziendali relativi all'insediamento delle iniziative di cui al comma 1 sono dichiarate di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili [9].

 

     Art. 6.

     1. Alle iniziative produttive specificate nei programmi di cui all'articolo 5, le cui domande sono presentate entro ventiquattro mesi dalla data della delibera [CIPI] [2] prevista al comma 1 del medesimo articolo e che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, si applicano le provvidenze della legge 1° marzo 1986, n. 64, con le modifiche previste dal comma 2. Con la deliberazione dei predetti programmi il [CIPI] [2] determina l'applicabilità di tali modifiche a tutte le iniziative previste nei programmi stessi, e per le quali le deliberazioni da parte degli istituti di credito speciale abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero [dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno] [7] dovranno intervenire nel termine massimo di centoventi giorni, ferme restando le altre disposizioni relative all'ottenimento delle agevolazioni e contenute nella medesima legge [10].

     2. A tal fine:

     a) il contributo in conto capitale è fissato per tutte le iniziative nella misura di cui al comma 7, lettera a), dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

     b) il tasso di interesse, compensativo di ogni onere accessorio e spese, dei finanziamenti agevolati è determinato, per tutte le iniziative ammesse, nella misura di cui al comma 9, lettera a), dell'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64;

     c) alle predette iniziative si applica la maggiorazione di un quinto del contributo in conto capitale, nei limiti e secondo le procedure di cui all'articolo 69, quarto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive integrazioni e modificazioni. [8]

     3. Alle provvidenze di cui al presente articolo si applicano i limiti di cumulo previsti dall'articolo 9, comma 2, della legge 1° marzo 1986, n. 64, e dall'articolo 63, quinto e sesto comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, fermo restando il disposto di cui al settimo comma del medesimo articolo 63.

 

     Art. 7.

     1. Nello stato di previsione del [Ministero delle partecipazioni statali] [7] è istituito un apposito capitolo, denominato "Fondo speciale di reindustrializzazione" con dotazione complessiva di lire 660 miliardi in ragione di lire 330 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990.

     2. Il Fondo è destinato ad erogare, in corrispondenza con la realizzazione del programma speciale di reindustrializzazione delle aziende IRI nelle aree di crisi siderurgica, nonché del programma di promozione industriale predisposto dalla Società finanziaria di promozione e sviluppo imprenditoriale controllata dall'IRI (SPI S.p.a.) di cui all'articolo 5, le somme occorrenti entro il limite massimo di lire 660 miliardi.

     3. Una quota pari a lire 360 miliardi delle somme previste dal presente articolo è destinata alle iniziative che si localizzano nei comuni delle province di Napoli e di Taranto.

     4. Una quota pari a 240 miliardi è destinata alle iniziative che si localizzano nei comuni delle altre aree prioritarie di crisi siderurgica di cui all'articolo 5.

     5. Una quota pari a lire 60 miliardi è destinata ad interventi di promozione industriale nelle aree di crisi siderurgica secondo la ripartizione deliberata dal CIPI, su proposta del [Ministro delle partecipazioni statali] [7].

     6. All'onere di lire 330 miliardi derivante dall'applicazione del presente articolo per ciascuno degli anni 1989 e 1990 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

     7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 8.

     1. Ai fini della ammissibilità al Fondo speciale di

reindustrializzazione delle iniziative individuate dall'IRI, il [Ministro delle partecipazioni statali, di intesa, per quelle localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno] [7], verifica preventivamente la corrispondenza delle medesime alle finalità indicate nei programmi di cui all'articolo 5.

     2. Il CIPI, [su proposta del Ministro delle partecipazioni statali, di intesa, per quanto di competenza, con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno] [7], delibera i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità del Fondo.

     3. Il [Ministro delle partecipazione statali] [7] è autorizzato ad erogare all'IRI anticipazioni del 50 per cento delle somme occorrenti alle aziende proponenti il programma speciale di reindustrializzazione, per la realizzazione delle iniziative specificate nel programma di cui all'articolo 5.

     4. Detta anticipazione è collegata alla presentazione di progetti delle singole iniziative, con specificazione analitica dei costi preventivati.

