§ 6.2.59 - L.R. 9 giugno 2022, n. 8.
Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Friuli Venezia Giulia
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanza
Data:09/06/2022
Numero:8


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3/2002)
Art. 2.  (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 42/1996)
Art. 3.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 42/1996)
Art. 4.  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 42/1996)
Art. 5.  (Modifica all'articolo 33 bis della legge regionale 42/1996)
Art. 6.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 14/2007)
Art. 7.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 7/2008)
Art. 8.  (Modifiche alla legge regionale 6/2008)
Art. 9.  (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 9/2005)
Art. 10.  (Modifiche alla legge regionale 42/2017)
Art. 11.  (Proroga dell'occupazione temporanea per la realizzazione delle opere di prevenzione degli incendi)
Art. 12.  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 6/2010)
Art. 13.  (Disposizioni transitorie in materia di finanziamento degli organismi associativi tra apicoltori)
Art. 14.  (Erogazioni anticipate di finanziamenti concessi nell'ambito del SISSAR)
Art. 15.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23/2021)
Art. 16.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 24/2021)
Art. 17.  (Utilizzo risorse per finanziamento domande brevetti)
Art. 18.  (Utilizzo economie per Progetto Alto Adriatico 2022-2024)
Art. 19.  (Conferma contributo Palapredieri)
Art. 20.  (Utilizzo delle risorse 2022 per il finanziamento delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico dell'anno 2021)
Art. 21.  (Proroga termini unificazione Fondi di rotazione)
Art. 22.  (Modifica all'articolo 70 della legge regionale 3/2015)
Art. 23.  (Ulteriore abbattimento dell'importo delle commissioni delle garanzie a favore delle imprese)
Art. 24.  (Modifica agli articoli 6 e 62 della legge regionale 3/2015 in materia di aree destinate a insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali)
Art. 25.  (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 29/2005)
Art. 26.  (Modifica all'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005)
Art. 27.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23/2019)
Art. 28.  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 18/2015)
Art. 29.  (Modifiche all'articolo 22 bis della legge regionale 18/2015)
Art. 30.  (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 28/2007)
Art. 31.  (Modifica all'articolo 37 della legge regionale 28/2007)
Art. 32.  (Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 28/2007)
Art. 33.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 19/2013)
Art. 34.  (Rendicontazione fondo sicurezza 2019 e 2020)
Art. 35.  (Termine per l'accesso al fondo sicurezza per l'anno 2022)
Art. 36.  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24/2021)
Art. 37.  (Domande di finanziamento e rendicontazioni in materia di lingue minoritarie e corregionali all'estero)
Art. 38.  (Erogazioni anticipate in materia di lingue minoritarie e corregionali all'estero)
Art. 39.  (Spese ammissibili per i finanziamenti per la tutela e la promozione della lingua friulana)
Art. 40.  (Trasferimento somme a Enti Comparto a seguito CCRL 15 ottobre 2018)
Art. 41.  (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 18/2016)
Art. 42.  (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 18/2016)
Art. 43.  (Sostituzione dell'articolo 37 della legge regionale 18/2016)
Art. 44.  (Proroga graduatorie personale scolastico, educativo e ausiliario)
Art. 45.  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 31/2017)
Art. 46.  (Utilizzo graduatorie dirigenziali extra Comparto unico regionale)
Art. 47.  (Procedure per il rafforzamento amministrativo dei soggetti attuatori del PNRR)
Art. 48.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 24/2021)
Art. 49.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 45/2017)
Art. 50.  (Rendicontazione delle spese sui bandi POF anno scolastico 2020/2021)
Art. 51.  (Rendicontazione dei contributi a favore delle scuole di musica)
Art. 52.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 9/2021)
Art. 53.  (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 22/2021)
Art. 54.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 22/2021)
Art. 55.  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 22/2021)
Art. 56.  (Modifica all'articolo 38 della legge regionale 22/2021)
Art. 57.  (Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 22/2021)
Art. 58.  (Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 22/2021)
Art. 59.  (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)
Art. 60.  (Sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia)
Art. 61.  (Contributo straordinario per il finanziamento del servizio di comodato gratuito dei libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022)
Art. 62.  (Evento Big Science Business Forum - BSBF 2024. Autorizzazione alla presentazione della candidatura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)
Art. 63.  (Modifica all'articolo 22 della legge regionale 27/2017)
Art. 64.  (Contributo straordinario a copertura integrale delle rette di frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia a favore di minori provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della grave crisi [...]
Art. 65.  (Modifica all'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971)
Art. 66.  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 17/2009)
Art. 67.  (Termini rendicontazione)
Art. 68.  (Modifica all'articolo 122 della legge regionale 6/2021)
Art. 69.  (Contributo patenti CQC)
Art. 70.  (Modifica all'articolo 60 della legge regionale 23/2007)
Art. 71.  (Modifica all'articolo 63 della legge regionale 23/2007)
Art. 72.  (Modifiche all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007)
Art. 73.  (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 12/2012)
Art. 74.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 12/2012)
Art. 75.  (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 14/2018)
Art. 76.  (Subentro Ente di decentramento regionale di Udine nel contributo al Conservatorio di Udine)
Art. 77.  (Conferma contributo al Comune di Valvasone Arzene)
Art. 78.  (Contratti TPL)
Art. 79.  (Conferma di contributo già concesso al Comune di Ravascletto)
Art. 80.  (Conferma contributi già concessi ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000)
Art. 81.  (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 2/2000)
Art. 82.  (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2012)
Art. 83.  (Modifiche allalegge regionale 19/2009)
Art. 84.  (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 6/1998)
Art. 85.  (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 6/1998)
Art. 86.  (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 14/2010)
Art. 87.  (Modifica all'articolo 50 della legge regionale 11/2015)
Art. 88.  (Disposizioni transitorie in materia di canoni demaniali)
Art. 89.  (Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 11/2015)
Art. 90.  (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 21/2020)
Art. 91.  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 21/2020)
Art. 92.  (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 21/2020)
Art. 93.  (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 21/2020)
Art. 94.  (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 19/2012)
Art. 95.  (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 19/2012)
Art. 96.  (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 19/2012)
Art. 97.  (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 19/2012)
Art. 98.  (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2012)
Art. 99.  (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 19/2012)
Art. 100.  (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 12/2016)
Art. 101.  (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 12/2016)
Art. 102.  (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12/2016)
Art. 103.  (Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 12/2016)
Art. 104.  (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 3/2018)
Art. 105.  (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 11/2015)
Art. 106.  (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 11/2015)
Art. 107.  (Domande di contributo ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge regionale 20/2015)
Art. 108.  (Domande di contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge regionale 29/2018)
Art. 109.  (Domande di contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 25, della legge regionale 25/2016)
Art. 110.  (Interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge regionale 11/2015)
Art. 111.  (Identificativo digitale carburanti)
Art. 112.  (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2019)
Art. 113.  (Rendicontazione dei contributi per attrezzature sportive)
Art. 114.  (Conferma di incentivi in materia di impiantistica sportiva)
Art. 115.  (Conferma del contributo alla Comunità di montagna della Carnia)
Art. 116.  (Conferma del contributo al Comune di Campoformido)
Art. 117.  (Utilizzo risorse 2020 da parte delle Federazioni sportive)
Art. 118.  (Modifica all'articolo 22 della legge regionale 10/2020)
Art. 119.  (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 25/2018)
Art. 120.  (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 23/2015)
Art. 121.  (Sostituzione dell'articolo 39 bis della legge regionale 23/2015)
Art. 122.  (Utilizzo risorse per il MESS)
Art. 123.  (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10/2019)
Art. 124.  (Progetto rigenerazione Borgo Castello a Gorizia)
Art. 125.  (Diagnosi dei DSA)
Art. 126.  (Soluzioni urgenti per fronteggiare la carenza di medici in regime di convenzione)
Art. 127.  (Semplificazione del procedimento per la riqualificazione del comprensorio di via Pozzuolo n. 330 di Udine, sede dell'ex ospedale psichiatrico)
Art. 128.  (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale)
Art. 129.  (Gestione sanitaria accentrata)
Art. 130.  (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 6/2006)
Art. 131.  (Sostituzione dell'articolo 34 della legge regionale 10/1988)
Art. 132.  (Disposizioni contabili)
Art. 133.  (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
Art. 134.  (Entrata in vigore)


§ 6.2.59 - L.R. 9 giugno 2022, n. 8.

Disposizioni in materia di relazioni internazionali, biodiversità, caccia, pesca sportiva, agricoltura, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all’estero, funzione pubblica, lavoro, formazione, istruzione, famiglia, patrimonio, demanio, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, salute, politiche sociali e finanze (Legge regionale multisettoriale 2022).

(B.U. 8 giugno 2022, n. 23 - S.O. 13 giugno 2022, n. 11)

 

Capo I

Disposizioni in materia di relazioni internazionali

 

Art. 1. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3/2002)

1. Al comma 10 dell'articolo 9 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), dopo le parole «i Paesi dell'Est Europa» sono aggiunte le seguenti: «e per l'attuazione delle politiche di sviluppo dell'Unione Europea».

2. Per le finalità di cui all' articolo 9, comma 10, della legge regionale 3/2002 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

Capo II

Disposizioni in materia di biodiversità, caccia, pesca sportiva e agricoltura

 

     Art. 2. (Modifica all'articolo 1 della legge regionale 42/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), dopo le parole «l'istituzione di parchi comunali e intercomunali» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e del piano paesaggistico regionale».

 

     Art. 3. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 42/1996)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 42/1996 dopo le parole «dal ricevimento della relativa richiesta» sono inserite le seguenti: «, fatte salve le autorizzazioni previste dalle normative di settore».

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 42/1996)

1. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge regionale 42/1996 dopo le parole «si conforma al» è inserita la seguente: «sovraordinato».

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 33 bis della legge regionale 42/1996)

1. Al comma 1 dell'articolo 33 bis della legge regionale 42/1996 dopo le parole «L'Organo gestore può concedere,» sono inserite le seguenti: «compatibilmente con i principi dell'ordinamento europeo vigente,».

 

     Art. 6. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 14/2007)

1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 (Legge comunitaria 2006), le parole «ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto e per l'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall' articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dall' articolo 19 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria».

 

     Art. 7. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 7/2008)

1. Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), le parole «ai fini dell'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto» sono sostituite dalle seguenti: «fatta eccezione per l'accesso al fondo e all'azienda da parte degli aventi diritto e per l'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall' articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), e dall' articolo 19 della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria».

 

     Art. 8. (Modifiche alla legge regionale 6/2008)

1. All' articolo 8 della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera a), provvede» è inserita la seguente: «esclusivamente»;

b) al comma 3 dopo le parole «Il PFR, al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 1, lettera b), provvede» è inserita la seguente: «esclusivamente».

2. Al comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 6/2008 dopo le parole «le condizioni della loro ammissione ed esclusione,» sono aggiunte le seguenti: «la clausola compromissoria per la risoluzione delle controversie ai sensi dell'articolo 16 ter,».

3. Dopo l' articolo 16 bis della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:

«Art. 16 ter. (Risoluzione arbitrale delle controversie)

1. Come previsto nella clausola compromissoria contenuta negli Statuti, sono devolute all'Ufficio arbitrale in materia venatoria di cui al comma 2 le controversie fra soci, fra soci e l'associazione della Riserva di caccia che non comportino l'applicazione di sanzioni disciplinari e che siano relative all'applicazione dello Statuto, all'applicazione del regolamento di fruizione venatoria e alle deliberazioni dell'associazione che riguardano l'attività e il funzionamento della Riserva di caccia.

2. Presso ciascun Ente di decentramento regionale (EDR) è istituto un Ufficio arbitrale in materia venatoria competente per i procedimenti di arbitrato istituzionale e rituale finalizzati alla risoluzione delle controversie di cui al comma 1, sorte nelle Riserve di caccia comprese nel rispettivo ambito territoriale di competenza. Le controversie sono devolute a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri iscritti all'elenco di cui al comma 4, di cui uno scelto dalla parte attrice, uno dalla parte convenuta ed il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dall'Amministrazione regionale nel rispetto del principio di rotazione. Il Presidente è individuato fra gli arbitri laureati in discipline giuridiche e non può essere iscritto ad alcuna Riserva di caccia o essere legale rappresentate ovvero titolare di permesso annuale in un'azienda faunistica comprese nello stesso distretto venatorio della Riserva di caccia coinvolta nella controversia.

3. Il Collegio arbitrale di cui al presente articolo applica le disposizioni del Libro IV, Titolo VIII, del codice di procedura civile .

