Settore: | Codici regionali |
Regione: | Friuli Venezia Giulia |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 disciplina nomine e designazioni e partecipazioni in enti |
Data: | 04/03/2022 |
Numero: | 2 |
Sommario |
Art. 1. (FVG PLUS SpA) |
Art. 2. (Controllo analogo) |
Art. 3. (Norme finanziarie) |
Art. 4. (Entrata in vigore) |
§ 2.3.18 - L.R. 4 marzo 2022, n. 2.
FVG PLUS SpA.
(B.U. 9 marzo 2022, n. 10 - S.O. n. 4)
Capo I
Gestione coordinata degli strumenti agevolativi
Art. 1. (FVG PLUS SpA)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società per azioni, denominata FVG PLUS SpA, e a partecipare al capitale della medesima, al fine di gestire e attuare le politiche regionali, sia nei confronti delle imprese, sia dei privati cittadini, ottimizzando la gestione dei vari strumenti agevolativi in sinergia con Friulia SpA.
2. La società FVG PLUS SpA prevista al comma 1 rispetta i requisiti richiesti per la sua qualificazione quale società in house della Regione.
3. La società di cui al comma 1 può essere compartecipata direttamente da Friulia SpA nella misura massima del 20 per cento. Con deliberazione della Giunta regionale, Friulia SpA può essere autorizzata a procedere alla costituzione della società con la condizione di prevedere, già in sede di costituzione, un aumento di capitale riservato alla Regione al valore nominale in modo da garantire il rispetto di quanto previsto nel comma 2 e nel primo periodo del presente comma.
4. La nuova società ha ad oggetto:
a) la gestione di agevolazioni e contributi, relativi sia a fondi statali, sia a fondi regionali e sia a fondi strutturali europei, quali servizi strumentali alle funzioni amministrative esercitate istituzionalmente dalla Regione;
b) lo svolgimento del ruolo di segreteria unica del Comitato di gestione dei Fondi di rotazione di cui alla
c) la gestione degli strumenti finanziari attivabili in favore delle PMI e start up innovative;
d) la gestione di nuovi strumenti di ingegneria finanziaria per perseguire gli obiettivi di crescita e sviluppo del sistema economico regionale ai sensi dell'articolo 56 della
e) l'animazione dei processi di sviluppo della cultura finanziaria delle microimprese;
f) il supporto delle strutture regionali attraverso l'assistenza e la consulenza tecnica per la gestione delle crisi aziendali;
g) la gestione dello strumento finanziario per le operazioni di microcredito a favore delle famiglie previsto all'articolo 11 della
h) il rilascio di garanzie a favore di terzi.
5. Per il perseguimento dell'oggetto sociale delineato al comma 4, la società FVG PLUS SpA è autorizzata al compimento di operazioni straordinarie, con particolare riferimento all'acquisizione di rami di azienda.
Art. 2. (Controllo analogo)
1. La società FVG PLUS SpA è sottoposta al controllo analogo da parte della Regione che lo esercita nei termini e secondo le modalità stabiliti dalla Giunta regionale in materia di esercizio del controllo analogo sulle società in house possedute dalla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Art. 3. (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste all'articolo 1, comma 1, relativamente alle spese di sottoscrizione delle quote del capitale sociale della costituenda società, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024.
2. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 1 si provvede per l'anno 2022 mediante prelievo di pari importo dalla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2022-2024. L'importo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 2021 ed accantonata, ai sensi dell'articolo 49, comma 5, del
3. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del
4. Alle necessità derivanti alle dotazioni di cassa in relazione alle variazioni contabili alle Missioni e Programmi dello stato di previsione della spesa riportate nel prospetto di cui al comma 3, si provvede ai sensi dell'articolo 48, comma 3, e dell'articolo 51, comma 2, lettera d), del
Capo II
Norme finali
Art. 4. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.