     5. Una ulteriore anticipazione, pari al 50 per cento del residuo, può essere concessa dal [Ministro delle partecipazioni statali] [7] qualora il soggetto proponente dimostri di avere effettuato spese per la realizzazione del progetto almeno pari all'anticipazione ricevuta.

     6. Per la realizzazione del programma di promozione industriale di cui all'articolo 5, comma 1, approvato dal CIPI, il [Ministro delle partecipazioni statali] [7] dispone, tramite l'IRI, la erogazione contestuale delle somme necessarie, a valere sul fondo speciale di reindustrializzazione, in rate trimestrali commisurate al fabbisogno ed alle modalità temporali indicate nel medesimo programma. La SPI S.p.A. è autorizzata ad utilizzare le predette somme a favore delle iniziative imprenditoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, nelle quali assuma partecipazione al capitale con quote di minoranza attraverso la concessione di prefinanziamenti delle agevolazioni richieste sulla base della normativa comunitaria, nazionale e regionale applicata nelle aree individuate dal presente decreto e previa deliberazione, da adottarsi nel termine massimo di centoventi giorni, da parte degli istituti di credito speciale abilitati ad operare nel Mezzogiorno ovvero [dell'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno] [7]. A tali prefinanziamenti, siano essi relativi ad agevolazioni in conto capitale o tasso agevolato, saranno applicate le condizioni e le modalità previste dalla normativa di finanziamento agevolato richiesta ed in ogni caso ad un tasso non superiore al 7 per cento. Per le iniziative di cui al presente comma, l'ambito territoriale di riferimento è quello della provincia di appartenenza dell'area di crisi siderurgica. Su proposta del [Ministro delle partecipazioni statali] [7] il [CIPI] [2] può deliberare, ai fini della localizzazione delle iniziative di cui al presente comma, di ampliare l'area di intervento al territorio rientrante nel raggio di trenta chilometri calcolato rispetto ai centri urbani di Napoli, Taranto, Genova e Terni nonché a quelli relativi all'applicazione dell'articolo 7, comma 5, purché ricadente nell'ambito delle rispettive regioni di appartenenza [8].

     7. Per le iniziative localizzate nelle aree del centro nord da parte della SPI S.p.a. potrà essere concesso un contributo per un ammontare non superiore al 25 per cento degli investimenti ammissibili. Tale contributo potrà essere cumulato con quello previsto dal regolamento CEE n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) secondo le modalità indicate all'articolo 11 [8].

     8. Alle iniziative localizzate nelle aree del Mezzogiorno al cui capitale la SPI S.p.a. partecipi, la stessa SPI potrà concedere finanziamenti agevolati sino a copertura dei fabbisogni finanziari residui rispetto alle agevolazioni della legge 1° marzo 1986, n. 64, e di eventuali altre leggi agevolative, nonché rispetto all'ammontare di capitale proprio di cui all'articolo 69, ottavo comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. A tali finanziamenti si applica un tasso pari a quello previsto nel comma 2, lettera b), dell'articolo 6 e con durata non superiore ad anni quattro.

     9. I contributi erogati alle società che attuano le iniziative incluse nel programma speciale di reindustrializzazione e nel programma di promozione industriale di cui all'art. 5, costituiscono adeguamento dei mezzi propri delle società stesse e sono da queste accantonabili in un apposito fondo del passivo del bilancio in sospensione di imposta ai sensi dell'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 [8].

     10. Nella determinazione dell'entità dell'intervento del Fondo a beneficio delle singole iniziative non si tiene conto delle spese sostenute anteriormente al 14 giugno 1988.

     11. Il [Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno] [7], per le iniziative localizzate nei comuni delle province di Napoli e di Taranto, ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per gli aspetti occupazionali, vigila sull'attuazione dei programmi di cui all'articolo 5, comma 1. I Ministri di cui sopra, per i rispettivi ambiti di competenza, presentano al [CIPI] [2] una relazione semestrale, da trasmettere alle competenti commissioni parlamentari, sullo stato di attuazione degli interventi, con particolare riferimento agli investimenti attivati ed ai connessi riflessi occupazionali.

     12. Il [Ministro delle partecipazioni statali, congiuntamente ai Ministri per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno] [7] e del lavoro e della previdenza sociale, può promuovere accordi di programma ai sensi dell'articolo 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64.

 

     Art. 9.