4. Presso il Servizio competente in materia di gestione faunistica e venatoria è istituito l'elenco regionale degli arbitri in materia venatoria, cui possono iscriversi i laureati nelle discipline che sono individuate con deliberazione di Giunta regionale, previa presentazione di domanda redatta utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore del Servizio.

5. Con delibera della Giunta regionale, sentiti gli EDR, sono individuati:

a) i titoli di studio che consentono l'iscrizione all'elenco di cui al comma 4 e i casi in cui procedere alla cancellazione degli arbitri dall'elenco;

b) i criteri minimi di uniformità per lo svolgimento della procedura di arbitraggio;

c) gli onorari degli arbitri e le eventuali tariffe di arbitrato a carico delle parti.

6. Nel caso di controversie tra Riserva di caccia e Distretto venatorio relative a materie, individuate con delibera della Giunta regionale, che non rivestono carattere di interesse pubblico, le parti possono adire all'Ufficio arbitrale alle condizioni di cui ai commi precedenti.».

4. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 6/2008 le parole «realizzano almeno una volta all'anno le mostre dei trofei dei capi ungulati abbattuti» sono sostituite dalle seguenti: «realizzano almeno una volta ogni tre anni le mostre dei trofei dei capi ungulati abbattuti, nell'ultimo anno,».

5. All' articolo 32 della legge regionale 6/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dopo le parole «L'ammissione è consentita» sono inserite le seguenti: «, fatte salve le previsioni di cui al comma 4,»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. A valere dal 2023 i cacciatori già soci di una Riserva di caccia possono chiedere di essere ammessi a una seconda Riserva, previo parere positivo dell'Assemblea dei soci della Riserva per la quale viene presentata la richiesta.»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. Coloro che esercitano l'attività venatoria sul territorio regionale non possono contemporaneamente essere soci di Riserva di caccia ed esercitare l'attività venatoria in qualità di legali rappresentanti, associati o titolari di permesso annuale di azienda faunistico-venatoria o titolari di permesso annuale in altra Riserva di caccia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 33, comma 2 bis.».

6. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 6/2008 le parole «limite pari al 3 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «limite pari al 5 per cento» e le parole «limite di due permessi annuali» sono sostituite dalle seguenti: «limite di tre permessi annuali».

7. Dopo l' articolo 46 della legge regionale 6/2008 è inserito il seguente:

«Art. 46 bis. (Mezzi per l'esercizio venatorio agli ungulati)

1. Nelle forme di caccia agli ungulati è consentito l'utilizzo di tutti i mezzi ammessi dalla normativa nazionale, con le sole restrizioni previste dalla normativa stessa.».

 

     Art. 9. (Modifiche all'articolo 5 della legge regionale 9/2005)

1. Dopo il comma 7 ter dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 (Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali), sono aggiunti i seguenti:

«7 quater. In deroga all'articolo 4, comma 1, lettera d), al fine di migliorare la funzione ecologica dei prati stabili naturali e sostenere le reti di impollinazione, nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di conservazione della biodiversità, nell'ambito della realizzazione di progetti di ripristino ambientale che abbiano acquisito il parere favorevole del Comitato tecnico - scientifico per le aree protette o di progetti Life, la struttura regionale competente in materia di ambienti naturali può realizzare o autorizzare la messa a dimora di siepi arbustive autoctone di modesta entità, a basso portamento, localizzate al margine degli appezzamenti, e che non determinino una riduzione significativa della superficie prativa.

7 quinquies. Per le finalità di cui al comma 7 quater il richiedente, a corredo della richiesta di autorizzazione, presenta, al servizio competente in materia di ambienti naturali, il progetto dell'intervento e la localizzazione dei prati stabili naturali interessati.».

2. Per le finalità di cui all' articolo 5, comma 7 quater, della legge regionale 9/2005 , come aggiunto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 10. (Modifiche alla legge regionale 42/2017)

1. Alla legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dell'articolo 1 dopo le parole «ricettività turistica connessa alla pesca sportiva» sono aggiunte le seguenti: «tramite adeguati strumenti divulgativi»;

b) alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 10 la parola «sei» è sostituita dalla seguente: «quindici»;

c) dopo la lettera m) del comma 2 dell'articolo 10 è aggiunta la seguente:

«m bis)un rappresentante designato da PromoTurismoFVG.»;

d) il comma 2 dell'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«2. I rappresentanti dei pescatori sportivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c), sono individuati attraverso la procedura consultiva - elettorale dei pescatori sportivi stabilita con decreto del Direttore generale di ETPI, nel rispetto dei seguenti principi:

a) le operazioni di voto sono indette con decreto del Direttore generale con almeno novanta giorni di anticipo;

b) le operazioni di voto avvengono separatamente nei collegi di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Giunta regionale 16 novembre 1972, n. 04003/Pres. ; i Comuni costituiti a seguito di una procedura di fusione rientrano nel collegio in cui è compreso il Comune che ospita la sede municipale del nuovo Comune;

c) possono votare ed essere eletti tutti i pescatori maggiorenni residenti in Regione in possesso della licenza di pesca sportiva che hanno versato, nell'anno precedente allo svolgimento delle operazioni di voto, il pagamento del canone di pesca sportiva annuale;

d) i soggetti di cui alla lettera c) che, ai sensi del comma 8, non hanno già ricoperto l'incarico per due mandati possono presentare la propria candidatura individuale per un unico collegio, ancorché non siano ivi residenti e non siano iscritti ad alcuna organizzazione, società o associazione;

e) le candidature sono presentate almeno quarantacinque giorni prima delle operazioni di voto e sono pubblicate unicamente sul sito dell'Ente;

f) i soggetti di cui alla lettera c) votano nel collegio di residenza e possono esprimere il proprio voto per massimo due collegi a scelta;

g) le votazioni si possono svolgere secondo modalità telematiche, in presenza o in entrambe le modalità; in caso di voto in presenza, in ogni collegio è assicurata la presenza di almeno una sede di raccolta dei voti; le votazioni con modalità telematiche possono precedere quelle in presenza;

h) in ciascun collegio è eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane d'età.»;

e) dopo il comma 2 dell'articolo 11 è inserito il seguente:

«2 bis. Il Comitato ittico è validamente costituito anche se non è stato possibile eleggere, per mancanza di candidati, i rappresentanti di uno o più collegi.»;

f) al comma 7 dell'articolo 11 le parole «I) e m)» sono sostituite dalle seguenti: «I), m) e m bis)»;

g) dopo il numero 3) della lettera a) del comma 2 dell'articolo 44 è inserito il seguente:

«3 bis) dell'obbligo di pagamento del canone di pesca sportiva di cui all'articolo 27, comma 1;».

2. Le modifiche apportate agli articoli 10 e 11 della legge regionale 42/2017 dal comma 1 trovano applicazione a decorrere dalla procedura di rinnovo del Comitato ittico in scadenza nell'anno 2023.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire a ETPI le risorse necessarie per lo svolgimento delle operazioni elettorali di cui all' articolo 11, comma 2, della legge regionale 42/2017 , come sostituito dal comma 1, lettera d). Il trasferimento è disposto entro il 31 gennaio 2023 ed è quantificato nella misura risultante dal preventivo di spesa presentato dall'Ente.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

5. Agli oneri derivanti dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 11. (Proroga dell'occupazione temporanea per la realizzazione delle opere di prevenzione degli incendi)

1. Al fine di ridurre il rischio di innesco di incendi boschivi e di limitare le conseguenze degli stessi e nelle more dell'adozione del nuovo Piano regionale antincendio boschivo, l'occupazione temporanea per la realizzazione delle opere di prevenzione degli incendi da parte dell'Amministrazione regionale e i conseguenti provvedimenti di affidamento dei terreni per l'esercizio dell'attività di pascolo con finalità antincendio, sono prorogati ex lege, dalla scadenza, per un periodo di tempo corrispondente a quello previsto dai provvedimenti medesimi.

 

     Art. 12. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 6/2010)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 18 marzo 2010, n. 6 (Norme regionali per la disciplina e la promozione dell'apicoltura), è inserito il seguente:

«4 bis. Se richiesto nella domanda di finanziamento, gli aiuti di cui al comma 2, lettera c bis), sono erogati in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento del contributo concesso e senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, in deroga all' articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).».

 

     Art. 13. (Disposizioni transitorie in materia di finanziamento degli organismi associativi tra apicoltori)

1. Per il 2022 la richiesta di erogazione anticipata dei finanziamenti di cui all' articolo 14, comma 2, lettera c bis), della legge regionale 6/2010 , è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 14. (Erogazioni anticipate di finanziamenti concessi nell'ambito del SISSAR)

1. Al fine di supportare le imprese nell'ambito della carenza di liquidità derivante dalla crisi in Ucraina, nel 2022 le erogazioni anticipate di cui all' articolo 13, comma 3, della legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), sono concesse, previa richiesta del beneficiario, senza la presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa.

 

Capo III

Disposizioni in materia di attività produttive e turismo

 

     Art. 15. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23/2021)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024), le parole «alla data del 28 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore della presente legge».

 

     Art. 16. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 24/2021)

1. Al comma 65 dell'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), le parole «con raccomandata o posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «per via telematica» e l'ultimo periodo è soppresso.

 

     Art. 17. (Utilizzo risorse per finanziamento domande brevetti)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad utilizzare le risorse stanziate sul bilancio regionale per l'anno 2022 anche per il finanziamento delle domande di contributo presentate nel corso del 2021 a valere sull'avviso approvato dalla Giunta regionale con deliberazione 24 settembre 2021, n. 1448 (Avviso per la concessione di contributi per la brevettazione di prodotti propri e per l'acquisizione di marchi, di brevetti, di diritti di utilizzo, di licenze, di know-how e di conoscenze tecniche non brevettate relative ad innovazioni finalizzate al ciclo produttivo o ai prodotti).

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 18. (Utilizzo economie per Progetto Alto Adriatico 2022-2024)

1. PromoTurismoFVG è autorizzato a utilizzare le somme concesse con decreto de Direttore del Servizio turismo n. 2355/PROTUR del 28 settembre 2020 della Direzione centrale attività produttive e turismo ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), per la realizzazione del Progetto Alto Adriatico, per la parte non utilizzata negli anni 2020-2021, a copertura di analoghe spese sostenute e da sostenersi nell'anno 2022, per le finalità di cui all'articolo 2, commi 14 e 15, della legge regionale 24/2021 .

 

     Art. 19. (Conferma contributo Palapredieri)

1. Al fine di sostenere la gestione delle attività generali, connesse all'organizzazione dell'evento denominato «EYOF FVG 2023, Festival Olimpico della Gioventù Europea», l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a PromoTurismoFVG il contributo allo stesso già concesso con decreto del titolare di Posizione organizzativa n. 2577/PROTUR del 16 ottobre 2020 della Direzione centrale attività produttive e turismo per la ristrutturazione ed adeguamento funzionale dell'impianto sportivo "Palapredieri", sito in località Piancavallo, per la parte non ancora utilizzata, per il migliore apprestamento, anche in termini di sicurezza, delle piste e delle strutture dei Poli sciistici regionali che ospiteranno EYOF FVG 2023, a copertura degli oneri da sostenere.

2. La conferma di contributo di cui al comma 1 è disposta a seguito di apposita domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge da parte di PromoTurismoFVG alla Direzione centrale competente in materia di turismo, corredata di relazione illustrativa degli interventi oggetto di finanziamento.

 

     Art. 20. (Utilizzo delle risorse 2022 per il finanziamento delle unità abitative ammobiliate ad uso turistico dell'anno 2021)

1. Le domande presentate a valere sul bando approvato con decreto del Direttore centrale 2 novembre 2021, n. 2626/PROTUR della Direzione centrale attività produttive e turismo, non finanziate per insufficiente disponibilità finanziaria nell'anno 2021, sono finanziate con le risorse stanziate per l'anno 2022.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 21. (Proroga termini unificazione Fondi di rotazione)

1. Tenuto conto della necessità di ottemperare agli adempimenti tecnici concernenti la costituzione e l'operatività di FVG PLUS SpA, preordinati allo svolgimento delle attività di segreteria unica, ai sensi dell' articolo 1, comma 4, lettera b), della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), del Comitato di gestione dei Fondi di rotazione di cui alla legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati, per un periodo massimo di sei mesi, i termini di cui all'articolo 55, commi 1, 6 e 7, della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia «SviluppoImpresa»), e di cui all' articolo 2, comma 25, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023).