     1. Per le imprese esercenti attività nel settore delle fonderie di ghisa e acciaio che, ai sensi dell'articolo 8, D.L. 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 novembre 1987, n. 452, abbiano ottenuto contributi a fondo perduto per la riduzione di capacità produttiva, secondo delibera di concessione del CIPI, il termine del 31 dicembre 1988, previsto al comma 1 del citato articolo 8, è differito al 30 aprile 1989. Unitamente alle dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma ottavo, della legge 31 maggio 1984, n. 193, le imprese siderurgiche di cui all'allegato 1 del trattato CECA, nonché quelle produttrici di tubi ed esercenti attività di fusione di getti di ghisa e di acciaio, sono tenute a notificare al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale dalla produzione industriale i programmi di investimenti relativi agli impianti esistenti o da porre in essere.

 

     Art. 10.

     1. La durata del fondo previsto dall'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è prorogata di tre anni.

     2. Al fondo di cui al comma 1 è conferita, per il triennio 1989-1991, la somma di lire 70 miliardi da suddividersi in 10 miliardi per il 1989 e in 30 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

     3. Al fondo di cui all'art. 1, L. 27 febbraio 1985, n. 49, è conferita, per il triennio 1989-1991, la somma di lire 100 miliardi da suddividersi in 20 miliardi per il 1989 e in 40 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

     4. Per le cooperative di produzione e lavoro di cui all'articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, e per quelle costituite ai sensi della legge medesima dai lavoratori di cui ai commi 10 e 11 dell'articolo 2 ed ubicate nelle province di Taranto, Napoli, Terni e Genova, nonché nelle aree già individuate o da individuarsi ai sensi dei regolamenti CEE n. 2052/88 del 24 giugno 1988, n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider), n. 2506/88 del 26 luglio 1988 (Renaval), la misura di cui al comma 3 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è fissata in cinque volte l'ammontare del capitale sottoscritto [8].

     5. Per le cooperative di cui al comma 4, il limite indicato dal comma 5 dell'articolo 17 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, è fissato in cinque annualità dell'onere di Cassa integrazione speciale per ogni lavoratore associato.

     6. Nella selezione delle domande di incentivazione sul fondo di cui al comma 1 è data priorità a quelle relative alle province di cui al comma 4 ed alle aree da individuarsi ai sensi del regolamento CEE n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) [8].

     7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 30 miliardi per il 1989 ed a lire 70 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

     8. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le corrispondenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 11.

     1. Per le finalità previste dal regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider) e per favorire lo sviluppo economico delle zone colpite da crisi siderurgica, da indicare da parte del CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere concessi alle piccole e medie imprese di cui al comma 2 contributi a fondo perduto per l'insediamento di nuove attività ovvero per l'ammodernamento e l'ampliamento degli impianti esistenti; il contributo sul costo degli investimenti, ammissibili alle agevolazioni purché non relativi ad attività appartenenti al settore siderurgico, sarà pari al 25 per cento della spesa complessiva entro il limite massimo di 700 milioni di lire [8].

     1 bis. Il contributo di cui al comma 1 può essere trasformato, in tutto o in parte, su richiesta dell'impresa, in abbuono di interessi sui finanziamenti concessi dagli istituti e dalle sezioni specializzati per il credito a medio termine [9].

     2. Ai fini del presente articolo si intendono per piccole e medie imprese le piccole e medie imprese industriali aventi non più di 300 dipendenti e 30 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configurano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale, nonché le piccole e medie imprese di servizi aventi non più di 75 dipendenti e 7,5 miliardi di capitale investito al netto di ammortamenti e rivalutazioni monetarie, che non si configurano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale. Per le imprese artigiane valgono i limiti dimensionali stabiliti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443. Si considerano appartenenti ad un gruppo imprenditoriale le società controllate o controllanti di cui all'articolo 2359 del codice civile, nonché le imprese che comunque siano collegate, direttamente o indirettamente, tramite finanziarie fiduciarie e società di comodo, ad eccezione di quelle che, considerate come un'unica impresa, non superino i limiti dimensionali di cui al presente articolo.