 

     Art. 22. (Modifica all'articolo 70 della legge regionale 3/2015)

1. Dopo il comma 3 bis dell'articolo 70 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), è inserito il seguente:

«3 ter. La disposizione di cui al comma 3 bis si applica anche per il secondo quadriennio di mandato del Consiglio di amministrazione del Consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana.».

 

     Art. 23. (Ulteriore abbattimento dell'importo delle commissioni delle garanzie a favore delle imprese)

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le risorse già assegnate ai Confidi ai sensi dell' articolo 2, comma 81, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e dell' articolo 1, comma 15, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), possono essere utilizzate per la concessione di contribuzioni dirette all'ulteriore abbattimento fino all'80 per cento dell'importo delle commissioni delle garanzie a favore delle imprese, aventi sede legale od operativa nel territorio regionale, colpite dall'aumento dei prezzi del gas e dell'energia elettrica o dalle perturbazioni delle catene di approvvigionamento e dei flussi commerciali, nonché dalla contrazione della domanda o dall'interruzione di contratti e progetti esistenti.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive e turismo, sono stabiliti, in conformità alla normativa europea in materia di aiuti di Stato, criteri e modalità per la concessione delle contribuzioni integrative delle garanzie di cui al comma 1, rilasciate a valere su fondi propri dei Confidi o su fondi assegnati ai sensi della normativa regionale in materia di consorzi di garanzia fidi.

 

     Art. 24. (Modifica agli articoli 6 e 62 della legge regionale 3/2015 in materia di aree destinate a insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali)

1. Alla legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 bis dell'articolo 6, dopo le parole «aree destinate a insediamenti industriali e artigianali» sono inserite le seguenti: «, ovvero insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali,»;

b) alla fine del comma 1 bis dell'articolo 62, sono aggiunte le seguenti parole: «Limitatamente ai Comuni ricompresi nelle zone omogenee B e C di svantaggio socio-economico dei territori montani individuate dalla Giunta regionale ai sensi degli articoli 21 e 40 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), le intese possono riguardare anche aree destinate a insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali.».

2. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), sono riconosciute le intese stipulate alla data di entrata in vigore della presente legge aventi a oggetto interventi nelle aree destinate a insediamenti industriali e artigianali misti con insediamenti commerciali.

3. Per le finalità di cui all' articolo 6, comma 1 bis, della legge regionale 3/2015 , come modificato dal comma 1, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale).

 

     Art. 25. (Modifica all'articolo 20 della legge regionale 29/2005)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), le parole «nonché da società per azioni o da società consortili per azioni», sono sostituite dalle seguenti: «nonché da società di capitali, incluse le società consortili».

 

     Art. 26. (Modifica all'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 84 bis della legge regionale 29/2005 , le parole «articolo 54 della legge regionale 2/2002» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 64 della legge regionale 21/2016».

 

     Art. 27. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 23/2019)

1. Al comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 23 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2020-2022), le parole «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 ottobre 2022».

 

Capo IV

Disposizioni in materia di autonomie locali, sicurezza, lingue minoritarie, corregionali all'estero e funzione pubblica

 

     Art. 28. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 18/2015)

1. Alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 14 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), le parole «entro due anni dall'erogazione, il beneficiario presenta alla Regione una certificazione attestante l'avvenuta destinazione della quota ricevuta per spese d'investimento;» sono soppresse.

 

     Art. 29. (Modifiche all'articolo 22 bis della legge regionale 18/2015)

1. All' articolo 22 bis della legge regionale 18/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Per la verifica del rispetto degli obblighi di cui agli articoli 20, 21 e 22 e per l'acquisizione di elementi utili al Sistema regionale integrato sono previsti monitoraggi sui dati relativi ai bilanci di previsione ed ai rendiconti di gestione. Possono essere altresì effettuati monitoraggi infrannuali.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dall'articolo 20 l'ufficio regionale competente si avvale dei dati relativi al bilancio di previsione ed al rendiconto di gestione inviati dagli enti locali alla Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (BDAP). Per il monitoraggio degli adempimenti previsti dagli articoli 21 e 22 l'ufficio regionale competente si avvale, oltre che dei dati inviati alla BDAP, anche di ulteriori informazioni che gli enti locali sono tenuti ad inviare alla Banca dati regionale, utilizzando specifica modulistica, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione. Per gli eventuali monitoraggi infrannuali i termini per l'invio dei dati sono stabiliti di volta in volta dall'ufficio regionale competente.».

 

     Art. 30. (Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 28/2007)

1. All' articolo 17 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione diretta del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 11 è sostituita dalla seguente:

«b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità stabilite dall' articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);»;

b) la lettera b) del comma 12 è sostituita dalla seguente:

«b) di non trovarsi in alcuna delle cause di incandidabilità stabilite dall' articolo 7 del decreto legislativo 235/2012;».

 

     Art. 31. (Modifica all'articolo 37 della legge regionale 28/2007)

1. Il comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale 28/2007 è sostituito dal seguente:

«1. All'ora prevista il presidente, ammessi a votare gli elettori che ancora si trovano nei locali della sezione, dichiara chiusa la votazione e di seguito:

a) accerta il numero totale dei votanti, risultante dalle liste elettorali di sezione e dalle liste aggiunte di cui agli articoli 31, 40, 41 e 43;

b) firma, insieme ad uno scrutatore, le liste elettorali della sezione in ciascun foglio e le chiude in una busta sigillata con il bollo della sezione, la propria firma e quella di uno scrutatore;

c) chiude tutte le schede, autenticate e non autenticate, avanzate alla chiusura della votazione nell'apposita busta, sigillata con il bollo della sezione, recante la propria firma e quella di uno scrutatore;

d) deposita le buste di cui alle lettere b) e c) nella segreteria del comune.».

 

     Art. 32. (Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 28/2007)

1. All' articolo 52 della legge regionale 28/2007 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è abrogato;

b) al comma 3, le parole «dai commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: <dal comma 1».

 

     Art. 33. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 19/2013)

1. All' articolo 4 della legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 (Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 bis le parole «2.000 abitanti» sono sostituite dalle seguenti: «5.000 abitanti»;

b) dopo il comma 3 bis è aggiunto il seguente:

«3 ter. Nei comuni con popolazione sino a 1.000 abitanti non si applicano i limiti di cui ai commi 2, 3 e 3 bis.».

 

     Art. 34. (Rendicontazione fondo sicurezza 2019 e 2020)

1. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione da parte degli enti locali delle spese sostenute con i finanziamenti concessi nelle annualità 2019 e 2020, in applicazione del decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 127 (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell' articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)), è fissato al 31 maggio 2023.

 

     Art. 35. (Termine per l'accesso al fondo sicurezza per l'anno 2022)

1. Le domande di finanziamento per l'anno 2022 a valere sulle risorse di cui all' articolo 9, comma 79, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono presentate dagli enti locali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le finalità di cui all' articolo 9, comma 79, della legge regionale 24/2021 , e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 36. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 24/2021)

1. All' articolo 9 della legge regionale 24/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 107 la parola «Questura» è sostituita dalla seguente: «Prefettura»;

b) al comma 108 le parole «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 15 settembre 2022».

2. Per la finalità di cui all' articolo 9, comma 107, della legge regionale 24/2021 , in relazione alle modifiche apportate dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 37. (Domande di finanziamento e rendicontazioni in materia di lingue minoritarie e corregionali all'estero)

1. In considerazione delle ripercussioni sulle attività degli enti pubblici e privati causate dal perdurare delle conseguenze dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, sono ammissibili le domande di finanziamento per l'anno 2022, di cui all'articolo 10, commi 14, 22, lettera b), e 29 della legge regionale 24/2021 presentate entro il 31 marzo 2022.

2. In considerazione delle ripercussioni sulle attività degli enti, associazioni e istituzioni causate dal perdurare delle conseguenze dovute all'emergenza epidemiologica da COVID-19, per le finalità dell' articolo 5, comma 2, lettera a), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), sono ammissibili le rendicontazioni di cui all' articolo 9, comma 10, lettera a), della legge regionale 6 novembre 2020, n. 22 (Misure finanziarie intersettoriali), presentate entro il 30 giugno 2022.

3. Per le finalità di cui all'articolo 10, commi 14, 22, lettera b), e 29 della legge regionale 24/2021 , e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) e Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 38. (Erogazioni anticipate in materia di lingue minoritarie e corregionali all'estero)

1. In considerazione delle particolari necessità di tutela delle lingue minoritarie e dei corregionali all'estero, ai finanziamenti in materia di lingue minoritarie e corregionali all'estero non si applica l' articolo 39, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

 

     Art. 39. (Spese ammissibili per i finanziamenti per la tutela e la promozione della lingua friulana)

1. Per i finanziamenti previsti dagli articoli 23 e 24, commi 8, limitatamente agli enti a programma, e 9 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), per l'anno 2022 sono ammissibili le spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio.

2. Per le finalità di cui agli articoli 23 e 24, commi 8, limitatamente agli enti a programma, e 9 della legge regionale 29/2007 , e per gli effetti previsti dal disposto di cui al comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 40. (Trasferimento somme a Enti Comparto a seguito CCRL 15 ottobre 2018)

1. In relazione a quanto previsto dall' articolo 9, comma 73, della legge regionale 24/2021 , ferma restando la quantificazione delle risorse per categoria effettuata nella relazione tecnico-finanziaria al CCRL 2016-2018 in attuazione di quanto previsto dall' articolo 12, comma 8, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), l'assegnazione delle risorse per l'anno 2022 è effettuata sulla base del numero dei dipendenti, distinti per categoria, in servizio presso le amministrazioni interessate alla data dell'1 gennaio 2022.

2. Per le finalità di cui all' articolo 9, comma 73, della legge regionale 24/2021 , in considerazione di quanto disposto dal comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 41. (Modifica all'articolo 17 della legge regionale 18/2016)

1. I commi 3 bis, 3 ter e 3 quater dell' articolo 17 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), sono abrogati.

 

     Art. 42. (Modifica all'articolo 18 della legge regionale 18/2016)

1. Il comma 1 bis dell'articolo 18 della legge regionale 18/2016 è sostituito dal seguente:

«1 bis. L'Ufficio unico monitora l'attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico e le spese relative al trattamento economico accessorio del personale del Comparto medesimo con le modalità previste dall'articolo 37.».

 

     Art. 43. (Sostituzione dell'articolo 37 della legge regionale 18/2016)

1. L' articolo 37 della legge regionale 18/2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 37. (Contrattazione collettiva decentrata integrativa e spese per il trattamento accessorio)

1. La contrattazione collettiva decentrata integrativa si svolge nelle materie e con le modalità definite, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 31, dalla contrattazione collettiva di Comparto; per i Comuni che partecipano alle Comunità o alle Comunità di montagna previste dalla legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), a decorrere dalla data di conferimento, in capo alla Comunità medesima, della funzione di gestione del personale, la contrattazione è unica e si svolge in tal caso a livello territoriale, con le modalità definite dalla medesima contrattazione collettiva di Comparto.

2. Le amministrazioni del Comparto unico trasmettono in via telematica all'Ufficio unico di cui all'articolo 17 il contratto collettivo decentrato integrativo entro cinque giorni dalla sottoscrizione. Unitamente al testo contrattuale sono trasmessi la relazione tecnico-finanziaria e illustrativa recante anche le motivazioni tecnico organizzative a supporto delle scelte operate in sede contrattuale e la certificazione, da parte dell'organo di revisione, della relativa compatibilità finanziaria, nonché l'atto di costituzione del fondo per la contrattazione collettiva decentrata integrativa e il relativo parere dell'organo di revisione.

3. Fermo restando il controllo demandato all'organo di revisione di ciascun ente ai sensi dell' articolo 40 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), l'Ufficio unico, al fine di valutare la coerenza, l'efficienza, l'efficacia e la corretta applicazione da parte delle amministrazioni del Comparto unico degli istituti contrattuali, esercita il controllo collaborativo successivo dell'attività di contrattazione collettiva decentrata integrativa degli enti del Comparto unico.

4. Ai fini di quanto previsto al comma 3, l'Ufficio unico segnala alle amministrazioni del Comparto unico le eventuali disfunzioni che ostacolano il perseguimento del buon andamento amministrativo e le eventuali misure autocorrettive, nel rispetto dell'autonomia decisionale dell'ente, e redige annualmente un documento di sintesi in ordine agli esiti dell'attività svolta.».

 

     Art. 44. (Proroga graduatorie personale scolastico, educativo e ausiliario)

1. La vigenza delle graduatorie dei pubblici concorsi comunali per l'assunzione di personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai Comuni, in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge, è prorogata al 30 settembre 2023.

 

     Art. 45. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 31/2017)

1. Alla lettera c) del comma 11 dell'articolo 11 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Limitatamente alle assunzioni nella categoria B il requisito dei tre anni di servizio si ritiene soddisfatto anche qualora svolto parzialmente nella categoria immediatamente inferiore a condizione che la stessa sia stata dichiarata a esaurimento entro il 31 dicembre 2020 con atti formali adottati dagli enti secondo i rispettivi ordinamenti.».

 

     Art. 46. (Utilizzo graduatorie dirigenziali extra Comparto unico regionale)

1. Nelle more della riorganizzazione normativa della dirigenza del Comparto unico regionale, è autorizzato il ricorso a graduatorie extra-Comparto per la copertura di posizioni dirigenziali nel Comparto unico regionale.

 

     Art. 47. (Procedure per il rafforzamento amministrativo dei soggetti attuatori del PNRR)

1. In relazione all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ai fini del rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni del Comparto unico del pubblico impiego regionale e locale titolari di interventi previsti nel PNRR od operanti quali soggetti attuatori dei progetti riferiti al suddetto Piano, la Regione predispone appositi elenchi di personale, in possesso di specifici requisiti culturali e professionali, ai quali le suddette amministrazioni possono attingere per assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato.

2. In relazione a quanto disposto dall' articolo 1, comma 2, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia), convertito, con modificazioni, dalla legge 113/2021 , le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare i contratti di lavoro a tempo determinato per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, purché non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza dei singoli enti e con termine previsto entro il 31 dicembre 2026; tali contratti indicano, a pena di nullità, il progetto del Piano nazionale di ripresa e resilienza al quale è riferita la prestazione lavorativa e possono essere rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella iniziale, per non più di una volta.

3. Negli elenchi di cui al comma 1 sono collocati i soggetti in possesso dei requisiti culturali e professionali richiesti secondo quanto previsto dal relativo bando e che siano risultati idonei in esito allo svolgimento di procedure idoneative la cui tipologia, contenuti e modalità di effettuazione sono definiti dalla Regione nel medesimo bando, potendosi adottare, a tale proposito, al fine della riduzione delle tempistiche attuative, anche metodologie semplificate quali la verifica dell'idoneità mediante colloquio. Il conseguimento dell'idoneità non dà diritto all'assunzione ma ad esso consegue il diritto all'inserimento negli elenchi.

4. Gli elenchi sono articolati, secondo quanto definito con il bando di cui al comma 3, in sezioni distinte per ambiti territoriali e professionalità. I candidati possono chiedere di essere inseriti in più ambiti territoriali.

5. La Regione pubblica gli elenchi nel proprio sito istituzionale; le amministrazioni di cui al comma 1 attingono direttamente da tali elenchi in base alle proprie esigenze proponendo l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato al soggetto individuato e dando comunicazione alla Regione dell'avvenuta assunzione; la rinuncia alla proposta di assunzione da parte del soggetto interessato comporta l'esclusione dall'ambito territoriale di riferimento o, nel caso di esaurimento delle possibili opzioni relativamente agli ambiti, all'esclusione dall'elenco.

 

Capo V

Disposizioni in materia di lavoro, formazione, istruzione e famiglia

 

     Art. 48. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 24/2021)

1. All' articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di Stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 47 le parole «per singolo plesso scolastico» sono soppresse, dopo le parole «attività amministrative» sono inserite le seguenti: «di riparto e» e il periodo «I contributi concessi per le finalità di cui al comma 45, non sono cumulabili con altre forme contributive.» è sostituito dal seguente: «I contributi previsti per le finalità di cui al comma 45 sono cumulabili con altre forme contributive concesse da soggetti pubblici e privati per le medesime attività, purché il totale dei benefici economici non superi il totale delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dei corsi di educazione musicale.»;

b) dopo il comma 52 è inserito il seguente:

«52 bis. L'esercizio delle funzioni amministrative relative all'intervento previsto al comma 51 è delegato all'Agenzia regionale per il diritto allo studio - ARDIS.»;

c) al comma 53 le parole «sessanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «centottanta giorni».

 

     Art. 49. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 45/2017)

1. Dopo la lettera a) del comma 12 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), è inserita la seguente:

«a bis) imposte e tasse connesse alla realizzazione dei tirocini;».

2. Per le finalità di cui all' articolo 8, comma 12, lettera a bis) della legge regionale 45/2017 , come introdotta dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 50. (Rendicontazione delle spese sui bandi POF anno scolastico 2020/2021)

1. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sul bando Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche - POF nell'anno scolastico 2020/2021, approvato con decreto 30 aprile 2020, n. 5457/LAVFORU, possono essere rendicontate fino al termine del 30 giugno 2022.

 

     Art. 51. (Rendicontazione dei contributi a favore delle scuole di musica)

1. Le spese sostenute con i contributi concessi a valere sul "Bando per l'erogazione di contributi a favore delle scuole e degli istituti di musica con finalità professionali. Legge regionale 20 giugno 1988, n. 59. Anno 2021", approvato con decreto 7 aprile 2021, n. 3293/LAVFORU, possono essere rendicontate dai beneficiari fino al termine del 30 giugno 2022.

 

     Art. 52. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 9/2021)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 3 giugno 2021, n. 9 (Disposizioni regionali in materia di sostegno alla permanenza, al rientro e all'attrazione sul territorio regionale di giovani professionalità altamente specializzate - Talenti FVG), le parole «e che non siano residenti e domiciliate sul territorio regionale nei trenta giorni precedenti la data di assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «e che abbiano spostato la residenza e il domicilio sul territorio regionale nei trenta giorni precedenti la data di assunzione o successivamente alla stessa».

2. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 2, della legge regionale 9/2021 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 53. (Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 22/2021)

1. All' articolo 6 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «beni e servizi significativi nella vita familiare» sono inserite le seguenti: «diversi da quelli che soddisfano bisogni primari»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Le funzioni amministrative per la gestione della Carta famiglia sono attribuite ai Comuni, singoli o associati, della regione.»;

c) al comma 2 dopo le parole «ISEE pari o inferiore a 30.000 euro» sono inserite le seguenti: «in corso di validità»;

d) dopo la lettera d) del comma 2 è inserita la seguente:

«d bis) i titolari per permesso di soggiorno per protezione speciale o di permesso di soggiorno per casi speciali;»;

e) al comma 5 dopo le parole «che possono essere modulate» è inserita la seguente: «anche».

2. Per le finalità di cui all' articolo 6 della legge regionale 22/2021 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 54. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 22/2021)

1. All' articolo 7 della legge regionale 22/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1 bis. Le funzioni amministrative per la gestione della Dote famiglia sono attribuite ai Comuni, singoli o associati, della regione.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per accedere alla Dote famiglia il richiedente deve essere titolare della Carta Famiglia in corso di validità, di cui all'articolo 6, e di un ISEE in corso di validità con valore inferiore o uguale a 30.000 euro, calcolato, qualora ne ricorrano le condizioni, anche con le modalità di cui all' articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)). Il richiedente non già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote Famiglia.»;

c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 bis. La madre con figli minori a carico, titolare di Carta famiglia in corso di validità, inserita in un percorso personalizzato di protezione e sostegno all'uscita da situazione di violenza può richiedere la Dote famiglia al proprio Comune di residenza anche in assenza di attestazione ISEE. La richiedente non già titolare di Carta Famiglia ne richiede il rilascio contestualmente alla presentazione della domanda di Dote Famiglia.»;

d) al comma 5 dopo le parole «numero dei figli» è inserita la seguente: «minori».

2. Per le finalità di cui all' articolo 7 della legge regionale 22/2021 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 55. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 22/2021)

1. Al comma 3 dell'articolo 11 della legge regionale 22/2021 , dopo le parole «gestione fuori bilancio,» sono inserite le seguenti: «quale organismo strumentale della Regione, dotato di autonomia gestionale contabile e privo di personalità giuridica,».

 

     Art. 56. (Modifica all'articolo 38 della legge regionale 22/2021)

1. Il comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 22/2021 è sostituito dal seguente:

«1. L'esercizio di funzioni amministrative relative ai benefici attivabili ai sensi dell'articolo articolo 6, comma 5, e agli interventi previsti dall'articolo 13 della presente legge può essere delegato, in tutto o in parte, ai comuni, singoli o associati, agli enti gestori dei servizi sociali e alle aziende sanitarie regionali.».

 

     Art. 57. (Modifiche all'articolo 44 della legge regionale 22/2021)

1. All' articolo 44 della legge regionale 22/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole «per la disciplina dell'intervento di cui all'articolo 6, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6, comma 5,»;

b) al comma 7 le parole «per la disciplina dell'intervento di cui all'articolo 6, comma 3,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 30, comma 3,»;

c) al comma 8 le parole «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6».

 

     Art. 58. (Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 22/2021)

1. All' articolo 45 della legge regionale 22/2021 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1»;

b) al comma 8 le parole «2.360.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «3.360.000 euro».

 

     Art. 59. (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)

1. A decorrere dall'anno educativo 2021/2022, al fine di garantire alle famiglie l'ammissione al Fondo per l'abbattimento delle rette di cui all' articolo 15 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), nelle more del rilascio del provvedimento di accreditamento ai gestori dei servizi educativi per la prima infanzia da parte dei Comuni, è previsto che:

a) gli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni sono autorizzati a concedere alle famiglie il beneficio relativo all'abbattimento delle rette per la frequenza ai servizi educativi per la prima infanzia;

b) i gestori dei servizi educativi per la prima infanzia applicano il beneficio spettante alle famiglie, a scomputo della retta mensile ai fini della rendicontazione del beneficio;

c) gli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni sono autorizzati a liquidare ai gestori dei servizi educativi per la prima infanzia i benefici applicati.

 

     Art. 60. (Sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia)

1. Nelle more dell'approvazione del Programma regionale del Fondo sociale europeo plus 2021- 2027, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare parte delle risorse regionali aggiuntive destinate alla realizzazione di programmi specifici, pari a complessivi 3.500.000 euro, per finanziare misure per il sostegno all'accesso delle famiglie in condizioni di svantaggio ai servizi per la prima infanzia previste all'interno dell'Obiettivo specifico k) "Migliorare l'accesso paritario e tempestivo a servizi di qualità, sostenibili e a prezzi accessibili, compresi i servizi che promuovono l'accesso agli alloggi e all'assistenza incentrata sulla persona, anche in ambito sanitario; modernizzare i sistemi di protezione sociale, anche promuovendo l'accesso alla protezione sociale, prestando particolare attenzione ai minori e ai gruppi svantaggiati; migliorare l'accessibilità, anche per le persone con disabilità, l'efficacia e la resilienza dei sistemi sanitari e dei servizi di assistenza di lunga durata" della bozza del Programma regionale del Fondo sociale europeo plus 2021-2027 approvato nella sua versione preliminare con deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2022, n. 468 (Programma regionale (PR) FSE+ 2021-2027).

2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di 3.500.000 euro, suddivisa in ragione di 2.450.000 euro per l'anno 2022 e 1.050.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 61. (Contributo straordinario per il finanziamento del servizio di comodato gratuito dei libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Istituto comprensivo "Leopoldo Perco" di Gorizia e all'Istituto comprensivo "Udine III" di Udine per il finanziamento del servizio di comodato gratuito dei libri di testo per l'anno scolastico 2021/2022.

2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di istruzione. Il contributo è concesso entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione. Sono ammesse a contributo le spese già sostenute per l'anno scolastico 2021/2022.

3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2.300 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2022-2024, così suddivisa:

a) 800 euro a favore dell'Istituto comprensivo "Leopoldo Perco" di Gorizia;

b) 1.500 euro a favore dell'Istituto comprensivo "Udine III" di Udine.

4. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 3 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 62. (Evento Big Science Business Forum - BSBF 2024. Autorizzazione alla presentazione della candidatura della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a presentare la candidatura della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia quale soggetto ospitante al "Big Science Business Forum - BSBF - anno 2024", un evento internazionale di carattere congressuale ed espositivo che si svolge con cadenza biennale, quale punto di incontro tra le grandi infrastrutture di ricerca (organizzazioni Big science) e l'industria, indicando la città di Trieste quale sede più idonea a ospitarlo.

2. In caso di esito positivo della candidatura, per la realizzazione delle attività l'Amministrazione regionale si avvale del supporto di PromoTurismoFVG in ragione della valenza anche turistica dell'iniziativa e delle sue previste ricadute economiche sul settore turistico.