     3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, gli investimenti ammissibili alle agevolazioni, le modalità, i tempi e le procedure per la presentazione delle domande di agevolazione, per l'istruttoria delle stesse, per la concessione e l'erogazione dei contributi. Provvede altresì, sentito un comitato tecnico, che sarà appositamente istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a fissare i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni. L'accertamento della realizzazione dei programmi sarà effettuato da apposite commissioni nominate ai sensi dell'articolo 18 della legge 26 aprile 1983, n. 130.

     4. I contributi di cui al comma 1 sono concessi, nel limite di lire 70 miliardi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere del comitato tecnico di cui al comma 3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo gravano sulle disponibilità residue, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, del "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46. Le spese conseguenti all'applicazione del presente articolo riguardanti le indennità di missione e spese di trasporto, nonché il funzionamento del comitato di cui al comma 3, sono poste a carico del già citato "Fondo per la razionalizzazione aziendale ed interaziendale degli impianti siderurgici" fino ad un ammontare massimo di 300 milioni. I contributi di cui al presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni, sulla medesima voce di investimento, salvo quelle previste dalle Comunità [economiche] europee.

     5. Qualora i beni acquistati con il contributo di cui al comma 1 siano elencati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla consegna dei beni stessi, può essere disposta la revoca delle agevolazioni. Nei casi di restituzione del contributo, in conseguenza di tale revoca, per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, l'impresa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento. In tutti gli altri casi di restituzione la maggiorazione da applicare è determinata sulla base del tasso di interesse legale.

     6. Alle piccole e medie imprese di cui al presente articolo può essere concesso un contributo sul costo di acquisizione di servizi destinati alla ricerca di nuovi mercati per il collocamento dei prodotti oppure ad elevare il livello qualitativo dei prodotti medesimi e ad aumentare la produttività. Il contributo è concesso nella misura dell'80 per cento del costo effettivamente sostenuto e comunque per un importo non superiore a 50 milioni, su proposta del comitato di cui al comma 3. Le modalità di attuazione del presente comma sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. L'onere finanziario per la concessione di tale contributo è a carico delle disponibilità di cui al comma 4.

     7. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano attuazione in relazione all'applicazione del regolamento comunitario n. 328/88 del 2 febbraio 1988 (Resider).

 

     Art. 12.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

ELENCO

(Previsto al comma 1 dell'articolo 1)

 

Attività industriali triestine S.p.a.

Centro Acciai S.p.a.

Centro sviluppo materiali S.p.a.

Dalmine S.p.a.

Deltacogne S.p.a.

Deltavaldarno S.p.a.

Eurosider S.p.a.

Finsider S.p.a. in liquidazione.

Icrot S.p.a.

Ilva S.p.a.

Italsider S.p.a. in liquidazione.

ITA Industrie Trasformazione Acciaio S.p.a.

Itallamiere S.p.a.

Lavemetal S.p.a.

Lovere Sidermeccanica S.p.a.

Nuova Deltasider S.p.a. in liquidazione.

Rifinsider S.p.a.

Rivestubi S.p.a.

Se.co.sid. S.p.a.

Sicfa S.p.a.

Sidercomit S.p.a.

Siderexport S.p.a.

Sidermontaggi S.p.a.

Silca S.p.a.

ARC SIPRA Società Italiana Prefabbricati

Acciai Sipra S.p.a.

Sisma S.p.a.

Terni acciai speciali S.p.a. in liquidazione.

Tubificio Dalmine/Italsider S.p.a.

Brollo Sud S.p.a.

 

 


[1] Convertito, con modificazione, nella Legge 15 maggio 1989, n. 181 (G.U. 23 maggio 1989, n. 118).

[2] Il CIPI è stato soppresso dall'art. 1 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tutte le sue competenze sono state distribuite tra il CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base a quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373.

[3] Articolo aggiunto, in sede di conversione, dalla Legge 15 maggio 1989, n. 181.

[2] Il CIPI è stato soppresso dall'art. 1 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tutte le sue competenze sono state distribuite tra il CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base a quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373.

[4] Comma così modificato, in sede di conversione, dalla Legge 15 maggio 1989, n. 181.

[5] La sentenza 30 dicembre 1991, n. 503 della Corte Costituzionale dichiara l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui non riconosce alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di prepensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo anno, di conseguire la medesima anzianità contributiva fino a sessant'anni come per il lavoratore.