3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare risorse per la copertura dei costi dell'evento, da trasferire a PromoTurismoFVG, nel limite massimo di 700.000 euro, al netto delle ulteriori fonti di finanziamento connesse allo stesso.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

5. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 63. (Modifica all'articolo 22 della legge regionale 27/2017)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 22 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), è aggiunta la seguente:

«a bis) dotazione informatica di collegamenti e dispositivi tali da garantire una qualità adeguata di erogazione della formazione a distanza;».

 

     Art. 64. (Contributo straordinario a copertura integrale delle rette di frequenza dei servizi educativi per la prima infanzia a favore di minori provenienti dall'Ucraina, in conseguenza della grave crisi internazionale in atto)

1. Al fine di favorire l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia dei minori provenienti dall'Ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario agli enti gestori dei Servizi Sociali dei Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per accogliere le richieste di contributo per la copertura integrale delle rette mensili di frequenza dei servizi, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente norma al 31 dicembre 2022.

2. Il genitore, familiare o tutore del minore proveniente dall'Ucraina, in attesa o in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui all' articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 marzo 2022 (Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso), dopo aver effettuato l'iscrizione del minore a uno dei servizi educativi per la prima infanzia, accreditato ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 20/2005 , presenta istanza cartacea di contributo per la copertura integrale delle rette mensili di frequenza al Servizio sociale del Comune territorialmente competente.

3. Con la presentazione della domanda il richiedente autorizza il Servizio Sociale del Comune competente al pagamento del contributo spettante direttamente al gestore del servizio educativo al fine di coprire integralmente le rette mensili di frequenza del minore.

4. Il gestore del servizio educativo accreditato presenta mensilmente via PEC al Servizio Sociale del Comune formale istanza di rimborso, allegando copia della fattura intestata al genitore, familiare o tutore del minore, attestante il nominativo del minore accolto, l'orario di frequenza, la mensilità di riferimento e l'importo mensile della retta per il periodo frequentato.

5. Il Servizio Sociale del Comune invia all'Amministrazione regionale la richiesta di finanziamento sulla base delle domande accolte, indicando il numero di minori, le mensilità di riferimento, l'importo mensile della retta e l'importo complessivo da rimborsare.

6. L'Amministrazione regionale trasferisce i fondi necessari per dare copertura al contributo di cui al comma 1 fino a esaurimento dello stanziamento previsto a bilancio.

7. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

8. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 7 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

Capo VI

Disposizioni in materia di patrimonio e demanio

 

     Art. 65. (Modifica all'articolo 9 bis della legge regionale 57/1971)

1. Dopo il comma 5 bis dell'articolo 9 bis della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 (Disposizioni speciali in materia di finanza regionale), è aggiunto il seguente:

«5 ter. Per quanto non diversamente previsto dal capo II della presente legge trova applicazione, ove compatibile, quanto disposto in materia di concessione in uso dal decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296 (Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato).».

 

     Art. 66. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 17/2009)

1. All' articolo 9 della legge regionale 15 ottobre 2009 n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora, entro i termini indicati dal comma 1, non siano state presentate ulteriori domande si procede al seguito dell'istruttoria. Nel caso di presentazione di più domande, fatto salvo quanto previsto dai commi 3 ter e 3 quater, la concessione è messa a gara nel rispetto della normativa vigente in materia di procedura a evidenza pubblica, assumendo come canone base quello determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 1.»;

b) dopo il comma 3 bis sono inseriti i seguenti:

«3 ter. In caso di domanda per l'utilizzo a fini agricoli avanzata ai sensi dell' articolo 6, comma 4 bis, del decreto legislativo 228/2001 da soggetto avente il requisito di giovane imprenditore agricolo si procede all'assegnazione diretta al canone base indicato nell'avviso di presentazione della domanda e, in caso di più domande avanzate ai sensi della norma citata, l'assegnazione avviene mediante sorteggio in seduta pubblica al canone base indicato nell'avviso di presentazione della domanda.

3 quater. In caso di pluralità di domande di concessione per l'utilizzo di beni del demanio idrico regionale aventi carattere di navigabilità, la comparazione può essere svolta, in luogo dei criteri di cui al comma 3, sulla base dei seguenti principi:

a) migliore utilizzo pubblico del bene demaniale;

b) armonizzazione delle azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile;

c) valutazione degli standard qualitativi dei servizi;

d) misure migliorative della fruibilità e accessibilità per i soggetti diversamente abili.

3 quinquies. Oltre ai principi di cui al comma 3 quater la Giunta regionale può individuare uno dei seguenti principi per la comparazione delle domande di concessione:

a) qualità degli impianti e dei manufatti da valutarsi anche con riferimento al pregio architettonico;

b) valorizzazione paesaggistico-ambientale;

c) ricadute a favore del territorio e sviluppo occupazionale dell'area interessata;

d) piano di manutenzione, conservazione e salvaguardia del bene demaniale;

e) utilizzo di impianti e manufatti costruiti con pratiche eco-sostenibili.».

 

Capo VII

Disposizioni in materia di infrastrutture, territorio e viabilità

 

     Art. 67. (Termini rendicontazione)

1. A causa delle eccezionali difficoltà di reperimento delle materie prime e quindi dell'impossibilità di rispettare i termini di rendicontazione per l'ottenimento di contributi già concessi, il Direttore del servizio competente della Direzione centrale infrastrutture e territorio, con proprio provvedimento, ridetermina i termini di rendicontazione, per un periodo comunque non superiore a 36 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i procedimenti contributivi previsti dalle seguenti disposizioni:

a) dall'articolo 5, commi da 12 a 18, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020);

b) dall'articolo 5, commi da 25 a 27, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021).

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche ai procedimenti per i quali il termine risulta scaduto alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 68. (Modifica all'articolo 122 della legge regionale 6/2021)

1. I commi 2 e 3 dell' articolo 122 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), sono abrogati.

 

     Art. 69. (Contributo patenti CQC)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare i contributi per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) in favore dei beneficiari ammessi in graduatoria ai sensi dell'articolo 5, commi da 17 a 21, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), approvata con decreto 7 dicembre 2020, n. 4898/TERINF, per l'annualità 2020, anche qualora la documentazione contenente la rendicontazione sia pervenuta all'ufficio competente successivamente alla scadenza dei termini previsti dal bando.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 70. (Modifica all'articolo 60 della legge regionale 23/2007)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 60 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), è aggiunto il seguente:

«1 bis. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare il catasto delle strade comunali e a integrare il Sistema Informativo Stradale con i dati relativi, mettendoli a disposizione dei Comuni stessi mediante accesso alla piattaforma di gestione e consultazione e stabilendo, attraverso apposite convenzioni, le modalità e i tempi di aggiornamento.».

2. Per le finalità di cui al comma 1 bis dell'articolo 60 della legge regionale 23/2007 , come aggiunto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture statali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 71. (Modifica all'articolo 63 della legge regionale 23/2007)

1. Al comma 6 dell'articolo 63 della legge regionale 23/2007 le parole «di interesse regionale di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle tabelle A e B del».

 

     Art. 72. (Modifiche all'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007)

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 57 quater della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), la parola «varianti» è sostituita dalle seguenti: «varianti generali».

2. Al comma 4 dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 dopo le parole «territorio comunale» sono aggiunte le seguenti: «, i piani approvati da altri enti pubblici aventi effetti conformativi su porzioni del territorio comunale e le varianti interessanti ulteriori contesti riferiti ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del decreto legislativo 42/2004».

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:

«4 bis. Le previsioni dei piani e degli strumenti urbanistici oggetto del parere di adeguamento non possono pregiudicare le attività di conformazione degli strumenti e dei piani di cui al comma 2.».

4. La lettera d) del comma 6 dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 è sostituita dalla seguente:

«d) la verifica di coerenza di altri strumenti di pianificazione, programmi e regolamenti aventi effetto sul paesaggio con il PPR, ai fini del coordinamento di cui all'articolo 145, commi 2 e 3, del decreto legislativo 42/2004 , e in attuazione degli articoli 10 e 15 delle norme tecniche di attuazione (NTA) del PPR.».

5. Dopo il comma 7 dell'articolo 57 quater della legge regionale 5/2007 è inserito il seguente:

«7 bis. La Regione, dopo l'approvazione ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 42/1996 dei PCS dei parchi naturali regionali o delle loro varianti generali di cui al comma 2, lettera c), conformati al PPR ai sensi dei dell'articolo 13, commi 7 e 8, delle NTA del PPR, acquisisce l'esito della verifica di cui all' articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004 , da parte del competente organo del Ministero della cultura. Nel caso di varianti ai PCS approvate successivamente alla conformazione è richiesta al competente organo del Ministero della cultura la verifica confermativa delle eventuali semplificazioni di cui all' articolo 146, comma 5, del decreto legislativo 42/2004 , già in essere.».

 

     Art. 73. (Modifica all'articolo 8 della legge regionale 12/2012)

1. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), è sostituito dal seguente:

«1. È istituito per ciascun porto di competenza regionale un Comitato consultivo, composto dall'Assessore regionale competente per materia che lo presiede con facoltà di delega, dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia, da un rappresentante designato, rispettivamente, dal Comune, dagli operatori portuali, dalle imprese industriali, dai prestatori di servizi di interesse generale, dai lavoratori delle imprese operanti nel porto ai sensi dell'articolo 11 e dalle organizzazioni sindacali, nonché, per Porto Nogaro, dal Consorzio di sviluppo economico del Friuli. Ai lavori del Comitato è invitata l'Autorità Marittima che partecipa con diritto di voto.».

 

     Art. 74. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 12/2012)

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 12/2012 è sostituita dalla seguente:

«b) delegare al Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia e al Consorzio di sviluppo economico del Friuli compiti coerenti con gli scopi istituzionali dei medesimi soggetti.».

 

     Art. 75. (Modifica all'articolo 5 della legge regionale 14/2018)

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 5 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), è inserito il seguente:

«12 bis. Il Comune beneficiario è autorizzato a destinare le aree oggetto di demolizione, anche attraverso la loro eventuale cessione, per finalità di sviluppo e di valorizzazione del territorio montano.».

 

     Art. 76. (Subentro Ente di decentramento regionale di Udine nel contributo al Conservatorio di Udine)

1. L'Amministrazione regionale autorizza il subentro dell'Ente di decentramento regionale di Udine nel contributo ventennale già concesso alla Provincia di Udine con decreto n. PMT/SEDIL/UD/4964 del 13 settembre 2013, ai sensi dell'articolo 13, commi da 85 a 88, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), per complessivi 1.044.419,20 euro, per lavori di manutenzione straordinaria del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini - 5° intervento, successivamente devoluto al Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini, ai sensi dell' articolo 22 bis della legge regionale 16 ottobre 2015, n. 25 (Disposizioni urgenti in materia di infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia), come introdotto dall' articolo 40, comma 1, della legge regionale 11 marzo 2016, n. 3 (Norme di riordino delle funzioni delle Province in materia di vigilanza ambientale, forestale, ittica e venatoria, di ambiente, di caccia e pesca, di protezione civile, di edilizia scolastica, di istruzione e diritto allo studio, nonché di modifica di altre norme in materia di autonomie locali e di soggetti aggregatori della domanda).

2. L'Amministrazione regionale autorizza il subentro dell'Ente di decentramento regionale di Udine nel contributo decennale già concesso alla Provincia di Udine con decreto n. PMT/5139/UES/UNI del 26 novembre 2014, ai sensi dell'articolo 7, commi 59-61, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), per complessivi 1.992.393,80 euro per la ristrutturazione di una porzione dell'edificio denominato ex Tribunale allo scopo di realizzare spazi didattici e bibliotecari per le attività del Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini - 6° intervento, successivamente devoluto al Conservatorio statale di musica Jacopo Tomadini ai sensi dell' articolo 3, comma 61, della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015).

3. Con provvedimento del Servizio competente in materia di edilizia universitaria si confermano i contributi e si ridefiniscono i nuovi termini e modalità di erogazione.

4. La liquidazione dell'importo già concesso avviene a stato di avanzamento a copertura del nuovo quadro economico fino alla concorrenza dei ratei scaduti del contributo, al momento dell'inizio lavori.

 

     Art. 77. (Conferma contributo al Comune di Valvasone Arzene)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 340.000 euro al Comune di Valvasone Arzene, già concesso con decreto n. 1219/ISTR del 10 luglio 2013, per i lavori sinteticamente denominati Restauro Palazzo Misseri, ai sensi dell' articolo 16, comma 16, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), e dell' articolo 16 della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani).

2. Il Comune di Valvasone Arzene presenta domanda di conferma del contributo al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori.

 

     Art. 78. (Contratti TPL)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata per l'anno 2022 ad utilizzare le risorse disponibili a bilancio, riferite a contratti di trasporto non soggetti ad indicizzazione, stipulati con corrispettivo interamente a valere con fondi regionali, a copertura di ulteriori spese relative a maggiori oneri intervenuti per l'aumento significativo dei costi attribuibile a fattori esterni, tali da incidere sull'equilibro economico del contratto e non sostenute da corrispondenti provvedimenti statali.

2. La copertura delle spese è concessa per i contratti pluriennali in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge e per i quali sia accertato l'aumento significativo di costi rispetto a precedenti annualità evidenziati in un prospetto comparato delle voci di costo.

3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) e Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 79. (Conferma di contributo già concesso al Comune di Ravascletto)

1. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate necessità segnalate dal Comune di Ravascletto, è autorizzata a devolvere il contributo di 140.000 euro, già concesso al medesimo Comune con il decreto 7 dicembre 2017, n. 9810/TERINF, ai sensi dell'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), per la realizzazione dei lavori di efficientamento energetico e superamento delle barriere architettoniche dell'edificio comunale polifunzionale adibito a ufficio turistico, scuola sci e "Bar Seggiovia".

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Comune di Ravascletto presenta alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione, apposita domanda corredata della relazione illustrativa dell'opera da realizzare, con quadro economico e cronoprogramma comprensivo delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e dei connessi adempimenti finanziari, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. La struttura regionale competente, con il provvedimento di conferma del contributo, fissa i termini di esecuzione dei lavori e le modalità di rendicontazione della spesa.

 

     Art. 80. (Conferma contributi già concessi ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000)

1. In relazione al perdurare dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia da COVID-19 e alle difficoltà operative incontrate dagli Enti locali nella programmazione delle opere pubbliche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi già concessi ai sensi dell'articolo 4, commi da 55 a 57, della legge regionale 2/2000 , anche fissando, con il decreto di conferma del contributo, un nuovo termine per l'aggiudicazione definitiva dei lavori.

2. Per le finalità indicate al comma 1 il Comune beneficiario presenta al Servizio competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'istanza motivata volta alla conferma del finanziamento, corredata di un cronoprogramma finanziario e dei lavori aggiornato. Con il decreto di conferma sono stabiliti i termini di aggiudicazione dei lavori, di esecuzione dell'intervento e di rendicontazione della spesa.

 

     Art. 81. (Modifica all'articolo 4 della legge regionale 2/2000)

1. Al comma 56 bis 2 dell'articolo 4 della legge regionale 2/2000 le parole «nell'anno di presentazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre dell'anno successivo alla presentazione».

2. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 56 bis 2, della legge regionale 2/2000 , come modificato dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 82. (Modifica all'articolo 2 della legge regionale 12/2012)

1. Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2012, n. 12 (Disciplina della portualità di competenza regionale), le parole «Alla Direzione centrale competente in materia di portualità regionale spettano le funzioni amministrative non attribuite alla Giunta regionale. Tale Direzione centrale, in particolare:» sono sostituite dalle seguenti: «All'Amministrazione regionale spettano le funzioni amministrative non attribuite alla Giunta regionale, in particolare:».

 

     Art. 83. (Modifiche allalegge regionale 19/2009)

1. Al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il numero 2) della lettera a) è inserito il seguente:

«2 bis) installazione di impianti solari fotovoltaici o termici sugli edifici o unità immobiliari ovvero su strutture o manufatti fuori terra diversi dagli edifici o unità immobiliari, anche se di natura pertinenziale, compresa la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica di tali installazioni; sono altresì compresi gli eventuali potenziamenti o adeguamenti della rete esterni alle aree dei medesimi edifici o unità immobiliari ovvero delle strutture e manufatti fuori terra diversi, anche se pertinenziali;»;

b) alla lettera b) dopo le parole «gli impianti tecnologici,» sono inserite le seguenti: «a eccezione di quanto previsto alla lettera a) e».

2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 7 della legge regionale 19/2009 è aggiunto il seguente:

«4 ter. Resta salva la facoltà dei Comuni di adottare protocolli energetici diversi o ulteriori rispetto al protocollo di valutazione del livello di sostenibilità energetica e ambientale degli edifici adottato a livello nazionale. In tali casi per il rilascio dei titoli abilitativi è obbligatorio il rispetto del protocollo nazionale, mentre gli ulteriori eventuali protocolli adottati in sede comunale, possono valere come requisiti aggiuntivi per la fruizione di bonus o di deroghe adottate a livello comunale.».

3. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati» sono inserite le seguenti: «: tale eccezione non trova applicazione nel caso delle opere previste dall'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 2 bis), che trova immediata e inderogabile applicazione anche nelle zone A e B0 o singoli edifici a esse equiparati per motivi paesaggistici o storico-culturali, come individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati».

4. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 19/2009 dopo le parole «(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);» sono aggiunte le seguenti: «sono inoltre compresi gli interventi che comportino la demolizione e ricostruzione di edifici situati in aree tutelate ai sensi dell' articolo 142 del decreto legislativo 42/2004 o quelli di ripristino di edifici, crollati o demoliti, situati nelle medesime aree, qualora siano previste modifiche della sagoma o dei prospetti o del sedime o delle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente oppure siano previsti incrementi di volumetria;».

5. La lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 19/2009 è sostituita dalla seguente:

«b bis) per gli interventi di demolizione di edifici a destinazione residenziale, ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica e idrogeologica dagli strumenti di pianificazione vigenti, con successiva ricostruzione in altra zona territoriale omogenea a destinazione residenziale ricadente nello stesso Comune;».

 

Capo VIII

Disposizioni in materia di ambiente ed energia

 

     Art. 84. (Modifiche all'articolo 7 della legge regionale 6/1998)

1. Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «di lavoro autonomo» sono soppresse;

b) le parole «in analogia a quanto previsto dalla norma vigente per il contratto dei Direttori generali delle Aziende per i servizi sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «con riferimento ai criteri stabiliti per i direttori centrali dell'Amministrazione regionale».

 

     Art. 85. (Modifica all'articolo 9 della legge regionale 6/1998)

1. Il comma 5 dell'articolo 9 della legge regionale 6/1998 è sostituito dal seguente:

«5. Il rapporto di lavoro del Direttore tecnico-scientifico e del Direttore amministrativo è regolato da un contratto di diritto privato di durata massima quinquennale il cui schema tipo è approvato dalla Giunta regionale. L'incarico è incompatibile con ogni altra attività professionale e con qualsiasi carica elettiva pubblica e, se conferito a dirigenti pubblici, ne determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza e dell'anzianità di servizio. Il trattamento economico è determinato con riferimento ai criteri previsti per i vicedirettori centrali dell'Amministrazione regionale.».

 

     Art. 86. (Modifica all'articolo 3 della legge regionale 14/2010)

1. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), le parole: «e previo parere della Commissione consiliare competente» sono soppresse.

 

     Art. 87. (Modifica all'articolo 50 della legge regionale 11/2015)

1. I commi 3 bis e 8 dell' articolo 50 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono abrogati.

 

     Art. 88. (Disposizioni transitorie in materia di canoni demaniali)

1. L'aumento del canone demaniale di cui all' articolo 50, comma 3 bis, della legge regionale 11/2015 , si applica fino all'annualità dovuta per il 2020.

 

     Art. 89. (Modifiche all'articolo 57 della legge regionale 11/2015)

1. All' articolo 57 della legge regionale 11/2015 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole «all'articolo 56» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto disposto dal comma 5 bis,»;

b) al comma 5 bis le parole «All'irrogazione» sono sostituite dalle seguenti: «All'accertamento delle violazioni e all'irrogazione».

 

     Art. 90. (Modifica all'articolo 11 della legge regionale 21/2020)

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 21 (Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico), è sostituita dalla seguente:

«e) il canone di concessione annuo di cui all'articolo 21;».

 

     Art. 91. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 21/2020)

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 21/2020 le parole: «, che ricomprende anche il canone di cui all'articolo 11, comma 1, lettera e)» sono soppresse.

 

     Art. 92. (Modifica all'articolo 21 della legge regionale 21/2020)

1. Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 21/2020 dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I dati relativi all'energia elettrica immessa in rete per ciascun impianto idroelettrico su base annua sono trasmessi dal gestore della Rete elettrica di trasmissione nazionale (RTN), alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, con modalità telematica indicata dalla Regione.».

 

     Art. 93. (Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 21/2020)

1. All' articolo 25 della legge regionale 21/2020 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole «i concessionari di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'annualità 2021, i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico scadute»;

2) le parole «canone determinato dal provvedimento di concessione» sono sostituite dalle seguenti: «canone di concessione determinato ai sensi dell'articolo 21»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il canone aggiuntivo di cui al comma 2:

a) è calcolato dal giorno successivo alla data di scadenza della concessione ed è dovuto, per anno solare, fino al completamento della procedura di assegnazione della concessione;

b) il canone di cui alla lettera a) è dovuto in ratei mensili per la prima annualità dovuta e per l'ultima annualità in cui la concessione è assegnata; la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni si intende per intero.»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. I concessionari che hanno versato i canoni relativi alle annualità 2021 e 2022 nell'ammontare previsto dal regolamento previgente sono tenuti a corrispondere la somma a conguaglio del canone dovuto ai sensi dell'articolo 21 e negli importi determinati con il relativo regolamento, nonché del canone aggiuntivo comunque dovuto, con le modalità indicate dalla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche.».

 

     Art. 94. (Modifica all'articolo 12 della legge regionale 19/2012)

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti), è inserita la seguente:

«a bis) gli impianti di produzione di biometano e le relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete, ai sensi dell' articolo 8 bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE);».

 

     Art. 95. (Modifiche all'articolo 13 della legge regionale 19/2012)

1. All' articolo 13 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera m) del comma 4 le parole «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e a bis)»;

b) al comma 6 le parole «lettera a)»sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e a bis)»;

c) al comma 8 le parole «lettera a)»sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e a bis)».

 

     Art. 96. (Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 19/2012)

1. All' articolo 14 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole «lettera a)»sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e a bis)»;

b) dopo il primo periodo del comma 9 è aggiunto il seguente: «Non è richiesto il previo parere del Consiglio comunale nei casi in cui il Comune si debba esprimere sulla variante allo strumento urbanistico che comporti la sola apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.»;

c) al comma 12 le parole «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e a bis)».

 

     Art. 97. (Modifiche all'articolo 15 della legge regionale 19/2012)

1. All' articolo 15 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 11 le parole «lettera a)»sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e a bis)»;

b) al comma 13 le parole «lettera a)»sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e a bis)».

 

     Art. 98. (Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 19/2012)

1. All' articolo 16 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera a) del comma 2 è inserita la seguente:

«a bis) gli interventi di parziale o completa rinconversione alla produzione di biometano di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione, qualora le modifiche non siano sostanziali ai sensi dell' articolo 8 bis, comma 1, lettera a bis), del decreto legislativo 28/2011 ;»;

b) al comma 4 sono apportate le seguenti modifiche:

1) dopo la lettera a) è inserita la seguente:

«a bis) gli impianti fotovoltaici di potenza sino a 20 MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, nonché in discariche o in lotti di discarica chiusi e ripristinati, oppure in cave o in lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento, per i quali l'autorità competente abbia attestato l'avvenuta esecuzione degli interventi di riassetto e di ripristino ambientale dell' articolo 6, comma 9 bis) del decreto legislativo 28/2011 ;»;

2) dopo la lettera d) è inserita la seguente:

«d bis) gli impianti di produzione di biometano e le relative opere di modifica, ivi incluse le opere connesse e le infrastrutture necessarie alla costruzione e all'esercizio degli impianti, inclusa l'immissione del biometano in rete, aventi una capacità produttiva non superiore a 500 standard metri cubi/ora, ai sensi dell' articolo 8 bis, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28/2011 ;»;

3) la lettera e) è abrogata.

 

     Art. 99. (Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 19/2012)

1. All' articolo 21 della legge regionale 19/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: «autorizzati ai sensi della presente legge,» sono soppresse;

b) al comma 3 le parole: «autorizzati ai sensi della presente legge,» sono soppresse.

 

     Art. 100. (Modifica all'articolo 15 della legge regionale 12/2016)

1. Al comma 4 dell'articolo 15 della legge regionale 15 luglio 2016, n. 12 (Disciplina organica delle attività estrattive), dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Per il periodo in cui, durante il procedimento di trasferimento, la disponibilità dell'area permane in capo al soggetto autorizzato, la sospensione dell'attività estrattiva è limitata alla sola attività di scavo.».