[6] Comma così modificato, in sede di conversione, dalla Legge 15 maggio 1989, n. 181.

[7] Il Ministero delle partecipazioni statali, quello per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del mezzogiorno sono stati soppressi e le loro funzioni devolute al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

[2] Il CIPI è stato soppresso dall'art. 1 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tutte le sue competenze sono state distribuite tra il CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base a quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373.

[7] Il Ministero delle partecipazioni statali, quello per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del mezzogiorno sono stati soppressi e le loro funzioni devolute al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

[8] Comma così modificato, in sede di conversione, dalla Legge 15 maggio 1989, n. 181.

[8] Comma così modificato, in sede di conversione, dalla Legge 15 maggio 1989, n. 181.

[9] Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla Legge 15 maggio 1989, n. 181.

[2] Il CIPI è stato soppresso dall'art. 1 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tutte le sue competenze sono state distribuite tra il CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base a quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373.

[2] Il CIPI è stato soppresso dall'art. 1 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tutte le sue competenze sono state distribuite tra il CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base a quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373.

[7] Il Ministero delle partecipazioni statali, quello per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del mezzogiorno sono stati soppressi e le loro funzioni devolute al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

[10] Per un'ulteriore proroga del termine di cui sopra, vedere l'art. 5 bis del D.L. 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella Legge 19 luglio 1993, n. 237.

[8] Comma così modificato, in sede di conversione, dalla Legge 15 maggio 1989, n. 181.

[7] Il Ministero delle partecipazioni statali, quello per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del mezzogiorno sono stati soppressi e le loro funzioni devolute al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

[7] Il Ministero delle partecipazioni statali, quello per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del mezzogiorno sono stati soppressi e le loro funzioni devolute al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

[7] Il Ministero delle partecipazioni statali, quello per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del mezzogiorno sono stati soppressi e le loro funzioni devolute al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

[7] Il Ministero delle partecipazioni statali, quello per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del mezzogiorno sono stati soppressi e le loro funzioni devolute al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

[7] Il Ministero delle partecipazioni statali, quello per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del mezzogiorno sono stati soppressi e le loro funzioni devolute al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

[7] Il Ministero delle partecipazioni statali, quello per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del mezzogiorno sono stati soppressi e le loro funzioni devolute al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

[7] Il Ministero delle partecipazioni statali, quello per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del mezzogiorno sono stati soppressi e le loro funzioni devolute al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

[7] Il Ministero delle partecipazioni statali, quello per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del mezzogiorno sono stati soppressi e le loro funzioni devolute al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

[7] Il Ministero delle partecipazioni statali, quello per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del mezzogiorno sono stati soppressi e le loro funzioni devolute al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

[2] Il CIPI è stato soppresso dall'art. 1 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tutte le sue competenze sono state distribuite tra il CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base a quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373.

[8] Comma così modificato, in sede di conversione, dalla Legge 15 maggio 1989, n. 181.

[8] Comma così modificato, in sede di conversione, dalla Legge 15 maggio 1989, n. 181.

[8] Comma così modificato, in sede di conversione, dalla Legge 15 maggio 1989, n. 181.

[7] Il Ministero delle partecipazioni statali, quello per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del mezzogiorno sono stati soppressi e le loro funzioni devolute al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

[2] Il CIPI è stato soppresso dall'art. 1 della Legge 24 dicembre 1993, n. 537. Tutte le sue competenze sono state distribuite tra il CIPE, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base a quanto stabilito dall'art. 2 del D.P.R. 20 aprile 1994, n. 373.

[7] Il Ministero delle partecipazioni statali, quello per gli interventi straordinari nel mezzogiorno e l'Agenzia per la promozione e lo sviluppo del mezzogiorno sono stati soppressi e le loro funzioni devolute al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

[8] Comma così modificato, in sede di conversione, dalla Legge 15 maggio 1989, n. 181.

[8] Comma così modificato, in sede di conversione, dalla Legge 15 maggio 1989, n. 181.

[8] Comma così modificato, in sede di conversione, dalla Legge 15 maggio 1989, n. 181.

[9] Comma aggiunto, in sede di conversione, dalla Legge 15 maggio 1989, n. 181.