 

     Art. 101. (Modifiche all'articolo 27 della legge regionale 12/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 12/2016 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola «finalità» sono inserite le seguenti: «energetiche, pubbliche, nonché»;

b) dopo le parole «turistica e ricreativa» sono aggiunte le seguenti: «purché le proposte siano integrate dal punto di vista paesaggistico e naturalistico».

 

     Art. 102. (Modifica all'articolo 28 della legge regionale 12/2016)

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 28 della legge regionale 12/2016 è inserita la seguente:

«e bis) ritardo superiore a dieci giorni o mancato pagamento della rata di una sanzione amministrativa;».

 

     Art. 103. (Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 12/2016)

1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 12/2016 dopo le parole «sanzioni amministrative» sono inserite le seguenti: «o, qualora ne sia stata concessa la rateizzazione, al regolare pagamento delle rate».

 

     Art. 104. (Modifiche all'articolo 9 della legge regionale 3/2018)

1. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 della legge regionale 6 febbraio 2018, n. 3 (Norme urgenti in materia di ambiente, di energia, di infrastrutture e di contabilità), è aggiunto il seguente:

«8 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nel caso in cui i soggetti di cui ai commi 1 e 2 scelgano di effettuare, in accordo con il Comune o i Comuni, il cui territorio è stato interessato dall'attività estrattiva cessata, un intervento alternativo a quello di riassetto ambientale dei luoghi, fatto salvo l'ottenimento delle previste autorizzazioni e la prestazione di un'idonea garanzia finanziaria volta ad assicurare la realizzazione dell'intervento.».

 

     Art. 105. (Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 11/2015)

1. L' articolo 11 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), è sostituito dal seguente:

«Art. 11. (Programmazione degli interventi)

1. Il Programma triennale dei lavori pubblici, di seguito Programma, di cui all' articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), individua gli interventi di manutenzione straordinaria necessari per fronteggiare le situazioni di dissesto sul territorio, secondo i criteri stabiliti dai piani di cui agli articoli 65 e 67 del decreto legislativo 152/2006 e comprende:

a) gli interventi di competenza regionale di cui all'articolo 8;

b) gli interventi di competenza dei Comuni ai sensi dell'articolo 15, distinti per interventi relativi ai corsi d'acqua, interventi relativi alle opere idrauliche, interventi di difesa dei centri abitati costieri, interventi di ripascimento degli arenili e interventi di sistemazione dei dissesti franosi;

c) gli interventi di competenza dei Consorzi di bonifica ai sensi dell'articolo 16, distinti per interventi relativi ai corsi d'acqua di cui all'articolo 20, interventi relativi agli argini costieri e interventi relativi alle opere idrauliche di cui all'articolo 31.

2. Il Programma di cui al comma 1 prevede:

a) la localizzazione, la descrizione e il costo degli interventi;

b) la tipologia degli interventi relativi ai corsi d'acqua, alle opere idrauliche e alle sistemazioni dei dissesti franosi, degli interventi di difesa e di conservazione delle coste e degli arenili, nonché degli interventi relativi agli argini costieri;

c) il finanziamento della realizzazione degli interventi anche per lotti funzionali;

d) il finanziamento della sola progettazione di un intervento o di un lotto funzionale dello stesso.

3. Ai fini della predisposizione del Programma di cui al comma 1, entro il 30 marzo di ogni anno, i Comuni e i Consorzi di bonifica presentano alla struttura regionale competente in materia di difesa del suolo, lo stato di attuazione degli interventi finanziati.

4. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui all'articolo 32 si applicano le procedure previste dalla legge regionale 9/2007 .

5. Nei limiti degli stanziamenti di bilancio, la Giunta regionale può emanare bandi finalizzati a finanziare nuovi interventi da inserire nel Programma di cui al comma 1.

6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni e ai Consorzi di bonifica le risorse stanziate con legge finanziaria regionale per la realizzazione degli interventi inseriti nel Programma di cui al comma 1, nonché le risorse finanziarie assegnate dallo Stato per la realizzazione degli interventi di difesa del suolo, di rispettiva competenza, individuati nei relativi programmi statali, previo accertamento della conformità del progetto alle finalità del finanziamento.».

 

     Art. 106. (Modifica all'articolo 14 della legge regionale 11/2015)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 14 della legge regionale 11/2015 è abrogata.

 

     Art. 107. (Domande di contributo ai sensi dell'articolo 3, comma 10, della legge regionale 20/2015)

1. Per l'anno 2022 è disposta la riapertura del termine di presentazione delle domande di concessione dei contributi finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui all' articolo 3, comma 10 bis, lettera b), della legge regionale 6 agosto 2015, n. 20 (Assestamento del bilancio 2015), per il periodo di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 108. (Domande di contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 15, della legge regionale 29/2018)

1. Per l'anno 2022 è disposta la riapertura del termine di presentazione delle domande di concessione dei contributi di cui all' articolo 4, comma 15, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), per il periodo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 109. (Domande di contributo ai sensi dell'articolo 4, comma 25, della legge regionale 25/2016)

1. Per l'anno 2022 è disposta la riapertura del termine di presentazione delle domande di concessione dei contributi di cui all' articolo 4, comma 25, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per il periodo di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 110. (Interpretazione autentica dell'articolo 21 della legge regionale 11/2015)

1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 21, comma 11, della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), ai fini dell'autorizzazione idraulica si intende che gli interventi di cui all' articolo 20, comma 2 bis, della legge regionale 11/2015 , che prevedano l'asporto di materiale litoide fino a un quantitativo massimo di 15.000 metri cubi, non sono interventi di regolazione idraulica o di canalizzazione e, pertanto, non sono sottoposti a verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale.

 

     Art. 111. (Identificativo digitale carburanti)

1. Ai fini della dematerializzazione del sistema di sostegno all'acquisto dei carburanti disciplinato dalla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare un progetto pilota che affianca all'identificativo di cui alla legge regionale 14/2010 , un identificativo digitale costituito da un codice a barre interoperabile bidimensionale (cosiddetto QRCode) e prevede nuove modalità di utilizzo delle misure di sostegno al rifornimento di carburanti mediante un'applicazione mobile (cosiddetta APP).

2. All'attuazione del progetto pilota di cui al comma 1, finalizzato a verificare l'operabilità del nuovo sistema di sostegno all'acquisto dei carburanti, della durata massima di dodici mesi, partecipano le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura operanti su territorio regionale, nonché, su base volontaria, un campione di gestori di impianti di distribuzione di carburanti e un campione di cittadini scelti dalla Direzione difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile.

3. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e servizi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 112. (Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 24/2019)

1. All' articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 27 è sostituito dal seguente:

«27. Nelle more del ripristino e della completa funzionalità della barriera idraulica localizzata nel sito di interesse nazionale di Caffaro di Torviscosa in attuazione dell'accordo di programma sottoscritto il 28 ottobre 2020 con il Ministero della tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, al fine di tutelare l'interesse pubblico alla prevenzione del danno ambientale e alla gestione delle emergenze ambientali, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti, di seguito AUSIR, un finanziamento a sollievo dei costi relativi ai servizi di fognatura e di depurazione effettuati dalle infrastrutture a servizio degli agglomerati afferenti al bacino di Cervignano e sostenuti dal gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente. A tal fine l'AUSIR provvede, nei limiti del finanziamento regionale, al pagamento delle fatture emesse dal gestore del servizio idrico integrato territorialmente competente e intestate a Gruppo SNIA-Caffaro in amministrazione straordinaria.»;

b) il comma 29 è sostituito dal seguente:

«29. Qualora il gestore del servizio idrico integrato recuperi, anche parzialmente, dal Gruppo SNIA-Caffaro in amministrazione straordinaria gli importi percepiti a sollievo dei costi relativi ai servizi di fognatura e di depurazione ai sensi del comma 27, è tenuto a corrispondere tali somme all'AUSIR che provvede al versamento delle stesse a favore dell'Amministrazione regionale.».

 

Capo IX

Disposizioni in materia di cultura e sport

 

     Art. 113. (Rendicontazione dei contributi per attrezzature sportive)

1. Considerata la particolare congiuntura economica e le difficoltà di reperimento delle materie prime necessarie alla produzione di attrezzature sportive e di automezzi per il trasporto di atleti, i termini per la rendicontazione dei contributi per l'acquisto di attrezzature sportive specializzate, equipaggiamenti e mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità o disagio concessi nel 2021 ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), e per l'acquisto di attrezzature sportive fisse, mobili e automezzi destinati al trasporto degli atleti e del materiale sportivo concessi ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 6 settembre 2019, n. 1496, sono fissati al 30 settembre 2022 e possono essere prorogati, con provvedimento amministrativo dell'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario.

 

     Art. 114. (Conferma di incentivi in materia di impiantistica sportiva)

1. In caso di mancato rispetto dei termini di inizio o di fine dei lavori, fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati, relativi a incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di impiantistica sportiva, l'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario inoltrata entro il termine di dodici mesi decorrente dalla data di scadenza dei termini, è autorizzato a confermare il contributo ovvero a confermare il contributo e fissare nuovi termini di inizio e di fine lavori, verificato il permanere dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.

2. In caso di mancato rispetto del termine di rendicontazione, fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, relativo a incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di impiantistica sportiva, l'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario inoltrata entro il termine di dodici mesi decorrente dalla data di scadenza del termine, è autorizzato a confermare il contributo e fissare un nuovo termine di rendicontazione, accertata la compiuta ultimazione dei lavori.

 

     Art. 115. (Conferma del contributo alla Comunità di montagna della Carnia)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso alla Comunità di montagna della Carnia con decreto 27 novembre 2014, n. 4781/CULT.IMP. in conseguenza dell'estinzione del diritto di superficie costituito in relazione all'immobile sede della piscina comunale di Tolmezzo.

2. La Comunità di montagna della Carnia presenta istanza di conferma al Servizio competente in materia di sport entro trenta giorni dalla data di avvenuta estinzione del diritto di superficie di cui al comma 1.

 

     Art. 116. (Conferma del contributo al Comune di Campoformido)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Campoformido il contributo concesso ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 10 maggio 2019, n. 750 (Bando per il finanziamento di lavori di ordinaria manutenzione di impianti sportivi, ai sensi dell'articolo 4 comma 1 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8. Anno 2019), per differenti lavori eseguiti presso il medesimo impianto sportivo oggetto del contributo e rientranti nella categoria delle manutenzioni ordinarie.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comune di Campoformido presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'istanza volta a ottenere la conferma del contributo, corredata di una relazione illustrativa del nuovo intervento realizzato e di un nuovo quadro economico. Il Servizio conferma il contributo per i nuovi lavori.

3. Per quanto non previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e del bando di cui al comma 1, per quanto compatibili.

 

     Art. 117. (Utilizzo risorse 2020 da parte delle Federazioni sportive)

1. Per le finalità di cui all'articolo 6, commi 22 e 22 bis, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), le spese per la sanificazione, con specifico riferimento agli spazi per attività sportiva e ai servizi di supporto degli impianti sportivi previsti, comprese le spese finalizzate al rispetto delle prescrizioni per l'igiene e la profilassi, possono essere sostenute dalle Federazioni Sportive operanti sul territorio regionale anche nel corso del 2022 a valere sulle risorse finanziarie già concesse nel 2020.

 

     Art. 118. (Modifica all'articolo 22 della legge regionale 10/2020)

1. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), le parole «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022» e le parole «30 novembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2023».

 

     Art. 119. (Modifica all'articolo 7 della legge regionale 25/2018)

1. Al comma 11 dell'articolo 7 della legge regionale 6 novembre 2018, n 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), le parole «in sede di variazione del bilancio finanziario di gestione» sono soppresse.

 

     Art. 120. (Modifica all'articolo 19 della legge regionale 23/2015)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), le parole «e l'approvazione del rendiconto è subordinata all'acquisizione del parere del competente organo ministeriale in merito ai lavori eseguiti» sono soppresse.

2. L' articolo 19 della legge regionale 23/2015 , come modificato dal comma 1, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 121. (Sostituzione dell'articolo 39 bis della legge regionale 23/2015)

1. L' articolo 39 bis della legge regionale 23/2015 è sostituito dal seguente:

«Art. 39 bis. (Conferma di incentivi in materia di beni culturali)

1. In caso di mancato rispetto dei termini di inizio o di fine dei lavori, fissati con il decreto di concessione o successivamente prorogati, relativi a incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di beni culturali, l'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario, è autorizzato a confermare il contributo ovvero a confermare il contributo e fissare nuovi termini di inizio e di fine lavori, verificato il permanere dell'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera.

2. In caso di mancato rispetto del termine di rendicontazione, fissato con il decreto di concessione o successivamente prorogato, relativo a incentivi concessi dalla Direzione centrale competente in materia di beni culturali, l'organo concedente, su istanza motivata del beneficiario, è autorizzato a confermare il contributo e fissare un nuovo termine di rendicontazione, accertata la compiuta ultimazione dei lavori.».

2. L' articolo 39 bis della legge regionale 23/2005 , come sostituito dal comma 1, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 122. (Utilizzo risorse per il MESS)

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all' articolo 12 bis, comma 5, della legge regionale 23/2015 , l'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC è autorizzato a utilizzare, nel corso degli anni 2022 e 2023, le risorse finanziarie già trasferitegli nel 2019, ai sensi dell' articolo 7, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), anche per la stipula di accordi di collaborazione per promuovere la conservazione, la valorizzazione nonché la piena accessibilità e massima fruibilità del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli Venezia Giulia da stipularsi con i musei che, con deliberazione della Giunta regionale, sono individuati come capofila del Museo regionale etnografico storico sociale - MESS.

 

     Art. 123. (Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 10/2019)

1. All' articolo 2 della legge regionale 8 luglio 2019, n. 10 (Istituzione della "Giornata in ricordo della tragedia del Vajont" e del riconoscimento "Memoria del Vajont"), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 bis è sostituito dal seguente:

«1 bis. Al procedimento contributivo di cui al comma 1, lettera b), si applicano gli articoli da 32 ante a 34 della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali) e, ove compatibile, il decreto del Presidente della Regione 22 luglio 2019, n. 123 (Regolamento in materia di contributi per progetti inerenti alla promozione della cultura storica ed etnografica, in attuazione dell' articolo 27 quater della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)).»;

b) dopo il comma 1 bis è inserito il seguente:

«1 ter. Per le finalità di cui al comma 1, lettera b), con avviso pubblico, approvato con deliberazione della Giunta regionale, sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi all'avviso pubblico, le tipologie, i requisiti dei beneficiari e le esclusioni, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi, tipologie di spese ammissibili ulteriori rispetto a quelle previste dal regolamento di cui al comma 1 bis, e quanto demandato all'avviso dal medesimo regolamento di cui al comma 1 bis.».

2. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 10/2019 , in relazione a quanto disposto dal comma 1, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 124. (Progetto rigenerazione Borgo Castello a Gorizia)

1. L'Ente di decentramento regionale di Gorizia, nel ruolo di stazione appaltante di opere infrastrutturali all'interno del progetto di rigenerazione culturale, sociale ed economica di Borgo Castello a Gorizia, è autorizzato a sottoscrivere apposite convenzioni con i soggetti pubblici e privati, proprietari degli immobili interessati dagli interventi, al fine di acquisirne la disponibilità per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori.

2. Le convenzioni definiscono le modalità della messa a disposizione dei beni e le obbligazioni reciproche.

3. Al termine dei lavori gli immobili vengono rimessi nella disponibilità dei proprietari.

4. I proprietari approvano i progetti definitivi delle opere entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento, tenuto conto dell'esigenza di rispettare le tempistiche per l'esecuzione delle opere stabilite dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

 

Capo X

Disposizioni in materia di salute e politiche sociali

 

     Art. 125. (Diagnosi dei DSA)

1. Le aziende del Servizio sanitario regionale effettuano le diagnosi e certificazioni relative ai disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) di cui all' articolo 3 della legge 8 ottobre 2010, n. 170 (Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico), entro e non oltre centottanta giorni.

2. Qualora non venga rispettato il termine di cui al comma 1, in base al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi di attesa, la Regione, per il tramite della Direzione competente, adotta le misure previste dall' articolo 3, comma 1, secondo periodo, della legge 170/2010 .

 

     Art. 126. (Soluzioni urgenti per fronteggiare la carenza di medici in regime di convenzione)

1. Al fine di fronteggiare la carenza di medici del ruolo unico dell'assistenza primaria le Aziende sanitarie collaborano con i Comuni, in cui risultino posizioni non coperte, per facilitare l'individuazione di sedi da mettere a disposizione dei medici e cercare strategie per il mantenimento di un presidio sanitario nei territori più disagiati.

2. Per i medici che accettano incarichi in zone rimaste carenti per almeno due anni consecutivi e che abbiano garantito una permanenza in tali zone di minimo quattro anni, le Aziende sanitarie riconoscono la priorità di scelta in fase di trasferimento.

3. Allo scopo di realizzare sul territorio la continuità dell'assistenza, estesa all'intero arco della giornata e per sette giorni alla settimana, per garantire una effettiva presa in carico dell'utente, le Aziende sanitarie promuovono l'inserimento dei medici del ruolo unico di assistenza primaria già titolari di incarico di continuità assistenziale nelle aggregazioni funzionali territoriali (AFT) dei medici di medicina generale.

 

     Art. 127. (Semplificazione del procedimento per la riqualificazione del comprensorio di via Pozzuolo n. 330 di Udine, sede dell'ex ospedale psichiatrico)

1. Al fine di semplificare il procedimento per la riqualificazione del comprensorio di via Pozzuolo n. 330 di Udine, sede dell'ex ospedale psichiatrico, i commi 16 e 17 dell' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono abrogati.

 

     Art. 128. (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione del Servizio sanitario regionale)

1. Al fine di garantire la continuità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza nei servizi di emergenza-urgenza, le aziende e gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) possono conferire, in via eccezionale fino al 31 dicembre 2023, incarichi individuali con contratto di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, sotto la responsabilità del titolare della struttura organizzativa aziendale di assegnazione, a:

a) laureati in medicina e chirurgia abilitati;

b) medici in formazione specialistica del primo e secondo anno di corso, con tutoraggio da parte del personale strutturato, per un massimo di ventiquattro ore mensili;

c) personale medico in quiescenza.

2. Per gli incarichi di cui al comma 1 sono riconosciuti i seguenti compensi lordi orari comprensivi degli oneri riflessi:

a) per le figure individuate alle lettere a) e b) un compenso pari a 50 euro;

b) per la figura individuata alla lettera c) con documentata esperienza in materia un compenso pari a 80 euro.

3. Gli specializzandi svolgono la propria attività al di fuori dell'orario dedicato alla formazione specialistica e fermo restando l'assolvimento degli obblighi formativi.

4. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 1 è consentito a condizione che le aziende e gli enti abbiano previamente accertato:

a) l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili all'interno delle proprie strutture;

b) l'impossibilità oggettiva di reperire medici in possesso della specializzazione richiesta o, in subordine, di diploma di specializzazione in disciplina equipollente o affine.

5. Fino al 31 dicembre 2023, al fine di sopperire alla carenza di personale medico e infermieristico nei servizi di emergenza-urgenza e di limitare il ricorso alle esternalizzazioni, le aziende e gli enti del SSR possono ricorrere:

a) alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL in 60 euro, è aumentata fino a 100 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;

b) alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del CCNL 2016-2018 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi.

6. Le tariffe previste alle lettere a) e b) del comma 5 possono essere applicate, altresì, fino al 31 dicembre 2022, in caso di ricorso a prestazioni aggiuntive effettuate dal personale medico e infermieristico operante nelle strutture che presentano maggiori tassi di assenza derivanti dall'applicazione dell' articolo 4 del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44 (Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76 .

7. All'interno del rispetto del tetto di spesa fissato per il personale degli enti del Servizio sanitario regionale e ferma restando la compatibilità finanziaria, ciascun ente del SSR può destinare i risparmi derivanti dalla mancata attuazione del piano triennale dei fabbisogni all'incremento delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale anche oltre il limite previsto dall' articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche), sulla base degli indirizzi regionali.

8. Al fine di garantire la permanenza dei professionisti del ruolo sanitario e sociosanitario sul territorio, soprattutto in aree disagiate e poco attrattive, di evitare la fuga verso la sanità privata e di valorizzare lo sviluppo delle carriere, l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare le risorse regionali aggiuntive all'incremento dei fondi contrattuali deputati al trattamento accessorio del personale, secondo criteri da definirsi in sede di contrattazione integrativa aziendale. L'assegnazione delle predette risorse alle aziende e agli enti del Servizio sanitario regionale avviene con cadenza annuale.

9. Al fine di garantire la copertura del fabbisogno di personale infermieristico idonea ad assicurare il rispetto dei livelli essenziali di assistenza all'interno delle strutture sociosanitarie residenziali e semi residenziali, gli infermieri dipendenti degli enti del Servizio sanitario regionale possono effettuare, al di fuori dell'orario di lavoro e in deroga a quanto previsto in materia di esclusività del rapporto di impiego, attività professionale presso le strutture sociosanitarie per anziani, previa stipula di una convenzione tra la struttura e l'azienda sanitaria di riferimento, sulla base dello schema tipo approvato con deliberazione della Giunta regionale, che disciplina le modalità di svolgimento, anche oltre il limite di quattro ore settimanali, fermi restando la garanzia dell'orario svolto alle dipendenze dell'ente pubblico e il rispetto dell'orario massimo di lavoro e dei prescritti riposi.

10. Le disposizioni di cui ai commi da 7 a 9 hanno carattere temporaneo, si applicano fino al 31 dicembre 2023 e, comunque, non oltre l'adozione degli interventi legislativi e contrattuali necessari a dare attuazione al documento programmatico dei fabbisogni di personale sanitario approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 2 marzo 2022 - 22/36/CR05D/C7.

11. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 avviene nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e fermo restando l'equilibrio economico e finanziario della Regione.

 

     Art. 129. (Gestione sanitaria accentrata)

1. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 17 dicembre 2018, n. 27 (Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale), è abrogato.

 

     Art. 130. (Modifica all'articolo 33 della legge regionale 6/2006)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono inseriti i seguenti:

«4 bis. Presso la direzione centrale della Regione competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie è istituito l'Organismo tecnico regionale per l'accreditamento, di seguito Organismo, con compiti consultivi, di monitoraggio e di supporto alle attività di accreditamento dei servizi e delle strutture che svolgono attività socioassistenziali, socioeducative e sociosanitarie svolte dai Servizi sociali dei Comuni.

4 ter. Per le finalità di cui al comma 4 bis l'Organismo, in particolare:

a) fornisce indicazioni per la verifica dei requisiti di accreditamento;

b) promuove e svolge attività di formazione in materia di accreditamento;

c) fornisce indicazioni riguardo le attività di vigilanza e controllo sulle strutture e sui servizi accreditati;

d) supporta i Servizi sociali dei Comuni che ne fanno richiesta nelle attività di valutazione dei servizi e delle strutture da accreditare e nelle attività di vigilanza e controllo degli stessi.

4 quater. L'Organismo è costituito ai sensi dell'articolo 8, commi 4 e 5, della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), con decreto del direttore centrale della direzione regionale competente in materia di politiche sociali e sociosanitarie, che ne stabilisce la composizione, la durata e le modalità di funzionamento.».

2. Per le finalità previste dal comma 4 quater dell'articolo 33 della legge regionale 6/2006 , come inserito dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di 10.000 euro, suddivisa in ragione di 2.000 euro per l'anno 2022 e di 4.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

3. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 2 si provvede mediante rimodulazione di pari importo all'interno della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.

 

     Art. 131. (Sostituzione dell'articolo 34 della legge regionale 10/1988)

1. L' articolo 34 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali), è sostituito dal seguente:

«Art. 34. (Interventi in favore di associazioni, fondazioni o altre forme associative comunque denominate)

1. Gli interventi che perseguono la tutela e la promozione sociale di persone con disabilità sono esercitati in favore delle associazioni, fondazioni o altre forme associative riconosciute dalla legge comunque denominate, secondo le direttive emanate dalla Giunta regionale.

2. Per beneficiare degli interventi, i soggetti di cui al comma 1 devono avere sede nel territorio regionale.».

 

Capo XI

Disposizioni finanziarie

 

     Art. 132. (Disposizioni contabili)

1. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 sono introdotte le variazioni ai Titoli, Tipologie, Missioni e Programmi di cui all'allegata Tabella A.

2. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalla Tabella A trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa e dagli incrementi di entrata previsti dalla medesima Tabella A.

3. Ai sensi dell' articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegato il prospetto denominato "Allegato atto di variazione di bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.

4. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3 e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 118/2011 e dell'articolo 8, comma 2, lettera c), e comma 3 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).

 

     Art. 133. (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)

1. Ai sensi dell' articolo 73 del decreto legislativo 118/2011 è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella B.

2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni e ai Programmi di cui all'allegata Tabella C.

 

Capo XII

Disposizioni finali

 

     Art. 134. (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

 

Allegati

(Omissis)